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i dichiarazioni di circostanza di politici e sindacalisti
di categoria non se ne può
più, anche perché quando vi arriverà
in farmacia questo numero della rivista ne avrete già ascoltate troppe.
Non vogliamo sentirci dire «Poteva
andare peggio», perché il quorum è
4 puntoeffe
stato portato in Commissione industria a 3.300 (nella prima stesura del
decreto era a 3.000), con i resti del
50 per cento, o perché i sei mesi per
trasferire la farmacia agli eredi sono
diventati diciotto. Certo, meglio di
niente, ma è l’impianto complessivo
della manovra sulle farmacie che
proprio non va. È il riordino subito e
non concertato, è l’insieme di tanti
commi, alcuni dalle conseguenze
davvero dirompenti per il titolare di
farmacia. Abbiamo quindi deciso di
interpellare i tecnici, per farci spiegare bene cosa significa “rivoluzione”
del settore delle farmacie.
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Battaglia
persa
I farmacisti sono, alla fine, l’unica categoria
davvero liberalizzata: 4.185 nuove farmacie
soltanto con il criterio della popolazione e poi tutte
quelle in deroga. E anche galenici e veterinari
nelle parafarmacie. Il nuovo testo del decreto
e i commenti dei tecnici
DI LAURA BENFENATI
UN PO’ DI NUMERI
La Regione in cui si apriranno più farmacie - 861 - è la Lombardia (vedi tabella a pagina 7), dove è presidente
del sindacato Annarosa Racca. A seguire il Piemonte, con 616 aperture e
il Lazio con 372. In totale 1.594 nuove aperture nel Nord-Ovest, 862 nel
Nord-Est, 652 nel Centro, 715 al Sud
e 362 nelle Isole.
In questi numeri sono però comprese
le 1.823 farmacie attualmente già
spettanti e mai aperte, che certamente sarebbero state aperte se fosse rimasto nel decreto il fondo di solidarietà. Così, invece, cosa accadrà?
È ipotizzabile che le nuove farmacie
saranno alla fine 2.362, cioè le 4.185
totali previste meno le 1.823 già spettanti e mai aperte.Tutto questo ovviamente in base al criterio del quorum;
poi ci saranno le aperture in deroga
in porti, stazioni, aeroporti, aree di
servizio e quante saranno realmente
le nuove farmacie in queste sedi è
difficile da stimare. Insomma, il Governo voleva 5.000 farmacie, alla fine
probabilmente ne apriranno, fra più
di un anno, circa 3.500. Anche que-
sta liberalizzazione si è insomma un
po’ sgonfiata, globalmente, ma non
certo per tutti quei titolari - come
quelli descritti nell’opuscolo che alleghiamo a questo numero - per i quali
il cambiamento sarà più che tangibile. E non sono pochi. Nella delibera
del consiglio direttivo di Federfarma
Varese, che ha chiesto le dimissioni
del Consiglio di presidenza di Federfarma, si legge che «nella maggior
parte dei Comuni della provincia ci
sarà l’apertura di una o due farmacie
in aggiunta a quelle esistenti».
IL DIBATTITO SULLA PIANTA ORGANICA
Subito dopo l’uscita della bozza con il
testo definitivo dell’articolo 11 si è
scatenato il dibattito sulla pianta organica: è stata davvero soppressa,
come volevano fortemente le associa-
>
puntoeffe 5
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L’articolo 11
riveduto e corretto
ll testo dell’articolo 11 uscito dalla Commissione industria a fine febbraio ha subito
diverse modifiche. Le più rilevanti sono senza dubbio l’innalzamento del quorum,
l’eliminazione degli esami nel concorso straordinario e l’abolizione del comma
che prevedeva l’istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle farmacie
più piccole. Riassumiamo i punti essenziali del nuovo testo:
♦ quorum a 3.300 con resti del 50 per cento, aperture in deroga al criterio
della popolazione in stazioni, aeroporti, aree di servizio autostradali ma che non
potranno superare il 5 per cento del numero complessivo delle farmacie. Per le sedi
in deroga ci sarà la prelazione dei Comuni, che poi però non potranno vendere
le farmacie (non potranno né cedere la titolarità né la gestione). Saranno i Comuni
a identificare, entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto, le “zone” dove
si dovranno aprire le farmacie, sentiti l’Asl e l’Ordine dei farmacisti;
♦ il concorso straordinario - che si deve concludere entro un anno - sarà per soli titoli
e non per esami ed è riservato ai non titolari, ai rurali sussidiati o soprannumerari,
ai titolari di esercizi commerciali. Non potranno partecipare al concorso i soci
di società titolari di farmacie diverse dalle rurali e le soprannumerarie, né chi ha
compiuto 65 anni. Per quel che riguarda la valutazione dell’esercizio professionale,
sono equiparate l’attività svolta e le maggiorazioni di punteggio di titolari rurali,
di farmacia soprannumeraria e di parafarmacia, così come quelle dei collaboratori
di farmacia e di parafarmacia. Il nuovo testo prevede la possibilità di partecipare
al concorso in forma associata per chi non abbia compiuto 40 anni ma limita a 10 anni
il periodo in cui deve essere mantenuta la gestione societaria;
♦ su orari e sconti tutto è rimasto come nella prima stesura del decreto, quindi
«i turni e gli orari stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa
non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori»;
♦ ci sarà più tempo per cedere la farmacia agli eredi: «sei mesi dalla presentazione
della dichiarazione di successione»;
♦ sui medicinali equivalenti il medico deve informare il paziente, non scrivere sulla
ricetta, come era previsto dalla prima versione del decreto, «dell’eventuale presenza
in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali»;
♦ è stato eliminato il fondo di solidarietà a favore delle farmacie più piccole
che sarebbe stato a carico dei titolari delle urbane;
♦ si potranno vendere i medicinali previsti nel decreto salva Italia anche
nelle parafarmacie situate in Comuni con meno di 12.500 abitanti; agli esercizi
commerciali è consentita la vendita di medicinali veterinari e vi si potranno allestire
preparazioni galeniche officinali anche in multipli;
♦ il comma 16 rimanda alla Convenzione farmaceutica la possibilità di negoziare
sul numero minimo di dipendenti in base al fatturato, mentre nel 17 e si introduce
un limite di età (età pensionabile) per il mantenimento della direzione della farmacia.
zioni di titolari di parafarmacie, oppure
no? «Mi pare davvero bizzarra l’idea che
la prospettata modifica dell’art. 2 della
legge n. 475/1968 comporterebbe l’abolizione della pianta organica delle far-
6 puntoeffe
macie», spiega l’avvocato Quintino
Lombardo, dello Studio legale associato
Cavallaro, Duchi e Lombardo. «Infatti,
la pianta organica è disciplinata da numerose altre norme in vigore, contenute
nel Tullss, nel regolamento per il servizio
farmaceutico e in moltissime leggi regionali, mentre “sede” e “zona” sono evidentemente sinonimi. Ogni farmacia
deve avere la sua “sede” o la sua “zona”, intesa come ambito territoriale dentro il quale il titolare ha il diritto-dovere di
aprire ed esercitare la farmacia e assicurare il servizio pubblico, in esecuzione
del rapporto concessorio in essere con il
Ssn. Osservo poi che la stessa nuova
versione dell’art. 2 richiama il principio
generale della programmazione territoriale, assegnando ai Comuni il compito
di “identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza
di garantire l’accessibilità del servizio
farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Chiamatela come volete, ma sempre pianta organica è; come si potrebbe poi “identificare le zone” per indirizzarvi l’apertura
delle nuove farmacie dove più utili ai cittadini, senza definire le stesse con il necessario confine?».
IL CONCORSO
Novità assoluta, il concorso straordinario riservato per soli titoli. In pole position, per vincere le farmacie, sembrano
esserci soprattutto i rurali sussidiati:
«Molti titolari rurali, ammessi ai concorsi, avranno elevatissime possibilità di risultare vincitori delle nuove sedi urbane
che verranno bandite per effetto della
variazione del quorum», spiega Ettore
Novellino, presidente dell’Ordine dei
farmacisti di Avellino e docente di
Chimica farmaceutica alla Facoltà di
farmacia dell’Università di Napoli.
Titolari rurali che però, in caso di vincita, dovranno rinunciare alla loro
farmacia. E non si può neppure pensare di cederla o conferirla in una società, perché le regole sui concorsi
sono molto chiare: «Il richiamo alle
disposizioni vigenti sui concorsi, in
quanto compatibili, esclude, a mio
avviso, che possano partecipare al
concorso straordinario i titolari che
abbiano ceduto la farmacia negli ultimi dieci anni», spiega l’avvocato
Lombardo. «Poiché il conferimento
in società dell’azienda farmacia de-
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termina un mutamento dal lato soggettivo del provvedimento concessorio di titolarità della sede, è probabile
che risultino esclusi dal concorso
straordinario anche coloro che negli
ultimi dieci anni hanno conferito la
farmacia (anche rurale sussidiata) in
società, benché si tratti di una fattispecie diversa dalla compravendita o
dalla donazione. Ciò tuttavia potrebbe determinare ingiustizie; sulla questione sarebbe opportuna qualche riflessione in più».
E i titolari di parafarmacia, che speranza
hanno di vincere qualche sede? «La loro
è stata una vittoria di Pirro», spiega Novellino, «perché se da una parte hanno
ottenuto un doveroso riconoscimento di
equiparazione professionale, di cui possono menar vanto, dall’altra la loro breve
storia - le parafarmacie sono nate solo
nel 2006 - non consente loro, in un concorso per soli titoli, senza valutazione del
merito, di scalare la graduatoria fino alle
posizioni ottimali per conseguire l’agognata titolarità di una sede. E, sebbene i
punteggi per gli anni di servizio siano
stati equiparati, sono davvero molto pochi, o forse inesistenti, i parafarmacisti
che potranno godere delle maggiorazioni di punteggio, fino al 40 per cento, previste solo per coloro che hanno operato
in Comuni fino a 3.000 abitanti».
E poi i concorsi finora erano per titoli
ed esami, in questo momento non è
chiaro come verranno stilate le graduatorie del concorso per soli titoli:
«Non si sa se il conteggio del punteggio avrà dei massimali, cosi come previsto dall’attuale normativa, oppure
sarà senza tale limite, cosa che produrrà effetti ben diversi e al momento
non ipotizzabili», prosegue Novellino.
«Come pure andrà chiarito se la normativa concorsuale sarà di autonoma
definizione regionale, oppure una norma unica nazionale calata sulle Regioni. Chiaramente tutto ciò avrà grossa
influenza sui tempi di espletamento
dei concorsi, che comunque dovrebbero subire un’accelerazione rispetto
al passato, per via dello snellimento
delle procedure per la definizione delle sedi, ma anche questo aspetto risulta ancora poco chiaro così come attualmente formulato».
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DISTRIBUZIONE E PROIEZIONI PER REGIONE
DATI ISTAT
PARAMETRO APPROVATO
COMMISSIONE INDUSTRIA SENATO
al
31.12.2010
Numero
comuni
Abitanti
(1)
Farmacie
spettanti
1.206
4.457.335
1.824
1.459
145
510
2.033
103
106
616
74
128.230
82
44
1
39
85
-
3
42
1.544
9.917.714
2.884
2.659
209
434
3.465
150
427
861
235
1:616:788
506
580
128
54
599
72
21
75
3.059
16.120.067
5.296
4.742
483
1.037
6.178
325
557
1.594
Trentino Alto Adige
333
1.037.114
433
264
6
175
476
4
39
214
Veneto
581
4.937.854
1.255
1.291
107
71
1.577
77
245
316
Friuli Venezia Giulia
218
1.235.808
370
371
26
25
448
22
56
81
Emilia Romagna
348
4.432418
1.096
1.207
165
54
1.382
89
197
251
1.480
11.643.194
3.154
3.133
304
325
3.883
192
537
862
Toscana
287
3.749.813
953
1.078
156
31
1.181
101
127
158
Umbria
92
906.486
246
260
24
10
299
17
36
46
Marche
239
1.565.335
455
494
50
11
546
26
65
76
Lazio
378
5.728.688
1.539
1.503
70
106
1.855
50
266
372
CENTRO
996
11.950.322
3.193
3.335
300
158
3.881
194
494
652
Abruzzo
305
1.342.366
479
478
36
37
550
24
47
84
Molise
136
319.780
162
164
12
10
174
6
6
16
Campania
551
5.834.056
1.560
1.635
170
95
1.894
118
216
311
Puglia
258
4.091.259
1.008
1.083
100
25
1.262
75
179
204
Basilicata
131
587.517
182
207
27
2
221
18
21
23
Calabria
409
2.011.395
634
751
138
21
741
51
56
77
1.790
14.186.373
4.025
4.318
484
191
4.842
293
524
715
Sicilia
390
5.051.075
1.278
1.415
206
69
1.585
118
189
258
Sardegna
377
1.675.411
580
572
35
43
664
23
61
104
ISOLE
767
6.726.486
1.858
1.987
241
112
2.249
141
250
362
8.092
60.626.442
17.526
17.515
1.811
1.822
21.033
1.144
2.363
4.185
Regione
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
NORD OVEST
NORD EST
SUD
TOTALI
>
ATTUALI PARAMETRI
al
1.10.2011
Farmacie da anagrafe
tracciabilità Ministero Salute
(2)
(3)
Farmacie
Farmacie
aperte sopra numero
Legenda
(1) Farmacie spettanti per gli attuali parametri
(2) Farmacie aperte al 1.12.2011 (Anagrafe Ministero Salute)
(3) Farmacie aperte in soprannumero da riassorbire
(4) Farmacie non aperte
(5) Farmacie spettanti per parametro 3.300 + resto >50%
3.300 + Resto > 50%
(4)
Non
aperte
(5)
(6)
(7)
(8)
Farmacie Riassorbite
Sedi
Totale
spettanti dal sopra di nuova da aprire
numero istituzione
5-1-6
7+4
(6) Farmacie soprannumero riassorbite
(7) Farmacie di nuova istituzione (5) - (1) - (6)
(8) Farmacie da aprire (7) + (4) Fonte: CIRFF, Centro interdi-
sciplinare ricerca farmacoeconomia e farmacoutilizzazione
facoltà di Farmacia, università Federico II di Napoli
puntoeffe 7
P A R L I A M O N E
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RICAVI IN CALO DEL 30 PER CENTO
Non solo su quorum e concorsi ci sono
però novità rivoluzionarie: tutto il testo dell’articolo 11 ha un grande impatto sulle
farmacie. Innanzitutto sulla loro redditività: saranno molte le seconde sedi che
apriranno in Comuni con 5.000-6.000
abitanti e indubbiamente sono tante le variabili che contribuiranno al calo del fatturato di ciascuna farmacia, ora sede unica.
Si possono fare già stime attendibili?
«Oggi l’azienda farmacia si trova a gestire
un momento complesso in quanto coesistono più fatti negativi quali più farmacie,
meno credito, più costo del denaro, Pil in
calo, contrazione del tempo di pagamento dei fornitori, autonomia finanziaria debole, zero investimenti in economia della
conoscenza», spiega Franco Falorni,
commercialista a Pisa. «Considerando tali fattori, e dividendo il fatturato netto del
mercato farmaceutico italiano per 22.800
farmacie anziché le 17.800 attuali, otterremo che la farmacia media sopporterà
una contrazione dei ricavi pari a circa il 30
per cento e una riduzione dell’utile lordo
di circa il 60 per cento. Sono valori grezzi
da usare con attenzione, perché non tengono conto delle singole realtà ma dell’intero sistema. Comunque il farmacista dovrà necessariamente agire sulla leva della
riorganizzazione del personale inventandosi, anche, un nuovo modello di farmacia basato sull’istituto della rete, assorbendo il più possibile quei servizi sanitari
svolti in modo inefficiente dal sistema
ospedaliero. Un’altra osservazione che mi
preme rilevare è la possibile implosione
del sistema dovuta al gap sempre più ampio tra farmacie, un gap alimentato dalla
diversa solidità finanziaria, capacità imprenditoriale, ubicazione, dimensione,
professionalità, innovazione e voglia di
cambiare con gioia». Alcune insomma ce
la faranno e anche bene, altre saranno
destinate a chiudere i battenti. Essere dall’una o dall’altra parte non dipende soltanto da quanto le misure del decreto penalizzeranno il singolo esercizio, ma dalla
capacità imprenditoriale del singolo titolare e dei suoi concorrenti.
Certo alcune misure incideranno sulla
redditività dell’azienda, indipendentemente da chi la gestisce: novità assoluta e
ben costosa per i titolari di piccole farmacie è rappresentata, per esempio, dal do-
8 puntoeffe
versi cercare un direttore, raggiunta l’età
pensionabile.
IN PENSIONE A 65 ANNI
Cosa si intende, innanzitutto, per età
pensionabile? «Direi che occorre far riferimento, trattandosi di titolari di farmacia,
all’età nella quale l’Enpaf garantisce il
trattamento di vecchiaia, allo stato quindi 65 anni», spiega Quintino Lombardo.
«A questo proposito, osservo che l’art. 7
della legge 362/1991 consente al socio
direttore della società di farmacisti di farsi sostituire da un altro socio, ma l’art. 11
della legge 475/1968 non consente al titolare individuale di farsi sostituire per ragioni di vecchiaia... Magari sono possibili letture diverse della norma, ma in prima battuta direi che il titolare ha di fronte due strade: passare la mano e vendere la farmacia oppure costituire una società tra farmacisti trovandosi un socio
direttore. Occorrerebbe quindi prevedere un congruo periodo di tempo per attuare la nuova previsione normativa, che
rischia di avere effetti assurdi e molto
gravi se di applicazione immediata: è difficile trovare un sostituto, con le responsabilità che ciò comporta, figuriamoci
trovare un socio-direttore, da un giorno
all’altro: una correzione della norma è indispensabile, a pena di completa incostituzionalità».
E diverse interpretazioni del comma 17
si segnalano già: Federfarma, in base a
un documento del Servizio studi del Senato ritiene “non si applichi alla conduzione imprenditoriale ed economica del
titolare di farmacia privata”.
«Federfarma interpreta la norma nel senso che il raggiungimento dell’età pensionabile, mentre inibisce la direzione al socio direttore e al sostituto, eventualmente
nominato dal titolare, non opera per il titolare persona fisica», spiega l’avvocato Antonia De Lisio, docente di legislazione del
Farmaco, facoltà di Farmacia, università
Federico II. «La Federazione degli Ordini,
invece, ritiene che il socio direttore al raggiungimento dell’età pensionabile deve
cedere la direzione ad altro socio e il titolare persona fisica deve nominare un sostituto, ritenendo aggiunto il raggiungimento dell’età pensionabile ai casi elencati dall’art. 11 della Legge 475/68 per la
nomina del sostituto. Più convincente ap-
pare quest’ultimo avviso, che evita la discriminazione, insita nelle argomentazioni di parte sindacale, della responsabilità
tecnica dell’esercizio, inibita per età al socio direttore e all’eventuale sostituto, ma
consentita al titolare della farmacia e risulta, d’altro canto, in linea con il dichiarato obiettivo della manovra di allargare
l’occupazione, testimoniato - tra l’altro dal comma immediatamente precedente che introduce la dotazione minima di
personale delle farmacie».
«Il comma 17, che non produce alcun
effetto sulla proprietà, è stato vista dai
presentatori come un mezzo per assicurare una gestione ottimale della farmacia, attesi i delicati compiti riservati per
legge al direttore, utile a dare nuova linfa
professionale, al passo con i tempi, e capace di creare un sensibile avvicendamento nei ruoli del personale laureato
rendendo, di fatto, possibile una progressione di carriera oggi inesistente», aggiunge Ettore Novellino.
Franco Falorni, invece, non condivide
questa lettura “progressista”: «Il testo
dell’articolo 11 è complicato ed è teso ad
“uccidere” uno dei servizi più efficienti e
graditi che il Paese-Italia ha avuto fino a
oggi. Dico complicato perché, per esempio, non riesco a capire cosa voglia dire
“la direzione della farmacia... può essere mantenuta fino al raggiungimeto del
requisito dell’età pensionabile...”. Penso
al farmacista settantenne titolare che gestisce da solo una farmacia con ricavi di
200.000 euro e un utile lordo di 40.000
euro: come fa ad assumere un dipendente per nominarlo direttore? Non posso, al
momento, leggere l’articolo 11 con il giusto distacco professionale perché lo ritengo contro-natura; ho sempre sostenuto
infatti che il numero delle farmacie in Italia era troppo alto e che, quindi, andava
diminuito per non impoverire un’attività
che ha contribuito a generare un importante profitto sociale per la comunità. Nello specifico, e mi riferisco al sistema farmacia, continuo a pensare che sia i politici sia i tecnici non sappiano ancora quale lavoro svolgono le farmacie e i farmacisti in Italia, tanto che si sono fatti guidare
più da demagogia e luoghi comuni che
da uno studio attento del sistema».
Colpa di politici miopi o di una categoria incapace di farsi sentire?
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