a cura di USB
Pubblico Impiego
RSU2015-Istruzioniperl’uso-
10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Presentazione
Anche in occasione di questa tornata elettorale abbiamo ritenuto necessario
produrre e diffondere uno strumento che in passato si è rivelato utile per
sciogliere dubbi e problematiche in merito alle complesse procedure che
regolano le elezioni delle RSU.
Sempre in continuità con il lavoro fatto negli anni passati abbiamo attivato il sito
www.rsu2015.it dove troverete tutto il materiale necessario al lavoro che
dovremo fare nei prossimi mesi. Vi segnaliamo che sono state apportate, con
l’accordo del 28 novembre 2014, delle importanti modifiche al vecchio
regolamento elettorale, motivo in più per raccomandarvi di seguire
attentamente queste “istruzioni per l’uso” in modo tale da non correre il
rischio di compromettere il risultato elettorale.
Le modifiche apportate al regolamento, laddove riguardino articoli già
presenti nell’ACQ del 7/8/1998, sono state da noi inserite all’interno dello
stesso. Gli articoli aggiuntivi sono invece contenuti nell’Accordo del 28
novembre 2014 che pubblichiamo integralmente. La principale modifica
riguarda essenzialmente l’estensione dell’elettorato attivo e passivo ai
lavoratori e alle lavoratrici con contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui, nonostante la lettura dell’opuscolo, dovessero permanere
necessità di ulteriori chiarimenti, potete utilizzare tutti i recapiti telefonici, fissi e
mobili, e di posta elettronica messi a disposizione da USB P.I. per rispondere a
domande o sciogliere dubbi.
L’opuscolo è composto da tre parti.
La prima contiene la modulistica necessaria in tutte le fasi della tornata
elettorale: moduli per raccogliere le candidature , per presentare le liste, per la
designazione dei componenti della Commissione Elettorale, degli scrutatori, per
eventuali ricorsi …
Nella seconda trovate gli accordi e le norme che riguardano le RSU: uno
strumento necessario per avere ben presente la fonte da cui discendono le
regole e poter risolvere eventuali forzature che potrebbero essere tentate.
La terza parte, infine, contiene alcune domande che ci sono state poste nelle
precedenti tornate elettorali ed un piccolo e rapido vademecum riassuntivo.
Non ci resta che augurarvi ed augurarci … buon lavoro!
Roma, 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Indice
Indice
Presentazione ...................................................................................................................................... 3
Indice ................................................................................................................................................... 4
PARTE PRIMA .............................................................................................................................................. 6
Istruzioni per l’uso
Calendario delle procedure elettorali ................................................................................................... 6
Calendario e adempimenti per le strutture USB Pubblico Impiego........................................................ 7
MODELLI .............................................................................................................................................11
Mod.00 – accettazione candidatura ....................................................................................................12
Mod.01 - presentazione lista – cand1 (prima pagina lista con 10 spazi per candidati) ..........................13
Mod.01 - presentazione lista – cand2 (successiva pagina lista con ulteriori 20 spazi per candidati) ......14
Mod.01 - presentazione lista - sottoscr1 (pagina lista per raccolta firme sottoscrittori) .......................15
Mod.02 – accettazione nomina a membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale ..........16
Mod.03 – nomina del membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale ............................17
Mod.04 – delega a presentare la lista USB Pubblico Impiego ...............................................................18
Mod.05 – designazione scrutatori........................................................................................................19
Mod.06 – lettera per la conservazione dell’urna elettorale ..................................................................20
Mod.07-scheda per eseguire lo spoglio elettorale delle votazioni.........................................................21
Mod.08 – trasmissione risultati elettorali ad USB Pubblico Impiego .....................................................22
Mod.09 – ricorso alla Commissione Elettorale .....................................................................................23
Mod.10 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente USB ........................................24
Mod.11 – richiesta elenco elettori .......................................................................................................25
PARTE SECONDA ........................................................................................................................................26
Normativa
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU
DEL PERSONALE DEI COMPARTI Tempistica delle procedure elettorali del 28 ottobre 2014 .................26
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA COSTITUZIONE
DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE P.A. E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998 - del 28 novembre 2014 .......................................30
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 articoli 42 e 43..............................................................32
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RSU2015-Istruzioniperl’usoACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE P.A. E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto
1998 e successive modificazioni. .........................................................................................................36
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RSU ........................................................37
Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU .........................................................................41
ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO .................................................................................................46
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI .........................................46
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ....................................................47
COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI ........................................................................................48
COMPARTO AGENZIE FISCALIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ..........................................49
COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ..................................................50
RSU in pillole .......................................................................................................................................53
PARTE TERZA ..............................................................................................................................................54
Domande e risposte più frequenti
Categoria: Liste ...................................................................................................................................54
Categoria: Commissione elettorale......................................................................................................61
Categoria: Elettorato ...........................................................................................................................65
Categoria: Seggi elettorali ...................................................................................................................68
Categoria: Votazioni ............................................................................................................................70
Categoria: Scrutini ...............................................................................................................................71
Categoria: Ricorsi e Varie ....................................................................................................................76
VADEMECUM RAPIDO PER LE RSU 2015 ..............................................................................................82
Logo ufficiale USB Pubblico Impiego ....................................................................................................84
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PARTE PRIMA
Istruzioni per l’uso
Prime due indicazioni importanti:
1) il nome identificativo delle nostre liste è
USB Pubblico Impiego
Sbagliare questo aspetto significa rischiare concretamente di vedere
annullata la lista.
2) Il solo logo da usare è quello che trovate riportato nel cartoncino allegato
in questo libretto d’istruzioni.
Sul sito www.rsu2015.it è disponibile il logo ufficiale in ulteriori formati e
dimensioni (per quelle commissioni elettorali che richiedessero la versione
elettronica del logo).
Il logo va recapitato alla commissione elettorale congiuntamente con i
moduli riguardanti la lista dei candidati.
Calendario delle procedure elettorali
Come stabilito nel protocollo del 28 ottobre 2014 è stato definito il seguente calendario elettorale:
13 gennaio 2015
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale
inizio della procedura elettorale.
14 gennaio 2015
- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco
generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta
delle firme per la presentazione delle liste
23 gennaio 2015
primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 gennaio 2015
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione
elettorale
6 febbraio 2015
termine per la presentazione delle liste elettorali
19 febbraio 2015
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
3-4-5 marzo 2015
votazioni
6 marzo 2015
scrutinio
6 marzo -12 marzo 2015
13 - 23 marzo 2015
affissione risultati elettorali da parte della Commissione
invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN
per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia
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Calendario e adempimenti per le strutture USB Pubblico Impiego
Tutti gli organismi e le strutture USB sono impegnati nelle elezioni delle RSU affinché non solo si presentino
liste USB Pubblico Impiego in tutti i posti di lavoro ove siamo presenti, ma si solleciti e si dia la possibilità anche
a comitati e gruppi di lavoratori di partecipare alle RSU attraverso liste USB Pubblico Impiego.
Si sollecita quindi una campagna di propaganda in tutti i posti di lavoro dove ancora non siamo
presenti.
1) Da fare da subito ed entro il 6 febbraio (ultimo giorno utile per la presentazione delle liste)
• Individuazione dei candidati (Mod.00) e formazione della lista USB Pubblico Impiego (Mod.01) nella quale
è opportuno tener conto sia dei delegati che dei nostri iscritti, sia di quei lavoratori (non iscritti) che vogliono
candidarsi; occorre sollecitare questi ultimi alla partecipazione, garantendo loro la possibilità di candidatura ed
autonomia fermo restando che la prima data utile per la presentazione formale delle liste è il 14 gennaio.
È necessario fare il massimo sforzo per raggiungere il numero massimo di candidati possibile.
Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU che si elegge:
la formula è la seguente nº max candidati = nº RSU previsti + 1/3 nº RSU previsti.
Ad esempio:
- se i componenti da eleggere sono 18, il nº max di candidati sarà 18 + 1/3 di 18 = 18 + 6 = 24;
- se i componenti da eleggere sono 10, il nº max di candidati sarà 10 + 1/3 di 10 = 10 + 3,3 = 13
(arrotondamento sempre per difetto).
N.B.: chi si candida non è obbligato a sottoscrivere l’accettazione, ma si consiglia comunque, ove possibile,
di far firmare il candidato nello spazio previsto sui Mod.01- presentazione lista-cand1 e cand2, onde evitare
che una doppia candidatura crei inutili contestazioni.
- Il numero di componenti da eleggere è fissato dall’Accordo del 7 agosto 1998, art. 4; nei comparti dove
sono stati sottoscritti accordi integrativi (vedi seconda parte) il numero dei componenti da eleggere è stato
modificato come riportato nella seguente tabella:
n° componenti RSU da eleggere
n° dipendenti
Ministeri, Parastato,
Università, Scuola,
Enti Locali e Sanità
Agenzie Fiscali,
Ricerca e AFAM
(Accordo 7/8/1998)
Presidenza del Consiglio
da 1 a 15
1
3
da 16 a 50
4
da 51 a 60
5
3
da 61 a 100
5
da 101 a 150
7
7
da 151 a 200
9
da 201 a 500
12
10
6
da 501 a 800
15
13
9
da 801 a 1100
18
16
12
da 1101 a 1400
21
19
15
da 1401 a 1700
24
22
18
da 1701 a 2000
27
25
21
da 2001 a 2300
30
28
24
da 2301 a 2600
33
31
27
da 2601 a 2900
36
34
30
da 2901 a 3000
39
37
33
da 3001 a 3500
42
40
36
da 3501 a 4000
45
43
39
e così via aggiungendo 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti nelle
amministrazioni di maggiori dimensioni
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•
Raccolta delle firme in calce alla lista USB Pubblico Impiego (Mod.01) per la successiva
presentazione della lista; la raccolta delle firme dei lavoratori è un momento importante in quanto
oltre a consentire la presentazione della lista ci offre un’occasione in più per parlare con i lavoratori
e far loro capire l’importanza del risultato elettorale per USB.
- Le firme debbono essere almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni fino a
2000 dipendenti e all’1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, fino ad un massimo di
200 firme. Si raccomanda di raccoglierne il più possibile invitando i lavoratori a NON firmare per
altre sigle.
Per i comparti verticali (Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio, Ricerca)
l’accezione “amministrazione” va riferita al collegio elettorale.
- Non c’è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui anche i candidati debbono
sottoscrivere la lista.
2) Da fare subito (termine massimo 28 gennaio):
• Nominare un membro della Commissione elettorale (Mod.03) che dovrà essere un nostro delegato
o un iscritto che non potrà candidarsi (e dovrà sottoscrivere dichiarazione Mod.02). La nomina va
inviata all’amministrazione che avrà predisposto un dirigente-funzionario responsabile delle fasi preelettorali.
Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per gli importanti e
delicati compiti che questa svolge:
è composta da almeno 3 membri designati ciascuno da una delle prime tre OO.SS.
presentatrici di lista, incrementati con quelli designati dalle OO.SS. presentatrici delle liste
successive;
elegge al suo interno un Presidente (è necessario proporre e sostenere la nomina del nostro
membro a Presidente) e riceve dall’amministrazione l’elenco nominativo degli aventi diritto al
voto;
riceve e verifica l’ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi
cura l’affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli
scrutatori;
dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori,
all’amministrazione e alle OO.SS. presentatrici di lista;
esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all’amministrazione che è
responsabile della trasmissione all’Aran;
l’amministrazione ha l’obbligo di consentire ai componenti la commissione elettorale,
l’assolvimento dei loro compiti nell’orario di servizio;
le amministrazioni NON DEVONO entrare in alcun aspetto delle elezioni, svolgono solo il
ruolo di supporto documentale e logistico! NESSUNA DECISIONE DEVE essere demandata ad
esse, anche se componenti di altre sigle sindacali tentano di coinvolgerle;
nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione elettorale ed
il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la Commissione si può
insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.
3) Dal 14 gennaio al 6 febbraio
• Presentazione della lista elettorale (Mod.01) alla Commissione elettorale, cercando, ove possibile,
di presentarla per primi, affinché il nostro simbolo sia il primo sulla scheda elettorale (vale l’ordine di
presentazione).
- la firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare dal responsabile della gestione
personale (o da persona designata dall’amministrazione), fermo restando che – ove lo ritenessimo
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RSU2015-Istruzioniperl’usonecessario – è comunque possibile procedere all’autenticazione della firma del presentatore di lista
in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;
- il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale oppure
un dipendente delegato dalla USB; in tal caso occorre allegare la delega (Mod.04); si raccomanda,
specie nei posti di lavoro con pochi dipendenti o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di far
presentare la lista a un dirigente territoriale esterno per non incorrere in qualche incompatibilità
(contattare la federazione territoriale più vicina o l’Esecutivo Nazionale).
4) Entro il 1°marzo (48 ore prima delle votazioni)
• Designazione (nomina) degli scrutatori (Mod.05) presso la Commissione
- per gli scrutatori e il presidente di seggio è equiparata a tutti gli effetti in servizio la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello successivo alla chiusura del
seggio;
• Invio all’amministrazione della lettera per la conservazione dell’urna (Mod.06).
5) Prima e durante le votazioni (dal 19 febbraio al 5 marzo)
• Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare possibili brogli:
il seggio:
- deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono essere
consegnate al Presidente del seggio;
- rifiutarsi ed impedire lo svolgimento delle votazioni «volanti» con l’urna che si sposta nei vari
uffici, negli atri, nei corridoi o che il seggio venga insediato in locali poco visibili e difficilmente
raggiungibili e/o che non garantiscano la sicurezza;
- accertare che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente di seggio e, nel dubbio, chiedere
la sostituzione delle serrature o l’apposizione di lucchetti nuovi alle porte;
- chiedere all’amministrazione, obbligata a fornire il materiale, la disponibilità di nastro carta a
colla secca e nastro adesivo da pacchi trasparente con pennarelli indelebili (tipo marker) per
sigillare urna, porte e finestre;
- essere sempre presenti dall’inizio delle operazioni;
- al momento dell’insediamento del seggio si verificheranno gli elenchi del personale ed il
materiale che l’amministrazione deve fornire, si controlleranno i locali, l’urna e le schede e si
attrezzerà il seggio per le votazioni.
- l’urna:
- deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura;
- sigillare tutte le eventuali altre aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l’urna
(meglio abbondare) e fissare l’urna al tavolo;
- tra la chiusura del seggio e la riapertura, e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l’urna
deve essere conservata sotto la responsabilità dell’amministrazione che deve individuare un
funzionario; ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per
l’introduzione delle schede con il nastro firmato (Mod.06-conservazione urna)
- le schede:
- devono essere fornite dall’amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni fino a
200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati, mentre nelle amministrazioni
oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle liste e lo spazio per esprimere le
preferenze (cfr. pag. precedente quanto specificato sul termine “amministrazioni”);
- pretendere che la qualità della stampa (o delle fotocopie) sia perfetta e non ci siano macchie o
sbaffi che potrebbero causare contestazioni;
- lo scrutatore USB deve vistare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede che verranno
utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata per evitare possibili fotocopie
successive e segni che portino all’annullabilità della scheda;
- le operazioni di voto:
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
-
si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di situazioni
diverse non contemplate occorrerà fare riferimento sia alle indicazioni della circolare Aran, sia
alle norme generali sulle elezioni; pertanto sarà bene procurarsi un libretto di istruzioni che
solitamente viene dato ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative;
durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone: si allontanino gli
estranei e si evitino momenti di confusione;
gli elettori debbono firmare sull’elenco del personale, presente nel seggio, per attestare
l’avvenuta partecipazione al voto; controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata,
che le firme corrispondano alle schede votate (basta contare le schede rimaste).
È bene ricordare a tutte le amministrazioni che le operazioni svolte dal personale in qualità di
scrutatore o di componente della Commissione Elettorale rivestono un interesse generale. Pertanto
tutte le operazioni che dovessero svolgersi al di fuori dell’orario di servizio dovranno essere
adeguatamente retribuite (straordinario, buono pasto, etc.)
6) Subito dopo il voto (5 marzo fine votazioni)
• Verificare immediatamente il numero dei votanti (desunti dagli elenchi debitamente firmati) e
verbalizzarlo;
• verificare che il numero dei votanti sia almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto:
-
Se non si raggiunge il quorum le elezioni non sono valide; le elezioni vanno ripetute entro 30
giorni.
Attenzione! Se non si raggiunge il quorum NON SI POSSONO scrutinare (aprire) le schede.
Vista la sospensione tra la fine della votazione e l’inizio dello scrutinio assicurarsi della
conservazione dell’urna, e della sorveglianza del luogo ove essa è contenuta!
7) Durante lo scrutinio (6 marzo)
• Assicurare in ogni modo la presenza attiva della USB Pubblico Impiego:
-
accertarsi che il numero dei votanti (risultante dall’elenco firmato) corrisponda alle schede
votate e verbalizzare il tutto;
accertarsi che nei pressi dell’urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone
che possano toccare le schede prima della verifica del voto;
lo scrutatore USB deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per
verificare l’apertura delle stesse;
un delegato USB o un incaricato di fiducia deve seguire lo spoglio e riportare, a mano a mano, i
risultati utilizzando(facendone copie se necessario) il Mod.07;
alla fine dello spoglio confrontare i risultati rilevati dal delegato USB con quelli riportati dal
verbale e in caso di incongruenze chiederne la verifica;
pretendere una copia del verbale oppure farsi vistare dal Presidente di seggio i nostri risultati
rilevati per evitare successive manomissioni del verbale stesso;
8) Al termine dello spoglio
• Occorrerà procedere all’assegnazione dei seggi:
-
dividendo il numero dei votanti (non degli aventi diritto al voto, ma solo quelli che si sono
recati a votare) per il numero degli RSU da eleggere, si ottiene il quorum; dividendo il numero
di voti ottenuti dalla lista per il quorum, si ottengono i seggi da assegnare a quella lista; per
assegnare eventuali seggi rimanenti, si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista
nell’operazione precedente comprese quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno
raggiunto il quorum. In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti.
In casi di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori
preferenze; in caso di ulteriore parità l’Aran «consiglia» l’attribuzione al candidato più anziano e, in
caso di ulteriore parità, in base alla posizione del candidato in lista.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoEsempio:
Essendo stati assegnati 12 seggi (5 + 3 + 4) sui 15 componenti da eleggere, mancano ancora3 seggi da
assegnare alle liste con i maggiori resti (segnati in grassetto nello schema precedente); si otterrà quindi
la seguente situazione definitiva:
-
affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca (darne la più ampia
diffusione);
inviare immediatamente alla USB Pubblico Impiego i risultati finali (in caso di più seggi,
collettivamente) con i dati riferiti a tutta l’amministrazione utilizzando il Mod.08 (le modalità
di invio verranno comunicate tempestivamente).
9) In caso di contestazioni
• Ogni episodio venga, innanzitutto, annotato nel verbale (pretendere l’annotazione di qualsiasi atto
che riteniamo possa non essere regolare: è importante che nel verbale ne rimanga traccia); subito
dopo si verificherà (consultando anche i nostri delegati), ed eventualmente si provvederà, a fare
ricorso alla Commissione elettorale utilizzando il Mod.09:
-
il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato entro 5 giorni dall’affissione dei
risultati e la Commissione deve rispondere entro 48 ore;
qualora l’esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente, si provvederà a fare
(entro 10 giorni) nuovo ricorso al Comitato dei garanti utilizzando il Mod.10;
Importante! I ricorsi formali non possono esaurire le iniziative che la struttura USB locale
metterà in atto a seconda della gravità degli episodi contestati;
ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura USB locale, gli episodi di irregolarità
vanno segnalati alla USB Pubblico Impiego che provvederà ad ulteriori ed opportune iniziative,
anche di carattere legale.
MODELLI
Stampato 10 dicembre 2014
Pag. 11
RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell’Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: [email protected]
Accettazione della candidatura
Oggetto: Elezioni RSU 2015. Adesione alla lista USB Pubblico Impiego e accettazione della candidatura.
La/il sottoscritta/o ...............................................................................................................………………………….....
dipendente dell’Amministrazione ...............................................................................................................………
servizio/ufficio............................................................................................................................................………
indirizzo......................................................................................................................................................………
mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
cellulare …………………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………
DICHIARA
di aderire alla lista elettorale USB Pubblico Impiego per le elezioni RSU 2015 ed accettare la candidatura per la
stessa lista.
Data,.........................................…..
In fede
.......................................................................
Mod.00 – accettazione candidatura
Stampato 10 dicembre 2014
Pag. 12
RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell’Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: [email protected]
Lista Elettorale USB Pubblico Impiego
Alla Commissione elettorale dell’amministrazione
……………………..………………………………………………
Oggetto: Elezioni RSU 2015. Presentazione della lista USB Pubblico Impiego.
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….,
presenta, ai sensi dell’art.4 del Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU, la seguente lista
elettorale denominata USB Pubblico Impiego corredata dall’elenco di n. …………sottoscrittori:
CANDIDATI
N°
Cognome e Nome
Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il sottoscritto Presentatore della lista garantisce l’autenticità delle firme dei sottoscrittori.
Segue>
Data…………………………………….
In fede,………………………….…………………………………………….
AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Io sottoscritto/a
in qualità di
_
attesto che il Sig/ra(presentatore/trice della lista)nato/a a________________________ il ____________________
identificato/a con documento (indicare tipo, ad es. Carta d’Identità)___________________ n.___________________
rilasciato da
il
ha apposto la firma in mia presenza.
Luogo e Data,_
Timbro Amministrazione
Firma ____________________________________________________
Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm.Elettorale)
per ricevuta: data…………………..………………
Firma…………………..………………
Mod.01 - presentazione lista – cand1 (prima pagina lista con 10 spazi per candidati)
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Segue>
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Roma, via dell’Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: [email protected]
CANDIDATI
<Continua
USB Pubblico Impiego – Elezioni RSU 2015
N°
Cognome e Nome
Firma
Il sottoscritto Presentatore della lista garantisce l’autenticità delle firme dei sottoscrittori.
In fede,…………………………………………………….
Mod.01 - presentazione lista – cand2 (successiva pagina lista con ulteriori 20 spazi per candidati)
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Segue >
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Roma, via dell’Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: [email protected]
SOTTOSCRITTORI
< Continua
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N°
Cognome e Nome
Firma
Il sottoscritto Presentatore della lista garantisce l’autenticità delle firme dei sottoscrittori.
In fede,…………………………………………………….
Mod.01 - presentazione lista - sottoscr1 (pagina lista per raccolta firme sottoscrittori)
Stampato 10 dicembre 2014
Pag. 15
RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell’Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: [email protected]
Accettazione nomina a membro della Commissione Elettorale
Alla Commissione elettorale dell’amministrazione
_______________________________________
Oggetto: Accettazione a nomina di membro della Commissione elettorale e rinuncia alla candidatura.
Il sottoscritto____________________________________, ai sensi dell’art.5 del Regolamento per la disciplina
dell’elezione della RSU, nominato membro della Commissione elettorale dalla O.S. USB Pubblico Impiego,
DICHIARA
di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni RSU 2015.
Data,.........................................…..
In fede
......................................................................
Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm. Elettorale)
per ricevuta: data…………………..………………
Mod.02 – accettazione nomina a membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale
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Nomina a membro della Commissione Elettorale
Al Responsabile gestione personale
Alla Commissione elettorale dell’amministrazione
_______________________________________
Oggetto: Nomina di membro della Commissione elettorale della O.S. USB Pubblico Impiego.
Ai sensi dell’art.5 del Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU, la scrivente O.S. USB Pubblico
Impiego,
NOMINA
Il/la Sig./ra_________________________________________________ membro della Commissione elettorale ed
allega l’accettazione alla nomina e rinuncia alla candidatura.
Data,.........................................…..
In fede
......................................................................
Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm. Elettorale)
per ricevuta: data…………………..………………
Mod.03 – nomina del membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale
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Delega a presentare la lista
Alla Commissione elettorale dell’amministrazione
_______________________________________
Oggetto: Delega alla presentazione della lista elettorale USB Pubblico Impiego.
La scrivente O.S. USB Pubblico Impiego,
DELEGA
Il/la Sig./ra …………………..……………………………………………………..………………, dipendente di questa amministrazione, alla
presentazione della lista elettorale USB Pubblico Impiego.
Data,.........................................…..
In fede
......................................................................
Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm. Elettorale)
per ricevuta: data…………………..………………
Mod.04 – delega a presentare la lista USB Pubblico Impiego
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Designazione degli scrutatori
Alla Commissione elettorale dell’amministrazione
_______________________________________
Oggetto: Designazione degli scrutatori.
La scrivente O.S. USB Pubblico Impiego,
DESIGNA QUALI SCRUTATORI
I/le Sigg./re __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Data,.........................................…..
In fede
......................................................................
Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm. Elettorale)
per ricevuta: data…………………..………………
Mod.05 – designazione scrutatori
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Conservazione dell’urna elettorale
Al Responsabile dell’amministrazione
____________________________
Oggetto: Conservazione ed integrità dell’urna elettorale. Adempimenti dell’Amministrazione.
La scrivente O.S. USB Pubblico Impiego, ai sensi dell’art.12 dell’accordo RSU del 7.8.98, chiede a codesta
Amministrazione la nomina di un Funzionario responsabile della conservazione e dell’integrità dell’urna elettorale.
Chiede altresì quali iniziative l’Amministrazione intende attuare per garantire il corretto svolgimento delle
operazioni elettorali.
Data,.........................................…..
In fede
......................................................................
Ufficio preposto
per ricevuta: data …………………………………..……..………………
Mod.06 – lettera per la conservazione dell’urna elettorale
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RSU2015-Istruzioniperl’usoLISTA: _____________________________________________
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VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)
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Candidato n.____: _____________________________________________
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VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)
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VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)
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27 28 29 30 31 32 33 34
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47 48 49 50 51 52 53 54
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67 68 69 70 71 72 73 74
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87 88 89 90 91 92 93 94
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16
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Mod.07-scheda per eseguire lo spoglio elettorale delle votazioni
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Trasmissione Risultati al Nazionale
COMPARTO____________________________________________________________
AMMINISTRAZIONE_____________________________________________________
Indirizzo___________________________________ Città_______________________
Aventi diritto al voto n.…………..Votanti n.…………. Voti validi n.………… QUORUM……….
schede bianche n.…………. schede nulle n.………….. contestate n.………..
NOME LISTA
VOTI OTTENUTI
SEGGI OTTENUTI
USB Pubblico Impiego
Nominativi degli eletti USB Pubblico Impiego
COGNOME E NOME
email
telefono
Eventuali comunicazioni:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Mod.08 – trasmissione risultati elettorali ad USB Pubblico Impiego
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Ricorso alla Commissione Elettorale
Alla Commissione elettorale dell’amministrazione
_______________________________________
Oggetto: Ricorso
La scrivente O.S. USB Pubblico Impiego, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento RSU del 7 agosto 1998, in quanto
interessata avendo presentato lista elettorale denominata USB Pubblico Impiego, presenta formale ricorso per i
motivi di seguito esposti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Chiede pertanto, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 18, che la Commissione elettorale si pronunci in merito
entro 48 ore dal ricevimento della presente.
Data, ______________________ ora: _________________
in fede
......................................................................
Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm. Elettorale)
per ricevuta: data…………………..………………
Mod.09 – ricorso alla Commissione Elettorale
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Ricorso al Comitato dei Garanti e nomina componente
RACCOMANDATA A.R. con ANTICIPATA VIA FAX
Al Presidente del Comitato dei Garanti
della Provincia di ____________________________
presso _____________________________________
Oggetto: Ricorso
La scrivente O.S. USB Pubblico Impiego, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento RSU del 7 agosto 1998, in quanto
interessata avendo presentato lista elettorale denominata USB Pubblico Impiego, presso l’Amministrazione
_________________________________________________________ e a seguito di ricorso con esito negativo
presso la locale Commissione elettorale (che si allega), presenta formale ricorso per i motivi di seguito esposti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Chiede pertanto, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 19, il Comitato dei Garanti si pronunci in merito entro 10
giorni dal ricevimento della presente.
Comunica altresì la nomina a componente del Comitato dei Garanti
Il/la Sig./ra _________________________________________________________________________________
con recapito ________________________________________________________________________________
Data, ______________________ ora: _________________
in fede
......................................................................
Mod.10 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente USB
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Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori
Al Dirigente Responsabile Gestione
personale dell’amministrazione
_______________________________
Oggetto: Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori.
Ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale dei comparti e tempistica delle procedure elettorali” per le RSU 2015,
sottoscritto in data 28/10/2014, la scrivente O.S. USB Pubblico Impiego
richiede
l’elenco generale alfabetico degli elettori.
Data,.........................................…..
In fede
......................................................................
Ufficio preposto
per ricevuta: data …………………………………..……..………………
Mod.11 – richiesta elenco elettori
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
PARTE SECONDA
Normativa
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER
IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI
COMPARTI TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI del 28 ottobre 2014
In data 28 ottobre 2014, alle ore 10.30, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN :
nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini __________FIRMATO___________
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL
__________FIRMATO___________
CISL
__________FIRMATO___________
UIL
__________FIRMATO___________
CONFSAL __________FIRMATO___________
CGU-CISAL __________FIRMATO___________
USB
__________FIRMATO___________
UGL
__________ASSENTE___________
USAE
__________FIRMATO___________
CSE
__________FIRMATO___________
La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze
sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo.
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL
RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
Premessa
Visto che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio mandato a marzo 2015.
Considerato che l’art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude la possibilità di proroga degli
organismi in parola.
Tenuto conto che alla data odierna le trattative relative al CCNQ di definizione dei nuovi comparti non si
sono ancora concluse.
Le parti, in data 28 ottobre 2014 si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo per la
definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei
comparti.
Art. 1
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 3, 4 e 5 marzo
2015 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente documento, le elezioni per
il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si
terranno:
A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel vigente CCNQ dell’11
giugno 2007:
Stampato 10 dicembre 2014
Pag. 26
RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
Comparto del personale dei Ministeri;
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
Comparto del personale della Scuola;
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
Comparto del personale dell'Università;
B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:
- ASI;
- CNEL;
- ENAC.
ART. 2
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
13 gennaio 2015
14 gennaio 2015
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e
contestuale inizio della procedura elettorale
messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco
generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a
tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della
raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 gennaio 2015
primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 gennaio 2015
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione
elettorale
6 febbraio 2015
termine per la presentazione delle liste elettorali
19 febbraio 2015
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
3-4-5 marzo 2015
votazioni
6 marzo 2015
scrutinio
6 marzo -12 marzo
2015
affissione risultati elettorali da parte della Commissione
13 - 23 marzo 2015
invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale
all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito
dell’Agenzia
2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle
prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente
protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione
delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo
fissato al 6 febbraio 2015, dovranno produrre formale adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998
per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di
applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive
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RSU2015-Istruzioniperl’usomodificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l’ARAN che rilascerà
apposito attestato dell’avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell’Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono
avvalersi della possibilità di richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di
rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all’ARAN, entro il termine di
cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono
partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata
dell’atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l’individuazione
dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo ARAN. Ove l’atto costitutivo e lo statuto
siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti
che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare
formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del
relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di
cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al
comma precedente, sarà disponibile nel sito dell’ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si considerano
espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.
ART. 3
Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti
pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del
Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 2 dicembre 2014, tramite appositi protocolli
con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione
integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve
essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione ed
inviata all’ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 5 dicembre
2014. La trasmissione all’ARAN dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel
all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, al personale trasferito nei ruoli
delle amministrazioni, cui sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via transitoria, il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di
provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tali
dipendenti apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.
3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale,
della Scuola, delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e dell'Università
non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna
amministrazione.
ART. 4
Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano,
adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
-
Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole
stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.
ART. 5
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RSU2015-Istruzioniperl’usoNorma finale
1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano:
a) di impegnarsi per modificare alcuni aspetti del Regolamento elettorale entro la data del 30
novembre 2014;
b) che siano riassunte dall’ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di
chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli
procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che entro il 5 dicembre 2014:
-
il MIUR fornirà l’elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
il MAE fornirà l’elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all’estero, delle sezioni italiane
presso scuole straniere e degli Uffici scolastici Consolari, relativamente al personale della scuola in
servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998 - del 28 novembre
2014
In data 28 novembre 2014 alle ore 09.30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini __________FIRMATO___________
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL
__________FIRMATO___________
CISL
__________FIRMATO___________
UIL
__________FIRMATO___________
CONFSAL
__________FIRMATO___________
CGU-CISAL
__________FIRMATO___________
USB
__________FIRMATO___________
UGL
__________FIRMATO___________
USAE
__________FIRMATO___________
CSE
__________FIRMATO___________
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per
le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO
1998
Art. 1
Elettorato attivo e passivo
1. L'articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione
delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, è sostituito dal
seguente:
"1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli
provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei
componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali
(annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei compatti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i
dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui
contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12
mesi dalla data di costituzione della stessa
5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o
fino al termine delle attività didattiche."
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RSU2015-Istruzioniperl’usoArt. 2
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o
uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in
deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella
nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU
esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici
scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
3. 3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al
comma 1, esiste un’unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di
cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 7, comma 2, dell’ACQ 7 agosto 1998.
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU
sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall’art. 4 - Parte Prima - ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova
amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire
nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni
sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013
Art. 3
Durata e sostituzione nell’incarico
1. L'articolo 7 (Durata e sostituzione nell’incarico) - Parte I - dell’Accordo collettivo quadro per la
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:
“1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente
con esclusione della prorogabilità.
2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non
eletti appartenente alla medesima lista.
3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art.
4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le
modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio
di gestione del personale e, mediante affissione all’albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere
anche il nominativo del subentrante 0 la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU, nei casi previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la
decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche
dall’amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli
a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo
ad indire nuove elezioni.
Art. 4
Adempimenti
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RSU2015-Istruzioniperl’uso1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7
agosto 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2,
entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità
indicate dall'Agenzia."
Art. 5
Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura
all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10,
vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è
disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al
personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi
vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 articoli 42 e 43
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997)
1.Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle
disposizioni della legge 20 maggio 1970,n.300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando
non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge23 ottobre 1992, n.421, osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei
contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui
ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è
garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4.Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il
voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve
essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo
43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione de contratti collettivi,anche ad altre
organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un
numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti
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RSU2015-Istruzioniperl’usonelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in
quelle di dimensioni superiori.
5.I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni d cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni di enti di modeste
dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi
di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità
di sedi o strutture di cui al comma 8.
6.Icomponenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni
ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il
funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali
aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7.I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi
possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
8.Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri
dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti,in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai
sensi dell'articolo 19 della legge 20maggio 1970, n.300, successive modificazioni ed integrazioni, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in
coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10.Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina
distinta ai sensi dell'articolo 40,comma2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58, e dal decreto
legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44,
comma 4 del d.lgs n.80 del1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22,
comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)
1.L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media
tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
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RSU2015-Istruzioniperl’usoconsiderato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2.Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
comma 1 siano affiliate.
3.L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,sulla base della rappresentatività
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media
tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del
dato elettorale nel medesimo ambito.
4.L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due
comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del
comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità
all'articolo 40, commi3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6.Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50,
comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai
permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del
comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
7.La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a
ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della
rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei
dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del
Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8.Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato
per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9.Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese
in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a
quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10.Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro-CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere
è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro
cinque giorni dalla ricezione.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso11.Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31dicembre1996,
n.675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13.Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in
comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche
lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i
criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998 e successive
modificazioni.
Sommario
Art. 1 - Obiettivi e finalità
PARTE PRIMA
Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 3 - Costituzione delle RSU
Art. 4 - Numero dei componenti
Art. 5 - Compiti e funzioni
Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
Art. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico
Art. 8 - Decisioni
Art. 9 - Incompatibilità
Art. 10 - Clausola di salvaguardia
Art. 11 - Norma transitoria
Art. 12 - Adempimenti dell’ARAN
Art. 13 - Norma finale
PARTE SECONDA – Regolamento elettorale
Art. 1 - Modalità per indire le elezioni
Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo Art. 4 - Presentazione delle liste Art. 5 - Commissione
elettorale
Art. 6 - Compiti e funzioni
Art. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico
Art. 8 - Segretezza del voto Art. 9 - Schede elettorali Art. 10 - Preferenze
Art. 11 - Modalità della votazione
Art. 12 - Composizione del Seggio elettorale Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale Art. 14 Riconoscimento degli elettori
Art. 15 - Certificazione della votazione
Art. 16 - Operazioni di scrutinio
Art. 17 - Attribuzione dei seggi
Art. 18 - Modalità per indire le elezioni
Art. 19 - Comitato dei Garanti
Art. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Allegati
ART. 1 - Obiettivi e finalità
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio
1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza
sindacale unitaria del personale.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di
costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione «amministrazioni, aziende ed enti « usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere
costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l’art.1 sarà sostituita dal termine
«amministrazioni». Le «sedi o strutture periferiche» delle medesime individuate dai contratti collettivi
nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l’art.1 con la dizione
«strutture amministrative interessate». Le «associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai
sensi dell’art.47 bis del d.lgs.29/1993» sono indicate come «associazioni sindacali rappresentative».
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993
n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo
1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio
1998. Pertanto la dizione «d.lgs.29/1993» è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come «CCNL quadro del 7 agosto
1998).
PARTE PRIMA
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
ART. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al
presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o
strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni
anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione
collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l’elezione delle RSU
anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al
presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l’iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la
presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il
15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui
alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell’intero comparto nelle date
indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni
organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
In prima applicazione del presente accordo, l’adesione da parte delle associazioni sindacali
rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è
comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione.
Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono
aderire all’accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione.
Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie
allegheranno la formale adesione al presente accordo all’atto della presentazione della lista, dandone
mera comunicazione per conoscenza all’ARAN.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare
trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti
indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia
autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere
integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell’art. 44,
comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti
punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il
diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza
per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina,
anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l’adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti
nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al
d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
ART. 3 - Costituzione delle RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il
metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale
applicazione delle norme antidiscriminatorie.
ART. 4 - Numero dei componenti
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un
numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.
a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i
3000.
ART. 5 - Compiti e funzioni
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze
contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono
disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre
disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle
RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di
comparto.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti
dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs.
80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali e dalle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere
dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7
agosto 1998.
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i
seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di
lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico
(come modificato dall’accordo del 28 novembre 2014)
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente
con esclusione della prorogabilità.
2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista.
3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto
all’art.4, Parte Prima, ACQ del 7/8/1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo,
secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al
servizio di gestione del personale e, mediante affissione all’albo, ai lavoratori. Tale comunicazione
deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU,
nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la
decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche
dall’Amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica
invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle Organizzazioni
sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni .
ART. 8 - Decisioni
1. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni
sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di
comparto.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoART. 9 - Incompatibilità
1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o
carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli
statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di
incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10 - Clausola di salvaguardia
1.Le associazioni sindacali di cui all’art.2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU,
rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2.Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo
associativo nelle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I
componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele
e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro
prerogative.
ART. 11 - Norma transitoria
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all’insediamento
dei nuovi organismi.
ART.12 - Adempimenti dell’ARAN
( come modificato dall’accordo del 28 novembre 2014)
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l’ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni
dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale,
sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento
delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento
della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una
omogenea documentazione è allegato al presente accordo il fac-simile del verbale riassuntivi delle
votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di
competenza dell’ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2,
entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le
modalità indicate dall’Agenzia.
ART. 13 - Norma finale
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si
incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
PARTE SECONDA
Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU
ART.1 - Modalità per indire le elezioni
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente
accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono
l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date per lo svolgimento
delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al
personale interessato mediante affissione nell’apposito albo dell’Amministrazione, cui viene parimenti
inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con
l’accordo di cui al comma 1. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con
l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali
rappresentative nei termini concordati con l’amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino
alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche
amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al
voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30
giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura sarà
attivabile nei successivi 90 giorni.
ART. 3 - Elettorato attivo e passivo
( come modificato dall’Accordo del 28 novembre 2014)
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi
quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori
ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei
componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio della procedura
elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art.4, siano
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle
procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i
dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio),
il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di
almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa.
5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno
scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche
ART. 4 - Presentazione delle liste
1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
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RSU2015-Istruzioniperl’usoa) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella allegate dal n.2 al n.9 al CCNL quadro
di cui all’art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché
abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di
lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’1% o comunque non superiore a 200 in quelle di
maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del
comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni
sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del
comma 1 lett. b)avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione
elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti
compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste,pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la
RSU da eleggere.
7.Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del
personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono
sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.
ART. 5 - Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole
amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni
dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all’art. 4, comma 1 presentatrici di
lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione
dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate
successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le
associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
ART. 6 - Compiti della commissione elettorale
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine
cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
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RSU2015-Istruzioniperl’uso- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione
all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione
elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le
elezioni.
ART. 7 - Scrutatori
1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto
fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono
l’inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno
antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al
servizio prestato.
ART. 8 - Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
ART. 9 - Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la
successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro
componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di
individuazione.
ART. 10 - Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di
amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati
della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito
spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i
nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno
essere affisse all’entrata del seggio. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista
vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti,
rende nulla la scheda.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido
solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11 - Modalità della votazione
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Amministrazione
interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere
stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto
ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
comunicazione nell’albo di cui all’art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del
giorno fissato per le votazioni.
ART. 12 - Composizione del seggio elettorale
1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione
elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla
nomina di un secondo scrutatore.
ART. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una
regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso
di esso.
ART. 14 - Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15 - Certificazione della votazione
1. Nell’elenco di cui all’art.13, comma 2, a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore
stesso a conferma della partecipazione al voto.
ART. 16 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni
elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l’accordo dell’art. 1,
comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio
stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo
materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato
da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un
unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva
convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’Amministrazione,
in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in
conformità del fac - simile di cui all’art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un
delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17 - Attribuzione dei seggi
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RSU2015-Istruzioniperl’uso1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle
singole liste concorrenti.
2. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di
preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno
della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il
quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra
tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18 - Ricorsi alla commissione elettorale
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla
redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti
della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da
parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne da
atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48
ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi dall’art. 6,
comma 1, ultimo punto.
ART. 19 - Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato
dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell’amministrazione dove si è
svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell’ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
1.Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e
controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all’ARAN a cura della Amministrazione ai fini della
rilevazione dei dati elettorali necessari all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l’accertamento della
rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni
di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole
sigle che la compongono.
ALLEGATI
TABELLA N. 1 (art.2 comma 3): CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE (omissis) Le amministrazioni avranno cura di assicurare la
integrità delle urne sigillate sino all’inizio delle operazioni di scrutinio.
TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento) ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250
DIPENDENTI (omissis)
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI ACCORDO SU
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONEDEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
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Premesso che in data 7.8.1998 é stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione dei relativo regolamento elettorale;
che con il citato CCNL si è attuato l’art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue
successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale;
considerato che l’art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o
integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa
del 26.5.1994;
al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla
rappresentanza sindacale, si conviene di integrare e modificare l’accordo quadro come di seguito.
1. Numero dei componenti
Il numero dei componenti la RSU, è pari a:
a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.
Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di
rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo
seguente:
- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di
dipendenti superiore a 200 e fino a3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione,
in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i
3.000.
2. Calendario delle votazioni
Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio alle ore
12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto
previsto dall’art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.
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COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
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Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale;
preso atto che con il citato CCNL si è attuato l’art.47 del decreto legislativo n.29\1993, così come
modificato dall’art.6 del decreto legislativo n.396\1997, recante norme sulla elezione ed il
funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
considerato che l’art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di
modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla
rappresentanza sindacale
si conviene di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito:
1. È prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.
2. All’art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:
a) - nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui
vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità
diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.
È confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall’art.4 lett. b) e c) del Contratto
Collettivo Quadro.
3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998,
fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, parte II del
CCNL quadro.
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COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI
INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONEDEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.
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Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento
degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d.lgs.
n.29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche
Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
considerato che l’art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di
apportare all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle
organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici
appositamente elencati al successivo comma 5;
considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo
d’intesa del 12 maggio 1994;
tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;
considerato peraltro che l’Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi
previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e
all’esigenza di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il
diritto alla rappresentanza sindacale;
tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL
relativo al quadriennio 1998-2001.
le parti concordano quanto segue
1. Ambiti di costituzione delle RSU
a) Le RSU sono costituite nell’ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria
struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come
sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero
Uffici centrali di livello di Dirigente generale);
b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di
rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come
sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
2. Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini
dell’espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio
elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).
3. Numero dei componenti
a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di
costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:
- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;
- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.
- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.
b) Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono
confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c) dell’Accordo
quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).
4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoLe votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo
rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dell’Accordo quadro di
riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.
5. Norma finale
Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti
superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l’elenco delle sedi presso le quali, a
norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all’ARAN.
6. Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le
parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche
organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti
organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti concordano di dichiarare che:
1) nel punto 1 del presente Accordo, per « sedi individuate sulla base delle procedure in atto» si
intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri
accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le
R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6, anche
successivamente, dove si individueranno, in base alle nuova struttura contrattuale, le sedi di
contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna
Amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda
parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono
sull’opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del
tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.
COMPARTO AGENZIE FISCALIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ELEZIONI DELLE RSU NEI COMPARTI DELLE AGENZIE FISCALI E DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il giorno 26 settembre 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l’incontro tra l’Aran e le Confederazioni sindacali
CGIL, CISL; UIL; CISAL; CONFSAL; RDB CUB.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo d’intesa:
ART. 1 - Articolo unico
1. Le parti, preso atto che sino al termine della presente stagione contrattuale 1998-2001 al personale
dei comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – individuati con il
CCNQ del 9 agosto 2000 – si applicano tuttora i CCNL stipulati il 19 febbraio 1999, 21 febbraio e 16
maggio 2001 per il comparto Ministeri, concordano che anche ai fini delle elezioni delle RSU –
indette per il 19-22 novembre 2001 – nei medesimi comparti trovino applicazione le regole stabilite
dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri stipulato il 3 novembre 1998 e pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. del 15 dicembre 1998, n.292.
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COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
MMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONEDEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.
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Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento
degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d.lgs.
n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche
Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
considerato che l’art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di
apportare all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle
organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici
appositamente elencati al successivo comma 5;
tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di
assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla
rappresentanza sindacale;
considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL
relativo al Quadriennio 1998 - 2001,
le parti concordano quanto segue
1. Ambiti di costituzione delle RSU
Le RSU sono costituite, nell’ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come
sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:
a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico
organismo di rappresentanza unitaria del personale;
b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle
sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette
articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto
di lavoro;
c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite
negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi
di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.
2. Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini
dell’espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio
elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)
3. Numero dei componenti
a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di
costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:
- 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino
a 50;
- 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da
51 a 100;
- 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da
101 a 200.
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RSU2015-Istruzioniperl’usob. Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche
tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre
prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a),
secondo e terzo allinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se
essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento
una rappresentanza nell’organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle
predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della
rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.
c. Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di
elettorato attivo e passivo.
d. Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti
superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c),
dell’Accordo quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle
specifiche tipologie professionali.
4. Dipendenti operanti presso sedi estere
I dipendenti di ruolo dell’ICE e dell’ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell’area
di applicazione del d. lgs.n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per
la RSU dell’unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito
apposito seggio presso l’Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate
le operazioni di scrutinio, comunica l’esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento.
5. Inizio e termine delle operazioni elettorali
Le votazioni hanno inizio alle ore 12,00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo
rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, dell’Accordo quadro di
riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.
6. Norma finale
Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) stabiliranno, previo
confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l’elenco delle sedi presso le quali, a
norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato all’ARAN.
7. Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti
convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative
derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi
attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti concordemente dichiarano che:
1) nel punto 1 del presente Accordo, per ”sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si
intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di
contrattazione decentrata;
2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa,
le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto7
(clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova
struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
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RSU2015-Istruzioniperl’usoIn relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere
nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in sostituzione del
Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti
sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di un riesame della materia in
relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro,
in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.
Nota USB Pubblico Impiego:
Il seguente documento prodotto dall’Aran in occasione delle RSU 2012 comprende e assorbe tutte le Note
che la stessa Agenzia ha prodotto durante questi anni in occasione dello svolgimento delle elezioni RSU
intervenendo, di volta in volta, su fatti e quesiti che non trovavano risposta dalla lettura degli accordi e del
regolamento che rimangono, tuttavia, la fonte regolamentare principale.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
RSU in pillole
Che cosa sono le RSU
RSU vuol dire Rappresentanze Sindacali Unitarie. Può costituirsi in ogni luogo di lavoro pubblico e privato
con almeno tre persone elette da tutti i lavoratori di ruolo (esclusa la dirigenza) iscritti e non iscritti al
sindacato (in enti locali e sanità 1 solo RSU per le strutture fino a 15 dipendenti).
Nel Pubblico Impiego la normativa fondamentale di riferimento è data da:
il decreto legislativo n. 165/2001 (art. 42 e 43);
l'"Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il
personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento
Elettorale" del 7 agosto 1998.
Come si formano le RSU
Le RSU si formano con le elezioni. È necessario che partecipi al voto almeno il 50% + 1 degli elettori. In caso
contrario le RSU non si costituiscono e occorre indire nuove elezioni.
I candidati alle RSU sono eletti su liste proposte dalle organizzazioni sindacali, ma non hanno l’obbligo di
essere iscritti ad alcun sindacato.
Quale ruolo svolgono le RSU
Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto
collettivo nazionale di lavoro) di comparto, esercitano la contrattazione e stipulano contratti decentrati in
ogni luogo di lavoro
Chi è eletto nella RSU rappresenta tutti i lavoratori e le lavoratrici del suo posto di lavoro.
Le RSU, dunque, tutelano i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto e
trasformando in vertenza problemi altrimenti non risolvibili.
Le RSU possono farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto tra lavoratore e datore di
lavoro, per poi trasferire, eventualmente, la tutela del lavoratore al sindacato o, in casi particolari, ai legali.
La forza delle RSU deriva sia dal potere attribuito dal contratto e dalle leggi, sia dalla capacità di creare
consenso intorno alle sue proposte e azioni ed un’ ampia condivisione degli obiettivi.
Le RSU funzionano come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta da tenere nelle
trattative.
Quanto durano in carica
Le RSU svolgono il loro ruolo a tempo determinato. Restano in carica tre anni, alla scadenza dei quali
decadono automaticamente e si devono tenere nuove elezioni. Sono inoltre previsti, all’art. 7 dell'Accordo
Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del
termine.
La tutela del delegato RSU e l'esercizio dei diritti sindacali
L’eletto RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei
Lavoratori).
I componenti delle RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti.
Tra questi: l'uso della bacheca (anche elettronica), la convocazione di assemblee, l'uso di permessi
retribuiti...
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
PARTE TERZA
Domande e risposte più frequenti
Categoria: Liste
1. Presentazione lista gruppo lavoratori non iscritti ad alcun sindacato.
Domanda: Sono un dipendente comunale di una città del sud e nel nostro comune ci sono solo Cgil,
Cisl e Uil. Con un gruppo di colleghi vorremmo presentare una lista alle RSU formata da lavoratori non
iscritti a nessun sindacato, ma i sindacalisti ci hanno detto che è vietato e se vogliamo candidarci con
loro dovremmo prima iscriverci, ma questa soluzione non ci soddisfa, soprattutto perché siamo in
disaccordo con quei sindacati. È possibile fare una lista del vostro sindacato?
Risposta: Certo. USB ha sempre sostenuto che dovesse essere consentito anche a comitati e gruppi di
lavoratori di presentare liste alle RSU.
Per questo USB mette a disposizione di questi lavoratori la possibilità di presentare liste.
2. Candidatura di consigliere comunale
Domanda: In riferimento al regolamento RSU, art.9 INCOMPATIBILITÀ, un lavoratore consigliere
comunale nel comune di residenza, può candidarsi nella lista per le RSU nel comune dove lavora?
Risposta: Sì. L'art.9 che tu citi, nella sua genericità, è norma abbastanza controversa e, per certi versi,
in odore di anticostituzionalità; è peraltro da dimostrare il "conflitto di interessi" tra un
amministratore locale (di altro ente) o un dirigente di partito con l'eventuale carica di RSU.
Tanto è vero che la norma citata non vieta la candidatura, ma la carica. Peraltro l'Aran, nella nota di
chiarimenti che sviscera tutte le problematiche, evita accuratamente di occuparsi di tale articolo.
Quindi, nella formulazione dell'art.9, non c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la
candidatura RSU.
Insorge l'incompatibilità nel momento in cui vi fosse l'elezione alla carica di RSU e solo in quel
momento il soggetto decade dalla carica di RSU, a meno che non si sia dimesso dalla carica di
consigliere optando per la carica di RSU.
3. Sottoscrittori di lista
Domanda: Il presentatore della lista può anche essere sottoscrittore della stessa? e i candidati? e il
componente della commissione elettorale? e gli scrutatori?
Risposta: Tutti i lavoratori-elettori dell’ente possono sottoscrivere la lista.
Ricordare sempre che laddove le norme non prescrivono specifici divieti, non c'è incompatibilità.
4. Sottoscrizione di una lista e candidatura in altra
Domanda: Al di là di questioni di opportunità, un soggetto che ha sottoscritto per la presentazione di
una lista e, successivamente, decide di candidarsi in una lista concorrente può farlo? (ovviamente
senza sottoscrivere anche per la lista per cui si candida).
Risposta: Sì
5. Candidatura di funzionario ufficio personale
Domanda: Vorrei sapere se un FUNZIONARIO dell'ufficio personale può candidarsi nelle liste
dell'R.S.U.
Risposta: Tutto il personale del comparto (a cui cioè si applica il Contratto del comparto) può
candidarsi. È esclusa sia dalla candidatura che dal voto, l'area della Dirigenza per la quale si applica
altro contratto.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso6. Nomina del membro di CE prima della presentazione della lista
Domanda: Se presento la lista elettorale dopo il termine per la nomina del componente della CE
posso comunque nominare - entro tale data -il predetto membro?
Risposta :La nomina del membro di Commissione elettorale è facoltà esclusiva delle OO.SS.
presentatrici di lista e pertanto in mancanza della lista presentata non è possibile nominare il membro.
C'è da ribadire che i termini previsti per l’insediamento e per la costituzione della C.E. non sono
perentori e quindi non impediscono alle OO.SS. che presentano la lista successivamente - entro il
termine di presentazione della lista - la nomina del membro della C.E.
7. Individuazione sedi RSU
Domanda: Ufficio con meno di 15 dipendenti può essere sede di RSU ed esprimere 3 candidati o deve
essere accorpato con altro ufficio vicino?
Risposta: Le sedi di RSU sono stabilite dagli accordi e non possono essere variate in sede locale.
Pertanto se i due uffici sono inseriti nella stessa RSU voteranno per la stessa ed eleggeranno i delegati
in base al numero complessivo di dipendenti votanti.
In particolare, per il comparto Ministeri - ministero della Giustizia-, si faccia riferimento all'accordo
integrativo che puoi trovare sul nostro sito www.rsu2015.it
8. Modifica della lista già presentata
Domanda: Successivamente alla presentazione formale della lista con allegate le firme di
sottoscrizioni, è possibile modificare la lista dei candidati aggiungendone un altro?
Risposta: La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è
la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della
Commissione elettorale. Risulta abbastanza difficile equiparare il mancato inserimento di un
candidato, come l'inserimento di ulteriori firme di sottoscrizione, a difetto meramente formale.
9. Presentazione di una sola lista
Domanda: In una sede di lavoro che può eleggere 3 componenti RSU è stata presentata una sola lista
con un solo candidato. Se non ci saranno altre liste secondo il dirigente non si potranno svolgere le
elezioni. È così?
Risposta: Le elezioni si debbono svolgere comunque.
Si deve tener conto che le elezioni RSU hanno un duplice fine: quello di eleggere la rappresentanza
sindacale nei posti di lavoro e quello di verifica nazionale della rappresentatività delle OO.SS.: quindi
anche il prevedibile mancato insediamento della futura RSU non può impedirne lo svolgimento. Solo in
caso di mancata presentazione di liste l'amministrazione deve contattare immediatamente l'Aran.
Si pone però il problema della costituzione della Commissione elettorale che deve essere composta
da almeno 3 membri; tale problema viene risolto con la nomina dei 2 membri mancanti dalla O.S. che
ha presentato l'unica lista (occorre attendere il termine ultimo di presentazione delle liste).
Sarebbe opportuno che l'unica lista presentata avesse almeno 3 componenti perché altrimenti
sarebbe impossibile poi costituire la RSU e si dovrebbero comunque svolgere nuove elezioni.
In quanto al parere del Dirigente è bene ribadire che le elezioni sono di stretta competenza delle
OO.SS. e le Amministrazioni -a parte le incombenze loro assegnate- non possono entrare nel merito
delle operazioni elettorali come ribadito dall’ Aran.
10. Variazione della lista elettorale
Domanda: Una volta presentata la lista può la stessa essere integrata? nel caso si potesse ripresentare
una nuova lista bisogna di nuovo raccogliere le sottoscrizioni di lista? mi fate sapere in ogni caso come
si deve procedere?
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RSU2015-Istruzioniperl’usoRisposta: Con la presentazione della lista questa è formalmente chiusa e non è possibile apportare
modifiche. C'è da ricordare che la correzione di "meri errori formali", quali anche la dicitura esatta
della lista, possono essere corretti ed, anzi, è la CE a sollecitare eventuali correzioni, anche dopo il
termine di presentazione.
Nel caso ci fosse l'esigenza di variare i nominativi della lista elettorale, questo non potrebbe avvenire
tramite una semplice correzione perché, in teoria, i sottoscrittori appongono la loro firma proprio a
sostegno di una serie di nomi già individuati.
Rimaniamo dell'avviso però che, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, sia possibile
presentare una nuova, e diversa, lista completa delle firme dei sottoscrittori in sostituzione della
precedente.
11. Logo ufficiale della lista USB Pubblico Impiego
Domanda: Il logo ufficiale che dovrà comparire sulle schede elettorali deve essere fornito a parte o
viene utilizzato quello dei prestampati che forniamo con la presentazione della lista?
Risposta: Il logo ufficiale delle liste USB Pubblico Impiego è quello stampato su cartoncino inserito nel
libretto "Istruzioni per l'uso" che abbiamo distribuito a tutte le strutture. Il logo può essere allegato
alla lista o consegnato all'amministrazione anche successivamente, affinché la stessa possa
predisporre le schede e altro materiale elettorale.
Nel caso l'Amministrazione avesse necessità del logo in formato elettronico, potete scaricare i file (.jpg
e .gif) dal sito www.rsu2015.it, nella sezione “materiali”.
12. Candidatura e iscrizione a sindacato
Domanda: Posso candidare un lavoratore iscritto ad un altro sindacato, dal quale vuole uscire, ma
vista la ristrettezza dei tempi quando presenterò la lista risulterà ancora iscritto a quel sindacato?
Risposta: Sì. La candidatura è assolutamente svincolata dalla adesione al sindacato.
13. Termine per presentazione liste
Domanda: La CE c/o L'Ufficio delle Dogane di Palermo, peraltro a firma di uno dei tre componenti e
non del Presidente, ha pubblicato una nota con la quale indica la scadenza della presentazione delle
liste al giorno successivo a quello indicato come termine ultimo nel calendario elettorale. Ho
predisposto una nota al fine di evitare ricorsi postumi. Voi che ne dite?
Risposta: Il termine di presentazione delle liste è stabilito dal protocollo sottoscritto dall’ARAN e dalle
OO.SS.: tale termine è perentorio e non può essere superato, né dalla CE, né da accordi locali, come
del resto tutti i termini del calendario.
Le liste presentate oltre tale data sono nulle (anche quelle spedite per posta devono comunque
pervenire entro tale termine).
L'unica eccezione prevista è quando il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura
dell'amministrazione (ad es. la festa del patrono); in tal caso il termine slitta -automaticamente- al
giorno successivo.
14. Candidatura e carica istituzionale o politica
Domanda: È chiaro che non c'è incompatibilità tra candidatura RSU e altra carica istituzionale o
politica, ma vorrei sapere se sia lecito e possa essere opportuno che la commissione elettorale
richieda ai candidati un'autocertificazione di non svolgere altra carica per verificarne la candidatura ed
evitare il successivo decadimento della carica RSU qualora venisse eletto.
Risposta: Non vi è incompatibilità alla candidatura.
La CE non può quindi entrare nel merito di una "eventuale e futura" incompatibilità prevista dall'art.9
e richiedere una autocertificazione che peraltro non è prevista da nessuna parte.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoLa CE termina i suoi compiti e la sua esistenza con la proclamazione degli eletti ed i relativi
adempimenti.
La verifica di incompatibilità con la carica di RSU spetterà poi alla RSU stessa e all'amministrazione;
potrebbe verificarsi il caso di un eletto che si dimetta dalla carica che ricopre optando per la RSU e
quindi ha ancora meno senso la richiesta della CE.
15. Indipendente in lista e dicitura
Domanda: Mi sono candidato come indipendente e capolista. Il presidente della commissione
elettorale nel sottoporci i fac-simile delle schede ha sostenuto che non poteva inserire la diciture
indipendente al fianco del mio nome perché ciò avrebbe potuto comportare un vantaggio o una non
meglio specificata non uguaglianza rispetto agli altri candidati delle altre liste. Siccome non sono
convinto della cosa, chiedo un vostro parere e se posso oppormi alle stampa di questi fac-simile in
qualche modo.
Risposta: La questione non è prevista dal regolamento né viene affrontata dall'Aran nelle circolari.
Premesso che, in generale, le cose non espressamente vietate sono consentite (guardiamo il caso delle
incompatibilità), la questione deve essere risolta in sede di CE e non vediamo quale danno o vantaggio
potrebbe arrecare la dicitura di cui si parla, oltre a rendere evidente la non iscrizione del lavoratore
alla O.S. per la quale è candidato.
C'è anche da dire che tale qualità potrà essere messa in risalto con la propaganda tra i lavoratori e
quindi una eventuale omissione sulla scheda non potrà nascondere il fatto.
16. CE e ricorso per annullamento liste
Domanda: La commissione elettorale ha ricevuto un ricorso per due motivi: 1) la commissione è
composta da 5 persone (3 di un sindacato le altre 2 di altri due sindacati); 2) la commissione non ha
ammesso una lista perché l'unico sottoscrittore ha firmato anche per un'altra lista pertanto ha
annullato entrambe le firme. Il ricorrente ritiene di dover ammettere la lista perché l'unico candidato
ha accettato la candidatura e aderito alla lista stessa anche se con atto separato.
Risposta: Ci mancano alcuni elementi essenziali come il numero degli aventi diritto al voto e il numero
delle liste presentate.
Dal contenuto del quesito si evince che le liste dovrebbero essere almeno 3; in questo caso la CE
dovrebbe essere formata da 3 membri designati ciascuno da una diversa OO.SS.
Nel caso in cui una delle O.S. non avesse designato il componente, le altre due avrebbe dovuto
designarne un altro per ciascuna O.S. e quindi la CE sarebbe formata da 4 membri.
È comunque escluso che una O.S. possa designare 3 membri della CE, quindi abbiamo il concreto
sospetto che la composizione sia illegittima e vada rivista al più presto in base al regolamento
elettorale.
Per quanto riguarda il secondo quesito (supponendo che il numero degli aventi diritto al voto sia
inferiore di 50 e quindi sia sufficiente 1 sola firma di sottoscrizione alla lista), ci sembra proprio che
anche le OO.SS. abbiano pasticciato non poco nella presentazione delle liste.
Infatti, essendo sufficiente 1 sola firma questa poteva benissimo essere apposta dal candidato e/o dal
presentatore della lista stessa.
Mi pare quindi che ci sia solo un errore di forma, perché si suppone che chi si candida e chi presenta la
lista abbia l'interesse che questa partecipi alla consultazione; tale errore deve essere fatto correggere
dalla CE assegnando un termine alle OO.SS. che si trovassero in difetto.
L'accettazione della candidatura e l'adesione alla lista su atto separato, anche se nei fatti significa il
sostegno alla lista, formalmente non è corretto; le firme devono essere apposte sulla lista stessa come
si evince dalla seconda parte del comma 7, art.4 del regolamento elettorale.
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RSU2015-Istruzioniperl’uso17. Propaganda
Domanda: È possibile pubblicizzare la propria lista prima che la CE le renda ufficialmente note?
Risposta: Sì, per la propaganda non sono stabiliti termini, né di inizio, né di fine.
18. Candidatura di consigliere comunale dello stesso ente
Domanda: Il dipendente comunale in aspettativa poiché eletto consigliere comunale NELLO STESSO
ENTE può esercitare l'elettorato passivo nelle prossime elezioni RSU? Non c'è il rischio di riunione, in
capo allo stesso soggetto (dipendente e consigliere nello stesso ente), delle qualità di controllore e
controllato?
Risposta: Ribadiamo che l'A.Q. del 7.8.98, nelle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU,
all'art.9 definisce l'incompatibilità tra la carica di RSU con altra carica in organismi istituzionali …
Per cui non è vietata la candidatura, ma solo la doppia carica.
C'è da dire che, nel caso specifico, l'incompatibilità ha più rilevanza che in altri casi, per i quali abbiamo
sempre espresso dubbi.
19. Candidatura senza consenso
Domanda: In vista delle prossime elezioni dell'RSU nell'azienda dove lavoro mi sono vista nella lista dei
candidati senza il mio consenso. Non ho mai lasciato copie di documenti o firmato cartacei di
consenso. Mi è stato detto che ormai è tardi per modificare la lista anche se sono consapevoli del fatto
che non intendo svolgere l'attività dell'RSU. Come posso fare?
Risposta: Purtroppo gli accordi e il regolamento non prescrivono che la candidatura sia accettata dal
soggetto e questo può dare adito a casi come quello denunciato, oltreché a "facili" doppie
candidature.
Per questo USB, fin dalle prime elezioni RSU, ha sempre richiesto ai suoi candidati la firma accanto alla
lista.
Quindi, di fronte ad una candidatura non avallata, non esistendo una fonte regolamentare che norma
tale evento, sarà la CE a decidere come affrontarla.
La CE, una volta acquisita la documentazione che accerti il fatto, potrebbe cassare dalla lista e dalle
schede il tuo nome, eventualmente apponendo una nota nell'elenco delle liste pubblicate.
Consigliamo al lavoratore di fare una lettera alla CE spiegando i fatti e sollecitando un intervento.
Crediamo -e speriamo- che l'inconveniente occorso sia causato da una incomprensione avvenuta al
momento della redazione della lista e quindi anche la O.S. che ha presentato la lista abbia interesse a
chiarire la questione e fare ammenda dell'errore.
20. Lista USB non presente
Domanda: Tutto molto bello, ma ho visto le liste del mio ufficio e voi non ci siete. A cosa serve inviare
informative a tappeto e fare tanta pubblicità se poi non vi candidate? Come faccio a votarvi?
Risposta: La questione è che la democrazia è una bella parola di cui tutti si riempiono la bocca, ma nei
fatti chi detiene (o crede di detenere) il potere -politico o sindacale che sia- cerca di mantenerlo con le
unghie e con i denti. È il caso di ricordare, a proposito di RSU, un paio di fatti illuminanti.
Le RSU nascono -anche- per cercare di eliminare dal panorama sindacale tutti coloro che erano fuori
dal coro di cgil-cisl-uil (USB soprattutto); pensavano che non avremmo accettato la sfida e che
comunque, con una serie di "regolette" ben fatte, potevano archiviare la pratica.
La prima “regoletta” democratica era il fatto che comunque andassero le elezioni "loro" avevano la
garanzia del 33%. Come nel privato.
Pensarono bene allora di fare la verifica della rappresentanza nazionale mediante elezioni aziendali: in
politica sarebbe come se per eleggere il Parlamento le elezioni fossero quelle comunali e di
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RSU2015-Istruzioniperl’usocircoscrizione. La nostra richiesta di una consultazione su liste nazionali non è mai passata soprattutto
per l'avversione di cgil-cisl-uil.
Per aumentare le difficoltà si è proceduto, nei ministeri e nei grandi enti, ad una ulteriore
frammentazione di elezioni RSU (noi le canzonavamo come le elezioni di pianerottolo) in ambiti che
possono contrattare al massimo come disporre le scrivanie in ufficio.
Presentare una lista RSU -ed essere quindi presente in un posto di lavoro- necessita di candidati,
sottoscrittori, membri di CE, scrutatori; si può ben immaginare che chi non ha risorse umane ed
economiche per raggiungere ogni posto di lavoro difficilmente potrà avere una copertura capillare.
Ma tant'è, noi abbiamo comunque accettato la sfida e, nonostante gli sbarramenti "democratici",
abbiamo ottenuto la rappresentatività in molti comparti della P.A. e siamo divenuti confederazione
rappresentativa.
USB ha una penetrazione, laddove presenta una lista, di circa il 20% medio.
Resta il problema a cui tu fai riferimento, ma USB non ha eserciti di portaborse che girano per
tutt'Italia, la nostra presenza nei posti di lavoro è frutto solo della richiesta di organizzazione dei
lavoratori.
L'unico rammarico è che lavoratori che come te "simpatizzano" per USB potevano contattarci per
tempo e avremmo sicuramente insieme potuto dare una alternativa anche nei tanti posti dove non
siamo presenti.
Ma la battaglia sindacale non finisce con le elezioni RSU, anzi; l'invito è comunque quello di contattare
le nostre federazioni territoriali e creare strutture sindacali USB e contribuire con la lotta -e con
l'adesione- alla crescita di questa organizzazione.
21. Candidato e incaricato di rappresentanza
Domanda: C'è incompatibilità tra un candidato che ha anche un incarico di rappresentanza per
l'amministrazione in tema di contenzioso del lavoro? noi crediamo di sì, in tal caso, una volta fatto il
ricorso alla CE (che invece ha già espresso verbalmente parere di non incompatibilità) cosa fare?
Risposta: Le incompatibilità prescritte sono quelle indicate nel regolamento elettorale.
L'incarico di cui si fa cenno nel quesito dovrebbe essere una funzione prevista per i dipendenti (non
dirigenti) e in questo senso non crediamo possa individuarsi tra le incompatibilità prescritte di cui
sopra.
Altra cosa è una “incompatibilità”, ma sarebbe meglio definirla inopportunità, di tipo sindacale che
dovrebbe far evitare candidature di questo tipo (pensiamo ad esempio ai dipendenti che lavorano
nelle segreterie politiche, piuttosto che ai "vice dirigenti" dei settori del personale, ecc.); ma questo
attiene alla correttezza e alla trasparenza delle OO.SS. che presentano le liste.
Rispetto poi alla procedura da seguire dopo il ricorso alla CE, si può presentare ricorso alla
Commissione dei Garanti provinciale (art.19 del regolamento elettorale).
Vorremmo suggerire che forse è più fruttuoso spendere energie nel denunciare il fatto ai lavoratori
piuttosto che seguire l'iter di un ricorso che, probabilmente, verrà respinto anche dalla C.d.G.
22. Superamento del numero massimo dei candidati in lista
Domanda: Solo oggi, su segnalazione post-esposizione in bacheca, s'è rilevato che una sigla ha
presentato una lista con un probabile candidato in eccesso. Gli eleggibili saranno 7 + 1/3=9,34 i
candidati sono 10. La commissione elettorale, valutato che non esiste nulla che citi come utilizzare le
frazioni, ritiene legittima la lista. A noi la cosa non preoccupa ma riteniamo possibile il ricorso di altra
sigla, che già lo minaccia. Che fareste?
Risposta: La norma è l'art.4 del regolamento che prescrive che "il numero dei candidati per ciascuna
lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere".
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RSU2015-Istruzioniperl’usoTale norma è prescrittiva per cui in caso di lista con un numero eccedente, la CE dovrebbe annullarla,
anche se nella norma non è esplicitata la "sanzione".
L’ Aran entra nel merito, proprio per i problemi da te evidenziati, e, nel ribadire il concetto del divieto
di superamento del terzo, dà il suo parere sull'arrotondamento che andrebbe fatto secondo gli usuali
criteri matematici (per eccesso o per difetto).
Se si applica tale modalità 9,34 significa 9 candidati massimo per cui la lista supera il termine
prescritto.
Chi ne ha interesse (cioè le O.S. presentatrici delle altre liste) può presentare ricorso alla CE
chiedendone l'esclusione.
C'è da dire che comunque il fatto non riveste particolare gravità, salvo evidenziare la scarsa scaltrezza
dei compilatori della lista.
23. Candidatura e "vice" dirigenza
Domanda: Può candidarsi alle RSU un Vice dirigente del personale nominato dall'Amministrazione?
Risposta: Non si capisce cosa significa "vice dirigente"; o siamo nel contratto di comparto o in quello
della dirigenza.
Nel primo caso ha tutti i diritti di elettorato, nel secondo no.
24. Propaganda elettorale
Domanda: Fino a quando si può fare campagna elettorale? c'è un termine come nelle elezioni
politiche?
Risposta: Non c'è nessun termine alla campagna elettorale.
25. Sospensione dal servizio e candidatura
Domanda :Un dipendente comunale sospeso dal servizio per motivi penali (rinviato a giudizio) può
candidarsi a RSU?
Risposta: L'elettorato passivo (candidatura) è previsto dall'art.3, comma 3, del regolamento per "...i
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato… sia a tempo pieno che
parziale...".
La sospensione in attesa di giudizio pendente e/o di procedura disciplinare dell'ente non ci sembra
faccia mancare il requisito previsto.
Restano comunque piena facoltà della CE le decisioni sull'ammissibilità
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Categoria: Commissione elettorale
1. Nomina del membro di Commissione elettorale
Domanda: Chi firma la nomina a membro della commissione elettorale? L'art. 5 del regolamento non
lo specifica.
Risposta: L 'art.5 citato, al comma 2, dice chiaramente che sono le organizzazioni sindacali
presentatrici di lista che nominano il membro della Commissione elettorale; maggiori informazioni le
trovi nella circolare Aran.
Materialmente la firma viene apposta da un dirigente sindacale della stessa organizzazione.
2. Nomina del membro della CE
Domanda: Nella mia azienda sanitaria i delegati siamo 2, io sono candidato, l'altro non lo è e dovrà
fare parte della commissione elettorale. Posso nominarlo io o in questo caso deve essere un dirigente
esterno all'azienda?
Risposta: Puoi nominarlo tu.
3. Componenti della CE e scrutatori. Comunicazione all'amministrazione
Domanda: I componenti la commissione elettorale e gli scrutatori hanno diritto alla giornata
retribuita. Una volta nominati il permesso dalle intere giornate di lavoro per la durata delle elezioni
deve essere richiesto per iscritto dall'organizzazione sindacale o è automatico una volta che all'azienda
è giunta la nomina del/dei lavoratore/i?
Risposta: L'amministrazione potrebbe non conoscere chi sono i soggetti ed è pertanto corretto fare
una specifica comunicazione.
Il regolamento non specifica chi debba fare detta comunicazione, per cui i soggetti interessati possono
scegliere la modalità più idonea.
Ci sembra più corretto che tale comunicazione venga fatta dalla Commissione Elettorale che ha
conoscenza di tutti i soggetti interessati.
A scanso di eventuali contestazioni è bene accertarsi che questa comunicazione sia fatta e risulti da un
protocollo, nel dubbio conviene che la OS aziendale faccia la comunicazione per i suoi membri di CE e
scrutatori.
4. Nomina del membro di CE
Domanda: Una sigla sindacale di ente di ricerca ha presentato il proprio rappresentante in
commissione elettorale con nota protocollata oltre il termine previsto. A tale data la commissione
elettorale non si è ancora insediata. Può essere presa in considerazione tale designazione?
Risposta: SI, il fatto che la Commissione non sia ancora insediata non è ostativo. Infatti la
Commissione si insedia al raggiungimento di almeno 3 membri ed il termine ultimo previsto dal
calendario elettorale non è perentorio in quanto, considerato che le liste si possono presentare fino a
una data successiva, il numero minimo di componenti potrebbe essere raggiunto solo entro tale
ultimo termine. Eventualmente è da verificare se la nomina corrisponde a una lista presentata, in
quanto la facoltà di nominare la CE è prerogativa solo delle OO.SS. presentatrici di lista.
5. Presidente Commissione elettorale
Domanda: Il presidente della commissione elettorale si elegge fra i tre componenti, oppure è
eleggibile chiunque?
Risposta: Il presidente della CE non può che essere eletto all'interno dei membri della CE stessa
indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista.
6. Commissione elettorale e presenza in servizio. Giustificazioni.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoDomanda: Vorrei sapere che tipo di permesso deve avere un componente della commissione che deve
presenziare ad un incontro della commissione stessa risultando in tale giorno in servizio? È utile
inviare alla amministrazione uno scritto in cui si pretende che tale giorno il lavoratore sia, a tutti gli
effetti, considerato in orario di servizio? Può l'azienda modificargli il turno? può essere utile al termine
della commissione avere una certificazione che ne attesti la sua effettiva presenza magari facendola
firmare dal presidente della commissione?
Risposta: La CE espleta le incombenze durante l'orario di servizio; la partecipazione del lavoratore ai
lavori della Commissione elettorale è considerato a tutti gli effetti come trascorso in servizio, alla
stregua dei componenti dei seggi .
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra la CE e l'Amministrazione non essendo
disciplinate in alcun modo, dovranno essere adeguate alla tipologia dell'Ente; ci pare opportuno, in
ogni caso, che sia la CE stessa a comunicare all'Amministrazione i nominativi e i tempi per
l'espletamento delle incombenze elettorali.
Consigliamo ai singoli soggetti di accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente effettuata
per evitare inutili contestazioni. In mancanza di una inequivocabile comunicazione vale la pena che lo
stesso soggetto interessato faccia una comunicazione personale.
7. Dirigente sindacale e incompatibilità
Domanda: Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale, può svolgere le
funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?
Risposta: Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente
dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.
8. Presidente di seggio e presidente di CE
Domanda :Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?
Risposta: Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.
C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente
incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il
presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.
Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.
9. Designazione del membro di CE prima della presentazione della lista
Domanda: Presso la mia azienda una O.S. ha presentato la mia nomina nella commissione elettorale
diversi giorni PRIMA della presentazione della lista; io comunque sono stato convocato (con fax
dell'Amministrazione) alla riunione di insediamento e costituzione della CE dove si è nominato il
Presidente: l'irregolarità nella nomina può inficiare i miei atti in CE?
Risposta: NO. L'art.5 del regolamento elettorale indica che le OO.SS. presentatrici di lista designano un
componente della CE, senza peraltro specificare il momento della designazione. La condizione
vincolante è quindi quella che la O.S. che ha fatto la designazione sia poi effettivamente presentatrice
di lista.
Non si rileva quindi nessuna irregolarità nell'episodio citato, tant'è che l'amministrazione ha
provveduto a convocare la CE e questa si è insediata.
10. Numero minimo dei componenti della CE
Domanda: Se nella Commissione elettorale mancasse un componente (sono due su tre) chi ci mette il
terzo? La sua mancanza può inficiare lo svolgimento delle elezioni?
Risposta: La CE deve essere composta da almeno 3 membri.
L'art.5, ultimo comma, del regolamento elettorale stabilisce che nel caso non si raggiungesse il
numero minimo, le OO.SS. presentatrici di lista nominano un componente aggiuntivo.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoL'Aran indica che nel caso specifico di due liste presentate, entrambe nominano un componente
aggiuntivo; la CE sarà quindi formata da 4 membri.
11. Dimissioni di componente CE
Domanda: Commissione elettorale composta da 4 persone. Una si dimette: va sostituita oppure
rimane di 3 che è il numero minimo?
Risposta: Il regolamento non prende in esame il caso, anche perché il lavoro della CE è limitato nel
tempo e si presume che la disponibilità dei membri sia garantita.
C'è anche da dire che può verificarsi una impossibilità di un membro a partecipare alla CE (per es. in
caso di malattia) e quindi è bene regolarsi seguendo lo spirito delle elezioni RSU.
La composizione della CE deve garantire la partecipazione delle OO.SS. presentatrici di lista, che hanno
"facoltà" di nomina dei membri, quindi non c'è un obbligo che la CE sia composta da tanti membri
quante le liste.
Nel caso di impossibilità di uno dei membri alla partecipazione, crediamo che debba essere sostituito
da altro lavoratore nominato dalla stessa O.S., dando atto nel verbale della variazione avvenuta.
Nel caso non vi fosse interesse da parte della O.S. di cui prima a nominare un altro membro (di cui è
sempre bene dare atto nel verbale), la stessa CE, se composta da 3 membri o più, può continuare ad
operare.
12. Malattia di membro della CE
Domanda: Faccio parte della commissione elettorale per le elezioni RSU. Ecco il mio quesito:
dobbiamo riunirci come commissione per verificare l'ammissibilità delle liste, purtroppo il presidente
della commissione è ammalato e non si sa quando potrà tornare. La commissione può riunirsi
ugualmente e procedere anche se sono presenti solo 2 membri dei 3 componenti?
Risposta: Il regolamento non prevede l'ipotesi di successiva riduzione dei membri della CE.
Non possiamo che ribadire i due punti fondamentali: il numero minimo di partecipanti a 3 e la
rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di lista nella CE.
Nel caso in esame la riduzione a solo 2 membri crea un problema rispetto al numero minimo. Atteso
che, in nessun caso, possono essere rinviate le elezioni, né possono essere modificate le date del
Calendario, il termine entro cui la CE deve aver esaminato le liste elettorali è perentorio. Quindi entro
il termine previsto dal calendario elettorale, la CE dovrà riunirsi e deliberare.
Se il membro ammalato assicura la sua presenza per tali riunioni conviene aspettare e proseguire il
lavoro nel rispetto del calendario.
Se si ritiene che il membro ammalato non sia ristabilito per tale incombenza, il consiglio è, sentite
anche le OO.SS. presentatrici di lista ed in particolare quella che ha nominato il membro ammalato,
dare atto nel verbale dell'indisponibilità del membro e ricevere, dalla O.S. che lo aveva nominato, una
nuova designazione.
13. Rimozione del membro di CE
Domanda: Può una sigla sindacale rimuovere il proprio membro della commissione elettorale? Se sì lo
può sostituire con un altro?
Risposta: Il funzionamento della CE è limitato nel tempo per cui non sono previste dimissioni, malattie
od altro, proprio perché si dà per scontato, visto il tempo limitato in cui dovrà operare, che i membri
designati garantiscano la loro disponibilità.
In presenza di un impedimento di un membro riteniamo che si debba consentire alla O.S. che aveva
fatto la designazione, di nominarne uno nuovo.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoTutt'altra cosa è la revoca della designazione che, semplicemente, non esiste e non è contemplata da
nessuna parte; evidentemente la O.S., nella migliore delle ipotesi, ha sbagliato ad affidare il compito.
Ma la CE, una volta insediata è e rimane quella.
14. Competenze dell'amministrazione
Domanda: Qualora l'azienda sia carente nella fornitura del materiale della logistica e di quant'altro
l'eventuale anomalia a chi va segnalata?
Risposta: L'amministrazione deve dare la massima disponibilità perché le elezioni RSU sono necessarie
per adempimenti di legge (artt.42 e 43 del D.Lgs.165/2001).
In caso di inadempienze è bene che la CE e le OO.SS. contestino e diffidino formalmente
l'amministrazione, dopodiché la segnalazione -aggiungiamo "urgente"- va inoltrata all'Aran e al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
15. CE e scrutatore
Domanda: Può un componente della commissione elettorale svolgere le funzioni di scrutatore
considerato che i lavoratori sono pochi?
Risposta: Anche se per prassi si intende che laddove non esista specifico divieto, la cosa è consentita,
si deve comunque tener conto che, intanto, gli scrutatori sono indicati dalle OO.SS. presentatrici di
lista e, poi, che potrebbe verificarsi una sorta di "conflitto d'interessi" nel caso di ricorso verso
l'operato dei componenti del seggio; nel caso prospettato l'oggetto del ricorso (scrutatore) è anche chi
dovrebbe esaminare il ricorso (membro della CE).
Ci sembra opportuno che tali figure restino separate, se poi la ridotta consistenza numerica dei
lavoratori non lo permettesse, si verbalizzi l'accordo all'unanimità con le OO.SS.
16. Regolamento della CE
Domanda: Vorrei sapere se esiste un regolamento per la commissione elettorale.
Risposta: NO, non esiste uno specifico regolamento per le Commissioni Elettorali, ma queste debbono
attenersi a quanto contenuto negli accordi e nel regolamento elettorale.
Per ogni altra incombenza è la stessa CE che decide.
17. Modifica delle date di votazione
Domanda: La commissione elettorale può stabilire che si vota solo in alcuni giorni previsti dal
calendario per le elezioni ed altri giorni siano dedicati alla preparazione delle votazioni?
Risposta: NO, il calendario di cui al protocollo concordato tra ARAN e OO.SS. è vincolante per tutti e
non può essere modificato in sede locale.
L'escamotage per cui alcuni dei giorni destinati alla votazione sono dedicati alla preparazione delle
votazioni contrasta con l'indicazione precisa del protocollo laddove indica con esattezza i giorni in cui
avvengono le "votazioni”.
C'è da rilevare che l'Aran indica una sola possibile deroga al calendario laddove si verifichi il caso che
tutti gli aventi diritto abbiano votato; in tal caso il seggio può essere chiuso in attesa del momento in
cui possono iniziare le operazioni di scrutinio.
18. Verbali della CE
Domanda: I verbali della CE sono automaticamente pubblici per le OO.SS. aziendali semplicemente
per il fatto che al suo interno sono rappresentate le medesime, oppure per poterne disporre è
necessario farne richiesta scritta alla medesima C.E.?
Risposta: I verbali delle CE, pur non essendo espressamente prescritti -tranne il verbale finale allegato
all'A.Q.-, sono strumento necessario per un corretto svolgimento delle operazioni.
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoRiteniamo che il contenuto dei verbali debba essere pubblico, anche perché un soggetto interessato
potrebbe aver necessità, nel fare un ricorso, della copia.
Sarà cura delle CE definire le modalità di accesso, rendendo il più agevole possibile l'operazione. Resta
comunque inteso che le OO.SS., attraverso i membri da loro nominati, possono e debbono avere
conoscenza di detti verbali.
19. Composizione della CE: minimo di componenti e termine per la costituzione
Domanda: Un’ amministrazione con 18 dipendenti: nel caso venga presentata una sola lista o due
liste, con la designazione di un solo componente la C.E. da parte di una di esse, la commissione può
essere formata da 1 componente? Nel caso i componenti siano 3, se l’unica lista viene presentata
l’ultimo giorno è difficile che l’amministrazione riesca ad avere le tre designazioni entro tale data, può
la commissione formalmente costituirsi anche successivamente?
Risposta: Alla prima domanda la risposta è NO, il numero minimo è 3 componenti (art.5, comma 3),
nel caso di due liste presentate ogni O.S. nomina un secondo membro e la CE è di 4 componenti; per
analogia, se la lista è una sola, l'O.S. nominerà i 3 componenti.
Alla seconda domanda la risposta è SI, visto che può verificarsi il caso descritto, cioè che le liste
vengano presentate l'ultimo giorno.
20. CE, costituzione oltre il termine massimo
Domanda: Cosa comporta l'avvenuta costituzione della commissione elettorale oltre la data prevista?
Risposta: La costituzione della CE è condizione indispensabile per lo svolgimento delle elezioni e
pertanto, considerato che le liste possono essere presentate in un momento successivo, può verificarsi
lo slittamento nella costituzione della CE.
Categoria: Elettorato
1. Lavoratore comandato
Domanda: Abbiamo una collega distaccata presso l'INPS. Dove vota ?
Risposta: Se con il termine "distaccata" si intenda "comandata", in questo caso- come recita l'art.3 del
regolamento elettorale e come confermato dall'Aran- il lavoratore comandato o fuori ruolo ha diritto a
votare nell'amministrazione in cui effettivamente lavora (elettorato attivo), ma non può essere qui
candidato perché conserva questo diritto nell'amministrazione di provenienza (elettorato passivo).
2. Docenti comandati presso altri enti
Domanda: Lavoro presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata; gradirei sapere se il "Nucleo
Autonomia", costituito da diversi docenti, ha diritto al voto.
Risposta: Ai docenti comandati presso altri enti, come ad esempio quelli in forza presso i CSA (ex
provveditorati), si applica la disciplina dell'art.3 del regolamento elettorale che prevede il diritto a
votare presso l'amministrazione in cui si lavora, mentre la candidatura è possibile solo presso l'ente di
provenienza.
3. Insegnanti distaccati
Domanda: Gli insegnanti inidonei ex art. 113 distaccati presso gli uffici scolastici provinciali possono
votare per le RSU/2015?
Risposta: Sì applica la disciplina dell'art.3 del regolamento.
4. Voto di lavoratore ricoverato in ospedale
Domanda: È possibile far votare un dipendente temporaneamente ricoverato in ospedale?
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoRisposta: Si presuppone che il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al voto.
Detto ciò, ricordiamo che l'organizzazione dello svolgimento delle operazioni elettorali è di esclusiva
competenza della Commissione elettorale (salvo le incombenze a carico delle Amministrazioni e il
calendario delle elezioni).
Tenuto conto che occorre favorire il voto di tutti i lavoratori, non è escluso che la CE possa stabilire
una trasferta del seggio onde permettere il voto a quei lavoratori che essendo impossibilitati a recarsi
al seggio abbiano manifestato la volontà di partecipare al voto.
È una possibilità, ma non un obbligo della CE.
5. Distaccati e comandati
Domanda: Ho visto che avete assimilato i "distaccati" ai Comandati. In realtà, mi pare che i Comandati
siano quelli che attraverso una procedura legale vengono destinati ad Uffici o Amministrazioni diverse
dalla propria, in attesa di definire la loro posizione. I "distaccati", invece, sono persone assegnate per
periodi, di volta in volta rinnovati, assegnati al di fuori di ogni legale procedura. Dove votano?
Risposta: Nell'Accordo sulle RSU si tiene conto delle situazioni anomale in cui si possono
ricomprendere anche i casi sopra citati. Nei fatti, sia il distaccato che il comandato lavorano in altra
amministrazione e pertanto possono votare nel luogo dove svolgono l'attività lavorativa conservando
la candidatura nell'amministrazione di appartenenza.
6. Distacco/comando
Domanda: E’ possibile candidare un lavoratore che all'interno della stessa amministrazione ha la
propria sede-ufficio in una regione e la sede-ufficio di distacco/comando in altra?
Risposta: Ad ulteriore e, speriamo, ultimo chiarimento ribadiamo:
Nel passaggio da un luogo di lavoro ad un altro è essenziale la verifica della tipologia.
Nel caso di distacco e comando l'elettorato attivo (voto) può esercitarsi nell'amministrazione di arrivo
e l'elettorato passivo (candidatura) si esercita nell'amministrazione di provenienza.
Nel caso di trasferimento elettorato attivo e passivo si esercitano nell'amministrazione di arrivo.
7. Elettorato e P.O. - incarico dirigenza
Domanda: In un ente privo di dirigenza i dipendenti che il Sindaco ha nominato responsabili con
posizione organizzativa godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU? E in
particolare, fra questi, quelli che sono stati designati con delibera di giunta, componenti di parte
pubblica?
Risposta: L'elettorato (attivo e passivo) è riconosciuto a tutti i dipendenti del comparto con esclusione
dell'area della dirigenza.
L'unica eccezione a tale norma generale è esplicata dall’Aran che esclude dall'elettorato passivo
(candidatura) anche i dipendenti del comparto con incarico di dirigente a tempo determinato con
stipulazione del contratto individuale.
Quindi il personale che gode di posizione organizzativa senz’altro gode dei diritti elettorali, mentre per
quelli con incarico dirigenziale occorre verificare se rientrino nella fattispecie appena citata.
8. Trasferiti
Domanda: Il personale utilizzato presso la ns. sede non essendo né in posizione di comando né fuori
ruolo ha diritto al voto?
Risposta: Se non è in comando supponiamo sia trasferito. In tal caso esercita elettorato attivo e
passivo nella vostra sede. A conferma di ciò basta verificare l'elenco del personale avente diritto che
ha redatto la vs. amministrazione.
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’uso9. Personale ATA comandato
Domanda: Il personale Ata comandato presso le USR può votare?
Risposta: Il personale in posizione di comando può esercitare l'elettorato attivo (voto) nella
amministrazione di arrivo mantenendo l'elettorato passivo (candidatura) nell'amministrazione di
partenza.
10. Lavoratore assegnato ad altra amministrazione
Domanda: Dove deve votare il personale di ruolo dipendente di un comune, personale che è stato
"assegnato" (nota bene: non "comandato"!) a prestare servizio presso l'azienda USL di Piacenza
Risposta: Come più volte segnalato il regolamento elettorale prende in esame solo le posizioni di
comando e fuori ruolo, mentre tace delle tante altre variabili del malcostume di spostare il personale
anche al di fuori delle norme.
In teoria il lavoratore sembra a tutti gli effetti dipendente comunale e di conseguenza dovrebbe
esercitare l'elettorato presso il comune; vale la pena di verificare anche quale amministrazione ha in
carico (retribuzione, contributi, anzianità, ecc.) questo personale perché questo darebbe una
indicazione maggiore per stabilire presso quale amministrazione è in forza, condizione prescritta
dall'art.2 del regolamento.
Potrebbe essere illuminante verificare anche gli elenchi degli aventi diritto, sia del comune che della
USL, per vedere dove risulta collocato.
11. Lavoratore che sostituisce dirigente
Domanda: Un lavoratore(C3) che fa le veci del dirigente può votare?
Risposta: Sì, salvo nel caso in cui per quell'incarico non sia in aspettativa e abbia stipulato diverso
contratto con l'amministrazione.
12. Insegnante in servizio presso circolo didattico
Domanda: Insegnante inidoneo ex art. 113 utilizzato presso un circolo didattico, può essere eletto per
le
RSU?
Risposta: Nel rinviare alla lettura dei quesiti già proposti, si può aggiungere il seguente parere
dell'Aran in merito all'elettorato passivo (candidatura):
L’Aran non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità dell’elettorato passivo è
esercitabile nella sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di assegnazione
temporanea. Tale è infatti la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide
quanto esposto dall’amministrazione in ordine alla ratio della suddetta disciplina sicuramente
estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto conto della circostanza che la durata dello stesso
è temporanea in quanto subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che,
quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge104/1992). Ciò premesso corre anche l’obbligo di
evidenziare che la competenza dell’ammissione dei candidati alla competizione elettorale è
esclusivamente della commissione elettorale, restando estranea l’amministrazione da ogni compito di
controllo e verifica e che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti
interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice del lavoro. Una volta
eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri componenti.
13. Comandati dopo il termine di presentazione della lista
Domanda: Hanno diritto al voto gli ex dipendenti di un ente trasferiti a comando presso il mio
comune dopo il termine di presentazione della lista?
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoRisposta: Sì, l'art.2 del regolamento richiede che i requisiti per il diritto di voto siano soddisfatti "alla
data delle elezioni"; nel caso descritto, alla data delle elezioni questi lavoratori sono in forza,
comandati, presso l'amministrazione e possono quindi votare.
14. Lavoratore che ha fatto richiesta di pensionamento
Domanda: Nelle votazioni RSU di un comune, il voto di un dipendente dimissionario per pensione è
valido? Alla data delle elezioni aveva già presentato domanda di dimissioni. La pensione parte da fine
anno.
Risposta: Sì, il regolamento dice "in servizio alla data delle elezioni".
15. RSU da eleggere
Domanda: Votanti 28, 8 candidati: quante RSU si possono eleggere?
Risposta: Comparto Ministeri, fino a 50 aventi diritto al voto si eleggono 3 RSU.
Categoria: Seggi elettorali
1. Presidente di seggio e presidente di CE
Domanda: Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?
Risposta: Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.
C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente
incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il
presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.
Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.
2. Dirigente sindacale e incompatibilità
Domanda: Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le
funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?
Risposta: Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente
dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.
3. Vidimazione delle schede
Domanda: La commissione può vidimare le schede per l'autenticità delle stesse e apporre timbro
dell'ufficio prima che siano consegnate al seggio?
Risposta: Le schede elettorali debbono essere firmate dai componenti del seggio e non dalla CE, come
stabilito dall'art.9 del regolamento elettorale.
Non si capisce lo scopo di questo ulteriore, ed inutile, passaggio, a meno che non ci siano in
circolazione copie false di schede e la CE abbia ritenuto di dover certificare con timbro e firma
l'autenticità di quelle vere.
Non crediamo che questo passaggio modifichi la sostanza della consultazione, fermo rimanendo
quanto prescritto dall'art.9 citato.
4. Seggi "volanti"
Domanda: Nella mia azienda la commissione elettorale ha deciso a maggioranza, (esiste il verbale
dell'incontro firmato dai componenti), di non istituire il seggio volante. A distanza di oltre una
settimana, a causa di pressioni esterne di qualche sigla, vorrebbe ritrattare. Noi siamo fortemente
contrari a questo per le implicazioni negative sul controllo della regolarità durante le votazioni.
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoÈ possibile che queste sigle possano ritrattare tutto quanto? Possiamo noi far valere il primo verbale
impedendo questo scippo? quali i suggerimenti?
Risposta: I seggi cosiddetti "volanti" non sono contemplati nel regolamento.
Il seggio dovrebbe essere unico. L'unica deroga consentita è data dall'art.11, comma 2 che consente di
stabilire più "luoghi di votazione" evitando "eccessivi frazionamenti" per garantire la "segretezza del
voto".
La dicitura "luoghi di votazione" indica chiaramente un posto fisico e comunque il cd. seggio volante
non può intendersi un "luogo".
Una eventuale definizione di più seggi deve essere concordata con l'amministrazione, come riportiamo
più sotto, attraverso un formale accordo.
Se già è stata affrontata la questione dalla CE e si è deciso, giustamente, di non istituire il seggio
"volante", chi pone di nuovo la questione (ed è bene che lo faccia ufficialmente o con richiesta o con
verbalizzazione) deve anche assumersi l'onere di giustificare tale proposta e confortarla con norme,
regolamenti e quant’altro.
Il concetto di "luogo di votazione" è ribadito dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo9,
punto 6, che ci specifica anche un'altra condizione, "previo accordo con il dirigente
dell'amministrazione preposto". Questo sta a significare che nella eventualità in cui si debbano
costituire più seggi, l'amministrazione è tenuta a concordare luoghi e modalità con la CE; sarà bene
ricordare all'amministrazione che nello sciagurato caso di seggi volanti, visto che i componenti del
seggio sono considerati a tutti gli effetti in servizio, per qualsiasi incidente dovesse occorrere
sarebbero in qualche modo responsabili avendo concordato con la CE tale errata modalità di voto.
È chiaro che oltre il piano formale della questione, c'è un piano sostanziale che vede interessi poco
chiari forzare una decisione legittimamente assunta dalla CE (peraltro non necessaria come abbiamo
visto); occorrerà quindi oltre all'opposizione sul piano formale in base alle norme (quindi un sicuro
ricorso in sede di Comitato dei Garanti da fare al più presto), opporsi anche con modalità di tipo
sindacale, informando i lavoratori, diffidando l'amministrazione e cercando di impedire il colpo di
mano.
5. Nomina Presidente di seggio
Domanda: I presidenti dei seggi elettorali vengono nominati dalle commissioni. Ma chiunque può
essere nominato? Queste persone devono avere particolari requisiti?
Risposta: Alla CE spetta la scelta del presidente di seggio e ogni lavoratore può ricoprire tale carica.
Quanto ai requisiti, questi non sono stabiliti da nessuna parte, ma sarà cura della CE effettuare una
scelta oculata di persona capace a gestire le operazioni elettorali, anche per evitare il rischio di errori
che possano compromettere le elezioni.
6. Candidato e scrutatore, rappresentante di lista
Domanda: Un candidato può anche essere scrutatore? Può esistere come nelle elezioni politiche o
amministrative la figura del rappresentante di lista?
Risposta: NO, ai sensi dell’art.7, comma 1, del regolamento elettorale.
Non sono previsti i rappresentanti di lista e quindi, da un punto di vista formale, non risulterà in
nessun verbale tale figura. Nulla vieta però ai dirigenti sindacali di presenziare alle operazioni di voto,
senza però interferire con le operazioni elettorali.
7. Sottoscrittore e scrutatore
Domanda: Un sottoscrittore di una lista può fare lo scrutatore per un'altra lista?
Risposta: Sì, non è prevista nessuna incompatibilità.
8. Presenza dei componenti del seggio
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoDomanda: Durante gli orari di apertura dei seggi gli scrutatori devono essere sempre tutti presenti?
Oppure è sufficiente che ve ne siano almeno 2 su 3? Se manca il Presidente di seggio per una giornata
(es malattia, visita medica, ecc..) che cosa succede?
Risposta: Deve essere assicurata la presenza dei componenti del seggio; analogamente ad ogni altro
tipo di elezioni, l'assenza temporanea di un componente non inficia le operazioni. In caso di malattia
sarebbe bene procedere alla sua sostituzione.
Categoria: Votazioni
1. Aumento del numero degli RSU da eleggere
Domanda: Si stabilisce che per le autonomie locali il numero di seggi può passare da 3 a 4 se i
dipendenti sono tra 16 e 200; chi stabilisce la possibilità di aumento da 3 a 4?
Risposta: L'accordo integrativo del 22 ottobre 1998 riportato nella sezione "leggi e accordi" del sito
www.rsu2015.it
2. Voto a una lista e preferenze ad un'altra
Domanda: Sono membro di CE in un ufficio con meno di 200 dove quindi l'elettore può esprimere una
sola preferenza. Premesso questo, nel valutare le varie possibilità di espressione del voto, si ipotizza
l'eventualità che l'elettore indichi invece nella propria scheda una preferenza al simbolo di una lista e
una preferenza ad un candidato di altra lista. Secondo me è nullo, c'è chi sostiene invece che la scheda
sia valida e si debba considerare la preferenza alla lista.
Risposta: Il caso da te descritto è previsto dall'art.10, comma 3, del regolamento elettorale; è valido il
voto di lista e nulle le preferenze.
3. Lavoratore in malattia
Domanda: Può un lavoratore in malattia andare a votare nella fascia oraria non sottoposta a visita
fiscale?
Risposta: Sì, compatibilmente con la patologia sofferta.
4. Preferenza al candidato senza voto di lista
Domanda: Nel caso la preferenza fosse messa solo al candidato, il voto di lista è valido?
Risposta: Come regola generale, laddove il caso non fosse previsto nei regolamenti -come in questo
caso-, bisogna interpretare la volontà dell'elettore.
Nel caso, appunto, che venga indicato solo il candidato (o più candidati), di una sola lista, è chiara la
volontà di sostenere quella lista.
Diversamente sarebbe se fossero indicati candidati di diverse liste senza voto alla lista; in quel caso la
scheda andrebbe annullata.
5. Voto di lavoratore ammalato
Domanda: Una collega ammalata vorrebbe votare, ma dice che non può uscire altrimenti le viene la
febbre alta. Ha chiesto che vada qualcuno del seggio a farla votare a casa. Non ho rintracciato da
nessuna parte normativa elettorale o risposte a quesiti che preveda questa possibilità. Non vorrei fare
una cosa che potrebbe invalidare le elezioni: se è possibile, in base a quale norma?
Risposta: Non c'è nessuna norma che prescriva che debba essere garantito il voto a quei lavoratori
che, per malattia o infortunio, non possono recarsi al seggio, ma neanche nessuna norma che lo
impedisca.
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoRiteniamo che in questi casi la CE ha la potestà di definire una modalità di voto -chiaramente valida
per tutti e non per un solo caso- anche se forse sarebbe meglio definirlo un prima delle elezioni per
poter pubblicizzare questa possibilità.
Comunque nulla vieta che la CE lo possa decidere sollecitata da richiesta specifica.
Il consiglio che possiamo dare è quello, in caso di voto presso il luogo in cui si trova il lavoratore
malato, di acquisire presso l'amministrazione i nominativi di tutti i lavoratori interessati e comunicare
loro questa modalità, verificandone l'interesse a votare, dandone riscontro a verbale.
Per il voto a domicilio crediamo basti la presenza di 2 membri del seggio con la scheda che una volta
votata dovrà essere messa in busta chiusa, firmata sui bordi dal lavoratore, fino all'arrivo al seggio,
quando il presidente la estrarrà per metterla nell'urna con le altre.
6. Firme sulle schede elettorali
Domanda: Le schede elettorali sono state firmate dalla commissione elettorale all'interno della
scheda. Possiamo presentare ricorso da "subito" o dobbiamo aspettare l'affissione dei risultati
elettorali così come da regolamento?
Risposta: Le schede elettorali debbono essere vistate da almeno 3 componenti del seggio e non dalla
CE, come dall'art.9, comma 3, del regolamento elettorale.
Detto questo, che va comunque contestato subito, pare si tratti soltanto di un errore formale che non
dovrebbe avere conseguenze sull'espressione del voto; non pare utile procedere a un ricorso per
questo motivo, ma se si volesse comunque procedere, va fatto immediatamente.
7. Indicazione della preferenza
Domanda: Vorrei chiedervi cosa succede se in una scheda dove sono già scritti i candidati (fino a 100
elettori), il votante ha scritto il nome del suo preferito, anziché mettere la crocetta? E se un elettore
ha messo una serie di freccette per indicare il nome dei tre che ha voluto preferire? E se ha scritto il
nome in una casella diversa da quella dove sono già scritti i candidati?
Risposta: Mentre l'art.9 del regolamento dice, al comma 5, che la preferenza alla lista si esprime
"mediante crocetta", l'art.10 -preferenze-, al comma 1, parla di "manifestare la preferenza".
In questo senso vanno lette le schede, cioè nella ricerca della volontà dell'elettore.
Categoria: Scrutini
1. Parità di voti di lista e attribuzione del seggio
Domanda: In caso di parità tra voti di lista a chi viene attribuito il seggio?
Risposta: Come già chiarito nelle precedenti elezioni e riconfermato dall’ARAN "...In caso di parità di
voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha
ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso
in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per
evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi
generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più
anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei
candidati all’interno della lista...."
2. Componenti RSU da eleggere in base ai dipendenti
Domanda: In un'Azienda Sanitaria Provinciale, area comparto circa 4500 dipendenti, quanti
componenti potranno essere eletti con le imminenti elezioni?
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoRisposta :Innanzi tutto bisogna conoscere esattamente il numero dei lavoratori aventi diritto al voto,
così come riportato nell'elenco che l'amministrazione deve fornire alla Commissione elettorale.
In base al numero degli aventi diritto al voto, come stabilito dal regolamento elettorale e dagli accordi
di comparto, il numero di componenti RSU da eleggere è quello riportato nello schema delle Istruzioni
per l'uso
Nel caso il numero degli aventi diritto al voto fosse 4500 il numero di componenti RSU da eleggere
sarebbe di 51.
3. Ripartizione dei seggi -esempioDomanda: Salve, il problema che cercherò di esporvi è semplice e complicato nello stesso tempo, il
posto dove è sede di RSU ha un totale dei dipendente di 52. Facciamo un esempio anche x semplificare
l’interrogativo:
RSU da eleggere N° 5 - Aventi diritto al voto N° 52 - Votanti N° 50- quorum 10
lista A: voti 20 : 10 = seggi 2 + resti 0
lista B: voti 15 : 10 = seggi 1 + resti 5
lista C: voti 12 : 10 = seggi 1 + resti 2
lista D: voti 3 : 10 = seggi 0 + resti 3
In questa ipotesi la lista D può prendere un seggio?
Risposta :La lista D non conquista nessun seggio; infatti dei 5 seggi disponibili 4 vengono assegnati con
il quorum (2 + 1 + 1) e il quinto deve essere assegnato alla lista che ottiene i maggiori resti.
In questo caso la lista con maggiori resti è la B e ottiene il seggio.
4. Parità di voti
Domanda: In un ente dove vi sono 14 dipendenti aventi diritto al voto, quindi con 3 seggi da
assegnare, qualora allo scrutinio si verificasse parità assoluta, vale a dire 7 voti alla lista 1 e 7 voti alla
lista2, come avverrebbe l'assegnazione dei seggi? verrebbe presa in considerazione la data di
presentazione della lista oppure il n. di iscritti ad un sindacato piuttosto che all'altro?
Risposta: Il regolamento elettorale è carente su questo tema (e non solo...).
Non ci pare plausibile comunque l'attribuzione in base agli iscritti al sindacato o l'ordine di
presentazione della lista.
È intervenuta, nel corso delle varie consultazioni elettorali RSU, l'Aran che riporta, anche nella nota
6999 del 30 luglio, paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg., il seguente comportamento da tenere:
"In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti
alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla
lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione
elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a
favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida
perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha
presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del
seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le
elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l'avvertenza che non sono
contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo
caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione."
5. Più seggi, unico scrutinio
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoDomanda: La commissione elettorale -in un ufficio giudiziario con sedi distaccate- può decidere a
maggioranza che le operazioni di voto si svolgano c/o le sedi distaccate e lo spoglio venga fatto c/o la
sede centrale a tutela di tutte le sigle sindacali?
Risposta: NO, l'art.16 del regolamento elettorale dice, al comma 1, che "Le operazioni di scrutinio, che
saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi..." e al
comma 2: "Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio consegnerà il verbale..." e
"...la Commissione Elettorale, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative...".
Ci sembra chiara la procedura (oltreché naturale): nei seggi si svolgono le votazioni e gli scrutini,
mentre in sede centrale la CE fa i riepiloghi.
Nel caso in oggetto, se la CE dovesse procedere in modo scorretto si assume la responsabilità che al
primo ricorso possano essere annullate le elezioni con l'onere di doverle rifare; crediamo che anche
l'amministrazione sia interessata a evitare tale ipotesi.
Ci sembra del tutto pretestuosa la motivazione di "tutela di tutte le sigle sindacali" che, avendo loro
stesse nominato gli scrutatori, non si capisce cosa dovrebbero temere.
6. Spoglio
Domanda: Chi procede materialmente allo spoglio delle schede? Gli scrutatori? La commissione
elettorale può o deve essere presente alle operazioni di scrutinio?
Risposta: Lo spoglio viene effettuato dai componenti del seggio (presidente e scrutatori); la presenza
della CE è irrilevante.
7. Assegnazione dei seggi
Domanda: Buongiorno, da bravo commissario elettorale alle prime armi sto leggendo attentamente e
per tempo quello che devo fare, con il risultato che tutti chiedono a me. Nel verbale finale RSU che
dovremmo fare tra pochi giorni c'è una differenza tra seggi assegnati e seggi attribuiti: che vuol dire?
Es. 33 dipendenti, votanti 30, 3 liste solamente. Non capisco bene il senso. Grazie della risposta
Risposta: I dati dei seggi attribuiti e assegnati dovrebbero, di norma, coincidere.
Il riferimento è agli artt.16, 17 e 18 del regolamento elettorale; da quanto prescritto il presidente di
seggio o, nel caso di più seggi, la CE procedono all'attribuzione dei seggi. Al termine di tale operazione,
la CE, sulla base dei risultati di scrutinio, assegna i seggi.
Comunque nella compilazione del verbale finale "ufficiale" è sufficiente compilare solo la riga
corrispondente ai "seggi assegnati".
8. Operazioni di voto
Domanda: Come si interpreta per il presidente di seggio e gli scrutatori all'art.7 "il giorno antecedente
e quello seguente(alle votazioni) sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato" : hanno diritto i
medesimi a 2 giorni di riposo? e se l'amministrazione non ci sente a riguardo?
Risposta: L'art.7 citato dice esattamente che il giorno antecedente e quello successivo le operazioni di
voto, sono equiparati al servizio in quanto necessari alle operazioni elettorali. Non è il caso di parlare
di riposi, ma di giorni utilizzati per lo svolgimento, appunto, delle operazioni elettorali. In tal caso
l'amministrazione non può negare la partecipazione dei soggetti alle operazioni.
9. Arrotondamento quorum
Domanda: Ho un problema per determinare il quorum: elettori 124, seggi da assegnare 9;
124:9=13.77. Devo arrotondare a 14 o usare 13,77?
Risposta: Il quorum non va arrotondato. Nel caso consigliamo di utilizzare 13,7778.
10. Indicazione della preferenza tacita
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RSU2015-Istruzioniperl’usoDomanda: Nella assegnazione dei seggi in RSU con votanti inferiori a 200, quindi con nome di
candidati già prestampati, se il voto viene espresso solo per la lista senza segnare preferenze il seggio
viene comunque assegnato al primo della lista? e in questo caso il primo della lista prende comunque
una preferenza?
Risposta: NO, la preferenza deve essere indicata (art.9 del regolamento).
11. Quorum, schede bianche e nulle
Domanda: Come vanno conteggiate le schede bianche e nulle sul totale dei votanti e per stabilire il
quorum?
Risposta: Per la determinazione del quorum il numero da prendere in considerazione è quello dei
votanti (non degli aventi diritto al voto); tra questi ci saranno anche le schede bianche e le schede
nulle. (art.17, comma 3, del regolamento.).
12. Seggio a candidato con zero preferenze
Domanda : Si può attribuire il seggio al candidato di lista che ne ha ottenuti 2 in totale, tenuto conto
che il candidato ha riportato voti di preferenza zero?
Risposta: Anche un candidato che non ha ottenuto nessuna preferenza può ottenere il seggio.
Infatti i seggi vengono ripartiti in base ai voti di lista; una volta che una lista ha conquistato x seggi,
questi vengono ripartiti tra i candidati in base alle preferenze e, successivamente, in base all'ordine di
inserimento in lista.
13. Firma del verbale finale
Domanda: Il verbale finale della commissione elettorale con la proclamazione degli eletti alla RSU,
deve obbligatoriamente essere firmato da tutti e cinque i componenti della c.e. ,vista per uno di loro
l'impossibilità ad essere presente? sono sufficienti 3 componenti? il sindacato di appartenenza del
componente assente, può sostituirlo con un altro?
Risposta: Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dai componenti della CE. Se al momento della
firma dovesse essere assente un membro della CE, riteniamo che tale fatto debba essere annotato nel
verbale delle operazioni elettorali, e il verbale finale venga firmato dal Presidente e dagli altri membri.
Ci pare insensata la sostituzione di un membro solo per la firma finale.
14. Termine per la fine delle operazioni elettorali
Domanda: Esiste un termine perentorio per la commissione elettorale per stilare il verbale definitivo e
quindi per renderlo pubblico nella bacheca dell'amministrazione? Se questo termine esiste come deve
comportarsi il nostro delegato se la commissione che non riesce a chiudere i lavori in tempo?
Risposta: Non esiste un termine perentorio, ma una volta concluso lo spoglio e terminate le operazioni
connesse con lo scrutinio, la CE deve stilare il verbale finale.
Il fatto di non riuscire a chiudere i lavori immaginiamo sia dovuto, appunto, a lavori da terminare e
non a una volontà di non chiudere le elezioni, che sarebbe grave.
15. Parità fra liste
Domanda: Nella nostra amministrazione si è verificato una caso di parità tra due liste, una lista
prevedeva un solo candidato mentre l'altra lista ne prevedeva due, entrambi le liste hanno ottenuto 9
voti ma mentre per la lista che presentava un solo candidato le preferenze sono state espresse tramite
segno solo sul simbolo della lista e non sul candidato, per la lista che prevedeva due candidati sono
stati espressi 7 voti per il candidato "A" e 2 voti per il candidato "B". Il seggio èstato assegnato alla lista
che prevedeva due candidati e precisamente al candidato "A" che aveva ottenuto 7 voti in quanto
secondo la commissione avrebbe ottenuto più preferenze rispetto alla lista che prevedeva un solo
candidato. La mia domanda è: avendo una lista un solo candidato il voto espresso solo sul simbolo non
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RSU2015-Istruzioniperl’usoè palese espressione di voto per il candidato? le nove preferenze possono essere attribuite al
candidato e quindi aver assegnato il seggio?
Risposta: NO, come abbiamo risposto già ad altri simili quesiti, la preferenza deve essere indicata,
altrimenti vale il voto di lista.
16. Eletto RSU e carica sindacale
Domanda: Dalla lettura di un verbale di eletti RSU ho rilevato che si è candidato ed è stato eletto il
vicesegretario regionale di un sindacato. Mi pare che chi riveste cariche sindacali o politiche non può
candidarsi o forse questa prescrizione è stata abolita ? Resto in attesa di chiarimento.
Risposta: L'incompatibilità di cui all'art.9 dell'accordo quadro si riferisce a partiti o movimenti politici e
non a cariche sindacali.
17. Mancanza di quorum e termine delle vecchie RSU
Domanda: In caso di mancato quorum, la vecchia RSU rimane in carica fino a quando non si ottiene
valida elezione?
Risposta: Ai sensi dell'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del regolamento elettorale -per analogia- la
RSU rimane in carica fino all'insediamento della nuova che coincide con la proclamazione degli eletti.
Resta inteso che la nuova RSU deve essere necessariamente eletta -nei termini previsti- e che la
prevista "proroga" non può avere carattere di stabilità né sostituire per sempre la nuova RSU che non
si riesca ad eleggere (art.7 dell'A.Q.).
Riteniamo, nel rispetto della volontà dei lavoratori, che in tale periodo di "proroga" la vecchia RSU
debba astenersi da decisioni di rilevanza (contratti integrativi, accordi importanti, ecc.).
18. Dimissioni di RSU e subentro
Domanda: Se si dimette una candidato eletto nelle R.S.U. chi subentra al suo posto se gli altri due
candidati componenti della lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti?
Risposta: Trattandosi di eletti in una lista della stessa O.S. si presume che all'interno della stessa O.S.
ci sia un accordo su chi dovrà subentrare; in tal caso basta che l'altro presenti una dichiarazione di non
voler ricoprire tale carica e il problema è risolto.
Se ci fossero all'interno della stessa O.S. delle divergenze -cosa non proprio limpida- l'unica
similitudine che si può trovare è con quanto afferma l'Aran "...In caso di parità di voti riportati da liste
diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore
numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino
contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si
attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento,
potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel
caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista...."
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
Categoria: Ricorsi e Varie
1. Ricorso per riconteggio schede
Domanda: Quali sono gli adempimenti della commissione elettorale di fronte ed un ricorso presentato
da una lista con la richiesta specifica di visionare le schede che, secondo il ricorrente, sono state
annullate in modo illegittimo?
Risposta: Al ricorso presentato la CE dovrebbe -non far verificare ad altri- ma ricontrollare le schede.
La lista ricorrente è garantita della correttezza dal membro della CE da lei stessa nominato.
2. 2.Variazione del calendario. Ricorso
Domanda: Il primo giorno di voto è stato utilizzato per l'insediamento del seggio e l’ultimo sono state
sigillate le urne, non consentendo a due dipendenti, tra cui un candidato, di votare.
Ho presentato ricorso alla commissione elettorale che ha respinto il ricorso, praticamente senza
motivazione. Ora sarò costretto a ricorrere al Comitato dei garanti. Cosa si può fare nei confronti
di una commissione elettorale che denega giustizia in maniera?
Risposta: Il rispetto del calendario elettorale è tassativo e immodificabile. Già la CE avrebbe dovuto
accettare il ricorso, ma a questo punto è necessario rivolgersi al Comitato dei Garanti e, se è il caso, al
Tribunale del Lavoro.
3. Ricorso per riconteggio voti e partecipazione
Domanda: Ho presentato ricorso per il riconteggio dei voti di preferenza a mio favore. Posso assistere
alle suddette operazioni?
Risposta: Il ricorso viene esaminato dalla CE e sarà la stessa a decidere le modalità dell'eventuale
riconteggio dei voti.
Aggiungiamo che sarebbe cosa giusta che tale operazione avvenisse di concerto con i membri del
seggio e la presenza -come osservatore- del ricorrente, presenza che dimostrerebbe la massima
trasparenza; ma, ripetiamo, le modalità sono a discrezione della CE.
4. Mancata partecipazione di lista presentata il 22/10
Domanda: Salve sono un dipendente del comune, nominato presidente di commissione per l'elezione
dell'R.S.U.; Il quesito che vi pongo è il seguente: durante lo svolgimento delle elezioni mi è pervenuta
una richiesta di annullamento delle stesse per non aver inserito una lista regolarmente presentata al
protocollo del comune entro il termine previsto, ma che purtroppo non è stata mai inoltrata alla
commissione elettorale e quindi le operazioni di voto si sono tenute su una sola lista; quanto esposto è
motivo di annullamento delle elezioni?
Risposta: Non ci dici se la CE il giorno di presentazione della lista era già insediata e quanti dipendenti
ha il comune, e questi dati possono essere dirimenti; infatti c'è differenza tra amministrazioni con più
o con meno di 15 dipendenti.
Comunque, nel caso i dipendenti fossero meno di 15 la CE si insedia con una sola nomina e,
presumibilmente, questo sarebbe avvenuto nel tuo caso.
Nel caso i dipendenti fossero più di 15 la CE si può insediare solo con almeno tre componenti e,
presumibilmente, non si era ancora insediata.
La data di insediamento della CE è importante perché prima di tale data le liste vengono presentate
all'amministrazione mentre dopo tale data debbono essere presentate direttamente alla CE .
Quindi nel caso in cui la CE non fosse già insediata alla data di presentazione della lista i ricorrenti
hanno ragione e si dovrebbe procedere all'annullamento e alla ripetizione delle elezioni; nel caso in cui
la CE fosse già insediata i ricorrenti non hanno correttamente presentato la lista.
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RSU2015-Istruzioniperl’usoDetto questo ribadiamo, se ce ne fosse necessità, che le fonti regolamentari sono le leggi, l'accordo
quadro e il regolamento, mentre i chiarimenti Aran sono un parere di un organismo - che comunque
sovrintende alle operazioni ed hanno sicuramente autorevolezza-; dopodiché sarà la CE a decidere sul
ricorso.
5. Esame del ricorso alla CE. Presenza del ricorrente
Domanda: Alla riunione in cui la Commissione elettorale esamina un ricorso, può presenziare il
ricorrente?
Risposta: Non è prevista da nessuna parte la presenza del ricorrente durante l'esame del ricorso; il
ricorrente dovrebbe essere garantito comunque dal membro di CE nominato dalla sua lista. La CE è
sovrana, nulla toglie che possa decidere di ammettere la presenza del ricorrente.
6. Ricorso e tribunale
Domanda: Se non viene presentato ricorso al comitato dei garanti, si può presentare ricorso innanzi al
tribunale? che termini ho per presentare ricorso?
Risposta: Il ricorso al giudice del lavoro esula dagli accordi e segue una sua autonoma procedura.
Pensiamo però che un giudice che si trovi a verificare una denuncia senza che il ricorso al comitato dei
garanti sia stato fatto avrà qualcosa da eccepire.
Il consiglio è di seguire la procedure degli accordi, dopodiché si può ricorrere al giudice.
Il ricorso al comitato dei garanti si deve fare entro 10 giorni dalla decisione della CE (art.19 del
regolamento).
7. Parità di voti di lista e di preferenze
Domanda: Risultati votazioni:
voti validi 18, quorum 18/3 = 6
lista A: 6 preferenze al primo, 3 preferenze al secondo
lista B: 5 preferenze al primo 4 al secondo.
Si ha la parità di voti, resti e preferenze complessive. A chi attribuire il terzo seggio? Volendo
considerare l'età anagrafica, quali candidati capolista o in generale ?
Risposta: Forse manca qualche dato nel quesito.
Ammesso che le liste siano 2 (A e B) e i rappresentanti da eleggere 3, significa che i primi 2 seggi si
assegneranno al primo della lista A (6 preferenze) e al primo della lista B (5 preferenze). Rimangono
così primi dei non eletti delle due liste quelli con 3 e 4 preferenze; tra questi due si dovrà scegliere a
chi assegnare il terzo seggio. L'Aran "consiglia" al più anziano dei due.
8. Parità di voti di lista e di preferenze
Domanda: Per l'attribuzione di un seggio, se c'è parità di voti tra due liste e parità di preferenze
complessive, si deve assegnare il seggio in base all'anzianità anagrafica, anche se il candidato più
giovane ha ottenuto più preferenze del candidato più anziano? Quindi se così fosse il candidato più
anziano otterrebbe il seggio anche nel caso in cui l'elettorato gli avesse assegnato zero preferenze?
Risposta: L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, quartultimo capoverso, affronta la
questione con queste parole: "Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino
contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si
attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento,
potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel
caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista."
Abbiamo indicato in corsivo il termine "potrebbe risolvere" per ribadire che la scelta deve essere fatta
dalla CE secondo un criterio "giusto" e anche l'Aran non prescrive che la formula indicata debba essere
comunque applicata.
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoNel caso limite indicato nel quesito, tra 2 candidati (primi dei non eletti) uno con 9 preferenze ed uno
con 0 preferenze, opterei per il primo.
9. Ricorso contro comitato garanti
Domanda: Dopo il ricorso al comitato dei garanti, esistono dei tempi da rispettare per un eventuale
ricorso al giudice del lavoro?
Risposta: I tempi sono quelli di una qualunque vertenza davanti al giudice del lavoro. Ti conviene
sentire un legale, di cui avrai necessariamente bisogno.
10. Seggio non attribuito e annullamento elezioni
Domanda: La cisl ha presentato ricorso per errata attribuzione seggi! 65 votanti: CGIL due candidati il
primo21 voti il secondo 12, un voto alla lista; CISL 13 voti al primo candidato, 6 al secondo e 5 al terzo;
UNSA 5 voti all'unico candidato. La commissione ha attribuito due seggi alla CGIL e due alla CISL. Le
RSU dovevano essere 5 ma un posto non è stato coperto perché mancava il candidato CGIL. Ha
fondamento il ricorso della CISL che vuole nuove elezioni?
Risposta: Il conteggio dei voti di preferenza dà 63, immaginiamo che ci siano 2 schede bianche/nulle. Il
quorum è quindi 13 e alla cgil andrebbero 3 seggi, alla cisl 2 e nessuno all'unsa.
Se la lista cgil è composta da solo 2 candidati il terzo seggio non viene assegnato.
Il problema è il numero minimo di componenti necessario affinché la RSU sia legittimata ad operare.
L'art.4 dell'accordo quadro dice che "il numero...non potrà essere inferiore a:....tre componenti...fino a
200 dipendenti".
L'accordo integrativo ministeri del 22.10.98 dice che "il numero...5 unità...da 51 a 100 dipendenti".
Ora si possono seguire due interpretazioni: una che equipara l'aumento a 5 unità come numero
minimo di componenti, quindi come una sostituzione dell'art.4; un'altra interpretazione è che
rimangono validi i numeri minimi previsti dall'art.4 in quanto espressamente previsti (quindi 3
componenti) e che l'accordo ministeri eleva il numero a 5 ma non lo dà come prescrizione minima
(come, in effetti, letteralmente non fa).Nel primo caso le elezioni vanno annullate, nel secondo no. La
decisione spetta alla CE.
11. Impossibilità costituzione comitato garanti
Domanda: Ho presentato ricorso al comitato dei garanti contro una decisione della C.E. in ordine ad
una palese violazione del calendario nazionale. Il direttore provinciale del lavoro ha detto che il
comitato è composto da lui, un funzionario P.A. e un rappresentante per ogni sindacato della triplice;
quindi 5. Alla data convenuta i tre rappresentanti sindacali designati, d'accordo, non si sono presentati
e il direttore provinciale del lavoro mi ha inviato un verbale di impossibilità di costituzione del
comitato per mancanza del quorum necessario. È giusto questo comportamento? I sindacati sono
membri necessari del comitato? L'accordo dice che se interessati partecipano. Altrimenti lo strumento
contrattuale del comitato a cosa serve se può essere messo in condizione di non decidere?
Risposta: Innanzi tutto ci sembra che la costituzione del Comitato dei garanti così come indicata nel
quesito sia errata. Infatti, l'art.19 del regolamento dice che il comitato è costituito da:
-
il Direttore dell'ULPMO o suo delegato;
un rappresentante dell'amministrazione ove si svolgono le RSU oggetto del ricorso;
un rappresentante di ciascuna O.S. presentatrice di lista "interessata al ricorso".
Quindi, se il ricorso ha come oggetto il calendario e quindi tutte le OO.SS. presentatrici di lista sono
interessate, nel comitato dovranno essere rappresentate TUTTE, e non solo la "triplice".
Il regolamento non prevede nessun quorum e quindi è inconcepibile che non si esamini un ricorso per
la mancanza di alcuni componenti (se la convocazione è giunta a tutti, chi non partecipa si autoesclude
dalle decisioni).
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RSU2015-Istruzioniperl’usoA questo punto sarà bene che l'O.S. che ha presentato ricorso provveda a una formale diffida al
Direttore dell'ULPMO per riconvocare, ai sensi del citato art.19, il comitato individuando esattamente i
componenti (chi presenta ricorso deve per forza partecipare).
In caso di mancato riscontro non rimane che il ricorso al Giudice del Lavoro.
12. Decadenza RSU
Domanda: Con la raccolta firme chiaramente la metà più una la RSU decade. la mia domanda è se è
vero che la commissione elettorale, oltre alla verifica delle firme, ha il potere di andare a chiedere a
ogni lavoratore se è vero.
Risposta: Non è prevista nessuna raccolta di firme per sfiduciare la RSU.
L'unica ipotesi in cui la RSU decade e deve essere rieletta è quella prevista dall'art.7 dell'A.Q. e cioè
quando si verifichi che oltre il 50% dei componenti si siano dimessi dall'incarico.
13. Decisione del Comitato dei garanti
Domanda: il comitato dei garanti come deve decidere? a maggioranza, all'unanimità ...esistono norme
precise in tal senso?
Risposta: L'ACQ del 7 agosto 98 e il regolamento non definisce le regole di funzionamento del
Comitato dei garanti specie nelle modalità di decisione.
Qualcosa in più viene chiarita dall’ Aran che indica che tale comitato deve dotarsi di un proprio
regolamento di funzionamento. Non esiste quindi una regola valida per tutti; spesso le decisioni sono
state assunte a maggioranza, ma tale criterio non sempre può ritenersi equo (immaginiamo il caso del
ricorso di una lista contro la sua esclusione: nel comitato dei garanti ci saranno, oltre al direttore
ULPMO, a un rappresentante dell’amministrazione in cui si sono tenute le RSU e il rappresentante
della lista esclusa, i rappresentanti di tutte le liste presentate e va da sé che una decisione a
maggioranza vedrebbe soccombere il ricorrente).
Se possiamo dare una indicazione, si potrebbe, dopo aver discusso il ricorso alla luce dei regolamenti e
delle norme, verbalizzare la posizione di ognuno dei membri del comitato dopodiché il direttore
ULPMO, che è il presidente del comitato, dovrebbe assumere la decisione motivandola a verbale.
Tale modalità avrebbe tre scopi: 1, far assumere a ciascun membro la propria responsabilità, 2,
lasciare la decisione a un soggetto terzo e, 3, lasciare traccia scritta della procedura nel caso in cui uno
dei soggetti interessati volesse fare ulteriore ricorso presso il giudice del lavoro.
14. Componente RSU e delegazione parte pubblica
Domanda: Può un capo dogana essere anche membro di RSU poiché rappresenta anche la delegazione
di parte pubblica nella contrattazione?
Risposta: Non conoscendo, lo scrivente, la qualifica di Capodogana, se cioè faccia parte o meno della
Dirigenza, si può dire, in via generale che, se tale qualifica facesse parte della dirigenza,
l'incompatibilità è evidente in quanto alle RSU è specificatamente esclusa l'area della Dirigenza. Non
solo, ma la circolare di chiarimenti dell'Aran del 30 luglio 2007, al punto 5, paragrafo dell'elettorato
passivo, aggiunge, oltre alla esclusione della Dirigenza, specifica: "sono esclusi..." "i dipendenti con
qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di
dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale".
Quindi, oltre a queste esclusioni, se il Capodogana non fa parte della dirigenza potrebbe essere
membro della RSU, se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti (consigliamo di riguardare bene i
regolamenti e le circolari).
Questo dal punto di vista regolamentare; dal punto di vista non formale appare evidente la
contraddizione inconciliabile tra le due posizioni che dovrebbe dar luogo alle dimissioni del soggetto o
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RSU2015-Istruzioniperl’usoalla sua esclusione dalla delegazione trattante, e in questo senso sarebbe opportuno che i lavoratori
manifestassero la loro opinione.
15. Dimissioni e reintegro componenti RSU
Domanda: Sono stata eletta come componente della RSU nell’agenzia regionale dove lavoro insieme
ad altri 8 membri, suddivisi in 3 sigle sindacali 5 componenti appartenenti alla CGIL, 2 alla CISL, 2
all’UIL. Il 12 ottobre u.s., insieme ad altri 6 componenti (5 della CGIL e io della CISL) abbiamo
presentato le dimissioni al Direttore Generale e per conoscenza alle sigle sindacali. Le motivazioni che
ci avevano portato a questa decisione era il continuo mancato rispetto dei rapporti sindacali che
l’Agenzia aveva nei confronti della RSU. Il Direttore, dopo aver ricevuto la lettera in cui si
comunicavano le dimissioni, non le ha ratificate ma ci ha chiesto un incontro di chiarimento in merito
alle motivazioni che avevano determinato le dimissioni di sei membri della RSU su nove. Dopo aver
discusso ed espresso le nostre motivazioni si è preso atto della reciproca intenzione di instaurare un
costruttivo clima di collaborazione per il raggiungimento di nuovi importanti risultati sul piano
sindacale. Questo ha portato le sei persone della RSU a ritirare le dimissioni, ratificate dal Direttore
con successiva nota. Nel frattempo la Segreteria Regionale della CISL senza coinvolgermi in alcun
modo, neanche informandomi delle scelte e relative azioni che intendeva intraprendere ha
provveduto alla mia sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista. Il quesito è il
seguente : 1. la Cisl o la rimanente RSU (3 su 9) poteva sostituirmi, anche se c’era la maggioranza che si
dimetteva? 2. se ho revocato le dimissioni il mio sostituto rimane? 3. visto il mancato sostegno e il
successivo comportamento da parte della CISL nei miei confronti, posso dimettermi dal sindacato
sempre rimanendo nella RSU? 4. se mi dimetto dal sindacato, pertanto dalla lista dove sono stata
eletta, può avvenire la sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista?
Risposta: L'art.7 del regolamento RSU (accordo del 7.8.98) non contempla il caso di dimissioni e
successivo reintegro, ma quanto da te esposto evidenzia il mancato rispetto della CISL nell'applicare
tale regolamento.
Nel momento in cui più del 50% dei componenti la RSU (quindi proprio nel vostro caso, cioè con 6
dimissionari su 9) la RSU decade e c'è l'obbligo del suo rinnovo -cioè nuove elezioni-.
Quindi, se la CISL ritiene valide le tue dimissioni deve ritenere valide anche quelle degli altri 5 e quindi
non può nominare un nuovo componente, ma indire nuove elezioni.
Se invece non contesta e accetta il reintegro degli altri 5 RSU deve ritenere valido anche il tuo
reintegro.
Quindi o siete tutti dimissionari e si va a nuove elezioni o siete tutti reintegrati. C'è da notare, in più,
che le dimissioni devono essere formulate secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 e che come sembra in questo caso- non tutti gli obblighi previsti siano stati assolti (per esempio la nomina
del componente RSU subentrante deve essere contestuale).
È comunque assodato che le tue dimissioni dal sindacato nelle cui liste sei stata eletta non può dar
luogo a nessuna sostituzione (salvo, appunto, a seguito di tue dimissioni); i componenti RSU
rimangono tali fino a fine mandato anche se cancellano la loro iscrizione al sindacato o passano ad
altro.
Il consiglio è quello di rivolgerti al Direttore generale -che peraltro ha ratificato il vostro reintegrodiffidandolo dal dare corso alla nuova nomina fatta dalla CISL; l'accettazione della vostra revoca deve
valere per tutti o per nessuno.
16. Sfiducia RSU eletta
Domanda: Nel mio ufficio i rappresentanti RSU sono tutti appartenenti a sigle confederali. Il
malcontento serpeggia. Quindi chiedo: è possibile mettere in discussione i rappresentanti, esautorarli
dall'incarico e procedere a nuove elezioni prima della scadenza del loro mandato? Qual'è la procedura
formale?
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’usoRisposta: Non è prevista nessuna verifica della rappresentanza dei componenti RSU eletti e loro
decadenza.
Certo è che una RSU sfiduciata dai lavoratori (ma la sfiducia dovrebbe essere palese, in assemblea o
con altro strumento verificabile) dovrebbe avere l'obbligo etico e politico di dimettersi; sappiamo però
che in questo Paese le poltrone -ad ogni livello- sono cosparse di colla...
Per ridimensionare la rappresentatività della RSU così sfiduciata -e delle sigle da essa rappresentatenon rimane che l'unica via ancora percorribile dai lavoratori: organizzarsi e contrastare le decisioni e
gli accordi fatti dalla RSU per costringerli alle dimissioni, agendo in tal modo anche verso la
controparte che non potrà più essere sicura che gli accordi con la RSU garantiscano tranquillità nel
posto di lavoro e si vedrà costretta a cercare il consenso "vero" dei lavoratori attraverso i loro "nuovi"
rappresentanti.
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
VADEMECUM RAPIDO PER LE RSU 2015
Le scadenze:
13 gennaio 2015 – Inizio procedura elettorale (annuncio)
14 gennaio 2015 – Inizio raccolta firme e primo
giorno utile per la presentazione della lista
28 gennaio 2015 – Termine insediamento della
Commissione Elettorale
6 febbraio 2015 – Ultimo giorno utile per
presentare la lista elettorale
Dal 3 al 5 marzo 2015 – Giorni di votazioni
6 marzo 2015 – Scrutinio dei voti
Stampato 10 dicembre 2014
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RSU2015-Istruzioniperl’uso-
ELETTORATO ATTIVO (possono votare)
Dipendenti di ruolo a tempo indeterminato(sia a tempo pieno che parziale) e quelli
a tempo determinato che siano in servizio almeno dal 5 marzo 2015 (ultimo giorno
utile per le votazioni) .
Esclusioni:
non hanno diritto al voto i dirigenti, il personale non contrattualizzato e coloro che
svolgono consulenze o che hanno altri tipi di rapporto di lavoro non ricompresi nelle
due precedenti tipologie
ELETTORATO PASSIVO (possono essere votati)
Dipendenti di ruolo a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale) e quelli
a tempo determinato che siano in servizio almeno dal 13 gennaio 2015 (data di
annuncio delle Elezioni) con un contratto di durata complessiva di almeno 12 mesi
dalla data di costituzione della stessa RSU (cioè sino a marzo 2016).
I lavoratori con contratto a tempo determinato della Scuola e dell’AFAM devono
avere un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fine al
termine delle attività didattiche.
Casi particolari:
il personale comandato o fuori ruolo con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato vota nell’amministrazione di assegnazione, ma
conserva la possibilità di candidarsi nell’amministrazione di provenienza;
qualora eletto ha l’obbligo di rientrare in servizio, con revoca del comando o
del fuori ruolo;
il personale assunto tra la data di annuncio delle elezioni e la data delle
votazioni ha diritto al solo elettorato attivo; non incide sul numero degli RSU
da eleggere.
ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere candidati:
i componenti della Commissione Elettorale;
i presentatori della lista;
gli scrutatori
Sono incompatibili con l’incarico RSU:
coloro che ricoprono incarichi in organismi istituzionali o
cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici.
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RSU 2015 con USB
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2015 Vademecum RSU2015 - Ministero dello Sviluppo Economico