Accordi bilaterali
Svizzera–UE
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ACCORDI
Indice
Premessa
Politica europea della Svizzera: la via bilaterale
Libero scambio
Assicurazioni
Libera circolazione: gli Svizzeri nell'UE
Libera circolazione: i cittadini dell'UE in Svizzera
Ostacoli tecnici al commercio
Appalti pubblici
Ricerca
Agricoltura
Trasporti terrestri
Trasporto aereo
Schengen
Dublino
Fiscalità del risparmio
Lotta contro la frode
Ambiente
Prodotti agricoli trasformati
MEDIA
Pensioni
Statistica
Istruzione, formazione professionale e gioventù
Domande e risposte
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BILATERALI
La politica europea figura in cima alla lista delle priorità della politica estera
della Svizzera. Considerata la posizione geopolitica della Svizzera nel cuore
dell’Europa, tale dato non appare sorprendente. I nostri vicini europei sono
i nostri partner più importanti, non solo dal punto di vista politico ma anche
economico: la Svizzera guadagna infatti un franco su tre grazie agli scambi
commerciali con l’Unione europea. Gli Accordi bilaterali costituiscono la
base legale di questa stretta collaborazione.
La Svizzera persegue una politica di difesa dei propri interessi tramite la
cosiddetta «via bilaterale»: in taluni settori che presentano interessi comuni
i due partner hanno negoziato diversi accordi. Da un lato, queste disposizioni permettono alle imprese di migliorare l’accesso reciproco ai rispettivi
mercati così come di disciplinare taluni aspetti relativi alla sicurezza dei
prodotti, alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia della sanità pubblica.
Dall’altro, costituiscono la base di una stretta cooperazione tra la Svizzera e
l’Unione europea in ambiti quali la ricerca, la sicurezza, l’asilo, l’ambiente,
Micheline Calmy-Rey
Consigliera federale
la formazione e la cultura. Inoltre la Svizzera prende attivamente parte alla
costruzione dell’Europa tramite diversi impegni, fra i quali possiamo menzionare: i contributi versati a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata, la partecipazione agli interventi per la pace
nell’Europa sudorientale così come la sua adesione al Consiglio d’Europa
per la tutela dei diritti dell’uomo.
Le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea si sono intrecciate via via col
passare dei decenni. Gli Accordi bilaterali sono stati imbastiti passo dopo
passo. Col susseguirsi delle votazioni popolari gli svizzeri hanno vagliato,
quindi suffragato, importanti tappe della politica europea elvetica. Questo
approccio pragmatico ha permesso di trovare soluzioni su misura valide
per numerosi settori.
In questo opuscolo sono illustrati in dettagliato i diversi Accordi bilaterali.
Buona lettura!
Doris Leuthard
Consigliera federale
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ACCORDI
Politica europea della
Svizzera: la via bilaterale
La Svizzera si trova nel cuore dell’Europa. Oltre al Principato del
­Liechtenstein, essa ha quale unico vicino l’Europa, che è anche il suo
principale partner tanto dal punto di vista economico che da quello
politico. Simili relazioni strette richiedono una politica europea attiva.
La Svizzera fa valere i propri interessi attraverso la cosiddetta «via
bilaterale».
La Svizzera e l’Unione europea sono ben più che semplici vicini. Nel 2008,
gli scambi commerciali superano quota un miliardo di franchi al giorno.
La Svizzera guadagna un franco su tre grazie alle sue relazioni economiche
con l’Unione europea. Quasi l’80 per cento delle esportazioni svizzere sono
dirette verso l’UE e, dal canto suo, la Svizzera rappresenta il terzo mercato
per le esportazioni di prodotti europei, dopo gli Stati Uniti e la Russia, ma
prima della Cina (2008).
In ambito politico, la Svizzera e l’Unione europea hanno numerosi interessi
in comune. Questioni quali l’ambiente, la ricerca di punta, la politica d’asilo
oppure la lotta contro la criminalità organizzata sono altrettanti esempi di
settori le cui implicazioni oltrepassano sempre più spesso i confini nazionali. Per poterle gestire occorre mantenere una buona cooperazione e cercare
soluzioni a livello transfrontaliero. Pertanto, si rivela più che mai opportuno
collaborare con l’Unione europea.
Gli interessi comuni della Svizzera e dell’UE sono disciplinati e chiaramente
definiti dagli Accordi bilaterali. Dall’Accordo di libero scambio, del 1972,
all’Accordo sulle assicurazioni, del 1989, le relazioni bilaterali si sono via
via consolidate. I sette accordi bilaterali I e i nove accordi bilaterali II assumono un’importanza particolare. Dal 2000 il popolo svizzero ha avallato
ben cinque volte in votazione questa via bilaterale. Si annoverano oggi una
ventina di accordi principali e un centinaio di accordi connessi.
Gli Accordi bilaterali I e II
Le trattative relative agli Accordi bilaterali I sono state avviate a seguito della bocciatura dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte
di popolo e Cantoni. Gli Accordi bilaterali I, escluso quello sulla ricerca, sono
dei trattati di apertura dei mercati – nell’accezione classica del termine –
che offrono all’economia elvetica un ampio accesso al mercato interno
dell’Unione europea che conta attualmente non meno di 490 milioni di
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potenziali consumatori. Sulla scena europea la competitività delle imprese
svizzere risulta così potenziata.
Poco dopo la conclusione degli Accordi bilaterali I, sono sorti nuovi interessi
reciproci. Un secondo ciclo di trattative è sfociato nella conclusione degli
Accordi bilaterali II che ampliano la cooperazione ad altri settori economici quali l’industria alimentare, la piazza finanziaria o il turismo. L’attuale
cooperazione è stata estesa, tra l’altro, ad ambiti politici quali l’asilo, la
sicurezza e l’ambiente.
Quali sono le prospettive della politica europea?
La priorità risiede nel preservare gli accordi esistenti. L’attuazione e l’evoluzione dei singoli trattati costituiscono infatti un programma ambizioso
poiché questi accordi debbono entrare in vigore ed essere estesi ai nuovi
Paesi membri dell’UE. La maggior parte di questi accordi devono essere
attualizzati per poterli adattare all’evoluzione della normativa comunitaria
mentre altri vengono rinnovati a scadenze regolari.
D’altro canto, dovrebbe essere approfondita la cooperazione in nuovi settori nei quali esiste un interesse comune, in modo particolare nel campo
dell’energia elettrica. L’obiettivo consiste nell’aprire parzialmente il mercato
dell’elettricità e di assicurare l’approvvigionamento energetico dei mercati
nel quadro della liberalizzazione di questo settore.
Altri settori d’interesse reciproco sono il settore agricolo e quello alimentare. Si punta a eliminare gli ostacoli al commercio quali i dazi doganali o
diverse prescrizioni in materia di produzione. Le regole del libero scambio
verrebbero pertanto applicate non solo ai prodotti agricoli di base (quali la
carne) ma anche ai mezzi di produzione (quali le macchine) nonché alle
derrate alimentari trasformate (quali il cioccolato).
Esiste un interesse comune anche nel settore della sanità pubblica; infatti
le malattie non conoscono confini e le sostanze chimiche pericolose o i
giocattoli difettosi sono venduti in tutta Europa. Questo spiega perché l’UE
e la Svizzera devono rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro le
malattie trasmissibili nonché nell’ambito della sicurezza alimentare e dei
prodotti in generale.
BILATERALI
Come funzionano gli Accordi bilaterali?
Gli Accordi bilaterali si fondano sulla cooperazione fra Stati. Ciò significa
che nessun diritto sovrano viene trasferito a un’istanza superiore (quali la
Commissione, il Consiglio, il Parlamento o la Corte di giustizia europei). La
loro applicazione rientra nelle competenze esclusive delle parti contraenti.
In merito al contenuto, gli Accordi si basano sull’ordinamento giuridico
europeo. Taluni prevedono il reciproco riconoscimento delle legislazioni
europea e svizzera (p. es. le prescrizioni in materia di prodotti) oppure
semplicemente rimandano alla normativa comunitaria vigente. Altri invece
disciplinano la cooperazione della Svizzera e dell’Unione europea nell’ambito di agenzie e di programmi europei (quali la ricerca).
Al fine di mantenerne i vantaggi della regolamentazione contrattuale (p. es.
l’accesso senza limitazioni al mercato europeo) gli accordi devono essere
adeguati all’evoluzione del diritto comunitario. Inoltre, taluni Paesi possono
incontrare difficoltà nell’attuarla. Istanze composte da rappresentanti svizzeri ed europei, chiamate comitati misti, sono incaricate di esaminare tali
questioni. Quasi tutti gli accordi importanti sono monitorati e gestiti da un
comitato misto.
La maggior parte degli accordi sono trattati indipendenti che possono essere denunciati in qualsiasi momento. Gli Accordi bilaterali I costituiscono
un’eccezione poiché sono legati tra loro giuridicamente. Se un accordo è
disdetto, tutti gli altri vengono automaticamente annullati.
Solidarietà con l’Europa
La Svizzera contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in
­Europa tramite un contributo all’allargamento a favore dei Paesi dell’Europa centrale ed orientale, oggi membri dell’Unione europea. Questo contributo permette alla Svizzera di scegliere e sostenere progetti concreti,
migliorando così le condizioni di vita in quei Paesi, in particolar modo in
materia ambientale, nell’ambito della formazione professionale e a livello
delle istituzioni pubbliche. La sicurezza, la stabilità e la prosperità di tutto il
continente europeo risultano pertanto consolidate.
Nel 2006 il popolo svizzero ha accettato la base legale di tale contributo. I
progetti verranno realizzati nei prossimi anni.
Gli Accordi bilaterali I
Accettati dal popolo nel 2000 (67 per cento); in vigore dal 2002.
• Libera circolazione delle persone: apertura dei mercati del lavoro.
• Ostacoli tecnici al commercio: snellimento delle procedure di
certificazione della conformità dei prodotti.
• Appalti pubblici: estensione dell’accesso agli appalti pubblici
europei.
• Agricoltura: semplificazione del commercio per un ampio ventaglio
di prodotti agricoli.
• Trasporti terrestri: liberalizzazione dei mercati dei trasporti stradali
e ferroviari, approvazione a livello europeo della politica di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia.
• Trasporto aereo: accesso reciproco al mercato del trasporto aereo.
• Ricerca: partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di
ricerca dell’Unione europea.
Gli Accordi bilaterali II
Accettazione degli Accordi di Schengen / Dublino da parte del popolo nel
2005 (55 per cento); entrata in vigore progressiva dei Bilaterali II.
• Schengen / Dublino: agevolazione degli spostamenti all’interno dello
Spazio Schengen, miglioramento della cooperazione in materia di
sicurezza, coordinamento della politica di asilo.
• Fiscalità del risparmio: tassazione a livello transfrontaliero dei redditi da
risparmio.
• Lotta contro la frode: lotta contro reati quali il contrabbando.
• Prodotti agricoli trasformati: abolizione dei dazi doganali e delle sovvenzioni all’esportazione per i prodotti dell’industria agroalimentare.
• Ambiente: partecipazione all’Agenzia europea per l’ambiente.
• Statistica: armonizzazione e scambio di dati statistici.
• MEDIA: accesso alle sovvenzioni dell’UE a favore dei cineasti.
• Istruzione: partecipazione ai programmi europei d’istruzione, di
formazione professionale e di sostegno a favore dei giovani.
• Pensioni: abolizione della doppia imposizione.
5
ACCORDI
Libero scambio
L’Unione europea è di gran lunga il principale partner
commerciale della Svizzera. L’accordo di libero scambio è un pilastro di questo successo economico: esso
crea infatti una zona di libero scambio esente da restrizioni quantitative e da dazi doganali che interessa tutta una serie di prodotti industriali. Firmato nel
1972, tale accordo costituisce la chiave di volta delle
strette relazioni economiche esistenti tra la Svizzera e
­l’Unione europea.
Verso la fine degli anni Cinquanta in Europa sono sorti due
modelli d’integrazione distinti. Da un lato, la Comunità europea (CE) che puntava a instaurare relazioni economiche e
politiche assai strette e, dall’altro, l’Associazione europea di
libero scambio (AELS) della quale la Svizzera fa parte ancora
oggi e alla quale aveva aderito unicamente in vista di una cooperazione economica. Al fine di agevolare le relazioni economiche tra questi due gruppi di Paesi, sono stati conclusi degli
accordi di libero scambio tra l’allora CE e i vari Stati membri
dell’AELS. Nel 1972 il popolo svizzero ha approvato a larga
maggioranza – oltre il 70 per cento di voti favorevoli – l’accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità europea.
Crescita
Durante gli ultimi dieci anni, il volume degli scambi commerciali con l’UE è aumentato del 6 per cento all’anno. Nel
2008 la Svizzera ha esportato verso gli Stati membri dell’UE
beni industriali per un valore totale di 132 miliardi di franchi
e ha importato dall’UE merci per 154 miliardi di franchi. Gran
parte di questo flusso di merci è contemplato dal campo di
applicazione dell’accordo di libero scambio.
6
Questo accordo liberalizza il commercio di prodotti industriali
vietando i dazi doganali e le restrizioni quantitative così come
qualsiasi altra misura di effetto equivalente. Fra i prodotti industriali vi figurano, tra gli altri, quelli dell’industria orologiera
e metalmeccanica, due importanti pilastri delle esportazioni
svizzere, che dall’accordo traggono grandi benefici. I prodotti agricoli, invece, non rientrano nel campo di applicazione
di quest’ultimo. I prodotti agricoli trasformati godono di uno
statuto a parte e sono disciplinati da un Protocollo speciale
all’accordo (vedi: l’accordo sui prodotti agricoli trasformati).
Due terzi delle esportazioni elvetiche sono dirette verso
l’UE e quattro quinti delle importazioni svizzere provengono dall’Unione europea. L’UE, che annovera attualmente
27 Stati membri, costituisce di gran lunga il principale partner
commerciale della Svizzera. Quest’ultima rappresenta il terzo
mercato di esportazione per i prodotti dell’UE (2008) e figura
fra i quattro principali partner commerciali dell’Unione europea accanto a Stati Uniti, Cina e Russia.
Contrariamente a un’unione doganale, gli Stati partner della
zona di libero scambio stabiliscono loro stessi i dazi e le quote d’importazione valide per gli Stati terzi. Ne consegue che
alle frontiere dei Paesi associati all’Accordo di libero scambio
continuano a essere svolti controlli doganali al fine di assicurare che solo le merci importate, originarie degli Stati della
zona di libero scambio, usufruiscano del trattamento preferenziale previsto dall’accordo.
BILATERALI
Cronologia
Firma: 22 luglio 1972
Accettazione da parte del popolo e dei Cantoni: 3 dicembre 1972
Entrata in vigore: 1° gennaio 1973
«
L’industria orologiera svizzera è decisamente orientata all’esportazione per cui è condizionata dai vari
regimi d’importazione. Gli Accordi di libero scambio
agevolano le esportazioni di prodotti orologieri. La
soppressione dei dazi doganali grazie all’accordo di
libero scambio tra la Svizzera e l’UE ha contribuito
in modo rilevante all’incremento delle esportazioni
svizzere di prodotti orologieri verso l’Unione europea. Con una quota pari al 32 per cento del volume
complessivo, l’UE costituisce, dopo l’Asia, il secondo
mercato d’esportazione per l’industria orologiera svizzera. Francia, Italia e Germania rappresentano mercati
particolarmente importanti per noi. Per quanto riguarda l’incremento delle nostre esportazioni verso i nuovi
Stati membri dell’UE, siamo assai fiduciosi proprio
grazie all’esistenza dell’accordo di libero scambio.
»
Jean-Daniel Pasche, presidente della Federazione
dell’industria orologiera svizzera
7
ACCORDI
Assicurazioni
Il settore assicurativo occupa un posto rilevante
nell’economia elvetica. Dà lavoro a oltre 125 000 dipendenti – di cui più della metà all’estero – e realizza un
cospicuo volume d’affari per cui contribuisce in modo
significativo alla prosperità della Svizzera.
L’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea sulle
assicurazioni esiste dal 1989. Esso permette agli assicuratori svizzeri di aprire agenzie e succursali negli Stati membri
dell’UE (libertà di stabilimento), grazie alle quali possono proporre servizi assicurativi nel settore danni in quei Paesi. Conformemente al principio di reciprocità, anche le compagnie di
assicurazione europee in Svizzera beneficiano dei medesimi
diritti.
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Il settore delle assicurazioni danni ricopre, tra gli altri, i seguenti rami: beni immobili e il loro contenuto, autoveicoli, trasporti, viaggi e responsabilità civile. Per poter proporre i loro
servizi all’estero, gli assicuratori hanno l’obbligo di fare capo
a personale locale. E` invece vietata la libera prestazione transfrontaliera di servizi a partire dalla Svizzera come, ad esempio, tramite Internet. Né le assicurazioni vita né la previdenza
professionale sono contemplate dal campo di applicazione
dell’Accordo.
Le compagnie di assicurazione elvetiche danno lavoro a
47 000 persone in Svizzera e a 78 000 all’estero (i dati si
riferiscono al 2007). Solo nel settore delle assicurazioni danni
(ramo «non vita»), i premi riscossi annualmente ammontano
a oltre 65 miliardi di franchi (2007), di cui due terzi all’estero. Numerose compagnie di assicurazione hanno creato o
aperto succursali nell’UE, ciò permette loro di acquisire una
migliore posizione a livello internazionale.
BILATERALI
«
L’Accordo bilaterale sulle assicurazioni
danni è molto positivo per il settore assicurativo. Il mercato europeo è assai importante per noi ed è assolutamente necessario potervi concludere affari.
Tuttavia, preferiremmo proporre le nostre
assicurazioni operando direttamente dalla Svizzera ma, per il momento, ciò non è
possibile.
Cronologia
Firma: 10 ottobre 1989
Entrata in vigore: 1° gennaio 1993
»
Markus Hongler, vicepresidente dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni
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ACCORDI
Libera circolazione:
gli Svizzeri nell’UE
Numerosi Svizzeri approfittano dell’opportunità, offerta
loro dalla libera circolazione delle persone, di cercare
un lavoro nel Paese dell’Unione europea che preferiscono. Anche le imprese possono usufruire della possibilità di mandare il proprio personale nell’UE al fine di
svolgervi prestazioni di servizio.
Attualmente sono oltre 400 000 gli Svizzeri che vivono
nell’Unione europea. Le ragioni sono molto diverse: taluni
hanno trovato il lavoro dei loro sogni, altri hanno seguito il
coniuge all’estero. Alcuni soggiornano all’estero nell’ambito
dei propri studi, altri ancora hanno scelto di vivere da pensionati al mare. Grazie alla libera circolazione ogni cittadino
svizzero può lavorare in uno qualsiasi dei 27 Paesi europei o
semplicemente prendervi domicilio.
Anche le imprese elvetiche possono avvalersi della libera
circolazione: da un lato, possono reclutare nell’UE la manodopera di cui necessitano (si veda in proposito il capitolo
«I cittadini dell'UE in Svizzera») e, dall’altro, hanno adesso la
possibilità di fornire prestazioni in tutti e 27 i Paesi dell’Unione
europea con il loro personale. Le aziende hanno la possibilità
di distaccare i propri dipendenti nell’UE per al massimo 90
giorni lavorativi all’anno senza dovere richiedere un permesso
di soggiorno, ad esempio per montare o eseguire la manutenzione di macchinari. Grazie al reciproco riconoscimento
dei diplomi professionali, gli impiegati hanno il diritto, anche
nell’Unione europea, di svolgere determinate professioni che
richiedono un diploma riconosciuto dallo Stato.
Questa regolamentazione ha permesso a numerose aziende
di incrementare le prospettive di mercato e di moltiplicare gli
sbocchi commerciali. Essa consente inoltre alle piccole e medie imprese (PMI) attive principalmente sul mercato svizzero
di accettare occasionalmente ordinazioni cospicue e lucrative
dall’UE. Le imprese ubicate nelle zone di frontiera sono maggiormente avvantaggiate per la facilità di accesso da e verso
i nuovi mercati.
Chi è interessato dalla libera circolazione delle persone?
Le seguenti disposizioni valgono sia per i cittadini svizzeri residenti nell’UE che per i cittadini
europei domiciliati in Svizzera:
i lavoratori, dipendenti o autonomi, hanno il diritto di entrare nel Paese ospitante, di soggiornarvi e di svolgervi un’attività lucrativa;
le persone che non svolgono alcuna attività remunerativa, quali i pensionati o gli studenti,
usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante purché abbiano stipulato un’assicurazione malattia e dispongano di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle
proprie necessità e non dover richiedere l’aiuto sociale del Paese nel quale soggiornano; gli
studenti devono inoltre essere iscritti in un istituto superiore d’insegnamento;
i prestatori di servizi, sia che si tratti di lavoratori distaccati o di prestatori autonomi, possono accettare mandati per una durata massima di 90 giorni lavorativi all’anno in uno Stato
dell’UE o in Svizzera e proporre prestazioni di servizi transfrontalieri.
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BILATERALI
Cronologia
Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000
(pacchetto di Accordi bilaterali I)
Entrata in vigore: 1° giugno 2002
«
Grazie alla libera circolazione delle persone siamo
appena rientrati dalla Scozia dove abbiamo lavorato alla costruzione di una casa. Il committente,
che da anni viene a Davos per trascorrere le ferie,
ha incaricato la nostra ditta di costruire l’intelaiatura e le finestre della sua casa. Una dozzina dei
nostri collaboratori si è quindi recata in Scozia, in
diversi periodi, per eseguire i lavori. Senza l’Accordo sulla libera circolazione delle persone non
avremmo potuto accettare questa commessa
poiché non saremmo stati in grado di reperire il
personale qualificato sul posto. Per non parlare
poi del fatto che i diplomi dei nostri collaboratori
non sarebbero stati riconosciuti. Gli Accordi bilaterali con l’Unione europea offrono nuove prospettive alla nostra ditta così come alle altre imprese attive nel settore edile. La regione di Davos
attira numerosi turisti che amano questo nostro
stile architettonico particolare. Non devono fare
altro che venire a trovarci e ordinare.
»
Hansjürg Künzli, mastro falegname
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ACCORDI
Libera circolazione:
i cittadini dell’UE
in Svizzera
Da sempre la Svizzera ha avuto bisogno di manodopera straniera che reclutava per lo più in Europa (principalmente in Italia, Spagna o Portogallo). Dal 2002 sono
state semplificate le pratiche per le imprese elvetiche
che desiderano assumere cittadini dell’Unione europea.
Con la libera circolazione delle persone, i lavoratori provenienti dall’UE hanno il diritto, in linea di massima, di prendere
domicilio in Svizzera. Ma per esercitare questo diritto devono
possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività
indipendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa,
disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie.
Le persone che svolgono un’attività remunerativa ricevono
un permesso di soggiorno. Occorre però che le condizioni
salariali e lavorative corrispondano alle norme in vigore in
Svizzera. La libera circolazione delle persone si applica – a
determinate condizioni – anche ai pensionati e agli studenti,
ma non ai disoccupati. Questi ultimi hanno il diritto di soggiornare in Svizzera, per una durata limitata a sei mesi, al fine di
trovare un posto di lavoro.
Dal 1° giugno 2007 la libera circolazione si applica ai 15 vecchi Stati dell’UE, nonché a Cipro e a Malta. L’introduzione
della libera circolazione per i cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione europea avviene in modo progressivo. Nei primi
anni, il numero di permessi di soggiorno è limitato (contingenti), i lavoratori del luogo hanno la priorità e le condizioni
salariali e lavorative vengono controllate sistematicamente.
In seguito queste limitazioni verranno abolite ma, se necessario, potranno essere reintrodotte. La libera circolazione si
applicherà a pieno titolo per queste persone solo in una terza
fase.
Quando l’economia è in piena crescita, è importante che le
imprese abbiano la possibilità di reclutare rapidamente il personale qualificato di cui necessitano. Attualmente l’accesso
alla manodopera costituisce un fattore chiave per un’impresa
nel momento in cui sceglie dove insediarsi. Numerosi settori
dipendono dalla forza lavoro straniera: gli ospedali e gli alberghi, ad esempio, non potrebbero più funzionare senza di essa.
La libera circolazione permette di accedere ad un serbatoio di
manodopera ancora più ampio. Questa possibilità permette
di ridurre la pressione che potrebbe spingere le imprese a
delocalizzare alcune fasi della produzione all’estero. La libera
circolazione delle persone consente di creare posti di lavoro
in Svizzera e di mantenere il livello occupazionale.
Esperienze 2002–2008
Con l’aumento della domanda sono immigrati in Svizzera numerosi lavoratori mediamente e altamente qualificati, fra l’altro molto
richiesti a livello internazionale. Da quando, il 1° giugno 2007, è stata introdotta a tutti gli effetti la libera circolazione delle persone per i
quindici «vecchi» Stati dell’Unione europea, è aumentato notevolmente il numero di cittadini originari della Germania, della Francia o del
Regno Unito che si sono stabiliti in Svizzera. L’immigrazione proveniente dai «nuovi» Paesi membri dell’UE quali la Polonia o l’Ungheria,
è invece rimasta contenuta e il contingente di permessi di soggiorno non è stato esaurito. La libera circolazione delle persone con la
Bulgaria e la Romania è effettiva dal 2009, ma l’apertura dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato.
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BILATERALI
Estensione ai nuovi Stati membri dell’UE dal 2004:
Firma: 26 ottobre 2004
Accettazione da parte del popolo svizzero: 25 settembre 2005
Entrata in vigore: 1° aprile 2006
Estensione alla Romania e alla Bulgaria:
Firma: 27 maggio 2008
Accettazione da parte del popolo svizzero: 8 febbraio 2009
Entrata in vigore: 1° giugno 2009
Le condizioni salariali e lavorative della manodopera svizzera
e straniera vengono controllate sul posto. Le verifiche confermano che le condizioni in vigore in Svizzera sono rispettate nella maggior parte dei casi. In taluni settori cosiddetti
«a rischio» sono stati tuttavia registrati alcuni casi d’infrazioni
«
reiterate. Per questo motivo i controlli sono stati intensificati
e condotti in modo più mirato. Quando si riscontrano casi
di dumping salariale, è possibile infliggere multe oppure, in
talune circostanze, introdurre standard salariali e lavorativi
minimi vincolanti.
In sala operatoria, l’equipe medica, fra infermieri e tecnici, è composta di 32 persone – di cui undici svizzeri.
Per quanto riguarda il personale curante, si annoverano
quattro Svizzeri su dodici dipendenti. Sono 20 anni che
lavoro in questo settore e già allora dovevamo assumere
personale straniero, questa prassi non è quindi recente.
Generalmente il personale dei Paesi limitrofi può essere
assunto subito mentre i dipendenti dei Paesi europei
più lontani incontrano nei primi tempi maggiori difficoltà
con la lingua. La libera circolazione con l’Unione europea ha notevolmente ridotto le complessità amministrative e agevolato le pratiche che permettono alle donne
che trovano lavoro da noi di far venire le loro famiglie.
Il ricongiungimento familiare non era possibile prima e
questo suscitava notevoli problemi sul piano personale.
Inoltre non dobbiamo più sprecare tempo e denaro per
ottenere deroghe e autorizzazioni speciali. Una cosa è
certa: senza il personale straniero, non saremmo in grado di offrire ai nostri pazienti le cure di cui necessitano.
»
Brigitte Dubach, responsabile del personale in sala
operatoria
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ACCORDI
Ostacoli tecnici
al commercio
Oggi i prodotti industriali svizzeri possono essere lanciati sul mercato europeo in modo più semplice e rapido poiché è sufficiente un unico esame di conformità
svolto indifferentemente nell’Unione europea oppure in
Svizzera. Questo provvedimento facilita l’esportazione
per le imprese svizzere e permette ad un ventaglio più
ampio di prodotti di entrare nel mercato elvetico.
L’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio
prevede il reciproco riconoscimento degli esami di conformità
per la maggior parte dei prodotti industriali. Tali esami permettono di assicurarsi che un prodotto soddisfi le prescrizioni
vigenti. Affinché un prodotto possa essere immesso sul mercato, occorre che tutte le prescrizioni (ad esempio, le norme
relative alla sicurezza dei giocattoli) siano rispettate: solo così
la sicurezza del prodotto può essere garantita. Dal 1992 la
Svizzera ha adattato gran parte delle proprie prescrizioni tecniche a quelle dell’Unione europea.
Questo Accordo si applica a varie categorie di prodotti: macchine, stampanti, dispositivi medici (pacemaker, protesi, ecc.),
veicoli a motore, trattori, strumenti di misura, apparecchiature
per telecomunicazioni e, dal marzo 2008, materiale per l’edilizia. Pur avendo firmato tale Accordo, la Svizzera è autorizzata
ad adottare provvedimenti più severi – qualora lo ritenga necessario – al fine di salvaguardare la sanità pubblica.
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Il riconoscimento reciproco degli esami di conformità presenta numerosi vantaggi per il commercio di questi prodotti:
l’esame di conformità di un compressore svolto ad esempio
da un organo di controllo svizzero vale anche per il mercato europeo, a condizione però che l’organo di certificazione
sia riconosciuto dall’Accordo. Sulla base di questo esame il
fabbricante è autorizzato ad apporre la sigla CE sul suo apparecchio prima di esportarlo verso l’Unione europea. E reciprocamente, se un autoveicolo ha ottenuto un certificato di
conformità alle prescrizioni applicabili in Germania, esso può
ovviamente essere importato in Svizzera senza dover subire
esami complementari.
Contrariamente a quanto avveniva prima, grazie a questo Accordo, i produttori svizzeri non devono più perdere tempo e
denaro per sottoporre il loro prodotto ad un secondo esame
prima di esportarlo verso l’UE. Essi possono quindi immettere più rapidamente un nuovo prodotto sul mercato europeo; questo permette loro di risparmiare denaro dato che le
spese per il doppio esame sono abolite. L’industria elvetica
di esportazione può così contare su un risparmio dell’ordine
di 200–500 milioni di franchi all’anno. Per quanto riguarda i
consumatori svizzeri, questi dispongono di un’ampia scelta
di prodotti a prezzi, in linea di massima, meno alti.
BILATERALI
«
Cronologia
Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000
(pacchetto di Accordi bilaterali I)
Entrata in vigore: 1° giugno 2002
Fabbrichiamo bilance in Svizzera, in Germania
e in Cina. Grazie all’Accordo bilaterale relativo
all’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio,
possiamo procedere alla verifica delle bilance nel
Paese stesso di produzione e, successivamente,
possiamo esportarle in tutti i Paesi dell’Unione
europea. Questo Accordo è utile anche per il
mercato mondiale: l’Ufficio federale di metrologia
(METAS) ha, tra l’altro, certificato la nostra produzione in Cina. Un collaboratore del METAS è
venuto a visitare ed esaminare i nostri impianti. Le
bilance che fabbrichiamo possono quindi essere
esportate verso il mercato comunitario così come
in Svizzera. Prima, quando intendevamo immettere un nuovo prodotto in un Paese dell’UE, dovevamo sempre fare capo ad un perito e procedere
ad un doppio esame di conformità. Le pratiche
erano costose ed esasperanti per i nostri clienti.
Oggi tutto questo non è più necessario e ciò facilita di molto il nostro lavoro.
»
Roland Nater, direttore della metrologia
legale presso un fabbricante di bilance
15
ACCORDI
Appalti pubblici
Edifici scolastici, materiale ferroviario rotabile o sistemi informatici comunali sono mercati che interessano
le aziende di produzione. Spesso permettono di creare
posti di lavoro per parecchi anni. L’Accordo sugli appalti pubblici ne amplia il campo di applicazione.
Gli appalti pubblici sono disciplinati su scala internazionale
dalle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L’Accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e
l’Unione europea va ben oltre, non si applica solo alla Confederazione e ai Cantoni ma anche alle regioni e ai Comuni. Lo
stesso vale nei Paesi dell’UE. Sono interessati, ad esempio, i
trasporti pubblici (tram, autobus) e le infrastrutture pubbliche
(strade, ponti, ecc.). L’Accordo riguarda anche i settori ferroviario e dell’energia. Nei settori idraulico, elettrico, del traffico
di prossimità e negli aeroporti talune aziende private hanno
l’obbligo di bandire gare d’appalto.
provvigionamento energetico (gas, riscaldamento) oppure
di forniture di materiale ferroviario. Dal canto loro, le imprese
europee possono anch’esse presentare offerte per appalti di
una certa entità in Svizzera.
Gli appalti pubblici internazionali sono interessanti finanziariamente non solo per le imprese attive in quei settori ma anche
per gli enti pubblici e, di riflesso, per i contribuenti: a qualità uguale, l’offerta più vantaggiosa vince la gara d’appalto
con conseguente risparmio di denaro pubblico. Le regole
dell’OMC mirano inoltre a garantire la trasparenza e l’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
La normativa relativa all’aggiudicazione di appalti pubblici si
applica solo a partire da un certo importo: nel settore edile
esso è di circa 10 milioni di franchi, per gli acquisti di beni e
servizi è di 250 000 franchi (Confederazione) mentre per i Comuni e i Cantoni, il valore limite è fissato a 380 000 franchi.
Dal 2002, le imprese svizzere possono partecipare a gare
d’appalto a parità di diritti con le loro concorrenti europee
nell’ambito di mercati quali la costruzione di ospedali, l’ap-
Cifre miliardarie
Il mercato degli appalti pubblici ammonta a parecchi miliardi di franchi: ogni anno, Confederazione, Cantoni, Comuni
e enti pubblici bandiscono appalti per 30 miliardi di franchi, la maggior parte dei quali sono assegnati dai Comuni.
Nell’Unione europea, gli enti pubblici spendono annualmente
1500 miliardi di euro per la realizzazione d’infrastrutture o
l’acquisto di beni e servizi.
16
BILATERALI
«
Cronologia
Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000
(pacchetto di Accordi bilaterali I)
Entrata in vigore: 1° giugno 2002
In occasione di una gara d’appalto di architettura, siamo stati invitati a presentare un
progetto di costruzione urbana per la stazione ferroviaria Nord-ovest di Vienna. Siamo stati contentissimi di aver vinto la gara.
Pur essendo vero che il nostro studio gode
di ottima fama in questo settore, senza l’Accordo bilaterale sugli appalti pubblici è quasi certo che non saremmo stati trattati sullo
stesso piano. In ogni modo, un contratto
unico non ci rende per questo concorrenziali: grazie alla libera circolazione delle
persone, i nostri diplomi sono riconosciuti
nell’UE e questo è determinante nell’ambito
di un concorso di architettura.
»
Bertram Ernst, architetto
17
ACCORDI
Ricerca
L’economia svizzera trae la sua linfa vitale dalle scoperte, invenzioni e idee innovanti. La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti svolgono pertanto un ruolo chiave
nel successo della Svizzera.
Dal 2004, la Svizzera partecipa ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea. Quale Stato associato ha voce in capitolo sull’orientamento dei programmi, ha accesso ai risultati
delle ricerche e i ricercatori svizzeri possono avviare dei progetti e assumerne la direzione. Questo riveste un’importanza
fondamentale al fine di consolidare la posizione della Svizzera
quale centro di ricerca e polo tecnologico.
Mettendo in rete i ricercatori e promuovendo in modo mirato i
progetti, si punta a potenziare lo Spazio europeo della ricerca
e a favorire in tal modo la crescita e l’occupazione. I temi
chiave contemplati dai programmi di ricerca sono stabiliti,
volta per volta, per ogni singola generazione di programmi.
Per il Settimo programmo quadro, che ricopre il periodo
2007–2013, sono stati stanziati 54,6 miliardi di euro. I contributi dei vari Stati membri sono determinati in base al peso
economico dei rispettivi Paesi. Il contributo della Svizzera al
Settimo programma quadro amonta a 2,4 miliardi di franchi.
Le università, i politecnici federali, le piccole, medie e grandi
imprese così come i privati cittadini possono prendere parte ai progetti di ricerca. Fino al 2013 la ricerca comprende,
tra gli altri, settori quali le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, la sanità, l’energia, le nanotecnologie e l’ambiente.
Resa sui fondi investiti più che positiva per la Svizzera
La Svizzera ha già partecipato al Sesto programma quadro
dell’Unione europea, per il quale ha stanziato 780 milioni di
franchi. Oltre il 100 per cento di questi fondi sono «ritornati»
in Svizzera sotto forma di sussidi dell’UE: un terzo è stato
assegnato ai Politecnici federali e un quarto è stato attribuito
a piccole e medie imprese (PMI) e all’industria; le Università
svizzere hanno ricevuto anch’esse un quarto e il resto è stato
ripartito tra Scuole universitarie, enti pubblici e organizzazioni non a scopo di lucro. Inoltre, altri 75 milioni di franchi
sono stati versati a organizzazioni internazionali di ricerca
situate in Svizzera, segnatamente al CERN nonché a svariate
organizzazioni dell’ONU.
18
BILATERALI
Cronologia
Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000
(pacchetto di Accordi bilaterali I)
Entrata in vigore: 1° giugno 2002
Rinnovo dell’Accordo: 2004 e 2007 per la partecipazione
rispettivamente ai Sesto e Settimo programmi quadro di ricerca
«
Dirigiamo un progetto che mira a sostituire i nitrati e
i nitriti con sostanze vegetali. I nitrati e i nitriti vengono utilizzati per conservare i prodotti a base di carne
quali il salame. Queste due sostanze a medio termine
dovranno essere rimpiazzate. Siamo una piccola impresa che conta solo tre dipendenti e che svolge un
lavoro di ricerca nel campo dell’agricoltura biologica.
Stiamo studiando la possibilità di utilizzare sostanze
vegetali quale nuovo mezzo di dissodamento e fertilizzazione del terreno. Ci hanno affidato la direzione del progetto poiché avevamo partecipato ad un
precedente programma europeo di ricerca. Il budget
del nostro progetto ammonta a 4,5 milioni di franchi e
lavoriamo in collaborazione con altri quattro partner di
diversi Paesi europei. In quanto piccola impresa non
avremmo mai potuto avviare questo tipo di progetto
da soli. Oltre ai risultati della ricerca, questo progetto
ci permette di raggiungere una certa notorietà e ottenere così credibilità sul mercato.
»
Silvia Selber, responsabile di progetto
19
ACCORDI
Agricoltura
Dal 2007, la Svizzera può esportare formaggi verso i
Paesi dell’Unione europea esenti da dazi doganali. I
produttori svizzeri hanno saputo cogliere con successo questa liberalizzazione di uno dei prodotti simbolo
del nostro Paese. In altri rami, il commercio è stato parzialmente liberalizzato e quindi agevolato.
Dal 2002, l’Accordo agricolo facilita il commercio tra la Svizzera e l’Unione europea di prodotti derivanti dall’agricoltura
con conseguente liberalizzazione di alcuni comparti, fra i
quali quello dei formaggi. Gli ostacoli al commercio (quali i
dazi doganali) e le varie prescrizioni (p. es., nell’ambito della protezione fitosanitaria), sono stati in parte aboliti. L’UE è
quindi il principale partner commerciale della Svizzera anche
nel settore agricolo. Nel 2008, 65 per cento delle esportazioni
svizzere di prodotti agricoli (corrispondenti a 4,9 miliardi di
franchi) erano diretti verso l’UE. Attualmente, un litro di latte
su quattro viene esportato, prevalentemente sotto forma di
formaggio. Sempre, nel 2008, 78 per cento delle importazioni
svizzere (per un valore pari a 9,1 miliardi di franchi) provenivano dall’UE. Il calo dei prezzi che ne consegue torna a
vantaggio dei consumatori.
L’importanza dell’apertura dei mercati è particolarmente evidente nel settore caseario che è stato liberalizzato progressivamente. Dal giugno 2007, tutti i tipi di formaggi possono
essere esportati liberamente – ossia senza alcuna restrizione
quantitativa (contingenti) né dazi doganali – verso l’UE, e importati da quest’ultima. Tra il 2005 e il 2007, le esportazioni
svizzere di formaggi sono aumentate del 7 per cento all’anno.
Le esportazioni e le importazioni di frutta e verdure, di carni,
di vini e di prodotti ortofrutticoli sono state parzialmente liberalizzate. Inoltre, il reciproco riconoscimento dell’equivalenza
delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari agevola
gli scambi commerciali in taluni settori quali i vini e i distillati,
i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali, le sementi, le
disposizioni sanitarie e veterinarie. Per i produttori di prodotti
bio, questo significa il riconoscimento del certificato bio da
parte dell’UE.
Commercio di formaggio
Nel 2008 le esportazioni di formaggi svizzeri nell’Unione europea sono ammontate a 475 milioni di franchi, corrispondenti a circa 50 000 tonnellate.
Gli esportatori svizzeri occupano una posizione di primo piano nel segmento
dei formaggi pregiati. Mentre gli Italiani e i Francesi comperano soprattutto
­Emmental, gli Spagnoli, i Portoghesi e gli Inglesi preferiscono il Groviera. I
Tedeschi, invece, hanno un debole per l’Appenzeller. Nel 2008, dall’UE sono
state importate 41 000 tonnellate di formaggio (pari a 380 milioni di franchi): si
tratta per lo più di prodotti di base che, successivamente, vengono trasformati
dall’industria casearia svizzera. L’Italia e la Francia sono i principali fornitori.
Le specialità importate sono soprattutto: mascarpone, ricotta, mozzarella e
formaggi a pasta molle.
20
BILATERALI
Cronologia
Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000
(pacchetto di Accordi bilaterali I)
Entrata in vigore: 1° giugno 2002
«
Da quando il commercio del formaggio
è stato liberalizzato, posso esportare più
facilmente nell’UE e a un prezzo inferiore. Esporto soprattutto verso la Germania dove la clientela apprezza in modo
particolare i formaggi quarto grasso e le
mie specialità casearie, segnatamente
i formaggi speciali per Pasqua e Natale. Ho provato a esportare il formaggio
all’aglio orsino ma non ha avuto successo. In quanto piccolo caseificio, è
importante per noi poter contare su un
commerciante di formaggi serio che
vanti i nostri prodotti nell’UE: è il segreto del successo. Inoltre, bisogna trovare
una nicchia di mercato per le nostre
specialità.
»
Hans Stettler, produttore caseario
21
ACCORDI
Trasporti terrestri
Il principio sul quale poggia l’Accordo tra la Svizzera e
l’Unione europea sui trasporti terrestri è il trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia. L’Unione europea ha accettato che la Svizzera prelevasse
una tassa sul traffico pesante su strada, riconoscendo
quindi la politica svizzera di trasferimento del trasporto
di merci dalla gomma alla rotaia. Quale contropartita,
la Svizzera ha accettato di autorizzare la circolazione
degli autocarri di 40 tonnellate sul suo territorio.
L’Accordo sui trasporti terrestri è un importante pilastro della
politica svizzera dei trasporti. Esso mira a trasferire la maggiore quantità possibile di merci tramite la ferrovia al fine di
tutelare l’ambiente e in modo particolare lo spazio alpino.
Con la votazione popolare del 1994 sull’iniziativa delle Alpi,
è stato approvato un articolo costituzionale volto a proteggere la regione alpina dalle conseguenze negative del traffico
di transito. Cinque anni dopo, con la firma dell’Accordo sui
trasporti terrestri, l’Unione europea accettava il principio del
trasferimento dalla gomma alla rotaia.
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) costituisce l’elemento chiave dell’Accordo. La
TTPCP viene prelevata su tutti i veicoli pesanti che circolano
sulle strade svizzere. Essa è calcolata in funzione della distanza percorsa, del peso totale autorizzato dei veicoli nonché del
grado di emissione di sostanze inquinanti secondo il principio
«chi inquina, paga». Dal 2009, per un autocarro di 40 tonnellate che percorre una tratta pari a 300 chilometri (p. es. da
Basilea a Chiasso) l’importo della TTPCP ammonta mediamente a 325 franchi. La maggior parte di questi proventi è
investita nella costruzione delle nuove trasversali ferroviarie
alpine (NTFA). La nuova galleria di base del Lötschberg è entrata in servizio nel dicembre 2007, mentre il traforo del Gottardo dovrebbe essere operativo nel 2017. Questi progetti
permetteranno non solo di aumentare la capacità di trasporto ma anche di agevolare ulteriormente il trasferimento delle
merci dalla strada alla ferrovia.
Dal canto suo, la Svizzera ha accettato di aumentare il limite
dei veicoli pesanti da 28 a 40 tonnellate, la norma in vigore attualmente nell’Unione europea. Per trasportare la medesima quantità di merci occorrono oggi meno autocarri e
meno transiti. Nel contempo, i mercati dei trasporti stradali
e ferroviari sono stati ampiamente liberalizzati, a eccezione
del traffico passeggeri. Per permettere la liberalizzazione del
settore dei trasporti, sono state armonizzate alcune norme
quali le condizioni d’accesso alla professione di imprenditore
di trasporti stradali.
Grazie all’accordo, le imprese ferroviarie usufruiscono di un
migliore accesso all’insieme delle reti ferroviarie di altri Paesi
europei. Tale accesso viene concesso alle imprese attive nel
settore dei trasporti internazionali combinati (vale a dire: autocarri e container caricati sul treno).
Meno veicoli pesanti attraverso le Alpi
Dall’introduzione della TTPCP, nel 2001, la tendenza all’aumento del traffico pesante in transito sulle Alpi è stata bloccata. La quota di
merci pesanti trasportate su rotaia ha raggiunto il 64 per cento nel 2008, una proporzione unica in tutto l’arco alpino. Senza questa
politica di trasferimento, ogni anno sulle strade svizzere si sarebbero registrati 500 000 veicoli pesanti in più. Nel 2008, 1,275 milioni di
autocarri hanno attraversato le Alpi, il 9,2 per cento in meno rispetto al 2000, l’anno precedente l’introduzione della TTPCP.
22
BILATERALI
«
Cronologia
Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000
(pacchetto di Accordi bilaterali I)
Entrata in vigore: 1° giugno 2002
Con questo Accordo sui trasporti terrestri, l’UE
riconosce l’obiettivo del trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. D’altra parte,
l’accordo spiana la strada alle prossime tappe di
liberalizzazione del trasporto ferroviario di merci.
Questo accordo è fondamentale per la competitività del trasporto ferroviario di merci e permette
di spedire grandi quantità di merci tramite la ferrovia.
»
Andreas Meyer, CEO FFS
23
ACCORDI
Trasporto aereo
Volare a prezzi modici ad Atene, Barcellona, Bordeaux
o Firenze, anche solo per il week-end? Oggi è possibile, grazie in particolare all’Accordo sul trasporto aereo firmato con l’Unione europea, che ha stimolato la
concorrenza permettendo di migliorare notevolmente
la redditività dei velivoli. Le compagnie aeree possono
ora scegliere liberamente le destinazioni da collegare
La liberalizzazione dello spazio aereo ha permesso a compagnie «low-cost» (a prezzo ridotto) di emergere sul mercato europeo. Ciò ha stimolato la concorrenza, permettendo dunque
ai passeggeri di viaggiare a prezzi sempre più vantaggiosi. In
passato le tariffe aeree e le linee sottostavano all’autorizzazione statale. L’abolizione di questa disposizione e la libera
scelta delle destinazioni hanno aumentato la redditività della
flotta aerea e favorito la concorrenza tra le compagnie aeree.
nonché le loro tariffe. La domanda è l’unico fattore determinante.
Dal 2002 prendere l’aereo in Svizzera è ancora più facile.
Mentre prima gli Stati dovevano dare il loro assenso affinché
una compagnia aerea potesse servire una destinazione, oggi
le linee aeree sottostanno alla legge dell’offerta e della domanda. Ad esempio, se la società che gestisce l’aeroporto
di Lugano – Agno nota che la richiesta di voli supplementari
a destinazione di Londra aumenta, prende subito contatto
con varie compagnie aeree e propone loro diritti di decollo
e di atterraggio (slot) da Lugano – Agno. Analogamente, se
una compagnia elvetica desidera coprire una nuova destinazione, ad esempio Cipro, essa può trattare direttamente con
l’aeroporto stesso. Grazie a questo Accordo i collegamenti
aerei da e per Lugano – Agno, Ginevra – Cointrin o Basilea –
Mulhouse, che erano stati abbandonati da Swiss, sono stati
in poco tempo «rilevati» da compagnie straniere.
24
Sono state inoltre armonizzate le disposizioni relative alla sicurezza che compete all’Agenzia europea per la sicurezza
aerea (AESA). L’AESA svolge mansioni attinenti alla sorveglianza e al rilascio di certificati relativi ai settori tecnici, ad
esempio, la certificazione dei velivoli e degli organismi preposti alla manutenzione di questi ultimi.
La Svizzera prende inoltre parte al progetto «Cielo Unico Europeo» (SES, Single European Sky), il quale mira a riformare
le strutture della navigazione aerea in Europa e a delimitare gli
spazi aerei non più in funzione dei confini nazionali, bensì sulla
base dell’efficacia dei flussi di circolazione.
BILATERALI
«
Cronologia
Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000
(pacchetto di Accordi bilaterali I)
Entrata in vigore: 1° giugno 2002
Il vantaggio dell’Accordo con l’UE sul trasporto
aereo sta nel fatto che, con la liberalizzazione del
mercato aereo, le medesime condizioni valgono
in tutta Europa. Siamo noi ad avvicinare, in modo
­mirato, alcune compagnie aeree per convincerle
ad aprire collegamenti da e verso l’aeroporto di­
Berna – Belp. Tuttavia il mercato sta attualmente
subendo una sensibile contrazione. In fin dei conti,
le destinazioni proposte importano poco alle compagnie aeree. Conta unicamente il tempo occorrente prima che il collegamento diventi redditizio
e se la destinazione offerta sia in sintonia con la
strategia globale della compagnia. Sono indubbiamente i grandi aeroporti a trarre maggiormente
vantaggio dalla liberalizzazione del trasporto aereo,
rispetto a quelli più piccoli, dato il volume del traffico e la migliore ripartizione degli oneri. Ritengo tuttavia che questo Accordo sia, complessivamente,
al passo coi tempi e positivo per il nostro Paese.
»
Charles Riesen, direttore d’aeroporto
25
ACCORDI
Schengen
L’idea alla base di Schengen è potere viaggiare senza
controlli d’identità alle frontiere. Questa libertà di movimento non deve però avvenire a scapito della sicurezza.
I Paesi firmatari hanno quindi potenziato i controlli alle
frontiere esterne e migliorato la cooperazione fra le forze di polizia nonché tra le autorità giudiziarie. Inoltre,
un unico visto permette di entrare e spostarsi in tutto lo
Spazio Schengen e questo costituisce un vantaggio per
il settore svizzero del turismo.
I controlli delle persone alle frontiere comuni sono stati aboliti
all’interno dello Spazio Schengen. È quindi più facile circolare
all’interno dei vari Stati Schengen e gli ingorghi ai valichi di
confine appartengono oramai al passato. La frontiera svizzera
costituisce di fatto un caso a parte: a differenza degli Stati UE,
la Svizzera non ha aderito all’Unione doganale europea per
cui le merci continuano a sottostare all’obbligo di dichiarazione e le guardie di confine possono tuttora svolgere controlli.
Nell’ambito del controllo di merci o in caso di sospetto, esse
possono procedere a un controllo delle persone. Inoltre sono
incaricate di effettuare sporadicamente controlli a campione
lungo le regioni di confine e all'interno del Paese.
D’altra parte, ogni Stato ha la possibilità di ripristinare i controlli sistematici delle persone ai propri confini, per un periodo
limitato e per motivi di sicurezza. Questo può verificarsi, ad
esempio, nel caso in cui si tema una massiccia affluenza di
hooligan per una partita di campionato di calcio, oppure in
occasione di un importante evento politico, quale il vertice del
G8, che richiede misure particolari.
Maggiore sicurezza grazie al SIS
L’assenza di controlli d’identità ai valichi di confine nazionali
non deve mettere a repentaglio la sicurezza interna. I corpi di
polizia degli Stati Schengen hanno quindi potenziato la loro
26
collaborazione. Il Sistema d’Informazione Schengen (SIS)
costituisce l’elemento centrale di questa cooperazione. In
caso di un controllo, alla polizia basta digitare il nome di una
persona nel SIS per verificarne l’identità. Se questa figura già
nel sistema, compaiono allora il nome, alcune informazioni
relative ai suoi connotati, il motivo della sua segnalazione nello schedario e i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.
Nel SIS figurano anche le persone scomparse, ricercate dalla
polizia o oggetto di un divieto d’entrata. Oltre il 95 per cento
dei dati riguardano tuttavia oggetti rubati, sottratti o smarriti,
quali veicoli o passaporti denunciati alle autorità.
Il sistema di ricerca svizzero RIPOL è collegato al SIS in modo
tale che entrambe le banche dati vengano interrogate simultaneamente quando si procede a una consultazione. In pochi
istanti la polizia può accedere a dati provenienti da tutta
­Europa. I criminali hanno scarsissime possibilità di scampare
alla polizia e alla giustizia varcando un confine nazionale.
Dalla sua introduzione in Svizzera, il SIS viene consultato
spesso e le prime esperienze sono assai soddisfacenti: ogni
giorno si rilevano mediamente una ventina di riscontri positivi.
Negli altri Stati Schengen si registrano quotidianamente sette
riscontri positivi sulla base di dati svizzeri.
Controlli alle frontiere esterne
Contemporaneamente all’abolizione dei controlli ai confini
nazionali interni, i controlli alle frontiere esterne dello Spazio
Schengen sono stati intensificati e soddisfano norme comuni.
Col termine «frontiere esterne» si intendono le coste italiane e
spagnole, le frontiere orientali della Polonia o della Slovacchia
nonché gli aeroporti internazionali. Durante i controlli alle frontiere esterne, le guardie di confine procedono alla verifica dei
documenti d’ingresso nell’UE. Nel caso di cittadini di Paesi
terzi che non appartengono quindi all’UE o all’AELS, le guardie di confine consultano sistematicamente il SIS.
BILATERALI
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 5 giugno 2005
Applicazione: 12 dicembre 2008 (aeroporti: 29 marzo 2009)
Politica comune dei visti
Schengen armonizza anche la sua politica comune in materia
di visti: vale a dire che il rilascio del visto Schengen avviene in
base a criteri omogenei, valevoli in tutti gli Stati Schengen. Il
visto Schengen viene consegnato per soggiorni di tre mesi al
massimo ed è valido, in linea di principio, per tutto lo Spazio
Schengen quindi anche in Svizzera. L’industria del turismo elvetico trae notevoli vantaggi da questa disposizione poiché i
turisti indiani o cinesi che viaggiano in tutta Europa possono,
d’ora in poi, recarsi in Svizzera senza richiedere un visto speciale e senza più accollarsi spese supplementari.
Protezione dei dati nel SIS
Sono state definite esplicitamente le informazioni personali
che possono essere registrate nel SIS, così come le persone
abilitate in Svizzera a consultarle. L’elaborazione delle informazioni avviene sotto il controllo delle autorità indipendenti
preposte alla protezione dei dati. Ognuno gode del diritto di
informarsi per sapere se il SIS contiene dati che lo riguardano ed eventualmente ha la possibilità, a talune condizioni, di
consultarli nonché di esigerne la rettifica e/o la cancellazione.
Solo le persone che hanno commesso un’infrazione punibile
con una pena detentiva di almeno un anno (furto aggravato,
traffico di droga, omicidio, ecc.) possono figurare in questo
schedario elettronico con la dicitura «domanda di arresto».
«
In presenza di un sospetto, digitiamo il suo
nome nel SIS e possiamo sapere immediatamente se la persona è ricercata. Le ricerche
della Svizzera e dei Paesi dell’UE sono riunite in
un sistema comune. Nei primi tre mesi successivi all’introduzione del SIS, la polizia cantonale
bernese ha proceduto all’arresto di 66 persone
ricercate a livello europeo, che figuravano nel
sistema. Fra queste, 27 erano ricercate dalle
autorità per mancata comunicazione del loro
luogo di soggiorno oppure erano state segnalate ai fini della loro estradizione. Tutte queste
persone sono state consegnate alle autorità
competenti.
»
Alexandra Stettler, poliziotta
Lo sviluppo di Schengen prosegue
L’Accordo di Schengen è in continuo sviluppo, soprattutto
per soddisfare le più recenti esigenze in materia di sicurezza.
La Svizzera partecipa all’elaborazione della nuova normativa
Schengen: ad esempio, deve decidere se desidera recepire i
nuovi atti giuridici. In caso di rifiuto o di mancato accordo con
l’Unione europea, l’Accordo viene abrogato.
27
ACCORDI
Dublino
Oltre ai perseguitati, ci sono anche persone che emigrano in Europa per motivi economici. Dopo avere
affrontato lunghi viaggi per raggiungere questa meta,
non di rado, alcuni di loro tentano di restarvi spostandosi da un Paese all’altro e presentando una richiesta
di asilo in ognuno di essi. Al fine di sgravare i sistemi di
asilo nazionali da queste domande multiple, l’Accordo
di Dublino stabilisce le regole che permettono di determinare a quale Stato spetti esaminare la domanda di
asilo di ciascun richiedente. Tali disposizioni assicurano una procedura equa per ogni richiedente asilo, pur
limitando le domande ad una sola per persona.
I richiedenti hanno diritto ad un esame equo della loro domanda di asilo senza essere sballottati da un Paese all’altro.
Tali misure servono ad evitare che un richiedente presenti una
domanda in più Stati. Infatti, le domande doppie o multiple
determinano oneri non solo inutili ma anche rilevanti, che gravano sui sistemi di asilo dei rispettivi Paesi.
L’Accordo di Dublino indica, in base a criteri ben definiti, quale Stato membro è competente e quindi incaricato di esa-
minare la richiesta di asilo. Si tratta innanzitutto dello Stato
nel quale risiedono altri membri della famiglia del richiedente.
Se quest’ultimo non ha famiglia in Europa, la responsabilità
incombe allo Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno oppure un visto, oppure al Paese attraverso il quale il richiedente
è entrato in Europa illegalmente. Se non è possibile stabilire
quale Paese sia competente in funzione di questi criteri, allora
diventa responsabile dell’esame della richiesta il Paese nel
quale essa è stata presentata per la prima volta (Paese di
primo asilo) e spetta a quest’ultimo esaminare la domanda di
asilo e seguire la persona interessata. Se la domanda è stata
respinta ma il richiedente tenta comunque di presentarne una
nuova in un altro Stato, egli può essere rinviato nello Stato
competente.
Le impronte digitali di ciascun richiedente asilo vengono registrate nella banca dati europea Eurodac, alla quale hanno
accesso tutti i Paesi firmatari dell’Accordo di Dublino. Consultando questo schedario elettronico, uno Stato è in grado
di scoprire molto rapidamente se una procedura di esame è
già stata avviata in un altro Paese. Tali ricerche permettono
molto spesso di evitare esami e pratiche amministrative piuttosto onerose.
I Paesi del bacino mediterraneo sono più sollecitati
Per ragioni geografiche evidenti, i richiedenti asilo scelgono prevalentemente i Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo quali Spagna, Italia, Malta oppure Grecia come
porta d’ingresso nell’Unione europea. Questo spiega il motivo per cui tali Stati sono
spesso più sollecitati di altri. L’UE ha intavolato negoziati per una distribuzione più
equa degli oneri legati alla politica comune di asilo. I meccanismi di adeguamento
finanziario costituiscono uno dei provvedimenti attuati al fine di sostenere questi
Stati. La Svizzera non versa alcun contributo a favore di tali strumenti.
28
BILATERALI
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Accettazione da parte del popolo svizzero: 5 giugno 2005
Applicazione: 12 dicembre 2008
La Svizzera si trova al centro dell’Europa e per non ritrovarsi
isolata ha scelto di aderire all’Accordo di Dublino sulla politica
di asilo comune. Ancor prima che questo Accordo entrasse in vigore, la Svizzera procedeva già al rilevamento delle
impronte digitali dei richiedenti asilo. Ora queste ultime vengono registrate nella banca dati Eurodac, che contiene i dati
relativi ai richiedenti asilo di tutti gli altri Stati firmatari dell'accordo. Confrontando elettronicamente le impronte digitali, la
Svizzera è in grado di verificare se il richiedente asilo ha già
presentato una domanda in un altro Stato, ad esempio in
Italia. Le prime esperienze realizzate fino ad oggi con Eurodac
indicano che il tasso di riscontri positivi è assai alto.
«
La persona che si presenta nel nostro centro
di registrazione ha diritto ad un esame equo
della sua richiesta di asilo. Registriamo i suoi
dati e lo sottoponiamo ad alcune domande
al fine di ottenere le informazioni necessarie all’esame della sua richiesta di asilo.
Rileviamo inoltre le sue impronte digitali.
Da quando siamo collegati con Eurodac, la
banca dati europea contenente le impronte
digitali di tutti i richiedenti asilo, possiamo
verificare immediatamente se il candidato
ha già presentato una prima domanda in un
altro Paese.
»
Antonio Simona, direttore di un Centro
di registrazione e procedura
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ACCORDI
Fiscalità del risparmio
Gli interessi sugli investimenti in Svizzera percepiti da
persone fisiche residenti in uno Stato dell’Unione europea sottostanno alla ritenuta d’imposta. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio firmato con l’UE permette di
evitare che la normativa fiscale europea venga aggirata
tramite depositi bancari in Svizzera. Il segreto bancario
è così salvaguardato.
Dalla metà del 2005 i clienti europei delle banche svizzere
devono comunicare per scritto al loro istituto di credito quale
procedura applicare relativamente ai loro redditi da risparmio:
o autorizzano l’istituto bancario a trasmettere alle autorità
fiscali del loro Stato di residenza le informazioni relative agli
interessi corrisposti oppure la banca procede automaticamente alla ritenuta d’imposta alla fonte.
La dichiarazione: un cittadino europeo cliente di una banca
svizzera accetta che essa dichiari l’ammontare degli interessi
corrisposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
L’istituto di credito trasmette le informazioni al Paese europeo interessato, che tasserà i redditi da risparmio in base
alla propria normativa fiscale. Nel 2007 sono state trasmesse
in totale 64 000 dichiarazioni alle autorità fiscali dei rispettivi
Paesi dell’Unione europea. La trasmissione avviene generalmente per via elettronica; i dati sono criptati e protetti da
diverse password. Il valore dei redditi da risparmio così dichiarati ­ammontava complessivamente a circa 820 milioni di
franchi.
La ritenuta d’imposta: se il cliente non desidera dichiarare
i suoi redditi da risparmio, la banca ha l’obbligo di prelevare automaticamente un’imposta sugli interessi versati. Tale
imposta, attualmente del 20 per cento, dalla metà del 2011
aumenterà al 35 per cento. La banca invia l’importo trattenuto all’Amministrazione federale delle contribuzioni rispettando
l’anonimato del proprio cliente. A sua volta l’Amministrazione
versa il 75 per cento di questo importo allo Stato europeo
interessato. Il rimanente 25 per cento spetta alla Svizzera e
viene suddiviso tra Confederazione (15 per cento) e Cantoni
(10 per cento). Nel 2008 sono stati riscossi e ridistribuiti 738
milioni di franchi.
Questo sistema permette di assicurarsi che i cittadini dell’UE
rispettino la legislazione fiscale relativa ai redditi da risparmio.
Il segreto bancario rimane preservato poiché il cliente che
opta per la ritenuta d’imposta non ha l’obbligo di dichiarare la
sua relazione d’affari con la banca.
Quali prodotti finanziari sono interessati dall’accordo?
L’accordo riguarda gli interessi di vari tipi d’investimenti di capitale, non contempla quindi
unicamente gli interessi corrisposti dalle banche ma anche, per esempio, da gestori patrimoniali. Inoltre, verte sugli interessi dei conti di risparmio, delle obbligazioni oppure di prestiti a
sostegno di un’attività commerciale.
30
BILATERALI
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Entrata in vigore: 1° luglio 2005
«
L’accordo sulla fiscalità del risparmio
offre importanti vantaggi sia all’Unione
europea che alla Svizzera. Ogni anno,
quest’ultima versa agli Stati membri
dell’UE un gettito fiscale pari a 500 milioni di franchi (2007). In contropartita,
l’accordo permette di garantire il segreto
bancario in Svizzera anche ai cittadini
dell’UE.
»
Urs Ph. Roth, presidente del Comitato
esecutivo e delegato del Consiglio di
amministrazione dell’Associazione
svizzera dei banchieri
31
ACCORDI
Lotta contro la frode
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Ratifica da parte della Svizzera: 23 ottobre 2008
Applicazione provvisoria da parte della Svizzera: dal 8 aprile 2009
Il contrabbando e la frode in materia d’imposte indirette nuocciono agli scambi commerciali e provocano
ingenti perdite fiscali. Grazie all’Accordo bilaterale sulla lotta contro la frode, la Svizzera e l’Unione europea
hanno gettato le basi al fine di lottare efficacemente
contro tali attività fraudolente.
I reati inerenti ai dazi doganali, all’imposta sul valore aggiunto
e alle imposte sul consumo ma anche quelli relativi alle frodi
in materia di distribuzione di sovvenzioni e agli appalti pubblici
spesso oltrepassano i confini nazionali. La Svizzera e l’Unione
europea (UE) collaborano strettamente al fine di lottare contro
questa forma di criminalità organizzata. Essendo una piazza
finanziaria efficiente, la Svizzera si ritrova in una posizione
particolarmente esposta e non deve essere utilizzata come
«centro operativo» per attività illecite.
I contrabbandieri truffano lo Stato aggirando i dazi doganali,
l’imposta sul valore aggiunto e le imposte speciali su prodotti
di consumo quali tabacco, alcolici od oli minerali. Quando
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vengono importati prodotti, allo Stato devono essere versate
delle imposte indirette. Esistono frodi anche nel settore delle
sovvenzioni, quando sono percepite sulla base di false informazioni e nell’ambito degli appalti pubblici.
La Svizzera si è impegnata a concedere assistenza giudiziaria e amministrativa all’Unione europea. Le autorità federali di
perseguimento penale possono disporre provvedimenti coercitivi a favore dell’UE quali perquisizioni, confische o accesso alla documentazione bancaria. Su richiesta delle autorità
europee, di regola le autorità inquirenti svizzere ricorrono agli
stessi strumenti giuridici applicati in un iter procedurale svizzero. Possono essere adottati provvedimenti coercitivi non solo
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (scambio d’informazioni
tra autorità giudiziarie) ma anche – e questo costituisce una
novità – nel quadro dell’assistenza amministrativa (cooperazione tra autorità amministrative quali le autorità doganali).
Questo accordo non concerne le imposte dirette come, ad
esempio, le imposte sul reddito.
BILATERALI
Ambiente
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Entrata in vigore: 1° aprile 2006
La tutela dell’ambiente e del clima costituisce una
sfida considerevole. Per affrontare tale sfida occorre
collaborare a livello internazionale. Ragione per cui la
Svizzera è membro dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA).
Un Paese può trasmettere segnali oppure svolgere un ruolo pionieristico adottando misure appropriate a favore della
tutela dell’ambiente. Tuttavia, tali misure si rivelano assai più
efficaci quando sono coordinate su scala internazionale e
attuate in collaborazione con altri Stati. L’Agenzia europea
per l’ambiente e la sua rete d'informazione e di osservazione
in materia ambientale (EIONET) costituiscono gli enti chiave
nell’ambito della cooperazione europea in materia di politica
ambientale.
allo smaltimento dei rifiuti o alla biodiversità, permettono di
trovare una risposta a tutte queste domande. I dati vengono
raccolti periodicamente da ciascuno Stato membro dell’UE
nonché da altri cinque Paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda,
Liechtenstein e Turchia) prima di essere trasmessi all’AEA.
Essa esamina le informazioni raccolte e mette a disposizione
di tutti i Paesi i risultati scientifici delle sue analisi. Quale organo consultivo e peritale, l’Agenzia fornisce anche dati scientifici e sostiene i responsabili delle politiche ambientali.
I costi per la partecipazione della Svizzera all’AEA ammontano
a circa 2 milioni di franchi all’anno. In contropartita, le università, le imprese e le organizzazioni private svizzere possono
prendere parte ai programmi di ricerca dell’AEA e beneficiare
di sovvenzioni dell’Unione europea.
Come e perché l’ambiente si degrada? A quale velocità? Dove
occorre agire? Quali provvedimenti applicare? I dati statistici,
ad esempio quelli relativi ai cambiamenti climatici, all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, al deterioramento del terreno,
La Svizzera ha voce in capitolo
Quale membro a tutti gli effetti dell’AEA, la Svizzera può influire sulla scelta delle priorità. I
principali temi affrontati dall’AEA sono l’osservazione degli ecosistemi, lo studio degli effetti
legati ai cambiamenti climatici, la biodiversità, la salvaguardia della salute dell’Uomo e della
qualità di vita, lo sfruttamento delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti. L’AEA persegue i
seguenti obiettivi:
– fornire dati affidabili e pertinenti ai responsabili delle politiche ambientali e al pubblico;
– promuovere lo sviluppo sostenibile;
– migliorare la tutela dell’ambiente.
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ACCORDI
Prodotti agricoli trasformati
Il cioccolato è il prodotto svizzero d’esportazione per
antonomasia. Questa golosità è andata diffondendosi
largamente in tutta Europa grazie, in modo particolare,
all’Accordo sui prodotti agricoli trasformati che ne ha
favorito la commercializzazione.
Il commercio dei prodotti agricoli trasformati (quali, per
l’appunto, il cioccolato, le minestre, i biscotti e la pasta) è
disciplinato da norme a parte. Il comune denominatore di
questi prodotti è che si tratta di generi alimentari fabbricati
industrialmente a partire da materie prime agricole. L’Accordo sui prodotti agricoli trasformati tiene conto dei recenti
sviluppi dell’industria agroalimentare ed estende il campo di
applicazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica
europea.
La produzione svizzera di materie prime agricole è protetta
da dazi doganali all’importazione. Al contempo l’industria
alimentare elvetica usufruisce di sovvenzioni all’esportazione. Questa compensazione del prezzo delle materie prime
agricole permette di controbilanciare le differenze di prezzo,
talvolta notevoli, delle materie prime agricole tra il mercato
svizzero e quello europeo. La percentuale di trasformazione
industriale sottostà invece alle regole del libero scambio. I
produttori svizzeri usufruiscono pertanto delle medesime
opportunità sui mercati d’esportazione dei loro concorrenti
europei.
Al fine di agevolare ulteriormente gli scambi commerciali,
l’Unione europea e la Svizzera hanno stabilito, di comune accordo, di ridurre i dazi doganali e gli aiuti all’esportazione sulle
materie prime agricole. La differenza di prezzo tra il mercato
svizzero e quello dell’UE serve da valore di riferimento. Dato
che il prezzo del latte, del grano e di altre materie prime agricole è solitamente più alto in Svizzera rispetto all’Unione europea, entrambe le Parti hanno concordato quanto segue:
in linea di massima, l’Unione europea non preleva più dazi
doganali all’importazione per questa categoria di prodotti
(cioccolato, biscotti, caramelle, ecc.) e non versa sovvenzioni
all’esportazione (ad esempio, a favore dei produttori italiani
di pasta); dal canto suo la Svizzera riduce i dazi doganali sulle importazioni provenienti dall’UE così come le sovvenzioni
all’esportazione verso l’Unione europea per un importo pari
alla differenza di prezzo delle materie prime agricole tra la
Svizzera e l’UE.
Disposizioni speciali riguardanti lo zucchero
Il commercio dello zucchero sottostà a regole specifiche: dato che per decenni i prezzi dello
zucchero sono stati pressoché identici nell’Unione europea e in Svizzera, entrambi i partner
hanno deciso di abolire gli aiuti all’esportazione per questa materia prima agricola. Pertanto per
lo zucchero presente nei prodotti trasformati si applicano le regole del libero scambio.
34
BILATERALI
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Entrata in vigore: 30 marzo 2005
Questo Accordo si è rivelato proficuo per entrambe le parti e
ha favorito in modo particolare l’industria agroalimentare elvetica: tra il 2005 e il 2007 le esportazioni di cioccolato verso
l’Unione europea sono aumentate del 52 per cento, il volume
di biscotti esportati è cresciuto del 29 per cento e quello delle
caramelle del 39 per cento. L’Accordo interessa all’incirca
180 imprese attive nel settore alimentare, rappresentanti
quasi 30 000 posti di lavoro. Anche i contadini traggono vantaggi da tale Accordo: oltre la metà della produzione totale
di latte in Svizzera è assorbita dall’industria agroalimentare.
Inoltre questo settore consuma più del 50 per cento della
produzione di farina di grano tenero e quasi il 45 per cento
del raccolto di patate.
«
L’Accordo sui prodotti agricoli trasformati costituisce un successo
per l’intero settore che esporta
cioccolato. Le pratiche amministrative che i nostri clienti devono
svolgere sono diminuite. Oltre alla
Svizzera, dove le vendite continuano a crescere, i Paesi nei quali
esportiamo di più sono: Francia,
Germania, Italia, Austria e Scandinavia.
»
Volker Kremser, responsabile
delle esportazioni
35
ACCORDI
MEDIA
L’industria cinematografica svizzera è in pieno sviluppo: le produzioni, gli spettatori e la risonanza in europa
aumentano. Fra i motivi all’origine di questa evoluzione
troviamo MEDIA, il programma di aiuto dell’UE a favore
delle produzioni audiovisive europee, al quale la Svizzera ha aderito.
I cineasti europei non hanno vita facile rispetto ai loro colleghi
americani. Infatti, mentre ai produttori di Hollywood basta alzare il mignolo per raggiungere centinaia di milioni di spettatori,
i loro omologhi europei producono film penalizzati da mercati
nazionali nettamente più esigui. Per poter essere distribuito in
un altro Paese, un film europeo dev’essere doppiato. Per le
produzioni cinematografiche europee ciò costituisce un ulteriore ostacolo che riduce la redditività dell’opera. Il risultato è
che i film americani occupano una quota di mercato preponderante nel panorama cinematografico europeo.
L’Unione europea tenta di porre rimedio a questo problema
tramite il programma MEDIA finalizzato a promuovere innanzi
tutto la creazione e la distribuzione di opere cinematografiche
europee. Al suo attivo, alcuni successi internazionali: il film
tedesco «Le vite degli altri», che ha ottenuto il premio Oscar
quale miglior film in lingua straniera nel 2007, era una produzione sostenuta dal programma MEDIA.
36
Anche la Svizzera partecipa a pieno titolo a questo programma, che consente ai cineasti e ai produttori svizzeri di seguire programmi europei di formazione. Essi hanno inoltre la
possibilità di richiedere fondi per la realizzazione di progetti
(sceneggiature), assicurare la distribuzione e la commercializzazione delle opere cinematografiche, nonché seguire programmi di formazione e perfezionamento dei professionisti.
MEDIA sostiene inoltre la partecipazione a numerosi festival:
questo permette ai professionisti svizzeri del ramo di acquisire maggiore visibilità internazionale.
Da quando la Svizzera partecipa a MEDIA, oltre il 60 per cento delle richieste presentate da cineasti svizzeri è stato accettato. Si tratta di una percentuale piuttosto alta se confrontata
con il resto dell’Europa. Solo nel 2006, i cineasti svizzeri hanno ottenuto 1,25 milioni di franchi per lo sviluppo di progetti.
Il programma di sostegno al cinema MEDIA dispone di uno
stanziamento di 755 milioni di euro, da ripartire tra il 2007 e
il 2013. Il contributo svizzero ammonta a circa 10 milioni di
franchi all’anno. L’Accordo dev’essere rinnovato ad ogni nuova generazione di programma, vale a dire ogni sette anni.
BILATERALI
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Entrata in vigore: 1° aprile 2006
Firma del rinnovo dell’Accordo: 11 ottobre 2007
«
Senza il programma MEDIA, la situazione dell’industria
cinematografica svizzera sarebbe ancora più problematica. Per realizzare le coproduzioni dobbiamo ricorrere alla
collaborazione dei Paesi vicini, per raggiungere un pubblico sufficiente abbiamo bisogno di un sostegno finanziario alla distribuzione. Sono stata fortunata in quanto,
grazie al programma MEDIA, ho potuto partecipare a un
corso di perfezionamento rivolto ai produttori e, nell’ambito del Festival del film di Cannes, sono stata designata
«Producer On The Move», un programma di aiuto a favore dei giovani produttori. Abbiamo ricevuto fondi per
la realizzazione del lungometraggio «Mon frère se marie»
(Mio fratello si sposa) del regista svizzero Jean-Stéphane
Bron nonché per il film «Home – I Robinson dell’asfalto»
con protagonisti Isabelle Huppert e Olivier Gourmet.
Questa opera prima di finzione per il grande schermo,
della regista svizzera Ursula Meier, è una coproduzione
elvetico – franco – belga ed è stata oggetto di una proiezione speciale alla Settimana Internazionale della Critica
di Cannes 2008.
»
Elena Tatti, produttrice
37
ACCORDI
Pensioni
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Entrata in vigore: 31 maggio 2005
Fino ad oggi gli ex funzionari europei in pensione che
desideravano stabilirsi in Svizzera erano penalizzati
poiché subivano una doppia imposizione della loro rendita pensionistica. Con l’Accordo bilaterale sulle pensioni, l’Unione europea e la Svizzera hanno rimediato a
questa situazione.
L’Accordo interessa appena una cinquantina di funzionari,
ma pone fine ad un’ingiustizia che durava da parecchi anni.
L’Unione europea versa infatti ai suoi ex funzionari la rendita
pensionistica al netto delle imposte, dato che preleva già le
tasse alla fonte. Prima della conclusione dell’Accordo sulle
pensioni, la Svizzera tassava a sua volta l’importo corrisposto
dall’UE a tutti i funzionari in pensione domiciliati sul suo territorio. L’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea ha
abolito questa doppia imposizione per cui la Svizzera rinuncia
a tassare una seconda volta le pensioni degli ex funzionari
dell’UE. Le rendite che non sottostanno a imposta possono
tuttavia servire a determinare il tasso d’imposta da applicare
ad altri redditi tassabili del pensionato.
Questa disposizione interessa unicamente gli ex funzionari
delle istituzioni europee (vale a dire: il Parlamento europeo,
la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea
e la Corte di giustizia delle Comunità europee) domiciliati in
Svizzera.
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BILATERALI
Statistica
Cronologia
Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
Entrata in vigore: 1° gennaio 2007
Quale posizione occupa la piazza economica svizzera
rispetto alla concorrenza europea? Qual è l’evoluzione
salariale e del tasso di disoccupazione oppure del volume di traffico rispetto agli altri Paesi europei? Grazie
all’Accordo bilaterale di cooperazione nell’ambito della
statistica, la qualità e la pertinenza dei raffronti tra i dati
svizzeri e quelli europei verranno migliorate in numerosi settori.
Fino a poco tempo fa la Svizzera mancava di visibilità a livello
di statistiche in Europa. Grazie all’entrata in vigore dell’accordo sulla cooperazione statistica, la raccolta di dati è stata armonizzata con gli standard di Eurostat, contribuendo
così a migliorarne la comparabilità. La Svizzera può quindi
beneficiare di un migliore accesso ai dati presentati dall’UE
nonché di una maggiore visibilità grazie alla pubblicazione a
livello europeo di dati statistici svizzeri eurocompatibili. Una
simile visibilità è fondamentale: ad esempio, un’impresa che
desidera impiantarsi in Europa può scegliere la sua sede principale basandosi sulle informazioni a disposizione relative ai
vari Paesi UE. Disporre d’informazioni statistiche armonizzate
è oggi indispensabile al fine di prendere decisioni avvedute
tanto in ambito politico quanto in economia. Due esempi nei
quali le statistiche assumono una notevole rilevanza:
alla ferrovia. Risulta infatti particolarmente importante disporre di dati precisi riguardanti le categorie di veicoli pesanti che
transitano in Svizzera al fine di stabilire la tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
indicatori socioeconomici: è infatti possibile confrontare su
scala europea il livello, la struttura e l’evoluzione dell’occupazione, della disoccupazione e della povertà; simili riscontri
risultano utili segnatamente per trovare possibili soluzioni politiche.
La raccolta dei dati rimane di competenza dei rispettivi istituti
nazionali di statistica, i quali verificano e analizzano i dati nazionali prima di trasmetterli a Eurostat, a Lussemburgo. Eurostat collabora con i 27 Paesi membri dell’Unione europea, la
Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein nonché con
numerosi Stati terzi e alcuni Paesi del bacino mediterraneo.
Per partecipare a Eurostat e beneficiare della pubblicazione
dei propri dati, la Svizzera versa un contributo annuo di circa
cinque milioni di franchi. Tale contributo le permette inoltre di
accedere all’insieme dei dati statistici dell’UE e di partecipare
al programma pluriennale di formazione di statistica dell’UE.
Gli istituti universitari e l’Ufficio federale di statistica possono
prendere parte ai programmi europei di ricerca.
settore dei trasporti: i dati disponibili relativi al flusso del traffico permettono di meglio orientare la politica svizzera dei
trasporti segnatamente al fine di raggiungere l’obiettivo di
trasferire progressivamente il trasporto di merci dalla strada
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ACCORDI
Istruzione, formazione
professionale e gioventù
La materia grigia costituisce la principale materia prima
della Svizzera. La formazione e la formazione continua
svolgono pertanto un ruolo di primaria importanza per
la prosperità del Paese. La partecipazione ai programmi dell’Unione europea a favore della formazione, della
formazione professionale e della gioventù permette di
ampliare e di migliorare l’offerta nell’ambito della formazione.
La Svizzera partecipa a svariati programmi dell’UE a favore
della formazione, della formazione professionale e della gioventù già dagli anni Novanta. Nel 2004, la Svizzera e l’UE
hanno deciso, di comune accordo, di suggellare tale collaborazione tramite un accordo bilaterale.
I programmi di formazione dell’UE mirano a migliorare l’offerta, la qualità e la mobilità nell’ambito della formazione, della
formazione professionale e della gioventù. Esistono infatti
numerosi programmi, quali gli scambi di studenti e giovani ai quali viene offerta la possibilità di acquisire una prima
esperienza professionale all’estero tramite la messa in rete di
istituti scolastici, la formazione continua degli insegnanti e il
promovimento di attività transfrontaliere a favore della gioventù. Alunni, apprendisti e studenti, ma anche adulti, possono
acquisire un bagaglio di esperienze professionali all’estero
nonché allacciare contatti personali. Essi possono così accedere a un’offerta più ampia nell’ambito della formazione che
permette loro di accrescere le opportunità di trovare un posto
di lavoro. La piazza economica svizzera può pertanto beneficiare di specialisti qualificati.
Fra i programmi d’insegnamento superiore, il più noto è
«Erasmus». Esso fa parte del programma europeo «Apprendimento lungo tutto l’arco della vita»: durante i loro studi, gli
studenti possono trascorrere uno o due semestri in una scuo-
Stage, formazione degli adulti e programmi a favore della gioventù
Oltre agli scambi di studenti, i programmi propongono altre interessanti offerte meno note, fra le quali:
stage: al termine del loro apprendistato, i giovani svizzeri – diplomati o studenti – hanno la possibilità di seguire uno stage di perfezionamento in uno Stato membro dell’Unione europea; lo stesso vale per i giovani europei che vogliono venire in Svizzera; nel 2007,
240 giovani svizzeri hanno approfittato di questa opportunità e 160 giovani provenienti dall’UE sono venuti in Svizzera; la maggior parte
degli stage vengono organizzati nel settore dei servizi;
formazione degli adulti: svariati progetti finalizzati a promuovere formazione continua degli adulti, segnatamente un progetto dedicato
ai formatori per adulti che mira a permettere alle persone meno inclini a formarsi di accedere alla formazione continua;
il programma «Gioventù in azione» sostiene progetti transnazionali che si basano su iniziative proprie; ad esempio, gruppi provenienti
da cinque Paesi si sono riuniti all’«European Footbag Camp» che, accanto alle numerose attività sportive in comune prevede anche
atelier culturali.
40
BILATERALI
Cronologia
Partecipazione ufficiale a due programmi comunitari
di formazione fino al 1995; in seguito, partecipazione indiretta ai
programmi oppure tramite singoli progetti.
Dal 9 aprile 2008, negoziati in previsione di una
partecipazione ufficiale.
la superiore di un altro Paese. Questo periodo è computato
come parte degli studi. Durante l’anno scolastico 2006-2007,
2118 studenti svizzeri hanno trascorso uno o due semestri
in un’università all’estero. Nel 2007, la Svizzera ha quindi
stanziato 14 milioni di franchi per finanziare, segnatamente
soggiorni di studi, di tirocinio e di formazione professionale, a
favore di 5400 giovani all’estero.
«
Ho trascorso sette mesi all’Università di Bologna.
Studentessa in giurisprudenza, ho seguito dei corsi
di diritto costituzionale italiano. Questo mi ha aiutata
nella comprensione del diritto costituzionale svizzero.
Mi sono ritrovata in un posto che, da giovane studentessa quale ero, non conoscevo affatto. Così ho dovuto cavarmela da sola e organizzare assolutamente
tutto. Oltretutto in un’altra lingua! Dalla Svizzera ho ricevuto un aiuto finanziario di 250 franchi al mese. Sto
scrivendo il lavoro di master sull’obbligo di dichiarazione contemplato dalla legge federale sulle borse e
il commercio di valori mobiliari. Lo studio legale nel
quale sto svolgendo il tirocinio professionale valuta
positivamente il mio soggiorno all’estero.
»
Simona Liechti, studentessa in giurisprudenza
41
ACCORDI
Domande e risposte
La politica europea della Svizzera conduce ad un’adesione all’UE?
No. Un’adesione all’UE è, certo, una fra le varie opzioni che si presentano
alla Svizzera. Tuttavia al momento non costituisce un tema da dibattere per
il Consiglio federale: esso privilegia infatti la «via bilaterale», ritenendo che
gli interessi della Svizzera siano attualmente meglio salvaguardati tramite
la conclusione di accordi bilaterali in ambiti chiaramente definiti quali il
commercio, la sicurezza interna o l’ambiente. Fino ad ora questa via ha
dato ottimi risultati. Le relazioni con l’Unione europea non sono mai state
così strette. Gli scambi economici tra la Svizzera e l’UE superano il miliardo
di franchi al giorno. Questa collaborazione intensa si fonda su una ventina
di accordi principali e su oltre 100 accordi secondari.
Quali sono i vantaggi e gli inconvenienti della «via bilaterale»?
Fra i vantaggi, possiamo citare l’approccio bilaterale che permette una
collaborazione su misura, in ambiti che rivestono un interesse tanto per
la Svizzera quanto per l’Unione europea. I settori in questione sono l’apertura reciproca dei mercati, la partecipazione alle agenzie e ai programmi
europei (ad es. nei campi della ricerca, dell’ambiente o della promozione
cinematografica), la cooperazione transfrontaliera fra le varie forze di polizia nonché la collaborazione tra autorità giudiziarie. Parallelamente, la Svizzera sviluppa e conserva le proprie direttive in altri ambiti che, a seconda
dei suoi interessi, divergono dal diritto europeo, in particolare per quanto
riguarda la politica monetaria e commerciale oppure il mercato del lavoro
e la piazza finanziaria.
Fra gli inconvenienti, si possono annoverare il fatto che le imprese elvetiche
sono svantaggiate rispetto alle loro concorrenti europee in taluni aspetti
poiché l’apertura del mercato non è completa, specialmente nel settore
chiave delle prestazioni di servizi. A ciò si aggiunge il fatto che la Svizzera
non può partecipare all’elaborazione della normativa comunitaria allorché
gli effetti della legislazione europea spesso incidono direttamente sul nostro Paese.
Quali sono i vantaggi e gli inconvenienti dell’adesione all’UE?
Fra i vantaggi possiamo citare l’integrazione economica completa della Svizzera nel mercato interno europeo. Le imprese che hanno sede in
Svizzera sarebbero parificate a tutti gli effetti alle loro concorrenti europee
rispetto al mercato internazionale. A ciò occorre aggiungere i diritti di codecisione di cui la Svizzera godrebbe quale Stato membro a pieno titolo.
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Fra gli inconvenienti si possono menzionare alcune conseguenze economiche quali l’aumento dei tassi d’interesse (perdita di bonus d’interessi)
nonché un contributo relativamente alto (versamenti annui netti pari a
3,4 miliardi di franchi). Il referendum e le iniziative popolari potrebbero
essere mantenuti. Tuttavia, il loro campo di applicazione sarebbe in parte
limitato.
Per quale motivo il Consiglio federale non ritira la sua domanda di
adesione all’UE, da anni «congelata» a Bruxelles?
La «domanda di adesione» corrisponde, in realtà, a lettere risalenti a maggio 1992 nelle quali il Consiglio federale palesava l’auspicio di intavolare
trattative di adesione. Nel gennaio 1993 il Consiglio federale ha annunciato
che la Svizzera rinunciava all’avvio delle negoziazioni fino a nuovo avviso.
Queste lettere non costituiscono un atto giuridico bensì corrispondono unicamente ad una dichiarazione politica. Questo spiega perché non sia possibile «ritirare la domanda» proprio perché non si tratta di un atto giuridico in
senso stretto. D’altra parte, una domanda di adesione «congelata» da oltre
quindici anni non comporta alcuna implicazione pratica. Qualora la Svizzera desiderasse rilanciare le trattative di adesione, dovrebbe in ogni caso
presentare una nuova domanda all’UE. Infatti, l’Unione europea odierna non
è più la Comunità europea del 1992. Di conseguenza, il Consiglio federale
non ritiene necessario affrontare la questione del ritiro della domanda di
adesione come viene talvolta richiesto. L’Assemblea federale condivide
questa posizione: del resto il Parlamento ha sempre respinto gli interventi
che puntano al ritiro della domanda di adesione della Svizzera all’UE.
Qual è il futuro della via bilaterale?
La via bilaterale non è tutta rose e fiori: trovare soluzioni con un’Unione
che annovera 27 Stati membri può rivelarsi un cammino tutto in salita.
La Svizzera e l’UE sono finora riuscite a concludere accordi che soddisfano
gli interessi di entrambe le parti, tanto nel settore delle relazioni economiche che in ambiti prettamente politici quali la sicurezza, l’asilo e l’ambiente. Al fine di perseguire una politica bilaterale proficua, occorre soddisfare
talune condizioni: in primo luogo, la Svizzera deve poter continuare a
disporre di un margine di manovra sufficiente nell’ambito delle sue relazioni
con l’Unione europea; in secondo luogo, l’UE deve essere disposta a trovare
soluzioni con la Svizzera, sulla base di accordi bilaterali; ed infine, le condizioni quadro economiche non devono cambiare a scapito della Svizzera.
BILATERALI
La Svizzera deve adattarsi sistematicamente a tutte le decisioni
adottate dall’UE?
No. La Svizzera non è legata allo sviluppo della normativa comunitaria: adegua le proprie disposizioni alla legislazione europea unicamente quando è
nel suo interesse. Accade, ad esempio, quando le prescrizioni svizzere e
quelle europee divergono e creano ostacoli al commercio penalizzando le
imprese che hanno sede in Svizzera rispetto alle loro concorrenti europee.
In alcuni casi la normativa svizzera viene adattata al fine di assicurare la
salvaguardia della sanità pubblica, preservare la sicurezza dei prodotti alimentari oppure tutelare la sicurezza giuridica. Esistono ambiti più sensibili
per i quali la Svizzera conserva intenzionalmente regolamentazioni che differiscono dalle direttive europee soprattutto per quanto riguarda il trasporto
degli animali e gli alimenti geneticamente modificati oppure in materia di
normativa sui brevetti o ancora nell’ambito fiscale.
Perché la Svizzera e l’Unione europea avviano periodicamente nuove
trattative?
Le parti si riuniscono al tavolo dei negoziati solo quando ognuna trova il
proprio interesse. I numerosi accordi conclusi e le innumerevoli trattative
condotte tra la Svizzera e l’Unione europea rispecchiano la stretta interdipendenza degli interessi correlati a questo partenariato. Non è sorprendente dato che la Svizzera è ubicata nel cuore dell’Europa. L’Unione europea è,
incontestabilmente e di gran lunga, il partner commerciale più importante
della Svizzera e quest’ultima rappresenta il terzo sbocco commerciale per
i prodotti dell’UE (i dati si riferiscono al 2008). I problemi urgenti relativi ai
settori dei trasporti e dell’ambiente così come nell’ambito della migrazione, della criminalità o dell’asilo esulano dai meri confini nazionali. Occorre
pertanto trovare soluzioni a livello transfrontaliero. In numerosi casi non
si tratta di affrontare nuove problematiche bensì di sviluppare gli accordi
già esistenti. Preservare ma anche conservare l’acquis bilaterale esistente
costituisce un programma particolarmente ambizioso: alcuni accordi devono essere rinnovati a scadenze regolari, altri adeguati ad avvenimenti
recenti, altri ancora devono essere estesi a nuovi membri dell’UE. Le parti
interessate intavolano trattative per nuovi settori solo se hanno individuato
un manifesto interesse comune. In Svizzera spetta al Consiglio federale, al
Parlamento e, in caso di referendum, al popolo decidere della sorte di un
nuovo accordo.
Chi decide se la Svizzera deve concludere o meno un nuovo accordo
con l’UE?
Se un accordo richiede l’emanazione di nuove leggi oppure determina
modifiche importanti della legislazione in vigore, la Costituzione svizzera
prevede che la decisione spetti al Parlamento federale e, in caso di referendum, al popolo. In taluni ambiti, definiti in modo esplicito, il Consiglio
federale è autorizzato a decidere in modo autonomo, previa approvazione
da parte dell’Assemblea federale.
Quanto spende la Svizzera tramite la «via bilaterale»? A quanto ammonterebbe il contributo della Svizzera in caso di adesione all’UE?
Se si sommano i diversi contributi che la Svizzera versa per partecipare ai
vari programmi, agenzie e cooperazioni nell’ambito degli Accordi bilaterali
e si aggiungono i contributi finalizzati alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Europa allargata, il contributo della Svizzera all’UE ammonta annualmente a circa 600 milioni di franchi. Il contributo netto della
Svizzera in caso di adesione all’Unione europea sarebbe sensibilmente più
alto: in base ad un modello matematico risalente al 2006, si aggirerebbe
intorno a 3,4 miliardi di franchi. In entrambi i casi occorre comunque tenere
conto dei ritorni finanziari di questi contributi.
L’Unione europea si adopera per ridurre le disparità economiche in
Europa. Anche la Svizzera vi prende parte attivamente?
La Svizzera versa un contributo di solidarietà al fine di costruire un’Europa
stabile, democratica e prospera. Il suo è un approccio autonomo e si fonda
sul partenariato con l’Unione europea. La Svizzera partecipa, ad esempio,
alla promozione della pace nell’ex Iugoslavia e, da numerosi anni, siede nel
Consiglio d’Europa dove svolge un ruolo attivo a favore della tutela dei diritti dell’uomo. Nell’ambito dell’aiuto ai Paesi dell’Est, la Svizzera partecipa
al sostegno a favore degli ex Stati comunisti dell’Europa centro orientale,
che mira a promuovere le riforme democratiche e la transizione di questi
Paesi verso l’economia di mercato. Mediante i contributi all’allargamento la
Svizzera appoggia la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione allargata. Ed infine, grazie alla costruzione delle nuove
trasversali ferroviarie alpine (NTFA), la Svizzera contribuisce attivamente
a collegare il Nord e il Sud Europa e a difendere una politica dei trasporti
rispettosa dell’ambiente.
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