Linguaggio e redazione degli atti:
professioni ed esperienze a
confronto
TORINO
11 Novembre 2015
Linguaggio e redazione degli atti:
professioni ed esperienze a confronto
TORINO
11 Novembre 2015
Tecniche di redazione delle
CTU mediche
Conseguenze della
mancanza di chiarezza della
perizia
Dott. Gian Luca Bruno
L’interesse per i temi della consulenza tecnica
d’ufficio nel giudizio civile investe significativamente
la professione medica
Il giudice si avvale del consulente tecnico quando la
questione oggetto della causa richieda
competenze in un campo estraneo al diritto
Il RUOLO del consulente tecnico
AUSILIARE DEL GIUDICE
per singoli atti o per l’intero processo, con specifica
competenza tecnica, assiste il giudice andandone a
integrare i saperi in materie specialistiche
(accertamento del danno biologico, entità delle
lesioni fisiche…)
Attraverso l’ausilio del consulente tecnico d’ufficio, il
giudice acquisisce adeguata cognizione
delle circostanze fattuali che le parti del giudizio
hanno rappresentato e valuta in termini
tecnici le prove che esse hanno fornito
Il professionista consentirà al giudice di osservare
fatti e circostanze che, in quanto non provvisto delle specifiche
necessarie conoscenze, non
sarebbe in grado di notare e valutare
Avendo la specifica finalità di coadiuvare il giudice nella
valutazione di elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni che necessitano di specifiche
conoscenze
LA CTU
• STRUMENTO ISTRUTTORIO
• NON MEZZO DI PROVA
• MEZZO DI INDAGINE
non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal
fornire la prova di quanto assume
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con
essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o
offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa
alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
[Cassazione Civile 3130/2011]
• SOTTRATTA ALLA DISPONIBILITA’ DELLE PARTI
non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso
proprio ed affidata al prudente apprezzamento del giudice
Relativamente alla consulenza medico-legale la Corte di
Cassazione nella sentenza n. 17720
del 29.08.2011 ha osservato che:
«La consulenza tecnica d’ufficio, in via generale strumento di
valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può
rappresentare fonte oggettiva di prova, allorché si risolva
nell’accertamento di situazioni rilevabili solo mediante
l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche,
come accade in merito alla consulenza medico-legale. In
siffatta ipotesi, l’organo giudicante, cui è rimesso il potere di
servirsi di tale mezzo istruttorio, può aderire alle conclusioni
del perito senza dover fornire un’esplicita motivazione in tal
senso, salvo che dette conclusioni siano state oggetto di
specifiche censure.»
NOMINA DEL CONSULENTE
Quando il giudice lo ritiene necessario, con un provvedimento denominato
ORDINANZA
•nomina il consulente
•formula i quesiti
•fissa l’udienza nella quale il consulente nominato deve
comparire
Normalmente la scelta dei consulenti tecnici deve essere compiuta tra le
persone iscritte in albi speciali esistenti presso i tribunali, formati sulla
base delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Nell’albo dei consulenti tecnici, diviso per categorie, per espressa
previsione deve essere sempre compresa, quella dei medici chirurghi
NOMINA DEL CONSULENTE
Quando il giudice lo ritiene necessario, con un provvedimento denominato
ORDINANZA
•nomina il consulente
•formula i quesiti
•fissa l’udienza nella quale il consulente nominato deve
comparire
Normalmente la scelta dei consulenti tecnici deve essere compiuta tra le
persone iscritte in albi speciali esistenti presso i tribunali, formati sulla
base delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Nell’albo dei consulenti tecnici, diviso per categorie, per espressa
previsione deve essere sempre compresa, quella dei medici chirurghi
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
•Il consulente•iscritto all’albo dei consulenti: ha l’obbligo di
prestare il suo ufficio, tranne quando il giudice riconosce
l’esistenza di un giusto motivo di astensione
Il consulente non iscritto nell’albo dei consulenti:
•ha la facoltà di non accettare anche in assenza di particolari
giustificazioni
GIURAMENTO DEL CONSULENTE
All’udienza di comparizione, il giudice ricorda al consulente
l’importanza delle attività che è chiamato ad adempiere e ne
riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le
funzioni affidategli al solo scopo di
fare conoscere ai giudici la verità
Il consulente è chiamato a prestare giuramento di rito
attraverso una formula che sottolinea il dovere di prestare la
propria attività e improntare il proprio contegno in termini di
•imparzialità
•obiettività
•diligenza
RICUSAZIONE DEL CONSULENTE
Il consulente può essere ricusato, cioè ne può essere richiesta
la sostituzione, dietro iniziativa delle parti per i motivi
espressamente indicati nell’
articolo 51 del Codice di Procedura Civile
cioè in tutte quelle circostanze in cui è previsto l’obbligo di
astenersi per il giudice
Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello
che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi
sussistendone i presupposti di legge, deve farne denuncia o
istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima
dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti
debbono proporre le loro istanze di ricusazione depositando
nella cancelleria ricorso al giudice
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato
che la ricusazione del consulente, come quella del giudice, è
ammissibile solo nei casi in cui sarebbe obbligatoria
l’astensione (Cass. Civ. S.U. 7770/2009)
ATTIVITA’ DEL CONSULENTE
La giurisprudenza ha avuto occasione di confermare che la
funzione della consulenza tecnica è quella di offrire un ausilio
al giudice nella risoluzione di questioni di fatto che
presuppongono nozioni di ordine esclusivamente tecnico e
non anche giuridico
• compie le indagini che gli sono commesse dal giudice
• fornisce i chiarimenti che il giudice gli richiede
•assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice
•compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini
che gli sono affidate, da sé solo o insieme col giudice secondo
quanto disposto
•può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad
assumere informazioni da terzi
•anche quando il giudice dispone che il consulente compia
indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni
in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei
difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a
voce, osservazioni e istanze
In generale l’attività del consulente si svolge in una o più
sedute di cui deve essere redatto verbale
Se in occasione dell’udienza di conferimento dell’incarico
non sia stata stabilita la data di inizio delle operazioni peritali,
la prima seduta dovrà essere comunicata agli avvocati delle
parti e ai consulenti tecnici di parte (CTP) nominati
La Corte di Cassazione nel 2004, proprio in ordine alla attività
del Medico-CTU, ha osservato che il consulente tecnico,
nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere
informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti
collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una
preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni,
quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il
controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze
di causa alla formazione del convincimento del giudice
Il C.T.U., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in
quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale
l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le
succitate informazioni fa fede fino a querela di falso
VERBALI E RELAZIONE
Con intervento modificativo del 2009 sono state apportate
alcune innovazioni procedurali che investono l’attività del
consulente e delle parti del giudizio
•Delle indagini del consulente si forma processo verbale,
quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore,
ma questi può anche disporre che il consulente rediga
relazione scritta
•Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il
consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche
le osservazioni e le istanze delle parti
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti
costituite nel termine stabilito
Il giudice fissa anche il termine entro il quale le parti in causa
devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla
relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro
il quale il consulente deve depositare in cancelleria:
• la relazione
• le osservazioni delle parti
• una sintetica valutazione sulle stesse
Il CTU deve operare in modo tale da non assumere comportamenti suscettibili di
porre in discussione la sua imparzialità e obiettività
Nei procedimenti diretti ad accertare
responsabilità medica
Non sussiste una regola specifica per la redazione della
relazione di consulenza
Allo scopo di strutturare in maniera organica e logica il lavoro
e renderne al giudice
più chiara e semplice la lettura, l’elaborato potrebbe essere
sviluppato in paragrafi separati
La relazione deve essere depositata in formato cartaceo (fino
all’entrata a regime del processo civile telematico), con copia
su supporto informatico, preferibilmente in formato PDF ed
eventualmente anche WORD
PREMESSA
Nella prima parte è opportuno indicare i dati relativi a:
•sede giudiziaria
•Giudizio
•parti in causa
•magistrato che ha conferito l’incarico
•elenco dei quesiti
PARTE ANALITICA – DOCUMENTAZIONE
Opportuno trascrivere i dati relativi a:
•circostanze fattuali
•documentazione medica ed eventualmente medico-legale acquisita
•accertamenti direttamente posti in essere dal consulente o da lui disposti, quali, a
titolo esemplificativo, visite medico-legali con eventuali esami strumentali,
specialistici e di laboratorio, l’eventuale esame necroscopico con i successivi
esami complementari
(istopatologici, tossicologici, microbiologici, chimico-clinici, immunologici)
La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile
Ove ciò possa aiutare all'esposizione dei fatti o della valutazioni (impiego di grafici,
illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio
illustrarne il contenuto)
CONTENUTO DELLA RELAZIONE
La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai
quesiti formulati dal giudice
•Evitare di dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della
risposta ai quesiti
•Prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei
c.t.p., allegandole alla perizia ed indicando le ragioni per le
quali ha ritenuto di non condividerle
•Evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai
fatti di causa
•Evitare apprezzamenti personali sull’operato dei difensori e
dei CTP
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
Parte medica: ricostruzione della vicenda clinica,
della patologia che ha richiesto la prestazione
sanitaria, identificazione delle eventuali complicanze
e descrizione dell’esito finale del processo morboso
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
Parte medico-legale: viene accertato con criteri medicolegali il rapporto di causalità materiale tra le singole
prestazioni medico chirurgiche e gli eventi medici sfavorevoli
iniziali, intermedi e finali, esaminando la condotta
professionale dei sanitari secondo i criteri dettati dalle regole
professionali e tenendo conto della natura delle singole
prestazioni, dei ruoli e del livello di competenza professionale
degli operatori sanitari, nonché della difficoltà tecnica delle
prestazioni richieste ed eseguite
CONCLUSIONI
Sintesi della risposta ai quesiti già esaminati ed ampiamente
illustrati nello svolgimento delle “Considerazioni medicolegali”
Osservazioni proposte dai consulenti tecnici delle parti e
fornite le necessarie risposte alle note presentate dalle parti
Indicare la metodologia seguita, cioè illustrare l’iter logicoscientifico che ha condotto alle conclusioni
Invio della Bozza ai consulenti
Osservazioni inviate dai consulenti delle
parti
Risposte alle osservazioni e conclusioni
definitive
Grazie per l’attenzione
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Relazione 11_11_ 2015 Gian Luca Bruno