Accordi bilaterali Svizzera–UE 1 ACCORDI Indice Premessa Politica europea della Svizzera: la via bilaterale Libero scambio Assicurazioni Libera circolazione: gli Svizzeri nell'UE Libera circolazione: i cittadini dell'UE in Svizzera Ostacoli tecnici al commercio Appalti pubblici Ricerca Agricoltura Trasporti terrestri Trasporto aereo Schengen Dublino Fiscalità del risparmio Lotta contro la frode Ambiente Prodotti agricoli trasformati MEDIA Pensioni Statistica Istruzione, formazione professionale e gioventù Domande e risposte 2 Pagina 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34 36 38 39 40 42 BILATERALI La politica europea figura in cima alla lista delle priorità della politica estera della Svizzera. Considerata la posizione geopolitica della Svizzera nel cuore dell’Europa, tale dato non appare sorprendente. I nostri vicini europei sono i nostri partner più importanti, non solo dal punto di vista politico ma anche economico: la Svizzera guadagna infatti un franco su tre grazie agli scambi commerciali con l’Unione europea. Gli Accordi bilaterali costituiscono la base legale di questa stretta collaborazione. La Svizzera persegue una politica di difesa dei propri interessi tramite la cosiddetta «via bilaterale»: in taluni settori che presentano interessi comuni i due partner hanno negoziato diversi accordi. Da un lato, queste disposizioni permettono alle imprese di migliorare l’accesso reciproco ai rispettivi mercati così come di disciplinare taluni aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia della sanità pubblica. Dall’altro, costituiscono la base di una stretta cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea in ambiti quali la ricerca, la sicurezza, l’asilo, l’ambiente, Micheline Calmy-Rey Consigliera federale la formazione e la cultura. Inoltre la Svizzera prende attivamente parte alla costruzione dell’Europa tramite diversi impegni, fra i quali possiamo menzionare: i contributi versati a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata, la partecipazione agli interventi per la pace nell’Europa sudorientale così come la sua adesione al Consiglio d’Europa per la tutela dei diritti dell’uomo. Le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea si sono intrecciate via via col passare dei decenni. Gli Accordi bilaterali sono stati imbastiti passo dopo passo. Col susseguirsi delle votazioni popolari gli svizzeri hanno vagliato, quindi suffragato, importanti tappe della politica europea elvetica. Questo approccio pragmatico ha permesso di trovare soluzioni su misura valide per numerosi settori. In questo opuscolo sono illustrati in dettagliato i diversi Accordi bilaterali. Buona lettura! Doris Leuthard Consigliera federale 3 ACCORDI Politica europea della Svizzera: la via bilaterale La Svizzera si trova nel cuore dell’Europa. Oltre al Principato del Liechtenstein, essa ha quale unico vicino l’Europa, che è anche il suo principale partner tanto dal punto di vista economico che da quello politico. Simili relazioni strette richiedono una politica europea attiva. La Svizzera fa valere i propri interessi attraverso la cosiddetta «via bilaterale». La Svizzera e l’Unione europea sono ben più che semplici vicini. Nel 2008, gli scambi commerciali superano quota un miliardo di franchi al giorno. La Svizzera guadagna un franco su tre grazie alle sue relazioni economiche con l’Unione europea. Quasi l’80 per cento delle esportazioni svizzere sono dirette verso l’UE e, dal canto suo, la Svizzera rappresenta il terzo mercato per le esportazioni di prodotti europei, dopo gli Stati Uniti e la Russia, ma prima della Cina (2008). In ambito politico, la Svizzera e l’Unione europea hanno numerosi interessi in comune. Questioni quali l’ambiente, la ricerca di punta, la politica d’asilo oppure la lotta contro la criminalità organizzata sono altrettanti esempi di settori le cui implicazioni oltrepassano sempre più spesso i confini nazionali. Per poterle gestire occorre mantenere una buona cooperazione e cercare soluzioni a livello transfrontaliero. Pertanto, si rivela più che mai opportuno collaborare con l’Unione europea. Gli interessi comuni della Svizzera e dell’UE sono disciplinati e chiaramente definiti dagli Accordi bilaterali. Dall’Accordo di libero scambio, del 1972, all’Accordo sulle assicurazioni, del 1989, le relazioni bilaterali si sono via via consolidate. I sette accordi bilaterali I e i nove accordi bilaterali II assumono un’importanza particolare. Dal 2000 il popolo svizzero ha avallato ben cinque volte in votazione questa via bilaterale. Si annoverano oggi una ventina di accordi principali e un centinaio di accordi connessi. Gli Accordi bilaterali I e II Le trattative relative agli Accordi bilaterali I sono state avviate a seguito della bocciatura dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte di popolo e Cantoni. Gli Accordi bilaterali I, escluso quello sulla ricerca, sono dei trattati di apertura dei mercati – nell’accezione classica del termine – che offrono all’economia elvetica un ampio accesso al mercato interno dell’Unione europea che conta attualmente non meno di 490 milioni di 4 potenziali consumatori. Sulla scena europea la competitività delle imprese svizzere risulta così potenziata. Poco dopo la conclusione degli Accordi bilaterali I, sono sorti nuovi interessi reciproci. Un secondo ciclo di trattative è sfociato nella conclusione degli Accordi bilaterali II che ampliano la cooperazione ad altri settori economici quali l’industria alimentare, la piazza finanziaria o il turismo. L’attuale cooperazione è stata estesa, tra l’altro, ad ambiti politici quali l’asilo, la sicurezza e l’ambiente. Quali sono le prospettive della politica europea? La priorità risiede nel preservare gli accordi esistenti. L’attuazione e l’evoluzione dei singoli trattati costituiscono infatti un programma ambizioso poiché questi accordi debbono entrare in vigore ed essere estesi ai nuovi Paesi membri dell’UE. La maggior parte di questi accordi devono essere attualizzati per poterli adattare all’evoluzione della normativa comunitaria mentre altri vengono rinnovati a scadenze regolari. D’altro canto, dovrebbe essere approfondita la cooperazione in nuovi settori nei quali esiste un interesse comune, in modo particolare nel campo dell’energia elettrica. L’obiettivo consiste nell’aprire parzialmente il mercato dell’elettricità e di assicurare l’approvvigionamento energetico dei mercati nel quadro della liberalizzazione di questo settore. Altri settori d’interesse reciproco sono il settore agricolo e quello alimentare. Si punta a eliminare gli ostacoli al commercio quali i dazi doganali o diverse prescrizioni in materia di produzione. Le regole del libero scambio verrebbero pertanto applicate non solo ai prodotti agricoli di base (quali la carne) ma anche ai mezzi di produzione (quali le macchine) nonché alle derrate alimentari trasformate (quali il cioccolato). Esiste un interesse comune anche nel settore della sanità pubblica; infatti le malattie non conoscono confini e le sostanze chimiche pericolose o i giocattoli difettosi sono venduti in tutta Europa. Questo spiega perché l’UE e la Svizzera devono rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro le malattie trasmissibili nonché nell’ambito della sicurezza alimentare e dei prodotti in generale. BILATERALI Come funzionano gli Accordi bilaterali? Gli Accordi bilaterali si fondano sulla cooperazione fra Stati. Ciò significa che nessun diritto sovrano viene trasferito a un’istanza superiore (quali la Commissione, il Consiglio, il Parlamento o la Corte di giustizia europei). La loro applicazione rientra nelle competenze esclusive delle parti contraenti. In merito al contenuto, gli Accordi si basano sull’ordinamento giuridico europeo. Taluni prevedono il reciproco riconoscimento delle legislazioni europea e svizzera (p. es. le prescrizioni in materia di prodotti) oppure semplicemente rimandano alla normativa comunitaria vigente. Altri invece disciplinano la cooperazione della Svizzera e dell’Unione europea nell’ambito di agenzie e di programmi europei (quali la ricerca). Al fine di mantenerne i vantaggi della regolamentazione contrattuale (p. es. l’accesso senza limitazioni al mercato europeo) gli accordi devono essere adeguati all’evoluzione del diritto comunitario. Inoltre, taluni Paesi possono incontrare difficoltà nell’attuarla. Istanze composte da rappresentanti svizzeri ed europei, chiamate comitati misti, sono incaricate di esaminare tali questioni. Quasi tutti gli accordi importanti sono monitorati e gestiti da un comitato misto. La maggior parte degli accordi sono trattati indipendenti che possono essere denunciati in qualsiasi momento. Gli Accordi bilaterali I costituiscono un’eccezione poiché sono legati tra loro giuridicamente. Se un accordo è disdetto, tutti gli altri vengono automaticamente annullati. Solidarietà con l’Europa La Svizzera contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in Europa tramite un contributo all’allargamento a favore dei Paesi dell’Europa centrale ed orientale, oggi membri dell’Unione europea. Questo contributo permette alla Svizzera di scegliere e sostenere progetti concreti, migliorando così le condizioni di vita in quei Paesi, in particolar modo in materia ambientale, nell’ambito della formazione professionale e a livello delle istituzioni pubbliche. La sicurezza, la stabilità e la prosperità di tutto il continente europeo risultano pertanto consolidate. Nel 2006 il popolo svizzero ha accettato la base legale di tale contributo. I progetti verranno realizzati nei prossimi anni. Gli Accordi bilaterali I Accettati dal popolo nel 2000 (67 per cento); in vigore dal 2002. • Libera circolazione delle persone: apertura dei mercati del lavoro. • Ostacoli tecnici al commercio: snellimento delle procedure di certificazione della conformità dei prodotti. • Appalti pubblici: estensione dell’accesso agli appalti pubblici europei. • Agricoltura: semplificazione del commercio per un ampio ventaglio di prodotti agricoli. • Trasporti terrestri: liberalizzazione dei mercati dei trasporti stradali e ferroviari, approvazione a livello europeo della politica di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. • Trasporto aereo: accesso reciproco al mercato del trasporto aereo. • Ricerca: partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea. Gli Accordi bilaterali II Accettazione degli Accordi di Schengen / Dublino da parte del popolo nel 2005 (55 per cento); entrata in vigore progressiva dei Bilaterali II. • Schengen / Dublino: agevolazione degli spostamenti all’interno dello Spazio Schengen, miglioramento della cooperazione in materia di sicurezza, coordinamento della politica di asilo. • Fiscalità del risparmio: tassazione a livello transfrontaliero dei redditi da risparmio. • Lotta contro la frode: lotta contro reati quali il contrabbando. • Prodotti agricoli trasformati: abolizione dei dazi doganali e delle sovvenzioni all’esportazione per i prodotti dell’industria agroalimentare. • Ambiente: partecipazione all’Agenzia europea per l’ambiente. • Statistica: armonizzazione e scambio di dati statistici. • MEDIA: accesso alle sovvenzioni dell’UE a favore dei cineasti. • Istruzione: partecipazione ai programmi europei d’istruzione, di formazione professionale e di sostegno a favore dei giovani. • Pensioni: abolizione della doppia imposizione. 5 ACCORDI Libero scambio L’Unione europea è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. L’accordo di libero scambio è un pilastro di questo successo economico: esso crea infatti una zona di libero scambio esente da restrizioni quantitative e da dazi doganali che interessa tutta una serie di prodotti industriali. Firmato nel 1972, tale accordo costituisce la chiave di volta delle strette relazioni economiche esistenti tra la Svizzera e l’Unione europea. Verso la fine degli anni Cinquanta in Europa sono sorti due modelli d’integrazione distinti. Da un lato, la Comunità europea (CE) che puntava a instaurare relazioni economiche e politiche assai strette e, dall’altro, l’Associazione europea di libero scambio (AELS) della quale la Svizzera fa parte ancora oggi e alla quale aveva aderito unicamente in vista di una cooperazione economica. Al fine di agevolare le relazioni economiche tra questi due gruppi di Paesi, sono stati conclusi degli accordi di libero scambio tra l’allora CE e i vari Stati membri dell’AELS. Nel 1972 il popolo svizzero ha approvato a larga maggioranza – oltre il 70 per cento di voti favorevoli – l’accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità europea. Crescita Durante gli ultimi dieci anni, il volume degli scambi commerciali con l’UE è aumentato del 6 per cento all’anno. Nel 2008 la Svizzera ha esportato verso gli Stati membri dell’UE beni industriali per un valore totale di 132 miliardi di franchi e ha importato dall’UE merci per 154 miliardi di franchi. Gran parte di questo flusso di merci è contemplato dal campo di applicazione dell’accordo di libero scambio. 6 Questo accordo liberalizza il commercio di prodotti industriali vietando i dazi doganali e le restrizioni quantitative così come qualsiasi altra misura di effetto equivalente. Fra i prodotti industriali vi figurano, tra gli altri, quelli dell’industria orologiera e metalmeccanica, due importanti pilastri delle esportazioni svizzere, che dall’accordo traggono grandi benefici. I prodotti agricoli, invece, non rientrano nel campo di applicazione di quest’ultimo. I prodotti agricoli trasformati godono di uno statuto a parte e sono disciplinati da un Protocollo speciale all’accordo (vedi: l’accordo sui prodotti agricoli trasformati). Due terzi delle esportazioni elvetiche sono dirette verso l’UE e quattro quinti delle importazioni svizzere provengono dall’Unione europea. L’UE, che annovera attualmente 27 Stati membri, costituisce di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Quest’ultima rappresenta il terzo mercato di esportazione per i prodotti dell’UE (2008) e figura fra i quattro principali partner commerciali dell’Unione europea accanto a Stati Uniti, Cina e Russia. Contrariamente a un’unione doganale, gli Stati partner della zona di libero scambio stabiliscono loro stessi i dazi e le quote d’importazione valide per gli Stati terzi. Ne consegue che alle frontiere dei Paesi associati all’Accordo di libero scambio continuano a essere svolti controlli doganali al fine di assicurare che solo le merci importate, originarie degli Stati della zona di libero scambio, usufruiscano del trattamento preferenziale previsto dall’accordo. BILATERALI Cronologia Firma: 22 luglio 1972 Accettazione da parte del popolo e dei Cantoni: 3 dicembre 1972 Entrata in vigore: 1° gennaio 1973 « L’industria orologiera svizzera è decisamente orientata all’esportazione per cui è condizionata dai vari regimi d’importazione. Gli Accordi di libero scambio agevolano le esportazioni di prodotti orologieri. La soppressione dei dazi doganali grazie all’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE ha contribuito in modo rilevante all’incremento delle esportazioni svizzere di prodotti orologieri verso l’Unione europea. Con una quota pari al 32 per cento del volume complessivo, l’UE costituisce, dopo l’Asia, il secondo mercato d’esportazione per l’industria orologiera svizzera. Francia, Italia e Germania rappresentano mercati particolarmente importanti per noi. Per quanto riguarda l’incremento delle nostre esportazioni verso i nuovi Stati membri dell’UE, siamo assai fiduciosi proprio grazie all’esistenza dell’accordo di libero scambio. » Jean-Daniel Pasche, presidente della Federazione dell’industria orologiera svizzera 7 ACCORDI Assicurazioni Il settore assicurativo occupa un posto rilevante nell’economia elvetica. Dà lavoro a oltre 125 000 dipendenti – di cui più della metà all’estero – e realizza un cospicuo volume d’affari per cui contribuisce in modo significativo alla prosperità della Svizzera. L’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea sulle assicurazioni esiste dal 1989. Esso permette agli assicuratori svizzeri di aprire agenzie e succursali negli Stati membri dell’UE (libertà di stabilimento), grazie alle quali possono proporre servizi assicurativi nel settore danni in quei Paesi. Conformemente al principio di reciprocità, anche le compagnie di assicurazione europee in Svizzera beneficiano dei medesimi diritti. 8 Il settore delle assicurazioni danni ricopre, tra gli altri, i seguenti rami: beni immobili e il loro contenuto, autoveicoli, trasporti, viaggi e responsabilità civile. Per poter proporre i loro servizi all’estero, gli assicuratori hanno l’obbligo di fare capo a personale locale. E` invece vietata la libera prestazione transfrontaliera di servizi a partire dalla Svizzera come, ad esempio, tramite Internet. Né le assicurazioni vita né la previdenza professionale sono contemplate dal campo di applicazione dell’Accordo. Le compagnie di assicurazione elvetiche danno lavoro a 47 000 persone in Svizzera e a 78 000 all’estero (i dati si riferiscono al 2007). Solo nel settore delle assicurazioni danni (ramo «non vita»), i premi riscossi annualmente ammontano a oltre 65 miliardi di franchi (2007), di cui due terzi all’estero. Numerose compagnie di assicurazione hanno creato o aperto succursali nell’UE, ciò permette loro di acquisire una migliore posizione a livello internazionale. BILATERALI « L’Accordo bilaterale sulle assicurazioni danni è molto positivo per il settore assicurativo. Il mercato europeo è assai importante per noi ed è assolutamente necessario potervi concludere affari. Tuttavia, preferiremmo proporre le nostre assicurazioni operando direttamente dalla Svizzera ma, per il momento, ciò non è possibile. Cronologia Firma: 10 ottobre 1989 Entrata in vigore: 1° gennaio 1993 » Markus Hongler, vicepresidente dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni 9 ACCORDI Libera circolazione: gli Svizzeri nell’UE Numerosi Svizzeri approfittano dell’opportunità, offerta loro dalla libera circolazione delle persone, di cercare un lavoro nel Paese dell’Unione europea che preferiscono. Anche le imprese possono usufruire della possibilità di mandare il proprio personale nell’UE al fine di svolgervi prestazioni di servizio. Attualmente sono oltre 400 000 gli Svizzeri che vivono nell’Unione europea. Le ragioni sono molto diverse: taluni hanno trovato il lavoro dei loro sogni, altri hanno seguito il coniuge all’estero. Alcuni soggiornano all’estero nell’ambito dei propri studi, altri ancora hanno scelto di vivere da pensionati al mare. Grazie alla libera circolazione ogni cittadino svizzero può lavorare in uno qualsiasi dei 27 Paesi europei o semplicemente prendervi domicilio. Anche le imprese elvetiche possono avvalersi della libera circolazione: da un lato, possono reclutare nell’UE la manodopera di cui necessitano (si veda in proposito il capitolo «I cittadini dell'UE in Svizzera») e, dall’altro, hanno adesso la possibilità di fornire prestazioni in tutti e 27 i Paesi dell’Unione europea con il loro personale. Le aziende hanno la possibilità di distaccare i propri dipendenti nell’UE per al massimo 90 giorni lavorativi all’anno senza dovere richiedere un permesso di soggiorno, ad esempio per montare o eseguire la manutenzione di macchinari. Grazie al reciproco riconoscimento dei diplomi professionali, gli impiegati hanno il diritto, anche nell’Unione europea, di svolgere determinate professioni che richiedono un diploma riconosciuto dallo Stato. Questa regolamentazione ha permesso a numerose aziende di incrementare le prospettive di mercato e di moltiplicare gli sbocchi commerciali. Essa consente inoltre alle piccole e medie imprese (PMI) attive principalmente sul mercato svizzero di accettare occasionalmente ordinazioni cospicue e lucrative dall’UE. Le imprese ubicate nelle zone di frontiera sono maggiormente avvantaggiate per la facilità di accesso da e verso i nuovi mercati. Chi è interessato dalla libera circolazione delle persone? Le seguenti disposizioni valgono sia per i cittadini svizzeri residenti nell’UE che per i cittadini europei domiciliati in Svizzera: i lavoratori, dipendenti o autonomi, hanno il diritto di entrare nel Paese ospitante, di soggiornarvi e di svolgervi un’attività lucrativa; le persone che non svolgono alcuna attività remunerativa, quali i pensionati o gli studenti, usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante purché abbiano stipulato un’assicurazione malattia e dispongano di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e non dover richiedere l’aiuto sociale del Paese nel quale soggiornano; gli studenti devono inoltre essere iscritti in un istituto superiore d’insegnamento; i prestatori di servizi, sia che si tratti di lavoratori distaccati o di prestatori autonomi, possono accettare mandati per una durata massima di 90 giorni lavorativi all’anno in uno Stato dell’UE o in Svizzera e proporre prestazioni di servizi transfrontalieri. 10 BILATERALI Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1° giugno 2002 « Grazie alla libera circolazione delle persone siamo appena rientrati dalla Scozia dove abbiamo lavorato alla costruzione di una casa. Il committente, che da anni viene a Davos per trascorrere le ferie, ha incaricato la nostra ditta di costruire l’intelaiatura e le finestre della sua casa. Una dozzina dei nostri collaboratori si è quindi recata in Scozia, in diversi periodi, per eseguire i lavori. Senza l’Accordo sulla libera circolazione delle persone non avremmo potuto accettare questa commessa poiché non saremmo stati in grado di reperire il personale qualificato sul posto. Per non parlare poi del fatto che i diplomi dei nostri collaboratori non sarebbero stati riconosciuti. Gli Accordi bilaterali con l’Unione europea offrono nuove prospettive alla nostra ditta così come alle altre imprese attive nel settore edile. La regione di Davos attira numerosi turisti che amano questo nostro stile architettonico particolare. Non devono fare altro che venire a trovarci e ordinare. » Hansjürg Künzli, mastro falegname 11 ACCORDI Libera circolazione: i cittadini dell’UE in Svizzera Da sempre la Svizzera ha avuto bisogno di manodopera straniera che reclutava per lo più in Europa (principalmente in Italia, Spagna o Portogallo). Dal 2002 sono state semplificate le pratiche per le imprese elvetiche che desiderano assumere cittadini dell’Unione europea. Con la libera circolazione delle persone, i lavoratori provenienti dall’UE hanno il diritto, in linea di massima, di prendere domicilio in Svizzera. Ma per esercitare questo diritto devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indipendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. Le persone che svolgono un’attività remunerativa ricevono un permesso di soggiorno. Occorre però che le condizioni salariali e lavorative corrispondano alle norme in vigore in Svizzera. La libera circolazione delle persone si applica – a determinate condizioni – anche ai pensionati e agli studenti, ma non ai disoccupati. Questi ultimi hanno il diritto di soggiornare in Svizzera, per una durata limitata a sei mesi, al fine di trovare un posto di lavoro. Dal 1° giugno 2007 la libera circolazione si applica ai 15 vecchi Stati dell’UE, nonché a Cipro e a Malta. L’introduzione della libera circolazione per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea avviene in modo progressivo. Nei primi anni, il numero di permessi di soggiorno è limitato (contingenti), i lavoratori del luogo hanno la priorità e le condizioni salariali e lavorative vengono controllate sistematicamente. In seguito queste limitazioni verranno abolite ma, se necessario, potranno essere reintrodotte. La libera circolazione si applicherà a pieno titolo per queste persone solo in una terza fase. Quando l’economia è in piena crescita, è importante che le imprese abbiano la possibilità di reclutare rapidamente il personale qualificato di cui necessitano. Attualmente l’accesso alla manodopera costituisce un fattore chiave per un’impresa nel momento in cui sceglie dove insediarsi. Numerosi settori dipendono dalla forza lavoro straniera: gli ospedali e gli alberghi, ad esempio, non potrebbero più funzionare senza di essa. La libera circolazione permette di accedere ad un serbatoio di manodopera ancora più ampio. Questa possibilità permette di ridurre la pressione che potrebbe spingere le imprese a delocalizzare alcune fasi della produzione all’estero. La libera circolazione delle persone consente di creare posti di lavoro in Svizzera e di mantenere il livello occupazionale. Esperienze 2002–2008 Con l’aumento della domanda sono immigrati in Svizzera numerosi lavoratori mediamente e altamente qualificati, fra l’altro molto richiesti a livello internazionale. Da quando, il 1° giugno 2007, è stata introdotta a tutti gli effetti la libera circolazione delle persone per i quindici «vecchi» Stati dell’Unione europea, è aumentato notevolmente il numero di cittadini originari della Germania, della Francia o del Regno Unito che si sono stabiliti in Svizzera. L’immigrazione proveniente dai «nuovi» Paesi membri dell’UE quali la Polonia o l’Ungheria, è invece rimasta contenuta e il contingente di permessi di soggiorno non è stato esaurito. La libera circolazione delle persone con la Bulgaria e la Romania è effettiva dal 2009, ma l’apertura dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato. 12 BILATERALI Estensione ai nuovi Stati membri dell’UE dal 2004: Firma: 26 ottobre 2004 Accettazione da parte del popolo svizzero: 25 settembre 2005 Entrata in vigore: 1° aprile 2006 Estensione alla Romania e alla Bulgaria: Firma: 27 maggio 2008 Accettazione da parte del popolo svizzero: 8 febbraio 2009 Entrata in vigore: 1° giugno 2009 Le condizioni salariali e lavorative della manodopera svizzera e straniera vengono controllate sul posto. Le verifiche confermano che le condizioni in vigore in Svizzera sono rispettate nella maggior parte dei casi. In taluni settori cosiddetti «a rischio» sono stati tuttavia registrati alcuni casi d’infrazioni « reiterate. Per questo motivo i controlli sono stati intensificati e condotti in modo più mirato. Quando si riscontrano casi di dumping salariale, è possibile infliggere multe oppure, in talune circostanze, introdurre standard salariali e lavorativi minimi vincolanti. In sala operatoria, l’equipe medica, fra infermieri e tecnici, è composta di 32 persone – di cui undici svizzeri. Per quanto riguarda il personale curante, si annoverano quattro Svizzeri su dodici dipendenti. Sono 20 anni che lavoro in questo settore e già allora dovevamo assumere personale straniero, questa prassi non è quindi recente. Generalmente il personale dei Paesi limitrofi può essere assunto subito mentre i dipendenti dei Paesi europei più lontani incontrano nei primi tempi maggiori difficoltà con la lingua. La libera circolazione con l’Unione europea ha notevolmente ridotto le complessità amministrative e agevolato le pratiche che permettono alle donne che trovano lavoro da noi di far venire le loro famiglie. Il ricongiungimento familiare non era possibile prima e questo suscitava notevoli problemi sul piano personale. Inoltre non dobbiamo più sprecare tempo e denaro per ottenere deroghe e autorizzazioni speciali. Una cosa è certa: senza il personale straniero, non saremmo in grado di offrire ai nostri pazienti le cure di cui necessitano. » Brigitte Dubach, responsabile del personale in sala operatoria 13 ACCORDI Ostacoli tecnici al commercio Oggi i prodotti industriali svizzeri possono essere lanciati sul mercato europeo in modo più semplice e rapido poiché è sufficiente un unico esame di conformità svolto indifferentemente nell’Unione europea oppure in Svizzera. Questo provvedimento facilita l’esportazione per le imprese svizzere e permette ad un ventaglio più ampio di prodotti di entrare nel mercato elvetico. L’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio prevede il reciproco riconoscimento degli esami di conformità per la maggior parte dei prodotti industriali. Tali esami permettono di assicurarsi che un prodotto soddisfi le prescrizioni vigenti. Affinché un prodotto possa essere immesso sul mercato, occorre che tutte le prescrizioni (ad esempio, le norme relative alla sicurezza dei giocattoli) siano rispettate: solo così la sicurezza del prodotto può essere garantita. Dal 1992 la Svizzera ha adattato gran parte delle proprie prescrizioni tecniche a quelle dell’Unione europea. Questo Accordo si applica a varie categorie di prodotti: macchine, stampanti, dispositivi medici (pacemaker, protesi, ecc.), veicoli a motore, trattori, strumenti di misura, apparecchiature per telecomunicazioni e, dal marzo 2008, materiale per l’edilizia. Pur avendo firmato tale Accordo, la Svizzera è autorizzata ad adottare provvedimenti più severi – qualora lo ritenga necessario – al fine di salvaguardare la sanità pubblica. 14 Il riconoscimento reciproco degli esami di conformità presenta numerosi vantaggi per il commercio di questi prodotti: l’esame di conformità di un compressore svolto ad esempio da un organo di controllo svizzero vale anche per il mercato europeo, a condizione però che l’organo di certificazione sia riconosciuto dall’Accordo. Sulla base di questo esame il fabbricante è autorizzato ad apporre la sigla CE sul suo apparecchio prima di esportarlo verso l’Unione europea. E reciprocamente, se un autoveicolo ha ottenuto un certificato di conformità alle prescrizioni applicabili in Germania, esso può ovviamente essere importato in Svizzera senza dover subire esami complementari. Contrariamente a quanto avveniva prima, grazie a questo Accordo, i produttori svizzeri non devono più perdere tempo e denaro per sottoporre il loro prodotto ad un secondo esame prima di esportarlo verso l’UE. Essi possono quindi immettere più rapidamente un nuovo prodotto sul mercato europeo; questo permette loro di risparmiare denaro dato che le spese per il doppio esame sono abolite. L’industria elvetica di esportazione può così contare su un risparmio dell’ordine di 200–500 milioni di franchi all’anno. Per quanto riguarda i consumatori svizzeri, questi dispongono di un’ampia scelta di prodotti a prezzi, in linea di massima, meno alti. BILATERALI « Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1° giugno 2002 Fabbrichiamo bilance in Svizzera, in Germania e in Cina. Grazie all’Accordo bilaterale relativo all’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, possiamo procedere alla verifica delle bilance nel Paese stesso di produzione e, successivamente, possiamo esportarle in tutti i Paesi dell’Unione europea. Questo Accordo è utile anche per il mercato mondiale: l’Ufficio federale di metrologia (METAS) ha, tra l’altro, certificato la nostra produzione in Cina. Un collaboratore del METAS è venuto a visitare ed esaminare i nostri impianti. Le bilance che fabbrichiamo possono quindi essere esportate verso il mercato comunitario così come in Svizzera. Prima, quando intendevamo immettere un nuovo prodotto in un Paese dell’UE, dovevamo sempre fare capo ad un perito e procedere ad un doppio esame di conformità. Le pratiche erano costose ed esasperanti per i nostri clienti. Oggi tutto questo non è più necessario e ciò facilita di molto il nostro lavoro. » Roland Nater, direttore della metrologia legale presso un fabbricante di bilance 15 ACCORDI Appalti pubblici Edifici scolastici, materiale ferroviario rotabile o sistemi informatici comunali sono mercati che interessano le aziende di produzione. Spesso permettono di creare posti di lavoro per parecchi anni. L’Accordo sugli appalti pubblici ne amplia il campo di applicazione. Gli appalti pubblici sono disciplinati su scala internazionale dalle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L’Accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e l’Unione europea va ben oltre, non si applica solo alla Confederazione e ai Cantoni ma anche alle regioni e ai Comuni. Lo stesso vale nei Paesi dell’UE. Sono interessati, ad esempio, i trasporti pubblici (tram, autobus) e le infrastrutture pubbliche (strade, ponti, ecc.). L’Accordo riguarda anche i settori ferroviario e dell’energia. Nei settori idraulico, elettrico, del traffico di prossimità e negli aeroporti talune aziende private hanno l’obbligo di bandire gare d’appalto. provvigionamento energetico (gas, riscaldamento) oppure di forniture di materiale ferroviario. Dal canto loro, le imprese europee possono anch’esse presentare offerte per appalti di una certa entità in Svizzera. Gli appalti pubblici internazionali sono interessanti finanziariamente non solo per le imprese attive in quei settori ma anche per gli enti pubblici e, di riflesso, per i contribuenti: a qualità uguale, l’offerta più vantaggiosa vince la gara d’appalto con conseguente risparmio di denaro pubblico. Le regole dell’OMC mirano inoltre a garantire la trasparenza e l’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. La normativa relativa all’aggiudicazione di appalti pubblici si applica solo a partire da un certo importo: nel settore edile esso è di circa 10 milioni di franchi, per gli acquisti di beni e servizi è di 250 000 franchi (Confederazione) mentre per i Comuni e i Cantoni, il valore limite è fissato a 380 000 franchi. Dal 2002, le imprese svizzere possono partecipare a gare d’appalto a parità di diritti con le loro concorrenti europee nell’ambito di mercati quali la costruzione di ospedali, l’ap- Cifre miliardarie Il mercato degli appalti pubblici ammonta a parecchi miliardi di franchi: ogni anno, Confederazione, Cantoni, Comuni e enti pubblici bandiscono appalti per 30 miliardi di franchi, la maggior parte dei quali sono assegnati dai Comuni. Nell’Unione europea, gli enti pubblici spendono annualmente 1500 miliardi di euro per la realizzazione d’infrastrutture o l’acquisto di beni e servizi. 16 BILATERALI « Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1° giugno 2002 In occasione di una gara d’appalto di architettura, siamo stati invitati a presentare un progetto di costruzione urbana per la stazione ferroviaria Nord-ovest di Vienna. Siamo stati contentissimi di aver vinto la gara. Pur essendo vero che il nostro studio gode di ottima fama in questo settore, senza l’Accordo bilaterale sugli appalti pubblici è quasi certo che non saremmo stati trattati sullo stesso piano. In ogni modo, un contratto unico non ci rende per questo concorrenziali: grazie alla libera circolazione delle persone, i nostri diplomi sono riconosciuti nell’UE e questo è determinante nell’ambito di un concorso di architettura. » Bertram Ernst, architetto 17 ACCORDI Ricerca L’economia svizzera trae la sua linfa vitale dalle scoperte, invenzioni e idee innovanti. La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti svolgono pertanto un ruolo chiave nel successo della Svizzera. Dal 2004, la Svizzera partecipa ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea. Quale Stato associato ha voce in capitolo sull’orientamento dei programmi, ha accesso ai risultati delle ricerche e i ricercatori svizzeri possono avviare dei progetti e assumerne la direzione. Questo riveste un’importanza fondamentale al fine di consolidare la posizione della Svizzera quale centro di ricerca e polo tecnologico. Mettendo in rete i ricercatori e promuovendo in modo mirato i progetti, si punta a potenziare lo Spazio europeo della ricerca e a favorire in tal modo la crescita e l’occupazione. I temi chiave contemplati dai programmi di ricerca sono stabiliti, volta per volta, per ogni singola generazione di programmi. Per il Settimo programmo quadro, che ricopre il periodo 2007–2013, sono stati stanziati 54,6 miliardi di euro. I contributi dei vari Stati membri sono determinati in base al peso economico dei rispettivi Paesi. Il contributo della Svizzera al Settimo programma quadro amonta a 2,4 miliardi di franchi. Le università, i politecnici federali, le piccole, medie e grandi imprese così come i privati cittadini possono prendere parte ai progetti di ricerca. Fino al 2013 la ricerca comprende, tra gli altri, settori quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la sanità, l’energia, le nanotecnologie e l’ambiente. Resa sui fondi investiti più che positiva per la Svizzera La Svizzera ha già partecipato al Sesto programma quadro dell’Unione europea, per il quale ha stanziato 780 milioni di franchi. Oltre il 100 per cento di questi fondi sono «ritornati» in Svizzera sotto forma di sussidi dell’UE: un terzo è stato assegnato ai Politecnici federali e un quarto è stato attribuito a piccole e medie imprese (PMI) e all’industria; le Università svizzere hanno ricevuto anch’esse un quarto e il resto è stato ripartito tra Scuole universitarie, enti pubblici e organizzazioni non a scopo di lucro. Inoltre, altri 75 milioni di franchi sono stati versati a organizzazioni internazionali di ricerca situate in Svizzera, segnatamente al CERN nonché a svariate organizzazioni dell’ONU. 18 BILATERALI Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1° giugno 2002 Rinnovo dell’Accordo: 2004 e 2007 per la partecipazione rispettivamente ai Sesto e Settimo programmi quadro di ricerca « Dirigiamo un progetto che mira a sostituire i nitrati e i nitriti con sostanze vegetali. I nitrati e i nitriti vengono utilizzati per conservare i prodotti a base di carne quali il salame. Queste due sostanze a medio termine dovranno essere rimpiazzate. Siamo una piccola impresa che conta solo tre dipendenti e che svolge un lavoro di ricerca nel campo dell’agricoltura biologica. Stiamo studiando la possibilità di utilizzare sostanze vegetali quale nuovo mezzo di dissodamento e fertilizzazione del terreno. Ci hanno affidato la direzione del progetto poiché avevamo partecipato ad un precedente programma europeo di ricerca. Il budget del nostro progetto ammonta a 4,5 milioni di franchi e lavoriamo in collaborazione con altri quattro partner di diversi Paesi europei. In quanto piccola impresa non avremmo mai potuto avviare questo tipo di progetto da soli. Oltre ai risultati della ricerca, questo progetto ci permette di raggiungere una certa notorietà e ottenere così credibilità sul mercato. » Silvia Selber, responsabile di progetto 19 ACCORDI Agricoltura Dal 2007, la Svizzera può esportare formaggi verso i Paesi dell’Unione europea esenti da dazi doganali. I produttori svizzeri hanno saputo cogliere con successo questa liberalizzazione di uno dei prodotti simbolo del nostro Paese. In altri rami, il commercio è stato parzialmente liberalizzato e quindi agevolato. Dal 2002, l’Accordo agricolo facilita il commercio tra la Svizzera e l’Unione europea di prodotti derivanti dall’agricoltura con conseguente liberalizzazione di alcuni comparti, fra i quali quello dei formaggi. Gli ostacoli al commercio (quali i dazi doganali) e le varie prescrizioni (p. es., nell’ambito della protezione fitosanitaria), sono stati in parte aboliti. L’UE è quindi il principale partner commerciale della Svizzera anche nel settore agricolo. Nel 2008, 65 per cento delle esportazioni svizzere di prodotti agricoli (corrispondenti a 4,9 miliardi di franchi) erano diretti verso l’UE. Attualmente, un litro di latte su quattro viene esportato, prevalentemente sotto forma di formaggio. Sempre, nel 2008, 78 per cento delle importazioni svizzere (per un valore pari a 9,1 miliardi di franchi) provenivano dall’UE. Il calo dei prezzi che ne consegue torna a vantaggio dei consumatori. L’importanza dell’apertura dei mercati è particolarmente evidente nel settore caseario che è stato liberalizzato progressivamente. Dal giugno 2007, tutti i tipi di formaggi possono essere esportati liberamente – ossia senza alcuna restrizione quantitativa (contingenti) né dazi doganali – verso l’UE, e importati da quest’ultima. Tra il 2005 e il 2007, le esportazioni svizzere di formaggi sono aumentate del 7 per cento all’anno. Le esportazioni e le importazioni di frutta e verdure, di carni, di vini e di prodotti ortofrutticoli sono state parzialmente liberalizzate. Inoltre, il reciproco riconoscimento dell’equivalenza delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari agevola gli scambi commerciali in taluni settori quali i vini e i distillati, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali, le sementi, le disposizioni sanitarie e veterinarie. Per i produttori di prodotti bio, questo significa il riconoscimento del certificato bio da parte dell’UE. Commercio di formaggio Nel 2008 le esportazioni di formaggi svizzeri nell’Unione europea sono ammontate a 475 milioni di franchi, corrispondenti a circa 50 000 tonnellate. Gli esportatori svizzeri occupano una posizione di primo piano nel segmento dei formaggi pregiati. Mentre gli Italiani e i Francesi comperano soprattutto Emmental, gli Spagnoli, i Portoghesi e gli Inglesi preferiscono il Groviera. I Tedeschi, invece, hanno un debole per l’Appenzeller. Nel 2008, dall’UE sono state importate 41 000 tonnellate di formaggio (pari a 380 milioni di franchi): si tratta per lo più di prodotti di base che, successivamente, vengono trasformati dall’industria casearia svizzera. L’Italia e la Francia sono i principali fornitori. Le specialità importate sono soprattutto: mascarpone, ricotta, mozzarella e formaggi a pasta molle. 20 BILATERALI Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1° giugno 2002 « Da quando il commercio del formaggio è stato liberalizzato, posso esportare più facilmente nell’UE e a un prezzo inferiore. Esporto soprattutto verso la Germania dove la clientela apprezza in modo particolare i formaggi quarto grasso e le mie specialità casearie, segnatamente i formaggi speciali per Pasqua e Natale. Ho provato a esportare il formaggio all’aglio orsino ma non ha avuto successo. In quanto piccolo caseificio, è importante per noi poter contare su un commerciante di formaggi serio che vanti i nostri prodotti nell’UE: è il segreto del successo. Inoltre, bisogna trovare una nicchia di mercato per le nostre specialità. » Hans Stettler, produttore caseario 21 ACCORDI Trasporti terrestri Il principio sul quale poggia l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sui trasporti terrestri è il trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia. L’Unione europea ha accettato che la Svizzera prelevasse una tassa sul traffico pesante su strada, riconoscendo quindi la politica svizzera di trasferimento del trasporto di merci dalla gomma alla rotaia. Quale contropartita, la Svizzera ha accettato di autorizzare la circolazione degli autocarri di 40 tonnellate sul suo territorio. L’Accordo sui trasporti terrestri è un importante pilastro della politica svizzera dei trasporti. Esso mira a trasferire la maggiore quantità possibile di merci tramite la ferrovia al fine di tutelare l’ambiente e in modo particolare lo spazio alpino. Con la votazione popolare del 1994 sull’iniziativa delle Alpi, è stato approvato un articolo costituzionale volto a proteggere la regione alpina dalle conseguenze negative del traffico di transito. Cinque anni dopo, con la firma dell’Accordo sui trasporti terrestri, l’Unione europea accettava il principio del trasferimento dalla gomma alla rotaia. La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) costituisce l’elemento chiave dell’Accordo. La TTPCP viene prelevata su tutti i veicoli pesanti che circolano sulle strade svizzere. Essa è calcolata in funzione della distanza percorsa, del peso totale autorizzato dei veicoli nonché del grado di emissione di sostanze inquinanti secondo il principio «chi inquina, paga». Dal 2009, per un autocarro di 40 tonnellate che percorre una tratta pari a 300 chilometri (p. es. da Basilea a Chiasso) l’importo della TTPCP ammonta mediamente a 325 franchi. La maggior parte di questi proventi è investita nella costruzione delle nuove trasversali ferroviarie alpine (NTFA). La nuova galleria di base del Lötschberg è entrata in servizio nel dicembre 2007, mentre il traforo del Gottardo dovrebbe essere operativo nel 2017. Questi progetti permetteranno non solo di aumentare la capacità di trasporto ma anche di agevolare ulteriormente il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Dal canto suo, la Svizzera ha accettato di aumentare il limite dei veicoli pesanti da 28 a 40 tonnellate, la norma in vigore attualmente nell’Unione europea. Per trasportare la medesima quantità di merci occorrono oggi meno autocarri e meno transiti. Nel contempo, i mercati dei trasporti stradali e ferroviari sono stati ampiamente liberalizzati, a eccezione del traffico passeggeri. Per permettere la liberalizzazione del settore dei trasporti, sono state armonizzate alcune norme quali le condizioni d’accesso alla professione di imprenditore di trasporti stradali. Grazie all’accordo, le imprese ferroviarie usufruiscono di un migliore accesso all’insieme delle reti ferroviarie di altri Paesi europei. Tale accesso viene concesso alle imprese attive nel settore dei trasporti internazionali combinati (vale a dire: autocarri e container caricati sul treno). Meno veicoli pesanti attraverso le Alpi Dall’introduzione della TTPCP, nel 2001, la tendenza all’aumento del traffico pesante in transito sulle Alpi è stata bloccata. La quota di merci pesanti trasportate su rotaia ha raggiunto il 64 per cento nel 2008, una proporzione unica in tutto l’arco alpino. Senza questa politica di trasferimento, ogni anno sulle strade svizzere si sarebbero registrati 500 000 veicoli pesanti in più. Nel 2008, 1,275 milioni di autocarri hanno attraversato le Alpi, il 9,2 per cento in meno rispetto al 2000, l’anno precedente l’introduzione della TTPCP. 22 BILATERALI « Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1° giugno 2002 Con questo Accordo sui trasporti terrestri, l’UE riconosce l’obiettivo del trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. D’altra parte, l’accordo spiana la strada alle prossime tappe di liberalizzazione del trasporto ferroviario di merci. Questo accordo è fondamentale per la competitività del trasporto ferroviario di merci e permette di spedire grandi quantità di merci tramite la ferrovia. » Andreas Meyer, CEO FFS 23 ACCORDI Trasporto aereo Volare a prezzi modici ad Atene, Barcellona, Bordeaux o Firenze, anche solo per il week-end? Oggi è possibile, grazie in particolare all’Accordo sul trasporto aereo firmato con l’Unione europea, che ha stimolato la concorrenza permettendo di migliorare notevolmente la redditività dei velivoli. Le compagnie aeree possono ora scegliere liberamente le destinazioni da collegare La liberalizzazione dello spazio aereo ha permesso a compagnie «low-cost» (a prezzo ridotto) di emergere sul mercato europeo. Ciò ha stimolato la concorrenza, permettendo dunque ai passeggeri di viaggiare a prezzi sempre più vantaggiosi. In passato le tariffe aeree e le linee sottostavano all’autorizzazione statale. L’abolizione di questa disposizione e la libera scelta delle destinazioni hanno aumentato la redditività della flotta aerea e favorito la concorrenza tra le compagnie aeree. nonché le loro tariffe. La domanda è l’unico fattore determinante. Dal 2002 prendere l’aereo in Svizzera è ancora più facile. Mentre prima gli Stati dovevano dare il loro assenso affinché una compagnia aerea potesse servire una destinazione, oggi le linee aeree sottostanno alla legge dell’offerta e della domanda. Ad esempio, se la società che gestisce l’aeroporto di Lugano – Agno nota che la richiesta di voli supplementari a destinazione di Londra aumenta, prende subito contatto con varie compagnie aeree e propone loro diritti di decollo e di atterraggio (slot) da Lugano – Agno. Analogamente, se una compagnia elvetica desidera coprire una nuova destinazione, ad esempio Cipro, essa può trattare direttamente con l’aeroporto stesso. Grazie a questo Accordo i collegamenti aerei da e per Lugano – Agno, Ginevra – Cointrin o Basilea – Mulhouse, che erano stati abbandonati da Swiss, sono stati in poco tempo «rilevati» da compagnie straniere. 24 Sono state inoltre armonizzate le disposizioni relative alla sicurezza che compete all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). L’AESA svolge mansioni attinenti alla sorveglianza e al rilascio di certificati relativi ai settori tecnici, ad esempio, la certificazione dei velivoli e degli organismi preposti alla manutenzione di questi ultimi. La Svizzera prende inoltre parte al progetto «Cielo Unico Europeo» (SES, Single European Sky), il quale mira a riformare le strutture della navigazione aerea in Europa e a delimitare gli spazi aerei non più in funzione dei confini nazionali, bensì sulla base dell’efficacia dei flussi di circolazione. BILATERALI « Cronologia Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000 (pacchetto di Accordi bilaterali I) Entrata in vigore: 1° giugno 2002 Il vantaggio dell’Accordo con l’UE sul trasporto aereo sta nel fatto che, con la liberalizzazione del mercato aereo, le medesime condizioni valgono in tutta Europa. Siamo noi ad avvicinare, in modo mirato, alcune compagnie aeree per convincerle ad aprire collegamenti da e verso l’aeroporto di Berna – Belp. Tuttavia il mercato sta attualmente subendo una sensibile contrazione. In fin dei conti, le destinazioni proposte importano poco alle compagnie aeree. Conta unicamente il tempo occorrente prima che il collegamento diventi redditizio e se la destinazione offerta sia in sintonia con la strategia globale della compagnia. Sono indubbiamente i grandi aeroporti a trarre maggiormente vantaggio dalla liberalizzazione del trasporto aereo, rispetto a quelli più piccoli, dato il volume del traffico e la migliore ripartizione degli oneri. Ritengo tuttavia che questo Accordo sia, complessivamente, al passo coi tempi e positivo per il nostro Paese. » Charles Riesen, direttore d’aeroporto 25 ACCORDI Schengen L’idea alla base di Schengen è potere viaggiare senza controlli d’identità alle frontiere. Questa libertà di movimento non deve però avvenire a scapito della sicurezza. I Paesi firmatari hanno quindi potenziato i controlli alle frontiere esterne e migliorato la cooperazione fra le forze di polizia nonché tra le autorità giudiziarie. Inoltre, un unico visto permette di entrare e spostarsi in tutto lo Spazio Schengen e questo costituisce un vantaggio per il settore svizzero del turismo. I controlli delle persone alle frontiere comuni sono stati aboliti all’interno dello Spazio Schengen. È quindi più facile circolare all’interno dei vari Stati Schengen e gli ingorghi ai valichi di confine appartengono oramai al passato. La frontiera svizzera costituisce di fatto un caso a parte: a differenza degli Stati UE, la Svizzera non ha aderito all’Unione doganale europea per cui le merci continuano a sottostare all’obbligo di dichiarazione e le guardie di confine possono tuttora svolgere controlli. Nell’ambito del controllo di merci o in caso di sospetto, esse possono procedere a un controllo delle persone. Inoltre sono incaricate di effettuare sporadicamente controlli a campione lungo le regioni di confine e all'interno del Paese. D’altra parte, ogni Stato ha la possibilità di ripristinare i controlli sistematici delle persone ai propri confini, per un periodo limitato e per motivi di sicurezza. Questo può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui si tema una massiccia affluenza di hooligan per una partita di campionato di calcio, oppure in occasione di un importante evento politico, quale il vertice del G8, che richiede misure particolari. Maggiore sicurezza grazie al SIS L’assenza di controlli d’identità ai valichi di confine nazionali non deve mettere a repentaglio la sicurezza interna. I corpi di polizia degli Stati Schengen hanno quindi potenziato la loro 26 collaborazione. Il Sistema d’Informazione Schengen (SIS) costituisce l’elemento centrale di questa cooperazione. In caso di un controllo, alla polizia basta digitare il nome di una persona nel SIS per verificarne l’identità. Se questa figura già nel sistema, compaiono allora il nome, alcune informazioni relative ai suoi connotati, il motivo della sua segnalazione nello schedario e i provvedimenti da adottare nei suoi confronti. Nel SIS figurano anche le persone scomparse, ricercate dalla polizia o oggetto di un divieto d’entrata. Oltre il 95 per cento dei dati riguardano tuttavia oggetti rubati, sottratti o smarriti, quali veicoli o passaporti denunciati alle autorità. Il sistema di ricerca svizzero RIPOL è collegato al SIS in modo tale che entrambe le banche dati vengano interrogate simultaneamente quando si procede a una consultazione. In pochi istanti la polizia può accedere a dati provenienti da tutta Europa. I criminali hanno scarsissime possibilità di scampare alla polizia e alla giustizia varcando un confine nazionale. Dalla sua introduzione in Svizzera, il SIS viene consultato spesso e le prime esperienze sono assai soddisfacenti: ogni giorno si rilevano mediamente una ventina di riscontri positivi. Negli altri Stati Schengen si registrano quotidianamente sette riscontri positivi sulla base di dati svizzeri. Controlli alle frontiere esterne Contemporaneamente all’abolizione dei controlli ai confini nazionali interni, i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen sono stati intensificati e soddisfano norme comuni. Col termine «frontiere esterne» si intendono le coste italiane e spagnole, le frontiere orientali della Polonia o della Slovacchia nonché gli aeroporti internazionali. Durante i controlli alle frontiere esterne, le guardie di confine procedono alla verifica dei documenti d’ingresso nell’UE. Nel caso di cittadini di Paesi terzi che non appartengono quindi all’UE o all’AELS, le guardie di confine consultano sistematicamente il SIS. BILATERALI Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Accettazione da parte del popolo svizzero: 5 giugno 2005 Applicazione: 12 dicembre 2008 (aeroporti: 29 marzo 2009) Politica comune dei visti Schengen armonizza anche la sua politica comune in materia di visti: vale a dire che il rilascio del visto Schengen avviene in base a criteri omogenei, valevoli in tutti gli Stati Schengen. Il visto Schengen viene consegnato per soggiorni di tre mesi al massimo ed è valido, in linea di principio, per tutto lo Spazio Schengen quindi anche in Svizzera. L’industria del turismo elvetico trae notevoli vantaggi da questa disposizione poiché i turisti indiani o cinesi che viaggiano in tutta Europa possono, d’ora in poi, recarsi in Svizzera senza richiedere un visto speciale e senza più accollarsi spese supplementari. Protezione dei dati nel SIS Sono state definite esplicitamente le informazioni personali che possono essere registrate nel SIS, così come le persone abilitate in Svizzera a consultarle. L’elaborazione delle informazioni avviene sotto il controllo delle autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati. Ognuno gode del diritto di informarsi per sapere se il SIS contiene dati che lo riguardano ed eventualmente ha la possibilità, a talune condizioni, di consultarli nonché di esigerne la rettifica e/o la cancellazione. Solo le persone che hanno commesso un’infrazione punibile con una pena detentiva di almeno un anno (furto aggravato, traffico di droga, omicidio, ecc.) possono figurare in questo schedario elettronico con la dicitura «domanda di arresto». « In presenza di un sospetto, digitiamo il suo nome nel SIS e possiamo sapere immediatamente se la persona è ricercata. Le ricerche della Svizzera e dei Paesi dell’UE sono riunite in un sistema comune. Nei primi tre mesi successivi all’introduzione del SIS, la polizia cantonale bernese ha proceduto all’arresto di 66 persone ricercate a livello europeo, che figuravano nel sistema. Fra queste, 27 erano ricercate dalle autorità per mancata comunicazione del loro luogo di soggiorno oppure erano state segnalate ai fini della loro estradizione. Tutte queste persone sono state consegnate alle autorità competenti. » Alexandra Stettler, poliziotta Lo sviluppo di Schengen prosegue L’Accordo di Schengen è in continuo sviluppo, soprattutto per soddisfare le più recenti esigenze in materia di sicurezza. La Svizzera partecipa all’elaborazione della nuova normativa Schengen: ad esempio, deve decidere se desidera recepire i nuovi atti giuridici. In caso di rifiuto o di mancato accordo con l’Unione europea, l’Accordo viene abrogato. 27 ACCORDI Dublino Oltre ai perseguitati, ci sono anche persone che emigrano in Europa per motivi economici. Dopo avere affrontato lunghi viaggi per raggiungere questa meta, non di rado, alcuni di loro tentano di restarvi spostandosi da un Paese all’altro e presentando una richiesta di asilo in ognuno di essi. Al fine di sgravare i sistemi di asilo nazionali da queste domande multiple, l’Accordo di Dublino stabilisce le regole che permettono di determinare a quale Stato spetti esaminare la domanda di asilo di ciascun richiedente. Tali disposizioni assicurano una procedura equa per ogni richiedente asilo, pur limitando le domande ad una sola per persona. I richiedenti hanno diritto ad un esame equo della loro domanda di asilo senza essere sballottati da un Paese all’altro. Tali misure servono ad evitare che un richiedente presenti una domanda in più Stati. Infatti, le domande doppie o multiple determinano oneri non solo inutili ma anche rilevanti, che gravano sui sistemi di asilo dei rispettivi Paesi. L’Accordo di Dublino indica, in base a criteri ben definiti, quale Stato membro è competente e quindi incaricato di esa- minare la richiesta di asilo. Si tratta innanzitutto dello Stato nel quale risiedono altri membri della famiglia del richiedente. Se quest’ultimo non ha famiglia in Europa, la responsabilità incombe allo Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno oppure un visto, oppure al Paese attraverso il quale il richiedente è entrato in Europa illegalmente. Se non è possibile stabilire quale Paese sia competente in funzione di questi criteri, allora diventa responsabile dell’esame della richiesta il Paese nel quale essa è stata presentata per la prima volta (Paese di primo asilo) e spetta a quest’ultimo esaminare la domanda di asilo e seguire la persona interessata. Se la domanda è stata respinta ma il richiedente tenta comunque di presentarne una nuova in un altro Stato, egli può essere rinviato nello Stato competente. Le impronte digitali di ciascun richiedente asilo vengono registrate nella banca dati europea Eurodac, alla quale hanno accesso tutti i Paesi firmatari dell’Accordo di Dublino. Consultando questo schedario elettronico, uno Stato è in grado di scoprire molto rapidamente se una procedura di esame è già stata avviata in un altro Paese. Tali ricerche permettono molto spesso di evitare esami e pratiche amministrative piuttosto onerose. I Paesi del bacino mediterraneo sono più sollecitati Per ragioni geografiche evidenti, i richiedenti asilo scelgono prevalentemente i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo quali Spagna, Italia, Malta oppure Grecia come porta d’ingresso nell’Unione europea. Questo spiega il motivo per cui tali Stati sono spesso più sollecitati di altri. L’UE ha intavolato negoziati per una distribuzione più equa degli oneri legati alla politica comune di asilo. I meccanismi di adeguamento finanziario costituiscono uno dei provvedimenti attuati al fine di sostenere questi Stati. La Svizzera non versa alcun contributo a favore di tali strumenti. 28 BILATERALI Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Accettazione da parte del popolo svizzero: 5 giugno 2005 Applicazione: 12 dicembre 2008 La Svizzera si trova al centro dell’Europa e per non ritrovarsi isolata ha scelto di aderire all’Accordo di Dublino sulla politica di asilo comune. Ancor prima che questo Accordo entrasse in vigore, la Svizzera procedeva già al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo. Ora queste ultime vengono registrate nella banca dati Eurodac, che contiene i dati relativi ai richiedenti asilo di tutti gli altri Stati firmatari dell'accordo. Confrontando elettronicamente le impronte digitali, la Svizzera è in grado di verificare se il richiedente asilo ha già presentato una domanda in un altro Stato, ad esempio in Italia. Le prime esperienze realizzate fino ad oggi con Eurodac indicano che il tasso di riscontri positivi è assai alto. « La persona che si presenta nel nostro centro di registrazione ha diritto ad un esame equo della sua richiesta di asilo. Registriamo i suoi dati e lo sottoponiamo ad alcune domande al fine di ottenere le informazioni necessarie all’esame della sua richiesta di asilo. Rileviamo inoltre le sue impronte digitali. Da quando siamo collegati con Eurodac, la banca dati europea contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo, possiamo verificare immediatamente se il candidato ha già presentato una prima domanda in un altro Paese. » Antonio Simona, direttore di un Centro di registrazione e procedura 29 ACCORDI Fiscalità del risparmio Gli interessi sugli investimenti in Svizzera percepiti da persone fisiche residenti in uno Stato dell’Unione europea sottostanno alla ritenuta d’imposta. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio firmato con l’UE permette di evitare che la normativa fiscale europea venga aggirata tramite depositi bancari in Svizzera. Il segreto bancario è così salvaguardato. Dalla metà del 2005 i clienti europei delle banche svizzere devono comunicare per scritto al loro istituto di credito quale procedura applicare relativamente ai loro redditi da risparmio: o autorizzano l’istituto bancario a trasmettere alle autorità fiscali del loro Stato di residenza le informazioni relative agli interessi corrisposti oppure la banca procede automaticamente alla ritenuta d’imposta alla fonte. La dichiarazione: un cittadino europeo cliente di una banca svizzera accetta che essa dichiari l’ammontare degli interessi corrisposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni. L’istituto di credito trasmette le informazioni al Paese europeo interessato, che tasserà i redditi da risparmio in base alla propria normativa fiscale. Nel 2007 sono state trasmesse in totale 64 000 dichiarazioni alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi dell’Unione europea. La trasmissione avviene generalmente per via elettronica; i dati sono criptati e protetti da diverse password. Il valore dei redditi da risparmio così dichiarati ammontava complessivamente a circa 820 milioni di franchi. La ritenuta d’imposta: se il cliente non desidera dichiarare i suoi redditi da risparmio, la banca ha l’obbligo di prelevare automaticamente un’imposta sugli interessi versati. Tale imposta, attualmente del 20 per cento, dalla metà del 2011 aumenterà al 35 per cento. La banca invia l’importo trattenuto all’Amministrazione federale delle contribuzioni rispettando l’anonimato del proprio cliente. A sua volta l’Amministrazione versa il 75 per cento di questo importo allo Stato europeo interessato. Il rimanente 25 per cento spetta alla Svizzera e viene suddiviso tra Confederazione (15 per cento) e Cantoni (10 per cento). Nel 2008 sono stati riscossi e ridistribuiti 738 milioni di franchi. Questo sistema permette di assicurarsi che i cittadini dell’UE rispettino la legislazione fiscale relativa ai redditi da risparmio. Il segreto bancario rimane preservato poiché il cliente che opta per la ritenuta d’imposta non ha l’obbligo di dichiarare la sua relazione d’affari con la banca. Quali prodotti finanziari sono interessati dall’accordo? L’accordo riguarda gli interessi di vari tipi d’investimenti di capitale, non contempla quindi unicamente gli interessi corrisposti dalle banche ma anche, per esempio, da gestori patrimoniali. Inoltre, verte sugli interessi dei conti di risparmio, delle obbligazioni oppure di prestiti a sostegno di un’attività commerciale. 30 BILATERALI Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Entrata in vigore: 1° luglio 2005 « L’accordo sulla fiscalità del risparmio offre importanti vantaggi sia all’Unione europea che alla Svizzera. Ogni anno, quest’ultima versa agli Stati membri dell’UE un gettito fiscale pari a 500 milioni di franchi (2007). In contropartita, l’accordo permette di garantire il segreto bancario in Svizzera anche ai cittadini dell’UE. » Urs Ph. Roth, presidente del Comitato esecutivo e delegato del Consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri 31 ACCORDI Lotta contro la frode Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Ratifica da parte della Svizzera: 23 ottobre 2008 Applicazione provvisoria da parte della Svizzera: dal 8 aprile 2009 Il contrabbando e la frode in materia d’imposte indirette nuocciono agli scambi commerciali e provocano ingenti perdite fiscali. Grazie all’Accordo bilaterale sulla lotta contro la frode, la Svizzera e l’Unione europea hanno gettato le basi al fine di lottare efficacemente contro tali attività fraudolente. I reati inerenti ai dazi doganali, all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul consumo ma anche quelli relativi alle frodi in materia di distribuzione di sovvenzioni e agli appalti pubblici spesso oltrepassano i confini nazionali. La Svizzera e l’Unione europea (UE) collaborano strettamente al fine di lottare contro questa forma di criminalità organizzata. Essendo una piazza finanziaria efficiente, la Svizzera si ritrova in una posizione particolarmente esposta e non deve essere utilizzata come «centro operativo» per attività illecite. I contrabbandieri truffano lo Stato aggirando i dazi doganali, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte speciali su prodotti di consumo quali tabacco, alcolici od oli minerali. Quando 32 vengono importati prodotti, allo Stato devono essere versate delle imposte indirette. Esistono frodi anche nel settore delle sovvenzioni, quando sono percepite sulla base di false informazioni e nell’ambito degli appalti pubblici. La Svizzera si è impegnata a concedere assistenza giudiziaria e amministrativa all’Unione europea. Le autorità federali di perseguimento penale possono disporre provvedimenti coercitivi a favore dell’UE quali perquisizioni, confische o accesso alla documentazione bancaria. Su richiesta delle autorità europee, di regola le autorità inquirenti svizzere ricorrono agli stessi strumenti giuridici applicati in un iter procedurale svizzero. Possono essere adottati provvedimenti coercitivi non solo nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (scambio d’informazioni tra autorità giudiziarie) ma anche – e questo costituisce una novità – nel quadro dell’assistenza amministrativa (cooperazione tra autorità amministrative quali le autorità doganali). Questo accordo non concerne le imposte dirette come, ad esempio, le imposte sul reddito. BILATERALI Ambiente Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Entrata in vigore: 1° aprile 2006 La tutela dell’ambiente e del clima costituisce una sfida considerevole. Per affrontare tale sfida occorre collaborare a livello internazionale. Ragione per cui la Svizzera è membro dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA). Un Paese può trasmettere segnali oppure svolgere un ruolo pionieristico adottando misure appropriate a favore della tutela dell’ambiente. Tuttavia, tali misure si rivelano assai più efficaci quando sono coordinate su scala internazionale e attuate in collaborazione con altri Stati. L’Agenzia europea per l’ambiente e la sua rete d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) costituiscono gli enti chiave nell’ambito della cooperazione europea in materia di politica ambientale. allo smaltimento dei rifiuti o alla biodiversità, permettono di trovare una risposta a tutte queste domande. I dati vengono raccolti periodicamente da ciascuno Stato membro dell’UE nonché da altri cinque Paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Turchia) prima di essere trasmessi all’AEA. Essa esamina le informazioni raccolte e mette a disposizione di tutti i Paesi i risultati scientifici delle sue analisi. Quale organo consultivo e peritale, l’Agenzia fornisce anche dati scientifici e sostiene i responsabili delle politiche ambientali. I costi per la partecipazione della Svizzera all’AEA ammontano a circa 2 milioni di franchi all’anno. In contropartita, le università, le imprese e le organizzazioni private svizzere possono prendere parte ai programmi di ricerca dell’AEA e beneficiare di sovvenzioni dell’Unione europea. Come e perché l’ambiente si degrada? A quale velocità? Dove occorre agire? Quali provvedimenti applicare? I dati statistici, ad esempio quelli relativi ai cambiamenti climatici, all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, al deterioramento del terreno, La Svizzera ha voce in capitolo Quale membro a tutti gli effetti dell’AEA, la Svizzera può influire sulla scelta delle priorità. I principali temi affrontati dall’AEA sono l’osservazione degli ecosistemi, lo studio degli effetti legati ai cambiamenti climatici, la biodiversità, la salvaguardia della salute dell’Uomo e della qualità di vita, lo sfruttamento delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti. L’AEA persegue i seguenti obiettivi: – fornire dati affidabili e pertinenti ai responsabili delle politiche ambientali e al pubblico; – promuovere lo sviluppo sostenibile; – migliorare la tutela dell’ambiente. 33 ACCORDI Prodotti agricoli trasformati Il cioccolato è il prodotto svizzero d’esportazione per antonomasia. Questa golosità è andata diffondendosi largamente in tutta Europa grazie, in modo particolare, all’Accordo sui prodotti agricoli trasformati che ne ha favorito la commercializzazione. Il commercio dei prodotti agricoli trasformati (quali, per l’appunto, il cioccolato, le minestre, i biscotti e la pasta) è disciplinato da norme a parte. Il comune denominatore di questi prodotti è che si tratta di generi alimentari fabbricati industrialmente a partire da materie prime agricole. L’Accordo sui prodotti agricoli trasformati tiene conto dei recenti sviluppi dell’industria agroalimentare ed estende il campo di applicazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea. La produzione svizzera di materie prime agricole è protetta da dazi doganali all’importazione. Al contempo l’industria alimentare elvetica usufruisce di sovvenzioni all’esportazione. Questa compensazione del prezzo delle materie prime agricole permette di controbilanciare le differenze di prezzo, talvolta notevoli, delle materie prime agricole tra il mercato svizzero e quello europeo. La percentuale di trasformazione industriale sottostà invece alle regole del libero scambio. I produttori svizzeri usufruiscono pertanto delle medesime opportunità sui mercati d’esportazione dei loro concorrenti europei. Al fine di agevolare ulteriormente gli scambi commerciali, l’Unione europea e la Svizzera hanno stabilito, di comune accordo, di ridurre i dazi doganali e gli aiuti all’esportazione sulle materie prime agricole. La differenza di prezzo tra il mercato svizzero e quello dell’UE serve da valore di riferimento. Dato che il prezzo del latte, del grano e di altre materie prime agricole è solitamente più alto in Svizzera rispetto all’Unione europea, entrambe le Parti hanno concordato quanto segue: in linea di massima, l’Unione europea non preleva più dazi doganali all’importazione per questa categoria di prodotti (cioccolato, biscotti, caramelle, ecc.) e non versa sovvenzioni all’esportazione (ad esempio, a favore dei produttori italiani di pasta); dal canto suo la Svizzera riduce i dazi doganali sulle importazioni provenienti dall’UE così come le sovvenzioni all’esportazione verso l’Unione europea per un importo pari alla differenza di prezzo delle materie prime agricole tra la Svizzera e l’UE. Disposizioni speciali riguardanti lo zucchero Il commercio dello zucchero sottostà a regole specifiche: dato che per decenni i prezzi dello zucchero sono stati pressoché identici nell’Unione europea e in Svizzera, entrambi i partner hanno deciso di abolire gli aiuti all’esportazione per questa materia prima agricola. Pertanto per lo zucchero presente nei prodotti trasformati si applicano le regole del libero scambio. 34 BILATERALI Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Entrata in vigore: 30 marzo 2005 Questo Accordo si è rivelato proficuo per entrambe le parti e ha favorito in modo particolare l’industria agroalimentare elvetica: tra il 2005 e il 2007 le esportazioni di cioccolato verso l’Unione europea sono aumentate del 52 per cento, il volume di biscotti esportati è cresciuto del 29 per cento e quello delle caramelle del 39 per cento. L’Accordo interessa all’incirca 180 imprese attive nel settore alimentare, rappresentanti quasi 30 000 posti di lavoro. Anche i contadini traggono vantaggi da tale Accordo: oltre la metà della produzione totale di latte in Svizzera è assorbita dall’industria agroalimentare. Inoltre questo settore consuma più del 50 per cento della produzione di farina di grano tenero e quasi il 45 per cento del raccolto di patate. « L’Accordo sui prodotti agricoli trasformati costituisce un successo per l’intero settore che esporta cioccolato. Le pratiche amministrative che i nostri clienti devono svolgere sono diminuite. Oltre alla Svizzera, dove le vendite continuano a crescere, i Paesi nei quali esportiamo di più sono: Francia, Germania, Italia, Austria e Scandinavia. » Volker Kremser, responsabile delle esportazioni 35 ACCORDI MEDIA L’industria cinematografica svizzera è in pieno sviluppo: le produzioni, gli spettatori e la risonanza in europa aumentano. Fra i motivi all’origine di questa evoluzione troviamo MEDIA, il programma di aiuto dell’UE a favore delle produzioni audiovisive europee, al quale la Svizzera ha aderito. I cineasti europei non hanno vita facile rispetto ai loro colleghi americani. Infatti, mentre ai produttori di Hollywood basta alzare il mignolo per raggiungere centinaia di milioni di spettatori, i loro omologhi europei producono film penalizzati da mercati nazionali nettamente più esigui. Per poter essere distribuito in un altro Paese, un film europeo dev’essere doppiato. Per le produzioni cinematografiche europee ciò costituisce un ulteriore ostacolo che riduce la redditività dell’opera. Il risultato è che i film americani occupano una quota di mercato preponderante nel panorama cinematografico europeo. L’Unione europea tenta di porre rimedio a questo problema tramite il programma MEDIA finalizzato a promuovere innanzi tutto la creazione e la distribuzione di opere cinematografiche europee. Al suo attivo, alcuni successi internazionali: il film tedesco «Le vite degli altri», che ha ottenuto il premio Oscar quale miglior film in lingua straniera nel 2007, era una produzione sostenuta dal programma MEDIA. 36 Anche la Svizzera partecipa a pieno titolo a questo programma, che consente ai cineasti e ai produttori svizzeri di seguire programmi europei di formazione. Essi hanno inoltre la possibilità di richiedere fondi per la realizzazione di progetti (sceneggiature), assicurare la distribuzione e la commercializzazione delle opere cinematografiche, nonché seguire programmi di formazione e perfezionamento dei professionisti. MEDIA sostiene inoltre la partecipazione a numerosi festival: questo permette ai professionisti svizzeri del ramo di acquisire maggiore visibilità internazionale. Da quando la Svizzera partecipa a MEDIA, oltre il 60 per cento delle richieste presentate da cineasti svizzeri è stato accettato. Si tratta di una percentuale piuttosto alta se confrontata con il resto dell’Europa. Solo nel 2006, i cineasti svizzeri hanno ottenuto 1,25 milioni di franchi per lo sviluppo di progetti. Il programma di sostegno al cinema MEDIA dispone di uno stanziamento di 755 milioni di euro, da ripartire tra il 2007 e il 2013. Il contributo svizzero ammonta a circa 10 milioni di franchi all’anno. L’Accordo dev’essere rinnovato ad ogni nuova generazione di programma, vale a dire ogni sette anni. BILATERALI Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Entrata in vigore: 1° aprile 2006 Firma del rinnovo dell’Accordo: 11 ottobre 2007 « Senza il programma MEDIA, la situazione dell’industria cinematografica svizzera sarebbe ancora più problematica. Per realizzare le coproduzioni dobbiamo ricorrere alla collaborazione dei Paesi vicini, per raggiungere un pubblico sufficiente abbiamo bisogno di un sostegno finanziario alla distribuzione. Sono stata fortunata in quanto, grazie al programma MEDIA, ho potuto partecipare a un corso di perfezionamento rivolto ai produttori e, nell’ambito del Festival del film di Cannes, sono stata designata «Producer On The Move», un programma di aiuto a favore dei giovani produttori. Abbiamo ricevuto fondi per la realizzazione del lungometraggio «Mon frère se marie» (Mio fratello si sposa) del regista svizzero Jean-Stéphane Bron nonché per il film «Home – I Robinson dell’asfalto» con protagonisti Isabelle Huppert e Olivier Gourmet. Questa opera prima di finzione per il grande schermo, della regista svizzera Ursula Meier, è una coproduzione elvetico – franco – belga ed è stata oggetto di una proiezione speciale alla Settimana Internazionale della Critica di Cannes 2008. » Elena Tatti, produttrice 37 ACCORDI Pensioni Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Entrata in vigore: 31 maggio 2005 Fino ad oggi gli ex funzionari europei in pensione che desideravano stabilirsi in Svizzera erano penalizzati poiché subivano una doppia imposizione della loro rendita pensionistica. Con l’Accordo bilaterale sulle pensioni, l’Unione europea e la Svizzera hanno rimediato a questa situazione. L’Accordo interessa appena una cinquantina di funzionari, ma pone fine ad un’ingiustizia che durava da parecchi anni. L’Unione europea versa infatti ai suoi ex funzionari la rendita pensionistica al netto delle imposte, dato che preleva già le tasse alla fonte. Prima della conclusione dell’Accordo sulle pensioni, la Svizzera tassava a sua volta l’importo corrisposto dall’UE a tutti i funzionari in pensione domiciliati sul suo territorio. L’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea ha abolito questa doppia imposizione per cui la Svizzera rinuncia a tassare una seconda volta le pensioni degli ex funzionari dell’UE. Le rendite che non sottostanno a imposta possono tuttavia servire a determinare il tasso d’imposta da applicare ad altri redditi tassabili del pensionato. Questa disposizione interessa unicamente gli ex funzionari delle istituzioni europee (vale a dire: il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea e la Corte di giustizia delle Comunità europee) domiciliati in Svizzera. 38 BILATERALI Statistica Cronologia Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II) Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 Quale posizione occupa la piazza economica svizzera rispetto alla concorrenza europea? Qual è l’evoluzione salariale e del tasso di disoccupazione oppure del volume di traffico rispetto agli altri Paesi europei? Grazie all’Accordo bilaterale di cooperazione nell’ambito della statistica, la qualità e la pertinenza dei raffronti tra i dati svizzeri e quelli europei verranno migliorate in numerosi settori. Fino a poco tempo fa la Svizzera mancava di visibilità a livello di statistiche in Europa. Grazie all’entrata in vigore dell’accordo sulla cooperazione statistica, la raccolta di dati è stata armonizzata con gli standard di Eurostat, contribuendo così a migliorarne la comparabilità. La Svizzera può quindi beneficiare di un migliore accesso ai dati presentati dall’UE nonché di una maggiore visibilità grazie alla pubblicazione a livello europeo di dati statistici svizzeri eurocompatibili. Una simile visibilità è fondamentale: ad esempio, un’impresa che desidera impiantarsi in Europa può scegliere la sua sede principale basandosi sulle informazioni a disposizione relative ai vari Paesi UE. Disporre d’informazioni statistiche armonizzate è oggi indispensabile al fine di prendere decisioni avvedute tanto in ambito politico quanto in economia. Due esempi nei quali le statistiche assumono una notevole rilevanza: alla ferrovia. Risulta infatti particolarmente importante disporre di dati precisi riguardanti le categorie di veicoli pesanti che transitano in Svizzera al fine di stabilire la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP); indicatori socioeconomici: è infatti possibile confrontare su scala europea il livello, la struttura e l’evoluzione dell’occupazione, della disoccupazione e della povertà; simili riscontri risultano utili segnatamente per trovare possibili soluzioni politiche. La raccolta dei dati rimane di competenza dei rispettivi istituti nazionali di statistica, i quali verificano e analizzano i dati nazionali prima di trasmetterli a Eurostat, a Lussemburgo. Eurostat collabora con i 27 Paesi membri dell’Unione europea, la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein nonché con numerosi Stati terzi e alcuni Paesi del bacino mediterraneo. Per partecipare a Eurostat e beneficiare della pubblicazione dei propri dati, la Svizzera versa un contributo annuo di circa cinque milioni di franchi. Tale contributo le permette inoltre di accedere all’insieme dei dati statistici dell’UE e di partecipare al programma pluriennale di formazione di statistica dell’UE. Gli istituti universitari e l’Ufficio federale di statistica possono prendere parte ai programmi europei di ricerca. settore dei trasporti: i dati disponibili relativi al flusso del traffico permettono di meglio orientare la politica svizzera dei trasporti segnatamente al fine di raggiungere l’obiettivo di trasferire progressivamente il trasporto di merci dalla strada 39 ACCORDI Istruzione, formazione professionale e gioventù La materia grigia costituisce la principale materia prima della Svizzera. La formazione e la formazione continua svolgono pertanto un ruolo di primaria importanza per la prosperità del Paese. La partecipazione ai programmi dell’Unione europea a favore della formazione, della formazione professionale e della gioventù permette di ampliare e di migliorare l’offerta nell’ambito della formazione. La Svizzera partecipa a svariati programmi dell’UE a favore della formazione, della formazione professionale e della gioventù già dagli anni Novanta. Nel 2004, la Svizzera e l’UE hanno deciso, di comune accordo, di suggellare tale collaborazione tramite un accordo bilaterale. I programmi di formazione dell’UE mirano a migliorare l’offerta, la qualità e la mobilità nell’ambito della formazione, della formazione professionale e della gioventù. Esistono infatti numerosi programmi, quali gli scambi di studenti e giovani ai quali viene offerta la possibilità di acquisire una prima esperienza professionale all’estero tramite la messa in rete di istituti scolastici, la formazione continua degli insegnanti e il promovimento di attività transfrontaliere a favore della gioventù. Alunni, apprendisti e studenti, ma anche adulti, possono acquisire un bagaglio di esperienze professionali all’estero nonché allacciare contatti personali. Essi possono così accedere a un’offerta più ampia nell’ambito della formazione che permette loro di accrescere le opportunità di trovare un posto di lavoro. La piazza economica svizzera può pertanto beneficiare di specialisti qualificati. Fra i programmi d’insegnamento superiore, il più noto è «Erasmus». Esso fa parte del programma europeo «Apprendimento lungo tutto l’arco della vita»: durante i loro studi, gli studenti possono trascorrere uno o due semestri in una scuo- Stage, formazione degli adulti e programmi a favore della gioventù Oltre agli scambi di studenti, i programmi propongono altre interessanti offerte meno note, fra le quali: stage: al termine del loro apprendistato, i giovani svizzeri – diplomati o studenti – hanno la possibilità di seguire uno stage di perfezionamento in uno Stato membro dell’Unione europea; lo stesso vale per i giovani europei che vogliono venire in Svizzera; nel 2007, 240 giovani svizzeri hanno approfittato di questa opportunità e 160 giovani provenienti dall’UE sono venuti in Svizzera; la maggior parte degli stage vengono organizzati nel settore dei servizi; formazione degli adulti: svariati progetti finalizzati a promuovere formazione continua degli adulti, segnatamente un progetto dedicato ai formatori per adulti che mira a permettere alle persone meno inclini a formarsi di accedere alla formazione continua; il programma «Gioventù in azione» sostiene progetti transnazionali che si basano su iniziative proprie; ad esempio, gruppi provenienti da cinque Paesi si sono riuniti all’«European Footbag Camp» che, accanto alle numerose attività sportive in comune prevede anche atelier culturali. 40 BILATERALI Cronologia Partecipazione ufficiale a due programmi comunitari di formazione fino al 1995; in seguito, partecipazione indiretta ai programmi oppure tramite singoli progetti. Dal 9 aprile 2008, negoziati in previsione di una partecipazione ufficiale. la superiore di un altro Paese. Questo periodo è computato come parte degli studi. Durante l’anno scolastico 2006-2007, 2118 studenti svizzeri hanno trascorso uno o due semestri in un’università all’estero. Nel 2007, la Svizzera ha quindi stanziato 14 milioni di franchi per finanziare, segnatamente soggiorni di studi, di tirocinio e di formazione professionale, a favore di 5400 giovani all’estero. « Ho trascorso sette mesi all’Università di Bologna. Studentessa in giurisprudenza, ho seguito dei corsi di diritto costituzionale italiano. Questo mi ha aiutata nella comprensione del diritto costituzionale svizzero. Mi sono ritrovata in un posto che, da giovane studentessa quale ero, non conoscevo affatto. Così ho dovuto cavarmela da sola e organizzare assolutamente tutto. Oltretutto in un’altra lingua! Dalla Svizzera ho ricevuto un aiuto finanziario di 250 franchi al mese. Sto scrivendo il lavoro di master sull’obbligo di dichiarazione contemplato dalla legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari. Lo studio legale nel quale sto svolgendo il tirocinio professionale valuta positivamente il mio soggiorno all’estero. » Simona Liechti, studentessa in giurisprudenza 41 ACCORDI Domande e risposte La politica europea della Svizzera conduce ad un’adesione all’UE? No. Un’adesione all’UE è, certo, una fra le varie opzioni che si presentano alla Svizzera. Tuttavia al momento non costituisce un tema da dibattere per il Consiglio federale: esso privilegia infatti la «via bilaterale», ritenendo che gli interessi della Svizzera siano attualmente meglio salvaguardati tramite la conclusione di accordi bilaterali in ambiti chiaramente definiti quali il commercio, la sicurezza interna o l’ambiente. Fino ad ora questa via ha dato ottimi risultati. Le relazioni con l’Unione europea non sono mai state così strette. Gli scambi economici tra la Svizzera e l’UE superano il miliardo di franchi al giorno. Questa collaborazione intensa si fonda su una ventina di accordi principali e su oltre 100 accordi secondari. Quali sono i vantaggi e gli inconvenienti della «via bilaterale»? Fra i vantaggi, possiamo citare l’approccio bilaterale che permette una collaborazione su misura, in ambiti che rivestono un interesse tanto per la Svizzera quanto per l’Unione europea. I settori in questione sono l’apertura reciproca dei mercati, la partecipazione alle agenzie e ai programmi europei (ad es. nei campi della ricerca, dell’ambiente o della promozione cinematografica), la cooperazione transfrontaliera fra le varie forze di polizia nonché la collaborazione tra autorità giudiziarie. Parallelamente, la Svizzera sviluppa e conserva le proprie direttive in altri ambiti che, a seconda dei suoi interessi, divergono dal diritto europeo, in particolare per quanto riguarda la politica monetaria e commerciale oppure il mercato del lavoro e la piazza finanziaria. Fra gli inconvenienti, si possono annoverare il fatto che le imprese elvetiche sono svantaggiate rispetto alle loro concorrenti europee in taluni aspetti poiché l’apertura del mercato non è completa, specialmente nel settore chiave delle prestazioni di servizi. A ciò si aggiunge il fatto che la Svizzera non può partecipare all’elaborazione della normativa comunitaria allorché gli effetti della legislazione europea spesso incidono direttamente sul nostro Paese. Quali sono i vantaggi e gli inconvenienti dell’adesione all’UE? Fra i vantaggi possiamo citare l’integrazione economica completa della Svizzera nel mercato interno europeo. Le imprese che hanno sede in Svizzera sarebbero parificate a tutti gli effetti alle loro concorrenti europee rispetto al mercato internazionale. A ciò occorre aggiungere i diritti di codecisione di cui la Svizzera godrebbe quale Stato membro a pieno titolo. 42 Fra gli inconvenienti si possono menzionare alcune conseguenze economiche quali l’aumento dei tassi d’interesse (perdita di bonus d’interessi) nonché un contributo relativamente alto (versamenti annui netti pari a 3,4 miliardi di franchi). Il referendum e le iniziative popolari potrebbero essere mantenuti. Tuttavia, il loro campo di applicazione sarebbe in parte limitato. Per quale motivo il Consiglio federale non ritira la sua domanda di adesione all’UE, da anni «congelata» a Bruxelles? La «domanda di adesione» corrisponde, in realtà, a lettere risalenti a maggio 1992 nelle quali il Consiglio federale palesava l’auspicio di intavolare trattative di adesione. Nel gennaio 1993 il Consiglio federale ha annunciato che la Svizzera rinunciava all’avvio delle negoziazioni fino a nuovo avviso. Queste lettere non costituiscono un atto giuridico bensì corrispondono unicamente ad una dichiarazione politica. Questo spiega perché non sia possibile «ritirare la domanda» proprio perché non si tratta di un atto giuridico in senso stretto. D’altra parte, una domanda di adesione «congelata» da oltre quindici anni non comporta alcuna implicazione pratica. Qualora la Svizzera desiderasse rilanciare le trattative di adesione, dovrebbe in ogni caso presentare una nuova domanda all’UE. Infatti, l’Unione europea odierna non è più la Comunità europea del 1992. Di conseguenza, il Consiglio federale non ritiene necessario affrontare la questione del ritiro della domanda di adesione come viene talvolta richiesto. L’Assemblea federale condivide questa posizione: del resto il Parlamento ha sempre respinto gli interventi che puntano al ritiro della domanda di adesione della Svizzera all’UE. Qual è il futuro della via bilaterale? La via bilaterale non è tutta rose e fiori: trovare soluzioni con un’Unione che annovera 27 Stati membri può rivelarsi un cammino tutto in salita. La Svizzera e l’UE sono finora riuscite a concludere accordi che soddisfano gli interessi di entrambe le parti, tanto nel settore delle relazioni economiche che in ambiti prettamente politici quali la sicurezza, l’asilo e l’ambiente. Al fine di perseguire una politica bilaterale proficua, occorre soddisfare talune condizioni: in primo luogo, la Svizzera deve poter continuare a disporre di un margine di manovra sufficiente nell’ambito delle sue relazioni con l’Unione europea; in secondo luogo, l’UE deve essere disposta a trovare soluzioni con la Svizzera, sulla base di accordi bilaterali; ed infine, le condizioni quadro economiche non devono cambiare a scapito della Svizzera. BILATERALI La Svizzera deve adattarsi sistematicamente a tutte le decisioni adottate dall’UE? No. La Svizzera non è legata allo sviluppo della normativa comunitaria: adegua le proprie disposizioni alla legislazione europea unicamente quando è nel suo interesse. Accade, ad esempio, quando le prescrizioni svizzere e quelle europee divergono e creano ostacoli al commercio penalizzando le imprese che hanno sede in Svizzera rispetto alle loro concorrenti europee. In alcuni casi la normativa svizzera viene adattata al fine di assicurare la salvaguardia della sanità pubblica, preservare la sicurezza dei prodotti alimentari oppure tutelare la sicurezza giuridica. Esistono ambiti più sensibili per i quali la Svizzera conserva intenzionalmente regolamentazioni che differiscono dalle direttive europee soprattutto per quanto riguarda il trasporto degli animali e gli alimenti geneticamente modificati oppure in materia di normativa sui brevetti o ancora nell’ambito fiscale. Perché la Svizzera e l’Unione europea avviano periodicamente nuove trattative? Le parti si riuniscono al tavolo dei negoziati solo quando ognuna trova il proprio interesse. I numerosi accordi conclusi e le innumerevoli trattative condotte tra la Svizzera e l’Unione europea rispecchiano la stretta interdipendenza degli interessi correlati a questo partenariato. Non è sorprendente dato che la Svizzera è ubicata nel cuore dell’Europa. L’Unione europea è, incontestabilmente e di gran lunga, il partner commerciale più importante della Svizzera e quest’ultima rappresenta il terzo sbocco commerciale per i prodotti dell’UE (i dati si riferiscono al 2008). I problemi urgenti relativi ai settori dei trasporti e dell’ambiente così come nell’ambito della migrazione, della criminalità o dell’asilo esulano dai meri confini nazionali. Occorre pertanto trovare soluzioni a livello transfrontaliero. In numerosi casi non si tratta di affrontare nuove problematiche bensì di sviluppare gli accordi già esistenti. Preservare ma anche conservare l’acquis bilaterale esistente costituisce un programma particolarmente ambizioso: alcuni accordi devono essere rinnovati a scadenze regolari, altri adeguati ad avvenimenti recenti, altri ancora devono essere estesi a nuovi membri dell’UE. Le parti interessate intavolano trattative per nuovi settori solo se hanno individuato un manifesto interesse comune. In Svizzera spetta al Consiglio federale, al Parlamento e, in caso di referendum, al popolo decidere della sorte di un nuovo accordo. Chi decide se la Svizzera deve concludere o meno un nuovo accordo con l’UE? Se un accordo richiede l’emanazione di nuove leggi oppure determina modifiche importanti della legislazione in vigore, la Costituzione svizzera prevede che la decisione spetti al Parlamento federale e, in caso di referendum, al popolo. In taluni ambiti, definiti in modo esplicito, il Consiglio federale è autorizzato a decidere in modo autonomo, previa approvazione da parte dell’Assemblea federale. Quanto spende la Svizzera tramite la «via bilaterale»? A quanto ammonterebbe il contributo della Svizzera in caso di adesione all’UE? Se si sommano i diversi contributi che la Svizzera versa per partecipare ai vari programmi, agenzie e cooperazioni nell’ambito degli Accordi bilaterali e si aggiungono i contributi finalizzati alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Europa allargata, il contributo della Svizzera all’UE ammonta annualmente a circa 600 milioni di franchi. Il contributo netto della Svizzera in caso di adesione all’Unione europea sarebbe sensibilmente più alto: in base ad un modello matematico risalente al 2006, si aggirerebbe intorno a 3,4 miliardi di franchi. In entrambi i casi occorre comunque tenere conto dei ritorni finanziari di questi contributi. L’Unione europea si adopera per ridurre le disparità economiche in Europa. Anche la Svizzera vi prende parte attivamente? La Svizzera versa un contributo di solidarietà al fine di costruire un’Europa stabile, democratica e prospera. Il suo è un approccio autonomo e si fonda sul partenariato con l’Unione europea. La Svizzera partecipa, ad esempio, alla promozione della pace nell’ex Iugoslavia e, da numerosi anni, siede nel Consiglio d’Europa dove svolge un ruolo attivo a favore della tutela dei diritti dell’uomo. Nell’ambito dell’aiuto ai Paesi dell’Est, la Svizzera partecipa al sostegno a favore degli ex Stati comunisti dell’Europa centro orientale, che mira a promuovere le riforme democratiche e la transizione di questi Paesi verso l’economia di mercato. Mediante i contributi all’allargamento la Svizzera appoggia la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione allargata. Ed infine, grazie alla costruzione delle nuove trasversali ferroviarie alpine (NTFA), la Svizzera contribuisce attivamente a collegare il Nord e il Sud Europa e a difendere una politica dei trasporti rispettosa dell’ambiente. 43 Impressum Edito da Redazione Realizzazione grafica Fonti fotografiche Tiratura Distribuzione Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE Informazione Palazzo federale Est CH-3003 Berna Telefono: +41 31 322 22 22, fax: +41 31 312 53 17 e-mail: [email protected] www.europa.admin.ch Monique Ryser Cancelleria federale, Sezione di sostegno in materia di comunicazione Ueli Hiltpold, fotografo; Cancelleria federale, Sezione di sostegno in materia di comunicazione 2500 copie (italiano) UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna www.pubblicazionifederali.admin.ch Numero d’ordinazione: 201.343.I, 201.343.D, 201.343.F, 201.343.ENG Disponibile in italiano, tedesco, francese e inglese. Agosto 2009 08.2009 2500 860224457 44