MANUALE PER L'AUTOINFUSIONE ASSOCIAZIONE PIEMONTESE EMOFILICI OSPEDALE SAN GIOVENNI BATTISTA DI TORINO IST R UZ I O N I P ER IL CO R SO DI AUT O IN F U S IO N E A cura di Prof. E. LEVI Prof. M.C.LANGE Dott. V.INFELISE Disegni di E. SORANO TORINO, GIUGNO 1981 PREFAZIONE L’Associazione Piemontese degli Emofilici con questo opuscolo illustrativo sull’autoinfusione domiciliare intende fornire un concreto strumento di assistenza sanitaria a quanti sono costretti a ricorrere a questa terapia. Oggi infatti, con il supporto di tutti gli emofilici riuniti nella nostra Associazione e grazie alla risposta trovata nella Regione Piemonte che ha varato una apposita legge è diventato possibile realizzare, anche tra le pareti domestiche, una terapia sempre più necessaria nella prevenzione e cura nei soggetti emofilici. Attraverso la diminuita dipendenza dai Centri di cura specializzati diventa così possibile realizzare un modello di intervento più agile, che mentre da un lato contribuisce a ridurre le spese di degenza ospedaliera, dall’altro favorisce un più autonomo e libero inserimento dei pazienti nella vita sociale e produttiva. La lettura attenta dell’opuscolo può consentire quindi, a tutte le persone abilitate la possibilità di intervenire a favore dei familiari e pazienti emofilici. La visita periodica di controllo, che non deve essere sottovalutata, garantisce una completa verifica dello stato di salute dei soggetti interessati dell’eventuale insorgenza di fattori patologici. Mentre formuliamo quindi l’invito di una lettura attenta dell’opuscolo ad una scrupolosa osservanza delle prescrizioni in esso contenute sentiamo il dovere di ringraziare quanti, da un lato operatori sanitari, tecnici di laboratorio, e altri, che hanno permesso la realizzazione di questo libretto, dall’altro non bisogna dimenticare il ruolo importante dei donatori di sangue che con il loro dono ci danno la forza di vivere. Angelo Magrini Presidente dell’Associazione Piemontese degli Emofilici COMMENTO ALLA LEGGE REGIONALE Il corso di addestramento all’autoinfusione per il trattamento domiciliare degli emofilici istituito dalla Regione Piemonte presso gli Ospedali Maggiore San Giovanni Battista e Infantile Regina Margherita di Torino si propone i seguenti scopi. In primo luogo quello di fornire all’emofilico e ai suoi familiari una migliorata conoscenza della malattia, delle sue possibilità di terapia e prevenzione e quindi una migliore collaborazione del malato con i propri medici per un più proficuo trattamento della stessa. In secondo luogo quello di dare all’emofilico la possibilità di un trattamento) immediato di quegli episodi emorragici (che sono poi la maggioranza) di minor gravità che si verificano continuamente nel corso della sua esistenza, senza obbligarlo a spostamenti talora disagiati verso il proprio Centro di assistenza. L’emofilico e/o il suo assistente devono quindi conoscere non solo le modalità tecniche di allestimento dell’emoderivato da infondere e le modalità di reperire di una vena e di infusione del preparato, ma anche il tipo di emoderivato da impiegare e le dosi a lui necessarie per quel determinato episodio morboso. Deve inoltre conoscere i rischi connessi ad una impropria preparazione e infusione dell’emoderivato: deve sapere a chi rivolgersi in caso di reazione e quali provvedimenti immediati prendere di volta in volta. Deve infine essere informato su quali possono essere gli esiti a distanza di un trattamento infusivo ripetuto, e deve quindi essere ben conscio della necessità di sottoporsi a frequenti, ripetuti controlli sia delle sue condizioni fisiche (ad esempio di efficienza muscolare ed articolare) che del funzionamento del suo organismo intero (funzionalità renale, epatica, cardiaca, ecc.). La Legge Regionale n. 26 del 16/5/1980 è costituita da 8 articoli. Il 1° art. definisce il trattamento domiciliare come "l’infusione endovenosa di emoderivati specifici effettuati dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di un sanitario" nel momento di comparsa di una emorragia o in seguito ad un evento traumatico che "giustifichi lo stato di necessità", cioè la reale urgenza di un trattamento infusivo senza attendere il trasferimento del soggetto in Ospedale o al Centro Emofilici competente. Lo stato di necessità è anche quello di dominare immediatamente una emorragia appena iniziata, e prima che la sua entità all’interno, ad esempio, di un'articolazione, ne condizioni pesantemente non solo il funzionamento immediato, ma anche le possibilità di ripresa successiva. L’art. 2 detta norme sulla distribuzione territoriale delle attività di istruzione e supporto per l’assistenza domiciliare, nonché le modalità di ottenimento dell’autorizzazione a svolgerle. L’art. 3 precisa alcune modalità dei corsi di istruzione. L’art. 4 istituisce una commissione di vigilanza e di supporto per i sorsi, commissione costituita da un rappresentante del consiglio di amministrazione di ciascun Ospedale (o del consiglio di gestione delle ULS), da un rappresentante della direzione sanitaria ospedaliera (o dell’ULS), dal direttore del Centro Trasfusionale responsabile del corso, da un assistente sociale della ULS e da un rappresentante degli emofilici stessi. Tale commissione dovrà verificare, alla fine del corso di istruzione, la idoneità dei singoli partecipanti alla infusione, oppure (art. 6) stabilire un ulteriore congruo periodo di addestramento qualora il candidato non risulti idoneo all’auto trattamento. Le modalità per accedere al corso sono stabilite nell’art. 5. Esso richiede che la domanda di iscrizione al corso contenga oltre: a) alle generalità del paziente, o dell’assistente o di ambedue, b) la dichiarazione che il paziente accetti l’infusione da parte del suo assistente (qualora non voglia o non sia in grado di auto infondersi) e infine c) il parere del medico curante. Tale parere appare particolarmente importante per le limitazioni proprie dell’auto trattamento, quali la presenza di un anticoagulante (inibitore) verso il fattore VIII (o rispettivamente IX nel caso dell’emofilia B); l’assenza di vene facilmente aggredibili (bambini piccoli, pazienti obesi); uno stato di emotività eccessivo nell’emofilico e/o nei suoi familiari. L’art. 6 esamina come già detto l’esame di idoneità del paziente e il 7° stabilisce gli obblighi del paziente in auto trattamento. Questi, o il suo assistente, si impegnano alla più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso: preparazione appropriata e sterile dell’emoderivato, nella dose stabilita per ciascun paziente ad ogni episodio emorragico dal Centro Emofilie; somministrazione di esso con siringhe e materiali a perdere (non riutilizzabili) dopo sterilizzazione della cute del braccio o della mano, in modo cauto e corretto. Il paziente si impegna inoltre a sottoporsi a visita di controllo presso il proprio medico, o il Centro Emofilie o presso il vicino Ospedale nelle 24 ore successive. Ciò appare di somma importanza, specie per il trattamento immediato o si verificano in sedi particolarmente pericolose (capo, addome, reni). In tal caso potrà rendersi necessario un controllo o addirittura un ricovero per l’ulteriore trattamento del malato. Particolarmente importante è poi l’impegno a controlli cui deve sottoporsi il paziente ogni sei mesi presso il Centro Emofilia nel quale è stata posta la diagnosi e stabilite le modalità individuali di trattamento. L’art. 8 infine assicura la necessaria copertura assicurativa per i danni eventualmente sofferti dai pazienti durante il corso di auto trattamento presso il Centro Trasfusionale, copertura assicurativa che verrà tuttavia a mancare qualora non vengano rispettate le norme della legge e in particolare quelle contenute nell’articolo 7. ……. Ricordi.