Università degli Studi dell’Insubria
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Infermieristica
Corso di Storia della Medicina
Croce Rossa Italiana
Storia e principi del nuovo simbolo
Massimo Franzin
La storia
Jean Henri Dunant
Nobel per la Pace 1901
Jean Henri Dunant, più noto come Henry Dunant, (8 maggio 1828 - 30 ottobre 1910), premio
Nobel per la pace, ricevette il premio nel 1901, il primo anno in cui vennero assegnati tali
riconoscimenti, per aver fondato la Croce Rossa di cui erano già da alcuni anni membri attivi
diversi paesi, tra cui anche l'Impero Ottomano. Henry Dunant è passato alla storia come il fondatore
della Croce Rossa e l'ispiratore dei principi che ne sono alla base. Nel giugno del 1859 Dunant si
trovava in Lombardia per questioni d'affari; è il caso, quindi, che lo vuole spettatore di uno degli
episodi più tragici nella storia dell'indipendenza italiana: la battaglia di Solferino, nei pressi di
Mantova, dove si fronteggiavano l'esercito franco-piemontese e quello austriaco, fu infatti una vera
carneficina.
Impressionato dal gran numero di morti e dalla disorganizzazione delle Intendenze Militari nel
recupero e nella cura dei feriti, Dunant scelse di partecipare personalmente all'opera di soccorso.
Migliaia di feriti furono trasportati nella città vicina di Castiglione delle Stiviere dove ricevettero
le cure dalle donne del posto e dove chiese, scuole e case private furono messe a loro disposizione
come ospedali temporanei. Le impressioni di Dunant, le sue esperienze e le sue proposte furono
raccolte nel libro "Un ricordo di Solferino", da lui pubblicato poco tempo dopo. Da quel
momento egli perseguì l'idea di costituire associazioni di volontari e comitati organizzati in tempo
di pace per offrire soccorso ai feriti in caso di conflitti. Dall'iniziativa di Dunant e di altri 4 cittadini
svizzeri che ne condividevano gli ideali si concretizzava il progetto di una vera e propria
organizzazione assistenziale capace di restituire alla guerra una sua "umanità". Nel 1863 nacque il
"Comitato Internazionale per il Soccorso ai Feriti di Guerra", che nello stesso anno diventerà il
Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il suo simbolo era infatti una croce rossa in campo
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bianco, in omaggio alla patria del suo fondatore, la cui bandiera era identica ma con i colori
invertiti. Venivano così raccolti non solo i suggerimenti degli amici elvetici di Dunant, ma anche
quelli di Florence Nightingale (antesignana britannica della Croce Rossa che si era distinta nel
soccorrere i feriti della guerra di Crimea, nel 1854, senza prestare alcuna attenzione alla nazionalità
di appartenenza) e le intuizioni e le dichiarazioni del medico italiano Ferdinando Palasciano
(esperto partenopeo di questioni militari e sanitarie che operò attivamente a favore dei feriti
nell'assedio
di
Messina,
città
che
nel
1848
si
era
ribellata
al
dominioborbonico).
Il 22 agosto 1864 in seno a una Conferenza diplomatica 12 Nazioni firmarono la prima
Convenzione di Ginevra, che si pose a fondamento dell'attività della Croce Rossa. Il documento
garantisce neutralità e protezione ad ambulanze, ospedali e personale medico; stabilisce inoltre
l'obbligo di curare i prigionieri e di sgomberare i feriti dal campo di battaglia.
L'emblema della Croce Rossa fu adottato non solo per contraddistinguere feriti, soccorritori, mezzi
e presidi sanitari di ogni Paese, ma anche per garantire la loro protezione.
La Croce Rossa in Italia
La Croce Rossa Italiana viene fondata con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il
soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano il 15 giugno 1864. Nel 1872 viene trasferita a
Roma, dove si costituisce il Comitato Centrale. Durante la sua storia la CRI viene prima classificata
tra gli enti pubblici parastatali (1975), fino a diventare nel 1980 in ente privato di interesse
pubblico.
Le attività
La Croce Rossa Italiana, secondo il suo statuto, svolge attività sia in tempo di pace che in tempo di
guerra:
•
partecipa in conformità alle Convenzioni di Ginevra allo sgombero e alla cura dei malati e
dei feriti, allo sgombero delle vittime, allo svolgimento delle attività sanitarie connesse alla
difesa civile;
•
disimpegna la ricerca e l'assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei
profughi, dei deportati e dei rifugiati;
•
promuove e diffonde l'educazione sanitaria e la cultura di protezione civile
•
organizza e svolge attività di assisenza socio-sanitaria a popolazioni nazionali e
stranieredurante calamità ed emergenze
•
svolge i compiti di struttura operativa nazione di protezione civile
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•
organizza e svolge servizio di pronto soccorso e trasporto infermi, nonchè di servizi socioassistenziali in territorio nazionale, regionale, provinciale e locale
•
promuove la donazione del sangue, organizzando le attività dei donatori volontari
•
collabora con le Forze armate per organizzare il servizio di assistenza sanitaria
•
promuove ai giovani e ai giovanissimi le attività, i principi, le finalità della Croce Rossa
•
promuove e diffondere i principi umanitari propri della Croce Rossa Internazionale e del
diritto internazionale umanitario
aderisce al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
I Principi fondamentali
I principi fondamentali della Croce Rossa, che vengono seguiti anche dalla Croce Rossa Italiana
sono:
Imparzialità
"La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di
condizione sociale e appartenenza politica. Si adopoera solamente per soccorrere gli
individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti"
Indipendenza
"La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliare ai poteri pubblici nelle loro
attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però
conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce
Rossa"
Neutralità
"Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e , in ogni
tempo, alle controversi di ordine politico, razziale, religioso e filosofico"
Umanità
"Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei
campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza
di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a
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proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione
reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli"
Unità
"In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere
aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio"
Universalità
"La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le società hanno uguali
diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente"
Volontariato
"La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata"
Componenti
Le componenti della Croce Rossa Italiana sono:
•
Corpo militare
•
Corpo delle Infermiere Volontarie
•
Volontari del Soccorso
•
Comitato femminile (CRI)
•
Pionieri (CRI)
•
Donatori di Sangue (CRI)
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L’emblema
Il simbolo della CRI
Il simbolo della Croce Rossa Italiana è una croce rossa su fondo bianco.
Uso della Croce Rossa
Come previsto dalla Convenzione di Ginevra, il simbolo della Croce Rossa deve essere usato solo
per evidenziare:
•
strutture per la cura di feriti e malati dei membri delle forze armate;
•
equipaggiamento e personale medico delle forze armate;
•
personale sanitario e religioso, al seguito delle forze armate;
•
gruppi della Croce Rossa quali il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e le Società Nazionali di
Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa.
La Convenzione di Ginevra obbliga i suoi firmatari a prevenire l'uso non autorizzato del nome e
dell'emblema, in tempo di guerra o di pace, allo scopo di garantire il rispetto universale del simbolo.
Nonostante ciò, l' emblema, con colori differenti, è un simbolo internazionale che indica, pronto
soccorso, unità paramediche, e simili ma in maniera del tutto inautorizzata. Infatti l'uso
dell'emblema della Croce Rossa è consetito, come protezione, solo ed esclusivamente agli ospedali
civili. In tutti gli altri casi (medici, ambulanze non C.R., ecc) si tratta di ABUSO di simbolo. L'uso
dell'emblema della C.R. distintivo è concesso solo alle componenti ( in Italia 6 ) che la
compongono.
Storia dell’emblema
Nella prima metà del secolo scorso, in Europa, prima che venisse adottato l’emblema della croce
rossa, ciascun servizio sanitario delle forze armate era contraddistinto da un proprio segno
distintivo. L’Austria, ad esempio, usava una bandiera bianca, la Francia un drappo rosso e la
Spagna un drappo giallo; altri Stati usavano, invece, contraddistinguere i propri servizi sanitari
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esponendo una bandiera nera, colore che, come noto, rappresenta per i paesi occidentali un segno di
lutto. Inoltre, i carri usati per trasportare i feriti non presentavano segni particolari che li
distinguessero dagli altri veicoli delle forze armate, né tantomeno era possibile identificare a
distanza i membri dei servizi sanitari.
È facile immaginare quali tragiche conseguenze potessero verificarsi in seguito a questa situazione
di confusione: se i soldati erano appena in grado di riconoscere le proprie ambulanze militari,
tantomeno erano in grado di distinguere quelle nemiche. Medici ed infermieri erano esposti ad
attacchi quanto gli stessi combattenti. Come conseguenza di ciò, non solo questi simboli non
conferivano protezione da un punto di vista giuridico e normativo, ma fungevano spesso da
obiettivo per i militari che non ne conoscevano il significato. Sostanzialmente, il problema
costituito dall’esistenza di una pluralità di segni e simboli consisteva nel fatto che questi segni e
simboli non erano né riconosciuti né protetti. L’idea che portò all’adozione dell’emblema di croce
rossa nasceva dalla necessità di conferire uno status neutrale a coloro che soccorrevano i feriti,
assicurando in questo modo la loro protezione sui campi di battaglia. Ma la neutralità implicava la
scelta di un unico emblema. Il problema era, dunque, nel decidere su quale disegno dovesse avere
questo emblema per essere utilizzato dal personale medico sui campi di battaglia. Per diverso
tempo, si considerò un bracciale bianco quale unica alternativa. Tuttavia, il colore bianco veniva già
utilizzato durante i conflitti sulle bandiere portate dai soldati che si arrendevano. Nel 1863, i
delegati del Comitato Internazionale di Soccorso ai militari feriti - il futuro Comitato Internazionale
della Croce Rossa - scelsero, in omaggio alla Svizzera, una croce rossa su fondo bianco, ottenuta
invertendo i colori della bandiera della confederazione elvetica. Un simbolo semplice, universale,
facilmente riconoscibile a distanza e conosciuto a tutti. Queste furono le vere ragioni che fanno oggi
capire come non vi fosse alcuna volontà di dare all’emblema della croce rossa una connotazione
religiosa e, d’altro canto, il problema non era neppure stato considerato dagli Stati partecipanti ai
lavori della Conferenza diplomatica del 1863 in quanto, nella concezione eurocentrica allora
dominante, le potenze europee non immaginarono che la scelta avrebbe portato a contestazioni o
osservazioni di sorta. I problemi non tardarono però a presentarsi. Nel 1876, quando i Balcani erano
insanguinati dalla guerra russo-turca, numerosi soccorritori catturati dalle truppe ottomane venivano
uccisi semplicemente perché indossavano un bracciale recante la croce rossa. Le autorità turche,
illustrando la particolare sensibilità dei soldati mussulmani nei confronti della croce, adottarono
unilateralmente la mezzaluna rossa su fondo bianco per contraddistinguere i propri servizi sanitari.
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Questa decisione fu accettata, ma solo per la durata del conflitto russo-turco; negli anni successivi
furono avanzata numerose richieste per ottenere la revisione dell’art. 7 della Convenzione di
Ginevra del 1864, supportate anche dalla Persia che mirava ad ottenere il riconoscimento di un terzo
simbolo protettivo: il leone e sole rossi su fondo bianco. Alla Turchia si unì presto l’Egitto e tutte le
numerose pressioni nel frattempo esercitate portarono al riconoscimento di questi ulteriori due
emblemi da parte della Conferenza diplomatica convocata dalla Svizzera nel 1929 con lo scopo di
revisionare il testo della Convenzione del 6 luglio 1906 per il miglioramento della sorte dei malati e
dei feriti delle forze armate in campagna. Pur ribadendo il ruolo generale di unità svolto
dall’emblema della croce rossa, venne autorizzato l’uso dei due nuovi emblemi inserendoli nell’art.
19 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929. Nel contempo, però, la Conferenza
diplomatica specificò che nessun nuovo simbolo sarebbe stato più riconosciuto. Ciò nonostante, si
faceva sempre più strada il rischio di un ritorno alla proliferazione di simboli ed emblemi protettivi
dei servizi sanitari. La Conferenza diplomatica del 1949, riunitasi per revisionare la Convenzione di
Ginevra in seguito agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, prese in esame diverse proposte, tra
le quali:
- una proposta dell’Olanda per adottare nuovamente un unico simbolo;
- la raccomandazione della 17a Conferenza internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Stoccolma
nel 1948, per il ritorno al singolo emblema della croce rossa;
- una proposta di Israele per il riconoscimento di un nuovo simbolo, la stella di david rossa (Magen
David Adom), già utilizzato come segno distintivo dai servizi sanitari delle forze armate israeliane.
Queste proposte portarono ad un innalzamento del livello e ad un allungamento del dibattito. Le
prime due non erano realizzabili, mentre la proposta di Israele venne accantonata in seguito a
diverse successive votazioni. Il risultato fu che l’art. 38 della 1a Convenzione di Ginevra del 12
agosto 1949 rimase identico all’art. 19 della Convenzione del 1929: “in omaggio alla Svizzera, il
segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali, è
mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i
paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il
leone e sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente
Convenzione”.
Lo Stato di Israele - che firmò senza riserve la Convenzione del 1929 - ratificò la nuova
Convenzione di Ginevra assoggettandola alla seguente riserva: “rispettando l’inviolabilità dei segni
distintivi e degli emblemi della Convenzione, Israele userà la Stella di David quale emblema e
segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate”. In una nota del 4 settembre 1980, la
Repubblica islamica dell’Iran annunciò l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa su fondo
bianco come segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate, al posto del leone e sole
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rossi (simbolo della dinastia imperiale persiana). Oggigiorno, perciò, vengono riconosciuti
internazionalmente tre simboli, la croce rossa, la mezzaluna rossa ed il leone e sole rossi, ma solo
due - la croce e la mezzaluna - sono utilizzati. Il fatto che non sia utilizzato un solo emblema ha
causato gravi problemi, che si possono così riassumere:
- il valore protettivo dell’emblema è diminuito;
- vi sono difficoltà a fare accettare uno dei due emblemi nelle regioni ove la popolazione appartiene
a fedi religiose diverse e differenti;
- rimane il rischio che possano proliferare nuovi emblemi e simboli;
- vi è il rischio che il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sia
identificato con le due maggiori religioni, quella Cattolica e quella Islamica.
Attualmente, l’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali è governato dal “Regolamento
sull’uso dell’emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per le Società Nazionali”,
adottato nel corso della 20a Conferenza Internazionale della Croce Rossa di Vienna nel 1965 e
revisionato dal Consiglio dei Delegati tenutosi a Budapest nel 1991.
L’emblema e l’immagine di croce rossa
Il simbolo della croce rossa è tra i pochi che hanno un riconoscimento e una specifica tutela da parte
del diritto internazionale e lo è per la causa umanitaria, per il valore umanitario che incorpora.
Proprio per questa sua valenza, se da un lato è un privilegio recare un simbolo come quello della
croce rossa, diventa anche una responsabilità difenderne l’importanza, prestando molta attenzione
quando lo si usa ed utilizzandolo nel modo appropriato già in tempo di pace, tentando così di
prevenirne gli abusi in tempo di guerra. Come è possibile allora già in tempo di pace aumentare il
prestigio di questo simbolo? Senz’altro facendo leva sull’associazione di idee che vengono fatte dal
pubblico fra un simbolo, una scritta e le attività che essi identificano. Proprio come la firma è un
marchio che identifica una singola persona, un marchio (come quello della croce rossa, ad esempio)
è un segno distintivo di un’organizzazione che si fissa nella mente del pubblico e che può inoltre
influenzare il modo in cui la popolazione vede tale organizzazione. Studi effettuati indicano che i
simboli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono tra i simboli più conosciuti al mondo.
Sono strumenti di comunicazione unici e universali; senza aggiunta di parole, ma nella maniera più
chiara possibile, comunicano alle persone che uomini e donne del Movimento sono lì, al lavoro, per
aiutare. Persino coloro che non sanno né leggere né scrivere possono facilmente riconoscere i
simboli e ricollegare ad essi la loro possibilità di trovarvi aiuto e protezione. Incrementare la
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visibilità attraverso un uso pronunciato e appropriato del simbolo di croce rossa rappresenta un
passo avanti verso l’identificazione stessa della organizzazione e dei servizi della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa agli occhi del maggior numero di persone. È necessario quindi che siano
prima di tutto gli appartenenti alla Croce Rossa stessa a comprendere l’importanza e il significato
dell’emblema e ad agire di conseguenza. “Importanza” soprattutto per la valenza attribuitagli dalle
norme del diritto internazionale umanitario; “significato” per i principi fondamentali d’azione che
incorpora.
Agire recando un distintivo di croce rossa significa agire secondo i Principi Fondamentali, che
dettano lo scopo dell’istituzione e la sua ragione d’essere; in linea generale la Società Nazionale
non può perciò esibire l’assemblea della croce rossa nello svolgimento di attività che non soddisfino
i Principi Fondamentali, quali, citando il Regolamento sull’uso dell’emblema, lavoro di natura
patriottica, attività assistenziali solo per certe categorie di civili o solo per personale militare,
insegnamento di sport o di economia domestica, attività per fini di lucro, etc. È chiaro che, oltre a
seguire nelle proprie azioni i Principi Fondamentali, bisognerà, indossando l’emblema di croce
rossa, anche mantenere un comportamento dignitoso nel rispetto del simbolo stesso e di ciò che
rappresenta.
Uso protettivo e uso distintivo dell’emblema
La distinzione fra uso protettivo ed uso indicativo, già contenuta nella Convenzione del 1929, è
meglio espressa nella 1a Convenzione di Ginevra del 1949: il simbolo protettivo, è lo scopo
fondamentale; in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita dalle
Convenzioni di Ginevra. Serve a segnalare ai combattenti che persone, unità sanitarie e mezzi di
trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Aggiuntivi. L’emblema,
usato come segno protettivo, deve destare un riflesso tra i combattenti, un riflesso di limitazione e di
rispetto. Deve perciò essere di grandi dimensioni. Deve inoltre essere esibito nella sua forma più
pura; in altre parole, niente deve essere aggiunto né alla croce o alla mezzaluna né allo sfondo
bianco.
L’uso distintivo dell’emblema è destinato invece a indicare, soprattutto in tempo di pace, che una
persona od un oggetto è collegato al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, ovvero a Società Nazionali, alla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa o al Comitato Internazionale della Croce Rossa. In questo caso, l’emblema deve
essere di dimensioni ridotte. L’emblema serve anche per ricordare che queste istituzioni lavorano in
conformità ai principi Fondamentali del Movimento. È perciò anche un simbolo di Umanità,
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Imparzialità, Neutralità, Idipendenza, Volontariato, Unità ed Universalità. Questi due differenti
scopi dell’emblema sono definiti dall’art. 44 della 1a Convenzione di Ginevra del 1949. La forma
della croce è definita dal Regolamento sull’uso dell’emblema in questi termini: “si utilizzerà di
preferenza la croce detta greca, cioè una croce a quattro bracci uguali formata da due traverse, una
verticale ed una orizzontale, che si incrociano nel mezzo e non toccano i bordi dello stemma o della
bandiera.” Questa libertà di forma fu stabilita per evitare abusi. Sarebbe stato infatti sufficiente
modificare anche di poco le dimensioni dei bracci per sostenere di non aver imitato l’emblema della
croce rossa. La croce formata da cinque quadrati di eguale misura riguarda invece la
regolamentazione del solo simbolo usato in qualità di emblema distintivo della Croce Rossa
Italiana, così come viene descritto in un apposito articolo dello Statuto della CRI. Il Regolamento
internazionale, invece, non contiene nessuna precisazione per quanto riguarda la forma e
l’orientamento della mezzaluna rossa; si possono trovare, in effetti, mezzelune orientate verso
l’alto, a destra o a sinistra.
Uso protettivo dell’emblema
Le disposizioni dell’art. 7 della Convenzione di Ginevra del 1864 regolamentarono in modo
sommario l’uso del simbolo protettivo. Nel 1902 i Delegati che parteciparono alla 7a Conferenza
Internazionale della Croce Rossa riunitasi a San Pietroburgo, adottarono un’importante risoluzione
che servirà come base per i principi inseriti nelle successive Convenzioni di Ginevra: portare il
bracciale con il timbro della Società Nazionale e della Potenza belligerante e usare una carta di
identità rilasciata dallo stato belligerante, queste prescrizioni furono sempre seguite sia dalle Società
Nazionali che dagli Stati. Successivamente, le Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e del 1949
definirono rigorosamente l’uso del segno protettivo e il regolamento sull’uso dell’emblema,
sebbene essenziale, non fa che ricordare tali disposizioni. Il 1° Protocollo Aggiuntivo adottato a
Ginevra l’8 giugno 1977, agli artt. 12 e 15, sottolinea che il simbolo protettivo è esteso a tutte le
persone, a tutte le unità, a tutti i mezzi di trasporto civili o militari che concorrono ai fini sanitari o
religiosi durante la guerra. Inoltre, le società di soccorso non appartenenti alla Croce Rossa, che si
mettono a disposizione e lavorano sotto il controllo delle autorità competenti, possono ugualmente
beneficiare della protezione, portando l’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa (artt. 9,
12 e 18), a patto che sottostiano a queste tre condizioni:
- essere state autorizzate ad intervenire dal loro Stato di appartenenza e da una delle Parti
belligeranti che deve notificare tale partecipare anche all’altra parte;
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- agire sotto il controllo dell’Autorità competente;
- agire in conformità alla deontologia medica.
Per quanto riguarda il soccorso alla popolazione civile, l’art. 71 del 1° Protocollo Aggiuntivo
afferma che il personale di soccorso dovrà essere rispettato e protetto, ma non prevede l’uso del
simbolo distintivo. Per ciò che concerne i conflitti non internazionali, il 2° Protocollo Aggiuntivo
adottato a Ginevra nel 1977 colma una lacuna dell’art. 3 comune alle quattro Convenzioni del 1949,
il quale non fa riferimento all’uso dell’emblema. L’art. 12 di tale Protocollo non ha fatto altro che
codificare una prassi in uso fino ad allora sia da parte degli Stati che del Comitato Internazionale
della Croce Rossa; esso recita infatti che “sotto il controllo dell’Autorità competente, il segno
distintivo sarà portato dal personale sanitario e religioso, dalle unità e dei mezzi di trasporto
sanitari”, quindi l’articolo decreta che “esso deve essere rispettato in tutte le circostanze e non deve
essere usato abusivamente”. Hanno pertanto diritto ad usare l’emblema della croce rossa o della
mezzaluna rossa a titolo protettivo:
- gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili delle forze armate e della società di soccorso
(artt. 19 e 42 della 1a Convenzione di Ginevra);
- il personale e le formazioni sanitarie delle società di soccorso di un paese neutrale recanti soccorso
ad uno dei belligeranti (artt. 27, 40 e 43);
- il personale sanitario delle forze armate impiegato temporaneamente, munito di un bracciale
speciale (artt. 25 e 41);
- il materiale sanitario delle forze armate e delle società di soccorso (artt. 33, 34 e 39) così come i
trasporti, i veicoli e gli aeromobili sanitari (artt. 35, 36 e 39).
Resta da stabilire una questione importante: quali sono le organizzazioni che hanno diritto ad
utilizzare il simbolo protettivo durante le ostilità?:
- i servizi sanitari delle forze armate;
- le Società di Soccorso riconosciute che prestano il loro concorso ai servizi sanitari
(conformemente all’art. 26) e, in particolare, le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa. D’altronde, quest’ultime non hanno il monopolio del simbolo protettivo. I Governi possono,
in effetti, autorizzare altre società di soccorso ad usare l’emblema. Si possono citare a titolo di
esempio due casi: l’Ordine di San Giovanni e l’ordine di Malta. È importante precisare che tutte le
società non possono utilizzare l’emblema protettivo che per il proprio personale e per il materiale
messi a disposizione dei servizi delle forze armate (art. 26) e che concorrono a soccorrere i feriti e i
malati delle forze armate;
- gli organismi internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed il loro personale hanno
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diritto di usare l’emblema in ogni tempo, sia di pace che di guerra, e senza alcuna limitazione.
Uso distintivo dell’emblema
Le risoluzioni delle prime conferenze della Croce Rossa sono avare di precisazioni a riguardo
dell’uso distintivo dell’emblema: da una parte, infatti, si preoccupano soprattutto di definire il segno
protettivo e la repressione del suo abuso, ma dall’altra la distinzione tra segno distintivo e protettivo
non è chiaramente definita. La Convenzione del 1906 stabiliva che l’emblema della Croce Rossa
non potesse essere usato che dai servizi sanitari in tempo di guerra e, di conseguenza, le Società
Nazionali non erano autorizzate a farne uso. Ciò portò le Società Nazionali ad usare comunque
l’emblema in tempo di pace per tutte le loro attività, senza curarsi di tale restrizione.
Nel 1929, l’art. 24 comma 3 della Convenzione di Ginevra relativa ai prigionieri di guerra accordò
alle Società Nazionali il diritto di utilizzare l’emblema in tempo di pace in conformità alla legge
nazionale nella sfera delle attività “umanitarie”. Tuttavia, nella prassi si andò oltre quanto stabilito,
poiché le Società Nazionali utilizzarono l’emblema sulle loro pubblicazioni, sugli opuscoli, etc., uso
non esattamente concernente le attività umanitarie come inteso dai Plenipotenziari che si riunirono
nel
1929.
La 1a Convenzione di Ginevra del 1949, nell’art. 44 comma 2, allarga il campo di applicazione
dell’uso del segno distintivo e ne autorizza l’uso per attività conformi ai principi formulati dalle
Conferenze Internazionali della Croce Rossa; essa non stabilisce, però, alcun dettaglio riguardo
l’uso del simbolo da parte di persone o l’uso su veicoli od edifici. A questo proposito, il contributo
del Regolamento sull’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali riveste un interesse
peculiare. Il segno distintivo si compone di due parti: il simbolo e il logotipo (politipo). Assieme,
questi due elementi formano il marchio della Società Nazionale. Nel Movimento Internazionale ci
sono due simboli: la croce rossa e la mezzaluna rossa. I due simboli devono essere sempre esibiti su
di un fondo bianco. Il logotipo consiste invece nel nome della Società Nazionale o di una
componente dell’organizzazione, scritto con un particolare stile grafico. Il segno distintivo va usato
così com’è, cioè formato dalle due parti. Quando usato con funzione indicativa, l’emblema deve
essere, per quanto possibile, circondato o recare sotto di sé il nome o le iniziali della Società
Nazionale (ad esempio, il distintivo della Croce Rossa Italiana Giovanile). Perciò, visto che la
chiarezza del simbolo, per il suo riconoscimento immediato, è lo scopo primario della Società
Nazionale, la croce rossa stessa deve essere graficamente chiara e non decorata. I disegni artistici, le
scritte o il nome non devono mai apparire sulla croce. Qualcuno potrà vedere ciò come limitazione
alla creatività; ma la missione umanitaria di tutto il Movimento Internazionale richiede la
protezione dei simboli e deve garantirne il riconoscimento immediato. Lo stesso divieto vale per le
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espressioni artistiche della croce, come ad esempio la croce disegnata in prospettiva oppure obliqua.
Va inoltre detto come norma generale che ogni persona che indossa l’emblema della croce rossa in
una sua qualunque forma, deve possedere anche un documento di riconoscimento relativo: ad
esempio, la tessera di appartenenza alla Società Nazionale, ordine di servizio, etc.
In tempo di pace
Le Società Nazionali usano l’emblema in tempo di pace quale simbolo distintivo, purchè in
conformità alla loro legislazione nazionale ed in accordo con il Regolamento sull’uso dell’emblema
da parte delle Società Nazionali. Nell’utilizzare l’emblema le Società Nazionali possono svolgere
attività solo a condizione che queste siano coerenti con i Principi Fondamentali e quindi indirizzate
unicamente a fornire assistenza volontaria ed imparziale a tutti coloro i quali soffrono. Le Società
Nazionali possono usare l’emblema anche per sostenere le loro manifestazioni e loro campagne di
raccolta fondi. L’art. 44 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 è la principale base giuridica
di quanto detto; nonostante ciò, l’art. 44 non fornisce informazioni più dettagliate sulle dimensioni
dell’emblema distintivo. Tale articolo cita testualmente che in tempo di guerra “le condizioni per
l’uso dell’emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la
protezione della Convenzione; l’emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà
essere apposto su un bracciale o su un tetto”. Per prevenire ogni possibile confusione in caso di
conflitto e per evitare di dover ridurre le dimensioni del simbolo normalmente utilizzato in tempo di
pace (con inevitabili difficoltà e con operazioni onerose), è richiesto alle Società Nazionali di usare
come simbolo distintivo un emblema di dimensioni ridotte già in tempo di pace. È anche stabilito
che, con il consenso delle Autorità, le Società Nazionali potranno, già in tempo di pace, usare
l’emblema per identificare le unità sanitarie ed i relativi trasporti la cui assegnazione ai servizi
sanitari nel caso di un conflitto armato sia decisa definitivamente. In questo caso l’emblema dovrà
essere di dimensioni maggiori. Inoltre, secondo l’art. 44 comma 4 della prima Convenzione di
Ginevra, che le ambulanze e le postazioni di pronto soccorso gestite da terzi potranno esporre
l’emblema come segno distintivo, ma solo in tempo di pace a queste condizioni:
1. che sia usato in conformità alla legislazione nazionale,
2. che la Società Nazionale abbia espressamente autorizzato tale uso,
3. che le postazioni di soccorso siano destinate a fornire trattamenti gratuiti.
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In tempo di conflitto armato
In tali circostanze e conformemente alla legislazione nazionale, solo le Società Nazionali potranno
continuare ad utilizzare l’emblema come segno distintivo per le proprie attività. Anche in tali
condizioni l’emblema dovrà rimanere di dimensioni relativamente piccole.
Abuso dell’emblema
L’art. 53 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 illustra in maniera esauriente ciò che viene
definito abuso dell’emblema: “l’uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche
che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell’emblema o della
denominazione di “croce rossa”, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne
costituisca un’imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di quest’uso e
qualunque possa essere stata la data anteriore d’adozione”. Tale articolo, pur nella sua genericità,
ha una portata valevole per ogni tipo di abuso; infatti, dal combinato disposto degli artt. 44 e 53 e
dell’intera Convenzione risulta che sono leciti solo gli utilizzi dell’emblema espressamente stabiliti.
Quindi, tutto ciò che non rappresenta un’applicazione di quanto previsto è una violazione e, come
tale, rientra negli abusi dell’art. 53. Allo stesso modo va interpretato l’art. 38 comma 1 del 1°
Protocollo Aggiuntivo del 1977 che recita: “è vietato di fare uso indebito del segno distintivo della
croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rossi, o di altri emblemi, segni o segnali
stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo”.
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Ogni Stato parte delle Convenzioni ha l’obbligo di adottare misure per prevenire e reprimere, in
ogni tempo, qualsiasi abuso dell’emblema, come viene enunciato dall’art. 54 della prima
Convenzione di Ginevra del 1949. In particolare, gli Stati dovranno approvare una legislazione sulla
protezione dei simboli della croce rossa e della mezzaluna rossa. A tale proposito, il CICR ha
elaborato un progetto di legge-tipo da proporre agli Stati a titolo indicativo, quale fonte
d’ispirazione per i legislatori. Tale testo è composto di 14 articoli e riprende i principi essenziali
relativi alle condizioni sull’uso dell’emblema, le infrazioni a questi principi e le relative sanzioni.
La legge italiana provvede alla protezione dell’emblema. La Legge 30 giugno 1912 n. 740 al Capo I
intitolato “Dell’uso illecito del nome e dell’emblema della croce rossa” prevede che “chiunque,
senza autorizzazione del Governo, adopera come emblema la croce rossa in campo bianco o fa uso
della denominazione di “Croce Rossa” è punito con gli arresti da uno a sei mesi”. Il reato di “uso
indebito” del segno distintivo è inoltre previsto dall’art. 180 del Codice Penale Militare di Guerra
italiano (1941) che prevede la reclusione fino a sette anni per chiunque usi indebitamente:
-i segni distintivi legalmente adottati per assicurare la protezione degli ospedali;
-i segni distintivi della CRI, di altre associazioni di soccorso, delle navi ospedale;
-i distintivi internazionali di protezione.
Vi è da notare anche l’art. 181 che prevede il reato di “vilipendio dei distintivi di protezione”.
Quindi, ogni uso non autorizzato dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi
costituisce abuso dell’emblema. I casi tipici sono i seguenti:
1. Grave abuso (perfidia)
L’uso dell’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa in tempo di guerra per proteggere
combattenti armati o equipaggiamento militare è considerato un atto di perfidia e quindi un crimine
di guerra.
2. Imitazioni
L’uso di segni che possono essere confusi con l’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa
(simili per forme o colori). Possono essere considerate imitazioni anche una croce rossa avente
sfondo non bianco, una croce rossa recante al suo interno un disegno o con un’altra croce di colore
diverso sovrapposta.
3. Uso improprio
Comprende l’uso dell’emblema da parte di gruppi o persone non autorizzate (dalle imprese
commerciali alle industrie farmaceutiche, dai medici privati ai farmacisti, etc) e l’uso dell’emblema
da parte di persone che normalmente ne hanno diritto ma che lo esibiscono per intenti che non sono
coerenti con i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa (parcheggi di
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veicoli, accesso a zone a traffico limitato, etc).
Le Convenzioni internazionali conferiscono alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa grandi prerogative nell’uso dell’emblema. Coscienti dell’onore ricevuto e delle responsabilità
che ne derivano, le Società Nazionali di croce Rossa e Mezzaluna Rossa devono vigilare sul
patrimonio
loro
assegnato.
Gli
abusi
dell’emblema,
estremamente
numerosi,
portano
inevitabilmente a pregiudizi nei confronti del Movimento Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa e riducono la credibilità in generale dell’emblema; rendendo omaggio al prestigio
dell’emblema già in tempo di pace, accrescendo il valore protettivo e prevenendone gli abusi, si
assicurerà che le vittime del conflitto non siano abbandonate a sé stesse e che coloro che andranno
in loro soccorso beneficeranno delle garanzie necessarie per svolgere il loro servizio.
Il nuovo simbolo
I termini Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono spesso usati come abbreviazione per Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa Internazionale
Il Comitato Internazionale
La Croce Rossa è il simbolo che in base alla Convenzione di Ginevra deve essere posto sui veicoli
e gli edifici umanitari e sanitari per proteggerli dagli attacchi militari. La bandiera della Croce
Rossa non deve essere confusa con la Croce di San Giorgio che è la bandiera dell'Inghilterra e di
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molti altri luoghi. La Croce di San Giorgio si estende fino ai bordi della bandiera, mentre la Croce
Rossa no.
Cristallo rosso
Originariamente solo la Croce Rossa (la bandiera Svizzera con i colori scambiati) doveva essere
usata come simbolo della convenzione di Ginevra, ma le nazioni musulmane (principalmente
l'Impero Ottomano, la futura Turchia) obiettarono e come risultato fu aggiunto un simbolo
addizionale, la Mezzaluna Rossa. Successivamente la Persia (l'attuale Iran) fece in modo che
venisse aggiunto un Leone e Sole Rossi (sono i simboli della Persia) alla lista degli emblemi
protettivi; quest'ultimo non è più in uso poiché l'Iran ha successivamente optato per la Mezzaluna
Rossa, ma si è riservato il diritto di riutilizzarlo in qualsiasi momento.
Croce rossa
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Israele ha richiesto l'aggiunta di una Stella di David Rossa, sostenendo che siccome i simboli
cristiani e musulmani sono riconosciuti dovrebbe esserlo anche quello ebraico. Questo simbolo è
attualmente utilizzato dalla società di soccorso israeliana, omologa della Croce Rossa, ma non è
riconosciuto dalle leggi umanitarie internazionali. Il movimento della Croce Rossa ha rigettato la
richiesta di Israele, poiché se allo stato ebraico (o a qualsiasi altro gruppo) venisse concesso un
nuovo simbolo, non ci sarebbe fine alle richieste di nuovi emblemi da parte di gruppi religiosi o
culturali. Questo contrasterebbe con l'intenzione originaria del simbolo della Croce Rossa, che era
di avere un unico simbolo per segnalare veicoli ed edifici protetti su base umanitaria. Come
risposta, il movimento della Croce Rossa, ha sviluppato un nuovo simbolo, il cristallo rosso,
all'interno del quale potranno essere inseriti i simboli locali. Il cristallo rosso è il simbolo ufficiale
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale dall'8 dicembre 2005 ed è stato
approvato con 98 voti favorevoli, 27 contrari e 9 astensioni.
Mezzaluna rossa
Stella di David rossa
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Bibliografia:
Comitato Centrale C.R.I. (1993) Storia della Croce Rossa Italiana, I.P.Z.S. Roma;
C.I.C.R. Le Infermiere Volontarie, I.P.Z.S. Roma;
Maestri R., (1994) Appunti di Diritto Internazionale Umanitario, Stilgrafica, Roma;
A.A. V.V. (1956) Henry Dunant, Roma;
Sito internet: http://www.cri.it/iivv ore 08.54 del 10/05/2006
Sito internet: http://www.cri.it/corpomilitare ore 10 del 11/05/2006
Allegati:
ALLEGATO A: Circolare Informativa sul III Protocollo Addizionale alle Convenzioni di
Ginevra del 1949.
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Elaborato di Storia della Medicina