Disturbi Specifici di
Apprendimento
aspetti clinici e legislativi
Rita Potena
TSMREE ASL RMB
Epidemiologia
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

18 bambini su 100 necessiterebbero di un
intervento per :
2:100 disturbo neuropsichiatrico grave
4:100 disturbo neuropsicologico settoriale
4:100 disturbo psicopatologico “ cronico “
2:100 disturbo psicopatologico “ acuto”
2:100 disturbo psicopatologico “fasico”
4:100 crisi evolutive o su base ambientale
( Levi 2007 )
DISTURBI NEUROPSICOLOGICI
SETTORIALI
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

Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del
linguaggio.
Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche
Disturbo evolutivo specifico della funzione
motoria
Disturbi evolutivi specifici misti
Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche : caratteristiche :



Gruppi di condizioni morbose che si manifestano
con specifiche e significative compromissioni delle
abilità scolastiche.
Non sono il risultato diretto di altre patologie
( ritardo mentale, disturbi uditivi o visivi non corretti,
disturbi emotivi ) sebbene possano manifestarsi
contemporaneamente a tali condizioni
Sono frequentemente associati ad altre sindromi
cliniche ( ADHD, Disturbo della Condotta) o altri
disturbi evolutivi ( Disturbi di Linguaggio, Disturbo
della Coordinazione Motoria )
direttive diagnostiche



Il grado di compromissione delle abilità scolastiche
deve essere significativo (presente in meno del3%
della popolazione scolastica )
La compromissione deve essere specifica non
attribuibile ad un ritardo mentale o a compromissioni
minori del livello intellettivo,il livello di
apprendimento deve essere sostanzialmente
inferiore a quello atteso per un bambino con la
stessa età mentale
Devono essere assenti fattori esterni capaci di
fornire una sufficiente motivazione per le difficoltà
scolastiche ( assenze prolungate, cambi continui di
domicilio…)
Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche




Disturbo specifico della lettura
Disturbo specifico della compitazione
Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
Disturbi misti delle capacità scolastiche
LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA,
L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELE
PERSONE HANDICAPPATE
Legge n° 104/1992
Soggetti aventi diritto (Art. 3):
1.
2.
E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
Accertamento dell’handicap (Art. 4)
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all’art. 3, sono effettuati dalle USL
mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1, Lg.
295 del 15/10/1990, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le USL.
Diritto all’educazione e all’istruzione (Art. 12):
1
2.
3.
4.
Inserimento dei bambini 0-3 anni negli Asili Nido.
Diritto all’educazione ed all’istruzione nelle sezioni
di scuola materna e nelle classi comuni delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
Istituzioni Universitarie.
Obiettivi dell’integrazione sono per il legislatore gli
apprendimenti, la comunicazione, le relazioni e la
socializzazione.
L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione
non può essere impedito dalle difficoltà di apprendimento e/o dalle difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all’handicap.
5/8. Stabiliscono gli adempimenti delle istituzioni
scolastiche e sanitarie in merito alle procedure
necessarie all’elaborazione del piano educativo
individualizzato (GLH, PDF, etc.) ed ai suoi periodici
aggiornamenti.
9/10. Diritto all’istruzione per i minori ricoverati in
centri di riabilitazione pubblici e/o privati e/o in
divisioni ospedaliere.
Integrazione Scolastica (Art. 13 ):
1. L’ integrazione scolastica della persona handicappata
nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni
ordine e grado e nelle università, fermo restando
quanto previsto dalle Lg. 360 (11/05/76) e Lg. 517
(4/08/77) e successive modifiche, avviene
attraverso:
a) programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
gestiti da enti pubblici o privati;
b) la dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, atto a favorire l’effettivo diritto allo studio;
c, d) adempimenti del Ministero dell’Università;
e) sperimentazione di cui al D.P.R. n.419, 31/05/74 da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap.
2. Stabilisce la possibilità, per la finalità del comma 1,
degli Asili Nido di adeguare l’organizzazione e
assegnare personale docente specializzato ed
operatori ed assistenti specializzati ai bambini con
handicap.
3. Stabilisce l’obbligo per gli enti locali di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali
nelle scuole di ogni ordine e grado. Sono garantite
attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
specializzati.
4. Definisce la dotazione in organico per la scuola
superiore di secondo grado al momento della
promulgazione della legge.
5. Dispone che nella scuola secondaria di primo e
secondo grado siano garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali
realizzate con insegnanti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale (PDF) e del conseguente piano
educativo individualizzato (PEI).
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la cotitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse , dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti
Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica (Art. 15)
1 – E’ istituito un gruppo lavoro presso ogni ufficio
scolastico provinciale costituito di: ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, esperto della
scuola, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle USL, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni.
2- E’ istituito un gruppo lavoro presso ogni circolo
didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado composti da: insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione
previste dal piano educativo.
3 - I gruppi di lavoro hanno compiti di:
 consulenza e proposta al provveditore agli studi,
 consulenza alle singole scuole,
 collaborazione con gli enti locali e le USL per la
conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi
di programma (art.13, 39 e 40) per l’impostazione dei
PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4 - Predispongono annualmente una relazione da inviare
al Ministero della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale
Articolo 2: Individuazione dell’alunno come persona
handicappata
All’individuazione dell’alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l’esercizio del diritto
all’educa-zione, all’istruzione e all’integrazione
scolastica, di cui agli art. 12 e 13 della legge 104 del
1992, provvede lo specialista, su segnalazione dei
servizi di base, anche da parte del competente capo
di istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età
evolutiva, in servizio presso UUSSLL o in regime di
convenzione con le medesime, che riferiscono alle
direzioni sanitaria e amministrativa, per i successivi
adempimenti entro il termine di dieci giorni dalla
segnalazione.
Articolo 4: Profilo dinamico funzionale (PDF)
Viene compilato, dopo il primo periodo di inserimento
scolastico:
 dall’unità multidisciplinare;
 dai docenti curriculari;
 dagli insegnanti specializzati della scuola;
 con la collaborazione dei genitori.
Indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in
situazione di handicap dimostra di possedere nei
tempi brevi ( 6 mesi ) e nei tempi medi ( 2 anni ).
Sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale,
descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta
dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle
relazioni in atto e a quelle programmabili.
Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, del 5/10/2004 avente come oggetto :
“INIZIATIVE RELATIVE ALLA DISLESSIA”
La circolare è indirizzata ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali e sottolinea la necessità che i
soggetti dislessici possano usufruire a scuola di
strumenti compensativi e dispensativi.
Definisce la dislessia come difficoltà specifica nella
lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di
calcolo, che può essere valutata con il protocollo
diagnostico messo a punto dall’AID (Associazione
Italiana Dislessia) e dalla SINPIA.
Sottolinea che spesso tali difficoltà vengono
attribuite ad altri fattori quali negligenza, scarso
impegno o interesse, comportando ricadute a livello
personale: abbassamento dell’autostima, depressione o
comportamenti oppositivi, che possono determinare un
abbandono scolastico o una scelta di basso profilo
rispetto alle potenzialità.
Sollecita l’utilizzo di ulteriori strumenti durante il
percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello
studente ed ai risultati acquisiti.
Auspica che vengano poste in essere iniziative di
formazione al fine di offrire risposte positive al
diritto allo studio e all’apprendimento dei dislessici,
nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, del 5/01/2005 avente come oggetto :
“INIZIATIVE RELATIVE ALLA DISLESSIA”
Si precisa che per l’utilizzazione dei provvedimenti
dispensativi e compensativi possa essere sufficiente
la diagnosi specialistica di disturbo di apprendimento
(o dislessia) e che tali strumenti debbano essere
applicati in tutte le fasi del percorso scolastico,
compresi i momenti di valutazione finale.


Esprime perplessità sull’art. 4 (sostegno in deroga al
rapporto insegnanti-alunni) applicato sulla base
esclusiva di certificati attestanti la particolare
gravità.
Ribadisce la validità della legge 449/97 che fissa la
dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella
misura di 1/138 alunni frequentanti gli istituti
scolastici.
Nota del Consiglio di Stato 29 agosto 2005 su: “MODALITA’ E
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO
COME SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AI
SENSI DELL’ART. 35, COMMA 7, DELLA LG. 289 DEL 27
DICEMBRE 2002” (Lg. Finanziaria del 2003)
Il Consiglio di Stato sottolinea che :


Presupposto per l’applicazione della legge 104/92 è
l’INDIVIDUAZIONE del soggetto avente diritto.
Visto che si è rilevata una difformità nelle procedure
a livello regionale che hanno prodotto difformità nella
fruizione dei diritti si richiama ad adottare in senso
stretto le indicazioni fornite dall’art. 3, Lg. 104/92.
REGOLAMENTO RECANTE MODALITA’ E CRITERI
PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO O
SOGGETTO IN SITUAZIONE DI HANDICAP, ai sensi
dell’art. 35, comma 7 della Lg. 289/12/2002 (D.P.C.M., n. 185,
23 febbraio 2006)
Recita:
“Ai fini dell’individuazione dell’alunno come soggetto in
situazione di handicap, le Aziende Sanitarie
dispongono, su richiesta documentata dei genitori o
degli esercenti la potestà parentale o la tutela
dell’alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali,
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13
della legge 104/92”
”Il verbale sottoscritto dai componenti del collegio
reca l’indicazione della patologia stabilizzata o
progressiva accertata con riferimento alle
classificazioni internazionali dell’OMS, nonché la
specificazione dell’eventuale carattere di particolare
gravità della medesima, in presenza dei presupposti
previsti dal comma 3 dell’art. 3”
“L’autorizzazione all’attivazione di posti di sostegno in
deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma della Lg.
289/2002 art.35, comma 7, è disposta dal Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla base della
certificazione attestante la particolare gravità di cui
all’art. 2, comma 2, del presente decreto”
→ leggi : ACCERTAMENTO COLLEGIALE DA PARTE
DELLA COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
CIRCOLARE ATTUATIVA DELLA REGIONE LAZIO IN
MERITO AL D.P.C.M. n.289/2006 art. 35, comma 7 del 12
dicembre 2006
Viene trasmesso ai Direttori Generali delle ASL di
Roma e Province il dispositivo del Ministero della
Salute che demanda alle Regioni la predisposizione di
linee guida per la creazione di commissioni idonee alla
valutazione e all’accertamento della disabilità
dell’alunno in situazione di handicap.
Nello stesso tempo viene formalizzata la costituzione
di un Tavolo Interistituzionale sulla Disabilità presso
la Conferenza Unificata Stato-Regioni al fine di
pervenire ad un modello unico di accertamento attivo
delle abilità presenti nella persona disabile.
CRITICITA’:
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


Handicap/Disabilità (ICD 10; ICF);
Accertamento dell’avente diritto al sostegno
scolastico ( art. 3/104);
Nuove linee guida per le disabilità di sviluppo in
funzione del livello di gravità e pervasività del
disturbo (dsl, dsa, disprassie, etc.);
C.M. 2005 sulla dislessia;
Rifiuto dell’omologazione come handicappato dei
soggetti con disturbi settoriali dello sviluppo;
Ambivalenza della famiglia sulla presenza del
sostegno, con delega degli aspetti di attivazione di
fattori protettivi;



Modifiche all’ordinamento scolastico (Legge di
Riforma Moratti);
Maggiore eterogeneità della composizione della
popolazione scolastica ( vedi flussi migratori con
creazione di fasce svantaggiate a forte rischio di
insuccesso scolastico);
Riduzione progressiva delle risorse sia a livello
sanitario che scolastico.
PRESA IN CARICO
Secondo il Progetto Obiettivo Materno-Infantile (D.M.
24.4.2000), la tutela della salute mentale in età
evolutiva è uno dei compiti fondamentali del SSNN.
Nel Lazio ( Piano Sanitario Regionale 2002-2004)
questo compito è demandato ai Servizi di Tutela della
Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva
(TSMREE), attualmente settore specifico del
Dipartimento di Integrazione Sociosanitaria e Tutela
Materno Infantile, che fornisce secondo il D. Lg.
229/99 prestazioni sociosanitarie ad elevata
integrazione, cioè prestazioni in cui l’intervento è
composito.
La Unità Operative del TSMREE è la sede operativa
per le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, neuromotorie di
origine centrale e periferica e muscolari, dei disturbi
dello sviluppo affettivo e relazionale, delle patologie
della sfera cognitiva e dei disturbi neuropsicologici.

Ha i seguenti compiti:
Attività di prevenzione su tematiche specifiche.

Attività di accoglienza e analisi della domanda.

Valutazione diagnostica.



Attività di consulenza e sostegno multidisciplinare
nelle strutture residenziali a carattere socioassistenziale (gruppi appartamento, pronta
accoglienza, centri socio-riabilitativi ai sensi dell’art.
7 della Lg. 104/92).
Interventi necessari a garantire l’assistenza
domiciliare ai minori nonché l’applicazione
dell’assistenza domiciliare integrata all’area dell’età
evolutiva.
Attività di prescrizione, verifica e valutazione delle
prestazioni riabilitative presso strutture private
accreditate ambulatoriali, semiresidenziali e
residenziali.



Interventi di orientamento professionale,di programmazione di attività risocializzanti, espressive e
riabilitative ( soggiorni estivi, tempo libero ecc.).
Integrazione operativa con i servizi “di confine”
(medicina e pediatria di base, medicina preventiva,
consultori, DSM, SERT, ecc.).
Definizione ed attuazione di programmi terapeutici,
riabilitativi e socio-riabilitativi, secondo modalità
proprie dell’approccio integrato e nella strategia della
continuità terapeutica.



Attività relative alla integrazione scolastica degli
alunni disabili ai sensi della normativa vigente ( GLH di
Istituto e Operativi).
Interventi di tutela dei soggetti in età evolutiva
richiesti dalla Magistratura o derivanti da provvedimenti emanati dalla stessa in collegamento con i
servizi sociali del territorio.
Attività di rete del servizio sociale con i servizi del
Municipio.
Strategie operative:
1) Centralità dell’intervento territoriale che consente
di rispondere ai bisogni del bambino/adolescente nel
suo ambiente naturale di vita (0-18).
2) Integrazione operativa con i servizi socio-assistenziali degli Enti Locali, con il Sistema Scolastico, il
Sistema Giudiziario e le Organizzazioni del Terzo
Settore.
3) Lavoro in equipe distrettuali multidisciplinari
composte dalle seguenti figure professionali esperte
nel campo dell’età evolutiva:
 neuropsichiatra infantile
 psicologo
 assistente sociale
 terapista della riabilitazione nelle sue diverse
specificità
 educatore professionale
Iter di presa in carico:



Il primo contatto con il TSMREE può avvenire
secondo le seguenti modalità:
Segnalazione alla famiglia da parte della scuola;
Invio da parte del pediatra o del medico di libera
scelta;
Iniziativa personale dei genitori.
La D.G.R. 398 del 15/2/2000 stabilisce che è
possibile accedere ai Centri di Riabilitazione Accreditati ex art. 26 con impegnativa del pediatra o del
medico di libera scelta.
Fasi successive della presa in carico:




Analisi della domanda (assistente sociale)
Formulazione ipotesi diagnostica (neuropsichiatra
infantile e/o psicologo)
Processo diagnostico secondo l’applicazione di
protocolli valutativi specifici suddivisi per aree di
sviluppo quali quella cognitiva, linguistica, motorioprassica, relazionale,etc. (psicologo, fisioterapista,
logopedista, terapista della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva, etc.).
Eventuale presa in carico globale con la
programmazione del progetto terapeutico, che
include anche il progetto riabilitativo.
Il progetto terapeutico è flessibile nel tempo rispetto
ai bisogni, segue l’iter evolutivo del bambino e del suo
disturbo, differenzia ed implementa interventi diversi
sia di tipo sanitario che socio-assistenziale.
Il progetto riabilitativo ha come scopo prioritario
l’intervento sulla disabilità e continua per tutto il
tempo in cui è utile e possibile attivare in terapia
meccanismi di recupero e/o compenso.
La presa in carico globale presuppone la centralità
dell’intervento coordinato con le strutture educative,
come anche sottolineato dal D.G.R. 398 del 15/02/
2000 sulla normativa riguardante i Centri Accreditati
ex art. 26.
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Disturbi Specifici di Apprendimento aspetti clinici - retescuole 14-15