Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Infermieristica Corso di Storia della Medicina Croce Rossa Italiana Storia e principi del nuovo simbolo Massimo Franzin La storia Jean Henri Dunant Nobel per la Pace 1901 Jean Henri Dunant, più noto come Henry Dunant, (8 maggio 1828 - 30 ottobre 1910), premio Nobel per la pace, ricevette il premio nel 1901, il primo anno in cui vennero assegnati tali riconoscimenti, per aver fondato la Croce Rossa di cui erano già da alcuni anni membri attivi diversi paesi, tra cui anche l'Impero Ottomano. Henry Dunant è passato alla storia come il fondatore della Croce Rossa e l'ispiratore dei principi che ne sono alla base. Nel giugno del 1859 Dunant si trovava in Lombardia per questioni d'affari; è il caso, quindi, che lo vuole spettatore di uno degli episodi più tragici nella storia dell'indipendenza italiana: la battaglia di Solferino, nei pressi di Mantova, dove si fronteggiavano l'esercito franco-piemontese e quello austriaco, fu infatti una vera carneficina. Impressionato dal gran numero di morti e dalla disorganizzazione delle Intendenze Militari nel recupero e nella cura dei feriti, Dunant scelse di partecipare personalmente all'opera di soccorso. Migliaia di feriti furono trasportati nella città vicina di Castiglione delle Stiviere dove ricevettero le cure dalle donne del posto e dove chiese, scuole e case private furono messe a loro disposizione come ospedali temporanei. Le impressioni di Dunant, le sue esperienze e le sue proposte furono raccolte nel libro "Un ricordo di Solferino", da lui pubblicato poco tempo dopo. Da quel momento egli perseguì l'idea di costituire associazioni di volontari e comitati organizzati in tempo di pace per offrire soccorso ai feriti in caso di conflitti. Dall'iniziativa di Dunant e di altri 4 cittadini svizzeri che ne condividevano gli ideali si concretizzava il progetto di una vera e propria organizzazione assistenziale capace di restituire alla guerra una sua "umanità". Nel 1863 nacque il "Comitato Internazionale per il Soccorso ai Feriti di Guerra", che nello stesso anno diventerà il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il suo simbolo era infatti una croce rossa in campo Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 2 bianco, in omaggio alla patria del suo fondatore, la cui bandiera era identica ma con i colori invertiti. Venivano così raccolti non solo i suggerimenti degli amici elvetici di Dunant, ma anche quelli di Florence Nightingale (antesignana britannica della Croce Rossa che si era distinta nel soccorrere i feriti della guerra di Crimea, nel 1854, senza prestare alcuna attenzione alla nazionalità di appartenenza) e le intuizioni e le dichiarazioni del medico italiano Ferdinando Palasciano (esperto partenopeo di questioni militari e sanitarie che operò attivamente a favore dei feriti nell'assedio di Messina, città che nel 1848 si era ribellata al dominioborbonico). Il 22 agosto 1864 in seno a una Conferenza diplomatica 12 Nazioni firmarono la prima Convenzione di Ginevra, che si pose a fondamento dell'attività della Croce Rossa. Il documento garantisce neutralità e protezione ad ambulanze, ospedali e personale medico; stabilisce inoltre l'obbligo di curare i prigionieri e di sgomberare i feriti dal campo di battaglia. L'emblema della Croce Rossa fu adottato non solo per contraddistinguere feriti, soccorritori, mezzi e presidi sanitari di ogni Paese, ma anche per garantire la loro protezione. La Croce Rossa in Italia La Croce Rossa Italiana viene fondata con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano il 15 giugno 1864. Nel 1872 viene trasferita a Roma, dove si costituisce il Comitato Centrale. Durante la sua storia la CRI viene prima classificata tra gli enti pubblici parastatali (1975), fino a diventare nel 1980 in ente privato di interesse pubblico. Le attività La Croce Rossa Italiana, secondo il suo statuto, svolge attività sia in tempo di pace che in tempo di guerra: • partecipa in conformità alle Convenzioni di Ginevra allo sgombero e alla cura dei malati e dei feriti, allo sgombero delle vittime, allo svolgimento delle attività sanitarie connesse alla difesa civile; • disimpegna la ricerca e l'assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati; • promuove e diffonde l'educazione sanitaria e la cultura di protezione civile • organizza e svolge attività di assisenza socio-sanitaria a popolazioni nazionali e stranieredurante calamità ed emergenze • svolge i compiti di struttura operativa nazione di protezione civile Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 3 • organizza e svolge servizio di pronto soccorso e trasporto infermi, nonchè di servizi socioassistenziali in territorio nazionale, regionale, provinciale e locale • promuove la donazione del sangue, organizzando le attività dei donatori volontari • collabora con le Forze armate per organizzare il servizio di assistenza sanitaria • promuove ai giovani e ai giovanissimi le attività, i principi, le finalità della Croce Rossa • promuove e diffondere i principi umanitari propri della Croce Rossa Internazionale e del diritto internazionale umanitario aderisce al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa I Principi fondamentali I principi fondamentali della Croce Rossa, che vengono seguiti anche dalla Croce Rossa Italiana sono: Imparzialità "La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopoera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti" Indipendenza "La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliare ai poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa" Neutralità "Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e , in ogni tempo, alle controversi di ordine politico, razziale, religioso e filosofico" Umanità "Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 4 proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli" Unità "In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio" Universalità "La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente" Volontariato "La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata" Componenti Le componenti della Croce Rossa Italiana sono: • Corpo militare • Corpo delle Infermiere Volontarie • Volontari del Soccorso • Comitato femminile (CRI) • Pionieri (CRI) • Donatori di Sangue (CRI) Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 5 L’emblema Il simbolo della CRI Il simbolo della Croce Rossa Italiana è una croce rossa su fondo bianco. Uso della Croce Rossa Come previsto dalla Convenzione di Ginevra, il simbolo della Croce Rossa deve essere usato solo per evidenziare: • strutture per la cura di feriti e malati dei membri delle forze armate; • equipaggiamento e personale medico delle forze armate; • personale sanitario e religioso, al seguito delle forze armate; • gruppi della Croce Rossa quali il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e le Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. La Convenzione di Ginevra obbliga i suoi firmatari a prevenire l'uso non autorizzato del nome e dell'emblema, in tempo di guerra o di pace, allo scopo di garantire il rispetto universale del simbolo. Nonostante ciò, l' emblema, con colori differenti, è un simbolo internazionale che indica, pronto soccorso, unità paramediche, e simili ma in maniera del tutto inautorizzata. Infatti l'uso dell'emblema della Croce Rossa è consetito, come protezione, solo ed esclusivamente agli ospedali civili. In tutti gli altri casi (medici, ambulanze non C.R., ecc) si tratta di ABUSO di simbolo. L'uso dell'emblema della C.R. distintivo è concesso solo alle componenti ( in Italia 6 ) che la compongono. Storia dell’emblema Nella prima metà del secolo scorso, in Europa, prima che venisse adottato l’emblema della croce rossa, ciascun servizio sanitario delle forze armate era contraddistinto da un proprio segno distintivo. L’Austria, ad esempio, usava una bandiera bianca, la Francia un drappo rosso e la Spagna un drappo giallo; altri Stati usavano, invece, contraddistinguere i propri servizi sanitari Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 6 esponendo una bandiera nera, colore che, come noto, rappresenta per i paesi occidentali un segno di lutto. Inoltre, i carri usati per trasportare i feriti non presentavano segni particolari che li distinguessero dagli altri veicoli delle forze armate, né tantomeno era possibile identificare a distanza i membri dei servizi sanitari. È facile immaginare quali tragiche conseguenze potessero verificarsi in seguito a questa situazione di confusione: se i soldati erano appena in grado di riconoscere le proprie ambulanze militari, tantomeno erano in grado di distinguere quelle nemiche. Medici ed infermieri erano esposti ad attacchi quanto gli stessi combattenti. Come conseguenza di ciò, non solo questi simboli non conferivano protezione da un punto di vista giuridico e normativo, ma fungevano spesso da obiettivo per i militari che non ne conoscevano il significato. Sostanzialmente, il problema costituito dall’esistenza di una pluralità di segni e simboli consisteva nel fatto che questi segni e simboli non erano né riconosciuti né protetti. L’idea che portò all’adozione dell’emblema di croce rossa nasceva dalla necessità di conferire uno status neutrale a coloro che soccorrevano i feriti, assicurando in questo modo la loro protezione sui campi di battaglia. Ma la neutralità implicava la scelta di un unico emblema. Il problema era, dunque, nel decidere su quale disegno dovesse avere questo emblema per essere utilizzato dal personale medico sui campi di battaglia. Per diverso tempo, si considerò un bracciale bianco quale unica alternativa. Tuttavia, il colore bianco veniva già utilizzato durante i conflitti sulle bandiere portate dai soldati che si arrendevano. Nel 1863, i delegati del Comitato Internazionale di Soccorso ai militari feriti - il futuro Comitato Internazionale della Croce Rossa - scelsero, in omaggio alla Svizzera, una croce rossa su fondo bianco, ottenuta invertendo i colori della bandiera della confederazione elvetica. Un simbolo semplice, universale, facilmente riconoscibile a distanza e conosciuto a tutti. Queste furono le vere ragioni che fanno oggi capire come non vi fosse alcuna volontà di dare all’emblema della croce rossa una connotazione religiosa e, d’altro canto, il problema non era neppure stato considerato dagli Stati partecipanti ai lavori della Conferenza diplomatica del 1863 in quanto, nella concezione eurocentrica allora dominante, le potenze europee non immaginarono che la scelta avrebbe portato a contestazioni o osservazioni di sorta. I problemi non tardarono però a presentarsi. Nel 1876, quando i Balcani erano insanguinati dalla guerra russo-turca, numerosi soccorritori catturati dalle truppe ottomane venivano uccisi semplicemente perché indossavano un bracciale recante la croce rossa. Le autorità turche, illustrando la particolare sensibilità dei soldati mussulmani nei confronti della croce, adottarono unilateralmente la mezzaluna rossa su fondo bianco per contraddistinguere i propri servizi sanitari. Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 7 Questa decisione fu accettata, ma solo per la durata del conflitto russo-turco; negli anni successivi furono avanzata numerose richieste per ottenere la revisione dell’art. 7 della Convenzione di Ginevra del 1864, supportate anche dalla Persia che mirava ad ottenere il riconoscimento di un terzo simbolo protettivo: il leone e sole rossi su fondo bianco. Alla Turchia si unì presto l’Egitto e tutte le numerose pressioni nel frattempo esercitate portarono al riconoscimento di questi ulteriori due emblemi da parte della Conferenza diplomatica convocata dalla Svizzera nel 1929 con lo scopo di revisionare il testo della Convenzione del 6 luglio 1906 per il miglioramento della sorte dei malati e dei feriti delle forze armate in campagna. Pur ribadendo il ruolo generale di unità svolto dall’emblema della croce rossa, venne autorizzato l’uso dei due nuovi emblemi inserendoli nell’art. 19 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929. Nel contempo, però, la Conferenza diplomatica specificò che nessun nuovo simbolo sarebbe stato più riconosciuto. Ciò nonostante, si faceva sempre più strada il rischio di un ritorno alla proliferazione di simboli ed emblemi protettivi dei servizi sanitari. La Conferenza diplomatica del 1949, riunitasi per revisionare la Convenzione di Ginevra in seguito agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, prese in esame diverse proposte, tra le quali: - una proposta dell’Olanda per adottare nuovamente un unico simbolo; - la raccomandazione della 17a Conferenza internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Stoccolma nel 1948, per il ritorno al singolo emblema della croce rossa; - una proposta di Israele per il riconoscimento di un nuovo simbolo, la stella di david rossa (Magen David Adom), già utilizzato come segno distintivo dai servizi sanitari delle forze armate israeliane. Queste proposte portarono ad un innalzamento del livello e ad un allungamento del dibattito. Le prime due non erano realizzabili, mentre la proposta di Israele venne accantonata in seguito a diverse successive votazioni. Il risultato fu che l’art. 38 della 1a Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 rimase identico all’art. 19 della Convenzione del 1929: “in omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione”. Lo Stato di Israele - che firmò senza riserve la Convenzione del 1929 - ratificò la nuova Convenzione di Ginevra assoggettandola alla seguente riserva: “rispettando l’inviolabilità dei segni distintivi e degli emblemi della Convenzione, Israele userà la Stella di David quale emblema e segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate”. In una nota del 4 settembre 1980, la Repubblica islamica dell’Iran annunciò l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa su fondo bianco come segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate, al posto del leone e sole Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 8 rossi (simbolo della dinastia imperiale persiana). Oggigiorno, perciò, vengono riconosciuti internazionalmente tre simboli, la croce rossa, la mezzaluna rossa ed il leone e sole rossi, ma solo due - la croce e la mezzaluna - sono utilizzati. Il fatto che non sia utilizzato un solo emblema ha causato gravi problemi, che si possono così riassumere: - il valore protettivo dell’emblema è diminuito; - vi sono difficoltà a fare accettare uno dei due emblemi nelle regioni ove la popolazione appartiene a fedi religiose diverse e differenti; - rimane il rischio che possano proliferare nuovi emblemi e simboli; - vi è il rischio che il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sia identificato con le due maggiori religioni, quella Cattolica e quella Islamica. Attualmente, l’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali è governato dal “Regolamento sull’uso dell’emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per le Società Nazionali”, adottato nel corso della 20a Conferenza Internazionale della Croce Rossa di Vienna nel 1965 e revisionato dal Consiglio dei Delegati tenutosi a Budapest nel 1991. L’emblema e l’immagine di croce rossa Il simbolo della croce rossa è tra i pochi che hanno un riconoscimento e una specifica tutela da parte del diritto internazionale e lo è per la causa umanitaria, per il valore umanitario che incorpora. Proprio per questa sua valenza, se da un lato è un privilegio recare un simbolo come quello della croce rossa, diventa anche una responsabilità difenderne l’importanza, prestando molta attenzione quando lo si usa ed utilizzandolo nel modo appropriato già in tempo di pace, tentando così di prevenirne gli abusi in tempo di guerra. Come è possibile allora già in tempo di pace aumentare il prestigio di questo simbolo? Senz’altro facendo leva sull’associazione di idee che vengono fatte dal pubblico fra un simbolo, una scritta e le attività che essi identificano. Proprio come la firma è un marchio che identifica una singola persona, un marchio (come quello della croce rossa, ad esempio) è un segno distintivo di un’organizzazione che si fissa nella mente del pubblico e che può inoltre influenzare il modo in cui la popolazione vede tale organizzazione. Studi effettuati indicano che i simboli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono tra i simboli più conosciuti al mondo. Sono strumenti di comunicazione unici e universali; senza aggiunta di parole, ma nella maniera più chiara possibile, comunicano alle persone che uomini e donne del Movimento sono lì, al lavoro, per aiutare. Persino coloro che non sanno né leggere né scrivere possono facilmente riconoscere i simboli e ricollegare ad essi la loro possibilità di trovarvi aiuto e protezione. Incrementare la Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 9 visibilità attraverso un uso pronunciato e appropriato del simbolo di croce rossa rappresenta un passo avanti verso l’identificazione stessa della organizzazione e dei servizi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa agli occhi del maggior numero di persone. È necessario quindi che siano prima di tutto gli appartenenti alla Croce Rossa stessa a comprendere l’importanza e il significato dell’emblema e ad agire di conseguenza. “Importanza” soprattutto per la valenza attribuitagli dalle norme del diritto internazionale umanitario; “significato” per i principi fondamentali d’azione che incorpora. Agire recando un distintivo di croce rossa significa agire secondo i Principi Fondamentali, che dettano lo scopo dell’istituzione e la sua ragione d’essere; in linea generale la Società Nazionale non può perciò esibire l’assemblea della croce rossa nello svolgimento di attività che non soddisfino i Principi Fondamentali, quali, citando il Regolamento sull’uso dell’emblema, lavoro di natura patriottica, attività assistenziali solo per certe categorie di civili o solo per personale militare, insegnamento di sport o di economia domestica, attività per fini di lucro, etc. È chiaro che, oltre a seguire nelle proprie azioni i Principi Fondamentali, bisognerà, indossando l’emblema di croce rossa, anche mantenere un comportamento dignitoso nel rispetto del simbolo stesso e di ciò che rappresenta. Uso protettivo e uso distintivo dell’emblema La distinzione fra uso protettivo ed uso indicativo, già contenuta nella Convenzione del 1929, è meglio espressa nella 1a Convenzione di Ginevra del 1949: il simbolo protettivo, è lo scopo fondamentale; in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita dalle Convenzioni di Ginevra. Serve a segnalare ai combattenti che persone, unità sanitarie e mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Aggiuntivi. L’emblema, usato come segno protettivo, deve destare un riflesso tra i combattenti, un riflesso di limitazione e di rispetto. Deve perciò essere di grandi dimensioni. Deve inoltre essere esibito nella sua forma più pura; in altre parole, niente deve essere aggiunto né alla croce o alla mezzaluna né allo sfondo bianco. L’uso distintivo dell’emblema è destinato invece a indicare, soprattutto in tempo di pace, che una persona od un oggetto è collegato al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ovvero a Società Nazionali, alla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o al Comitato Internazionale della Croce Rossa. In questo caso, l’emblema deve essere di dimensioni ridotte. L’emblema serve anche per ricordare che queste istituzioni lavorano in conformità ai principi Fondamentali del Movimento. È perciò anche un simbolo di Umanità, Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 10 Imparzialità, Neutralità, Idipendenza, Volontariato, Unità ed Universalità. Questi due differenti scopi dell’emblema sono definiti dall’art. 44 della 1a Convenzione di Ginevra del 1949. La forma della croce è definita dal Regolamento sull’uso dell’emblema in questi termini: “si utilizzerà di preferenza la croce detta greca, cioè una croce a quattro bracci uguali formata da due traverse, una verticale ed una orizzontale, che si incrociano nel mezzo e non toccano i bordi dello stemma o della bandiera.” Questa libertà di forma fu stabilita per evitare abusi. Sarebbe stato infatti sufficiente modificare anche di poco le dimensioni dei bracci per sostenere di non aver imitato l’emblema della croce rossa. La croce formata da cinque quadrati di eguale misura riguarda invece la regolamentazione del solo simbolo usato in qualità di emblema distintivo della Croce Rossa Italiana, così come viene descritto in un apposito articolo dello Statuto della CRI. Il Regolamento internazionale, invece, non contiene nessuna precisazione per quanto riguarda la forma e l’orientamento della mezzaluna rossa; si possono trovare, in effetti, mezzelune orientate verso l’alto, a destra o a sinistra. Uso protettivo dell’emblema Le disposizioni dell’art. 7 della Convenzione di Ginevra del 1864 regolamentarono in modo sommario l’uso del simbolo protettivo. Nel 1902 i Delegati che parteciparono alla 7a Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a San Pietroburgo, adottarono un’importante risoluzione che servirà come base per i principi inseriti nelle successive Convenzioni di Ginevra: portare il bracciale con il timbro della Società Nazionale e della Potenza belligerante e usare una carta di identità rilasciata dallo stato belligerante, queste prescrizioni furono sempre seguite sia dalle Società Nazionali che dagli Stati. Successivamente, le Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e del 1949 definirono rigorosamente l’uso del segno protettivo e il regolamento sull’uso dell’emblema, sebbene essenziale, non fa che ricordare tali disposizioni. Il 1° Protocollo Aggiuntivo adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, agli artt. 12 e 15, sottolinea che il simbolo protettivo è esteso a tutte le persone, a tutte le unità, a tutti i mezzi di trasporto civili o militari che concorrono ai fini sanitari o religiosi durante la guerra. Inoltre, le società di soccorso non appartenenti alla Croce Rossa, che si mettono a disposizione e lavorano sotto il controllo delle autorità competenti, possono ugualmente beneficiare della protezione, portando l’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa (artt. 9, 12 e 18), a patto che sottostiano a queste tre condizioni: - essere state autorizzate ad intervenire dal loro Stato di appartenenza e da una delle Parti belligeranti che deve notificare tale partecipare anche all’altra parte; Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 11 - agire sotto il controllo dell’Autorità competente; - agire in conformità alla deontologia medica. Per quanto riguarda il soccorso alla popolazione civile, l’art. 71 del 1° Protocollo Aggiuntivo afferma che il personale di soccorso dovrà essere rispettato e protetto, ma non prevede l’uso del simbolo distintivo. Per ciò che concerne i conflitti non internazionali, il 2° Protocollo Aggiuntivo adottato a Ginevra nel 1977 colma una lacuna dell’art. 3 comune alle quattro Convenzioni del 1949, il quale non fa riferimento all’uso dell’emblema. L’art. 12 di tale Protocollo non ha fatto altro che codificare una prassi in uso fino ad allora sia da parte degli Stati che del Comitato Internazionale della Croce Rossa; esso recita infatti che “sotto il controllo dell’Autorità competente, il segno distintivo sarà portato dal personale sanitario e religioso, dalle unità e dei mezzi di trasporto sanitari”, quindi l’articolo decreta che “esso deve essere rispettato in tutte le circostanze e non deve essere usato abusivamente”. Hanno pertanto diritto ad usare l’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa a titolo protettivo: - gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili delle forze armate e della società di soccorso (artt. 19 e 42 della 1a Convenzione di Ginevra); - il personale e le formazioni sanitarie delle società di soccorso di un paese neutrale recanti soccorso ad uno dei belligeranti (artt. 27, 40 e 43); - il personale sanitario delle forze armate impiegato temporaneamente, munito di un bracciale speciale (artt. 25 e 41); - il materiale sanitario delle forze armate e delle società di soccorso (artt. 33, 34 e 39) così come i trasporti, i veicoli e gli aeromobili sanitari (artt. 35, 36 e 39). Resta da stabilire una questione importante: quali sono le organizzazioni che hanno diritto ad utilizzare il simbolo protettivo durante le ostilità?: - i servizi sanitari delle forze armate; - le Società di Soccorso riconosciute che prestano il loro concorso ai servizi sanitari (conformemente all’art. 26) e, in particolare, le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. D’altronde, quest’ultime non hanno il monopolio del simbolo protettivo. I Governi possono, in effetti, autorizzare altre società di soccorso ad usare l’emblema. Si possono citare a titolo di esempio due casi: l’Ordine di San Giovanni e l’ordine di Malta. È importante precisare che tutte le società non possono utilizzare l’emblema protettivo che per il proprio personale e per il materiale messi a disposizione dei servizi delle forze armate (art. 26) e che concorrono a soccorrere i feriti e i malati delle forze armate; - gli organismi internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed il loro personale hanno Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 12 diritto di usare l’emblema in ogni tempo, sia di pace che di guerra, e senza alcuna limitazione. Uso distintivo dell’emblema Le risoluzioni delle prime conferenze della Croce Rossa sono avare di precisazioni a riguardo dell’uso distintivo dell’emblema: da una parte, infatti, si preoccupano soprattutto di definire il segno protettivo e la repressione del suo abuso, ma dall’altra la distinzione tra segno distintivo e protettivo non è chiaramente definita. La Convenzione del 1906 stabiliva che l’emblema della Croce Rossa non potesse essere usato che dai servizi sanitari in tempo di guerra e, di conseguenza, le Società Nazionali non erano autorizzate a farne uso. Ciò portò le Società Nazionali ad usare comunque l’emblema in tempo di pace per tutte le loro attività, senza curarsi di tale restrizione. Nel 1929, l’art. 24 comma 3 della Convenzione di Ginevra relativa ai prigionieri di guerra accordò alle Società Nazionali il diritto di utilizzare l’emblema in tempo di pace in conformità alla legge nazionale nella sfera delle attività “umanitarie”. Tuttavia, nella prassi si andò oltre quanto stabilito, poiché le Società Nazionali utilizzarono l’emblema sulle loro pubblicazioni, sugli opuscoli, etc., uso non esattamente concernente le attività umanitarie come inteso dai Plenipotenziari che si riunirono nel 1929. La 1a Convenzione di Ginevra del 1949, nell’art. 44 comma 2, allarga il campo di applicazione dell’uso del segno distintivo e ne autorizza l’uso per attività conformi ai principi formulati dalle Conferenze Internazionali della Croce Rossa; essa non stabilisce, però, alcun dettaglio riguardo l’uso del simbolo da parte di persone o l’uso su veicoli od edifici. A questo proposito, il contributo del Regolamento sull’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali riveste un interesse peculiare. Il segno distintivo si compone di due parti: il simbolo e il logotipo (politipo). Assieme, questi due elementi formano il marchio della Società Nazionale. Nel Movimento Internazionale ci sono due simboli: la croce rossa e la mezzaluna rossa. I due simboli devono essere sempre esibiti su di un fondo bianco. Il logotipo consiste invece nel nome della Società Nazionale o di una componente dell’organizzazione, scritto con un particolare stile grafico. Il segno distintivo va usato così com’è, cioè formato dalle due parti. Quando usato con funzione indicativa, l’emblema deve essere, per quanto possibile, circondato o recare sotto di sé il nome o le iniziali della Società Nazionale (ad esempio, il distintivo della Croce Rossa Italiana Giovanile). Perciò, visto che la chiarezza del simbolo, per il suo riconoscimento immediato, è lo scopo primario della Società Nazionale, la croce rossa stessa deve essere graficamente chiara e non decorata. I disegni artistici, le scritte o il nome non devono mai apparire sulla croce. Qualcuno potrà vedere ciò come limitazione alla creatività; ma la missione umanitaria di tutto il Movimento Internazionale richiede la protezione dei simboli e deve garantirne il riconoscimento immediato. Lo stesso divieto vale per le Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 13 espressioni artistiche della croce, come ad esempio la croce disegnata in prospettiva oppure obliqua. Va inoltre detto come norma generale che ogni persona che indossa l’emblema della croce rossa in una sua qualunque forma, deve possedere anche un documento di riconoscimento relativo: ad esempio, la tessera di appartenenza alla Società Nazionale, ordine di servizio, etc. In tempo di pace Le Società Nazionali usano l’emblema in tempo di pace quale simbolo distintivo, purchè in conformità alla loro legislazione nazionale ed in accordo con il Regolamento sull’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali. Nell’utilizzare l’emblema le Società Nazionali possono svolgere attività solo a condizione che queste siano coerenti con i Principi Fondamentali e quindi indirizzate unicamente a fornire assistenza volontaria ed imparziale a tutti coloro i quali soffrono. Le Società Nazionali possono usare l’emblema anche per sostenere le loro manifestazioni e loro campagne di raccolta fondi. L’art. 44 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 è la principale base giuridica di quanto detto; nonostante ciò, l’art. 44 non fornisce informazioni più dettagliate sulle dimensioni dell’emblema distintivo. Tale articolo cita testualmente che in tempo di guerra “le condizioni per l’uso dell’emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l’emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto”. Per prevenire ogni possibile confusione in caso di conflitto e per evitare di dover ridurre le dimensioni del simbolo normalmente utilizzato in tempo di pace (con inevitabili difficoltà e con operazioni onerose), è richiesto alle Società Nazionali di usare come simbolo distintivo un emblema di dimensioni ridotte già in tempo di pace. È anche stabilito che, con il consenso delle Autorità, le Società Nazionali potranno, già in tempo di pace, usare l’emblema per identificare le unità sanitarie ed i relativi trasporti la cui assegnazione ai servizi sanitari nel caso di un conflitto armato sia decisa definitivamente. In questo caso l’emblema dovrà essere di dimensioni maggiori. Inoltre, secondo l’art. 44 comma 4 della prima Convenzione di Ginevra, che le ambulanze e le postazioni di pronto soccorso gestite da terzi potranno esporre l’emblema come segno distintivo, ma solo in tempo di pace a queste condizioni: 1. che sia usato in conformità alla legislazione nazionale, 2. che la Società Nazionale abbia espressamente autorizzato tale uso, 3. che le postazioni di soccorso siano destinate a fornire trattamenti gratuiti. Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 14 In tempo di conflitto armato In tali circostanze e conformemente alla legislazione nazionale, solo le Società Nazionali potranno continuare ad utilizzare l’emblema come segno distintivo per le proprie attività. Anche in tali condizioni l’emblema dovrà rimanere di dimensioni relativamente piccole. Abuso dell’emblema L’art. 53 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 illustra in maniera esauriente ciò che viene definito abuso dell’emblema: “l’uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell’emblema o della denominazione di “croce rossa”, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca un’imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di quest’uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d’adozione”. Tale articolo, pur nella sua genericità, ha una portata valevole per ogni tipo di abuso; infatti, dal combinato disposto degli artt. 44 e 53 e dell’intera Convenzione risulta che sono leciti solo gli utilizzi dell’emblema espressamente stabiliti. Quindi, tutto ciò che non rappresenta un’applicazione di quanto previsto è una violazione e, come tale, rientra negli abusi dell’art. 53. Allo stesso modo va interpretato l’art. 38 comma 1 del 1° Protocollo Aggiuntivo del 1977 che recita: “è vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rossi, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo”. Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 15 Ogni Stato parte delle Convenzioni ha l’obbligo di adottare misure per prevenire e reprimere, in ogni tempo, qualsiasi abuso dell’emblema, come viene enunciato dall’art. 54 della prima Convenzione di Ginevra del 1949. In particolare, gli Stati dovranno approvare una legislazione sulla protezione dei simboli della croce rossa e della mezzaluna rossa. A tale proposito, il CICR ha elaborato un progetto di legge-tipo da proporre agli Stati a titolo indicativo, quale fonte d’ispirazione per i legislatori. Tale testo è composto di 14 articoli e riprende i principi essenziali relativi alle condizioni sull’uso dell’emblema, le infrazioni a questi principi e le relative sanzioni. La legge italiana provvede alla protezione dell’emblema. La Legge 30 giugno 1912 n. 740 al Capo I intitolato “Dell’uso illecito del nome e dell’emblema della croce rossa” prevede che “chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera come emblema la croce rossa in campo bianco o fa uso della denominazione di “Croce Rossa” è punito con gli arresti da uno a sei mesi”. Il reato di “uso indebito” del segno distintivo è inoltre previsto dall’art. 180 del Codice Penale Militare di Guerra italiano (1941) che prevede la reclusione fino a sette anni per chiunque usi indebitamente: -i segni distintivi legalmente adottati per assicurare la protezione degli ospedali; -i segni distintivi della CRI, di altre associazioni di soccorso, delle navi ospedale; -i distintivi internazionali di protezione. Vi è da notare anche l’art. 181 che prevede il reato di “vilipendio dei distintivi di protezione”. Quindi, ogni uso non autorizzato dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi costituisce abuso dell’emblema. I casi tipici sono i seguenti: 1. Grave abuso (perfidia) L’uso dell’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa in tempo di guerra per proteggere combattenti armati o equipaggiamento militare è considerato un atto di perfidia e quindi un crimine di guerra. 2. Imitazioni L’uso di segni che possono essere confusi con l’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa (simili per forme o colori). Possono essere considerate imitazioni anche una croce rossa avente sfondo non bianco, una croce rossa recante al suo interno un disegno o con un’altra croce di colore diverso sovrapposta. 3. Uso improprio Comprende l’uso dell’emblema da parte di gruppi o persone non autorizzate (dalle imprese commerciali alle industrie farmaceutiche, dai medici privati ai farmacisti, etc) e l’uso dell’emblema da parte di persone che normalmente ne hanno diritto ma che lo esibiscono per intenti che non sono coerenti con i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa (parcheggi di Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 16 veicoli, accesso a zone a traffico limitato, etc). Le Convenzioni internazionali conferiscono alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa grandi prerogative nell’uso dell’emblema. Coscienti dell’onore ricevuto e delle responsabilità che ne derivano, le Società Nazionali di croce Rossa e Mezzaluna Rossa devono vigilare sul patrimonio loro assegnato. Gli abusi dell’emblema, estremamente numerosi, portano inevitabilmente a pregiudizi nei confronti del Movimento Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e riducono la credibilità in generale dell’emblema; rendendo omaggio al prestigio dell’emblema già in tempo di pace, accrescendo il valore protettivo e prevenendone gli abusi, si assicurerà che le vittime del conflitto non siano abbandonate a sé stesse e che coloro che andranno in loro soccorso beneficeranno delle garanzie necessarie per svolgere il loro servizio. Il nuovo simbolo I termini Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono spesso usati come abbreviazione per Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale Il Comitato Internazionale La Croce Rossa è il simbolo che in base alla Convenzione di Ginevra deve essere posto sui veicoli e gli edifici umanitari e sanitari per proteggerli dagli attacchi militari. La bandiera della Croce Rossa non deve essere confusa con la Croce di San Giorgio che è la bandiera dell'Inghilterra e di Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 17 molti altri luoghi. La Croce di San Giorgio si estende fino ai bordi della bandiera, mentre la Croce Rossa no. Cristallo rosso Originariamente solo la Croce Rossa (la bandiera Svizzera con i colori scambiati) doveva essere usata come simbolo della convenzione di Ginevra, ma le nazioni musulmane (principalmente l'Impero Ottomano, la futura Turchia) obiettarono e come risultato fu aggiunto un simbolo addizionale, la Mezzaluna Rossa. Successivamente la Persia (l'attuale Iran) fece in modo che venisse aggiunto un Leone e Sole Rossi (sono i simboli della Persia) alla lista degli emblemi protettivi; quest'ultimo non è più in uso poiché l'Iran ha successivamente optato per la Mezzaluna Rossa, ma si è riservato il diritto di riutilizzarlo in qualsiasi momento. Croce rossa Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 18 Israele ha richiesto l'aggiunta di una Stella di David Rossa, sostenendo che siccome i simboli cristiani e musulmani sono riconosciuti dovrebbe esserlo anche quello ebraico. Questo simbolo è attualmente utilizzato dalla società di soccorso israeliana, omologa della Croce Rossa, ma non è riconosciuto dalle leggi umanitarie internazionali. Il movimento della Croce Rossa ha rigettato la richiesta di Israele, poiché se allo stato ebraico (o a qualsiasi altro gruppo) venisse concesso un nuovo simbolo, non ci sarebbe fine alle richieste di nuovi emblemi da parte di gruppi religiosi o culturali. Questo contrasterebbe con l'intenzione originaria del simbolo della Croce Rossa, che era di avere un unico simbolo per segnalare veicoli ed edifici protetti su base umanitaria. Come risposta, il movimento della Croce Rossa, ha sviluppato un nuovo simbolo, il cristallo rosso, all'interno del quale potranno essere inseriti i simboli locali. Il cristallo rosso è il simbolo ufficiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale dall'8 dicembre 2005 ed è stato approvato con 98 voti favorevoli, 27 contrari e 9 astensioni. Mezzaluna rossa Stella di David rossa Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 19 Bibliografia: Comitato Centrale C.R.I. (1993) Storia della Croce Rossa Italiana, I.P.Z.S. Roma; C.I.C.R. Le Infermiere Volontarie, I.P.Z.S. Roma; Maestri R., (1994) Appunti di Diritto Internazionale Umanitario, Stilgrafica, Roma; A.A. V.V. (1956) Henry Dunant, Roma; Sito internet: http://www.cri.it/iivv ore 08.54 del 10/05/2006 Sito internet: http://www.cri.it/corpomilitare ore 10 del 11/05/2006 Allegati: ALLEGATO A: Circolare Informativa sul III Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Università degli Studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica – Corso di Storia della Medicina “Croce Rossa Italiana – Storia e principi del nuovo simbolo” Docente: Prof. Giuseppe Armocida – Studente: M.Franzin 20