PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Procedimento Durata del procedimento (giorni) Ogni amministrazione pubblica, singolarmente o in forma associata, è tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali sono tenuti, ai sensi del successivo art. 16, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, ma non sono necessariamente obbligati ad istituire l’O.I.V.. L'O.I.V. può essere costituito in forma monocratica ovvero nella forma collegiale di tre componenti, è nominato dall'organo di indirizzo politico‐amministrativo per un periodo di tre anni, sentito il Dipartimento della funzione pubblica (che ha acquisito la competenza al rilascio del parere in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014). In base alla legge, quindi, l’organo di indirizzo politico‐
amministrativo prima di provvedere alla nomina dell’Organismo deve chiedere il parere sulla sua composizione al Dipartimento della funzione pubblica. I requisiti per la nomina dei componenti sono stabiliti dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009, dalla delibera A.N.AC. n. 12 del 2013, recante “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”, nonché dalla decisione espressa dalla medesima Autorità nella seduta dell’11 giugno 2014. In base a quanto previsto dalla citata delibera A.N.AC. n. 12, qualora le regioni, gli enti regionali, le amm.ni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali decidano di istituire l’O.I.V., devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla delibera stessa. Unità organizzativa L’istruttoria per il rilascio del parere è curata dall’Ufficio per l'Organizzazione, il Reclutamento, le Condizioni di responsabile istruttoria: Ufficio per l'Organizzazione, il lavoro ed il Contenzioso nelle pubbliche amministrazioni (UORCC) ‐ Servizio studi e consulenza per il trattamento Reclutamento, le Condizioni del personale del Dipartimento della funzione pubblica; di lavoro ed il Contenzioso i pareri sono sottoscritti dal Direttore dell’ufficio. nelle pubbliche amministrazioni (UORCC) ‐
Le amministrazioni devono trasmettere la richiesta di Servizio studi e consulenza Ufficio/Servizio per il trattamento del personale Organo che firma il parere: il Direttore dell’Ufficio parere, corredata dalla documentazione completa di cui alle citate delibere, all’indirizzo di posta elettronica del Dipartimento della funzione pubblica: [email protected] Il procedimento per il rilascio del parere è disciplinato dell’art. 16 della l. n. 241 del 1990. Dal ricevimento nella casella di posta elettronica [email protected] della richiesta di parere decorrono venti giorni per completare l’istruttoria ed emettere il parere, a condizione che l’istanza sia ammissibile e sempre che non sia necessario interrompere il procedimento per acquisire elementi istruttori. In tal caso, il termine è interrotto. Ove l’amministrazione interessata provveda a integrare gli elementi istruttori richiesti, dalla ricezione alla casella di posta elettronica [email protected] della documentazione integrativa decorrono ulteriori venti giorni entro i quali viene reso il parere (inviato via mail PEC all’amministrazione). Responsabili del procedimento: Cinzia Cericola 06 68997520 Teresa D’Amico 06 68997473 Maria Rita Mirante 0668997067 20 gg. 20gg. 
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Descrizione del procedimento