I referendum abrogativi sulla legge 40/04 “Norme in materia di PMA” a cura di Gianmaria Leotta I commenti ai singoli quesiti sono tratti in parte dal sito del Comitato Scienza & Vita - www.comitatoscienzaevita.it PRECISAZIONI PRELIMINARI: Art. 75 Cost., comma 1 e 4 1. È indetto Forma referendum popolare per di democrazia deliberare l'abrogazione, totale o diretta parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Subordinata alla 4.partecipazione La proposta soggetta a referendum della è approvata se dei ha partecipato alla maggioranza votazione la maggioranza degli aventi cittadini diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. PRECISAZIONI PRELIMINARI: Forma di Referendum abrogativo: “legislazione strumento con cui il corpo elettorale negativa” può incidere direttamente sull’ordinamento giuridico dello Stato attraverso l’abrogazione di leggi o di singole parti di esse La volontà dei promotori la richiesta è avanzata da una deve trovare conferma minoranza di cittadini nei cittadini necessità del quorum: se non partecipa alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto, il referendum non ha esito I QUESITI DEI REFERENDUM: I TITOLI UTILIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI, presenti al link http://www.lucacoscioni.it/?q=node/2108 (visitato il 23 maggio 2005) 1. "PER CONSENTIRE NUOVE CURE PER MALATTIE COME L’ALZHEIMER, IL PARKINSON, LE SCLEROSI, IL DIABETE, LE CARDIOPATIE, I TUMORI" 2. "PER LA DONNA" 3. "PER L’AUTODETERMINAZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA" 4. "PER LA FECONDAZIONE ETEROLOGA" TUTELA DELLA SALUTE DELLA I QUESITI DEI REFERENDUM: I TITOLI UFFICIALI Ministero dell’Interno Comunicato Stampa - 2 maggio 2005 1. "LIMITE ALLA RICERCA CLINICA SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI" E 2. "NORME SUI LIMITI ALL’ACCESSO" 3. "NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL’ACCESSO" 4. “DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA" CONSENTIRE NUOVE CURE QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente"; Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative"; CONSENTIRE NUOVE CURE QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o"; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?" CONSENTIRE NUOVE CURE LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 12, comma 7 (Divieti generali e sanzioni). Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Le parti sottolineate in rosso sono quelle che vogliono essere abrogate dai referendum CONSENTIRE NUOVE CURE LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 13, comma 2 (Sperimentazione sugli embrioni umani). La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. CONSENTIRE NUOVE CURE LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 13, comma 3, lettera c (Sperimentazione sugli embrioni umani). Sono comunque vietati: a) omissis b) omissis c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca CONSENTIRE NUOVE CURE LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 14, comma 1 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni ). È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. CONSENTIRE NUOVE CURE? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Rendere lecita l’utilizzazione di embrioni, cioè l’utilizzazione di esseri umani nelle prime fasi del loro sviluppo come materiale biologico da laboratorio, su cui condurre studi, ricerche ed esperimenti; Rendere lecita la clonazione; Rendere lecita la crioconservazione degli embrioni, pratica che insieme allo scongelamento ne provoca la morte in moltissimi casi; CONSENTIRE NUOVE CURE? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Permettere che la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni NON sia finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo degli embrioni stessi I VERI QUESITI QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI REFERENDARI? • Volete voi che le risorse intellettuali ed economiche finalizzate a favorire lo sviluppo di tecniche che già con successo guariscono gravi malattie siano distolte per ricerche contrarie al rispetto della dignità della persona umana e che comunque per ottenere un eventuale risultato esigono l'attesa di molti anni? • Volete voi che gli esseri umani nella loro fase di sviluppo embrionale possano essere usati come cavie su cui condurre esperimenti? I VERI QUESITI QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI REFERENDARI? • Volete voi che un essere umano possa essere ucciso per trovare dei farmaci che potrebbero guarire un altro essere umano? • Volete voi aprire la strada alla clonazione? • Volete voi che molti embrioni possano essere congelati e scongelati, pratica che ne causa la morte in moltissimi casi? LA POSTA IN GIOCO CONSENTIRE NUOVE CURE significa in realtà... RENDERE LECITA LA SPERIMENTAZIONE SULL’UOMO TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata da atto medico."; TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,"; TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell’ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo"; TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile?"." TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 1, comma 1 (Finalità). Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 1, comma 2 (Finalità). Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 4, comma 1 (Accesso alle tecniche). Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 4, comma 2, lettera a) (Accesso alle tecniche). 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 5, comma 1 (Requisiti soggettivi). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 6, comma 3 (Consenso informato). La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura [...] Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 13, comma 3, lettera b) (Sperimentazione sugli embrioni umani). Sono, comunque, vietati: b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 14, comma 2 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 14, comma 3 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. TUTELA SALUTE DONNA? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Rendere possibile il ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale anche qualora la coppia non sia affetta da sterilità e, ove questa sia la causa della richiesta, anche senza aver tentato prima la cura in altri modi; Permettere che la donna possa essere sottoposta a trattamenti sanitari senza che venga rispettato il principio della gradualità, che fa parte della buona pratica clinica; TUTELA SALUTE DONNA? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Permettere che la donna possa legittimamente rifiutarsi – per un qualsivoglia motivo - di accogliere il figlio lungamente desiderato, dicendo di no al trasferimento in utero degli embrioni nei due o tre giorni successivi alla loro formazione e destinandoli così alla crionconservazione; Permettere la diagnosi pre-impianto e la selezione degli embrioni; TUTELA SALUTE DONNA? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Permettere che si possa produrre un numero indefinito di embrioni, destinandoli così ad essere crioconservati od utilizzati per la ricerca; Permettere che gli embrioni possano essere sottoposti ad interventi che non siano finalizzati alla tutela della loro salute e al loro sviluppo I VERI QUESITI QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI REFERENDARI? • Volete voi che si possa ricorrere alla Pma anche se non c'è sterilità in coloro che vi ricorrono o se non sono stati tentati altri metodi per curarla? • Volete voi che si possa decidere di guarire le malattie sopprimendo i "malati"? • Volete voi permettere che si possano distruggere degli embrioni sani per scoprire un embrione malato e poi eliminarlo? I VERI QUESITI QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI REFERENDARI? • Volete voi che per far nascere un bambino si possano volutamente sottoporre a grave pericolo altri figli concepiti in provetta? • Volete voi che sia considerata una scelta giusta il rifiuto della donna di accogliere suo figlio dopo che è stato lungamente cercato e formalmente richiesto esercitando una completa ed informata autodeterminazione? LA POSTA IN GIOCO TUTELARE LA SALUTE DELLA DONNA significa in realtà... NON RICONOSCERE NESSUNA DIGNITA’ AL CONCEPITO AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata da atto medico."; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,"; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell’ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile?"." AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 1, comma 1 (Finalità). Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. La parte in rosso è quella che vuole essere abrogata sia dal secondo che dal terzo quesito, quella azzurra solo dal terzo! AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 1, comma 2 (Finalità). Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 4, comma 1 (Accesso alle tecniche). Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 4, comma 2, lettera a) (Accesso alle tecniche). 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 5, comma 1 (Requisiti soggettivi). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 6, comma 3 (Consenso informato). La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura [...] Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 13, comma 3, lettera b) (Sperimentazione sugli embrioni umani). Sono, comunque, vietati: b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 14, comma 2 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 14, comma 3 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA? ALCUNE OSSERVAZIONI Il titolo è fazioso e volutamente ambiguo dal momento che "l'autodeterminazione" non equivale alla totale volubilità. La coppia (non solo la donna!) si è già autodeterminata al momento della generazione dell'embrione. La legge non costringe la donna a ricevere l'embrione -il cui trasferimento in utero è infatti non coercibile- ma si limita a dire che non è cosa giusta rifiutarlo. Il delirio di chi non vuol vedere un essere umano nel concepito è tale da non tutelare nemmeno i diritti dei già nati. AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Rendere possibile il ricorso alle tecniche di alla fecondazione artificiale anche qualora la coppia non sia affetta da sterilità e, ove questa sia la causa della richiesta, anche senza aver tentato prima la cura in altri modi; Permettere che la donna possa essere sottoposta a trattamenti sanitari senza che venga rispettato il principio della gradualità, che fa parte della buona pratica clinica; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Permettere che la donna possa legittimamente rifiutarsi – per un qualsivoglia motivo - di accogliere il figlio lungamente desiderato, dicendo di no al trasferimento in utero degli embrioni nei due o tre giorni successivi alla loro formazione e destinandoli così alla crionconservazione Permettere la diagnosi pre-impianto e la selezione degli embrioni; AUTODETERMINAZIONE E TUTELA SALUTE DONNA? COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI? Permettere che si possa produrre un numero indefinito di embrioni, destinandoli così ad essere crioconservati od utilizzati per la ricerca; Permettere che gli embrioni possano essere sottoposti ad interventi che non siano finalizzati alla tutela della loro salute e al loro sviluppo I VERI QUESITI QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI REFERENDARI? • Volete voi che si possa ricorrere alla Pma anche se non c'è sterilità in coloro che vi ricorrono e non sono stati tentati altri metodi per curarla? • Volete voi che si possa decida di guarire le malattie sopprimendo i "malati"? • Volete voi permettere che si possano distruggere degli embrioni sani per scoprire un embrione malato ed eliminarlo? I VERI QUESITI QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI REFERENDARI? • Volete voi che per far nascere un bambino si possano volutamente sottoporre a grave pericolo altri figli concepiti in provetta? • Volete voi che sia considerata una scelta giusta il rifiuto della donna di accogliere suo figlio dopo che è stato lungamente cercato e formalmente richiesto esercitando una completa ed informata autodeterminazione? • Volete voi che il concepito in provetta sia considerato una cosa e non un essere umano, come la scienza dimostra essere. LA POSTA IN GIOCO AUTODETERMINAZIONE E SALUTE DELLA DONNA significa in realtà... CONSIDERARE IL CONCEPITO MENO DI UN COSA FECONDAZIONE ETEROLOGA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3"; FECONDAZIONE ETEROLOGA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3"; Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro."; FECONDAZIONE ETEROLOGA QUESITO "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti: Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?" FECONDAZIONE ETEROLOGA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 4, comma 3 (Accesso alle tecniche). È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. FECONDAZIONE ETEROLOGA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 9, comma 1 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre). Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. FECONDAZIONE ETEROLOGA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 9, comma 3 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre). In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. FECONDAZIONE ETEROLOGA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE ART. 12. , comma 1 (Divieti generali e sanzioni). Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. FECONDAZIONE ETEROLOGA LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE Art. 12, comma 8 (Divieti generali e sanzioni). Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. FECONDAZIONE ETEROLOGA ALCUNE CONSIDERAZIONI Se tale quesito venisse approvato verrebbe legalizzato l'abbandono di un figlio da parte di chi lo ha generato; Verrebbe impedito il diritto del figlio di conoscere le proprie origini, che è importante non solo per ragioni psicologiche, ma anche per ragioni mediche; FECONDAZIONE ETEROLOGA ALCUNE CONSIDERAZIONI L'adozione non può essere paragonata alla fecondazione artificiale perché essa è finalizzata a dare genitori a chi non ne ha, non a dare un figlio a chi non ne ha e perché è un rimedio ad una situazione negativa già esistente - l'abbandono di cui un bambino è vittima – non voluto né provocato; Nella Pma eterologa si rende lecito e sistematico l'abbandono del proprio figlio da parte del\dei genitori per darlo ad altri soggetti che a loro volta non ne sono il\i genitore\i I VERI QUESITI QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI REFERENDARI? • Volete voi che un figlio che nasce non possa conoscere i suoi veri genitori? • Volete voi rendere lecito il negare ad un uomo – per legge – la possibilità di conoscere le sue origini, la storia della sua famiglia, le vicende cliniche dei suoi predecessori? LA POSTA IN GIOCO CONSENTIRE LA FECONDAZIONE ETEROLOGA significa in realtà... CREARE ORFANI PER LEGGE I PERCHÈ DEL NON VOTO: Sulla vita non si vota! Raggiungimento del quorum = vittoria dei SI’ Non è lo Stato a chiamare al voto (artt. 48 e 75 Cost.) Non è disimpegno ma una scelta consapevole quindi... NE CONSEGUE LA LICEITA’ PIENA DEL NON VOTO COME SCELTA DELL’ELETTORE!! ULTIME RIFLESSIONI: Il comitato promotore per i referendum aveva questo logo … SI’, IL FIGLIO! Manca qualcosa in questo simbolo? Ora il comitato promotore per i sì ai referendum ha quest’altro logo … In commento l’editoriale di Giuliano Ferrara © IL FOGLIO - 31 marzo 2005 "Il cuoricino nel logo è perfetto. Illustra la voglia di tenerezza del fronte del “sì” al referendum sulla fabbricazione (con scarto) dei bambini. Sono per la vita, e dicono nascere. Sono per la medicina che guarisce, e dicono guarire. Sono per la libertà dell’uomo, e dicono scegliere. Però avrebbero dovuto più esattamente scrivere: “Bimbi sani, di prima scelta”. E’ altrettanto breve, ma spiega meglio la loro filosofia." NASCERE? E CON QUALI GARANZIE? "[…] Il “sì” richiesto […] E’ un “sì” a una metodica biogenetica, quella della fecondazione artificiale, priva di regole e tutele per il concepito, per l’essere fecondato in vitro, che diventa oggetto, l’elemento di una serie numerica nelle nostre mani, da noi prodotta secondo i nostri desideri indotti dalla possibilità di fabbricarci una nuova realtà paraumana." GUARIRE? FORSE!! MA A QUALE PREZZO? "[Il “sì” richiesto] E’ il sostegno all’idea che gli scarti di fabbrica debbano essere selezionati eugeneticamente, la prima scelta di ogni serie produttiva, e che da quella lotteria debba uscire la panacea per i mali da guarire negli individui adulti: questo sarebbe il loro guarire[…]" SCEGLIERE? MEGLIO DIRE SELEZIONARE!! "Quanto alla scelta, allo “scegliere”, sarebbe meglio dire “selezionare”. Sarebbe più sincero spiegare agli adepti del “sì” che l’uomo non è creatura […] ma creatore, e che nel suo conflitto con la natura non trova limiti la sua fantasia modernista. Se dunque può reinventarsi, tecnicamente, lo fa. […] E’ da tempo che aspettiamo dai nostri avversari, al posto dei discorsi di convenienza, un discorso difficile ma autentico di verità. Ci hanno dato invece un logo, e un piccolo cuoricino rosso." E’ PER QUESTO CHE NOI PREFERIAMO QUESTA IMMAGINE ... GRAZIE E BUONA ASTENSIONE!!!