CONTRATTO DI TRASPORTO DI PERSONE Lavoro a cura di: Bovino Simona Piasini Gloria Sena Federica È un contratto TIPICO quindi espressamente regolato nel codice civile o nelle leggi speciali. Si colloca nel TITOLO III del LIBRO IV Capo VIII sezione II (art. 1681 – 1682) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1678 Col contratto di La sua FUNZIONE trasporto il vettore è quella di regolare si obbliga verso il trasporto sicuro di corrispettivo a persone e merci da trasferire persone o un luogo ad un cose da un luogo altro. all’altro. NELLO SPECIFICO Al contratto di trasporto di persone il codice dedica solo due articoli (1681 – 1682) che trattano la responsabilità del vettore per inadempimento nonché, più nel dettaglio, la sua responsabilità per i danni alla persona del viaggiatore e per la perdita e l’avaria delle cose che la persona conduce con sé. ARTICOLO 1681 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento dell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito. “ ARTICOLO 1682 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEI TRASPORTI CUMULATIVI “Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso. “ LE SUE CARATTERISTICHE Consensuale Oneroso A prestazioni corrispettive Ad effetti obbligatori Di durata Consensuale si perfeziona con il consenso delle parti Oneroso presuppone un corrispettivo A prestazioni corrispettive la prestazione di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro trova riscontro nella controprestazione di corrispondere un corrispettivo Ad effetti obbligatori il contratto fa sorgere delle obbligazioni Di durata la prestazione richiede necessariamente un periodo di tempo apprezzabile. CONTRATTO DI VIAGGIO Il contratto di viaggio turistico organizzato è regolato dal Codice del Consumo ed è diverso dal contratto di trasporto. PUBBLICI SERVIZI DI LINEA Art. 1679 c.c. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico; I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste (più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore); Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta; Salvo le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola di forme è sostituita la norma delle condizioni generali. LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI TRASPORTO Art. 1680 c.c. •Le disposizioni del Capo VIII si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal Codice della navigazione e dalle Leggi Speciali. TRASPORTO FERROVIARIO I trasporti ferroviari interni di persone sono regolate dal R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948 La legge 7 ottobre 1977 n. 754 contiene norme per l’ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno al viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato. TRASPORTO MARITTIMO E AEREO Sono entrambi regolati dal Codice della Navigazione; Tale Codice, per quanto riguarda il trasporto aereo di persone, è riformato nella parte aeronautica dal D.Lgs. 9 maggio 2005 n. 9 che riguarda la parte organizzativa e gli aspetti privatistici; Al trasporto aereo si applica la convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore per i passeggeri e per i loro bagagli; TRASPORTI INTERNAZIONALI E’ regolato principalmente dalla Convenzione di Varsavia del 1929 oltre che da altre successive Convenzioni. Essa regola anche la responsabilità del vettore e i documenti di trasporto e prevede un limite alle responsabilità del vettore per morte o lesioni personali ai passeggeri. Trasporto aereo Sono inoltre previste sanzioni per le compagnie aeree che non forniscono adeguata assistenza ai passeggeri. Trasporto Marittimo È disciplinato dalla Convenzioni di Atene del 13 dicembre 1974 non ancora in vigore in Italia. Si segue quindi il Codice della Navigazione. TRASPORTO FERROVIARIO TROVA REGOLAZIONE NELLE SEGUENTI CONVENZIONI: La Convenzione di Ginevra La Convenzione di Berna La Convenzione internazionale firmata a Berna IL CASO RITARDO DELLA PARTENZA ART. 404 Codice della Navigazione Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all’alloggio e al vitto quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. VARIABILI Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se si tratta di viaggi superiore alle 24 ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo 24 ore di ritardo nei viaggi tra porti nel Mediterraneo o dopo 48 ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d’Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. CAUSA IMPUTABILE AL VETTORE Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre il diritto al risarcimento dei danni.