Integrazione, apprendimento L2 e
sicurezza: aspetti normativi
giuridici
I dispostivi normativi recenti
• Regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione
tra lo straniero e lo Stato approvato dal consiglio dei Ministri
nella seduta del 20 maggio 2010
• Decreto del 4 giugno del 2010 del Ministero dell’interno
modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall’art.9 del d.lgs 25 luglio 98 n. 286
introdotto dall’art.1 comma 22 lettera i) della legge n.94/2009
• Piano per l’integrazione nella sicurezza- identità e incontro 10 giugno 2010
Le leggi di riferimento
• Decreto l.gs. 25 luglio 98 n. 286
• Legge n.94/2009
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
Articolo 4bis introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Accordo di integrazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le
modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio
del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un
Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire
nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
Articolo 4bis introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
• La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
• La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13,
comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di
soggiorno per
•
•
•
•
•
•
•
asilo,
richiesta di asilo
protezione sussidiaria
motivi umanitari
motivi familiari
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione
europea
• nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Legge 94/2009
Art. 9
Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di
un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della
ricerca:
Piano per l’integrazione nella sicurezza
identità e incontro
I cinque assi dell’integrazione
1.
2.
3.
4.
5.
Educazione e apprendimento: dalla lingua ai valori
Lavoro
Alloggio e governo del territorio
Accesso ai servizi essenziali
Minori e seconde generazioni
Educazione e apprendimento
dalla lingua ai valori
La formazione linguistica
Richiama l’uso delle 150 ore come diritto allo studio
per i lavoratori
«Corsi per una nuova alfabetizzazione potranno essere organizzati
anche secondo l’approccio bilaterale perseguito con la costituzione
dei fondi interprofessionali e realizzati presso sedi pubbliche
o private accreditate dalle Regioni»
I Fondi interprofessionali
SCHEDA INFORMATIVA
• I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua
sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi
Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
• Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e
dell'artigianato;
• Nel corso del 2003, con l'istituzione dei primi dieci Fondi Paritetici
Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388 del 2000,
che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei
contributi versati all'INPS (il cosiddetto "contributo obbligatorio per la
disoccupazione involontaria") alla formazione dei propri dipendenti. I
datori di lavoro potranno infatti chiedere all'INPS di trasferire il contributo
ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvedere a finanziare
le attività formative peri lavoratori delle imprese aderenti.
I Fondi interprofessionali
• I Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi
di una larga parte del mondo delle imprese e dei
lavoratori, sono:
• Fondo Artigianato Formazione - Fondo per la formazione
continua nelle imprese artigiane
• FonCoop - Fondo per la formazione continua nelle
cooperative
• Fondimpresa - Fondo per la formazione continua
costituito da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil
imprese
I Fondi interprofessionali
• Fondo Dirigenti PMI - Fondo per la formazione professionale
continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali
• Fondo Formazione PMI - Fondo per la formazione continua
per le piccole e medie imprese
• FONDIR - Fondo per la formazione continua dei dirigenti del
terziario
• FOR.TE - Fondo per la formazione continua del terziario
• Fondirigenti - Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per
la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali)
• FON.TER - Fondo per La formazione continua dei lavoratori
dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti
turismo e distribuzione servizi
• Fondoprofessioni - Fondo per la formazione continua negli
Studi Professionali
Educazione e apprendimento
dalla lingua ai valori
Valori ed Educazione civica
• La conoscenza e il rispetto della nostra Carta costituzionale e
dei valori in essa contenuti sono alla base del percorso di
integrazione. A questo si aggiunge la conoscenza della nostra
vita civile e il rispetto delle leggi che nascono dallo stesso
impianto costituzionale. Si tratta di definire la cornice entro la
quale realizzare l'inclusione e l'accoglienza per chi proviene da
tradizioni e modi di convivenza differenti dai nostri: una
proposta chiara aiuta l'integrazione, una proposta confusa
genera solo smarrimento e illegalità. E' importante dunque
che i valori costituzionali, i prioritari obblighi di legge, i nostri
usi e costumi e i servizi per l'integrazione messi in campo a
livello nazionale, e soprattutto locale, vengano resi noti
all'immigrato nei primi mesi di permanenza in Italia.
Educazione e apprendimento
dalla lingua ai valori
Lo Stato innanzitutto deve garantire momenti di formazione e informazione
riguardo al proprio assetto istituzionale.
I luoghi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sportelli unici
uffici per l'immigrazione delle questure
scuole
ospedali
centri di assistenza socio-sanitari-assistenzialì
parrocchie
sedi territoriali del Ministero del lavoro,dell'lnps e dell'Inail
grandi aziende
Sindacati
caaf e patronati
associazioni di immigrati
tutto il terzo settore.
Lavoro e qualificazione professionale
Un passo indispensabile nel percorso di integrazione diviene
oggi lo sviluppo di un sistema di riconoscimento e certificazione
delle competenze professionali che consenta anche al
lavoratore straniero di posizionarsi sul mercato del lavoro e
progettare con più chiarezza il proprio percorso di crescita e
valorizzazione - personale oltre che professionale - anche in
funzione del suo possibile rientro al Paese di origine.
• In questa prospettiva, le politiche attive del lavoro e la rete dei
servizi per il lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati,
svolgono una funzione rilevante, se non decisiva, nei processi
di integrazione sociale.
Lavoro e qualificazione professionale
• Anche in questo caso, e nell'ambito delle potenzialità
della legge Biagi che sul punto appaiono ancora
largamente inespresse, la costruzione di coordinate reti
associative e/o bilaterali può essere l'occasione perché la
certificazione delle competenze del lavoratore immigrato
e il suo inserimento nel mercato possano essere
effettuate dalle associazioni stesse, in forza della loro
esperienza nel contesto lavorativo concreto, come
recentemente ipotizzato da Governo, Regioni e parti
sociali nelle linee guida sulla formazione 2010.
Linee guida per la formazione 2010
• impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per
"competenze".
• Ciò comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale
di competenze in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle
competenze comunque acquisite.
Ciò significa:
a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di
registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di
sussidiarietà, gli organismi bilaterali;
b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnico-professionale
anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese
tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di
settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare
coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo
c)
rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie
(professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e
formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire
un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;

Ambito di applicazione
◦ Straniero di età superiore ai 16 anni che fa ingresso
per la prima volta in Italia e fa richiesta del
permesso di soggiorno.
◦ L’accordo è redatto secondo un modello e sarà
tradotto nella lingua indicata dall’interessato
◦ All’atto della sottoscrizione sono assegnati 16
crediti
Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a)
b)
c)
d)
acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata
equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune
europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio
d'Europa;
acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia,
con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola,
dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei
figli minori.

Lo straniero dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della
cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro
dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.
«L'immigrato
puo', alle condizioni previste dalla legge,
diventare cittadino italiano. Per ottenere la cittadinanza nei tempi
previsti dalla legge occorre conoscere la lingua italiana e gli
elementi essenziali della storia e della cultura nazionali, e
condividere i principi che regolano la nostra societa'. Vivere sulla
stessa terra vuol dire poter essere pienamente cittadini insieme e
far propri con lealta' e coerenza valori e responsabilita' comuni.»
Lo Stato si impegna a sostenere il processo di
integrazione dello straniero attraverso

l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo
con le regioni, gli enti locali e le organizzazioni
senza scopo di lucro, nell'ambito delle rispettive
competenze e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente .
L'accordo ha la durata di due anni ed è soggetto a
proroga di diritto nel caso previsto dall’ articolo 8.
a)
Gli affetti da patologie o disabilità
b)
I minori non accompagnati
c)
Le vittime della tratta di persone, di
violenza o di grave sfruttamento
Sessione di informazione civica e di informazione
1.
Lo straniero partecipa (gratuitamente) alla sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita civile in Italia entro il mese
successivo a quello di stipula dell’accordo. La sessione ha una durata
non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore.
Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello
sportello unico, le conoscenze di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b)
e c) ed è informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle
facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri
reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo
l’ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all’obbligo di
istruzione. Lo straniero è informato, altresì, delle principali iniziative a
sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può
accedere nel territorio della provincia di residenza.
2.bis. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di
informazione di cui all’articolo 3 dà luogo alla perdita di quindici dei sedici
crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo
2.
Art. 4 Articolazione dell’accordo per
crediti
1.
L’accordo è articolato per crediti di ammontare
proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua
italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
certificati anche a seguito della frequenza con profitto di
corsi o percorsi di istruzione, di formazione
professionale o tecnica superiore, di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del
conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati
aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I
crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all’atto della
sottoscrizione, sono indicati nell’allegato B che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
I crediti subiscono decurtazioni nella misura
indicata nell’allegato C, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, in
connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di
condanna anche non definitivi
b) l’applicazione anche non definitiva di misure di
sicurezza personali previste dal codice penale o da altre
disposizioni di legge;
c) l’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo
non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti
amministrativi e tributari;
Art. 5 Modalità di assegnazione dei crediti
I crediti di cui all’allegato B sono assegnati sulla
base della documentazione prodotta dallo
straniero nel periodo di durata dell’accordo. In
assenza di idonea documentazione, i crediti
relativi alla conoscenza della lingua italiana, della
cultura civica e della vita civile in Italia possono
essere assegnati a seguito di un apposito test
effettuato a cura dello sportello unico.
Art. 6 Verifica dell’accordo
1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico ne avvia la
verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e
la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la
prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facoltà, in assenza di idonea
documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua
italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a
cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio
di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).
1-bis In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si
procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui
all’articolo 3.
Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla
decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di
cui al comma 1
All’esito delle attività di cui al comma 1, lo sportello unico procede all’assegnazione
e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le
modalità di cui all’articolo 5.
La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle
seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento,
fissata in trenta crediti, , purchè siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza
della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia, è decretata l’estinzione dell’accordo per
adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di
adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua
italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ), è
dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni. Della
proroga è data comunicazione allo straniero.
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, è decretata la
risoluzione dell’accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 5 e 6;
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la
risoluzione dell’accordo per inadempimento ai
sensi del comma 3, lettera c), determina la
revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto
del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero
dal territorio nazionale, previa comunicazione,
con modalità informatiche, dello sportello
unico alla questura.
Art. 7 Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formativi
1.Allo straniero che alla scadenza dell’accordo risulti aver raggiunto un
numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute
agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative. A
tale scopo il Ministero dell’interno trasmette, con cadenza semestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di
integrazione.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’individuazione
dei soggetti erogatori delle attività culturali e formative di cui al precedente
comma 1.
3. All’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 8 (Sospensione dell’accordo)
1. L’efficacia dell’accordo può essere sospesa o
prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una
causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al
rispetto dell’accordo, attestato attraverso idonea
documentazione, derivante da gravi motivi di salute o
di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi
o
tirocini
di
formazione,
aggiornamento
od
orientamento professionale ovvero da motivi di studio
all’estero.
I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la
presentazione di una certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Art.10 collaborazione interistituzionale
il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente, conclude o
promuove la conclusione di accordi, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
forme di collaborazione tra
lo sportello unico e
 la struttura territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale,
 i centri provinciali per l’istruzione degli adulti,
 le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale
 le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università,
relativamente all’organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti di cui al
presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione
civica e informazione di cui all’articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui
all’articolo 5, comma 1.
Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la Regione e gli enti
locali
Art. 11 (Ruolo dei consigli territoriali per
l’immigrazione e della Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie)
1. I consigli territoriali per l’immigrazione in raccordo
con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie , individuano e monitorano il
fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli
stranieri scaturente dall’attuazione del presente
regolamento e lo analizzano nell’ambito del più
generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti
nel territorio provinciale al fine di promuovere le
iniziative a sostegno del processo di integrazione dello
straniero, attivabili sul territorio.
Art. 12 (Disposizioni finali)
1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro
comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio
d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova
documentale, è comprovata attraverso certificazioni rilasciate dagli enti
certificatori accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca o dal Ministero degli affari esteri.
2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti o, più
in generale, dell’adempimento dell’accordo, il riferimento si intende
effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all’apprendimento
della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una
certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di
studio in Italia, tenuti anche all’estero da amministrazioni pubbliche ovvero
da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a ciò accreditate o
autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali,
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le modalità di svolgimento
del test di conoscenza della lingua italiana al cui
superamento e' subordinato il rilascio del permesso di
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo,
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso
di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
3. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano:
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati
fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla
capacità di apprendimento linguistico derivanti
dall'età, da patologie o da handicap, attestate
mediante certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria pubblica.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
Art. 2
Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana
1. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza
della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di
uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del
Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue
approvato dal Consiglio d'Europa.
2. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana,
conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua uno
apposito test, secondo le modalità indicate dall'art. 3.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
Art. 3
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana
1. Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al
test di conoscenza della lingua italiana alla
prefettura territorialmente competente in base al domicilio del
richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità,
l'indicazione delle generalità del richiedente
O i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia
O i dati del documento valido per l'espatrio
O l'indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo
svolgimento della prova.
2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo
straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero
si deve presentare.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
3. Il test si svolge, a cura del personale della prefettura ed esibizione
della convocazione, con modalità informatiche, ed e' strutturato
sulla comprensione di brevi testi
O sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati,
per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a).
O
Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di
assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in
collaborazione con un Ente di
certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera
a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero
dell'interno.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
Alla stipula della convenzione si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Per superare il test il candidato deve
conseguire almeno l'ottanta per cento del
punteggio complessivo.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
4. A richiesta dell'interessato il test di cui al comma 3 puo'
essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi
restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di
valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con
modalità informatiche.
5. Il risultato della prova e' comunicato allo straniero ed e'
inserito a cura del personale della prefettura nel sistema
informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno.
In caso di esito negativo, lo straniero puo' ripetere la prova,
previa richiesta presentata ai sensi del comma 1.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
Art. 4
Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della
lingua italiana
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, non
e‘ tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua
italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa,
rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero
degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente
decreto;
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana
presso i Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e
integrazioni, ed ha conseguito, al termine del
corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di
riferimento europeo per la conoscenza delle
lingue, approvato dal Consiglio
d'Europa;
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo
di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il
riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana
non inferiore al livello A2
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o
secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al
sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali
per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola
secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un
corso di studi presso una Università italiana statale o non
statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato
o un master universitario;
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
e) che e' entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere
a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività indicate
nelle disposizioni medesime.
2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo
straniero allega alla documentazione richiesta dall'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio
o professionali
conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti.
Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero
allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso
di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.
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Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla
capacità di apprendimento linguistico
derivanti dall'età, da patologie o handicap, di
cui all'art. 1, comma 3, lettera b), allega la
certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria pubblica alla
documentazione richiesta dall'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
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Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
Art. 6
Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali
per l'immigrazione
1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale
le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso
accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.
2. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del
Testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con
associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito
delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di
informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza
della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui
all'art. 3.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009.
Allegato A
(art. 4, comma1, lettera a)
Enti certificatori riconosciuti dal Ministero
degli affari esteri e dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.
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Art. 9 Il rilascio del permesso di soggiorno CE per