&2081(',0217(63(572/,
SURYLQFLDGL)LUHQ]H
5(*2/$0(172'(/6(59,=,2',*(67,21('(,5,),87,
7,72/2,35,1&,3,*(1(5$/,
&DSR,±'HILQL]LRQLFODVVLILFD]LRQLHFRPSHWHQ]H
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Modificazioni e integrazioni
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Classificazione rifiuti
Art. 5 Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento
Art. 6 Competenze del comune
Art. 7 Competenze dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
Art. 8 Competenze del Gestore
Art. 9 Disposizione transitoria
&DSR,,±3ULQFLSLUHJRODWRULGHOVHUYL]LR
Art. 10 Condizioni
Art. 11 Raccolta differenziata
Art. 12 Responsabilizzazione dell’utente – informazione
Art. 13 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Art. 14 Assimilazione dei rifiuti sanitari e cimiteriali ai rifiuti urbani
7,72/2,,±*(67,21((25*$1,==$=,21('(/6(59,=,2
&DSR,*HVWLRQHRSHUDWLYD
Art. 15 Area di espletamento del servizio
Art. 16 Potere ispettivo e procedure d’accertamento
&DSR,,2UJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LR
Art. 17 Porta a porta
Art. 18 Tipologia dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta
Art. 19 Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitore
Art. 20 Esposizione dei contenitori
Art. 21 Lavaggio dei contenitori
Art. 22 Raccolta del rifiuto secco non riciclabile
Art. 23 Raccolta del rifiuto organico
Art. 24 Raccolta dei rifiuti vegetali
Art. 25 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica lattine (VePLA)
Art. 26 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone
Art. 27 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati
Art. 28 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie
Art. 29 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
Art. 30 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
Art. 31 Raccolta dei rifiuti ingombranti
Art. 32 Gestione dei rifiuti cimiteriali
Art. 33 Gestione dei rifiuti sanitari assimilati
Art. 34 Autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale
Art. 35 Dotazione contenitori
&DSR,,,6WD]LRQH(FRORJLFD
Art. 36 Stazione Ecologica
Art. 37 Modalità di conferimento
1
&DSR ,9 5LILXWL XUEDQL SURYHQLHQWL GDOOR VSD]]DPHQWR H GDO ULQYHQLPHQWR VWUDGDOH R LQ DOWUL VLWL
SXEEOLFLULILXWLHVWHUQL
Art. 38 Ambito di applicazione
Art. 39 Spazzamento raccolta e trattamento
Art. 40 Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento
Art. 41 Installazione e uso dei cestini portarifiuti
Art. 42 Aree sosta nomadi
Art. 43 Altri servizi di pulizia
Art. 44 Nuove norme concernenti il personale addetto al servizio
Art. 45 Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio e il personale addetto
Art. 46 Vigilanza sul servizio
&DSR92EEOLJKLGHLSULYDWL
Art. 47 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati
Art. 48 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni
Art. 49 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
Art. 50 Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti
Art. 51 Obblighi diversi
Art. 52 Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi
Art. 53 Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche
Art. 54 Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
Art. 55 Pulizia dei mercati
Art. 56 Esercizi stagionali
&DSR9,5LILXWLVSHFLDOL
Art. 57 Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico
&DSR9,,5LILXWLXUEDQLSHULFRORVL
Art. 58 Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi
7,72/2,,,±'LYLHWLHVDQ]LRQL
Art. 59 Divieti
Art. 60. Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari
Art. 61 Sanzioni
Art. 62 Controlli
7LWROR,9'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULHHILQDOL
Art. 63 Funzionamento del servizio fino al passaggio al c.d. “porta-a-porta´
Art. 64 Rinvio
Art. 65 Trattamento dei dati e diritto di accesso
Art. 66 Diritto di reclamo
Art. 67 Abrogazione di norme ed entrata in vigore
2
7,72/2,35,1&,3,*(1(5$/,
&DSR,±'HILQL]LRQLHFRPSHWHQ]H
$UW2JJHWWRGHO5HJRODPHQWR
1. Il presente Regolamento è redatto conformemente alle leggi in materia, ed in particolare all'art. 198 del
D.Lgs 152/2006, nonché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell’intera fase del conferimento da parte degli utenti,
nonché dell’intera fase del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento da parte del Gestore:
a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni);
b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici
(esterni);
c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
d) dei rifiuti urbani pericolosi.
3. Tale attività di pubblico interesse è gestita secondo le modalità organizzative di cui al capo III della parte
IV del d.lgs. 152/2006 in armonia con l'art. 113, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, il comune si
obbliga ad adeguare il presente regolamento alle eventuali modifiche introdotte dal legislatore nazionale
entro nove mesi dall'adozione da parte di quest'ultimo della disciplina di dettaglio.
4. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la
gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa,
bensì su base convenzionale fra il Gestore e l'utenza privata.
5. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento stabilisce altresì:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi nonché dei rifiuti
da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs n.152/2006 e di
cui al dPR n. 254 del 15 luglio 2003, salvo l’entrata in vigore di nuova disciplina regolamentare
nazionale che, come meglio specificato al seguente articolo 2, dovrà ritenersi applicabile se di
dettaglio o da integrare con apposita modifica al presente atto in caso contrario;
d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
e) le modalità di quantificazione dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della
raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), del
d.lgs. 152/2006;
g) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.
$UW0RGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
1. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese
obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali
(DPR) o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione
immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare
o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di
armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.
3. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
$UW'HILQL]LRQL
1. In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs.
n.152/2006 nonché le seguenti definizioni regolamentari:
D 5LILXWR: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della
parte quarta del D.Lgs. 152/2006 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
E 3URGXWWRUH: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che
ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione di detti rifiuti;
F'HWHQWRUH: il produttore dei rifiuti o la persona, fisica o giuridica, che li detiene;
G *HVWLRQH: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di
queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la
chiusura;
3
H5DFFROWD
: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del
trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a
condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
J6PDOWLPHQWR:ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o
un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato
B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
K5HFXSHUR: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili
o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la
selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del decreto
legislativo 152/2006;
L /XRJR GL SURGX]LRQH GHL ULILXWL: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati, tra
loro in un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
O6WRFFDJJLR: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C della
parte IV del D.Lgs. 152/2006;
P 'HSRVLWR WHPSRUDQHR: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
oppure
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso,
allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può
avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori,
entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni
caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
può avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori,
entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano
il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi
Q 6RWWRSURGRWWR Materiale derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è
principalmente destinato a produrlo, quando lo stesso produttore lo riutilizza, senza trasformazione
preliminare, nel corso dello stesso processo produttivo.
R IUD]LRQH XPLGD rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
S IUD]LRQH VHFFD: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
T0DWHULDSULPD VHFRQGDULD sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’art.
181 del D.Lgs 152/2006
U FRPEXVWLELOH GD ULILXWL &GU: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni
9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è recuperato dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico
adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
I 5DFFROWD GLIIHUHQ]LDWD
4
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
V FRPEXVWLELOH GD ULILXWL GL TXDOLWj HOHYDWD &GU4: il combustibile classificabile, sulla base delle
norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata, cui
si applica l'articolo 229;
WFRPSRVWGDULILXWL prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
XPDWHULDSULPDVHFRQGDULDSHUDWWLYLWjVLGHUXUJLFKHHPHWDOOXUJLFKH la cui utilizzazione è certa
e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche
Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive,
non avente natura regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo,
esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle
specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività
siderurgiche appartenenti a paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale di cui al numero 1);
YJHVWRUHGHOVHUYL]LRGLJHVWLRQHGHLULILXWLHGLERQLILFDGHLVLWL l'impresa che effettua il servizio
di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole,
anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del
servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui
all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale
stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34;
] HPLVVLRQL qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa
causare inquinamento atmosferico;
DD VFDULFKL LGULFL qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione;
EE LQTXLQDPHQWR DWPRVIHULFR ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o
più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente;
FF JHVWLRQH LQWHJUDWD GHL ULILXWL il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);
GGVSD]]DPHQWRGHOOHVWUDGH: modalità di raccolta dei rifiuti su strada
$UW&ODVVLILFD]LRQHULILXWL
1. Ai fini dell'attuazione della parte IV del decreto legislativo 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti
non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g, del
D.Lgs n. 152/2006,
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) e comunque conformi a quanto previsto nel
DPR 254 del 15.07.2003 e del relativo regolamento comunale.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
5
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo, fermo quanto disposto dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del d.lgs.
152/2006;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 14;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate od obsolete;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
4. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 184, comma 4 del d.lgs. 152/2006,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Direttiva del ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002,
pubblicata nel supplemento ordinario alla gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata
nell'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco
di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima
parte quarta.
$UW5LILXWLQRQVRJJHWWLDOOHQRUPHGHOSUHVHQWH5HJRODPHQWR
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a tutti i rifiuti diversi da quelli indicati all’art. 4.
E comunque:
a) ai rifiuti radioattivi;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo
sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività
agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
e) ai materiali esplosivi in disuso;
f) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati,
con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti
superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del
Ministero dell'Ambiente del 25 ottobre 1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati
tal quale come prodotto;
h) alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali
da cava.)
$UW&RPSHWHQ]HGHOFRPXQH
1. Le competenze del comune sono individuate dall’art. 198 del decreto legislativo 152/2006.
2. Il presente regolamento è redatto in applicazione del comma 2 dell’articolo di legge appena citato.
$UW&RPSHWHQ]HGHOO¶$XWRULWjG¶$PELWR7HUULWRULDOH2WWLPDOH
1. Una volta costituita dalla legge regionale, l’autorità d’ambito territoriale ottimale, individuata secondo la
procedura di cui al secondo comma dell’art. 200 del d.lgs 152/2006, in forza delle competenze che le sono
attribuite dalla Legge, affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in conformità all’art. 202 del
predetto decreto legislativo.
$UW&RPSHWHQ]HGHO*HVWRUH
1. Al soggetto gestore, compete:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di
legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree
private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
6
d) l’organizzazione operativa della raccolta differenziata;
2. Il gestore può, in forza di apposita convenzione col produttore, gestire e smaltire i rifiuti speciali.
3. Il gestore, definisce d’intesa con l’Amministrazione Comunale le modalità di conferimento e
l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4. Il Gestore collabora, con parere obbligatorio non vincolante, all’individuazione degli spazi necessari alla
collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata in caso di interventi di lottizzazione sul territorio
comunale.
$UWGLVSRVL]LRQHWUDQVLWRULD
1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 204 del d.lgs. 152/2006, i soggetti che esercitano il servizio alla data di
entrata in vigore della parte IV del predetto decreto legislativo continuano a gestirlo fino all’organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’ambito di cui al precedente art. 7.
&$32,,3ULQFLSLUHJRODWRULGHOVHUYL]LR
$UW&RQGL]LRQL
1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti, separare i flussi
delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tende a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale
indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni
generali:
a) evitare o in ogni caso limitare, ogni danno o pericolo per la salute, per l'
incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare il rischio di inquinamento dell'
aria,
dell'
acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché minimizzare rumori e odori molesti;
c) salvaguardare flora e fauna;
d) evitare ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio nel rispetto delle esigenze di pianificazione
economica e territoriale;
3. Tutti i materiali conferiti come rifiuti sono in piena disponibilità del comune.
$UW5DFFROWDGLIIHUHQ]LDWD
1. L'
istituzione della raccolta differenziata è ispirata dai principi di cui al Titolo I.
2. Il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani è attuato, su tutto il territorio comunale, senza eccezione alcuna
se non espressamente autorizzata in deroga dal comune e sentito il Gestore, mediante la raccolta
differenziata dei rifiuti attraverso l'
adozione del sistema "porta-a-porta".
3. L'
Utente deve conferire in modo differenziato tutti i rifiuti.
4. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti e conferiti separatamente rispetto a rifiuti
prodotti dalle utenze non domestiche.
5. Il Soggetto gestore, individuato sulla base dell'
art. 202 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della Legge e del
presente regolamento e limitatamente alla durata dell’aggiudicazione/affidamento, d’intesa con
l’Amministrazione Comunale stabilisce:
a) le modalità di conferimento;
b) le modalità e le frequenze di raccolta;
c) le modalità dell'
eventuale affidamento agli utenti di particolari tipologie di contenitori.
6. Per esigenze di pubblica utilità ed in ogni caso con il consenso del custodedell'
immobile, possono essere
collocati contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto all'
interno di negozi, farmacie, studi medici
e professionali in genere, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in
genere.
7. I titolari delle attività di cui sopra nonché i responsabili degli edifici pubblici o aperti al pubblico che
accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale
informativo e gli comunicano senza ritardo ogni inconveniente al buon funzionamento del servizio.
8. la raccolta differenziata come sopra organizzata e promossa legittima le possibili riduzioni della Tariffa ex
art. 238 d.lgs. 152/2006, che sarà oggetto di apposito regolamento.
$UW/DUHVSRQVDELOL]]D]LRQHGHOO
XWHQWHLQIRUPD]LRQH
1. Il Soggetto gestore, in accordo con il comune, cura campagne informative di sensibilizzazione ed
incentivazione alla collaborazione da parte dei cittadini e degli utenti tutti.
2. Periodicamente, è dato ampio risalto, a mezzo di materiale info-pubblicitario, ai risultati qualitativi e
quantitativi raggiunti con il sistema porta-a-porta.
3. Ogni anno, il soggetto gestore distribuisce ad ogni singola utenza l'
eco-calendario nel quale sono riportati i
7
giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.
4. Periodicamente e comunque con cadenza almeno annuale, il gestore distribuisce agli utenti un opuscolo
con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l’uso e la collocazione/esposizione dei
contenitori.
5.Il Gestore sarà comunque tenuto a fornire indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto
raccolto, nonché sulle motivazioni ed esigenze di collaborazione di tutti gli utenti.
6. Il Gestore è altresì tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del
servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 15 giorni.
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1. Sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 152/2006, nonché,
per quanto attinente ai rifiuti sanitari assimilati, ai sensi dell'art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15.07.2003,
ferme in ogni caso restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettera c) e d) del citato decreto, il
comune stabilisce nel dettaglio l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare dei rifiuti:
a) da attività agro-industriali;
b) da lavorazioni industriali;
c) da lavorazioni artigianali;
d) da attività commerciali;
e) da attività di servizio.
2. I criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività e lavorazioni
previsti al precedente comma 1, sono i seguenti:
abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e
materiali simili quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta
- catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti
- composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e
roccia, - espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere:
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido,quali ad esempio scarti di
caffè,
scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o
comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure,....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi
meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principio attivi;
- accessori per l’informatica.
3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del
servizio medesimo, si definisce che:
a) vengono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta
convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
b) vengono esclusi dal servizio d’istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative
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incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato
- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti eccessivamente polverulenti;
c) sono comunque esclusi dall’assimilazioni i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali,
agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo
ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad
esempio:
- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell’arredo nei fondi commerciali.
- rifiuti provenienti da attività di manutenzione degli immobili.
4. Per detti rifiuti il soggetto gestore provvede alla raccolta e allo smaltimento su base convenzionale dietro
pagamento di apposita tariffa.
5. I criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni
previste al precedente art. 12 sono i seguenti:
- produzione in Kg/mq per anno risultante per singola categoria dalle tabelle di cui al punto 4.4.
dell’allegato 1 del DPR 158 del 27.04.1999.
$UW$VVLPLOD]LRQHGHLULILXWLVDQLWDULHFLPLWHULDOLDLULILXWLXUEDQL
1. I rifiuti sanitari pericolosi: a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:
a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle
strutture sanitarie in genere;
c) provenienti dalle attività sanitarie ma per qualità riconducibili alle tipologie di cui all’art. 13 del
presente regolamento, in ogni caso non pericolosi;
d) provenienti dall’ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
e) derivanti da indumenti monouso;
f) provenienti dall’attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale ( fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di
percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, ecc)
b) i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico
regolamento
4. Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura
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&$32,*HVWLRQHRSHUDWLYD
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1. Il servizio è espletato dal soggetto gestore, su tutto il territorio comunale caratterizzato da insediamenti
abitativi e non abitativi.
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1. Il Gestore accerta, se del caso, la natura dei rifiuti prodotti da singole attività; accerta altresì l’applicabilità
della Tariffa ex art. 238 d.lgs. 152/2006, nonché la sussistenza dell'
obbligo a provvedere a proprie spese
allo smaltimento dei rifiuti.
2. L’accertamento avviene con procedimento d’ufficio o su richiesta degli interessati.
3. Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie
esclusivamente a mezzo del modello di comunicazione dati redatto dal Gestore, la cui consegna
costituisce richiesta di accertamento.
4. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della
qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Soggetto gestore predisporrà
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un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato
mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione in duplice copia, compilabili dall’operatore che
effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall’utenza.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio dovesse riscontrare delle
difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, l’operatore potrà compilare l’adesivo di
segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo
direttamente all’utente. La seconda copia dell’adesivo sarà conservato dal Soggetto gestore.
La raccolta di materiali difformi o di rifiuti depositati a terra deve essere esplicitamente richiesta al Soggetto
gestore, il quale provvederà all’esecuzione del servizio e all’imputazione delle spese relative.
5. Il Gestore, che può individuare in accordo con l’Amministrazione Comunale modelli diversi in ragione delle
diverse attività produttive, dovrà pubblicizzare nelle forme adeguate il predetto modello.
6. Le norme del presente articolo troveranno applicazione fino alla approvazione della deliberazione
consiliare In funzione regolamentare di applicazione delle norme statali di attuazione dell'
art.195 del D.Lgs.
n. 152/2006 e che dovrà essere adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle norme statali predette ai
sensi dell'
art. 198 comma 2 lettera g) del citato D.Lgs..
&$32,,2UJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LR
$UW3RUWDDSRUWD
1. Il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed urbani assimilati è organizzato su tutto il territorio
esclusivamente attraverso la raccolta differenziata porta a porta.
2. I rifiuti sono conferiti dall'
utente esclusivamente nei contenitori di cui al successivo articolo e nel rispetto
delle disposizioni per le diverse frazioni di rifiuto indicate nei successivi articoli.
3. È vietato conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.
4. Il rifiuto non può mai essere depositato sfuso sul suolo.
5. La raccolta differenziata porta a porta è effettuata con servizio ordinario di svuotamento ma può essere
effettuata in modo continuativo presso la Stazione Ecologica dietro richiesta scritta dell'
Utente secondo la
modulistica predisposta dal Gestore.
6. Salvo deroga scritta del Gestore, non possono conferirsi rifiuti pressati nei contenitori in maniera tale da
non consentire l'
agevole uscita allo svuotamento. In difetto, il conferimento sarà non conforme, con ogni
sanzione conseguente prevista dal presente regolamento.
7. Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti
raccolti e il rispetto del presente regolamento, il Gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei
rifiuti urbani mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione di materiale non conforme in
duplice copia, compilabili dall'
operatore che effettua il servizio di raccolta ed applicabili sulla superficie dei
contenitori in comodato d'
uso all'
utenza.
8. Nel caso in cui, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore riscontri delle difformità rispetto alla
presente previsione regolamentare, lo stesso concessionario, a mezzo dell'
operatore, compila l'
adesivo di
segnalazione e lo consegna all'
utente. Nel caso d’assenza dell'
utente, il gestore appone l'
adesivo di
segnalazione sul contenitore. La seconda copia dell'
adesivo è tenuta da Gestore stesso.
9. Il Gestore si obbliga a procedere, d'
intesa con il comune, all'
elaborazione di sistemi di tracciabilità del
rifiuto così da ridurre progressivamente la potenziale dispersione dello stesso nel tragitto dalla
produzione/detenzione al conferimento finale finalizzato al recupero, riciclo, smaltimento, riutilizzo.
10. La raccolta di materiali difformi o di rifiuti depositati a terra è richiesta al Gestore secondo le modalità da
questo stabilite. Il Gestore provvede all'
esecuzione del servizio e all'
imputazione delle spese all'
interno
della parte variabile della Tariffa di cui all'
art. 238 del d.lgs. 152/2006.
11. Il Sindaco, d'
intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari motivate esigenze, può
comunque disporre, con motivata e temporanea ordinanza, modalità di conferimento diverse da quelle del
presente regolamento.
12. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni
di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
13. L’utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti. Il rifiuto
sfuso non va mai depositato sul suolo.
14. Salvo espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati in
maniera tale da non consentire l’agevole uscita degli stessi all’atto dello svuotamento; in entrambi i casi
verrà considerato un conferimento di rifiuti non conformi.
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1.I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto gestore ad ogni singola
utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 6 e litri 3200. L'
utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di
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proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Qualora i
contenitori venissero danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell’utenza , il soggetto
gestore, provvederà a sostituirli.
2.Tutti i contenitori saranno forniti all'
utenza nella forma del comodato d'
uso gratuito. Sarà obbligo custodire
e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, a non destinarli ad uso improprio, a non cederne
l'
uso a terzi ne a titolo gratuito ne a titolo oneroso.
3.Non potrà essere effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'
utenza o diversi da quelli assegnati.
4.Nel caso di furto il Soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte
dell'
utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l'
avvenuta sottrazione del
contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà
essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'
autorità di pubblica sicurezza.
5.I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno
un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno
ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. L’utenza si obbliga a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato, ed
a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dall’Ecocalendario fornito.
7.Nei casi in cui l'
utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori
potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'
Amministrazione
competente.
8.I contenitori di capacità inferiore a 240 litri, al momento della chiusura del singolo servizio, devono essere
riconsegnati, a cura dell'
utente, al Soggetto gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono
invece consegnati e ritirati ad cura del Soggetto gestore su richiesta dell'
utente.
9.I contenitori, collocati su aree pubbliche ai sensi del precedente comma 7, potranno essere dotati di
sistema di chiusura fornito dal Soggetto gestore, che alla cessazione dell'
utenza deve essere
riconsegnato.
$UW6WDQGDUGSHUODUDFFROWDGHLULILXWLXUEDQLPHGLDQWHFRQWHQLWRUL
1. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio alle utenze.
2. Nel caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, l’utenza potrà richiedere che il
contenitore sia munito di sistema di chiusura.
3. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori per ogni singola frazione di rifiuti dovranno di norma
garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.
4.Le utenze potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al
comma 1 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente
regolamento.
5.Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari.
6.In deroga a quanto previsto al comma 5 del presente articolo le utenze potranno usufruire della gestione
condominiale per le diverse frazioni di rifiuto urbano solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da
soggetto delegato allo scopo. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori
richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le
modalità indicate al Capo II Titolo II del presente regolamento. Utenze che utilizzano contenitori
condominiali, autorizzati in forza di precedenti disposizioni regolamentari, possono continuare ad usufruire
di tale gestione.
$UW(VSRVL]LRQHGHLFRQWHQLWRUL
1.Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate
nell'
apposito Ecocalendario che ogni anno dovrà essere predisposto dal Soggetto gestore e recapitato
all'
utenza.
2.I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato nell'
Ecocalendario di cui
al comma 1 del presente articolo, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto e/o comunque non
oltre il termine temporale della stessa giornata.
3.I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di
raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'
utente, o presso punti
individuati dal Soggetto gestore dove l'
utente colloca il contenitore.
4. I contenitori dovranno essere collocati per lo svuotamento esclusivamente nei tempi, nei modi e nelle
posizioni concordate con il gestore.
5.I contenitori dopo lo svuotamento e/o nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo, devono poi
essere riportati dall'
utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'
art. 18 comma 7 del
presente regolamento.
6.Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il
concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei
proprietari o degli aventi diritto; in quest'
ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei
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mezzi di raccolta.
7.Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri difformità rispetto
alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo
di segnalazione di cui all'art. 17.
8. L’utenza non è responsabile dei danni ai contenitori o dei danni causati dagli stessi, durante l'esposizione
su area pubblica nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento. In tali casi il soggetto gestore ne
risponderà direttamente o tramite copertura assicurativa. L’utente è invece responsabile dei danni che
dovessero essere arrecati ai contenitori o a terzi a causa esclusivamente di un cattivo uso, quindi contrario
alle norme suddette.
$UW/DYDJJLRGHLFRQWHQLWRUL
1.Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2.Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominali; il lavaggio sarà
svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e fatturato all'utenza stessa.
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1. Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
d) rifiuti elencati nell'art. 5 del presente regolamento.
2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei di colore grigio;
b) il contenitore sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al
concessionario del servizio di trasmettere al Soggetto gestore i dati inerenti alla tariffazione (ad. es.
numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di
targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
c) il mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo che segnali l'eventuale errore nella lettura del
dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry
manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).
d) la raccolta viene effettuato con periodicità settimanale;
e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
f) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente
oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché
di danneggiare i contenitori medesimi;
g) i contenitori vengono lavati a cura dell'utenza; il servizio potrà essere garantito previa apposita
richiesta al Soggetto gestore, e successiva fatturazione.
3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti
svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore.
4.Non viene effettuato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione
del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la
pulizia.
5.Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei
contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.
6.Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri difformità rispetto
alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco non riciclabile, l'operatore potrà
utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 17.
$UW5DFFROWDGHOULILXWRRUJDQLFR
1. Il servizio di raccolta del rifiuto organico viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore verde;
b) la raccolta viene effettuata con periodicità bisettimanale;
c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti appositi;
d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
2. Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà
rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
3. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei
contenitori per il rifiuto organico.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri difformità rispetto
alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto organico, l'operatore potrà utilizzare
l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 17.
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$UW5DFFROWDGHLULILXWLYHJHWDOL
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
a) con periodicità bisettimanale;
b) con sacchi forniti dal Soggetto gestore;
c) nei sacchi sopra citati possono essere conferiti erba, foglie, piccoli rami sminuzzati;
d) resti di potatura in fascine per massimo 2 colli da litri 100 per conferimento legate senza uso di
plastica e metalli, potranno essere raccolti nelle medesime modalità sopra indicate;
e) ogni utente potrà richiedere al Soggetto gestore la fornitura di massimo 20 sacchi;
f) ogni utente potrà esporre al massimo tre colli tra sacchi e fascine;
g) durante tutto l'anno il rifiuto vegetale (erba, foglie e resti di potatura) potrà essere conferito
alla Stazione Ecologica con le modalità determinate al Capo III del presente regolamento.
2. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurne la volumetria.
3. Non viene eseguito il servizio per il materiale eccedente la potenzialità sopra indicate. Quantità superiori
dovranno essere conferite a cura dell’utente alla Stazione Ecologica.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei
sacchi per la raccolta dei rifiuti vegetali.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri difformità rispetto
alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento dei rifiuti vegetali, l'operatore potrà utilizzare
l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 17.
$UW5DFFROWDGHOULILXWRVHFFRULFLFODELOHFRVWLWXLWRGDYHWURSODVWLFDODWWLQH9H3/$
1. Il presente articolo si applica ai seguenti materiali:
a) vetro di qualsiasi natura purché pulito;
b) contenitori in plastica rigida e film vuoti e accuratamente puliti;
c) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano
contenuto vernici;
d) contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che
abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa
completamente vuoti e perfettamente puliti;
e) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.
2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica e lattine viene svolto con le
seguenti modalità:
a)
la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore blu;
b)
la raccolta viene effettuato con periodicità settimanale;
c)
l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti
chiuso;
d)
tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare
imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
e)
il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto.
3. Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà
rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
4. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme
all'interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica e lattine.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri
difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco
riciclabile costituito da vetro plastica e lattine, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui
all'art. 17.
$UW5DFFROWDGHOULILXWRVHFFRULFLFODELOHFRVWLWXLWRGDFDUWDHFDUWRQH
1. Il presente articolo si applica al rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone.
2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, viene svolto con
ceste/contenitore.
3. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone, prevalentemente
proveniente da utenze commerciali o simili, viene svolto con servizio di raccolta a mano.
4. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone mediante contenitore
viene svolto con le seguenti modalità:
a)
utilizzo di appositi ceste/contenitori di colore giallo;
b)
effettuata con periodicità settimanale;
c)
l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti
chiuso, qualora il contenitore ne sia provvisto;
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d)
solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali
legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra
specificati, salvo durante giornate caratterizzate da precipitazioni, in cui tale operazione non è
consentita;
e)
il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto.
5. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore, fatto salvo
quanto previsto alla lettera d) del comma precedente.
6. Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l’utenza non domestica di imballaggi in cartone
viene svolto con le seguenti modalità:
a)
la raccolta viene effettuata presso l'
utenza;
b)
la raccolta viene effettuata con periodicità massimo settimanale;
c)
l'
utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'
attivazione del servizio;
d)
l'utente deve assicurasi che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, nel limite del
possibile, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
e)
il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
f)
unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica similare
costituita da carta, che dovrà essere conferito nelle apposite ceste/contenitori;
g)
il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa materia.
7. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme
all'
interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone o presso il punto di
raccolta di carta e cartone di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri
difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco
riciclabile costituito da carta e cartone, l'
operatore potrà utilizzare l'
adesivo di segnalazione di cui
all'
art. 17.
9. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'
ordinario servizio di raccolta con
contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti alla Stazione Ecologica con le
modalità di cui al Capo III del presente regolamento.
$UW5DFFROWDGHOULILXWRVHFFRULFLFODELOHFRVWLWXLWRGDLQGXPHQWLXVDWL
1. Il rifiuto secco riciclabile di indumenti usati è costituito da:
- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'
abbigliamento ancora utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati viene effettuata mediante
appositi contenitori stradali. I contenitori saranno ubicati prevalentemente in aree pubbliche controllate.
Sarà tenuto conto del bacino di utenza e comunque saranno ubicati contenitori in modo da servire tutte le
frazioni più importanti.
3. Il gestore dovrà garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'
utenza di
collocare il rifiuto sempre all'
interno dei medesimi contenitori;
$UW5DFFROWDGHLULILXWLSRWHQ]LDOPHQWHSHULFRORVLFRVWLWXLWLGDSLOHHEDWWHULH
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie.
In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
pile a bottone;
pile stilo;
batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con
le seguenti modalità:
a)
la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui
derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi,
supermercati, ecc.) o presso la Stazione Ecologica;
b)
l'
utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'
interno dell'
apposito contenitore;
c)
Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che
devono essere consegnati alla Stazione Ecologica con le modalità indicate al Capo III del
presente regolamento.
3. l servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari
determinati dal Soggetto gestore.
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4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità
abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori dovranno essere svuotati dal gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di
collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi.
$UW5DFFROWDGHLULILXWLSRWHQ]LDOPHQWHSHULFRORVLFRVWLWXLWLGDIDUPDFLHPHGLFLQDOL
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali sono costituiti da:
farmaci;
fiale per iniezioni inutilizzate;
disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti
modalità:
a)
la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui
derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie,
ambulatori, ecc.) o presso la Stazione Ecologica;
b)
deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere
conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente
regolamento;
c)
l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari
determinati dal Soggetto gestore.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità
abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una periodicità tale da
consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.
$UW5DFFROWDGHLULILXWLSRWHQ]LDOPHQWHSHULFRORVLFRVWLWXLWLGDPDWHULDOLGLLPSLHJRGRPHVWLFR
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da materiali di impiego domestico sono costituiti da:
- contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto; contenitori per vernici;
- lampade a scarica;
- olii esausti minerali;
- olii esausti vegetali;
- accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituita da materiali di impiego
domestico, viene svolto tramite conferimento alla Stazione Ecologica.
$UW5DFFROWDGHLULILXWLLQJRPEUDQWL
1I rifiuti ingombranti sono costituiti da:
- rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni
non possono essere poste nei contenitori forniti alle utenze;
- beni durevoli;
- mobilio;
- sanitari;
- elettrodomestici in genere.
2. I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie,
condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non
domestiche non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
a)
mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio previo
contributo di parte delle spese di solo trasporto;
b)
mediante conferimento da parte dell'utenza presso le Stazioni Ecologiche.
4. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici,
lavastoviglie, condizionatori d'aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere
consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente,
oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
a)
E’ a carico dell’utente un contributo sui costi di trasporto;
b)
L'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al concessionario
del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo
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c)
intervenute.
Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto
più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da
evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la
popolazione.
$UW*HVWLRQHGHLULILXWLFLPLWHULDOL
1. I rifiuti cimiteriali da ordinaria attività cimiteriale dovranno essere collocati negli appositi contenitori per
rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
2. I rifiuti cimiteriali da esumazioni ed esumazioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei
materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni e secondo le
modalità fissate dallo specifico regolamento comunale.
$UW*HVWLRQHGHLULILXWLVDQLWDULDVVLPLODWL
1. Per i rifiuti sanitari assimilati, ad esclusione di quelli a rischio infettivo, il Gestore prevede specifiche
modalità di gestione.
$UW$XWRWUDWWDPHQWRGRPHVWLFRGHOULILXWRRUJDQLFRHGHOULILXWRYHJHWDOH
1. Il corretto autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del
compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e
l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed
esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che
condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree
scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
4. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
a)
con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter,
ecc.);
b)
con processo controllato;
c)
in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico
e rifiuto vegetale);
d)
nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare
luogo ad emissioni di cattivi odori.
5. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze
domestiche potrà avvenire solo se le medesime saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del
prodotto risultante.
6. Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto secco non riciclabile e/o per il
rifiuto organico la riduzione per la pratica del compostaggio domestico non potrà essere concessa.
7. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto
organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da
eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
9. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i
seguenti aspetti:
a)
provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
b)
assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del
materiale;
c)
seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a
fini agronomici dello stesso.
10. La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale ai fini della
riduzione della tariffa deve essere effettuata dall'utente presentando l'apposito modulo approvato dal
soggetto gestore.
11. Il gestore provvede, su richiesta dell’utente, a fornire in comodato d’uso gratuito, apposita compostiera,
ai sensi del presente articolo.
$UW'RWD]LRQHFRQWHQLWRUL
1.La volumetria dei contenitori da consegnare alle utenze sarà, per singola frazione merceologica,
16
proporzionale alla produzione e alla frequenza di raccolta.
2.Per le utenze domestiche indicativamente la dotazione standard per una famiglia di 3 persone sarà la
seguente:
- Contenitore Multimateriale litri 120
- Contenitore Organico litri 35+ secchiello
- Contenitore Indifferenziata litri 50- 120
- Cesta carta litri 60
3. Per il conferimento di sfalci e potature saranno forniti alle specifiche utenze sacchi da litri 70.
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$UW±6WD]LRQH(FRORJLFD6(
1. La Stazione Ecologica è costituita da un'area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti,
accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è munita di almeno un addetto alla
gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei
rifiuti da parte degli utenti.
2. La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché
particolari tipi di rifiuto, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro
particolari caratteristiche quali-quantitative.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso la stazione,
potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
4. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi della Stazione Ecologica saranno stabiliti con atto del
Soggetto gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. La Stazione Ecologica ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di
economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
6. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso la Stazione Ecologica sono indicate su apposita segnaletica
esposta all'ingresso dei medesimi,
7. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Soggetto gestore ed esposti
all’ingresso della Stazione Ecologica.
8. La Stazione Ecologica rimane chiusa nei giorni festivi.
$UW0RGDOLWjGLFRQIHULPHQWR
1. L'utente che intende conferire rifiuti alla Stazione Ecologica deve qualificarsi, qualora richiesto
dall'addetto al controllo. L'addetto al controllo, registrerà su apposito quaderno i dati relativi ai soggetti
verificati e ai rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente
intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o con materiali policompositi, dovrà
provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve
evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
5. L'addetto al controllo, qualora il centro sia dotato di apposito sistema di pesatura potrà accertare la
qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze.
6. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar
dimostrazione di identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano
conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
7. E' consentito l'accesso contemporaneo alla Stazione Ecologica di un numero di utenti tale da
permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.
&DSR,95LILXWLXUEDQLSURYHQLHQWLGDOORVSD]]DPHQWRHGDOULQYHQLPHQWRVWUDGDOHR
LQDOWULVLWLSXEEOLFLULILXWLHVWHUQL
$UW$PELWRGLDSSOLFD]LRQH
1. Il presente Capo riguarda le fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani esterni come definiti dal
precedente art.4 punto 2 lett.c) e d).
$UW6SD]]DPHQWRUDFFROWDHWUDWWDPHQWR
1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro
comunale sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento. Esso riguarda:
17
a) le strade e le piazze classificate comunali;
b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico
purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
- aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli,
catene, cippi, etc.);
- dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo,
caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
c) i marciapiedi delle strade sopra elencate;
d) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
e) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.
2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico
dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
3. La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal comune nel rispetto
del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore
garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all’art.1,
comma 5 del presente Regolamento.
4. Il comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la
rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del
servizio di pulizia stradale.
5. All’accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia municipale e stradale,
possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.
$UW,QGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHGLHVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LRGLVSD]]DPHQWR
1. Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede con lo spazzamento e i
relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
2. Al contratto di servizio è allegato un elenco delle aree pubbliche con il settore di appartenenza, secondo la
classificazione sotto indicata, dove il gestore dovrà svolgere il servizio di spazzamento.
3. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione
del servizio, sono stabilite dall’Amministrazione Comunale.
4. Agli effetti del presente regolamento, il comune è diviso nelle seguenti aree di intervento:
a) Capoluogo
b) Periferia e frazioni
c) Zone produttive
5. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono
installati, a cura dell’Amministrazione comunale, appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare
svuotamento e una periodica pulizia.
$UW,QVWDOOD]LRQHHXVRGHLFHVWLQLSRUWDULILXWL
1. A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, al
periodico svuotamento di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni
(carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici
forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.
3. Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini in rapporto agli abitanti residenti da installare a cura e
spese del gestore.
4. La localizzazione di tali installazioni sarà concordata con l’Ufficio Tecnico del comune.
5. E’ fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
$UW$UHHVRVWDQRPDGL
1. Il comune è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le
aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in
numero proporzionato alla utenza servita.
$UW$OWULVHUYL]LGLSXOL]LD
Rientrano fra i compiti affidati al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:
spazzamento periodico delle pavimentazioni ad uso pubblico;
pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali,
fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell’incidente;
lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.
18
$UW1XRYHQRUPHFRQFHUQHQWLLOSHUVRQDOHDGGHWWRDOVHUYL]LR
1. Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del Personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al
servizio sono tenuti a:
- adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i
mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettiti atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi,
richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o
comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del D.Lgs. n° 626 del 19.09.1994 e
s.m.i.;
- prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a
persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o
carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con l’indicazione, ove possibile,
degli eventuali contravventori.
2. Al personale di cui trattasi è vietato:
- accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito quale rifiuto al servizio.
$UW2EEOLJKLGHO*HVWRUHYHUVRLOVHUYL]LRHLOSHUVRQDOHDGGHWWR
1. Il gestore, oltre al rispetto del vigente Contratto collettivo Nazionale del Lavoro è tenuta a:
- organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro
massimo ad esso assegnabile, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso
per caso;
- fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando
particolarmente quanto necessario a garantire la sicurezza del personale
- assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali, ove necessaria.
$UW9LJLODQ]DVXOVHUYL]LR
1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale.
2. La Polizia municipale può procedere alle rimozione dei veicoli, con le modalità stabilite dalle vigenti leggi,
al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.
3. Nelle aree di competenza della società comunale che gestisce i parcheggi a pagamento, la rimozione può
essere richiesta anche dai c.d. ausiliari del traffico.
4. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario è affidata ai competenti uffici della A.S.L..
5. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAT.
6. Il comune favorisce la creazione di squadre miste PP.MM, ASL, ARPAT al fine di garantire il miglior
controllo possibile sulla corretta applicazione del presente regolamento.
&DSR92EEOLJKLGHLSULYDWL
$UW3XOL]LDGHLIDEEULFDWLGHOOHDUHHVFRSHUWHHGHLWHUUHQLQRQHGLILFDWL
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti
a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque
sia l'
uso e la destinazione dei terreni stessi, li conservano costantemente liberi da qualsiasi rifiuto, anche
se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
3. A tale scopo, i medesimi provvedono alle necessarie recinzioni, all'
esecuzione di canali di scolo o di altre
opere ritenute idonee. Ne curano altresì la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4 Quando si verificano abbandoni di rifiuti potenzialmente pregiudizievoli per l'
igiene pubblica, il Sindaco, a
norma anche delle vigenti leggi sanitarie, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni
entro un termine prefissato.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Sindaco provvede d'
ufficio alla esecuzione dei lavori
con spese a carico degli interessati.
6. Qualora non ricorrano gli estremi per l’adozione dell’ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del
d.lgs.267/2000 provvede all’emissione dell’ordinanza di cui innanzi il responsabile del settore competente.
$UW$UHHRFFXSDWHGDHVHUFL]LSXEEOLFLVSHWWDFROLYLDJJLDQWLPDQLIHVWD]LRQL
19
1. Fermo restando le obbligazioni relative all’assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all’art. 238 del
D.Lgs. 152/2006, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via
temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia
dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene
effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. Ai rispettivi orari di
chiusura le singole concesse in uso, dovranno risultare ripulite.
2. I rifiuti di cui al comma 1 sono conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare
attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino
ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
4. L’inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste
dal successivo art. 61.
5. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che
intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o
sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, comunicano al Servizio di smaltimento dei
rifiuti esterni il programma delle iniziative e le aree interessate dall’avvenimento e provvedono,
direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti
nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali
oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
6. Il comune può richiedere in accordo con il Soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da
determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell’area, a garanzia delle operazioni di
pulizia e a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
$UW&DULFRVFDULFRHWUDVSRUWRGLPHUFLHPDWHULDOL
1. Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando
operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'
area pubblica o
di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'
area o della
superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal comune, salvo il diritto di regresso per le spese
sostenute, nonché l’irrogazione delle sanzioni ove previste.
3. Chiunque transiti con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade assicura il materiale
lungo il percorso ed eventualmente interviene per il ripristino in caso di dispersione.
4. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa è eseguita dall'
apposito Servizio, con rivalsa per i costi, fatte
salve le sanzioni se del caso.
$UW6JRPEHURGHOODQHYH2EEOLJKLGHOVHUYL]LRHGHLIURQWLVWL
1. In caso di rilevante nevicata il personale esterno dipendente dall'
Ufficio Tecnico del comune, provvede
allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale
nelle zone e strade comunali.
2. È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.
3. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio
fronteggiante la pubblica via, anche ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale, di provvedere alla
rimozione della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di
marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'
intero
fronte dell'
edificio. L'
obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'
incolumità dei pedoni.
$UW2EEOLJKLGLYHUVL
1. Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è
tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed,
in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
$UW3XOL]LDGLDUHHSXEEOLFKHGLYLHWLHREEOLJKL
1. Agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, è vietato abbandonare e gettare rifiuti di
qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità.
2. I predetti rifiuti sono immessi esclusivamente negli appositi cestini per rifiuti urbani esterni.
3. Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di
fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'
uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla
cessazione dell'
attività, a mantenere e restituire l'
area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e
residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere
stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
20
$UW2EEOLJKLGLFKLFRQGXFHDQLPDOLVXDUHHSXEEOLFKH
1. Le persone che conducono animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde
evitano qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Pertanto, provvedono personalmente
all’eliminazione e all’asporto di escrementi solidi.
2. L’inosservanza a quanto previsto dal precedente comma è sanzionata secondo termini e modalità previste
dal successivo art. 61.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 della legge regionale n. 43/95 sugli animali
d’affezione.
$UW3XOL]LDGHOOHDUHHDGLELWHDVSHWWDFROLGLWLSRVDOWXDULR
1.Gli occupanti aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) mantengono le
stesse pulite durante e dopo l’uso.
2. L’inosservanza a quanto previsto dal precedente comma è sanzionata secondo termini e modalità previste
dal successivo art. 61.
3. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'
area contiene una clausola circa le modalità di
raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'
afflusso di pubblico, che dell'
eventuale
permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
4. Ferme restando le obbligazioni relative all'
assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'
art. 238 del
D.Lgs n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'
impegno straordinario del servizio
normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni ricade sui gestori delle attività di che
trattasi.
5. Al momento della concessione d'
uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il comune può disporre, a
garanzia delle operazioni di pulizia dell'
area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai
giorni occupati.
$UW3XOL]LDGHLPHUFDWL
1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'
ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in
qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, mantengono pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi
posteggi, raccolgono i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per frazione merceologica e li
conferiscono secondo le modalità indicate dal Gestore.
2. L’inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste
dal successivo art. 61.
3. In occasione di fiere organizzate in area pubblica, l'
Ente promotore richiede al Gestore il servizio di
gestione dei rifiuti. Il Gestore fissa il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di impegno
straordinario.
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1. Esercizi stagionali all'
aperto, piscine e campeggi comunicano almeno quindici giorni prima al Gestore il
periodo di durata dell'
attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il
conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
2. I titolari provvedono al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'
interno dell'
area
di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore su area
pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopraccitata speciale articolazione del
pubblico servizio.
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1. I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore, sempre che tale
servizio sia stato istituito.
2. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è
ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti
presentano domanda al soggetto che espleta il servizio di gestione integrata dei rifiuti.
La domanda dovrà contenere:
- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione e la localizzazione dell'
attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/ g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e
loro tipologia;
- la periodicità di consegna prevista e proposta;
21
- la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
- il sistema o modo di conferimento;
- ogni altra notizia ritenuta utile.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- scheda descrittiva del rifiuto;
- classificazione come da Codice CER;
- certificato CCIAA.
3. La convenzione è stipulata dopo istruttoria che certifica la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si
chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di
tariffe e formule fissate dal Gestore), indipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e
personale impiegato, (nonché della distanza da percorrere) dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.
4. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e si rinnova tacitamente salvo disdetta da una delle
parti, entro tre mesi dalla scadenza, con raccomandata a/r.
5. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporta la
risoluzione della convenzione.
6. Il comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di
igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.
7. È possibile effettuare smaltimenti saltuari e/o occasionali da parte di privati, di particolari rifiuti (per
quantità o qualità) e dietro pagamento della somma necessaria.
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1. I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono raccolti
in modo differenziato.
I rifiuti pericolosi individuati sono :
- solventi;
- acidi;
- sostanze alcaline;
- prodotti fotochimica;
- pesticidi;
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluoricarburi;
- oli e grassi pericolosi;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- detergenti contenenti sostanze pericolose;
- medicinali citotossici e citostatici;
- batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi;
- legno contenente sostanze pericolose.
2. Per la raccolta di questi rifiuti, è segnalata ai cittadini la possibilità di conferire i rifiuti pericolosi presso la
stazione ecologica.
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1. E' vietato/a:
a) l'esposizione ed il ritiro dei contenitori di raccolta fuori dagli orari previsti dal presente regolamento;
b) l’uso improprio dei predetti contenitori nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore;
c) la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
d) il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
e) il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del
Gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per
dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai
mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
f) il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati;
g) abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree
private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dal
Gestore;
22
h) scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;
i) versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino
tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
j) qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque
al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
k) asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
l) l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su
concessione del comune;
m) smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento
dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree
pubbliche);
n) incendiare rifiuti;
o) l’insudiciamento del suolo pubblico;
p) l’abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
q) l’abbandono o il conferimento di animali morti;
r) il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque
connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
s) il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio
comunale;
2. Presso la Stazione Ecologica è vietato/a altresì:
- l’abbandono al di fuori della Stazione stessa;
- il conferimento all’esterno dei contenitori;
- qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;
il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio
comunale;
- il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture;
- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo della Stazione Ecologica.
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1. In adempimento dell'art. 226 del D.Lgs 152/2006 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti
all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta
differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 del d-lgs.
152/2006. Tuttavia ai sensi degli artt. 222 e 226 del D.Lgs 152/2006 è consentito il conferimento al servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti
all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
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1.Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di
reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione
amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati.
2. Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e
massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
3. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla
contestazione delle violazioni, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo
dell’ASL e dell’ARPAT.
9LROD]LRQHDOGLYLHWRGL
6DQ]LRQH>HXUR@
0LQLPRHPDVVLPR
conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento
o da altri atti conseguenti
intralciare o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai
servizi di ritiro rifiuti
esporre ed il ritiro dei contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti
dal presente regolamento
utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l’utilizzo di contenitori
non autorizzati dal Gestore
manomettere i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento
conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati
conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito
50-300
50-300
50-300
50-300
25-150
50-250
25-150
23
secondo le istruzioni del Gestore ma anche il conferimento di materiale non
ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e
caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di
raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità
conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati
abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree
pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private,
comprese rive dei corsi d’acqua e canali
scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private
50-300
25
a
155,
salva
l’applicazione degli artt. 255
e 256 del D.Lgs. 152/06
25
a
155,
salva
l’applicazione degli artt. 255
e 256 del D.Lgs. 152/06
versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che
50-300
rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori
effettuare qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di
qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte
50-250
di persone fisiche/giuridiche non autorizzate
asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta
50-250
differenziata
esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte
50-300
di privati che non operino su concessione del comune
smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di 25
a
155,
salva
raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto l’applicazione degli artt. 255
servizio equivale all'
abbandono dei rifiuti in aree pubbliche)
e 256 del D.Lgs. 152/06
incendiare rifiuti
100-300
insudiciamento del suolo pubblico
25-150
abbandono delle deiezioni degli animali
70-500
abbandono o il conferimento di animali morti
50-300
danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o
25-500
immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti
conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non residenti
25-150
o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio
danneggiare o imbrattare i contenitori
25-100
utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 41
25-150
del presente Regolamento
Cui agli articoli 48,54,55
25-150
introdurre qualsiasi materiale o rifiuto nei pozzetti stradali e caditoie delle
25-150
acque meteoriche
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1. Salve le competenze degli enti per legge preposti al controllo, il Gestore attiva forme di vigilanza
finalizzate al rispetto del presente regolamento ed all’irrogazione delle sanzioni previste e comunica le
ipotesi di violazione all’Ente preposto all’accertamento.
2. All’interno della Stazione Ecologica ed all’interno dei mezzi in uso dal Gestore, i controlli sono effettuati
anche con l’ausilio di macchine fotografiche e di videosorveglianza, comunque nel rispetto del Decreto
legislativo 196/2003.
3. L’elenco dei nominativi degli incaricati alla sorveglianza è comunicato dal Gestore al comune, e, senza
ritardo, qualunque variazione nell’elenco stesso.
4. Il personale addetto, è autorizzato ad effettuare le verifiche ed i controlli che ritenga necessario, per
l’accertamento dell’inosservanza delle norme di cui al presente regolamento.
7,72/2,9',6326,=,21,75$16,725,((),1$/,
$UW)XQ]LRQDPHQWRGHOVHUYL]LRILQRDOSDVVDJJLRDOFG³SRUWDDSRUWD´
1 Fino alla data di d’avvio della raccolta integrale con la modalità porta-a-porta, sono valide ed efficaci le
disposizioni attualmente vigenti;
24
$UW5LQYLR
1 Per tutto quanto non previsto, si applicano le Norme in vigore.
$UW7UDWWDPHQWRGHLGDWLHGLULWWRGLDFFHVVR
1 Il trattamento dei dati da parte del Gestore è finalizzato esclusivamente all’espletamento di ogni
componente del servizio, ivi compresa quella tariffaria.
2. Il diritto di accesso è regolato dalla Legge sul procedimento amministrativo e dal regolamento comunale in
vigore;
3 Nel caso di utenze, anche non domestiche, con servizio condominiale, i dati relativi alle utenze facenti
parte del condominio sono fornite all’amministratore o ai condomini solo in caso di autorizzazione scritta
degli aventi diritto.
$UW'LULWWRGLUHFODPR
1. Gli utenti possono inoltrare reclamo al soggetto Gestore per ogni forma di disservizio riscontrata.
2. Qualora il reclamo sia in forma scritta, il Gestore risponde con la medesima formalità entro trenta giorni.
$UW$EURJD]LRQHGLQRUPHHGHQWUDWDLQYLJRUH
1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente.
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