Briciole dal pianeta carcere - 2003 n.6 Giustizia riparativa e mediazione penale di Antonio Lovati Giustizia fra carcere e clemenza, una dichiarazione della Caritas Ambrosiana e dell'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro (Seac Notizie di Marzo - Aprile 2003) e A Modena un Laboratorio per la mediazione penale (Seac Notizie Maggio - Giugno 2003) parlano di nuove prospettive della giustizia. Ma di che cosa si tratta realmente? In questa nota racconterò in breve tutto quello che si dice sulla Giustizia riparativa e la Mediazione penale, che rappresentano il contenuto più forte delle nuove proposte. Non è giustizia rispondere al male con il male Nello sviluppo della vita sociale, quando alla forza bruta del singolo si è andata sostituendo la forza del diritto di un'autorità, è nata la necessità di allontanare le persone che avevano arrecato del male o che si temeva potessero comunque nuocere. Fin dai primordi della storia si venne a stabilire una gradazione della colpa, nel senso che chi avesse compiuta una infrazione grave ad una norma del vivere comune o avesse arrecato un danno notevole veniva colpito nel bene sacro della vita, mentre chi avesse attentato alla persona ed al patrimonio altrui in modo più leggero, anziché essere ucciso, veniva allontanato. Nei tempi antichi il carcere rappresentava più un luogo di estradizione che di pena, con una finalità volta all'isolamento più che all'emendazione del soggetto. Nei tempi moderni la privazione della libertà in carcere ha sostituito pena di morte, esilio, pene corporali, con funzione retributiva e preventiva, come strumento inteso ad evitare la recidiva di chi è stato già condannato una prima volta. La concezione retributiva della pena si fonda sull'elementare principio di giustizia - presente in ogni sistema sociale - che al bene segue il bene ed al male segue il male. La sanzione penale rappresenta, quindi, il corrispettivo del male commesso attraverso il reato. Presupposto essenziale è che l'individuo sia libero di orientare le proprie scelte nel bene e nel male e possa essere chiamato a rispondere delle proprie azioni. Quale corrispettivo la pena deve pertanto essere necessariamente ragguagliata alla gravità del crimine commesso. La funzione preventiva non si risolve solamente nel ruolo intimidatorio/dissuasivo della pena, ma comprende anche un effetto persuasivo dal momento che la comminatoria di una sanzione afflittiva implica anche il messaggio che delinquere è un male. La pena è intesa anche come atto consistente nell'eliminazione o nella riduzione del pericolo che in futuro il reo delinqua. Le nuove prospettive Alle tradizionali modalità di esercizio della giustizia si tende da qualche anno ad affiancare nuove soluzioni, maggiormente rispondenti ad una complessità di situazioni, che rende sempre più problematici i modelli fin qui operanti. Ed ecco due nuovi termini: giustizia riparativa e mediazione penale. Giustizia riparativa Giustizia riparativa è qualsiasi procedimento in cui la vittima e il reo e - se appropriato qualsiasi altro individuo o membro della comunità offeso da un reato partecipano attivamente alla risoluzione delle questioni poste dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. Il procedimento fondamentale è la mediazione penale. Mediazione penale Sempre dalle linee - guida internazionali si possono indicare quali principi relativi alla costituzione e al funzionamento di programmi di mediazione i seguenti: i servizi di http://www.volontariatoseac.it/documenti/briciole_603.htm (1 of 4)27-02-2008 19:00:47 Giustizia riparativa e mediazione penale di Antonio Lovati mediazione devono essere facilmente accessibili alla cittadinanza, devono poter fruire di finanziamenti pubblici e fornire possibilmente prestazioni gratuite; la mediazione deve collocarsi nella sfera dell'etica pubblica; i programmi di mediazione devono poter essere utilizzati in ogni stato e grado del processo; i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali, devono essere adeguatamente preparati, devono garantire un alto livello di competenza e devono svolgere percorsi di formazione prima dell'inizio della attività e in itinere; gli incontri di mediazione dovrebbero avvenire in luoghi e ambienti sicuri e confortevoli; le esperienze di mediazione devono raccordarsi e coordinarsi con il sistema penale e giudiziario tradizionale, pur mantenendo un'autonomia rispetto a quest'ultimo; le esperienze di mediazione devono venire monitorate e sottoposte a valutazioni regolari scientificamente fondate. I principi e le garanzie fondamentali sono: la partecipazione a programmi di mediazione deve essere volontaria, libera e confidenziale; mediatori devono garantire indipendenza e neutralità; le obbligazioni riparative assunte in seguito a una mediazione/programma di giustizia riparativa devono essere volontarie, ragionevoli e proporzionali; la partecipazione alla mediazione/programma di giustizia riparativa non comporta l'ammissione di responsabilità colpevole; vige il principio di innocenza; anche nei programmi di mediazione/ riparazione devono venire garantite le regole del giusto processo (diritto di difesa, tutela delle persone minorenni/incapaci, durata ragionevole, . . . Esperienze negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Europa Il sociologo americano Brian T. Pierce del Center for Rational Policy ha scritto recentemente: "Il carcere è distruttivo e violento. Non è diventato che un deposito umano. E le vittime del crimine non traggono alcun beneficio dall'attuale sistema; le prigioni dovrebbero essere usate per raccogliere solo gli individui pericolosi e non quelli condannati, anche per lungo periodo di tempo, ma per delitti non violenti contro la proprietà o connessi con l'uso della droga". In un numero di SeacNotizie di qualche anno fa (Giustizia e pena in America - parte 6) mi sono diffuso sulle esperienze di mediazione negli Stati Uniti e in Canada. Altre esperienze sono attuate in molti Paesi d'Europa: Austria, Belgio Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Spagna. Carlo Maria Martini in "Non è giustizia" scriveva: "Più volte ho sentito esprimere da detenuti colpevoli di gravi crimini e avviati a un cammino di conversione sincera il loro desiderio non di scontare una pena qualunque rispetto ad una collettività generica, pagando in maniera astratta il loro debito verso una società di cui conoscono dal di dentro le malefatte e le ingiustizie, ma piuttosto riparare il male compiuto o verso le persone offese o verso gruppi da loro lesi o, almeno, con azioni positive di servizio gratuito in favore di ideali simili agli ideali che hanno violato". La mediazione penale in Italia La situazione in Italia è rappresentata dai seguenti due casi: a) l'Ufficio di Mediazione per i minorenni; b) la mediazione penale dei giudici di pace. a)L'Ufficio di Mediazione per i minorenni. Dal 1998 è operativo a Milano (ma anche in altre città) un Ufficio per la Mediazione, che quotidianamente, su mandato dell'autorità giudiziaria minorile, promuove processo di mediazione, realizzando l'incontro volontario, libero e protetto fra gli autori di reato (minorenni all'epoca del fatto) e le loro vittime. http://www.volontariatoseac.it/documenti/briciole_603.htm (2 of 4)27-02-2008 19:00:47 Giustizia riparativa e mediazione penale di Antonio Lovati In questo procedimento si possono distinguere le seguenti fasi: invio iniziale, da parte del mediatore che dirige il processo, di lettere informative e di un opuscolo illustrato all'imputato, alla persona offesa, agli esercenti la potestà (se i soggetti sono minorenni) e ai difensori nominati dalle parti. Il mediatore responsabile prende i primi contatti telefonici con ciascuna parte e le invita a dei colloqui preliminari individuali; i colloqui preliminari hanno una funzione informativa e di prima raccolta delle impressioni e dei vissuti delle parti, nonché di ricezione del consenso all'incontro di mediazione vero e proprio; l'incontro di mediazione ha luogo fra tutti coloro che sono direttamente coinvolti nel conflitto e nel procedimento penale alla presenza di un'èquipe di almeno tre mediatori indipendenti e neutrali; altri mediatori assistono i genitori dei minori e gli eventuali accompagnatori. Viene predisposto una carta riassuntiva della situazione; è frequente che la mediazione specie nel caso di reato grave - sia seguita da un ulteriore momento di definizione di un accordo sul risarcimento del danno; i mediatori redigono la comunicazione sintetica dell'esito da inviare all'autorità giudiziaria; nel caso in cui la mediazione apra percorsi riparativi, simbolici o materiali, i mediatori svolgono un accompagnamento del giovane reo fino all'integrale adempimento di tali impegni. L'attività riparativa può coinvolgere anche la vittima, secondo il programma consensuale definito nell'incontro mediatorio. La mediazione penale del giudice di pace L'istituzione di un giudice di pace è stata pensata fin dagli anni '70 come un giudice del territorio, un giudice dell'ambiente. Con la legge 374/1991 fu istituito l'organo del giudice di pace (con incarico a un magistrato onorario) per finalità prevalentemente deflattive del carico gravante sulla magistratura professionale, con competenze esclusive di giurisdizione civile. L'esperienza dei primi anni ha dato esito positivo e in connessione anche al lavoro dei Tribunali per i minori è stato emanato il decreto legislativo 274/2000 affidando al giudice di pace anche competenze nel campo penale. Per la prima volta in Italia è stato dato riconoscimento formale alla mediazione e alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a centri e strutture pubbliche o private di mediazione per gli illeciti procedibili a querela di parte, nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a "condotte riparatorie". La portata del provvedimento è ampia e assume significati politico-criminali che vanno al di là della criminalità comune e bagatellare di cui si occupa il giudice di pace. Si tratta di una svolta epocale: viene superato il carattere monosanzionatorio del nostro ordinamento penale per un più moderno pluralismo delle pene configurate, fin dall'inizio, come non detentive e non stigma-tizzanti. Osservazione finale Avrà sede a Modena il laboratorio del progetto sulla mediazione penale che per la prima volta coinvolge nel percorso di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti anche le vittime del reato. La particolare novità del progetto si ritrova nel voler coinvolgere le vittime dei reati, che attualmente denunciano poca attenzione da parte delle istituzioni, e nell'agevolare percorsi socialmente riparativi degli autori di reato. http://www.volontariatoseac.it/documenti/briciole_603.htm (3 of 4)27-02-2008 19:00:47 Giustizia riparativa e mediazione penale di Antonio Lovati Ci auguriamo che l'esperienza risulti positiva, cosicché la mediazione penale possa estendersi in Italia a tutti gli adulti. http://www.volontariatoseac.it/documenti/briciole_603.htm (4 of 4)27-02-2008 19:00:47