S. CAVALLUCCI S. STANGANINI A B C della SICUREZZA per gli addetti al CARRELLO ELEVATORE Manuale ad uso dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Titolo I, Sezione IV, art. 36 1 A B C della Sicurezza per gli addetti al CARRELLO ELEVATORE INDICE · Premessa ............................................................ 4 · Esposizione alle vibrazioni ................................... 6 · Esposizione al rumore .......................................... 7 · Esposizione ai gas di scarico ................................ 8 · Rischio di ribaltamento ......................................... 8 · Rischio di caduta oggetti dall’alto ........................ 10 · La guida del muletto ........................................... 10 · Rischi durante la fase di controllo e manutenzione ................................................ 15 · I controlli periodici sullo stato di efficienza dei mezzi .......................................................... 19 · Gli accessori di sollevamento .............................. 22 · La formazione del conducente ............................. 24 · Comunicazioni verbali e segnali gestuali.............. 26 · Cartelli di divieto ............................................... 30 · Cartelli per attrezzature antincendio .................... 30 · Cartelli di prescrizione ........................................ 31 · Cartelli di salvataggio ......................................... 32 3 A B C della Sicurezza per gli addetti al CARRELLO ELEVATORE PREMESSA Le attività di guida del carrello elevatore sottopongono ad una serie di fattori di rischio legati all’attrezzatura ed alle condizioni di utilizzo sia l’operatore, che gli addetti nelle immediate vicinanze. Il carrello elevatore si compone di: ● gruppo mobile provvisto di ruote; ● posto di guida; ● gruppo di sollevamento. Il presente opuscolo ha lo scopo di illustrare i fattori di rischio presenti nelle fasi di: ● esercizio (utilizzo); ● manutenzione. Posto di guida Gruppo di sollevamento Gruppo mobile provvisto di ruote 5 L’informazione di base per i lavoratori ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI L’esposizione è dovuta sia alle vibrazioni trasmesse direttamente dal motore, sia al tipo di pavimentazione sulla quale opera il carrello elevatore. La legge prevede i seguenti limiti da non superare per esposizioni a vibrazioni trasmesse al corpo intero del guidatore: Valore di azione 0,5 m/s2 Valore limite di esposizione 1 m/s2 Nota: per periodi brevi di esposizione, il limite di esposizione sale a 1,5 m/s2 6 A B C della Sicurezza per gli addetti al CARRELLO ELEVATORE ESPOSIZIONE AL RUMORE L’esposizione, limitatamente all’uso del muletto, deriva essenzialmente dal rumore del motore (in questo caso i muletti azionati da motore elettrico sono tendenzialmente meno rumorosi) e dal tipo di fondo stradale sul quale operano. La legge prevede i seguenti limiti giornalieri, come media ponderata su 8 ore: • 80 dBA: valore inferiore di azione; • 85 dBA: valore superiore di azione; • 87 dBA: valore limite di esposizione. 7 L’informazione di base per i lavoratori ESPOSIZIONE AI GAS DI SCARICO L’utilizzo di muletti a motore a combustione interna, comporta l’emissione di anidride carbonica, CO e idrocarburi incombusti. Per tale motivo è necessario utilizzare solo in ambienti esterni i muletti dotati di motore a scoppio. Al fine di mantenere tali tipologie di rischio a livelli accettabili, è molto importante, conservare il più a lungo possibile, le caratteristiche originali del carrello elevatore, mediante interventi periodici di manutenzione. RISCHIO DI RIBALTAMENTO L’attività di movimentazione e trasporto di carichi, comporta un rischio di ribaltamento del mezzo dovuto essenzialmente a: • velocità eccessiva in curva; • carico mal posizionato; • carico mantenuto troppo alto che fa alzare il baricentro del mezzo; • sconnessione del terreno/pavimentazione. 8 A B C della Sicurezza per gli addetti al CARRELLO ELEVATORE I carrelli elevatori devono essere dotati di sistemi di trattenuta che impediscano all’operatore di essere sbalzato fuori o rimanere schiacciato tra il suolo e la gabbia di protezione. Il D.Lgs. 81/2008 (allegato V parte II) prevede che i carrelli elevatori, per limitare il rischio di ribaltamento, debbano essere dotati di: • istallazione di una cabina per il conducente; • struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore; • struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; • struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso. 9