www.ildirittoamministrativo.it
NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 20 marzo 2012, n. 4372
A cura di Marco Signorelli
Il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova
documentale equiparabile alla scrittura privata ex art. 2702 c.c.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20/3/2012 n. 4372, in
tema di tutela del consumatore, ha espresso una serie di principi, alcuni dei
quali già richiamati in altre pronunce dalla Giurisprudenza di legittimità, ed
ha, inoltre, ritenuto che il catalogo informativo dell’operatore turistico
costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata ex art.
2702 c.c.
Sulla base di tale presupposto il catalogo, quale documento scritto, non
sarebbe soggetto alla libera valutazione e all’apprezzamento del giudice.
La sentenza in oggetto segue la scia di quelle pronunce che hanno ritenuto
corretto accrescere il panorama della categoria delle prove documentali,
sulla base della evoluzione e dell’ampliamento dei mezzi di comunicazione
sociale.
Le prove documentali rientrano nell’ambito delle c.d. prove precostituite,
cioè quelle che preesistono al processo e non vengono formate nello stesso,
ma acquisite.
La scrittura privata non trova una definizione nell’ambito del codice civile,
al contrario dell’atto pubblico, ma sulla base di quanto sancito in merito
alla sua efficacia, si può sostenere che essa è il documento redatto per
iscritto e sottoscritto dalla parti con firma autografa e fa piena prova della
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il
quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è
legalmente considerata come riconosciuta, salvo che la scrittura sia
impugnata con querela di falso.
La sottoscrizione della scrittura privata costituisce un elemento necessario e
sufficiente, fino a querela di falso, per l'imputazione al soggetto, interessato
al regolamento di interessi in essa contenuto, della dichiarazione inserita
nel documento, in quanto dalla sottoscrizione deriva una presunzione "iuris
tantum" di consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento.
Tale requisito permette anche ad un atto pubblico viziato da nullità per
difetti formali, di assumere la caratteristica di scrittura privata (Cass.
7264/11).
La sottoscrizione, quindi è indicativa dell’autore del documento e
dichiarativa della volontà di chi sottoscrive; deve essere autografa, cioè
apposta di proprio pugno dalla persona da cui risultano provenire le
dichiarazioni che formano il testo della scrittura.
Prendendo in considerazione la disposizione normativa di cui all’art. 2702
c.c., occorre rilevare che la sentenza in commento appare discutibile sotto
1
diversi profili
In primo luogo, non può non evidenziarsi che il catalogo informativo
dell’operatore turistico non reca alcuna sottoscrizione, se non il timbro
dell’agenzia a cui esso è stato consegnato e, pertanto, non appare presentare
i requisiti di forma che sono stati previsti dalla norma dell’art. 2702 c.c., al
fine di qualificare un documento alla stregua di una scrittura privata.
Del resto tale equiparazione non sembra conferire alcuna tutela particolare
al consumatore o avere una giustificata ratio dato che, senza bisogno di
adottare una interpretazione estensiva dei principi codicistici, la tutela del
consumatore è sancita nel d.lgs. 206/05 (codice del consumo) e nel
successivo d.lgs. 79/11 (codice del turismo), che ha abrogato le precedenti
disposizioni in ambito di pacchetti turistici.
L’attuale codice del turismo, infatti, stabilisce all’art. 35 che “il contratto di
vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e
precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e
sottoscritto dall’organizzatore o venditore”.
Le organizzazioni di categoria (Astoi, Assotravel, Assoviaggi, Fiavet)
hanno chiarito che il contratto di viaggio redatto dal venditore, oltre alla
forma scritta, deve riportare tutti i dati relativi al pacchetto turistico
compravenduto: nome dell’operatore, espresso richiamo alla pagina del
catalogo con il programma, condizioni generali di partecipazione incluse le
notizie utili fornite dall’operatore.
L’art. 38 del codice del turismo stabilisce i requisiti che l’opuscolo
informativo deve contenere in modo chiaro e preciso e l’art. 43 del suddetto
codice prevede che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore
e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le
difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati”.
Appare evidente che le norme sopra richiamate hanno previsto una tutela
piena e rilevante per il “turista”, rendendo poco conducente la circostanza
evidenziata nella sentenza in commento, secondo cui il catalogo
informativo assumerebbe la natura di scrittura privata ex art. 2702 c.c.
Va da ultimo evidenziato che in ogni caso la suddetta equiparazione non
esclude la libera valutazione e il libero apprezzamento del giudice di merito
in ordine al contenuto del catalogo informativo, diversamente da quanto
sostenuto dalla decisione in oggetto.
È ius receptum infatti che la piena validità della scrittura privata, fino a
querela di falso, riguarda la provenienza della stessa da chi ne appare come
sottoscrittore, ma non concerne la veridicità delle dichiarazioni in essa
rappresentate, “di talché il contenuto di queste ultime può essere contestato
dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità
propri di ciascuno di essi e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto
alle altre risultanze istruttorie nell'ambito del suo potere di valutazione
2
discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c.” (Cass. sent. 11674/08; Cass.
sent. 9290/00; Cass. sent 8979/99; Cass. sent. 5958/96).
Pertanto, anche il catalogo informativo può essere oggetto di valutazione
del decidente, al fine di accertare una eventuale responsabilità per
comportamento non diligente dell’operatore turistico, in merito alla asserita
mancanza di servizi promessi, anche con riferimento alla imputabilità di
tale inadempimento.
Sotto diversi profili il principio adottato nella pronuncia in oggetto non
appare condivisibile, tenuto conto che il catalogo informativo non presenta
il requisito della sottoscrizione e, anche se fosse equiparato alla scrittura
privata, ciò non escluderebbe una valutazione da parte del giudice, per i
motivi sopra indicati.
Per completezza, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione, quasi in
dissonanza con quanto dedotto in merito alla natura probatoria del catalogo,
sembra prendere in considerazione la necessità di una valutazione
dell’opuscolo informativo nella parte della pronuncia in cui richiama il
concetto di causa.
Essa, infatti, stabilendo che la causa non può essere intesa in modo astratto,
bensì come funzione economico individuale del singolo, specifico negozio,
da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale,
lascia intendere che il giudice è tenuto a valutare (sulla base del suo libero
apprezzamento) se quanto descritto in seno al catalogo informativo e non
corrispondente alla realtà dei fatti, sia tale da inficiare la formazione del
consenso del contraente o l’esecuzione del contratto, determinando la
nullità o la risoluzione dello stesso ed il risarcimento del danno.
3
Scarica

Consulta il testo