Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 150 — Commissione XII XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali) S O M M A R I O INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-03675 Valpiana: Iniziative per la promozione dell’allattamento materno . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 COMITATO DEI NOVE: Informatori scientifici del farmaco. C. 3204/A, approvata dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 SEDE CONSULTIVA: Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. C. 5388 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati Francesca Martini ed Ercole) . . . . 161 SEDE REFERENTE: Decreto-legge n. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana. C. 5434 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . 152 Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. Testo unificato C. 193 Cima, C. 312 Mazzuca, C. 352 Alberta De Simone, C. 638 Lucchese, C. 897 Valpiana, C. 1192 Alberta De Simone e C. 4126 Burani Procaccini (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 156 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Giovedı̀ 25 novembre 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi. La seduta comincia alle 14.05. Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione. 5-03675 Valpiana: Iniziative per la promozione dell’allattamento materno. Tiziana VALPIANA (RC) illustra l’interrogazione in titolo. Il sottosegretario Antonio GUIDI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Tiziana VALPIANA (RC), replicando, ringrazia il sottosegretario Guidi per l’esauriente risposta fornita. Osserva quindi che il latte materno rappresenta per i neonati l’alimento ottimale. Pertanto, se si riducesse il ricorso all’alimentazione Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 151 artificiale ai pochi casi per i quali l’allattamento naturale sia impossibile o sconsigliato e nei quali pertanto il latte in polvere diventerebbe un vero e proprio « salvavita » da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, quest’ultimo diventerebbe l’unico acquirente delle aziende produttrici di sostituti del latte materno, le quali dovrebbero presumibilmente praticare un prezzo inferiore a quello attuale. Nel preannunciare la presentazione di una proposta di legge in materia, rileva che la promozione dell’allattamento materno deve rimanere un preciso impegno. Giuseppe PALUMBO (FI), presidente, sottolinea che la promozione dell’allattamento materno dovrebbe attuarsi già durante il periodo della gravidanza. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina alle 14.20. COMITATO DEI NOVE Informatori scientifici del farmaco. C. 3204/A, approvata dal Senato. Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.50. SEDE CONSULTIVA Giovedı̀ 25 novembre 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi. La seduta comincia alle 14.50. Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. C. 5388 Governo. (Parere alla III Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2004. — Commissione XII Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 2) e che i deputati Francesca Martini ed Ercole hanno presentato una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 3). Francesca MARTINI (LNFP) osserva che la proposta alternativa di parere contrario da lei sottoscritta è motivata dal fatto che dalla lettura attenta del Trattato che adotta la nuova Costituzione per l’Europa emerge l’assenza di riferimenti a quelli che la sua parte politica ritiene capisaldi fondamentali del vivere civile, in particolare il tema della fondazione della famiglia e quello della tutela della vita del concepito e del nascituro. Nel ritenere paradossale l’assenza di precisi richiami a quelli che reputa pilastri della matrice cattolica dell’Italia e del senso stesso della vita, ritiene che il Trattato non rappresenti la sua parte politica. Carla CASTELLANI (AN), stante l’impossibilità di modificare la nuova Costituzione europea, osserva tuttavia come appaia problematica per la cultura e la tradizione cui appartiene l’assenza dal Trattato di un preciso riferimento alla difesa della vita. Tuttavia, alla luce di quanto evidenziato nelle premesse della proposta di parere favorevole del relatore, ritiene di poter esprimere su tale proposta un voto favorevole. Grazia LABATE (DS-U), espresso apprezzamento per l’esauriente illustrazione svolta dal relatore delle parti del Trattato di competenza della XII Commissione, ritiene condivisibile la proposta di parere favorevole. Esprime quindi il convincimento che tutte le parti politiche dovrebbero sentirsi rappresentate dai principi contenuti nella nuova Costituzione europea, stante il fatto che quest’ultima fa propri i contenuti della Convenzione di Oviedo, per quanto attiene, in particolare, Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 152 al divieto di clonazione umana. Rileva inoltre che riaprire il tema della tutela della vita avrebbe rappresentato una fonte di imbarazzo. Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. Giuseppe CAMINITI (FI) ritiene a sua volta condivisibile la proposta di parer favorevole del relatore. Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere contrario dei deputati Francesca Martini ed Ercole sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore. Francesca MARTINI (LNFP) dichiara la propria astensione sulla proposta di parere del relatore. La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore. La seduta termina alle 15. SEDE REFERENTE Giovedı̀ 25 novembre 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi. La seduta comincia alle 15. Decreto-legge n. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana. C. 5434 Governo. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l’esame. Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazioni. — Commissione XII Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, osserva che il decreto-legge n. 276 del 2004, che scadrà il prossimo 19 gennaio 2005, è volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce rossa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell’ente e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive. Il provvedimento dispone in particolare: l’attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio sanitario (articolo 1); la modifica della durata degli incarichi e dei relativi requisiti riguardanti l’Ispettorato nazionale del corpo delle infermiere volontarie (articolo 2); una nuova disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale (articolo 3); la precisazione dei casi di incompatibilità con altre cariche associative interne (articolo 4); l’introduzione di sanzioni per il ritardato o l’omesso aggiornamento dei libri dei soci con diritto di elettorato attivo; le modalità di accertamento dello stato di socio attivo ai fini delle prime elezioni indette dal commissario straordinario (articolo 5); la procedura ed i termini per l’approvazione delle norme di revisione dello Statuto; le modalità di svolgimento delle nuove elezioni; il mantenimento delle attuali cariche elettive e la possibilità di una ulteriore proroga del commissario straordinario fino all’elezione del Presidente nazionale dell’ente (articolo 6). Nella relazione illustrativa il ricorso allo strumento del decreto-legge è motivato con l’assoluta necessità ed urgenza di procedere ad una revisione dello statuto della Croce rossa, al fine di adeguarlo ai principi di autonomia indicati dalla Croce rossa internazionale. Segnala peraltro che l’esigenza di procedere in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce rossa « anche attraverso opportune modifiche del vigente statuto, con la conseguente indizione delle procedure elettorali di rinnovo degli organi » era sottolineata Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 153 anche nella premessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2003 (decreto di conferma dell’avvocato Maurizio Scelli a commissario straordinario della Croce rossa). In tale premessa si faceva peraltro riferimento alla legge n. 137 del 2002, che prevede una delega al Governo, tra l’altro, per la revisione della disciplina degli enti pubblici. Il termine per l’eventuale esercizio di quest’ultima delega, ai fini di una revisione della disciplina della Croce rossa, risulta ora scaduto. Prima di passare all’esame nel dettaglio del contenuto del decreto-legge in esame, osserva preliminarmente che l’Associazione Croce rossa italiana, ai sensi della legge n. 490 del 1995, modificativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L’attuale configurazione della Croce rossa si basa sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 sopra citato (emanato ai sensi della delega prevista dall’articolo 70 della legge n. 833 del 1978) che ne aveva ridisegnato l’organizzazione centrale e periferica. L’attuale Statuto è stato approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 208 del 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2003 è stato nominato commissario straordinario l’avvocato Maurizio Scelli, il quale ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 15 ottobre 2003 tale incarico è stato confermato fino alla ricostituzione degli organismi statutari e, comunque, per un massimo di 12 mesi. Ricorda altresı̀ che nel corso della XIV legislatura sono intervenuti alcuni decretilegge che hanno disciplinato, sotto diversi profili, la Croce rossa italiana. In particolare: l’articolo 5 del decreto legge n. 8 del 2002, convertito in legge, relativo alla proroga degli organi amministrativi dell’Associazione italiana della Croce Rossa; il decreto legge n. 187 del 2002, concernente una nuova proroga degli organi ammini- — Commissione XII strativi della Croce Rossa, non convertito in legge; l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 220 del 2004, di recente convertito in legge, che concerne l’autorizzazione al commissario straordinario della Croce Rossa a ratificare, previo parere dei ministri vigilanti, alcune ordinanze commissariali relative all’organizzazione dell’ente. Venendo alle singole disposizioni del decreto-legge in esame, ricorda che l’articolo 1 affida nuovi compiti alla CRI, modificando l’articolo 2, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, che attribuisce alla CRI compiti riguardanti l’assistenza sociosanitaria durante i conflitti armati, gli interventi in caso di calamità naturali nonché la diffusione dei principi umanitari ispiratori dell’attività dell’ente. I nuovi compiti ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 1 riguardano: la diffusione e la promozione della cultura della donazione del sangue e l’organizzazione dei donatori volontari; lo svolgimento di « altri servizi sociali e assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto dell’ente e consentiti dalla legge ». Al riguardo segnala che quest’ultima fattispecie non appare sufficientemente definita. L’articolo 2, lettera c) dello Statuto prevede attualmente che la CRI concorra alle finalità del SSN con il proprio personale, svolgendo attività sociosanitarie attraverso apposite convenzioni. La prima fattispecie ripropone nella sostanza quanto già previsto dall’articolo 2, lettera e) dello Statuto dell’ente. L’articolo 2 interviene su alcune disposizioni del regolamento delle infermiere volontarie della Croce Rossa, corpo ausiliario delle forze armate, regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918. Nel dettaglio, il comma 1 introduce un termine temporale di quattro anni, rinnovabile per una sola volta consecutiva, per la durata in carica dell’ispettrice nazionale (nella disciplina previgente non è previsto alcun limite temporale). La nomina e la conferma devono essere disposte previo parere del Presidente nazionale della CRI. Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 154 Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle vice ispettrici nazionali ed alla segretaria generale dell’ispettorato, mentre il termine precedente era di due anni, salvo possibilità di riconferma senza limiti. Sono inoltre confermate le disposizioni previgenti sui requisiti delle ispettrici e vice ispettrici (specifica formazione e attitudine al comando) (comma 2). L’articolo 3 interviene sulla struttura organizzativa della CRI, modificando l’articolo 2, primo comma, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, riproponendo l’articolazione in quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale). Per quanto concerne le innovazioni relative all’organizzazione centrale, osserva che la norma si limita a precisare che il Presidente nazionale è eletto dall’assemblea nazionale fra i « soci attivi ». Ricorda peraltro che, ai sensi degli articoli 9 e 12 dello Statuto dell’ente, la facoltà di voto è riservata ai soci attivi da almeno due anni e che abbiano versato la quota sociale. Per soci attivi si intendono coloro che prestano attività gratuitamente in forma organizzata e continuativa presso una delle organizzazioni volontaristiche (corpo militare, infermiere volontarie, volontari del soccorso, comitato nazionale femminile, pionieri, donatori di sangue). Per quanto attiene all’Assemblea nazionale, la norma prevede, oltre la partecipazione dei presidenti regionali (già contemplati dalla normativa precedente), la presenza di membri eletti da ciascuna assemblea regionale, secondo un criterio proporzionale, e di sei componenti di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della CRI (ai sensi della normativa precedente l’assemblea generale della CRI è costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali). Per quanto riguarda il Consiglio direttivo nazionale, quest’ultimo, in precedenza composto solo da membri soci eletti della CRI e da rappresentanti ministeriali è ora costituito dal presidente nazionale e da — Commissione XII dodici membri soci della CRI (equamente distribuiti tra l’assemblea nazionale e gli organi di vertice nazionali delle componenti della CRI). Nel decreto-legge in esame non viene inoltre più contemplata la giunta esecutiva all’interno del consiglio direttivo. Il Collegio dei revisori dei conti diviene organo unico, in quanto esercita le sue funzioni su tutti gli atti degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali. Esso è composto da sette membri, in rappresentanza di diversi ministeri (economia, difesa, salute, esteri) oltre che di un rappresentante della CRI. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 prevedeva che tale organo fosse formato da tre membri scelti in rappresentanza dei ministeri dell’economia, della difesa e della salute, mentre in base allo statuto della CRI (articolo 26) la composizione di tale organo è di cinque membri effettivi, scelti in rappresentanza dei ministeri dell’economia e delle finanze, della difesa, due della salute e uno dell’assemblea. L’articolo in esame, inoltre, attribuisce al consiglio direttivo nazionale e a quelli provinciali anche di compiti di controllo sull’attività dei comitati locali, inclusi gli ambiti di attività delle componenti volontaristiche della CRI. Per gli altri livelli della CRI (regionale, provinciale e locale) l’articolazione prevista è la medesima dell’organizzazione centrale. Sottolinea peraltro che il decreto-legge in esame articola la struttura delle organizzazioni periferiche in modo molto dettagliato, diversamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, e analogamente a quanto previsto nello statuto dell’ente. L’articolo 4 interviene in materia di incompatibilità, introducendo alcune modifiche all’articolo 2, primo comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980. In particolare, risulta ampliato il criterio generale dell’incompatibilità delle cariche, prevedendo non solo la non compatibilità delle cariche con gli incarichi Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 155 retribuiti dalla associazione stessa, ma anche con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell’interessato. L’articolo 5 prevede l’aggiornamento semestrale del libro dei soci e introduce sanzioni pecuniarie (salvo che il fatto non costituisca reato) per casi di omissione intenzionale o falsificazione dei dati (comma 1). Inoltre, al comma 2 si stabiliscono i requisiti concernenti l’elettorato attivo per la partecipazione alle prime elezioni indette dal Commissario straordinario della CRI In particolare, si ribadisce per tutti i soggetti l’iscrizione regolare all’associazione da almeno ventiquattro mesi; peraltro tali requisiti sono presunti (salvo prova contraria) per coloro che risultano registrati nell’elenco dei soci di una delle componenti prima del 31 dicembre 2001. L’articolo 6, al comma 1, dispone che il nuovo statuto sia adottato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro della salute, della difesa, dell’economia, della funzione pubblica, previo parere del presidente nazionale della CRI e tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo. Si segnala che lo statuto emanato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2002 è stato adottato con il solo concerto dei ministri della salute e della difesa. Il comma 2 prevede la revisione normativa dello statuto della CRI entro sessanta giorni (19 gennaio 2005) dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. A seguito di ciò, è stabilita l’immediata ricostituzione delle cariche elettive con la conseguente proroga degli incarichi attualmente in essere. L’incarico di commissario straordinario può essere ulteriormente prorogato fino alla nomina del presidente nazionale. Infine, l’articolo 7 stabilisce che dal decreto-legge all’attenzione della Commissione non derivino nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, mentre l’articolo 8 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno — Commissione XII successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il decreto-legge è stato pubblicato il 20 novembre scorso). Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. Testo unificato C. 193 Cima, C. 312 Mazzuca, C. 352 Alberta De Simone, C. 638 Lucchese, C. 897 Valpiana, C. 1192 Alberta De Simone e C. 4126 Burani Procaccini. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2004. Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2004 si è concluso l’esame degli emendamenti ed articolo aggiuntivi riferiti all’articolo 1. La Commissione passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 2. Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, raccomanda l’approvazione del proprio emendamento 2.8. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Castellani 2.4 e Valpiana 2.6, ove riformulato nel senso di sopprimere le parole « nel rispetto dei principi e degli indirizzi definiti dall’Unione Europea ». Chiede al presentatore chiarimenti in ordine all’emendamento Lucchese 2.3 ed esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2. Il sottosegretario Antonio GUIDI concorda con il parere espresso dal relatore. Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira il proprio emendamento 2.3. Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Olivieri 2.1 e Detomas 2.2: si intende che vi abbiano rinunciato. Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 156 — Commissione XII Ribadisce il parere contrario sull’emendamento Valpiana 2.7, che reputa pleonastico. Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, invita il presentatore a precisare le finalità dell’emendamento Valpiana 3.14. Tiziana VALPIANA (RC) illustra le finalità del proprio emendamento 2.7. Tiziana VALPIANA (RC) osserva che il proprio emendamento 3.14 è volto a richiamare espressamente nel testo il soggetto, ossia la donna, che esercita la libertà di scelta in ordine sia al luogo del parto, sia per quanto concerne le modalità assistenziali prescelte. Peraltro, alla luce di quanto previsto dalla lettera c) dell’articolo 3, manifesta la disponibilità a ritirare il proprio emendamento 3.14 ove però si convenisse sull’opportunità di sopprimere la lettera b), considerato che la successiva lettera c), a suo avviso, meglio ne specifica le finalità. La Commissione, con distinte votazioni, respinge l’emendamento Valpiana 2.7 ed approva l’emendamento Castellani 2.4. Tiziana VALPIANA (RC) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.6 proposta dal relatore. La Commissione, con distinte votazioni, approva l’emendamento Valpiana 2.6, come riformulato, respinge l’emendamento Valpiana 2.5 ed approva l’emendamento 2.8 del relatore. La Commissione passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3. Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento Lucchese 3.1, ove riformulato nel senso di sostituire la parola « gravida » con la seguente « gestante ». Chiede quindi chiarimenti sull’emendamento Labate 3.12. Grazia LABATE (DS-U) precisa che il proprio emendamento 3.12 è volto a sostituire le parole « materno-infantile », in quanto ormai desueta nel linguaggio internazionale e nello stesso piano sanitario, con la dizione « della madre e del neonato ». Carla CASTELLANI (AN) evidenzia che le proposte contenute negli emendamenti Lucchese 3.1 e Labate 3.12 sono tra loro alternative. Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, invita al ritiro dell’emendamento Valpiana 3.14, sul quale altrimenti il parere è contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Labate 3.13, Lucchese 3.3 e 3.5, nonché sugli emendamenti Cima 3.10, Lucchese 3.7 e Valpiana 3.16 e 3.17, ove riformulato. Invita al ritiro degli emendamenti Lucchese 3.2 e Cima 3.9, sul quale altrimenti il parere è contrario. Invita altresı̀ al ritiro degli emendamenti Valpiana 3.15, Lucchese 3.4, 3.6 e 3.8 e Cima 3.11. Il sottosegretario Antonio GUIDI concorda con il parere espresso dal relatore. Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, stante l’imminente inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.30. Grazia LABATE (DS-U) ritira il proprio emendamento 3.12. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira a sua volta il proprio emendamento 3.1. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35. Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 157 — Commissione XII ALLEGATO 1 Interrogazione n. 5-03675 Valpiana: Iniziative per la promozione dell’allattamento materno. TESTO DELLA RISPOSTA Il Progetto obiettivo materno infantile (decreto ministeriale 24 aprile 2000), nel formulare indirizzi di programmazione sanitaria per il « percorso nascita », individua tra gli obiettivi prioritari la promozione dell’allattamento al seno ed, in particolare, l’incremento della percentuale di allattamento precoce al seno (entro le 24 ore dalla nascita) e la verifica delle iniziative di promozione oltre il terzo mese di età del bambino. Gli strumenti previsti sono l’istituzione di corsi pre-parto e di assistenza post nascita, la qualificazione e formazione del personale sanitario e l’attivazione di percorsi che facilitino il contatto madrebambino. Ulteriore obiettivo previsto dal Progetto è quello di favorire l’avvicinamento/ contatto puerpera-neonato (anche in presenza di patologie del neonato), attraverso azioni di collegamento funzionale e strutturale, tra l’area ostetrico-ginecologica e l’area pediatrico-neonatologica, al fine di facilitare il rooming-in e l’allattamento al seno. Il Ministero della salute ha stipulato, inoltre, un Accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione di un progetto, concernente la « Promozione dell’allattamento al seno », la cui realizzazione è terminata nello scorso mese di maggio. Tra i risultati positivi raggiunti si ricorda l’opuscolo divulgativo « Allattamento materno: una goccia di saggezza, una grande opportunità », in cui sono fornite, alle giovani puerpere, precise e semplici informazioni circa i benefici e le modalità dell’allattamento al seno materno. L’Istituto medesimo ha curato l’organizzazione di un corso, destinato agli operatori sanitari, per la progettazione, a livello di singola Azienda Sanitaria Locale, di un programma di promozione dell’allattamento materno, da realizzarsi con attività di counselling e sostegno all’allattamento al seno, rivolto alle donne nel periodo della gravidanza, nel momento del parto e del puerperio. In accordo con la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, sono stati definiti due corsi di formazione per la figura della « formatrice » nella promozione dell’allattamento al seno, secondo il modello OMS-UNICEF; sono stati organizzati due Workshop, in collaborazione con il Centro salute del bambino di Trieste a cui hanno partecipato esperti regionali e nazionali, istituzioni e Organizzazioni non governative (ONG). Si ricorda inoltre che la promozione di campagne informative, rivolte alle gestanti e alle puerpere, sulle norme comportamentali di prevenzione, quale la promozione dell’allattamento al seno, rappresenta uno degli obiettivi strategici del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003. Oltre a queste attività di programmazione sanitaria, di sensibilizzazione e di formazione degli operatori sanitari, il Ministro della salute ha attivato, nell’anno in corso, una serie di incontri sulle problematiche connesse alla corretta alimenta- Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 158 zione del lattante, affrontando anche l’aspetto, certamente determinante, del prezzo dei sostituti del latte materno. Ha indirizzato alle industrie, maggiormente rappresentative del settore, un fermo invito a valutare la possibilità di avviare iniziative idonee a ridurre significativamente i prezzi di tali prodotti. I rappresentanti del settore produttivo sostengono che i motivi dei costi dei prodotti in questione, sensibilmente più elevati in Italia rispetto alla media europea, sono riconducibili ai loro bassi consumi rispetto ad altri Paesi comunitari, dove arrivano ad essere 2-3 volte superiori. La riduzione dei consumi appare determinata, oltre che dal progressivo calo delle nascite, anche dai risultati positivi ottenuti in Italia per la promozione e la tutela dell’allattamento al seno. Nel giugno scorso è stato istituito un Gruppo di lavoro interdisciplinare con i seguenti obiettivi: 1) valutare la situazione italiana relativa all’alimentazione del lattante e del bambino, sulla scorta delle linee guida elaborate dall’OMS; 2) disegnare un sistema di monitoraggio dell’allattamento al seno in Italia che, usando metodi e definizioni standardizzate come indicato dall’OMS, fornisca dati comparabili tra le diverse regioni, utili a stabilire la reale prevalenza e durata dell’allattamento al seno in Italia; 3) verificare periodicamente, tramite apposite metodiche, i prezzi dei sostituti del latte materno. Già dal luglio 2004, è stata attivata un’indagine conoscitiva per acquisire dalle imprese i prezzi di cessione praticati e per monitorare l’effettiva riduzione; i dati, ad oggi pervenuti, non sono ancora completi e sono stati oggetto di verifica durante la riunione del tavolo tecnico, in data 20 ottobre 2004, nella quale sono state acquisite anche le tabelle dei prezzi al consumo fornite dal rappresentante delle associazioni dei consumatori. — Commissione XII A seguito delle riunioni, convocate in data 26 ottobre e 2 novembre u.s. dal Ministro della salute, con tutti i soggetti imprenditoriali e rappresentativi del settore, è stato predisposto uno schema di Regolamento, di concerto con il Ministero delle attività produttive, che, modificando il Regolamento 6 aprile 1994, di recepimento di direttive comunitarie in materia di sostituti del latte materno, ribadisce il divieto di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti in occasione di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli studi medici e quello di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo alle donne incinte, alle madri, sia tramite il Servizio Sanitario Nazionale, sia tramite i medici e gli infermieri sanitari. È fatto divieto, altresı̀, di ricorrere, tramite sponsorizzazioni e contributi economici, all’organizzazione e partecipazione a congressi, fatta eccezione per quelli proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute, finalizzati a promuovere la vendita dei prodotti menzionati direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio. Il Ministero della salute si impegna a promuovere l’allattamento al seno, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e ad intraprendere campagne di informazione per la corretta alimentazione del lattante. Anche le regioni e province autonome dovranno promuovere e sostenere la pratica dell’allattamento al seno, con azioni mirate all’organizzazione degli operatori sanitari impegnati nell’assistenza al « percorsonascita », alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e di contrasto di forme di pubblicità occulta dei prodotti sostitutivi del latte materno. Viene introdotto, inoltre, l’obbligo, per le imprese, di comunicare il listino dei prezzi dei prodotti ai Ministeri della salute e delle attività produttive. Il provvedimento ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni, riunita in sede politica, e sarà inviato al Consiglio di Stato per il successivo iter di perfezionamento. Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 159 Per quanto riguarda, poi, la possibilità che il Servizio Sanitario Nazionale sostenga i costi dell’acquisto del latte in polvere, per i casi in cui l’allattamento naturale è « impossibile o sconsigliato », va — Commissione XII precisato che l’assunzione della prestazione in questione nei Livelli Essenziali di Assistenza potrebbe avvenire solo a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive per lo stesso Servizio Sanitario. Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 160 Commissione XII — ALLEGATO 2 Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (C. 5388 Governo). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XII Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge disegno di legge C. 5388 « Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 »; considerato che nel testo del Trattato, all’articolo II-63, è stabilito il divieto alla clonazione riproduttiva ma non vi è alcun riferimento alla clonazione terapeutica in contrasto con quanto può evincersi nella Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia in base alla legge 29 marzo 2001, n. 145; rilevato altresı̀ che l’articolo II-69 potrebbe porsi in contrasto con l’articolo 29 della nostra Costituzione che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, esprime PARERE FAVOREVOLE. Giovedı̀ 25 novembre 2004 — 161 Commissione XII — ALLEGATO 3 Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (C. 5388 Governo). PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI FRANCESCA MARTINI ED ERCOLE La XII Commissione Affari Sociali, premesso che: l’articolo II-63, punto d) stabilisce il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani senza fare alcun riferimento alla clonazione terapeutica, in netto contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione per la protezione dei diritti umani e la dignità dell’essere umano, con riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, Convenzione sui diritti dell’uomo e della bioetica, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145; nel combinato disposto degli articolo II-62 (diritto alla vita) e II-63, punto d) non vi è alcun riferimento alla tutela del diritto alla vita del nascituro e dell’embrione, ammettendo esplicitamente lo sfruttamento a fini sperimentali sulle cellule staminali embrionali; l’esistenza di questi paradossi si ripercuote negativamente sulla possibilità di sviluppare un progetto condiviso di bioetica europea; l’articolo II-69 garantisce il diritto a sposarsi e il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio; nelle spiegazioni al testo, il Presidium ha affermato che l’articolo II-69 è formulato in modo tale da legittimare le unioni di fatto e l’unione e il matrimonio tra persone dello stesso sesso; la disposizione di cui all’articolo II-69 appare in netto contrasto con quanto sancito dall’articolo 29 della Costituzione italiana, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; nel redigere il testo della Costituzione europea, si è quindi contravvenuto al diritto di tutelare la famiglia come soggetto sociale, sminuendo l’importanza del ruolo pubblico oltre che privato dell’unione familiare; l’articolo II-95 del Trattato costituzionale riconosce il diritto di ogni persona ad accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali; tale disposizione rischia di porsi in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione italiana, che, affermando che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, non prevede un generalizzato diritto di accesso dei soggetti extracomunitari irregolari a prestazioni sanitarie ulteriori a quelle strettamente necessarie all’assistenza di base e di pronto soccorso, esprime PARERE CONTRARIO.