COMUNE DI CASASCO D’INTELVI
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
CONTRODEDUZIONE AI PARERI DI ARPA DIPARTIMENTO DI
COMO E DEI COMUNI CONFINANTI
Progressivo
1
Data e numero di protocollo
20 dicembre 2012 verbale di
deliberazione del consiglio
comunale
Soggetto
Comuni
Casasco
d’intelvi
Sintesi delle osservazioni
contenute nel parere
di 1. inserimento di una nuova
area destinata a spettacolo a
carattere
temporaneo,
individuata
nella
piazza
Comunale “Cav. Arcangelo
Ciapponi”
Controdeduzioni alle
osservazione contenute
nel parere
1. è stata inserita una nuova
area destinata a spettacolo a
carattere
temporaneo,
individuata
nella
piazza
Comunale “Cav. Arcangelo
Ciapponi” posta in classe III
2. inserimento della strada
prevista nel nuovo PGT e
ancora da realizzare, di
collegamento della via F.lli
Terragni con Via Loreto
2
27 febbraio 2013 n. 27692.8.5
2. è stata inserita la strada in
progetto
ancora
da
realizzare, di collegamento
della via F.lli Terragni con Via
Loreto come riportata nel
PGT essa è stata inserita in
classe III
ARPA
- ARPA di Como ha formulato il Osservazioni contenute nel
Dipartimento proprio
parere
con
le parere: accolte.
di Como
seguenti osservazioni:
1.
osserva
di
ritenere
necessario da parte del
comune un approfondimento
delle criticità evidenziate nella
Relazione Tecnica del PCA
adottato per le infrastrutture
stradali che interessano il
territorio comunale. Precisa
che nel caso in cui il Comune
abbia conferma delle criticità,
le stesse dovranno essere
1.
non
si
rileva
il
superamento dei limiti di
immissione ed attenzione
notturni (Misura M6 Via
Provinciale per Veglio / SP
15) come riportato nel cap.
11 a pag 29 della Relazione
Tecnica ma solamente si
segnala un discreto traffico
di attraversamento all’interno
dell’area urbanizzata ed in
comunicate
al
gestore direzione
dell'infrastruttura così come confinanti.
previsto
dalla
vigente
normativa (DM 29.11.2000).
2.in merito a quanto riportato
al paragrafo 11.2 Disposizioni
in materia di impatto acustico
della
relazione
Tecnica
esaminata preme ricordare le
ultime disposizioni normative
in materia, a cui il Comune
dovrà comunque tener conto:
art. 4 DPR 227/11; art. 5,
comma 5, L.106/11
3. verifica compatibilità della
proposta di classificazione
acustica
a
seguito
dell’adozione
PCA
di
Schignano e PCA Castiglione
d’Intelvi
dei
comuni
2. nella relazione tecnica a
pag. 38 è stato inserito il
testo dell’art. 4 DPR 227/11
e a pag. 41 è stato inserito il
testo dell’art. 5
comma 5, L.106/11
3. è stata verificata la
compatibilità acustica lungo i
confini
comunali
di
Schignano
e
Castiglione
d’Intelvi nella tavola 1 sono
stati inseriti i relativi PCA dei
due comuni
4. si suggerisce l’adozione di 4. Vedasi progressivo punto
un Regolamento di attuazione 2
del Piano di Classificazione
Acustica ove….omissis
2
27 marzo 2013 prot n. 913
ARPA
- 2a. richiama con riferimento
Dipartimento all'art. 7, comma 1, lett. b), e
di Como
comma 3, del Regolamento di
Attuazione del PCA, quanto
previsto dall'art. 10, comma
4, della L.R. 13/2001.
2a. l'Art. 7 , del regolamento
di Attuazione del PCA viene
così modificato (in grassetto
le parti aggiunte):
Art. 7 Piani di risanamento
1.Le imprese provvedono al
graduale adeguamento della
situazione esistente ai limiti
di cui all'allegato ad alle
norme
stabilite
dal
precedente art. 6 e la L.R.
13/2001 art. 10 entro i
seguenti tempi:
a) sei mesi dalla data di
approvazione del Piano di
Classificazione Acustica per
la redazione e l'invio al
Comune di una relazione
tecnica
di
risanamento
acustico;
b) trenta mesi dalla data di
entrata in vigore del PCA,
per la realizzazione delle
opere di adeguamento.
Durante
il
periodo
di
adeguamento le imprese
sono tenute al provvisorio
rispetto dei limiti indicati
nell'art. 6 del D.P.C.M.
01.03.1991
e
dalle
disposizioni
della
L.
447/1995,
dall’art.
10,
comma 4, della L.R.
13/01 e relativi decreti
attuativi, salvo modifiche di
Legge.
2. Omissis. …......................
3.Trascorsi novanta giorni
dalla presentazione della
relazione
tecnica
di
risanamento acustico di cui
al comma 1 punto a) del
presente
articolo,
in
mancanza di comunicazioni
da
parte
del
Sindaco,
l'impresa interessata potrà
iniziare
i
lavori
di
risanamento acustico, i quali
dovranno
comunque
concludersi entro e non oltre
trenta mesi dall'entrata in
vigore del PCA, ferma
restando la responsabilità
dell'impresa
stessa
per
quanto riguarda l'osservanza
dei disposti di legge e del
presente
regolamento.
Entro
30
giorni
dall’ultimazione dei lavori
di bonifica acustica deve
essere
data
comunicazione
dal
titolare
o
legale
rappresentate
dell’impresa al comune.
La mancata pronuncia da
parte del Comune di quanto
previsto al comma 2 equivale
ad assenso.
4. Omissis. …......................
5. Omissis. …......................
6. Omissis. …......................
2b. in merito a quanto
previsto
dall’art.
8
del
Regolamento,
valuti
il
Comune,
alla
luce
dell’opuscolo
divulgativo
trasmesso a tutti i Comuni
della Regione News Letter del
Presidente
di
ARPA
Lombardia n. 2 del giugno
2012, nonché di quanto
previsto dalla “Linea guida
per la gestione delle attività
di controllo del rumore”
redatta da ARPA Lombardia –
Sede Centrale – Settore Aria
e Agenti Fisici, se aggiornare
il
contenuti
dell’articolo
stesso.
2b. sono stati aggiornati i
contenuti dell’art. 8 del
Regolamento in accordo a
quanto definito nell’opuscolo
divulgativo trasmesso: News
Letter del Presidente di ARPA
Lombardia n. 2 del giugno
2012, nonché di quanto
previsto dalla “Linea guida
per la gestione delle attività
di controllo del rumore”
redatta da ARPA Lombardia
– Sede Centrale – Settore
Aria e Agenti Fisici
2c. Sempre in merito all’art. 8 2c. recependo i contenuti
del
dell’opuscolo
divulgativo
regolamento……..OMISSIS
trasmesso: News Letter del
Presidente
di
ARPA
Lombardia n. 2 del giugno
2012, nonché di quanto
previsto dalla “Linea guida
per la gestione delle attività
di controllo del rumore” sono
stati definiti: il ruolo e le
competenze
di
ARPA
nell’ambito della gestione
degli esposti da rumore
2d. Si evidenzia che l’elenco
delle
attività
(bassa
rumorosità) di cui all’allegato
B del DPR 227/11, riportato
in estratto nell’art. 9 del
“Regolamento”, non risulta
completo
2d. è stato aggiornato e
completato l’elenco delle
attività (bassa rumorosità) di
cui all’allegato B del DPR
227/11, riportato in estratto
nell’art. 9 del “Regolamento”
2e. si invita codesta Spett.le
Amministrazione Comunale a
verificare la legittimità di
quanto asserito all’ultimo
comma
dell’art.
9
del
Regolamento con quanto
previsto
dalla
vigente
normativa ed in particolare
con quanto dal DPR 227/11
2e. è stato eliminato l’ultimo
comma
dell’art.
9
del
Regolamento “La Giunta
Comunale, sentiti gli organi
competenti, potrà individuare
le attività che per loro natura
non comportano emissioni
acustiche di rilievo e che per
tale ragione potranno essere
esonerate
dalla
presentazione
della
valutazione
di
impatto
acustico
o
dell’autocertificazione
sottoscritta
da
tecnico
competente”,
in
quanto
recependo i disposti del DPR
n. 227/11 ed il relativo
allegato B non è necessario
individuare ulteriori attività a
bassa
rumorosità
che
potrebbero essere esonerate
dalla presentazione della
valutazione
di
impatto
acustico
o
dell’autocertificazione
sottoscritta
da
tecnico
competente”
2f. con riferimento all’art. 10
del
Regolamento
di
Attuazione si richiama anche
il nuovo comma 3-bis dell’art.
8 della L. 447/95 (comma
aggiunto dall’art. 5, comma
5, della L. 106/11)
2f.
l'Art.
10
,
del
regolamento di Attuazione
del PCA viene così modificato
(in
grassetto
le
parti
aggiunte):
Art.
10
previsionale
Valutazione
di
clima
acustico
I soggetti pubblici e privati
interessati alla realizzazione
delle
tipologie
di
insediamenti
elencati
dall’art.
8,
comma
3,
L.447/1995 e di seguito
elencati, sono tenuti a
presentare
la
relazione
previsionale
di
clima
acustico con le modalità
indicate dalla D.G.R. 7/8313
del 08/03/2002:
- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed
extraurbani;
nuovi
insediamenti
residenziali prossimi alle
opere indicate all’art. 8,
comma 2 della L. 447/95
La documentazione per la
valutazione previsionale di
clima acustico potrà essere
proposta sotto forma di
autocertificazione ai sensi
dell’art.5 comma 4 della L.R.
13/2001.
Altresì, ai sensi del
comma 3-bis dell’art. 8
della L. 447/95 (comma
aggiunto
dall’art.
5,
comma
5
della
L.
106/11): per gli edifici
adibiti a civile abitazione,
ai
fini
dell'esercizio
dell'attività
edilizia
ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la
relazione
acustica
è
sostituita
da
una
autocertificazione
del
tecnico
abilitato
che
attesti il rispetto dei
requisiti di protezione
acustica in relazione alla
zonizzazione acustica di
riferimento.
COMUNE DI CASASCO D’INTELVI
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE
Progressivo
Data e numero di
protocollo
Osservante
Sintesi delle
osservazioni contenute
nel parere
NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI NEI TERMINI DI LEGGE
Il Tecnico
Dott. Giorgio CARDIN
Controdeduzioni alle
osservazione contenute
nel parere
Scarica

Controdeduzioni - Comune di Casasco d`Intelvi