COMUNE DI CASASCO D’INTELVI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CONTRODEDUZIONE AI PARERI DI ARPA DIPARTIMENTO DI COMO E DEI COMUNI CONFINANTI Progressivo 1 Data e numero di protocollo 20 dicembre 2012 verbale di deliberazione del consiglio comunale Soggetto Comuni Casasco d’intelvi Sintesi delle osservazioni contenute nel parere di 1. inserimento di una nuova area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, individuata nella piazza Comunale “Cav. Arcangelo Ciapponi” Controdeduzioni alle osservazione contenute nel parere 1. è stata inserita una nuova area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, individuata nella piazza Comunale “Cav. Arcangelo Ciapponi” posta in classe III 2. inserimento della strada prevista nel nuovo PGT e ancora da realizzare, di collegamento della via F.lli Terragni con Via Loreto 2 27 febbraio 2013 n. 27692.8.5 2. è stata inserita la strada in progetto ancora da realizzare, di collegamento della via F.lli Terragni con Via Loreto come riportata nel PGT essa è stata inserita in classe III ARPA - ARPA di Como ha formulato il Osservazioni contenute nel Dipartimento proprio parere con le parere: accolte. di Como seguenti osservazioni: 1. osserva di ritenere necessario da parte del comune un approfondimento delle criticità evidenziate nella Relazione Tecnica del PCA adottato per le infrastrutture stradali che interessano il territorio comunale. Precisa che nel caso in cui il Comune abbia conferma delle criticità, le stesse dovranno essere 1. non si rileva il superamento dei limiti di immissione ed attenzione notturni (Misura M6 Via Provinciale per Veglio / SP 15) come riportato nel cap. 11 a pag 29 della Relazione Tecnica ma solamente si segnala un discreto traffico di attraversamento all’interno dell’area urbanizzata ed in comunicate al gestore direzione dell'infrastruttura così come confinanti. previsto dalla vigente normativa (DM 29.11.2000). 2.in merito a quanto riportato al paragrafo 11.2 Disposizioni in materia di impatto acustico della relazione Tecnica esaminata preme ricordare le ultime disposizioni normative in materia, a cui il Comune dovrà comunque tener conto: art. 4 DPR 227/11; art. 5, comma 5, L.106/11 3. verifica compatibilità della proposta di classificazione acustica a seguito dell’adozione PCA di Schignano e PCA Castiglione d’Intelvi dei comuni 2. nella relazione tecnica a pag. 38 è stato inserito il testo dell’art. 4 DPR 227/11 e a pag. 41 è stato inserito il testo dell’art. 5 comma 5, L.106/11 3. è stata verificata la compatibilità acustica lungo i confini comunali di Schignano e Castiglione d’Intelvi nella tavola 1 sono stati inseriti i relativi PCA dei due comuni 4. si suggerisce l’adozione di 4. Vedasi progressivo punto un Regolamento di attuazione 2 del Piano di Classificazione Acustica ove….omissis 2 27 marzo 2013 prot n. 913 ARPA - 2a. richiama con riferimento Dipartimento all'art. 7, comma 1, lett. b), e di Como comma 3, del Regolamento di Attuazione del PCA, quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. 13/2001. 2a. l'Art. 7 , del regolamento di Attuazione del PCA viene così modificato (in grassetto le parti aggiunte): Art. 7 Piani di risanamento 1.Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui all'allegato ad alle norme stabilite dal precedente art. 6 e la L.R. 13/2001 art. 10 entro i seguenti tempi: a) sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica per la redazione e l'invio al Comune di una relazione tecnica di risanamento acustico; b) trenta mesi dalla data di entrata in vigore del PCA, per la realizzazione delle opere di adeguamento. Durante il periodo di adeguamento le imprese sono tenute al provvisorio rispetto dei limiti indicati nell'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dalle disposizioni della L. 447/1995, dall’art. 10, comma 4, della L.R. 13/01 e relativi decreti attuativi, salvo modifiche di Legge. 2. Omissis. …...................... 3.Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre trenta mesi dall'entrata in vigore del PCA, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento. Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentate dell’impresa al comune. La mancata pronuncia da parte del Comune di quanto previsto al comma 2 equivale ad assenso. 4. Omissis. …...................... 5. Omissis. …...................... 6. Omissis. …...................... 2b. in merito a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, valuti il Comune, alla luce dell’opuscolo divulgativo trasmesso a tutti i Comuni della Regione News Letter del Presidente di ARPA Lombardia n. 2 del giugno 2012, nonché di quanto previsto dalla “Linea guida per la gestione delle attività di controllo del rumore” redatta da ARPA Lombardia – Sede Centrale – Settore Aria e Agenti Fisici, se aggiornare il contenuti dell’articolo stesso. 2b. sono stati aggiornati i contenuti dell’art. 8 del Regolamento in accordo a quanto definito nell’opuscolo divulgativo trasmesso: News Letter del Presidente di ARPA Lombardia n. 2 del giugno 2012, nonché di quanto previsto dalla “Linea guida per la gestione delle attività di controllo del rumore” redatta da ARPA Lombardia – Sede Centrale – Settore Aria e Agenti Fisici 2c. Sempre in merito all’art. 8 2c. recependo i contenuti del dell’opuscolo divulgativo regolamento……..OMISSIS trasmesso: News Letter del Presidente di ARPA Lombardia n. 2 del giugno 2012, nonché di quanto previsto dalla “Linea guida per la gestione delle attività di controllo del rumore” sono stati definiti: il ruolo e le competenze di ARPA nell’ambito della gestione degli esposti da rumore 2d. Si evidenzia che l’elenco delle attività (bassa rumorosità) di cui all’allegato B del DPR 227/11, riportato in estratto nell’art. 9 del “Regolamento”, non risulta completo 2d. è stato aggiornato e completato l’elenco delle attività (bassa rumorosità) di cui all’allegato B del DPR 227/11, riportato in estratto nell’art. 9 del “Regolamento” 2e. si invita codesta Spett.le Amministrazione Comunale a verificare la legittimità di quanto asserito all’ultimo comma dell’art. 9 del Regolamento con quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare con quanto dal DPR 227/11 2e. è stato eliminato l’ultimo comma dell’art. 9 del Regolamento “La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell’autocertificazione sottoscritta da tecnico competente”, in quanto recependo i disposti del DPR n. 227/11 ed il relativo allegato B non è necessario individuare ulteriori attività a bassa rumorosità che potrebbero essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell’autocertificazione sottoscritta da tecnico competente” 2f. con riferimento all’art. 10 del Regolamento di Attuazione si richiama anche il nuovo comma 3-bis dell’art. 8 della L. 447/95 (comma aggiunto dall’art. 5, comma 5, della L. 106/11) 2f. l'Art. 10 , del regolamento di Attuazione del PCA viene così modificato (in grassetto le parti aggiunte): Art. 10 previsionale Valutazione di clima acustico I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall’art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08/03/2002: - scuole e asili nido; - ospedali; - case di cura e di riposo; - parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all’art. 8, comma 2 della L. 447/95 La documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico potrà essere proposta sotto forma di autocertificazione ai sensi dell’art.5 comma 4 della L.R. 13/2001. Altresì, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 8 della L. 447/95 (comma aggiunto dall’art. 5, comma 5 della L. 106/11): per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. COMUNE DI CASASCO D’INTELVI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE Progressivo Data e numero di protocollo Osservante Sintesi delle osservazioni contenute nel parere NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI NEI TERMINI DI LEGGE Il Tecnico Dott. Giorgio CARDIN Controdeduzioni alle osservazione contenute nel parere