Manuale per docenti
per la formazione cooperativa nel Sistema Scolastico
1
INTRODUZIONE
Una Scuola Cooperativa - Guida per docenti alla formazione cooperativa nel
Sistema Scolastico implementa la collana di pubblicazioni di carattere informativo e
promozionale prodotta dall’UNSIC nel corso dell’ormai pluriennale esperienza nell’ambito
del più ampio quadro di azione diretto alla promozione cooperativa.
In particolare questo opuscolo si rivolge al mondo della Scuola ed in particolare
ai docenti, riconoscendo a quest’ultimi un ruolo di primissimo piano nell’educazione e
formazione dei giovani.
Infatti, la nostra Associazione da anni ormai vede nella Scuola un partner
privilegiato per la promozione della cooperazione tra i ragazzi, come strumento di
crescita personale, di partecipazione attiva e di solidarietà sociale, nonché come possibile
veicolo per il loro inserimento lavorativo.
In tale prospettiva, Una Scuola Cooperativa non è da considerarsi uno strumento
esaustivo, bensì intende proporre alcuni strumenti e proposte metodologiche da
condividere e implementare grazie alla proficua collaborazione proprio dei docenti a
cui ci rivolgiamo, in quanto portatori di una conoscenza puntuale del mondo giovanile, dei
loro problemi e difficoltà, elementi che necessariamente vanno considerati ai fini di
interventi efficaci in rapporto all’età, alla maturità e al contesto in cui questi vivono.
L’auspicio è quindi quello di una buona, stimolante e proficua lettura, nonché di una
collaborazione tra il mondo della Scuola e la nostra Associazione che possa contribuire
alla crescita degli studenti che costituiranno i fondamenti futuri della nostra società.
1. L’IMPRESA COOPERATIVA: UNA SCELTA IMPRENDITORIALE
1.1 LA COOPERATIVA: L’IMPRESA ALTERNATIVA
1.1.1 Cos’è una cooperativa
Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le
proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune,
controllata democraticamente.
Le cooperative si fondano sui valori dell'autosufficienza, dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà. Fedeli
allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative aderiscono ai valori etici
dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'altruismo.
I principi cooperativi
I principi cooperativi, definiti nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata al
Congresso di Manchester del 1995, sono le linee guida attraverso cui le cooperative mettono
in pratica i propri valori:
1° Principio Adesione libera e volontaria. L’adesione ad una cooperativa deve essere
volontaria e non deve essere oggetto di restrizioni artificiose, né di discriminazioni sociali,
politiche, razziali o religiose.
2° Principio Controllo democratico da parte dei Soci. Le cooperative sono organizzazioni
democratiche. Gli affari devono essere amministrati da persone scelte dai soci, i quali hanno
uguale diritto di voto (una testa, un voto).
3° Principio Partecipazione economica dei Soci. L’eventuale interesse sul capitale sociale deve
essere limitato; gli avanzi di gestione appartengono ai soci e devono essere ripartiti in modo
che nessuno sia favorito, secondo le seguenti finalità:
Ø
sviluppo degli affari sociali,
Ø
istituzione di servizi comuni,
Ø
distribuzione ai soci in misura proporzionale alle operazioni con la società.
4° Principio Autonomia e indipendenza. Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate
sull'auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi con altre organizzazioni,
compresi i governi, o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che
assicurino comunque il controllo democratico da parte dei loro soci e mantengano inalterata la
loro autonomia cooperativa.
5° Principio Educazione, formazione e informazione. Le cooperative devono fornire ai loro
soci, dirigenti, amministratori e dipendenti l'educazione e la formazione necessarie per poter
contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Devono inoltre curare la
diffusione presso l'opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici della cooperazione.
6° Principio Cooperazione tra cooperative. Ogni cooperativa, al fine di soddisfare più
efficacemente i propri soci e di rinforzare l’intero Movimento Cooperativo, deve operare
attivamente ed in modo coordinato assieme alle altre cooperative su scala locale, nazionale ed
internazionale.
7° Principio Impegno verso la collettività. Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile
della collettività di cui sono espressione ed alla quale appartengono attraverso politiche
approvate dai loro soci.
1.1.2 Tipologie di cooperative
La cooperativa è un’impresa che esercita la sua attività in forma mutualistica, ha
personalità giuridica e può operare in diversi settori.
Mutualità
Le cooperative vengono definite società a capitale variabile con scopo mutualistico, ovvero
nate per rispondere alla necessità di una reciproca garanzia di tutela ed assistenza
La mutualità si distingue in “interna” ed “esterna”:
Ø
la mutualità “interna” consiste nel fornire beni o servizi oppure occasioni di
lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di
quelle che otterrebbero sul mercato;
Ø
la mutualità “esterna” viene realizzata mediante l’estensione anche ai non soci
del vantaggio mutualistico, per contribuire allo sviluppo e al miglioramento del
sistema cooperativo e della società nella quale le imprese operano.
La riforma del diritto societario ha distinto le cooperative in:
Ø
cooperative a mutualità prevalente;
Ø
cooperative diverse.
Dal 1 gennaio 2004, soltanto le cooperative a mutualità prevalente possono beneficiare delle
agevolazioni di natura fiscale.
Ciò premesso, di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle diverse tipologie
di cooperative, classificate in base al settore in cui operano.
TIPOLOGIA
DI
COOPERATIVE
CARATTERISTICHE
Cooperative di
produzione e
lavoro
Operano principalmente nei settori dei trasporti, dell’edilizia, delle pulizie e della
ristorazione. La loro peculiarità è insita nella natura che caratterizza lo scambio
mutualistico tra soci e cooperativa, in quanto lo stesso è basato sull’attività
lavorativa che il socio presta all’interno della cooperativa stessa: il socio incarna le
caratteristiche sia del lavoratore che dell’imprenditore, definendosi sociocoimprenditore.
Cooperative di
consumo
Forniscono beni ai soci a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato,
garantendo la qualità dei prodotti/servizi offerti. Questa tipologia di cooperative
si è sviluppata soprattutto nel settore dei beni alimentari (ad esempio le
cooperative di consumo sorte nelle zone rurali per fornire scorte agrarie agli
associati e, contemporaneamente, collocare sul mercato i prodotti agricoli). Il
vantaggio mutualistico è generato dal fatto che i soci fanno acquisti in comune a
condizioni vantaggiose.
Cooperative
agricole
Cooperative di
credito
Si possono individuare 2 macrocategorie di cooperative agricole:
di produzione, che si occupano della coltivazione e dell’allevamento;
di conferimento, che hanno il compito di gestire alcune fasi del processo di
lavorazione/trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, per consentirne il
collocamento sul mercato: i processi di trasformazione/conservazione dei
prodotti sono, così, condotti attraverso impianti, stabilimenti e magazzini
comuni.
L’obiettivo primario di queste cooperative è di promuovere la qualità della
produzione agricola e incrementare le economie rurali.
Hanno come oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, a favore dei
soci e non soci. Possono appartenere alla categoria delle banche popolari oppure a
quella delle banche di credito cooperativo.
Cooperative
edilizie
Hanno lo scopo di associare persone per assicurare un alloggio direttamente ai
soci, differenziandosi in tal modo dalle cooperative di produzione e lavoro nel
settore dell'edilizia, che svolgono, invece, un'attività di produzione per conto
terzi.
Cooperative
sociali
Sono a mutualità prevalente di diritto. Esse sono disciplinate dalle disposizioni
della legge 381/’91, il cui art. 1 le definisce come imprese aventi lo scopo di
"perseguire l’interesse generale della comunità, alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini”. Le tipologie di Cooperative Sociali sono due:
di tipo A per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività
Cooperative
della pesca
di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la
commercializzazione dei prodotti ittici o la loro trasformazione. Possono svolgere attività di
pesca in acque interne (pesca fluviale o lacuale) ovvero attività di pesca marittima.
Cooperative
miste
Sono tutte quelle cooperative che non rientrano nei settori prima richiamati e
che svolgono attività diversificate.
1.1.3 Perché fare impresa cooperativa
Un aspirante imprenditore opta per l’impresa cooperativa come forma societaria
prioritariamente perché:
·
la cooperazione permette di condividere le idee, il lavoro, i progetti, le
esperienze dei suoi soci, ancor di più delle altre forme di impresa,
proprio per la sua propensione a far sistema;
·
nella cooperazione non esiste distinzione tra dipendente e titolare, e la
managerialità si fonde con la mutualità;
·
il modello cooperativo permette di far economia, di creare sviluppo, di
promuovere opportunità di lavoro senza snaturare lo spirito
solidaristico che vi è alla base;
·
avviare e gestire un’impresa cooperativa è meno dispendioso, in quanto
richiede pochi investimenti ed una condivisione delle responsabilità tra i
soci.
1.2 FONDAMENTI PER L’AVVIO E LA GESTIONE DI UNA COOP
1.2.1 Il business plan: cos’è
Una nuova impresa nasce sempre da un’idea, un’intuizione.
Ma avere una buona idea non basta: dall’intuizione iniziale deve partire un
processo di analisi che porta alla redazione di un piano di impresa o business plan in
grado di verificare se l’idea imprenditoriale ha un mercato e se il prodotto/servizio
offerto può essere appetibile per i potenziali utenti/consumatori.
Il "business plan" è il documento attraverso il quale l'aspirante imprenditore
descrive/analizza in dettaglio il proprio progetto imprenditoriale, facendo emergere
con chiarezza:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
le caratteristiche del prodotto/servizio,
le tecnologie e attrezzature necessarie,
mercato di riferimento,
immagine da imprimere all’impresa,
azioni di promozione da attivare,
politiche di prezzo,
capitali necessari per l’avvio e la gestione iniziale,
Ø soci da coinvolgere e risorse umane da impiegare,
Ø forma giuridica più adeguata,
Ø adempimenti burocratici da espletare.
Al termine di questo processo di analisi/ricerca, l’imprenditore sarà in grado di
partire con un ragionevole grado di certezza sulla potenzialità dell’idea e sulla
realizzabilità del progetto.
In tal senso il Business plan va visto come il trampolino di lancio per l’impresa
perché necessario alla pianificazione dell’attività della stessa.
Esso si articola in una successione di fasi, in cui ognuna svolge un proprio ruolo e
persegue finalità specifiche:
SEZIONI DEL BUSINESS
PLAN
Descrizione idea
imprenditoriale
Valutazione del gruppo
imprenditoriale
Definizione dettagliata del
prodotto/servizio
Il mercato
Il piano di marketing
I processi aziendali
L’organizzazione
Aspetti economicofinanziari
DEFINZIONI ED INFORMAZIONI DA RIPORTARE
Identificazione di cosa si vuol fare attraverso l’impresa da
avviare, come, con chi e a chi è destinato il prodotto/servizio.
Realizzabilità dell'idea in relazione alle capacità, competenze
e conoscenze del gruppo imprenditoriale.
Esplicitazione
delle
caratteristiche
tecniche
del
prodotto/servizio e delle tipologie di bisogni soddisfatti dallo
stesso, livello di innovatività e punti di forza dello stesso.
Analisi dei competitors, con l’individuazione dei loro punti di
forza e di debolezza, al fine di elaborare efficaci strategie
competitive.
Elaborazione delle strategie di marketing (prodotto, prezzo,
distribuzione
e
comunicazione),
che
permettano
il
raggiungimento degli obiettivi di vendita prefissati.
Descrizione delle singole attività necessarie per la messa a
punto del prodotto/servizio da offrire, la localizzazione, la
strumentazione, etc.
Individuazione delle risorse umane da coinvolgere, con la
definizione dei ruoli e dei compiti dei singoli soci all’interno della
cooperativa.
Elaborazione di un conto economico ed uno stato patrimoniale
revisionale, di norma triennale, oltre al prospetto relativo ai
flussi finanziari per verificare la fattibilità dell’idea, con la
tempistica del recupero del capitale investito e le possibili fonti
di finanziamento del progetto di impresa.
1.3 FINANZIAMENTI ED AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE
1.3.1 Agevolazioni per le società cooperative
Le agevolazioni rivolte alle società cooperative possono essere sintetizzate
seguenti macro-categorie:
nelle
Agevolazioni creditizie
Sono previsti contributi di vario genere (a fondo perduto, in conto interessi, in conto
capitale, in conto esercizio), concessi per legge su base comunitaria, nazionale e territoriale, in
relazione alla presentazione di progetti d’investimento ed innovazione.
Fondi mutualistici
La L. 59/92 prevede la costituzione di “Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione”, finanziati con una quota degli utili netti annuali delle società
cooperative (3%) e con il patrimonio residuo delle società in liquidazione.
Lo scopo di suddetti Fondi è la promozione della cooperazione, anche attraverso
programmi di sviluppo, gestione di attività formative, studi e ricerche.
Risparmio sociale
Le società cooperative, disciplinate dai principi della mutualità, possono
raccogliere risparmio tra i soci, attraverso lo strumento del “Prestito Sociale1”
introdotto dall’art.12 della L.127/71.
Imposte dirette
Non concorrono a formare il reddito imponibile le somme accantonate a riserva
indivisibile, a condizione che nello Statuto sia esclusa la possibilità di distribuirle ai
soci sia durante la vita della cooperativa che in fase di liquidazione.
Imposta di registro
Non sono soggetti a registrazione gli atti che comportano variazione di capitale
sociale delle società cooperative, dei loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.
Ristorno
Il ristorno rappresenta una forma di riconoscimento o “premio monetario” a
favore dei soci, calcolato in proporzione al grado di partecipazione ai processi
produttivi e alla gestione economica della cooperativa, sia attraverso il conferimento di
1
Tale strumento di finanziamento si concretizza nell’apporto, da parte di soci persone fisiche, di capitali fruttiferi di interessi
rimborsabili generalmente nel breve-medio periodo.
prodotto o di lavoro, sia in qualità di utenti/consumatori del prodotto/servizio offerto
dalla cooperativa stessa.
Tale “somma2”, se destinata ad aumento del capitale sociale (legge 59/92, art. 7)
della cooperativa o del consorzio, non concorre a formare in capo ai soci:
Ø reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
Ø valore della produzione netta ai fini Irap.
1.3.2 Opportunità nazionali di finanziamento per le società cooperative
Di seguito, vengono riportate alcune delle maggiori opportunità di finanziamento
nazionale3 a cui le cooperative possono accedere.
DECRETO 185/20004
• Promozione delle cooperative sociali b), con finanziamenti rivolti a nuove
cooperative e a cooperative già operanti;
• Subentro in agricoltura, per promuovere il ricambio generazionale in
agricoltura e il subentro a un parente entro il terzo grado nella
conduzione di un'azienda agricola.
LEGGE 215/92
Azioni positive per l'imprenditoria femminile, per: favorire la creazione e lo
sviluppo di imprese femminili anche in forma cooperativa; promuovere la
formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne
imprenditrici; agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o
prevalente partecipazione femminile; promuovere la presenza delle imprese a
condizioni o a prevalente partecipazione femminile nei comparti innovativi dei
diversi settori produttivi.
LEGGE 488/92
Incentivi alle aree depresse, per ridurre i divari economici territoriali, al fine
di assicurare la crescita e la stabilità del Sistema Impresa del nostro Paese e
agevolare le imprese – comprese le cooperative - operanti nei settori industrie
servizi, turismo e commercio che intendono realizzare programmi di
investimento nell’ambito di proprie unità produttive ubicate nelle “aree
sottoutilizzate”.
2
La stessa si riferisce esclusivamente al risultato della gestione della cooperativa derivante dall’attività nei confronti dei
soci e non dall’eventuale avanzo di gestione conseguito nei confronti di soggetti terzi.
3
Si specifica che ulteriori opportunità di finanziamento sono regolamentate dalle singole legislazioni regionali.
4
www.sviluppoitalia.it
1.3.3 Credito alle Cooperative
I finanziamenti erogati dagli Enti Creditizi a favore delle imprese cooperative, a
giugno 2006, ammontavano a circa 8.500 milioni di Euro; di questi la maggior parte
erano concentrati nel Centro-Nord.
Il sistema di credito alle imprese ed in particolare alle cooperative sta andando
incontro ad un momento di profonda ristrutturazione, grazie all’entrata in vigore del
Nuovo Accordo di Basilea5, (noto come Basilea 2) che prevede l’introduzione di nuovi
criteri per la valutazione dei soggetti richiedenti fido , con il rischio di una sensibile
riduzione del sistema creditizio nella concessione di prestiti ed un aumento del costo
del credito bancario.
Fin ad oggi, il sistema creditizio italiano si è sempre orientato, nella concessione
del credito, sulla tutela legata alla semplice copertura del rischio (garanzie offerte
dall'imprenditore), piuttosto che sull'effettiva conoscenza dei progetti del soggetto
da finanziare e della loro valenza.
Il nuovo sistema previsto da Basilea 2 andrà a "premiare" le imprese virtuose
per cui sarà fondamentale per le aziende cooperative individuare le misure da attuare
nelle proprie scelte patrimoniali e finanziarie.
Una delle maggiori opportunità di accesso al credito specifica per le imprese
cooperative è rappresentata dalla Legge 49 del 1985, nota come Legge Marcora: essa
prevede l’erogazione di agevolazioni attraverso il fondo di rotazione FONCOOPER,
istituito presso il Coopercredito (Gruppo BNL).
L’intervento è rivolto alle cooperative classificabili come PMI ed è destinato ad
agevolare la promozione e lo sviluppo delle cooperative ispirate ai principi di
mutualità ed iscritte all’Albo delle cooperative (con esclusione delle cooperative di
abitazione che si propongono la costruzione e l’assegnazione di alloggi per i propri soci).
1.4. FONDAMENTI, PROCEDURE ED ADEMPIMENTI
1.4.1 Numero dei soci
Il numero dei soci deve essere:
Ø almeno nove soci, persone fisiche e giuridiche;
5
Accordo concernente i requisiti patrimoniali delle banche, nato per elevare la sicurezza, la solidità e l'efficienza dei sistemi
finanziari, con una opportuna misurazione del rischio legata agli impieghi bancari
Ø almeno tre soci, quando i medesimi sono esclusivamente persone fisiche
e la società adotta le norme delle società a responsabilità limitata.
Si tenga, inoltre, presente che la legge determina il numero minimo di soci
necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative:
Ø le cooperative di produzione-lavoro ammissibili ai pubblici appalti devono
avere almeno 15 soci;
Ø le cooperative di abitazione, che intendono iscriversi all'Albo delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, necessitano di
almeno 18 soci;
Ø le cooperative di consumo necessitano di almeno 50 soci;
Ø le Banche di Credito Cooperativo devono avere almeno 200 soci.
Le cooperative possono dar vita a dei consorzi6, prevedendo:
Ø un numero di cooperative non inferiore a tre;
Ø i soci devono essere prevalentemente società cooperative.
1.4.2 Atti Sociali
La società cooperativa deve essere costituita nella forma di atto pubblico7
(Atto costitutivo), redatto da un notaio alla presenza dei soci che costituiranno la
cooperativa.
Lo Statuto costituisce parte integrante dell’Atto Costitutivo. Contiene le norme
che disciplinano il funzionamento della società e nella fattispecie rappresenta il
patto sociale che i soci sottoscrivono per concordare obiettivi comuni.
I rapporti tra la società cooperativa e i propri soci ovvero dipendenti (anche
soci) sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo
svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e gli stessi.
1.4.3 Adempimenti e principali costi da sostenere
La cooperativa dovrà dopo la costituzione:
v
6
7
provvedere a richiedere il numero di Partita IVA che sarà anche il numero di
iscrizione della società nel Registro Imprese;
Ai sensi del D.lgs C.P.S. 1577/1947 – art. 27
seguendo i dettami dell’art.2521 c.c.
v
v
v
v
v
v
procedere alla vidimazione dei libri contabili e sociali:
- presso C.C.I.A.A. per i libri assemblee, soci, consiglio di amministrazione,
collegio sindacale, giornale e inventari;
- presso Ufficio del Registro e Ufficio IVA. per libri I.V.A., beni
ammortizzabili,….
comunicare all’Ufficio delle Entrate l’avvenuta costituzione ed entro 30 giorni
alla Camera di Commercio l’inizio dell’attività;
iscriversi all’Albo delle Società Cooperative.
Lo studio notarile dovrà:
depositare l’Atto Costitutivo presso l’Ufficio del Registro;
depositare l’Atto Costitutivo presso la C.C.I.A.A per ottenere l’attribuzione del
numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo – R.E.A.;
La Camera di Commercio dovrà:
procedere al controllo e alla registrazione dell’Atto Costitutivo restituendo al
notaio 2 copie vistate dell’Atto stesso da destinare a :
1. iscrizione presso la Prefettura;
2. iscrizione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Le spese da sostenere sono:
SPESE
Per la costituzione
Per la gestione
DEFINZIONI ED INFORMAZIONI DA RIPORTARE
v spese notarili: Atto Costitutivo+Statuto+registrazione e iscrizione
presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
v acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali
v Diritto annuale camerale
v Costo biennale per la revisione
v Adesione annuale
1.4.4 Organi Sociali
I modelli di governance sono strettamente ricollegabili alla forma giuridica
cui l’impresa cooperativa deve fare riferimento, ovvero, la disciplina delle S.p.A. o delle
S.r.l.
A titolo esemplificativo, in questa sede, si considera il modello di governance
SpA Tradizionale - che risulta essere uno dei più utilizzati – di cui si riporta uno
schema riepilogativo degli Organi Sociali:
ORGANI SOCIALI
SISTEMA
TRADIZIONALE SpA
Assemblea
Consiglio di
Amministrazione
Collegio
Sindacale
Revisore o Società
di Revisione
DESCRIZIONE
E’ l’organo “sovrano” della società poiché ad essa sono demandate le
decisioni inerenti la vita della cooperativa, nonché la nomina dei
componenti degli altri organi sociali.
In base al tipo di deliberazioni da adottare, può essere ordinaria o
straordinaria. Le maggioranze richieste per la costituzione delle
Assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate
dall’Atto Costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti
spettanti ai soci.
Ad esso è riservata la gestione dell’impresa, pertanto è da ritenersi
l’organo esecutivo della cooperativa.
E’ l’organo interno di controllo della legalità della società cooperativa e
dura in carica sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio. Il numero dei sindaci8 varia da tre a cinque, nella qualità di
membri effettivi, mentre due saranno i membri supplenti. Il collegio
deve riunirsi almeno una volta ogni 90 giorni.
Ai sensi dell’art. 2403 c.c., ad esso spetta la vigilanza:
Ø sull’osservanza della legge e dello statuto;
Ø sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
Ø sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società e sul suo corretto funzionamento.
Ad esso spetta, inoltre, nella relazione al bilancio, riferire circa i criteri
seguiti nella gestione sociale finalizzata al conseguimento dello scopo
mutualistico.
Al Revisore/Società di Revisione9, regolarmente iscritto/a all’Albo dei
revisori contabili, spetta il controllo contabile della società cooperativa.
In particolare tale controllo dovrà effettuarsi relativamente a:
Ø regolare tenuta della contabilità;
Ø corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture
contabili;
Ø corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
L’esito del controllo esercitato si concretizza in una relazione, in cui il
revisore o la società di revisione esprimono un parere sul bilancio.
1.4.5 I soci di cooperativa
I soci possono rientrare nelle seguenti categorie:
Ø Soci cooperatori10 - i rapporti con la cooperativa sono centrati sullo
scambio mutualistico;
Ø Soci in prova - devono essere previsti dall’Atto Costitutivo. L’obiettivo di
questa categoria è la loro formazione professionale nonché il graduale
inserimento all’interno della cooperativa. I loro diritti ed obblighi devono
8
I sindaci decadono dall’incarico se non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio.
Il Revisore/Società di Revisione si renderanno necessari obbligatoriamente qualora la cooperativa faccia ricorso al mercato
del capitale di rischio o debba redigere il bilancio consolidato.
10
Le caratteristiche specifiche sono rimandate alla tipologia di cooperativa di appartenenza.
9
essere disciplinati dall’Atto Costitutivo e non possono superare 1/3 dei
soci cooperatori. Trascorso un periodo non superiore a cinque anni, ove
non siano esclusi o recedano, dovranno diventare soci cooperatori;
Ø Soci finanziatori: sono soci che partecipano alla cooperativa apportando
capitali.
Diritti e doveri dei soci
In generale, fatte salve alcune tipologie di soci, questi hanno i seguenti diritti:
Ø di partecipazione alla cooperativa, ossia di trarre i benefici che derivano
dalla stessa (opportunità di lavoro, servizi, beni, abitazioni, etc.);
Ø di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie;
Ø di percepire i dividendi maturati;
Ø di ispezione.
Tali diritti non spettano ai soci in ritardo col pagamento dei versamenti dovuti,
nè tanto meno ai soci inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Tra gli obblighi, invece, si elencano i seguenti:
Ø di eseguire i conferimenti cui sono obbligati;
Ø di eseguire eventuali prestazioni accessorie previste dall’Atto
Costitutivo;
Ø di osservare quanto recato dalla legge, dall’Atto Costitutivo e dallo
Statuto.
Ammissione di nuovi soci
Nelle società cooperative vige il principio della “porta aperta” in riferimento al
quale qualsiasi persona in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge o
dall’Atto Costitutivo può entrare a far parte della cooperativa, previa presentazione ed
accoglimento della domanda presentata, da parte degli amministratori.
I criteri di ammissione non devono essere discriminatori e devono essere
coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività svolta dalla cooperativa.
L’eventuale delibera di ammissione sarà poi comunicata al “nuovo” socio e sarà
annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
Qualora, invece, la domanda venga respinta, gli amministratori avranno l’obbligo
di comunicare tale diniego entro 60 giorni dalla data di delibera, fornendo le dovute
motivazioni.
Sia l’ammissione quanto il diniego della domanda dell’aspirante socio devono fare
riferimento al principio della parità di trattamento.
Obblighi11 dei soci ammessi:
Ø versare il valore nominale delle azioni o delle quote sottoscritte;
Ø versare un eventuale sovrapprezzo determinato dagli amministratori per ogni
esercizio sociale sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo
bilancio approvato.
Recesso del socio
Il socio può recedere:
Ø nei casi previsti dalla legge12;
Ø nei casi previsti dall’atto costitutivo.
Esclusione del socio
Sono ammissibili due forme di esclusione:
Ø di diritto (art. 2288 c.c.) – qualora il socio fallisca. Tale esclusione opera
dalla data di dichiarazione del fallimento;
Ø deliberata dagli amministratori o dall’assemblea13 nei casi previsti
dall’Atto Costitutivo (art. 2533 c.c.) – ovvero nei seguenti casi previsti
dalla legge:
- mancato pagamento, totale o parziale, delle quote o delle azioni
sottoscritte;
- gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal
contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- interdizione o inabilitazione del socio;
11
Il socio inadempiente può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso dalla cooperativa.
In generale, il recesso è consentito per legge, al socio che non ha acconsentito alla:
- modifica dell’oggetto sociale;
- trasformazione della società;
- fusione o scissione della società;
- trasferimento della sede sociale all’estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto o dall’art. 2437 comma 2 c.c.;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
- modifica delle clausole statutarie relative al diritto di voto o partecipazione.
13
In questo caso l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computando il socio da escludere.
12
-
mancanza o perdita dei requisiti legali, regolamentari o statutari
previsti per essere ammesso a socio;
condanna del socio ad una pena che comporta l’esclusione, anche
temporanea, dai pubblici uffici;
per il socio che ha conferito un bene in godimento, il perimento
della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori.
Ulteriori cause di esclusione posso essere previste dallo Statuto:
Ø
Ø
Ø
Ø
condotta generale riprovevole;
ostruzionismo assembleare;
mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee;
etc.
1.4.6 Il socio lavoratore
È definito socio lavoratore14 colui che intrattiene con la cooperativa due
differenti tipologie di rapporto:
Ø un rapporto associativo;
Ø un rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro tra cooperativa e socio lavoratore può configurarsi come:
Ø
Ø
Ø
Ø
lavoro dipendente;
lavoro autonomo;
contratto a progetto;
qualsiasi altra forma.
Circa l’inquadramento della figura del socio lavoratore all’interno di una
cooperativa, si hanno interpretazioni non univoche: da una parte chi propende per la
prevalenza del rapporto associativo15 su quello lavorativo, considerando in tale
fattispecie il socio nella qualità di co-imprenditore pertanto legato all’impresa da un
vincolo sociale e chi invece considera il socio nella qualità di generico lavoratore
subordinato assimilandolo al dipendente della cooperativa.
L’UNSIC propende per la considerazione del socio quale co-imprenditore poiché,
contribuendo alla costruzione di una dimensione sociale dell’economia, partecipa alla
creazione di lavoro e produzione della ricchezza sociale, abbracciando l’ideale
14
Tale figura è disciplinata dalla L.142/2001, come modificata dalla L. 30/2003.
La prevalenza del rapporto associativo su quello lavorativo è resa ancora più chiara dall’art.5 comma 2 della L.142/01,
laddove si precisa che, il rapporto di lavoro si estingue nell’ipotesi di recesso o di esclusione del socio, deliberati nel rispetto
delle norme statutarie e in conformità degli artt. 2526 e 2527 c.c.
15
riformista che individua in un mercato del lavoro flessibile maggiori possibilità di
autodeterminazione per l’individuo attraverso la contestualizzazione territoriale,
ovvero la capacità di adottare misure contestualizzare alle rispettive realtà, volte ad
innescare sviluppo economico-sociale e crescita dell’occupazione.
Diritti e doveri dei soci lavoratori
I soci lavoratori:
Ø Concorrono alla gestione attraverso la partecipazione, alla formazione e
alla elezione degli organi sociali, nonché alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell’impresa;
Ø Partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo, alle decisioni
concernenti le scelte strategiche ed ai processi produttivi dell’azienda;
Ø Contribuiscono al capitale sociale e partecipano al rischio di impresa,
ad eventuali risultati economici ed alla destinazione del risultato
d’esercizio;
Ø Utilizzano le proprie capacità professionali a favore della società
cooperativa.
1.4.7 Cenni sull’attività di vigilanza
L’obbligo della funzione di vigilanza sulle società cooperative è sancito dall’art.
45 della Costituzione e dagli artt. dal 2545-quaterdecies al 2545-octiesdecies c.c..
Le revisioni ordinarie hanno lo scopo di:
Ø fornire alla direzione e agli Organi amministrativi della cooperativa
indicazioni volti a migliorare la gestione e la democrazia interna della
cooperativa tale da consentire ai soci una reale partecipazione alla vita
sociale;
Ø accertare la natura mutualistica della cooperativa e l’assenza dello scopo
di lucro affinché sia verificata la legittimità ad usufruire delle varie
agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
Si precisa che le cooperative sociali e le cooperative edilizie di abitazione e loro
consorzi iscritte al relativo Albo Nazionale, sono sottoposte a revisione ordinaria
annuale, a differenza delle altre dove la revisione è biennale.
Il verbale di revisione rappresenta la sintesi dell’attività revisionale,
contenendo esiti, giudizi e considerazioni. Il certificato o l’attestazione di revisione
ordinaria rappresenta l’atto conclusivo dell’attività di revisione. Per le cooperative
aderenti all’U.N.C.I., la stessa provvede al suo rilascio.
Al verbale verranno allegate le copie del bilancio d’esercizio, nonché eventuali
altri documenti ritenuti necessari al fine della revisione. Dal verbale di revisione
possono emergere irregolarità sanabili. In tal caso alla cooperativa è irrogata una
diffida per la regolarizzazione delle posizioni non conformi alla legge, entro un periodo
non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90.
Per lo svolgimento dell’attività revisionale, le società cooperative sono tenute a
corrispondere un contributo in base alla richiesta loro notificata dalle Associazioni
Nazionali cui aderiscono o dal Ministero dello Sviluppo Economico, qualora siano
cooperative non aderenti. Misure e modalità dell’importo vengono aggiornate
biennalmente con apposito decreto del Ministero; l’importo in sé è parametrato
rispetto alle seguenti variabili:
-
numero dei soci;
entità del capitale versato;
fatturato.
Le sanzioni possibili per inadempienza da parte di cooperative sono:
Ø Cancellazione Albo Nazionale delle Società Cooperative: è disposta
qualora in sede di revisione si scopra che la cooperativa persegue finalità
lucrative. Con la cancellazione la cooperativa perde i benefici connessi
all’iscrizione;
Ø Commissariamento: è disposto laddove si riscontri l’irregolare
funzionamento degli Organi sociali. Pertanto si procede alla revoca degli
Organi di amministrazione e dei sindaci della cooperativa e si affida la
gestione della cooperativa ad un Commissario;
Ø Liquidazione coatta amministrativa: è disposta qualora
patrimoniale risulti insufficiente al pagamento dei debiti;
l’attivo
Ø Scioglimento per atto d’autorità: è disposto qualora la cooperativa non
persegua lo scopo mutualistico o non sia in condizione di raggiungere gli
scopi per cui è stata costituita o che, per due esercizi consecutivi, non ha
depositato il bilancio di esercizio o non ha compiuto atti di gestione;
Ø Sostituzione dei liquidatori: è disposta in caso di irregolarità o di
eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria.
La Certificazione di Bilancio degli Enti Cooperativi
A decorrere dal 1° gennaio 2007 il D.M. del Ministero dello Sviluppo
Economico del 16 Novembre 2006 sulla Certificazione di Bilancio degli Enti
Cooperativi ha introdotto le seguenti novità:
Ø Gli enti cooperativi aderenti alle Associazioni Nazionali, che hanno
l’obbligo di certificare il bilancio (in base all’art. 11 comma 1 del Decreto
Legislativo n. 220 del 2002), devono avvalersi di una delle società di
revisione convenzionate con l’Associazione (art. 2).
Ø Sono obbligate alla certificazione di bilancio, le cooperative che
possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
-
fatturato superiore a € 60.000.000;
partecipazioni di controllo in società per azioni;
prestiti o conferimenti di soci finanziatori
2.000.000;
riserve indivisibili superiori a € 4.000.000.
superiori
a
€
Gli Enti cooperativi aderenti che non si sottopongono alla certificazione
annuale da parte di una società di revisione convenzionata con l’Associazione
Nazionale, pur trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 220 del
2002, incorrono nella gestione commissariale prevista dal comma 3 del suddetto
Decreto Legislativo (art. 6).
In questo caso la scelta della società di revisione spetta discrezionalmente al
Commissario, che non è vincolato alle sole società convenzionate.
1.4.8 Albo delle società cooperative
Con Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 viene istituito, presso l’allora
Ministero delle Attività Produttive oggi Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per gli Enti Cooperativi - l’Albo Nazionale delle Società Cooperative che
viene gestito con modalità informatiche direttamente dagli uffici del Registro delle
Imprese tenuti dalle Camere di Commercio.
Tale Albo si compone di due sezioni:
Ø cooperative a mutualità prevalente;
Ø cooperative a mutualità non prevalente.
A ciascuna cooperativa verrà attribuito un numero identificativo che
rappresenta il presupposto per la completezza formale e sostanziale degli atti e
documenti della cooperativa.
Il Ministero ha, inoltre, istituito una specifica sottosezione della prima sezione
riservata alle cooperative regolamentate da leggi speciali, quali:
Ø le cooperative sociali (considerate a mutualità prevalente di diritto);
Ø le banche di credito cooperativo (considerate a mutualità prevalente se
rispettano le norme delle leggi speciali);
Ø le cooperative agricole e loro consorzi (dove la mutualità prevalente si
verifica se la quantità o il valore dei prodotti risulta superiore al 50%
della quantità o del valore totale dei prodotti).
Ogni cooperativa dovrà sempre indicare nella domanda di iscrizione la
categoria d’appartenenza, indipendentemente dalla sezione (cooperative di produzione
e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, etc.).
L’iscrizione all’Albo costituisce, per le società cooperative a mutualità
prevalente, il presupposto per la fruizione dei benefici fiscali oltre a essere anche
fondamentale per il godimento di agevolazioni non fiscali. Pertanto, la mancata
iscrizione all’Albo delle società cooperative, pur regolarmente iscritte nel Registro
delle Imprese, determina l’esclusione da ogni forma di agevolazione e, nei confronti
delle stesse, viene promossa azione di vigilanza per verificarne l’effettiva esistenza o,
in alternativa, la volontà negativa alla iscrizione.
Ogni anno, sulla base dei risultati dell’attività di vigilanza e del bilancio, la
Direzione Generale verifica la corretta iscrizione della cooperativa nella sezione e
provvede alle eventuali variazioni. Pertanto, ispezione ordinaria e deposito del bilancio
rappresentano i due momenti nei quali saranno accertati i requisiti necessari affinché
la cooperativa possa continuare ad essere qualificata a mutualità prevalente.
2. LA COOPERAZIONE A SCUOLA
2.1 LA COOPERAZIONE IN ITALIA
Le prime esperienze cooperative risalgono all’ottocento e si svilupparono in
diversi paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Danimarca: ben
presto le imprese cooperative divennero dei veri e propri modelli organizzativi.
Il Regno Unito fu la culla della cooperazione di consumo, ponendosi come obiettivo
quello di aumentare il potere d'acquisto degli operai urbani.
In Francia, paese meno industrializzato e con un’elevata disoccupazione, le prime
cooperative nacquero come vere e proprie officine statali, in cui trovavano impiego i
lavoratori urbani disoccupati per svolgere opere di pubblica utilità.
Alla Germania spetta, invece, il primato nella fondazione degli istituti di credito
cooperativi, mentre la Danimarca risulta la culla della cooperazione agricola.
Per quanto riguarda l’Italia, la cooperazione è stata sempre caratterizzata dalla
capacità di radicamento in tutti i settori economici: questo rappresenta il tratto
distintivo e la fortuna della cooperazione nostrana, permettendo la costruzione di reti
d’imprese e di sinergie fra i vari settori.
Nel primo quindicennio del XX secolo la cooperazione italiana conobbe un
notevole sviluppo, come tutta l’economia italiana, passando dalle quasi 2000 cooperative
nel 1902 alle 7500 nel 1914, per un totale di circa 2 milioni di soci.
Ma la legittimazione della cooperazione al suo ruolo sociale ed economico ci fu con
l’art. 45 della Costituzione Italiana, il quale professa che:
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
2. L’ECONOMIA ALTERNATIVA CHE FA CRESCERE L’ITALIA
Dalla sua nascita il sistema cooperativo italiano è cresciuto in maniera
esponenziale: nel 2007 esso annoverava 70.306 aziende attive, rappresentando l’1,2%
del tessuto imprenditoriale nazionale.
Ancora oggi, i settori economici all’interno dei quali si concentra maggiormente la
presenza di cooperative sono:
le costruzioni e le cooperative abitative,
i servizi professionali alle imprese,
i servizi alla persona,
il settore agricolo ed il settore dei trasporti e comunicazioni.
Da un’analisi più approfondita della distribuzione regionale delle imprese
cooperative, emerge una forte presenza della cooperazione nel Sud Italia con una
percentuale di oltre il 47% sul totale.
A fronte di quanto sopra, come sostiene da anni l’UNSIC e come sottolinea anche
il II Rapporto Unioncamere-Istituto Tagliacarne16, la cooperazione agisce in funzione
anticlica, essendo maggiormente presente in aree geografiche e in settori
caratterizzati da un’economia imprenditoriale in fase di stagnazione, contribuendo, in
tal modo, alla crescita dei livelli occupazionali e allo sviluppo del Paese.
Ciò assume ancora più importanza se si considera che il Movimento Cooperativo
mantiene ancora alti livelli di capacità intrinseche e potenzialità inespresse sia dal
punto di vista della funzione sociale che di quella economico-produttiva nell’ambito del
più ampio processo di sviluppo.
L’economia cooperativa si è dimostrata incisiva in particolare nelle prospettive
di sviluppo occupazionale e di autopromozione femminile e giovanile soprattutto
attraverso l’erogazione di servizi alla persona, alla famiglia, alla comunità e al
territorio, contribuendo alla costruzione di condizioni di sicurezza per i cittadini e di
legalità diffusa. In ciò è stata in grado di realizzare politiche di inclusione e di
coesione sociale nei programmi di valorizzazione delle risorse e dei territori,
soprattutto in ambiti e in aree con difficoltà o in ritardo di sviluppo.
Il modello cooperativo vuole, pertanto, essere concepito ed adottato in una logica
anche di riscoperta e di riaffermazione costante dei valori e delle peculiarità di base
che lo caratterizzano e lo differenziano dalle altre componenti del sistema economicoproduttivo del nostro paese ed in particolare dal sistema capitalistico.
Nel II Rapporto Unioncamere – Istituto Tagliacarte, sulle Imprese Cooperative, recependo, infatti, uno dei principi cardine
da sempre propugnati dall’UNSIC, si legge “(…) si parla di funzione anticiclica della cooperazione poiché essa interviene
laddove vi sia assenza di lavoro e di una vera economia imprenditoriale: quando il sistema economico è fermo o in fase di
stagnazione, c’è il sistema cooperativo che lo sostituisce nei potenziali economici inespressi e che fornisce al Pil il contributo
determinante per il suo sviluppo”.
16
2.3 LA FORMAZIONE COOPERATIVA
Come si è visto, la cooperazione rappresenta un sistema economico e
produttivo a sé, regolato da principi e regole che lo vanno a contraddistinguere da
quello tradizionale di stampo capitalistico.
In quanto tale, la cooperazione necessita di una Formazione ad hoc,
attraverso cui poter promuovere una cultura propria, con la trasmissione di un know
how specialistico necessario per la sua gestione e sviluppo.
A fronte di quanto detto, l’UNSIC, da anni, si è fatta promotrice della
Formazione al metodo cooperativo, facendone uno dei suoi capisaldi principali.
Questo nonostante ci siano delle leggi mirate proprio alla formazione in ambito
cooperativo, ma sulle quali non vi è disponibilità finanziaria: una delle conseguenze più
rilevanti è che la cooperazione non sfrutta al meglio le proprie potenzialità, a
fronte di una cultura della cooperazione ancora limitata, oltre a competenze e
professionalità non corrispondenti alle esigenze di mercato.
Solo attraverso una formazione cooperativa mirata ed adeguata si potrà dar
vita ad una cooperazione sana e forte, che possa svolgere pienamente il proprio
ruolo nel nostro Paese, apportando il giusto contributo all’economia e allo sviluppo
sociale italiano.
2.3 IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE PER I GIOVANI
La cooperazione rappresenta un canale privilegiato per l’occupazione giovanile.
Spesso i giovani trovano nella cooperazione il proprio ambiente lavorativo
ideale, in quanto questa:
·
permette di condividere le idee, il lavoro, i progetti, le esperienze dei
suoi soci, ancor di più delle altre forme di impresa, proprio per la sua
propensione a far sistema;
·
non crea distinzione tra dipendente e titolare, per cui la managerialità
si fonde con la mutualità.
In particolare, la cooperazione, grazie alle sue peculiarità, offre ai giovani una
duplice opportunità lavorativa in coerenza con le personali attitudini ed aspirazioni
professionali; difatti possono inserirsi nel mercato del lavoro attraverso:
la creazione di una nuova cooperativa
l’inserimento in una cooperativa esistente.
Ma, affinché i giovani interessati siano in grado di cogliere le possibilità offerte
dalla cooperazione, è necessario che questi ne conoscano i fondamenti.
Una formazione cooperativa appare utile non solo ai futuri cooperatori, ma
anche a coloro che non intraprenderanno la strada della cooperazione, in quanto,
attraverso di essa, potranno, comunque, entrare a contatto con uno spaccato del mondo
del lavoro e del sistema produttivo in cui successivamente dovranno inserirsi, avendo
anche l’opportunità di confrontarsi con molteplicità di professionalità e tipologie di
lavori.
In tale prospettiva, la formazione in ambito cooperativo può rappresentare un
importante strumento di orientamento per supportare i ragazzi nelle scelte che
condizioneranno il loro futuro nella società e nel lavoro.
Ma la Cooperazione – considerati i principi che vi sono alla base - assolve un
ruolo importante anche
nell’educazione dei giovani alla vita sociale, alla
cittadinanza attiva e alla solidarietà.
2.4 I SOGGETTI CHIAVE PER LA FORMAZIONE COOPERATIVA
Queste sono le premesse da cui si è partiti nella stesura di questo breve
opuscolo, il cui obiettivo è quello di fornire spunti di riflessione per un confronto che
possa contribuire a promuovere la cooperazione tra i giovani, come strumento di
inserimento nella società e nel mondo del lavoro.
Ma per perseguire tale finalità appare necessario il coinvolgimento di un
Soggetto strategico nella formazione e nell’educazione dei giovani, quale la Scuola.
In tale prospettiva i docenti, con la loro conoscenza del mondo giovanile, delle
problematiche che coinvolgono i ragazzi e le difficoltà che questi vivono, diventano –
per la nostra Associazione - partner privilegiati con cui condividere strategie,
strumenti e metodologie di intervento.
Al contempo, riteniamo importante che anche le famiglie dei ragazzi - con
loro esperienze di vita e lavorative - possano svolgere un ruolo importante nella
formazione dei giovani: ciò soprattutto per garantire una continuità e coerenza
educativa necessaria per una crescita ed un inserimento sociale efficace ed
equilibrato.
2.5 LO STUDENTE: IL PROTAGONISTA DELLA SUA CRESCITA
In tale scenario, non bisogna dimenticare che, comunque, i veri protagonisti del
processo di apprendimento, di crescita e di avvicinamento al mondo cooperativo,
sono i giovani.
Il ruolo della nostra Associazione, della Scuola e della Famiglia viene così a
sintetizzarsi in una sorta di facilitatore dell’apprendimento, cercando di promuovere
scelte consapevoli, senza inibire lo spirito critico dei ragazzi, né imporre loro decisioni
che li riguardano personalmente.
La strada della Cooperazione, difatti, va prospettata ai giovani come una delle
possibili strade che possono intraprendere nel proprio futuro, fornendo le informazioni
necessarie per cominciare a verificare la coerenza con le personali aspirazioni,
attitudini ed obiettivi professionali e di vita.
3. LA COOPERAZIONE A SCUOLA: PROPOSTE METODOLOGICHE E
STRUMENTI OPERATIVI
3.1 FORMAZIONE COOPERATIVA: UN PROCESSO GRADUALE
I giovani cominciano a porsi domande sul proprio futuro e su quali sono le proprie
aspirazioni, aspettative e motivazioni di studio e lavorative solo in prossimità di scelte
che andranno condizionare in maniera determinante la propria vita, come può
succedere al conseguimento del diploma di maturità.
Spesso si trovano, così, a fare scelte di studio o lavorative non pienamente
consapevoli, in quanto non hanno avuto il tempo di raccogliere informazioni, di
confrontarsi, né di riflettere su loro stessi: successivamente queste stesse scelte
possono risultare non adeguate rispetto alle personali capacità ed aspettative, oltre
che rispetto alle reali prospettive occupazionali del mercato.
Tutto ciò trova una sua spiegazione nel fatto che i giovani spesso non sono
educati alla scelta: i ragazzi dovrebbero essere formati ed aver modo di sviluppare
le proprie capacità decisionali sin dall’inizio del ciclo scolastico.
Nonostante ciò, le attività promosse dalle Scuole, finalizzate alla promozione
delle capacità di scelta dei ragazzi sono ancora limitate, in particolare nelle scuole
materne, elementari e medie.
Ma è importante che il panorama delle iniziative di questo tipo si arricchisca,
affinché i ragazzi possano fare delle scelte di cui non pentirsi in futuro.
Naturalmente le iniziative da proporre devono necessariamente tener conto
dell’età e del livello di maturità dei ragazzi coinvolti e devono, comunque, trovare la
collaborazione delle famiglie, proprio per garantire una maggiore efficacia degli
interventi proposti.
Tale premessa, seppur la presente guida nello specifico si rivolge ai docenti di
scuola superiore, appare necessaria e utile anche nella prospettiva di una pianificazione
di programmi di formazione alla capacità decisionale che coinvolgano diverse scuole
di vario ordine e grado, secondo una logica di continuità educativa.
In tale scenario, di carattere generale, si vanno a collocare anche gli
interventi mirati alla promozione e alla diffusione della cooperazione tra i giovani.
Il presupposto da cui si parte - come già detto precedentemente – è quello orientativo,
fornendo informazioni sui fondamenti della Cooperazione, sulle opportunità di lavoro
che offre e sulle capacità e competenze che richiede, favorendo altresì la conoscenza
di tutti quegli aspetti del sé che a volte non hanno modo di esprimersi ma che sono
importanti ai fini di una scelta di vita di studio o lavorativa.
Secondo tale logica anche la formazione cooperativa può diventare parte
integrante dell'’educazione scolastica dei giovani fin dalla più tenera età.
3.2 PROGETTI E ATTIVITÀ
Di recente molte scuole, anche su indicazione del Ministero dell’Istruzione,
stanno portando avanti iniziative didattiche che avvicinino in maniera più concreta gli
studenti al mondo del lavoro. Ciò al fine di superare quello per cui spesso la Scuola è
stata criticata, ovvero di mettere in atto proposte formative molto centrate sulla
teoria e, pertanto, troppo distanti dalle esigenze delle imprese.
Difatti le cosiddette iniziative di formazione alternativa a quella tradizionale, in
cui la componente Lavoro è maggiormente presente negli ultimi anni sono diventate
sempre più frequenti, permettendo così ai ragazzi di conoscere il mondo del lavoro o
addirittura sperimentarsi in un contesto aziendale reale.
A riguardo, si vuole porre l’accento su alcune proposte di iniziative da realizzare
all’interno delle scuole superiori - presentate di seguito - per dare la possibilità agli
studenti di avvicinarsi ad un settore particolare del mondo del lavoro, ovvero quello
rappresentato dalla cooperazione.
Premessa a qualsiasi intervento – ai fini della sua efficacia – è rappresentata da
un incontro con gli studenti, in cui poter presentare l’iniziativa che si intende
realizzare chiarendo:
gli obiettivi dell’iniziativa da realizzare,
l’articolazione degli interventi,
cos’é la cooperazione e cosa differenzia l’impresa cooperativa dalle altre
tipologie di aziende.
3.2.1 LA COOPERAZIONE DAL VIVO
Le visite guidate nelle imprese cooperative UNSIC
Dare la possibilità agli
cooperativa, presentandogli le
contatto con i cooperatori
rappresentare per i giovani un
studenti di poter vedere da vicino un’impresa
attività che questa svolge, entrando direttamente a
che possono raccontare la loro esperienza, può
momento di crescita personale.
Le visite guidate all’interno di cooperative UNSIC hanno proprio questo scopo
e possono rappresentare per gli studenti il prima impatto reale con il mondo del
lavoro e con la cooperazione.
I COOP MEETING UNSIC
I Coop Metting rappresentano delle occasioni in cui i ragazzi incontrano e si
confrontano con esponenti del movimento cooperativo.
Le occasioni attraverso cui promuovere l’incontro e il confronto tra il mondo
giovanile e quello della cooperazione possono essere diverse, quali:
Ø Fiere e Saloni dello studente. Si tratta di manifestazioni organizzate
dalla nostra Unione in collaborazione con un network di diverse scuole
ubicate in un stesso territorio di riferimento. Si tratta di manifestazioni
in cui poter invitare gli studenti e presentare loro delle imprese
cooperative operanti nel diversi settori, mettendo in luce le attività che
queste portano avanti, la loro utilità sociale e dando la possibilità ai
ragazzi di conoscere le esperienze dei singoli cooperatori.
Ø Incontri e seminari sulla cooperazione. Si tratta di eventi da realizzare
presso singole scuole o in collaborazione con diversi Istituti afferenti ad
una stessa area formativa e allo stesso territorio di riferimento. Tali
incontri sono finalizzati a far conoscere la cooperazione ai ragazzi,
mettendo l’accento sul ruolo che questa ha nell’economia e nella vita
sociale del nostro Paese. Oltre a rappresentati della nostra Unione,
possono essere coinvolti anche testimonial privilegiati, ovvero
cooperatori UNSIC che possono portare la propria esperienza e
presentare la realtà dell’impresa cooperativa che rappresentano.
Gli stage e i tirocini nelle imprese cooperative UNSIC
Rispetto ai Coop Metting e alle visite guidate appena descritte, che hanno lo
scopo di far entrare in contatto e di presentare il mondo della cooperazione ai giovani,
gli stage e i tirocini presso le cooperative UNSIC danno loro la possibilità di
sperimentarsi e mettere alla prova le proprie potenzialità, attitudini e aspettative
all’interno di una realtà imprenditoriale reale.
Spesso tali esperienze rappresentano per questi giovani la prima opportunità
attraverso cui entrare a contatto con il mondo del lavoro, in un’impresa che comunque
non fa del profit l’unico fine, ma va a conciliare le esigenze lavorative dei soci con i
fabbisogni sociali a cui la cooperativa stessa va a rispondere.
Lo stage e i tirocini presso le nostre cooperative presuppongono un supporto
ed una supervisione continua da parte sia di un referente dell'’impresa ospitante,
che svolge il ruolo di tutor, che di un referente della nostra Associazione, al fine di
poter ottimizzare e valorizzare al meglio l’esperienza che i ragazzi portano avanti.
3.2.2 L’impresa cooperativa simulata: COOPERIAMO INSIEME
L’Impresa cooperativa simulata è sostanzialmente una cooperativa virtuale,
attraverso cui far sperimentare agli studenti, all’interno di una o più classi, la gestione
di un’impresa simulata, che ha un proprio statuto, organi sociali e obiettivi da
raggiungere.
La scuola mette a disposizione la sede, i macchinari e le attrezzature (telefono,
fax, computer, strumenti specifici dei vari settori di produzione di beni o servizi, ecc.),
nonché l’assistenza e la supervisione dei docenti.
L’Impresa cooperativa simulata risulta
cooperativa molto efficace per diversi motivi:
una
metodologia
di
formazione
riesce a suscitare l’interesse e l’entusiasmo nei giovani;
gli studenti vengono stimolati ad assumere un ruolo attivo nell’iniziativa,
chiedendo loro un approccio critico e proattivo verso le attività da realizzare;
difatti le regole perché l’impresa simulata si dimostri un’iniziativa di successo
non saranno imposte dall’alto, ma saranno “scoperte” dai suoi protagonisti;
verrà incentivata la capacità di assunzione di responsabilità da parte dei
ragazzi;
permette ai ragazzi di lavorare insieme, imparando così come si lavora in
team ai fini del raggiungimento di un obiettivo;
può prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli altri familiari.
Come precedentemente accennato, è importante che - prima che l’impresa
cooperativa simulata abbia avvio – ai ragazzi venga presentata l’iniziativa, con i
suoi obiettivi e come questa si svilupperà. Inoltre, spiegando che cos’è la
cooperazione e i fondamenti dell'’impresa cooperativa, potranno essere riportati
anche alcuni esempi concreti di attività già svolte o che si potrebbero
svolgere tramite Imprese cooperative simulate, quali:
Produzione, stampa e distribuzione di un giornalino di quartiere, scolastico, …
Realizzazione di guide, calendari, pubblicità, ….
Creazione di oggetti di legno, ceramica, ….
Realizzazione di spettacoli, recite, musical
Realizzazione di attività di ristrutturazione ecologica e ripristino aree
abbandonate
Realizzazione di attività per il tempo libero
Gestione della raccolta differenziata di carta e materiale riciclabile
Gestione di attività agricole (orto, serra, fioreria, ….)
Gestione di una biblioteca
Realizzazione di pubblicazioni storico-culturali
Progettazione e gestione di attività culturali e turistiche
...
Incontro con potenziali sostenitori
Prima di avviare l’impresa simulata è opportuno organizzare un incontro con tutti
coloro che sono potenzialmente interessati all’iniziativa:
gli organi collegiali della scuola
i genitori
esperti di cooperazione
docenti di altre scuole
….
Queste persone possono svolgere un ruolo di sostenitori dell'impresa simulata –
mettendo ad esempio a disposizione la propria esperienza, e/o la fornitura gratuita di
materiali, attrezzature, ….
L’Assemblea preliminare
All’Assemblea preliminare, a cui partecipano gli studenti coinvolti, i vari
sostenitori e i docenti interessati dal progetto, devono essere raccolte e discusse le
varie proposte relative a:
Attività da svolgere.
Nome e logo
Ruoli e cariche
Tempistica e durata
L’impresa cooperativa simulata può terminare alla chiusura dell’anno scolastico
o al raggiungimento dello scopo sociale. Ma l’iniziativa può essere conclusa – per
motivi di varia natura - anche per decisione dei soci o della stessa scuola.
Obiettivi minimi e massimi da raggiungere
Atto costitutivo e statuto dell'’impresa simulata17
17
Nell’Appendice 1, sono riportati i Format dell'’Atto costitutivo e dello Statuto.
Bilancio preventivo, con la definizione delle spese alle quali si andrà incontro e
quali potranno essere le entrate che potranno derivare da:
Ø le quote sociali (l’entità delle quote sociali è simbolica ma importante, in
quanto rappresenta l’impegno del socio)
Ø la vendita del prodotto o del servizio offerti
Ø i contributi di enti o persone.
Organi sociali, devono rispettare la composizione, i compiti, le funzioni degli
organi collegiali di una società cooperativa reale, ovvero:
Ø Assemblea: è l’organo principale ed è composta da tutti i soci regolarmente
iscritti, approva il bilancio sociale ed economico, elegge le cariche sociali,
fissa le strategie generali ed il programma delle attività.
Ø Consiglio di amministrazione: cura la gestione dell'’impresa simulata
eseguendo le delibere Assembleari e redigendo i bilanci.
Ø Collegio sindacale: controlla l’operato degli amministratori e la correttezza
della gestione della cooperativa simulata.
Ø Collegio dei probiviri: risolve eventuali controversie.
L’attribuzione delle cariche sociali avviene tramite le elezioni, da svolgersi
contestualmente o successivamente all’Assemblea preliminare.
Oltre questi, l’impresa cooperativa simulata prevede anche la figura di due tutor,
uno designato all’interno del corpo docente e l’altro dalla nostra Associazione in
quanto esperto di cooperazione; ad essi potranno essere affiancati altri
insegnanti e/o genitori.
L’Assemblea costituente
In questa fase, l’Impresa cooperativa simulata viene costituita alla presenza
dei due tutor, di cui uno dei due svolge le funzioni di notaio.
Occorre approvare lo statuto sociale e sottoscrivere l’atto costitutivo, nonché
versare una o più quote sociali. Il tutto deve essere verbalizzato.
I libri sociali
La gestione dell'’Impresa cooperativa simulata presuppone alcuni Libri sociali,
quali:
Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci, con le seguenti informazioni:
- data, orario, sede e ordine del giorno della riunione
- numero dei soci, tutori e sostenitori, presenti o rappresentati a mezzo
delega
- nome del Presidente, del Segretario verbalizzante e degli Scrutatori
- interventi e proposte fatte
- deliberazioni prese
- firme del Presidente, del Segretario, degli Scrutatori e Tutore/i.
Verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, con le seguenti
informazioni:
- data, orario, sede e ordine del giorno della riunione
- nome dei Consiglieri, esplicitando i presenti e gli assenti
- nome del Segretario, del Cassiere, del/dei Tutore/i presenti, del
Presidente, del Segretario verbalizzante e degli Scrutatori
- interventi e proposte dei partecipanti
- deliberazioni prese
- firme del Presidente, del Segretario, del Cassiere e Tutore/i.
Verbali delle riunioni del Collegio dei sindaci, con le seguenti informazioni:
- data, orario e sede della riunione
- nome del Presidente del Collegio sindacale, dei Sindaci presenti ed
assenti
- nome del Segretario, del Cassiere, del/dei Tutore/i presenti
- verbalizzazione dell’esame dei libri sociali e del controllo della cassa
- verbalizzazione della verifica di cassa con entrate, uscite e saldo
- firme del Presidente, dei Sindaci, del Segretario, del Cassiere e
Tutore/i.
Libro cassa, con entrate, uscite e saldo.
Libro soci, con le seguenti informazioni:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione,
classe e scuola di appartenenza, numero di quote sociali versate e firma
di tutti i soci
Concorso a premio
In riferimento alla realizzazione di progetti di cooperative simulate, è possibile
anche l’implementazione di un Concorso a premio per la selezione e premiazione di
Imprese cooperative simulate risultate migliori tra quelle realizzate nel corso di uno
stesso anno scolastico.
Un Concorso a premio necessita la partecipazione di più scuole ubicate in una
stesso territorio (Municipio, Comune o Provincia) ed ha molteplici obiettivi:
Fornire una motivazione aggiuntiva ai ragazzi alla partecipazione attiva;
Promuovere e far conoscere tale metodologia didattica anche ad altre Scuole
ed Istituti;
Favorire la collaborazione e la partnership tra diverse realtà scolastiche;
Promuovere la cooperazione come strumento di crescita personale, di impegno
sociale e di inserimento lavorativo.
3.2.3 Monitoraggio delle attività
Le iniziative realizzate vanno costantemente monitorate per verificare il
raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi prefissati e per supervisionare
l’interesse degli studenti; ciò con la finalità di intervenire adottando le dovute
ritarature.
Il monitoraggio potrà essere condotto attraverso vari strumenti, quali questionari
e discussioni in aula, colloqui sia con gli studenti che con i genitori.
3.2.4 Chiusura e valutazione conclusiva delle attività
Analogamente al monitoraggio in itinere, anche la valutazione al termine degli
interventi appare molto importante anche per individuare punti di debolezza o di
forza soprattutto ai fini di un’eventuale riproposizione dell’iniziativa in un’ottica di
miglioramento continuo.
La valutazione finale dovrà prevedere sia un bilancio consuntivo, che contenga
informazioni di tipo economico (relative alla contabilizzazione degli elementi attivi e
passivi al termine dell’attività), che relative agli obiettivi raggiunti. Il bilancio redatto
dovrà, comunque, essere discusso ed approvato dall’Assemblea conclusiva.
Infine, si ritiene opportuno che - conclusa l’iniziativa - i risultati raggiunti siano
divulgati sia all’interno della scuola che al di fuori di essa.
Ciò per condividere strumenti, metodologie, nonché buone prassi che possano
contribuire allo sviluppo e alla promozione generale di un’offerta didattica di
qualità, non solo relativa alla cooperazione.
Appendice 1 - Format per l’Impresa cooperativa simulata
STATUTO
Art. 1 - Costituzione
È costituita presso la scuola ..................................................................................................................
............................. di ................................................................................................... l’Impresa cooperativa simulata
……….....................................................................................................(nome), alla quale aderiscono gli studenti
della/e classe/i...................................................... firmatari dell’atto costitutivo.
Art. 2 - Durata
La ………………………………………………………. Ha la sua durata fino al termine dell’anno scolastico
......................................., a meno che la cessazione dell’attività da parte dei soci non venga decisa prima, ai
sensi dell'’art. 19 del presente Statuto.
Art. 3 - Scopi
La ……………………………. (nome dell'’impresa simulata) ha i seguenti scopi:
Ø
....................................................................................................................................................................................
Ø
....................................................................................................................................................................................
Ø
....................................................................................................................................................................................
Nello specifico, le attività svolte dalla ……………………………… (nome dell'’impresa simulata) sono:
Ø
....................................................................................................................................................................................
Ø
....................................................................................................................................................................................
Ø
....................................................................................................................................................................................
Ø
....................................................................................................................................................................................
Art. 4 - Soci
I soci, il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a tre, possono essere:
a) effettivi, ovvero gli alunni della/e classe/i..........................................................................
b) sostenitori, ovvero gli insegnanti della scuola, i genitori e tutti coloro che intendono fornire alla
…………………………… (nome) collaborazione e sostegno. I sostenitori non hanno diritto di voto.
La responsabilità dei soci è limitata alla quota sociale versata.
Art. 5 - Adesione
Chi non è tra i soci e desidera diventarlo deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione
comunicando:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero telefonico;
b) quota sociale che intende sottoscrivere e versare,
c) impegno ad osservare lo statuto e le deliberazioni sociali.
Art. 6 - Recesso
Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di
amministrazione, indicando i motivi del recesso.
Il recesso ha effetto dal giorno dell’accettazione da parte del Consiglio.
Art. 7 - Esclusione
Il socio può anche essere escluso dalla ………………………………………………. quando questo compia gravi mancanze
nell’osservanza dello statuto, delle deliberazioni sociali o tenga una condotta riprovevole.
La decisione di esclusione viene presa dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta di voti.
Art. 8 - Rimborso
Ai soci receduti od esclusi viene rimborsato, se la situazione economica della …………………………………… lo
permette, il solo capitale sociale versato.
Art. 9 - Bilancio consuntivo
L’esercizio sociale ha la durata massima dell’intero anno scolastico.
Alla fine dell’esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo
economico e sociale.
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Collegio dei sindaci
d) il Collegio dei probiviri
e) i Tutori.
Art. 10 - Organi sociali
Art. 11 - Assemblea dei soci
L’Assemblea deve riunirsi almeno:
Ø all’inizio dell’anno scolastico per pianificare l’attività dell'’impresa cooperativa simulata ed
eleggere le cariche sociali;
Ø una volta nel corso della gestione dell’attività per verificare l’andamento del programma ed
adottare i provvedimenti necessari alla sua migliore realizzazione;
Ø alla chiusura per approvare il bilancio dell’esercizio e sociale.
Essa è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza
assoluta di voti, salvo che per l’elezione delle cariche sociali per le quali vale la maggioranza relativa.
All’Assemblea devono essere invitati i Tutori ed i sostenitori.
Nell’Assemblea ogni socio ha un voto, indipendentemente dal capitale versato. Il socio impossibilitato a
partecipare all’Assemblea può rilasciare delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non può
rappresentare più di due soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'’Impresa cooperativa simulata ed in sua assenza dal
Vicepresidente.
Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante e da due scrutatori scelti di comune accordo fra
i soci presenti.
Il Presidente dell’Assemblea, prima di iniziare i lavori deve accertarsi che tutti i soci siano stati avvisati
ed informati dell’ordine del giorno e che sia presente la maggioranza degli stessi (di persona o
rappresentati con delega).
Durante l’Assemblea tutti i soci hanno diritto di parlare, di chiedere che le proprie proposte siano messe
ai voti e riportate sul libro verbali.
Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo il desiderio della maggioranza dei
presenti. I Tutori ed i sostenitori hanno il diritto di parola ma non quello di voto.
Art. 12 - Relazione dei sindaci
All’Assemblea per l’approvazione del bilancio sociale ed economico uno dei sindaci deve riferire ai soci
sull’operato del Consiglio di amministrazione e sulla tenuta dei conti.
Art. 13 - Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto almeno dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consigliere
eletti dall’Assemblea dei soci che ne fissa anche la durata in carica. Essi devono essere scelti fra i soci
effettivi.
Alle riunioni del Consiglio devono partecipare anche il Collegio sindacale, il Segretario, il Cassiere ed
almeno un Tutore.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che è necessario per il
buon andamento dell'’impresa cooperativa simulata.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei membri, più un tutore. Le deliberazioni
vengono prese a maggioranza di voti.
Art. 14 - Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri scelti fra i soci effettivi. L’Assemblea dei soci fissa la
durata in carica del Collegio e ne designa il Presidente. I sindaci hanno l’obbligo di vigilare
sull’operato del Consiglio di amministrazione e sulla gestione dell'’impresa cooperativa simulata,
relazionando alla fine di ogni esercizio, durante l’Assemblea dei soci.
Art. 15 - Tutori
Le operazioni finanziarie e gli atti con i terzi che comportino responsabilità vengono espletati dai Tutori
nominati dall’Assemblea dei soci.
I Tutori sono anche responsabili per eventuali obbligazioni assunte dall’impresa cooperativa simulata.
Art. 16 - Collegio dei probiviri
Eventuali controversie che avessero a nascere in seno all’impresa cooperativa simulata sono risolte da un
Collegio di almeno tre persone nominate dall’Assemblea anche fra non soci.
Art. 17 - Libri sociali
L’impresa cooperativa simulata deve tenere almeno i seguenti libri sociali:
Ø verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci;
Ø verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
Ø verbali delle riunioni del Collegio dei sindaci;
Ø libro cassa (entrate - uscite);
Ø libro soci.
I verbali sono redatti a turno da un socio incaricato di volta in volta dal Presidente dell’organo sociale in
questione, mentre i restanti libri sociali sono tenuti a cura del Cassiere e del Segretario.
Art. 18 - Riferimento alla normativa delle società cooperative
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alla normativa delle società
cooperative, in quanto compatibile.
Art. 19 - Scioglimento
L’Impresa cooperativa simulata si scioglie, a seguito di delibera dell’Assemblea, per uno dei seguenti
motivi:
Ø per la conclusione dell’anno scolastico;
Ø per il raggiungimento dello scopo sociale;
Ø per decisione dei soci;
Ø per decisione della Scuola, in caso di gravi mancanze.
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno ............. del mese di ......................................dell’anno ................... presso la scuola
........................................................................................................................ di ........................... davanti al/alla
sig./signora che funge da Notaio, i sottoscritti alunni della/e classe/i ................... costituiscono
l’IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA ………………………………………………….........................................................
(nome), regolata dall’allegato statuto sociale che viene letto ed approvato.
I membri del Consiglio di amministrazione in carica fino al .................................... sono:
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
I membri del Collegio dei sindaci in carica fino al ….............................. sono:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
I tutori dell'’Impresa cooperativa simulata ………………………… sono:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tutte le persone elette accettano l’incarico.
I soci fondatori versano una o più quote sociali di EURO .......................... ciascuno.
Il capitale sociale iniziale è pertanto di EURO ................................................
Il primo esercizio sociale si chiuderà il .............................................................
Letto, approvato e sottoscritto.
li, ...................................................................................
Firma dei soci fondatori e dei tutori
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Appendice 2 - Normativa in materia di cooperazione
La normativa nazionale
Ø Articolo 45 della Costituzione Italiana “La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idenei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità” ;
Ø Articoli 2511 – 2545 Octiesdecies del Codice Civile “Titolo VI: Delle imprese cooperative e
delle mutue assicuratrici” ;
Ø D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 “Provvedimenti per la cooperazione” (Legge Basevi);
Ø D.P.R. 601/73 “Titolo III: Agevolazioni tributarie per la cooperazione”;
Ø L. 27/2/1985 n. 49 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la
salvaguardia dei livelli occupazionali” (Legge Marcora);
Ø L. 31/1/1992 n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”;
Ø L. 7/8/1997 n. 266 artt. 21, 24, 25, 29 “La piccola società cooperativa” (Legge Bersani);
Ø L. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”:
Ø D.Lgs 460/90 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS";
Ø L. 448/98 – art. 74 “Incentivi pubblici alle imprese sociali”;
Ø L. 3/4/2001 n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore”;
Ø L. 3/10/2001 n. 366 “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”;
Ø D.Lgs 17/1/2003 n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative”.
La normativa regionale
Abruzzo
Ø Legge Regionale n. 38 del 12/11/2004 “Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale”;
Ø Legge Regionale n. 38 del 22/04/1997 Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7
"Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione".
Basilicata
Ø Legge Regionale n. 50 del 09/12/1997 “Disposizioni di principio e disciplina generale
cooperazione”.
per la
Campania
Ø Legge Regionale n. 32 del 07/07/1977 “Istituzione della Consulta Regionale della cooperazione.
Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania”;
Emilia Romagna
Ø Legge Regionale n. 6 del 06/06/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
mutualistica in Emilia Romagna”;
Ø Legge Regionale 12.12.1997, n. 42 Integrazioni alla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di
principio e disciplina generale per la cooperazione";
Ø Legge Regionale 18.03.1997, n. 6 Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 «Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381».
Ø Legge Regionale 04.02.1994, n. 7 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Ø Legge Regionale 23.03.1990, n. 22 Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.
Ø Legge Regionale 17.03.1980, n. 17 Promozione e sviluppo della cooperazione.
Ø Legge Regionale 24.01.1978, n. 7 Rifinanziamento della legge Regionale 24 gennaio 1975, n. 7
"Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione".
Ø Legge Regionale 24.01.1975, n. 7 Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo
della cooperazione.
Friuli Venezia Giulia
Ø Legge Regionale n. 20 del 26/10/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”;
Lazio
Ø Legge Regionale n. 20 del 21/07/2003 “Disciplina per la promozione e il sostegno della
cooperazione”;
Ø Legge Regionale 14.01.1987,n. 10 Istituzione della consulta Regionale della cooperazione;
Ø Legge Regionale 14.01.1987, n. 9 Interventi regionali in favore delle cooperative integrate.
Modifiche alla legge Regionale 7 febbraio 1981, n. 11.
Liguria
Ø Legge Regionale n. 21 del 10/07/2003 “Interventi per la formazione e lo sviluppo della
cooperazione”;
Ø Legge Regionale 03.01.1980, n. 2 Incentivazione e sviluppo della cooperazione.
Lombardia
Ø Legge Regionale n. 21 del 18/11/2003 “Norme per la cooperazione in Lombardia”;
Ø Legge Regionale 01.06.1993, n. 16 Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
"Disciplina delle cooperative sociali".
Ø Legge Regionale 19.09.1988, n. 53 Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 29 aprile
1988, n. 24 "Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli
cooperativi".
Ø Legge Regionale 29.04.1988, n. 24 Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo
economico e sociale dei circoli cooperativi
Ø Legge Regionale 23.04.1985, n. 39 Provvidenze straordinarie a favore dei consorzi fra
cooperative di consumo, cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da
esercenti il commercio ed il turismo, a valere sulla L.R. 6 luglio 1981, n. 36.
Marche
Ø Legge Regionale n. 1 del 24/01/2006. Modifiche alla L.R. 16 aprile 2003, n.5 “Provvedimenti per
favorire lo sviluppo della cooperazione”;
Ø Legge Regionale 16.04.2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Ø Legge Regionale 22.02.1999, n. 4 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Ø Legge Regionale 27.07.1998, n. 25 Modifica articolo 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 50 "Norme
di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
Molise
Ø Legge Regionale n. 41 del 11/11/2005 “Nuova disciplina a favore delle cooperative”;
Piemonte
Ø Legge Regionale n. 23 del 13/10/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della
cooperazione”;
Ø Legge Regionale 17.05.1976, n. 28 Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a
proprietà indivisa.
Puglia
Ø Legge Regionale n. 23 del 12/08/1988 “Disciplina organica degli interventi volti alla promozione
e allo sviluppo della cooperazione”;
Ø Legge Regionale 03.09.1974, n. 33 Interventi in favore della cooperazione e
dell'associazionismo.
Sardegna
Ø Legge Regionale n. 16 del 22/04/1997 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”;
Ø Legge Regionale 09.06.1994, n. 31 Modifiche e integrazioni alla legge Regionale 11 agosto 1983,
n. 16 concernente:"Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi".
Ø Legge Regionale 29.04.1975, n. 25 Modifiche alla L.R. 22 novembre 1962, n. 19. Istituzione del
comitato tecnico Regionale per la cooperazione.
Ø Legge Regionale n. 5 del 27/02/1957 “Costituzione di un Fondo per favorire in Sardegna lo
sviluppo dell’attività cooperativistica”.
Sicilia
Ø Legge Regionale n. 36 del 23/05/1991 “Modifiche ed integrazioni all’attuale legislazione
Regionale in materia di cooperazione”;
Ø Legge Regionale 16.11.1984, n. 94 Incentivazioni al movimento cooperativistico.
Ø Legge Regionale 26.04.1972, n. 28 Istituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto
Regionale per il credito alle cooperative (IRCAC)
Ø Legge Regionale 02.04.1971, n. 8 Modifiche alla legge Regionale 7 febbraio 1963, n. 12,
riguardante l'istituzione dell'Istituto Regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).
Ø Legge Regionale 25.03.1968, n. 6 Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle
cooperative edilizie regionali e la alienazione degli immobili.
Ø Legge Regionale 23.10.1964, n. 23 Modifiche alla legge Regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e
successive aggiunte e modificazioni, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo
sviluppo della cooperazione
Ø Legge Regionale 13.03.1963, n. 18 Modifiche ed aggiunte alla legge 30 dicembre 1960, n. 48,
riguardante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.
Ø Legge Regionale 28.12.1961, n. 31 Modifiche alla legge Regionale 30 dicembre 1960, n. 48,
recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione
Ø Legge Regionale 18.07.1961, n. 15 Provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative
edilizie tra i dipendenti dell'Amministrazione Regionale.
Toscana
Ø Legge Regionale n. 73 del 28/12/2005 “Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema
cooperativo della Toscana”;
Ø Legge Regionale 10.07.1991, n. 34 Norme per la trasformazione delle cooperative di abitazione
a proprietà indivisa in cooperative a proprietà divisa.
Ø Legge Regionale 24.08.1977, n. 59 Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della
cooperazione.
Umbria
Ø Legge Regionale n. 9 del 17/02/2005 “Norme sulla cooperazione sociale”;
Val D’Aosta
Ø Legge Regionale n. 4 del 16/02/2006 “Modifiche alla legge Regionale n. 27 del 5 maggio 1998
(Testo Unico in materia di cooperazione)”;
Ø Legge Regionale 05.05.1998, n. 27 Testo unico in materia di cooperazione.
Ø Legge Regionale n. 30 del 1/09/1997 Modificazioni alla legge Regionale 28 novembre 1986, n. 56
(Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), gia'
modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46.
Veneto
Ø Legge Regionale n. 24 del 05/07/1994 “Norme in materia di cooperazione sociale”, Legge
Regionale n. 27 del 21/12/2006 “Disposizioni in materia di tributi regionali”
Ø Legge Regionale 07.09.1979, n. 74 Istituzione della Consulta per la cooperazione e provvidenze
per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo
UNSIC – l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori è un’Associazione nazionale di categoria –
Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIC), a cui aderiscono circa 156.000 imprese italiane di
tutti i settori produttivi, anche se con una forte componente nel settore agroalimentare.
UNSICOOP – Associazione delle cooperative aderenti all’UNSIC, nata nel 2009 promossa dall’UNSIC. Le
cooperative aderenti all’UNSICOOP sono in prevalenza di produzione e lavoro, agroalimentari e sociali.
ENUIP - L’Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale è un’Associazione specializzata nella progettazione ed
erogazione di percorsi formativi e di orientamento scolastico e professionale, nato come emanazione dell’UNSIC.
E’ in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 – Settore Formazione (A37) ed è accreditato presso:
il MIUR per l’erogazione di percorsi formativi rivolti al personale scolastico;
l’UNSC - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la progettazione e gestione di iniziative di Servizio Civile
Nazionale;
il FORMATEMP per l’erogazione di corsi di formazione per lavoratori atipici;
il Ministero di Giustizia per la formazione per mediatori e conciliatori.
Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma
Tel. 06.58333803 Fax 06.5871414
[email protected]
[email protected]
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Edizione 2014
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1 Manuale per docenti per la formazione cooperativa nel