TIPI DI PRESCRIZIONE
Per quanto riguarda la prescrizione,
i medicinali si suddividono nelle seguenti categorie:
• Medicinali senza obbligo di ricetta medica
• Medicinali soggetti a prescrizione medica
• Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per
volta
• Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
• Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
Sono i medicinali che, per la loro composizione e il loro
obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento
di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel
trattamento.
Sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve
entità. Su questi medicinali il farmacista può dare consigli ai
clienti.
I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in
due categorie:
•
SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) che in etichetta devono
riportare la dicitura: “Medicinale non soggetto a prescrizione
medica ”
•
OTC (dall’inglese “Over The Counter” sopra il banco),
medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere
oggetto di pubblicità presso il pubblico. Questi medicinali
devono riportare in etichetta la dicitura “ Medicinale di
automedicazione ”.
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Ricetta ripetibile
Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal
medico.
La ricetta è necessaria perché si tratta di medicinali che:
• possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in
condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
• sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di
conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la
salute;
• contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni
avverse richiedono ulteriori indagini;
• sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le
accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione
dell’AIFA
Ricetta ripetibile
UTILIZZO
Per la prescrizione di medicinali inseriti nella
tabella 4 della F.U. XII ed.
e medicinali stupefacenti inseriti nella
tabella II sezione E
della tabella 7 della F.U.
Ricetta ripetibile
D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006
FORMALISMI DEL MEDICO
•Compilare con mezzo indelebile
• Riportare su carta intestata o utilizzare timbro
personale la data e la firma.
Ricetta ripetibile
ATTENZIONE!
La mancata indicazione da parte del medico del dosaggio,
qualora ne esista più di uno, della forma farmaceutica e
dell’età del paziente, può involontariamente inficiare il
successo della terapia.
Es: Dosaggio non indicato
Il farmacista DEVE dispensare il dosaggio più basso in
commercio.
Ricetta ripetibile
VALIDITÁ
TABELLA 4 F.U. XII ed.
Massimo 10 pezzi
nell’arco di 6 mesi
TABELLA II-E della
tabella 7 F.U. XII ed. (es.
benzodiazepine per uso orale)
Massimo 3 pezzi
nell’arco di 30 giorni
Se il medico modifica la validità nel tempo, il paziente ha sempre diritto a 10
confezioni, viceversa se il medico indica un numero di confezioni superiore
all’unità la ricetta, il paziente deve prelevare, anche in momenti successivi, il
numero di confezioni specificato dal prescrittore. (Unicamente per i medicinali
della tabella 4 F.U. XII ed.)
Tabella riassuntiva
TABELLA
LIMITI DI
DURATA
PRESCRIZIONE DELLA CURA
4 di F.U.
La ricetta è
ripetibile per 10
volte in 6 mesi
Nessun limite
II sez. E
La ricetta è
Nessun limite
ripetibile per 3 volte
in 30 giorni
VALIDITA’
FORMALISMI
DEL MEDICO
6 mesi
(salvo diversa
indicazione del
medico)
Data e firma del
medico, il medico
deve essere
identificabile
30 giorni
Data e firma del
medico, il medico
deve essere
identificabile
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE
MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA
Ricetta non ripetibile
Si tratta di medicinali che possono determinare,con
l’uso continuato, stati tossici o possono comportare,
comunque, rischi particolarmente elevati per la salute
e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da
parte del medico.
Ricetta non ripetibile
UTILIZZO
Per la prescrizione di medicinali inseriti nella
tabella 3 e 5 della F.U. XII ed.
e medicinali stupefacenti inseriti nella
tabella II sezione B, C, D
della tabella 7 della F.U.
Ricetta non ripetibile
D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006
FORMALISMI DEL MEDICO
•La ricetta deve essere redatta con mezzo indelebile
•Deve contenere:
- la chiara indicazione del medico prescrivente e della
struttura da cui dipende, stampata o apposta con timbro;
- codice fiscale o cognome e nome dell’assistito
(l’indicazione delle sole iniziali è ammessa per motivi di
riservatezza individuati con decreti ministeriali);
-data, timbro e firma autografa.
•Validità: 30 giorni.
Prescrizioni particolari:
Necessitano di RICETTA NON RIPETIBILE:
•
•
•
•
preparazioni magistrali estemporanee, contenenti uno o più sostanze velenose.
La dose del medicamento deve essere riportato in tutte lettere;
preparati allestiti in farmacia contenenti sostanze soggette alla legge del
doping (legge 14.12.2000, n.376), ad eccezione di
1) preparazioni per uso topico contenenti p.a. delle classi “Diuretici e agenti
mascheranti” e “Stimolanti”,
2) preparazioni contenenti alcol quale unica sostanza vietata per doping;
prescrizioni di isotretinoina. La prescrizione, distribuzione e dispensazione di
tale sostanza deve essere fatta solo all’interno del “Programma di prevenzione
del rischio teratogeno”. La ricetta ha una validità di 7 giorni dalla data di
emissione, per una terapia massima di 30 giorni. Il medico deve riportare
chiaramente la data di certificazione, la posologia ed il fabbisogno del
farmaco;
Prescrizione di medicinali contenenti sostanze anoressizanti ad azione
centrale. Devono essere accompagnate da un piano di trattamento generale
redatto da uno specialista, che vale 3 mesi e devono contenere un quantitativo
non superiore a quello necessario a 30 giorni di terapia.
NIMESULIDE
L’AIFA, con propria Determinazione del 18/10/2007, pubblicata
sulla G.U. n. 250 del 26/10/2007, ha modificato il regime di
fornitura dei medicinali contenenti Nimesulide/Nimesulide
Betaciclodestrina ad uso sistemico, che passa da dispensazione con
ricetta medica ripetibile a dispensazione con ricetta medica non
ripetibile.
Il provvedimento AIFA, che è entrato in vigore dal 3/11/07, ha lo
scopo di scoraggiare fenomeni di utilizzo improprio o di abuso del
prodotto, soprattutto nelle sintomatologie che trovano adeguato
trattamento con altri farmaci.
L’AIFA, con Nota Informativa del 08/02/2010 ha limitato l’uso
della Nimesulide al trattamento di seconda linea e per un periodo
di tempo non superiore a 15 giorni di terapia.
MEDICINALI SOGGETTI
A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE
I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i
medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche
modalità di distribuzione e prescrizione.
TESTO UNICO DEGLI STUPEFACENTI
TABELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due
tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la
necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la
collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione.
In Tabella I sono comprese le sostanze, indipendentemente dalla
distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere
tossicomanigeno ed oggetto di abuso.
In Tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività
farmacologica e pertanto sono usate in terapia (farmaci). La
tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A,
B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci in relazione al
decrescere del loro potenziale di abuso.
ALLEGATO III BIS
Elenco di farmaci con forte attività analgesica che
godono di particolari facilitazioni prescrittive.
•
Buprenorfina
•
Codeina
•
Diidrocodeina
•
Fentanyl
•
Idrocodone
•
Idromorfone
•
Metadone
•
Morfina
•
Ossicodone
•
Ossimorfone
ORDINANZA 16 GIUGNO 2009
Iscrizione temporanea di alcune composizioni
medicinali nella tabella II sezione D allegata al
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza.
L’ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 141 di sabato 20 Giugno 2009 e è in
vigore dal giorno stesso della pubblicazione.
Stralcio Ordinanza
MEDICINALI IN COMMERCIO TEMPORANEAMENTE
ISCRITTI ALLA TABELLA II sezione D
•
BUPRENORFINA CEROTTI (20 MG 35 MCG/ORA, 30 MG 52,5 MCG/ORA, 40 MG 70 MCG/ORA)
•
FENTANIL CEROTTI (12 MCG/ORA, 25 MCG/ORA, 50 MCG/ORA, 75 MCG/ORA, 100 MCG/ORA)
•
FENTANIL CITRATO PASTIGLIE OROSOLUBILI (200 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG, 1200
MCG, 1600 MCG)
•
IDROMORFONE CLORIDRATO COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO (4 MG, 8 MG, 16 MG,
32 MG)
•
MORFINA SOLFATO COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO (10 MG, 30 MG, 60 MG, 100 MG)
•
MORFINA SOLFATO SOLUZIONE ORALE
•
OSSICODONE CLORIDRATO COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO (20 MG, 40 MG, 80
MG)
•
OSSICODONE+PARACETAMOLO COMPRESSE (20 MG + 325 MG)
Ricetta ministeriale speciale
a ricalco
UTILIZZO
Per la prescrizione di
medicinali stupefacenti inseriti nella
tabella II sezione A
e nell’allegato III-bis
della tabella 7 della F.U. XII ed.
Ricetta ministeriale a ricalco
D.P.R. 309/90-L.N.49/06-D.M. 10/03/06
FORMALISMI DEL MEDICO
•Compilare in originale con mezzo indelebile
•Riportare:
- cognome e nome dell’assistito;
- dose prescritta, posologia e modo di somministrazione
(anche in numero);
- indirizzo e numero telefonico del medico prescrivente;
- data, firma e timbro personale.
Ricetta ministeriale a ricalco
TABELLA
II, sez. A
(esclusi i farmaci
dell’allegato
III-bis)
Allegato III-bis
RICETTA
LIMITE DI
PRESCRIZIONE
1copia per il farmacista
1copia inviata al SSN
1 copia trattenuta
dall’assistito
1 solo medicinale per 30
giorni di terapia
1copia per il farmacista
1copia inviata al SSN
1 copia trattenuta
dall’assistito
2 medicinali diversi tra loro o
uno stesso medicinale in due
diverse forme farmaceutiche
o in due dosaggi diversi tra
loro, per un massimo di 30
giorni di terapia.
Allegato III-bis
(legge n. 49/2006)
Buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl,
idrocodone, idromorfone, metadone, morfina,
ossicodone, ossimorfone.
La prescrizione dei medicinali dell’allegato III-bis non è
più riferita alle sole malattie degenerative o
neoplastiche, ma alla terapia del dolore,
indipendentemente dall’origine del dolore stesso.
Ricetta ministeriale a ricalco
A cura del
Farmacista
Una prescrizione per i farmaci della
tabella II sez.A
Timbro e firma.
Max due prescrizioni, per i farmaci
dell’allegato III bis
Specificare dose modo e tempo
Data
La firma risulterà in
originale sulla prima
pagina e in copia
sulle altre
La durata della terapia non deve superare i 30 giorni
La persona alla quale sono prescritti i medicinali compresi nella
Tabella II, sezione A, anche quelli che sono costituiti da principi attivi
iscritti nell’allegato III-bis, deve conservare la terza copia della ricetta
che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli
stessi medicinali.
La copia della ricetta che deve essere conservata è
quella che porta la dicitura “copia prescrittore”.
Quando i medicinali si esauriscono la copia della
ricetta deve essere eliminata.
DA CHIEDERE DOTT.SSA CARRUBBA
Terapia del dolore (TDL)
L’apposizione del codice TDL sulla ricetta consente la
prescrizione a soggetti affetti da patologia neoplastica
o patologie degenerative in regime di SSN e
l’esenzione dal pagamento del ticket per una terapia
non superiore a 30 giorni.
Tabella riassuntiva
TABELLA
RICETTA
LIMITI DI
PRESCRIZIONE
II sez. A
RMR
1 copia al
farmacista
1 copia al
paziente
1 copia al
SSN
1 solo medicinale
(per patologie diverse
o medicinali diversi
dall’allegato III bis)
Allegato III bis
Max 2 medicinali
diversi tra loro o uno
stesso medicinale con
due dosaggi differenti
DURATA
DELLA
CURA
Max
30giorni
VALIDITà
FORMALISMI DEL
MEDICO
30 giorni
escluso
quello di
redazione
Nome e cognome
dell’assistito (no
indirizzo) dose,
posologia e modo di
somministrazione
Indirizzo, numero di
telefono professionale,
data timbro personale
e firma del medico.
(firma originale solo
sulla prima copia)
Il medico può rilasciare una nuova prescrizione solo se passati 30 giorni dalla prima
Il ricettario non può essere utilizzato dal sostituto
Tutte e tre le copie devono essere timbrate. In mancanza del timbro i dati possono essere riportati
anche in stampatello.
Tabella riassuntiva
TABELLA
RICETTA
LIMITI DI
PRESCRIZIONE
DURATA
DELLA
CURA
VALIDITà
FORMALISMI DEL
MEDICO
II sez. B
II sez. C
II sez. D
RNR
Nessun limite
quali-quantitativo
Nessun
limite
30 giorni
escluso
quello di
redazione
Nome e cognome
dell’assistito o CF
Data e firma del
medico, il medico
deve essere
identificabile
II sez. D
contenente
farmaci
iscritti
nell’
allegato
III-bis.
RNR
Nessun limite
quali-quantitativo
Nessun
limite
30 giorni
escluso
quello di
redazione
RMR
Per il trattamento del
dolore in pazienti con
patologia neoplastica o
degenerativa
Max
30giorni
Nome e cognome
dell’assistito o CF
Data e firma del
medico, il medico
deve essere
identificabile
Nome e cognome
dell’assistito, dose, posologia
e modo di somministrazione
Indirizzo, numero di telefono
professionale, data timbro
personale e firma del medico.
Qualunque modifica,
correzione apportata alle
ricette deve essere chiara e
controfirmata dal Medico
Ricetta limitativa
Ricetta di tipo ripetibile o non ripetibile,
rilasciata limitatamente da Centri specializzati
autorizzati o da medici specialisti autorizzati a
prescrivere il medicinale.
Ricetta limitativa
Tale prescrizione comprende:
•medicinali non vendibili al pubblico, il cui impiego è
consentito solo in ambito ospedaliero,
•medicinali non vendibili al pubblico, utilizzati
direttamente dallo specialista durante la visita
ambulatoriale,
•medicinali vendibili al pubblico, utilizzati nel trattamento
di malattie che devono essere diagnosticate in ambiente
ospedaliero o in particolari strutture, o la cui diagnosi e il
controllo sino riservati allo specialista.
Medicinali di fascia A
Possono essere prescritti su apposito ricettario, dai
medici di cure primarie, medici del servizio di
continuità assistenziale, medici del pronto soccorso,
dagli specialisti ambulatoriali, dai medici ospedalieri
a seconda delle diverse disposizioni delle leggi
regionali.
La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore
nell’ambito della regione in cui la ricetta è stata
emessa.
Prescrizione di farmaci a carico del
SSN
Ogni ricetta può contenere al massimo due
confezioni, o tre confezioni nel caso di esenzioni
per patologia.
Comunque, ai sensi del D.L. n.278/1983 e
successive modificazioni, la prescrizione di farmaci
non deve superare il quantitativo necessario al
paziente per due mesi di terapia.
La validità della ricetta è di 30 giorni, escluso il
giorno di emissione.
Fanno eccezione al limite dei due pezzi per ricetta:
•gli antibiotici monodose,
• i medicinali contenenti interferone destinati ai soggetti
affetti da epatite cronica,
• i medicinali somministrabili per fleboclisi,
per i quali sono prescrivibili 6 pezzi per ricetta
Inoltre per gli analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del
dolore il numero di confezioni prescrivibili è quello che
garantisce la terapia massima di 30 giorni.
Alcuni medicinali sono sottoposti a note limitative
alla prescrizione, NOTE AIFA.
Che cosa sono le note AIFA?
Le Note sono uno strumento regolatorio che
definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei
farmaci senza interferire con la libertà di
prescrizione del medico. Rappresentano, tuttavia,
delle indicazioni che ogni medico deve
obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere
alcuni farmaci a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN).
Come si deve comportare il medico
quando applica una Nota?
Al momento della prescrizione, il medico deve
riportare sulla ricetta il numero della Nota relativa
a quel farmaco. In questo modo egli dichiara che
ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste
dalla Nota.
FARMACI PRESCRIVIBILI
SOLO SU DIAGNOSI E PIANO TERAPEUTICO
DI CENTRI AUTORIZZATI DALLA REGIONE
Per alcune note relative all’uso di farmaci di costo elevato in
patologie complesse, necessitanti di un processo diagnostico di
particolare impegno e di un progetto terapeutico che richiede
competenze e organizzazione proprie di strutture d’alta
specializzazione, si è adottata, da parte dell’AIFA, la norma
generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio da
parte del medico di famiglia sulla base di una “diagnosi e piano
terapeutico (posologia e durata del trattamento) di Centri
Universitari od Ospedalieri specializzati individuati dalle Regioni e
dalle Province Autonome di Trento e Bolzano”.
Per la prescrizione a carico del SSN di questi farmaci il medico
specialista autorizzato deve compilare la specifica scheda in
triplice copia.
 Una copia deve essere trattenuta e conservata a cura dello
specialista nella cartella clinica o scheda sanitaria del paziente per
renderla disponibile, su richiesta dell’ASL, in caso di controlli.
 Una copia deve essere consegnata al medico di Cure Primarie che
ha in carico l’assistito
 Una copia deve essere trasmessa mensilmente al Servizio di
Farmacoeconomia per il tramite delle farmacie interne o delle
Direzioni Sanitarie delle strutture cui appartengono gli specialisti
che compilano la scheda.
Il Piano Terapeutico deve essere compilato correttamente
in tutte le sue parti (compresi timbro e firma del medico
prescrittore che deve essere chiaramente identificabile) e
deve rispettare le indicazioni delle note AIFA e le
indicazioni terapeutiche registrate per ciascun farmaco.
Il piano terapeutico ha una validità limitata
(validità massima 12 mesi salvo diversa indicazione
dell’AIFA es. Clopidrogrel)
Indicazioni di validità superiori a questo termine (del tipo:
validità indefinita, terapia continuativa, ad vitam o sine die)
sono da considerarsi non valide.
Questa limitazione temporale ha il significato di vincolare
l’erogazione del farmaco ad un controllo ricorrente del
paziente.
Il Piano terapeutico va quindi rinnovato:
al cambio della terapia
alla scadenza del precedente Piano Terapeutico
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2010 PRESCRIZIONE FARMACI Gandolfi