USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DEFINIZIONI Attrezzatura di lavoro: macchina, apparecchio, utensile o impianto utilizzato durante il lavoro Uso di una attrezzatura di lavoro: messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione trasformazione manutenzione, pulizia e smontaggio Zona pericolosa: area nella quale vi può essere un rischio per l'operatore USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adatte al lavoro ed idonee ai fini della sicurezza - attua misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi e per impedire utilizzi scorretti o non previsti delle attrezzature di lavoro - sceglie le attrezzature in funzione delle caratteristiche del lavoro e dei rischi - esercita il controllo sulla installazione (conforme alle istruzioni del fabbricante), sull’utilizzo corretto, e sulla manutenzione periodica -si assicura che, in caso di attrezzature che richiedano una conoscenza specifica, l'uso e gli interventi manutentivi siano riservati a lavoratori qualificati USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; oggetto di idonea manutenzione e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza; cura la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto; USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a: un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio); un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; Le attrezzature soggette a deterioramenti suscettibili in grado di originare situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti (ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi); ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali (riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività). USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Gli interventi di controllo sono volti per assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Sicurezza Macchine e attrezzature REQUISITI DI SICUREZZA Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V. Sicurezza Macchine e attrezzature Misure di prevenzione da adottare Tutti gli organi in movimento devono essere protetti contro i contatti accidentali. E’ vietato, pertanto, rimuovere le coperture protettive Gli schermi atti a prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti non devono essere rimossi; ove ciò non sia possibile, si deve minimizzare il rischio utilizzando dispositivi di protezione individuali adeguati (es. occhiali, visiere). Sicurezza Macchine e Misure di prevenzione da adottare attrezzature Non si devono rimuovere i sistemi di captazione e aspirazione di vapori, polveri e liquidi. Prima di iniziare il lavoro si deve controllare che tali sistemi funzionino. Verificare che i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici siano idonei e attivati Dopo la manutenzione e/o pulizia, i dispositivi eventualmente rimossi devono essere immediatamente ripristinati. Sicurezza Macchine e Misure di prevenzione da adottare attrezzature Gli organi di azionamento devono essere manovrabili solo in modo intenzionale Si deve verificare periodicamente che il pulsante di arresto in emergenza delle macchine sia funzionante USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ( attrezzature mobili) - vengano disposte particolari regole di circolazione - attua misure organizzative atte a devitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività delle attrezzature mobili - il trasporto dei lavoratori avvenga su posti sicuri - le attrezzature dotate di motore devono essere utilizzate solo se è assicurata una quantità sufficiente di aria USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ( attrezzature per sollevare carichi) - gli accessori di sollevamento devono essere scelti in base al carico da movimentare - i lavori siano organizzati in modo che il lavoratore in fase di aggancio o sgancio di un carico abbia il controllo dello stesso - i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INFORMAZIONE Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori siano adeguatamente informati ed istruiti sulle condizioni d'impiego in sicurezza delle attrezzature di lavoro e sulle anomalie prevedibili. Le informazioni e le istruzioni devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO a) adeguata formazione dei lavoratori sull'uso delle attrezzature di lavoro b) addestramento specifico dei lavoratori incaricati di usare le attrezzature particolari USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEI LAVORATORI - si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento - utilizzano conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti le attrezzature di lavoro - hanno cura delle attrezzature, non apportano modifiche e segnalano immediatamente guasti o difetti PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA Vecchio sistema : • Macchine rivestite di Sicurezza: • Si utilizzano le vecchie macchine che vengono rivestite di sicurezza con l’apposizione di “pezze di sicurezza” :dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni => scarsa funzionalità su una macchina così abbondantemente protetta che crea fastidio Nuovo sistema : • Macchine a sicurezza Integrata : • La sicurezza si sposta a monte => deve essere integrata nella fase stessa della Progettazione • Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali,della norma,ecc. deve anche considerare anche la sicurezza Scopo della Direttiva Sicurezza Macchine e attrezzature Lo scopo delle direttive comunitarie del “nuovo approccio” è quello di creare le condizioni necessarie affinché le industrie che operano nel mercato dell’Unione Europea possano realizzare prodotti conformi ai medesimi requisiti di sicurezza per le persone, l’ambiente e gli animali Vengono così eliminate le barriere tecniche nazionali dovute a differenti legislazioni nei vari Stati membri. Il “nuovo approccio” ha introdotto il concetto fondamentale che: il Fabbricante ha il dovere di rendere il prodotto “sicuro”; - deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo “sicuro”. La Direttiva Macchine è lo strumento che tutti gli Stati dell’Unione Europea hanno volontariamente deciso di adottare per stabilire i requisiti di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario. Sicurezza Macchine e attrezzature Scopo della Direttiva La Direttiva Macchine serve per: garantire la libera circolazione delle merci in tutti gli Stati membri; - definire un livello di sicurezza uguale per tutti gli Stati membri. e serve inoltre: al Fabbricante, per fornirgli le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute che deve prendere in considerazione nella progettazione della macchina, per salvaguardare le persone, l'ambiente e gli animali che potranno interagire con essa durante tutto il suo ciclo vitale; - agli organismi di controllo (nominati da ogni Stato e notificati alla Commissione europea), che per mezzo di essa (e delle norme armonizzate) hanno il riferimento univoco di valutazione della conformità della macchina sottoposta al loro esame. Sicurezza Macchine Attività coinvolta dalla Direttiva e attrezzature Per dimostrare al committente la conformità della sua macchina, il fabbricante deve: - svolgere un'accurata Valutazione dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili; - applicare il principio di integrazione della sicurezza in modo da eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili; -allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la manutenzione - costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti; - sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo Notificato se la macchina rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV,; - allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza CE di conformità Sicurezza Macchine e attrezzature Campo d’applicazione 1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; Definizioni Sicurezza Macchine e attrezzature Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica: – insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, – insiemi di macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, – insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione. Sicurezza Macchine e attrezzature Una macchina o attrezzatura, benché costruita nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti (es. marcata CE), è sicura quando è installata, usata e manutenuta a regola d’arte seguendo le istruzioni riportate nel libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore Sicurezza Macchine e attrezzature La marcatura CE E’ l'atto con il quale il Fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive applicabili alla macchina in oggetto. La marcatura CE ai fini della Direttiva Macchine può essere apposta sulla macchina solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili; ciò può avvenire anche nel caso in cui vi siano “rischi residui”, che sono quelli che il Fabbricante non può eliminare senza alterare la funzionalità d'uso e l'economia della macchina. Sicurezza Macchine e attrezzature La marcatura CE è la sola che attesta la conformità dei prodotti industriali alle direttive Una volta apposta la marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare l’apposizione si è accertata che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione - è conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano. Sicurezza Macchine e attrezzature La Valutazione dei Rischi Per dimostrare la conformità della sua macchina alla Direttiva, il Fabbricante deve realizzare il Fascicolo Tecnico della macchina Tale documentazione che dovrà contenere, tra le altre documentazioni quella relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina, L’Allegato I della Direttiva Macchine contiene i Requisiti Essenziali, ognuno dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento della macchina: “una macchina per essere conforme lo deve essere per tutti i requisiti ad essa applicabili”. Sicurezza Macchine e attrezzature La Valutazione dei Rischi Il fabbricante deve porsi i seguenti quesiti: • Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose? • Le misure di protezione applicate sono adeguate? • L’affidabilità delle misure scelte per fornire una protezione adeguata durante il funzionamento è dimostrabile? • Il tipo di protezione scelta è appropriata all'applicazione in termini di aggiramento o annullamento della protezione, di gravità del danno, di intralcio nell'esecuzione del compito? • Le informazioni relative al previsto utilizzo del macchinario sono sufficientemente chiare? • Se deve essere usato un dispositivo di protezione personale, questo e i relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti adeguati? • L'utente è sufficientemente avvertito sui rischi residui? • Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, ecc.) sono sufficienti? Sicurezza Macchine e attrezzature La Valutazione dei Rischi Il Fabbricante analizza il tipo del rischio relativo, le modalità con cui si può verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte. Fatto ciò, egli valuterà se ogni Requisito Essenziale di Sicurezza (R.E.S.) è Soddisfatto o è Non Soddisfatto, valutando cioè se le soluzioni adottate dal progettista hanno eliminato o ridotto il rischio presentato. I concetti base con cui condurre la Valutazione dei Rischi sono i seguenti: - determinazione dei limiti della macchina - identificazione del pericolo - stima del rischio - valutazione del rischio e della gravità delle possibili conseguenze Sicurezza Macchine e attrezzature Il Manuale di Istruzioni Il Manuale Istruzioni è redatto dal fabbricante, dal suo mandatario o dal suo rappresentante e messo a disposizione dell'utilizzatore. Esso è obbligatorio e fa parte del Fascicolo Tecnico della costruzione. Il Manuale di Istruzioni è parte integrante della macchina e deve quindi essere consegnato all'utilizzatore insieme ad essa. Il Manuale deve essere redatto in una delle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o immessa in servizio.