ART. 28 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega Parere del 18.01.2010 L’art. 28 del Codice deontologico vuole tutelare, in via generale, l’affidamento della riservatezza nei rapporti fra colleghi. In tale ottica devono ritenersi non producibili e non riferibili le lettere scambiate tra colleghi che - seppur non qualificate riservate e non contenenti proposte transattive vere e proprie - siano di tenore confidenziale su circostanze tali da poter influire sulla decisione della causa. Parere del 19.04.2010 Non può essere utilizzata come mezzo di prova di fatti potenzialmente controversi e non può quindi essere prodotta in giudizio la corrispondenza che, ancorché non qualificata come riservata, sia stata inviata in funzione di trattative volte alla composizione bonaria. Parere del 07.06.2010 L’art. 28 del codice deontologico fa divieto di produrre o riferire in giudizio “lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”, con le uniche eccezioni indicate ai canoni I e II della medesima norma. Tale divieto non è estensibile anche agli “atti”, che non possono essere qualificati come “lettere” o “corrispondenza”. Parere del 28.06.2010 Ai sensi dell’art. 28 del codice deontologico, non è producibile in giudizio la corrispondenza scambiata tra colleghi, espressamente qualificata come “riservata personale”. Parere del 11.10.2010 Non sono producibili le lettere del collega che non recano la clausola espressa di riservatezza, ma che comunque contengono proposte di definizione transattiva della vertenza. Parere del 25.10.2010 Non solo la corrispondenza espressamente definita riservata ed avente ad oggetto la volontà di definire transattivamente una controversia non è producibile, ma nemmeno è possibile indicare testimoni che dovrebbero riferire il contenuto, riservato, della suddetta corrispondenza. Parere del 30.11.2010 L’avvocato non può produrre in giudizio il proprio fax indirizzato al collega, sia quando vi sia apposta espressamente la dicitura “riservata personale”, sia quando il contenuto dello stesso faccia riferimento a trattative per una definizione transattiva. Parere del 06.12.2010 L‘art. 28 del codice deontologico (ai sensi del quale l’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza) si applica anche nel caso in cui il mandato sia (non già concluso) conferito a diverso avvocato, in ragione di una differente competenza professionale. Il nuovo professionista incaricato di assistere il cliente, ai fini di una assistenza più completa, il quale riceve opportunamente anche la corrispondenza riservata tra colleghi, è tenuto a rispettare le norme del codice deontologico, senza che il precedente difensore possa essere ritenuto responsabile di un utilizzo non conforme della corrispondenza da parte del difensore successivo. È possibile produrre nel fascicolo di un procedimento penale la corrispondenza tra colleghi, laddove la produzione risponda effettivamente all’esigenza di difesa, in quanto la tutela del cliente dalle accuse deve prevalere rispetto alla tutela della riservatezza, anche in ragione del fatto che nel procedimento penale il rapporto è tra la pretesa punitiva dello stato ed il soggetto a favore del quale la produzione della corrispondenza è effettuata. Parere del 21.03.2011 Il divieto di produzione della corrispondenza definitiva “riservata non producibile” non è derogabile nemmeno dall’autore della medesima corrispondenza. Parere del 04.04.2011 Non viola l'art.28 cod.deon. la produzione in un procedimento penale di corrispondenza scambiata tra legali ove la stessa sia funzionale ed indispensabile a provare la non commissione del fatto illecito contestato. Parere del 09.05.2011 Il divieto di consegna al proprio cliente ed il divieto di produrre la corrispondenza definita riservata e comunque contenente proposte transattive, siccome volto a tutelare la libertà dell’avvocato nel rapportarsi con i colleghi in assenza di vincoli che ne limitino l’autonoma determinazione, non può essere derogato nel caso in cui la stessa corrispondenza contenga accuse considerate lesive dell’onore e della reputazione dell’assistito dell’avvocato destinatario. Parere del 11.07.2011 Vige il divieto di produzione della corrispondenza scambiata tra legali secondo quanto previsto dall’art.28 cod.deon. quando la corrispondenza, espressamente definita come riservata, sia scambiata con collega che è parte sostanziale della vicenda cui la corrispondenza si riferisce. Parere del 18.07.2011 Non viola il divieto di produzione della corrispondenza scambiato tra legali di cui all’art.28 cod.deon. la produzione di lettere definite riservate o contenenti proposte transattive, qualora la produzione avvenga in un giudizio avente ad oggetto una controversia diversa rispetto a quella oggetto della medesima e relativa alle competenze dei difensori, di cui la corrispondenza stessa sia prova.