Consigli contrattuali per gestire la responsabilità e
la garanzia nella filiera commerciale
Avv. Eugenio Bettella
Confindustria Vicenza
3 marzo 2008
1
Introduzione
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A partire dagli anni ’80 si registra, da parte delle istituzioni europee,
l’interesse a creare una normativa a tutela del consumatore uniforme in
tutto il territorio europeo.
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Fra le varie normative prodotte dalle istituzioni europee si segnalano le
seguenti
• Direttiva 1999/44/CE che regola le garanzie dei beni di consumo a
favore del consumatore. Detta direttiva si applica allorché il bene sia
“difettoso” ossia non sia conforme al contratto o non corrisponda alle
condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità.
- Sono previsti due tipi di garanzie:
▪ la garanzia legale: la garanzia che obbligatoriamente il
venditore deve offrire al compratore (di durata di 2 anni) e
▪ la garanzia convenzionale: che il produttore ha la facoltà di
offrire al consumatore.
• Direttiva 85/374/CEE che stabilisce il principio di responsabilità
oggettiva (indipendente dalla colpa) del produttore in caso di danno a
cose o persone causato da un difetto del suo prodotto.
• Direttiva 1999/34/CE che ha esteso la protezione di cui alla normativa
precedente.
2
Direttiva 1999/44/CE – Garanzia sui beni di consumo
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La Direttiva 1999/44/CE regola la garanzia nella vendita dei beni di
consumo.
Il soggetto obbligato è il venditore, ossia qualsiasi persona fisica o
giuridica che, sulla base di un contratto, vende beni di consumo
nell'ambito della propria attività commerciale o professionale.
Il soggetto beneficiario è il consumatore, ossia qualsiasi persona fisica
che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non
rientrano nell'ambito della propria attività commerciale o professionale.
Il produttore non è direttamente responsabile nei confronti del
consumatore a norma della direttiva 1999/44/CE.
Il produttore (la cui definizione comprende non solo il fabbricante del
prodotto ma anche l’importatore nell’Unione Europea o chi si presenta
come il produttore apponendo il proprio marchio al prodotto) potrà essere
responsabile a norma della direttiva 1999/44/CE nelle seguenti
circostanze:
• nei confronti del consumatore, in caso abbia fornito una garanzia
convenzionale (ex art. 6 direttiva 1999/44/CE);
• nei confronti della catena distributiva, in caso di regresso (ex art. 4
direttiva 1999/44/CE).
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Direttive 85/374/CEE e 1999/34/CE – Danno da Prodotti
difettosi
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Le Direttive 85/374/CEE e 1999/34/CE regolano la responsabilità per i
danni subiti da cose o persone come conseguenza di prodotti difettosi.
Si applica ai prodotti oggetto di una produzione industriale.
Il produttore è responsabile del danno causato a cose o persone a causa
della difettosità di un proprio prodotto (art. 1).
Il termine produttore designa:
• il fabbricante di un prodotto finito;
• ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso;
• chiunque importi un prodotto nell’Unione Europea.
La responsabilità del produttore è di tipo oggettivo (ossia indipendente
dalla colpa).
In caso di danno da prodotto difettoso il danneggiato potrà agire
direttamente nei confronti del produttore.
La responsabilità del produttore non può essere soppressa o limitata, nei
confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di
responsabilità (art. 12).
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Garanzia convenzionale
Articolo 133 Codice del Consumo (ex art. 6 direttiva 1999/44/CE);
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità
indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa
pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la
specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il
domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per
iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non
meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4,
rimane, comunque, valida e il consumatore può continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
5
Garanzia convenzionale
 La garanzia convenzionale è la garanzia offerta dal produttore
direttamente al consumatore.
 La garanzia convenzionale non deve essere confusa con la
garanzia obbligatoria legale di durata di due anni che deve essere
necessariamente offerta dal venditore.
 Non esiste alcun obbligo giuridico per il produttore di offrire
questo tipo di garanzia. Essa ha carattere facoltativo e
pienamente volontario.
 Se viene offerta la garanzia convenzionale, essa ha un carattere
aggiuntivo e complementare rispetto a quella legale (che non
viene eliminata).
 In nessun caso la garanzia convenzionale offerta dal produttore
limita la tutela assicurata al consumatore dalla garanzia legale
offerta dal venditore.
6
Garanzia convenzionale
 La garanzia convenzionale assume un ruolo sempre più rilevante
nei contratti di vendita.
 La garanzia convenzionale rappresenta uno strumento di
marketing, in particolar modo per alcune tipologie di prodotti
(quali quelli di media/elevata tecnologia).
 Nella vendita dei beni di consumo, il servizio di supporto postvendita al prodotto rappresenta una componente sempre più
rilevante per il consumatore nella selezione del prodotto da
acquistare.
 La garanzia convenzionale è sempre più avvertita dal
consumatore come un segno di serietà ed affidabilità del
produttore nonché come una garanzia della qualità del prodotto.
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Garanzia convenzionale
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L’art. 133 del Codice del Consumo che regola i contenuti della garanzia
convenzionale riproduce l’art. 6 della direttiva 1999/44/CE.
Il tema della garanzia convenzionale è uniforme in tutti i paesi dell’Unione
Europea.
La garanzia convenzionale deve:
• specificare che essa non pregiudica in alcun modo gli altri diritti
riconosciuti per legge al consumatore (ossia la garanzia legale);
• indicare in modo chiaro e comprensibile gli elementi essenziali della
garanzia, quali:
- durata;
- estensione territoriale;
- nome e sede della ditta che la offre.
A richiesta del consumatore la garanzia convenzionale deve essere
fornita in forma scritta o su supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia convenzionale deve essere redatta nelle lingue dei paesi in
cui essa viene offerta.
Una garanzia convenzionale è valida ed impegna il produttore offerente
anche se non presenta tutti i requisiti di cui sopra.
8
Garanzia convenzionale
CONSIGLI
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Offrire una garanzia convenzionale significa migliorare la percezione della qualità del
prodotto ed al produttore aumentare le vendite dei prodotti.
Se si decide di offrire la garanzia è bene che essa sia chiara in tutti i suoi aspetti e
non lasci adito a dubbi o interpretazioni contrastanti.
Pertanto si consiglia di prestare la garanzia convenzionale in forma scritta, nelle
varie lingue dei paesi in cui essa viene prestata e con una chiara indicazione dei
seguenti elementi:
• estensione territoriale (è possibile prestarla in alcuni paesi e non in altri);
• modalità di esercizio (a chi rivolgersi, come consegnare il prodotto difettoso,
limiti al risarcimento, etc…);
• durata della garanzia (può essere più breve, uguale o più estesa della garanzia
legale di 2 anni);
• la garanzia convenzionale non pregiudica gli altri diritti del consumatore previsti
per legge.
In caso di clausole oscure, o non facilmente comprensibili, prevarrà l’interpretazione
a favore del consumatore (contra proferentem).
Allo scopo di evitare problemi all’interno della filiera è importante coordinare la
garanzia convenzionale con quella legale e far si che la garanzia convenzionale non
abbia durata e protezione minore di quella legale.
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Azione di Regresso del Rivenditore
Articolo 131 Codice del Consumo (ex art. 4 direttiva 1999/44/CE)
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad
un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
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Azione di Regresso del Rivenditore
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Per diritto di regresso si intende il diritto del rivenditore finale a recuperare,
all’interno della filiera distributiva, quanto da lui corrisposto al cliente in
base alla garanzia legale.
L’art. 131 del codice del consumo incorpora fedelmente l’art. 4 della
direttiva 1999/44/CE la cui disciplina è uniforme in Europa.
In virtù di tale norma il rivenditore finale potrà recuperare quanto da egli
corrisposto al consumatore sulla base della garanzia legale prevista ex
lege.
In tal modo il soggetto responsabile della non conformità subirà l’onere del
risarcimento del danno nei confronti del consumatore e, nel medesimo
tempo, il consumatore potrà rivolgersi sempre e, comunque, al rivenditore
(la soluzione per il consumatore più agevole).
Le particolarità di detto rimedio sono:
• la specialità: esso è alternativo alle normali azioni giudiziarie in tema di
vendita;
• non ha natura risarcitoria: il rivenditore potrà richiedere la ripetizione
soltanto di quanto versato al compratore e non di altre tipologie di
danno (morale, immagine, lucro cessante, etc…);
• non dà diritto al consumatore a rivolgesi direttamente ai soggetti
responsabili della filiera distributiva ma solo al rivenditore finale;
• è derogabile contrattualmente con clausole di esclusione del diritto al
regresso che, tuttavia, non vincolano il consumatore.
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Azione di Regresso del Rivenditore
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Per esercitare il diritto di regresso è necessario definire la filiera
distributiva, ossia l'insieme delle imprese che concorrono a produrre,
distribuire e commercializzare un dato prodotto dal produttore al
consumatore.
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Il consumatore non ha diritto, ex direttiva 1999/44/CE, ad esercitare
un’azione direttamente nei confronti del produttore o altri rivenditori
intermedi della filiera.

Similmente il rivenditore finale, allorché abbia dovuto risarcire un
consumatore in virtù di una garanzia legale, dovrà esercitare l’azione di
regresso nei confronti del suo dante causa (il rivenditore intermedio che gli
ha fornito il bene) e non potrà esercitare un’azione direttamente nei
confronti del produttore.

Dette azioni sono sempre esercitabili salvo che il difetto non sia ascrivibile
al venditore finale o ad uno dei venditori intermedi (in tal caso il
responsabile non avrà diritto ad esercitare alcuna azione di regresso).
12
Azione di Regresso del Rivenditore
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L’azione di regresso elimina il problema della prescrizione nelle azioni di
risarcimento fra i vari anelli della filiera distributiva.
L’azione di regresso è, infatti, esercitabile dal rivenditore finale entro 12
mesi dal giorno in cui egli abbia soddisfatto la richiesta del consumatore
(la riparazione, la sostituzione del bene, la riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto).
Lo stesso termine si applicherà, poi, ai rapporti fra i vari anelli della filiera
distributiva, dai rivenditori intermedi sino al produttore.
L’azione di regresso costituisce, pertanto, una garanzia per i rivenditori
intermedi anche in considerazione del fatto che i rimedi ex lege previsti nei
vari ordinamenti si prescrivono prima del momento in cui l’azione del
consumatore sia esercitabile:
→ esempio: in Italia il termine per l’esercizio della garanzia legale è di 2
anni dall’acquisto mentre il termine a favore del rivenditore finale per
esercitare un’azione nei confronti del suo dante causa è, ex art. 1495
cod. civ., di 1 anno dalla consegna del bene.
In tal modo i rivenditori finali (ed intermedi) potranno scaricare sulla filiera
distributiva ed, in ultima analisi, sul produttore quanto da loro versato allo
scopo di attribuire al consumatore quanto dovuto a norma della garanzia
legale.
13
Azione di Regresso del Rivenditore – schema 1
Sistema di Vendita cd. “a cascata”
.
Produttore
Regresso
Assistenza
post
vendita
Distributore
Regresso
Rivenditore finale
Garanzia
legale
Garanzia
legale
Consumatore
14
Azione di Regresso del Rivenditore – schema 2
Sistema di Vendita senza rete ufficiale
..
Produttore
Regresso
Grossista
Grossista
Regresso
Venditore
Venditore
Garanzia
legale
Consumatore
Consumatore
15
Azione di Regresso del Rivenditore
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Il diritto di regresso del venditore rappresenta, sebbene in forma indiretta,
una protezione ulteriore a vantaggio del consumatore.
In tal modo la legge trasferisce sul soggetto responsabile della filiera
distributiva il rischio legato alla prestazione delle garanzia legale.
Lo scopo ultimo è di tutelare il venditore finale il quale, potendo essere
risarcito per il rischio legato all’obbligo di prestare la garanzia, non è
tentato di ostacolare o rifiutare illegittimamente le legittime richieste del
consumatore.
Nelle cd. vendite “a cascata” (cfr. schema 1) in cui il produttore è legato a
tutti gli anelli della filiera distributiva (accordi di esclusiva, distributori
autorizzati, etc…) la gestione dell’azione di regresso può essere più
agevole e controllabile.
Spesso, specialmente in relazione a prodotti di media/alta tecnologia, il
rivenditore è in diretto contatto con il centro riparazioni autorizzato del
produttore il quale opera direttamente le necessarie riparazioni (o
sostituzioni) del prodotto difettoso.
Nelle vendite al di fuori di un sistema distributivo ufficiale (cfr. schema 2) il
diritto di regresso fa si che i rivenditori finali ed intermedi (ed
indirettamente i consumatori) godano dei più ampli diritti anche se
l’esercizio delle azioni sarà più complicato e si dovrà esercitare un’azione
di regresso per ciascun anello della filiera distributiva.
16
Azione di Regresso del Rivenditore
CONSIGLI

Offrire un servizio di assistenza post-vendita presenta una serie di
vantaggi fra i quali:
• offrire ai clienti una maggiore tutela;
• migliorare l’immagine dell’azienda produttrice, del marchio e del
prodotto stesso;
• fidelizzare i rivenditori intermedi e finali (i quali - meno esposti ai rischi
di regresso - saranno più stimolati a trattare e pubblicizzare i prodotti
dell’azienda che offre detti servizi rispetto ad altri che non li offrono);
• esercitare un maggiore controllo sul rischio di regresso.
 Se si decide di offrire detto tipo di assistenza è bene accordarsi
contrattualmente con i rivenditori finali ed intermedi sulle modalità
d’intervento (prendendo accordi sui costi, tempi di sostituzione, consegne,
interventi, etc…).
 Un servizio post vendita ed una filiera controllata all’interno della quale i
prodotti siano rintracciabili è un requisito essenziale per l’ottenimento di
certificazioni di qualità (specialmente allorquando si tratta prodotti
pericolosi, destinati all’infanzia o per gli alimentari ed i farmaceutici).
17
Tutela preventiva del consumatore
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Oltre a forme di tutela ex-post (ossia quando il danno si è verificato) vi
sono regole atte a evitare preventivamente che un prodotto provochi un
danno alle persone.
La Commissione Europa è l’organo responsabile - a livello comunitario per la sicurezza dei prodotti (alimentari e non).
Compito della Commissione è quello di monitorare il mercato comunitario
e vigilare affinché prodotti potenzialmente pericolosi non vengano immessi
sul mercato.
Può, tuttavia, accadere che, nonostante i controlli, prodotti pericolosi
vengano immessi sul mercato e venduti ai consumatori.
In tal caso la Commissione Europa ha stabilito due sistemi di allarme
rapido per coordinare le azioni da intraprendere allo scopo di ritirare ed
eliminare i prodotti pericolosi già immessi sul mercato.
In particolare il RAPEX (System for the Rapid Exchange of Information on
Consumer Products) per i prodotti non alimentari ed il RASFF (Rapid Alert
System for Food and Feed) per i prodotti alimentari sono i sistemi intracomunitari per lo scambio di informazioni e per il ritiro rapido dei prodotti
pericolosi dal mercato.
18
RAPEX - sommario
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
Il RAPEX è un sistema comunitario di scambio rapido delle informazioni
fra gli Stati membri e la Commissione Europea riguardo a misure adottate
per prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori (esclusi farmaci ed alimentari).
Fin dall’entrata in vigore, nel 2002, della Direttiva sulla sicurezza generale
dei prodotti 2001/95/CE, la Commissione Europea pubblica, con cadenza
settimanale, un elenco delle notifiche RAPEX accessibile al consumatore.
La pubblicazione sul bollettino RAPEX evidenzia un rischio legato ad un
determinato prodotto e la conseguenza è, spesso, il ritiro del prodotto
stesso dal mercato.
Spesso è il produttore stesso che, accortosi della pericolosità di un proprio
prodotto, richiede una notifica RAPEX allo scopo di richiamare i prodotti
già immessi sul mercato.
Il richiamo di prodotti è una misura altamente utilizzata in particolar modo
allorché i destinatari del prodotto stesso siano consumatori “molto
vulnerabili”, ossia bisognosi di particolari tutele (bambini sotto i 5 anni,
persone molto anziane con deficit mentali, persone non vedenti e
diversamente abili).
19
Tutela preventiva del consumatore
 I sistemi RAPEX/RASFF funzionano in modo molto simile.
 La Commissione Europea è l’organo centrale europeo
deputato a decidere se un determinato prodotto presente
sul mercato debba essere ritirato dal mercato a causa della
sua pericolosità.
 La Commissione Europa agisce, nei vari paesi europei,
attraverso enti territoriali responsabili. In Italia per il RAPEX
l’ente responsabile è il Ministero per le Attività Produttive e,
per il RASFF, il Ministero della Salute.
 Le autorità nazionali sono le sole deputate a richiedere una
procedura RAPEX/RASFF alla Commissione Europea. La
Commissione, a sua volta, sarà la sola responsabile ad
iniziare una procedura RAPEX/RASFF.
20
Tutela preventiva del consumatore

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

Una volta ricevuta una richiesta dalle autorità nazionali responsabili, la
Commissione Europea valuta come agire, eventualmente consultandosi
con gli enti responsabili degli altri paesi europei. I metodi di intervento
possono essere di vario tipo, ad esempio:
• organizzare controlli sui prodotti già in circolazione sul mercato;
• richiede informazioni sui prodotti (al produttore e distributore);
• prelevare campioni di prodotti per eseguire test di sicurezza;
• imporre che determinate avvertenze e modalità d’uso siano indicate in
modo chiaro, nelle diverse lingue, sulla confezione;
• sottoporre il prodotto a modifiche per renderlo sicuro;
• vietarne la circolazione sul mercato;
• organizzarne il ritiro effettivo se già immesso sul mercato.
Se la Commissione Europea valuta che sussiste un’effettiva situazione di
pericolo dà inizio ad una procedura RAPEX/RASFF.
Le procedure RAPEX/RASFF consistono in: informazioni e ordini inviati
dalla Commissione alle autorità nazionali le quali agiranno, ognuna con i
propri mezzi, allo scopo di eseguire quanto prescritto dalla Commissione
(es: ritiro dei prodotti pericolosi).
La Commissione Europea pubblica, con cadenza settimanale, un elenco
delle notifiche RAPEX/RASFF accessibile al consumatore.
21
Tutela preventiva del consumatore

Con riferimento alle procedure RAPEX/RASFF, il produttore, a seconda
dei casi, potrà essere:
• Il soggetto passivo, allorquando un produttore scopre che un suo
prodotto è potenzialmente pericoloso solo in seguito all’avvenuta
notifica RAPEX/RASFF (spesso con la pubblicazione dei dati del
prodotto difettoso sul bollettino periodico RAPEX/RASFF). In tal caso
il produttore potrà:
- decidere di adeguarsi a quanto prescrive l’ordine e ritirare i suoi
prodotti volontariamente, oppure
- decidere di opporsi (si noti che se la procedura è giudicata urgente
questa possibilità viene meno).
• Il soggetto attivo, allorquando sia il produttore stesso che, accortosi
della pericolosità di un prodotto, decide di ritirarlo. In tal caso, se il
produttore è in grado di rintracciare il prodotto all’interno della filiera
esso potrà essere ritirato senza l’utilizzo delle procedure
RAPEX/RASFF ma, se detto prodotto è già stato venduto ai
consumatori e non sia più rintracciabile, allora, allo scopo di facilitarne
l’individuazione ed il ritiro (evitando, in tal modo, le sanzioni) potrà
essere necessario richiedere una procedura RAPEX/RASFF.
22
Procedure RAPEX/RASFF
.
COMMISSIONE
EUROPEA
RAPEX
RASFF
Ministero Salute/Attività Produttive
Privati
Associazioni tutela
consumatore
Produttori
23
Procedure RAPEX/RASFF
CASO MATTEL

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




La Mattel è attualmente il primo produttore mondiale di giocattoli;
Il 1° agosto 2007 un milione e mezzo di giocattoli del marchio Fisher Price
fabbricati in Cina e giudicati pericolosi dalle autorità di controllo europee
(RAPEX) ed americane per la presenza di piombo nella vernice utilizzata
per le rifiniture, sono stati ritirati dal mercato;
Il 14 agosto 2007 la Mattel annuncia il ritiro dal mercato della
popolarissima auto-giocattolo di Sergente, uno dei personaggi del film
Cars della Walt Disney;
Segue una serie di altri ritiri di prodotti Mattel fabbricati in Cina;
Le notifiche RAPEX per la Mattel nel 2007 sono state 6 (numeri 207, 559,
793, 848, 849, 914 del bollettino RAPEX 2007);
Complessivamente i pezzi ritirati dal mercato sono stati 18,2 milioni (9,5
milioni nei soli Stati Uniti e circa 520mila in Italia);
L'annuncio del ritiro spinge al ribasso il titolo Mattel che martedì 14 agosto
2007 a Wall Street perde il 3,5%;
Dal 1 luglio al 31 agosto 2007 il titolo Mattel ha perso complessivamente il
15,8%.
(Fonti: Sole 24 Ore, Repubblica e NYSE)
24
Schema notifica RAPEX
Year
Week
No.
Ref.
2007
5
- 33
0848/07
Notifying
country
United
Kingdom
Product
Category: Toys
Product: Toy car – Sarge Car
Danger
Health risk
Brand: MATTEL
Type/number of model:
- H6414,
- H6405 – Part of assortment,
- H6418 – Part of assortment.
The product
poses a risk of
long term
adverse health
effects due to
excessive
amount of lead
Description: Die-cast toy
vehicle in cardboard box.
in paint.
Measures
adopted by
notifying
country
Voluntary
withdrawal
from the
market and
recall from
consumers
by the
producer
Country of origin: China
25
RAPEX
Notificazioni RAPEX dal 2003 al 2007 in Europa
1350
1200
1050
900
750
600
450
300
150
0
2003
2004
2005
2006
2007
FONTE: Commissione Europea
26
RASFF - sommario






Il RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) è un sistema in vigore
all’interno della Comunità Europea dal 1979;
La sua base legale è il Regolamento CE/178/2002, che ha rinnovato e
ampliato la legislazione precedente e che stabilisce i principi della legislazione
alimentare e individua la procedure da seguire per ottenere una sempre
maggiore sicurezza alimentare.
Le informazioni ricevute sono classificate secondo due categorie principali:
• Alert Notifications (per alimenti già presenti sul mercato per i quali è
necessario intraprendere azioni immediate compreso il ritiro dal mercato) e
• Information Notification (per alimenti che non hanno ancora raggiunto i
mercati).
Salvo rischi imminenti per la popolazione le notifiche RASFF generalmente non
citano i marchi e i produttori.
Non si può comunque escludere, anche in questo caso, rischi di danni
d’immagine nonché di azioni legali da parte dei danneggiati in caso di mancato
adeguamento.
In Italia Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 prevede sanzioni pecuniarie
in caso di mancato adeguamento o disobbedienza alle prescrizioni del
Regolamento CE/178/2002 (discipline simili si riscontrano in tutti i paesi
dell’Unione Europea).
27
RASFF
Notificazioni RASFF dal 2003 al 2007 in Europa
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
FONTE: Commissione Europea
28
Procedure RAPEX/RASFF
Articolo 112
 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore
che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui
all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul
mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con
l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore
che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107,
comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con
l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai
fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera
a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di
cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le
disposizioni di cui al medesimo art.104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti
ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
29
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva
 Le aziende produttrici, a fronte dei crescenti rischi connessi alla
difettosità e pericolosità dei prodotti, devono procedere ad
un’organizzazione della propria filiera distributiva.
 Una buona organizzazione della filiera distributiva ha il vantaggio
di ridurre se non eliminare i seguenti rischi connessi
all’immissione nel mercato di prodotti difettosi o pericolosi:
• danni d’immagine per l’azienda produttiva;
• cali di fiducia nei confronti del marchio;
• sanzioni da parte delle competenti autorità;
• azioni legali da parte dei consumatori nei vari paesi in cui il
prodotto è stato commercializzato;
• compromissione dei rapporti con la filiera distributiva;
• impossibilità o difficoltà nel tutelarsi dai rischi attraverso
apposite polizze di assicurazione;
• perdita delle certificazioni di qualità;
• esorbitanti costi di gestione della crisi.
30
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva
 Le aziende produttrici devono stipulare accordi con i propri
fornitori per definire le rispettive responsabilità nell'ambito della
filiera distributiva.
 Per produttore in questo contesto si intende:
• il produttore del prodotto;
• chi si presenti al pubblico come produttore apponendo sul
prodotto il proprio marchio;
• il rappresentante del produttore (se quest’ultimo non ha sede
nell’Unione Europea);
• l’importatore del prodotto nell’Unione Europea.
31
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva
 Per poter operare in modo efficace e costruttivo all’interno della
propria filiera commerciale, il produttore dovrà coinvolgere anche i
propri agenti/distributori che operano nei vari paesi in cui il
prodotto è commercializzato i quali collaboreranno nella
prevenzione e gestione delle emergenze.
 Il distributore è obbligato, per legge, a prestare assistenza con le
rilevanti autorità nella gestione di richiami di prodotti pericolosi
(RAPEX/RASFF).
 E’, tuttavia, consigliabile specificare detti doveri nonché definire e
gestire gli stessi già a livello contrattuale, allo scopo di evitare
malintesi e gestire al meglio e nei tempi più rapidi eventuali
emergenze.
32
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva

In particolare i doveri del distributore assunti in via preventiva ed a livello
contrattuale potranno essere:
• raccogliere le informazioni sui prodotti pericolosi nei mercati in cui essi
operano e comunicarle tempestivamente al produttore e alle autorità
competenti;
• gestire la filiera allo scopo di garantire, per quanto possibile, la
tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato (la tracciabilità di filiera è
già imposta per legge per determinati prodotti alimentari);
• fornire al produttore le informazioni sugli acquirenti dei prodotti (in tal
caso particolare cura dovrà essere data a non violare le leggi sulla
privacy);
• cooperare con il produttore e le autorità competenti negli interventi
correttivi, ad esempio:
- eseguire interventi correttivi per conto del produttore,
- isolare e ritirare i prodotti,
- cooperare nella diffusione degli avvisi di intervento correttivo,
- contattare direttamente gli acquirenti su richiesta del produttore,
- cooperare nella raccolta dei prodotti e nella loro restituzione al
produttore.
33
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva

In caso di emergenza (necessità di attuare una procedura RAPEX/RASFF)
l’imperativo per il produttore è quello di agire con tempestività e comunicare il
pericolo alla sua filiera e/o ai consumatori nei tempi più brevi possibili.

CONSIGLI PRATICI:
• Pianificare una strategia in anticipo:
- concordare una politica per la gestione delle crisi con la filiera e
formalizzarla a livello contrattuale;
- formare un responsabile (o team) all’interno dell’azienda per la
gestione delle crisi;
- monitorare il mercato (attraverso le informazioni dei distributori e
direttamente controllando periodicamente i bollettini RAPEX e
RASFF);
- pretendere che i membri della filiera adottino procedure conformi fra
loro per la gestione delle crisi e nominino un team/responsabile;
- concordare contrattualmente che il produttore sarà il solo responsabile
a decidere se promuovere notifiche RAPEX/RASFF o intraprendere
azioni giudiziarie allo scopo di contestare notifiche RAPEX/RASFF
fatte da terzi.
34
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva

Decidere ed organizzare l’intervento:
• Valutare il rischio e l’intervento correttivo per la gestione
dell’emergenza. Andrà valutato il livello del rischio di difettosità del
prodotto dal punto di vista di:
- probabilità del danno
- soggetto danneggiato e
- gravità dell’infortunio.
• Allo scopo di evitare interventi diversi a seconda del paese o
distributore di riferimento è bene concordare contrattualmente che il
solo produttore è responsabile a decidere l’intervento correttivo ed il
metodo di gestione della crisi.
• Predeterminare chi ha diritto a trattare con le preposte autorità e la
stampa (concordare a livello contrattuale che qualsiasi comunicazione
inviata alle autorità o alla stampa da parte della filiera deve essere
concordata in anticipo con il produttore).
• Imporre metodologie (attraverso etichette, numeri di serie, etc…) per
rendere sempre individuabile il prodotto e la sua collocazione
all’interno della filiera (tracciabilità).
35
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva

Se l'intervento interessa prodotti in possesso dei consumatori, è
necessario:
• Individuare i prodotti e i relativi proprietari,
• Impostare un programma di comunicazione,
• Stendere una bozza dell'avviso di intervento correttivo in modo
semplice e chiaro,
• Stabilire i canali di diffusione del messaggio,
• Comunicare con altre persone che devono essere informate,
• Avviare l'intervento correttivo sui prodotti,
• Gestire i prodotti restituiti,
• Monitorare la risposta all'intervento e decidere se sono necessari
ulteriori provvedimenti.
→ Tutte le suddette attività, allo scopo di velocizzare le procedure ed
evitare inutili e dannose frammentazioni, devono essere decise dal
produttore (inserendo nel contratto clausole ad hoc) e la filiera
distributiva dovrà adattarsi a dette direttive.
36
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva

Minimizzare il rischio:
• Accordarsi contrattualmente con la filiera affinché eventuali ritiri del
prodotto comportino per il produttore il solo obbligo di sostituire il
prodotto o risarcire il mero costo della vendita ma non comprendano
altre tipologie di danno (lucro cessante, danno d’immagine, morale,
etc…).
• Accordarsi perché il produttore provveda a smaltire i prodotti difettosi
(spesso le autorità richiedono, per concedere il “cessato allarme”, la
prova dello smaltimento dei prodotti. Senza un accordo in tal senso
con la filiera detta prova potrebbe essere difficile da fornire).
• Stabilire polizze o clausole assicurative ad hoc ricordandosi di:
- stabilire con precisione il rischio coperto ed i criteri di indennizzo;
- stabilire che la polizza sarà attivabile anche in caso di ritiro
volontario del prodotto (se sussistono le condizioni di pericolo);
- comprendere nella polizza anche i risarcimenti (sebbene limitati ai
costi vivi) da accordarsi alla filiera distributiva.
37
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva
ATTENZIONE!!!




Le notifiche RAPEX/RASFF, oltre ad una garanzia della qualità del
prodotto ed una tutela dei consumatori, sempre più sono utilizzate anche
come strumento di concorrenza:
• esempio: il produttore ALFA, verificata la pericolosità dei prodotti del
produttore BETA, notifica (magari attraverso fiduciari o associazioni di
tutela dei consumatori) al RAPEX/RASFF prodotti di BETA, contando
di approfittare del danno di immagine di ALFA per avere un vantaggio
concorrenziale.
Dette pratiche, sempre più diffuse, non sono di per sé illecite.
L’unica cautela è quella di adottare le migliori misure preventive e di
riduzione del rischio qui illustrate.
Si noti che:
• segnalare prodotti pericolosi, anche del concorrente, è un diritto di
tutti;
• il RAPEX/RASFF garantisce una migliore qualità dei prodotti e può
essere un mezzo contro la concorrenza sleale di quei produttori che
solo non rispettando le norme di sicurezza riescono a vendere prodotti
a prezzi bassi.
38
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva
CONCLUSIONI
 Ritirare un prodotto dal mercato, anche attraverso un richiamo
pubblico rivolto ai consumatori stessi, può costituire agli occhi del
consumatore una garanzia di serietà ed affidabilità del produttore
e del marchio.
 Prevedere tutte le possibili richieste di risarcimento sia a livello
contrattuale (garanzia convenzionale, diritto di regresso) che a
livello extracontrattuale (responsabilità per prodotti difettosi)
consente di minimizzare e controllare i rischi nonché evitare le
sanzioni e mantenere le certificazioni di qualità.
 Le certificazioni di qualità saranno sempre più rilevanti e uno dei
requisiti per ottenerle è la controllabilità e tracciabilità di filiera e la
gestione delle situazioni di crisi.
 Un controllo assoluto sulla filiera distributiva non sarà mai
possibile. Pertanto sarà importante che il produttore possa
decidere in prima persona tutte le strategie per la gestione delle
crisi.
39



Rödl & Partner è stato costituito a
Norimberga nel 1977 dal Dr. Bernd Rödl
ed è oggi, con oltre 2.600 collaboratori, il
più grande studio professionale di origine
tedesca che riunisce in un unico network
le competenze di dottori commercialisti,
revisori contabili ed avvocati.
Attualmente Rödl & Partner è presente
con 22 uffici in Germania e più di 52 uffici
in 35 paesi del mondo.
In Italia Rödl & Partner è presente a
Padova, Milano e Roma.
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