Giovedı̀ 25 novembre 2004
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150
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Commissione XII
XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
S O M M A R I O
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-03675 Valpiana: Iniziative per la promozione dell’allattamento materno . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
COMITATO DEI NOVE:
Informatori scientifici del farmaco. C. 3204/A, approvata dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. C. 5388 Governo (Parere alla
III Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati Francesca Martini ed Ercole) . . . .
161
SEDE REFERENTE:
Decreto-legge n. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la
funzionalità della Croce Rossa Italiana. C. 5434 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . .
152
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la
salvaguardia della salute del neonato. Testo unificato C. 193 Cima, C. 312 Mazzuca, C. 352
Alberta De Simone, C. 638 Lucchese, C. 897 Valpiana, C. 1192 Alberta De Simone e C.
4126 Burani Procaccini (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
156
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedı̀ 25 novembre 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la salute Antonio Guidi.
La seduta comincia alle 14.05.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda
che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5,
del regolamento, la pubblicità delle sedute
per lo svolgimento delle interrogazioni a
risposta immediata è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
5-03675 Valpiana: Iniziative per la promozione
dell’allattamento materno.
Tiziana VALPIANA (RC) illustra l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Antonio GUIDI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Tiziana VALPIANA (RC), replicando,
ringrazia il sottosegretario Guidi per
l’esauriente risposta fornita. Osserva
quindi che il latte materno rappresenta
per i neonati l’alimento ottimale. Pertanto,
se si riducesse il ricorso all’alimentazione
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151
artificiale ai pochi casi per i quali l’allattamento naturale sia impossibile o sconsigliato e nei quali pertanto il latte in
polvere diventerebbe un vero e proprio
« salvavita » da porre a carico del Servizio
sanitario nazionale, quest’ultimo diventerebbe l’unico acquirente delle aziende produttrici di sostituti del latte materno, le
quali dovrebbero presumibilmente praticare un prezzo inferiore a quello attuale.
Nel preannunciare la presentazione di una
proposta di legge in materia, rileva che la
promozione dell’allattamento materno
deve rimanere un preciso impegno.
Giuseppe PALUMBO (FI), presidente,
sottolinea che la promozione dell’allattamento materno dovrebbe attuarsi già durante il periodo della gravidanza.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno.
La seduta termina alle 14.20.
COMITATO DEI NOVE
Informatori scientifici del farmaco.
C. 3204/A, approvata dal Senato.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle
14.20 alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Giovedı̀ 25 novembre 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la salute Antonio Guidi.
La seduta comincia alle 14.50.
Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa.
C. 5388 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2004.
—
Commissione XII
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una
proposta di parere favorevole con alcune
premesse (vedi allegato 2) e che i deputati
Francesca Martini ed Ercole hanno presentato una proposta alternativa di parere
contrario (vedi allegato 3).
Francesca MARTINI (LNFP) osserva
che la proposta alternativa di parere contrario da lei sottoscritta è motivata dal
fatto che dalla lettura attenta del Trattato
che adotta la nuova Costituzione per l’Europa emerge l’assenza di riferimenti a
quelli che la sua parte politica ritiene
capisaldi fondamentali del vivere civile, in
particolare il tema della fondazione della
famiglia e quello della tutela della vita del
concepito e del nascituro.
Nel ritenere paradossale l’assenza di
precisi richiami a quelli che reputa pilastri
della matrice cattolica dell’Italia e del
senso stesso della vita, ritiene che il Trattato non rappresenti la sua parte politica.
Carla CASTELLANI (AN), stante l’impossibilità di modificare la nuova Costituzione europea, osserva tuttavia come appaia problematica per la cultura e la
tradizione cui appartiene l’assenza dal
Trattato di un preciso riferimento alla
difesa della vita. Tuttavia, alla luce di
quanto evidenziato nelle premesse della
proposta di parere favorevole del relatore,
ritiene di poter esprimere su tale proposta
un voto favorevole.
Grazia LABATE (DS-U), espresso apprezzamento per l’esauriente illustrazione
svolta dal relatore delle parti del Trattato
di competenza della XII Commissione,
ritiene condivisibile la proposta di parere
favorevole. Esprime quindi il convincimento che tutte le parti politiche dovrebbero sentirsi rappresentate dai principi
contenuti nella nuova Costituzione europea, stante il fatto che quest’ultima fa
propri i contenuti della Convenzione di
Oviedo, per quanto attiene, in particolare,
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al divieto di clonazione umana. Rileva
inoltre che riaprire il tema della tutela
della vita avrebbe rappresentato una fonte
di imbarazzo.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC)
concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Giuseppe CAMINITI (FI) ritiene a sua
volta condivisibile la proposta di parer
favorevole del relatore.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere
contrario dei deputati Francesca Martini
ed Ercole sarà posta in votazione solo ove
respinta la proposta di parere del relatore.
Francesca MARTINI (LNFP) dichiara la
propria astensione sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Giovedı̀ 25 novembre 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la salute Antonio Guidi.
La seduta comincia alle 15.
Decreto-legge n. 276/2004: Disposizioni urgenti per
snellire le strutture ed incrementare la funzionalità
della Croce Rossa Italiana.
C. 5434 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo il
Comitato per la legislazione ha espresso
parere favorevole con osservazioni.
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Commissione XII
Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore,
osserva che il decreto-legge n. 276 del
2004, che scadrà il prossimo 19 gennaio
2005, è volto a modificare alcuni aspetti
della struttura della Croce rossa italiana,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, ai
fini di una successiva revisione dello
statuto dell’ente e dello svolgimento di
nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.
Il provvedimento dispone in particolare: l’attribuzione di nuove competenze
alla Croce rossa in campo socio sanitario
(articolo 1); la modifica della durata degli
incarichi e dei relativi requisiti riguardanti l’Ispettorato nazionale del corpo
delle infermiere volontarie (articolo 2);
una nuova disciplina degli organi interni
di rappresentanza e gestione a livello
nazionale, regionale, provinciale e locale
(articolo 3); la precisazione dei casi di
incompatibilità con altre cariche associative interne (articolo 4); l’introduzione di
sanzioni per il ritardato o l’omesso aggiornamento dei libri dei soci con diritto
di elettorato attivo; le modalità di accertamento dello stato di socio attivo ai fini
delle prime elezioni indette dal commissario straordinario (articolo 5); la procedura ed i termini per l’approvazione
delle norme di revisione dello Statuto; le
modalità di svolgimento delle nuove elezioni; il mantenimento delle attuali cariche elettive e la possibilità di una
ulteriore proroga del commissario straordinario fino all’elezione del Presidente
nazionale dell’ente (articolo 6).
Nella relazione illustrativa il ricorso
allo strumento del decreto-legge è motivato con l’assoluta necessità ed urgenza di
procedere ad una revisione dello statuto
della Croce rossa, al fine di adeguarlo ai
principi di autonomia indicati dalla Croce
rossa internazionale.
Segnala peraltro che l’esigenza di procedere in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce rossa
« anche attraverso opportune modifiche
del vigente statuto, con la conseguente
indizione delle procedure elettorali di
rinnovo degli organi » era sottolineata
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153
anche nella premessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
ottobre 2003 (decreto di conferma dell’avvocato Maurizio Scelli a commissario
straordinario della Croce rossa). In tale
premessa si faceva peraltro riferimento
alla legge n. 137 del 2002, che prevede
una delega al Governo, tra l’altro, per la
revisione della disciplina degli enti pubblici. Il termine per l’eventuale esercizio
di quest’ultima delega, ai fini di una
revisione della disciplina della Croce
rossa, risulta ora scaduto.
Prima di passare all’esame nel dettaglio
del contenuto del decreto-legge in esame,
osserva preliminarmente che l’Associazione Croce rossa italiana, ai sensi della
legge n. 490 del 1995, modificativa del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 613 del 1980, è un ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico.
L’attuale configurazione della Croce
rossa si basa sulle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 613 del 1980 sopra citato (emanato ai
sensi della delega prevista dall’articolo 70
della legge n. 833 del 1978) che ne aveva
ridisegnato l’organizzazione centrale e periferica.
L’attuale Statuto è stato approvato con
decreto del Presidente del consiglio dei
ministri n. 208 del 2002.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2003 è stato
nominato commissario straordinario l’avvocato Maurizio Scelli, il quale ha assunto
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; con decreto del Presidente
del consiglio dei ministri 15 ottobre 2003
tale incarico è stato confermato fino alla
ricostituzione degli organismi statutari e,
comunque, per un massimo di 12 mesi.
Ricorda altresı̀ che nel corso della XIV
legislatura sono intervenuti alcuni decretilegge che hanno disciplinato, sotto diversi
profili, la Croce rossa italiana. In particolare: l’articolo 5 del decreto legge n. 8 del
2002, convertito in legge, relativo alla proroga degli organi amministrativi dell’Associazione italiana della Croce Rossa; il
decreto legge n. 187 del 2002, concernente
una nuova proroga degli organi ammini-
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Commissione XII
strativi della Croce Rossa, non convertito
in legge; l’articolo 3-bis del decreto-legge
n. 220 del 2004, di recente convertito in
legge, che concerne l’autorizzazione al
commissario straordinario della Croce
Rossa a ratificare, previo parere dei ministri vigilanti, alcune ordinanze commissariali relative all’organizzazione dell’ente.
Venendo alle singole disposizioni del
decreto-legge in esame, ricorda che l’articolo 1 affida nuovi compiti alla CRI,
modificando l’articolo 2, primo comma,
numero 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980, che attribuisce alla CRI compiti riguardanti l’assistenza sociosanitaria durante i conflitti
armati, gli interventi in caso di calamità
naturali nonché la diffusione dei principi
umanitari ispiratori dell’attività dell’ente.
I nuovi compiti ad essa assegnati ai
sensi dell’articolo 1 riguardano: la diffusione e la promozione della cultura della
donazione del sangue e l’organizzazione
dei donatori volontari; lo svolgimento di
« altri servizi sociali e assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto dell’ente e consentiti dalla legge ».
Al riguardo segnala che quest’ultima
fattispecie non appare sufficientemente
definita. L’articolo 2, lettera c) dello Statuto prevede attualmente che la CRI concorra alle finalità del SSN con il proprio
personale, svolgendo attività sociosanitarie
attraverso apposite convenzioni.
La prima fattispecie ripropone nella
sostanza quanto già previsto dall’articolo
2, lettera e) dello Statuto dell’ente.
L’articolo 2 interviene su alcune disposizioni del regolamento delle infermiere
volontarie della Croce Rossa, corpo ausiliario delle forze armate, regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio
1942, n. 918.
Nel dettaglio, il comma 1 introduce
un termine temporale di quattro anni,
rinnovabile per una sola volta consecutiva,
per la durata in carica dell’ispettrice nazionale (nella disciplina previgente non è
previsto alcun limite temporale). La nomina e la conferma devono essere disposte
previo parere del Presidente nazionale
della CRI.
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Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle
vice ispettrici nazionali ed alla segretaria
generale dell’ispettorato, mentre il termine
precedente era di due anni, salvo possibilità di riconferma senza limiti.
Sono inoltre confermate le disposizioni
previgenti sui requisiti delle ispettrici e
vice ispettrici (specifica formazione e attitudine al comando) (comma 2).
L’articolo 3 interviene sulla struttura
organizzativa della CRI, modificando l’articolo 2, primo comma, numero 3, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 613 del 1980, riproponendo l’articolazione in quattro livelli (centrale, regionale,
provinciale e locale).
Per quanto concerne le innovazioni
relative all’organizzazione centrale, osserva che la norma si limita a precisare
che il Presidente nazionale è eletto dall’assemblea nazionale fra i « soci attivi ».
Ricorda peraltro che, ai sensi degli articoli
9 e 12 dello Statuto dell’ente, la facoltà di
voto è riservata ai soci attivi da almeno
due anni e che abbiano versato la quota
sociale. Per soci attivi si intendono coloro
che prestano attività gratuitamente in
forma organizzata e continuativa presso
una delle organizzazioni volontaristiche
(corpo militare, infermiere volontarie, volontari del soccorso, comitato nazionale
femminile, pionieri, donatori di sangue).
Per quanto attiene all’Assemblea nazionale, la norma prevede, oltre la partecipazione dei presidenti regionali (già
contemplati dalla normativa precedente),
la presenza di membri eletti da ciascuna
assemblea regionale, secondo un criterio
proporzionale, e di sei componenti di
diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della CRI
(ai sensi della normativa precedente l’assemblea generale della CRI è costituita
dai presidenti regionali, dai presidenti
provinciali e dai presidenti dei comitati
locali).
Per quanto riguarda il Consiglio direttivo nazionale, quest’ultimo, in precedenza
composto solo da membri soci eletti della
CRI e da rappresentanti ministeriali è ora
costituito dal presidente nazionale e da
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Commissione XII
dodici membri soci della CRI (equamente
distribuiti tra l’assemblea nazionale e gli
organi di vertice nazionali delle componenti della CRI).
Nel decreto-legge in esame non viene
inoltre più contemplata la giunta esecutiva
all’interno del consiglio direttivo.
Il Collegio dei revisori dei conti diviene
organo unico, in quanto esercita le sue
funzioni su tutti gli atti degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali. Esso
è composto da sette membri, in rappresentanza di diversi ministeri (economia,
difesa, salute, esteri) oltre che di un rappresentante della CRI.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 prevedeva che tale
organo fosse formato da tre membri scelti
in rappresentanza dei ministeri dell’economia, della difesa e della salute, mentre
in base allo statuto della CRI (articolo 26)
la composizione di tale organo è di cinque
membri effettivi, scelti in rappresentanza
dei ministeri dell’economia e delle finanze,
della difesa, due della salute e uno dell’assemblea.
L’articolo in esame, inoltre, attribuisce
al consiglio direttivo nazionale e a quelli
provinciali anche di compiti di controllo
sull’attività dei comitati locali, inclusi gli
ambiti di attività delle componenti volontaristiche della CRI.
Per gli altri livelli della CRI (regionale,
provinciale e locale) l’articolazione prevista è la medesima dell’organizzazione centrale.
Sottolinea peraltro che il decreto-legge
in esame articola la struttura delle organizzazioni periferiche in modo molto dettagliato, diversamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980,
e analogamente a quanto previsto nello
statuto dell’ente.
L’articolo 4 interviene in materia di
incompatibilità, introducendo alcune modifiche all’articolo 2, primo comma, numero 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980.
In particolare, risulta ampliato il criterio generale dell’incompatibilità delle cariche, prevedendo non solo la non compatibilità delle cariche con gli incarichi
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retribuiti dalla associazione stessa, ma
anche con la titolarità di altre cariche
associative, salva la facoltà di opzione
dell’interessato.
L’articolo 5 prevede l’aggiornamento
semestrale del libro dei soci e introduce
sanzioni pecuniarie (salvo che il fatto non
costituisca reato) per casi di omissione
intenzionale o falsificazione dei dati (comma 1).
Inoltre, al comma 2 si stabiliscono i
requisiti concernenti l’elettorato attivo per
la partecipazione alle prime elezioni indette dal Commissario straordinario della
CRI In particolare, si ribadisce per tutti i
soggetti l’iscrizione regolare all’associazione da almeno ventiquattro mesi; peraltro tali requisiti sono presunti (salvo prova
contraria) per coloro che risultano registrati nell’elenco dei soci di una delle
componenti prima del 31 dicembre 2001.
L’articolo 6, al comma 1, dispone che il
nuovo statuto sia adottato con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il ministro della salute, della
difesa, dell’economia, della funzione pubblica, previo parere del presidente nazionale della CRI e tenuto conto di quanto
previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo.
Si segnala che lo statuto emanato con
decreto del presidente del Consiglio dei
ministri n. 208 del 2002 è stato adottato
con il solo concerto dei ministri della
salute e della difesa.
Il comma 2 prevede la revisione normativa dello statuto della CRI entro sessanta giorni (19 gennaio 2005) dall’entrata
in vigore del decreto-legge in esame. A
seguito di ciò, è stabilita l’immediata ricostituzione delle cariche elettive con la
conseguente proroga degli incarichi attualmente in essere.
L’incarico di commissario straordinario
può essere ulteriormente prorogato fino
alla nomina del presidente nazionale.
Infine, l’articolo 7 stabilisce che dal
decreto-legge all’attenzione della Commissione non derivino nuovi o maggiori oneri
né minori entrate a carico del bilancio
dello Stato, mentre l’articolo 8 prevede
l’entrata in vigore del decreto il giorno
—
Commissione XII
successivo a quello della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale (il decreto-legge è
stato pubblicato il 20 novembre scorso).
Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta.
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la
promozione del parto fisiologico e la salvaguardia
della salute del neonato.
Testo unificato C. 193 Cima, C. 312 Mazzuca, C. 352
Alberta De Simone, C. 638 Lucchese, C. 897 Valpiana, C. 1192 Alberta De Simone e C. 4126 Burani
Procaccini.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2004 si è concluso l’esame degli
emendamenti ed articolo aggiuntivi riferiti
all’articolo 1.
La Commissione passa quindi all’esame
degli emendamenti presentati all’articolo 2.
Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, raccomanda l’approvazione del proprio emendamento 2.8. Esprime quindi
parere favorevole sugli emendamenti Castellani 2.4 e Valpiana 2.6, ove riformulato
nel senso di sopprimere le parole « nel
rispetto dei principi e degli indirizzi definiti dall’Unione Europea ».
Chiede al presentatore chiarimenti in
ordine all’emendamento Lucchese 2.3 ed
esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.
Il sottosegretario Antonio GUIDI concorda con il parere espresso dal relatore.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira il proprio emendamento 2.3.
Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, constata l’assenza dei presentatori
degli emendamenti Olivieri 2.1 e Detomas
2.2: si intende che vi abbiano rinunciato.
Giovedı̀ 25 novembre 2004
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Commissione XII
Ribadisce il parere contrario sull’emendamento Valpiana 2.7, che reputa pleonastico.
Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, invita il presentatore a precisare le
finalità dell’emendamento Valpiana 3.14.
Tiziana VALPIANA (RC) illustra le finalità del proprio emendamento 2.7.
Tiziana VALPIANA (RC) osserva che il
proprio emendamento 3.14 è volto a richiamare espressamente nel testo il soggetto, ossia la donna, che esercita la libertà
di scelta in ordine sia al luogo del parto,
sia per quanto concerne le modalità assistenziali prescelte.
Peraltro, alla luce di quanto previsto
dalla lettera c) dell’articolo 3, manifesta la
disponibilità a ritirare il proprio emendamento 3.14 ove però si convenisse sull’opportunità di sopprimere la lettera b), considerato che la successiva lettera c), a suo
avviso, meglio ne specifica le finalità.
La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Valpiana 2.7 ed
approva l’emendamento Castellani 2.4.
Tiziana VALPIANA (RC) accetta la riformulazione del proprio emendamento
2.6 proposta dal relatore.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva l’emendamento Valpiana 2.6,
come riformulato, respinge l’emendamento
Valpiana 2.5 ed approva l’emendamento
2.8 del relatore.
La Commissione passa quindi all’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento Lucchese 3.1, ove riformulato nel
senso di sostituire la parola « gravida » con
la seguente « gestante ».
Chiede quindi chiarimenti sull’emendamento Labate 3.12.
Grazia LABATE (DS-U) precisa che il
proprio emendamento 3.12 è volto a
sostituire le parole « materno-infantile »,
in quanto ormai desueta nel linguaggio
internazionale e nello stesso piano sanitario, con la dizione « della madre e del
neonato ».
Carla CASTELLANI (AN) evidenzia che
le proposte contenute negli emendamenti
Lucchese 3.1 e Labate 3.12 sono tra loro
alternative.
Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, invita al ritiro dell’emendamento Valpiana 3.14, sul quale altrimenti il parere è
contrario.
Esprime quindi parere favorevole sugli
emendamenti Labate 3.13, Lucchese 3.3 e
3.5, nonché sugli emendamenti Cima 3.10,
Lucchese 3.7 e Valpiana 3.16 e 3.17, ove
riformulato.
Invita al ritiro degli emendamenti Lucchese 3.2 e Cima 3.9, sul quale altrimenti
il parere è contrario. Invita altresı̀ al ritiro
degli emendamenti Valpiana 3.15, Lucchese 3.4, 3.6 e 3.8 e Cima 3.11.
Il sottosegretario Antonio GUIDI concorda con il parere espresso dal relatore.
Giuseppe PALUMBO, presidente relatore, stante l’imminente inizio di votazioni
in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame
ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
Grazia LABATE (DS-U) ritira il proprio
emendamento 3.12.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira a sua volta il proprio emendamento 3.1.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.35.
Giovedı̀ 25 novembre 2004
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Commissione XII
ALLEGATO 1
Interrogazione n. 5-03675 Valpiana: Iniziative per la promozione
dell’allattamento materno.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il Progetto obiettivo materno infantile
(decreto ministeriale 24 aprile 2000), nel
formulare indirizzi di programmazione sanitaria per il « percorso nascita », individua tra gli obiettivi prioritari la promozione dell’allattamento al seno ed, in particolare, l’incremento della percentuale di
allattamento precoce al seno (entro le 24
ore dalla nascita) e la verifica delle iniziative di promozione oltre il terzo mese di
età del bambino.
Gli strumenti previsti sono l’istituzione
di corsi pre-parto e di assistenza post
nascita, la qualificazione e formazione del
personale sanitario e l’attivazione di percorsi che facilitino il contatto madrebambino.
Ulteriore obiettivo previsto dal Progetto è quello di favorire l’avvicinamento/
contatto puerpera-neonato (anche in presenza di patologie del neonato), attraverso azioni di collegamento funzionale e
strutturale, tra l’area ostetrico-ginecologica e l’area pediatrico-neonatologica, al
fine di facilitare il rooming-in e l’allattamento al seno.
Il Ministero della salute ha stipulato,
inoltre, un Accordo di collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione di un progetto, concernente la
« Promozione dell’allattamento al seno », la
cui realizzazione è terminata nello scorso
mese di maggio.
Tra i risultati positivi raggiunti si ricorda l’opuscolo divulgativo « Allattamento
materno: una goccia di saggezza, una
grande opportunità », in cui sono fornite,
alle giovani puerpere, precise e semplici
informazioni circa i benefici e le modalità
dell’allattamento al seno materno.
L’Istituto medesimo ha curato l’organizzazione di un corso, destinato agli operatori sanitari, per la progettazione, a
livello di singola Azienda Sanitaria Locale,
di un programma di promozione dell’allattamento materno, da realizzarsi con
attività di counselling e sostegno all’allattamento al seno, rivolto alle donne nel
periodo della gravidanza, nel momento del
parto e del puerperio.
In accordo con la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, sono stati
definiti due corsi di formazione per la
figura della « formatrice » nella promozione dell’allattamento al seno, secondo il
modello OMS-UNICEF; sono stati organizzati due Workshop, in collaborazione con
il Centro salute del bambino di Trieste a
cui hanno partecipato esperti regionali e
nazionali, istituzioni e Organizzazioni non
governative (ONG).
Si ricorda inoltre che la promozione di
campagne informative, rivolte alle gestanti
e alle puerpere, sulle norme comportamentali di prevenzione, quale la promozione dell’allattamento al seno, rappresenta uno degli obiettivi strategici del
Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2003.
Oltre a queste attività di programmazione sanitaria, di sensibilizzazione e di
formazione degli operatori sanitari, il Ministro della salute ha attivato, nell’anno in
corso, una serie di incontri sulle problematiche connesse alla corretta alimenta-
Giovedı̀ 25 novembre 2004
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zione del lattante, affrontando anche
l’aspetto, certamente determinante, del
prezzo dei sostituti del latte materno. Ha
indirizzato alle industrie, maggiormente
rappresentative del settore, un fermo invito a valutare la possibilità di avviare
iniziative idonee a ridurre significativamente i prezzi di tali prodotti.
I rappresentanti del settore produttivo
sostengono che i motivi dei costi dei prodotti in questione, sensibilmente più elevati in Italia rispetto alla media europea,
sono riconducibili ai loro bassi consumi
rispetto ad altri Paesi comunitari, dove
arrivano ad essere 2-3 volte superiori. La
riduzione dei consumi appare determinata, oltre che dal progressivo calo delle
nascite, anche dai risultati positivi ottenuti
in Italia per la promozione e la tutela
dell’allattamento al seno.
Nel giugno scorso è stato istituito un
Gruppo di lavoro interdisciplinare con i
seguenti obiettivi:
1) valutare la situazione italiana relativa all’alimentazione del lattante e del
bambino, sulla scorta delle linee guida
elaborate dall’OMS;
2) disegnare un sistema di monitoraggio dell’allattamento al seno in Italia
che, usando metodi e definizioni standardizzate come indicato dall’OMS, fornisca
dati comparabili tra le diverse regioni, utili
a stabilire la reale prevalenza e durata
dell’allattamento al seno in Italia;
3) verificare periodicamente, tramite
apposite metodiche, i prezzi dei sostituti
del latte materno.
Già dal luglio 2004, è stata attivata
un’indagine conoscitiva per acquisire dalle
imprese i prezzi di cessione praticati e per
monitorare l’effettiva riduzione; i dati, ad
oggi pervenuti, non sono ancora completi
e sono stati oggetto di verifica durante la
riunione del tavolo tecnico, in data 20
ottobre 2004, nella quale sono state acquisite anche le tabelle dei prezzi al consumo fornite dal rappresentante delle associazioni dei consumatori.
—
Commissione XII
A seguito delle riunioni, convocate in
data 26 ottobre e 2 novembre u.s. dal
Ministro della salute, con tutti i soggetti
imprenditoriali e rappresentativi del settore, è stato predisposto uno schema di
Regolamento, di concerto con il Ministero
delle attività produttive, che, modificando
il Regolamento 6 aprile 1994, di recepimento di direttive comunitarie in materia
di sostituti del latte materno, ribadisce il
divieto di ogni forma pubblicitaria degli
alimenti per lattanti in occasione di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli
studi medici e quello di distribuzione di
campioni gratuiti o a basso prezzo alle
donne incinte, alle madri, sia tramite il
Servizio Sanitario Nazionale, sia tramite i
medici e gli infermieri sanitari.
È fatto divieto, altresı̀, di ricorrere,
tramite sponsorizzazioni e contributi economici, all’organizzazione e partecipazione a congressi, fatta eccezione per
quelli proposti dalle società scientifiche
accreditate e autorizzati dal Ministero
della salute, finalizzati a promuovere la
vendita dei prodotti menzionati direttamente presso il consumatore nella fase del
commercio al dettaglio.
Il Ministero della salute si impegna a
promuovere l’allattamento al seno, secondo le indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, e ad intraprendere
campagne di informazione per la corretta
alimentazione del lattante. Anche le regioni e province autonome dovranno promuovere e sostenere la pratica dell’allattamento al seno, con azioni mirate all’organizzazione degli operatori sanitari impegnati nell’assistenza al « percorsonascita », alla realizzazione di sistemi di
monitoraggio e di contrasto di forme di
pubblicità occulta dei prodotti sostitutivi
del latte materno.
Viene introdotto, inoltre, l’obbligo, per
le imprese, di comunicare il listino dei
prezzi dei prodotti ai Ministeri della salute
e delle attività produttive.
Il provvedimento ha avuto il parere
favorevole della Conferenza Stato Regioni,
riunita in sede politica, e sarà inviato al
Consiglio di Stato per il successivo iter di
perfezionamento.
Giovedı̀ 25 novembre 2004
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159
Per quanto riguarda, poi, la possibilità
che il Servizio Sanitario Nazionale sostenga i costi dell’acquisto del latte in
polvere, per i casi in cui l’allattamento
naturale è « impossibile o sconsigliato », va
—
Commissione XII
precisato che l’assunzione della prestazione in questione nei Livelli Essenziali di
Assistenza potrebbe avvenire solo a seguito
dello stanziamento di risorse aggiuntive
per lo stesso Servizio Sanitario.
Giovedı̀ 25 novembre 2004
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160
Commissione XII
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ALLEGATO 2
Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
(C. 5388 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge disegno di
legge C. 5388 « Ratifica ed esecuzione del
Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Roma il 29 ottobre 2004 »;
considerato che nel testo del Trattato,
all’articolo II-63, è stabilito il divieto alla
clonazione riproduttiva ma non vi è alcun
riferimento alla clonazione terapeutica in
contrasto con quanto può evincersi nella
Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia in base alla legge 29 marzo 2001,
n. 145;
rilevato altresı̀ che l’articolo II-69
potrebbe porsi in contrasto con l’articolo
29 della nostra Costituzione che riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Giovedı̀ 25 novembre 2004
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161
Commissione XII
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ALLEGATO 3
Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
(C. 5388 Governo).
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
FRANCESCA MARTINI ED ERCOLE
La XII Commissione Affari Sociali,
premesso che:
l’articolo II-63, punto d) stabilisce il
divieto di clonazione riproduttiva degli
esseri umani senza fare alcun riferimento
alla clonazione terapeutica, in netto contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione per la protezione dei diritti umani e
la dignità dell’essere umano, con riguardo
all’applicazione della biologia e della medicina, Convenzione sui diritti dell’uomo e
della bioetica, ratificata con legge 28
marzo 2001, n. 145;
nel combinato disposto degli articolo II-62 (diritto alla vita) e II-63, punto
d) non vi è alcun riferimento alla tutela
del diritto alla vita del nascituro e dell’embrione, ammettendo esplicitamente lo
sfruttamento a fini sperimentali sulle cellule staminali embrionali; l’esistenza di
questi paradossi si ripercuote negativamente sulla possibilità di sviluppare un
progetto condiviso di bioetica europea;
l’articolo II-69 garantisce il diritto
a sposarsi e il diritto di costituire una
famiglia secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio;
nelle spiegazioni al testo, il Presidium ha affermato che l’articolo II-69 è
formulato in modo tale da legittimare le
unioni di fatto e l’unione e il matrimonio
tra persone dello stesso sesso;
la disposizione di cui all’articolo
II-69 appare in netto contrasto con quanto
sancito dall’articolo 29 della Costituzione
italiana, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio;
nel redigere il testo della Costituzione europea, si è quindi contravvenuto
al diritto di tutelare la famiglia come
soggetto sociale, sminuendo l’importanza
del ruolo pubblico oltre che privato dell’unione familiare;
l’articolo II-95 del Trattato costituzionale riconosce il diritto di ogni persona
ad accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali;
tale disposizione rischia di porsi in
contrasto con l’articolo 32 della Costituzione italiana, che, affermando che la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, non prevede
un generalizzato diritto di accesso dei
soggetti extracomunitari irregolari a prestazioni sanitarie ulteriori a quelle strettamente necessarie all’assistenza di base e
di pronto soccorso,
esprime
PARERE CONTRARIO.
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XII Affari sociali - Camera dei Deputati