Linguaggio e redazione degli atti: professioni ed esperienze a confronto TORINO 11 Novembre 2015 Linguaggio e redazione degli atti: professioni ed esperienze a confronto TORINO 11 Novembre 2015 Tecniche di redazione delle CTU mediche Conseguenze della mancanza di chiarezza della perizia Dott. Gian Luca Bruno L’interesse per i temi della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio civile investe significativamente la professione medica Il giudice si avvale del consulente tecnico quando la questione oggetto della causa richieda competenze in un campo estraneo al diritto Il RUOLO del consulente tecnico AUSILIARE DEL GIUDICE per singoli atti o per l’intero processo, con specifica competenza tecnica, assiste il giudice andandone a integrare i saperi in materie specialistiche (accertamento del danno biologico, entità delle lesioni fisiche…) Attraverso l’ausilio del consulente tecnico d’ufficio, il giudice acquisisce adeguata cognizione delle circostanze fattuali che le parti del giudizio hanno rappresentato e valuta in termini tecnici le prove che esse hanno fornito Il professionista consentirà al giudice di osservare fatti e circostanze che, in quanto non provvisto delle specifiche necessarie conoscenze, non sarebbe in grado di notare e valutare Avendo la specifica finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze LA CTU • STRUMENTO ISTRUTTORIO • NON MEZZO DI PROVA • MEZZO DI INDAGINE non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati [Cassazione Civile 3130/2011] • SOTTRATTA ALLA DISPONIBILITA’ DELLE PARTI non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio ed affidata al prudente apprezzamento del giudice Relativamente alla consulenza medico-legale la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17720 del 29.08.2011 ha osservato che: «La consulenza tecnica d’ufficio, in via generale strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può rappresentare fonte oggettiva di prova, allorché si risolva nell’accertamento di situazioni rilevabili solo mediante l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come accade in merito alla consulenza medico-legale. In siffatta ipotesi, l’organo giudicante, cui è rimesso il potere di servirsi di tale mezzo istruttorio, può aderire alle conclusioni del perito senza dover fornire un’esplicita motivazione in tal senso, salvo che dette conclusioni siano state oggetto di specifiche censure.» NOMINA DEL CONSULENTE Quando il giudice lo ritiene necessario, con un provvedimento denominato ORDINANZA •nomina il consulente •formula i quesiti •fissa l’udienza nella quale il consulente nominato deve comparire Normalmente la scelta dei consulenti tecnici deve essere compiuta tra le persone iscritte in albi speciali esistenti presso i tribunali, formati sulla base delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Nell’albo dei consulenti tecnici, diviso per categorie, per espressa previsione deve essere sempre compresa, quella dei medici chirurghi NOMINA DEL CONSULENTE Quando il giudice lo ritiene necessario, con un provvedimento denominato ORDINANZA •nomina il consulente •formula i quesiti •fissa l’udienza nella quale il consulente nominato deve comparire Normalmente la scelta dei consulenti tecnici deve essere compiuta tra le persone iscritte in albi speciali esistenti presso i tribunali, formati sulla base delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Nell’albo dei consulenti tecnici, diviso per categorie, per espressa previsione deve essere sempre compresa, quella dei medici chirurghi ACCETTAZIONE DELL’INCARICO •Il consulente•iscritto all’albo dei consulenti: ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne quando il giudice riconosce l’esistenza di un giusto motivo di astensione Il consulente non iscritto nell’albo dei consulenti: •ha la facoltà di non accettare anche in assenza di particolari giustificazioni GIURAMENTO DEL CONSULENTE All’udienza di comparizione, il giudice ricorda al consulente l’importanza delle attività che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità Il consulente è chiamato a prestare giuramento di rito attraverso una formula che sottolinea il dovere di prestare la propria attività e improntare il proprio contegno in termini di •imparzialità •obiettività •diligenza RICUSAZIONE DEL CONSULENTE Il consulente può essere ricusato, cioè ne può essere richiesta la sostituzione, dietro iniziativa delle parti per i motivi espressamente indicati nell’ articolo 51 del Codice di Procedura Civile cioè in tutte quelle circostanze in cui è previsto l’obbligo di astenersi per il giudice Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi sussistendone i presupposti di legge, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione depositando nella cancelleria ricorso al giudice Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la ricusazione del consulente, come quella del giudice, è ammissibile solo nei casi in cui sarebbe obbligatoria l’astensione (Cass. Civ. S.U. 7770/2009) ATTIVITA’ DEL CONSULENTE La giurisprudenza ha avuto occasione di confermare che la funzione della consulenza tecnica è quella di offrire un ausilio al giudice nella risoluzione di questioni di fatto che presuppongono nozioni di ordine esclusivamente tecnico e non anche giuridico • compie le indagini che gli sono commesse dal giudice • fornisce i chiarimenti che il giudice gli richiede •assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice •compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini che gli sono affidate, da sé solo o insieme col giudice secondo quanto disposto •può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi •anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze In generale l’attività del consulente si svolge in una o più sedute di cui deve essere redatto verbale Se in occasione dell’udienza di conferimento dell’incarico non sia stata stabilita la data di inizio delle operazioni peritali, la prima seduta dovrà essere comunicata agli avvocati delle parti e ai consulenti tecnici di parte (CTP) nominati La Corte di Cassazione nel 2004, proprio in ordine alla attività del Medico-CTU, ha osservato che il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice Il C.T.U., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso VERBALI E RELAZIONE Con intervento modificativo del 2009 sono state apportate alcune innovazioni procedurali che investono l’attività del consulente e delle parti del giudizio •Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta •Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito Il giudice fissa anche il termine entro il quale le parti in causa devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria: • la relazione • le osservazioni delle parti • una sintetica valutazione sulle stesse Il CTU deve operare in modo tale da non assumere comportamenti suscettibili di porre in discussione la sua imparzialità e obiettività Nei procedimenti diretti ad accertare responsabilità medica Non sussiste una regola specifica per la redazione della relazione di consulenza Allo scopo di strutturare in maniera organica e logica il lavoro e renderne al giudice più chiara e semplice la lettura, l’elaborato potrebbe essere sviluppato in paragrafi separati La relazione deve essere depositata in formato cartaceo (fino all’entrata a regime del processo civile telematico), con copia su supporto informatico, preferibilmente in formato PDF ed eventualmente anche WORD PREMESSA Nella prima parte è opportuno indicare i dati relativi a: •sede giudiziaria •Giudizio •parti in causa •magistrato che ha conferito l’incarico •elenco dei quesiti PARTE ANALITICA – DOCUMENTAZIONE Opportuno trascrivere i dati relativi a: •circostanze fattuali •documentazione medica ed eventualmente medico-legale acquisita •accertamenti direttamente posti in essere dal consulente o da lui disposti, quali, a titolo esemplificativo, visite medico-legali con eventuali esami strumentali, specialistici e di laboratorio, l’eventuale esame necroscopico con i successivi esami complementari (istopatologici, tossicologici, microbiologici, chimico-clinici, immunologici) La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile Ove ciò possa aiutare all'esposizione dei fatti o della valutazioni (impiego di grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto) CONTENUTO DELLA RELAZIONE La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti formulati dal giudice •Evitare di dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta ai quesiti •Prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei c.t.p., allegandole alla perizia ed indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle •Evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa •Evitare apprezzamenti personali sull’operato dei difensori e dei CTP CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI Parte medica: ricostruzione della vicenda clinica, della patologia che ha richiesto la prestazione sanitaria, identificazione delle eventuali complicanze e descrizione dell’esito finale del processo morboso CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI Parte medico-legale: viene accertato con criteri medicolegali il rapporto di causalità materiale tra le singole prestazioni medico chirurgiche e gli eventi medici sfavorevoli iniziali, intermedi e finali, esaminando la condotta professionale dei sanitari secondo i criteri dettati dalle regole professionali e tenendo conto della natura delle singole prestazioni, dei ruoli e del livello di competenza professionale degli operatori sanitari, nonché della difficoltà tecnica delle prestazioni richieste ed eseguite CONCLUSIONI Sintesi della risposta ai quesiti già esaminati ed ampiamente illustrati nello svolgimento delle “Considerazioni medicolegali” Osservazioni proposte dai consulenti tecnici delle parti e fornite le necessarie risposte alle note presentate dalle parti Indicare la metodologia seguita, cioè illustrare l’iter logicoscientifico che ha condotto alle conclusioni Invio della Bozza ai consulenti Osservazioni inviate dai consulenti delle parti Risposte alle osservazioni e conclusioni definitive Grazie per l’attenzione