LA COLONIA FELINA ...e altro! Norme e comportamenti 1 Regione Lombardia INDICE IL GATTO LIBERO pag 7 LA COLONIA E LA LEGGE pag 11 GESTIONE DEI GATTI pag 13 CONTROLLO DEMOGRAFICO pag 15 INTERVENTI SANITARI pag 17 STRUTTURE DI RICOVERO pag 27 Maltrattamento pag 29 Avvelenamento pag 31 Condominio pag 32 Trasporto pag 32 Corsi pag 33 ANAGRAFE pag 5 3 4 IL GATTO O R E B I L Sono molti i gatti definiti “liberi” che vivono nelle nostre città: non sono vaganti, come i cani randagi, ma territoriali, infatti, la maggior parte si aggrega in gruppi definiti “colonie”, altri conducono vita solitaria, tutti, però, caratterizzati dal vivere stabilmente in un territorio. La scelta di vivere in colonia è un adattamento all’ambiente: infatti, un dato luogo viene scelto poiché fornisce adeguata protezione e continuità di rifornimento di cibo. Le colonie possono essere più o meno numerose, ovviamente quelle con un numero minore di mici sono di più facile gestione, sia dal punto di vista sanitario (la mancanza, o il cattivo stato di salute di un gatto, è cosa facilmente individuabile, minori inconvenienti igienici), sia dal punto di vista gestionale, rifornimento di acqua e cibo, localizzazione di casette-rifugio. Il territorio in cui vive una colonia di piccoli felini è di dimensioni varie, differenti di caso in caso, delimitato da strade, cortili, muri, corsi d’acqua. La normativa attuale ha reso le nostre colonie “ufficiali” cioè giuridicamente e sanitariamente tutelabili: il punto di partenza è il censimento, cioè la segnalazione all’ASL competente dell’esistenza in un determinato indirizzo, di gatti “liberi”, con il nominativo della persona che si occupa della colonia. 5 6 LA COLONIA E LA LEGGE La normativa, sia nazionale che regionale, tutela la presenza di colonie di gatti sul territorio: •L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. •L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità“. •REGOLAMENTO REGIONALE N. 02/2008 “Regolamento d’attuazione della legge regionale del 20 luglio 2006, N. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animale di affezione - ora sostituita dalla 33/09). •L. 20 luglio 2004, N. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. •ORDINANZA 18 dicembre 2008 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” (modificata e reiterata dalle ordinanze 19 marzo 2009 e 14 gennaio 2010 scadono il 10 febbraio 2012). •Trasporto reg 1/2005. •Eventuali regolamenti comunali di igiene/tutela animali. Art.2 L. 281/91 7 È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8 I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9 I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 7 Art. 111 L.R.Lombardia 33/09 Protezione dei gatti 1 I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d’intesa con l’ASL competente, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita. 2Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 120, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline. 3 I privati e le associazioni di cui all’articolo 120 (le Associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale che si occupano di protezione degli animali) possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d’intesa con l’ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti. 4La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l’allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e dai soggetti di cui al comma 3. 5 I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo. 6 La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 113 (gravemente ammalati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di comprovata pericolosità). 8 Tale normativa è basata su presupposti scientifici: la presenza di felini liberi in ambiente cittadino è molto frequente, quindi, asportare gli animali, significherebbe solo svuotare una “nicchia ecologica” che verrebbe ben presto occupata da altri gatti: la rimozione dei gatti da un’area crea un vuoto che presto sarà riempito dalla migrazione di soggetti sessualmente intatti, inoltre, la rimozione aumenta il ricambio ma non diminuisce il numero dei gatti nella popolazione. Con l’intervento di sterilizzazione chirurgica, invece, si mantiene stabile il numero dei soggetti e se ne controlla lo stato sanitario. Questa sorveglianza rende ben accetta la presenza di gatti in ambito urbano da parte della popolazione residente. Le colonie poco numerose sono più gestibili, e danno la possibilità alle persone che se ne occupano di avere un controllo diretto su tutti gli animali. Una corretta gestione della colonia permette di tenere sotto controllo gli inconvenienti igienici, fondamentale è la corretta gestione del punto cibo: gli animali in eccesso creano problemi di salute pubblica, fenomeni fastidiosi come le zoonosi, inconvenienti igienici e con la loro predazione possono determinare uno sconvolgimento nel bilancio ecologico. 9 10 GESTIONE DEI GATTI Anche per i gatti di proprietà sono previste indicazioni sulle modalità di detenzione: Art. 105 33/09 Modalità detenzione Obblighi e divieti. 1 I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d’affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. 4 Gli animali d’affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana. Art. 107 L.R. 33/09 Gestione colonia - Competenze delle ASL 2 Al dipartimento di cui al comma 1 (Veterinario) spettano: c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline; d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline; e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all’articolo 118 (gatti liberi, cani ricoverati in rifugi); f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 113, comma 1 (se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.); g) il ricovero sanitario per l’esecuzione degli interventi di profilassi, 11 diagnosi e terapia sui cani ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria. Art. 108 33/09 Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale 1 Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono: h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline. Fondamentali sono il censimento della colonia o meglio dei punti cibo. Uno o due punti cibo, presso i quali i felini possono trovare dell’alimento ad ore fisse e che possano essere facilmente puliti, permettono di tenere sotto controllo non solo eventuali inconvenienti igienici ma anche le condizioni sanitarie dei gatti, che possono essere più facilmente controllati. Una colonia di gatti sterilizzati, se correttamente gestita, costituisce un piacevole arredo urbano e funge da “derattizzante naturale”, può, inoltre, avere una funzione educativa per i bambini che in città, purtroppo, di animali ne vedono pochi. 12 CONTROLLO DEMOGRAFICO Art.4 L.281/91 1 I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. Art.107 comma 2 L.R. .Lombardia 33/09 Al dipartimento veterinario spettano: e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all’articolo 118 e cani e gatti nei rifugi. Art. 118 33/09 Controllo demografico 1 Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 111 del presente capo e dall’articolo 2, comma 8, della legge 281/1991 (sterilizzazione e riammissione nel loro gruppo). Art. 120 33/09 Volontariato 1 Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla L.R. n. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell’ambiente, possono collaborare all’effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l’ASL o con i comuni. 13 14 INTERVENTI SANITARI Art. 112 33/09 Interventi sanitari 1 Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura: a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all’articolo 86 del D.P.R. 320/1954 (profilassi antirabbica animali morsicatori) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie; b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a); c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati; Art. 113 33/09 Eutanasia 1 I cani, i gatti e altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112 e 114 (canili/gattili sanitari e rifugi), possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità. 2 La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico. 3 Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione. 15 16 STRUTTURE DI RICOVERO Art. 106 33/09 Stabulazione - Competenze della Regione 2 Con regolamento di attuazione si definiscono: a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d’affezione e dei rifugi; b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private destinate al ricovero, al pensionamento, all’allevamento o al commercio degli animali d’affezione; c) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b); d) le procedure per l’affidamento e la cessione degli animali; e) l’obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l’attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l’animale, nonché di risalire alla sua provenienza e alla sua eventuale destinazione finale. Art. 108 33/09 Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale 2 Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale: a) rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dal presente capo. Art. 7 Reg R.L. 2/08 Autorizzazione per le strutture adibite al ricovero di animali d’affezione 1 Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 (strutture pubbliche e private) sono 17 soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole dell’ASL. Qualora siano gestite direttamente da enti pubblici è prevista solo la certificazione di conformità. L’autorizzazione e la certificazione di conformità devono indicare il numero massimo degli animali ospitabili, suddiviso per specie. 2 Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 non possono essere autorizzate al ricovero di più di duecento cani. Può essere concessa una deroga per le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati, previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL e unitamente alla valutazione della Consulta di cui all’articolo 117 della L.R. 33/09. 3 Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 105 della L.R. 33 (obblighi e divieti proprietari o detentori), non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d’affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s’intende un numero uguale o inferiore a dieci. La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al sindaco. Nella propria abitazione o pertinenza, salvo specifici regolamenti condominiali (vedi capitolo 9), è possibile tenere i propri animali; molte volte si possono creare situazioni non chiare, in quanto un numero elevato di animali può creare problemi igienico-sanitari e di benessere degli stessi. É, quindi, previsto che per detenzioni di più di 10 cani o gatti si debba segnalare al sindaco che, se lo ritiene necessario, invia la comunicazione all’ASL Dipartimento Veterinario per i controlli specifici. 18 Art. 9 Reg R.L. 2/08 Strutture private 1 Le strutture private adibite a ricovero di animali d’affezione si distinguono in strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali e ricoveri presso strutture commerciali. 2 La struttura zoofila è una struttura, gestita senza finalità di lucro, da enti o da associazioni di volontariato di cui all’articolo 19 della L.R. 16/2006 o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio. 3 La pensione è una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione di proprietà. 4 La struttura a scopo di allevamento è una struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione. 5 La struttura amatoriale è una struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui. 6 Il ricovero presso strutture commerciali è una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione. Art. 10 Reg R.L. 2/08 Strutture polifunzionali 1 Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 possono coesistere in un unico complesso edilizio purché ci sia effettiva separazione fisica e funzionale e per ciascuna di esse sussistano i requisiti richiesti. 19 Art. 13 Reg R.L. 2/08 Requisiti delle strutture zoofile 1 Le strutture possiedono: b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in c) box e gabbie singoli destinati alla quarantena o all’infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati; d) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle autorizzazione; attrezzature, c on sistema di erogazione di acqua calda; e) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali; f) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti; g) un ambiente infermeria; h) un ambiente ad uso amministrativo; i) servizi igienici; j) idoneo sistema di smaltimento dei reflui. Art. 15 Reg R.L. 2/08 Requisiti delle strutture amatoriali 1 Le strutture possiedono: a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta; b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in 20 autorizzazione; c) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture; d) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti; e) idoneo sistema di smaltimento dei reflui; f) una o più zone adeguatamente recintate per il movimento dei cani. Art. 18 Reg R.L. 2/ 08 Requisiti dei box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali 5 Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un metro quadrato ed altezza di un metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili. Art. 19 Reg R.L. 2/ 08 Requisiti delle unità di ricovero multiple per gattI 1 Le unità di ricovero multiple per gatti possiedono i seguenti requisiti: a) altezza di almeno due metri; b) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate; c) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all’altezza di 1,5 metri; d) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi; e) per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui; f) eventuali canaline adeguatamente coperte; g) zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli e di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali; h) eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali; i) pavimentazione che garantisca un buon drenaggio; j) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile; k) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l’alimentazione, in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile; l) contenitori per gli escrementi dotati di idonea lettiera. 21 Art. 20 Reg R.L. 2/08 Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali 1 Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i seguenti requisiti: a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate; b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile; c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi; d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo. Art. 21 Reg R.L. 2/08 Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta giorni 1 Le gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta giorni hanno i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B. 22 Tabella 2 (articolo 16; articolo 21) REQUISITI DELLE GABBIE PER DETENZIONE INFERIORE A TRENTA GIORNI N° Cani - Gatti per gabbia Peso in Kg Superficie gabbia in Mq 1 fino a 4 0,3 60 da 4 a 8 0,6 60 da 8 a 20 1,5 80 oltre 20 2,5 120 fino a 4 0,6 60 da 4 a 8 1 60 da 8 a 20 2,5 80 oltre 20 3,5 120 fino a 4 1 60 da 4 a 8 1,4 60 da 8 a 20 3,5 80 oltre 20 4,6 120 fino a 4 1,2 60 da 4 a 8 1,6 60 da 8 a 20 4 80 oltre 20 - fino a 4 1,5 60 da 4 a 8 2 60 da 8 a 20 4,7 80 oltre 20 - 2 3 4 5 23 Altezza gabbia in cm - - Art. 22 Reg R.L. 2/08 Deroghe 1 Il sindaco, su richiesta motivata e previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL e unitamente alla valutazione della Consulta di cui all’articolo 117 della L.R. 33/09, può accordare deroghe migliorative ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 20, purché il titolare della struttura possa dimostrare il rispetto del benessere e della salute degli animali e l’igiene della struttura. Di tale deroga deve essere fatta esplicita menzione nell’atto autorizzativo rilasciato dal sindaco. Art. 25 Reg R.L. 2/08 Modalità di gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali 1 La gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali garantisce: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature; b) l’approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione; c) la gestione clinico-sanitaria; d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l’archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività: 24 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell’anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1; 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza; 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1; e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla Consulta di cui all’articolo 16 della L.R. 16/2006; f) la gestione dell’attività di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni; g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza. h) la possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all’articolo 19 della L.R. 16/2006. 2 Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) della L.R. 16/2006. 3 In particolare, sono organizzate le seguenti attività: a) l’assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l’aggiornamento delle schede individuali; b) l’eventuale gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici; c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all’alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all’attività motoria nell’area dedicata, per tutti gli animali idonei; d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici; e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. 4 Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che: a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate; b) reca l’individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario. 25 26 Maltrattamento Art. 108 33/09 Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale 2 Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale: b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d’affezione siano posti in osservazione per l’accertamento delle loro condizioni fisiche. TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 544 bis. Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544 ter. Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale. Art. 544 sexies Confisca e pene accessorie Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a 27 norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime”. Art. 72 Abbandono di animali Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 Euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. 28 Avvelenamento TESTO INTEGRATO scadrà il 10-2-2012 ORDINANZA 14 gennaio 2010 (GU n. 33 del 10-2-2010 ) Proroga e modifica dell’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» (10A01779). ORDINANZA 19 marzo 2009 Modifiche all’ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». ORDINANZA 18 dicembre 2008 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Art. 1. Finalita’ 1 La presenza nell’ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell’uomo, degli animali e per l’ambiente. 2 Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; è vietato, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. 3 Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all’art. 2, comma 1. 4 Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone 29 interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate. 5 Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti. Art. 2. Compiti del Medico Veterinario 1 Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente. 2 In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L’invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL. Compiti del Sindaco 1 Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all’art. 2 o all’art. 3, comma 2, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti. 2 Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’art. 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata. 3 Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione dell’art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte. 30 Condominio Animali in condominio Gli animali possono stare nei condomini. Solo in casi rari può essere imposto l’allontanamento dell’animale. È possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione. L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità. Occorre distinguere: il regolamento condominiale può impedire di alloggiare o far circolare animali domestici negli spazi comuni, poiché in questo caso la delibera concerne le modalità di utilizzo delle aree condominiali la relativa deliberazione può essere adottata a maggioranza. Invece, per vietare la detenzione di animali all’interno delle aree private, occorre una delibera adottata all’unanimità oppure che tale divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, dal momento che si tratta di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini (nel ns. ordinamento gli animali sono considerati “beni”, e dunque sono tutelati in quanto parte del patrimonio personale). Giurisprudenza: Cass. civ., sez. II, 04-12-1993, n. 12028 Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione. 31 Trasporto Art. 105 33/09 6 Il trasporto e la custodia degli animali d’affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata. Corsi Art. 108 33/09 3 Alle province competono l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all’articolo 120, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all’articolo 117, comma 1, ai fini dell’esercizio dell’attività di collaborazione con l’ASL e con gli enti locali. 4 Le province possono inoltre: b) coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso). 32 ANAGRAFE Attualmente per i gatti non esiste un obbligo di iscrizione all’anagrafe, solamente i proprietari che devono portare i propri mici all’estero sono tenuti a far inserire il microchip con iscrizione, vaccinando contro la rabbia con idoneo passaporto. Nel sistema informatico di anagrafe regionale (ACR Anagrafe Canina Regionale) è comunque possibile inserire anche i gatti, infatti, i proprietari che lo desiderano possono portare il proprio animale dal Veterinario libero professionista accreditato (autorizzato dall’ASL ad inserire in anagrafe), fargli inserire il microchip e, quindi, procedere all’inserimento in anagrafe. È sicuramente di notevole importanza, quanto sopra spiegato, in quanto i gatti abituati a uscire di casa potrebbero perdersi o essere presi da altre persone, in questo modo, tramite il microchip, si può risalire al proprietario. L’ASL di Milano, ed altre ASL, stanno inserendo i chip ai gatti di colonia sterilizzati, al fine di avere un migliore controllo anche su questi animali. Le sterilizzazioni sono inserite in ACR aggregate alla colonia di origine, tutte le colonie registrate in ACR sono state ufficialmente censite dall’ASL (è indicato il nome del tutore e i sopraluoghi effettuati). 33 Regione Lombardia ASL Milano Servizio diLombardia Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Regione a cura di: Nicoletta Schiavini, Medico Veterinario Roberta Morici, Medico Veterinario Opuscolo realizzato con la collaborazione della: Provincia di Milano 34 35 REGIONE LOMBARDIA ASL MILANO Dipartimento Veterinario - Servizio di Sanità Animale Milano - Viale Molise 66/b Tel. 02/85789083 – Fax 02/85789059 [email protected] www.asl.milano.it Distretto Veterinario Nord Milano - Via Quarenghi, 40 (zone civiche 7 e 8) Tel. 02/85788921 - Fax 02/38102916 [email protected] Distretto Veterinario Nord Milano - Via Cherasco, 7 (zone civiche 2 e 9) Tel. 02/85788920 - Fax 02/85789197 ambulatorio in Via S. Elembardo, 4 Tel. 02/85788920 [email protected] Distretto Veterinario Nord Sesto San Giovanni - Via Carlo Marx, 155 (comuni di: Bresso, Cinisello, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni) Tel. 02/2405353 - Fax 02/2421424 Distretto Veterinario Sud Milano - Viale Molise, 66/b (zone civiche 1, 3 e 4) Tel. 02/85788914 - Fax 02/85789059 [email protected] Distretto Veterinario Sud Milano - Via Boifava, 25 (zone civiche 5 e 6) Tel. 02/85788923 - Fax 02/85789199 [email protected] Presidio Veterinario Canile Sanitario Milano - Via privata Aquila, 82 Tel. 02/85789072 – Fax 0285786909