11. I soggetti dell’impresa:
soggetto giuridico
soggetto economico
Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano
Assetto istituzionale: i soggetti dell’impresa
Distinzione tra soggetto giuridico e soggetto economico
All’interno dell’azienda e, nello specifico,
dell’IMPRESA, è sempre possibile
individuare 2 SOGGETTI:
Il SOGGETTO GIURIDICO
responsabile giuridico
dell’attività svolta
Il SOGGETTO EONOMICO
responsabile delle scelte economiche che
muovono l’attività di impresa
soggetto nel cui nome
viene svolta l’attività
d’impresa e a cui fanno capo
tutti i diritti e i doveri derivanti
dall’attività
a.a 2011/2012

 soggetto che:
 detiene il supremo potere volitivo
(definisce gli indirizzi di fondo)
 prende decisioni strategiche
 determina gli obiettivi generali
2
IL SOGGETTO GIURIDICO
Il soggetto giuridico consiste nella persona, gruppo di persone o ente nel cui
nome l’attività imprenditoriale viene esercitata e a cui fanno capo i diritti e gli
obblighi che da questa attività derivano
Il soggetto giuridico nell’ordinamento italiano :
–
una persona fisica;
–
una persona giuridica.
Persona
fisica
Soggetto
giuridico
Persona
giuridica
capacità
giuridica
capacità
di agire
a.a 2011/2012
attitudine
ad essere
titolari di diritti
capacità di
costituire,
modificare,
estinguere
3
rapporti giuridici
Il soggetto giuridico: persona fisica
Secondo l’art. 1 c.c. una persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita.
Chiunque è dotato di CAPACITA’ GIURIDICA
Secondo l’art. 2 c.c. una persona fisica acquista la CAPACITA’ DI AGIRE al raggiungimento
della maggiore età (18 anni).
Alcune persone fisiche sono limitate nella loro capacità di agire:
o perché non hanno
raggiunto la maggiore età
- minore
o perché detta capacità è stata
limitata successivamente da appositi
provvedimenti di un giudice
Minore
Interdetto
Inabilitato
Scomparso
Assente
a.a 2011/2012
4
Appendice normativa al capitolo 5
Il minore: può essere soggetto giuridico ma deve operare tramite un tutore, il quale, può
aver bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare e/o del tribunale per il compimento di
alcuni specifici atti (art. 374 e 375 del cod. civ. ).
L’esercizio di un’impresa commerciale, ad esempio, non può essere effettuato senza
l’autorizzazione del tribunale (art. 320 cod. civ
Se tuttavia, il minore, contrae matrimonio egli diventa emancipato (artt. da 390 a 397
cod.civ. e, come tale, acquista la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione
(atti che non intaccano il proprio patrimonio ma si limitano all’utilizzo del reddito aziendale),
mentre per quelli di straordinaria amministrazione è comunque richiesto il consenso del
curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore affianca il minore (mentre il
tutore lo sostituisce).
Il minore emancipato può inoltre essere autorizzato dal Tribunale ad esercitare
un’impresa commerciale, nel qual caso ha piena capacità di agire (art. 397 del cod. civ.).
l’interdetto: possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato che si
trovino in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai
propri interessi (artt. da 414 a 432 cod.civ.). L’interdetto può essere soggetto giuridico ma
deve operare per mezzo di un tutore così come accade al minore e, in alcuni casi è necessaria
l’autorizzazione del giudice tutelare e del Tribunale.
a.a 2011/2012
5
l’inabilitato: può essere inabilitato il maggiore di età la cui infermità di mente non è tale
da far luogo all’interdizione (artt. 414 a 432 cod.civ.). Può essere inabilitato colui che fa uso di
sostanze alcoliche e stupefacenti esponendo se e la propria famiglia a gravi pregiudizi
economici. Possono, inoltre essere inabilitati il sordomuto e il cieco che non abbiano usufruito di
una sufficiente educazione a parte i casi cui far ricorso all’art. 414. Anche l’inabilitato può essere
soggetto giuridico ma deve operare per mezzo di un curatore.
lo scomparso: è la persona di cui non si abbia più notizia perché sparito dal suo luogo di
domicilio o residenza. Il Tribunale, su istanza degli interessati o del Pubblico Ministero può
nominare un curatore che lo rappresenti anche se il soggetto scomparsa resta titolare di tutti i
diritti (art. 48 cod.civ).
l’assente: una persona fisica scomparsa da oltre due anni viene dichiarata assente (art. 49
cod.civ.). I suoi beni vengono gestiti sotto il controllo del Tribunale dai presunti successori legittimi
e da chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sui beni dello scomparso.
ilmorto presunto: passati 10 anni dal giorno in cui si hanno notizie del soggetto, lo
stesso può essere dichiarato dal Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero, morto presunto (art.
50 cod.civ.)e non può più essere considerato soggetto giuridico.
a.a 2011/2012
6
Persona
fisica
Capacità giuridica (nascita)
Capacità d’agire (18 anni)
limiti
Minore
Interdetto
Inabilitato
Scomparso
Assente
a.a 2011/2012
7
Il soggetto giuridico : persona giuridica
Le persone giuridiche sono centri di imputazione di diritti e
obblighi (soggetti giuridici) sia pubbliche che private.
LA CAPACITA’ GIURIDICA SI ACQUISTA IN BASE ALLA LEGGE E IN BASE AD UN
PARTICOLARE ITER, DIVERSO IN FUNZIONE DELLE DUE FATTISPECIE
Persone giuridiche pubbliche
Persone giuridiche private
a.a 2011/2012
8
Persone giuridiche pubbliche
Le persone giuridiche pubbliche nascono in seguito alla
manifestazione di volontà di un ente pubblico:
- mediante una legge o
- un provvedimento speciale.
 La procedura di costituzione non segue un iter standardizzato ma
si concretizza, in genere, in un atto appositamente stabilito
(emanazione di leggi o provvedimenti specifici).
Vengono riconosciute soggetti giuridici, con leggi o usi osservati
come diritto pubblico.
I fini che perseguono sono di interesse generale dai quali è,
generalmente escluso l’obiettivo del profitto.
a.a 2011/2012
9
Possiamo distinguere:
– Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni); sono
aziende che perseguono finalità istituzionali nel rispetto
dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia.
– Enti pubblici economici, un tempo numerosi, via via privatizzati
(Istituti di credito di diritto pubblico come B.N.L., Banco di Napoli,
Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, San Paolo di Torino, Monte
dei Paschi di Siena, le Casse di Risparmio, Istituti come I.M.I.,
E.N.I., E.F.I.M., E.N.E.L.);
– Enti pubblici non economici o istituzionali (I.N.P.S., I.N.A.I.L.,
Camere di Commercio, Università, Istituti Tecnici C.O.N.I.).
a.a 2011/2012
10
Persone giuridiche private
Le persone giuridiche private nascono dalla manifestazione di
una volontà privata iscritta in un atto pubblico (atto scritto redatto
da un Pubblico Ufficiale).
Gli enti che ne derivano sono sottoposti al controllo dei pubblici
poteri in quanto non devono essere contrari alla legge, all’ordine
pubblico e al buon costume.
Perseguono scopi sostanzialmente privati.
a.a 2011/2012
11
possono assumere la forma di:
Associazioni: complesso di persone che si associano per
realizzare finalità private (associazione culturale);
Fondazioni: patrimonio fruttifero che, per donazione o
testamento, è permanentemente vincolato ad uno scopo
predeterminato;
Società commerciali con personalità giuridica.
Per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato il riconoscimento avviene mediante iscrizione nell’apposito
registro istituito presso le prefetture o presso la Regione, qualora la
persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza
delle regioni.
a.a 2011/2012
12
Pubblica
Enti pubblici
territoriali
Enti pubblici
economici
Enti pubblici
istituzionali
Privata
Associazioni
Fondazioni
Società
commerciali
Persona
giuridica
a.a 2011/2012
13
In particolare le società commerciali che hanno personalità
giuridica previste dal nostro ordinamento sono:
–
Società per Azioni;
–
Società a Responsabilità Limitata;
–
Società in Accomandita per Azioni;
–
Società Cooperative.
Le restanti società (Società Semplice, Società in Nome
Collettivo, Società in Accomandita Semplice) non hanno
personalità giuridica e i diritti e gli obblighi derivanti
dall’attività economica svolta fanno direttamente capo ai soci.
a.a 2011/2012
14
La forma giuridica d’impresa
Società commerciali con personalità giuridica (società di
capitali)
(Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata,
Società in Accomandita per Azioni, Società Cooperative)
Nascono mediante un contratto di società
(art. 2447 c.c.: contratto mediante il quale due o più
persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica
allo scopo di dividerne gli utili)
che si concretizza in un atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico.
Il contratto di società assume forma scritta
L’atto costitutivo va depositato entro 30 giorni presso la Cancelleria del Tribunale per i
controlli di legittimità.
controllo positivo
(decreto ordinato dal Presidente del Tribunale) iscrizione della
società nel Registro delle Imprese
acquisizione della personalità giuridica
nasce la PERSONA GIURIDICA
a.a 2011/2012
15
Attività svolta dalle società commerciali (art. 2195 cod. civ.)
-Industriale (produzione di beni/servizi)
-Intermediaria nella circolazione dei beni
-Bancaria o assicurativa
-Trasporto (terra, acqua, aria)
-Ausiliaria delle precedenti
Appendice normativa Capitolo 4
a.a 2011/2012
16
Perché parlare di forma giuridica d’impresa?
Forma giuridica: per poter svolgere un’attività imprenditoriale è
necessario identificarsi in una delle forme giuridiche previste dalla
vigente normativa, tale scelta uno dei momenti fondamentali e va
operata sulla base di diverse considerazioni.



Impresa Individuale
Società (di capitali o di persone)
Altre forme di lavoro autonomo
(LE ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO si
distinguono dall’attività di impresa perché:
l'attività di impresa è una attività economica finalizzata
alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi,
mentre nell'attività di lavoro autonomo è prioritario il
carattere intellettuale delle prestazioni; es. studi
associati o liberi professionisti)
a.a 2011/2012
17
La scelta della forma giuridica
La scelta va operata sulla base di diverse considerazioni correlate ad
aspetti soggettivi ed oggettivi:
 Numero dei promotori
 Natura dell’attività esercitata
 Dimensione dell’impresa
 Disponibilità di capitali
 Grado di responsabilità che soci intendono assumere
 Possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento e
agevolazioni
Ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e
controindicazioni: non esiste una forma giuridica ideale, occorre tenere
in considerazione le esigenze e le caratteristiche della attività che si
andrà a svolgere.
a.a 2011/2012
18
Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica
a. Attività svolta e redditi personali dei soci
Se disponiamo di elevati redditi personali avremo convenienza a costituire una
società di capitali, per la quale dovremo dichiarare esclusivamente gli utili che
effettivamente abbiamo ricevuto.
Se la nostra scelta cadesse invece su una società di persone, ci verrebbe attribuita
dalla società una parte di reddito prodotto proporzionale alla quota di
partecipazione, indipendentemente dall' effettiva distribuzione dell'utile.
b. Responsabilità personale dei soci
Per la costituzione di una società di persone, che prevede l'assunzione della
responsabilità solidale e illimitata, occorrerà valutare il grado di fiducia nelle
persone con le quali abbiamo intenzione di realizzare il progetto di impresa.
Anche la possibilità di seguire da vicino l'attività, lavorando, per esempio,
personalmente in azienda, potrebbe essere considerata un valido fattore di scelta.
Dobbiamo quindi rilevare che, a causa soprattutto di questi motivi, le società di
persone presentano generalmente una composizione societaria piuttosto limitata.
c. Patrimonio personale dei soci
Nel caso in cui disponessimo di un cospicuo patrimonio non avremmo alcuna
convenienza a costituire una società di persone con soci che non fossero titolari di
beni, poiché, in caso di insolvenza, ci troveremmo a rispondere, per il principio di
responsabilità solidale e illimitata dei debiti sociali, anche per gli altri soci.
a.a 2011/2012
19
d. Quota di partecipazione sociale
L'impiego di un consistente investimento nella costituzione di una società di
persone potrà essere realizzato soltanto a condizione di poter svolgere un
controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo
funzionamento. L'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società,
e quindi agli utili realizzati, risulterebbe antieconomica a fronte dell'assunzione di
una responsabilità illimitata e solidale.
e. Capitale investito/fatturato
Anche il capitale investito rappresenta un fattore condizionante la scelta della
forma societaria; infatti, in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio
d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento
dell'impresa.
f. Capitale minimo per la costituzione
La misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società di capitali
può rappresentare un elemento di ostacolo alla loro costituzione.
a.a 2011/2012
20
g. Sistema di tassazione
Il tipo di tassazione prevista per il modello societario adottato rappresenta un
importante fattore di scelta. E' possibile individuare alcuni criteri generali a cui
attenersi:
il livello di utili previsti della società, oltre il quale sarà conveniente la costituzione
di una società di capitali, tenderà a ridursi quando i singoli soci abbiano già dei
redditi propri abbastanza consistenti;
lo stesso livello di convenienza, per le società di persone, tenderà ad aumentare
quando, a parità di altre condizioni, gli utili conseguiti verranno distribuiti quasi
integralmente ai soci. Il motivo è semplice: nella società di persone il socio è
comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso che venga
distribuito che accantonato; nelle società di capitali il socio è invece sottoposto a
tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti.
h. Trasferibilità della quota
La possibilità di trasferimento della propria quota di partecipazione societaria,
anche in sede di successione, le formalità e gli oneri relativi rappresentano un
fattore di scelta da tenere in giusta considerazione. Senza entrare nel dettaglio
dei rispettivi trattamenti fiscali, il trasferimento di azioni e di quote di s.r.l. appare
più semplice del trasferimento di quote di società di persone.
A causa della responsabilità solidale e illimitata l'identità personale dei soci
assume, infatti, nelle società di persone, un rilievo di assoluta importanza, tanto
da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse formalità previste per la
costituzione della società.
a.a 2011/2012
21
Nelle aziende individuali il soggetto giuridico è il proprietario
dell’azienda che rappresenta l’unico responsabile degli impegni
assunte.
Nelle società di persone il soggetto giuridico sono i singoli soci
responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni
sociali.
Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa.
Persona fisica
Soggetto
giuridico
Azienda individuale - proprietario
Società di persone – tutti i soci
Persona giuridica
a.a 2011/2012
Società di capitali - società
22
Il SOGGETTO ECONOMICO
Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di fatto:
1) detiene il supremo potere volitivo in azienda e determina gli indirizzi di
fondo della gestione;
2) prende le decisioni strategiche;
3) determina gli obiettivi generali.
Sovraintende il comportamento aziendale e il processo decisionale
(decisioni strategiche
tattiche
operative)
Per far ciò il soggetto economico deve:
avere la volontà di governare l’azienda;
avere le competenze manageriali (capacità di programmazione,
organizzazione, controllo, leadership);
disporre del potere sufficiente per imporre la propria volontà.
a.a 2011/2012
23
Tuttavia, può succedere che ….
non tutti i membri del soggetto economico (composto da più
persone) possano esercitare tali funzioni.
Per quali motivi?
condizioni personali delle persone fisiche del soggetto economico;
condizionamenti di carattere politico, sociale e di diritto positivo.
soggetto economico
Quando gruppi di persone che, pur
facendo parte del soggetto economico,
sono impedite all’esercizio delle
prerogative e delle attese loro spettanti.
improprio
Membri del soggetto economico: lavoratori e i conferenti di capitale
gli interessi di carattere economico si concretizzano nella remunerazione dei
loro apporti:
lavoro e capitale.
è necessaria la loro presenza, tramite operatori qualificati, sia nelle fasi di
decisione dell’attività di governo economico, che nelle fasi di verifica
dell’effettiva realizzazione delle decisioni assunte.
a.a 2011/2012
24
Nelle imprese individuali il ruolo di soggetto economico è ricoperto
dal proprietario dell’impresa stessa.
Nelle società, invece, il ruolo di soggetto economico è svolto da
chi (socio singolo o gruppo di soci) detiene la maggioranza del
capitale che gli consente di imporre le proprie decisioni in sede di
assemblea.
Aziende individuali - proprietario
Soggetto
economico
Società – socio di maggioranza
a.a 2011/2012
25
Quando coincidono soggetto giuridico e soggetto economico?
Nell’azienda individuale
SI
Negli altri casi ….
NO
Nelle società di persone, il soggetto giuridico è rappresentato dall’insieme di
tutti i soci, mentre il soggetto economico dal solo socio/i di maggioranza.
Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa, mentre il
soggetto economico dal solo socio/i di maggioranza.
Nelle società di capitali di grandi dimensioni (public company), il soggetto
giuridico è la società stessa, mentre non sempre il soggetto economico
aziendale è rappresentato dai soci di maggioranza perché:
- non tutti i soci si interessano alla gestione di azienda e, quindi, è sufficiente
detenere un pacchetto azionario minore per poter prendere decisioni;
- il potere decisionale potrebbe essere delegato dall’assemblea degli azionisti a
manager competenti che, anche senza possedere il capitale azionario, governano e
dirigono l’impresa.
Al vertice dell’azienda non si pone il titolare o i soci ma il gruppo di manager
(management) legato all’impresa da un vincolo di subordinazione.
a.a 2011/2012
26
IL CONTROLLO DEL SOGGETTO ECONOMICO
Perchè il soggetto economico possa essere in grado di
dirigere l’azienda verso l’obiettivo finale deve:
 avere e manifestare la volontà di governare,
 possedere competenze specifiche in campo di azienda
(patrimoni, gestione, organizzazione)
 possedere comportamento aziendale
(programmazione, azione, controllo feedback)
 disporre della maggioranza dei voti per imporre la
propria volontà.
a.a 2011/2012
27
ESISTONO DEI CASI IN CUI L’ESISTENZA DEL
SOGGETTO ECONOMICO PRESCINDE DAL POSSESSO
DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA
tre situazioni relative in particolare alle S.P.A.
CONTROLLO
CON ALIQUOTA DI CAPITALE
INFERIORE AL 50%
CONTROLLO
SENZA INVESTIMENTI
DI CAPITALE
CONTROLLO
SENZA INVESTIMENTI
DIRETTI DI CAPITALE
a.a 2011/2012
28
A) CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE AL 50%
1.
2.
3.
PRESENZA DI AZIONI CHE NON HANNO
DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA
INTEGRAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA
REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE
ASSEMBLEE
a.a 2011/2012
29
1) Presenza di azioni che non hanno diritto di voto in assemblea
AZIONI = quote in cui è diviso il capitale sociale di una società, di
uguale valore e che conferiscono uguali diritti (economici e sociali):
- partecipazione agli utili
- diritto di voto
È tuttavia ammesso (art. 2348 e art 2351cod.civ.) che esistano
categorie di azioni fornite di diversi diritti.
I possessori di queste azioni possono avere un diverso trattamento
per l’attribuzione dei dividenti e per l’incidenza delle perdite, ma
limitati nell’esercizio del voto.
In sede di assemblea ordinaria, è sufficiente una percentuale di
possesso del capitale inferiore a quella del 50% per imporre la propria
volontà
Appendice normativa Capitolo 4
a.a 2011/2012
30
Art. 2351.
Diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione
di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non
meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente
superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne
scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo
comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente
indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite
dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti
dell'organo cui partecipano.
a.a 2011/2012
31
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno e decide
sulle seguenti materie:
–
approvazione del bilancio;
–
nomina degli amministratori, dei sindaci e dei presidenti dei
sindaci;
–
delibera i compensi;
–
delibera sulle materie ad essa riservate dall’Atto Costitutivo o
sottoposte alla sua attenzione dagli amministratori e dai sindaci.
L’assemblea straordinaria tratta le seguenti materie:
–
modifiche dell’Atto Costitutivo;
–
emissione di obbligazioni;
–
nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.
a.a 2011/2012
32
2) Integrazione della quota azionaria
Un socio o un gruppo di soci possono acquisire il potere decisionale
in assemblea integrando la quota di capitale posseduta mediante
deleghe, esercitando in tal modo anche il diritto di voto di azioni
possedute da altri (art. 2372 cod .civ.)
gratuite;
a
titolo oneroso (pegno, usufrutto, riporto)
per
iscritto;
mai “in bianco”
Non concedibili ad amministratori, organi di controllo, dipendenti
dell’azienda, dipendenti delle società da questa controllate
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio ogni persona può rappresentare non più di 20 soci
Nelle società quotate la stessa persona non può rappresentare:
più di 50 (capitale < 5 mil euro)
più di 100 (capitale < 25 mil euro)
più di 200 (capitale > 25 milioni di euro)
a.a 2011/2012
33
B) CONTROLLO SENZA INVESTIMENTO DIRETTO DI CAPITALI
Si verifica nell’ambito dei gruppi industriali nei quali una società, detta
holding, ne controlla in varia misura altre.
All’interno di un gruppo ogni società è un soggetto giuridico distinto
mentre il soggetto economico è uno solo ed è rappresentato da coloro
che detengono il controllo della società capogruppo (holding).
Lo S.P. contiene solo voci di natura
finanziaria (cassa, banca, crediti,
ecc.)
PURE
detengono solo partecipazioni e attività finanziarie e non
svolgono alcuna attività operativa
MISTE
viene svolta un’attività operativa cui si affianca la
gestione delle attività finanziarie per il controllo delle
altre società del gruppo.
a.a 2011/2012
Lo S.P. presenta anche voci
indicative dell’attività operativa
(merci, materie, prodotti, ecc.) 34
controllo diretto
la società controllante possiede la maggioranza del
capitale (o comunque una quota di capitale sufficiente a garantirle il
controllo) della controllata.
controllo indiretto
la società controllante esercita il suo potere sulla
controllata tramite un’altra società di cui invece ha il controllo diretto.
a.a 2011/2012
35
GRUPPO
AZIENDALE
Perché la costituzione di un gruppo?
ampliamento delle dimensioni aziendali
attuata verso l’esterno mediante la
creazione o l’acquisto di nuove società.
Il gruppo d’imprese consente di beneficiare delle convenienze proprie della
grande dimensione produttiva senza al contempo subirne i possibili svantaggi.
motivazioni
1) Forze di tipo economico / finanziario / produttivo finalizzate alla ricerca dei vantaggi
associati alla grande dimensione produttiva o dei vantaggi specifici del gruppo d’imprese.
2) Motivazioni personali degli agenti decisionali che conducono ad aggregare attività
economiche: orientamento al dominio del soggetto economico; avversione alla pressione
competitiva.
3) Caratteristiche istituzionali dei mercati: normativa civilistica e amministrativa;
legislazione fiscale.
4) Efficienza delle infrastrutture di supporto, delle reti di comunicazione e del sistema di
trasporti (sotto forma di maggiori o minori costi).
5) Finalità speculative, poste in essere per ottenere puri benefici finanziari (trading di
partecipazioni)
tre strategie di sviluppo:
1) sviluppo verticale;
2) sviluppo orizzontale;
3) sviluppo diversificato.
a.a 2011/2012
36
SVILUPPO VERTICALE
Il modello prevede la costituzione e/o l’acquisizione di altre società per il
controllo dei mercati di approvvigionamento o di vendita.
Si accentrano sotto il controllo di un’unica società varie fasi del
processo produttivo di un bene.
Y
La società Y produce ghisa
Sviluppo a monte
HOLDING
Z
La società capogruppo
produce acciaio
La società Z produce
laminati
a.a 2011/2012
Sviluppo a valle
37
SVILUPPO ORIZZONTALE
Costituzione o acquisizione di altre società che realizzano lo stesso tipo di
produzione. Si persegue un’attenuazione della concorrenza, l’acquisizione di
una posizione monopolistica e la copertura di varie aree di mercato mediante
marche differenti.
Z
HOLDING
La società Z
produce
orologi
La società capogruppo
produce orologi
a.a 2011/2012
Y
La società Y
produce
orologi
38
SVILUPPO DIVERSIFICATO
La costituzione e/o l’acquisizione riguarda società operanti in settori nuovi o
comunque differenti rispetto a quello tradizionalmente occupato.
Z
SVILUPPO
CONGLOMERALE
La società Z produce
automobili
Tecnologie (no)
Marketing (no)
HOLDING
Y
La società capogruppo
produce carta da imballo
SVILUPPO
LATERALE
La società Y produce
carta da lettere
a.a 2011/2012
Tecnologie (si)
Marketing (no)
39
(STRATEGIA DI) INTERNAZIONALIZZIONE
Strategia di sviluppo attuata per ripartire geograficamente i rischi
aziendali.
Impresa a mercato internazionale:
produce in un paese ma distribuisce nel paese dove produce e
anche all’estero attraverso una rete distributiva non di proprietà.
Impresa internazionale:
- produce in un paese ma distribuisce nel paese dove produce e
anche all’estero attraverso una rete distributiva di proprietà;
- produce direttamente in un paese e indirettamente all’estero
attraverso cessioni di licenze, brevetti e know-how. La
distribuzione avviene sia all’interno del proprio paese che
all’estero.
Impresa multinazionale:
- produce e vende sia nel proprio paese che all’estero.
a.a 2011/2012
40
C) CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DI CAPITALI
1) INFLUENZA DOMINANTE in virtù delle azioni o quote
possedute o in virtù di particolari vincoli contrattuali
2) IMPRESA PUBBLICA dove il soggetto economico è un
ente pubblico rappresentato da un amministratore
competente
3) IMPRESA MATURA dove il soggetto economico è il
manager
a.a 2011/2012
41
1) INFLUENZA DOMINANTE
SOCIETA’ CONTROLLATE
Art. 2359 cod.civ: controllo:
-in virtù delle azioni o quote del capitale possedute o
-in virtù di particolari vincoli contrattuali (caso di una società che ha il
potere di determinare le scelte gestionali di un’altra società in quanto
unica acquirente dei prodotti di quest’ultima).
SOCIETA’ COLLEGATE
Art. 2359 cod.civ. presume l’esistenza di un’influenza notevole (che una
società subisce da parte di altre società) quando nell’assemblea
ordinaria può essere esercitato un quinto dei voti ovvero un decimo se
la società ha azioni quotate in borsa.
no controllo diretto
si potere di influenza delle decisioni assunte in assemblea
a.a 2011/2012
42
2) IMPRESA PUBBLICA
In una società di proprietà pubblica il soggetto economico è un ente
pubblico (Stato, Regione, ecc.) il quale è rappresentato da
amministratori da esso nominati che:
–
governano senza capitale;
–
dovrebbero avere competenze professionali adeguate;
–
dovrebbero essere reclutati e promossi in base alle loro
competenze professionali;
–
dovrebbero essere controllati dall’ente stesso che li nomina.
In realtà …
la vigilanza su questi pubblici amministratori risulta difficile:
-per l’inadeguatezza delle tecniche di controllo usate;
-perché spesso l’inefficienza e i costi che ne conseguono vengono
considerati come oneri impropri cioè necessari per la realizzazione di
finalità sociali o legati a politiche estranee all’impresa.
a.a 2011/2012
43
CONTROLLO
analisi degli scostamenti tra quanto preventivato e quanto effettivamente
ottenuto in termini di risultato
uno o più scostamenti negativi, ripetuti nel tempo
Valutazione dell’efficienza del sistema produttivo
problemi di:
basso rendimento delle materie
le capacità professionali del
basso rendimento del lavoro
manager sono adeguate?
assenteismo
rimozione…
incapacità dei tecnici,…
Nei fatti …
gestione condotta senza processo di programmazione
senza la possibilità di effettuare controlli.
I risultati ottenuti (raramente positivi) giustificati con il concorso di
quegli oneri impropri.
a.a 2011/2012
44
3) IMPRESA MATURA (slittamento di potere)
Fenomeno maturato nel corso dei secoli
Consiste nello slittamento del potere di governo dai capitalisti a
coloro che posseggono le competenze specialistiche per la
conduzione di un’impresa (manager).
–
Fino alla metà del XVIII secolo:
il fattore strategico principale è rappresentato dalla terra: scarsa,
difficilmente sostituibile, permetteva a chi ne possedeva di
acquisire più agevolmente tutti gli altri fattori produttivi.
–
Con l’evolversi della tecnologia, delle scoperte
geografiche e, con esse, del commercio, il fattore strategico
diviene il capitale.
–
Oggi, il progresso tecnologico, il dinamismo dei mercati e
l’approccio professionale al governo delle imprese hanno
determinato una crescita di importanza delle conoscenze tecniche
e manageriali come fattori strategici.
a.a 2011/2012
45
Approfondimento bibliografico: La struttura di governo delle società
La riforma societaria (D.Lgs. n. 6/2003) ha introdotto, nel nostro paese, nuovi
modelli di governance per le società per azioni, nonché nuove regole di
amministrazione e controllo anche per le società a responsabilità limitata,
che ineriscono la suddivisione delle competenze fra gli organi sociali.
La nuova disciplina consente alle società per azioni di scegliere fra tre
modelli di governance:
•
•
•
il modello tradizionale
il modello monistico;
il modello dualistico.
Tali modelli si caratterizzano per il differente organo a cui è affidata la
gestione e per il differente organo di controllo, amministrativo e contabile.
a.a 2011/2012
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MODELLO TRADIZIONALE ART. 2380 C.C.
Organi sociali nella Spa:
Assemblea degli azionisti, che nomina l’organo amministrativo e il
collegio sindacale e conferisce l’incarico al revisore/società di revisione,
per l’adempimento della funzione di controllo contabile;
Organo amministrativo, eletto dall’assemblea ordinaria, al quale spetta
la gestione dell’impresa e l’attuazione dell’oggetto sociale;
Collegio sindacale con il compito del controllo amministrativo sulla
gestione.
Il controllo contabile è affidato, invece, ad un organo esterno (revisore o
società di revisione).
Collegio sindacale
(organo di controllo)
Assemblea dei soci
Consiglio di
amministrazione
(organo amministrativo)
a.a 2011/2012
Revisore contabile o società
di revisione
(funzione di controllo
contabile)
47
Struttura di governo tradizionale
Alle dirette dipendenze del Direttore Generale stanno i Direttori dei diversi
settori in cui è distribuita l’attività produttiva
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Proposta della V Direttiva CEE
AZIONISTI
LAVORATORI
ORGANO DI VIGILANZA
ORGANO DI DIREZIONE
Progetto di riforma della struttura di governo delle società per azioni elaborato in seno alla Comunità Europea.
E’ prevista una relazione di dipendenza dell’organo di direzione dall’organo di vigilanza. L’organo societario con
il supremo potere volitivo resta l’Assemblea generale.
È inoltre prevista, per le Società per azioni aventi un numero di dipendenti uguale o superiore ad un determinato
limite (fissato da ciascun stato membro, ma in ogni caso non superiore a 1000), la partecipazione dei lavoratori
mediante una forma di cogestione (elezione di propri rappresentanti in seno all’organo di vigilanza, in posizione
minoritaria ma con gli stessi diritti e doveri dei rappresentanti eletti dall’Assemblea generale).
Modello già applicato in Germania, in Danimarca ed in altri paesi del Nord Europa che conferisce potere e
partecipazione attiva ai lavoratori, controllo continuo della gestione e addirittura veto sugli atti più rilevanti della
vita societaria.
a.a 2011/2012
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MODELLO MONISTICO ART. 2409 – SEXIESDECIES C.C.
L’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di
amministrazione collegiale
La funzione di controllo sulla gestione è di competenza di un comitato,
costituito ed eletto all’interno del consiglio di amministrazione (comitato
per il controllo sulla gestione).
Il controllo contabile è affidato ad un revisore o società di revisione.
Assemblea dei soci
Consiglio di
Amministrazione
(organo amministrativo)
Revisore o società di
revisione
(funzione di controllo
contabile)
Comitato per il controllo
(organo di controllo)
a.a 2011/2012
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MODELLO DUALISTICO ART. 2409 – OCTIES C.C.
E’ caratterizzato da una struttura che prevede come organo amministrativo il
consiglio di gestione (numero componenti, anche non soci, non inferiore a
due, in carica per non oltre tre esercizi), i cui membri sono nominati dal
consiglio di sorveglianza, preposto al controllo amministrativo della società.
Il controllo contabile è affidato ad un revisore o società di revisione.
Assemblea dei soci
Consiglio di sorveglianza
(organo di controllo)
Revisore o società di
revisione
(funzione di controllo
contabile)
Consiglio di gestione
(organo amministrativo)
a.a 2011/2012
51
A questo punto ….
sintesi e classificazione più completa
delle aziende pubbliche e private ….
alla luce dei concetti e dei tipi di soggetto giuridico ed
economico ….
a.a 2011/2012
52
L’AZIENDA
E’
UN SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
COMPOSTO DA
PERSONE
BENI
OPERAZIONI
ORGANIZZAZIONE
PATRIMONIO
GESTIONE
L’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTE
LE AZIENDE POSSONO
ESSERE CLASSIFICATE
SECONDO
IL SOGGETTO GIURIDICO
IL SOGGETTO ECONOMICO
a.a 2011/2012
53
LE AZIENDE SECONDO L’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTE
AZIENDE DI
AZIENDE DI
PRODUZIONE PER IL
EROGAZIONE
MERCATO
c.d. IMPRESE
IN SENSO STRETTO
DI AUTOCONSUMO
erogano a beneficiari
consumo interno
Utilizzatori
ACQ
VENDITA
ACQ
PRODUZIONE
CONSUMO
PRODUZIONE
TRASFORMAZIONE (NELLO SPAZIO E/O
NEL TEMPO) DI BENI E SERVIZI
LA PRODUZIONE NON E’ PREVALENTE POICHE’
ALTERNATIVA ALL’ACQUISIZIONE DIRETTA DEI
BENI O SERVIZI DA EROGARE (AZ. EROGAZIONE
COMPOSTE)
EQUILIBRIO ECONOMICO A VALERE NEL TEMPO = ECONOMICITA’
R > C + Rem.Congrua
P=C
La remunerazione è il perseguimento
a.a 2011/2012
delle finalità istituzionali
EFFICIENZA
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EFFICACIA
SOGGETTO GIURIDICO
S. G.
TITOLARE DELL’AZIENDA
LA PERSONA FISICA O GIURIDICA TITOLARE DEGLI OBBLIGHI E
DEI DIRITTI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI UNA DATA ATTIVITA’
(NEL NOSTRO CASO QUELLA DELL’AZIENDA)
PRIVATO
PUBBLICO
Ricade nel diritto privato
Ricade nel diritto pubblico
ATTENZIONE!!!
UN S.G. PUBBLICO HA POTERI AUTORITATIVI CHE NON SONO RICONOSCIUTI AD UN S.G. PRIVATO. NE CONSEGUE CHE
IL S.G. PUBBLICO, IN ALCUNI CASI, SCENDE DAL SUO “PIEDISTALLO” E SI PONE SU UN PIANO DI PARITA’ GIURIDICA CON
IL S.G. PRIVATO, UTILIZZANDO LE STESSE NORME DI DIRITTO COMUNE. VICEVERSA IL S.G. PRIVATO NON PUO’ ELEVARSI
O “ERIGERSI” A S.G. PUBBLICO, PERCHE’ CIO’ SI VERIFICHI E’ COMUNQUE NECESSARIA UNA NORMA DI DIRITTO PUBBLICO
(esempio: RD 14 novembre 1926, n. 2481 – Erezione in ente morale ed approvazione dello
Statuto relativo all’Automobile Club d’Italia)
a.a 2011/2012
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SOGGETTO ECONOMICO
La persona o il gruppo di persone che, di
fatto, detiene il supremo potere volitivo, che
esercita il potere decisionale da cui nasce la
STRATEGIA come UNITA’ DI INDIRIZZO,
COORDINAZIONE
S. E.
PRIVATO
PUBBLICO
persegue interessi privati
(anche non lucrativi e sociali)
persegue interessi pubblici
(eventualmente anche lucrativi)
CARATTERISTICHE
CAPACITA’ TECNICHE
STRUMENTI PER IMPORRE IL PROPRIO VOLERE
Nelle aziende con
S.G. PRIVATO
Gli strumenti sono quelli del diritto
privato
S.G. PUBBLICO
Gli strumenti sono quelli del diritto
pubblico
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IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO
Il soggetto economico di una azienda pubblica è quella
persona o quel gruppo di persone che esercitano il
supremo potere volitivo in forza di meccanismi di
nomina, di diritto pubblico o di diritto privato, riconducibili,
direttamente o indirettamente, allo Stato o alla collettività.
IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO È
UNA ENTITA’ BICEFALA
ORGANI POLITICI
DIRIGENTI
RAPPORTI INFORMALI
E
RAPPRESENTANZA dei
cittadini come strumento RAPPORTI ISTITUZIONALI
(ossia definiti con atto
per imporre la volontà
normativo)
a.a 2011/2012
CAPACITA’ TECNICA PER LA
GESTIONE DELLA STRUTTURA
AMMINISTRATIVA
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SOGGETTO ECONOMICO NELLA P.A.
PRINCIPIO
ORGANI POLITICI
DIRIGENTI
DELLA DISTINZIONE
POTERE DI INDIRIZZO
FUNZIONE PROPOSITIVA
POTERE DI VIGILANZA
POTERI DI GESTIONE
Il processo decisionale, di per sé unitario, si sviluppa seguendo un
percorso a doppio senso di natura circolare. Gli organi politici ed i
dirigenti sono entità distinte che devono fecondamente interagire.
DISTINZIONE ≠ SEPARAZIONE
UNA VALIDA STRATEGIA NASCE SOLO DALLA LORO INTERAZIONE
NEL RISPETTO RECIPROCO DEI DISTINTI RUOLI
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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE
PRIVATO
PUBBLICO
SOGGETTO ECONOMICO
PROSPETTIVA
B
4
1
2
5
6
3
PROSPETTIVA
PROSPETTIVA
C
A
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PROSPETTIVA “A”: LE IMPRESE
S
O
G
G
E
T
T
O
E
C
O
N
O
M
I
C
O
P
R
I
V
A
T
O
P
U
B
B
L
I
C
O
CATEGORIA 1
Imprese individuali
Società di persone
Società di capitale
Società cooperative
“generiche”
CATEGORIA 2
CATEGORIA 3
Società di capitale
“pubbliche”
Enti pubblici economici
Aziende speciali
Aziende autonome
Istituzioni
PRIVATO
PUBBLICO
SOGGETTO GIURIDICO
a.a 2011/2012
60
PROSPETTIVA “B”: LE AZIENDE DI EROGAZIONE
CATEGORIA 4
CATEGORIA 6
Stato
Regioni
Enti locali
Enti istituzionali
nazionali
Enti istituzionali locali
S
O
Associazioni non
G
riconosciute
G
Associazioni riconosciute E
T
Fondazioni
T
Società cooperative
“a mutualità prevalente” O
E
C
CATEGORIA 5
O
N
Associazioni “pubbliche”
O
M
Fondazioni “pubbliche”
I
C
O
PUBBLICO
P
R
I
V
A
T
O
P
U
B
B
L
I
C
O
PRIVATO
SOGGETTO GIURIDICO
a.a 2011/2012
61
PROSPETTIVA “C”: LE AZIENDE PUBBLICHE
S
O
G
G
E
T
T
O
G
I
U
R
I
D
I
C
O
P
R
I
V
A
T
O
P
U
B
B
L
I
C
O
CATEGORIA 2
CATEGORIA 5
Società di capitale
“pubbliche”
Associazioni “pubbliche”
Fondazioni “pubbliche”
CATEGORIA 3
Istituzioni
CATEGORIA 6
Stato
Regioni
Enti locali
Enti istituzionali
nazionali
Enti istituzionali locali
AZIENDA DI PRODUZIONE
PER IL MERCATO (IMPRESE)
AZIENDA DI PRODUZIONE
PER L’EROGAZIONE
Enti pubblici economici
Aziende speciali
Aziende autonome
ATTIVITA’ SVOLTA
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CATEGORIA 1
CATEGORIA 2
CATEGORIA 3
CATEGORIA 4
CATEGORIA 5
CATEGORIA 6
IMPRESE PRIVATE
IMPRESE PUBBLICHE
“SETT0RE NON PROFIT”
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CATEGORIA 3
CATEGORIA 6
ENTI PUBBLICI
CATEGORIA 2
CATEGORIA 3
CATEGORIA 5
CATEGORIA 6
AZIENDE PUBBLICHE
Perché hanno il SOGGETTO ECONOMICO
PUBBLICO indipendentemente dalla natura
Del SOGGETTO GIURIDICO
a.a 2011/2012
63
Testi/Parti del Programma di riferimento
1) M. Paoloni, P. Paoloni, Introduzione ed orientamento allo studio delle
Aziende, Giappichelli, To, 2009, Cap. 3, p. 4-36.
2) P. Paoloni (a cura di), Introduzione alla contabilità generale e al
bilancio di esercizio, Cedam, Padova, 1997, Cap. 1 p. 9-17.
Testi Programma di approfondimento
1)
2)
3)
G.F. Campobasso (a cura di), Diritto commerciale, 2 Diritto delle
Società, 6a edizione, Utet, Torino, 2006, Cap. VIII, IX, X, XI.
L. Ghironzi, “La tutela degli investitori ed il sistema dei controlli
societari”, in P. Demartini (a cura di), Informazione, imprese e
mercati finanziari, F. Angeli, Milano, 2004, Cap. 7.
M.Paoloni, F.G.Grandis, La dimensione aziendale delle
amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2007, Cap. 2, p. 25
e ss.
a.a 2011/2012
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