P A R L I A M O N E D T R A N O I i dichiarazioni di circostanza di politici e sindacalisti di categoria non se ne può più, anche perché quando vi arriverà in farmacia questo numero della rivista ne avrete già ascoltate troppe. Non vogliamo sentirci dire «Poteva andare peggio», perché il quorum è 4 puntoeffe stato portato in Commissione industria a 3.300 (nella prima stesura del decreto era a 3.000), con i resti del 50 per cento, o perché i sei mesi per trasferire la farmacia agli eredi sono diventati diciotto. Certo, meglio di niente, ma è l’impianto complessivo della manovra sulle farmacie che proprio non va. È il riordino subito e non concertato, è l’insieme di tanti commi, alcuni dalle conseguenze davvero dirompenti per il titolare di farmacia. Abbiamo quindi deciso di interpellare i tecnici, per farci spiegare bene cosa significa “rivoluzione” del settore delle farmacie. P A R L I A M O N E T R A N O I Battaglia persa I farmacisti sono, alla fine, l’unica categoria davvero liberalizzata: 4.185 nuove farmacie soltanto con il criterio della popolazione e poi tutte quelle in deroga. E anche galenici e veterinari nelle parafarmacie. Il nuovo testo del decreto e i commenti dei tecnici DI LAURA BENFENATI UN PO’ DI NUMERI La Regione in cui si apriranno più farmacie - 861 - è la Lombardia (vedi tabella a pagina 7), dove è presidente del sindacato Annarosa Racca. A seguire il Piemonte, con 616 aperture e il Lazio con 372. In totale 1.594 nuove aperture nel Nord-Ovest, 862 nel Nord-Est, 652 nel Centro, 715 al Sud e 362 nelle Isole. In questi numeri sono però comprese le 1.823 farmacie attualmente già spettanti e mai aperte, che certamente sarebbero state aperte se fosse rimasto nel decreto il fondo di solidarietà. Così, invece, cosa accadrà? È ipotizzabile che le nuove farmacie saranno alla fine 2.362, cioè le 4.185 totali previste meno le 1.823 già spettanti e mai aperte.Tutto questo ovviamente in base al criterio del quorum; poi ci saranno le aperture in deroga in porti, stazioni, aeroporti, aree di servizio e quante saranno realmente le nuove farmacie in queste sedi è difficile da stimare. Insomma, il Governo voleva 5.000 farmacie, alla fine probabilmente ne apriranno, fra più di un anno, circa 3.500. Anche que- sta liberalizzazione si è insomma un po’ sgonfiata, globalmente, ma non certo per tutti quei titolari - come quelli descritti nell’opuscolo che alleghiamo a questo numero - per i quali il cambiamento sarà più che tangibile. E non sono pochi. Nella delibera del consiglio direttivo di Federfarma Varese, che ha chiesto le dimissioni del Consiglio di presidenza di Federfarma, si legge che «nella maggior parte dei Comuni della provincia ci sarà l’apertura di una o due farmacie in aggiunta a quelle esistenti». IL DIBATTITO SULLA PIANTA ORGANICA Subito dopo l’uscita della bozza con il testo definitivo dell’articolo 11 si è scatenato il dibattito sulla pianta organica: è stata davvero soppressa, come volevano fortemente le associa- > puntoeffe 5 P A R L I A M O N E T R A N O I L’articolo 11 riveduto e corretto ll testo dell’articolo 11 uscito dalla Commissione industria a fine febbraio ha subito diverse modifiche. Le più rilevanti sono senza dubbio l’innalzamento del quorum, l’eliminazione degli esami nel concorso straordinario e l’abolizione del comma che prevedeva l’istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle farmacie più piccole. Riassumiamo i punti essenziali del nuovo testo: ♦ quorum a 3.300 con resti del 50 per cento, aperture in deroga al criterio della popolazione in stazioni, aeroporti, aree di servizio autostradali ma che non potranno superare il 5 per cento del numero complessivo delle farmacie. Per le sedi in deroga ci sarà la prelazione dei Comuni, che poi però non potranno vendere le farmacie (non potranno né cedere la titolarità né la gestione). Saranno i Comuni a identificare, entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto, le “zone” dove si dovranno aprire le farmacie, sentiti l’Asl e l’Ordine dei farmacisti; ♦ il concorso straordinario - che si deve concludere entro un anno - sarà per soli titoli e non per esami ed è riservato ai non titolari, ai rurali sussidiati o soprannumerari, ai titolari di esercizi commerciali. Non potranno partecipare al concorso i soci di società titolari di farmacie diverse dalle rurali e le soprannumerarie, né chi ha compiuto 65 anni. Per quel che riguarda la valutazione dell’esercizio professionale, sono equiparate l’attività svolta e le maggiorazioni di punteggio di titolari rurali, di farmacia soprannumeraria e di parafarmacia, così come quelle dei collaboratori di farmacia e di parafarmacia. Il nuovo testo prevede la possibilità di partecipare al concorso in forma associata per chi non abbia compiuto 40 anni ma limita a 10 anni il periodo in cui deve essere mantenuta la gestione societaria; ♦ su orari e sconti tutto è rimasto come nella prima stesura del decreto, quindi «i turni e gli orari stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori»; ♦ ci sarà più tempo per cedere la farmacia agli eredi: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione»; ♦ sui medicinali equivalenti il medico deve informare il paziente, non scrivere sulla ricetta, come era previsto dalla prima versione del decreto, «dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali»; ♦ è stato eliminato il fondo di solidarietà a favore delle farmacie più piccole che sarebbe stato a carico dei titolari delle urbane; ♦ si potranno vendere i medicinali previsti nel decreto salva Italia anche nelle parafarmacie situate in Comuni con meno di 12.500 abitanti; agli esercizi commerciali è consentita la vendita di medicinali veterinari e vi si potranno allestire preparazioni galeniche officinali anche in multipli; ♦ il comma 16 rimanda alla Convenzione farmaceutica la possibilità di negoziare sul numero minimo di dipendenti in base al fatturato, mentre nel 17 e si introduce un limite di età (età pensionabile) per il mantenimento della direzione della farmacia. zioni di titolari di parafarmacie, oppure no? «Mi pare davvero bizzarra l’idea che la prospettata modifica dell’art. 2 della legge n. 475/1968 comporterebbe l’abolizione della pianta organica delle far- 6 puntoeffe macie», spiega l’avvocato Quintino Lombardo, dello Studio legale associato Cavallaro, Duchi e Lombardo. «Infatti, la pianta organica è disciplinata da numerose altre norme in vigore, contenute nel Tullss, nel regolamento per il servizio farmaceutico e in moltissime leggi regionali, mentre “sede” e “zona” sono evidentemente sinonimi. Ogni farmacia deve avere la sua “sede” o la sua “zona”, intesa come ambito territoriale dentro il quale il titolare ha il diritto-dovere di aprire ed esercitare la farmacia e assicurare il servizio pubblico, in esecuzione del rapporto concessorio in essere con il Ssn. Osservo poi che la stessa nuova versione dell’art. 2 richiama il principio generale della programmazione territoriale, assegnando ai Comuni il compito di “identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Chiamatela come volete, ma sempre pianta organica è; come si potrebbe poi “identificare le zone” per indirizzarvi l’apertura delle nuove farmacie dove più utili ai cittadini, senza definire le stesse con il necessario confine?». IL CONCORSO Novità assoluta, il concorso straordinario riservato per soli titoli. In pole position, per vincere le farmacie, sembrano esserci soprattutto i rurali sussidiati: «Molti titolari rurali, ammessi ai concorsi, avranno elevatissime possibilità di risultare vincitori delle nuove sedi urbane che verranno bandite per effetto della variazione del quorum», spiega Ettore Novellino, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Avellino e docente di Chimica farmaceutica alla Facoltà di farmacia dell’Università di Napoli. Titolari rurali che però, in caso di vincita, dovranno rinunciare alla loro farmacia. E non si può neppure pensare di cederla o conferirla in una società, perché le regole sui concorsi sono molto chiare: «Il richiamo alle disposizioni vigenti sui concorsi, in quanto compatibili, esclude, a mio avviso, che possano partecipare al concorso straordinario i titolari che abbiano ceduto la farmacia negli ultimi dieci anni», spiega l’avvocato Lombardo. «Poiché il conferimento in società dell’azienda farmacia de- P A R L I A M O N E termina un mutamento dal lato soggettivo del provvedimento concessorio di titolarità della sede, è probabile che risultino esclusi dal concorso straordinario anche coloro che negli ultimi dieci anni hanno conferito la farmacia (anche rurale sussidiata) in società, benché si tratti di una fattispecie diversa dalla compravendita o dalla donazione. Ciò tuttavia potrebbe determinare ingiustizie; sulla questione sarebbe opportuna qualche riflessione in più». E i titolari di parafarmacia, che speranza hanno di vincere qualche sede? «La loro è stata una vittoria di Pirro», spiega Novellino, «perché se da una parte hanno ottenuto un doveroso riconoscimento di equiparazione professionale, di cui possono menar vanto, dall’altra la loro breve storia - le parafarmacie sono nate solo nel 2006 - non consente loro, in un concorso per soli titoli, senza valutazione del merito, di scalare la graduatoria fino alle posizioni ottimali per conseguire l’agognata titolarità di una sede. E, sebbene i punteggi per gli anni di servizio siano stati equiparati, sono davvero molto pochi, o forse inesistenti, i parafarmacisti che potranno godere delle maggiorazioni di punteggio, fino al 40 per cento, previste solo per coloro che hanno operato in Comuni fino a 3.000 abitanti». E poi i concorsi finora erano per titoli ed esami, in questo momento non è chiaro come verranno stilate le graduatorie del concorso per soli titoli: «Non si sa se il conteggio del punteggio avrà dei massimali, cosi come previsto dall’attuale normativa, oppure sarà senza tale limite, cosa che produrrà effetti ben diversi e al momento non ipotizzabili», prosegue Novellino. «Come pure andrà chiarito se la normativa concorsuale sarà di autonoma definizione regionale, oppure una norma unica nazionale calata sulle Regioni. Chiaramente tutto ciò avrà grossa influenza sui tempi di espletamento dei concorsi, che comunque dovrebbero subire un’accelerazione rispetto al passato, per via dello snellimento delle procedure per la definizione delle sedi, ma anche questo aspetto risulta ancora poco chiaro così come attualmente formulato». T R A N O I DISTRIBUZIONE E PROIEZIONI PER REGIONE DATI ISTAT PARAMETRO APPROVATO COMMISSIONE INDUSTRIA SENATO al 31.12.2010 Numero comuni Abitanti (1) Farmacie spettanti 1.206 4.457.335 1.824 1.459 145 510 2.033 103 106 616 74 128.230 82 44 1 39 85 - 3 42 1.544 9.917.714 2.884 2.659 209 434 3.465 150 427 861 235 1:616:788 506 580 128 54 599 72 21 75 3.059 16.120.067 5.296 4.742 483 1.037 6.178 325 557 1.594 Trentino Alto Adige 333 1.037.114 433 264 6 175 476 4 39 214 Veneto 581 4.937.854 1.255 1.291 107 71 1.577 77 245 316 Friuli Venezia Giulia 218 1.235.808 370 371 26 25 448 22 56 81 Emilia Romagna 348 4.432418 1.096 1.207 165 54 1.382 89 197 251 1.480 11.643.194 3.154 3.133 304 325 3.883 192 537 862 Toscana 287 3.749.813 953 1.078 156 31 1.181 101 127 158 Umbria 92 906.486 246 260 24 10 299 17 36 46 Marche 239 1.565.335 455 494 50 11 546 26 65 76 Lazio 378 5.728.688 1.539 1.503 70 106 1.855 50 266 372 CENTRO 996 11.950.322 3.193 3.335 300 158 3.881 194 494 652 Abruzzo 305 1.342.366 479 478 36 37 550 24 47 84 Molise 136 319.780 162 164 12 10 174 6 6 16 Campania 551 5.834.056 1.560 1.635 170 95 1.894 118 216 311 Puglia 258 4.091.259 1.008 1.083 100 25 1.262 75 179 204 Basilicata 131 587.517 182 207 27 2 221 18 21 23 Calabria 409 2.011.395 634 751 138 21 741 51 56 77 1.790 14.186.373 4.025 4.318 484 191 4.842 293 524 715 Sicilia 390 5.051.075 1.278 1.415 206 69 1.585 118 189 258 Sardegna 377 1.675.411 580 572 35 43 664 23 61 104 ISOLE 767 6.726.486 1.858 1.987 241 112 2.249 141 250 362 8.092 60.626.442 17.526 17.515 1.811 1.822 21.033 1.144 2.363 4.185 Regione Piemonte Valle d’Aosta Lombardia Liguria NORD OVEST NORD EST SUD TOTALI > ATTUALI PARAMETRI al 1.10.2011 Farmacie da anagrafe tracciabilità Ministero Salute (2) (3) Farmacie Farmacie aperte sopra numero Legenda (1) Farmacie spettanti per gli attuali parametri (2) Farmacie aperte al 1.12.2011 (Anagrafe Ministero Salute) (3) Farmacie aperte in soprannumero da riassorbire (4) Farmacie non aperte (5) Farmacie spettanti per parametro 3.300 + resto >50% 3.300 + Resto > 50% (4) Non aperte (5) (6) (7) (8) Farmacie Riassorbite Sedi Totale spettanti dal sopra di nuova da aprire numero istituzione 5-1-6 7+4 (6) Farmacie soprannumero riassorbite (7) Farmacie di nuova istituzione (5) - (1) - (6) (8) Farmacie da aprire (7) + (4) Fonte: CIRFF, Centro interdi- sciplinare ricerca farmacoeconomia e farmacoutilizzazione facoltà di Farmacia, università Federico II di Napoli puntoeffe 7 P A R L I A M O N E T R A N O I RICAVI IN CALO DEL 30 PER CENTO Non solo su quorum e concorsi ci sono però novità rivoluzionarie: tutto il testo dell’articolo 11 ha un grande impatto sulle farmacie. Innanzitutto sulla loro redditività: saranno molte le seconde sedi che apriranno in Comuni con 5.000-6.000 abitanti e indubbiamente sono tante le variabili che contribuiranno al calo del fatturato di ciascuna farmacia, ora sede unica. Si possono fare già stime attendibili? «Oggi l’azienda farmacia si trova a gestire un momento complesso in quanto coesistono più fatti negativi quali più farmacie, meno credito, più costo del denaro, Pil in calo, contrazione del tempo di pagamento dei fornitori, autonomia finanziaria debole, zero investimenti in economia della conoscenza», spiega Franco Falorni, commercialista a Pisa. «Considerando tali fattori, e dividendo il fatturato netto del mercato farmaceutico italiano per 22.800 farmacie anziché le 17.800 attuali, otterremo che la farmacia media sopporterà una contrazione dei ricavi pari a circa il 30 per cento e una riduzione dell’utile lordo di circa il 60 per cento. Sono valori grezzi da usare con attenzione, perché non tengono conto delle singole realtà ma dell’intero sistema. Comunque il farmacista dovrà necessariamente agire sulla leva della riorganizzazione del personale inventandosi, anche, un nuovo modello di farmacia basato sull’istituto della rete, assorbendo il più possibile quei servizi sanitari svolti in modo inefficiente dal sistema ospedaliero. Un’altra osservazione che mi preme rilevare è la possibile implosione del sistema dovuta al gap sempre più ampio tra farmacie, un gap alimentato dalla diversa solidità finanziaria, capacità imprenditoriale, ubicazione, dimensione, professionalità, innovazione e voglia di cambiare con gioia». Alcune insomma ce la faranno e anche bene, altre saranno destinate a chiudere i battenti. Essere dall’una o dall’altra parte non dipende soltanto da quanto le misure del decreto penalizzeranno il singolo esercizio, ma dalla capacità imprenditoriale del singolo titolare e dei suoi concorrenti. Certo alcune misure incideranno sulla redditività dell’azienda, indipendentemente da chi la gestisce: novità assoluta e ben costosa per i titolari di piccole farmacie è rappresentata, per esempio, dal do- 8 puntoeffe versi cercare un direttore, raggiunta l’età pensionabile. IN PENSIONE A 65 ANNI Cosa si intende, innanzitutto, per età pensionabile? «Direi che occorre far riferimento, trattandosi di titolari di farmacia, all’età nella quale l’Enpaf garantisce il trattamento di vecchiaia, allo stato quindi 65 anni», spiega Quintino Lombardo. «A questo proposito, osservo che l’art. 7 della legge 362/1991 consente al socio direttore della società di farmacisti di farsi sostituire da un altro socio, ma l’art. 11 della legge 475/1968 non consente al titolare individuale di farsi sostituire per ragioni di vecchiaia... Magari sono possibili letture diverse della norma, ma in prima battuta direi che il titolare ha di fronte due strade: passare la mano e vendere la farmacia oppure costituire una società tra farmacisti trovandosi un socio direttore. Occorrerebbe quindi prevedere un congruo periodo di tempo per attuare la nuova previsione normativa, che rischia di avere effetti assurdi e molto gravi se di applicazione immediata: è difficile trovare un sostituto, con le responsabilità che ciò comporta, figuriamoci trovare un socio-direttore, da un giorno all’altro: una correzione della norma è indispensabile, a pena di completa incostituzionalità». E diverse interpretazioni del comma 17 si segnalano già: Federfarma, in base a un documento del Servizio studi del Senato ritiene “non si applichi alla conduzione imprenditoriale ed economica del titolare di farmacia privata”. «Federfarma interpreta la norma nel senso che il raggiungimento dell’età pensionabile, mentre inibisce la direzione al socio direttore e al sostituto, eventualmente nominato dal titolare, non opera per il titolare persona fisica», spiega l’avvocato Antonia De Lisio, docente di legislazione del Farmaco, facoltà di Farmacia, università Federico II. «La Federazione degli Ordini, invece, ritiene che il socio direttore al raggiungimento dell’età pensionabile deve cedere la direzione ad altro socio e il titolare persona fisica deve nominare un sostituto, ritenendo aggiunto il raggiungimento dell’età pensionabile ai casi elencati dall’art. 11 della Legge 475/68 per la nomina del sostituto. Più convincente ap- pare quest’ultimo avviso, che evita la discriminazione, insita nelle argomentazioni di parte sindacale, della responsabilità tecnica dell’esercizio, inibita per età al socio direttore e all’eventuale sostituto, ma consentita al titolare della farmacia e risulta, d’altro canto, in linea con il dichiarato obiettivo della manovra di allargare l’occupazione, testimoniato - tra l’altro dal comma immediatamente precedente che introduce la dotazione minima di personale delle farmacie». «Il comma 17, che non produce alcun effetto sulla proprietà, è stato vista dai presentatori come un mezzo per assicurare una gestione ottimale della farmacia, attesi i delicati compiti riservati per legge al direttore, utile a dare nuova linfa professionale, al passo con i tempi, e capace di creare un sensibile avvicendamento nei ruoli del personale laureato rendendo, di fatto, possibile una progressione di carriera oggi inesistente», aggiunge Ettore Novellino. Franco Falorni, invece, non condivide questa lettura “progressista”: «Il testo dell’articolo 11 è complicato ed è teso ad “uccidere” uno dei servizi più efficienti e graditi che il Paese-Italia ha avuto fino a oggi. Dico complicato perché, per esempio, non riesco a capire cosa voglia dire “la direzione della farmacia... può essere mantenuta fino al raggiungimeto del requisito dell’età pensionabile...”. Penso al farmacista settantenne titolare che gestisce da solo una farmacia con ricavi di 200.000 euro e un utile lordo di 40.000 euro: come fa ad assumere un dipendente per nominarlo direttore? Non posso, al momento, leggere l’articolo 11 con il giusto distacco professionale perché lo ritengo contro-natura; ho sempre sostenuto infatti che il numero delle farmacie in Italia era troppo alto e che, quindi, andava diminuito per non impoverire un’attività che ha contribuito a generare un importante profitto sociale per la comunità. Nello specifico, e mi riferisco al sistema farmacia, continuo a pensare che sia i politici sia i tecnici non sappiano ancora quale lavoro svolgono le farmacie e i farmacisti in Italia, tanto che si sono fatti guidare più da demagogia e luoghi comuni che da uno studio attento del sistema». Colpa di politici miopi o di una categoria incapace di farsi sentire?