STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SMED – Scrivere a mano nell’era digitale
Indice
Titolo I – Costituzione e scopi
Art. 1 – L’ASSOCIAZIONE
Art. 2 – GLI SCOPI
Art. 3 – LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E LA QUOTA DI
ADESIONE
Art. 4 – I SOCI
Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 6 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Titolo II – Organi dell'Associazione
Art. 7 – GLI ORGANI SOCIALI
Art. 8 – L’ASSEMBLEA
Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10 – IL PRESIDENTE
Titolo III – Patrimonio sociale e amministrazione
Art. 11 – Il PATRIMONIO SOCIALE
Art. 12 – I MEZZI FINANZIARI
Art. 13 – IL BILANCIO E L’ESERCIZIO SOCIALE
SMED
Scrivere a Mano
nell’era Digitale
associazione
culturale
Art. 14 – DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI O
AVANZI DI GESTIONE
Art. 15 – PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO
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Titolo I – Costituzione e scopi
Art. 1 – L’ASSOCIAZIONE
È costituita l'Associazione culturale denominata SMED – Scrivere a Mano
nell’Era Digitale. L’Associazione si propone di operare sia in Italia sia all’estero.
L'Associazione ha sede in via Sottocastello, 60 – 37142 Verona.
L’Associazione è apartitica e aconfessionale non persegue alcun scopo di lucro.
Ha durata illimitata nel tempo ed è regolata dal Codice Civile, nonché dal
presente statuto. È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura,
dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.
Art. 2 – GLI SCOPI
L’Associazione si costituisce per promuovere, diffondere e sostenere lo studio,
la conoscenza, l’apprendimento e le buone pratiche relative alla scrittura a mano
come componente cruciale dell’alfabetizzazione culturale nell’era digitale.
L’associazione intende esplicare le proprie attività e funzioni in diversi ambiti,
quali:
– La divulgazione di buone pratiche per l’apprendimento della scrittura a mano
attraverso attività di formazione, educazione e istruzione, sia teoriche che
pratiche;
– La sperimentazione, pratica e applicazione della scrittura a mano nelle varie
forme di arte contemporanea (arte figurativa e non figurativa, calligrafia, graphic
design, editoria, ecc.) e nelle attività manuali e artigianali più generali;
– La prevenzione di difficoltà inerenti alla scrittura a mano, anche attraverso la
promozione di attività grafo-motorie;
– La produzione, lo studio, l’uso e la sperimentazioni di strumenti, materiali e
supporti relativi all’attività di scrittura a mano;
– La ricerca in ambito storico, artistico, iconografico, scientifico, pedagogico,
neuropsicologico, etc. per acquisire e diffondere le conoscenze relative alla
scrittura a mano e il suo ruolo nello sviluppo delle capacità
espressive/comunicative;
– La comunicazione intra e interculturale promuovendo occasioni di incontri e
di scambi su diverse forme e tipologie di scritture manuali, storiche e
contemporanee.
Negli ambiti sopradescritti a titolo esemplificativo, e in tutti gli altri possibili
ambiti culturali in cui la scrittura a mano possa giocare un ruolo significativo,
l’Associazione intende svolgere oppure collaborare a / partecipare a /
appoggiare / promuovere /comunicare attività di utilità sociale e culturale, nei
confronti degli associati e di terzi tramite l’utilizzo dei media e con ogni mezzo
consentito e nelle forme garantite dall’ordinamento giuridico vigente.
In particolare l’Associazione si propone di:
– accrescere la consapevolezza della scrittura a mano come componente
cruciale del processo di alfabetizzazione
– costituire un punto di riferimento e un organismo accreditato di formazione
per tutti coloro che riconoscano l’importanza della scrittura a mano come
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mezzo per lo sviluppo delle competenze manuali, dell’espressività e della
creatività individuale
– offrire supporto a tutti coloro che lavorano con bambini e adulti con
difficoltà di scrittura offrendo informazioni su materiali, strategie di
apprendimento, modelli di scrittura, ecc., come illustrati nel sito
scritturacorsiva.it
– diffondere e sostenere l’opera di studiosi ed esperti che con la loro ricerca
contribuiscono a fare luce su ogni aspetto (storico, educativo, interculturale,
etc.) della scrittura a mano
– promuovere la conoscenza, l’accesso e lo studio delle fonti e degli autori
– conoscere e promuovere l’opera di artisti, artigiani e professionisti che
valorizzano il gesto scrittorio in vari contesti e in vari modi
– promuovere incontri e conoscenze interculturali sui temi della scrittura
– svolgere ogni altra attività ritenuta utile alla promozione dei temi e al
conseguimento degli scopi statutari.
A titolo esemplificativo, ma non esauriente, per perseguire i propri scopi
l’Associazione potrà organizzare e svolgere oppure collaborare a / partecipare a
/ appoggiare / promuovere /comunicare le seguenti attività:
– promozione e divulgazione delle attività associative presso le istituzioni
pubbliche e private
– ideazione e gestione di servizi, iniziative culturali, attività didattiche e di
formazione, ricreative e turistiche
– redazione, edizione e diffusione – utilizzando ogni tipo di media – di testi,
manuali, riviste, opuscoli, etc.
– ricerca, documentazione, sperimentazione relative alla scrittura a mano e agli
strumenti, materiali e supporti a essa collegati
– ideazione e gestione, anche su committenza, di progetti specifici attinenti i
temi suddetti
– collaborazione con individui, enti pubblici e privati, internazionali, nazionali e
locali, per promuovere i temi e il conseguimento degli scopi statutari.
Inoltre, per il raggiungimento degli scopi suddetti, l’Associazione avrà facoltà di:
– tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei progetti e dei materiali prodotti
dall’Associazione o recanti il suo marchio
– promuovere iniziative e prodotti propri o di terzi (purché anch’essi
riconducibili ai temi e agli scopi cari all’Associazione) e ottenere
sponsorizzazioni per le proprie attività
– stipulare ogni atto o contratto ritenuto utile e opportuno, anche a fini di
finanziamento, compresi l’assunzione di prestiti o mutui, l’acquisto di beni
mobili, anche registrati, o immobili, la stipula di convenzioni con Enti pubblici e
privati, anche trascrivibili nei pubblici registri
– attivare convenzioni per l’eventuale affidamento a terzi di parte delle attività.
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Art. 3 – LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E LA QUOTA DI
ADESIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale
deliberato dall’Assemblea in seno all’approvazione del bilancio.
Il pagamento delle quote è obbligatorio per tutti i soci.
Le quote e i contributi sono intrasmissibili per atto inter vivos e mortis causa e
non sono rivalutabili.
Art. 4 – I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che accettino di
rispettare gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli
scopi dell’Associazione e si impegnino per il loro raggiungimento.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda
scritta del richiedente nella quale dovranno essere specificate:
– le generalità complete dell’associando
– il domicilio e un indirizzo e-mail valido presso il quale l’associando intende
ricevere le comunicazioni dell’associazione
– la categoria di socio di cui vuole fare parte.
In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno
soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo
assenso scritto del socio.
Il diniego all’iscrizione va motivato.
Sono previste diverse categorie di soci:
– Soci fondatori. Sono coloro che sono intervenuti alla costituzione
dell’Associazione.
– Soci effettivi. Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al
Consiglio direttivo. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
– Soci sostenitori. Sono sia le persone fisiche che hanno chiesto e ottenuto la
qualifica di socio sostenitore al Consiglio direttivo sia le persone giuridiche, le
aziende, le associazioni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che,
condividendo gli scopi dell’Associazione e partecipando alle sue attività,
concorrano allo sviluppo della stessa con risorse economiche e/o con la
donazione di beni suscettibili di entrare a far parte del patrimonio
dell’Associazione. Il numero dei soci sostenitori è illimitato.
Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci maggiorenni aderenti all’Associazione in regola col pagamento della quota
associativa annuale hanno diritto di partecipare all’Assemblea, di votare e di
essere eletti.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all’esterno
dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con
correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
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I soci che sono impegnati nello svolgimento delle attività sociali possono aver
diritto – previa delibera del Consiglio Direttivo – al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e riepilogate per l’attività prestata.
Tutti i soci hanno diritto di consultare documenti, delibere, bilanci, rendiconti e
registri dell’Associazione e chiederne una copia, a proprie spese e previa
richiesta scritta.
È fatto obbligo a ogni socio di comunicare tempestivamente eventuali
variazioni di domicilio e indirizzo email ai fini delle comunicazioni sociali.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro 10
giorni dalla data di iscrizione.
Art. 6 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da
inviare al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio
sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso
del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’Associazione:
- in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto
- per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale
all’Associazione
- per il mancato pagamento della quota
- per tutte le altre cause previste dai regolamenti interni.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere
comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al
medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e
ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione,
non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto
alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo II – Organi dell'Associazione
Art. 7 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il
presidente.
Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 anni e possono essere confermate
una sola volta. Ogni qualvolta venisse meno un membro del Consiglio di
Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione con il primo dei non eletti
nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. La carica dovrà essere ratificata
nella prima Assemblea successiva alla cooptazione.
I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
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Art. 8 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci.
L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità da
parte del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno
un decimo degli associati.
L’Assemblea può essere di due tipi: ordinaria e straordinaria.
È straordinaria l’Assemblea convocata per deliberare su
- la modifica dello Statuto
- il trasferimento della sede sociale o l’aggiunta di nuove sedi
- il versamento di contributi straordinari da parte dei soci per ragioni di bilancio
- lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria
- elegge il Presidente
- elegge il Consiglio direttivo
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti
dal Consiglio direttivo e fissa annualmente l’importo della quota associativa di
adesione
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo
- approva il programma annuale dell’Associazione
- approva i regolamenti interni dell’Associazione su proposta del Consiglio
direttivo.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto,
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Idem per il trasferimento della sede sociale o
l’aggiunta di nuove sedi.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene per avviso scritto da pubblicare sul
sito web dell’associazione e per email agli associati (all’indirizzo comunicato
all’atto dell’iscrizione), almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Essa deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda
convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.
In Assemblea ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare
una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
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Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono
riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente
dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal
Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura
del Presidente nella sede dell’Associazione.
Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e
composto da tre a nove membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso oppure
dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante email (all’indirizzo comunicato all’atto
dell’iscrizione), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto
giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle
suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità
di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione – 2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle
attività dell’Associazione – 3. redige e presenta all’assemblea il rendiconto
economico, il bilancio consuntivo e quello preventivo – 4. ammette i nuovi soci
– 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 6 del
presente statuto – 6. stabilisce eventuali contributi straordinari a carico dei soci
da far approvare all’Assemblea straordinaria.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente
la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il
Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente e il
Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).
I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci,
durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio
direttivo e l’assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni
ordinarie sia straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio direttivo; le sue
deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione
di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.
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Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica tre anni e
può essere rieletto.
Titolo III – Patrimonio sociale e amministrazione
Art. 11 – Il PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi
e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a
favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che
eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche
eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali
dell’Associazione.
Art. 12 – I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio
direttivo e ratificata dall’assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone
e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali (il Consiglio
direttivo potrà comunque rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a
condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione);
- da iniziative promozionali;
- da erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo
Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti o istituzioni pubblici e/o
privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi attinenti lo scopo dell’Associazione,
agli associati e non.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi
dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i
finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 13 – IL BILANCIO E L’ESERCIZIO SOCIALE
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto
palese.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data
del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie
sezioni, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni
associato, a proprie spese e previa richiesta scritta.
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Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20
giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato, a proprie
spese e previa richiesta scritta.
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14 – DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI O
AVANZI DI GESTIONE
Gli utili di bilancio sono destinati a essere investiti nella realizzazione degli scopi
dell’Associazione e nella formazione dei soci.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo IV – Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali
Art. 15 – PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in
assemblea straordinaria (cfr. art. 8).
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla
liquidazione stessa.
Tale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità
identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si
applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
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