Direzione Aeroportuale
Milano Linate
ORDINANZA
04 / 2011
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA’
AEROPORTO DI MILANO LINATE
Il Direttore dell’Aeroporto di Milano Linate
Capo della Direzione Aeroportuale di Milano Linate
VISTI
gli articoli 687, 693, 702, 705, 718, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione
approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
VISTO
il Decreto 250/97 che istituisce l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
VISTO
il ''NUOVO CODICE DELLA STRADA'' (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni);
CONSIDERATA
l’esigenza di rendere esecutiva la nuova segnaletica dell’intera viabilità Lato Città
(Land Side) aggiornata per comprendere anche le varianti introdotte a seguito della
realizzazione del parcheggio multipiano P2 con relative strade di entrata ed uscita
circostanti;
VISTO
il Regolamento di Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti edito dall'ENAC;
ESAMINATA
la documentazione presentata dalla Soc. SEA S.p.A. che dettaglia la nuova
segnaletica dell’area Linate NORD mediante n. 8 Tavole;
VISTI
I Regolamenti dell’Unione Europea in materia di security ed il Programma
Nazionale di Sicurezza (PNS) del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei
Trasporti Aerei e degli Aeroporti (C.I.S.A.);
RITENUTA
valida la necessità di limitare il flusso di veicoli nelle zone antistanti le aerostazioni
di Linate NORD sia al piano ARRIVI (Livello 0) che al piano PARTENZE (Livello 1)
onde evitare elevate concentrazioni di traffico con conseguente blocco della
circolazione stradale;
RITENUTA
come primaria la necessità di salvaguardare i requisiti di security nelle predette
aree, limitandone il sovraffollamento di veicoli e di tutelare l’incolumità dell’utenza;
RITENUTO
necessario rendere evidente all’utenza ed Operatori aeroportuali, con opportuna
segnaletica, le corsie da percorrere e le aree di sosta destinate ai veicoli in ambito
aeroportuale nell’area Lato Città (Land Side), anche al fine di reprimere il fenomeni
di abusivismo;
CONSIDERATO il numero limitato di spazi presenti nell’aree antistanti l’aerostazione ovvero
l’esigenza di assicurare un congruo numero di stalli di sosta alle diverse tipologie di
veicoli destinati a soddisfare l’esigenza dei passeggeri (TAXI, NCC, bus
granturismo, bus impiegati per il trasporto di linea) per il rapido trasferimento dei
passeggeri in arrivo e partenza da questo aeroporto;
VISTE
le Ordinanze attualmente in vigore riguardanti il medesimo argomento le quali non
risultano essere più adeguate ed applicabili in considerazione delle mutate
necessità intervenute progressivamente in questi ultimi anni;
Aeroporto "Enrico Forlanini"
20090 Linate (Milano)
c.f. 97158180584
tel. +39 02 74852952
fax. +39 02 7560264
[email protected]
www.enac.gov.it
CONSIDERATA
la necessità di emanare una nuova Ordinanza, conseguente all'aumento del
traffico passeggeri e dei cambiamenti infrastrutturali nelle aree aperte al pubblico,
in sostituzione delle precedenti e vigenti Ordinanze ormai obsolete che sono di
seguito specificate:
N.01/76 del 30/09/1976;
N.02/76 del 15/10/1976;
N.02/86 del 10/04/1986;
N.03/86 del 21/05/1986;
N.05/86 del 19/07/1986;
N.01/87 del 14/09/1987;
N.01/90 del 201/01/1990
N.03/91 del 18/07/1991
N.04/91 del 08/08/1991;
N.01/92 del 01/06/1992;
N.01/93 del 12/06/1993;
----N.01/94 del 07/05/1994 Parcometro;
N.01/94 del 26/11/1994 Zona merci;
N.05/94 del 19/12/1994;
N.03/97 del 17/12/1997;
N.02/99 del 12/05/1999;
N.41/02 del 22/10/2002
N.19/04 del 06/05/2004
N.95/05 del 25/05/2005;
N.57/08 del 28/05/2008;
N.85/09 del 27/05/2009;
N.142/09 del 17/09/2009
VISTA
la necessità di assicurare al passeggero idonei servizi così come previsti dalla
Carta dei Servizi dell'Aeroporto di Milano ed in particolare la presenza di regolari
ed adeguati mezzi di collegamento con le aree del territorio sia vicine che distanti
dall'Aeroporto;
VISTA
la legge 26/07/1984 n. 415 avente per oggetto “Disciplina della circolazione
stradale nelle aree aeroportuali”;
VISTO
Il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
SENTITI
gli Enti di Stato interessati e la Soc. SEA SpA;
ORDINA
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Applicabilità
La presente Ordinanza è applicabile sull’Aeroporto di Milano Linate. In particolare viene
regolamentata in dettaglio la circolazione nell’area Lato Città a NORD dell’aeroporto (Linate
NORD) destinata all’Aviazione Commerciale, oltre che in alcune aree Lato Città situate sul
lato OVEST (Linate OVEST) interessato dal traffico di Aviazione Generale.
Art. 2.
Definizioni
Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:
a) Aree regolamentate: zone aeroportuali soggette ad una disciplina per l’ingresso e
stazionamento appositamente regolamentate. Rientrano in tale definizione le aree
aeroportuali sia di Linate NORD (Aviazione Commerciale) che di Linate OVEST
(Aviazione Generale);
b) Area Aeroportuale Interna Regolamentata: zona aeroportuale il cui accesso è vigilato.
Nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata sono condotte attività essenziali alla
funzionalità aeroportuale, con la circolazione di veicoli tale da richiedere una specifica
regolamentazione, sia in termini di safety che di security. Pertanto l’Area Aeroportuale
Interna Regolamentata è un’area che è caratterizzata da limitazioni o restrizioni all’uso
pubblico per cui le Norme del Codice della Strada sono applicabili ma con le
precisazioni riportate in specifici articoli della presente Ordinanza e riguardanti
l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli.
c) Area Lato Citta' (Land Side): area regolamentata di un aeroporto che include tutte le
aree aperte al pubblico. L’accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere
soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le
limitazioni possono riguardare anche l’accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche
attività, specie se condotte a scopo di lucro. L’area Lato Città include zone esterne
all’aperto quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Art. 3.
zone interne dell’aerostazione passeggeri che si estendono fino alle postazioni o varchi
dove sono localizzati i controlli di sicurezza (security);
controllo di sicurezza: applicazione di sistemi e metodologie di controllo su persone e
cose in grado di impedire l’introduzione di articoli proibiti in aree considerate critiche ai
fini della sicurezza del trasporto aereo;
controllo d’accesso: applicazione di sistemi che consentono di impedire l’entrata di
persone e/o veicoli non autorizzati in aree specificate;
Gestore aeroportuale: società responsabile della gestione e dello sviluppo dell’attività
aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione,
l’adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all’esercizio di tali
attività. La Soc. SEA S.p.A. - Aeroporti di Milano è gestore aeroportuale per gli
aeroporti di Linate e Malpensa;
operatore aeroportuale: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri
servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con
regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.
security: termine che identifica un sistema di sicurezza finalizzato alla salvaguardia
dell'attivita dell'aviazione civile contro atti di interferenza illecita.
safety: termine che identifica un sistema di sicurezza finalizzato alla prevenzione di
incidenti ovvero di danni a persone e cose;
Veicoli di servizio: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti
ad Enti o Società che esplicano, nell’ambito dell’aeroporto in modo continuativo, attività
atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili
o comunque connesse con l’esercizio del trasporto aereo;
Veicoli speciali: autoveicoli che per dimensioni e destinazioni d’uso non rientrano nelle
tipologie dei veicoli per le quali è prevista l’omologazione ai sensi del Codice della
Strada. Rientrano in tale casistica anche i veicoli e mezzi non muniti di targa, carrelli,
macchine operatrici in genere;
Visitatore o VISITOR: persona che ha necessità di accedere nelle aree aeroportuali per
svolgere la propria attività su richiesta di un operatore aeroportuale o semplicemente
per utilizzare un servizio erogato dal medesimo operatore aeroportuale.
Nuova viabilità dell’aeroporto di Linate Nord
Con la presente ordinanza sono approvate la segnaletica orizzontale e verticale relativa agli
obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in accordo alle planimetrie depositate
presso questa Direzione e presso la Soc. SEA S.p.A. in formato cartaceo ed elettronico che
ne costituiscono quindi parte integrante. Le copie cartacee sono firmate dagli Enti di Stato
presenti in aeroporto e dalla Soc. SEA S.p.A.. Per gli operatori aeroportuali e per il
pubblico, la nuova segnaletica è riportata in dettaglio in planimetrie che saranno allegate
solo in formato elettronico alla presente ordinanza. I files delle planimetrie sono in formato
consultabile con software Acrobat Reader di Adobe (file con estensione .pdf), a colori e ad
alta definizione, per cui possono essere ingrandite senza perdita dei dettagli dell’immagine.
Relativamente alle prescrizioni relative alla circolazione e rilevabili dalle planimetrie si
forniscono di seguito alcune precisazioni:
a) una corsia a livello PARTENZE, che da viale Forlanini si estende adiacente
all’aerostazione, ed un’altra attigua che giunge al piano ARRIVI viene riservata ai TAXI
ed ai BUS di trasporto pubblico. Tali corsie possono essere utilizzate, per esigenze di
servizio, dai veicoli degli Enti di Stato (FF.OO, ENAC, Dogana, Carabinieri, G.d.F.,
C.F.S., VV.F, Soccorso sanitario, Corpo Consolare/Diplomatico,ecc.) e della
Soc. SEA S.p.A.. E’ consentita la circolazione di veicoli per motivi di emergenza,
soccorso, per il trasporto di disabili, di materiali o mezzi per l’esecuzione di lavori
secondo le indicazioni del gestore Soc. SEA S.p.A.. Qualora necessario è consentito il
transito e la sosta di Bus gran turismo turistici per il trasbordo di bagagli e passeggeri
secondo le necessità rappresentate alla Soc. SEA S.p.A. dai soggetti interessati. Di
norma i Bus turistici devono sostare negli appositi stalli dedicati situati al livello strada
piano ARRIVI (Livello 0).
b) al piano ARRIVI sono situate le aree di parcheggio destinate ai TAXI, agli NCC ed ai
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passeggeri nelle apposite aree appositamente indicate. La sosta negli stalli delimitati
da strisce blu è a pagamento. In alcuni parcheggi è prevista una sosta minima gratuita.
Localmente sono presenti le tabelle con le tariffe applicabili in relazione alla tipologia di
parcheggio (sosta breve e lunga sosta);
c) nelle planimetrie lato ARRIVI e PARTENZE sono presenti diversi stalli di sosta che
sono riservati agli Enti di Stato, a vetture del Corpo Consolare/Diplomatico, al Gestore
Soc. SEA S.p.A., a persone con mobilità ridotta (PRM) e ad altri Operatori aeroportuali.
Nei suddetti stalli la sosta è consentita solo se i veicoli sono appartenenti ai soggetti
titolati, come indicato dalla segnaletica orizzontale o verticale ivi presente. Le vetture
autorizzate sono riconoscibili dalla livrea o logo dell’organizzazione, ovvero dalla
presenza di idoneo contrassegno o altro segno identificativo della stessa
organizzazione che indichi chiaramente che il veicolo appartiene al soggetto avente
titolo.
I veicoli che saranno trovati a sostare in stalli non autorizzati o zone non consentite
saranno sanzionati e potranno essere rimossi in modo forzato, con spese a carico del
trasgressore, qualora sia presente il cartello RIMOZIONE FORZATA oppure se il veicolo si
trovi a sostare in posizione tale da bloccare il regolare flusso dei restanti mezzi.
Art. 4.
Norme generali da rispettare per la circolazione nelle aree Lato Città
Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali, aperte all'uso pubblico, sono applicabili ed
è fatto obbligo, di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada salvo
diversamente specificato per casi particolari e dettagliati nei successivi articoli. Poiché agli
spazi, che rientrano all’interno dell’area definita Lato Città (Land Side), si applicano ulteriori
e specifiche disposizioni, finalizzate ad assicurare le regolarità delle operazioni aeroportuali,
l’area Lato Città (Land Side) costituisce un’Area Regolamentata.
Nelle aree regolamentate è fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole
concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali che costituiscono beni del
demanio civile aeronautico.
In accordo all'art. 6 del "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 718 del Codice della
Navigazione, nelle aree regolamentate, la circolazione di veicoli speciali è consentita previo
coordinamento con il gestore Soc. SEA S.p.A., purché il richiedente fornisca motivazione e
l’evidenza di aver previsto ed adotti idonee procedure che assicurino livelli equivalenti di
sicurezza durante la movimentazione degli stessi.
In particolare, i mezzi ad uso speciale della Soc. SEA S.p.A. o di altri Operatori aeroportuali,
che sono utilizzati normalmente in area Air Side, potranno circolare anche all'interno
dell'area Land Side del sedime aeroportuale, purché dotati di luci di posizione/d'ingombro,
ovvero di apposita segnalazione luminosa gialla lampeggiante, ed in mancanza, purché
scortati da altro veicolo regolamentare dotato di segnalazione lampeggiante gialla attiva,
collocata in posizione idonea e visibile a 360°. Gli spostamenti dovranno avvenire con le
luci di posizione/ingombro, ovvero lampeggiante, accese anche in orari diurni. I veicoli non
dovranno superare la velocità di 20 Km/h. Per manovre in aree ristrette, la scorta può
avvenire tramite personale che precede il veicolo e velocità a passo d’uomo. Il richiedente
dovrà effettuare una preventiva ricognizione sul percorso interessato verificando la
presenza di idonee distanze di sicurezza da manufatti e da altre infrastrutture (es. pali per
l’illuminazione, linee aree di elettrificazione, presenza di marciapiedi, ecc.).
I conducenti destinati alla guida dei veicoli speciali in zona Land Side devono essere
qualificati a cura del richiedente ed essere in possesso di abilitazione alla guida degli stessi
mezzi in zona Air Side. I conducenti e l'eventuale personale sul veicolo di scorta,
manovreranno nelle aree autorizzate in modo da garantire un'adeguata separazione con gli
altri mezzi presenti, sia in movimento che in sosta. In relazione all’ingombro del mezzo ed
alle sue dimensioni, la Società richiedente è responsabile di predisporre la presenza di altro
personale che coadiuvi il conducente durante gli spostamenti o le manovre al fine di evitare
urti o collisioni con altri veicoli o infrastrutture, attivando il preventivo coordinamento con la
Soc. SEA S.p.A.. Inoltre, un preventivo coordinamento con la Soc. SEA S.p.A., è
necessario ogni qualvolta il richiedente debba eseguire lavori che, pur avvenendo con
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veicoli regolarmente autorizzati per la circolazione su strada, prevedono la predisposizione
di aree di sicurezza nell’intorno del veicolo stesso (es. operazioni con gru telescopiche).
Le aree dove è consentita la circolazione di veicoli speciali è soggetta a controlli
nell’accesso ed a disposizioni addizionali, ovvero a limitazioni o restrizioni all’uso pubblico.
La movimentazione di mezzi speciali dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento potrà
avvenire, salvo situazioni di emergenza per le quali non è richiesto alcun assenso, con il
previsto coordinamento con il gestore aeroportuale tenendo presente che deve essere
assicurata la regolarità delle operazioni aeroportuali.
In ogni caso è sempre consentita l’accesso e la movimentazione dei veicoli impiegati in
situazioni di emergenza, soccorso e sanitario sotto la diretta responsabilità degli enti di
appartenenza e con il coordinamento di personale aeroportuale presente nelle aree o lungo
i percorsi interessati.
Art. 5.
Limiti di velocità
La velocità massima da tenere nell’ambito dell’aeroporto è, di norma, di 40 Km/h. In alcuni
tratti (es. percorsi in curva, immissioni in rotatorie, ecc.) o altre aree, il limite indicato da
apposita segnaletica, è di 30 Km/h. In ogni caso possono essere disposti limiti inferiori in
occasioni di lavori o quando ritenuto opportuno da situazioni contingenti. Il nuovo limite sarà
indicato da apposita segnaletica temporanea.
I conducenti dei veicoli devono sempre comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di
tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone, delle
cose nonché causa di disordine e di intralcio per la circolazione. In condizioni di scarsa
visibilità la velocità dei mezzi deve essere adeguatamente ridotta indipendentemente dal
limite di velocità indicato dall’apposita segnaletica.
Art. 6.
Sosta dei veicoli. Norme generali
La sosta delle autovetture è consentita esclusivamente nelle aree di parcheggio indicate
dall’apposita segnaletica installata e gestita direttamente dalla Soc. SEA S.p.A. oppure da
società controllate, convenzionate od altri soggetti con cui la Soc. SEA S.p.A. ha stipulato
specifici accordi nel rispetto della vigente normativa.
La sosta, nelle aree identificate a pagamento, avviene tramite corrispettivo. Le tariffe
devono essere pubblicizzate e visibili all’ingresso di ciascun parcheggio. Le tariffe ed i
metodi di pagamento possono essere diversificati e resi noti ai passeggeri ed agli operatori
aeroportuali anche tramite ulteriori mezzi di comunicazione (carta dei servizi, opuscoli,
pubblicazione sul sito web della Soc. SEA S.p.A.).
Per il pagamento delle tariffe devono essere resi disponibili all’utenza dispositivi automatici
(casse automatiche, telepass, ecc.) ovvero il pagamento può avvenire tramite casse o
banchi dedicati presidiati da incaricati della società che gestisce i parcheggi.
Il divieto di sosta sulle aree laddove prescritto, ha validità permanente nell’intero arco delle
24 ore. E' vietata la sosta di qualsiasi tipo di veicolo o mezzo sui marciapiedi destinati al
transito dei pedoni ovvero non destinati al transito dei veicoli.
La sosta di veicoli appartenenti agli Enti di Stato ed Operatori aeroportuali è consentita negli
stalli loro dedicati.
Nelle planimetrie allegate sono indicate anche le aree destinate alla sosta di motocicli.
La segnaletica orizzontale delimitante i parcheggi è così identificata:
- strisce bianche per i parcheggi gratuiti a disposizione delle autovetture;
- strisce gialle per i parcheggi riservati di fronte l’aerostazione lato ARRIVI o
PARTENZE, recanti l’indicazione mediante simbolo o descrizione della categoria dei
veicoli degli enti o di categoria di veicoli cui sono riservati. Con strisce di colore giallo
sono identificate anche le corsie riservate ai BUS e TAXI;
- strisce blu per i parcheggi a pagamento. Nelle apposite aree delimitate dalle strisce
blu, la sosta è a pagamento. In alcuni parcheggi per il pubblico, la permanenza negli
stalli è gratuita al di sotto di una durata prestabilita specificata in tabelle esposte al
pubblico.
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Art. 7.
Accesso e sosta di TAXI, autovetture di noleggio con conducente (NCC) e BUS
I TAXI e le autovetture da noleggio con conducente, i bus adibiti al trasporto pubblico e dei
passeggeri dovranno utilizzare le corsie loro riservate e gli stalli di sosta loro riservati come
indicati dall’apposita segnaletica orizzontale e verticale. Per i dettagli fare riferimento alle
planimetrie allegate in formato elettronico.
Per l’accesso dei TAXI e autovetture da noleggio con conducente nell’area Land Side e per
lo svolgimento del relativo servizio si applicano le disposizioni ed accordi vigenti stipulati tra
tutti i soggetti interessati in accordo alle vigenti normative nazionali, regionali e locali
secondo quanto previsto da codici, leggi e decreti richiamati in epigrafe.
I conducenti di autovetture di noleggio da rimessa non legittimati a svolgere il proprio
servizio presso l’aeroporto, ma che effettuino il servizio sulla base di un contratto stipulato
nella sede della propria rimessa, debbono recare con loro una dichiarazione, anche a
proprio firma, dalla quale risultino chiaramente il nominativo del passeggero da trasportare
nonché le indicazioni relative al volo con il quale il passeggero medesimo giungerà. Tale
dichiarazione dovrà essere esibita a richiesta degli Organi addetti al controllo.
Per le vetture NCC sono istituiti appositi parcheggi.
E' vietato altresì a chiunque sprovvisto dei necessari titoli e licenze di esercitare in ambito
aeroportuale qualsiasi forma di trasporto per conto terzi.
Art. 8.
Veicoli della Soc. SEA S.p.A. o equiparati
I veicoli di proprietà della Soc. SEA S.p.A. ovvero di società con essa convenzionate o a
disposizione della medesima SEA per l’effettuazione di lavori od altri interventi o per
l’effettuazione di servizi finalizzati alla funzionalità aeroportuale, dovranno sostare nelle
aree loro riservate.
Art. 9.
Veicoli di Enti di Stato, di emergenza e di soccorso
I veicoli di servizio degli Enti di Stato operanti in aeroporto, di soccorso, sanitari e di
emergenza possono accedere in area aeroportuale Lato Città e sostare negli appositi stalli
ad essi dedicati come da segnaletica ivi esposta. Le vetture autorizzate sono riconoscibili
dalla livrea o logo dell’Ente, ovvero dalla presenza di idoneo contrassegno o altro segno
identificativo che ne indichi chiaramente l’appartenenza all’Ente avente titolo.
Art. 10.
Sosta dei veicoli in prossimità delle banchine dell’aerostazione
La fermata dei veicoli in prossimità dell’aerostazione, dove permessa dalla segnaletica ivi
presente, è limitata esclusivamente per il tempo necessario alla discesa dei passeggeri e lo
scarico dei bagagli.
L’utilizzo degli stalli di sosta, per le persone a mobilità ridotta (PRM), presenti davanti
all’aerostazioni è consentito per il tempo necessario alla partenza od arrivo della persona
da assistere. Lo stallo dei PRM non può essere utilizzato come stallo di lunga sosta; in tal
caso le vetture dovranno essere trasferite e fatte sostare negli altri stalli dedicati presenti in
area Land Side.
Art. 11.
Trasporti pubblici e tempi di sosta nelle aree antistanti l’Aerostazioni
I trasporti pubblici collettivi in servizio di linea devono essere effettuati secondo gli orari e le
modalità concordate, tenendo conto anche delle esigenze delle diverse categorie di
lavoratori aeroportuali.
La sosta di capolinea e le varie fermate all'interno dell'Aeroporto sono quelle concordate
con il gestore Soc. SEA S.p.A.. L’indicazione dei servizi deve essere riportata sulla Carta
dei Servizi edita dalla Soc. SEA S.p.A..
Eventuali modifiche potranno essere apportate previe concertazioni fra società di trasporto
e Gestore.
Non è consentito il parcheggio degli autobus per periodi di tempo prolungato salvo che non
sia esplicitamente autorizzato dalla Soc. SEA S.p.A. per validi motivi (es. guasto tecnico,
ecc.). In tali casi il veicolo farà fatto sostare in area indicata dalla Soc. SEA S.p.A.. I tempi di
sosta sono stabiliti dalla Soc. SEA S.p.A. in relazione alle esigenze di traffico.
Per i BUS turistici, non è consentita la sosta di lunga durata anche se conseguente ad un
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ritardato arrivo dell’aeromobile. In tali casi gli autobus turistici devono lasciare gli stalli liberi
e far ritorno poco prima dell’arrivo del volo in accordo al nuovo orario schedulato.
Tempistiche diverse potranno essere concordate e coordinate con la Soc. SEA S.p.A. e
sono comunque subordinate alla disponibilità di stalli liberi.
Art. 12.
Rimozione forzata dei veicoli nelle aree funzionali alle Aerostazioni
I veicoli, lasciati in sosta sulle strade di accesso e di deflusso delle aerostazioni
contrassegnate da “RIMOZIONE FORZATA” saranno rimossi a cura della Soc. SEA S.p.A.
e trasportato in aree idonee. La rimozione potrà avvenire, anche per quei veicoli in sosta
vietata la cui presenza pregiudichi la regolarità delle operazioni aeroportuali o causino il
blocco della circolazione.
Il veicolo rimosso sarà restituito al legittimo proprietario previo pagamento delle relative
sanzioni e di quanto dovuto a titolo di trasporto e custodia
Art. 13.
Variazioni e relativa approvazione della segnaletica
Qualora esigenze di traffico, od operative, lo richiedessero la Soc. SEA S.p.A. potrà
procedere, in qualunque momento, previa autorizzazione della Direzione Aeroportuale, a
spostamenti, modifiche, variazione dei parcheggi degli Operatori o di altre aree date in
concessione, anche gratuita, ai singoli utenti od a ridurne il numero. Modifiche migliorative
della segnaletica o dei percorsi della viabilità possono essere attuate dalla Soc. SEA S.p.A.
facendo pervenire alla Direzione Aeroportuale la relativa documentazione e planimetrie
aggiornate sia in forma cartacea che elettronica. In tali casi la presente Ordinanza, è da
considerarsi integrata ed eventualmente innovata dalle predette planimetrie che, approvate
e depositate presso la Direzione Aeroportuale di Milano Linate, diventano atti autorizzativi
per l'apposizione della cartellonistica e della segnaletica stradale. La relativa
documentazione sarà trasmessa a cura della Direzione Aeroportuale di Milano Linate agli
Enti di Stato ed alla Soc. SEA S.p.A.. Quest’ultima provvederà all’inoltro e diffusione presso
tutti gli Operatori aeroportuali con informativa per il pubblico nelle forme previste (es. sul
proprio sito web, Carta dei servizi).
Art. 14.
Tipo di segnaletica e marcatura dei segnali con numero dell’Ordinanza
I segnali di pericolo, di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di indicazione relativi
alla segnaletica, devono essere conformi al Regolamento del Nuovo Codice della strada
citato in epigrafe. La segnaletica individua corsie, aree di sosta consentite oppure vietate ai
veicoli, ovvero diversamente regolamentate. La Soc. SEA S.p.A. provvederà a riportare sul
fronte o retro della segnaletica verticale, od in altra posizione idonea, il numero della
presente Ordinanza a conferma dell’approvazione. La numerazione deve essere resistente
agli agenti atmosferici e con caratteri di idonea grandezza. La segnaletica preesistente sarà
sostituita o ricondizionata come necessario ed aggiornata conseguentemente, insieme
all’eventuale numero di questa Ordinanza.
Art. 15.
Divieto di lavaggio e pulizia dei veicoli
In tutte le strade ed aree di sosta comprese nell'ambito aeroportuale, aperte all'uso pubblico
è altresì vietato il lavaggio dei veicoli di qualsiasi tipo e lo scarico dei rifiuti derivanti dalla
pulizia degli stessi o di altro genere.
Art. 16.
Salvaguardia degli impianti e relativi dispositivi di utilizzazione
In ambito aeroportuale è vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti, se non
per motivi pertinenti all'uso destinati e ad opera delle persone espressamente autorizzate.
E’ vietato altresì, spostare o manomettere i dispositivi che controllano o regolamentano il
traffico (telecamere, sensori, new-jersey, cartelli, dissuasori, parcometri), la cartellonistica e
la segnaletica in genere. Analogamente è vietato danneggiare, modificare, manomettere
dispositivi ed impianti presenti all’interno delle aerostazioni o farne uso in modo improprio.
Art. 17.
Sosta delle vetture in zona Lato Città zona Linate OVEST (Aviazione Generale)
Nella zona Lato Città di Linate OVEST la sosta è consentita nelle aree identificate tramite
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
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apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Le eventuali tariffe dovranno essere esposte
al pubblico all’ingresso di ogni parcheggio. Le aree destinate al parcheggio possono essere
controllate da sistemi automatici che regolamentano l’accesso e la successiva uscita.
L’accesso nell’area Lato Città di Linate OVEST avviene attraverso un varco dove è
presente una portineria ed il cui accesso per i veicoli è controllato tramite sbarra comandata
a distanza.
Parte II
NORME APPLICABILI AL SERVIZIO CON VETTURE TAXI E NCC
Art. 18.
Ordine di sosta delle vetture TAXI e NCC
In ogni posteggio TAXI dove sono presenti corsie di scorrimento, le vetture devono
allinearsi nelle corsie una dietro l’altra rispettando l’ordine di arrivo ed avanzare appena il
posto davanti resta libero.
Le vetture NCC legittimate ad operare sull’aeroporto di Milano Linate devono sostare negli
appositi spazi a loro riservati ed indicati dall’apposita segnaletica.
Art. 19.
Tariffe
Le autovetture autorizzate ad effettuare il servizio pubblico da piazza dovranno applicare le
tariffe previste dai Comuni che hanno rilasciato la licenza.
Art. 20.
Presidio delle vetture e impiego di mediatori
E’ fatto divieto ai conducenti delle autovetture pubbliche di allontanarsi dai loro veicoli, salvo
che in caso di necessità, e di offrire di loro iniziativa i propri servizi ai viaggiatori. E’ fatto loro
divieto di servirsi altresì, dell’opera di procacciatori di clientela o di mediatori.
Art. 21.
Divieto di condizionare le scelte dei passeggeri
E’ fatto divieto a chiunque operi nell’ambito aeroportuale di indirizzare, con criteri di
preferenza, i passeggeri in arrivo verso l’uno o l’altro dei servizi di trasporto esistenti.
Parte III NORME GENERALI APPLICABILI PER L’ACCESSO ALLE AEROSTAZIONI DI LINATE
NORD ED LINATE OVEST
Art. 22.
Accesso in Aerostazione
L’accesso e la permanenza del pubblico nel sedime aeroportuale Lato Città, di norma, è
consentito solo per motivi connessi alle operazioni aeroportuali.
In particolare nelle aree dell’Aerostazioni passeggeri aperte al pubblico possono accedere e
sostare:
a) i lavoratori e gli operatori aeroportuali per attività di servizio, muniti di tesserino
aeroportuale di riconoscimento come da apposita Ordinanza che regolamenta il rilascio
e l’esposizione dei tesserini di identificazione del personale aeroportuale;
b) il personale di volo (equipaggi) in arrivo o in partenza;
c) i passeggeri in procinto di partire o in arrivo. La sosta nelle apposite sale è consentito
per il tempo necessario all’espletamento delle previste formalità legate alla partenza ed
all’arrivo;
d) eventuali accompagnatori di passeggeri in partenza od in arrivo limitatamente al tempo
richiesto per espletamento dei previsti adempimenti;
e) il pubblico in genere per il tempo limitato al disbrigo di pratiche presso gli uffici ovvero
alla utilizzazione di esercizi aeroportuali. Non è comunque consentita la sosta
prolungata;
f) personale di imprese esterne che impiegati per l’esecuzione di interventi su richiesta
del Gestore Soc. SEA S.p.A. o di altri soggetti aeroportuali, in quest’ultimo caso previo
coordinamento con il gestore medesimo se necessario.
Gli Enti di Stato operanti in aeroporto e la Soc. SEA S.p.A. possono in qualunque
momento, interdire o limitare l’accesso a determinate aree per motivi di sicurezza o
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
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operatività aeroportuale.
Art. 23.
Attività vietate in Aerostazione
Non è consentito l’accesso alle Aerostazioni a chiunque eserciti il commercio ambulante ed
ogni altra attività atta a turbare il normale e regolare svolgimento delle operazioni
aeroportuali.
In particolare l’accesso e la sosta in qualunque area aeroportuale, comprese quelle di libero
accesso all’interno della aerostazione, sono vietate a persone che intendono svolgere
attività non autorizzate (raccolta di fondi, distribuzione opuscoli, pubblicità, vendita di
prodotti o servizi, ecc…) o non consentite (procacciamento di sistemazioni alberghiere e di
mezzi di trasporto,ecc.). Rientrano in tale divieto anche le strade dell’area Lato Città dove è
vietata la sosta di veicoli per la vendita o distribuzione, anche gratuita, di prodotti in genere.
A tal riguardo si precisa che tali attività sono regolamentate da separate disposizioni
emanate da ENAC che sono aggiornate in funzione delle diverse esigenze rappresentate
dai soggetti interessati e riportate, nel primo emendamento utile del Regolamento di Scalo.
Con le stesse modalità, sono consentite attività svolte da organizzazioni non a scopo di
lucro, quando le stesse sono ritenute che abbiano una valenza sociale (es. associazioni
giovanili o aventi carattere di internazionalità oppure riconosciute a livello nazionale).
In relazione alle attività da svolgere, si rappresenta che le stesse possono essere soggette
a limitazioni e restrizioni imposte da ENAC-Direzione Aeroportuale di Milano Linate qualora
le attività possano pregiudicare aspetti di sicurezza relativamente agli aspetti di safety, di
security, a carattere fiscale o sanitario. In tal caso sarà cura della Direzione Aeroportuale
attivare i necessari coordinamenti con gli Enti di Stato interessati.
Art. 24.
Zone con segnaletica di DIVIETO DI ACCESSO
Nelle sale dell’aerostazione lato PARTENZE ed ARRIVI, sono presenti aree riservate dotate
di porte e varchi controllati sui quali risulta evidenziato il segnale o la scritta di DIVIETO DI
ACCESSO o RISERVATO STAFF.
L’accesso in tali aree, nel verso da Lato Città a Lato Volo, è consentito unicamente alle
persone autorizzate ad utilizzare tali porte o varchi. Le persone non autorizzate che
attraverseranno, in modo illegittimo, i suddetti varchi per accedere in aree riservate o
critiche saranno sanzionate ai sensi dell’art. 1174 comma 2 del Codice della Navigazione.
Inoltre le porte e le uscite dall’interno verso l’esterno dell’aerostazione e le porte di
emergenza lungo le vie di esodo devono essere lasciate permanentemente libere, tutte
agibili e bene evidenziate.
Parte IV DISCIPLINA TRAFFICO NELL’AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA
Art. 25.
Identificazione dell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata di Linate NORD
L'area del sedime aeroportuale riportata nelle Planimetrie TAVOLE 5, 6, 7 e 8 allegate alla
presente ordinanza viene denominata “Area Aeroportuale Interna Regolamentata”. Tale
area si estende sul lato NORD-EST dell’aeroporto e vi si accede attraverso le postazioni
site nel tunnel di entrata/uscita dell’aerostazione passeggeri da/per il piazzale antistante la
Palazzina “C” e alle due portinerie “Nord” (posta nei pressi della palazzina S.E.A.) e “Sud”
(posta nei pressi della zona merci. L’entrata di persone e mezzi in quest’area avviene
mediante un controllo dell’accesso. L’area è sottoposta a limitazioni e restrizioni all’uso
pubblico in quanto è soggetta alle disposizioni riportate nei successivi articoli relative
all’accesso e permanenza di persone e mezzi.
Art. 26.
Accesso di persone e mezzi nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata
Si precisa che l’ingresso nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata, per motivi di safety
e di security è consentito a persone e mezzi:
a) che hanno effettiva necessità ad entrarvi per garantire l'operatività Aeroportuale.
Chiunque abbia esigenze connesse con l'attività aeroportuale può accedere all'area
stessa per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle proprie esigenze.
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
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Di norma trattasi di operatori aeroportuali dotati di tesserino aeroportuale e/o Pass per
la vettura;
b) che appartengono alle compagnie di navigazione aerea in quanto personale di volo,
tecnici o perché svolgono attività connesse a garantire l’operatività degli aeromobili;
c) che hanno esigenza di recarsi presso Enti, sub-concessionari o imprese presenti in tale
area per motivi di lavoro o per usufruire dei servizi erogati dagli stessi. Di norma trattasi
di persone appartenenti a ditte esterne oppure trattasi passeggeri/utenti. Nel caso in cui
la persona che ha necessità di accedere non è in possesso di alcun tesserino/pass, è
necessario che:
i. il richiedente espliciti le motivazioni della richiesta di accesso agli spazi
aeroportuali, che dovranno comunque essere connesse con le attività esperibili in
aeroporto e/o ad operazioni di carattere aeroportuale;
ii. il nominativo sia trascritto nell’apposito “Registro VISITATORI”, compilato a cura
dell’addetto presente alla postazione di accesso, e nel quale verranno indicate
generalità, luogo dove la persona intende recarsi e, se in automobile, il numero di
targa di quest’ultima. Le stesse informazioni saranno contenute in un modulo
numerato che verrà consegnato al “visitatore” che dovrà essere restituito
all’Addetto di cui sopra, timbrato e firmato dal Responsabile della Struttura o
direttamente dal dipendente presso cui la persona si è recata. Tale procedura
dovrà essere successiva alla consegna di un valido documento di riconoscimento,
consegnato dal richiedente e restituito allo stesso al momento dell’uscita.
d) che devono recarsi presso le infrastrutture sportive presenti in detta area. In particolare
tali persone devono essere in possesso di una tessera rilasciata dalla
Soc. SEA S.p.A./CRAL. In caso di gruppi deve essere presente un responsabile in
possesso di tessera che accompagna gli altri componenti e che fa da garante. L’ente
che emette le tessere deve provvedere a tenere un elenco con la registrazione dei dati
delle persone e vetture autorizzate.
L’accesso avviene attraverso le postazioni presidiate da idoneo personale ed a seguito di
verifica della titolarità del veicolo e conducente ad accedere nell’Area ovvero attraverso
corsie preferenziali dotate di sistemi automatizzati di controllo.
Si fa presente che il rilascio del modulo VISITATORE non è necessario qualora le persone
siano direttamente accompagnate da operatori aeroportuali in possesso di tesserino
rilasciato dalla Soc. SEA S.p.A. in accordo alle vigenti procedure che ne regolamentano
l’emissione. Durante la permanenza nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata il
visitatore è sotto la diretta responsabilità del proprio accompagnatore.
Per accedere nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata non è necessario effettuare
controlli di sicurezza (security).
Art. 27.
Sosta di autovetture nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata
Le autovetture, che accedono nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata, devono
sostare nei parcheggi loro riservati se appartenenti al personale di Enti od Operatori
aeroportuali per i quali sono stati assegnati appositi stalli di sosta.
Le vetture autorizzate sono riconoscibili dalla livrea o logo dell’organizzazione, ovvero dalla
presenza di idoneo pass numerato rilasciato dalla Direzione Aeroportuale ed assegnato
all’ente o organizzazione presente nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata, oppure,
dalla Soc. SEA S.p.A.. Il pass va esposto sul cruscotto ed in assenza la vettura potrebbe
essere rimossa in modo forzato. L’ENAC rilascia il pass per le vetture dei soli Enti e
organizzazioni che sono assegnatari di stalli situati lungo il perimetro della Palazzina “C”.
Per gli altri soggetti, il pass o vetrofania è rilasciata dalla Soc. SEA S.p.A..
In caso di esaurimento di stalli riservati, la sosta può avvenire, esponendo i suddetti pass,
anche presso le aree con stalli non assegnati ovvero liberi ed individuati da apposita
segnaletica nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata.
La sosta di vetture appartenenti ad Enti o soggetti aeroportuali, nei rispettivi stalli dedicati, è
consentita, anche alle vetture che hanno apposita vetrofania sul parabrezza rilasciata dalla
Soc. SEA S.p.A.. Di norma trattasi di vetture appartenenti a dipendenti aeroportuali che
operano stabilmente in aeroporto.
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
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Gli stalli situati lungo il perimetro della Palazzina “C” possono essere individuati, oltre che
dalla segnaletica orizzontale, anche da cartelli numerati applicati verticalmente in posizione
visibile, che indichi l’ente ed a quale persona/funzione lo stallo è riservato in forma
esclusiva.
Art. 28.
Sosta di veicoli che accedono per specifiche operazioni aeroportuali.
I veicoli di coloro che accedono all'area sopraindicata per esigenze connesse con
specifiche attività aeroportuale devono essere parcheggiati esclusivamente nelle aree di
parcheggio indicate da apposita segnaletica. La sosta dei veicoli destinati al carico ed allo
scarico merci è limitata al tempo necessario per l'effettuazione di tali operazioni.
Art. 29.
Rimozione forzata di veicoli lasciati in zone non autorizzate
Nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata, i veicoli che si trovano in stalli o aree dove è
presente il segnale "RIMOZIONE FORZATA possono essere rimossi qualora:
a) siano stati lasciati in sosta al di fuori delle aree di parcheggio esistenti oppure
non hanno esposto sul cruscotto in modo visibile l’apposito titolo che ne
consente la sosta;
oppure
b) siano stati lasciati in sosta in stalli riservati ad Enti o organizzazioni, ma senza
averne titolo;
Inoltre, saranno soggetti a “RIMOZIONE FORZATA” anche le vetture che occupano, senza
averne titolo, gli stalli riservati situati lungo il perimetro della Palazzina “C”.
I veicoli rimossi saranno trasferiti in apposita area a cura della Soc. SEA S.p.A. che vi
provvederà, direttamente o tramite altre imprese specializzate nel settore della rimozione e
custodia degli stessi. La rimozione sarà eseguita a spese degli interessati, secondo le tariffe
applicabili di mercato.
La rimozione può essere richiesta alla Soc. SEA S.p.A., dalle Forze dell’Ordine che
operano in aeroporto o dalle organizzazioni, limitatamente ai propri stalli, qualora siano stati
illecitamente occupati. La segnalazione avverrà in accordo a modalità concordate con il
gestore Soc. SEA S.p.A..
Art. 30.
INFRAZIONI ALLE NORME SULLA SOSTA
Per le infrazioni alle disposizioni in materia di divieto di sosta, nell’ambito dell’Area
Aeroportuale Interna Regolamentata, è prevista la sola rimozione forzata del veicolo.
Parte V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31.
Informativa agli utenti
La Soc. SEA S.p.A. provvederà ad informare in modo adeguato l’utenza, per renderla
consapevole che le aree, identificate come Lato Città, sono qualificate quali Aree
Regolamentate. In particolare va reso evidente che l’accesso e la permanenza in tali aree è
soggetto a limitazione e controlli da parte di soggetti preposti a tal scopo.
Art. 32.
Sanzioni
I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno sanzionati in accordo a
quanto previsto dalla vigente normativa del Nuovo Codice della Strada [Decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114) e Testo aggiornato ed in vigore dal
13.08.03 per effetto della Legge nr. 214 del 1.08.2003 pubblicata con G. U. nr. 186 del 12.08.2003] che è
dichiarato applicabile nell’area Land Side, con le precisazioni ed eccezioni riportate nella
presente Ordinanza. Per le inosservanze non contemplate dal Codice della Strada, ovvero
relative a specifiche disposizioni riportate in questa Ordinanza, saranno applicati, salvo
diversamente già indicato ed in relazione alle infrazioni rilevate, gli artt. 1164 e l’art. 1174
comma 2 del Codice della Navigazione, qualora il fatto non configuri un più grave reato.
Inoltre in materia di trasporto pubblico con TAXI e NCC, i contravventori alla presente
Ordinanza e comunque tutti coloro a cui vengano formalmente contestate dagli organi
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
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all'uopo preposti le seguenti infrazioni quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
procacciamento, mancata osservanza dell'obbligo di prestazione o interruzione immotivata
della stessa, alterazione di tariffa, prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure
definite dalla presente Ordinanza, mancato rispetto del turno (ove ciò non costituisca più
grave reato), incorreranno oltre che, nelle sanzioni precedentemente riportate, anche
all’interdizione ad operare nell'ambito territoriale di competenza dell'Aeroporto di Milano
Linate sino ad un massimo di 30 giorni. Le sanzioni adottate a carico dei contravventori in
possesso di licenze TAXI o NCC, in relazione agli articoli della presente ordinanza, saranno
comunicate al Comune che ha rilasciato la licenza per i provvedimenti di competenza.
Art. 33.
Rispetto dell’ordinanza
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Nell’area Land Side, salvo le eccezioni e precisazioni riportate nei precedenti articoli, i
compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione, dagli organi competenti a norma degli
artt. 11 e 12 del “Nuovo Codice della strada”. Sulla viabilità La vigilanza pertanto, può
essere svolta anche da rappresentanti della Polizia Locale competente per territorio ovvero
da agenti di Polizia Locale operanti sulla base di apposito accordo o convenzione
sottoscritta tra i Comuni su cui insiste il sedime dell’Aeroporto di Milano Linate.
Art. 34.
Decorrenza ed Ordinanze abrogate
La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 24 dicembre 2011.
Inoltre, in considerazione anche dell’Art. 231 Abrogazione di norme precedentemente in
vigore del Nuovo Codice della Strada richiamato in epigrafe, sono abrogate le seguenti
Ordinanze ormai obsolete:
N.01/76 del 30/09/1976;
N.02/76 del 15/10/1976;
N.02/86 del 10/04/1986;
N.03/86 del 21/05/1986;
N.05/86 del 19/07/1986;
N.01/87 del 14/09/1987;
N.01/90 del 201/01/1990
N.03/91 del 18/07/1991
N.04/91 del 08/08/1991;
N.01/92 del 01/06/1992;
N.01/93 del 12/06/1993;
----N.01/94 del 07/05/1994 Parcometro;
N.01/94 del 26/11/1994 Zona merci;
N.05/94 del 19/12/1994;
N.03/97 del 17/12/1997;
N.02/99 del 12/05/1999;
N.41/02 del 22/10/2002
N.19/04 del 06/05/2004
N.95/05 del 25/05/2005;
N.57/08 del 28/05/2008;
N.85/09 del 27/05/2009;
N.142/09 del 17/09/2009
Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme
della presente Ordinanza
Milano Linate, 23 dicembre 2011
Il Direttore
Dott. Ing. Riccardo Perrone
Allegate n. 8 Tavole di planimetrie. Le planimetrie ad alta risoluzione sono allegate solo in formato elettronico (.pdf).
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
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TAV. n. 1 – QUADRO D’UNIONE
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13
TAV. n. 2 - PLANIMETRIE PIANO PARTENZE
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
14
TAV. n.3 – PLANIMETRIA PIANO ARRIVI
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
15
TAV. n.4 – PLANIMETRIA AREA PARCHEGGIO P2
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
16
TAV. n.5 PLANIMETRIA AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA – PLAZZINA “C”
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
17
TAV. n. 6
PLANIMETRIA AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
18
TAV. n. 7
PLANIMETRIA AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
19
TAV. n. 8
PLANIMETRIA AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 04/2011
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