«NOVITA’ FISCALI 2011»
Mercoledì 18 maggio 2011
Villa Benzi (Caerano San Marco)
Relatori: Scapinello Mario
Bonora Denis
Divieto di compensazione in presenza di
ruoli scaduti
L’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1°
gennaio 2011:
1) un divieto di compensazione (orizzontale, nel modello F24, ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 241/97) dei crediti relativi alle
imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per
imposte ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500,
per i quali è scaduto il termine di pagamento.
2) la possibilità di procedere al pagamento, anche parziale, delle
somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle
stesse imposte.
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
Sono tributi erariali (per i quali scatta il divieto):
imposte dirette (Ires, Irap, Irpef, Iva);
altre imposte indirette (registro,ipotecarie e catastali, ecc.);
ritenute alla fonte riferite ai tributi di cui sopra (si tratta, infatti, di
anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta).
Crediti liberamente utilizzabili in compensazione:
i tributi locali (es. ICI);
i contributi previdenziali ed i premi INAIL;
contributi ed agevolazioni erogate sotto forma di credito d’imposta;
possibilità di compensazione verticale (Iva su Iva, Irap su Irap, Irpef
su Irpef, Ires su Ires) sia in dichiarazione sia in F24.
(Detti crediti non possono essere utilizzati per pagare ruoli scaduti)
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
nozione di
“accessori
relativi al
tributo iscritto
a ruolo”, ai
quali si estende
il divieto di
compensazione,
rientrano:
- sanzioni ed interessi;
- aggio (9% non compare in cartella);
- interessi di mora (La mora non
compare in cartella, a decorrere dal
01/10/10 è il 5,7567%);
- altre spese collegata al ruolo, quali
quelle di notifica, o quelle relative alle
procedure
esecutive
sostenute
dall’agente della riscossione e, più in
generale, tutte le spese rimborsabili
all’agente della riscossione.
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
Nella C.M. n. 13/E è precisato che la preclusione alla
compensazione di crediti per tributi erariali non opera nei
seguenti casi:
debiti per imposte erariali iscritti a ruolo, ma non
ancora scaduti: pagare entro 60 giorni dalla notifica;
ruoli per i quali sia stata concessa la sospensione;
Qualora sia stata concessa la rateazione:
UNA RATA OMESSA soltanto la rata scaduta sarà
computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro;
DUE RATE OMESSE la preclusione riguarda l’intero
importo del debito residuo non pagato
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
Il limite
di 1.500 €
è un limite
assoluto:
- NON è consentito effettuare alcuna compensazione se
non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a
ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore
a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento;
- ai fini del calcolo del suddetto limite, è necessario fare
riferimento agli importi scaduti in essere al momento del
versamento;
- nel caso di più cartelle, con importi e scadenze diverse,
occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in
essere al momento dell’effettuazione del versamento;
- in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a
quella in cui si intende procedere alla compensazione,
occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo
nel giorno di presentazione del modello F24.
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
Se il pagamento del
ruolo non è integrale il
contribuente deve
comunicare all’agente
cosa intende pagare del
ruolo
Ciò consente di pagare
prima le imposte
erariali presenti nel ruolo
e di trascurare le
imposte non erariali che
non comportano
alcun blocco.
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
Il contribuente presenta la seguente situazione:
debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non
pagato pari a € 8.000 relative ad una cartella di pagamento notificata
nel mese di novembre 2010;
credito IRPEF 2009 pari a € 12.000;
debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il 16.03.2011, pari a €
3.500.
Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è
scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito
IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere
all’estinzione del debito scaduto. A seguito di tale pagamento, che può
essere effettuato anche mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è
possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a € 4.000 (12.000 –
8.000) in compensazione del debito IVA.
Divieto di compensazione in presenza
di ruoli scaduti
Obbligo di comunicazione delle operazioni
di importo almeno pari a euro 3.000
L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicazione
all’Amministrazione Finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini
Iva di importo superiore a euro 3.000, l’obiettivo è duplice:
1. contrastare il fenomeno delle frodi Iva, (che si realizzano
soprattutto nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta)
2. intercettare elementi e notizie rilevanti ai fini nell’applicazione
del redditometro (con particolare riguardo alle operazioni
effettuate nei confronti di persone fisiche, visto che lo strumento di
accertamento si riferisce alla determinazione del reddito delle
persone fisiche stesse).
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i
soggetti passivi d’imposta ai fini Iva che effettuano o ricevono
operazioni rilevanti ai fini del citato tributo (cessioni di beni e
prestazioni di servizi).
Obbligo di comunicazione delle operazioni
di importo almeno pari a euro 3.000
Relativamente
alle operazioni
effettuate
nell’anno 2010,
è necessario
tener conto
dei seguenti
aspetti:
 la soglia di riferimento per l’inclusione
dell’operazione nella comunicazione è di euro
25.000, al netto dell’Iva;
 per l’anno 2011, è necessario distinguere tra
 operazioni per le quali sussiste l’obbligo di
fatturazione: il conseguente obbligo di
comunicazione decorre sin dalle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2011;
 operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di
fatturazione: l’obbligo di comunicazione decorre
dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2011.
 Decreto Sviluppo: abolizione dell’invio per
operazioni superiori a 3.000,00 Euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate e
bancomat.
Obbligo di comunicazione delle operazioni
di importo almeno pari a euro 3.000
Rientrano
nell’obbligo di
comunicazione
tutte le
operazioni
rilevanti ai fini
Iva (cessioni di
beni e prestazioni
di servizi), di
importo:
• pari o superiore a euro 3.000, al netto
dell’Iva, in presenza dell’obbligo di
fatturazione (rientrano in tale ambito,
come chiarito nel corso di Telefisco 2011,
anche quelle effettuate nei confronti di
privati da parte di soggetti diversi dai
commercianti al minuto);
• pari o superiore a euro 3.600, Iva
compresa, per le operazioni per le quali
non sussiste l’obbligo di fatturazione
(documentate da scontrino o ricevuta
fiscale). Per le quali dovrà essere indicato
il codice fiscale dell’acquirente.
Obbligo di comunicazione delle operazioni
di importo almeno pari a euro 3.000
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
importazioni;
esportazioni;
le operazioni “fuori campo”;
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute
da controparti con sede o dimicilio in un paese black list
operazioni comunicate all'Anagrafe tributaria ex art. 7 del
DPR 605/1973 (energia elettrica, gas, acqua). Gli
amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare
annualmente
all'anagrafe
tributaria
l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i
dati identificativi dei relativi fornitori;
sono escluse le cessioni di beni immobili;
Contributi a fondo perduto di terzi, versamenti dei soci, etc
Obbligo di comunicazione delle operazioni
di importo almeno pari a euro 3.000
Rientrano invece nell’obbligo di comunicazione:
le cessioni di autoveicoli, in quanto tali operazioni non
costituiscono oggetto di monitoraggio da parte
dell’Anagrafe tributaria;
le operazioni intracomunitarie, già indicate negli
elenchi Intrastat, in quanto, precisa l’Agenzia, “le
informazioni acquisibili dall’Amministrazione finanziaria
con i modelli Intra non contengono gli elementi richiesti
(es. la singola operazione) dalla disposizione contenuta nel
citato art. 21 del D.L. n. 78/2010”.
operazioni imponibili,
operazioni non imponibili
operazioni esenti
Obbligo di comunicazione delle operazioni
di importo almeno pari a euro 3.000
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del
calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei
corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti (esempio:
ristrutturazione immobile con fatture a Sal, locazione di beni
mobili o immobili, contratti di leasing, ecc…)
Rileva la registrazione del documento Iva
quindi il riferimento è alle fatture registrate nell’anno
Obbligo di comunicazione delle operazioni
di importo almeno pari a euro 3.000
La comunicazione deve essere:
inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal
contribuente o mediante intermediari abilitati;
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
è possibile inviare una comunicazione in sostituzione di
un’altra precedentemente inviata;
L’art. 21 del DL 78/2010 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile
nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero
della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri. In tali casi
è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.
11 del DLgs. 18.12.97 n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro).
Federalismo municipale e cedolare
secca
FEDERALISMO MINICIPALE le disposizioni insistono specificamente su:
 cedolare secca sugli affitti (tassazione opzionale rispetto all’Irpef dal
2011);
 compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IVA, (dal 2011);
 imposta di soggiorno, in vigore dal 2011;
 imposta di scopo per finanziare specifiche opere pubbliche (dal 2011);
 sblocco dell’addizionale Irpef, in vigore già dal 2011;
 innalzamento al 50% della quota riconosciuta ai Comuni sui tributi
statali recuperati al fine di incentivare la partecipazione degli enti locali
alla lotta all’evasione, in vigore già dal 2011;
 imposta municipale propria (IMU) sugli immobili diversi dall’abitazione
principale, che sostituirà, per la componente immobiliare, l’IRPEF, le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai beni
non locati e l’ICI, (dal 2014);
 imposta municipale secondaria che sostituirà la tassa e il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità
e le affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, in vigore
dal 2014;
Federalismo municipale e cedolare
secca
La cedolare secca sugli affitti, da esercitarsi tramite opzione
già a partire dal 2011, è un’imposta sostitutiva:
1) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
relative addizionali;
2) nonché delle imposte di registro e di bollo sia sulle
risoluzioni che sulle proroghe del contratto di locazione.
Dal 2011, pertanto, i contribuenti “persone fisiche”
proprietari
di
immobili
concessi
in
locazione
esclusivamente ad uso abitativo potranno scegliere se
applicare la nuova cedolare secca, ovvero se continuare a
seguire le regole di tassazione attuali Irpef.
ABOLIZIONE COMUNICAZIONI P.S.: a decorrere dal
7/4/2011 per i contratti registrati non è più necessario
presentare la comunicazione «antiterrorismo».
Federalismo municipale e cedolare
secca
La cedolare trova applicazione esclusivamente per i contratti di
locazione abitativa, e per le relative pertinenze se locate
congiuntamente all’abitazione, e solo se il locatore è una persona
fisica.
Sono escluse tutte le locazioni ad “uso diverso”, quali uffici, negozi,
spazi commerciali o simili - anche nel caso in cui il proprietario sia una
persona fisica - e tutte quelle effettuate in esercizio d'impresa, arti,
professioni o da enti non commerciali - anche se abitative.
Tale imposta sostitutiva potrà essere applicata anche sui contratti per i
quali non sussiste l’obbligo di registrazione, per cui anche per i
contratti di durata non superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.
A pena di inefficacia dell’opzione il locatore deve comunicare
preventivamente con raccomandata all’inquilino la rinuncia per il
periodo di durata dell’opzione.
Federalismo municipale e cedolare
secca
sono previste due
diverse misure per
l’applicazione della
cedolare secca a
decorrere dal 2011 in
misura fissa pari al:
19% per i contratti di
locazione a canone concordato
o relativi a immobili ubicati nel
Comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal CIPE.
21% per i contratti a canone
libero mercato;
E’ stabilito che il versamento in acconto della cedolare secca
dovuta è pari:
all’85%per l’anno 2011;
al 95%per cento dal 2012.
Il reddito tassato con la cedolare secca non può essere inferiore alla
rendita catastale dell’abitazione.
Federalismo municipale e cedolare
secca
MODALITA’ DI OPZIONE:
 Contratti conclusi, prorogati e risolti al 7 aprile 2011:
opzione sarà riportata nel 730/2012 o in Unico 2012;
 Contratti conclusi e prorogati, da registrare dal 7 aprile:
modalità ordinarie (modello Siria o modello 69) con
proroga al 6/6/2011;
 Contratti risolti o da registrare dal 7 aprile 2011:
opzione entro 30 giorni con modello 69;
Modello Siria: locatori inferiori a 3, tutti optano per la
cedolare, conduttori inferiore a 3, una sola unità abitativa
con massimo 3 pertinenze, tutti immobili con rendita,
contratto contiene solo locazione e non altre pattuizioni.
Federalismo municipale e cedolare
secca
L’opzione vincola il locatore per la durata del contratto,
salva la facoltà di revoca in ciascuna annualità
contrattuale successiva a quella a quella in cui è stata
esercitata
La revoca è effettuata entro il termine previsto per il
pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità
di riferimento.
La revoca non esclude comunque la possibilità di optare
nuovamente per la cedolare secca con riferimento alle
annualità successive.
Federalismo municipale e cedolare
secca
Beneficio
per
gli
inquilini, nel caso in cui
il
locatore
eserciti
l’opzione della cedolare
secca,
per
l’intero
periodo per il quale
avrà validità detta
opzione:
non
potrà
essere
modificato il canone
di locazione;
né il medesimo potrà
essere
aggiornato
compresa
la
variazione
“Istat”,
pur se prevista nel
contratto.
Tassa di soggiorno e di scopo
Il decreto stabilisce che i capoluoghi di provincia, i comuni
turistici e le città d'arte potranno applicare la tassa di
soggiorno nella misura di 5 Euro per notte a seguito di
deliberazione del Consiglio; tuttavia, i comuni dovranno aspettare
l'emanazione di un regolamento, da adottare entro 60 giorni; in
caso di mancata emanazione potranno comunque procedere.
Il decreto istituisce anche la tassa di scopo che servirà per
finanziare specifiche opere pubbliche, che dovrà essere istituita
tramite un apposito decreto del presidente del consiglio da
adottare comunque entro il 31 ottobre 2011.
Partecipazione dei comuni alla lotta
all’evasione
Ulteriori e specifiche disposizioni, sicuramente più incentivanti per
gli enti locali, riguardano la partecipazione dei Comuni all’attività
di accertamento tributario. In particolare, viene previsto che:
è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante
dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
è elevata al 50% la quota riconosciuta delle somme derivanti da
accertamento anche in relazione alle somme riscosse a titolo non
definitivo.
Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate stabilirà le modalità per l’eventuale recupero delle somme
riscosse dai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo.
IMU dal 2014
A decorrere dal 2014 entrerà in
vigore l’imposta municipale
(Imu). In particolare, entrerà in
vigore l’imposta municipale
propria sul possesso degli
immobili,
ad
esclusione
dell’abitazione principale, che
sostituirà l’Ici e l’Irpef sui redditi
fondiari.
L’aliquota di detta imposta
sarà pari al 7,6‰; si pagherà
solo sulle seconde case e sugli
immobili commerciali. E come
l'Ici, saranno esentati gli immobili
della chiesa, anche scuole, hotel e
cliniche.
L’imposta
municipale
secondaria, in vigore sempre
dal 2014 con delibera del
consiglio comunale, sostituirà,
invece:
la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
il canone di occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
l’imposta comunale sulla
pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni;
il canone per l’autorizzazione
all’installazione dei mezzi
pubblicitari
Le novità sui leasing immobiliari
Dal 1.1.2011:
al momento dell'acquisto da parte della società di leasing
dell’immobile ultimato, in corso di costruzione/ristrutturazione
ovvero del terreno su cui realizzare l’immobile, da concedere in
leasing le ipocatastali sono applicate in misura ordinaria
(proporzionali o fisse a seconda dello status del soggetto
venditore o del regime applicabile alla cessione);
al momento del riscatto da parte dell'utilizzatore le
ipocatastali e l’imposta di registro sono applicate in misura
fissa;
è soppresso l’obbligo di registrare, salvo il caso d’uso, i
contratti di leasing immobiliare e di assolvere l’imposta di
registro proporzionale (1% o 2% a seconda della natura
dell’immobile).
Le novità sui leasing immobiliari
In sostanza, con le nuove regole, le imposte di
registro e le ipocatastali dovute in caso di
acquisizione in leasing immobiliare saranno
esattamente pari a quelle dovute in caso di
acquisto diretto; è presumile, pertanto, attendersi
una ripresa di quei settori (abitativo e costruendo),
sino ad oggi penalizzati rispetto all’acquisto
diretto.
Le novità sui leasing immobiliari
Per i contratti di leasing immobiliare già stipulati e “rogitati” al
1° gennaio 2011:
a fronte del venir meno dell’imposta di registro sui canoni e delle
ipocatastali al riscatto - è previsto il pagamento esclusivamente
telematico, entro il 31.03.2011, in unica soluzione, di
un'imposta sostitutiva;
tale importo si determina quale differenza tra le imposte
ipocatastali dovute al riscatto (2 per cento sul costo
dell’immobile se strumentale e 3 per cento per i beni immobili
abitativi) e l’imposta di registro versata fino al 31.12.2010 (1 o
2 per cento sui canoni a seconda della natura dell’immobile);
su tale importo – che rappresenta in sostanza quanto si sarebbe
pagato in caso di riscatto dell’immobile al 01.01.2011 - è
applicata una riduzione pari al 4 per cento per ciascun anno
di durata residua del contratto, riduzione che attenua
sensibilmente gli effetti retroattivi della nuova disciplina.
Le novità sui leasing immobiliari
Contratto di locazione finanziaria di durata complessiva pari a 15 anni (data
riscatto prevista 1/6/2016) avente ad oggetto un bene immobile strumentale il
cui costo finanziato è pari a 100.000 euro.
Le novità sui leasing immobiliari
CONFRONTO DISCIPLINA DELLE IMPOSTE
D’ATTO NEL LEASING IMMOBILIARE
Regole dall’112011 acquisto
Regole dall’112011 riscatto
Regole al 31-122010 acquisto
Regole al 31-122010 riscatto
Fabbricato
Venditore
Imposte reg.ipotec.-cat.
Imposte reg.ipotec.-cat.
Imposte reg.ipotec.-cat.
Imposte reg.ipotec.-cat.
Strumentale
Costruttore
entro 5 anni
168-3%-1%
168x3
168-1,5%-0,5%
168-1,5%-0,5%
Abitativo
Costruttore
entro 5 anni
168x3
168x3
168x3
7%-2%-1%
Abitativo
altri soggetti
7%-2%-1%
168x3
7%-2%-1%
7%-2%-1%
Abitativo
Privato
7%-2%-1%
168x3
7%-2%-1%
7%-2%-1%
Area
Edificabile
Privato (dopo 5
anni
ultimazione)
8%-2%-1%
168x3
8%-2%-1%
7%-2%-1%
Area
Edificabile
Impresa (dopo
5 anni
ultimazione)
168x3
168x3
168x3
7%-2%-1%
Le novità sui leasing immobiliari
Con le nuove disposizioni l’assolvimento delle imposte d’atto da parte di
uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso
l’erario, lasciando all’autonomia contrattuale delle parti (società di
leasing e utilizzatore) individuare le modalità di esecuzione della
rivalsa, con ciò intendendo, secondo l’Agenzia delle entrate, che le
imposte d’atto se assolte:
dalla società di leasing,
oneri accessori;
direttamente dall’utilizzatore,
imposte;
dalla società di leasing:
a fronte di un mandato conferitole dall’utilizzatore costituiscono
un’anticipazione in nome e per conto dell’utilizzatore e il
riaddebito non è assoggettato ad IVA;
in assenza del predetto mandato, la somma riaddebitata
concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini IVA.
Le novità sui leasing immobiliari
Le novità sui leasing immobiliari
Come ricordato dall’Agenzia delle entrate, l’imposta
sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale
non può essere compensata con altre imposte o
tributi in quanto l’articolo 17 del D. LGS 9 luglio
1997, n. 241, stabilisce alla lettera c) la possibilità di
compensare solo le imposte sostitutive delle imposte
sui redditi e sul valore aggiunto.
La compensazione non può, quindi, trovare
applicazione per l’imposta di cui trattasi che è
appunto sostituiva delle imposte ipotecaria e
catastale.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
I soggetti: Alla luce del dettato normativo e delle determinazioni
dell’autorità di vigilanza si può definire l’ambito soggettivo ed
oggettivo di applicazione della disciplina oggetto di esame. Sotto
un primo profilo soggettivo, gli artt.3 e 6 della L. n.136/10
richiamano tra i soggetti “privati” all’obbligo di tracciamento
rispettivamente:
gli appaltatori;
i subappaltatori, laddove con il termine “contratti di subappalto”
si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i
subcontratti assimilati ai subappalti (es. forniture con posa in
opera e noli a caldo di importo superiore al 2% del contratto
principale e con incidenza del costo della manodopera superiore al
50%);
i subcontraenti della filiera delle imprese;
i concessionari di finanziamenti pubblici.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
L’oggetto: Del pari, sotto un profilo oggettivo dall’ampia
dizione impiegata dall’arti.3 discende che la tracciabilità dei
flussi finanziari trova applicazione rispettivamente:
ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del
codice dei contratti pubblici;
alle concessioni di lavori pubblici e alle concessioni di servizi,
ex art.30 del Codice dei contratti pubblici;
ai contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i
contratti di locazione finanziaria;
ai relativi contratti di subappalto e subfornitura;
ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
Sempre l’Autorità ha ulteriormente sostenuto, sotto un profilo
esemplificativo, che per gli appalti di lavori pubblici possono
essere ricompresi negli obblighi fissati dalla disciplina
rispettivamente:
noli a caldo;
noli a freddo;
forniture di ferro;
forniture di calcestruzzo/cemento;
forniture di inerti;
trasporti, scavo e movimento terra;
smaltimento terra e rifiuti;
espropri, guardiani, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di
cantiere.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
Gli adempimenti a carico dei soggetti onerati:
1. Inserimento clausola inerente gli obblighi di tracciabilità deve
inserire a pena di nullità un’apposita clausola con la quale questi
si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
2. Utilizzo di conti correnti: accesi presso banche o presso la
società Poste Italiane Spa e dedicati, anche in via non esclusiva
alle commesse pubbliche
3. Tracciamento delle movimentazioni finanziarie
1.
2.
3.
4.
I movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, oltre a transitare
sui conti
correnti dedicati, devono essere effettuati esclusivamente con lo
strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
I pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale (fermo restando l’obbligo di
documentazione della spesa) in favore di:
Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di
pubblici servizi, tributi,
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a €1500;
uno o più dipendenti (eventuale fondo cassa cui attingere per le
spese giornaliere).
Ove sia necessario, per procedere al pagamento di spese estranee ai
lavori, l’utilizzo di somme provenienti dai conti correnti dedicati,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
Indicazione CIG/CUP: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento (strumenti tracciabili) devono riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla filiera delle
imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici:
il codice identificativo di gara (CIG);
il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della L. n. 3/03.
Il codice identificativo di gara (CIG) è attribuito dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o su
richiesta della stazione appaltante.
Specularmente, l’art.11 della L. n.3/03 ha disposto che, a decorrere
dall’1° gennaio 2003, ogni “progetto d’investimento pubblico”
nuovo o in corso di attuazione sia dotato di un codice unico di
progetto (CUP), secondo le modalità e le procedure stabilite dal
CIPE con la delibera n.143/02.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
Comunicazioni stazione appaltante (o amministrazione concedente)
All’obbligo di comunicazione sono tenuti, oltre i contraenti
principali, anche i subappaltatori ovvero i subcontraenti, i quali
devono rendere le informazioni direttamente alla stazione
appaltante e non per il tramite dell’appaltatore.
Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
contratti pubblici
Comunicazioni delle infrazioni: Qualora
l’appaltatore, il subappaltatore e/o il
subcontraente
abbiano
notizia
dell’inadempimento della controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, ne
devono dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla Prefettura-UTG
della provincia in cui ha sede la stazione
appaltante
L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
per imposte sui redditi ed Iva
Esecutività
Post 60 gg
Esecuzione forzata
Post 90 gg
Periodi interessati
Avviso esecutivo decorso il
termine per effettuare
ricorso.
Esperibile dall'agente della
riscossione
Accertamenti emanati dal:
1° luglio 2011
e riferiti a:
- anno 2007 (anno solare);
- periodo in corso al 31
dicembre 2007 (periodo c.d.
a cavallo);
- periodi successivi.
Deve tenersi conto
dell'istanza di accertamento
con adesione e
dell'interruzione estiva.
decorsi 30 giorni dal termine
di presentazione del ricorso.
Cosa cambia dal 01/07/2011
Avviso accertamento Redditi e Iva (e Irap)
L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
per imposte sui redditi ed Iva
Dal primo luglio 2011:
l'avviso di accertamento non sarà più seguito dalla
cartella di pagamento;
non ci sarà più l'iscrizione a ruolo;
l’avviso di accertamento conterrà invece l'intimazione
al pagamento delle maggiori imposte accertate, degli
interessi e delle relative sanzioni entro 60 giorni dalla
notifica dell'accertamento;
l’avviso di accertamento costituirà quindi titolo
immediatamente esecutivo;
L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per
imposte sui redditi ed Iva
«l’intimazione ad adempiere»:
gli importi contenuti nell’avviso di accertamento in esso
indicati entro il termine per la proposizione del ricorso
ovvero entro sessanta giorni dalla notificazione;
termine suscettibile di sospensione:
per un periodo di novanta giorni, per effetto della
presentazione dell’istanza di accertamento con adesione
per un periodo di quarantasei giorni, per effetto della
sospensione feriale
La decorrenza del termine per la proposizione del ricorso
comporta la maggiorazione delle somme richieste, dovendo
aggiungersi gli interessi di mora calcolati dal giorno successivo
alla notifica dell’avviso di accertamento e connesso
provvedimento sanzionatorio, oltre all’aggio spettante all’agente
della riscossione e posto «interamente a carico del debitore »,
L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
per imposte sui redditi ed Iva
Riscossione frazionata: In caso di proposizione del
ricorso alla CTP contro avvisi di accertamento
relativi ad IVA e imposte sui redditi, se non è
concessa la sospensione cautelare in sede
amministrativa o giurisdizionale, deve essere versata
a titolo provvisorio la metà del tributo dovuto e dei
relativi interessi; dopo la pubblicazione della
sentenza di primo grado sono riscosse sanzioni,
tributi ed interessi negli importi calcolati ex art. 68 del
D.Lgs. n. 546/1992. Il fondato pericolo per la
riscossione legittima la richiesta al contribuente
delle somme dovute nel loro ammontare integrale,
comprensivo di sanzioni e interessi.
L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
per imposte sui redditi ed Iva
Termine
perentorio
per
il
pignoramento: Colmando una lacuna
esistente nella disciplina previgente, il
D.L. n. 78/2010 ha espressamente
previsto un termine decadenziale per
l’inizio dell’espropriazione forzata, da
avviarsi entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in
cui
l’accertamento
è
divenuto
definitivo.
L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
per imposte sui redditi ed Iva
L’ambito
oggettivo
di
applicazione è limitato agli
«avvisi di accertamento
emessi dall’Agenzia delle
entrate
ai
fini
delle
imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore
aggiunto»,
ed
al
«connesso provvedimento
di
irrogazione
delle
sanzioni»,
l’efficacia
esattiva deve escludersi
nei casi di:
violazione formale, non
essendo
la
sanzione
collegata al tributo e
dovendosi attivare, quindi,
il procedimento ordinario
un atto di contestazione,
ove il contribuente abbia
optato per l’impugnazione
giudiziale
dell’atto
di
irrogazione in luogo della
definizione agevolata delle
sanzioni
o
della
presentazione di memorie
difensive.
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