Réseau Européen de Formation Judiciaire
European Judicial Training Network
Avec le soutien de l’Union européenne
With the support of the European Union
REPORT ON THE EXCHANGE AND SUMMARY
Instructions:
1. The report must be sent to the EJTN ([email protected]) within one month after the exchange.
2. Please use the template below to write your report (at least 4 pages).
3. The report must be filled in English or French. If not possible, the report could be written in another
language but the summary must be in English or French.
4. Please read the guidelines for drafting the report (in Annex). Feel free to add any other relevant information
in your report.
5. The summary (1-2 pages) shall contain a synthesis of the most important information of the report.
6. If you agree for your report and/or summary to be published on the EJTN website, please tick the relevant
box below.
Identification of the participant
Name:
First name:
Nationality: italian
Functions: Judge
Length of service: Ordinary Court of Justice – Palermo - Italy
Identification of the exchange
Hosting jurisdiction/institution: District Court
City: Ljubljana
Country: Slovenia
Dates of the exchange: 30.11.09 – 11.12.09
Type of exchange:
X one to one exchange
group exchange
general exchange
X specialized exchange (please specify : criminal low)
Authorization of publication
I undersigned
hereby authorize the publication of this report and/or summary on the website of the
European Judicial Training Network.
In
On
Signature
Réseau Européen de Formation Judiciaire/European Judicial Training Network (aisbl)
Rue du Luxembourg 16B, B-1000 Bruxelles; Tel: +32 2 280 22 42; Fax: + 32 2 280 22 36;
E-mail: [email protected]
SUMMARY
I've carried out my training at the District Court of Ljubljana, where I was able to get to know the
function of the criminal division.
First of all I've carried out my training at the section of the investigating judges attending to
some acts of investigation, even of urgent nature. I've discussed with some Slovenians
colleagues also of some problems regarding the application of the legislation on the European
arrest warrant and on international judicial assistance matters.
During the second week I visited the offices of the District State Prosecutor of Ljubljana.
I was then assigned to the Criminal Division of the District Court and I've attend to several public
hearings also attending to the meeting of the panel of judges in the chamber of counsel, the
outcome of the process, before the publication of the decision.
The Slovenian legal system is structured on various levels of jurisdiction. Besides the courts
with general jurisdiction, there are also specialized courts in labour disputes, social security and
administrative.
First of all they operate with general jurisdiction 44 local courts and 11 district courts which
jurisdiction is divided by law. Secondary there are 4 higher courts and finally The Supreme
Court as the highest court in the state.
The grounds of appeal to the Supreme Court (defined as an extraordinary remedy) are limited to
matters of substantive law and procedural violations more severe.
District courts have jurisdiction in criminal matters which are punishable by more than three
years of imprisonment and to carry out an investigation concerning those criminal offences, to
perform preliminary proceedings and to decide at the first instance on the enforcement of a
criminal judgment issued by a foreign court, to execute all criminal judgments, to exercise
supervision on correct treatment and behaviour of prisoners, to authorize intervention on human
rights and fundamental liberties, to reach decisions in a non-trial panel (“zunajobravnavni
senat”) on appeals against the decisions of investigation judges of district court or judges of
local courts and in all other cases scheduled by law, in particular with to pre-trial detention
orders. District courts has also established a specialized section on criminal offences of minors.
The investigating judge carries out acts of investigation, by the parties, and authorizes the
execution urgent acts and accidents on human rights and freedom.
The judges assigned to the Criminal Division of the District Court are competent to deal with the
trial after that the indictment becomes final. The judges of this section judge in composition of
collegiate, and mainly in a panel of judges composed of five judges, of which two professional
judges and three jurors, when the trial regards crimes, are punishable with at least 15 years of
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imprisonment. For punishable crimes with inferior sentence instead expected a panel of judges
composed of a professional judge and two jurors.
The actual law of criminal procedure has adopted a mixed model of criminal trial (accusatorial
and inquisitorial). The introduced changes in current years have contributed to rise the level of
protection of human rights of the accused and to invigorate the system of guarantees scheduled
by the criminal trial. However in parallel they were extended also some police powers, in order
to enhance the effectiveness of preliminary investigations. Since in this preliminary stage have
multiplied the possible cases of compression of human rights and freedom, it has been
scheduled a reinforcement of the role of the investigating judge even in the period preceding
the opening of inquiry.
One of the fundamental principles of the Slovenian criminal procedure is that for the search of
material truth, decreed by art 17 of the Code of Criminal Procedure (ZKP).The rule provides that
the relevant juridical facts, and therefore fundamental to achieve a decision, must be
ascertained in a true and complete way. Such principal must however be balanced with the
equal principal of arms.
The Slovenian criminal justice such power can be active also by the investigating judge in the
investigation phase, within limits of the crime and the suspect against whom the investigation
was authorized requested by the District Prosecutor of the State.
During my training I've noticed a great difference between the rules that govern criminal trials in
Slovenia and the Italian legal system, both in the investigation phase (for example interception
and police power of arrest) and in the trail phase (like the lack of alternative rites or the
unnecessary presence of counsel in proceedings relating to not serious crimes). The Slovenian
Criminal law Procedure Act, moreover provides, within limits to criminal acts of minor
significance, a derogation to the principle of mandatory prosecution in Italy does not suffer any
exception.
The exchange programme between judges and prosecutors from different states of the
European Union is well regulated and is very profitable in view of a desirable growing
rapprochement between the laws of individual states and however its useful to know some
important aspects of legal order and practice of other countries covered by the common
European area. Besides of acquiring knowledge that may be very useful in the event of a
possible need for international judicial assistance, I was able to increase my knowledge in
technical legal terms in Slovene language.
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REPORT
1) Durante il mio stage ho visitato l’edificio che ospita il Tribunale distrettuale di Ljubljana, la
Corte di Appello e la Corte Suprema slovena. Nello stesso edificio si trova anche la biblioteca
giudiziaria centrale, istituita nel 1918, nel periodo di decadenza dell’impero austro - ungarico.
Ho avuto modo di conoscere il funzionamento delle sezioni penali e mi è stato consegnato un
opuscolo di presentazione del Tribunale distrettuale di Ljubljana. Le principali notizie di
interesse pubblico vengono inserite anche sul sito internet dedicato agli uffici giudiziari sloveni.
Come si desume dall’allegato programma predisposto dal Tribunale, nel corso della prima
settimana ha effettuato un tirocinio presso la sezione dei giudici istruttori, dove ho avuto modo
di partecipare all’audizione di testimoni e all’interrogatorio di soggetti nei cui confronti la Procura
distrettuale dello Stato aveva chiesto l’apertura dell’indagine. Ho assistito anche ad alcuni
interrogatori di persone, fermate dalla polizia, perché indiziate di reato, nei cui confronti era
stata chiesta dalla pubblica accusa l’applicazione di misure cautelari.
Ho appreso quali sono le procedure per l’emissione di decreti di perquisizione e delle ordinanze
che dispongono le intercettazioni di conversazioni. Ho discusso con i colleghi sloveni anche di
alcune problematiche riguardanti l’applicazione della normativa sul mandato di arresto europeo
e di questioni relative all’assistenza giudiziaria internazionale.
Nel corso delle seconda settimana ho effettuato una visita presso gli uffici della Procura
distrettuale di Ljubljana partecipando insieme al rappresentante della Procura all’udienza
pubblica presso la sezione penale del Tribunale distrettuale. Ho avuto modo di apprendere le
regole della fase che precede le indagini (“predkazenski postopek”) e i presupposti della
richiesta di giudizio.
Sono stata quindi assegnata alla sezione penale del Tribunale distrettuale e ho partecipato con
i giudici a diverse udienze dibattimentali. Ho avuto modo di consultare gli atti di alcuni fascicoli
processuali verificando nella pratica come vengono adottati i vari provvedimenti giurisdizionali.
In particolare, ho consultato gli atti di un processo celebrato nei confronti di due cittadini italiani
ai quali, essendo detenuti, era stata garantita, come ulteriore aspetto del diritto di difesa, la
traduzione in lingua italiana dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.
Ho avuto la possibilità di assistere alla riunione del collegio dei giudici in camera di consiglio,
all'esito del processo, prima della pubblicazione della decisione, verificando e apprezzando la
metodologia di valutazione delle prove.
Ho partecipato anche ad una riunione di lavoro, organizzata dalla sezione dei giudici istruttori,
sui problemi applicativi del mandato di arresto europeo. Oltre a problemi pratici, sono state
affrontate alcune questioni riguardanti la verifica della doppia incriminazione e il principio di
specialità.
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2) Il sistema giudiziario sloveno è strutturato su più gradi di giurisdizione, nel rispetto del
principio costituzionale del diritto di difesa, e prevede tribunali di competenza generaIe e
specializzata. Questi ultimi hanno competenza in materia di diritto del lavoro e della previdenza
sociale, nonchè in materia di controversie di diritto amministrativo.
I Tribunali che hanno giurisdizione generale sono i seguenti:
44 Tribunali locali, che sono tribunali di prima istanza, competenti in materia penale a giudicare
reati la cui pena massima prevista non supera i tre anni di reclusione, nonché in materia civile a
trattare cause riguardanti richieste di danni o diritti di proprietà fino ad un valore che non supera
l’importo di 8.345,85 euro, tutti i casi di disturbi del possesso, cause riguardanti l'obbligo legaIe
al mantenimento, cause di successione e questioni non contenziose, la tenuta dei catasti dei
terreni ed esecuzioni civili;
11 Tribunali distrettuali, che sono sempre tribunali di prima istanza, competenti a giudicare in
materia penale e civile tutte le cause che superano la competenza dei Tribunali locali. Hanno
inoltre una competenza esclusiva in materia di procedimenti penali nei confronti di minori, di
esecuzione delle condanne penali, di emissione di provvedimenti che incidono sui diritti umani e
sulle libertà fondamentali, in materia di controversie famiIiari, ad eccezione delle controversie
riguardanti il mantenimento, in materia di riconoscimento di sentenze emesse da un giudice
straniero, in materia di diritto commerciale, di fallimento, di liquidazione delle imprese, di diritto
d'autore e della proprietà intellettuale, nonché in materia di iscrizioni nel registro delle società;
4 Corti di Appello, che sono giudici di seconda istanza, competenti a giudicare in materia di
ricorsi contro le decisioni dei Tribunali locali e distrettuali del proprio territorio, ma anche su
controversie scaturite fra i Tribunali di primo grado;
Vi è poi la Corte Suprema che è la più alta corte dello Stato.
Ci sono anche quattro Tribunali specializzati di prima istanza. Essi sono competenti per le
decisioni sulle cause di lavoro e per le controversie in materia di sicurezza sociale. Delle loro
decisioni si occupa in grado di appello un’unica Corte di Appello.
Il Tribunale amministrativo della Repubblica slovena ha competenza sul contenzioso
riguardante questioni di diritto amministrativo ed è equiparato ad un tribunale superiore. In
seconda istanza giudica la Corte Suprema.
La Corte Suprema funziona principalmente come una corte di cassazione. Ha competenza in
materia penale, civile, commerciale, amministrativa e nelle controversie di sicurezza sociale e
del lavoro. E’ il giudice di terzo grado in quasi tutti i casi di sua competenza. I motivi del ricorso
alla Corte Suprema (definito come un rimedio straordinario) sono quindi limitati alle questioni di
diritto sostanziale e alle violazioni procedurali più gravi.
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La Corte Suprema non ha il potere di decidere su questioni relative alla conformità degli statuti,
dei regolamenti e delle leggi alla Costituzione e al diritto internazionale, nonché su questioni
riguardanti la violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali questioni
appartengono alla giurisdizione della Corte costituzionale.
Nel settore penale, quindi, i tribunali distrettuali sono competenti a giudicare in prima istanza dei
reati per i quali è prevista una pena massima da tre anni di reclusioni in poi, fino a reati per i
quali è prevista la pena dell’ergastolo, che è stata introdotta a partire dal 1.11.2008 per reati
particolarmente gravi, come l’omicidio. I tribunali distrettuali sono inoltre competenti a condurre
le indagini in ordine ai reati di loro competenza, di compiere singoli atti istruttori nella fase
preliminare alle indagini, di decidere in primo grado dell’esecuzione di sentenze penali straniere,
di eseguire tutte le sentenze definitive, di autorizzare interventi sui diritti umani e sulle libertà
fondamentali, di decidere fuori dall’udienza (“zunajobravnavni senat”) sui ricorsi contro le
decisioni dei giudici istruttori dei tribunali distrettuali o dei giudici dei tribunali locali e in tutti gli
altri casi previsti dalla legge, in particolare in materia di misure cautelari. La competenza dei
tribunali distrettuali riguarda anche la vigilanza sul trattamento e sul comportamento dei
detenuti.
I Tribunali distrettuali sono competenti anche per la tenuta dei registri giudiziari, per le questioni
riguardanti il servizio di gratuito patrocinio e per l’assistenza giudiziaria internazionale.
Presso il Tribunale distrettuale di Ljubljana è operativo anche il servizio di mediazione che è
stato istituito per trovare soluzioni alternative al contenzioso civile.
Sono inoltre istituite sezioni specializzate per i reati commessi da soggetti minorenni.
La sezione delle indagini è composta da giudici istruttori che decidono, se aprire un’inchiesta,
dopo avere ricevuto gli atti dalla Procura distrettuale dello Stato e dopo avere interrogato il
soggetto sospettato il quale può decidere di difendersi anche mantenendo il silenzio.
Lo scopo delle indagini è accertare i fatti sulla base dei quali la Procura distrettuale dello Stato
deciderà successivamente, se promuovere l’azione penale nei confronti dell’indagato oppure
ritirare l’accusa.
Molti sono i poteri di intervento del giudice istruttore, che riguardano atti di indagine urgenti,
incidenti sui diritti umani e la libertà delle persone.
La fase di raccolta delle prove da parte del giudice istruttore non è pubblica, anche per
rispettare la presunzione d’innocenza della persona indagata.
I giudici assegnati alla sezione penale del Tribunale distrettuale sono competenti a trattare i
processi, quando l’atto di accusa diventa definitivo.
I giudici di questa sezione giudicano in composizione collegiale, e segnatamente in un collegio
composto da cinque giudici, di cui due giudici professionali e tre giurati, quando il processo
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riguarda reati punibili con almeno 15 anni di reclusione. Per reati punibili con una pena inferiore
è previsto invece un collegio composto da un giudice professionale e due giurati.
Il Presidente del collegio giudicante invita a presentarsi all’udienza il rappresentante della
Procura distrettuale dello Stato, l’imputato, il suo difensore, la persona offesa e i testimoni. Le
udienze sono pubbliche. La pubblicità viene esclusa, se vi sono motivi di segretezza, di ordine
pubblico, di morale, di tutela personale e familiare dell’imputato o della persona offesa, motivi di
tutela di un minore o comunque in altri casi in cui il collegio giudicante ritiene che la presenza
del pubblico possa nuocere agli interessi della giustizia.
Le parti invitate sono obbligate a presentarsi all’udienza. In caso di assenza ingiustificata
dell’imputato, regolarmente citato, il collegio giudicante può disporre nei confronti dello stesso
anche misure restrittive della sua libertà personale per garantire la sua presenza in udienza.
Anche i testimoni sono obbligati a presentarsi alle udienze e, in caso di assenza ingiustificata,
possono essere condotti con la forza o comunque sanzionati con il pagamento di una somma di
denaro. I testimoni sono obbligati a deporre il vero e a non nascondere nulla di quanto è a loro
conoscenza, tranne che nei casi in cui viene loro riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre.
La falsa testimonianza è punita come reato e il Tribunale può ordinare anche l’arresto del
testimone reticente.
Il collegio giudicante perviene alla decisione, quando, dopo l’acquisizione di tutte le prove, è
stato accertato in modo completo il fatto storico oggetto del processo. La sentenza viene
pubblicata mediante lettura all’udienza pubblica. Le parti possono impugnare la decisione del
Tribunale nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Competente a
decidere sull’impugnazione è la Corte di Appello che può accogliere il ricorso, annullando o
modificando la decisione di primo grado, o rigettare il ricorso confermando la sentenza
impugnata. In alcuni casi la legge prevede rimedi straordinari contro decisioni ormai definitive.
3) Dopo la proclamazione di indipendenza la Slovenia si è dotata di una nuova legge di
procedura penale, basata fondamentalmente su un modello misto di processo penale
(accusatorio e inquisitorio), che, tuttavia, ha subito nel corso di quasi due decenni diverse
modifiche, soprattutto al fine di adeguare alcune disposizioni alle pronunce della Corte
costituzionale, e quindi alla Costituzione. Tali modifiche hanno contribuito ad innalzare il livello
di tutela dei diritti umani dell’imputato e a rafforzare il sistema di garanzie previsto dal processo
penale. Parallelamente sono stati tuttavia estesi anche alcuni poteri della polizia, al fine di
rendere più efficace la fase preliminare alle indagini.
Poiché in tale fase preliminare si sono moltiplicati i possibili casi di compressione dei diritti
umani e della libertà personale, è stato previsto un rafforzamento del ruolo del giudice istruttore
anche nella fase che precede l’apertura delle indagini.
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Uno dei principi fondamentali del procedimento penale è quello della ricerca della verità
materiale, sancito dall’art. 17 del codice di procedura penale (ZKP). La norma prevede che i fatti
giuridicamente rilevanti, e quindi fondamentali per pervenire alla decisione, devono essere
accertati in modo vero e completo.
Il giudice ha quindi il potere di assumere anche prove che le parti non hanno proposto o alle
quali hanno addirittura rinunciato, se questo serve per accertare la verità.
Questo principio conferma che il modello a cui si ispira il codice di procedura penale sloveno è
quello misto (sistema inquisitorio e accusatorio).
Anche nel sistema processuale sloveno, tuttavia, la ricerca della verità materiale deve essere
pur sempre bilanciata con il principio della parità delle armi. L’onere della prova, infatti, spetta
all’organo dell’accusa e solo in via sussidiaria al giudice il quale è obbligato, in conformità al
principio di ricerca della verità materiale, ad accertare tutti i fatti, favorevoli e sfavorevoli
all’imputato. Il giudice, tuttavia, non può sostituirsi al rappresentante della Procura dello Stato,
che è pur sempre obbligato a portare le prove necessarie per supportare l’accusa, in quanto il
giudice deve rimanere imparziale.
Un altro aspetto importante è il processo contumaciale che nell’ordinamento sloveno viene
previsto solo in presenza di rigorosi presupposti dovendosi di norma garantire la presenza
dell’imputato nel processo. Risulta, quindi, impossibile celebrare il processo penale nei confronti
di imputati irreperibili.
4) Anche nel procedimento penale italiano il giudice svolge un ruolo di garanzia della decisione,
nel senso che, pur trattandosi di un processo di parti, che poggia sul principio di disponibilità
della prova, al giudice italiano sono infatti riconosciuti poteri suppletivi in ordine all’acquisizione
della prova, il cui esercizio è finalizzato a garantire la completezza dell’acquisizione del
materiale probatorio e, quindi, la pronuncia di una sentenza “giusta”, ossia una sentenza che
sia la più aderente possibile alla realtà fattuale, e quindi alla verità materiale che deve essere
intesa come un fine ineludibile del processo penale.
Questo potere di integrazione probatoria ex officio, riconosciuto al giudice italiano, trova la sua
massima espressione nella fase dibattimentale, dove nel processo penale italiano si forma la
prova nel contraddittorio delle parti, in un sistema che si ispira al modello accusatorio.
Nel sistema processuale penale sloveno, invece, tale potere può essere attivato anche dal
giudice istruttore nella fase delle indagini, limitatamente al reato e all’indagato nei confronti del
quale è stata autorizzata l’indagine richiesta dal Procuratore distrettuale dello Stato.
Nell’ordinamento sloveno, infatti, a differenza di quello italiano, le indagini vengono autorizzate
e svolte da un giudice, seppure nei limiti dei fatti e nei confronti dei soggetti indicati dall’organo
dell’accusa. Il giudice istruttore, peraltro, deve sentire la persona indiziata del reato prima di
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autorizzare l’apertura delle indagini, mentre nell’ordinamento italiano, dove l’organo incaricato
delle indagini è il pubblico ministero, l’obbligo di interrogatore l’indagato in stato di libertà è
previsto solo all’esito delle indagini e solo se l’indagato lo chiede.
Benchè l’assunzione di alcune prove da parte del giudice istruttore sloveno, come l’esame dei
testimoni o dei periti, si svolge nel contraddittorio delle parti (anche se la presenza dell’indagato,
del suo difensore e del Procuratore distrettuale dello Stato è facoltativa), tanto che tutti gli atti
raccolti nel corso delle indagini vengono trasmessi al giudice del dibattimento, nel corso della
fase processuale tale assunzione deve essere ripetuta, salvo che le parti acconsentano alla
lettura degli atti già redatti nel corso delle indagini.
Molte sono le differenze relative alla fase delle indagini. Agli organi di polizia, ad esempio,
viene riconosciuto il potere di privare della libertà personale, fino ad un massimo di 48 ore, la
persona nei cui confronti sussistono fondati motivi di sospetto, senza la necessità di un
provvedimento giurisdizionale. Nel sistema processuale italiano ciò è consentito alla polizia solo
in flagranza di reato.
Un'altra difformità riguarda l’obbligo per il giudice istruttore di interrogare il sospettato di un
reato prima di decidere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare.
Interessanti sono anche le differenze relative al regime delle intercettazioni di conversazioni, sia
per quanto riguarda i presupposti per potere disporre le intercettazioni, che devono essere
comunque autorizzate dal giudice istruttore, sia per quanto riguarda i termini massimi di durata
delle stesse.
Una particolare attenzione è dedicata al perseguimento di reati economici, di fatti corruttivi e di
reati commessi dalle organizzazioni criminali. La legge prevede in tali casi la possibilità per il
competente Procuratore distrettuale dello Stato di istituire gruppi specializzati di investigatori.
Altra differente regolamentazione riguarda la non necessaria presenza del difensore nei
procedimenti riguardanti reati non gravi. In questi casi, infatti, l’indagato o l’imputato possono
rinunciare alla difesa di un legale e difendersi da soli, laddove nell’ordinamento italiano è
prevista in ogni caso la presenza obbligatoria di un difensore che, se non nominato di fiducia,
viene designato d’ufficio dal giudice.
Nel sistema processuale penale sloveno, infine, non sono previsti riti alternativi al dibattimento,
come l’applicazione concordata della pena. Nella fase preliminare all’apertura delle indagini
sono previsti solo un sistema di conciliazione e la possibilità di rinvio dell’azione penale,
demandati alla Procura distrettuale dello Stato. Tali procedure sono tuttavia limitate ad alcuni
casi specifici e in presenza di alcune condizioni.
Al fine di diminuire la quantità dei procedimenti penali è stata introdotta nell’ordinamento
sloveno la possibilità per il Procuratore distrettuale dello Stato di rigettare la denuncia, e quindi
non procedere alle indagini, quando ravvisa uno sbilanciamento fra reati caratterizzati da una
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bassa offensività e le conseguenze che in questi casi potrebbe causare l’inizio di un
procedimento penale. In questo modo è stata riconosciuta, limitatamente ai fatti di minima
rilevanza penale, una deroga al principio di obbligatorietà dell’azione penale, che in Italia,
invece, non subisce alcuna eccezione.
5) Durante la mia permanenza presso la sezione dei giudici istruttori ho avuto modo di
esaminare alcune pratiche riguardanti richieste di indagine, provenienti da rappresentanti di
altre autorità giudiziarie europee. A causa del breve periodo a mia disposizione, l’esame di tali
richieste si è limitato alla lettura degli atti e alla discussione di alcuni aspetti rilevanti, come il
requisito della doppia incriminazione.
6) Lo scambio tra giudici e pubblici ministeri appartenenti a diversi stati dell’Unione europea
risulta molto proficuo nella prospettiva di un auspicabile sempre maggiore ravvicinamento fra le
legislazioni dei singoli stati ed è comunque utile per conoscere alcuni aspetti salienti
dell’ordinamento giuridico e della prassi di altri paesi facenti parte della comune area europea.
Le conoscenze acquisite nel corso dello scambio sono state discusse con i miei colleghi,
soprattutto con riferimento ad alcuni aspetti significativi che ho riscontrato nella concreta
applicazione delle norme giuridiche nella fase processuale, nell’ambito di un confronto con i
diversi sistemi giudiziari. Tali conoscenze, inoltre, mi potranno essere molto utili nell’eventualità
di una possibile esigenza di assistenza giudiziaria internazionale.
Infine, ho avuto modo di approfondire la conoscenza dei termini tecnici giuridici della lingua
slovena.
7) Il programma di scambio va bene così come è regolato attualmente.
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ANNEX
GUIDELINES FOR DRAFTING THE REPORT
I- Programme of the exchange
Institutions you have visited, hearings, seminars/conferences you have attended,
judges/prosecutors and other judicial staff you have met…
The aim here is not to detail each of the activities but to give an overview of the contents of the
exchange.
If you have received a programme from the hosting institution, please provide a copy.
II- The hosting institution
Brief description of the hosting institution, its role within the court organisation of the host
country, how it is functioning…
III- The law of the host country
With regard to the activities you took part in during the exchange, please develop one aspect of the
host country’s national law that you were particularly interested in.
IV-The comparative law aspect in your exchange
What main similarities and differences could you observe between your own country and your
host country in terms of organisation and judicial practice, substantial law..? Please develop.
V- The European aspect of your exchange
Did you have the opportunity to observe the implementation or references to Community
instruments, the European Convention of Human Rights, judicial cooperation instruments? Please
develop.
VI-The benefits of the exchange
What were the benefits of your exchange? How can these benefits be useful in your judicial
practice? Do you think your colleagues could benefit of the knowledge you acquired during your
exchange? How?
VII- Suggestions
In your opinion, what aspects of the Exchange Programme could be improved? How?
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