UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura Protezione della Flora Spontanea Italiana: dall’analisi della normativa esistente ad una nuova legge nazionale Relatore: Chiarissimo professor Graziano Rossi Correlatore: Chiarissimo professor Ambrogio Robecchi Majnardi Tesi Sperimentale di Laurea di Marzio Remus Annno Accademico 2005/2006 1 RIASSUNTO ....................................................................................................... 3 2 INTRODUZIONE ............................................................................................. 4 2.1 SCOPI ED AMBITI..............................................................................................................4 2.2 EFFETTI ANTROPICI SULLA FLORA .................................................................................5 2.3 EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ............................................................................9 2.3.1 Biodiversità ed Istituzioni: evoluzione di un’idea..............................................................9 2.3.2 Biodiversità e sue funzioni............................................................................................10 3 METODI ............................................................................................................19 4 RISULTATI........................................................................................................21 4.1 ANALISI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLA BIODIVERSITÀ ................21 4.1.1 Convenzioni internazionali sulla conservazione della biodiversità....................................21 4.1.1.1 Le chiavi di lettura delle convenzioni................................................................................................................................................. 21 4.1.1.2 Le convenzioni internazionali precedenti il 1970 ............................................................................................................................ 25 4.1.1.3 Le convenzioni internazionali degli anni settanta............................................................................................................................ 27 4.1.1.4 Le convenzioni internazionali dopo gli anni settanta ..................................................................................................................... 34 4.1.1.5 Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. ......... 42 4.1.1.6 Convenzione di Berna........................................................................................................................................................................... 43 4.1.1.6.1 La Rete Smeraldo........................................................................................................................................................................... 44 4.1.2 Le convenzioni Internazionali dopo il 2000..................................................................45 4.1.2.1 4.1.2.2 Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) ............................................................................................................................. 46 Countdown 2010........................................................................................................................................................................................ 47 4.2 ANALISI DELLE STRATEGIE E NORMATIVE SULLA BIODIVERSITÀ A LIVELLO PANEUROPEO ED EUROPEO (UE) ........................................................................................51 4.2.1 Intervento europeo per la conservazione della biodiversità................................................51 4.2.1.1 La Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat......................................................................................................................................... 51 4.2.1.2 La tutela della biodiversità attraverso i programmi di azione a favore dell’ambiente............................................................... 58 4.2.1.3 Le strategie comunitarie sulla tutela della biodiversità.................................................................................................................... 62 4.2.1.3.1 European Plant Conservation Strategy (EPCS) ...................................................................................................................... 68 4.2.1.4 Rete Ecologica Paneuropea ................................................................................................................................................................. 70 4.2.1.5 Il Libro Bianco sulla responsabilità ambientale ............................................................................................................................... 71 4.2.2 Piano Nazionale sulla biodiversità ...............................................................................72 4.2.3 Una riflessione di sintesi...............................................................................................74 4.3 LEGISLAZIONE ...............................................................................................................83 4.3.1 La Costituzione Italiana .............................................................................................83 4.3.1.1 La Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana ....................................................................................................................... 84 4.3.2 Legislazione statale......................................................................................................86 4.3.3 Legislazione regionale...................................................................................................87 4.3.3.1 4.3.3.2 Analisi storica.......................................................................................................................................................................................... 87 Un confronto tra leggi regionali ed elenchi floristici....................................................................................................................... 94 4.4 STRUMENTI................................................................................................................96 4.4.1 Liste Rosse..................................................................................................................96 4.4.1.1 Le Liste Rosse in Italia ........................................................................................................................................................................ 113 4.4.2 Protezione automatica................................................................................................116 4.4.3 Il progetto IPA (Important Plant Areas) ...................................................................118 4.4.3.1 Applicazione delle linee guida in Europa ........................................................................................................................................ 120 5 DISCUSSIONE ................................................................................................122 5.1 LO STATO ATTUALE .....................................................................................................122 5.1.1 Osservazioni..............................................................................................................128 5.1.2 Analisi storica...........................................................................................................130 5.1.3 Possibili indicazioni per la protezione della flora in Italia ............................................132 5.1.3.1 Legge quadro nazionale ...................................................................................................................................................................... 132 5.1.3.2 Razionalizzazione delle leggi regionali ............................................................................................................................................. 133 5.1.3.3 Una nuova regionalizzazione............................................................................................................................................................. 134 5.1.3.3.1 Il metodo svizzero ....................................................................................................................................................................... 139 5.1.3.4 Nuove aree protette............................................................................................................................................................................. 141 1 5.1.3.5 5.1.3.6 Lista Rossa............................................................................................................................................................................................. 142 Azione divulgativa................................................................................................................................................................................ 145 6 A CASE STUDY: LA PROTEZIONE DI S ANGUISORBA DODECANDRA MORETTI.............................................................................146 6.1 SANGUISORBA DODECANDA MORETTI: UNA BREVE INTRODUZIONE ...................146 6.2 VERIFICA STATUS .........................................................................................................147 6.2.1 Calcolo areale (Extent Of Occurrence)........................................................................148 6.2.2 Calcolo superficie occupata (Area Of Occupancy) ........................................................149 6.3 VALUTAZIONE STATUS ................................................................................................151 6.3.1 Sensu IUCN ............................................................................................................151 6.3.2 Sensu ENSCONET ...............................................................................................153 6.4 CONCLUSIONI SU SANGUISORBA DODECANDRA MORETTI ....................................155 7 CONCLUSIONI ..............................................................................................157 8 BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................162 9 ODOGRAFIA ...................................................................................................176 10 ALLEGATI .......................................................................................................178 10.1 ELENCO SPECIE ITALIANE PROTETTE DA CONVEZIONI INTERNAZIONALI ...........178 10.2 ELENCO SPECIE LOMBARDE PROTETTE ....................................................................198 10.3 ONP SVIZZERA ...........................................................................................................224 2 1 RIASSUNTO Il presente lavoro, dopo una breve introduzione sulla biodiversità in generale e la diversità vegetale in particolare, analizza la legislazione – e l’evoluzione della medesima - relativa all’ambiente e alla biodiversità in generale per soffermarsi, poi, sulla protezione e sulla conservazione della flora erbacea ad un quadruplice livello: internazionale, europeo e paneuropeo, nazionale e regionale. Scopo dell’analisi è verificare l’efficacia delle attuali strategie conservazionistiche alla luce delle più recenti evoluzioni e della legislazione e degli studi scientifici riguardanti la conservazione e la protezione della flora. Un breve confronto con la legislazione di un paese a noi vicino geograficamente ma lontano istituzionalmente quale la Svizzera inserisce nel lavoro un profilo di diritto comparato; profilo quantomai necessario oggi a livello di strategie di protezione e conservazione: la protezione dell’ambiente ha, necessariamente, carattere transfrontaliero. Si è voluto, infine, provare sperimentalmente l’efficacia di alcune delle ultime soluzioni proposte e dallo IUCN e da ENSCONET atte a qualificare e quantificare scientificamente il livello di minaccia e/o la rarità di una specie. Alcune di queste soluzioni sono già da tempo recepite nell’impianto legislativo di paesi limitrofi. 3 2 INTRODUZIONE 2.1 Scopi ed ambiti. Il presente lavoro si propone di offrire un’analisi della legislazione concernente la protezione e la conservazione della flora1, per giungere a definire nuovi strumenti e strategie perseguibili a livello nazionale per l’Italia. Si è cercato di trattare sia la normativa internazionale, sia la normativa comunitaria, sia quella nazionale: le prime due dovrebbero fornire le chiavi interpretative per la terza categoria, che è quella di interesse specifico. Si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla flora erbacea e di tralasciare la normativa riguardante l’attività forestale e silvicolturale. La parte più propositiva dei risultati, è preceduta da una parte introduttiva volta a fornire alcuni orientamenti generali sulle problematiche concernenti la conservazione e ad illustrare brevemente alcuni concetti che stanno alla base di gran parte della legislazione. Il risultato più originale delle analisi effettuate è rappresentato dalla proposta di possibili soluzioni a livello nazionale, con la definizione di nuovi strumenti normativi che consentano una coerente e moderna protezione della flora spontanea. Seguirà, infine, l’analisi di un caso di studio dall’elevata criticità: Sanguisorba dodecandra Moretti. 1 La flora rappresenta l'elenco completo delle specie vegetali che crescono allo stato spontaneo in un determinato territorio. Lo studio della flora è un settore della botanica, denominato floristica, ed è preliminare e complementare allo studio della vegetazione che descrive i popolamenti vegetali presenti in un determinato territorio, studiati sia dal punto di vista floristico (elenco delle specie presenti), che dal punto di vista quantitativo (frequenza relativa delle varie specie nel popolamento oggetto di studio). 4 Ci permetteremo, infine, di effettuare alcune proposte integrative dello status quo legislativo. 2.2 Effetti antropici sulla flora Prima di analizzare l’evoluzione della legislazione pare opportuno esaminare brevemente quali sono i pericoli che minacciano l'esistenza della flora. E’ possibile distinguere due categorie: a) distruzione diretta, per raccolta ed eliminazione di tutti o di parte degli individui di un determinato taxon. b) distruzione indiretta, provocata per alterazione (per esempio inquinamento) o distruzione dell'ambiente2. Al fine di prevedere la minaccia sulle specie della flora italiana, in ambito conservazionistico si possono fare le seguenti distinzioni: • specie vistose, • specie officinali, • specie stenoendemiche, • specie non stenoendemiche ma comunque a forte rarità dal punto di vista fitogeografico: specie ad areale fortemente frammentato o poste al margine del loro areale distributivo. Le specie vistose sono quelle con fiori grandi, fortemente colorati, molte volte anche profumati. Se ne possono citare svariati esempi per le Alpi, gli Appennini e la zona mediterranea. Sulle Alpi crescono le nigritelle (Nigritella nigra L. e Nigritella rubra Wettst. ), la 2 Oggigiorno le specie maggiormente minacciate sono, paradossalmente, le specie più comuni in situazione di forte pressione antropica. 5 scarpetta della Madonna (Cypripedium calceolus L.), i rododendri (Rhododendron hirsutum L. e Rhododendron ferrugineum L.), la Regina delle Alpi (Eryngium alpinum L.), il botton d'oro (Trollius europaeus L.), il mughetto (Convallaria majalis L. ), ecc. Sugli Appennini troviamo i narcisi (Narcissus poëticus L. e N. pseudo-narcissus L.), la fritillaria (Fritillaria tenella Bieb.), il tulipano (Tulipa australis Link) e numerose altre. Nella macchia mediterranea infine, crescono molte specie di orchidee dei generi Orchis e Ophrys, come Orchis palustris Jacq., Ophrys apulica O. & E. Danesch, Orchis collina Solander, Ophrys bertolonii Moretti , ecc. Tutte queste specie sono direttamente minacciate a causa della raccolta fatta dagli escursionisti e dai turisti; in molte località alpine si è verificata un'impressionante diminuzione di molte specie così appariscenti e ricercate, che vengono raccolte in grandi mazzi destinati ad appassire in poco tempo o per composizioni come fiori essicati (e.g. Eryngium alpinum L. oppure il genere Limonium). Occorre notare che il gap culturale rispetto ad altre nazioni è notevole (Simone, 2005), inoltre una legislazione spesso frammentaria, imprecisa e male applicata non hanno certo aiutato la conservazione della Flora in Italia in questi anni. Le specie officinali sono quelle che presentano interesse a livello medicinale o comunque ad uso pratico e sono distribuite in tutta la penisola nei più svariati ambienti e di esse si possono ricordare la genziana maggiore (Gentiana lutea L. ), il genepì (Artemisia genepi Weber e Artemisia glacialis L. ), l'aconito (Aconitum napellus L. 3), l'erba iva (Achillea moschata Wulfen) 3 Gli steli, le foglie e le parti fiorifere vengono raccolte prima della fioritura e usate preferibilmente fresche poiché nell'essiccazione perdono in parte la loro attività; le radici tuberizzate vengono invece raccolte in autunno o all'inizio della primavera, prima che incominci a svilupparsi il fusto e vengono subito essiccate per proteggerne le proprietà. L'impiego principale dell'aconito era come analgesico nelle sciatalgie e nelle nevralgie in genere e in particolare in quelle del trigemino, per la sua capacità di indurre anestesia dei nervi periferici. Per lo stesso motivo era usato come sedativo della tosse. Inoltre, per le sue proprietà vasocostrittrici, era molto usato nelle tonsilliti dei bambini e nelle fasi congestizie iniziali delle 6 ed altre (Pedrotti, 1992). Queste e numerose altre specie sono ricercate attivamente dai raccoglitori e dagli erboristi per i principi attivi che contengono e vengono impiegate nella preparazione di medicinali, liquori e di altri prodotti. Le specie stenoendemiche sono quelle che presentano un'area di distribuzione molto limitata e sono pertanto estremamente localizzate; in Italia le zone ricche di endemismi si trovano soprattutto lungo il bordo meridionale delle Alpi, lungo le coste e nelle isole (Pedrotti, 1997, Pignatti, 1994). Fra gli endemismi insubrici, e cioè limitati al territorio compreso fra il Monte Baldo e il Lago Maggiore, si possono ricordare Silene elisabethae Jan, Primula glaucescens Moretti, Saxifraga arachnoidea Sternb. nelle province di Trento, Brescia e Bergamo, Daphne petraea Leybold del Monte Tremalzo4 (provincia di Trento), Linaria tonzigii Lona del Pizzo Arera (provincia di Bergamo) e molte altre. Fra gli endemismi delle isole si può ricordare Centaurea horrida Bad., Genista corsica Loisel D.C., Stachys glutinosa L. ed altre specie delle coste della Sardegna, Centaurea tauromenitana Guss. che cresce esclusivamente sulle rocce dei dintorni di Taormina, Cytisus aeolicus Guss. presente soltanto in poche stazioni delle Isole Lipari, e numerose altre (Pedrotti, 1995); e, tra quelle note solo da pochi anni si può citare Festuca veneris Rossi, Foggi e Signorini 1996, esclusiva delle rupi sul mare a Portovenere e isola di Palmaria (Rossi et al., 1996). Le specie stenoendemiche sono ricercate dai collezionisti che le raccolgono sia per gli erbari personali, che per trapiantarle in giardino, come anche per farne, a volte, commercio. Fra le specie arboree stenoendemiche si deve ricordare l'Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei, forme da raffreddamento in genere. Si è sempre trattato comunque di un prodotto troppo poco maneggevole a causa dell'elevata tossicità. 4 Citato da vari opuscoli turistici come una vera e propria “Mecca del Biking Europeo” http://www.cycling.it, 22 luglio 2006. 7 che è l’unica specie della flora italiana ridotta a pochi individui, posti ormai sotto un rigoroso controllo, per evitarne l’estinzione; questa specie una volta formava foreste miste a faggio sui monti della Sicilia (Pedrotti, 2004). Infine una categoria che non viene mai trattata in ambito protezionistico (si vedano sia liste rosse nazionali e regionali sia leggi regionali sulla flora protetta, risalenti alla fine degli anni 80 come in Lombardia ed Emilia - Romagna) sono le specie non stenoendemiche ma localmente rare, per motivi fitogeografici. Si pensi alle specie che presentano un certo areale frammentato in particolare, al margine della loro distribuzione. Queste popolazioni sono isolate rispetto alle altre e in particolare rispetto all’areale principale, spesso senza scambi genetici con le altre popolazioni. Questa categoria di piante ha ricevuto negli ultimi anni un particolare riguardo nella letteratura scientifica sia italiana sia straniera (Alessandrini et al., 2003). Tali entità di “non nobile lignaggio” nel senso che non sono delle rarità assolute (e.g. Salix herbacea L., Salix breviserrata Flod., Salix hastata L. in Appennino settentrionale) sono localmente rare (per intere catene montuose e regioni fitogeografiche) e, a volte, sono sottoposte a pressione antropica e quindi minacciate (e.g. Salix herbacea L. in Appennino settentrionale soggetta a calpestio da turisti (cfr. Rossi et al. in stampa). In questi casi l’attenzione verso queste entità, a forte rischio locale di danneggiamento deve essere alta; vanno protette e la loro importanza, per alcuni autori, è paragonabile addirittura a quella degli endemismi (Gärdenfors et al., 2001). A proposito delle specie arboree si potrebbe anche ricordare che gli alberi secolari e di grandi dimensioni hanno notevole importanza da molti punti di vista: estetico, culturale, storico e, last but not least, scientifico. La distruzione indiretta di una specie si verifica quando vengono in qualche modo alterate 8 le caratteristiche dell'ambiente in cui vive: prosciugando una palude o abbassando, anche di poco la falda freatica, di una determinata zona o innalzandola si inducono modificazioni tali per cui le specie che vi crescono sono destinate a scomparire. Negli anni la distruzione indiretta ha assunto importanza cruciale ed è per questo, come si vedrà più avanti, che le più moderne strategie di conservazione si concentrano sulla cd “protezione automatica” e sulla protezione degli ambienti (cfr. infra § 5.2.2). 2.3 Evoluzione della legislazione 2.3.1 Biodiversità ed Istituzioni: evoluzione di un’idea La tutela della biodiversità, e quindi anche della flora spontanea, è diventata una finalità ricorrente nella definizione delle strategie e delle politiche relative all'attività dell'uomo. Un obiettivo che diventa prioritario allorquando si tenta di individuare le direzioni efficaci per lo sviluppo sostenibile della società. Il perché di questo crescente interesse ha diverse motivazioni ma, in ogni caso, è legato al fatto che il concetto di biodiversità esprime sinteticamente il mistero dell'esistenza della vita. Così che, di fronte alla sempre più decisa preoccupazione per l'instabilità degli equilibri eco-sistemici, attorno al concetto di biodiversità non poteva non levarsi una maggiore attenzione. La biodiversità si configura nelle infinite sfaccettature del mondo vivente, nelle interazioni della parte biotica con quella abiotica dell'ecosistema e nella loro evoluzione complessa e complessiva. Grazie alle molteplici forme di vita esistenti hanno luogo i processi biologici essenziali per la perpetuazione sulla terra della vita stessa. A partire dalla costituzione di composti organici operata, principalmente, dagli organismi fotosintetizzanti in grado di utilizzare l’energia solare, con assorbimento di enormi volumi 9 di anidride carbonica, fino alla degradazione della stessa sostanza organica, ad opera degli organismi decompositori, per restituire nutrienti nella forma elementare (carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo, zolfo ecc.). Scopo di questo capitolo è quello di dare conto della crescente attenzione dedicata alla tutela della biodiversità, attraverso l'esame dei principali interventi delle istituzioni internazionali in materia. L'intento finale è quello di evidenziare come, nel corso del tempo, sono cambiate le strategie e le politiche operative delle stesse istituzioni. Il lavoro è realizzato prendendo a riferimento sia le convenzioni internazionali, e le relative implementazioni a livello europeo, sia considerando le indicazioni proprie dell'Unione Europea. Particolare attenzione sarà data alla biodiversità vegetale. 2.3.2 Biodiversità e sue funzioni Non si può affrontare la rassegna delle convenzioni sulla biodiversità senza avere prima indicato il significato da dare al soggetto dell'analisi ed averne individuato il ruolo. Le indicazioni che seguono cercano di farlo, con l'intento esclusivo, però, di individuare quale sia la rappresentazione più condivisa del soggetto e, quindi, senza la benché minima pretesa di voler introdurre le informazioni che emergono dall'interessante e complesso dibattito all'interno delle scienza biologiche, in particolare, quelle della biologia evoluzionista. Per Gustafsson (2000) il termine biodiversità sarebbe stato coniato più per ragioni politiche che per motivi scientifici. Secondo l'autrice, infatti, Walter G. Rosen, dell’ U.S. National Academy of Sciences Secretariat, in occasione del NAS symposium del 1988 avrebbe coniato il termine biodiversità per attirare l'attenzione politica e quella dei media sulla crescente estinzione di animali e piante. In realtà, esiste una ricca letteratura sulla definizione di biodiversità. De Long in uno specifico studio (1996) ha identificate ben 85 10 possibili definizioni. Tra queste una delle più autorevoli rimane quella proposta dall'entomologo americano E. O. Wilson al quale generalmente si attribuisce l'origine del termine5. Egli, nel 1988, definisce la biodiversità come: “la varietà degli organismi a tutti i livelli, da quello delle varianti genetiche appartenenti alla stessa specie fino alla gamma delle varie specie, dei generi, delle famiglie e ai livelli tassonomici più alti; comprende anche la varietà degli ecosistemi, ossia la varietà delle comunità degli organismi presenti in un determinato habitat, e delle condizioni fisiche in presenza delle quali essi vivono” (Wilson, 1992). Nel 1987, l'Office of Technology Assessment del Congresso degli Stati Uniti aveva già definito la diversità biologica come: “[…]la varietà e la variabilità di tutti gli organismi viventi e dei sistemi ecologici che li comprendono[…]”. Nel 1992, l’UNEP l’individua come: “la variabilità genetica, tassonomica ed ecologica tra organismi viventi, includendo la varietà e la variabilità nell’'ambito di una specie e tra le specie, e delle componenti biotiche degli ecosistemi”. Da rilevare come l'ultima definizione consideri solo la componente biotica degli ecosistemi, avallando la posizione di alcuni autori che, pur individuando nei processi abiotici il prerequisito necessario per il mantenimento della biodiversità, sostengono che la complessità ecologica non può essere considerata come sinonimo di biodiversità. Ciò porterebbe, infatti, alla coincidenza dei termini biodiversità ed ambiente (Gustafsson, 2000). La definizione di biodiversità universalmente riconosciuta è quella data in occasione dell’Earth Summit di Rio de Janeiro nel 1992: “la variabilità degli 5 Biodiversità corrisponde alla traduzione italiana del termine inglese biodiversity; ciò ne modifica in parte il significato poiché inglese diverse significa vario, molteplice, mentre in italiano "diverso" assume spesso un significato negativo, riferito ad una deviazione dalla norma. Biodiversity, potrebbe essere, quindi, più correttamente tradotto in "biovarietà" o meglio ancora "varietà della vita" (WWF Italia, 1996). I termini diverso o vario, comunque, non hanno insito nel loro significato il concetto di evoluzione che è alla base della esistenza della biodiversità. 11 organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità nell’ambito di ciascuna specie, tra le specie, nell'ambito degli ecosistemi”. Essa considera i tre livelli fondamentali di organizzazione biologica in struttura gerarchica: I. diversità genetica, intesa come patrimonio di geni di una specie; II. diversità di specie, intesa come diversità tra tutte le specie viventi; III. diversità ecologica, considerando tutti gli ecosistemi presenti sulla terra6. La biodiversità ha una struttura gerarchica (Cristofolini, 1998): dalla diversità di alleli in un locus di un individuo alla diversità di biomi sulla Terra, ogni livello è caratterizzato da un certo grado di polimorfismo che ne costituisce l’essenza. E tuttavia non pare che si possa concepire, non solo in pratica, ma neppure in via teorica, una misura onnicomprensiva di diversità biologica che abbracci in un unico parametro tutte le sue manifestazioni. Norton (1994) afferma che, non potendoci essere misure obbiettive di biodiversità, le sole misure possibili sono misure appropriate per scopi limitati, ed in una certa misura questa affermazione è condivisibile. La diversità genetica è percepita da molti biologi come l’unità di misura fondamentale della biodiversità. Benché si tratti di una veduta riduzionista, essa è giustificata dalla considerazione che le risorse genetiche sono le pietre costitutive della biosfera, e la loro espressione, comunque misurata, contiene la misura di base della diversità biologica. Tutti gli altri livelli, incluse le specie, sono i contenitori di questa variabilità di base. La specie è 6 E' stata definita anche una biodiversità fenetica che si compone della Morfodiversità e della Metrodiversità. La prima si interessa della biodiversità delle forme cioè di caratteri morfologici presenti in forme alternative; la seconda si occupa della biodiversità delle dimensioni cioè riguarda caratteri quantitativi espressi mediante misure continue. (Gruppo di Ricerca Biodiversità ed Ecomplessità, alla pagina http://pegaso.bio.uniromal.it/gbe/). 12 un’unità convenzionale di biodiversità: la vera unità di misura della biodiversità sono i caratteri (Humphries et al., 1995; Wilson, 1988). La diversità genetica, rappresenta la variazione di organismi all'interno e tra popolazioni. Secondo l’UNEP (2002), può essere identificata a tre livelli: - variabilità genetica tra individui in una popolazione; - variabilità genetica tra popolazioni di una specie, - diversità tra specie. La diversità genetica risiede nella variazione del codice genetico, cioè nella variabilità che si può riscontrare nelle sequenze delle quattro basi azotate che compongono gli acidi nucleici. La conservazione della varietà genetica all'interno degli individui di una determinata specie dipende dall'ampiezza delle popolazioni e dalla comunicazione tra loro. La conservazione della varietà del patrimonio genetico della specie è favorita dagli incroci tra individui con caratteri diversi. Ciò non è possibile quando le popolazioni si riducono drasticamente o rimangono isolate. Una ridotta varietà genetica di una specie compromette le sue capacità di adattamento all'ambiente (WWF Italia, 1996). La diversità di specie è il livello gerarchico al quale si fa più di frequente riferimento allorquando ci si vuole riferire alla diversità biologica. Essa esprime il numero di specie e la consistenza della popolazione di specie presenti in un territorio. La misurazione della biodiversità è, spesso, espressa a questo livello, anche perché è complesso misurare la diversità di ecosistemi o di geni. Ciò non significa, comunque, che si disponga di una conoscenza piena della diversità di specie, anche perché mancano metodi riconosciuti universalmente idonei allo scopo7. Nonostante 7 La valutazione della diversità di specie non considera l'importanza della dimensione di ogni singola specie ed il rapporto della popolazione con l'habitat (Agenzia Europea per l'Ambiente, 1998); aspetto del quale risulta tutt'altro che semplice avere conoscenza. 13 ciò, l'uso della ricchezza di specie resta il più accessibile indice di biodiversità e rappresenta sicuramente un primo approccio al problema. Le specie attualmente identificate, nel mondo, sono circa 1,4 milioni, ma si stima ne esistano tra i 10 ed i 50 milioni8. Le specie vegetali superiori (Pteridofite e Spermatofite) ammontano invece a circa 300 mila. Una misura totale ed esaustiva della biodiversità appare impossibile per due ordini di motivi: motivi pratici, in quanto è impossibile censire ed enumerare tutti gli organismi viventi di qualsiasi ecosistema non semplicissimo; motivi teorici, perché non si può inglobare in un unico parametro la misura della diversità ai diversi livelli - da genico a sistemico - a cui essa si esprime (Cristofolini, 1998). Per avere una visione qualitativa della biodiversità si può fare ricorso alla valutazione delle specie endemiche, cioè, di quelle specie presenti unicamente in una determinata zona9. Per caratterizzare la biodiversità si può, inoltre, far riferimento alla distanza evolutiva delle specie piuttosto che alla diversità tra specie. L'organizzazione tassonomica in specie, genere, famiglie, ordini, ecc. fino ai regni, è espressione del grado di parentela esistente tra organismi e rappresenta un tentativo di ricostruzione del percorso evolutivo. La misurazione della diversità biologica a livelli tassonomici superiori, come le famiglie o gli ordini, può essere più utile, rispetto alla specie, a valutare la diversità totale. Infine, la diversità ecosistemica. Secondo la CBD10 un ecosistema è: “un complesso dinamico di comunità di piante, animali, microrganismi e dalla loro interazione con l'ambiente non vivente come unità funzionale”. In una determinata area naturale si può riscontrare una minore o maggiore diversità ecosistemica. Un’elevata biodiversità si 8 IUCN "Biodiversity is life: in our lives" 9 Il metodo è coerente proprio in relazione alla distribuzione delle specie endemiche in aree ristrette o in determinati siti. 10 Convezione per la Conservazione della Diversità Biologica 14 raggiunge in quelle aree che possiedono un'alta diversità ambientale, in grado di sostenere un’elevata diversità di specie con popolazioni capaci di riprodursi in condizioni di equilibrio dinamico, ovvero di automantenersi in buone condizioni nel corso del tempo (WWF Italia, 1996). Purtroppo molti dei cambiamenti osservati rispetto alla riduzione delle popolazioni e alla ricchezza di specie dipendono dalla diminuzione degli habitat (Agenzia Europea per l'Ambiente, 1998). La varietà di specie animali e vegetali in un dato ecosistema è il risultato di processi evolutivi caratterizzati da fenomeni di retroazione, tali che la biodiversità risulta sia causa che effetto di se stessa. Tali fenomeni hanno luogo in virtù di modificazioni genetiche e morfologiche, rese possibili dalla diversità dei geni, delle specie, delle condizioni imprevedibili dell'ambiente. L’estinzione di una specie comporta, oltre alla scomparsa di un patrimonio genetico, la perdita del "compito ecologico" svolto da quella specie nell'ecosistema. In sostanza, un ecosistema è in continua modificazione, al suo interno ad una maggiore diversità di specie corrisponde un maggior numero di processi funzionali (Ministero dell’Ambiente, 2001). Da ricordare che, oltre alla diversità tra geni, specie ed ecosistemi, la Convenzione sulla Diversità Biologica ha individuato, con una visione alquanto antropocentrica, altri due livelli di biodiversità. Si tratta della diversità culturale e della diversità del paesaggio con le quali si cerca di esprimere come le interazioni dell’uomo con il suo ambiente, attraverso la diversità delle conoscenze, delle religioni, delle strutture sociali e produttive, influenzino in modo deciso il rispetto e le condizioni delle risorse naturali. Al di là delle definizioni, è indiscutibile che la biodiversità sia alla base della vita umana. Walsh (1991), Young & Burton (1992) evidenziano come essa svolga un ruolo centrale per 15 il funzionamento della biosfera e per la sua evoluzione sostenibile a lungo termine. Purtroppo, questa inconfutabile verità non sempre è tenuta nella giusta considerazione dall’uomo nel suo comportamento quotidiano. Come già ricordato, Wilson (1992) afferma che: “Responsabile della crisi mondiale della biodiversità è il successo demografico della specie umana”. Gli ecologi dell'Università di Stanford hanno calcolato che la specie umana si appropria del 25% della disponibilità di energia fissata nella materia organica dai vegetali, se consideriamo il globo intero, e di quasi il 40% se consideriamo solo le terre emerse. E come non ricordare che, così facendo, l'uomo ha determinato pressioni sull'ambiente superiori alla sua carrying capacity. Basta far mente locale, a titolo di esempio, alle alterazioni del ciclo del carboni o provocate dalle attività umane negli ultimi decenni. Si ipotizza che a causa dell'effetto serra la temperatura mondiale potrebbe aumentare di circa 2 C° nei prossimi 30 anni, comportando un innalzamento del livello del mare di circa 30-50 cm11. E' evidente che tutto ciò incide in maniera drastica, oltre che sulle condizioni di vita dell’uomo, su quelle delle altre specie viventi, minando la stabilità ambientale12. La biodiversità è importante, però, anche per fornire cibo all'umanità. Le specie eduli per gli esseri umani sono poche migliaia. Un numero ridotto di queste hanno caratteristiche nutrizionali apprezzabili, e solo una minima percentuale sono quelle che vengono coltivate o allevate e che, quindi, risultano oggetto di commercio. Su 250.000 specie di piante superiori note, solo 3.000 sono usate per fini alimentari; circa 200 sono state addomesticate per uso alimentare e, tra queste, sono solo 15-20 le specie che danno origine ai raccolti di maggiore importanza commerciale (WWF Italia, 1996). Questa semplificazione biologica è conseguenza diretta del rispetto delle convenienze economiche 11 IUCN “Biodiversity is life” op.cit.. 12 IUCN “Biodiversity is life” ibidem. 16 stimolate dal modello di sviluppo adottato nel secolo passato. Una semplificazione che è preoccupante non solo per gli effetti diretti, ma anche perché, riducendosi il numero delle specie coltivate, subiscono una drastica riduzione altri esseri viventi ad esse collegati: dai microrganismi del terreno, agli insetti impollinatori, sin anche alle specie che possono risultare dannose per la produttività della coltura in atto. Senza dimenticare che questa semplificazione produttiva è accompagnata da tecniche di miglioramento genetico che hanno ridotto drasticamente il numero di varietà ed ecotipi locali; dalla meccanizzazione che ha reso necessaria l'eliminazione delle siepi, ricettacolo di organismi utili (insetti, uccelli), e che ha indotto arature profonde con il conseguente interramento dello strato di terreno più ricco di forme viventi; dall'uso di quantità consistenti di prodotti chimici di sintesi che ha causato una riduzione della biodiversità presente nell'ecosistema agrario. Non meno importante il ruolo che la biodiversità svolge in campo farmaceutico. Da sempre il regno vegetale ha fornito i principi attivi per curare le malattie non solo dell'uomo, ma anche degli animali e delle piante di uso agrario13. Molti dei medicinali utilizzati in tutto il mondo sono estratti da specie vegetali e molti di questi non possono essere ottenuti sinteticamente: attualmente nei paesi industrializzati circa il 60% dei prodotti farmaceutici viene ricavato dalle piante, mentre nei Paesi in via di sviluppo questa percentuale sale all'80% (WWF Italia, 1996). La perdita diffusa della biodiversità fa correre il rischio di perdere specie prima ancora di identificarle e, con esse, le loro potenziali proprietà terapeutiche. Da non sottovalutare, infine, che la risorsa biodiversità può fornire al genere umano un altro servizio tangibile: quello di soddisfare la crescente domanda di aree incontaminate dove ricrearsi. All’utilità di tale funzione deve aggiungersi il risultato 13 Circa 120 prodotti chimici vengono estratti in forma pura da circa 90 specie. 17 economico che ne possono trarre le popolazioni locali. L'istituzione di aree protette e lo svilupparsi di un turismo naturalistico può rappresentare un elemento trainante lo sviluppo economico delle zone interessate. 18 3 Metodi L’analisi delle problematiche affrontate nella presente tesi si è sviluppata secondo il seguente schema logico: A. Riassunto ed analisi critica delle convenzioni internazionali sulla conservazione della biodiversità in generale e della biodiversità vegetale in particolare, fino ad ora prodotte a livello globale, pan europeo ed europeo; B. Elencazione ed analisi critica della normativa prodotta a livello comunitario ed italiano per la conservazione della biodiversità nel suo complesso e della flora nello specifico. C. Tentativo di definire e proporre nuovi strumenti normativi di protezione della flora a livello italiano. La parte più originale della tesi è la “C” dove sulla base di analisi critica di strumenti (liste Rosse IUCN) ed esperienze non italiane viene infine proposta una “nuova via normativa” per l’Italia. Infine per testare la norma proposta si è esaminato sperimentalmente un caso relativo la flora italiana. 19 Tabella 3.1 Flusso di lavoro 20 4 Risultati 4.1 Analisi delle convenzioni internazionali sulla biodiversità 4.1.1 Convenzioni internazionali sulla conservazione della biodiversità La consapevolezza, seppure parziale, del ruolo svolto dalla biodiversità e la verifica empirica dell'accelerazione del trend di erosione della stessa hanno stimolato una crescente attenzione attorno al patrimonio biologico dell’umanità. Obiettivo, quello di preservarne la presenza, anche per esaltarne le capacità di utilizzazione in futuro. Non c'è dubbio, però che, al di là dell’attenzione generale, molto di più deve essere fatto per centrare l'obiettivo, incentivando un interesse che prenda in considerazione allo stesso tempo i connotati biologici, economici, politici, antropologici e giuridici che sono legati alla biodiversità. Qualcosa si sta muovendo in questa direzione. In questo paragrafo si dà attenzione all’aspetto politico della preservazione della biodiversità. In particolare, esaminando gli obiettivi, le strategie e le politiche di tutela delineati in sede di convenzioni internazionali in materia. Un aspetto che, negli ultimi decenni, ha fatto registrare una significativa evoluzione; inizialmente stimolata da ragioni economiche, alle quali si sono progressivamente affiancate anche motivazioni di carattere ambientale ed etico, legate alla sempre più diffusa sensibilità nei confronti della questione ambientale. 4.1.1.1 Le chiavi di lettura delle convenzioni La complessità della materia rende necessario fissare alcune categorie esplicative, attraverso le quali interpretare le numerose convenzioni presenti sullo scenario internazionale. In primo luogo le convenzioni sono esaminate sotto l'ottica dell’evoluzione temporale, 21 suddividendole in tre gruppi: quelle proposte prima degli anni settanta, quelle emanate nel corso di questo decennio e quelle successive, fino ai giorni nostri. Questa prima chiave di lettura costituisce quella principale; attraverso essa, infatti, sono filtrate le altre. Una seconda chiave di lettura è rappresentata dal numero di nazioni firmatarie. Le convenzioni internazionali, così, possono assumere la dimensione: - globale, - pan-europea, - comunitaria, - regionale. Anche se possono essere considerate a carattere globale le convenzioni che presentano paesi firmatari di ogni parte del mondo o quelle nelle quali la globalità è connessa alla dimensione spaziale della problematica trattata, di seguito sono state considerate globali le convenzioni che presentano come parte firmataria l'ONU. Senza dubbio, le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità hanno un respiro globale, ma non mancano quelle che, riguardando problemi di conservazione locali, sono state sottoscritte solo dalle nazioni ricadenti nell'area interessata (convenzioni a carattere paneuropeo o regionale). Nel commento alle convenzioni esaminate, è stata, inoltre, segnalata l'adesione dell'Unione Europea e dell'Italia. Una terza chiave di lettura concerne il livello di biodiversità verso il quale è indirizzata l'azione di tutela, facendo riferimento ai livelli individuati dalla Convenzione di Rio: genetica, di specie, di ecosistema, culturale e del paesaggio. Questo filtro ha permesso di evidenziare un’evoluzione delle convenzioni internazionali rispetto al livello di biodiversità tutelata. Le convenzioni di più vecchia data guardano alle singole specie animali, gli uccelli, 22 i pesci, la foca, l'orso polare, la vicuña. Il Mondo vegetale è visto in modo più aggregato e mancano convenzioni riguardanti una singola specie. Questa tendenza a proteggere specie animali di grosse dimensioni, affascinanti dal punto di vista comportamentale, evidenzia che le attività di conservazione sono state guidate da un approccio empirico ed emotivo. Non mancano, in ogni caso, iniziative per proteggere alcune specie per gli interessi economici che ruotano attorno ad esse: le foche, per la pelliccia, la vicuña per la lana, il tonno per il pescato. Presto, alla salvaguardia di singole specie si affianca, la tutela di interi ecosistemi con l'istituzione delle prime aree protette. Mentre appartengono ad un periodo successivo le convenzioni internazionali che coinvolgono la dimensione relativa alla diversità culturale e del paesaggio. Allorquando, in tempi ancora più recenti, il progresso scientifico e tecnologico ha evidenziato l'importanza economica delle risorse genetiche sia in campo agrario che in campo medico, le convenzioni internazionali hanno avuto per oggetto anche questo livello di diversità biologica. Un’ulteriore chiave di lettura tende ad evidenziare la differenza tra la tutela della biodiversità “selvaggia” e quella “antropizzata”. La distinzione è in funzione delle diverse forme di valore attribuibili alla biodiversità: un valore di esistenza e di lascito per la biodiversità “selvaggia”; un valore di uso diretto per la biodiversità “antropizzata”. Riguardano la tutela della biodiversità “selvaggia” le convenzioni indirizzate alla salvaguardia di particolari specie in via di estinzione o alla conservazione di particolari ecosistemi naturali o semi-naturali, spesso attraverso l'istituzione di aree protette. Sono, invece, indirizzate alla tutela della biodiversità “antropizzata” le convenzioni sulla tutela delle specie da cui vengono ottenuti prodotti destinati al commercio, come nel caso delle balene, della foca, della vicuña, delle varie specie ittiche oggetto di pesca. Fanno parte di questo secondo gruppo anche le convenzioni che mirano ad evitare il diffondersi 23 di patologie di piante coltivate che possono rappresentare una minaccia per l'economia di intere popolazioni. Un’ultima chiave di lettura riguarda la conservazione in situ ed ex situ. Alcune convenzioni internazionali prevedono delle azioni di conservazione attraverso l'istituzione di aree protette; poche prevedono il mantenimento degli organismi viventi fuori dal loro habitat naturale presso gli orti botanici, le banche del germoplasma, le colture di tessuti vegetali in vitro. La conservazione in situ, che ha la peculiarità di tutelare anche la dimensione ecosistemica della biodiversità e di consentirne una conservazione dinamica, propone misure volte alla realizzazione di un sistema di aree naturali protette (aree protette, aree tampone, aree di collegamento); la conservazione del patrimonio genetico, delle specie e degli ecosistemi al di fuori delle aree protette; la conservazione delle specie/razze e delle varietà coltivate/allevate; la conservazione dei paesaggi naturali ed agrari storici; la difesa ed il recupero delle specie minacciate14. La conservazione ex situ è una strategia fondamentale di conservazione della biodiversità quando questa è gravemente minacciata, oppure quando il numero degli individui di una specie è fortemente ridotto. Un programma di tutela della biodiversità deve prevedere un equilibrato bilanciamento dei due 14 Un particolare tipo di conservazione in situ relativa alle piante coltivate, è quella definita on farm che prevede il mantenimento del germoplasma presso le aziende agricole con il coinvolgimento degli agricoltori interessati alla gestione delle loro risorse. In accordo con il Target 9 della Decisione VI/9 della GSPC: “Target 9: 70 per cent of the genetic diversity of crops and other major socioeconomically valuable plant species conserved, and associated indigenous and local knowledge maintained.. Theory and practice demonstrate that, with an appropriate strategy, 70% of the genetic diversity of a crop can be contained in a relatively small sample (generally, less than one thousand accessions). For any one species, therefore, the target is readily attainable. For some 200-300 crops, it is expected that 70% of genetic diversity is already conserved ex situ in gene banks. Genetic diversity is also conserved through on farm management. By working with local communities, associated indigenous and local knowledge can also be maintained. Combining genebank, on farm, and other in situ approaches, the target could be reached for all crops in production, as well as major forage and tree species Other major socio-economically important species, such as medicinal plants, could be selected on a case-by-case basis, according to national priorities. Through the combined actions of countries, some 2,000 or 3,000 species could be covered in all.” http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?lg=0&dec=VI/9, 29 settembre 2006. 24 tipi di conservazione15. Le tabelle 1.1, 1.2 e 1.3, proposte alla fine di questo paragrafo, presentano le Convenzioni e gli Accordi internazionali a tutela della biodiversità più importanti, classificati secondo le chiavi di lettura appena ricordate. 4.1.1.2 Le convenzioni internazionali precedenti il 1970 Il processo di forte industrializzazione che, a partire dagli anni cinquanta, caratterizza molti paesi e il graduale aumento dell'impiego di risorse naturali nei processi produttivi, spinge molti paesi ad aderire a Convenzioni internazionali finalizzate a contenere fenomeni di inquinamento e di sovra sfruttamento delle risorse. Sono convenzioni importanti come quelle, ad esempio, indirizzate a limitare la diffusione delle malattie delle piante o il primo trattato antartico. Si ritrovano convenzioni a carattere paneuropeo, tra le quali la convenzione sulla conservazione degli uccelli utili all'agricoltura (Parigi, 1902), quella sulle aree protette (Londra, 1933), la convenzione internazionale per la protezione degli uccelli (Parigi, 1950) e la convenzione per la costituzione di un’organizzazione per la protezione delle piante mediterranee europee (1951). Sono numerose le convenzioni che interessano 15 L'attuazione di una strategia volta a promuovere la biodiversità ex situ come complemento della conservazione della biodiversità in situ e ad essa strettamente collegata risponde pienamente all'art. 9 della Convenzione sulla Biodiversità: “Article 9. Ex-situ Conservation Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing in-situ measures: (a) Adopt measures for the ex-situ conservation of components of biological diversity, preferably in the country of origin of such components; (b) Establish and maintain facilities for ex-situ conservation of and research on plants, animals and micro- organisms, preferably in the country of origin of genetic resources; (c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions; (d) Regulate and manage collection of biological resources from natural habitats for ex-situ conservation purposes so as not to threaten ecosystems and in-situ populations of species, except where special temporary ex-situ measures are required under subparagraph (c) above; and (e) Cooperate in providing financial and other support for ex-situ conservation outlined in subparagraphs (a) to (d) above and in the establishment and maintenance of ex- situ conservation facilities in developing countries.” Tali principi sono poi esplicitati nel Target 2.5 della EPCS che auspica per il 2010 la conservazione ex situ del 80% delle specie a rischio e anche nel Target 8 della GSPC che auspica, sempre entro il 2010, la conservazione ex situ del 60% delle specie a rischio di estinzione e avvio di programmi di moltiplicazione e reintroduzione del 10% di queste specie. 25 regioni specifiche, come quelle che riguardano le aree occidentali degli Stati Uniti, il sud-est dell’Asia e la regione del pacifico, il Mar Nero, l’Atlantico, l’Africa, il Benelux. Prima degli anni settanta, l’Unione Europea, in relazione alla sua data di costituzione, non figura come parte firmataria delle convenzioni internazionali a tutela della biodiversità. L’Italia è parte contraente di tutti i trattati paneuropei, dei trattati antartici e delle convenzioni sulle malattie delle piante. Gran parte delle convenzioni internazionali sono indirizzate alla tutela della biodiversità a livello di specie, con particolare interesse alla fauna. La tutela della biodiversità a livello ecosistemico coincide con l’istituzione di aree naturali protette. L’istituzione del Parco Nazionale dello Yellowstone negli Stati Uniti era avvenuta nel 1872. Nel vecchio continente, la Svizzera è stata la prima nazione a realizzare un parco naturale, nel 1914. L'Italia, nel 1922, realizza il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ma è con le convenzioni di Londra, del 1933, di Washington, del 1940 e di Algeri del 1968, che vengono delineati il significato di parco nazionale e le finalità di gestione dello stesso. In particolare, la Conferenza di Londra sancisce un principio internazionale importante, relativo al controllo pubblico sulle zone di particolare valore naturalistico, scenografico e scientifico. Queste iniziative sono sempre contraddistinte dalla volontà di conservazione museale di paesaggi incontaminati, senza che sia possibile alcuna presenza umana stabile. La convenzione sulla “protezione della natura e la preservazione della vita selvatica nell’emisfero occidentale” del 1940, per esempio, si pone l’obiettivo di tutelare tutte le specie della flora e della fauna native dell'America e di preservare le aree con formazioni geologiche di straordinaria bellezza o le aree di particolare valore estetico, storico o scientifico. Con tale convenzione vengono istituiti in America i parchi nazionali, le riserve e i monumenti naturali. I primi con funzione di ricreazione ed educazione del pubblico, i 26 secondi ed i terzi a scopo di pura conservazione. Il trattato riporta, inoltre, una lista di specie protette e prevede controlli nel commercio di flora e fauna protette. Nel periodo antecedente gli anni settanta non si evidenziano convenzioni internazionali a tutela della biodiversità a livello genetico né tanto meno a livello culturale e di diversità del paesaggio. Prima degli anni settanta, accanto a convenzioni internazionali che hanno l'obiettivo principale di tutela della natura allo stato selvaggio, se ne definiscono numerose che mirano a preservare una biodiversità antropizzata. Queste ultime tendono ad evitare il prelievo eccessivo di risorse rinnovabili attraverso la regolamentazione della caccia alle balene (Washington, 1946), della pesca del pesce nel Mar Nero (Varna, 1959), della pesca dei tonni dell'Atlantico (Rio de Janeiro, 1966). Anche le convenzioni che tendono ad evitare la diffusione di patogeni delle piante attraverso il trasporto internazionale (Parigi, 1951; Roma, 1951; Roma, 1956; Sofia, 1959) tutelano la biodiversità antropizzata, in quanto hanno per oggetto la tutela di interessi economici legati allo sfruttamento di risorse viventi. La conservazione in situ si realizza attraverso l'istituzione delle prime aree protette. 4.1.1.3 Le convenzioni internazionali degli anni settanta A scandire il passaggio ai fruttuosi anni settanta è la Conferenza di Stoccolma del 1972, al termine della quale vennero sanciti 26 principi per favorire lo sviluppo sostenibile. Tra questi, il secondo stabilisce che “Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna, e particolarmente il sistema ecologico naturale devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future [...]”. Il quarto principio enuncia: “L’uomo ha la responsabilità specifica di salvaguardare e amministrare saggiamente la vita selvaggia ed il suo habitat, messi ora in pericolo dalla combinazione di fattori avversi. La conservazione della natura, ivi compresa la vita selvaggia, devie perciò avere particolare considerazione nella pianificazione dello sviluppo economico”. Nella Dichiarazione di 27 Stoccolma si fa, dunque, esplicito riferimento alla necessità di tener conto della salvaguardia della biodiversità nei processi di programmazione e pianificazione dello sviluppo economico16. Sempre nel 1972, il rapporto del Club di Roma, evidenzia l'impossibilità di continuare a perseguire l'obiettivo di una crescita economica illimitata. Il rapporto, assieme ai lavori proposti in occasione del primo Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, cerca di proporre un modello di sviluppo basato su modifiche di carattere qualitativo del benessere (Bologna, 2000). Risale all'inizio degli anni '70 anche il Programma dell’UNESCO MAB17 “Uomo e biosfera” con il quale l’organizzazione internazionale si propone di sviluppare l'uso razionale e la conservazione delle risorse della biosfera attraverso la creazione di una rete mondiale di Riserve. I Parchi lombardi e piemontesi della Valle del Ticino sono entrati solo nel settembre 2003 a far parte della rete MAB. Negli anni settanta si assiste, dunque, ad una forte sensibilizzazione sulle tematiche relative all'ambiente che non poteva non incidere sulle politiche ambientali in campo internazionale, condizionando anche le politiche a tutela della biodiversità18. In questi anni, si concentra il maggior numero di convenzioni a carattere globale sulla tutela della biodiversità promosse dall'ONU. La prima è la “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli 16 Uno dei risultati della conferenza è l'istituzione dell'United Nations Environment Programme (UNEP), un organismo dell'ONU che ha il compito di fungere da catalizzatore per le politiche ambientali, di indirizzare la coscienza mondiale, di coordinare le politiche ambientali delle varie agenzie delle Nazioni Unite e dei vari governi, nonché le azioni delle comunità scientifiche ed economiche. e delle associazioni ambientaliste. 17 Man and Biosphere. 18 12 In questi anni si avviano i primi negoziati sopranazionali per ottenere convenzioni per la protezione di "beni comuni", partendo proprio dagli inquinamenti transfrontalieri, la protezione delle zone umide e la tutela del commercio di specie minacciate di estinzione 28 acquatici”, firmata a Ramsar nel 1971. L’attenzione particolare data a queste aree è connessa alla loro progressiva scomparsa, da imputare prevalentemente alle opere di bonifica a seguito delle quali, nell’Europa settentrionale ed occidentale, sono state perdute circa il 60% di questi ecosistemi (VI Programma di azione per l'Ambiente, 2001). La Convenzione interessa più di 80 paesi, distribuiti in ogni regione del mondo, ed è stata elaborata durante una Conferenza internazionale organizzata dall'IWRB19, in collaborazione con la FAO, l'UNESCO, il CIC20, l'ICBP21, l'IUCN ed il WWF. Altre convenzioni globali di questo periodo sono la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 1972), firmata da 159 paesi, la Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna selvagge minacciate di estinzione (CITES22, Washington, 1973), a cui hanno aderito 145 parti, e la Convenzione sulle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Bonn, 1979), firmata da 77 nazioni. Le uniche due convenzioni paneuropee sono del 1979. Una, sottoscritta a Strasburgo, per la protezione degli animali da macello e l’altra, a Berna, per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Le convenzioni a carattere regionale sono numerose ed interessano sia aree particolari come il Mar baltico, il Sud del Pacifico, l’Amazonia, sia specie animali caratteristiche come la foca dell’Antartide, l'orso polare, la vicuña. Negli anni settanta, l’Unione Europea comincia ad essere presente come parte firmataria delle convenzioni a partire da quella di Ramsar23. Lo stesso Consiglio 19 http://www.wetlands.org/ 29 aprile 2006 20 http://www.cic-wildlife.org/ 29 aprile 2006 21 oggi BirdLife International. 22 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. 23 É del 1970, in occasione dell'anno della conservazione della natura, l'emanazione da parte Consiglio d'Europa, della Carta dell'acqua contenente i principi basilari per la tutela e la gestione delle zone umide. 29 d'Europa, nel 1976, proclama l’Anno Europeo delle zone umide, per sensibilizzare i cittadini e sostenere la Convenzione di Ramsar. Anche l’Italia figura come parte firmataria delle principali convenzioni internazionali, oltre a sottoscriverne alcune a carattere regionale. In questo decennio vengono stipulate sia convenzioni su singole specie. sia finalizzate alla salvaguardia degli ecosistemi in cui tali specie vivono, sia per la tutela del patrimonio culturale e naturale, riconoscendo la necessità di preservare, accanto alla diversità delle forme viventi, la varietà delle espressioni culturali, al fine di trasmettere tutto questo patrimonio alle generazioni future. Uno sguardo più da vicino alle principali convenzioni può essere utile. La Convenzione di Ramsar individua le funzioni ecologiche delle zone umide come fondamentali per la sopravvivenza degli uccelli acquatici e per regolare il regime delle acque e l’habitat di specie caratteristiche24. La ricchezza di biodiversità delle zone umide e la complessità ecologica che le caratterizza permette ad esse di avere una decisa stabilità. Pur essendo soggette a continue dinamiche fisiche e ad alterazioni, esse tendono ad esprimere un’elevata capacità di resilienza. L’elevato grado di diversità biologica che le caratterizza è fonte di un’elevata produttività primaria e secondaria: da 10 a 25 grammi di materia organica vegetale al metro quadrato ogni giorno. Ciò spiega gli interessi economici che ruotano attorno alle zone umide, e l'interesse della convenzione a riconoscerne il valore economico, oltre a quelli sociale, scientifico e ricreativo. La Convenzione di Ramsar prevede che ogni Stato identifichi le zone umide più rilevanti del proprio territorio come aree da tutelare. L’inserimento fra le aree protette a norma 24 Le zone umide sono definite “un’area di palude, pantano, torbiera, distesa d’acqua, sia naturale che artificiale, permanente o temporanea, con l'acqua sia ferma che corrente, dolce, salmastra o salata, includendo anche le acque marine la cui profondità, durante la bassa marea, noti superi i sei metri”(D.P.R. del 13/3/1976 n° 448, G.U. n° 173 del 3/7/1976). 30 della Convenzione di Ramsar impegna lo Stato a: garantire un razionale utilizzo delle zone umide in modo di favorirne la tutela; assumere le informazioni relative alle modificazioni ecologiche in atto od in procinto di essere attuate; favorire la tutela degli uccelli acquatici creando riserve naturali nelle stesse zone; compensare l'eventuale cancellazione e restrizione di una zona umida inserita nell'elenco con la tutela di adeguate porzioni di territori analoghi; incoraggiare le ricerche relative alle zone umide, aumentare il numero degli uccelli acquatici e favorire la formazione di personale competente. La Convenzione di Parigi sulla Conservazione del patrimonio culturale e naturale mondiale, del 1972, considera come patrimonio naturale specifiche zone di territorio, rigorosamente delimitate, che hanno interesse universale e che costituiscono l'habitat di specie animali o vegetali minacciate. Il patrimonio naturale comprende i monumenti naturali, le formazioni geologiche e fisiografiche, i siti naturali o le zone naturali. Realtà che, a seconda dei casi, hanno valore eccezionale e universale dal punto di vista estetico, scientifico o che costituiscono l’habitat di specie di animali minacciati di interesse universale dal punto di vista scientifico. Il patrimonio culturale è, invece, costituito dai monumenti (opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi con valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza), dai complessi (gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza), dai siti (opere dell’uomo, comprese le zone archeologiche, o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico). 31 All’inizio degli anni settanta, la Convenzione CITES, si pone l'obiettivo di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie25. La convenzione presenta tre appendici dove vengono riportate le specie, animali e vegetali che, rispettivamente, sono minacciate di estinzione a causa del commercio, che potrebbero diventarlo, o che sono soggette a particolare regolamentazione da parte di uno Stato con lo scopo di impedire o limitare il loro sfruttamento26. Alla fine degli anni settanta, la Convenzione di Bonn affronta la necessità di proteggere le specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica cercando anche di ripristinare gli habitat in cui vivono. Secondo la convenzione, la fauna selvatica deve essere oggetto di particolare attenzione per la sua importanza ambientale, ecologica, genetica, scientifica, ricreativa, culturale, educativa, sociale ed economica. In appositi allegati vengono riportati l'elenco delle specie migratrici alle quali assicurare un'immediata protezione e la lista di quelle che devono essere oggetto di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione. Dello stesso anno, il 1979, è la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa. Essa prevede una cooperazione europea al fine di preservare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio naturale (fauna e fora selvatiche) di notevole interesse, facendo si che l’obbiettivo di conservazione di tale 25 Il commercio internazionale di esemplari della flora e della fauna selvatiche minaccia circa 30.000 specie (Agenzia europea per l'ambiente, 1999). 26 L’Unione Europea ha adottato misure ancora più severe di quelle indicate dalla convenzione poiché alcune specie che la convenzione indica tra quelle che potrebbero diventare a rischio di estinzione sono, invece, riportate tra quelle già a rischio. Dallo giugno 1997 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari (il 338/97 e il 939/97, rispettivamente del Consiglio e della Commissione) che predispongono l'attuazione pratica di quanto stabilito dalla convenzione di Washington. 32 patrimonio venga integrato nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente. L’accordo presenta tre allegati: il primo sulle specie floristiche che è vietato tagliare, cogliere, collezionare o sradicare intenzionalmente; il secondo sulle specie faunistiche per le quali è vietata ogni forma di cattura, detenzione, uccisione intenzionale, la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo, la molestia, l'allevamento, la distruzione o la raccolta delle uova, la detenzione ed il commercio anche di parti o prodotti ottenuti dall'animale; il terzo sulle specie di fauna selvatica il cui sfruttamento temporaneo o locale deve essere regolamentato. In sintesi, mentre nei decenni precedenti le convenzioni hanno l'obiettivo di evitare i danni economici che possono scaturire dal diffondersi a livello internazionale di malattie delle piante di uso agrario o il sovra sfruttamento delle risorse ittiche, negli anni settanta l'interesse si sposta verso la preservazione dell'ambiente allo stato selvaggio; la biodiversità è tutelata non solo a livello di specie, ma anche di ecosistema ed in casi specifici viene chiamata in causa anche la diversità genetica (Bonn, 1979). Viene espressa la volontà di intervenire per frenare l’intervento distruttivo dell’uomo che tende allo sfruttamento incondizionato delle risorse naturali, che prosciuga le paludi per guadagnare terreno agricolo, che rischia l'estinzione di specie animali per l'eccessivo sfruttamento economico. Si evidenzia, in sostanza, un’evoluzione della percezione collettiva dell'idea di ambiente e qualità ambientale, anche con l'intento di conservare la natura affinché ne godano le generazioni future. Le Convenzioni di Parigi (1972), Washington (1973), Berna (1979) introducono inoltre il concetto di tutela della diversità del paesaggio. La diversità culturale viene per la prima volta richiamata dalla convenzione sul patrimonio culturale e naturale mondiale del 1973. Durante il decennio emerge, in sostanza, un progetto culturale, volto 33 ad affermare il valore estetico scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco della natura. 4.1.1.4 Le convenzioni internazionali dopo gli anni settanta Il periodo è caratterizzato dal decennio degli anni ottanta durante il quale la gestione ambientale diventa un’emergenza percepita da gran parte della popolazione mondiale. Il lavoro svolto a livello istituzionale internazionale dà un efficace contributo a questa presa di coscienza. Nel 1980 l’IUCN in cooperazione con l’UNEP, il WWF, la FAO e l’UNESCO elabora la World Conservation Strategy. Un documento alla cui definizione hanno collaborato 30 paesi e che si pone gli obiettivi di spiegare il contributo della conservazione delle risorse viventi per la sopravvivenza umana e lo sviluppo sostenibile di identificare gli obiettivi prioritari di conservazione e i principali requirements per ottenerli; di proporre dei percorsi per raggiungere gli obiettivi prefissati. La Strategia puntualizza il concetto del modello di sviluppo sostenibile, definito come il: “mantenimento dei processi ecologici essenziali per la produzione di alimenti; salvaguardia della diversità genetica nel mondo animale e vegetale; sviluppo degli ecosistemi”. É evidente che, come già evidenziato nel secondo e quarto principio di Stoccolma, si chiama in causa la conservazione della biodiversità quale condizione imprescindibile alla sostenibilità dello sviluppo. Alcuni critici hanno considerato carente il rapporto sotto il profilo della trattazione degli aspetti politicosociali della conservazione ambientale, in quanto, pur se la protezione della natura viene assunta come priorità è vista come un principio applicabile a prescindere dalle inegualianze e dalle strutture di potere presenti nei diversi contesti locali. Nel 1987, il rapporto Our Common Future, redatto dalla Commissione Brundtland, segnala l'urgenza di cambiare il modello di sviluppo socioeconomico in atto, in quanto non più compatibile con le 34 esigenze della Biosfera (UNEP, 1987). Il rapporto è noto per il concetto di sviluppo sostenibile elaborato: “uno sviluppo che soddisfi i bisogni presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri”; uno sviluppo che coniughi l’equità intergenerazionale a quella intragenerazionale, in modo che sia possibile garantire la soddisfazione dei bisogni primari di tutti i popoli in tutte le epoche. L’ambiente viene indicato come fattore di sviluppo che non ha frontiere: non può essere protetto in un punto e degradato altrove. Per questo è impossibile tutelare l'ambiente autonomamente o pensare, da soli, di esentarsi dal farlo; tutti i paesi, sia del Nord che del Sud del mondo, devono esserne coinvolti27. Le analisi ed i principi esposti nel rapporto sono alla base del processo preparatorio alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992. La Conferenza rappresenta una pietra miliare per la trattazione dei problemi dello sviluppo sostenibile, in particolare per la tutela della biodiversità. Gli atti istituzionali successivi non possono fare a meno di considerarne i risultati. Negli anni successivi, tra le iniziative internazionali volte alla tutela della biodiversità, si svolge la conferenza UNESCO sulle Riserve della Biosfera, tenutasi a Siviglia nel 199528. Da sottolineare, che la conferenza stimola iniziative per stabilire un sistema permanente di cooperazione che permetta una maggiore capacità di pianificazione ed informazione In un contesto di sviluppo sostenibile. Le convenzioni internazionali di questi anni tendono a 27 Nella sua diagnosi, il rapporto mette in evidenza la stretta dipendenza esistente tra i diversi problemi ambientali presenti e l'erosione della biodiversità. 28 Le Riserve della Biosfera sono indicate come aree nelle quali l'attività umana e la conservazione delle risorse naturali possono coesistere. 35 privilegiare azioni di tipo gestionale che integrano azioni di tutela delle risorse naturali con quelle di controllo delle attività antropiche. In questo periodo, aumentano gli studi scientifici ed i documenti tecnici prodotti dalle organizzazioni internazionali; segno evidente dell’acquisita consapevolezza che l’interesse per la biodiversità non può rescindere dalla sua conoscenza. Tra le convenzioni globali sono da annoverare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) e la Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992). Hanno carattere paneuropeo, la Convenzione sul paesaggio (Firenze, 2000) ed il Protocollo di Montreal sulla biosicurezza (Montreal, 2000). Si definiscono anche trattati internazionali a carattere regionale per la protezione della biodiversità in aree specifiche come le Alpi, il Mar Baltico, il Nord Est Atlantico, il Mar Mediterraneo29. La partecipazione dell’Unione Europea come parte firmataria interessa tutti i principali trattati30. L'Italia figura tra i paesi firmatari di tutte le convenzioni globali e paneuropee e di quelle regionali che interessano la propria area geografica (tabella 1.3). Sono di questo periodo le convenzioni che introducono esplicitamente la tutela della diversità del paesaggio. La prima è firmata a Bruxelles, nel 1982, dal Belgio, Lussemburgo ed Olanda. In essa, il paesaggio viene considerato nella più larga accezione del termine, come risultato dell’azione della natura e dell'uomo nel corso del tempo. Non riguarda, 29 Per l'importanza che assume per l'Italia, da ricordare che la Convenzione delle Alpi, del 1991, si prefigge la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti. Essa stabilisce i principi cui deve ispirarsi la cooperazione tra i Paesi dell’arco alpino per una corretta politica ambientale (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Liechtenstein, Principato di Monaco e la Comunità Economica Europea). Vengono definiti quali ambiti d'azione: la “protezione della natura e la tutela del paesaggio” a cui si associa l'obiettivo di “garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio”. 30 A livello comunitario, il Trattato di Maastricht del 1992 incentiva l'azione comunitaria per promuovere sul piano internazionale misure atte a risolvere i problemi ambientali a carattere regionale o mondiale. 36 cioè, solo i paesaggi straordinari, selvaggi o preservati, ma anche quelli ordinari, urbani o compromessi. Nel 1991, a Madrid, è stato adottato il Protocollo per il trattato antartico sulla protezione ambientale, che rappresenta l'atto conclusivo di un insieme di accordi, noti con il nome di Sistema antartico, iniziati nel 1959 con il Trattato stipulato a Washington fra i 12 paesi partecipanti all'Anno Geofisico Internazionale (1957-‘58). Scopo: quello di favorire usi pacifici del continente Antartico e di assicurare la conservazione della flora, della fauna e dell'ambiente naturale, nell'interesse dell'umanità31. Il Protocollo comprende cinque annessi: valutazione di impatto ambientale, conservazione della fauna e della flora antartica, deposito e gestione dei rifiuti, prevenzione dell'inquinamento marino, gestione e conservazione delle aree protette32. I trattati antartici hanno respiro globale, tutelano la biodiversità sia a livello specifico, proteggendo flora e fauna, che ecosistemico, prevedendo l’istituzione di aree protette. Nel periodo in esame, l’iniziativa più organica a favore della tutela della biodiversità è, senza dubbio, la Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (CBD), presentata ed approvata alla Conferenza UNICED di Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. La Convenzione in parola è stata poi ratificata ed eseguita in Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Gazz. Uff., 23 febbraio 1994, n. 44). 31 Il sistema antartico, oltre al primo trattato di Washington, del 1959, comprende: - la Convetion for the Protection of Antarctic Seals, adottata a Londra il I giugno 1972; - la Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources, adottata a Canberra il 2 maggio 1980; - la Convention on Regulation of Antartic MineraI Resources Activities, adottata a Wellington il2 giugno 1988; - il Protocol to the Antartic Treaty on Environmental Protection, adottato a Madrid il 4 ottobre 1991. 32 Il Protocollo è entrato definitivamente in applicazione il 15 gennaio 1998, dopo la ratifica del Giappone. 37 E’ opportuno ricordarla brevemente in questa sede per l'importanza che è destinata ad avere per la conservazione della biodiversità, oltre che per i suoi risvolti nel futuro della ricerca. La Convenzione individua una serie di principi che si sarebbe dovuto prendere come fondamento per legiferare in materia di conservazione ed utilizzo della biodiversità. Molte sono le iniziative che, in attuazione dei dettami della Convenzione, hanno preso forma per l’inventario e la protezione della diversità delle specie animali e vegetali, soprattutto nelle aree del pianeta più ricche di biodiversità. La Global Taxonomy Initiative (GTI), tra queste iniziative, è una delle più interessanti dal nostro punto di vista e promana direttamente dalla Conferenza delle Parti della Convenzione. Ha come scopo l’eliminazione o la riduzione del cosiddetto “impedimento tassonomico” (cioè l’attuale mancanza di sufficienti conoscenze in campo tassonomico, che non consente di sapere quante siano le specie viventi). Nel 1998, nell’ambito della GTI, è stato stilato un documento, la “Dichiarazione di Darwin” (così chiamata perché fatta a Darwin in Australia), col quale si è affermata l’importanza della tassonomia nell’ambito degli scopi perseguiti dalla Convenzione sulla Biodiversità e sono state delineate priorità e strategie da seguire per incrementare e migliorare gli studi tassonomici. Proprio in quest’ambito nel 2005 in Italia si da alle stampe (Conti et al.) il volume: An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora, edito per i tipi della Palombi. Accanto a questi aspetti positivi, la Convenzione, nel porre l'accento sulla biodiversità intesa come ricchezza e sul “diritto sovrano” di sfruttarla da parte degli stati nei quali tale ricchezza si trova, ha spinto alcune nazioni, ed in special modo quelle in via di sviluppo, a creare legislazioni in materia di biodiversità caratterizzate da una forte chiusura verso 38 l’esterno e ciò paradossalmente finisce per ostacolare la valorizzazione della biodiversità, impedendone di fatto lo studio da parte della comunità scientifica internazionale. Nell'ambito della convenzione, la biodiversità è riferita ai livelli già ricordati e universalmente riconosciuti: all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi. Il concetto di conservazione è esteso agli aspetti culturali della vita, come i paesaggi costruiti dall'uomo attraverso l’attività agricola e pastorale, e all'insieme delle conoscenze e dei rapporti instaurati con l'ambiente di vita da parte delle popolazioni locali. Gli obiettivi della convenzione sono: - la conservazione della biodiversità; - l'uso sostenibile delle sue componenti; - l'equa condivisione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. La Conferenza di Rio sancisce alcuni principi tuttora considerati basilari nella definizione dei maggiori accordi ambientali internazionali, anche per la biodiversità: - il principio di prevenzione: è sempre meglio agire per evitare un danno piuttosto che ripararlo; - il principio di precauzione: la mancanza di prove scientifiche non giustifica l'inattività di fronte alla possibilità che un danno si verifichi; -il principio di sussidiarietà: le decisioni devono essere prese e le responsabilità devono ricadere ai livelli decisionali più bassi; - il principio della responsabilità comune, ma differenziata: le diverse parti, pur riconoscendo la comune responsabilità nei confronti dell'ambiente, sono tenute ad affrontare le problematiche esistenti in maniera differenziata le une dalle altre, a seconda dei propri mezzi e della propria colpevolezza; 39 - il principio della lealtà: trasparenza e partecipazione pubblica nelle fasi decisorie; - il principio del chi inquina paga: tutti i costi dei danni ambientali devono essere coperti da coloro che li provocano. La Convenzione considera la conservazione della biodiversità un diritto/dovere comune dell'umanità e sottolinea la necessità di coniugare la conservazione con lo sviluppo, sulla base del doppio criterio di equità e responsabilità. Obiettivi che devono essere raggiunti attraverso la cooperazione tra i Paesi, promuovendo il trasferimento di tecnologie compatibili con la diversità biologica, favorendo l'accesso alle risorse finanziarie, promuovendo lo scambio e la condivisione delle informazioni per rendere più efficienti e mirate le azioni di tutela33. La CBD pone particolare attenzione alla diversità genetica, una dimensione attuale della diversità biologica per l'importanza economica strategica che stanno assumendo gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Richiamando l'articolo 19 della CBD “Gestione della biotecnologia e divisione dei vantaggi”, la seconda conferenza delle parti della Convenzione, nel 1995, ha dato vita ad un processo di negoziazione per valutare la necessità di un protocollo sulla sicurezza biologica e le relative modalità di applicazione. Si tratta del Protocollo di Cartagena, la cui sottoscrizione è stata aperta nel maggio 1999, incentrato sulla regolamentazione del commercio degli organismi viventi geneticamente modificati e sul rischio che il loro scambio può comportare per la biodiversità. Il protocollo fornisce un quadro di regole, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi modificati che 33 A questo scopo, la Convenzione prevede il “Clearing-House Mechanism” (CHM), il cui compito principale è quello di individuare e catalogare le informazioni disponibili e di facilitare la cooperazione tra ricercatori e attori politici di tutte le parti firmatarie; anche se, nel tempo, ha acquisito un ruolo più ampio; quello di supportare l’implementazione di tutte .le azioni promosse dalla Convenzione. 40 possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica. Il protocollo prevede un quadro normativo specifico per le materie prime agricole che contengono organismi viventi modificati, destinati ad essere utilizzati direttamente per l’alimentazione umana e animale o ad essere trasformati. A causa di divergenze tra diversi gruppi di paesi il Protocollo di Cartagena è fallito34. Solo più recentemente a Montreal, nel 2000, è stato raggiunto un accordo di compromesso in materia noto come Biosafety Protocol35. Tutto ciò fa comprendere come con l'introduzione nel mercato degli OGM la biodiversità, soprattutto nella dimensione genetica, assuma un'importanza economica notevolissima e come questi accordi tendano a tutelare la sua dimensione antropizzata. Sul tema delle risorse fitogenetiche è stata approvata a Roma, nel novembre2001, nell'ambito della XXXI Conferenza della FAO, la Convenzione Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura36.Questa fornisce un quadro di riferimento per assicurare l'accesso alle risorse fitogenetiche e alle relative tecnologie e conoscenze, nonché ai finanziamenti concordati sul piano internazionale. Secondo la nuova Convenzione chiunque sfrutti commercialmente una determinata varietà originaria di un altro paese, deve compensare il paese d'origine37. 34 Un gruppo di paesi è quello costituito da Stati Uniti, Canada, Argentina ed Australia che vedevano il protocollo come un limite per le potenzialità industriali. Un altro gruppo è quello custodito in gran parte dai paesi in via di sviluppo che ritenevano che l'accordo dovesse includere delle considerazioni socio-economiche e riferimenti al principio di precauzione negli articoli operativi e che dovesse prendere in considerazione anche i prodotti non viventi derivati dagli OGM. Il terzo gruppo di paesi è rappresentato dagli Stati dell’UE che, ricoprendo una posizione intermedia tra i precedenti, cercavano di assicurare l'osservanza di particolari obblighi da parte dei paesi esportatori in caso di trasferimento oltre confine di OGM. 35 Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia con Legge n. 27 del 15 Gennaio 2004, G.U. n. 28 del 4 Febbraio 2004 36 L’accordo ha avuto 116 voti favorevoli e due astensioni, gli U.S.A. e il Giappone. 37 In questo modo, i grandi monopoli agroalimentari vengono obbligati a versare una percentuale dei loro profitti in un fondo destinato ai paesi di origine del germoplasma, continuando a detenere l'esc1usività dello sfruttamento commerciale. Rimane 41 4.1.1.5 Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnicospecialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (in sigla S.C.C.), con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi Cites ( in sigla N.O.C.) presso le Dogane, con ancora da definire la formula esatta di pagamento che deve essere ancora negoziata dagli organi governativi del trattato. La Convenzione non riguarda, però, prodotti dall'indubbio valore commerciale come, ad esempio, soia, pomodori, cipolle. 42 funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti. La CITES tutela circa 90 specie di piante presenti naturalmente sul territorio nazionale italiano (Pedrotti, 2004). 4.1.1.6 Convenzione di Berna La Convenzione di Berna scritta nel 1979 - lo stesso anno della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici - ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, è entrata in vigore il l° giugno 1982. Il 7 marzo 1997, sono entrati in vigore per l'Italia gli emendamenti agli Allegati I e II, approvati dal Comitato permanente il 6 dicembre 1996. La Convenzione in parola si occupa di conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. E’ da osservare anzitutto che essa, pur essendo stata promossa dal Consiglio d'Europa, contempla la possibilità che ne divengano Parti, a precise condizioni, sia Stati europei non membri dell'Organizzazione, sia Stati extraeuropei. Secondo l'art. l, scopo della Convenzione è quello di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione degli Stati, e di promuovere tale cooperazione. Particolare attenzione è riservata alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Le Parti contraenti assumono l'obbligo di adottare le misure necessarie a mantenere o stabilire un livello di presenza della flora e della fauna selvatiche corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo altresì conto delle attività di carattere economico e ricreativo (art. 2). 43 È confermato ancora una volta, come nei Trattati già esaminati, il principio secondo cui resta di competenza dei singoli Stati contraenti l'adozione delle politiche nazionali necessarie per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali. L'art. 4, relativo alla protezione degli habitat, prevede, in specifico, che “ogni Parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti, al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli Allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitat che minacciano di scomparire”. Occorre dunque che gli Stati considerino, nell'ambito delle loro politiche di sviluppo, le esigenze connesse alla conservazione delle zone protette così definite, al fine di escludere o ridurre al minimo il loro deterioramento, in particolare per quanto attiene alle zone situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta delle spede selvatiche. Le specie vegetali elencate e quindi protette (compresa la regione macaronesica) sono 699. Solo 75 specie presenti sul territorio Italiano risultano tutelate (Pedrotti, 2004) dalla Convenzione in parola. Uno dei risultati concreti della Convenzione di Berna è il cd “Emerald Network” o Rete Smeraldo. 4.1.1.6.1 L a Ret e Smeraldo La Rete Smeraldo è una rete ecologica composta “delle zone di interesse speciale di conservazione”38 che è stato lanciata dal Consiglio di Europa come componente della Convenzione di Berna. La Rete Smeraldo dovrebbe essere attuata da ogni parte contraente o da ogni Stato che osservi la convenzione. Coinvolge tutta l'Unione Europea, 38 areas of special conservation interest. 44 qualche Stato non comunitario, ed un certo numero di Stati Africani: la Tunisia, il Marocco, il Senegal e Burkina Faso sono parti contraenti; l'Algeria, il Capo Verde e la Mauritania sono stati invitati ad accedere). La Comunità Europea, come tale, è inoltre una parte contraente alla Convenzione di Berna. La Comunità Europea prima (e l’Unione Europea poi) per rispettare gli obblighi nati dalla ratifica alla convenzione in parola, specialmente quelli riguardanti la protezione degli habitat, ha emanato nel 1992 la cd “Direttiva Habitat” e, in seguito, ha instaurato “Rete Natura 2000”. La Rete Smeraldo è basata sugli stessi principi di “Natura 2000” e rappresenta la relativa estensione de facto ai paesi non UE, siano essi membri o meno del Consiglio d’ Europa. 4.1.2 Le convenzioni Internazionali dopo il 2000 A dieci anni dalla storica Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, a settembre 2002, a Johannesburg, si è tenuto un nuovo incontro sullo stato dell'ambiente del pianeta, il cd. “Rio + 10”. Scopo del summit è stato quello di verificare il grado di attuazione di tutti gli impegni presi in materia di difesa ambientale, indicati nella cosiddetta Agenda 21, e l'individuazione delle cause che hanno ostacolato la piena attuazione degli accordi relativi alla Convenzione sulla Biodiversità39. Il summit non è riuscito a rilanciare l’applicazione della CBD come sperato. La Conferenza delle Parti della CBD invece ha adottato - con la decisione VI/9 - la Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). E sono stati presi alcuni impegni per fermare la perdita di biodiversità come il Countdown 2010 39 Non ha avuto- eufemisticamente parlando- un “clamoroso” successo. 45 4.1.2.1 Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) Nel 2002, il Congresso delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), tramite decisione VI/9, ha adottato la Strategia Globale per la Conservazione delle Piante (GSPC). L'obbiettivo ultimo e di lunga durata della GSPC è quello di fermare l’attuale e la continua perdita di biodiversità vegetale. La GSPC inoltre considera “issues of sustainable use and benefit-sharing” e mira a contribuire all’alleviamento della povertà e allo sviluppo sostenibile. La GSPC include 16 risultati - target globali da raggiungere entro il 2010 e fornisce una struttura per facilitare l'armonizzazione fra conservazione delle piante basate su iniziative attuali, per identificare le lacune, per comprendere dove sono richieste nuove iniziative e per promuovere la mobilizzazione delle risorse necessarie. Gli obiettivi nazionali e/o regionali per la conservazione delle piante possono essere sviluppati in questo quadro flessibile. La Strategia Globale per la Conservazione delle Piante (GSPC) è la prima di tale strategia ad essere sviluppata sotto il cappello della CBD e prevede “un progetto pilota” per lo sviluppo e l'uso degli obiettivi di risultato (outcome targets) nell'ambito del programma strategico della CBD. Le piante sono state scelte come focus di questa esercitazione / progetto pilota perché la conoscenza scientifica di questa gruppo - benché incompleta e migliore per le piante arobree - è migliore rispetto alla conoscenza della maggior parte degli altri generi di vita, tenendo conto della gestione degli obiettivi espressi 46 Lo sviluppo della strategia ed il lavoro continuo sotto la GSPC, ha tratto beneficio da un certo numero di consultazioni e di presentazioni dei vari pareri delle Parti e dalle risoluzioni di sostegno e dalle iniziative riferite. La CBD per facilitare ulteriormente la messa in atto della strategia ha stabilito un meccanisimo flessibile di coordinazione, comprendente l'Associazione Globale per Conservazione delle Piante (GPPC)40. Anche la definizione e la conservazione delle IPA (cfr. infra § 5.3.2.5) andrà ad implementare la GSPC dato che si tratta sempre di una strategia sviluppata sotto gli auspici della CBD 4.1.2.2 Countdown 2010 Il 3 giugno 2005 a Montecatini, l’Italia durante la riunione del gruppo lavorativo sulle aree protette della Convenzione sulla Diversità Biologica ha aderito formalmente all’iniziativa Countdown 2010 (“Conto alla rovescia 2010”). Lo scopo del Countdown 2010 è che tutti i governi, ad ogni livello, prendano le misure necessarie per fermare la perdita di biodiversità entro il 2010. A questo fine, l'iniziativa riunisce governi, ONG, il settore privato ed i cittadini in azioni per attirare l’attenzione della pubblica opinione sugli obiettivi del Countdown 2010 e tener fede agli impegni presi per conservare la diversità biologica. “Il Countdown 2010 ci deve servire come promemoria del nostro dovere verso le generazioni future e deve agire da sveglia per andare oltre la retorica prima che sia troppo tardi” ha detto, all’atto dell’adesione, l’allora Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, On. Altero Matteoli e ha continuato: “Diventando una Nazione del Countdown, 40 Global Partnership for Plant Conservation. 47 l’Italia ora intende tracciare la rotta da seguire. Il Countdown non può essere limitato alla comunità ambientale, ma deve diventare una priorità dell'agenda nazionale. L'Italia svilupperà e attuerà, coinvolgendo tutte le parti interessate, un piano di azione per raggiungere l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità entro il 2010”41. Secondo la Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate 2004, in Europa ci sono 39 specie minacciate di mammiferi, 29 specie minacciate di uccelli, 14 rettili, 16 anfibi, 64 pesci d’acqua dolce, 174 molluschi, 164 invertebrati e 53 piante. L'Italia fornisce un riparo ad una moltitudine di questi animali e piante. Ad esempio: 12 delle 39 specie minacciate di mammiferi al livello Europeo come il lupo (Canis lupus Linnaeus 1758) o la foca monaca (Monachus monachus Hermann 1779) trovano rifugio nel nostro paese. 15 delle 29 specie minacciate di uccelli, tra i quali il gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala, Scopoli 1769)) o l’aquila di mare (Haliaeetus albicilla Linnaeus1758) sopravvivono sulla nostra penisola, ed è lo stesso per la Vipera ursinii Bonaparte 1835 o la tartaruga verde (Chelonya mydas Linneaus 1758) che fanno parte delle 4 (su 14) specie minacciate di rettili a livello nazionale. L’incessante perdita di specie – ad una velocità valutata globalmente da 100 a 1000 volte superiore a quella naturale - comporta il rischio di danneggiare per sempre i servizi provvisti della natura che sono essenziali per l'umanità, come il cibo, l'acqua pura, il carburante, il legno e le fibre, il regolamento del clima, i farmaci ed il controllo delle malattie. “Per compiere una svolta ecologica a 360 gradi, bisogna che le quattro ruote che rappresentano i diversi settori ed interessi della società girino allo stesso tempo e alla 41 http://www2.minambiente.it/sito/ai/2005/03/primopiano.htm, 26 ottobre 2006. 48 medesima velocità”42 spiega Sebastian Winkler del Segretariato del Contdown 2010. “Il Countdown 2010 è un’iniziativa cruciale per raggruppare il movimento ambientalista sotto una sola bandiera e per assicurare che il messaggio sia preso in considerazione dagli altri settori. Fondamentalmente, mira a rendere tutti noi consapevoli che se rimaniamo inattivi, mentre le specie diminuiscono e si estinguono, ci sveglieremo troppo tardi, a tempo solo per trovare aria inquinata e acqua sporca” avverte Winkler. Sotto la bandiera del Countdown 2010, numerosi progetti terranno la biodiversità in primo piano. “Con cosi poco tempo a disposizione, è essenziale rimboccarsi le maniche ed eseguire progetti in Italia ed in tutta la zona pan-europea che produrranno risultati tangibili” dice Aldo Cosentino, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura, e Presidente del Comitato Italiano dell’Unione Mondiale per la Natura (IUCN). “Il Comitato Italiano dell’IUCN ideerà un programma di azione e sarà anche essenziale per assicurare che gli impegni presi vengono tradotti in risultati concreti”43 aggiunge. Durante il lancio a Montecatini, il Comitato Italiano dell’IUCN ha inaugurato il suo nuovo sito internet, www.iucn.it, uno strumento per monitorare il progresso fatto nel campo ambientale ma anche per pubblicizzare iniziative di protezione della natura in tutto il paese. Diventando membro del Countdown 2010, l’Italia promette di incoraggiare ed assistere i decisori e la societá nel conseguire gli impegni 2010 per ridurre o fermare la perdita di biodiversità attraverso azioni che sono aderenti ai principi del Countdown 2010, in particolare: 42 http://www.iucn.it/attivita/5anniDifferenza.htm, 8 dicembre 2006. 43 http://www.iucn.org/en/news/archive/2005/06/pr_countdown13june_it.pdf, 4 dicembre 2006. 49 • Focalizzare l’attenzione del pubblico e di tutte le parti sugli impegni 2010 per tenere la biodiversità al centro dell’agenda politica; • Mantenere una pressione continua su tutte le parti per realizzare gli impegni 2010 per la biodiversità; • Mobilitare tutte le parti per contribuire alla realizzazione degli impegni 2010 per la biodiversità; sviluppare ed implementare un piano d’azione per realizzare l’impegno del 2010. Esempi di progetti italiani fatti sotto il Countdown 2010 includono la “Mappa della Primavera”44, un monitoraggio sulle fioriture di specie vegetali nelle aree protette del paese. Condotto da Legambiente, Federparchi e Coldiretti, la Mappa, che coinvolge anche scuole di ogni ordine e grado, focalizza l'attenzione sul rapporto tra i cambiamenti climatici ed effetti sulla biodiversità. Il progetto “Enea” della Lega Navale Italiana, anch’essa sotto il Countdown 2010, vedrà una flotta di barche a vela navigare sulla rotta da Roma a Troia, seguendo i passi dell'eroe Troiano Enea, considerato il fondatore leggendario della civilizzazione romana. I marinai della Lega Navale Italiana diffonderanno il messaggio del Countdown 2010 e metteranno in risalto il destino della biodiversità pan-europea ad ognuna delle loro tappe costiere45. Il Countdown 2010 si basa su accordi internazionali come quelli firmati durante il Consiglio Europeo a Göteborg nel 2001; il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile nel 2002 a Johannesburg; la Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Diversità Biologica nel 2002 e la quinta Conferenza Ministeriale “Ambiente per Europa” tenutasi nel 2003. 44 http://www.legambiente.com/documenti/2005/0318_mappaPrimavera/0318mappaprimavera.php, 26 ottobre 2006. 45 http://www.aene.it/stampa.html, 8 dicembre 2006. 50 4.2 Analisi delle strategie e normative sulla biodiversità a livello paneuropeo ed Europeo (UE) 4.2.1 Intervento europeo per la conservazione della biodiversità La Convezione sulla Diversità Biologica è stata ratificata dall'Unione Europea nel 1993, ma l’interesse verso la tutela della biodiversità si era già manifestato a livello comunitario con l’adesione alle principali convenzioni, con l’emanazione di una legislazione propria sul tema e attraverso i Programmi di Azione per l'ambiente. Tra le principali convenzioni ratificate dall’UE figurano la Convenzione di Bonn (1982), sulla protezione delle specie migratorie selvatiche, la Convenzione di Berna (1982), sulla tutela degli ambienti selvatici europei, e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo (1982). L’UE, inoltre, ha raccomandato agli Stati membri di aderire alla Convenzione di Parigi, sulla protezione degli uccelli, ed alla Convenzione di Ramsar, sulle zone umide. 4.2.1.1 La Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat. L'Unione Europea nel 1979 ha adottato la “Direttiva Uccelli” inerente alla conservazione degli uccelli selvatici e dei loro ambienti naturali46. Si tratta di un intervento atto sia a proteggere tutte le specie di volatili (comprese le loro uova, i loro nidi e i loro habitat) che vivono allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri, sia a regolare lo sfruttamento delle stesse specie. Gli Stati membri si impegnano a preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli, istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat, ripristinando i biotopi distrutti e creandone nuovi. A tale intervento è seguita nel 1992 la Direttiva 92/43/CEE conosciuta come “Direttiva Habitat”. L'atto, sino ad oggi, più 46 Direttiva 79/409/CEE. 51 rilevante specificamente indirizzato alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali dell'area comunitaria, il cui scopo è quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, nel territorio europeo degli Stati membri”(art. 2, par. l)47. Essa è frutto degli indirizzi di politica ambientale delineati nel V Programma di Azione Ambientale (1987-1992) che, tra i diversi obiettivi fissati, prevede la conservazione delle risorse naturali e la promozione dello sviluppo durevole, anche attraverso il mantenimento della biodiversità. In particolare, si propone lo scopo di: “[…] salvaguardare la biodiversità mediante conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri […]”. L'obiettivo viene perseguito attraverso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione - denominata “Natura 2000” formata da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in cui si trovano i migliori esempi di habitat naturali europei e gli habitat di alcune specie minacciate o in pericolo. Sono incluse nella rete “Natura 2000” anche le zone di protezione speciale (ZPS), definite attraverso la Direttiva Uccelli48. L’azione comunitaria per la tutela della biodiversità si è, inoltre, concretizzata attraverso la creazione dello strumento finanziario per l’ambiente LIFE49, che eroga contributi finanziari intervenendo in tre settori tematici: Life-natura, Life-ambiente, Life-paesi terzi. Il Life-natura è preposto alla tutela della biodiversità; ha l'obiettivo specifico di attuare la rete 47 Direttiva 92/43 CEE Ogni Stato membro deve individuare i siti. Sulla base della lista dei Siti individuati entro il 2004, gli Stati Membri devono designare le aree meritevoli di protezione e stabilire le linee di sviluppo del territorio compatibili con la conservazione della natura. Nella fase di gestione delle aree della Rete “Natura 2000” gli Stati membri devono predisporre piani di gestione per le misure di tutela nel rispetto delle realtà socio-economiche locali. 48 La Rete “Natura 2000” ha come obiettivo la conservazione delle 181 specie di uccelli elencati nella “Direttiva Uccelli”; e dei circa 200 tipi di Habitat, 200 specie animali e 500 specie vegetali elencati nella “Direttiva Habitat”. 49 Regolamenti comunitari nn. 1976/92, 1406/96 1655/2000. 52 “Natura 2000”50 e funge da uno strumento strategico per i progetti di dimostrazione sui siti della rete di aree protette, ad esempio per testare le misure di gestione51. Oltre agli atti ricordati, da quando è stato emanato il primo programma di azione ambientale, la comunità ha attivato altri interventi per la tutela della biodiversità tra cui le direttive sul divieto d'importare prodotti fabbricati con pelle di cuccioli di foca e sul controllo e la limitazione degli esperimenti scientifici sugli animali. La Direttiva 92/43/CEE contiene sei Allegati, dei quali i primi tre concernono rispettivamente: i “tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione”; le “specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” i “criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione”. • Allegato I: tipi di habitat naturali interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. • Allegato II: specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. • Allegato III: criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione. 50 Con il Life-ambiente vengono finanziati progetti dimostrativi sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione territoriale, sulla gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti o sulla riduzione dell'impatto ambientaI e delle attività economiche; progetti preparatori allo sviluppo di nuove azioni, strumenti e norme comunitarie in materia di ambiente; misure di accompagnamento. Con il Life-paesi terzi vengono finanziati progetti per promuovere le politiche di tutela ambientai e nei paesi rivieraschi del Mar Mediterraneo o del Mar Baltico diversi dai paesi dell’ Europa centro-orientale. Il programma è strutturato in tre fasi con le seguenti decorrenze: la prima 1992 -1995; la seconda 1996-1999; la terza 2000-2004. 51 Il fondo Life-natura, tra il 1992 ed il 1999, è stato utilizzato per 500 progetti ed ha impiegato 350 milioni di euro. Il nuovo regolamento LIFE III ha stanziato, per il periodo 2000-2004, 300 milioni di euro per i 15 Stati membri (Programma di azione a favore della biodiversità - Conservazione delle risorse naturali, 2001). 53 • Allegato IV: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. • Allegato V: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. • Allegato VI: metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati. Con l'adozione della Direttiva n. 92/43/CEE, la UE (prima CEE) si è dotata di un importante strumento normativo allo scopo di contribuire alla salvaguardia degli habitat e della biodiversità. Essa prevede due diversi tipi di azione: da un lato, la conservazione degli habitat; e, dall'altro lato, la tutela delle specie. Mentre quest’ultima si realizza attraverso misure di protezione ex situ volte a tutelare le specie animali indipendentemente dal luogo in cui esse stazionano, il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali in uno stato di conservazione soddisfacente richiede, al contrario, la creazione di zone di conservazione speciale, quali l'istituzione di aree protette (SIC) da parte degli Stati membri e la realizzazione di una rete ecologica europea coerente (Natura 2000). La Direttiva, oltre a ribadire talune nozioni generali (quelle di habitat naturali, habitat di una specie e sito), formula talune definizioni proprie del diritto comunitario: a) quella di habitat naturale di interesse comunitario, b) quella di Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e c) quella di Zona Speciale di Conservazione (ZPS). Habitat naturali di interesse comunitario sono quelli che rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; quelli che hanno un’area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; quelli che costituiscono esempi notevoli di caratteristiche di una o più delle sei regioni 54 biogeografìche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica, mediterranea e boreale (l'indicazione di tale ultima regione è stata operata in seguito all'adesione all'UE dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con Decisione del Consiglio del 1 gennaio 1995). Sito di Importanza Comunitaria (SIC) è quello che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie d'interesse comunitario la cui conservazione in uno stato soddisfacente richieda rispettivamente la designazione di “aree” o “zone” speciali di conservazione. L'individuazione del Sito di Importanza Comunitaria (area o zona) costituisce l'indispensabile premessa della creazione delle zone speciali di conservazione, e cioè dei siti di importanza comunitaria designati dagli Stati membri in cui vanno applicate le misure di conservazione. Date le minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e la necessità di favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione, la Direttiva definisce inoltre “habitat naturali prioritari” i tipi di habitat che rischiano di scomparire nel territorio europeo degli Stati membri e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare (vedi Allegato I). Notato che nelle zone speciali di conservazione devono essere applicate le misure “necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali” sembra opportuno evidenziare altri due aspetti della disciplina. In primo luogo, va considerato il fatto che essa persegue gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità non solo mediante la conservazione, ma anche mediante il ripristino ambientale degli habitat di interesse comunitario compromessi dal degrado; in secondo luogo, il fatto che essa prevede l'attribuzione di contributi mediante cofinanziamenti 55 comunitari per l'attuazione delle misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari, considerato che tali habitat non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e che l'attuazione delle misure intese a favorire la loro conservazione può costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri. Spetta comunque a questi ultimi, ai sensi dell'art. 3, par. 2, contribuire alla costituzione della rete “Natura 2000”, attraverso la designazione (mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale) di una serie di siti quali zone speciali di conservazione, in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e di specie. Anche l'applicazione della Direttiva n. 92/43/CEE, che stabiliva un termine di due anni per l'adempimento delle disposizioni in essa contenute, ha incontrato non poche difficoltà in diversi Stati membri della Comunità (Germania, Francia, Italia e Portogallo) e anche in questo caso la Commissione europea ha dovuto far ricorso alla procedura di infrazione secondo l'art. 189 del Trattato CE (vedi le sentenze della Corte 26 giugno 1997 nella causa C-329/96, Commissione c. Repubblica ellenica, e 11 dicembre 1997 nella causa C-83/97, Commissione c. Germania). Per quel che riguarda l'Italia, è in primo luogo da osservare che la Direttiva è intervenuta successivamente all'adozione della Legge quadro sulle aree protette (Legge 349/91) e che, data la natura non self-executing delle sue disposizioni, riesce difficile comprendere in che senso esse (e quelle di cui alla precedente Direttiva Uccelli) avrebbero potuto trovare piena attuazione “tramite una corretta applicazione della Legge 394/91”, come si afferma nel primo Programma triennale per le aree protette, adottato nel 1993. In realtà, la stessa previsione dell'istituzione di “Zone Speciali di Conservazione” ha reso necessaria 56 un’integrazione delle categorie di aree protette di cui alla Legge stessa, operata con Deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996. La L. 22 febbraio 1994, n. 146, “Legge comunitaria per il 1993”, aveva nel frattempo autorizzato il Governo ad attuare in via regolamentare la Direttiva Habitat, ma sono trascorsi altri 38 mesi prima dell'effettiva adozione, con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, del previsto Regolamento di attuazione. Nonostante il Ministero dell'Ambiente avesse già provveduto, attraverso il Progetto “BioItaly”, all'individuazione dei siti di interesse comunitario, l'Italia è quindi rimasta a lungo formalmente inadempiente e la Commissione aveva avviato una procedura di infrazione per mancata trasposizione nei termini previsti della Direttiva (causa C 142/97), archiviata in seguito all'emanazione del D.P.R. n. 357/97. È stata tuttavia avviata dalla Commissione una nuova procedura di infrazione per inadeguata applicazione e sono già scaduti i termini per l'attuazione della Direttiva del 27 ottobre 1997, n. 97/62/CE, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico, che ha sostituito gli Allegati I e II della Direttiva Habitat. Anche in questo caso è da segnalare che l'art. 3 della Legge comunitaria per il 1998 autorizza il Governo a dare attuazione alla Direttiva con regolamento. Ai nostri fini interessa sapere che gli allegati II, IV e V sez b tutelano 578 specie (compresa la regione macaronesica). Sul territorio italiano ne sono presenti solo 2252 (Pedrotti, 2004). La Flora Italiana è composta di 6.711 specie, ripartite in 196 famiglie e 1.267 generi; questi dati non solo pongono l'Italia al primo posto in Europa per numero di specie, ma ne sottolineano l'elevata diversità di tipo tassonomico (ricchezza di taxa di ordine superiore). 52 Occorre anche notare che, a suo tempo, la proposta Italiana per la Direttiva Habitat fu di solo 58 specie (Pignatti et al., 2001) 57 Di particolare interesse l'elevata componente endemica pari a 686 specie (Conti et al., 2005). Il confronto con la normativa precedente desta qualche perplessità, ma già Filipello (1981) faceva notare che: “In molti casi una valutazione circa lo stato di una specie in Italia non sarà automaticamente estensibile al resto d'Europa.”. Una prima possibile azione da sviluppare e l’inserimento di più entità italiane nelle eventuali future revisioni degli allegati della Direttiva 92/43/CEE 4.2.1.2 La tutela della biodiversità attraverso i programmi di azione a favore dell’ambiente. Dal 1972 ad oggi, l’UE ha emanato sei Programmi di azione per l'ambiente, l’ultimo dei quali, Ambiente 2010: il nostro futuro la nostra scelta, ha come periodo di attuazione gli anni dal 2001 al 2010. Il I programma di azione (1973-1976) prendeva le mosse dal vertice di Parigi del 1972 durante il quale venne sollevato il problema della salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita. Questo programma, come poi il II (1977-1981), ha mirato soprattutto a prevenire e controllare le fonti di inquinamento. I principi di riferimento sono quello della “prevenzione” e quello del “chi inquina paga”. Al fine di legittimare l'azione comunitaria in tema ambientale, non esplicitamente richiamata nei trattati istitutivi della Comunità, in questi programmi si fa appello all'articolo 2 del Trattato di Roma che prevede: “il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei cittadini europei”. Il III programma di azione (1982-1986) si poneva la finalità di rafforzare il principio della prevenzione dei danni ambientali provocati dalle attività umane. In particolare, si iniziava a considerare la necessità di integrare le politiche per 58 l'ambiente nelle altre politiche comunitarie e di stanziare fondi specifici per le azioni in campo ambientale. A partire dal IV programma (1987-1992), il tema della tutela della biodiversità comparve esplicitamente tra i settori di intervento; in particolare nell'ambito de Il miglioramento della gestione delle risorse. L’azione è giuridicamente legittimata dalla approvazione dell’Atto Unico Europeo, avvenuta nel 1986, e rafforzata dal Trattato di Maastricht sull'Unione Europea del 1992, con i quali l’ambiente entrò a far parte a tutti gli effetti delle politiche comunitarie, con lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il V programma di azione (1993-2000), titolato Verso uno sviluppo durevole e sostenibile, proponeva come obiettivo principale la protezione della natura e della diversità biologica53. Si evidenzia che tale traguardo è necessario sia per mantenere l’equilibrio ecologico, che per salvaguardare le risorse genetiche di altissimo valore per il progresso medico, biologico, agricolo e scientifico in genere. Al fine di evitare la frammentazione degli habitat, causata soprattutto dai grandi interventi infrastrutturali, e il conseguente isolamento di molte specie selvatiche, il programma proponeva la realizzazione di una rete di habitat, concepita secondo i criteri della Rete “Natura 2000”, attraverso il restauro ed il mantenimento di quelli esistenti e la creazione di corridoi di passaggio da uno all’altro. Per il raggiungimento degli obiettivi, il programma, da una parte, attribuiva un particolare significato al monitoraggio ed all'inventario delle specie minacciate di estinzione e, dall’altra, proponeva interventi diversificati, oltre agli strumenti a carattere legislativo. Tra questi: migliori conoscenze sull’ambiente, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, 53 In questi anni, l’impegno comunitario ad integrare le problematiche ambientali in tutte le politiche dell’Unione viene ribadito costantemente nei vari Consigli europei che si sono svolti. 59 pianificazione settoriale e territoriale, approccio economico, informazione del pubblico ed istruzione, formazione e qualificazione professionale, meccanismi di sostegno finanziario. Nel programma si evidenziava, dunque, un approccio economico alla biodiversità. Si affermava, così, che i meccanismi di determinazione del valore e dei prezzi e gli strumenti contabili sono elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile. Di conseguenza, anche se erano evidenziate le difficoltà che si incontravano nel monetizzare il valore di gran parte del patrimonio ambientale e se veniva evidenziato che, a volte, può essere opportuno non fissare un prezzo per beni particolarmente importanti e rari, tra i provvedimenti necessari per la determinazione del giusto prezzo in termini ambientali figura la “Valutazione economica del patrimonio naturale e ambientale degli Stati Membri”54. Il recente VI Programma di azione, Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, partendo dalla valutazione dei risultati ottenuti dal precedente programma, ha fissato le priorità e gli obiettivi da perseguire nei prossimi cinque - dieci anni e ha illustrato in dettaglio le misure da intraprendere. Il documento considera che l’allargamento ad altri Stati Membri determinerà un arricchimento della Comunità in termini di biodiversità e un ampliamento dell’estensione di aree naturali intatte “[...] Nei dieci paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, molte zone rurali sono ancora intatte, con intere zone ricoperte di antiche foreste; l’agricoltura tende ad essere estensiva e favorisce una ricca biodiversità […]” 54 Altri provvedimenti sono: - lo sviluppo di indicatori delle risorse rinnovabili esistenti negli Stati membri; - l'ampliamento e l'adeguamento degli strumenti impiegati per ('elaborazione di statistiche economiche, nonch6 la revisione degli indicatori economici principali, affinch6 si evidenzi il valore delle risorse naturali ed ambientali impiegate per la produzione dei redditi attuali e futuri e si rilevino le perdite e i danni arrecati all'ambiente; - lo sviluppo di opportune metodologie per l'analisi dei costi benefici dei provvedimenti e delle iniziative aventi un'incidenza sull'ambiente e sulle risorse naturali; - la riformulazione di concetti, norme, convenzioni e metodologie contabili, affinch6 il consumo e lo sfruttamento delle risorse naturali sia quantificato ed incorporato nel costo totale di produzione e si ripercuota sui prezzi di mercato. 60 Il programma presentava quattro aree di azione prioritarie. Tra esse, quella titolata Natura e biodiversità: proteggere una risorsa unica55 il cui obiettivo era di “proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali e arrestare la perdita di biodiversità nell’Unione europea e nel mondo; proteggere il suolo dall'erosione e dall’inquinamento”. Si intende raggiungere tale scopo attraverso la realizzazione, nella sua interezza, della rete “Natura 2000” e estendendo la tutela alle aree rurali. Per questo, si evidenziava l’importanza di un’integrazione più efficace delle politiche per l’ambiente e per la tutela della biodiversità nelle politiche agricole, territoriali, di silvicolutura, marine. Il Programma, tra gli interventi finalizzati a stimolare il mercato “a lavorare” per l'ambiente, richiamava l’istituzione di un regime comunitario di responsabilità ambientale, già enunciata in uno specifico Libro bianco56, che ponga l’onere della responsabilità in capo alle parti che danneggiano la biodiversità. In occasione del Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001, nell’ambito del quale è stato approvato il VI programma di azione ambientale e discussa la Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, alla priorità “Gestione più responsabile delle risorse naturali”, veniva sottolineata l’esigenza di interventi per proteggere la biodiversità e ridurre gli effetti negativi sugli habitat naturali, interrompendo il circolo vizioso tra crescita economica, impiego delle risorse e generazione di rifiuti. In questo contesto, sono state avanzate proposte operative, tra le quali: definire indicatori relativi alla biodiversità e all'uso delle risorse, ridurre le flotte comunitarie di pescherecci ad un livello compatibile con la sostenibilità globale, revisionare ulteriormente la PAC, 55 Le altre aree prioritarie sono: cambiamento climatico; ambiente e salute; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti. 56 Libro bianco sulla responsabilità ambientale COM (2000) 66 def. 61 sviluppare una politica integrata dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti, applicare la legislazione comunitaria in materia di responsabilità da prodotto entro il 2003. 4.2.1.3 Le strategie comunitarie sulla tutela della biodiversità Tra gli altri strumenti comunitari finalizzati alla tutela della biodiversità si deve ricordare la “Strategia comunitaria per la diversità biologica”. Formulata nel 199857 si pone lo scopo di implementare la , a livello comunitario, e la “Strategia paneuropea per la varietà biologica e paesaggistico” del Consiglio d’Europa del 199558, a livello paneuropeo. La Strategia paneuropea è un documento redatto congiuntamente dal Consiglio di Europa e dall’UNEP per promuovere la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità nelle politiche sociali ed economiche senza introdurre nuove legislazioni o programmi, ma rendendo operativi, nell’arco di 20 anni (1996-2016), quelli già esistenti. La Strategia comunitaria per la diversità biologica si pone lo scopo primario di “prevedere, prevenire e combattere alla fonte le cause della forte riduzione o perdita della biodiversità, cercando così di invertire l’attuale tendenza di riduzione o perdita della biodiversità e di assicurare alle specie e agli ecosistemi, inclusi gli ecosistemi agricoli, un livello sufficiente di conservazione, sia all’interno che all’esterno del territorio comunitario”. Nel documento viene evidenziato il valore della biodiversità “a livello sociale, economico, scientifico, educativo, culturale, ricreativo ed estetico”, in carenza della quale fenomeni quali il cambiamento climatico le periodiche infestazioni parassitarie avrebbero effetti catastrofici. Viene ribadita l’importanza di favorire l'integrazione delle politiche ambientali nelle 57 Comunicazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la diversità biologica (COM 1998) 42 def. 58 Proposta nella Dichiarazione di Maastricht “Conserving Europe’s Natural Heritage” del 1993 e adottata a Sofia nel 1995 da 55 paesi. 62 politiche settoriali e intersettoriali, ma anche nelle politiche in materia di sviluppo scientifico e tecnologico, di energia, del tempo libero, della sanità, dell'istruzione e della difesa59. La strategia comunitaria è basata su quattro temi principali: conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica; ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche; ricerca, determinazione, controllo e scambio di informazioni; istruzione, formazione e sensibilizzazione60. Nel contesto di questi temi sono delineati gli obiettivi da raggiungere mediate specifici Piani di Azione (PAB) a favore della biodiversità, riferiti a specifici settori di attività. Nel marzo 2001, sono stati varati quattro piani di azione settoriali. Essi riguardano: l’agricoltura, la conservazione delle risorse naturali, la pesca, la cooperazione economica e la cooperazione allo sviluppo. Tra i presupposti ai piani, da sottolineare l’affermazione che “la perdita della biodiversità equivale ad un depauperamento a livello economico” poiché non si tratta di un problema che riguarda solo l'ambiente ma, una questione di sostenibilità in senso lato che mette a rischio le risorse naturali fondamentali sulle quali è basato lo sviluppo sociale ed economico. L’emanazione di un PAB - Agricoltura, conferma il forte coinvolgimento del settore rispetto all'obiettivo della tutela della biodiversità. Senza dubbio, a causa del legame naturale dei processi produttivi agricoli con i cicli biologici che operano in natura. Ma anche in relazione alle modalità attraverso le quali si sono proposte le attività agricole. 59 In questo contesto, si sottolinea l'importanza della Direttiva Quadro nel settore della gestione delle acque, spesso inquinate da pesticidi e fertilizzanti (Direttiva 2000/60/CE del Consiglio), per l'importanza essenziale di questo elemento nel funzionamento degli ecosistemi. 60 Nell’ambito del primo tema, conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica, la Comunità si propone, tra l'altro, gli obiettivi di stimolare la considerazione dei valori della biodiversità nell'analisi costi-benefici e di integrare le problematiche relative alla biodiversità nei sistemi di determinazione delle responsabilità ambientali. 63 Queste ultime, durante il mezzo secolo trascorso, sono state ampiamente condizionate dalle politiche che l’UE ha definito per il settore, tanto che le stesse politiche, hanno avuto un ruolo rilevante sulla tutela della biodiversità61. Così, gli interventi fissati sin dagli anni sessanta a favore del reddito degli agricoltori hanno stimolato un’agricoltura intensiva che, spesso, non ha dato un’adeguata attenzione alle risorse naturali. Una situazione alla quale si è cercato di trovare rimedio sin dagli anni ottanta62. Ma è con l’inizio degli anni novanta la politica agricola cambia strategia e le azioni a favore della sostenibilità ambientale diventano esplicite63. In particolare, con la riforma Mac Sharry del 1992 si avvia una vera e propria strategia agroambientale64. Una strategia che trova conferma e piena concretizzazione cogli interventi che, all’inizio del 2000, prendono avvio dal documento 61 Le cause del deterioramento della biodiversità imputabili a pratiche agricole sono: - a livello genetico la riduzione del numero di varietà e razze impiegate in agricoltura e il ricorso alla monocoltura rappresentano una minaccia per il patrimonio genetico animale e vegetale; - a livello di specie selvatiche l'impiego di prodotti chimici (erbicidi, insetticidi, fertilizzanti) e la meccanizzazione provocano una destabilizzazione dei cicli di vita naturali e una alterazione degli equilibri; - a livello di habitat e di ecosistema la scomparsa ed il degrado delle zone umide, di piccoli boschi e delle siepi determina il declino delle popolazioni di flora e fauna ad essi correlati 62 In questo periodo, sono state emanate azioni a favore del settore primario che hanno determinato effetti positivi più o meno diretti sulla tutela delle risorse naturali. Tra queste, il regolamento (CEE) 797/85 che prevedeva la possibilità di introdurre regimi speciali di aiuti in aree sensibili dal punto di vista ambientale per orientare le aziende agricole verso pratiche agricole capaci di migliorare gli ambienti naturali ed il paesaggio. E’ il caso anche del Regolamento (CEE) 4115/88 sull’estensivizzazione della produzione che fissa aiuti maggiori agli agricoltori che adottano tecniche produttive biologiche; del Regolamento (CEE) 1094/88 sulla non coltivazione del 20% della superficie agricola aziendale (set-aside) e del Regolamento (CEE) 2054/88 che definisce interventi di incentivazione alle pratiche agricole a basso impiego di prodotti chimici anche per le zone che non sono svantaggiate. 63 Da ricordare, il regolamento (CEE) 2092/91, per incentivare il metodo di produzione biologico a cui la Comunità riconosce la capacità di operare un riequilibrio ecologico degli ambienti agrari, e la direttiva 676/91, finalizzata a ridurre l'accumulo di nitrati provenienti dall'attività agricola nelle falde acquifere. 64 Sono i regolamenti 2078/92 e 2080/92 i capisaldi della svolta. Il primo riguarda i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, il secondo concerne gli interventi di forestazione. 64 agenda 2000. In essi, infatti, gli obiettivi ambienta li vengono pienamente integrati nelle politiche dello sviluppo rurale e la tutela della biodiversità rientra nelle finalità prefissate. Con riferimento a questa nuova strategia, il PAB-agricoltura individua tre tipologie di obiettivi: la tutela delle risorse genetiche, la conservazione e l'uso degli ecosistemi agricoli, l'impatto delle politiche commerciali sulla produzione agricola e l’utilizzazione del suolo sulla produzione agricola e l’utilizzazione del suolo. Ciò, ricorrendo a strumenti adeguati ai tre livelli di biodiversità coinvolti in questo settore: - la varietà genetica delle piante e degli animali addomesticati; - la biodiversità “selvatica”; - i sistemi di supporto alla vita come i microrganismi del terreno, gli agenti impollinatori, i predatori e tutti gli organismi che concorrono alla fertilità e alla produttività dei sistemi agricoli. Le azioni prioritarie individuate dal piano sono sette e prevedono: - una razionale gestione delle pratiche agricole intensive attraverso una diversificazione delle colture e delle varietà impiegate, un uso meno intensivo dei prodotti chimici, la promozione dei metodi dell’agricoltura biologica e dell’agricoltura integrata, la promozione dell'agricoltura estensiva, la gestione sostenibile delle risorse idriche. - Il mantenimento dell’attività agricola in condizioni economicamente efficienti e socialmente accettabili, nelle aree dove il livello di biodiversità è elevato e l’agricoltura si è indebolita. - L’utilizzo di misure agroambientali per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità. 65 - La presenza di un’infrastruttura ecologica che interessi tutto il territorio attraverso l'attuazione della rete “Natura 2000” e il mantenimento e lo sviluppo di siepi, zone a prato, a pascolo, brughiere, piccoli frutteti, nonché di alberi isolati e di specchi d'acqua. . - La promozione di misure specifiche relative alle risorse genetiche per conservare razze e varietà locali. - La promozione della commercializzazione di razze e varietà indigene che si sono adattate alle condizioni locali e regionali. - L’attuazione di misure atte a prevenire la diffusione della coltivazione specie non indigene. Per queste azioni, il piano propone l’uso ottimale degli strumenti già attivi nell'ambito della politica agricola comunitaria. Entro il 2003 gli Stati membri dovranno presentare una relazione che precisa gli ostacoli che impediscono il miglioramento della biodiversità in agricoltura. Il PAB – Conservazione delle risorse naturali centra l’attenzione sulle specie selvatiche, animali e vegetali, e sugli ecosistemi ed habitat da esse popolati. Al fine di perseguire gli obiettivi già prefissati nella Strategia comunitaria per la diversità biologica e di tradurli in azioni concrete, il piano propone di rafforzare gli strumenti già esistenti, come la direttiva uccelli selvatici e quella sugli habitat65. Si evidenzia, in ogni caso, che la conservazione della biodiversità non può essere attuata solo in aree designate, ma deve essere realizzata su tutto il territorio, attraverso strumenti orizzontali. A tal fine sono richiamate la direttiva 65 In questo ambito vengono proposte varie azioni tra cui quella relativa alla valutazione dell'impatto sulla biodiversità, nel contesto dei sistemi di valutazione ambientale istituiti dai regolamenti interessati, dei programmi relativi ai fondi strutturali e dei piani di sviluppo rurale per periodo 2000/2006, anche degli altri strumenti finanziari della comunità. 66 quadro sulle acque66, la strategia per la gestione integrata delle zone costiere67, la normativa per la responsabilità per danni all’ambiente, la valutazione di impatto ambientale68, l'etichettatura ecologica69, l’audit ambientale70, ed altri strumenti economici. Il PAB si occupa anche del sostegno che può essere dato alla biodiversità dalle politiche riguardanti le risorse genetiche71 e, dalla conservazione ex situ, alla quale occorre dare impulso attraverso azioni mirate alla diffusione di zoo e giardini botanici. Evidenzia, infine, la necessità di preservare la biodiversità su scala mondiale attraverso l’ottimizzazione delle possibili sinergie con le convenzioni internazionali in materia, in particolare con la CITES, le varie convenzioni sul cambiamento climatico, sulla desertificazione, di Barcellona, OSPAR72, i Protocolli di Cartagena e Montreal, l’Accordo TRIPs dell’OMC73, la FAO ed il forum a livello internazionale sulle foreste. 66 La direttiva quadro sulle acque è un esempio di come si possa realizzare un “approccio all'ecosistema”come invocato dalla . Inoltre, tale direttiva, anche se non ha come obiettivo principale la protezione di specie, comunità, biotopi o habitat specifici, presenta la biodiversità come indicatore principale per definire lo stato ecologico elevato e buono. 67 Il rapporto “L’ambiente nell’Unione europea alle soglie del 2000” (AEA, 1999) evidenzia lo stato delle zone costiere e le pressioni esercitate su di esse. Lungo i litorali trova collocazione la maggior parte delle zone umide europee, pertanto il PAB evidenzia come una pianificazione e una gestione sostenibile delle zone costiere è fondamentale per la conservazione di questi siti. 68 La Direttiva 97/11/CE del Consiglio ha modificato la precedente Direttiva 85/337/CEE in materia. Ai sensi della direttiva modificata tra i criteri che uno Stato deve adottare per decidere se effettuare una Valutazione di Impatto Ambientale ci sono anche l’utilizzo di risorse naturali e la vulnerabilità ambientale della zona potenzialmente colpita, con particolare riguardo alle zone umide, costiere, montuose e boschive, alle riserve e parchi naturali, nonché ai siti “Natura 2000”. 69 Una delle azioni del programma prevede che, nell'attribuzione del marchio ecologico comunitario ai prodotti ed ai servizi (Regolamento (CE) 1980/2000), siano valutati gli effetti potenziali sulla biodiversità. 70 Il PAB evidenzia che, dato che motivi di ordine economico sono spesso causa della perdita di biodiversità, Occorre individuare e quantificare gli effetti negativi di alcuni incentivi economici concessi alle attività economiche. Il nuovo regolamento riguardante il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS II) richiede ai vari soggetti di valutare l’impatto ambientale sulla biodiversità. 71 La Direttiva 90/220/CEE rappresenta il quadro regolamentare per le biotecnologie. 72 La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (“Convention OSPAR”) a été ouverte à la signature lors de la réunion ministérielle des Commissions d'Oslo et de Paris, le 22 septembre 1992 à Paris. www.ospar.org 73 TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights - Aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio). OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) meglio conosciuta come WTO (World Trade Organization), 67 Il PAB - Pesca mira a preservare o ripristinare la biodiversità dove questa sia stata compromessa a causa delle attività di pesca o acquicoltura. A questo scopo il piano individua tre livelli di intervento: la conservazione e l'uso sostenibile degli stock ittici; la tutela delle specie non bersaglio, degli habitat e degli ecosistemi minacciati dalle attività della pesca; l’applicazione di misure tecniche e il rafforzamento delle attività di ricerca e monitoraggio. Gli interventi sull’agricoltura hanno l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale di tale attività, limitare l'introduzione di specie estranee invasive, garantire la salute delle specie animali allevate e approfondire la ricerca. Il PAB richiama la revisione della Politica Comune della Pesca (PCP), che dovrà avvenire nel 2002, affinché nel corso della revisione possa essere rafforzata la dimensione ambientale nel settore. Il PAB - Cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo si inquadra nel contesto dei traguardi internazionali sullo sviluppo concordati per il 2015. Infatti, la diminuzione della povertà, l'inversione della tendenza al degrado ambientale e la perdita di risorse ambientali sono strettamente connessi alla biodiversità. Tra le misure individuate figurano la stesura di strategie e piani di azione a favore della biodiversità nei paesi in via di sviluppo, superando gli ostacoli rappresentati da “[...] Un quadro politico e giuridico insufficiente per una gestione partecipativa delle risorse naturali e delle aree protette [...]”. 4.2.1.3.1 E uropean Plant Conserv ation Strategy (EPCS) 68 Nel giugno 2001, al terzo congresso di Planta Europa74 a Pruhonice, la rete di Planta Europa in collaborazione con il Consiglio d’Europa ha mobilitato tutta la propria competenza nel settore della conservazione delle piante per elaborare un piano generale con gli obiettivi concreti e realizzabili in modo da arrestare la perdita della diversità vegetale in Europa entro il 2007. Il risultato del congresso è stato lo sviluppo della Strategia Europea di Conservazione delle Piante (EPCS), divisa in 42 obiettivi di medio e lungo periodo. Gli obiettivi forniscono la struttura per la conservazione delle piante in Europa. Gli obiettivi traducono a scala europea la Strategia Globale per la Conservazione delle Piante (GSPC) (cfr. supra § 4.1.2.1). Entrambe le strategie si prefiggono finalità chiare, lungimiranti ma realistiche, riunite in 5 comuni piani d'azione. Essi contengono 42 targets europei da raggiungere entro il 2007 a loro volta inseriti nelle 16 priorità globali da portare a termine entro il 2010 (in accordo con il Countdown 2010) I diversi targets sono raggruppati in 5 (macro)obiettivi: * Comprendere e documentare la varietà delle piante. * Conservare la varietà vegetale. * Utilizzo sostenibile della varietà vegetale. * Promozione formazione e della consapevolezza circa la varietà vegetale. * Costruzione di strutture per la conservazione della varità vegetale. 74Planta e dei Europa è una Rete di organizzazioni indipendenti, governative e non, che collaborano per la conservazione delle piante funghi spontanei coordinando le loro attività e condividendo competenze ed esperienze. http://www.plantaeuropa.org/pe-about-Italian.htm, 9 dicembre 2006. 69 Nell'aprile 2002 la Strategia Europea di Conservazione delle Piante è stata riconosciuta come contributo alla GSPC adottato dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (decisione VI/9). 4.2.1.4 Rete Ecologica Paneuropea La Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1) si dovrebbe integrare poi nella Rete Ecologica Paneuropea (REP), network quest ultimo al quale parteciperanno tutti i Paesi d'Europa. L’auspicio era di concluderlo entro il 2005 ma, more solito, è ancora in fase di attuazione. La realizzazione della REP contribuirà a limitare la scomparsa delle specie e degli habitat ed agevolerà il ripristino delle aree naturali. Il suo punto di forza sarà la varietà dei sistemi nazionali di protezione della natura e la valorizzazione delle esperienze acquisite nella realizzazione dei modelli delle altre reti. Mentre la Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1) la Rete Natura 2000 mirano soprattutto a creare una rete di aree centrali carenti però di collegamenti naturali, nell'elaborazione del concetto di REP si deve contrastare la frammentazione e promuovere la scelta di siti collegati da corridoi ecologici. Inoltre le reti ecologiche non hanno un tipo di tutela integrale: una fase del progetto della REP sarà proprio l'elaborazione di una politica integrata, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano il territorio su cui vanno a incidere. Mettere in rete le aree protette d'Europa significa superare il concetto di sito protetto considerato come un'isola naturale che rischia di estinguersi per mancanza di interrelazioni e scambi con altre zone naturali; è sufficiente connettere tra loro queste zone attraverso la creazione di corridoi ecologici, ovvero infrastrutture naturali che favoriscano gli scambi e 70 la dispersione delle specie. Senza una politica di questo tipo le specie europee sono destinate ad estinguersi. 4.2.1.5 Il Libro Bianco sulla responsabilità ambientale Il Libro bianco sulla responsabilità ambientale delinea la struttura di un sistema di responsabilità per i danni causati all'ambiente, fondato in modo prioritario sul principio del chi inquina paga75. Il sistema, a differenza di quanto è stato fatto finora, contempla anche i danni alle risorse naturali particolarmente importanti sotto il profilo della conservazione della diversità biologica. In questo contesto, il Libro bianco affronta specificatamente il tema della valutazione economica della biodiversità76. La valutazione dei danni alla biodiversità è estremamente complessa e richiede che siano presi in esame i costi di risanamento o altre soluzioni nel caso in cui il ripristino non sia fattibile. In questo ultimo caso, la valutazione deve essere basata sui costi necessari a realizzare soluzioni volte a reintrodurre nell'ambiente le risorse naturali equivalenti a quelle distrutte, in modo da ripristinare il livello di conservazione della natura e della biodiversità presente nella Rete “Natura 2000”77. La Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha commissionato uno studio per approfondire tre questioni individuate dal Libro Bianco: 75 Gli Stati membri devono, in ogni caso, garantire il risanamento dell'ambiente compromesso anche quando non è possibile applicare un regime di responsabilità, in quanto obbligo previsto dalla Direttiva Habitat. 76 Il documento auspica l'emissione di una direttiva quadro che introduca la responsabilità oggettiva per danni causati da attività pericolose e di responsabilità per colpa per i danni alla biodiversità. 77 Il Libro Bianco consiglia a tale fine l’utilizzo dell'Environmental Valuation Resource Inventory (EVRI). L'EVRI è un database creato dall’Environment Canada's economic unit che può aiutare analisti delle politiche ambientali a valutare gli interventi da mettere in atto. Il risultato degli studi catalogati in EVRI può essere trasferito per stimare il valore economico di proposte di progetti o di politiche. Il sito è: http://www.evri.ec..gc.ca/evril, 5 luglio 2006 71 • come definire “significativo” un danno alle risorse naturali e decidere su un “minimo livello di ristorazione”; • come, e a che cosa si estendono, le tecniche di valutazione monetaria che possono essere usate per stimare il valore economico del danno alle risorse naturali; • come l'analisi costi-benefici può essere usata per scegliere tra opzioni di ristorazione78. 4.2.2 Piano Nazionale sulla biodiversità In Italia, la è stata recepita nel 1994 (Legge 124 del 14/02/1994) ed è diventata operativa con Delibera CIPE, del 16/04/1994, relativa a Linee strategiche e il programma preliminare per l’attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica in Italia. Per realizzare la strategia integrata prevista nelle Linee, nel 1997, è stato varato il Piano Nazionale sulla Biodiversità (PNB)79. Nell’introduzione si sottolinea che: “Tra le varie forme di ricchezza di un Paese (materiale, culturale, biologica) quella biologica è stata finora sottovalutata. Tale ricchezza risiede nelle informazioni genetiche possedute da ciascuna specie, anche lo più piccola”. Per questo, il PNB si propone di perseguire specifici obiettivi sulle seguenti tematiche: • Conoscenza e monitoraggio ed accesso alle informazioni; • Ricerca di base ed applicata; • Educazione e sensibilizzazione; 78 La metodologia presentata in: “Study on the Valuation and Restoration of Damage to Natural Resouces for Purpose of Environmental Liability” (Mac Alister Elliott and Partners LTD e The Economics for the Environrnent Consultancy LTD, 2001), per valutare il danno alle risorse naturali e scegliere tra diverse opzioni di ristorazione, si riconduce alla valutazione di impatto ambientale e/o all’analisi costi benefici. 79 D.M.GAB. l97/568/DEC del 15/5/1997 72 • Conservazione in situ80; • Promozione delle attività compatibili; • Contenimento dei fattori di rischio; • Conservazione ex situ; • Biotecnologie e sicurezza; • Cooperazione internazionale ed ecodiplomazia. Il Piano attribuisce rilevanza alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) quale strumento da adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati in qualsiasi azione. La valutazione deve verificare i piani di settore (energetico, trasporti, rifiuti, turismo, industria, pesca, ecc.), considerando il valore economico della conservazione e della perdita della biodiversità81. Deve, inoltre, valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, di un piano o di un programma sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria, sul clima, sul paesaggio, ecc. Il Piano prevede che venga inserita la conservazione della biodiversità anche nei bilanci di contabilità ambientale a livello territoriale che faranno parte delle Agende 21 regionali e locali82. Tutto questo è vero sulla carta. Il piano de facto non esiste: la sua applicazione è caduta da tempo nel dimenticatoio a causa dei troppi campanilisimi e delle divisioni di competenze 80 Il contributo italiano alla costituzione della rete “Natura 2000” si è concretizzato nel progetto “BioItaly”. Esso è stato suddiviso in due fasi principali. La prima, prevede il censimento dei biotopi/siti di interesse comunitario permettendo all’Italia di poter fornire all’Unione Europea l’elenco dei siti (circa 2700) previsto dalla Direttiva Habitat. La seconda fase, riguarda gli altri biotopi/siti che, pur non compresi negli allegati della stessa diret. tiva, rivestono interesse naturalistico a livello nazionale, regionale e locale. 81 Secondo quanto previsto dalla nuova Legge Quadro sulla VIA (Proposta n. 1557), la valutazione sarà prevista non solo per i progetti, ma anche per i piani, tra cui anche quelli urbanistici e territoriali al fine di evitare la frammentazione degli habitat. 82 Secondo quanto indicato nella proposta della Legge Quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, a partire dall'anno finanziario 2004 sarebbe tata necessaria l'approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. 73 tra Stato e Regioni e tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dei Beni e Attività Culturali. Sarebbe invece quantomai necessario fosse ripreso, rilanciato e, soprattutto, applicato. La gestione e la conservazione della biodiversità implicano, infatti, una regia comune a livello nazionale. Regia ancora oggi assente. 4.2.3 Una riflessione di sintesi L’analisi delle politiche internazionali a tutela della biodiversità ha messo in evidenza che gli accordi internazionali si definiscono quando esiste un contenzioso che rende necessario la definizione di una regolamentazione sopranazionale che tuteli gli interessi di tutte le parti coinvolte. E l’oggetto del contendere, il livello di biodiversità considerato nelle diverse convenzioni, cambia nel corso del tempo. Ora riguarda la diversità biologica a livello di specie, ora include anche gli ecosistemi, ora interessa la diversità genetica a seconda del maggior valore economico attribuito alle componenti della risorsa. E’, dunque l’apprezzamento della diversità biologica ai diversi livelli a cambiare nel corso degli anni e, conseguentemente, ad indirizzare il tema delle relative convenzioni internazionali. Le prime convenzioni nascono per regolamentare il prelievo eccessivo di risorse rinnovabili (le balene, i tonni, le foche, l'orso polare, la vicuña). Fino alla fine degli agli anni settanta, si percepisce il valore economico diretto della biodiversità prevalentemente a livello di specie. Man mano che aumenta la sensibilità nei confronti della questione ambientali e l’attenzione delle convenzioni internazionali si definisce anche sulla tutela delle altre dimensioni della biodiversità, per le quali si ribadisce l’importanza economica. Così nella Convenzione di Ramsar (1972) si sottolinea la rilevanza economica delle zone umide; nella Convenzione di Bonn (1979) si evidenzia l’importanza economica della diversità genetica della fauna 74 selvatica; in quella di Berna (1979) il valore economico della natura nel suo complesso, anche nella dimensione paesaggistica e culturale. Nel corso del tempo, in ogni caso, il livello di biodiversità che ha acquisito maggiore importanza economica, per il valore di uso diretto che è in grado di esprimere, è la diversità genetica. Si pensi alla rivoluzione verde e ai programmi di miglioramento genetico che l’hanno accompagnata. II valore della dimensione genetica della biodiversità è stato ulteriormente esaltato dall'avvento delle biotecnologie e delle loro molteplici applicazioni, non solo in campo alimentare. La Convenzione di Rio de Janeiro (1992) rappresenta un momento fondamentale per l’importanza economica del livello genetico della biodiversità. La maggior parte delle risorse biologiche si concentra nelle aree geografiche dei paesi del Sud del mondo; i paesi del Nord posseggono le tecnologie adatte a valorizzare le stesse risorse. L’equa condivisione dei benefici economici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche è una questione centrale per la stessa tutela della biodiversità. E’ chiaro dunque che, se le prime convenzioni venivano stipulate per conservare le risorse soggette a sfruttamento, oggi esse sono incentrate sulla biosicurezza. La progressiva presa di coscienza del ruolo economico di tutte le componenti della biodiversità, non poteva non far nascere l'esigenza di studiare i criteri ed i metodi per la quantificazione del loro valore. La Conferenza delle Parti della CBD, riconosce la valutazione economica della biodiversità e delle risorse biologiche come strumento fondamentale per meglio gestire le politiche a tutela della biodiversità. Negli stessi anni, anche in ambito europeo, si evidenzia la necessità di quantificare il valore della biodiversità, per rendere più incisiva l’opera di conservazione. Espressa per la prima volta nel V Programma di Azione Ambientale (19932000), che propone la “Valutazione economica del patrimonio naturale e ambientale degli Stati 75 membri”, l’importanza della valutazione viene sottolineata dalla “Strategia comunitaria sulla diversità biologica” (1998). In questo ambito, tra gli altri, la Comunità si pone l'obiettivo di internalizzare i valori della biodiversità nell'analisi costi-benefici e di integrare le problematiche relative alla valutazione della biodiversità nei sistemi di determinazione delle responsabilità ambientali. Successivamente, le azioni proposte nei “Piani di azione a favore della biodiversità” (2001) mirano a ridurre la perdita di biodiversità poiché essa equivale “ad un depauperamento a livello economico”. La necessità di una valutazione economica della biodiversità è espressa anche dal “Libro bianco sulla responsabilità ambientale” (2000) in funzione della quantificazione dei danni alle risorse naturali e della valutazione dei costi del ripristino. A livello nazionale, la questione della quantificazione del valore economico della biodiversità si sarebbe dovuto evidenziare nel Piano Nazionale sulla Biodiversità allorché si proponeva di inserire il valore della risorsa nei bilanci di contabilità ambientale, previsti dalle Agende 21 territoriali83. Le ricerche sull’individuazione del valore economico della biodiversità assumono, dunque, un significato d’importanza strategica sia perché possono aiutare l'opinione pubblica a comprendere il valore materiale di questa risorsa e la necessità di non depauperarla, sia perché possono essere di supporto ai decision makers per operare le scelte politiche migliori. SCHEMA RIASSUNTIVO-INTERPRETATIVO TABELLA 1.1. principali convenzioni fino al 1970 Convenzioni Convenzione per la protezione degli uccelli utili A B X C D E F G X H I L M N O P Q R X all’agricoltura (Parigi, 1902) 83 Sulle alterne fortune del PNB ci siamo già dilungati nella pagina precedente. 76 Convenzione di Londra sulle aree Protette (Londra, X X X X X X X X X X X X X X 1933) Convenzione sulla protezione della natura e la X preservazione della vita selvatica nell’emisfero occidentale (Washington, 1940) Convenzione Internazionale regolamentazione della caccia per alle la X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X balene Washington, 1946) Convenzione Internazionale per la protezione degli X Uccelli (Parigi, 1950) Convenzione per la costituzione di una Organizzazione per la protezione delle piante mediterranee ed europee (Parigi, 1951) Convenzione Internazionale per la protezione delle X piante (Roma, 1951) Accordo per la protezione delle Piante del Sud-Est X dell’Asia e la regione del Pacifico (Roma, 1956) Trattato Antartico (Washington, 1959) Accordo riguardante la cooperazione X sulla X X X X X X X X X X X X quarantena di piante e la loro protezione contro gli insetti e le malattie (Sofia, 1959) Convenzione sul pesce del Mar Nero (Varna, 1959) Accordo sulle misure per la conservazione della X X X X X X X X X X Fauna e della Flora Antartica (Bruxelles, 1964) Convenzione Internazionale per la conservazione dei Tonni dell’Atlantico (Rio de Janeiro, 1966) Convenzione Africana sulla Conservazione della Natura e delle Risorse naturali (Algeri, 1968) Convenzione Europea per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale (Parigi, 1968) Convenzione del Benelux sulla Caccia e la X X protezione degli uccelli (Bruxelles, 1970) 77 Legenda del tipo di convenzione internazionale per chiave di lettura: • Nazioni Firmatarie: A (globale), B (paneuropea), C (regionale), D (adesione UE) E: (adesione Italia); • Livello di Biodiversità: F (genetica), G (di specie), H (ecosistemica), I (culturale), L (di paesaggio); • per le specie: M (flora), N (fauna); • Livello di Tutela: O (selvaggia), P (antropizzata); • Tipo di Conservazione: Q (in situ), R (ex situ). 78 TABELLA 1.2. principali convenzioni degli anni ‘70. Convenzioni A Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat B C X D E X F G H I L M N O P Q R X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X degli uccelli acquatici (Ramsar, 1971) Convenzione sulla conservazione degli accordi X antartici (Londra, 1972) Convenzione sulla conservazione della foca X X antartica (Oslo, 1972) Convenzione sulla protezione del patrimonio X X culturale e naturale mondiale (Parigi, 1972) Convenzione sul commercio internazionale di X X flora e fauna selvagge minacciate di estinzione (CITES) (Washington, 1973) Accordo sulla conservazione dell’orso polare (Oslo, X 1973) Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle X X X X X X risorse viventi del Mar Baltico e delle risorse bentiche (Varsavia, 1973) Convenzione europea per la protezione di animali X X X X allevati per scopi aziendali (Strasburgo, 1976) Convenzione per la conservazione della natura nel X X X X X X X X X X X X Pacifico del Sud (Apia, 1976) Trattato per la cooperazione in Amazonia (Brasilia, X 1978) Convenzione europea per la protezione di animali X X X X X X X X X X da macello (Strasburgo, 1979 Convenzione sulle specie migratorie appartenenti X X X X X X X X X X X X alla fauna selvatica (Bonn, 1979) Convenzione sulla conservazione della vita selvatica X X X e dell’ambiente naturale in Europa (Berna, 1979) Convenzione per la conservazione e la gestione X X X X della Vicuna (Lima, 1979) 79 Convenzione sulla conservazione delle risorse X X X X X X X X X marine viventi in Antartide (Canberra, 1980) Legenda del tipo di convenzione internazionale per chiave di lettura: • Nazioni Firmatarie: A (globale), B (paneuropea), C (regionale), D (adesione UE) E: (adesione Italia); • Livello di Biodiversità: F (genetica), G (di specie), H (ecosistemica), I (culturale), L (di paesaggio); • per le specie: M (flora), N (fauna); • Livello di Tutela: O (selvaggia), P (antropizzata); • Tipo di Conservazione: Q (in situ), R (ex situ). 80 TABELLA 1.3. principali convenzioni Internazionali dopo il 1980 A CONVENZIONI Convenzione di Benelux sulla conservazione della natura e protezione del B C D E F G H I L X M N O P Q R X X X X X X X X X X paesaggio Bruxelles, 1982) Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del X X X Mare - UNCLOS (Montego Bay, 1982) Convenzione per la protezione e lo sviluppo dell’ambiente marino nelle regioni X X caraibiche (Cartagena delle Indie, 1982) Accordo internazionale sulle piante da legno, X X X X X tropicali (Ginevra, 1983) Protocollo sulle aree protette la flora e la fauna delle X X X X X X X X X X X X X X X X regioni orientali dell’Africa (Nairobi, 1985) Accordo sulla conservazione della natura e delle risorse naturali ASEAN (Kuala Lumpur 1985) Convenzione per la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente nelle regioni del sud del Pacifico (Noumena, 1986) Convenzione europea per la protezione degli X X X X X X F G H I X animali da compagnia (Strasburgo, 1987) Convenzione sulla protezione delle Alpi (Salzburg, X X X X X X X X X X X X X X X X 1991) Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio De X X X X Janeiro, 1992) Accordo sulla protezione dei piccoli cetacei del X X X X X X X X X Baltico e del Mare del Nord (ASCOBANS, 1991) Convenzione per la protezione dell'ambiente marino del nord-est Atlantico (OSPAR) (Oslo, 1992) Convenzione per la protezione dell'ambiente X X X X marino e delle regioni costiere del Mediterraneo (Barcellona 1995) 81 Convenzione sulla biodiversità marina e costiera X X X X X X X X X del mediterraneo (Alghero, 1995) Accordo sulla protezione dei piccoli cetacei nel Mar X X X Nero, nel Mar Mediterraneo e nella contigua area atlantica (ACCOBAMS) (Monaco, 1996) Protocollo di Cartegena (Nairobi, 1999) X A CONVENZIONI B X C X X D E F Convenzione sul Paesaggio (Firenze, 2000) X X X Protocollo X X X di Montreal sulla Biosicurezza X G H I L X X X X X M N O P Q R X X X X X X X X X X X X X (Montreal, 2000) Convenzione Internazionale sulle risorse X Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’agricoltura (Roma, 2001) European Strategy for Plant X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Conservation, (Pruhonice, 2001) Global Strategy for Plant Conservation (La Haye, 2002) Countdown 2010 (Montecatini Terme, 2005) Legenda del tipo di convenzione internazionale per chiave di lettura: • Nazioni Firmatarie: A (globale), B (paneuropea), C (regionale), D (adesione UE) E (adesione Italia); • Livello di Biodiversità: F (genetica), G (di specie), H (ecosistemica), I (culturale), L (di paesaggio); • per le specie: M (flora), N (fauna); • Livello di Tutela: O (selvaggia), P (antropizzata); • Tipo di Conservazione: Q (in situ), R (ex situ). 82 4.3 Legislazione 4.3.1 La Costituzione Italiana Nel 1948 quando entrava in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana la conoscenza delle problematiche ambientali era assai limitata e la sensibilità sociale della protezione dell’ambiente non si manifestava ancora. Ciò nonostante nel testo costituzionale vennero inseriti due principi che fanno riferimento al paesaggio, al patrimonio storico e artistico della nazione (art.9) e alla salute (art. 32), quali esigenze da tenere in considerazione nell’organizzazione dei pubblici poteri e nella disciplina delle loro funzioni. L’interpretazione costituzionale successiva ha consentito di collegare i due articoli84. Il combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Costituzione consentirebbe, in effetti, di delineare una nozione giuridica di “ambiente salubre”, utile a configurare diritti che i soggetti possono esercitare e difendere in giudizio85. Questa lettura non potrà che essere rafforzata per effetto della revisione dell’articolo 117, operata dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato la parte seconda del titolo V della Costituzione. La novellata versione dell’articolo 117, infatti, afferma che lo Stato ha la legislazione esclusiva per la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. L’ambiente e l’ecosistema dunque sono posti in relazione con la tutela della “cultura”. 84 Cfr. Comporti., M. 1990. Tutela dell’ambiente e tutela della salute. In: Rivista Giur. Ambiente, pp 191 e segg. L’art. 9 Cost. per effetto di una interpretazione estensiva e logico-sistematica della formula “paesaggio”, intesa in connessione con il riconoscimento costituzionale della salute consentirebbe di comprendere nella protezione costituzionale tutto l’ambiente naturale. In tal senso cfr. Spagna Musso, E., 1992. Diritto Costituzionale. CEDAM, Padova, pagg. 271 e segg. 85 Per la connessione tra gli artt. 9 e 32 della Costituzione si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 641/1987, in Giur. Cost. 1987. Pagg. 3788 e segg. la Corte afferma che la protezione dell’ambiente imposta anzitutto dai precetti costituzionali degli articoli 9 e 32 assurge a “valore primario ed assoluto”, in quanto “elemento determinativo della qualità della vita”. 83 4.3.1.1 La Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana Novembre 2001: la Regione Calabria, con tempismo tipicamente italiano, ha emanato una propria legge86 (Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 30). Solo un mese prima ottobre 2001- lo Stato Italiano varava una riforma della Costituzione Italiana (Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3) che, nel novellato art. 117 lett. s, stabilisce: “ Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie […] lett. s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali […]”. La necessità di una legge nazionale viene ora sancita dalla Costituzione Italiana che stabilisce, invertendo completamente la rotta rispetto alla legge “quadrifoglio”, la potestà esclusiva dello Stato a legiferare in materia di ecosistema e di ambiente. Ad una prima lettura non sembra giustificato trarre dalla riforma costituzionale del titolo V l’immediata conseguenza di una concentrazione nell’amministrazione centrale di tutti i poteri relativi alle materie per le quali l’articolo 117 riconosce l’esclusiva competenza statale, né di quella di un’emarginazione dei poteri regionali e locali nella disciplina di questi ambiti. La riforma costituzionale designa un nuovo quadro delle attribuzioni nella prospettiva di un’accresciuta autonomia delle Regioni e degli enti locali, per cui riuscirebbe in contraddizione con i principi che la informano una riserva volta a legittimare la centralizzazione della scelta delle funzioni (Cordini, 2002). Occore, invero, sottolineare come il rapporto tra Stato e Regioni in materia ambientale, dal punto di vista del riparto sia delle competenze amministrative che di quelle legislative, non è mai stato delineato in maniera soddisfacente (Lugaresi, 2004). La situazione è stata resa ancora più complessa dalla difficile sincronizzazione della riforma costituzionale del Titolo 86 Cfr. infra § 4.3.3.1 84 V, attraverso legge costituzionale, con la riforma dell’amministrazione attraverso atti aventi forza di legge, che l’ha preceduta. In questo senso è intervenuta la legge n°131/2003 contenente disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3. Se la riforma viene correttamente interpretata, nel senso di garantire l’unitarietà dell’indirizzo della Politica a tutela dell’Ambiente e di tenere conto dell’intreccio di temi che si riflettono nella complessità dell’ecosistema, la Costituzione potrebbe svolgere un ruolo importante, indicando il quadro di riferimento entro il quale assicurare, per la salvaguardia dell’ambiente, l’impegno coordinato e coerente di tutti i soggetti (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) che, nella configurazione prospettata dal riformato articolo 114 costituiscono la Repubblica. Certo è che la demarcazione del confine è difficile, anche grazie al successivo comma 3 che tra le materie di legislazione concorrente prevede la “valorizzazione dei beni ambientali”. La Corte Costituzionale sarà chiamata, ancora una volta, a tracciare i limiti. Un primo intervento della Corte ha escluso che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico qualificabile come “tutela dell’ambiente”, proprio in quanto non sembra configurabile una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, considerato l’intreccio con altri interessi e competenze. La Corte prefigura l’esistenza di una materia “trasversale”, che ammette competenze regionali, e riserva allo Stato le competenze necessarie per assicuare le esigenze di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale87. 87 Cfr. Corte. Cost., sent. n. 407/2002; sent. n 563/2002; sent. n. 536/2002, sent. n. 222/2003; sent. n. 226/2003; sent. n. 227/2003). 85 4.3.2 Legislazione statale La protezione delle specie della flora italiana non è attualmente prevista da una legge che abbia valore su tutto il territorio nazionale88. Probabilmente non vi sono sufficienti interessi economici/politici per promulgare una legge di tale stampo nonostante interventi in questo settore siano stati richiesti da molto tempo (Bortolotti, 1981). Sino ad oggi solo due normative di carattere nazionale si interessano, sia pur indirettamente, del problema: la legge 27 dicembre 1977, n° 968, nota come “quadrifoglio”, che demandava queste competenze alle Regioni e agli Enti locali e, più indirettamente ancora, la legge 6 dicembre 1991, n° 394, o legge quadro sulle Aree Protette. Una lettura anche superficiale dei titoli delle leggi89, decreti e regolamenti che Silverio Annibale elenca (l’elenco è aggiornato al 1996) come poste a “Tutela della protezione della flora 88 Pedrotti, F., 2004, Scritti sulla Tutela delle Risorse Vegetali, Temi Editrice; Trento, pagg 39-40, Marchiori, S., 1996. Lo stato attuale della conservazione del Patrimonio vegetale in Italia, in: Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. “E. Caffi”. Bergamo, 18, pp.13-17. 89 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 -- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 59). Regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 973 - Provvedimenti per la tutela dei castagneti per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1667. Regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 - Elenco delle piante dichiarate officinali Legge 30 ottobre 1940, n. 1724 -- Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla (artt. 1-3). Codice civile - artt. 826, 866, 867, 989. Legge 9 ottobre 1942, n. 1421 - Disciplina della raccolta e del commercio della digitale. Decreto legislativo luogotenziale 27 luglio 1945, n. 475 - Divieto di abbattimento di alberi di olivo. Legge 18 luglio 1956, n. 759 - Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. Legge 9 ottobre 1967, n. 950 - Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. Il - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. Legge 22 maggio 1973, n. 269 - Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento. Legge l° marzo 1975, n. 47 - Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi -. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. I della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 69). Legge 16 dicembre 1985, n. 752 - Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. 86 dei boschi e delle aree protette.”(Annibale, 1996) chiarisce come l’approccio alla questione sia sempre stato economico o emergenziale. Una “legge per la protezione della Flora Italiana” intanto giace, nella sua versione finale, dall’agosto 1993 in qualche dimenticato cassetto del Ministero dell’Ambiente (Garbari, 1996). 4.3.3 Legislazione regionale 4.3.3.1 Analisi storica Più ricca ma contraddittoria è la legislazione regionale riguardante la flora. Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, relativo al completamento del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, gli interventi per la protezione della natura sono previsti nel titolo IV, «Sviluppo economico», capo VIII, «Agricoltura e Regolamento (CEE) 17 novembre 1986, n. 3528 - Protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico. Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica -. Regolamento (CEE) 30 giugno 1992, n. 2080 - Regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2] 58 - Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 - Attuazione della direttiva (CEE) 91/683 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Legge 23 agosto 1993, n. 352 - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Decreto legge 17 settembre 1993, n. 367 - Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della protezione civile, convertito, con modificazioni, nella legge del 10 novembre 1993, n. 456. Legge 4 dicembre 1993, n. 491 - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Decreto Ministeriale 22 dicembre 1993 - Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali . Legge 15 gennaio 1994, n. 66- Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fìtogenetiche (Ipgri), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991 Decreto legge 15 giugno 1994, n. 377 -. Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 497. Regolamento (CEE) 20 giugno 1994, n. 1467 -- Conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. 87 foreste», e nel titolo V «Assetto ed utilizzazione del territorio», capo II, «Urbanistica». Nel capo «Agricoltura e foreste» vi sono due articoli che prevedono tali interventi. Anche nel capo «Urbanistica» ci sono due articoli che riguardano la protezione della natura. Nei successivi commi dello stesso articolo è invece rimandata ad una legge di disciplina generale la normativa riguardante i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti90. Qualche anno dopo l’emanazione del provvedimento Lucio Bortolotti, funzionario dell’allora Ministero per l’Agricoltura e Foreste osservava: “[…] la confusione è notevole” (Bortolotti, 1981) e poco più avanti aggiungeva “A mio parere, la norma deve essere disciplinata, oltre che dalle regioni […] con una legge-quadro relativa alla protezione della natura. […]. Si tratta di stabilire alcuni principi fondamentali ai quali deve ispirarsi l'attività legislativa delle Regioni in materia di protezione della natura in generale e di tutela della flora e della vegetazione in particolare”. Nello stesso anno entrava in vigore la legge cd “quadrifoglio” (legge 27 dicembre 1977 n. 984). L’ art. 10 IV° comma recita: “Le regioni provvederanno entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente”. Il termine ordinatorio è stato ampiamente disatteso: molte Regioni, in realtà, si erano gia dotate di una propria legge (cfr. infra tabella 4.1). Si può notare che la maggior parte di tali provvedimenti sono stati emanati negli anni immediatamente successivi alla formazione delle regioni ed alle prime definizioni delle loro competenze. Le Regioni, infatti, ritagliando competenze singole in materia di loro comptenza quali agricoltura e foreste, sanità, urbanistica e riaccorpandole si crearono una nuova 90 Legge che sarà promulgata ben quattordici anni più tardi: Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 88 competenza in materia in materia di tutela della natura forzando le resistenze centriste. Per la flora è opportuno distinguere le leggi regionali in un filoni. Al primo appartengono le leggi meno recenti che tutelano la flora secondo una schema generale più o meno costante che possiamo riassumere così: individuazione (legislativa o mediante provvedimenti generali) di determinate specie floristiche spontanee di particolare valore naturalistico, estetico e officinale; vari divieti assoluti o relativi, di raccolta, commercio e in genere danneggiamento di tali specie; provvedimenti autorizzatori in deroga, per finalità particolari91, irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione di tali divieti. Al secondo gruppo di leggi appartengono le norme più recenti nelle quali le previsioni sono più ampie, riferendosi non solo alla flora spontanea, ma all’ambiente naturale in generale o a specifici ambienti naturali, per la cui conservazione si vietano o si ammettono, eventualmente con limiti più o meno stringenti, varie attività antropiche (abbandono di rifiuti, circolazione di automezzi, asportazioni di strati superificiali di suolo, raccoltà della flora spontanea). In questo gruppo può rientrare sia la legge della Regione Marche(Legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6) che prevedeva l’istituzione di aree floristiche protette (Balelli et al., 1981; Pedrotti, 1998) sia la nuova legge della Regione Toscana (Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56) che si sviluppa sulla falsariga della Direttiva Habitat, sia, infine la legge della Regione Lombardia (Legge regionale 27 luglio 1977 n. 33). Legge, quest’ultima che, ancora oggi, presenta caratteristiche del tutto particolari in quanto i beni tutelati sono definiti come biotopi e geotopi92: l’ammissibiltà di attività antropiche in tali zone è demandata alla legge alla disciplina contenuta nello strumento urbanistico comprensoriale, mentre la legge 91 ricerca scientifica in primis. 92 Luoghi di particolare interesse naturalistico locale, individuati dal piano urbanistico di livello comprensoriale 89 stessa pone in via transitoria rigidi e vasti divieti (Robecchi Majnardi, 1981). Infine un cenno a parte merita la legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge regionale 13 marzo 1977 n. 7) che protegge tutta la flora spontanea (Filipello, 1979). Una strada spesso utilizzata per la raccolta dei funghi è il rilascio di un patentino o permesso93 previo superamento di un esame. Un simile espediente potrebbe essere sperimentato per la raccolta delle piante officinali. Stupisce che nessuna Regione vi abbia provato. Nel 1990 secondo Pedrotti (1992) solo tredici regioni e due province autonome erano fornite di una legge, regionale o provinciale. Tabella 4.1 Tabella originale proposta per il Libro Rosso della Flora d’Italia 1992 Si noti che nella tabella originale proposta da Pedrotti manca la legge della Regione Liguria, invece esistente: “Legge Regionale n° 9 del 30 gennaio 1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 febbraio 1984, n°7.” La Regione Campania, invece, si è dotata di una legge solo nel 1994: 93 Anche la Regione Puglia, Regione ancora oggi priva di una legge specificatamente dedicata alla protezione della flora, si è dotata (legge regionale del 25 agosto 2003 n. 12) di un patentino - permesso per la raccolta dei funghi epigei. 90 “Legge Regione Campania n. 40 del 25 novembre 1994.” La Regione Calabria, per concludere, ha emanato una legge (Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 30) solo nel 2001 rubricata come: “Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di funghi spontanei epigei freschi e conservati” composta di 16 articoli e 2 allegati in cui, oltre alla flora fungina, si protegge anche la flora tout court sia tramite un breve elenco di specie sia tramite un elenco di biotopi segnalati dalla SBI (elenco risalente agli anni ‘70!). L’approssimazione che sconta il legislatore regionale emerge chiaramente ove si confrontino le ultime leggi regionali succitate con quanto affermato da Garbari (1996): “Pinguicola hirtiflora, presente in poche stazione campane ed in Calabria, considerata specie relitto del glacialismo quaternario, è – viceversa – diploide in Italia e triploide altrove. Ma i biotopi triploidi sono fertili? In attesa di verifica, è chiaro, che dobbiamo tenere d’occhio anche lei.”. Ovviamente né la legge della Regione Campania né la legge della Regione Calabria contengono alcun riferimento specie succitata. I commenti generali non sempre furono positivi: Silvano Marchiori, allora membro dell’Istituto di Botanica e Fisiologia Vegetale dell’Università di Padova e oggi responsabile del Laboratorio di Botanica Sistematica dell’Università di Lecce, criticò ferocemente la legge emanata dalla Regione Veneto94. E quando, passati tre lustri, torna, nel 1996, 94 “Non ci si può illudere di veder risolti i problemi inerenti la tutela della flora esclusivamente con delle leggi, fintantochè queste ricalcano quelle fino ad ora emanate da alcune regioni. In particolare mi riferisco alla l. r. 15 novembre 1974 n. 53 ‘Norme per la tutela di alcune specie della faune inferiore e della flora e discipline della raccolta dei funghi’ emanata dalla regione Veneto. Leggendolo si ha la netta impressione che la sua promulgazione più che ad una reale tutela della flora sia servita agli amministratori regionali per poter dire di aver risolto il problema. Oltre a difetti di tipo «tecnico» che denunciano chiaramente l'assenza di un botanico al momento della sua stesura, detta legge presenta lacune più gravi che fanno trasparire come essa intenda tutelare determinati interessi ad essere operativa più nella forma che nella sostanza. Essa ha valore (art. 6, comma 1°) solo nei “territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque 91 sull’argomento il giudizio non è cambiato, anzi: “Queste leggi pur essendo state promulgate […] dopo la pubblicazione del primo censimento dei biotopi a cura della SBI (Gruppo di Lavoro Conservazione della Natura Società Botanica Italiana, 1971) in cui si proponeva la protezione dei biotopi ad alto grado di naturalità come metodo per la conservazione del patrimonio flogistico e vegetazionale, si riferiscono a schemi vecchi ed obsoleti di protezione”95 Tra il 1993 e il 1995 il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente ha realizzato un'indagine con lo scopo di ottenere un quadro complessivo delle specie vegetali protette da leggi regionali. Risposero solo 17 regioni. Sulla base delle informazioni disponibili è stato creato un repertorio della flora protetta nel nostro Paese da provvedimenti internazionali e legislazione regionale. Nel repertorio è riportato l'elenco, in ordine sistematico, delle specie protette e le indicazioni relative alle regioni che le proteggono, alle direttive e convenzioni internazionali nelle quali sono incluse e all’eventuale status di endemismo italiano, ossia di specie esistente, solo nel nostro Paese. Le leggi regionali oggi proteggono, a vario titolo, circa 640 specie (Pedrotti, 2004). Interessante è il confronto tra le specie protette a livello regionale e quelle protette a livello internazionale (cfr. infra § 7 conclusioni). sottoposti al vincolo idrogeologico”, escludendo quindi dalla tutela anche zone di rilevante interesse vagetazionale come ad esempio i boschi relitti planiziali, che non hanno la fortuna di insistere su aree comprese nelle zone sopraccitate. Ancor più grave è il contenuto degli articoli 8, 9 e 12 nei quali tra le righe si legge come in sostanza la proprietà della flora spontanea e fungina sia del proprietario del terreno su cui insiste o che comunque egli ed il coltivatore, diretto o indiretto, sono degli utenti privilegiati di questo bene e le norme di divieto o restrittive valide per i comuni mortali, per loro non hanno alcun valore. Non solo, ma possono interdire la raccolta agli altri. Di qui la necessità primaria di sancire con una legge quadro nazionale il concetto che la flora (come la fauna) è un bene di tutti i cittadini e che come tale va tutelato e non lasciato in gestione ai singoli proprietari dei terreni su cui si trova.” (Marchiori, 1981). 95 La tendenza generale era, agli inizi degli anni ‘70, quella di prevedere la protezione di una lista di specie sull’intero territorio. 92 “Le varie Regioni hanno affrontato il problema con criteri diversi, talora contradditori: sono state prese in considerazione, di volta in volta, specie rare, endemiti, specie ai margini del loro areale, specie vistose, piante officinali e alimentari, e così via, con integrazioni e aggiunte non sempre giustificate e, a volte, anche errate: per esempio, in alcuni elenchi sono indicate specie coltivate, in altri, specie non presenti sul territorio cui la legge si riferisce. In secondo luogo, non risultano uniformi nemmeno gli scopi perseguiti e le motivazioni delle scelte. È vero che nella valutazione di uno stato di pericolo intervengono tali e tante variabili, anche emotive, che rendono comunque vano qualsiasi tentativo di definizione avente validità assoluta; ma è altrettanto vero che molte specie “da proteggere” secondo la legge, non rientrano in nessun modo nei casi previsti dall'IUCN. Per le liste rosse” osservava Filipello negli atti del famoso convegno pavese (1979). “In particolare – prosegue lo studioso - alcuni elenchi comprendono specie comuni, a vastissimo areale, e, anche, alcune infestanti, cioè entità la cui protezione non è più dettata da esigenze scientifiche, di valore assoluto, ma bensì da criteri di educazione naturalistica. Anche da un punto di vista tecnico-operativo le differenze sono notevoli. Alcune regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lazio) hanno compilato un elenco valido per l'intero territorio; altre (e.g. Lombardia) adottano un sistema misto, cioè un elenco regionale di base con la possibilità di integrazioni provinciali; in Piemonte sono previste anche prescrizioni a livello di Comunità montane. Un’ulteriore differenza è nei livelli di protezione. Talora la legge indica le sole specie a protezione assoluta, cioè quelle per le quali vi è in ogni caso divieto di raccolta. Altre volte accanto a queste sono indicate altre specie, per le quali vi sono limitazioni parziali”. Una sostanziale diversità fra le leggi delle diverse regioni si nota anche a proposito della 93 consistenza degli elenchi: ad esempio erano circa 400 le entità (generi o specie) individuate in Piemonte come meritevoli di protezione dalla vecchia legge ora sostituita, mentre sono in tutto una cinquantina in Emilia - Romagna96. Simili divari sono la conferma di profonde diversità sia nell'approccio al problema, sia nella proposta di soluzioni. Trattandosi di una questione tecnico-scientifica, la divergenza appare preoccupante ed anche contradditoria, poichè si presta ad essere interpretata come dimostrazione dell'opinabilità del problema stesso. Duole notare, invece, che, ancora oggi (Conti et al., 2005) Puglia, Sardegna e Sicilia: “mancano del tutto di normativa di protezione”. 4.3.3.2 Un confronto tra leggi regionali ed elenchi floristici Agli inizi degli anni ‘70 il Gruppo di Lavoro per la Floristica della SBI produsse due elenchi floristici particolarmente interessanti per storia e contenuto e per il confronto che fece Filipello (1981) con gli elenchi contenuti nelle leggi varate, invece, alla fine dello stesso decennio. Nel 1971 il Gruppo di Lavoro in parola individuò 41 specie vascolari meritevoli di protezione perchè ritenute in immediato pericolo di scomparsa. Una di questa era data addirittura per estinta: Cheilantes persica Bory (Mett.) poi ritrovata sul terreno (scarsa conoscenza). 96 Le leggi regionali spesso inseriscono nei loro elenchi riferimenti a famiglie e/o generi da proteggere in toto: la Regione Emilia- Romagna ricorrre a questo espediente per le orchidee e il genere Saxifraga. La Regione Campania, invece, lo utilizza per tutte le specie del genereThypa e tutte le specie rupicole del genere Saxifraga. La Regione Calabria invece cerca in tal modo di proteggere tutte le specie del genere Dianthus o “Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridium Aqulinum ed Equisetum sp.” (NDR: originale dal testo) 94 Nel 1976 si redigeva una nuova lista, notevolmente diversa: nessuna specie è “estinta”: Cheilantes persica Bory (Mett.) ed altre 16 specie sono valutate come “danneggiate”; di esse 9 erano endemiche italiane e 2 soltanto non erano state considerate nella lista precedente. Vi erano inoltre 26 specie “vulnerabili” e 67 “rare” (nel 1971 queste categorie non erano state considerate). Dal confronto si ricava che circa 20 specie erano in pericolo in Italia, ma non in Europa (Filipello, 1981). Se si confrontavano questi due elenchi con quello delle specie protette allora nella legislatura regionale si poteva vedere che di 12 specie che vivono in regioni ove è vigente una legge sulla protezione della flora, solo 5 risultano protette, cioè inserite nelle liste regionali. La contraddizione si spiega pensando ai diversi scopi perseguiti della legislazione e dagli elenchi floristici: il Gruppo di floristica della SBI nel 1971 cercò di dare una valutazione della situazione italiana senza entrare nel merito né delle cause né della diffusione della specie al di fuori dei nostri confini; le differenze della lista prodotta nel 1976 derivano dall'adozione delle categorie di status dell’IUCN (che aveva in un certo senso ispirato il lavoro) e quindi da valutazioni che tengono conto della situazione europea. Anche in questa seconda lista ogni giudizio circa le valutazioni date prescindeva da un riscontro delle cause ed aveva come unica finalità quella dell'indagine, dell'informazione. Del tutto opposto è invece il movente delle leggi di protezione. Esse, mirano soprattutto ad una regolamentazione delle raccolte e, indirettamente, a favorire l'educazione naturalistica. Per tanto tali leggi proteggevano soprattutto le specie vistose od emblematiche (gigli, stelle alpine) e le piante utili. La rarità e il grado di endemisno non erano lo scopo principale. 95 Recentemente sono stati prodotti dei nuovi elenchi floristici quali la check list della flora vascolare italiana (Conti et al., 2005) e/o la lista delle 1020 specie a rischio di estinzione (Scoppola e Spampinato, 2005). Si tratta, comunque, di elenchi senza alcun valore cogente ma solo indicativo/scientifico, che, tuttavia, potrebbero, ispirare il legislatore. Lo stesso dicasi per le Liste Rosse di cui si parlerà più avanti. 4.4 STRUMENTI 4.4.1 Liste Rosse Le Liste Rosse rappresentano uno dei campanelli d’allarme per la protezione della natura e sono uno strumento per la valutazione degli spazi vitali (Moser et al., 2002). Dal 1963 l'IUCN redige Liste Rosse per le specie animali e vegetali minacciate a livello mondiale. I criteri formulati in un primo tempo in modo soggettivo sono stati sostituiti negli anni da nuovi criteri sempre più oggettivi (IUCN, 2001) Scopo è la creazione di un sistema adattabile in modo coerente da diverse persone. Mercè le direttive più chiare dovrebbero veder migliorate l'oggettività della classificazione, come pure la comparabilità delle diverse Liste Rosse. Diversi principi sono importanti per la comprensione delle Liste Rosse IUCN. Queste valutano la probabilità di estinzione di una specie o meglio, più comunemente, di un taxon nell'arco di un determinato periodo. In riferimento ad un Paese ciò rappresenta la probabilità che una specie scompaia dal suo territorio. Questo non è, tuttavia, da mettere sullo stesso piano dell'individuazione di priorità nella protezione delle specie che prende in considerazione anche altri fattori sia biologici quali la rarità, endemicità che non sempre 96 sono causa di minaccia sia economici sia, infine, la responsabilità che grava su un Paese per quanto concerne la conservazione di una determinata specie (IUCN, 2006). Le Liste Rosse possono essere applicate ad ogni livello tassonomico. Spesso il livello considerato è la specie, prendendo in considerazione unicamente quelle che si trovano all'interno del loro areale naturale di distribuzione. Le popolazioni che appaiono in seguito ad un inselvatichimento o perchè introdotte dall'uomo non vengono classificate. In linea di principio vengono classificate tutte le specie ma quelle non minacciate (LC least concern, non minacciato) spesso non vengono prese in considerazione. La classificazione si basa su criteri quantitativi. In mancanza di dati quantitativi è possibile ricorrere al parere di esperti. I criteri per la classificazione delle specie si basano su una combinazione di fattori che definiscono in modo determinante la probabilità di estinzione. Si tratta in primo luogo della dimensione della popolazione e delle variazioni degli effettivi. Più piccola è la popolazione e più rapidamente diminuiscono gli effettivi, maggiore sarà il grado di minaccia. Ulteriori fattori influenzano la probabilità di estinzione di una specie o della sua scomparsa da una determinata area, come per esempio la dimensione dell’areale di distribuzione, la struttura spaziale della popolazione (forte frammentazione, rispettivamente isolamento spaziale, concentrazione su poche aree) come pure la dimensione e la qualità dell'habitat. I parametri più importanti per la classificazione sono quindi la dimensione dell'effettivo e la sua modificazione nel periodo considerato, la dimensione e la variazione dell’areale di distribuzione, come pure la struttura della popolazione nello spazio. 97 I criteri e le categorie utilizzati sono quelli elaborati dalla Species Surviv al Commission dell’IUCN a partire dal 1963. L’ultima versione adottata (la 3.1) risale al febbraio 2000 (IUCN, 2001). Essa prevede nove categorie: 1. Estinta (Extinct, EX). 2. Estinta in natura (Extinct in the wild, EW). 3. In pericolo critico (Critically endangered, CR). 4. In pericolo (Endangered, EN). 5. Vulnerabile (Vulnerable, VU). 6. Quasi minacciata (Near threatened, NT). 7. Meno preoccupante (Least concern, LC). 8. Dati insufficienti (Data deficient, DD). 9. Non valutata (Not evaluated, NE). Di seguito li analizziamo brevemente uno ad uno: 1. Estinta (Extinct, EX). Una specie viene considerata “estinta” quando non vi sono più validi motivi per dubitare che anche l’ultimo individuo sia morto. Una specie si suppone “estinta” quando, a seguito di approfondite verifiche nel suo habitat conosciuto o presunto, svolte nei periodi appropriati (diurni, stagionali, annuali), in tutto il suo areale storico non è stato possibile registrare nemmeno la presenza di un solo individuo. Le ricerche devono svolgersi in un arco di tempo adeguato al ciclo vitale ed alla forma biologica della specie. In accordo con Gärdenfors & al. (2001) piante che si estinguono solo localmente e non scompaiono nell’intera loro area distributiva sono da assegnare alla categoria REGIONALLY EXTINCT (RE). 98 2. Estinta in natura (Extinct in the wild, EW). Una specie viene considerata “estinta in natura”quando sopravvive solo in cattività, in coltivazioni o come popolazione naturalizzata molto al di fuori dell’areale di origine. Una specie si suppone “estinta in natura” quando in seguito a ricerche esaurienti nel suo habitat conosciuto o presunto, svolte nei periodi appropriati (diurni, stagionali, annuali) in tutto il suoa areale storico non è stato possibile registrare nemmeno la presenza di un solo individuo. Le ricerche devono svolgersi in un arco di tempo adeguato al ciclo vitale ed alla forma biologica della specie. In accordo con Gärdenfors et al. (2001) questa categoria deve essere usata solo per taxa estinti in natura in tutto il loro areale. 3. In pericolo critico (Critically endangered, CR). Una specie è “gravemente minacciata” quando la migliore prova disponibile indica che soddisfa a uno qualsiasi dei seguenti criteri (A-E) ed è perciò considerata esposta a un rischio estremamente alto di estinzione in natura A. Riduzione della dimensione della popolazione valutata sulla base di uno dei seguenti criteri: 1. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, o sospettata del 90% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove le cause di riduzione sono chiaramente reversibili e conosciute e cessate, valutate (e specificate) sulla base di uno dei seguenti criteri: (a) osservazione diretta; (b) un indice di abbondanza appropriato alla specie; 99 (c) declino della superficie occupata, dell’areale e/o della qualità dell’habitat; (d) effettivi o potenziali livelli di sfruttamento; (e) conseguenze dell’introduzione di taxa, ibridazioni, patogeni, inquinanti, concorrenti o parassiti; 2. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta o sospettata dell’80% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove la riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad A1(e); 3. Una riduzione della dimensione della popolazione dell’80%, prevista o sospettata entro i prossimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), valutata (e specificata) sulla base di uno dei criteri da A1(b) ad A1(e); 4. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, prevista o sospettata dell’80% in un arco di tempo di dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), dove il periodo temporale deve includere sia il passato che il futuro, e dove la riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad A1(e). B. Distribuzione geografica o come in B1 (areale) o B2 (superficie occupata) o entrambi: 100 1. Areale stimato inferiore a 100 Km2 e stime indicanti almeno due delle eventualità a-c: a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più di una stazione. b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno qualsiasi dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata (III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat; (IV) numero di stazioni o subpopolazioni; (V) numero di individui maturi; c. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) numero di stazioni o subpopolazioni; (IV) numero di individui maturi; 2. Superficie occupata stimata inferiore a 10 Km2 e stime indicanti almeno due delle eventualità a-c: a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più di una stazione. b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; 101 (III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat; (IV) numero di stazioni o subpopolazioni; (V) numero di individui maturi; c. Fortissime oscillazioni in uno qualsiasi dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) numero di stazioni o subpopolazioni; (IV) numero di individui maturi; C. Dimensione della popolazione stimata in meno di 250 individui maturi e anche una delle seguenti eventualità: 1. Un declino continuo stimato di almeno il 25% entro 3 anni o una generazione, indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel futuro) oppure 2. Un declino continuo, osservato, previsto, o dedotto, nel numero di individui maturi e almeno uno dei seguenti aspetti (a-b): a. Struttura della popolazione in una delle seguenti forme: (I) nessuna subpopolazione è stimata a più di 50 individui maturi, oppure (II) almeno il 90% degli individui maturi in una sola subpopolazione. b. Fortissime oscillazioni nel numero degli individui maturi. D. Dimensione della popolazione stimata in meno di 50 individui maturi. E. Analisi quantitative che mostrano che la probabilità dell’estinzione in natura è almeno del 50% entro 10 anni o tre generazioni, indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel futuro). 102 4. In pericolo (Endangere d, EN). Una specie è “minacciata” quando la migliore prova disponibile indica che soddisfa a uno qualsiasi dei seguenti criteri (A-E) ed è perciò considerata esposta a un rischio molto alto di estinzione in natura: A. Riduzione della dimensione della popolazione valutata sulla base di uno dei seguenti criteri: 1. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, o sospettata del 70% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove le cause di riduzione sono chiaramente reversibili e conosciute e cessate, valutate (e specificate) sulla base di uno dei seguenti criteri: (a) osservazione diretta; (b) un indice di abbondanza appropriato alla specie; (c) declino della superficie occupata, dell’areale e/o della qualità dell’habitat; (d) effettivi o potenziali livelli di sfruttamento; (e) conseguenze dell’introduzione di taxa, ibridazioni, patogeni, inquinanti, concorrenti o parassiti; 2. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta o sospettata del 50% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove la riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad A1(e); 103 3. Una riduzione della dimensione della popolazione del 50%, prevista o sospettata entro i prossimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), valutata (e specificata) sulla base di uno dei criteri da A1(b) ad A1(e); 4. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, prevista o sospettata del 50% in un arco di tempo di dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), dove il periodo temporale deve includere sia il passato che il futuro, e dove la riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad A1(e). B. Distribuzione geografica o come in B1 (areale) o B2 (superficie occupata) o entrambi: 1. Areale stimato inferiore a 5000 Km2 e stime indicanti almeno due delle eventualità a-c: a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più di 5 stazioni. b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno qualsiasi dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat; (IV) numero di stazioni o subpopolazioni; (V) numero di individui maturi; 104 c. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) numero di stazioni o subpopolazioni; (IV) numero di individui maturi; 2. Superficie occupata stimata inferiore a 500 Km2 e stime indicanti almeno due delle eventualità a-c: a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più di 5 stazioni. b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat; (IV) numero di stazioni o subpopolazioni; (V) numero di individui maturi; c. Fortissime oscillazioni in uno qualsiasi dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) numero di stazioni o subpopolazioni; (IV) numero di individui maturi; C. Dimensione della popolazione stimata in meno di 2500 individui maturi e anche una delle seguenti eventualità: 105 1. Un declino continuo stimato di almeno il 20% entro 5 anni o 2 generazioni, indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel futuro) oppure 2. Un declino continuo, osservato, previsto, o dedotto, nel numero di individui maturi e almeno uno dei seguenti aspetti (a-b): a. Struttura della popolazione in una delle seguenti forme: (I) nessuna subpopolazione è stimata a più di 250 individui maturi, oppure (II) almeno il 95% degli individui maturi in una sola subpopolazione. b. Fortissime oscillazioni nel numero degli individui maturi. D. Dimensione della popolazione stimata in meno di 250 individui maturi. E. Analisi quantitative che mostrano che la probabilità dell’estinzione in natura è almeno del 20% entro 20 anni o 5 generazioni, indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel futuro). 5. Vulnerabile (Vulnerable, VU). Una specie è “vulnerabile” quando la migliore prova disponibile indica che soddisfa a uno qualsiasi dei seguenti criteri (A-E), ed è perciò considerata esposta a un alto rischio di estinzione in natura: A. Riduzione della dimensione della popolazione valutata sulla base di uno dei seguenti criteri: 1. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, o sospettata del 50% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove le cause di riduzione 106 sono chiaramente reversibili e conosciute e cessate, valutate (e specificate) sulla base di uno dei seguenti criteri: (a) osservazione diretta; (b) un indice di abbondanza appropriato alla specie; (c) declino della superficie occupata, dell’areale e/o della qualità dell’habitat; (d) effettivi o potenziali livelli di sfruttamento; (e) conseguenze dell’introduzione di taxa, ibridazioni, patogeni, inquinanti, concorrenti o parassiti; 2. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta o sospettata del 30% nell’arco degli ultimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo, dove la riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad A1(e); 3. Una riduzione della dimensione della popolazione del 30%, prevista o sospettata entro i prossimi dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), valutata (e specificata) sulla base di uno dei criteri da A1(b) ad A1(e); 4. Una riduzione della dimensione della popolazione osservata, stimata, dedotta, prevista o sospettata del 30% in un arco di tempo di dieci anni o tre generazioni, indipendentemente da quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), dove il periodo temporale deve includere sia il passato che il futuro, e dove la riduzione o le sue cause possono non essere cessate o possono non essere 107 conosciute o possono non essere reversibili, valutate (e specificate) sulla base di uno dei criteri da A1(a) ad A1(e). B. Distribuzione geografica o come in B1 (areale) o B2 (superficie occupata) o entrambi: 1. Areale stimato inferiore a 20 000 Km2 e stime indicanti almeno due delle eventualità a-c: a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più di 10 stazioni. b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno qualsiasi dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat; (IV) numero di stazioni o subpopolazioni; (V) numero di individui maturi; c. Fortissime oscillazioni in uno dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) numero di stazioni o subpopolazioni; (IV) numero di individui maturi; 2.Superficie occupata stimata inferiore a 2000 Km2 e stime indicanti almeno due delle eventualità a-c: a. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata di non più di 10 stazioni. 108 b. Declino continuo, osservato, dedotto o previsto in uno dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) superficie, dimensione e/o qualità dell’habitat; (IV) numero di stazioni o subpopolazioni; (V) numero di individui maturi; c. Fortissime oscillazioni in uno qualsiasi dei seguenti aspetti: (I) areale; (II) superficie occupata; (III) numero di stazioni o subpopolazioni; (IV) numero di individui maturi; C. Dimensione della popolazione stimata in meno di 10 000 individui maturi e anche una delle seguenti eventualità: 1. Un declino continuo stimato di almeno il 10% entro 10 anni o 3 generazioni, indipendentemente dal periodo più lungo, (fino a un massimo di 100 anni nel futuro) oppure 2. Un declino continuo, osservato, previsto, o dedotto, nel numero di individui maturi e almeno uno dei seguenti aspetti (a-b): a. Struttura della popolazione in una delle seguenti forme: (I) nessuna subpopolazione è stimata a più di 1000 individui maturi, oppure (II) tutti gli individui maturi sono in una sola subpopolazione. b. Fortissime oscillazioni nel numero degli individui maturi. 109 D. Popolazione molto piccola o ristretta come in uno dei seguenti casi: 1. Dimensione della popolazione stimata a meno di 1000 individui maturi. 2. Popolazione con una superficie occupata molto ristretta (tipicamente meno di 20 Km2) o numero ridotto di stazioni (tipicamente 5 o meno) tale da essere esposta agli effetti delle attività umane o di eventi stocastici entro un periodo temporale molto breve in un futuro non prevedibile, ed è in questo modo suscettibile di diventare “gravemente minacciata” o persino “estinta” a breve termine. E. Analisi quantitative che mostrano che la probabilità dell’estinzione in natura è almeno del 10% entro 100 anni. 6. Quasi minacciata (Near th reatened, NT). Una specie è considerata “quasi a rischio” quando pur essendo stata valutata con i criteri precedenti, non rientra attualmente nelle categorie “gravemente minacciata”, minacciata”, o “vulnerabile”, ma è prossima a entrare in una categoria minacciata o è probabile che entri nell’immediato futuro. 7. Meno preoccupante (Least concern, LC). Una specie è considerata “a rischio relativo” quando pur essendo stata valutata con i criteri precedenti, non rientra nelle categorie “gravemente minacciata”, minacciata”, “vulnerabile” o “quasi a rischio”. Specie diffuse e abbondanti sono incluse in questa categoria. 8. Dati insufficienti (Data deficient, DD). Una specie è classificata nella categoria “dati insufficienti” quando mancano adeguate informazioni per fare una valutazione diretta o indiretta del suo rischio di estinzione sulla base della sua distribuzione e/o sullo stato della popolazione. Una specie appartenente a questa categoria può essere ben studiata e la sua biologia ben conosciuta, ma mancano dati 110 adeguati sull’abbondanza e/o sulla distribuzione. Questa categoria non rientra quindi in quelle a rischio. L’inserimento di specie in questa categoria indica che sono necessarie ulteriori ricerche e implica la possibilità che una futura ricerca possa dimostrare che una classificazione a rischio è appropriata. É importante utilizzare al meglio qualsiasi dato sia disponibile. In molti casi dovrebbe essere utilizzata grande attenzione nello scegliere tra la categoria DD e quelle a rischio. Se si suppone che l’areale di una specie sia relativamente circoscritto ed è trascorso un considerevole periodo di tempo dall’ultimo ritrovamento della specie, può essere giustificato l’inserimento in una categoria minacciata. 9. Non valutata (Not evaluated, NE). Una specie è “non valutata” quando non è ancora stata valutata secondo i criteri precedenti. In accordo con Gärdenfors et al. (2001) questa categoria viene assegnata a taxa non valutati, o, regionalmente, a taxa non categorizzabili (principalmente piante introdotte o avventizie). I criteri per inserire le specie nelle categorie da 3 a 7 si basano essenzialmente sulla dimensione (e sulla percentuale riduzione nel tempo) dell’areale, sulla dimensione (e sulla percentuale riduzione nel tempo) dell’effettiva area occupata dalla specie all’interno dell’areale, sulla dimensione delle popolazioni e sulla riduzione o fluttuazione nel tempo delle stesse. L’utilizzo di tali criteri non è sempre agevole, in quanto basato su dati spesso difficilmente ottenibili. Va ricordato che lo IUCN pubblica costantemene le linee guida per l’applicazione dei criteri di redazione delle Liste Rosse (versione 2006). Ogniqualvolta non sia possibile avere dati attendibili su dimensioni dell’areale e/o delle popolazioni, potrebbe 111 forse essere utile il ricorso a criteri alternativi che, per esempio, tengano conto del grado di endemismo o che utilizzino anche dati di tipo amministrativo, cioè relativi alla presenza della specie in una o più aree protette e quindi al fatto che la specie goda già o meno di protezione in una parte del proprio areale. Prassi già seguita in Provincia di Belluno97. Degno di nota il fatto che il passaggio dalla lista rossa nazionale del 1992 a quelle regionali e/o provinciali abbia fatto levitare il numero delle specie elencate del 500% 98. Tutto questo evidenzia le carenze nell’applicazione di un simile strumento. Utile certamente ma non unico: le Liste Rosse dovrebbero essere il primo passo per una legislazione efficace e coerente. Uno degli strumenti ( certamente prezioso, ma uno) da utilizzarsi nella predisposizione di una legge. Come già successo in Trentino per la Direttiva Habitat99. Le Liste Rosse sono elenchi di specie ritenute di interesse conservazionistico (Ballerio, 2004). La loro compilazione è un fenomeno strettamente legato alla tendenza ad impostare strategie di protezione degli organismi viventi basate su singole specie e non sulla tutela di comunità, microhabitat o ecosistemi. Tale orientamento si è affermato nel campo della conservazione dei vertebrati, per i quali la protezione di singole specie è in molti casi una strategia di conservazione relativamente soddisfacente, in particolare quando il fattore 97 “si è quindi selezionato un elenco di specie che già rientrano nella lista rossa nazionale e regionale e, a maggior ragione, in eventuali allegati internazionali (Direttiva Habitat, Convenzione di Berna, Global Red List IUCN). Queste sono state considerate indipendentemente dal livello di maggiore o minore diffusione in provincia. Per tutte le altre entità il primo criterio di selezione è stato la rarità intesa come numero di stazioni individuate e note in provincia. In secondo luogo seguendo puntualmente i criteri IUCN, si è tenuto conto anche delle dimensioni delle singole popolazioni”Argenti C., Lasen C., 2003, Lista Rossa della Flora Vascolare della Provincia di Belluno, Arpav, pag. 10. 98 Pedrotti, op. cit., pag. 578. 99 “Il presente lavoro è una versione ampliata, aggiornata e corretta […]. Esso viene pubblicato grazie anche ad un ulteriore contributo del Servizio Parchi conformemente all’art. 5 della convenzione tra la PAT e il Museo Civico di Rovereto n° di raccolta 23632 di data 31 ottobre 2006 finalizzata alla compilazione a livello provinciale della Banca Dati Europea Rete “Natura 2000”. Prosser, op. cit., pag. 2. 112 principale di minaccia è il prelievo diretto di individui da parte dell'uomo. Tuttavia tali strategie debbono essere sempre accompagnate da interventi in difesa degli ecosistemi nel loro insieme100. Per quanto riguarda in particolare le piante o anche gli insetti, la maggior parte degli studiosi concorda invece nel sottolineare come la protezione di singole specie non possa considerarsi la strada maestra per la conservazione101, e ciò per le ovvie difficoltà legate all’elevato numero di specie e per la mancanza di adeguate conoscenze circa la distribuzione e le dimensioni delle popolazioni di gran parte di esse. 4.4.1.1 Le Liste Rosse in Italia L'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) nel 1978 pubblicò il Libro Rosso (Red Data Book) nel quale erano riportate le specie vegetali estinte o minacciate di estinzione nel mondo, raggruppate nelle 4 categorie allora utilizzate: specie estinte, specie in pericolo, specie vulnerabili e specie rare102. Per l'Italia il Red Data Book era insufficiente e incompleto: riportava soltanto una specie, e precisamente la Primula palinuri Pedagna, catalogata come specie rara (Pedrotti, 1989). 100 Cfr. “la sopravvivenza delle specie vegetali è assicurata anche dalla conservazione degli ambienti in cui si sono adattate a vivere. Il grado maggiore di rischio è presentato dalle specie con valenza ecologica ristretta, vale a dire quelle più specializzate: acquatiche, rupicole, alofile, basifile. Quindi se alle norme che ne limitano o proibiscono la raccolta non si accompagnano provvedimenti che assicurano la conservazione degli habitat occupati, non si raggiungerà lo scopo”. Pirola A., 1998, Manuali delle Guardie Ecologiche, Elementi di Botanica, Numero 8.1, Grafiche San Felice, Milano,148-149 pp. 101 Cfr. PAMPANINI R., 1912, Per la protezione della flora italiana, Società Botanica Italiana, Pellas, Firenze pp. 1-84, Cfr. FILIPELLO S., 1981, Specie vegetali da proteggere: analisi delle cause di pericolo e motivazione degli interventi in: Atti del Seminario sul Tema “problemi scientifici e tecnici della conservazione del patrimonio vegetale”, CNR, Pavia, pag Cfr. “Per la conservazione di alcune specie è però necessario, oltre al divieto o alla limitazione di raccolta, provvedere all'istituzione di apposite riserve naturali entro alle quali è proibita la raccolta di ogni specie ed è prevista anche, la tutela dell’ambiente come tale” Pedrotti F., 2004, Scritti sulla Tutela delle Risorse Vegetali, Temi Editrice; Trento, pag. 40. Cfr. Pirola A., Ibidem. Cfr.“Appare in ogni caso evidente la notevole efficacia dei biotopi: in rapporto alla loro spesso limitata superficie essi ospitano un numero di specie minacciate notevole rispetto a quelle ospitata da aree estese come i parchi naturali” Prosser F., 2001, Lista Rossa della Flora del Trentino: Pteridofite e Fanerogame, Museo Civico di Rovereto Edizioni Osiride, pag. 51. 102 Da allora le categorie e i criteri sono stati aggiornati e affinati più e più volte fino all’ultima versione del 2006. 113 Nel 1992 viene dato alle stampe il primo -e tuttora unico- Libro Rosso della Flora d’Italia frutto di un’indagine della SBI e stampato a cura del Ministero dell’Ambiente e del W.W.F. (Conti et al., 1992). Nel 1997 (Conti et al., 1997) viene pubblicato l’aggiornamento del lavoro nazionale del 1992, dove si ampliano i dati sulla base delle regioni amministrative italiane. Le linee guida dello IUCN stabiliscono che una lista debba essere aggiornata ogni 10 anni (De Iongh et al. , 2003), in Svizzera è lo stesso UFAFP103 a richiedere per la validità della Lista Rossa un aggiornamento ogni 10 anni (Geiger, 2002). In Italia ad oggi non è ancora stato realizzato l’aggiornamento del lavoro del 1992 né pare in fieri un aggiornamento del lavoro del 1997. Il Libro Rosso del 1992 riporta 458 specie, pari, allora, all’ 8,2% di tutta la flora Italiana, composta di 5.599 specie (Pignatti et al., 1982)104. Esse sono così ripartite nelle Categorie adottate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN) a livello mondiale, per la valutazione dello stato della flora: specie estinte: 14; specie minacciate: 97; specie vulnerabili: 186; specie rare: 166. Questa situazione riferita a tutto il territorio nazionale e le percentuali ottenute per l’Italia non differivano di molto da quelle di altri Paesi europei. 103 Ufficio Federale dell’Ambiente delle Foreste e del Paesaggio. 104 La recente check list della flora vascolare italiana (Conti et al., 2005) eleva il numero di specie presenti sul nostro territorio a 6.711 specie. Un aumento di ben 1.112 specie! Se ricalcolassimo la percentuale di flora Italiana compresa nella Lista Rossa questa scenderebbe al 6,8 %. Il dato è però fuorviante: dal 1992 ad oggi non si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle specie inserite nella Lista Rossa. 114 Successivamente si è passati ad una seconda fase e cioè alla “regionalizzazione” delle liste rosse compilandole per territori di più limitata estensione, come le regioni. In Italia viene nel 1997 viene dato alle stampe il testo “Liste Rosse regionali delle piante d'Italia” a cura del WWF Italia e della Società Botanica Italiana (Conti et al., 1997). É da segnalare il notevolissimo incremento delle specie elencate che a livello percentuale è di circa il 500% (Pedrotti, 2004). Infatti, se una data specie non si può considerare minacciata a livello nazionale, perché frequente in alcune zone, può essere gravemente minacciata a livello regionale; è il caso della ninfea bianca (Nymphaea alba L.), che non compare nel Libro Rosso delle piante d'Italia del 1992, ma nella lista relativa alla regione Sardegna nella versione regionale del 1997 (Pedrotti, 2004). Spesso le piante indicate nella Lista Rossa in quanto esterne ad un’area protetta non godono di alcuna protezione: la Lista Rossa della flora del Trentino (Prosser, 2001) riporta ben 723 entità. Solo 300 ricadono con almeno una loro popolazione all’interno di un’area protetta. Una breve rivista delle specie inserite nelle Liste Rosse in Italia (Conti et al. 1992, 1997) evidenzia la carenza di omogeneità nella scelta delle specie stesse: l’utilizzo di criteri troppo ampi per consentire di individuare le vere priorità, l’inserimento di specie individuate in base a valutazioni superficiali o frutto di “collecting artifacts”, cioè dipendenti dalla mancanza di adeguate ricerche sul campo, che danno luogo ad un’artefatta “rarità105” della specie, 105 Cfr. “Le entità indicate per la conservazione in genere sono ritenute “rare”. Questo attributo in molti casi è facilmente dimostrabile perché proprio della specie in tutta la sua estensione. Vi sono però casi controversi in cui la rarità riguarda un territorio incluso nell’area della specie dove la sua frequenza piuttosto bassa rispetto al resto, è nota solo in termini approssimati attraverso pareri di esperti locali, di documentazioni erbariologiche o bibliografiche. Su queste basi si sono costruiti gli elenchi delle specie da proteggere e furono indicate pure quelle che apparivano esposte a particolari minacce di estinzione. Questo approccio piuttosto impreciso era giustificato da uno stato di necessità”. Pirola, op. cit., pagg. 147-148. 115 l’assenza di un comitato ministeriale- sul modello svizzero- che controlli la validità delle Liste Rosse. Ciò è provato dalla mancanza dell’esperienza dei criteri e sottocriteri utlizzati, specie per specie negli elenchi italiani. Sarebbe a tale proposito auspicabile- e su questo punto il Gruppo di Conservazione della Natura della SBI si è recentemente impegnato106 affinchè venisse definito in Italia un protocollo rigoroso per l'individuazione delle specie da inserire; formulario basato fondamentalmente sulle linee guida IUCN (IUCN, 2006). Tale protocollo dovrà comprendere necessariamente l'esame di tutte le principali collezioni museali e universitarie, la consultazione di tutti gli specialisti ed un esame critico dei dati così ottenuti, da farsi alla luce della distribuzione geografica degli esperti (Ballerio, 2004). 4.4.2 Protezione automatica La conservazione della biodiversità sconta un’enorme differenza di studi e di risorse nel settore zoologico rispetto a quello botanico. Spesso strumenti e idee sono creati a misura di macrovertebrati e poi, solo successivamente, importati a livello di invertebrati e soprattutto di flora (le Liste Rosse su tutti cfr. supra § 5.2.1. Le Liste Rosse). La cd “protezione automatica degli habitat” (De Klemm & Shine, 1993; Ballerio, 2004) presenta spunti interessanti per una protezione migliore di alcuni endemismi botanici. Nel tentativo di recepire quanto elaborato dalla più recente letteratura in materia di conservazione degli insetti, alcune leggi, disciplinando la protezione rigorosa delle specie, hanno affiancato ai tradizionali divieti di raccolta, detenzione, ecc. anche una qualche larvata forma di protezione dell’ambiente collegata alla presenza della specie. Per 106 http://www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=14, 22 luglio 2006. 116 esempio l’art. 12 della Direttiva Habitat prevede il divieto di deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di riposo delle specie protette rigorosamente. Tale disposizione è stata ripresa recentemente dall’art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 56/2000107. Tale meccanismo denominato “protezione automatica dell’habitat” (De Klemm & Shine, 1993; Ballerio, 2004) consiste nell’accordare automaticamente protezione ai siti in cui la specie protetta è presente, mediante il divieto di deterioramento o distruzione dell'habitat. L’uso di dizioni troppo generiche o imprecise finisce però col rendere l’applicazione di queste disposizioni difficile e, di fatto, possibile soltanto ove vi sia un preesistente atteggiamento collaborativo da parte dei soggetti destinatari (proprietari dei terreni, pubbliche amministrazioni). Inoltre tale tipo di protezione potrà essere accordato soltanto a specie localizzate ed il cui microhabitat sia facilmente individuabile e circoscrivibile, altrimenti la protezione automatica finisce col diventare una mina vagante per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo del territorio. Infine è importante che la protezione automatica preveda meccanismi compensativi per i proprietari delle aree interessate. La collaborazione dei soggetti coinvolti è infatti fondamentale per il successo di questo tipo di protezione (Olson, 1996). In Australia un'intelligente politica di cointeressamento dei proprietari dei fondi dove si trovano specie 107 “Art. 05 - Tutela della fauna 1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, sono considerate protette ai sensi della presente legge tutte le specie animali individuate dall’allegato B, per le quali è vietato: a) […] b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;..” 117 protette ha consentito di trasformare queste persone nei principali fautori della conservazione di tali specie (Kitching, 1999). 4.4.3 Il progetto IPA (Important Plant Areas) L’obiettivo 5 della Strategia Globale per la Conservazione delle Piante GSPC (cfr. supra § 4.1.2.1), iniziativa prioritaria della CBD, richiede la protezione entro il 2010 del 50% delle più importanti aree per la diversità vegetale. Il progetto IPA ha lo scopo di identificare una rete di siti che siano critici per la vitalità a lungo termine delle popolazioni naturali delle specie vegetali. I criteri base da utilizzare sono: A) presenza di popolazioni significative108 di una o più specie che sono di interesse conservazionistico europeo109 o globale110; 108 Specie addizionali di interessee conservazionistico internazionale: I processi di selezione delle specie IPA di cui sopra possono omettere un'altra importante categoria di specie selvatiche: quei taxa (specie o sottospecie) che presentano in un paese una significante percentuale (25% o più) di popolazioni Europee. In queste circostanze tali piante possono essere incluse come criterio di selezione delle IPA se esse sono non comuni e le loro popolazioni sono o in declino o minacciate. Chiaramente questo criterio può essere applicato solo dove disponibili informazioni adeguate. Definizione di popolazione significativa: L'approccio individuale e la definizione di popolazione significante dovrebbe essere chiaramente definito in ogni caso il grado di minaccia per la popolazione e il bisogno di una sua protezione dovrebbe essere preso in considerazione solo per le popolazioni che sono vitali o per le quali esiste una speranza che le misure migliorative possono portare ad un sicuro ritorno alla vitalità. Se una specie per la selezione di IPA si trova in un solo singolo sito all'interno di un paese questo dovrà essere scelto come IPA. Dove appropriato e possibile, considerazioni dovrebbero essere date sulla estensioue di una particolare popolazione in relazione a quel paese o dell' Europa in toto. Ogni popolazione che rappresenta una data percentuale (per esempio il 5% per un paese, 1% per l'Europa) o più del totale delle popolazioni può essere considerata "significante".Considerazioni dovrebbero essere date alla distribuzione geografica della specie, inoltre se il centro o i margini del range della popolazione sono inclusi nella rete Europea delle IPA. La composizione genetica della popolazione dovrebbe essere presa in considerazione dove vi sono ragioni che questo sia necessario per la conservazione della biodiversità. 109 Specie di interesse conservazionistico europeo: Tutte le piante delle Liste Rosse per l'Europa o le zone biogeografiche redatte utilizzando le categorie IUCN riviste (IUCN SSC, 1994; IUCN/SSC Criteria Review Working Group, 1999; Gardenfors & al, 1999) come e quando queste liste sono state compilate. Piante qualificate nelle categorie Gravemente in Pericolo, in Pericolo e Vulnerabili. Tutte le specie nelle categorie in Pericolo o Vulnerabili delle Liste Rosse Europee redatte usando i criteri originali di pericolo lUCN (IUCN Threatened Plants Comittee Secretariat, 1981) a meno che o fino a che queste liste siano state riviste. Il 118 B) flora eccezionalmente ricca nel contesto europeo in relazione alla sua zona biogeografica111 (sensu Direttiva Habitat); Libro Rosso delle Briofite Europee (Schumaker & Martiny, 1995) è un esempio. Tutte le piante degli allegati II b e IV b della Direttiva Habitat. Tutte le piante dell’ Appendice I della Convenzione di Berna. Tutte le piante delle Appendici I e II della Convenzione Internazionale sul Commercio delle Piante in Pericolo (CITES). (Sebbene queste specie siano in pericolo in seguito al loro commercio esse sono spesso vulnerabili alla distruzione del loro habitat). Le piante elencate nella Appendice III della Convenzione di Berna o nell’Allegato V della Direttiva Habitat non dovrebbero essere incluse come specie per la selezione di IPA: questi taxa sono frequentemente abbondanti e largamente distribuiti e gli statuti internazionali le richiamano solo in funzione dei casi di una loro sovraraccolta. 110 Specie di interesse conservazionistico globale: tutte le specie di piante nelle categorie Gravemente in Pericolo, in Pericolo e Vulnerabili delle Liste Rosse approvate internazionalmente (p.e. Oldfield, Lusty & MacKiven, 1998) prodotte usando le categorie IUCN riviste. Poche di queste liste esistono attualmente, ma esse dovrebbero essere usate come e quando sono state compilate. Tutte le specie nelle categorie in Pericolo o Vulnerabili delle Liste Rosse approvate internazionalmente compilate usando i criteri originali di pericolo IUCN in vigore 111 Un sito si qualifica come IPA secondo il criterio B se “il sito ha una flora eccezionalmente ricca in un contesto Europeo in relazione alla sua zona biogeografica”. Questo criterio avrà bisogno sviluppo all'interno di ciascun paese per la definizione delle IPA. “Eccezionalmente ricca”: il ritrovamento contemporaneo di un elevato numero di specie e l'esistenza di una alta diversità di habitat sono entrambe espressioni di ricchezza floristica. Finché la ricchezza eccezionale non è definita e l'approccio può essere giustificato in un contesto nazionale, ogni metodo per la selezione delle IPA può essere giustificato. La valutazione delle ricchezza floristica dovrebbe essere basato su dati comparativi che possono essere messi in relazione alle risorse nazionali, più che su un giudizio soggettivo o una opinione locale. Idealmente, un computer con un database nazionale comprendente i records divisi per zona dovrebbe provvedere ad un credibile base per questa analisi p.e. Biological Records Centre nel Regno Unito (Harding & Sheail, 1992). Esempi di metodologie che potrebbero essere adottate per definire aree di ricchezza eccezionale (vedi Oldfield &Palmer, 2000) includono: Individuare aree che presentano più di una data percentuale (25%) delle specie selvatiche di un paese o di una zona biogeografica (sia in relazione alla flora totale o di un particolare gruppo tassonomico o di un particolare gruppo di habitat/formazioni). Identificare una data percentuale - (5%) delle aree maggiormente ricche in un determinato paese o una zona biogeografica (sia in relazione alla flora totale o ad un particolare gruppo tassonomico o a un particolare gruppo di habitat/formazioni). Eseguire le analisi di cui sopra usando solo le specie rare a livello nazionale, successivamente combinare i risultati con quelli dell'intera flora. Compiere queste analisi fornendo un peso a gruppi di specie che, sebbene non nazionalmente rare, sono importanti perchè il paese ha una particolare responsabilità per loro dentro la sua zona biogeografia. Definire la zona biogeografia: Le zone biogeografiche Europee usate nella selezione delle IPA dovrebbero essere basate su Regioni Biogeografiche (Alpina, Anatolica, Artica, Atlantica, Mar Nero, Boreale, Continentale, Macaronesica, Pannonica, Mediterranea e Steppica) definite nella Direttiva Habitat e la sua estensione Paneuropea, come adottato dal Comitato Permanente nella Convenzione di Berna per il suo uso nella Rete Smeraldo. Le seguenti linee guida si applicano: 119 C) eccezionale rappresentatività di un tipo di habitat vegetazionale di interesse conservazionistico europeo o globale112. É importante chiarire che il programma IPA si prefigge di quantificare e localizzare i siti per i quali le azioni di conservazione sono essenziali. Non si deve intendere in alcun modo che una IPA presenti una designazione di conservazione di per sè. L'identificazione di una IPA vuole supportare, informare e aiutare l'implementazione della Direttiva Habitat, la Convenzione di Berna e altri rilevanti strumenti in Europa. Applicando i principi delle IPA in modo consistente in tutta Europa vi sarà un contributo per i paesi in via di adesione nella selezione dei SIC e questo permetterà di ottemperare agli obblighi della Direttiva Habitat prima di entrare nella UE. La selezione delle IPA può anche aiutare nella definizione dei Siti della Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1) e in questo contribuire all'implementazione della Convenzione di Berna nei territori degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. 4.4.3.1 Applicazione delle linee guida in Europa Se un paese si espande su più di una zona biogeografica, le IPA dovrebbero essere selezionate dentro ciascuna zona. Le zone biogeografiche europee dovrebbero essere impiegate per stabilire il contesto e il significato degli elementi della flora nazionale (p.e. per giustificare l'aumento di enfasi sulla zona Atlantica ricca di briofite nel Regno Unito). L'uso di una zonazione interna dovrebbe essere considerata quando si applica il criterio B nei paesi che si trovano interamente compresi dentro una sola zona biogeografica e/o hanno una marcata variazione regionale. 112 Selezione delle IPA attraverso gli habitat: un sito si qualifica come una IPA secondo il criterio C se "il sito è un esempio particolare di un tipo di habitat di importanza conservazionistica Europea o Globale" Nessuna lista di tipi di habitat a livello globale o europeo meritevoli di conservazione e di importanza botanica è stata ancora suggerita, sebbene una utile lista di siti eccezionalmente diversi può essere trovata nei tre volumi “Centri di Diversità Vegetale” (WWF & IUCN, 1994). I tipi di habitat Europei di importanza conservazionistica e botanica sono così definiti: Tutti gli habitat presenti nell'All. I della Direttiva Habitat. Tutti gli habitat botanicamente definiti listati nella Convenzione di Berna del Consiglio di Europa elenco degli habitat naturali in pericolo che necessitano azioni di priorità - la lista della Rete Smeraldo (Standing Committee Resolution 4, 1996). 120 In molti Stati Membri della UE come la Spagna e il Regno Unito per esempio, sono stati fatti buoni progressi nell'implementazione della Direttiva Habitat. L'urgenza in questi paesi è assicurare che i criteri A e B siano applicati per identificare ulteriori aree non sottoposte a protezione attraverso la Direttiva Habitat; l'applicazione del criterio C è meno critico. In Slovenia, paese in fase di adesione all'UE, le IPA saranno identificate per mezzo dei Siti della Rete Smeraldo (cfr. supra § 4.1.1.6.1), e si spera che questi possano essere usati per determinare quali siti qualificare come SIC. L’unione dei programmi per l'identificazione di IPA/IBA113 in Turchia ha preceduto l'applicazione dei criteri della Rete Smeraldo. In Svezia c'è molto interesse nell'assicurare che questi siti siano valutati anche per le piante inferiori. Identificare le vere aree importanti per la conservazione delle piante selvatiche in tutta Europa dipenderà infine dalla disponibilità di informazione di base. Così, qualunque siano le motivazioni per applicare i criteri, il risultato netto sarà una lista di siti in tutta Europa identificati usando principi consistenti che utilizzano dati scientifici e oggettivi basati su un aggiornamento della conoscenza botanica disponibile in ogni paese. Il numero, l'estensione e il range delle IPA presenti in ogni paese dovrebbero essere materia di scelta del singolo Stato. La selezione dei siti dovrebbe essere in linea con i criteri A, B, e C. Nessun altro criterio addizionale dovrebbe essere usato. I metodi di selezione dovrebbero essere consistenti, rigorosi e abbastanza trasparenti da convincere i botanici, le autorità e i legislatori che la scelta dei siti è giustificata. Idealmente ogni paese dovrebbe pubblicare il metodo di selezione delle sue IPA. Ci dovrebbe essere l’accettazione di una certa flessibilità 113 Important Bird Areas. 121 nell'applicazione di criteri ampi per permettere ad ogni paese di ottimizzare le conoscenze e le risorse di cui dispone. La parola pianta racchiude le piante selvatiche vascolari, le briofite, i licheni, i funghi e le alghe. La selezione della lista delle specie delle IPA dovrebbe includere tutti questi gruppi. Le IPA sono state applicate fino ad ora nel Regno Unito, in Turchia, nei Paesi dell’Europa Orientale e Centrale, ma non in Italia, purtoppo. Le IPA non sono - deve essere chiaro - uno strumento legislativo, ma uno strumento che accoglie e valorizza diverse esperienze quali le Liste Rosse (in parte sulla falsariga del modello svizzero) e anche la Direttiva Habitat, la Convenzione di Berna e la CITES. Attualmente è in corso uno studio per individuare le IPA in Italia su comunicazione del Minstero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al gruppo del Professor Carlo Blasi dell’Università “La Sapienza” di Roma. 5 Discussione 5.1 Lo stato attuale Dai risultati dell'indagine svolta emerge che sono protette nel nostro Paese, da leggi regionali, 640 specie differenti di cui 77 endemiche italiane (Pedrotti, 1997). Un raffronto è possibile tra le specie protette dalle leggi regionali e quelle per le quali è prevista una forma di tutela da parte di convenzioni e direttive internazionali. L’insieme delle specie protette da strumenti internazionali è di 187 specie, contro le già citate 640 protette in Italia da leggi regionali (Pedrotti, 1997). Non esiste però una perfetta corrispondenza tra gli elenchi. Delle specie tutelate dalla legislazione internazionale sono, infatti, solo 111 quelle tutelate anche dalle nostre leggi regionali. 76 specie presenti sul territorio Italiano sono dunque protette solo da convenzioni internazionali (Pedrotti, 1997). Evidentemente i riferimenti 122 internazionali non sono stati tenuti nella debita considerazione da parte dei legislatori regionali. D'altra parte la scelta delle specie da proteggere ha probabilmente tenuto conto di altre informazioni, spesso fornite dal mondo accademico, che riflettono meglio le singole realtà regionali. Pedrotti nei suoi scritti fa notare come della famiglia delle Rosacee siano protette da leggi regionali 14 specie mentre nessuna lo è da strumenti internazionali. Nella famiglia delle Sassifragacee 40 specie sono protette da leggi regionali mentre sono solo 6 quelle comprese in direttive internazionali. Tra le Orchidacee troviamo 81 specie protette da leggi regionali e 82 da indicazioni internazionali. Va però rilevato come, delle specie incluse nel Libro Rosso delle piante d'Italia solo 60 siano tutelate dalla normativa regionale. Si tratta di una felce, due gimnosperme, 41 dicotiledoni e 16 monocotiledoni (Pedrotti, 1997). Tabella 5.1 Specie della Flora protetta (Pedrotti, 1997). Specie della flora protetta Fonte: Ministero dell’Ambiente, 1996. Specie N. di cui protette: Pteridofite 106 17 Gimnosperme 30 16 Dicotiledoni 4.531 500 Monocotiledoni 1.112 169 TOTALE 5.599 702 Tabella 5.2 Specie protette da leggi, convenzioni e direttive (Pedrotti, 1997). 123 Specie protette da leggi, convenzioni e direttive Fonte: Ministero dell’Ambiente, 1996. Specie protette N. Convenzione di Berna app.1 75 Convenzione di Washington app.1 0 Convenzione di Washington app.2 90 Direttiva Habitat app. 4 13 Direttiva Habitat app. 5 9 Specie endemiche 77 Specie elencate nella lista rossa 66 Specie protette da leggi regionali 640 Specie italiane protette 702 Nel 2001 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha prodotto il Repertorio della Flora Italiana Protetta (AA.VV.) in cui si afferma che le specie protette da convenzioni internazionali sono 284114. Il Lavoro viene aggiornato online nel 2002115 e poi non ha più seguito. Interessante è il confronto con i dati del 1996 riportati da Pedrotti (1997) (cfr. supra Tab 5.2.): Tabella 5.3 Confronto dati ministeriali 1996 vs dati ministeriali 2001 Specie protette da leggi, Repertorio della Flora Italiana Protetta Fonte: Ministero dell’Ambiente convenzioni e direttive e della Tutela del Territorio, 2002. fonte Ministero 114 www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=biblioteca/natura/repertorio.xml, 22 luglio 2006. 115 http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/cn/flora_fauna/flora/flora_repertorio.asp, 9 dicembre 2006. 124 dell’Ambiente, 1996 Specie protette N. Specie protette Convenzione di Berna app.1 75 Berna = Allegato I (1999) 117 Convenzione di Washington 0 Cites A = Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97 4 90 Cites B = Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97 154 ___ Cites D = Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97 4 ___ Habitat all.2 = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato 91 app.1 Convenzione di Washington app.2 Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. Il simbolo P indica che la specie è prioritaria. Direttiva Habitat app. 4 13 Habitat all.4 = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato 87 Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997116. Direttiva Habitat app. 5 9 Habitat all. 5 = Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato 51 Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. Specie endemiche 77 Endemica = specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato 77 all’Italia o si estende anche ai territori vicini. Specie elencate nella Lista Rossa 66 IUCN = Categoria IUCN, di cui segue la decodifica dei suffissi principali, attribuita a livello nazionale secondo la pubblicazione Conti et al., 1997. Nel 225 (98 x) caso la specie sia minacciata solo a livello di alcune Regioni è stato messo il simbolo x. Per i Licheni e le Briofite il testo di riferimento è Conti et al. 1992. 116 Spesso una specie è presente in più di un allegato della Direttiva Habitat (cfr. infra § 11.1) , coerentemente con la Tabella riportata si è preferito in questa sede evidenziare i dati di ogni singolo allegato. 125 Specie protette da leggi 640 __ 702 Specie italiane protette da Convezioni Internazionali 284 Barcellona all. 2 = Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la 11 regionali Specie italiane protette __ protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977, n. L 240). E interessante notare che le “Endemiche” sono sempre 77 sia nel 1997 sia nel 2002, ma se confrontiamo il dato in parola con quello che emerge dall’ Annuario Apat 2005 i conti, ancora una volta, non tornano più. Tabella 5.4 Numero di specie per Regione; numero e percentuale di specie endemiche. Viste le notevoli differenze (difficilmente spiegabili) sarebbe auspicabile che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si decida ad uniformare le proprie fonti e il materiale prodotto. 126 Figura 5.1 Ripartizione percentuale delle piante vascolari minacciate e non minacciate. La discrasia tra Liste Rosse, Leggi regionali e Convenzioni/Trattati internazionali ed elenchi floristici prodotti dalla SBI non è una novità: già nel 1981 Sebastiano Filipello faceva notare le notevoli differenze tra i vari testi: “Se ora confrontiamo questi due elenchi117 con quello delle specie protette nella legislatura regionale italiana, le sorprese sono anche maggiori: infatti di 12 specie che vivono in regioni ove è vigente una legge sulla protezione della flora, solo 5 risultano protette, cioè inserite nelle liste regionali.” (1981). In conclusione si può affermare che, nonostante un notevolissimo sforzo fatto a livello regionale, è necessario ed urgente uno strumento legislativo nazionale che riunisca in se le previsioni delle Convenzioni e direttive internazionali, quelle delle leggi regionali e le indicazioni fornite dal mondo accademico e dal Ministero dell’Ambiente relativamente alle Liste Rosse delle specie minacciate (Bortolotti, 1981 e Pedrotti, 2004). 117 L’autore fa riferimento agli elenchi prodotti dalla SBI nel 1971 e nel 1976. 127 Figura 5.2 Percentuale specie protette Regione per Regione. 5.1.1 Osservazioni Leggi, convezioni, trattati, e direttive sono presenti sia a livello internazionale ed europeo sia a livello regionale, probabilmente sono troppe e mal coordinate. Assente è, invece, una buona legge nazionale, richiesta a gran voce da più autori da molto tempo: Pampanin, 1912; Filipello, 1979; Bortolotti, 1981; Robecchi Majnardi, 1981; Garbari, 1996; Marchiori, 1996; Pirola, 1998; Marchisio et al. 1999; Pedrotti, 2004. Alcune leggi sono considerate insoddisfacenti (Marchiori, 1981 e 1996; Garbari, 1996), altre meno (Balelli et al., 1981; Pedrotti, 2004, b). Una legge nazionale è resa ancor più necessaria dalla recente riforma del titolo V della Costituzione Italiana (Legge Costituzionale 18-10-2001 n° 3). La novella dell’ art. 117 C.I che ha, in un certo senso, segnato un inversione di rotta di 180° rispetto alla legge 128 “Quadrifoglio118” (Legge 27-12-1977 n° 968) - recita: “ […] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali […]”. Alcuni autori stanno iniziando a sollevare il problema dell’eccesso di leggi a livello internazionale: i trattati riguardanti l’ambiente sono più di 140, cifra impressionante (Marchisio et al., 1999). Occorre anche qualche considerazione sui tipi di strumento cui di fa ricorso nella normativa vigente: il metodo diffusissimo di assicurare la tutela a mezzo di elenchi di specie vegetali protette, di cui è vietata la raccolta, garantendo il rispetto del divieto (divieto assoluto) con l'irrogazione di una sanzione penale o amministrativa (pecuniaria), presenta dei limiti di applicazione fortissimi per le enormi difficoltà di controllo (scarsa conoscenza delle piante119 da parte degli addetti, difficoltà ad eseguire controlli e a cogliere in “flagranza”) e per la nota impossibilità dello strumento repressivo (che interviene dopo l'infrazione della norma e la lesione del bene tutelato) a reintegrare la situazione preesistente (Robecchi Majnardi, 1981). Anche Marchiori (1996) ha un giudizio critico: “ […] i risultati non mi pare possano dirsi confortanti: grosse difficoltà di carattere tecnico-applicativo nelle Regioni che presentano un lungo elenco di specie, […] grandi difficoltà nella preparazione degli addetti alla sorveglianza, scarsissima collaborazione da parte degli Enti di gestione, in quanto più 118 La legge “quadrifoglio”, intervenuta dopo una diatriba costituzionale tra Stato e Regioni, demandava le competenze sulla conservazione del Patrimonio vegetale, a queste ultime. 119 Filipello, a tal proposito, faceva notare come le liste di protezione delle piante dovessero contenere massimo 40-50 specie per Regione in modo da essere facilmente conoscibili (Filipello, 1979). 129 l’Ente è periferico tanto più è sensibile alle proteste sopracitate e meno interviene in fase repressiva.”. Analoghe critiche vanno anche al sistema del divieto relativo, quello cioè che può essere rimosso dal provvedimento della autorità amministrativa, ed a quello della limitazione del numero di esemplari da raccogliere pro capite. In tutte queste ipotesi, fra l'altro non v'è mai stato spazio per il recupero e la gestione dei beni naturali oggetto di tutela. Infine solo in rarissimi casi si è sperimentato il metodo di creare incentivi anche finanziari per la conservazione del patrimonio floristico-vegetazionale e addirittura per tentativi di coltivazioni o di reimpianto di specie vegetali (Robecchi Majnardi, 1981). Ed è sempre Marchiori (1996) ad osservare che: “ostacolo comune ad ogni tipo di normativa sulla flora è lo stato giuridico della stessa: essa è di fatto un bene disponibile del proprietario dell’area su cui insiste, rendendo perciò difficile ogni limitazione nella raccoltà, ogni vincolo, ogni reale possibilità di conservazione.”. Alcuni Criteri per la redazione di norme sulla protezione della Flora. 5.1.2 Analisi storica Dal punto di vista storico, può essere interessante ricordare che una delle prime proposte di carattere protezionistico in Italia fu formulata nel 1912 da Renato Pampanini120, allora segretario della Società Botanica Italiana, con due interventi approfonditi e molto dettagliati dedicati alla flora italiana e ai monumenti naturali in Italia. Successivamente soltanto nel 1970 la SBI è riuscita a pubblicare il “Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia”, nel quale sono elencate e 120 R. PAMPANINI, Per la protezione della flora italiana, SBI, Firenze 1912, pp. 1-84 e Per la protezione dei monumenti naturali in Italia, Firenze 1912, pp. 1-32 130 descritte tutte le aree distribuite nelle varie regioni d'Italia di cui si auspica la conservazione121. Nel 1971 la SBI, grazie al Gruppo di Lavoro per la Floristica, individuò 41 specie vascolari meritevoli di protezione perchè ritenute in immediato pericolo di scomparsa. Nel 1976 si redigeva una nuova lista, notevolmente diversa: nessuna specie è data per estinta nemmeno dubitativamente Cheilantes persica (Bory) Mett. ex Kuhn (data per estinta nel 1971) ed altre 16 specie sono valutate come “danneggiate”; di esse 9 sono endemiche italiane e 2 soltanto non erano state considerate nella lista precedente. Vi sono inoltre 26 specie “vulnerabili” e 67 “rare” (nel 1971 queste categorie non erano state considerate). Dal confronto si ricavava che circa 20 specie sono in pericolo in Italia, ma non in Europa (Filipello, 1981). Nel 1992 la SBI cura la pubblicazione de “Il libro Rosso delle piante d’Italia” (Conti et al., 1992). Nel 1997 viene pubblicata la versione regionale del medesimo testo più l’aggiornamento nazionale(Conti et al., 1997). E il numero di piante aumenta del 500% (cfr. supra). Nessuna delle due purtroppo viene aggiornata come richiesto dagli Standard IUCN almeno ogni 10 anni. Negli anni la cd “regionalizzazione” spinta e l’assenza di un minimo comune denominatore nei vari progetti conducono alla comparsa di liste rosse provinciali (e.g. Argenti e Lasen, 2003). E questo nonostante a livello internazionale illustri autori affermino che: “Even though the Guidelines may in principle be applied at any geographical scale, application within very restriced geographical areas is discouraged.” (Gärdenfors et al., 2001). 121 GRUPPO DI LAVORO PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA. SOCIETA BOTANICA ITALIANA. Censimento dei biotopi di rilevante interesse conservazionistico in Italia, 2 voll., Savini Mercuri, Camerino, 1971 e 1979. 131 Il gruppo Conservazione Natura della SBI attualmente si sta occupando di implementare in Italia le categorie e i criteri IUCN 2001 in modo da favorirne un’applicazione più coerente. É noto come i criteri di applicazione delle Liste Rosse (dal 1963 ad oggi sempre più oggettivi ad ogni aggiornamento/revisione) siano applicabili, in linea di principio, ad ogni livello Tassonomico (Moser et al., 2002) e indifferentemente a specie animali e vegetali. La loro genericità – contemporaneamente il loro punto di forza e il loro tallone d’Achille122- richiede un’attenta calibrazione a seconda del livello tassonomico oggetto dell’indagine e anche del regno scelto. Un esempio? Il concetto di individuo: facile ed intuitivo per Capra ibex L. 1758 o anche per una conifera quale Abies alba Mill. sfuma per una liliacea quale Fritillaria tenella Bieb. o per una agamospecie dei generi Alchemilla o Hieracium. Basta poco e il concetto di individuo genetico non corrisponde più al concetto di individuo morfologico. 5.1.3 Possibili indicazioni per la protezione della flora in Italia É possibile tracciare alcune indicazioni di carattere propositivo, sulla base dell’esperienza acquisita e dei numerosi tentativi che sono stati fatti fino ad oggi in Italia, alcuni dei quali sono sicuramente positivi e potrebbero naturalmente servire da modello (cfr. infra § 7). 5.1.3.1 Legge quadro nazionale “Manca in sostanza una normativa nazionale, una legge ‘quadro’ sulla conservazione del patrimonio vegetale che possa stabilire dei criteri generali […] ”123. Legge nazionale che 122 Le Liste Rosse data la loro versatilità e universalità sono uno strumento conosciuto anche dai non addetti ai lavori. Facile da comunicare e facile da capire, ma in realtà difficili da redigere in modo coerente se si applicano fino in fondo i criteri postuali dallo IUCN. Essi comprendono la conoscenza di approfonditi dati di campo: areale, spuerificie occupata, monitoraggio nel tempo degli stessi, studi popolazionistici, ecc. 123 Mrachiori S., op. cit., pag. 15. 132 la cui approvazione è resa ancora più necessaria dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione (cfr. supra § 4.3.1.1.). La protezione del patrimonio vegetale124 andrebbe intesa come un complesso di specie, individui, ambienti e introduzione del concetto di monumento naturale nella legislazione italiana (non solo a livello regionale125). Una legge, osserva Marchiori: “ […] nel cui ambito siano indicate anche le competenze che dovranno essere attivate, le figure professionali in grado di fornirle quali istituzioni o Società scientifiche abbiano il compito di designare o controllare le designazioni”. 5.1.3.2 Razionalizzazione delle leggi regionali Alla luce della suddetta legge quadro e della novella dell’articolo 117 C.I. s’imporrebbe, come necessaria, la verifica e la razionalizzazione delle attuali leggi regionali e provinciali: occorre omogeneità di intenti e nei contenuti(cfr. supra)126; alcune Regioni, inoltre, sono ancora oggi prive di normativa127. 124 “[…] nonostante un notevolissimo sforzo fatto a livello regionale è necessario ed urgente uno strumento legislativo nazionale che riunisca in se le previsioni delle Convenzioni e direttive internazionali, quelle delle leggi regionali e le indicazioni fornite dal mondo accademico e dal Ministero dell'ambiente relativamente alle liste rosse delle specie minacciate […]” Pedrotti, F., 1997, Vegetazione e Flora. In: Ministero Ambiente, Relazione sullo stato dell'ambiente, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pag. 22. 125 Citiamo in ordine sparso e senza pretesa di completezza alcune Regioni e Province Autonome: Abruzzi, Basilicata, Emilia- Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Provincia di Bolzano, Piemonte. 126 “[…] è inutile che una specie sia protetta in una regione e non nella regione accanto [...]” AA.VV., LEGA PER L'AMBIENTE, Ambiente Italia. Rapporto 1989: dati, tendenze, proposte. Torino, 1989, ISEDI Pettini, pag. 157. Come esempio si ricordi il Salix herbacea L. protetto in Toscana e non in Emilia - Romagna. 127 “Tra il 1993 e il 1995 il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente ha realizzato un'indagine con lo scopo di ottenere un quadro complessivo del!e specie vegetali protette da leggi regionali. Hanno risposto alla richiesta di informazioni 17 regioni. Le regioni per le quali non sono disponibili dati potrebbero perciò aver emanato propri provvedimenti, non ancora in possesso del Ministero dell'Ambiente”. Pedrotti, op. cit., pag. 20. Lo stato di cose è stato recentemente confermato in An Annotated CHECKLIST of the ITALIAN VASCULAR FLORA: “Bisogna comunque ricordare che alcune regioni (Puglia, Sardegna e Sicilia), al momento mancano del tutto di normative di protezione”. Conti, op. cit., pag. 26. 133 5.1.3.3 Una nuova regionalizzazione A fini conservazionistici potrebbe essere utile non avere come riferimento, almeno in prima battuta, la “Regione” intesa in senso amministrativo ma utilizzare le cd “Regioni biogeografiche” ricorrendo alla “fitogeografia descrittiva” e alla cd “regionalizzazione biogeografia”. La prima si occupa delle modalità distributive attuali delle flore (McLaughliin, 1994), la seconda, invece, consiste nella suddivisione di un dato territorio in unità floristiche o phytochoria, delimitate tramite l'accumulo di confini di areali di taxa, indipendentemente dalla presenza di eventuali discontinuità ambientali (Zunino e Zullini, 1995). La regione biogeografica rappresenta la schematizzazione nello spazio della distribuzione degli ambienti e delle specie in funzione dei fattori biologici, geografici, climatici, geologici in grado di condizionare la presenza degli organismi viventi. Le delimitazioni delle regioni biogeografiche interessano quindi vaste aree indipendenti dai confini politico-amministrativi, superando così il concetto basato sui confini nazionali, regionali e provinciali e introducendo quello di “confini naturali”. Una “regionalizzazione biogeografia” deriva dall’analisi della distribuzione degli organismi. L’interpretazione causale dei patterns, cioè la ricerca di spiegazioni ecologiche e scariche, deve avvenire successivamente. É proprio l’indipendenza fra i processi di regionalizzazione ecologica (basati su caratteristiche abiotiche dell’ambiente, quali la litologia o la bioclimatologia: cfr. ad es. Blasi et al., 2000) e biogeografica a rendere possibile e significativo il successivo confronto fra le due cartografie. In anni recenti, tuttavia, l’espressione “regionalizzazione biogeografia” è stata spesso utilizzata per indicare regionalizzazioni su base ecologica: l’esempio più noto è quello delle regioni 134 biogeografiche riportate nella Direttiva Habitat, ma si veda per alcuni esempi Bunce et al. (2002). Più complesso è il caso in cui sotto il nome di regionalizzazioni biogeografiche vengono presentate unità ricavate tenendo conto sia della distribuzione degli organismi sia di caratteristiche dell'ambiente fisico (ad es. Rivas-Martinez et al., 1997). Figura 5.3 Carta proposta da Giacomini nel 1958 Idealmente, una regionalizzazione fitogeografica in senso stretto avrebbe bisogno come dato di partenza di un atlante distributivo di tutte le piante vascolari dell'area in esame, con celle di dimensioni costanti e/o tali da garantire una certa eterogeneità ecologica al loro interno. Le celle andrebbero poi riunite in phytochoria elaborandole sulla base della presenza/assenza delle specie. Poiché raramente informazioni di questo genere sono 135 disponibili (Poldini et al., 2001), molte regionalizzazioni fitogeografiche hanno seguito altre strade (cfr. McLaughlin, 1994): - giudizio dell'esperto, che utilizza, senza procedure quantitative, flore locali e dati distributivi di singoli taxa (ad es. Takhtajan, 1986; a scala locale ad es. Poldini, 1987). - distribuzione di syntaxa (es. Pedrotti, 1996). - flore di territori coincidenti con unità amministrative (es. Lawesson, Skov, 2002). - analisi multivariata di un congruo numero di flore locali discrete, con interpolazione dei limiti fitogeografici fra le stesse (McLaughlin, 1989). Per il territorio italiano, le carte fitogeografiche disponibili appartengono tutte al primo tipo (Giacomini, 1958; Arrigoni, 1980; Rivas-Martinez et al., 2001), tranne il sopra citato lavoro di Pedrotti (1996). Il laboratorio di Ecologia Vegetale del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università “La Sapienza” di Roma sta esplorando quali dati e metodologie siano attualmente a disposizione per proporre una aggiornata cartografia fitogeografica dell'Italia (Blasi et al., 2006). È stata definita una complessa linea di ricerca così articolata (Filibeck et al., 2005): - analisi biogeografica della check-list floristica per regioni amministrative, per costituire una prima cornice di riferimento. - analisi distributiva di specie ad areale ristretto (endemiche, subendemiche, rare). - analisi quantitativa di flore locali, previo approfondimento delle problematiche metodologiche relative sia alla selezione delle stesse sia alle metodologie di interpolazione. - analisi del contributo della vegetazione, e in particolare delle serie di vegetazione, dei geosigmeti e dei “paesaggi biogeografìci”. 136 - revisione delle categorie corologiche della flora italiana, anche al fine di utilizzarle per un'analisi corologica. Una volta terminato il lavoro in parola sarebbe auspicabile che le regioni “biogeografiche” fossero utilizzate come base per l’aggiornamento delle Liste Rosse Regionali. A fortiori ove si pensi che dai primi risultati emerge che: “nella penisola la maggior parte della variabilità è spiegata dall’asse N-S e le differenze significative fra i clusters in senso latitudinale: non si riscontrano differenze importanti fra regioni adriatiche e regioni tirreniche. Quest’ultimo risultato contrasta con le regionalizzazioni dell’Italia finora pubblicate. È possibile che le regioni amministrative non abbiano risoluzione sufficiente per discriminare le differenze E-W data la ristretta estensione in larghezza della penisola”128. Il metodo proposto, cioè la regionalizzazione in senso biogeografico, è già stato utilizzato con successo in Svizzera per la redazione della Lista Rossa del 1991 e del 2002 (UFAFP, 2001 e Moser et al., 2002) dove, recentemente hanno usato il nuovo sistema delle regioni biogeografiche UFAFP129 (2001). Sistema che sostituisce quello della Lista Rossa del 1991 (Landolt, 1991) e si distingue nella concezione e nella delimitazione delle regioni. Per questo motivo le regioni della vecchia e della nuova Lista Rossa non sono direttamente paragonabili. 128 Filibeck, op. cit., pag. 499. 129 Acronimo di Ufficio Federale dell’Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio. 137 Figura 5.4 Regioni biogeografiche della Svizzera secondo UFAPF 2001 (6 regioni principali) La fig. 5.4 mostra la suddivisione della Svizzera nelle 6 regioni principali secondo la pubblicazione dell'UFAFP e la fig. 5.5, a titolo di paragone, quella della Lista Rossa del 1991. Figura 5.5 Regionalizzazione della Svizzera secondo la Lista Rossa 1991 Il sistema dell'UFAFP prevede un'ulteriore suddivisione in 10 sottoregioni, ma data la sua complessità non è stato possibile usare questo modello per la presente Lista. 138 Per ragioni pratiche (disponibilità e conoscenze degli esperti regionali) per l'elaborazione dei gradi di minaccia regionali le 6 regioni sono state suddivise in 11 regioni di lavoro grazie ad una linea di separazione Est/Ovest. La linea di separazione nell'Altipiano e a nord delle Alpi viene fatta coincidere quando possibile con il limite delle sottoregioni del sistema dell'UFAFP e negli altri casi con i limiti cantonali. Nella Lista le categorie di minaccia per queste regioni di lavoro sono annotate tra parentesi quadre in alto a destra delle categorie per le 6 regioni principali (da ovest verso est: [JUI/JU2], [MP1/MP2], [NAI/NA2], [SA1/SA2/SA3]). Una classificazione regionalizzata delle minacce rende possibile un uso ancora più differenziato della Lista Rossa, dato che le specie fortemente minacciate a livello regionale sono più facilmente riconoscibili. La fig. 5.6 rappresenta questa suddivisione nelle 11 regioni di lavoro. Figura 5.6 Suddivisione delle 6 regioni principali nelle 11 regioni di lavoro 5.1.3.3.1 I l metodo svizzero 139 Negli anni 2000/2001 il CRSF130 ha ricevuto dall'UFAFP l'incarico di elaborare una revisione della Lista Rossa delle felci e piante a fiori. A causa dei limiti finanziari e temporali, per la revisione si è scelto di consultare un gruppo di esperti, e si è rinunciato alle ricerche sul terreno. Oltre un centinaio di esperti regionali in floristica hanno classificato in categorie di minaccia - sulla base delle loro conoscenze personali e della loro esperienza -le specie presenti nella loro regione secondo il sistema dell'IUCN. A partire da questi risultati regionali è poi stata compilata la Lista per le 6 regioni principali e per la Svizzera. I dati di base provengono dall’Atlante di distribuzione delle pteridofite e delle fanerogame della Svizzera (Welten & Sutter, 1982) e dalle informazioni attuali della banca dati centrale del CRSF. Sulla base di questi dati sono state redatte 11 liste floristiche con le informazioni già conosciute per le regioni di lavoro summenzionate (lista di specie con informazioni riguardo alla frequenza e con le indicazioni della Lista Rossa del 1991). Queste liste sono poi state consegnate agli esperti regionali per la rielaborazione. Gli esperti, da soli o in gruppi, hanno poi riclassificato le specie presenti nella loro regione secondo il sistema delle categorie e dei criteri IUCN. Le circa 75.000 singole classificazioni così ottenute sono state introdotte in una banca dati di lavoro in attesa di essere analizzate. Sulla base di queste informazioni regionali, delle informazioni della banca dati del CRSF, dell'Atlante di distribuzione e da contributi floristici regionali attuali, ad ogni taxon è stata attribuita una categoria di minaccia nelle 11 regioni di lavoro. Questa fase ha richiesto circa 35.000 singole operazioni. A partire da questa lista di base sono poi state definite le categorie per le 6 regioni principali e per la 130 Centre du Réseau Suisse de Floristique. http://www.crsf.ch/ 29 settembre 2006. 140 Svizzera. Nell'ultima colonna della Lista sono indicati i criteri IUCN ritenuti validi per la classificazione (unicamente per le categorie CR, EN e VU). Tabella 5.5 Lista Rossa Svizzera con i criteri IUCN In un secondo tempo, è stata confrontata la classificazione con la situazione nei Paesi vicini e, dove necessario, è stata adeguata la categoria per la Svizzera. Le informazioni disponibili per le regioni limitrofe sono tuttavia molto eterogenee, in parte lacunose e non attualizzate, per cui questa tappa rimane incompleta. 5.1.3.4 Nuove aree protette Istituzione di nuove aree protette nelle aree di interesse floristico e vegetazionale, dando la precedenza alle indicazioni contenute nel Censimento dei biotopi della SBI, ai SIC e alle ZPS della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli e a quelle a più alto contenuto di piante elencate nella Lista Rossa; salvaguardia delle riserve già istituite dal Ministero 141 dell’Agricoltura e delle Foreste nei territori delle foreste demaniali e loro progressivo potenziamento; approvazione di norme più efficaci per la tutela della vegetazione all'interno dei parchi nazionali esistenti e di quelli in via di costituzione in armonia con la legge quadro del 1991. 5.1.3.5 Lista Rossa Valorizzazione e recupero dell’utilizzo della “Lista Rossa” per individuare le aree e gli ambienti131 da proteggere sul modello svizzero ove: “in particolare sono impiegate nell’individuare biotopi degni di protezione”132 (Moser, 2002). Sono però gli stessi membri dello Standard and Petition Working Group che hanno redatto le nuove linee guida IUCN (2006) a far notare che: “The category of threat is not necessarily sufficient to determine priorities for conservation action. The category of threat simply provides an assessment of the extinction risk under current circumstances, whereas a system for assessing priorities for action will include numerous other factors concerning conservation action such as costs, logistics, chances of success, and other biological characteristics. The Red List should therefore not be interpreted as a means of priority setting. The difference between measuring threats and assessing conservation priorities needs to be appreciated. However, assessment of taxa using Red List Criteria represents a critical first step in setting priorities for conservation action”.133 Il parere in parola si può riallacciare, a distanza di 25 anni, 131 Gli “Habitat” sensu U.E. 132 Ex art 14, cpv 3 dell’Ordinanza sulla protezione della Natura e del Paesaggio OPN 133 Standards and Petitions Working Group. 2006. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria: Version 6.1. Prepared by the Standards and Petitions Working Group for tbe IUCN SSC Biodiversity Assessments Sub-Committee in July 2006. Pag. 102. Traduzione (non ufficiale): “La categoria di minaccia non è necessariamente sufficiente per determinare le priorità per i programmi di conservazione. La categoria di minaccia fornisce semplicemente una valutazione del rischio di estinzione in circostanze presenti, mentre un sistema per valutare le priorità per un programma di conservazione includerà numerosi altri fattori quali i costi, la logistica, le probabilità di successo ed altre caratteristiche biologiche. La Lista Rossa non dovrebbe quindi essere interpretata come un mezzo di regolamentazione delle priorità. La differenza fra la quantificazione della minaccia e la 142 alle differenze osservate da Filipello (1981), tra i primi elenchi floristici, ispirati ai criteri IUCN dell’epoca, e le prime leggi regionali italiane: “La contraddizione si spiega pensando ai diversi scopi perseguiti della legislazione e dagli elenchi floristici. Il Gruppo di floristica della SBI nel 1971 cercò di dare una valutazione della situazione italiana senza entrare nel merito né delle cause né della diffusione della specie al di fuori dei nostri confini; le differenze della lista prodotta nel 1976 derivano dall'adozione delle categorie di status dell’IUCN (che aveva in un certo senso ispirato il lavoro) e quindi da valutazioni che tengono conto della situazione europea. Anche in questa seconda lista ogni giudizio circa le valutazioni date prescindeva da un riscontro delle cause ed aveva come unica finalità quella dell'indagine, dell'informazione. Del tutto opposto è invece il movente delle leggi di protezione. Esse, mirano soprattutto ad una regolamentazione delle raccolte e, indirettamente, a favorire l'educazione naturalistica. Per tanto tali leggi proteggevano soprattutto le specie vistose od emblematiche (gigli, stelle alpine) e le piante utili. La rarità e il grado di endemisno non erano lo scopo principale”134. Questo non significa però che le Liste Rosse se redatte opportunamente (e.g. modello Svizzero cfr. supra) non possano svolgere un ruolo importante nella conservazione e protezione della flora. Prosser (2001) nota che la Lista Rossa della flora del Trentino riporta ben 723 entità. Solo 300 ricadono con almeno una loro popolazione all’interno di un’area protetta. Le aree valutazione delle priorità di conservazione deve essere sottolineata. Tuttavia, la valutazione dei taxa usando i criteri della Lista Rossa rappresenta un primo punto critico per stabilire le priorità di un programma di conservazione.”. 134 Filipello, op. cit., pag. 13. 143 protette, dunque, sono scelte seguendo altri criteri. Criteri non sempre corrispondenti alla ricchezza di specie o alla necessità di protezione. Anche in questo caso la Svizzera può insegnarci molto: l’ Ordinanza sulla Protezione della Natura e del Paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991 (stato 10 luglio 2001) prevede espressamente all’articolo 14 Sezione terza: Protezione della Flora e della Fauna indigene così come modificato dal n. I dell’Ordinanza del nove giugno 2000, in vigore dal 1° agosto 2000 (RU 2000 1869): “Art. 14 Protezione dei Biotopi 1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). 2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica; b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare i danni futuri; d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; e. dall’elaborazione di dati scientifici di base; 3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: a. dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato I, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; b. delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20; c. dai pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAFP; e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento tra i biotopi. 4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali. 144 5 I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie […]”135. L’aspetto da segnalare dell’articolo in parola è che, oltre a definire gli scopi del “biotopo degno di protezione”136, stabilisce espressamente che per la designazione dei biotopi medesimi si tenga presente l’elenco delle specie previsto dalle Liste Rosse/Elenchi Rossi137 “pubblicati o riconosciuti dall’UFAFP”. Abbiamo quindi un “organo governativo federale”138 che, in un certo qual modo, certifica la validità della Lista Rossa. La quale Lista concorre a determinare le aree degne di protezione, superando così l’obiezione di molti autori (Filipello, 1979; Bortolotti, 1981; Pedrotti, 2004; Pirola, 1998; Robecchi – Majnardi, 1981) che ritengono insufficiente e di difficile applicazione un semplice elenco di specie protetto per legge. 5.1.3.6 Azione divulgativa E’ necessario promuovere sia da parte degli enti pubblici che delle associazioni naturalistiche e protezionistiche una rinnovata azione di divulgazione delle problematiche e di educazione, sia dentro che fuori la scuola; purtroppo poco è lo spazio dedicato ai problemi ambientali in Italia nell'ambito delle istituzioni scolastiche di qualsiasi livello, quindi compresa l’Università, nonostante si sia molto parlato di tale argomento. 135 Si vedano gli allegati per il testo integrale. 136 Struttura che potremmo assimilare, mutatis mutandis, ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 137 I termini in Svizzera sono usati entrambi in documenti ufficiali. 138 In Italia non esiste nulla di simile, anche se l’autorità competente sarebbe il MATT. Le Liste Rosse provinciali e regionali sono pubblicate senza controllo alcuno se non da parte degli autori medesimi. 145 6 A Case study: la protezione di Sanguisorba dodecandra Moretti 6.1 Sanguisorba dodecandra Moretti: una breve introduzione Sanguisorba dodecandra Moretti, emicriptofita scaposa, fiorisce in luglio-settembre. Il numero cromosomico è 2n=56 (Moore, 1982); è un endemita lombarda, esclusiva delle Alpi Orobie, ove è conosciuta in diverse stazioni (cfr. fig. 6.2). Caraterizza l’associazione Cirsio – Sanguisorbetum doecandrae collocata nell’allenaza Adenostylion Alliaria (Pirola e Credaro, 1979). Si sviluppa nei cespuglieti subalpini, sponde di torrenti, in generale su terreni umidi, ad una quota compresa tra 700 m e 2300 m. Si ritrova nelle province di Sondrio (Parolo, 2004; Pirola, 1964) e Bergamo. E’ stata inoltre segnalata in quattro località sul versante retico della Val D’Adda ed in Provincia di Brescia a Ponte di Legno; in queste stazioni la piante è avventizia poiché introdotta dall’uomo direttamente o indirettamente o dal bestiame domestico. Tuttavia recenti sopralluoghi segnalano la scomparsa di alcune di queste stazioni “artificiali” (G. Parolo ex verbis). La specie, in generale, non sembra presentare grossi problemi di conservazione, almeno sino ai giorni nostri, a parte la Val Sanguigno (provincia di Bergamo), dove sono in progetto una serie di captazioni idriche che potrebbero mettere a rischio alcune delle stazioni (G. Rinaldi ex verbis); tale progetto fino ad ora è stato bloccato a seguito di interventi conservazionistici, ma sarà, a breve, riproposto alle autorità locali e forse realizzato. 146 6.2 Verifica status La specie attualmente non è sottoposta ad alcun vincolo di protezione. Risulta catalogata come LR (Lower Risk) secondo le categorie IUCN del 1994 applicate nel 1997 (Conti et al., 1997). Sulla scorta di quanto affermato da Garbari (1996): “Ma ancora più importante sarà poi affrontare su basi sperimentali l’analisi delle popolazioni, la stima del loro decremento in percentuale in un dato intervallo di tempo (dieci anni, suggerisce il manuale IUCN), le cause reali di questi processi, tenendo conto del numero di generazioni degli individui che giugono alla maturità riproduttiva, della qualità dell’habitat e così via”, si è verificato il suo livello di minaccia attuale, in particolare prendendo in considerazione il suo areale (Extent Of Occurrence EOO)139 e la superficie occupata (Area Of Occupancy AOO)140, sulla base dei più recenti criteri IUCN (2001, 2006). 139 “Extent of occurrence is defined as the area contained within the shortest continuous imaginary boundary which can be drawn to encompass all the known, inferred or projected sites of present occurrence of a taxon, excluding cases of vagrancy. This measure may exclude discontinuities or disjunctions within the overall distributions of taxa (e.g., large areas of obviously unsuitable habitat) Extent of occurrence can often be measured by a minimum convex polygon (the smallest polygon in which no internal angle exceeds 180 degrees and which contains all the sites of occurrence).” (IUCN 2001). 140 “Area of occupancy is defined as the area within its 'extent of occurrence' which is occupied by a taxon, excluding cases of vagrancy. The measure reflects the fact that a taxon will not usually occur throughout the area of its extent of occurrence, which may contain unsuitable or unoccupied habitats. In some cases, (e.g., irreplaceable colonial nesting sites, crucial feeding sites for migratory taxa) the area of occupancy is the smallest area essential at any stage to the survival of existing populations of a taxon. The size of the area of occupancy will be a function of the scale at which it is measured, and should be at a scale appropriate to relevant biological aspects of the taxon, the nature of threats and the available data (see below). To avoid inconsistencies and bias in assessments caused by estimating area of occupancy at different scales, it may be necessary to standardise estimates by applying a scale-correction factor. It is difficult to give strict guidance on how standardization should be done because different types of taxa have different scale-area relationships.” (IUCN 2001) 147 6.2.1 Calcolo areale (Extent Of Occurrence) Per il calcolo dell’areale è stata utilizzata la carta riportata da Pirola (1964), la quale indicava una scala grafica di 10 Km, corrispondenti a 2,4 cm sulla carta. Il calcolo dell’Areale (EOO) è stato effettuato mediante il metodo minimum convex polygon. Abbiamo ottenuto quattro triangoli: A, B, C, D. Figura 6.1 Calcolo EOO Tabella 6.1 schema riassuntivo Area Triangolo A Km2 236,11 Area Triangolo B Km2 162,15 Area Triangolo C Km2179,16 Area Triangolo D Km2 373,26 Area Totale Km2 950,68 148 Il totale dell’Areale (EOO) è pari a 950,68 Km2. 6.2.2 Calcolo superficie occupata (Area Of Occupancy) Il calcolo della superficie occupata (AOO) è stato eseguito sovrapponendo alla carta di distribuzione della specie un reticolo quadratico chilometrico di lato di 2 Km, quindi con celle di area pari a 4 Km2. Figura 6.2 Griglia con celle 2 Km * 2 Km 149 Le celle in cui era presente Sanguisorba dodecandra Moretti sono state sommate al fine del calcolo dell’AOO, ottenendo il seguente risultato: Figura 6.3 Calcolo AOO Le celle evidenziate sono 80. Ogni cella ha una superficie di 4 Km2. La superficie occupata (AOO) è pari dunque a 320 Km2. 150 6.3 Valutazione status 6.3.1 Sensu IUCN La specie Sanguisorba dodecandra Moretti ha un EOO pari a 950.68 Km2 e un AOO pari a 320 Km2. Le popolazioni di Sanguisorba dodecandra Moretti sono frammentate e le 14 stazioni di crescita (Pirola A., 1964) avendo una distribuzione molto concentrata possono essere considerate, probabilmente, in 10 location, in alcuni casi distanti tra loro più di 40 Km (sensu Standard and Petitions Working Group, 2006), ossia in varie aree distinte geograficamente in cui un singolo evento di minaccia potrebbe colpire tutti gli individui della specifica subpopolazione in questione, ma non tutta la popolazione. In relazione al subcriterio che considera la qualità degli habitat, le stazioni di crescita della specie in esame, essendo legate ad ambienti mesici ed igrofili alpini, appaiono particolarmente esposte alle minacce connesse al riscaldamento climatico (Global Warming) in atto e quindi alla rarefazione o scomparsa degli ambienti idonei. Ciò appare particolarmente vero se si considera lo stato di pericolo sulla base di modelli climatici per le prealpi italiane (Thuiller et al., 2005). Sulla base di tali elementi possiamo valutare il rischio della specie secondo gli attuali citeri IUCN 3.1. (2001) al fine di indicizzarla in una delle categorie di minaccia. Si conclude quanto segue: Criterio A: Si sospetta una significativa riduzione della qualità dell’habitat nel prossimo futuro, anche se le informazioni a disposizione sono scarse, per cui si assegna la categoria: Vulnerabile (VU). Criterio B: La distribuzione geografica della specie si riassume in un EOO inferiore a 5.000 km2 ed un AOO inferiore a 500 km2; la popolazione, inoltre è frammentata e si 151 ritrova in 10 location; per la specie si prevede per il futuro una riduzione della qualità e dell’estensione dell’habitat legata ai cambiamenti climatici e ad azioni umane, almeno per la subpopolazione della Val Sanguigno; la specie si assegna alla categoria: Vulnerabile (VU) criterio B1biii e B2biii . Criterio C: Non si hanno dati a sufficienza per valutare il grado di rischio e quindi alla specie si assegna la categoria: Mancanza di Dati (DD). Criterio D: Sanguisorba dodecandra Moretti ha una EOO pari 950, 68 Km2 e un AOO pari a 320 Km2 e non rientra nelle categorie “gravemente minacciata”, minacciata”, “vulnerabile” o “quasi a rischio”, si assegna quindi la categoria: Non Minacciata. Criterio E: Non si hanno dati a sufficienza per valutare il grado di rischio e quindi alla specie si assegna la categoria: Mancanza di Dati (DD). Tabella 6.2 Schema Riassuntivo Criterio Descrizione Categorie IUCN Codifica A Diminuzione della popolazione VU A3c B Distribuzione geografica VU B1biii e B2biii C Numero di individui DD ----- D Declino di piccole popolazioni LC ----- E Analisi quantitative DD ----- Categoria Assegnata VU ----- L’applicazione dei criteri a livello regionale e globale comporta l’inserimento della specie nella categoria VU, essendo quella a più alto rischio tra quelle definite per la specie e quindi la più garantista per eventuali strategie di conservazione. 152 6.3.2 Sensu ENSCONET Recentemente Ensconet (http://www.ensconet.com/) ha proposto un insieme di criteri per valutare la criticità di una specie a fini conservazionistici. ENSCONET è la Rete Europea per la Conservazione del Germoplasma delle Piante Selvatiche coordinata dal Millennium Seed Bank Project (Royal Botanic Gardens, Kew); essa è formata da 19 Istituzioni provenienti da 12 stati Europei, che si trovano in 5 delle 6 principali regioni biogeografiche Europee. É un progetto finanziato dall’ Unione Europea nell’ambito del VI programma quadro per la ricerca. ENSCONET si propone di coordinare e dare impulso all’attività delle banche del germoplasma, dei giardini botanici e delle altre istituzioni interessate alla conservazione dei semi, con lo scopo di ridurre gli sprechi e la duplicazione degli sforzi che sempre si generano quando diverse istituzioni lavorano in maniera indipendente. L’obiettivo di ENSCONET è quello di fissare degli standard per migliorare le tecniche di raccolta e conservazione dei semi e la gestione dei dati connessi, tramite la messa a punto di protocolli operativi comuni, la creazione di banche dati comuni, fino a giungere ad una unica banca del germoplasma virtuale per tutte le piante Europee, che informi sulle riserve di germoplasma esistenti e indichi una lista di specie prioritarie a livello Europeo su cui concentrare le attività di conservazione per evitare l’estinzione di specie spontanee dal continente Europeo. Le attività di ENSCONET sono organizzate in quattro grandi aree tematiche: raccolta del germoplasma, conservazione del germoplasma, gestione dati e divulgazione. Secondo ENSCONET per compilare una lista della specie prioritarie da conservare è quindi necessario stabilire un insieme di test di verifica da considerare ed applicare, con cui 153 tutte le specie candidate ad entrare nella lista medesima possono essere testate. È importante notare, come dichiarato dallo stesso IUCN141 “the category of threat is not necessarily sufficient to determine priorities for conservation action. The category of threat simply provides an assessment of the extinction risk under current circumstances, whereas a system for assessing priorities for action will include numerous other factors concerning conservation action. […]. However, assessment of taxa using Red List Criteria represents a critical first step in setting priorities for conservation action” (citato da: Standards & Petitions Working Group. 2006, §2.4 Conservation priorities and actions p.11). ENSCONET quindi ha proposto di utilizzare il seguente schema modificato da Kolberg (2003): assegnando un punteggio ad ogni specie per le caratteristiche di cui alla tabella 6.3 Tabella 6.3 Criteri ESCONET per individuare liste di specie da conservare prioritariamente. NOTA: Se una specie è stata valutata più di una volta a livello geografico differente, dovrebbe essere usato il livello geografico più elevato. 141 Standards & Petitions Working Group. 2006. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria: Version 6.1. 154 Utilizzando la tabella succitata per valutare lo Status di Sanguisorba dodecandra Moretti otteniamo: Sanguisorba dodecandra Moretti: dalla nuova proposta (cfr. supra § 6.3.1.) di valutazione dello status IUCN: IUCN status: VU = 2, minacciata a livello globale = 4, Narrow Endemic = 3, Present or Past Human use = 2 - TOTAL SCORE = 11 6.4 Conclusioni su Sanguisorba dodecandra Moretti Per il caso trattato, a titolo di esempio, si è evidenziato che la specie è un’endemita lombarda, con, al momento, non eccessivi problemi di conservazione. Tuttavia essendo legata ad ambienti montani meso-igrofili, si può prevedere in futuro una riduzione del suo areale (generale e locale in quanto coincidenti) e un peggioramento dell’habitat a seguito del riscaldamento climatico. Questo fenomeno si può considerare particolarmente attivo in zone montane/alpine di bassa quota, come le Alpi Orobie, anche a seguito di modellizzazioni. Inoltre, almeno una delle 10 sub-popolazioni è potenzialmente minacciata da progetti di captazione idrica. Sulla base dei criteri IUCN (2001) pertanto la specie è stata considerata come Vulnerabile (VU). Sul piano della protezione dell’habitat di vita si può evidenziare che la maggior parte delle subpopolazioni ricadono all’interno di aree sottoposte a vincolo ambientale (Parchi della Regione Lombardia, Alpi Orobie, Bergamasche e Valtellinesi). Ciò, tuttavia, non sembra garantire a sufficienza la specie, in quanto azioni di variazione della destinazione d’uso del Territorio spesso avvengono anche in ambiente protetto ( per es. nel 2005 a Santa Caterina di Valfurva nel Parco Nazionale dello Stelvio si sono svolti i campionati mondiali di sci da discesa). Pertanto si suggerisce di inserire la specie in una eventuale revisione della legge sulla protezione della flora della Regione Lombardia (7 luglio 1977, n. 33). 155 Infine, essendo un’entità stenoendemica lombarda (Bergamo e Sondrio), classificata a livello regionale ma anche globale come VU (Liste Rosse), si propone anche la sua inclusione in un’eventuale elenco di specie allegato all’ipotetica legge nazione sulla protezione della flora italiana 156 7 CONCLUSIONI In Italia manca una Legge Nazionale per la protezione della Flora. Una legge richiesta da più voci lungo tutto l’arco del XX secolo: Pampanini (1912); Filipello (1979); Bortolotti (1981); Garbari (1996); Marchiori (1996); Pirola, (1998). Richiesta rimasta purtroppo inascoltata e, come una nenia, già ripetutasi agli inizi del XXI secolo (Pignatti et al. 2001; Conti et al., 2005). Una legge ormai necessaria vista la riforma del Titolo V della Costituzione Italiana (L. Cost. del 18 ottobre 2001 n. 3) che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema. Una legge che dall’agosto 1993 – affievolitasi probabilmente l’onda “verde” della CBD giace dimenticata nei cassetti del Ministero dell’ Ambiente (Garbari, 1996). É necessaria secondo Marchiori (1996): “Una legge ‘quadro’ sulla conservazione del patrimonio vegetale, nel cui ambito siano indicate le competenze che dovranno essere attivate, le figure professionali in grado di fornirle e quelle Istituzioni o Società scientifiche che abbiano il compito di designare o controllare le designazioni”negli organi di gestione dei parchi o nei comitati tecnico consultivi delle aree protette: su un totale di 445 aree protette (Garbari, 1996) i botanici sono presenti negli organi di gestione di 10 Parchi Nazionali, di 23 Parchi regionali e solo di 19 delle rimanenti aree protette. Una legge in cui si intenda la protezione del patrimonio vegetale come un complesso di specie, individui, ambienti e che introduca il concetto di monumento naturale nella legislazione italiana (non solo a livello regionale142). 142 Citiamo in ordine sparso e senza pretesa di completezza alcune Regioni e Province Autonome: Abruzzi, Basilicata, Emilia- Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Provincia di Bolzano, Piemonte. 157 “[…] Uno strumento legislativo nazionale - sostiene Pedrotti - che riunisca in sé le previsioni delle Convenzioni e direttive internazionali (cfr. infra tabella 7.1), quelle delle leggi regionali e le indicazioni fornite dal mondo accademico e dal Ministero dell'ambiente relativamente alle liste rosse delle specie minacciate […]”143. Strumento che lo stesso autore, nel 1997, giudicava: “necessario ed urgente”144. Tabella 7.1 Elenco principali convenzioni/direttive/trattati e loro recepimento in Italia Convezione, direttiva, trattato Anno Approvazione in Italia e/o deposito ratifica in Italia CITES (Convezione di Washington) 30 aprile 1973 Legge di ratifica:19 dicembre 1975, n. 874, in vigore dal 31 dicembre 1979. Convezione di Berna 19 settembre 1979 Legge di ratifica: 5 agosto 1981, n. 503, in vigore il l° giugno 1982. Convezione sulla Diversità Biologica 5 giugno 1992 Legge di ratifica: 14 febbraio 1994 n. 124 Direttiva Habitat 92/43/CEE D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Una legge che, riprendendo, il pluridecennale esempio svizzero,(cfr. supra § 5.1.3.5 e infra § 11.3) possa integrare al suo interno i continui aggiornamenti delle Liste Rosse, previamente vistati da competenti organi (Garbari, 1996; Moser et al., 2002). Le Liste Rosse prodotte a vari livelli dovrebbero seguire i criteri e le categorie IUCN disponibili più di recente. Eventuali liste rosse regionali, provinciali (Prosser, 2001; Agenti et al., 2003), locali, bicolori (Pignatti et al., 2001) non dovrebbero essere più incoraggiate, a meno che non prendano in esame ambiti territoriali omogenei da un punto di vista biogeografico (per altro da definire 143 Pedrotti, F., op.cit., pag. 22. 144 Pedrotti, F., ibidem. 158 meglio preventivamente sul piano scientifico) (Blasi et al., 2006). I nuovi elenchi così prodotti, comunque, non dovrebbero uscire senza il preventivo assenso di una commissione scientifica a questo dedicata, sotto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Così come succede in Svizzera145 le Liste Rosse dovrebbero essere uno dei possibili strumenti utili a formulare elenchi e definire aree di protezione ma non l’unico: l’ordinanza in parola prevede un ulteriore elencazione146e a criteri di chiusura147. È la stessa ordinanza, poi, a stabilire che l’elenco dei “biotopi” deve essere aggiornato costantemente e che non è da considerarsi come esaustivo148. Una buona legge per essere tale deve basarsi su approfondite e condivise conoscenze scientifiche di base. Quindi le conoscenze floristiche vanno completate là dove lacunose, coinvolgendo, oltre agli istituti di ricerca, i gruppi floristici, il cui lavoro deve essere valutato da apposite commissioni di esperti. Sarà quindi fondamentale affrontare su basi sperimentali condivise e riproducibili - eventualmente seguendo lo schema di lavoro proposto per Sanguisorba dodecandra Moretti - :“l’analisi delle popolazioni, la stima del loro decremento percentuale in un dato intervallo di tempo, le cause reali di questi processi, 145 Cfr infra 11.3 Art. 14 Protezione dei Biotopi 146 Art 14 ONP terzo capoverso lettera b.: “delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20”. 147 Art 14 ONP terzo capoverso lettera e.: “delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20”. 148 Art. 16 Designazione dei biotopi d’importanza nazionale 1 La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari). 2 Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati. 159 tenendo conto del numero di generazioni degli individui che giungono alla maturità riproduttiva, della qualità del loro habitat […]”149 . Una legge che –memore le osservazioni acute di Filipello nel 1981: “Del tutto opposto è invece il movente delle leggi di protezione. Esse, mirano soprattutto ad una regolamentazione delle raccolte e, indirettamente, a favorire l'educazione naturalistica. Per tanto tali leggi proteggevano soprattutto le specie vistose od emblematiche (gigli, stelle alpine) e le piante utili. La rarità e il grado di endemismo non erano lo scopo principale”150 e di quanto affermava Pignatti nel 1959: “Ma esistono specie per nulla vistose, pure in via di scomparsa che pure debbono essere protette: per queste ultime che sono la maggioranza, il divieto di raccolta è insufficiente, perché, in realtà, nessuno, salvo pochi botanici, pensa di raccoglierle, mentre esse scompaiono perché gli ambienti caratteristici in cui vivono vengono manomessi o distrutti” - protegga sia le piante minacciate (sensu IUCN), sia le piante rare ed endemiche (anche non minacciate ma di rilevante interesse da un punto di vista scientifico – conservazionistico), sia le specie vistose, sia le specie officinali. Le varie entità cosi categorizzate, andrebbero distinte in più allegati, ognuno con la sua specificità. Last but not least la nuova legge nazionale dovrebbe anche e soprattutto proteggere gli ambienti in cui queste specie vivono. Una legge infine che, ricordando quanto scritto nel 1998: “[…] è inutile che una specie sia protetta in una regione e non nella regione accanto [...]”151, faccia ricorso ad una regionalizzazione fitogeografica (cfr. supra § 5.1.3.3). 149 Garbari, F., op. cit., pag. 10. 150 Filipello, op. cit., pag. 13. 151 AA.VV., LEGA PER L'AMBIENTE, op. cit., pag. 157. Come esempio si ricordi il Salix herbacea L. protetto in Toscana e non in Emilia - Romagna. 160 La nuova legge quadro e le eventuali nuove leggi regionali che da questa, eventualmente, discenderanno dovrebbero essere facilmente reperibili per il pubblico, anche di non esperti, (e.g. pubblicazione su siti internet del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di associazioni scientifiche come la SBI) pubblicazioni a carattere anche divulgativo, etc. Il Countdown 2010 (cfr. supra § 4.1.2.2) è ormai prossimo alla scadenza, non possiamo aspettare che cada l’ultimo albero prima di renderci conto che il denaro non è commestibile152. 152 Liberamente tratta da: "Only when the last tree has died and The last river has been poisoned and The last fish has been caught, Will we realise that We cannot eat money" 19th Century Cree Indian. 161 8 BIBLIOGRAFIA Alessandrini, A., Foggi, B., Rossi, G., Tomaselli, M., 2003. La Flora d’altitudine dell’Appennino tosco-emiliano. Regione Emilia - Romagna, Bologna. Annibale, S., 1996. La Tutela ambientale in campo internazionale. Padova, CEDAM. Association for Impact Assessment, 2001. Action Programme for Biological Diversity and Impact Assessment. AA.VV., 1971, Censimento dei biotopi di rilevante interesse conservazionistico in Italia. Società Botanica Italiana, Gruppo di lavoro per la conservazione della natura, I vol., Savini Mercuri, Camerino. AA.VV., 1979, Censimento dei biotopi di rilevante interesse conservazionistico in Italia. Società Botanica Italiana, Gruppo di lavoro per la conservazione della natura, II vol., Savini Mercuri, Camerino. AA.VV., 1989. LEGA PER L'AMBIENTE, Ambiente Italia. Rapporto 1989: dati, tendenze, proposte. ISEDI Pettini, Torino. AA.VV., 2002. Linee guida natura e Paesaggio in Alto Adige. Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige. AA.VV., 2003. The Harmonization of Red List for Threatened species in Europe, procedings of an international Seminar in Leiden 27 and 28 November 2002. IUCN. Edited by H.H. De Iongh, O.S. Bánki, W. Bergmans and M.J. van der Werff ten Bosch. AA.VV., 2005. La biodiversità in Toscana: specie e habitat in pericolo. Renato. Regione Toscana Direzione Generale politiche Territoriali e Ambientali, Il bandino, Firenze. AA. VV., 2005. Annuario dei dati ambientali. APAT, ARPAT, APPAT, SISTAN, Roma 162 Argenti, C., Lasen, C., 2003. Lista rossa della Flora Vascolare della provincia di Belluno. Arpav, Belluno. Arrigoni, P.V, 1980. Aspetti corologici della flora sarda. Lav. Soc. Ital. Biogeog., n.s., 8: 83-109. Ballelli, S., Biondi, E., Cortini Pedrotti, C., Francalancia, C., Orsomando, E., Pedrotti F., 1981. Il Patrimonio vegetale delle Marche. Assessorato Urbanistica e Ambiente Regione Marche, Ancona. Ballerio, A., 2004. Entomolex: la conservazione degli insetti e la legge. Società Entomologica Italiana, Milano Bishop, P., 1978. Endangered species and uncertainty: the economics of a safe minimum standard. In: American Journal of Agricultural Economics, n.60, pp. 10-18. Blasi, C., Carranza, M.L., Frondoni R., Rosati L., 2000. Ecosystem classification and mapping: a proposal for italian landscapes. Appl. Veg. Sci., 3: 233-242. Blasi, C., Filibeck, G., Burrascano, S., Celesti - Grapow, L., Di Pietro. R., Ercole, S., Lattanzi, E., Podani, J., Scoppola, A., Tillia, A., 2006. Prime analisi per una nuova regionalizzazione del territorio italiano. Atti XXXVI Congresso Società Italiana di Biogeografia, L’Aquila, pag. 36. Bortolotti, L., 1981. Conservazione del patrimonio naturale vegetale: problemi di natura normativa e organizzazione. C.N.R. Progr. Fin. "Promozione della qualità dell’ambiente". Pavia. AC/1/108, pp. 99-101. Bunce, R.G.H., Carey, Po., Elena-Rossello, R., Orr, J., Watkins, J., Fuller, R., 2002. A comparison of different biogeographical classifications of Europe, Great Britain and Spain. J. Environ. Managem., 65: 121-134. 163 Bruntland, G., 1987. Our Common Future. The World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford. Comitato di consulenza per la Biodiversità e la Bioetica, 1997. Il Piano Nazionale sulla biodiversità, Commissione europea. Direzione generale XI, Cultura e Ambiente: profili di diritto comunitario (D.M. 97/568 del 15 maggio 1997). Commissione Europea, 2000. Libro bianco sulla responsabilità ambientale. COM 66 def., http://europa.eu.intlcommlenvironment/Iiability/el_full_it.pdf. Commissione Europea, 2001. Biodiversity Action Plans in the areas of Conservation of Natural Resources, Agricolture, Fisheries, and Development and Economic Cooperation. COM (2001) 162 final, voll. I, II e III, Brussels. Comporti., M., 1990. Tutela dell’ambiente e tutela della salute. In: Rivista Giur. Ambiente, pp, 191 e segg Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, 1998. Strategia Comunitaria per la Diversità Biologica. COM, 42 def. Comunicazione della Commissione, 1999. L’ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile “Verso la sostenibilità”. COM, 543 e Boll. 11-1999. Conti, F., Manzi, A., Pedrotti, F., 1992. Libro rosso delle piante d’Italia. Ministero dell'Ambiente, Ass. Ital. per il WWF, S.B.I., Poligrafica Editrice, Roma, 537 pp. Conti, F., Manzi, A., Pedrotti, F., 1997. Liste rosse regionali delle piante d'Italia. WWF Italia, Società Botanica Italiana, TIPAR Poligrafica Editrice, Camerino, 139 pp. 164 Conti, F., Abbate, G., Alessandrini, A., e Blasi, C., (Eds.), 2005. An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora. MATT, DCN e Dipartimento di Biologia Vegetale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza”. Palombi Editori, Roma, 420 pp. Cordini, G., 2002. Diritto ambientale comparato. CEDAM, Padova. Cristofolini, G, 1998. Qualche nota sulla diversità floristica, sulla biodiversità in generale e sui modi per misurarla. Informatore Botanico Italiano, 30 1-3 7-10. De Klemm, C., 1994. Conservation of natural habitats outside protected areas. Legal analysis. Nature and Environment series, no. 56. Council of Europe Press, Strasbourg, 46 pp. De Klemm, C., & Shine, C., 1993. Biological Diversity, Conservation and the Law. IUCN, Gland & Cambridge XIX, 292 pp. De Long, D., 1996. Defining biodiversity. Wildlife Socety Bulletin n. 24 (4), 738-749 pp. Di Fidio, M., 1995. Difesa della Natura e del Paesaggio. Convenzioni internazionali e normativa comunitaria e italiana. Il Sole 24 ore Pirola S.p.A., Milano. Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici GU L 103 del 25.4.1979 - modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE della Commissione - GU L 223 del 13.8.1997 e Boll. 7/8-1997. Direttiva del Consiglio 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - GU L 206 del 22.7.1992 e Boll. 51992. Emerton, L., 2000. Economics and the convention on Biological Diversity. IUCN. Environmental Treaties and Resource Indicators - Menu of Treaty Texts Organized by Subject, Conservation of Biological Diversity. http://sedac.ciesin.org/entri/texts- subject.html#Biodiversity. 165 European Centre for Nature Conservation, 1995. Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy. http://www.ecnc.nlldoc/europe/legislatlstratfull.htm. European Commission, 1998. First report on the implementation of the convention on biological diversity by the European Community. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. European Environmental Agency, 1998. Environment in the European Union at the turn of the century. http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/biodiversity/report. European Environmental Agency, 1999. L’ ambiente nell’Unione Europea alle soglie del 2000. http://reports.eea.eu.intl92-9157-202-0/itleu98it.pdf. Fenaroli, L., Giacomini, V., 1958. La flora – “Conosci l'Italia”, Vol. 11, Touring Club Italiano, Milano. Ferrari, C., 2001. Biodiversità dall’analisi alla gestione. Zanichelli, Bologna. Filibeck, G., Blasi, C., Burrascano, S., Celesti- Grapow, L., Di Pietro. R., Ercole, S., Lattanzi, E., Podani, J., Tillia, A., 2005. Verso un programma per la realizzazione fitogeografica del territorio italiano. Informatore Botanico Italiano 37, 1, pp. 498-499. Filipello, S., Gardini Peccenini, S., Bergamo, S., 1979. Repertorio delle specie della flora italiana sottoposte a vincolo di protezione nella legislazione nazionale e regionale. C.N.R. Progr. Fin. "Promozione della qualità dell’ambiente". Pavia. AQ/1/10. Filipello, S., 1981. Specie vegetali da proteggere: analisi delle cause di pericolo e motivazione degli interventi. C.N.R. Progr. Fin. "Promozione della qualità dell’ambiente". Pavia. AC/1/96, pp. 13-18. Garbari, F., 1996. La scomparsa delle specie vegetali in Italia. Aspetti biologici della Conservazione. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. “E. Caffi”. Bergamo, 18, 1996, pp.5-12. 166 Gärdenfors U., 1995. The regional perspective. In: J. Baillie, D. Callahan and U. Gärdenfors (eds). A closer look at the IUCN Red List Categories, pp. 34–36. Species 25: 30–36. Gärdenfors U., 1996. Application of IUCN Red List categories on a regional scale. In: J. Baillie and B. Groombridge (compilers and editors) 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, pp. 63–66. Gärdenfors, U., 2001. Classifying threatened species at a national versus global level. Trends in Ecology and Evolution 16: 511–516. Gärdenfors, U., Rodriguez, J.P., Hilton-Taylor, C., Hyslop, C., Mace, G., Molur, S. & Poss S., 1999. Draft guidelines for the application of IUCN Red List criteria at national and regional levels. Species 31–32: 58–70. Gärdenfors, U., Hilton-Taylor, C., Mace, G. & Rodriguez J.P., 2001. The application of IUCN Red List Criteria at Regional levels. Conservation Biology 5(5): 1206–1212, Blackwell Synergy, Oxford. Gustaffson, L., 2000, Biodiversity Assessetment tools. Electronic conference. Harding, P.T., Sheail, J., 1992. The Biological Records Centre: a pioneer in data gathering and retrieval. In: Biological recording of changes in British wildlife (ed P.T. Harding), pp. 5-19. London : HMSO. Humphries C. J., Williams, P.H., Vane-Wright, R.I., 1995. Measuring Biodiversity value for conservation. Ann. Ecol. Syst., 26: 93-111. IUCN, 1990. Conserving the World’s Biodiversity. IUCN/WRI/CI/WWUS/World Bank. IUCN, 1998. Biodiversity is life: Effect of Human Activities. http://iucn.org/bil/climate.html. IUCN, 1998. Biodiversity is life: In Our Lives. http://iucn.org./bil/grip.html. 167 IUCN, 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K. IUCN, 2003. Guideline for Application of IUCN Red List Criteria at regional Levels: Version 3.0. IUCN, Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland e Cambridge, UK. II, 26 pp. IUCN, 2004. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland e Cambridge, UK. Kolberg, H., 2003, Targeting collecting for conservation: an example from Namibia. In : Smith, R.D., Dickie, J.B., Linington, S.H., Pritchard, H.W., Probert, R.J. (Eds.), Seed Conservation: turning science into practice. Royal Botanic Gardens, Kew, 209-218 pp. Lawesson, J.E., Skov, F., 2002. The phytogeography of Denmark revisited. Pl. Ecol., 158: 113122. Lerch, A., 1998. Property Right and Biodiversity. Europeean Journal of Law and Economics, vol. 6, 285-304 pp. Lugaresi, N., 2004. Diritto dell’Ambiente. CEDAM, Padova Marchiori, S., 1981. In Problemi scientifici e tecnici della conservazione del patrimonio vegetale C.N.R. Progr. Fin. "Promozione della qualità dell’ambiente". Pavia, pag. 37. Marchiori, S., 1996. Lo stato attuale della conservazione del Patrimonio vegetale in Italia. in: Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. “E. Caffi”. Bergamo, 18, pp.13-17. Marchisio S., Della Fina V., Ferrajolo O., Salberini G., Tamburelli G., 1999. Codice delle aree protette: Trattati internazionali, norme comunitarie e legislazione italiana. A. Giuffrè, Milano, pp. 699 168 McLaughlin, S.P., 1989. Natural floristic areas of the Western United States. J. Biogeog., 16: 239248. McLaughlin, S.P., 1994. Floristic plant geography: the classification of floristic areas and floristic elements. Progr. Phys. Geogr., 18(2): 185-208. Ministero dell'Ambiente, 1998. Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione sulla diversità biologica. http://wwwamb.casaccia.enea.itlchm/convention/rap_naz/ita/default.htm. Ministero dell’Ambiente, 2001, Natura e biodiversità. in Relazione sullo stato dell’Ambiente 2001, http://www.minambiente.it/Sito/pubblicazioni/Collana_RSA/RSA_2001 Moran. D., Bann, C., 2000. The Valutation of Biological Diversity for National Action Plans and Strategies -A Guide for Trainers. IUCN, Gland, Switzerland e Cambridge. Moore, D. M., 1982. Flora Europea chek-list and chromosome index. Cambridge University Press. Moser, D., M., Gigax, A., Baumler, B., Wiler, N., Palese, R., 2002. Lista Rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera. Ed. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna; Centro della Rete Svizzera di Floristica, Chambesy; Conservatoire et Jardin botaniques clè la Ville de Genève, Chambesy. Collana UFAFP «Ambiente-Esecuzione». pp. 118 Norton B. G., 1994. On what we should save: the role of culture in determining conservation targets. In: Forey P.L., Humpreys C.J. and Vane-Wright R.I. (eds), Systematics and conservation evaluation: 23-39. Claredon Press, Oxford. OECD, 2001. Valuation on Biodiversity Benefits: Selected Studies. OECD, Paris. OECD, 2002. Handbook of Biodiversity Valuation: A guide for Policy Makers. OECD 169 Oldfield, S., Lusty, C., and MacKiven, A., eds. 1998. The World List of Threatened Trees. Cambridge. U.K. World Conservation Press. Olson, T., G., 1996. Biodiversity and Private Property: Conflict or Opportunity? (pp. 67-79) in Snape, W. J. (ed.) Biodiversity and the Law. Island Press, Washington, pp. 259 Pampanini, R., 1912. Per la protezione della Flora italiana. Società Botanica Italiana, Pellas, Firenze. Pampanini, R., 1912. Per la protezione dei monumenti naturali in Italia. Pellas, Firenze. Parolo, G., 2004. I consorzi Sanguisorba dodecandra Moretti della Val Togno (Alpi Retiche, Sondrio). Webbia 59(1) pp. 177-188. Pasqualini Salsa, C., 2005. Diritto ambientale. Maggioli Editore, San Marino. Pedrotti F., 1996. Suddivisioni botaniche dell'Italia. Giorn. Bot. Ital., 130(1) pp. 214-225. Pedrotti, F., 1997. Vegetazione e Flora, In: Ministero Ambiente, Relazione sullo stato dell'ambiente, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 9-13. Pedrotti, F., 2004a. Cartografia geobotanica. Pitagora, Bologna, pp. 240 Pedrotti, F., 2004b. Scritti sulla tutela delle risorse vegetali. Temi editrice, Trento. Phillips, A., 1998. Economic Values of Protected Areas. IUCN, Cambridge. Pignatti, S., 1959. Nuovo giornale botanico Italiano. Voll. LXVI 1-2. Pignatti, S., 1982. Flora d’italia. Gruppo Calderini Edagricole, Milano. Pignatti, S., 1994. Ecologia del Paesaggio. UTET, Torino. Pignatti, S., Menegoni P., Giacanelli V., 2001. Liste Rosse e Blu della Flora italiana. Ricerca svolta da Forum Plinianum, Stato dell'ambiente 1-2001, IGIER S.r.L., Roma. Pirola, A., 1964. Ricerche su Sanguisorba Dodecandra Moretti. Atti. Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia., 21: 69-95. 170 Pirola, A., 1975. Protezione della Flora: perché, dove e come. In: Pirola, A., Ferrari, C., Ubaldi, D., Boni, L., 1975. Protezione della flora spontanea in Emilia-Romagna. Regione EmiliaRomagna, Bologna, pp. 13-15. Pirola, A., Credaro V., 1979. Sur la sociologie de Sanguisorba dodecandra Moretti, espèce endemique des Alpes Orobiennes (Sondrio – Italie). Doc. Pyhtosoc., n.s. 4:841-846. Pirola, A., 1998. Manuali delle guardie Ecologiche Elementi di Botanica. Numero 8.1 Regione Lombardia Servizio di volontariato di vigilanza Ecologica, Grafiche San Felice, Milano. Polasky, S., Csuti, B., Vossler, C.A., Meyers, S.M., 2001. A comparison of taxonomic distinctness versus richness as criteria for setting conservation priorities for North American birds. Biological Conservation, Elsevier Sciente, 97-1, pp. 99-105. Polasky, S., Solow, A., 1995. On the value of a collection of species. Joumal of environmental economics and management, n. 29. Poldini, L., 1987. La suddivisione fitogeografica del Friuli-Venezia Giulia. Biogeographia, XIII, pp. 41-56. Poldini L. et al., 2001. Vascular Flora of Friuli-Venezia Giulia. An Annotated Catalogue ad Synonimic Index. Studia Geobot, 21: 3-227. Pollini, L., Oriolo, G., Vidali, M., 2002. Nuovo atlante corologico delle piante vascolari del Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Azienda Parchi e Foreste Regionali, Udine. Primack, R., B., Carotenuto, L., 2003. Conservazione della natura. Zanichelli, Bologna. Prosser, F., 2001. Lista Rossa della Flora del Trentino Pteridofite e Fanerogame. Museo Civico di Rovereto, Ed. Osiride, Rovereto. 171 Rapporto Nazionale sullo stato di attuazione della Convenzione sulla diversità biologica 1998, http://wwwamb.casaccia.enea.it/chm-/convention/rap_naz/eng/default.htm. Rivas-Martinez S., Asensi A., Diez-Garretas B., Molero J., Valle F., 1997. Biogeographical synthesis of Andalusia (Southern Spain). J. Biogeog., 24: 915-928. Rivas-Martinez S., Penas A., Diaz T.E., 2001. Biogeographic map of Europe 1:16.000.000. University of Leon, Leon (Spain). Robecchi Majnardi, A., 1981. La protezione della Flora e della vegetazione dalla costituzione alle normative regionali. In: Specie vegetali da proteggere: analisi delle cause di pericolo e motivazione degli interventi. C.N.R. Progr. Fin. "Promozione della qualità dell’ambiente". Pavia. AC/1/99-110, pp. 33-36. Rossi G., Foggi B. & Signorini, 1996. Festuca veneris L., Webbia. Rossi et al., 2007. in stampa. Scoppola, A., Blasi, C., (eds.), 2005. Stato delle conoscenze sulla flora vascolare d’Italia, Palombi Editori, Roma. Scoppola, A., Blasi, C., 2005. Completamento delle conoscenze naturalistiche di base: sviluppi delle conoscenze sulle 'emergenze' della flora italiana. In: Scoppola, A., Blasi, C., (eds.), Stato delle conoscenze sulla flora vascolare d’Italia, Palombi Editori, Roma. Scoppola, A., Caporali, C., 2004. Analisi delle emergenze floristiche della flora vascolare italiana. In: Blasi, C., D’Antoni, S., Duprè, E., La Posta, A. (eds.), Atti del Convegno “La conoscenza botanica e zoologica in Italia: dagli inventari al monitoraggio”. Quad. Cons. Natura, 18: 137-151. Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica. 172 Scoppola, A., Caporali, C., 2005. Le specie vulnerabili, endemiche e rare della flora vascolare italiana. In: Blasi, C., Boitani, L., La Posta, S., Manes, F., Marchetta, M. (eds.), Stato della biodiversità in Italia. Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità, Palombi Editori, Roma. Scoppola, A., Spampinato, G., (eds.), 2005. Atlante delle specie a rischio di estinzione. Versione 1.0. CD-Rom enclosed to the volume: Scoppola, A., Blasi, C., (eds.), Stato delle conoscenze sulla flora vascolare d’Italia, Palombi Editori, Roma. Scoppola, A., Spampinato, G., Giovi, E., Cameriere, P., e Magrini, S., 2005. Le entità a rischio di estinzione in Italia: un nuovo Atlante multimediale. In: Scoppola A., Blasi, C., (eds.), Stato delle conoscenze sulla flora vascolare d’Italia. Palombi Editori. Roma + CD-Rom. Simone. R., 2005. Il Paese del pressappoco, illazioni su un’Italia che non va. Garzanti, Bari. Società Botanica Italiana, 2000. Specie rare ed in via di estinzione della Flora Italiana. Eden 2000, Enhanced Database of Endangered species (cd-rom, realizz. scientifica ed informatica di S. Paglia e S. Pietrosanti). Roma. Standards and Petitions Working Group. 2006. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria: Version 6.1. Prepared by the Standards and Petitions Working Group for tbe IUCN SSC Biodiversity Assessments Sub-Committee in July 2006. Downloadable from: http://app.iucn.org/webfilesldoclSSC/RedList/RedListGuidelines.pdf. Schumacker R. & Martiny P., 1995. Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. Red data book of European bryophytes. European committee for conservation of Bryophytes, Trondheim. Spagna Musso, E., 1992, Diritto Costituzionale. CEDAM, Padova. 173 Takhtajan Al., 1996. Floristic regions of the world. University of California Press., Berkeley, Los Angeles. Thuiller, W., Lavorel., S., Araujo, M.B., Sykes M.T., Colin Prentice, I., 2005. Climate change threats to plant diversity in Europe. PNAS, 23, 845-850 UNEP-BPSP, 2002. The use of Economic Measures in National Biodiversity Strategies and Action Plans. http://www.unep.org/hpsp/HTML%20files/TS-Economics.html. UNEP-BPSP. 2002. Integration of Biodiversity into National Environmental Assessment Procedures. http://www.unep.org/hpsp/HTML%20files/TS-EIA.html. VI Programma di azione per l’Ambiente, Ambiente 2010: il nostro futuro la nostra scelta. COM (2001) 31 def., http://prog2000.casaccia.enea.it/nuovo/ documenti/ 1429 .PDF. Vogel, E. De, 1999. The effect of CITES on orchid taxonomy for flora malesiana (pp. 101-103). In: De Iongh, H. H., & Prins, H., (eds.) International Seminar on Species Conservation: The IUCN red list categories discussed. Leiden, pp.118 Walsh, J., 1991. Preserving the options: food productivity and suistanibility Issues. Agriculture, n.2. Cgiar, Washington. Welten, M., Sutter, R.,1982. Atlante della distribuzione delle pteridofite e fanerogame della Svizzera. Basel, Birkhäuser, 2 voll. World Conservation Monitoring Centre, 1995. Biodiversity an Overview, http://www.wcme.org.ukJinfoservlbiogenibiogen.html. World Commission on Environment and Development, 1987. Our Common Future. Oxford University Press, Oxford & New York. WWF Italia, 1996. Ecoitaly. WWF, Roma. 174 Young, T., Burton, M.P., 1992. Agricultural Suistanibility: definition and implication or agricultural and trade policy. Economic and Development Paper, FAO, Roma. Zunino M., Zullini A, 1995. Biogeografia. Casa Editrice Ambrosiana, Milano. 175 9 ODOGRAFIA http://www.aene.it/stampa.html, 26 ottobre 2006. http://www.cycling.it, 22 luglio 2006. http://www.biodiv.org, 22 aprile 2006. http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?lg=0&dec=VI/9, 29 settembre 2006. http://www.biomassa.com, 1 aprile 2006. http://www.cic-wildlife.org, 23 aprile 2006. http://www.crsf.ch, 29 settembre 2006. http://www.ensconet.com, 18 dicembre 2006. http://www.evri.ec.gc.ca/evril, 5 luglio 2006. http://www.iaia.org, 5 luglio 2006. http://www.iucn.it/attivita/5anniDifferenza.htm, 26 ottobre2006. http://iucn.org/bil/climate.html, 7 luglio 2006. http://iucn.org./bil/grip.html, 7 luglio 2006. http://www.iucn.org/en/news/archive/2005/06/pr_countdown13june_it.pdf, 4 dicembre 2006. http://www.iucn.org/themes/ssc/red-lists.htm, 29 agosto 2006. http://www.legambiente.com/documenti/2005/0318_mappaPrimavera/0318mappaprim avera.php, 26 ottobre 2006. http://www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=biblioteca/natura/repertorio.xml, 22 luglio 2006. 176 http://www2.minambiente.it/sito/ai/2005/03/primopiano.htm, 26 ottobre 2006. http://pegaso.bio.uniroma1.it/gbe, 14 marzo 2006. http://www.plantaeuropa.org/pe-about-Italian.htm, 9 dicembre 2006. http://www.plantlife.org.uk/index.html, 27 settembre 2006. http://www.ospar.org, 22 luglio 2006. http://www.redlist.org, 21 luglio 2006. http://www.socentomit.it/italiano/Ballerio.html, 22 aprile 2006. http://www.societabotanicaitaliana.it, 22 aprile 2006. http://www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=14, 22 luglio 2006. http://www.wetlands.org, 23 aprile 2006. 177 10 ALLEGATI 10.1 elenco specie italiane protette da convezioni internazionali Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel 2001 pubblica il repertorio della Flora Italiana Protetta in cui vengono segnalate le 284 specie vegetali tutelate dalle normative internazionali recepite dall'Italia. Con lo stesso obiettivo è stata data particolare importanza alla segnalazione di specie endemiche e subendemiche. Presentazione: La Flora vascolare, che comprende le Felci, le Gimnosperme e le Angiosperme, annovera 5.599 specie (Pignatti A., 1982); la Flora briologica, cioè i Muschi e le Epatiche ammonta a 1097 specie ( Cortini Pedrotti C.,1992; Aleffi M. e Schumacker R., 1995), mentre quella dei Licheni ne comprende 2.145 (Nimis P.L. , 1993). A tale componente terrestre va poi aggiunta quella delle alghe marine e delle acque dolci dei fiumi, dei laghi, degli stagni delle pozze, etc. per le quali non esistono, a tutt'oggi, delle pubblicazioni di sintesi a cui riferirsi. Per la Flora Vascolare, si è utilizzato come testo di riferimento La Flora d'Italia (Pignatti, 1982) integrandolo con quanto segnalato nella lista rossa nazionale e in quelle regionali pubblicate dalla Società Botanica Italiana. Per tutti gli altri gruppi di "flora minore" mancando testi generali di riferimento, è stata consultata la bibliografia specifica di settore. Contenuti: Sono state analizzate tutte le singole specie vegetali tutelate dalle normative internazionali recepite dall’Italia: * Convenzione di Berna 178 * Convenzione di Washington * Convenzione di Barcellona * Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Per quanto riguarda le categorie IUCN, si riporta la traduzione operata dalla Società Botanica Italiana, relativamente alle nuove categorie del 1994. Le entità vegetali sono suddivise in tabelle alle quali corrispondono le seguenti categorie: • Alghe • Licheni • Briofite • Pteridofite • Gimnosperme • Angiosperme Tali categorie, sono comunque da intendersi come gruppi non in senso rigorosamente tassonomico, ma tali da rendere una facile individuazione delle specie in esse contenute. All’interno delle tabelle, le specie sono raggruppate per famiglia, e le famiglie sono disposte seguendo l’ordine alfabetico. Quando la normativa include una sottospecie, questa viene riportata con lo stesso numero d’ordine della specie a cui appartiene. Per quanto riguarda la famiglia delle Orchidaceae, interamente tutelata dalla Convenzione di Washington (CITES), a causa di problemi di tipo nomenclaturale, l’elenco non è da considerarsi esaustivo. Eventuali specie escluse sono comunque protette. Con lo scopo di fornire un pratico strumento di lavoro, è stata inserita una colonna in cui riportare, quando esistente, il nome volgare in lingua italiana. Di fatto tale nome vernacolare 179 è molto soggettivo e variabile a seconda delle località. Nei casi in cui esso è presente, per la flora vascolare, la fonte di riferimento è stata la Flora d’Italia (Pignatti, 1982). Sempre con lo stesso obiettivo è stata data particolare importanza alla segnalazione di specie endemiche e subendemiche, cioè specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all’Italia o si estende anche ai territori vicini. Numerose specie attualmente tutelate da normative internazionali rientrano in varie categorie di rischio di estinzione a seconda della superficie di territorio che si considera ad es: a livello internazionale, nazionale, regionale. A puro scopo informativo, si è ritenuto utile inserire la presenza della categoria IUCN attribuita alle specie presenti nel repertorio secondo le pubblicazioni esistenti ad opera della Società Botanica Italiana (Conti et al. 1992; 1997). Descrizione dell’elenco: Per le singole Specie le colonne indicano nell’ordine: Nome latino = Binomio linneano relativo al taxa considerato Nome italiano = quando presente sulla Flora d’Italia di Pignatti (1982) Le categorie rispetto alle quali è stato verificato se esistono informazioni (simbolo x) sono le seguenti: 1 Berna = Allegato I (1999) 2 Cites A = Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97 3 Cites B = Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97 4 Cites D = Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97 5 Habitat all.2 = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. Il simbolo P indica che la specie è prioritaria 6 Habitat all.4 = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario 180 che richiedono una protezione rigorosa. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. 7 Habitat all. 5 = Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 8 Barcellona all. 2 = Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977, n.L 240). 9 Endemica = specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all’Italia o si estende anche ai territori vicini. 10 IUCN = Categoria IUCN, di cui segue la decodifica dei suffissi principali, attribuita a livello nazionale secondo la pubblicazione Conti et al., 1997. Nel caso la specie sia minacciata solo a livello di alcune Regioni è stato messo il simbolo x. Per i Licheni e le Briofite il testo di riferimento è Conti et al. 1992. Legende delle categorie IUCN: Categoria in italiano Categoria in inglese Sigla Estinto Extinct EX Estinto in natura Extinct in the wild EW Gravemente minacciato Critically endagered CR Minacciato Endagered EN Vulnerabile Vulnerable VU A minor rischio Lower Risk LR Dipendenti dalla protezione Conservation Dependent cd Quasi a rischio Near Threatened nt A rischio relativo Least Concern lc Dati insufficienti Data Deficient DD Non valutato Not Evalued NE Solo per Briofite e Licheni la categorie di riferimento sono: 181 Categoria Sigla Estinto Ex Minacciato E Vulnerabile V Rara R Per quanto riguarda Barcellona all. 2 nel testo della convenzione l’inquadramento tassonomico si presenta in alcuni casi non coerente, almeno dal punto di vista formale, con quello già adottato nel repertorio. Nella tabella seguente vengono indicate le specie segnalate in questa convenzione che, per questo motivo, non sono riportate nella banca dati. Clorophyta Caulerpa ollivieri Rhodophita Lithophyllum lichenoides, Ptilophora mediterranea Di seguito si riporta la tabella completa. Famiglia Categorie (Gruppi non tassonomici) Specie (nome Specie (nome Berna Cites A latino) Italiano). (Se presente nella Flora d'Italia di Pignatti, 1992) Alghe Fucophycea Alghe Fucophycea Alghe Fucophycea Alghe Fucophycea Cystoseira amentacea Bory (inclus. var stricta et var. spicata) Cystoseira mediterranea Sauvageau Cystoseira spinosa C.Agardh (inclus. C. adriatica) Cystoseira sedoides C. Agardh Cites B Cites D Habitat all. 2 Habita Habita Barce Endemi t all. 4 t all. 5 l. all. ca 2 x x x x x x x x IUCN 182 Alghe Alghe Alghe Alghe Alghe Alghe Alghe Licheni Licheni Licheni Licheni Licheni Licheni Licheni Licheni Licheni Licheni Briofite Briofite Briofite Fucophycea Cystoseira zosteroides (Turner) C. Agardh Fucophycea Laminaria rodriguezii Bornet Fucophycea Laminaria ochroleuca De La Pylaie Rhodophyta Goniolithon byssoides (Lamarck) Foslie Rhodophyta Lithothamnium coralloides Crouan frat. Rhodophyta Phytamotholith on calcareum (Poll.) Adey & McKibbin Rhodophyta Schimmelmanni a schousboei J. Agardh Cladoniaceae Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & Culb Cladoniaceae Cladina arbuscula ssp. arbuscula Cladoniaceae Cladina arbuscula ssp squarrosa (Wallr.) Burgaz in Burgaz & Ahti Cladoniaceae Cladina ciliata (Stirton) Trass var. ciliata Cladoniaceae Cladina mediterranea (Duvign. & des Abb.) Follm. & Hern.-Padr. Cladoniaceae Cladina mitis (Sandst.) Hustich Cladoniaceae Cladina portentosa (Dufour) Follm. Cladoniaceae Cladima rangiferina (L.) Nyl. Cladoniaceae Cladins stellaris (Opiz) Brodo Cladoniaceae Cladina tenuis (Florke) B. de Lesd. Anthocerotacea Nothothylas e orbicularis (Schwein.) Sull. Aytoniaceae Mannia triandra (Scop.) Grolle Codoniaceae Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x V x x x x E x x Ex 183 Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Frullaniaceae Frullania parvistipula Steph. Ricciaceae Riccia breidleri Jur. ex Steph. Amblystegiacea Drepanocladus e vernicosus (Mitt.) Warnst. Buxbaumiacea Buxbaumia e viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. Dicranaceae Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. Fontinalaceae Dichelyma capillaceum (With.) Myr. Funariaceae Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. Leucobryaceae Leucobryum glaucum Meesiaceae Meesia longiseta Hedw. Orthotrichaceae Orthotrichum rogeri Brid. Scapianaceae Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. Sphagnaceae Sphagnum centrale C. Jensen ex Arnell & C. Jensen Sphagnaceae Sphagnum imbricatum Hornschuch ex Russow Sphagnaceae Sphagnum magellanicum Bridel Sphagnaceae Sphagnum palustre Linnaeus Sphagnaceae Sphagnum papillosum Lindberg Sphagnaceae Sphagnum compactum de Candolle ex Lamarck & de Candolle Sphagnaceae Sphagnum squarrosum Crome Sphagnaceae Sphagnum teres (Schimper) Ångström ex C. Hartman Sphagnaceae Sphagnum cuspidatum Ehrhart ex Hoffmann Sphagnaceae Sphagnum majus (Russow) C. Jensen x R x x x x x x x E x x E x x Ex x x x x x x x Ex Ex x x Ex x E x E x x x x x x x E x E 184 Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Briofite Sphagnaceae Sphagnum obtusum Warnstorf Sphagnum recurvum Palisot de Beauvois var. recurvum Sphagnum recurvum var. brevifolium (Lindberg ex Braithwaite) Sphagnum recurvum var. tenue Klinggräff Sphagnum riparium Ångström Sphagnum tenellum (Bridel) Bory Sphagnum subsecundum Nees ex Sturm var. subsecundum Sphagnum subsecundum var. contortum (Schultz) Hübener Sphagnum subsecundum var. platyphyllum (Lindberg ex Braithwaite) Sphagnum subsecundum var. rufescens (Nees & Hornschuch) Hübener Sphagnum subsecundum var. inundatum (Russow) C. Jensen Sphagnum capillifolium (Ehrhart) Hedwig var. capillifolium Sphagnum capillifolium var. tenellum (Schimper) Crum Spagnum capillifolium var. tenerum (Sullivant & Lesquereux ex Sullivant) Crum Sphagnum fimbriatum Wilson ex Wilson & J.D. x E x x x Ex x R x x x x x x x x x x E 185 Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Briofite Pteridofite Pteridofite Pteridofite Pteridofite Pteridofite Pteridofite Pteridofite Hooker in J.D. Hooker Sphagnaceae Sphagnum fuscum (Schimper) Klinggräff Sphagnaceae Sphagnum girgensohnii Russow Sphagnaceae Sphagnum molle Sullivant Sphagnaceae Sphagnum quinquefarium (Lindberg ex Braithwaite) Warnstorf Sphagnaceae Sphagnum russowii Warnstorf Sphagnaceae Sphagnum subnitens Russow & Warnstorf ex Warnstorf Sphagnaceae Sphagnum warnstorfii Russow Aspleniaceae Asplenium hemionitis L. Blechnaceae Woodwardia radicans (L.) Sm. Hymenophyllac Trichomanes eae speciosum Willd. Isoetaceae Isoetes malinverniana Ces. & De Not. Lycopodiaceae Lycopodium annotinum L. Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. Marsileaceae Marsilea quadrifolia L. Pteridofite Marsileaceae Pteridofite Marsileaceae Pteridofite Pteridofite Pteridofite Pteridofite Gimnosperme Angiosperme Marsilea strigosa Willd. Pilularia minuta Durieu ex. Braun Ophioglossacea Botrychium e simplex Hitchc. Ophioglossacea Botrychium e matricariifolium A. Braun ex Koch Ophioglossacea Botrychium e multifidum (S.G. Gmelin) Rupr. Salviniaceae Salvinia natans (L.) All. Pinaceae Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei Alismataceae Caldesia parnassifolia (L.) Parl. x x x x x x x Scolopendra emionitide Felce bulbifera x x x VU Felcetta Apuana x x EN Calamaria malinverniana x x CR Licopodio annotino Licopodio clavato Trifoglio acquatico comune Trifoglio acquatico peloso Pilularia minore x x x x x x x VU x x VU x VU Botrichio minore Botrichio ramoso x x VU Botrichio multifido x x Erba pesce x VU Abete Nebrodi Mestolaccia minore dei x VU x P x x x x x CR CR 186 Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Amaryllidaceae Galanthus nivalis L. Amaryllidaceae Galanthus nivalis subsp. nivalis Amaryllidaceae Galanthus nivalis subsp. Reginae-olgae (Orph.) Gottl.Tann. Amaryllidaceae Leucojum nicaeense Ard. Amaryllidaceae Narcissus pseudonarcissus L. Amaryllidaceae Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes Amaryllidaceae Narcissus angustifolius Curt. Boraginaceae Anchusa crispa Viv. Boraginaceae Anchusa littorea Moris Boraginaceae Myosotis rehsteineri Wartm. Campanulacea Campanula e sabatia De Not. Campanulacea Campanula e morettiana Reichenb. Campanulacea Physoplexis e comosa (L.) Schur. Caryophyllacea Dianthus e rupicola Biv. Caryophyllacea Dianthus e rupicola Biv. subsp. rupicola Caryophyllacea Gypsophila e papillosa P. Porta Caryophyllacea Herniaria e latifolia Lapeyr. Caryophyllacea Herniaria e latifolia subsp. litardierei Gamisans Caryophyllacea Moehringia e tommasinii Marches. Caryophyllacea Silene hicesiae e Brullo & Signorello Caryophyllacea Silene velutina e Pourret ex Loisel. Chenopodiaceae Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott Chenopodiaceae Salicornia veneta Pignatti & Lausi Bucaneve x x x x x x x x x x x CR x Buglossa sarda Nontiscordardi mè x x P x x EN x x x x x CR CR P x x VU Campanula Savona di x Campanula Moretti di x x x LR Raponzolo chiomosa x x x LR Garofano rupicolo x x x VU Gipsofila papillosa Moehringia di Tommassini x x P x x P x x x x VU P x x CR VU CR Silene vellutata x P x x VU Granata rupicola x P x x CR Salicornia veneta x P x x EN 187 Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Cistaceae Helianthemum caput-felis Boiss. Compositae Arnica montana L. Compositae Artemisia genipi Weber Compositae Aster sorrentinii (Tod) Lojac. Compositae Centaurea horrida Badaro Compositae Centaurea kartschiana Scop. Compositae Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Compositae Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Cruciferae Brassica glabrescens Poldini Cruciferae Brassica insularis Moris Cruciferae Brassica macrocarpa Guss. Cruciferae Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Cruciferae Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Cyperaceae Carex panormitana Guss. Cyperaceae Eleocharis carniolica Koch Droseraceae Aldrovanda vesiculosa L. Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi (l.) Spreng Euphorbiaceae Euphorbia dendroides L. Gentianaceae Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet Gentianaceae Gentiana lutea L. Gramineae Bromus grossus Desf. ex DC. Gramineae Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Gramineae Stipa austroitalica Martinovsky Gramineae Stipa austroitalica subsp. appendiculata (Celak) Moraldo Eliantemo testa di micio x x Arnica x x Assenzio genepì a spiga Astro di Sorrentino x x x LR x x x P x x VU x x P x x x x x VU VU Cardo x P x x CR Dente di Leone di Sicilia x P x x Eurocastro friulano x x x x VU di x x x x x delle x P x x CR Brassica palustre x x x x CR Bivonea di Salvi x x x x VU P x x x x x x Fiordaliso spinoso Fiordaliso Carso Cavolo Sardegna Cavolo Egadi del Carice palermitana Giunchina della Carniola Aldovranda x x Uva ursina x Euforbia arborescente x x x Genziana gialla Forasacco farro VU CR del Lino delle fate x x x x x x x x x x P x P x x x x EN 188 Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Angiosperme Gramineae Stipa austroitalica subsp. austroitalica Gramineae Stipa veneta Moraldo Grossulariacea Ribes sardoum e Martelli Iridaceae Crocus etruscus Parl. Iridaceae Iris marsica Ricci & Colasante Labiatae Dracocephalum austriacum L. Labiatae Dracocephalum ruyschiana L Leguminosae Astragalus aquilanus Anzalone Leguminosae Astragalus centralpinus BraunBlanquet Leguminosae Astragalus maritimus Moris Leguminosae Astragalus verrucosus Moris Leguminosae Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Leguminosae Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Leguminosae Trifolium saxatile All. Liliaceae Colchicum corsicum Baker Liliaceae Lilium rubrum Lmk Liliaceae Muscari gussonei (Parl.) Tod. Liliaceae Ruscus aculeatus L. Linaceae Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) Malvaceae Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. Orchidaceae Aceras anthropophoru m (L.) R. Br. Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (l.) L. C. Rich. Orchidaceae Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Miller) Druce Orchidaceae Cephalanthera longifolia (Hudson) x Ribes di Sardegna Zafferano di Toscana Giaggiolo della Marsica x x Melissa austriaca Melissa Ruysch Astragalo dell'Aquila x di P x x EN P x x x x CR LR x x LR x x x VU x VU VU x x P x Astragalo maggiore x x x Astragalo marittimo x P x x CR Astragalo verrucoso x P x x CR x VU Citiso Eolie Ginestra ghiaioni delle x P x dei x x x Trifoglio greti dei x x x x x Giglio a fiocco Muscari Gussone di x x x P Ruscolo pungitopo Lino marittimo Ibisco litorale EN x LR EN x x EN x x P x EN x x CR Ballerina x Orchide x Barlia x x Cefalantera bianca x x Cefalantera maggiore x x x 189 Fritsch Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. Chamaeorchis alpina L. C. Rich. Coeloglossum viride (L.) Hartm. Corallorhiza trifida Chatel Cypripedium calceolus L. Epipactis atropurpurea Rafin Epipactis greuteri M. Baumann et Kunkele Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis leptochila (Godfery) Godfery Epipactis leptochila subsp. leptochila Epipactis meridionalis M. Baumann et Lorenz Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz Epipactis muelleri Godfery Epipactis palustris (Miller) Crantz Epipactis persica (Soò) Hausskn. Ex Nannf. Epipactis persica subsp. gracilis (B. et H. Baumann) W. Rossi Epipactis purpurata Sm. Epipactis tremolsii Pau Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz Gennaria diphylla (Link.) Parl. Goodyera repens (L.) R. Br. Gymnadenia conopsea (L.) Cefalantera rossa x x Gramignola alpina x x Celoglosso x x Coralloriza x x x VU Pianelle della Madonna Elleborine violacea Elleborine comune x x x x x x x EN x x x Elleborine minore Elleborine palustre x x x x x x x x x x x x x x DD x x EN x Gennaria x VU Godiera x x Manina rosea x x Epipogio 190 R. Br. Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. Rich. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Herminium monorchis (L.) R. Br. Leucorchis albida (L.) E. Mayer Limodorum abortivum (L.) Swartz Limodorum trabutianum Batt. Liparis loeselii (L.) Rich. Listera cordata (L.) R. Br. Listera ovata (L.) R. Br. Loroglossum hircinum (L.) L. C. Rich. Microstylis monophyllos (L.) Lindl. Neotinea intacta (Link) Rchb. Neotinea maculata (Desf.) Steam Neottia nidusavis (L.) L. C. Rich. Nigritella miniata (Crantz) Janchen Nigritella nigra (L.) Rchb. Nigritella nigra subsp. corneliana Beauverd Nigritella nigra subsp. nigra Nigritella widderi Teppner et Klein Ophrys apifera Hudson Ophrys apifera subsp. apifera Ophrys arachnitiformis Gren et Phil. Ophrys bertolonii Mor. Ophrys bombyliflora Link Manina profumata x x Hammarbia x CR Orchide ad un bulbo x x Orchide candida x x Fior di legna x x x VU Liparide Listera minore x x x x x x EN x Listera maggiore Barbone x x x Microstile x VU Orchide x x x Nido d'uccello x x Nigritella rossa x Nigritella comune x x EN x x x LR Ofride fior di Api; Vesparia Ofride a forma di ragno Ofride di Bertoloni Ofride fior di bombo x x x x x x x x x 191 Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Ophrys ciliata Biv. Ophrys crabronifera Mauri Ophrys crabronifera subsp. crabronifera Ophrys discors Bianca Ophrys exaltata Ten. Ophrys exaltata subsp. sundermannii Soò Ophrys exaltata subsp. tyrrhena (Goltz et Reinh.) Del Prete Ophrys fuciflora Ofride dei fuchi (Crantz) Moench Ophrys fuciflora subsp. fuciflora Ophrys fuciflora subsp. candica Nelson Ophrys fuciflora subsp. oxyrrhynchos (Tod) Soò Ophrys fuciflora subsp. exaltata (Ten.) Nelson Ophrys fuciflora subsp. pollinensis Nelson Ophrys fuciflora subsp. apulica Danesch Ophrys fusca Ofride scura Link Ophrys fusca subsp. fusca Ophrys fusca subsp. iricolor (Desf.) O. Schwarz. Ophrys holoserica (Burm.F.) Greuter Ophrys holoserica subsp. apulica (O.et E. Danesch) Buttler Ophrys holoserica subsp. candica Nelson Ophrys holoserica subsp. holoserica x x x x x x EN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 192 Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Ophrys holoserica subsp. parvimaculata (O.et E. Danesch) O. et E. Danesch Ophrys holoserica subsp. pollinensis (E. Nolsen.) Landwehr Ophrys incubacea Bianca ex Tod. Ophrys insectifera L. Ophrys lacaitae Lojac Ophrys lunulata Parl. Ophrys lutea Cav. Ophrys oxyrrhynchos (Tod.) Soò Ophrys oxyrrhynchos subps. celiensis O. et E. Danesch Ophrys oxyrrhynchos subps. oxyrrhynchos Ophrys pallida Rafin Ophrys panormitana (Tod.) Soò Ophrys scolopax Cav. Ophrys scolopax subsp. heldreichii (Schlechter) Nelson Ophrys scolopax subsp. cornuta (Stev.) Cam Ophrys speculum Link Ophrys sphecodes Miller Ophrys sphecodes subps. sphecodes Ophrys sphecodes subsp. garganica Nelson Ophrys sphecodes subsp. atrata (Lindl) E. Mayer Ophrys sphecodes subsp. sicula Nelson Ofride insettifera Ofride a mezza luna Ofride gialla x x x x x x x x x x x x x x x x LR x x Ofride pallida Ofride cornuta x CR x x x LR x LR x x x x Ofride azzurra Ofride bruna verde- x x x x x x x x x 193 Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Ophrys sphecodes subsp. panormitana (Tod.) Nelson Ophrys tarentina Golz et Reinh Ophrys tenthredinifera Willd. Oplismenus hirtellus P. Beauv. Oplismenus hirtellus subsp. undulatifolius (Ardoino) Scholz Orchis brancifortii Bivona Orchis collina Solander Orchis coriophora L. Orchis cruenta Muller Orchis incarnata L. Orchis insularis Sommier Orchis italica Poiret Orchis lactea Poiret Orchis latifolia L. Orchis laxiflora Lam. Orchis longicornu Poiret Orchis maculata L. Orchis maculata subsp. saccifera (Brongn.) Soò Orchis maculata subsp. fuchsii (Druce) Hylander Orchis mascula L. Orchis militaris L. Orchis morio L. Orchis pallens L. Orchis palustris Jacq. Orchis papilionacea L. Orchis papilionacea subsp. papilionacea x Ofride a fior di vespa x x CR x x x x Orchide Branciforti di x Orchide a sacco x x Orchide cimicina Orchide sanguigna Orchide palmata Orchide delle isole Orchide italiana Orchide aguzza Orchide a foglie larghe Orchide acquatica Orchide cornuta Orchide macchiata x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Orchide maschia Orchide militare Orchide minore Orchide pallida Orchide palustre Orchide farfalla a x x x x x x x x EN x x x 194 Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Orchis papilionacea subsp. grandiflora (Boiss.) Nelson Orchis patens Desf. Orchis pauciflora Ten. Orchis provincialis Balb. Orchis purpurea Hudson Orchis quadripuntata Cyr. Orchis romana Sebast. et Mauri Orchis romana subsp. fasciculata Soò Orchis sambucina L. Orchis simia Lam. Orchis spitzelii Sauter Orchis traunsteineri Sauter Orchis tridentata Scop. Orchis ustulata L. Platanthera algeriensis Batt. Et Trab. Platanthera bifolia (L.) Rchb. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb Serapias cordigera L. Serapias lingua L. Serapias neglecta De Not. Serapias orientalis Nelson Serapias orientalis subsp. apulica Nelson Serapias orientalis subsp. siciliensis Bartolo et Pulvirenti Serapias parviflora Parl. Serapias vomeracea (Burm.) Briq. x Orchide palermitana Orchide calabrese Orchide gialla x x CR x x x x Orchide maggiore x Orchide a quattro punti x Orchide romana x x x Orchide sambucina Orchide omiciattolo Orchide di Spitzel Orchide di Traunsteiner x x Orchide screziata Orchide bruciacchiata x x x x x x x LR Platantera comune x x Platantera verdastra x x Serapide cuoriforme Serapide lingua x x x x Serapide brunastra x x x x x VU x CR Serapide minore x x Serapide maggiore x x 195 Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Orchidaceae Angiosperme Plumbaginacea e Angiosperme Plumbaginacea e Angiosperme Plumbaginacea e Angiosperme Plumbaginacea e Angiosperme Posidoniaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Primulaceae Angiosperme Ranunculaceae Angiosperme Ranunculaceae Angiosperme Ranunculaceae Angiosperme Ranunculaceae Angiosperme Ranunculaceae Angiosperme Rubiaceae Angiosperme Saxifragaceae Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard Spiranthes spiralis (L.) Koch Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Armeria helodes Martini & Pold Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. Posidonia oceanica (Med.) Androsace mathildae Levier Cyclamen hederifolium Aiton Cyclamen purpurascens Mill. Cyclamen repandum Sibth et Sm. Primula apennina Widmer Primula glaucescens Moretti Primula palinuri Petagna Primula spectabilis Tratt. Adonis distorta Ten. Adonis vernalis L. Aquilegia alpina L. Aquilegia bertolonii Schott Ranunculus fontanus C. Presl. Galium litorale Guss. Saxifraga berica (Beguinot) D. Viticcini estivi x Viticcini autunnali Orchide pascoli dei x x x x x x x P x x CR P x x VU P x x VU P x x CR x Andros abbruzzese EN x x x x x x LR Ciclamino napoletano x x Ciclamino delle Alpi x x Ciclamino primaverile x x Primula appenninica x Primula glaucescente x Primula Palinuro di x Primula meravigliosa x Adonide curvata Adonide gialla x Aquilegia maggiore Aquilegia di Bertoloni Ranuncolo delle fonti P x x x x EN x x LR x x VU x x x x x LR x x CR x x x x x x x VU VU Caglio litorale x P x x EN Sassifraga dei Colli Berici x x x x EN 196 A. Webb Angiosperme Saxifragaceae Angiosperme Saxifragaceae Angiosperme Saxifragaceae Angiosperme Saxifragaceae Angiosperme Saxifragaceae Angiosperme Scrophulariace ae Angiosperme Scrophulariace ae Angiosperme Scrophulariace ae Scrophulariace ae Angiosperme Angiosperme Angiosperme Scrophulariace ae Scrophulariace ae Angiosperme Solanaceae Angiosperme Thymelaeaceae Angiosperme Trapaceae Angiosperme Thypaceae Angiosperme Thypaceae Angiosperme Umbelliferae Angiosperme Umbelliferae Angiosperme Umbelliferae Angiosperme Umbelliferae Angiosperme Umbelliferae Angiosperme Valerianaceae Angiosperme Angiosperme Zannichelliacea e Zoosteraceae Angiosperme Zoosteraceae Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. Saxifraga valdensis DC. Euphrasia genargentea (Feoli) Diana Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria flava (Poiret) Desf. Linaria flava (Poiret) Desf. subsp. sardoa (Sommier) Arrigoni Linaria tonzigii Lona Lindernia procumbens (Krocker) Philcox Mandragora officinarum L. Daphne petraea Leybold Trapa natans L. Typha minima Funk Typha shuttleworthii Koch & Sonder Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini Eryngium alpinum L. Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot Cymodoceae nodosa (Med.) Zoostera marina (Med.) Zoostera noltii (Med.) Sassifraga dell'Argentera x x x Sassifraga delle torbiere Sassifraga della Presolana x x x Sassifraga del monte Tombea x Sassifraga valdese Eufrasia del Gennargentu x Eufrasia Marchesetti di Linajola SardoCorsa x x VU DD x x LR x x VU x x P x x CR x x x x VU x x x x LR Linajola bergamasca Vandellia palustre x Mandragora primaverile Dafne minore x x x x Castagna d'acqua Lisca minore Sedano strisciante Atamanta Corti x x x x x LR VU CR x x x x LR EN x x x x x x x x CR VU Calcatreppola alpina Petagna x x x x VU x x x x VU Firrastrina bianca x x x Camarezza sardo-corsa x di x x VU x x LR x x x 197 10.2 Elenco specie lombarde protette PREMESSA In seguito all’esperienza maturata nel primo anno di raccolta semi (2003), segue un aggiornato elenco floristico, relativo dei semi e seed banking. In questa lista si segnalano tutti i taxa presenti nel territorio lombardo per i quali vige uno stato di protezion scala regionale, nazionale e internazionale. La consultazione di questi documenti e la presa visione dei suggerimenti f orniti da esperti permesso fin ora di individuare 437 specie in più rispetto alle 198 inserite nel primo elenco, allegato al progetto originale. Inoltre, med specie inserite nelle Liste Rosse Regionali (Conti et al., 1997) e l’individuazione di altri parametri (come riportato in legenda), si evide raccolta. 19 Febbraio 2004 G. Rossi, R. Dellavedova, A. Mondoni, G. Parolo. Nome scientifico Achillea clavenae L. Achillea moschata Wulf. Achillea oxiloba (DC.) Sch. Bip. subsp. mucronulata (Bertol.) I. Richardson Aconitum anthora L. Aconitum variegatum L. Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC. Agrostemma githago L. Agrostis schleicheri Jordan et Verlot Alchemilla fallax Buser Alchemilla incisa Buser Alchemilla plicatula Gaud. Alchemilla undulata Buser Aldrovanda vesiculosa L. (EX: raccogliere in aree limitrofe) Alisma gramineum Lej. Alisma lanceolatum With. Raccolta Prioritaria Liste RosseRegionali 1997 Lista RossaNazionale 1997 Endemiti Dir. 92/43/CEEHabitat all. II Scoppola 2003 * p Dir. 92/43/CEEHabitat all. IV Dir. 92/43/CEEHabitat all. V Conve diBern II LR LR * CR DD LR DD * LR LR * * * EW * CR * EN CR * * EW 198 VU Allium angulusum L. VU * VU * Allium ericetosum Thore Allium insubricum Boiss. et Reut. * Allium suaveolens Jacq. LR LR LR VU VU VU Allium victorialis L. LR Alopecurus aequalis Sobol. VU Alopecurus rendlei Eig LR Alyssum bertolonii Desv. subsp. bertolonii Ammannia verticillata (Ard.) Lam. * * * LR LR * * * * II EW * * * LR Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich. Anagallis tenella (L.) L. * CR CR CR Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. LR Andromeda polifolia L. VU VU VU LR LR LR * ?? * * * * * * * * * * Androsace alpina (L.) Lam. Androsace brevis (Hegtschw.) Ces. * LR Androsace chamaejasme Wulfen Androsace hausmannii Leyb. * II Androsace helvetica (L.) All. Androsace lactea L. LR LR LR Androsace maxima L. (EX: raccogliere in aree limitrofe) VU VU VU Androsace obtusifolia All. * Androsace vandellii (Turra) Chiov. Androsace wulfeniana Sieber (EX: raccogliere in aree limitrofe) Anemone baldensis L. * LR LR LR LR LR LR LR Anemone coronaria L. Anemone narcissiflora L. Anemone nemorosa L. Anemone ranunculoides L. Anemone trifolia L. subsp. trifolia LR * * * * * * * * * * * 199 * Anemone trifolia subsp. brevidentata Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke LR Aphyllanthes monspeliensis L. VU Aquilegia alpina L. * * * LR * * * * * * * Aquilegia atrata Koch Aquilegia einseleana F. W. Schultz Aquilegia thalictrifolia Schott et Kotschy * * p * Aquilegia vestinae Pfenninger et D. M. Moser Aquilegia vulgaris L. * * * * * * LR Arabis bellidifolia Crantz subsp. bellidifolia Jacq. * Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng * * * Arenaria ciliata L. Arenaria marschlinsii Koch Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball * Armeria alpina Willd. Arnica montana L. * LR Armeria plantaginea (All.) Willd. * * * * Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Krte Artemisia genipi Weber (=A. spicata Wulf.) * * VU * EN * * * * Artemisia umbelliformis Lam. (=A. mutellina Vill.) * Aruncus dioicus (Walter) Fernald Asarum europaeum L. s. I. * Asphodelus albus Miller * * * * * Astragalus depressus L. Astragalus frigidus (L.) A. Gray VU Astragalus sirinicus Ten. subsp. sirinicus Athamanta vestina Kern. * VU LR Atropa belladonna L. Baldellia ranunculoides (L.) Parl. VU * CR CR * * * CR 200 LR Barbarea bracteosa Guss. * Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Biscutella cichoriifolia Loisel. (= B. hispida DC.) * * * II p LR Blitum virgatum L. * Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. Bunias erucago L. VU Bupleurum gerardi All. LR Butomus umbellatus L. VU * * * Buxus sempervirens L. LR Calamagrostis canescens (Weber) Roth Campanula barbata L. Campanula bononiensis L. LR Campanula caespitosa Scop. Campanula carnica Schiede LR Campanula cenisia L. Campanula cervicaria L. Campanula cochleariifolia Lam. Campanula elatinoides Moretti * LR LR LR * Campanula erinus L. LR Campanula excisa Murith Campanula glomerata L. Campanula latifolia L. LR Campanula medium L. Campanula patula L. Campanula persicifolia L. Campanula petraea L. Campanula pyramidalis L. Campanula raineri Perp. Campanula ramosissima S. et S. * LR LR LR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 201 * * * * * * * * * Campanula rapunculoides L. Campanula rapunculus L. Campanula rhomboidalis L. Campanula rotundifolia L. Campanula scheuchzeri Vill. Campanula sibirica L. Campanula spicata L. Campanula thyrsoides L. Campanula trachelium L. * * * * Carbenia benedicta B. et H. * * Cardamine rivularis Schur Carex appropinquata Schumach. * CR EN CR * * Carex atrata L. Carex bicolor All. VU Carex brizoides L. * * Carex brunescens (Pers.) Poiret p Carex buxbaumii Wahlenb. (Presenza non certa) VU Carex diandra Schrank VU VU * * * Carex dioica L. LR Carex elongata L. Carex fimbriata Schkuhr * LR LR LR VU VU LR p * LR Carex foetida All. * Carex fuliginosa Schkuhr VU Carex heleonastes L. fil. (EX: raccogliere in aree limitrofe) Carex juncella (Fr.) Th. Fr. presenza non certa (?) * * Carex lachenalii Schkuhr LR Carex lasiocarpa Ehrh. Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos Carex microglochin Wahlenb. LR * p LR VU II * LR 202 * Carex norvegica Retz. Carex pauciflora Lightf. VU VU VU Carex pulicaris L. VU VU VU * * * Carex punctata Gaudin Carex remota L. LR Carex riparia Curtis LR Carex rosae (Gilomen) Hess et Landolt * Carex stenophylla Wahlenb. VU Carex strigosa Huds. VU Carex vaginata Tausch LR Centaurea alpina L. VU VU LR p VU LR * * * Centaurea aplolepa Moretti subsp. carueliana (Micheletti) Dost‡l Centaurea pestalotii De Not. * * * Cephalanthera damasonium (Miller) Druce Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. * * * Cerastium carinthiacum Vest ssp.austroalpinum (Kunz) Kunz * * Ceratocephala falcata (L.) Pers. subsp. incurva (Steven) Chrtek et Chrtkov‡ LR Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum Ceratophyllum submersum L. Chamorchis alpina (L.) Rich. LR Cicuta virosa L. VU EN VU Cirsium canum (L.) All. VU VU VU * * VU Cirsium tuberosum (L.) All. * VU VU EN * Clematis alpina (L.) Miller Clematis viticella L. Coeloglossum viride (L.) Hartm. * * * * Cirsium carniolicum Scop. (popolazione isolata rispetto l’areale) Cistus salvifolius L. * * * * * * * * * 203 VU Comarum palustre L. (=Potentilla palustris (L.) Scop.) VU * VU * Conium maculatum L. Convallaria majalis L. Corallorhiza trifida Chatel. LR Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte VU Corydalis intermedia (L.) Mrat VU * * * * * * * * * Corydalis ochroleuca Koch p Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea (incl. var. incanescens Froel) LR Crocus biflorus Miller Cyclamen hederifolium Aiton Cyclamen purpurascens Miller (= C. europaeum Auct. non C. europ. nomen ambiguum) Cypripedium calceolus L. Cytinus hypocistis (L.) L. Cytisus emeriflorus Rchb. * * * VU VU VU LR LR * * * * * * * LR * * * * * * * * p VU VU VU Dactylorhiza maculata (L.) So— subsp. fuchsii (Druce) Hyl. Dactylorhiza maculata (L.) So— subsp. maculata (=Orchis maculata L.) Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerh. (=Orchis latifolia L.) Dactylorhiza sambucina (L.) So— (= Orchis s. (L.) So—) Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) So—(=Orchis traunsteineri Saut. ex Rchb.) * LR * * LR LR LR * LR LR LR LR * * * * II Daphne alpina L. Daphne cneorum L. Daphne laureola L. Daphne mezereum L. Daphne petraea Leyb. Daphne reichsteinii Landolt et Hauser Daphne striata Tratt. * * EN Dactylorhiza incarnata (L.) So— subsp. incarnata (=Orchis incarnata L.) Dactylorhiza incarnata (L.) So— subsp.cruenta (O.F.Mù l.) P:D.Sell (=Orchis cruenta O.F.Mù l.) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 204 * * * * * * * * * * * * Dianthus armeria L. Dianthus barbatus L. Dianthus carthusianorum L. subsp. atrorubens (All.) Ser. Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum Dianthus deltoides L. LR Dianthus glacialis Haenke LR LR Dianthus monspessulanus L. Dianthus plumarius L. Dianthus seguieri Will. Dianthus sternbergii Sieb. Dianthus superbus L. Dianthus sylvestris Wulf. * * * * * * * * * Dictamnus albus L. * Doronicum austriacum Jacq. VU Doronicum pardalianches L. Draba dolomitica Buttler * s * * * * * * II Draba fladnizensis Wulfen Draba hoppeana Rchb. Draba siliquosa Bieb. Draba tomentosa Clairv. Drosera intermedia Hayne VU VU VU Drosera longifolia L. (=D. anglica Hudson) VU VU VU Drosera rotundifolia L. VU * * VU * Dryas octopetala L. * Eleocharis austriaca Hayek Eleocharis carniolica Koch * VU VU VU * * * * * * Eleocharis multicaulis (Sm.) Sm. Eleocharis uniglumis (Link) Schultes Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.) Besser (=E. atropurpurea Raf.) * * * 205 Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis leptochila (Godfery) Godfery Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz Epipactis muelleri Godfery Epipactis palustris (L.) Crantz Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock. (=E. purpurataSm.) DD Eranthis hyemalis (L.) Salisb. * * * * * * * * * * * * * * * ?? ? Epipogium aphyllum Sw. * * * * * E N * Erianthus hostii Griseb. (Ex: da raccogliere in zone limitrofe) p Erinus alpinus L. (scomparsa ??) Eriophorum angustifolium Honckeny Eriophorum gracile Koch Eriophorum latifolium Hoppe Eriophorum scheuchzeri Hoppe Eriophorum vaginatum L. Eritrichium nanum (All.) Schrader Erythronium dens-canis L. Euphorbia villosa Wald. et Kit. * * * * * * * * * * * * * * * * * II p * Euphrasia cisalpina Pugsley Euphrasia marchesettii Wettst. * VU Ferulago campestris (Besser) Grecescu LR Fritillaria orientalis Adams (= Fritillaria tenella Bieb.) * * VU * * E N Fritillaria tubiformis Gren. et Godron subsp. tubiformis Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Galanthus nivalis L. Galium montis-arerae Merxm. et Ehrend. Gentiana alpina Vill. Gentiana asclepiadea L. * LR VU VU * * * VU LR LR * II * * LR LR LR LR LR LR * * * * * * * * * * * * 206 Gentiana bavarica L. Gentiana brachyphylla Vill. Gentiana ciliata L. Gentiana clusii Perr. et Song. LR Gentiana cruciata L. Gentiana kochiana Perr. et Song. Gentiana lutea L. * * Gentiana nivalis L. Gentiana orbicularis Schur Gentiana pannonica Scop. Gentiana pneumonanthe L. VU Gentiana punctata L. Gentiana purpurea L. LR Gentiana utriculosa L. Gentiana verna L. EN VU * * * * * * * * * * * * * * * * Gentianella tenella (Rottb.) Borner Gentianella campestris (L.) Borner Gentianella amarella (L.) Borner Gentianella ramosa (Hegetschw.) Holub Gentianella engadinensis (Wettst.) Holub Gentianella anisodonta (Borbas) Love Gentianella germanica (Willd.) Warburg * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg Gladiolus byzantinus Miller * * * Gladiolus imbricatus L. * * * * * * * * * * Gladiolus imbricatus L. Gladiolus italicus Miller Gladiolus palustris Gaudin Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. LR Gnaphalium luteo-album L. LR 207 Goodyera repens (L.) R.Br. LR Gratiola officinalis L. LR Groenlandia densa (L.) Fourr. LR LR Gymnademia conopsea (L.) R. Br. Gymnademia odoratissima (L.) L. C. Rich. * * * * * * * * * * * LR Helichrysum italicum (Roth) Don Helleborus niger L. * * * * * * * * * * * * Hemerocallis lilio-asphodelus L. LR Herminium monorchis (L.) R.Br. Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. VU Hibiscus palustris L. Hierochloe odorata (L.) Whalenb. VU VU VU ?? Himantoglossum adriaticum H. Baumann (= H. hircinum subsp. adriaticum (H. Baumann) H. Sund.) VU * vedi note Hippuris vulgaris L. VU VU VU Hottonia palustris L. VU VU VU Hydrocharis morsus-ranae L. LR Hydrocotyle vulgaris L. Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. subsp. pauciflorus (Koch) Schnz & Thell.(= H. pauciflorus (Koch.) Schinz. et Thell.) * * EN * * LR EN EN p * * Hyosciamus niger L. * * Hyssopus officinalis L. * Iberis sempervirens L. * Ilex aquifolium L. * Inula helenium L. Iris benacensis Kern. LR Iris florentina L. Iris germanica L. Iris graminea L. VU LR LR * * * * * * * * 208 Iris pallida Lam. s.l. (le popolazioni dell’Alto Garda, a volte indicate come Iris cengialti Ambrosi) * * * Iris pseudacorus L. VU Iris sibirica L. p Isolepis setacea (L.) R. Br. p Juncus arcticus Willd. Juncus bulbosus L. LR Juncus squarrosus L. (EX: raccogliere in aree limitrofe) VU * * * * * LR VU VU * * * * * Juniperus sabina L. Knautia baldensis Kerner Knautia drymeia Heuff. s.l. (= cfr. K. d. subsp. centrifrons (Borbas) Ehrend. per l'Appennino) * * p II * * * * * * * Knautia illyrica Beck Knautia maxima (Opiz) J. Ortmann Knautia persicina Kerner Knautia sixtina Briq. Knautia transalpina (H. Christ) Briq. Knautia velutina Briq. * * II LR * II LR Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. Laserpitium nitidum Zanted. p * LR * Lathraea squamaria L. Lemna trisulca L. LR Leontodon tenuiflorus (Gaudin) Rchb. LR Leontopodium alpinum Cass. subsp. alpinum LR Leucojum aestivum L. LR VU LR Leucojum vernum L. Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker Lilium martagon L. Limodorum abortivum (L.) Sw. LR * * * * * * * * * * * * * * * 209 VU Limosella aquatica L. VU VU Linaria angustissima (Loisel.) Borbas LR Linaria tonzigii Lona LR LR LR VU VU VU LR LR LR EN EN EN VU VU VU * EN EN EN * EN VU VU Lindernia procumbens (Krock.) Philcox * * Linnaea borealis L. Liparis loeselii (L.) L. * * * * * * * * LR Listera cordata (L.) R. Br. Listera ovata (L.) R.Br. Littorella uniflora (L.) Ascher. Ludwigia palustris (L.) Elliot * * * * * * * * * * * * Lychnis alpina L. Lychnis viscaria L. Lythrum portula (L.) D.A.Webb Malaxis monophyllos (L.) Swartz (= Microstylis m.(L.) Lindl.) (EX: raccogliere in aree limitrofe) VU * * * * * * * * * * * * * * * * * Matthiola valesiaca Gay (carnica?) Garda Menyanthes trifoliata L. * p II Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek Minuartia biflora (L.) Schinz et Thell. Minuartia cherlerioides (Hoppe) Bech. subsp. rionii (Gremli) Friedrich Minuartia grignensis (Rchb.) Mattf. Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. subsp.ophiolitica Pignatti * * * LR p LR p LR ?? * * * * Minuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th. Moehringia bavarica (L.) Gren. subsp. bavarica Moehringia bavarica (L.) Gren. subsp. insubrica (Degen) Sauer Moehringia concarenae F. Fen. et E. Martini Moehringia dielsiana Mattf. Moehringia glaucovirens Bertol. Moehringia markgrafii Merxm. et Gutermann * * * * * LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR VU LR LR LR LR * * * * * * * * * 210 * * Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Moenchia mantica (L.) Bartl. Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters (=M. minor C.C. Gmel = M. arvensis Walter) * p * Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. longifolium (Rigo) Garbari VU Muscari kerneri Marches. VU EN VU CR CR CR * * * Muscari longifolium Rigo Myosotis rehsteineri Wartm. * * * * * ?? Myosurus minimus L. Myricaria germanica (L.) Desv. VU Myriophyllum alterniflorum DC. VU Najas minor All. LR * VU VU * * * Narcissus poeticus L. subsp. poeticus Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker (= N. angustifolius Curt.) Narcissus pseudonarcissus L. * * * * * * * * * * * * * Narcissus incomparabilis Miller Narcissus biflorus Curtis Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich. Nigritella rhellicani Teppner E. Klein (=N. nigra (L.) Rchb.) Nigritella rubra (Wettst.) K. Richt. (=N. miniata (Crantz) Janchen) * p Nuphar luteum (L.) S. et S. LR Nymphaea alba L. subsp. alba LR VU LR Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze LR EN LR Oenanthe aquatica (L.) Poir. (=O. phellandrium Lam.) * * II * * * * * * * * * EN Omphalodes verna Moench LR Onosma helvetica Boiss. LR Ophrys apifera Huds. LR * * Ophrys benacensis (Reisigl) O. Danesch, E. Danesch et Ehrend. (= Ophrys bertoloniiformis subsp. benacensisReisigl) (indicata da Grunanger per la Lombardia) LR * * * * Ophrys bertolonii Moretti (= O. speculum Bertol.) * * 211 Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. fuciflora Ophrys fusca Link ( indicata da Grunanger per la Lombardia) * * * * * * Ophrys holoserica (Burm.f.) Greuter subsp. holoserica (indicata da Grunanger per la Lombardia) LR * * Ophrys insectifera L. LR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ophrys sphegodes Mill. subsp. atrata (Lindl.) Mayer LR Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes Ophrys tetraloniae W.P. Teschner (indicata da Grunanger per la Lombardia) Oplismenus hirtellus P.Beauv. subsp. undulatifolius (Ardoino) Schulz * EN Orchis anthropophora L. Allioni (=Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton ) Orchis coriophora L. LR Orchis laxiflora Lam. LR Orchis mascula (L.) L. Orchis militaris L. Orchis morio L. Orchis pallens L. LR Orchis palustris Jacq. (EX: raccogliere in aree limitrofe) LR Orchis papilionacea L. subsp. papilionacea LR EN LR Orchis pauciflora Ten. Orchis provincialis Ball. ex Lam. et DC. * * LR Orchis purpurea Huds. Orchis simia Lam. LR Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch LR LR Orchis tridentata Scop. Orchis ustulata L. CR Orobanche alsatica Kirschl. p Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay Oxytropis pilosa (L.) DC. Paeonia officinalis L. subsp. officinalis * VU * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 212 * Papaver rhaeticum Leresche * * * * * * * LR Pedicularis acaulis Scop. Pedicularis adscendens Schleicher Pedicularis elongata Kerner Pedicularis oederi Vahl LR Pedicularis palustris L. Pedicularis rostrato-spicata Crantz Pedicularis sylvatica L. (Presenza non certa) * VU EN * LR Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. Peucedanum palustre (L.) Moench EN * EN Peucedanum rablense (Wulfen) Koch LR Peucedanum schottii Besser ex DC. LR * * Philadelphus coronarius L. Phillyrea latifolia L. Physoplexis comosa (L.) Schur (=Phyteuma comosumL.) Physospermum cornubiense (L.) DC. * LR LR LR LR ?? * * * * * LR Phyteuma charmelii Vill. * Phyteuma hedraianthifolium R. Schulz Plantago altissima L. VU VU VU * * Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. LR Polemonium caeruleum L. VU Potamogeton berchtoldii Fieber Potamogeton friesii Rupr. Potamogeton nodosus Poir. Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch Potentilla brauneana Hoppe Potentilla frigida Vill. * * * * * * * * * LR LR ?? * * * 213 Potentilla grammopetala Moretti * LR LR LR LR LR LR EN EN EN LR LR LR * * Potentilla nivea L. Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentilla supina L. (EX: raccogliere in aree limitrofe) Primula albenensis E. Banfi et R. Ferlinghetti * * * * * * * * * * * * * * * * LR Primula auricula L. Primula daonensis Leybold Primula farinosa L. Primula glaucescens Moretti * LR LR LR * * * Primula glutinosa Wulf. Primula halleri Wulf. Primula hirsuta All. (la forma del calcare descritta come P. grignensis D.M.Moser) * * Primula integrifolia L. Primula latifolia Lapeyr. Primula minima L. Primula spectabilis Tratt. * p * II * * Prunus padus L. Pseudofumaria alba (Mansf.) Lidn subsp. alba LR Pseudofumaria lutea (L.) Lidn LR * * * * * * * * * * * * * * Pseudolysimachion pallens (Host) M. A. Fischer Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz Pseudorchis albida (L.) A. & D. Love (=Leucorchis albida (L.) E. Meyer) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nym. Pulsatilla halleri (All.) Willd. Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. Pulsatilla vernalis (L.) Miller Quercus crenata Lam. Radiola linoides Roth LR * * * * * * * * * * * * 214 Ranunculus bilobus Bertol. * Ranunculus flammula L. LR LR LR LR VU LR * Ranunculus hybridus Biria * Ranunculus lingua L. LR Ranunculus muricatus L. LR Ranunculus parnassifolius L. subsp. eterocarpus P. Kupfer LR Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. penicillatus LR Ranunculus platanifolius L. LR Ranunculus polyanthemofyllus Koch et Hess LR Ranunculus reptans L. LR VU LR * * Ranunculus seguieri Vill. Ranunculus serpens Schrank LR Ranunculus thora L. LR * Rhamnus alpinus L. Rhamnus pumila Turra subsp. pumila LR Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis LR * * Rhododendron ferrugineum L. Rhododendron hirsutum L. Rhododendron x intermedium Tausch * Rhodothamnus chamaecistus (L.) Rchb. Rhyncospora alba (L.) Vahl Rhyncospora fusca (L.) Aiton f. * VU CR VU CR CR CR Ribes alpinum L. LR Ribes petraeum Wulfen LR Rorippa amphibia (L.) Besser LR Rosa gallica L. LR Rumex hydrolapathum Huds. LR Ruscus aculeatus L. Saccharum strictum (Host) Spreng. (= Erianthus hostii Griseb.) (EX) raccogliere in aree limitrofe * * * EW CR * * * * * * EW 215 Sagittaria sagittifolia L. * EN EN * EN * * * Salix alpina Scop. Salix caesia Vill. Salix glaucosericea Flod. LR Salix helvetica Vill. LR * Salix laggeri Wimmer Salix pentandra L. * EN EN EN * EN EN EN * LR LR LR * * Salix repens L Salix rosmarinifolia L. * Salix waldsteiniana Willd. Sanguisorba dodecandra Moretti Saussurea alpina (L.) DC. subsp. depressa (Gren.) Nyman LR Saussurea discolor (Willd.) DC. LR Saxifraga adscendens L. subsp. adscendens LR * Saxifraga aizoides L. Saxifraga androsacea L. LR Saxifraga aphylla Sternb. LR Saxifraga arachnoidea Sternb. * LR Saxifraga aspera L. Saxifraga biflora All. Saxifraga bryoides L. Saxifraga bulbifera L. Saxifraga burserana L. Saxifraga caesia L. LR Saxifraga cotyledon L. Saxifraga crustata Vest. LR Saxifraga cuneifolia L. Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill. LR Saxifraga granulata L. LR LR LR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 216 Saxifraga hohenwartii Sternb. Saxifraga hostii Tausch subsp. rhaetica (Kerner) Br.-Bl. * p * II Saxifraga moschata Wulf. LR Saxifraga muscoides All. Saxifraga mutata L. Saxifraga oppositifolia L. Saxifraga paniculata Miller LR Saxifraga petraea L. Saxifraga presolanensis Engler * LR LR LR * * * Saxifraga rotundifolia L. Saxifraga sedoides L. subsp. sedoides LR Saxifraga seguieri Sprengel LR Saxifraga squarrosa Sieber Saxifraga stellaris L. Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. * VU VU VU * * * * * LR LR LR * * Saxifraga tridactylites L. Saxifraga umbrosa L. Saxifraga vandellii Sternb. Scabiosa vestina Facchini p Scheuchzeria palustris L. VU Schoenoplectus lacustris (L.) Palla LR Schoenoplectus supinus (L.) Palla (= Scirpus s. L. in LN) VU Schoenoplectus triqueter (L.) Palla LR Schoenus ferrugineus L. Scirpus radicans Schkuhr * * * * * * II VU VU * VU VU VU * EN EN EN CR CR Scutellaria astifolia L. LR Sedum anacampseros L. * * * VU LR * * * * * * * * VU Scorzonera humilis L. Scutellaria minor Huds. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CR * * 217 VU Sedum villosum L. subsp. villosum * * p LR Selinum carvifolia (L.) L. Sempervivum arachnoideum L. Sempervivum montanum L. Sempervivum tectorum L. Sempervivum wulfenii Hoppe VU VU VU EN EN EN Senecio doria L. Senecio paludosus L. * Serapias cordigera L. (secondo Grunanger da confermare per la Lombardia) Serapias vomeracea (Burm.) Briq. VU Seseli montanum L. LR Sesleria uliginosa Opiz (presenza dubbia in Lombardia) LR Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. VU Silene elisabethae Jan Silene linicola Gmel. (EX: raccogliere in aree limitrofe) * * LR LR VU LR VU CR CR CR VU ?? CR CR VU ?? Sisymbrium irio L. LR Sisymbrium loeselii L. LR Sisymbrium strictissimum L. LR Soileirolia soleirolii (Reg.) Dandy Sonchus palustris L. * * * * CR Sparganium angustifolium Michx. * * * * * * * * * * * * LR Sparganium erectum L. subsp. erectum Sparganium minimum Wallr. LR LR LR Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich. EN EN EN * Spiranthes spiralis (L.) Chevall. LR Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. LR Stachys recta subsp. serpentinii (Fiori) Arrigoni * * * * LR * p * * * * * * * * * * * * * * * * Staehelina dubia L. Staphylea pinnata L. LR Stellaria alsine Grimm Stellaria bulbosa Wulfen (=Pseudostellaria europaea Schaeftl.) * Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich (=Rhaponticum scariosum Lam.) LR Stipa pulcherrima C. Koch LR Stipa tirsa Steven LR Stratiotes aloides L. CR * CR CR * * LR Swertia perennis L. VU VU VU LR LR LR * Thalictrum alpinum L. LR Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. VU Tozzia alpina L. subsp. alpina LR * ?? Streptopus amplexifolius (L.) DC. Telekia speciosissima (L.) Less. (=Xerolekia speciosissima (L.) Anderb.) * VU * * LR VU * LR 218 Trapa natans L. * VU Traunsteinera globosa (L.) Rchb. LR Trientalis europaea L. LR EN VU * * LR * LR * * * * * * * p Triglochin palustre L. LR Trochiscanthes nodiflora (All.) Koch Trollius europaeus L. (solo per l'Oltrep˜ Pavese) VU Tulipa australis Link Tulipa sylvestris L. * ? EN Typha angustifolia L. Typha latifolia L. Typha laxmannii Lepech. Typha minima Hoppe * * Utricularia australis R. Br. (= U. neglecta Lehm.) EW VU EW VU EN VU EW CR EW VU EN VU * VU Utricularia minor L. Utricularia vulgaris L. * * * * Utricularia bremii Heer ex Koell. Utricularia intermedia Hayne (EX: raccogliere in aree limitrofe) * * * * * * 219 LR Vaccinium microcarpum (Turcz.) Hooker fil. VU Vallisneria spiralis L. * ? VU Verbascum phoeniceum L. * * Veronica catenata Pennell LR Veronica scutellata L. * Veronica serpyllifolia L. LR Vicia dumetorum L. * Viola calcarata L. * * * * Viola comollia Massara Viola culminis Fenaroli et Moraldo (nuova specie delle prealpi bresciane) Viola dubyana Burnat Viola mirabilis L. LR LR LR LR LR LR * * * * * * * * EN LR Viola pinnata L. Viscum album L. * * * * * Viscum album L. subsp. album Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm. Vitaliana primulaeflora Bertol. subsp. sesleri (Buser) Pign. Willemetia stipitata (Jacq.) Cass. 635 113 291 134 172 57 26 16 5 18 3 74 3 260 14 239 217 LEGENDA PER ELENCO SPECIE DA CONSERVARE IN LOMBARDIA Casella “NOME SCIENTIFICO": tutte le specie seguono la nomenclatura adottata per la Flora d'Italia (PIGNATTI, 1982) ad esclusione della famiglia delle Orchidaceae per la quale GRUNANGER (2000) ha recentemente realizzato una dettagliata monografia. Rispetto alla Flora d'Italia ci sono alcune differenze sia nomenclaturali (es. il genere Dactylorhiza include diverse Orchis), sia distributive: ad esempio, Himantoglossum hircinum =Loroglossum hircinum indicata da Pignatti come unica specie presente in Italia, nel lavoro di GRUNANGER viene sdoppiata in due sottospecie, in particolare per la Lombardia é presente Himantoglossum hircinum subsp. adriaticum (H. Baumann) H. Sund. (=H. adriaticum H. Baumann); casella “RACCOLTA PRIORITARIA”: entità a maggior rischio per le quali si suggerisce una priorità nella raccolta. I criteri considerati si basano sullo status di vulnerabilità più alto a livello regionale (EW, EX, CR, EN), sulle endemicità, sull’eventuale inclusione negli Allegati (II, IV, V) della Direttiva 43/92/CEE "Habitat" e della Convenzione di Berna; casella "LISTE ROSSE REGIONALI 1997": specie inserite nell’elenco delle Liste Rosse Regionali di Conti et al. (1997) per la regione Lombardia, ad esclusione delle Pteridofite. Inoltre, dall’elenco sono state escluse alcune entità che, come suggerito dal dott. G. Galasso (Regione Lombardia), non sarebbero presenti in Lombardia; casella "LISTA ROSSA NAZIONALE 1997": status di vulnerabilità (IUCN, 1994) a livello nazionale come riportato nell’aggiornamento della Lista Rossa Nazionale (Conti et al., 1997). Anche qui non sono state inserite le Pteridofite ed alcune entità non presenti in Lombardia (Galasso, Regione Lombardia). Le categorie IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) sono di seguito riportate: EX EW CR estinta. estinta in natura. gravemente minacciata. 220 EN VU LR minacciata. vulnerabile. a minor rischio casella “SCOPPOLA 2003”: informazioni ricavate dal database fornito dalla Prof.ssa Anna Scoppola dell’Università di Viterbo, coordinatrice del Modulo relativo alla flora del progetto di “Completamento delle conoscenze naturalistiche di base: Modulo A1 – l’analisi floristica a scala nazionale” (aggiornato: maggio 2003); in questa colonna sono stati riproposti gli stessi simboli usati dall’autrice, come in seguito riportato: s altre segnalazioni (Segnalazioni Floristiche Italiane dal 1978 al 2000); p presenze indicate per la regione in Flora d'Italia (PIGNATTI, 1982) o in altre pubblicazioni importanti; e presenze indicate per la regione nella banca dati EDEN (Società Botanica Italiana, 2000); ? presenze derivate dal progetto BIOITALY; ?? altre probabili presenze da confermare; A questo proposito si veda: Scoppola et al. (2003). casella “ENDEMITI”: specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato alla Lombardia o si estende anche ai territori limitrofi, selezionate su indicazioni fornite da specialisti ed esperti locali (come riportato nel database della Prof.ssa Scoppola); casella “DIR. 92/43/CEE HABITAT ALL. II”: allegato II della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, denominato: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)”. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. NOTA: il simbolo II riportato in questa colonna si riferisce alle specie proposte dalla SBI (1995) per l'ampliamento dell'allegato II della Direttiva; casella “DIR. 92/43/CEE HABITAT ALL. IV”: allegato IV della Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997; casella “DIR. 92/43/CEE HABITAT ALL. V”: allegato V della Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione”. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997; casella “CONVENZIONE DI BERNA”: specie inserite nell’allegato I della Convenzione di Berna “per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali” (Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats). Legge di ratifica, 5 agosto 1981, n. 503; legge collegata 1. 157/92. Emendamenti agli allegati I, II, e III della Convenzione, approvati dal comitato Permanente il 5.12.1997, entrati in vigore in Italia il 6 marzo 1998; caselle “CITES A, B, D”: piante inserite negli allegati (A, B, D) della Convenzione di Washington conosciuta come la Convenzione “sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione” (C.I.T.E.S.: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), Washington 30 aprile 1973; casella “L.R. N. 33”: piante protette in Lombardia secondo le disposizioni della Legge Regionale 27 luglio 1977 n. 33 ed integrate con il D.G.R. del 26/9/1978 n°18438, modificate e integrate dalla D.G.R. 27 giugno 1996, n° 15217 e dalla D.G.R. 29 aprile 1997, n° 27984; casella “ART. 18 e 23 L.R. 33”: piante aromatiche e medicinali a raccolta controllata, regolamentata dall'art. 23 e piante del sottobosco, con frutti a raccolta limitata citate dall’art. 18 della L.R. n° 33 del 27 luglio 1977. In questo elenco vengono riportate soltanto alcune entità particolarmente soggette a raccolta ed a diffusione piuttosto limitata; casella “CREDARO & PIROLA 1997”: riporta le entità individuate da V. Credaro e A. Pirola nello studio “Revisione della flora vascolare da proteggere”, realizzato per conto della Regione Lombardia (Pavia). Si tratta di un documento dattiloscritto; casella “ALTRI MOTIVI”: ulteriori integrazioni suggerite da esperti botanici, indicati di seguito: 221 Dott.ssa S. Assini (Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia; segnala entità rare per l'Oltrepò pavese); S. Frattini (Brescia); Dott. G. Galasso (Regione Lombardia) coordinatore regionale per la parte floristica del progetto di “Completamento delle conoscenze naturalistiche di base: modulo A1 – l’analisi floristica a scala nazionale”; Prof. G. Rossi (Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia) responsabile scientifico del progetto “Conservazione del germoplasma di specie rare o minacciate in Lombardia”. Inoltre, ulteriori informazioni sono state ricavate dal libro sulle orchidee realizzato dal Gruppo Flora Alpina Bergamasca. (F.A.B.) (AA. ., 2001), dove a livello della Provincia di Bergamo è stato valutato il livello di rarità: si sono quindi indicate le orchidee con una rarità superiore al 90%; BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: AA. ., 2001. Orchidee spontanee della provincia di Bergamo. FAB. 1-191. CONTI, F., MANZI, A, PEDROTTI, F., 1992. Libro rosso delle piante d’Italia. TIPAR, Roma. CONTI, F., MANZI, A, PEDROTTI, F., 1997. Liste rosse regionali delle piante d’Italia. TIPAR, Roma. CREDANO V., PIROLA A., 1992. Revisione della flora vascolare da proteggere. Regione Lombardia. Ist. Bot. Pavia. Pavia. (dattiloscritto). FENAROLI F., MORALDO B., 2003. Viola culminis, una nuova specie delle Prealpi bresciane (Lombardia, N-Italia). Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 33: 21-29. GRUNANGER P., 2001. Orchidee d’Italia. Quad. Bot. Ambientale Appl., 11(2000): 3-80. I.U.C.N., 1993. World conservation strategy. I.U.C.N., Gland (Svizzera). I.U.C.N., 1994. IUCN Red List Categories. Gland, Svizzera, IUCN Species survival Commition. MOSER D. M., 1998. Ein neuer Reliktendemit der Grigna Meridionale, Provincia di Como, Italien: Primula grignensis D.M. Moser (Sektion Auricula, subsekt. Erytrodrosum Schott.) Candollea, 53: 387-393. PEREGO R., RAVAZZI C., 2003. Una stazione di Quercus crenata Lam. presso Albino (Bergamo). Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 33: 31- 36. PIGNATTI S., 1982. Flora d’Italia. 3 Voll. Edagricole. Bologna. PIGNATTI S., MENEGONI P., GIACANELLI V. (a cura di), 2001. Liste rosse e blu della flora italiana. A.N.P.A., Stato dell’ambiente 1. Alcagraf s.r.l. Roma (più Cd-rom). RAVAZZI C., PEREGO R., 2001. Distribuzione ed ecologia di Saxifraga petraea L. nel settore occidentale delle Prealpi lombarde. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. “E. Caffi” 20 (2000): 99-110. REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO AMBIENTE ED ECOLOGIA: Flora spontanea protetta nella Regione Lombardia. Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Manuale n¡ 8.2 delle Guardie ecologiche. Edit. Regione Lombardia, Assessorato Ambiente ed Ecologia, Milano, 1998. RIZZOTTO M., 1996 le categorie IUCN per la compilazione delle “Liste Rosse” e l’attività della S.B.I. per la conservazione della flora. Inf. Bot. Ital., 27(1995): 315-338. SCOPPOLA A., CAPORALI C., GALLOZZI M.R., BLASI C., 2003. Aggiornamento delle conoscenze floristiche a scala nazionale: commenti e primi risultati. Inf. Bot. Ital. 35(1): 178-197. Link: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/attivita_internazionali/convenzioni_internazionali. asp http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm http://europoa.eu.int/comm/enviroment/nature/legis.htm http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/cn/flora_fauna/flora_presentazioni.asp http://www.sinanet.anpa.it/aree/Biosfera/Documentazione/ListeRosseBlu/PLAYER.html 222 223 10.3 ONP Svizzera Ordinanza 451.1 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991 (Stato 10 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l ’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966 1 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); visto l’articol o 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 2 sulla protezione dell ’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979 3 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4 ordina: Sezione 1: Protezione della natura, protezione del paesaggioe conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti della Confederazione5 Art. 16 Principio Nell’adempimento dei compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN e nell’elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. RU 1991 249 1 RS 451 2 RS 814.01 3 RS 0.455 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1¡ ago. 2000 (RU 2000 1869). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225). 7 RS 700 224 Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici8 1 L’Ufficio federale dell ’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), l’Ufficio federale della cultura (UFC) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA)9 sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza. 2 Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN. La collaborazione dell’UFAFP, dell’UFC e dell’USTRA è retta dall’articolo 3 capoverso 4 LPN.10 3 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti che incombono loro giusta l’articolo 1.11 4 L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell ’ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l’articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).12 Art. 313 Sezione 2: Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggioe alla conservazione dei monumenti storici14 Art. 4 Domanda e proposta 1 Le domande d’aiuto finanziario per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione giusta l’articolo 13 LPN devono essere inviate ai servizi cantonali competenti (art. 26 cpv. 1).15 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225). La sfera delle unità amministrative interessate è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 10 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 12 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 13 Abrogato dal n.I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 9 225 5 Queste le trasmettono all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA allegandovi le loro proposte nonché le indicazioni e i documenti necessari. L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti che devono essere allegati alla proposta. 2 3 Le domande devono essere presentate prima dell’esecuzione delle misure previste. D’intesa con l’UFAFP, l’UFC o l’USTRA, i servizi cantonali competenti possono autorizzare l’avvio anticipato:16 a. b. di misure urgenti; di prestazioni rinnovabili periodicamente; c. di misure prese in base a decisioni emanate su ricorsi cresciute in giudicato. le misure previste richiedono modificazioni notevoli o spese supplementari, è necessario presentare immediatamente una domanda complementare. In caso contrario l’UFAFP, l’UFC o l’USTRA possono rifiutare un aumento del sussidio federale assegnato.17 4 Se Art. 5 Aliquota del sussidio 1 Dopo aver fissato un importo massimo, l’aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese e ammonta, secondo la capacità finanziaria del Cantone: a. al 20–35 per cento per oggetti d’importanza nazionale; b. al 15–25 per cento per oggetti d’importanza regionale; c. al 10–15 per cento per oggetti d’importanza locale. 1bis L’aliquota del sussidio può essere aumentata, per tutti gli oggetti, al massimo al 45 per cento delle spese, se è comprovato che l’aliquota prevista dal capoverso 1 non permette di finanziare le misure indispensabili.18 2 L’assegnazione di un aiuto finanziario é subordinata alla concessione da parte del Cantone di una prestazione corrispondente alla sua capacità finanziaria. Le prestazioni degli enti locali di diritto pubblico del Cantone sono computate all’importo che esso ha concesso. Di regola, quest’ultimo ammonta almeno:19 a. al 30–45 per cento per oggetti d’importanza nazionale; b. al 25–35 per cento per oggetti d’importanza regionale; c. al 20–25 per cento per oggetti d’importanza locale. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225). 17 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249. 15 226 In casi fondati, i sussidi accordati da organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici oppure da parrocchie, possono essere computati, con il loro accordo, all’importo del Cantone.20 3 4 L’aliquota del sussidio può essere ridotta se: a. il beneficiario ha un notevole interesse personale nelle misure previste; b. il beneficiario non offre il contributo personale ragionevolmente esigibile e non sfrutta le altre possibilità di finanziamento, oppure c. la partecipazione finanziaria del Cantone è insufficiente. 5 Gli aiuti finanziari possono essere fissati, d’intesa con i servizi cantonali competenti, forfettariamente o complessivamente, se in tal modo si può raggiungere lo scopo prefissato.21 Art. 6 Spese sussidiabili 1 Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’adeguata esecuzione dei compiti. 2 Nel caso di lavoro di manutenzione e di restauro di un oggetto, possono essere accordati in particolare anche sussidi per misure eseguite per conservarne il valore e il carattere (compresa la parte corrispondente degli onorari degli specialisti). 3 Non sono sussidiabili: a. gli interessi del capitale destinato al finanziamento delle opere; b. i lavori e le misure eseguiti allo scopo di rendere un oggetto più redditizio. Art. 7 Disposizioni accessorie 1 L’assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto pu˜ segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni: a. l’oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata; b. l’oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l’approvazione dell’UFAFP, dell’UFC o dell’USTRA; c. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell’oggetto; 22 d. una persona designata dall’UFAFP, dall’UFC o dall’USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l’esecuzione di lavori all ’oggetto; Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1¡ feb. 1996 (RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1¡ gen. à2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 20 227 e. ...23 f.24 tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA; g.25 sull ’oggetto è apposta un’iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione. h. sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione; i. qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA; k. lo stato dell’oggetto può essere controllato; l. l’oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione. L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un’archiviazione appropriata e l’accesso presso il Cantone sono garantiti.26 2 Art. 827 Deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario Nell’assegnazione di un aiuto finanziario, l’UFAFP, l’UFC o l’USTRA liberano i proprietari fondiari dall ’obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell ’importanza dell’oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritt o cantonale. Art. 928 Competenza per l’assegnazione di sussidi aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso dall’UFAFP, dall’UFC o dall’USTRA. La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14a e, purchè non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN. 1 Gli 2 Art. 10 Pagamento del sussidio 29 1 L’aiuto finanziario assegnato è pagato in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente. Il conteggio è allestito secondo le direttive del Abrogata dal n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 26 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 23 24 25 228 l’UFAFP, dell’UFC e dell’USTRA. I documenti giustificativi originali devono essere presentati all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA solo se richiesti espressamente. Devono essere restituiti al richiedente soltanto a pagamento avvenuto. 2 In casi fondati sono possibili pagamenti parziali o anticipati. Art. 11 Inadempimento totale o parziale dei compiti Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario del sussidio non adempie in tutto o in parte il proprio compito, l’aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto. Può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi già pagati, con un interesse annuo del 5 per cento a partire dal giorno del pagamento. Art. 12 Sussidi a organizzazioni30 1 Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l’articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all ’UFAFP, all’UFC o all ’USTRA.31 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull ’attività dell’associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d’interesse pubblico posson o beneficiare di sussidi. 2 Aiuti finanziari per attività d’interesse nazionale possono essere concessi anche a: a. organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; b. segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione del-la natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.32 Art. 12a 33 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA. 1 2 Per il resto, gli articoli 4, 6, e 9-11 sono applicabili per analogia. 30 31 32 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 229 Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene Art. 13 Principio La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio. Art. 14 34 Protezione dei biotopi La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). 1 2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica; b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione; c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; e. dall’elaborazione di dati scientifici di base. 3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: a. b. c. d. dall’UFAFP; e. 4 dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20; dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi. I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali. I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie. 5 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). 230 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: 6 a. b. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; la sua funzione compensatrice per l’economia della natura; c. d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente. 7 Art. 15 Compensazione ecologica La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d’integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio. 1 Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell’agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell’ordinanza del 26 aprile 1993 35 sui contributi a fini ecologici.36 2 Art. 16 Designazione dei biotopi d’importanza nazionale La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari). 1 2 Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati. Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale I Cantoni, previa consultazione dell’UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale e ne regolano il finanziamento. 1 La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un’indennità pari al 6075 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per 2 [RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41]. Vedi ora l’O del 7 dic. 1998 sui pagamenti diretti (RS 910.13). 36 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 35 231 cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. In casi eccezionali può assumere le spese complessive.37 3 Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10. Art. 18 Sussidi per i biotopi d’importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica 1 La Confederazione sostiene i Cantoni, secondo la capacità finanziaria, accordando loro sussidi per i biotopi d’importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica nella misura del: a. b. 30–40 per cento per gli oggetti d’importanza regionale; 20–25 per cento per gli oggetti d’importanza locale. 2 La Confederazione può aumentare queste aliquote al massimo del 10 per cento nel caso di Cantoni per i quali tali compiti rappresentano un onere troppo gravoso. 3 Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10. Art. 19 38 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura Dalle indennità di cui agli articoli 17 e 18 sono dedotti i contributi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile di cui agli articoli 40-54 dell’ordinanza del 7 dicembre 199839 sui pagamenti diretti e conformemente all’ordinanza del 4 aprile 2001 40 sulla qualità ecologica. Art. 20 Protezione delle specie 1 É vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell ’allegato 2. 41 2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986 ,le specie designate nell ’allegato 3 sono considerate protette. É vietato: a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova; b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 38 Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 2 dell’O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14). 39 RS 910.13 40 RS 910.14 41 RS 922.0 232 3 L’autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall’articolo 22 capoverso 1 LPN: a. se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica; b. per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un’esigenza preponderante. Chi opera l’intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate. 4I Cantoni, previa consultazione dell’UFAFP, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell’allegato 4.42 5 Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 punibile secondo l’articolo 24a LPN.43 Art. 21 Reintroduzione di piante e animali Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:44 a. esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente; b. siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie; c. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche. Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale45 Art. 21a 46 Protezione delle paludi La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonchè la loro protezione e manutenzione sono disciplinate dagli articoli 16, 17 e 19. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). 43 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 44 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 45 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 46 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 42 233 Art. 22 47 Protezione delle zone palustri 1 La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un’ordinanza separata (inventario). 2I Cantoni, sentito l’UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento. La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un’indennità pari al 6075 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Per il resto, le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e degli articoli 6-10 si applicano per analogia. 3 L’indennità per i biotopi d’importanza nazionale, situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, è disciplinata dagli articoli 17 e 19. 4 Sezione 4: Esecuzione Art. 23 48 Organi federali Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono: 1 a. b. insediamenti; c. 2 Sono l’UFAFP per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio; l’UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli l’USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche. incaricati dell’esecuzione della LPN semprechè altre autorità federali non siano competenti in materia. L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA collaborano giusta l’articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l’esecuzione. 3 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici. 4 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 48 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703) e l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 234 Art. 24 49 Organizzazione della CFNP e della CFMS 1 La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d’attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente. 2 L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l’UFAFP, l’UFC e l’USTRA nei loro settori di specializzazione. 3 Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) approva quello della CFMS.50 4 L’UFAFP e l’UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell’UFAFP, dell’UFC e dell’USTRA. 5 La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.51 Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS 52 1 La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti: a.53 consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici; b. collaborano consultivamente all’applicazione della LPN; c. collaborano all’elaborazione e all’aggiornamento degli inventari di oggetti d’importanza nazionale; d.54 elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l’articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN); e.55 elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN potrebbe Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 51 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 53 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 54 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 55 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 49 50 235 danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l’articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un’importanza particolare. 2 La CFMS ha inoltre i seguenti compiti: a. su richiesta dell’UFC, da il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici; b. cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l’attività pratica e teorica di base.56 3 L’UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell ’attuazione di provvedimenti.57 Art. 26 Compiti dei Cantoni 1 I Cantoni assicurano un’esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA.58 59 2 I Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 dell’O del 2 ott. 1989 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione. Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni 1 I Cantoni comunicano all’UFAFP, all’UFC o all’USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.60 2 Le autorità competenti comunicano all’UFAFP le seguenti decisioni: a. b. c. d. eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3); rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN); decisioni d’accertamento nell’ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4); decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN); Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 59 [RU 1989 1985, 1996 1534: RU 2000 2047 art. 50]. Vedi ora l’O del 28 giu. 2000 (RS 700.1) 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 56 57 58 236 e.61 decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d’importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN). 3 Se la CFNP, la CFMS, l’UFAFP, l’UFC e l’USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l’articolo 2, l’autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni. Art. 27a 62 Sorveglianza e controllo dei risultati 1 L’UFAFP provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l’UFAFP mettendogli a disposizione i propri atti. 2 L’UFAFP, l’UFC e l’USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 28 Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate: a. paesaggio; b. l’ordinanza d’esecuzione del 27 dicembre 1966 63 della legge federale sulla protezione della natura e del la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 1988 64 concernente l’applicazione dell’articolo 18d LPN. Art. 29 Disposizione transitoria 1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: a. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; b.65 in caso di domande di sussidi l’UFAFP stabilisce l’importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; 61Introdotto dal n. III dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). 63 [RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 n. I 41, 1985 670 n. I 5, 1986 988] 64 Non pubblicata nella RU. 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225) . 237 c.66 i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall’articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall’articolo 22.67 2 3 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d’urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.68 Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991. 66 67 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225) 238 239