www.ildirittoamministrativo.it NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 20 marzo 2012, n. 4372 A cura di Marco Signorelli Il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata ex art. 2702 c.c. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20/3/2012 n. 4372, in tema di tutela del consumatore, ha espresso una serie di principi, alcuni dei quali già richiamati in altre pronunce dalla Giurisprudenza di legittimità, ed ha, inoltre, ritenuto che il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata ex art. 2702 c.c. Sulla base di tale presupposto il catalogo, quale documento scritto, non sarebbe soggetto alla libera valutazione e all’apprezzamento del giudice. La sentenza in oggetto segue la scia di quelle pronunce che hanno ritenuto corretto accrescere il panorama della categoria delle prove documentali, sulla base della evoluzione e dell’ampliamento dei mezzi di comunicazione sociale. Le prove documentali rientrano nell’ambito delle c.d. prove precostituite, cioè quelle che preesistono al processo e non vengono formate nello stesso, ma acquisite. La scrittura privata non trova una definizione nell’ambito del codice civile, al contrario dell’atto pubblico, ma sulla base di quanto sancito in merito alla sua efficacia, si può sostenere che essa è il documento redatto per iscritto e sottoscritto dalla parti con firma autografa e fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, salvo che la scrittura sia impugnata con querela di falso. La sottoscrizione della scrittura privata costituisce un elemento necessario e sufficiente, fino a querela di falso, per l'imputazione al soggetto, interessato al regolamento di interessi in essa contenuto, della dichiarazione inserita nel documento, in quanto dalla sottoscrizione deriva una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento. Tale requisito permette anche ad un atto pubblico viziato da nullità per difetti formali, di assumere la caratteristica di scrittura privata (Cass. 7264/11). La sottoscrizione, quindi è indicativa dell’autore del documento e dichiarativa della volontà di chi sottoscrive; deve essere autografa, cioè apposta di proprio pugno dalla persona da cui risultano provenire le dichiarazioni che formano il testo della scrittura. Prendendo in considerazione la disposizione normativa di cui all’art. 2702 c.c., occorre rilevare che la sentenza in commento appare discutibile sotto 1 diversi profili In primo luogo, non può non evidenziarsi che il catalogo informativo dell’operatore turistico non reca alcuna sottoscrizione, se non il timbro dell’agenzia a cui esso è stato consegnato e, pertanto, non appare presentare i requisiti di forma che sono stati previsti dalla norma dell’art. 2702 c.c., al fine di qualificare un documento alla stregua di una scrittura privata. Del resto tale equiparazione non sembra conferire alcuna tutela particolare al consumatore o avere una giustificata ratio dato che, senza bisogno di adottare una interpretazione estensiva dei principi codicistici, la tutela del consumatore è sancita nel d.lgs. 206/05 (codice del consumo) e nel successivo d.lgs. 79/11 (codice del turismo), che ha abrogato le precedenti disposizioni in ambito di pacchetti turistici. L’attuale codice del turismo, infatti, stabilisce all’art. 35 che “il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore”. Le organizzazioni di categoria (Astoi, Assotravel, Assoviaggi, Fiavet) hanno chiarito che il contratto di viaggio redatto dal venditore, oltre alla forma scritta, deve riportare tutti i dati relativi al pacchetto turistico compravenduto: nome dell’operatore, espresso richiamo alla pagina del catalogo con il programma, condizioni generali di partecipazione incluse le notizie utili fornite dall’operatore. L’art. 38 del codice del turismo stabilisce i requisiti che l’opuscolo informativo deve contenere in modo chiaro e preciso e l’art. 43 del suddetto codice prevede che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati”. Appare evidente che le norme sopra richiamate hanno previsto una tutela piena e rilevante per il “turista”, rendendo poco conducente la circostanza evidenziata nella sentenza in commento, secondo cui il catalogo informativo assumerebbe la natura di scrittura privata ex art. 2702 c.c. Va da ultimo evidenziato che in ogni caso la suddetta equiparazione non esclude la libera valutazione e il libero apprezzamento del giudice di merito in ordine al contenuto del catalogo informativo, diversamente da quanto sostenuto dalla decisione in oggetto. È ius receptum infatti che la piena validità della scrittura privata, fino a querela di falso, riguarda la provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore, ma non concerne la veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, “di talché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell'ambito del suo potere di valutazione 2 discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c.” (Cass. sent. 11674/08; Cass. sent. 9290/00; Cass. sent 8979/99; Cass. sent. 5958/96). Pertanto, anche il catalogo informativo può essere oggetto di valutazione del decidente, al fine di accertare una eventuale responsabilità per comportamento non diligente dell’operatore turistico, in merito alla asserita mancanza di servizi promessi, anche con riferimento alla imputabilità di tale inadempimento. Sotto diversi profili il principio adottato nella pronuncia in oggetto non appare condivisibile, tenuto conto che il catalogo informativo non presenta il requisito della sottoscrizione e, anche se fosse equiparato alla scrittura privata, ciò non escluderebbe una valutazione da parte del giudice, per i motivi sopra indicati. Per completezza, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione, quasi in dissonanza con quanto dedotto in merito alla natura probatoria del catalogo, sembra prendere in considerazione la necessità di una valutazione dell’opuscolo informativo nella parte della pronuncia in cui richiama il concetto di causa. Essa, infatti, stabilendo che la causa non può essere intesa in modo astratto, bensì come funzione economico individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale, lascia intendere che il giudice è tenuto a valutare (sulla base del suo libero apprezzamento) se quanto descritto in seno al catalogo informativo e non corrispondente alla realtà dei fatti, sia tale da inficiare la formazione del consenso del contraente o l’esecuzione del contratto, determinando la nullità o la risoluzione dello stesso ed il risarcimento del danno. 3