Conferimento e cessione d'azienda
Conferimenti di partecipazioni
controllo e collegamento
Scambio di partecipazioni
Giuseppe Corasaniti
Università degli Studi di Brescia
1
Conferimento e cessione
d’azienda
Nozione di azienda
“L’azienda è il complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”
(art. 2555 c.c.)
Il trasferimento può essere:
- integrale, nel caso in cui venga ceduta l’intera
azienda o un ramo della stessa, con il suo intero
patrimonio;
- parziale, nel caso in cui venga ceduta l’azienda o
un ramo della stessa, ma non il suo intero
patrimonio.
3
(Segue)
In quest’ultimo caso potrebbe porsi un problema di
qualificabilità in termini di azienda del complesso
dei beni trasferito.
A tal riguardo, una definizione (ai fini fiscali) di
nozione di ramo di azienda (e di conferimento
d’attivo), seppur destinata ad assumere rilevanza
ai soli fini di applicazione del regime di neutralità
fiscale ivi previsto, è rinvenibile nell’art. 2, lett. i)
e c) della Direttiva 90/434/Cee (sul regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni).
4
(Segue)
In specie, si veda la sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee del 15 gennaio 2002,
causa C-43/00, in cui la Corte, interpretando la
normativa comunitaria appena richiamata, ha
tentato di ricostruire la nozione d’azienda, ai fini
dell’applicazione del regime fiscale di neutralità
ivi previsto, precisando che per poter configurare
una azienda è anzitutto necessario la sussistenza di
una autonomia funzionale dell’attivo conferito:
deve, cioè, trattarsi di un complesso di beni in
grado di funzionare autonomamente, consentendo
l’esercizio della relativa attività di impresa;
5
(Segue)
E’ poi necessaria anche la sussistenza di una
autonomia finanziaria di tale complesso di
beni, il quale deve essere in grado di
provvedere con mezzi propri e, dunque,
attraverso i redditi propri, al graduale
rimborso dei debiti in cui la beneficiaria sia
eventualmente anche subentrata.
6
(Segue)
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 8 settembre
2005, n. 17928; cass. 22 dicembre 2004, n. 23804)
si è in presenza di un trasferimento di azienda
anche qualora l’acquirente debba integrare
l’insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori
produttivi, purché i beni “mancanti” non siano tali
da alterare l’unità economica e funzionale del
complesso aziendale, essendo necessario che i
beni conferiti rendano possibile lo svolgimento di
una specifica attività di impresa.
7
(Segue)
Peraltro, sempre per la giurisprudenza di legittimità:
- non è richiesto l’attuale esercizio dell’attività
dell’azienda, essendo sufficiente che il
trasferimento abbia ad oggetto un complesso
organizzato di beni potenzialmente idoneo
all’esercizio della specifica attività d’impresa;
- deve trattarsi di un ramo d’azienda preesistente al
trasferimento, ossia di una realtà produttiva
autonoma e funzionalmente già esistente
anteriormente al trasferimento e non anche di una
struttura appositamente creata in occasione del
trasferimento o come tale identificata dalle parti
del negozio traslativo (Cass. 5 marzo 2008, n.
5932; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1913)
8
(Segue)
Contra si veda Bando di gara per l’acquisto
di uno o più rami di azienda di Alitalia
Linee Aeree italiane S.p.A. “anche non
preesistenti”.
9
(Segue)
Peraltro, la Corte di cassazione (sent. 23 aprile 2008, n.
24913) ha statuito che ai fini della qualificazione di un
negozio giuridico avente ad oggetto una pluralità di beni,
quale cessione di compendio aziendale non è rilevante la
diretta pertinenza dell’attività dell’azienda ceduta con
l’oggetto sociale principale del soggetto cedente, in quanto
il trasferimento costituisce cessione d’azienda laddove
l’oggetto specifico sia costituito dal passaggio dei beni
intesi in senso unitario e funzionale, suscettibile di vedersi
attribuita ex ante l’attitudine all’esercizio dell’impresa.
10
Rilevanza reddituale della
cessione d’azienda
Effetti della cessione per il cedente
Sotto il profilo contabile, per il cedente, la differenza
tra
- il prezzo di cessione dell’azienda e
- la somma dei singoli valori contabili (o di libro)
dei beni ceduti (i.e., la somma del costo storico
ovvero valore di acquisto di ogni singolo bene,
diminuito dalle relative poste rettificative, quali
fondi di ammortamento) determina la plusvalenza
o minusvalenza da cessione (che andrà iscritta
nell’area E del conto economico, nella voce
“proventi ed oneri straordinari”, pertanto non
concorrendo a formare la base imponibile Irap)
(Segue) Sotto il profilo fiscale
La cessione a titolo oneroso dell’azienda è un atto
idoneo a generare in capo al del cedente un
componente positivo o negativo di reddito,
qualificabile in termini di plusvalenza (art. 58 Tuir
per i soggetti Irpef ed art. 86 Tuir per i soggetti
Ires) o minusvalenza (art. 101 Tuir per i soggetti
Ires, applicabile anche ai soggetti Irpef, in forza
del rinvio operato dall’art. 56, 1° co. Tuir), che
concorrerà a formare la base imponibile del
reddito di impresa dello stesso.
(Segue) Plusvalenza da cessione
Ai sensi dell’art. 86 Tuir, le plusvalenze dei beni relativi
all’impresa, diversi da quelli che danno luogo a ricavi (ex
art. 85, 1° co. Tuir) concorrono a formare il reddito
d’impresa se sono realizzate, tra l’altro, mediante cessione
a titolo oneroso.
In tal caso la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il
corrispettivo percepito, al netto degli oneri di diretta
imputazione ed il costo non ammortizzato degli stessi.
E’ poi precisato, nel secondo periodo del 2° co. del citato
articolo che “concorrono alla formazione del reddito
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso”. Quindi, dalla cessione d’azienda deriverà
un’unica plusvalenza (o minusvalenza) e non tante
plusvalenze o minusvalenze quanti sono i singoli beni che
formano oggetto di cessione.
(Segue) Modalità di imposizione
Ai sensi del 4° co. dell’art. 86 Tuir, le plusvalenze
realizzate a seguito di cessione d’azienda concorrono a
formare il reddito del cedente per il loro intero ammontare
nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni
sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio
stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta
deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in mancanza
la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l’intero
ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Nel caso di rateizzazione (fiscale) della plusvalenza, sotto
il profilo contabile, la riconciliazione tra il trattamento
civilistico ed il diverso trattamento tributario deve avvenire
attraverso l’iscrizione in bilancio di imposte differite.
(Segue)
Nel caso di cessione d’azienda realizzata da un
soggetto Irpef (imprenditore individuale o società
di persone), l’art. 58 Tuir dispone che “le
disposizioni del comma 4 dell’art. 86 non si
applicano quando è richiesta la tassazione
separata a norma del comma 2 dell’articolo 17”.
Difatti, in forza dell’art. 17, 1° co., lett. g), tali
soggetti possono optare per il regime di tassazione
separata relativamente alle “plusvalenze, compreso
il valore di avviamento, realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di aziende possedute da
più di cinque anni (…)”
(Segue) Minusvalenza da cessione
Qualora, a seguito della cessione dell’azienda,
dovesse emergere una differenza negativa
(minusvalenza) tra il corrispettivo percepito ed il
costo o valore di acquisto dell’azienda ceduta, tale
componente negativo sarà fiscalmente deducibile
dal reddito di impresa del cedente, ex art. 101,
Tuir, in quanto realizzato secondo le modalità di
cui all’art. 86, 1° co., lett. a), Tuir (ossia mediante
cessione a titolo oneroso).
Effetti della cessione per il cessionario
Nella contabilità del cessionario i beni vengono
iscritti al costo di acquisto e non al costo storico
(i.e. al valore di libro) che i medesimi avevano
nella contabilità del cedente.
Più precisamente, l’acquirente dovrà allocare il
(complessivo) prezzo di acquisto dell’azienda sui
vari elementi che la compongono, in base al loro
stimato valore di mercato.
Il costo (di acquisto) cui vengono iscritti i singoli
beni aziendali rappresenta anche il loro valore
fiscalmente riconosciuto
(Segue) Avviamento
Qualora il costo di acquisto sia superiore al valore corrente
dei singoli beni acquistati, la differenza potrà essere iscritta
nell’attivo dello stato patrimoniale a titolo di avviamento
(ex art. 2426, n. 6, c.c., con il consenso del collegio
sindacale), purché rappresenti effettivamente un maggior
valore dell’azienda acquisita, recuperabile tramite i redditi
futuri dalla stessa generati. Diversamente, se dovuta ad un
“cattivo affare”, tale differenza dovrà essere considerata un
componente negativo di reddito.
Contabilmente l’avviamento è ammortizzabile in cinque
anni, salvo la possibilità (che va adeguatamente motivata
in nota integrativa) di ammortizzarlo in un periodo di
tempo più lungo, comunque non superiore a venti anni.
(Segue)
Ai fini delle imposte sui redditi, le quote di
ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell’attivo del bilancio sono
deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del valore stesso (ex art. 103,
3° co., Tuir)
(Segue) Avviamento negativo
Qualora il prezzo di acquisto pagato dal
cessionario sia inferiore alla differenza tra i
valori delle attività e quelli delle passività,
in conseguenza della previsione di perdite,
si genererà un avviamento negativo
(badwill). Quest’ultimo ha natura di fondo
rischi atipico.
(Segue) Fondi tassati
Sotto il profilo fiscale, si ricorda che eventuali
accantonamenti al fondo rischi, diversi da quelli
espressamente previsti dal Tuir, non sono
deducibili dal reddito imponibile.
Pertanto, se il fondo rischi viene costituito
dall’acquirente
dell’azienda
mediante
accantonamenti imputati a conto economico, il
fondo apparterebbe alla categoria dei cd. “fondi
tassati”, appunto derivando da rettifiche di valore
o accantonamenti fiscalmente non riconosciuti e,
dunque, tassati. Ciò comporta che, qualora
dovesse verificarsi l’evento per cui il fondo è stato
costituito, dovrà operarsi una variazione in
diminuzione del reddito imponibile di pari importo
al fondo già tassato
(Segue)
Allo stesso modo (in forza di una sorta di fictio
iuris), anche nell’ipotesi di cessione dell’azienda il
soggetto cedente che ha costituito il fondo
relativamente all’azienda ceduta e sui cui
accantonamenti è stato tassato, sarà legittimato ad
effettuare una variazione in diminuzione del
proprio reddito imponibile di importo pari al
fondo già tassato (che verrà chiuso), similmente
all’ipotesi in cui si sia verificato l’evento per cui il
fondo era stato costituito.
(Segue) Fondi fiscalmente riconosciuti
Diversamente, nel caso in cui il fondo rischi venga
costituito mediante rilevazione diretta nello stato
patrimoniale, quale componente del prezzo di
acquisto dell’azienda e, dunque, senza transito dal
conto economico, il fondo rappresenterebbe un
“fondo fiscalmente riconosciuto” (cfr. ris. 25
luglio 2007, n. 184/E); pertanto, il suo rilascio nei
successivi esercizi in perdita concorrerà a formare
l’imponibile, riducendo l’eventuale perdita o
aumentando il reddito, come se si trattasse di un
fondo fiscalmente tipico, alimentato da
accantonamenti dedotti.
(Segue) … Ai fini Irap
Ai fini Irap, assume rilevanza la
qualificazione in termini di ricavo ovvero di
sopravvenienza attiva del componente
positivo emergente a seguito dello storno a
conto economico di tale tipologia di fondo.
Difatti, se qualificato in termini di ricavo
concorrerà a formare la base imponibile
Irap, mentre se qualificato quale
sopravvenienza attiva non vi concorrerà.
(Segue)
A tal riguardo, nei primi commenti alla ris. n. 184/E del
2007, è stato osservato che se si considera la natura
sostanziale di tale tipologia di fondo, si potrebbe affermare
di essere in presenza di un contributo erogato in base a
contratto (sotto forma di “sconto sul prezzo”), che si
manifesta mediante l’allocazione del fondo, ma che
potrebbe anche manifestarsi (ottenendo lo stesso effetto
economico) con l’impegno, da parte del cedente, ad
erogare per un certo numero di esercizi un importo annuale
che sia tale da consentire la copertura delle perdite. Così
argomentando, i componenti emergenti a seguito dello
storno a conto economico del fondo dovrebbero
qualificarsi, più correttamente, quali ricavi ex art. 85, 1°
co. lett. g) Tuir.
Permuta
Le considerazioni prima svolte con
riferimento alla cessione di azienda,
valgono anche nell’ipotesi in cui il
trasferimento della stessa avvenga tramite
permuta, rientrando anche quest’ultima
nella categoria dei negozi traslativi a titolo
oneroso, in cui, tuttavia, il corrispettivo è
costituito non già da denaro, bensì dal
trasferimento di altri beni.
(Segue) Determinazione del corrispettivo
In forza del disposto di cui all’art. 9, 2° co. Tuir,
“per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi (…) in natura sono valutati in base al
valore normale dei beni e dei servizi da cui sono
costituiti”. I successivi commi del citato articolo
individuano i diversi criteri per la determinazione
del valore normale.
In altri termini, ai fini della determinazione
dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza
realizzata a seguito della permuta, il corrispettivo
sarà rappresentato dal valore normale dei beni
ricevuti in cambio.
(Segue)
Tuttavia, n forza del disposto di cui al terzo periodo
del 2° co. dell’art. 86, Tuir, “Se il corrispettivo
della cessione è costituito esclusivamente da beni
ammortizzabili, anche se costituenti un complesso
o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso
valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si
considera plusvalenza soltanto il conguaglio in
denaro eventualmente pattuito”.
La distribuzione del prezzo di
acquisto tra le attività che
compongono l’azienda e le
“questioni” in tema di avviamento
****
Le principali contestazioni
dell’Amministrazione finanziaria
1° tipologia di contestazione
Contestazioni relative alla determinazione
della
plusvalenza
derivante
dal
trasferimento dell’azienda in conseguenza
della
“problematica”
relativa
alla
valorizzazione contabile e quindi fiscale
della componente avviamento.
31
(Segue)
Sebbene ai fini delle imposte sui redditi la base
imponibile
sia
costituita
dal
prezzo
contrattualmente determinato dalle parti (e non già
dal valore di mercato), tuttavia l’Ufficio spesse
volte utilizza il maggior valore dallo stesso già
accertato ai fini dell’imposta di registro anche
nell’ambito dell’accertamento in tema di imposte
sui redditi, rettificando la plusvalenza da cessione
d’azienda ed, in particolare, rettificando il valore
attribuito alla componente avviamento.
32
(Segue)
A tal fine il ragionamento presuntivo
utilizzato dall’Ufficio sarebbe il seguente:
poiché ai fini dell’imposta di registro è stato
definitivamente accertato per la stessa
azienda un valore maggiore rispetto al
corrispettivo dichiarato dalle parti in atto,
allora è altamente probabile che vi sia stato
un occultamento di corrispettivo (Cass. 18
luglio 2008, n. 19830)
33
(Segue)
Criticità di tale ragionamento presuntivo:
- il valore accertato ai fini dell’imposta di registro,
in quanto determinato in base all’applicazione di
formule matematiche, difficilmente può ritenersi
coincidente con il reale valore di mercato
dell’azienda trasferita; anche in considerazione del
fatto che la sua definizione in tale differente
ambito può essere stata condizionata da fattori
estranei quali le vicende di stampo processuale e
preprocessuale.
34
2° tipologia di contestazione
Contestazioni relativa non già all’importo del
corrispettivo dichiarato, bensì alla sua
allocazione tra i diversi beni (materiali ed
immateriali) che compongono l’azienda
acquisita
35
(Segue)
In
caso di cessione d’azienda, sebbene il
corrispettivo per la cessione sia il frutto della
libera contrattazione delle parti, tuttavia la
conseguente ripartizione contabile, tra le singole
componenti
aziendali,
del
corrispettivo
complessivamente
versato
non
è
insindacabilmente
rimessa
all’imprenditore
cessionario, essendo invece soggetta al rispetto del
criterio della correttezza e veridicità del bilancio,
con la conseguenza che tutti gli elementi attivi e
passivi devono essere iscritti in bilancio al loro
valore reale.
36
(Segue)
Ne consegue che l’A.F. ben può sindacare
se sia congrua o meno la parte di
corrispettivo imputata dal cessionario
all’avviamento dell’azienda acquistata,
restando onere del contribuente provare il
contrario (Cass. 6 febbraio 2008, n. 9950).
37
(Segue)
Può
certamente
ritenersi
condivisibile
l’affermazione secondo cui non possa riconoscersi
al cessionario la facoltà (fiscale) di suddividere
con assoluta libertà il prezzo pagato per l’acquisto
del complesso aziendale tra i diversi componenti
materiali ed immateriali (avviamento) che lo
compongono, in quanto un tale riconoscimento si
tradurrebbe nella facoltà di effettuare arbitraggi
fiscali sfruttando la maggiore i minore deducibilità
del costo sostenuto per alcuni beni rispetto ad altri.
38
PRINCIPI GENERALI
in tema di disciplina fiscale dei
CONFERIMENTI
39
Natura dell’atto di conferimento
Il conferimento è un atto realizzativo di
componenti reddituali, in quanto fiscalmente
equiparato, ex art. 9, comma 5 Tuir, alle
cessioni a titolo oneroso.
Il
criterio
di
determinazione
del
“corrispettivo” (recte, del valore fiscalmente
rilevante) è fissato dall’art. 9, comma 2, Tuir
40
Art. 9 comma 2, Tuir
In caso di conferimenti ed apporti in società “si considera
corrispettivo conseguito”:
- nel caso di conferimento o apporto di tipo proporzionale ed
effettuato in società quotate, la media aritmetica dei prezzi
delle partecipazioni ricevute rilevati nell’ultimo mese
(“…il corrispettivo non può essere inferiore a…”);
- in tutti gli altri casi il valore normale (determinato ai sensi
dei successivi commi) dei beni e dei crediti conferiti (NB.
manca qualsiasi riferimento all’ipotesi in cui l’oggetto
dell’apporto sia una prestazione di opere e servizi)
41
Rilevanza reddituale anche
dell’apporto
Dunque, con la riforma del 2003, attraverso la
modifica del comma 2 dell’art. 9 del Tuir, è
stata riconosciuta, con coerenza sistematica
rispetto alle profonde innovazioni introdotte
nella disciplina dell’Ires, anche la rilevanza
reddituale degli apporti in società effettuati
a fronte dell’emissione di strumenti
finanziari partecipativi e dei contratti di
associazione in partecipazione.
42
In sintesi
- Nel caso di conferimento/apporto effettuato da
soggetti Ires, potranno realizzarsi componenti
positive di reddito qualificabili in termini di ricavi,
qualora la res apportata sia costituita da beni
oggetto dell’attività dell’impresa, ex art. 85, Tuir,
ovvero qualificabili in termini di plusvalenze o
minusvalenze nell’ipotesi in cui vengano apportati
beni relativi all’impresa, ex art. 86 del Tuir.
43
(Segue)
- Nel caso di apporto effettuato da soggetti
Irpef
persone
fisiche
imprenditori
nell’esercizio dell’attività di impresa o da
società commerciali di persone, l’eventuale
componente reddituale realizzata a seguito
dell’apporto potrà qualificarsi in termini di
ricavo, ex art. 57 Tuir, o di plusvalenza, ex
art. 58 Tuir, sulla base del medesimo
criterio precedentemente indicato.
44
(Segue)
- Nel caso di apporto effettuato da soggetto
Irpef non imprenditore o, comunque, al di
fuori dell’esercizio dell’attività di impresa,
potrà ravvisarsi un reddito diverso ex art. 67
Tuir, tutte le volte in cui, per il tramite delle
previsioni di cui all’art. 9, venga integrata
una delle diverse fattispecie reddituali
qualificante tale tipologia reddituale.
45
Conferimento di azienda
46
Profili civilistici
Il conferimento in società di una azienda (o di un
ramo della stessa) non è espressamente
disciplinato dal codice civile; ad esso si
applicherà, pertanto, la disciplina (generale) di cui
agli artt. 2342 – 2345 c.c., dettata per i
conferimenti in natura di singoli beni.
Inoltre, il trasferimento del complesso aziendale dal
conferente al conferitario comporterà la
prosecuzione dei rapporti già in essere relativi al
all’azienda conferita (ex artt. 2558 ss. c.c., ed ex
artt. 2212 ss., con specifico riferimento ai rapporti
di lavoro)
47
Evoluzione della disciplina fiscale
- Fino al 1997 anche per i conferimenti aventi tale
oggetto trovava applicazione la regola generale di
cui all’art. 9 del Tuir. Nel corso del tempo si sono
però avuti vari interventi normativi di tipo
agevolativo, ma a carattere settoriale e con
efficacia limitata nel tempo.
- Dal 1997 al 2003 alla regola generale si affianca la
normativa derogatoria a sistema di cui agli artt. 3 e
4 del d.lgs. n. 358 del 1997.
48
(segue)
- Nel 2003 il regime di neutralità fiscale e di
determinazione del reddito imponibile
previsti dal d.lgs. 358/1997 viene
razionalizzato e messo a sistema mediante
incorporazione nel nuovo Tuir (artt. 175,
176, 177, 178, 179)
49
In sintesi
Con la riforma Ires del 2003:
- è stata prevista l’abrogazione dell’imposta
sostitutiva del 19%;
- è stato mantenuto il regime di determinazione del
reddito imponibile previsto dall’art. 3 del d.lgs.
358/1997, relativo ai conferimenti di aziende e di
partecipazioni di controllo e collegamento;
- È stato mantenuto il regime di neutralità fiscale
previsto dall’art. 4 del d.lgs. 358/1997, relativo ai
conferimenti di aziende.
50
Regime vigente ante Legge
Finanziaria per il 2008
Ai sensi del 2° co. dell’art. 176 Tuir (vigente ratione
temporis), erano previsti due differenti regimi:
- Regime ordinario: neutralità fiscale ex art. 176
Tuir, realizzata mediante continuità dei valori
fiscalmente riconosciuti.
- Regime realizzativo opzionale: la plusvalenza,
determinata ex art. 175, concorreva a formare il
reddito del soggetto conferente e costituiva costo
fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto
conferitario.
51
Le novità introdotte con la Legge Finanziaria
per il 2008
Con l’art. 1, commi 46 e 47, l. 24 dicembre 2007, n.
244 (Legge Finanziaria per il 2008) è stata
modificata la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e, con specifico
riferimento ai conferimenti di azienda, è stato
introdotto:
- per tutte le operazioni di conferimento aventi ad
oggetto aziende, quale unico ed esclusivo regime
impositivo applicabile, quello di neutralità fiscale
di cui all’art. 176 Tuir;
- un regime opzionale di imposizione sostitutiva per
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio dalla conferitaria sui beni
aziendali acquisiti
52
Il regime di neutralità fiscale dei
conferimenti di azienda
(ex art. 176 Tuir)
53
Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti
d’azienda
Il regime di neutralità fiscale costituisce ora il naturale ed
esclusivo regime impositivo dei conferimenti d’azienda.
A tal fine:
- è stato eliminato nel 1° co. dell’art. 175, Tuir, il
riferimento alle aziende;
- sono stati abrogati i successivi commi 3 e 4 del medesimo
articolo;
- è stato aggiunto all’art. 176, Tuir, il nuovo comma 2-bis, il
quale riproduce l’abrogato 4° co., dell’art. 175, Tuir,
relativamente al conferimento dell’unica azienda da parte
dell’imprenditore individuale (ovviamente, con i necessari
aggiustamenti, in particolare, riguardo al diverso costo
fiscale delle partecipazioni cedute, che dovrebbe essere
rappresentato dall’“ultimo valore fiscale dell’azienda
conferita”); è stato sostituito il camma 2.
54
(Segue)
Pertanto, per tutti gli atti di conferimento aventi ad
oggetto aziende, realizzati a partire dal 1 gennaio
2008, non è più possibile optare per il regime del
cd. “realizzo controllato” di cui all’art. 175, Tuir,
il quale, tuttavia, non è stato del tutto abrogato,
restando ancora applicabile limitatamente agli atti
di conferimento aventi ad oggetto partecipazioni
di controllo e collegamento.
55
Ambito soggettivo di applicazione
Il regime di neutralità fiscale ex art. 176 si applica ai
conferimenti di aziende, ovunque esse si trovino,
effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell’esercizio di imprese commerciali
In forza della modifica introdotta con la Legge
Finanziaria per il 2008, il regime de quo potrà
trovare applicazione indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto conferitario e quindi
anche nei confronti delle società di persone.
Quanto al soggetto conferente potrà trattarsi di
qualsiasi contribuente esercente attività di
impresa.
56
(Segue) Conferente e/o conferitario
soggetto non residente
In forza del disposto di cui al 2° co., art. 176
Tuir, il regime di neutralità fiscale è
applicabile anche ai conferimenti in cui
entrambi i soggetti partecipanti siano
soggetti non residenti, a condizione che
l’azienda conferita sia collocata in Italia.
57
Regime di neutralità fiscale
La neutralità fiscale, quale regime naturale
dei conferimenti di aziende, ex art. 176
Tuir, è realizzata garantendo il rispetto del
principio di continuità dei valori fiscali,
evitando in tal modo salti di imposta o
doppie imposizioni.
58
(segue)
In tali casi non si ha realizzo di plusvalenze
o minusvalenze; a tale scopo è necessario
che:
- il soggetto conferente assuma, quale valore
fiscale delle partecipazioni ricevute,
l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto
dell’azienda conferita (con possibile doppio
binario sulla partecipazione);
59
(segue)
- il soggetto conferitario subentri nella posizione
del soggetto conferente in ordine agli elementi
dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita
(con possibile doppio binario sugli elementi
patrimoniali costituenti l’azienda), facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione,
da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente
riconosciuti.
60
(segue)
Ne consegue quindi che il regime di
neutralità rende irrilevante ai fini fiscali
l’eventuale iscrizione nelle scritture
contabili del soggetto conferente o del
soggetto conferitario di valori diversi da
quelli fiscalmente riconosciuti.
61
(segue)
Pertanto:
- il soggetto conferente al momento della successiva
alienazione della partecipazione dovrà calcolare
l’eventuale plusvalenza ovvero minusvalenza confrontando
il prezzo di cessione con il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione (ossia con quello che l’azienda
possedeva in capo allo stesso);
- il soggetto conferitario, in caso di cessione dell’azienda,
calcolerà la plusvalenza ovvero minusvalenza in base ai
valori fiscali già riconosciuti in capo al conferente.
62
(Segue)
Dall’analisi di tale disposizione emerge come l’atto di
conferimento, in queste ipotesi, si atteggi come una
“successione” (cd. “a saldi aperti”), da parte del
conferitario, negli elementi dell’attivo e del passivo del
compendio aziendale conferito.
Si determina, dunque, una continuità dei valori fiscali tra
conferente e conferitario; per cui, ad esempio: i) il soggetto
conferitario continuerà gli ammortamenti “fiscali” del
soggetto conferente; ii) le rimanenze di magazzino del
conferente conserveranno la loro stratificazione presso il
conferitario; iii) l’eventuale eccedenza in sospensione di
imposta (ai sensi del previgente art. 109, co. 4, lett. b,
Tuir), relativa all’azienda conferita non concorre alla
formazione del reddito del soggetto conferente e si
trasferisce al soggetto conferitario
63
(Segue)
Sotto il profilo contabile, oltre ad una continuità
dei valori di libro tra il conferente ed il
conferitario è anche possibile un conferimento a
valori contabili rivalutati “in sospensione di
imposta”.
In tal caso, il maggior valore della partecipazione
iscritto nelle scritture contabili del conferente,
rispetto al costo fiscale dell’azienda conferita,
costituisce un maggior valore “in sospensione di
imposta” da attestare mediante un apposito
prospetto di riconciliazione, da allegare alla
dichiarazione dei redditi.
64
(Segue)
Allo stesso modo, i maggiori valori degli
elementi
patrimoniali
acquisiti
dal
conferitario ed iscritti in contabilità, rispetto
al costo fiscale degli stessi in capo al
conferente, costituiscono maggiori valori
“in sospensione di imposta” da attestare
mediante un apposito prospetto di
riconciliazione,
da
allegare
alla
dichiarazione dei redditi.
65
(Segue)
Nelle scritture contabili della conferitaria tali
maggior valori devono, comunque, essere iscritti
“a saldi aperti”, ossia con indicazione del costo
rivalutato ed in sospensione di imposta ed il
corrispondente fondo ammortamento risultante dal
bilancio del conferente.
In questo caso occorrerà iscrivere nel bilancio del
conferitario un fondo imposte differite in
conseguenza di tali maggiori valori in sospensione
di imposta (cfr. ris. n. 382/E del 6/12/2002)
66
Rilevanza del periodo di possesso
In perfetta coerenza con la configurazione
del conferimento secondo il modello
“successione”, è stato previsto che: “Le
aziende acquisite in dipendenza di
conferimenti effettuati con il regime di cui
al presente articolo si considerano
possedute dal soggetto conferitario anche
per il periodo di possesso del soggetto
conferente” (art. 176, 4° co., Tuir)
67
(segue)
Allo stesso modo le partecipazioni ricevute dai
soggetti che hanno effettuato i conferimenti in
regime di neutralità fiscale o le operazioni di cui
all’art. 178 Tuir (operazioni straordinarie
transfrontaliere), in regime di neutralità fiscale, si
considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i
beni dell’azienda conferita o in cui risultavano
iscritte, come immobilizzazioni le partecipazioni
date in cambio.
68
In sintesi, le caratteristiche del
regime di neutralità fiscale
- Le
plusvalenze
realizzate
contabilmente
rimangono in sospensione di imposta (con
stanziamento di imposte differite).
- Vengono trasferite le posizioni soggettive afferenti
gli elementi patrimoniali dell’attivo e del passivo
conferiti (es. prosecuzione degli ammortamenti
anticipati e rateizzazioni).
- Dunque, fiscalmente il conferitario acquisisce il
patrimonio “a saldi aperti”
69
Rapporto tra art. 176 Tuir e art. 37
bis del dpr 600/1973
Ai sensi dell’art. 176, co. 3°, non rileva ai fini
dell’applicazione della norma antielusiva di cui
all’art. 37-bis dpr 600/1973, il conferimento
dell’azienda effettuato ex art. 176 Tuir e la
successiva cessione della partecipazione ricevuta
per usufruire del regime di esenzione di cui all’art.
87 Tuir per i soggetti Ires, o di quello di cui all’art.
art. 58 Tuir per le imprese individuali e società di
persone commerciali, o di quello di cui all’art. 67,
co. 1° lett. c) per i soggetti non imprenditori.
70
(segue)
Viene dunque introdotta una presunzione
legale di non elusività del conferimento di
azienda seguito dalla cessione delle
partecipazioni ricevute in cambio.
Secondo la giurisprudenza tale presunzione
di non elusività non si estenderebbe anche
all’imposta di registro.
71
Conferimento dell’unica azienda
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto
l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la
successiva cessione delle partecipazioni ottenute
per effetto del conferimento non avviene in regime
di impresa. Pertanto, questa sarà soggetta a
tassazione, ex comma 2 bis, art. 176, secondo il
regime dei capital gain previsto per le
partecipazioni qualificate, ai sensi dell’art. 67, 1°
comma, lett. c), Tuir, a prescindere dalla
percentuale di possesso.
72
Il nuovo regime di imposizione
sostitutiva dei conferimenti d’azienda
Il comma 46, n. 3), art. 1 della Legge Finanziaria
per il 2008, ha introdotto nell’art. 176, Tuir, il
nuovo comma 2-ter, il quale prevede la possibilità
per il soggetto conferitario di optare per
l’applicazione di un regime di imposizione
sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, al fine
di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori degli elementi dell’attivo costituenti
immobilizzazioni materiali ed immateriali dalla
stessa iscritti in bilancio a seguito dell’atto di
conferimento.
73
Fonti normative e prassi
amministrativa
- Art. 176, comma 2 ter Tuir
- Decreto del Ministero dell’economia e
delle Finanze del 25 luglio 2008 emanato ex
art. 1, co. 47, Legge Finanziaria per il 2008
- Circ. dell’Agenzia delle Entrate 25
settembre 2008 n. 57/E
74
Ambito di applicazione dell’imposta
sostitutiva
Il regime di imposizione sostitutiva compete
alla sola società conferitaria, anche nel caso
in cui quest’ultimo sia un soggetto
fiscalmente trasparente (società di persone,
ovvero società di capitali in regime di
trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116, Tuir).
75
(Segue)
L’applicazione dell’imposta sostitutiva può
avere ad oggetto la totalità dei maggiori
valori attribuiti in bilancio agli elementi
dell’attivo costituenti immobilizzazioni
materiali
ed
immateriali
(incluso
l’avviamento) relativi all’azienda ricevuta,
ovvero riguardare solo una parte degli
stessi.
76
Oggetto dell’affrancamento
Oggetto dell’affrancamento sono i disallineamenti
tra il valore civile di bilancio iscritto dal soggetto
conferitario (secondo i corretti principi contabili)
ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi
conferiti, (quest’ultimo) pari al valore fiscale che
gli stessi beni avevano presso il soggetto
conferente.
Il riferimento al “valore di iscrizione in bilancio”
consente l’affrancamento anche quando il soggetto
conferitario non iscrive in bilancio nuovi maggiori
valori limitandosi a recepire i medesimi valori di
bilancio del soggetto conferente ed “ereditando” i
disallineamenti già esistenti presso quest’ultimo.
77
(Segue)
I disallineamenti tra valori civili e valori fiscali possono
essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche in misura
parziale; tuttavia l’applicazione dell’imposta sostitutiva
deve essere richiesta per categorie omogenee di
immobilizzazioni:
- per i beni immobili per una delle cinque categorie così
come individuate dal citato decreto ministeriale;
- per i beni mobili per categorie omogenee costituite per
anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
- per le immobilizzazioni immateriali, incluso
l’avviamento, l’applicazione dell’imposta sostitutiva può
avvenire anche distintamente su ciascuna di esse.
78
(Segue)
Nella determinazione della base imponibile
dell’imposta sostitutiva sono escluse le differenze
tra i valori civili e fiscali relative alle
immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso
periodo di imposta di esercizio dell’opzione,
anteriormente al versamento della prima rata
dovuta, ciò al fine di evitare che il contribuente
anticipi il pagamento di un’imposta sostitutiva
commisurata a disallineamenti di valore che
comunque dovranno concorrere a tassazione con
aliquota ordinaria.
79
(Segue)
Non possono formare oggetto di affrancamento
tramite l’imposta sostitutiva de qua:
- disallineamenti derivanti da deduzioni
extracontabili effettuate ex art. 109, co. 4, lett. b),
Tuir;
- né eventuali altri disallineamenti relativi a beni
già presenti nel bilancio della società conferitaria
prima dell’operazione straordinaria
80
Le aliquote dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva si applica:
- con l’aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori
complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- con l’aliquota del 14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino
a 10 milioni di euro;
- con l’aliquota del 16% sulla parte superiore a 10 milioni di
euro.
N.B. ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile rileva
l’ammontare complessivo dei maggiori valori, anche relativi
a più operazioni di conferimento, che la conferitaria intende
affrancare nel periodo di imposta.
81
Coordinamento con il regime di imposizione
sostitutiva dei disallineamenti derivanti da deduzioni
extracontabili
Alle eventuali differenze di valore derivanti
da deduzioni extracontabili effettuate dal
soggetto conferente e trasferite al soggetto
conferitario, ex art. 176, co. 5, Tuir, deve
essere applicato prioritariamente il diverso
regime di imposizione sostitutiva di cui
all’art. 1, co. 48, Legge Finanziaria per il
2008.
82
(Segue)
In presenza di differenze di valore originate in
parte da deduzioni extracontabili ed in parte
derivanti da iscrizione di maggior valore in sede di
conferimento, la società conferitaria che intende
esercitare l’opzione per il riallineamento dei
maggiori valori ai sensi del co. 46 art. 1, deve
prioritariamente esercitare l’opzione per il regime
di imposizione sostitutiva di cui al co. 48 del
medesimo articolo.
83
Coordinamento con le agevolazioni spettanti per le
operazioni di aggregazione aziendale
Le disposizioni di cui ai commi da 242 a 249
dell’art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296
prevedevano, a ricorrere di determinate condizioni
e limitatamente alle operazioni effettuate nel
biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale
gratuito del disavanzo da concambio emergente da
operazioni di fusione e di scissione nonché dei
maggiori valori iscritti dalla società conferitaria
nel caso di conferimento di azienda.
84
(Segue)
Tale beneficio si sostanziava nel riconoscimento
fiscale gratuito - per un ammontare non eccedente
i 5 milioni di Euro – del valore di avviamento e di
quello attribuito ai beni strumentali materiali ed
immateriali per effetto dell’imputazione in
bilancio del disavanzo da concambio per le
operazioni di fusione e di scissione e, per le
operazioni di conferimento, nel riconoscimento
fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni
strumentali materiali e immateriali emergenti a
seguito del conferimento stesso.
85
(segue)
Nel caso in cui il contribuente, in relazione
alla medesima operazione straordinaria,
abbia
già
beneficiato
del
bonus
aggregazioni, potrà optare anche per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui
residui maggiori valori eventualmente
presenti in bilancio e non riconosciuti
fiscalmente in quanto eccedenti il limite dei
5 milioni di euro.
86
(segue)
Ai fini dell’individuazione dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva non si deve tener
conto dei maggiori valori che hanno già
ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito in
forza del bonus aggregazioni
87
(segue)
Nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva
riguardi
una
successiva
operazione
di
conferimento di azienda posta in essere dal
medesimo soggetto che ha già fruito del bonus
aggregazioni,
l’ultimo
valore
fiscalmente
riconosciuto in capo al soggetto conferente deve
ritenersi comprensivo anche dei maggiori valori
iscritti in bilancio in occasione di operazioni di
riorganizzazione aziendale che hanno beneficiato
del bonus aggregazioni, solo se il conferimento è
effettuato decorso il cd periodo di “sorveglianza”
(4 periodi di imposta dall’effettuazione
dell’operazione straordinaria).
88
(segue)
In caso contrario, verificandosi la decadenza
dal beneficio del bonus aggregazioni, i
maggior valori iscritti in bilancio a seguito
dell’operazione di conferimento potranno
essere affrancati mediante pagamento
dell’imposta sostitutiva senza tener conto
degli effetti del bonus aggregazioni.
89
Esercizio e perfezionamento
dell’opzione
- L’opzione per l’imposta sostitutiva potrà
essere esercitata dalla società conferitaria
nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio nel corso del quale è stata posta
in essere l’operazione o, al più tardi, in
quella del periodo d’imposta successivo.
- L’opzione si intende perfezionata con il
versamento della prima delle tre rate
dell’imposta dovuta.
90
Effetti dell’affrancamento
- I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini
dell’ammortamento a partire dal periodo di
imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.
- In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto
periodo
d’imposta
successivo
a
quello
dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori
valori assoggettati ad imposta sostitutiva e
dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e
l’imposta sostitutiva versata è scomputata
dall’imposta sui redditi.
91
(segue)
Ai fini della decadenza, i beni devono
intendersi “realizzati” in caso di
alienazione,
conferimento
di
beni,
assegnazioni ai soci, autoconsumo o
destinazione a finalità estranee, mentre non
rilevano i trasferimenti effettuati in
occasione di operazioni fiscalmente neutrali
quali fusioni, scissioni e conferimenti
d’azienda ex art. 176, Tuir
92
(Segue) Fusioni e scissioni
E’ inoltre, prevista l’applicazione di tale
regime di imposizione sostitutiva anche ai
maggiori valori emergenti nel bilancio della
società incorporante o risultante dalla
fusione o beneficiaria della scissione, nel
caso, rispettivamente, di operazioni di
fusione e scissione.
93
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008
• In deroga all’art. 176, comma 2-ter,
TUIR, l’art. 15, commi da 10 a 12, d.l.
185/2008 consente di riallineare, in tutto o
in parte, le divergenze che emergono a
seguito delle riorganizzazioni aziendali di
cui agli artt. 172, 173 e 176
TUIR,
relativamente agli avviamenti, ai marchi
d’impresa e alle altre attività immateriali
94
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008
Ai contribuenti è offerta la possibilità,
relativamente ai maggiori valori oggetto di
riallineamento, di ridurre il periodo di
ammortamento (per i marchi e avviamento ex
art. 103, comma 1, TUIR) da 18 a 9 quote, a
condizione che si applichi l’imposta
sostitutiva nella misura del 16 per cento,
prevista per le operazioni di riorganizzazione
societaria
95
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008
• Con riferimento alle altre attività
immateriali diverse dall’avviamento e dai
marchi d’impresa (tra i quali si
ricomprendono
le
immobilizzazioni
immateriali a vita indefinita) è stabilito che
l’ammortamento fiscale, commisurato ai
maggiori valori oggetto di riallineamento
segua l’ammortamento operato in bilancio,
ma l’ammortamento fiscale deve essere
completato almeno in nove quote
96
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008
• Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere
dall’inizio del periodo di imposta nel quale è versata
l’imposta sostitutiva (versabile in unica soluzione
entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di effettuazione dell’operazione),
mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in
nove quote è ammessa a partire dal periodo di
imposta successivo
97
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008
• Il riallineamento è consentito anche per rivalutare
fiscalmente
i
maggiori
valori
delle
immobilizzazioni finanziarie e dei cespiti
dell’attivo circolante. Tuttavia per tali cespiti il
riallineamento
è
consentito,
previo
assoggettamento a tassazione con aliquota
ordinaria, ed eventuali maggiorazioni dell’IRPEF,
IRES e IRAP, in via separata rispetto
all’imponibile complessivo, versando in unica
soluzione l’importo dovuto.
98
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008
• Se i maggiori valori sono relativi ai crediti
si applica l’imposta sostitutiva del 20 per
cento.
• Il riallineamento può essere attuato per
singole fattispecie, che si intendono i
componenti reddituali e patrimoniali delle
operazioni aventi la medesima natura ai fini
delle qualificazioni di bilancio e dei relativi
rapporti di copertura
99
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008
• Il citato riallineamento è applicabile alle
operazioni
effettuate
a
decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso
al 2007 e a quelle effettuate in precedenza.
In tal caso i soggetti che avessero già
esercitato l’opzione prevista dalla legge
finanziaria 2008 possono aderire al nuovo
regime di riallineamento integrando
l’imposta sostitutiva già liquidata.
100
Conferimento di partecipazioni di
controllo e collegamento
Regime del realizzo “controllato”
(ex art. 175 Tuir)
Regime realizzativo ex art. 175 Tuir
Tale rappresenta una modalità di calcolo della
plusvalenza e non già uno strumento di neutralità
fiscale.
Tuttavia, poiché il calcolo della plusvalenza è
subordinato al comportamento contabile delle
parti, lo stesso può essere utilizzato per realizzare
plusvalenza zero (cd. neutralità contabile).
Per tale motivo si parla di regime del “realizzo
controllato” (dalle parti).
Tale regime è applicabile solo laddove
dall’applicazione di tale criterio emerga un
componente positivo di reddito
Ambito applicativo
- Il conferimento deve avere ad oggetto
partecipazioni
di
controllo
e
di
collegamento ex art. 2359 c.c.
- Deve essere effettuato tra soggetti residenti
in Italia nell’esercizio di imprese
commerciali.
Valore di realizzo
Il quantum della plusvalenza realizzata è
determinato dalla differenza tra il costo
fiscalmente riconosciuto (in capo al
soggetto conferente) delle partecipazioni
conferite ed il maggiore tra il valore cui
sono state iscritte nelle scritture contabili
del soggetto conferente le partecipazioni
ricevute a fronte del conferimento, ovvero il
valore
attribuito
alle
partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del
soggetto conferitario.
Neutralità contabile
Le parti possono quindi “controllare” l’importo
assoggettato a tassazione, accordandosi sul
reciproco comportamento contabile.
Difatti se il conferente iscrive in contabilità la
partecipazione ricevuta a fronte del conferimento
al valore fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e queste vengono iscritte
in contabilità dalla conferitaria a tale medesimo
valore, la plusvalenza fiscale in tal modo
realizzata sarà pari a zero.
(Segue)
La plusvalenza realizzata ex art. 175 Tuir sarà
essere assoggetta a tassazione ordinaria - da
parte del soggetto conferente - ai sensi
dell’art. 86 ovvero, per quanto riguarda le
partecipazioni ai sensi del successivo art. 87
Tuir (regime della participation exemption),
sussistendone le condizioni.
Disposizione antielusiva (art. 175, 2° co., Tuir)
Il regime di cui al comma 1 dell’art. 175 non può
trovare applicazione allorquando si verificano
contestualmente le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite sono prive, all’atto del
conferimento, di uno dei requisiti stabiliti dalle
lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 Tuir
b) le partecipazioni ricevute in cambio possiedono i
requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell art. 87 Tuir.
In tale circostanza il soggetto conferente dovrà
assoggettare a tassazione - ai sensi dell’art. 9, 5°
co., Tuir - la relativa plusvalenza, la quale sarà
determinata in base al valore normale
(Segue)
Finalità antielusiva: evitare un utilizzo di tali istituti
che permetta di sostituire, in neutralità di imposta,
partecipazioni “non pex” con partecipazioni “pex”,
con conseguente applicazione, in caso di
successiva cessione delle partecipazioni ricevute a
fronte del conferimento, del regime di esenzione
anche ai plusvalori rimasti volutamente latenti
all’atto del conferimento e relativi a beni non
qualificabili per l’esenzione
Gli scambi di partecipazione
Il regime degli scambi di partecipazioni
ex. art. 177, Tuir
Con riferimento alla disciplina degli scambi di
partecipazioni, attuati mediante permuta o conferimento,
l’attuale disposizione normativa di cui all’art. 177,
ripropone le medesime soluzioni impositive previste
dall’art. 5 del d.lgs. n. 358/1997.
Scambio di partecipazioni attuato mediante permuta: regime
di neutralità fiscale ottenibile attraverso una continuità di
valori fiscalmente riconosciuti dei soggetti scambianti e del
soggetto acquirente
Scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento:
regime di realizzo “controllato”, parametrato al valore
contabile di iscrizione delle partecipazioni ricevute da
parte del soggetto conferitario.
Ambito soggettivo di applicazione dello scambio
di partecipazioni tramite conferimento
Inizialmente l’art. 177, 2° co., Tuir limitava, per le
operazioni di scambio di partecipazioni attuate mediante
conferimento, l’ambito di applicazione del regime del
realizzo controllato ivi previsto ai soli soggetti passivi
d’imposta esercenti attività di impresa. Tale ultima
disposizione è stata modificata ad opera del cd. decreto
correttivo Ires, con cui si è sostituita la vecchia espressione
«ai fini della determinazione del reddito dell’impresa
conferente» con la diversa e più ampia espressione «ai fini
della determinazione del reddito del conferente».
È stato in questo modo ampliato l’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina degli scambi di
partecipazione attuati mediante conferimento, ora
applicabile anche nell’ipotesi in cui il soggetto conferente
sia una persona fisica non imprenditore.
Lo scambio di partecipazioni
tramite permuta.
Il soggetto “acquirente” e quello “scambiato”
devono essere società di capitali o enti
commerciali residenti.
I soggetti “scambianti”, vale a dire i soci della
società “scambiata” ovvero i partecipanti
dell’ente “scambiato”, possono essere anche
non imprenditori.
(Segue)
Lo scambio deve avere ad oggetto una partecipazione idonea
a far assumere alla società acquirente il controllo di cui
all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (controllo di diritto) della
società scambiata. L’operazione non deve necessariamente
aver ad oggetto una partecipazione che di per sé sia di
controllo, ma può riguardare anche una partecipazione che,
unitamente a quelle già possedute, consenta al soggetto
acquirente di avere una partecipazione di controllo.
E’ ammessa anche l’acquisizione effettuata mediante cessione
da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo
oggettivo, che l’operazione di acquisto della partecipazione
si innesta in un progetto unitario di acquisizione del
controllo.
(Segue)
Per i soggetti scambianti che realizzano l’operazione al di
fuori dell’esercizio di impresa il regime di neutralità fiscale
si applica automaticamente senza che tali soggetti debbano
adottare particolare adempimenti: il riferimento al “costo
delle azioni o quote” cedute, al fine del suo trasferimento
su quelle acquisite, deve intendersi fatto al valore fiscale
delle predette partecipazioni.
Viceversa, per i soggetti scambianti esercenti attività di
impresa, il regime di neutralità fiscale non è automatico,
come per le analoghe operazioni comunitarie, ma è
subordinato al comportamento contabile adottato da tali
soggetti, in sede quindi di iscrizione in bilancio delle
partecipazioni ricevute in permuta.
(Segue)
Pertanto, se sono contabilizzate differenze di valore, cessa il
regime di neutralità fiscale e la permuta è sottoposta alle
regole ordinarie, divenendo un’operazione realizzativa di
plusvalenze, da determinarsi secondo le regole del valore
normale ex art. 9 Tuir, imponibili o esenti ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 86 o dell’art. 87 Tuir (Cfr. Min.
fin., circ. 320/E del 1997)
(Segue)
La condizione del mantenimento contabile del medesimo
costo fiscale si applica anche alla società acquirente che
nell’operazione di scambio offre in permuta le proprie
azioni, in quanto essa pone in essere un’operazione
realizzativa di plusvalenze o minusvalenze, riconducibile
ai fini impositivi nella determinazione del reddito di
impresa.
Considerata l’autonomia delle posizioni dei partecipanti allo
scambio, se la società acquirente iscrive le partecipazioni
ricevute in permuta ad un valore superiore al costo fiscale
di quelle scambiate, tale condotta non preclude
l’agevolazione, ove sussistano i requisiti, per i soci
“scambianti” e viceversa
(Segue)
L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il
reddito del percipiente, ferma restando, ricorrendone le
condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella
parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3, Tuir. Tale
conguaglio si qualifica in ogni caso come plusvalenza, a
differenza del regime previsto per le operazioni di fusione
e di scissione, in cui il conguaglio assume una
qualificazione diversa a seconda che il percipiente sia o
non soggetto imprenditore.
Peraltro, rispetto alle operazioni di scambio intracomunitarie,
l’art. 177, comma 1, Tuir non pone alcun limite rispetto
all’entità del conguaglio, che però non può modificare la
struttura causale dell’operazione, al fine di impedire che la
permuta si trasformi in una vendita.
Lo scambio di partecipazioni tramite
conferimento.
• E’ stato osservato che, nonostante la disposizione
non lo preveda espressamente, si applicano gli
stessi requisiti e le medesime condizioni
soggettive individuati nell’ambito degli scambi di
partecipazioni mediante permuta di cui all’art.
177, primo comma, Tuir, con la conseguenza che
sia il soggetto “acquirente” sia il soggetto
“scambiato” devono assumere la forma di società
di capitali (e quindi anche di una società a
responsabilità limitata o enti commerciali
residenti).
(Segue)
A differenza dello scambio mediante permuta, in cui
le parti coinvolte (la società “acquirente” e i soci
“scambianti”) nell’operazione non realizzano
plusvalenze fiscalmente rilevanti, nell’operazione
di scambio mediante conferimento il regime di
“realizzo controllato” riguarda esclusivamente il
soggetto conferente.
Per la società conferitaria l’acquisto della
partecipazione determina solo effetti patrimoniali
consistenti
nell’aumento
di
capitale
ed
eventualmente l’iscrizione di una riserva
sovrapprezzo.
Modalità di determinazione del reddito in capo al
soggetto conferente
Ai fini della determinazione del reddito da parte
del soggetto conferente, il valore cui sono assunte
le partecipazioni ricevute a seguito del
conferimento è condizionato dall’incremento di
patrimonio netto rilevato dalla società conferitaria.
Pertanto, se tale incremento coincide con l’ultimo
valore fiscale delle partecipazioni conferite, per il
soggetto
conferente
l’operazione
è
sostanzialmente neutrale ai fini reddituali.
Viceversa, se tale incremento è superiore si
realizzano plusvalenze fiscalmente rilevanti in
misura corrispondente.
(Segue)
Con riferimento alla fattispecie dello scambio di
partecipazioni mediante conferimento, ex art. 177, 2° co.
Tuir, si segnala la criticabile presa di posizione
dell’Amministrazione finanziaria espressa nella risoluzione
n. 57/E del 22 marzo 2007, secondo cui la disciplina recata
dal 2° co. dell’art. 177 non costituisce un regime di
neutralità fiscale, bensì un criterio di valutazione, ai fini
della determinazione del reddito del soggetto conferente,
delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento;
conseguentemente, la neutralità fiscale di tali operazioni è
condizionata al comportamento contabile adottato dalla
società conferitaria.
(Segue)
E’ detto, inoltre, che il predetto regime fiscale si pone come
una disciplina speciale rispetto alla disciplina ordinaria di
cui all’art. 9 Tuir, in base alla quale i conferimenti in
società devono essere valutati al valore normale;
La ratio della norma sarebbe, quindi, quella di prevedere un
regime agevolato per tutti quei conferimenti che
consentono alla conferitaria di acquisire il controllo di
un’altra società ex art. 2359, 1° co., n. 1 c.c., così
favorendo le aggregazioni aziendali da parte della
conferitaria allorché questa assuma ex novo il controllo
della società target.
(Segue)
Pertanto, presenterebbe profili di elusività il conferimento
effettuato ai sensi dell’art. 177, 2° co. Tuir, nell’ipotesi in
cui la società conferitaria (nella specie una holding di
famiglia), a seguito del conferimento in tal modo
realizzato, nella sostanza non assuma ex novo il controllo
della società scambiata, in quanto tale controllo già prima
era riconducibile agli stessi soci della società conferitaria.
L’Assonime ha criticato l’interpretazione restrittiva sostenuta
dall’Amministrazione finanziaria, in quanto l’art. 177,
comma 2, Tuir, non pone alcuna condizione analoga a
quella richiamata dall’Agenzia delle Entrate, limitandosi a
prevedere che i soci della società “conferita” apportino
partecipazioni che complessivamente consentano alla
società conferitaria di acquisire o integrare il controllo
nella prima società (Cfr. Assonime, circ. n. 20 del 12 aprile
2007).
(Segue)
Per l’Associazione dei Dottori Commercialisti le
disposizioni recate dall’art. 177, comma 2, Tuir, si
applicano anche ai conferimenti di partecipazioni
in una società posti in essere da soggetti già
partecipanti, direttamente o indirettamente alla
società conferitaria e che, prima del conferimento,
abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto,
della società partecipata, poi trasferito alla società
conferitaria in seguito al conferimento stesso (Cfr.
Norma di comportamento Associazione Italiana
Dottori Commercialisti n. 170 del febbraio 2008).
Mutamento interpretativo dell’Agenzia delle
entrate
Con la circ. 17 giugno 2010, n. 33 l’Agenzia delle
entrate ha mutato il precedente orientamento,
precisando che sia la lettera della norma sia la
ratio della stessa si disinteressano degli eventuali
rapporti partecipativi o di gruppo sussistenti tra
soggetti conferenti e società conferitaria.
Pertanto, la disciplina ex art. 177, 2° co., Tuir è
destinata ad applicarsi alle operazioni di scambio
realizzate tanto tra soggetti indipendenti quanto
all’interno di gruppi societari e/o “familiari”.
Il regime disciplinato dall’art. 177, 2° co., Tuir è
posto su un piano di pari dignità con la disciplina
di cui all’art. 9, Tuir
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Lez. 26/02/2011 (vnd.ms-powerpoint, it, 378 KB, 2/25/11)