Briciole dal pianeta carcere - 2003 n.6
Giustizia riparativa e mediazione penale
di Antonio Lovati
Giustizia fra carcere e clemenza, una dichiarazione della Caritas Ambrosiana e dell'Agenzia
di Solidarietà per il Lavoro (Seac Notizie di Marzo - Aprile 2003) e A Modena un
Laboratorio per la mediazione penale (Seac Notizie Maggio - Giugno 2003) parlano di nuove
prospettive della giustizia. Ma di che cosa si tratta realmente? In questa nota racconterò
in breve tutto quello che si dice sulla Giustizia riparativa e la Mediazione penale, che
rappresentano il contenuto più forte delle nuove proposte.
Non è giustizia rispondere al male con il male
Nello sviluppo della vita sociale, quando alla forza bruta del singolo si è andata sostituendo
la forza del diritto di un'autorità, è nata la necessità di allontanare le persone che avevano
arrecato del male o che si temeva potessero comunque nuocere. Fin dai primordi della storia
si venne a stabilire una gradazione della colpa, nel senso che chi avesse compiuta una
infrazione grave ad una norma del vivere comune o avesse arrecato un danno notevole veniva
colpito nel bene sacro della vita, mentre chi avesse attentato alla persona ed al patrimonio
altrui in modo più leggero, anziché essere ucciso, veniva allontanato. Nei tempi antichi il
carcere rappresentava più un luogo di estradizione che di pena, con una finalità volta
all'isolamento più che all'emendazione del soggetto.
Nei tempi moderni la privazione della libertà in carcere ha sostituito pena di morte, esilio,
pene corporali, con funzione retributiva e preventiva, come strumento inteso ad evitare la
recidiva di chi è stato già condannato una prima volta. La concezione retributiva della pena
si fonda sull'elementare principio di giustizia - presente in ogni sistema sociale - che al
bene segue il bene ed al male segue il male. La sanzione penale rappresenta, quindi, il
corrispettivo del male commesso attraverso il reato. Presupposto essenziale è che
l'individuo sia libero di orientare le proprie scelte nel bene e nel male e possa essere
chiamato a rispondere delle proprie azioni. Quale corrispettivo la pena deve pertanto
essere necessariamente ragguagliata alla gravità del crimine commesso. La funzione
preventiva non si risolve solamente nel ruolo intimidatorio/dissuasivo della pena, ma
comprende anche un effetto persuasivo dal momento che la comminatoria di una sanzione
afflittiva implica anche il messaggio che delinquere è un male. La pena è intesa anche come
atto consistente nell'eliminazione o nella riduzione del pericolo che in futuro il reo delinqua.
Le nuove prospettive
Alle tradizionali modalità di esercizio della giustizia si tende da qualche anno ad affiancare
nuove soluzioni, maggiormente rispondenti ad una complessità di situazioni, che rende
sempre più problematici i modelli fin qui operanti. Ed ecco due nuovi termini: giustizia
riparativa e mediazione penale.
Giustizia riparativa
Giustizia riparativa è qualsiasi procedimento in cui la vittima e il reo e - se appropriato qualsiasi altro individuo o membro della comunità offeso da un reato partecipano
attivamente alla risoluzione delle questioni poste dal reato, generalmente con l'aiuto di un
facilitatore. Il procedimento fondamentale è la mediazione penale. Mediazione penale
Sempre dalle linee - guida internazionali si possono indicare quali principi relativi alla
costituzione e al funzionamento di programmi di mediazione i seguenti: i servizi di
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mediazione devono essere facilmente accessibili alla cittadinanza, devono poter fruire di
finanziamenti pubblici e fornire possibilmente prestazioni gratuite; la mediazione deve
collocarsi nella sfera dell'etica pubblica; i programmi di mediazione devono poter essere
utilizzati in ogni stato e grado del processo; i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte
le aree sociali, devono essere adeguatamente preparati, devono garantire un alto livello di
competenza e devono svolgere percorsi di formazione prima dell'inizio della attività e in
itinere; gli incontri di mediazione dovrebbero avvenire in luoghi e ambienti sicuri e
confortevoli; le esperienze di mediazione devono raccordarsi e coordinarsi con il sistema
penale e giudiziario tradizionale, pur mantenendo un'autonomia rispetto a quest'ultimo; le
esperienze di mediazione devono venire monitorate e sottoposte a valutazioni regolari
scientificamente fondate.
I principi e le garanzie fondamentali sono: la partecipazione a programmi di mediazione deve
essere volontaria, libera e confidenziale; mediatori devono garantire indipendenza e
neutralità; le obbligazioni riparative assunte in seguito a una mediazione/programma di
giustizia riparativa devono essere volontarie, ragionevoli e proporzionali; la partecipazione
alla mediazione/programma di giustizia riparativa non comporta l'ammissione di
responsabilità colpevole; vige il principio di innocenza; anche nei programmi di mediazione/
riparazione devono venire garantite le regole del giusto processo (diritto di difesa, tutela
delle persone minorenni/incapaci, durata ragionevole, . . .
Esperienze negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Europa
Il sociologo americano Brian T. Pierce del Center for Rational Policy ha scritto
recentemente: "Il carcere è distruttivo e violento. Non è diventato che un deposito umano.
E le vittime del crimine non traggono alcun beneficio dall'attuale sistema; le prigioni
dovrebbero essere usate per raccogliere solo gli individui pericolosi e non quelli condannati,
anche per lungo periodo di tempo, ma per delitti non violenti contro la proprietà o connessi
con l'uso della droga".
In un numero di SeacNotizie di qualche anno fa (Giustizia e pena in America - parte 6) mi
sono diffuso sulle esperienze di mediazione negli Stati Uniti e in Canada. Altre esperienze
sono attuate in molti Paesi d'Europa: Austria, Belgio Francia, Germania, Lussemburgo,
Portogallo, Spagna.
Carlo Maria Martini in "Non è giustizia" scriveva: "Più volte ho sentito esprimere da
detenuti colpevoli di gravi crimini e avviati a un cammino di conversione sincera il loro
desiderio non di scontare una pena qualunque rispetto ad una collettività generica, pagando
in maniera astratta il loro debito verso una società di cui conoscono dal di dentro le
malefatte e le ingiustizie, ma piuttosto riparare il male compiuto o verso le persone offese
o verso gruppi da loro lesi o, almeno, con azioni positive di servizio gratuito in favore di
ideali simili agli ideali che hanno violato".
La mediazione penale in Italia
La situazione in Italia è rappresentata dai seguenti due casi: a) l'Ufficio di Mediazione per i
minorenni; b) la mediazione penale dei giudici di pace.
a)L'Ufficio di Mediazione per i minorenni.
Dal 1998 è operativo a Milano (ma anche in altre città) un Ufficio per la Mediazione, che
quotidianamente, su mandato dell'autorità giudiziaria minorile, promuove processo di
mediazione, realizzando l'incontro volontario, libero e protetto fra gli autori di reato
(minorenni all'epoca del fatto) e le loro vittime.
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In questo procedimento si possono distinguere le seguenti fasi: invio iniziale, da parte del
mediatore che dirige il processo, di lettere informative e di un opuscolo illustrato
all'imputato, alla persona offesa, agli esercenti la potestà (se i soggetti sono minorenni) e ai
difensori nominati dalle parti.
Il mediatore responsabile prende i primi contatti telefonici con ciascuna parte e le invita a
dei colloqui preliminari individuali; i colloqui preliminari hanno una funzione informativa e di
prima raccolta delle impressioni e dei vissuti delle parti, nonché di ricezione del consenso
all'incontro di mediazione vero e proprio; l'incontro di mediazione ha luogo fra tutti coloro
che sono direttamente coinvolti nel conflitto e nel procedimento penale alla presenza di
un'èquipe di almeno tre mediatori indipendenti e neutrali; altri mediatori assistono i
genitori dei minori e gli eventuali accompagnatori.
Viene predisposto una carta riassuntiva della situazione; è frequente che la mediazione specie nel caso di reato grave - sia seguita da un ulteriore momento di definizione di un
accordo sul risarcimento del danno; i mediatori redigono la comunicazione sintetica
dell'esito da inviare all'autorità giudiziaria; nel caso in cui la mediazione apra percorsi
riparativi, simbolici o materiali, i mediatori svolgono un accompagnamento del giovane reo
fino all'integrale adempimento di tali impegni. L'attività riparativa può coinvolgere anche la
vittima, secondo il programma consensuale definito nell'incontro mediatorio.
La mediazione penale del giudice di pace
L'istituzione di un giudice di pace è stata pensata fin dagli anni '70 come un giudice del
territorio, un giudice dell'ambiente. Con la legge 374/1991 fu istituito l'organo del giudice
di pace (con incarico a un magistrato onorario) per finalità prevalentemente deflattive del
carico gravante sulla magistratura professionale, con competenze esclusive di giurisdizione
civile.
L'esperienza dei primi anni ha dato esito positivo e in connessione anche al lavoro dei
Tribunali per i minori è stato emanato il decreto legislativo 274/2000 affidando al giudice
di pace anche competenze nel campo penale.
Per la prima volta in Italia è stato dato riconoscimento formale alla mediazione e alla
giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a centri e strutture pubbliche o
private di mediazione per gli illeciti procedibili a querela di parte, nonché una nuova ipotesi
di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a
"condotte riparatorie".
La portata del provvedimento è ampia e assume significati politico-criminali che vanno al di
là della criminalità comune e bagatellare di cui si occupa il giudice di pace.
Si tratta di una svolta epocale: viene superato il carattere monosanzionatorio del nostro
ordinamento penale per un più moderno pluralismo delle pene configurate, fin dall'inizio,
come non detentive e non stigma-tizzanti.
Osservazione finale
Avrà sede a Modena il laboratorio del progetto sulla mediazione penale che per la prima
volta coinvolge nel percorso di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti anche le
vittime del reato.
La particolare novità del progetto si ritrova nel voler coinvolgere le vittime dei reati, che
attualmente denunciano poca attenzione da parte delle istituzioni, e nell'agevolare percorsi
socialmente riparativi degli autori di reato.
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Ci auguriamo che l'esperienza risulti positiva, cosicché la mediazione penale possa
estendersi in Italia a tutti gli adulti.
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Briciole dal pianeta carcere - Centro Francescano di Ascolto