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Cap
E-mail:
PEC:
n.
Provincia
ROSSI MARINA
VIA PO, 1
00199 ROMA RM
RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016
ASSICURAZIONE CASALINGHE/I
CODICE UTENTE INAIL ___________
Gentile Signora/e,
Le ricordiamo che il 1° febbraio 2016 scade il termine per rinnovare l’iscrizione
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, gestita da questo Istituto.
Quest’anno il 31 gennaio cade di domenica e quindi il pagamento è prorogato al 1°
febbraio 2016.
Il costo dell’assicurazione è rimasto invariato ed è di euro 12,91 l’anno.
Per renderle più agevole il pagamento alleghiamo il bollettino precompilato con i suoi dati
anagrafici estratti dalla nostra banca dati. Se i dati non fossero aggiornati la preghiamo di
pagare il premio con lo stesso bollettino e inviarci i dati corretti con il modulo allegato
oppure telefonare al numero gratuito 803.164 da telefono fisso o al numero a pagamento
06 164.164 da telefono mobile (con applicazione della tariffa del proprio gestore).
Le ricordiamo che pagando entro il 1° febbraio, la tutela assicurativa decorrerà dal 1°
gennaio 2016. Se invece effettuerà il pagamento dopo il 1° febbraio, l’assicurazione
decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
E’ prevista l’applicazione di sanzioni di legge per l’inosservanza dell’obbligo del
versamento del premio.
Il pagamento dell’assicurazione per l’anno 2016 è dovuto anche se il possesso di uno dei
requisiti viene meno nel corso dell’anno.
La copertura assicurativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, è
obbligatoria anche per chi compie il 65° anno di età nel corso del 2016. Il premio da pagare
rimane invariato nell’ammontare di euro 12,91 e garantisce la tutela per tutto l’anno.
Le segnaliamo che da quest’anno può pagare il premio, oltre che presso gli uffici postali
utilizzando il bollettino allegato, anche con le seguenti modalità:
•
con bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito direttamente sul sito
www.inail.it (selezionando “PAGOPA” o “accedi ai servizi online”, previa
registrazione al sito dell’Inail);
•
presso gli sportelli bancari, postali, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al
sistema PAGOPA, presentando l’avviso di pagamento disponibile in www.inail.it
(sempre selezionando “PAGOPA” o “accedi ai servizi online”, previa registrazione al
sito dell’Inail). L’avviso di pagamento contiene lo IUV (Identificativo Univoco di
Versamento) grazie al quale il versamento è attribuito automaticamente alla
posizione assicurativa.
L’assicurazione garantisce una rendita mensile a vita alle assicurate/i che abbiano subìto
un infortunio grave nello svolgimento del lavoro di “casalinga/o”.
La rendita è riconosciuta quando l’invalidità permanente è pari o superiore al 27% per gli
infortuni occorsi a partire da gennaio 2007.
In caso di infortunio e dopo la guarigione clinica, è necessario far pervenire alla sede locale
INAIL più vicina alla sua abitazione, il modulo per l’eventuale erogazione della rendita
prevista dalla legge, compilandolo con attenzione.
Nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, è prevista la
corresponsione di una rendita ai superstiti aventi diritto, in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge. Agli stessi spetta anche il beneficio “una tantum” introdotto per gli eventi
verificatisi dal 1°gennaio 2007, nonché l’assegno funerario.
Le ricordiamo che il premio è deducibile ai fini fiscali dal reddito personale o familiare.
Per qualsiasi informazione relativa all’assicurazione può consultare l’allegata scheda di
sintesi o può:
- chiamare il numero gratuito 803.164 da telefono fisso oppure il numero a
pagamento 06 164.164 da telefono mobile con applicazione della tariffa del suo
gestore
- andare su www.inail.it
- rivolgersi ad una qualsiasi sede Inail
- chiamare un’associazione delle casalinghe (FEDERCASALINGHE 06 51294616 –
06 51294619 – 06 6876065 – 06 3215396 - lun. mar. merc. giov. dalle ore 9 alle ore
12.00 e dalle ore 15 alle ore 18; Movimento Italiano Casalinghe – MOICA 030
2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e Sindacato Casalinghe
Lavoratrici Europee – SCALE UGL 06 32482242 – lun. merc. ven. dalle ore 15.00 alle
ore 16.30) o un patronato.
Eventuali comunicazioni riguardanti l’assicurazione contro gli infortuni domestici devono
essere inviate esclusivamente ad una sede locale Inail.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe LUCIBELLO
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
AMMINISTRATORE DEL FONDO
Federica ROSSI GASPARRINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs n.
39/1993
ASSICURAZIONE IN SINTESI
Con la legge n. 493 del 1999 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale del lavoro svolto in casa per la cura del
nucleo familiare e ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Da marzo 2001 è quindi obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL per le persone (donna o uomo) che:

hanno un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni

svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano

non sono legate da vincoli di subordinazione

prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali
sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.
Tra i soggetti obbligati a iscriversi rientrano anche:

i pensionati che non hanno superato i 65 anni

i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione

tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei
componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze che sono in attesa di prima occupazione)

gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche
dell’ambiente in cui abitano

i lavoratori in cassa integrazione guadagni

i lavoratori in mobilità

i lavoratori stagionali, temporanei ed a tempo determinato
Anche coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2016, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (vedi
sopra), dovranno pagare il premio assicurativo per l’intero importo di 12,91 euro. L’assicurazione manterrà
la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2016).
In caso di infortunio bisogna rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete
prestazioni sanitarie, precisando che si tratta di infortunio domestico.
A guarigione clinica avvenuta, se l’infortunato:
- ritiene, su parere medico, che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al
27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007
- è in regola con il pagamento del premio annuo o ha presentato l’autocertificazione prevista per
l’iscrizione dei soggetti che hanno diritto all’esonero dal versamento del premio
- possiede i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di
subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività)
deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita.
A decorrere dal 17 maggio 2006, nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, i
superstiti aventi diritto (coniuge e figli fino al 18° anno di età; fino al 26° anno se viventi a carico e
regolarmente iscritti a un corso di studio e se inabili finché dura l’inabilità; in mancanza di coniuge e figli i
genitori se viventi a carico, i fratelli e le sorelle se viventi a carico e conviventi con il soggetto assicurato)
dovranno presentare domanda per la corresponsione della rendita, dell’assegno funerario, nonché del
beneficio “una tantum” introdotto per gli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2007.
In caso di mancata concessione della rendita, l’assicurato o il superstite avente diritto può presentare ricorso
alla sede Inail che ha emanato il provvedimento per posta elettronica certificata, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o, nel caso di presentazione a mano, con lettera della quale verrà
rilasciata ricevuta. La sede stessa provvederà al suo successivo inoltro al Comitato Amministratore del
Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso deve essere presentato
entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento e comunque non oltre il termine di
prescrizione triennale previsto dall’art. 19 del decreto ministeriale del 15 settembre 2000.
Il premio dell’assicurazione – di euro 12,91 – è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi
questi requisiti:
- possiedono un reddito personale complessivo lordo IRPEF non superiore a 4.648,11 euro all’anno
e
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo IRPEF non supera i 9.296,22 euro
all’anno.
I soggetti in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare l’apposito modulo pubblicato in www.inail.it
che deve essere consegnato, debitamente compilato e sottoscritto, a una qualsiasi sede locale Inail, a un
patronato o alle associazioni delle casalinghe, a cui ci si può rivolgere anche in caso di difficoltà nella
compilazione.
La legge prevede l’applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone
che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l’obbligo di versare il premio.
Le ricordiamo, infine, che potrà ritirare, presso qualsiasi sede locale Inail, un opuscolo informativo
sull’assicurazione, consultabile anche sul portale www.inail.it.
Informazioni sul servizio
INAILSMS
Se vorrà ricevere via SMS le informazioni
INAIL utili agli assicurati, si potrà registrare, se non lo
ha già fatto, inviando un SMS al numero 3357718376,
digitando esclusivamente il suo codice personale
CASA90010505MYR
Per gli assicurati è attivo INAILSMS, il canale di comunicazione diretta con cui l’INAIL
fornisce, mediante messaggi via cellulare, informazioni e aggiornamenti sull’assicurazione
e sulla prevenzione degli infortuni domestici.
L’assicurato, se non lo ha già fatto, può registrarsi al servizio con un SMS al numero
3357718376, digitando esclusivamente il codice personale indicato nel box in alto a destra.
La cancellazione dal servizio può essere effettuata in ogni momento, con le stesse
modalità, digitando esclusivamente CASANO.
La registrazione al servizio è facoltativa. Con la richiesta di attivazione l’assicurato
dichiara di essere titolare del numero telefonico e che sta fornendo i dati (numero
telefonico e codice personale) esclusivamente per le finalità dichiarate per questo servizio.
Il servizio è gratuito. Sono a carico dell’assicurato i soli costi del SMS di attivazione e
quello dell’eventuale cancellazione, secondo le tariffe del gestore prescelto.
Il servizio INAILSMS serve soltanto per ricevere informazioni dall’INAIL. Per formulare
domande o per qualsiasi altra esigenza informativa sono sempre disponibili il numero
gratuito 803.164 da telefono fisso, il numero a pagamento 06-164.164 da telefono mobile
con applicazione della tariffa del proprio gestore e il portale www.inail.it.
Servizio INAIL SMS – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Le forniamo le
seguenti informazioni: i dati personali da Lei forniti saranno trattati solo ed esclusivamente per tutte le attività connesse
alla fruizione da parte sua del servizio di comunicazione via SMS di messaggi informativi di INAIL e non è prevista la
comunicazione né la diffusione dei dati stessi da parte dell’Istituto. La comunicazione dei dati richiesti è facoltativa.
Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad
assicurare un livello minimo di protezione dei dati e idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di
quanto definito negli articoli 33 e seguenti del d. lgs. n.196/2003. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati
personali è INAIL, che si avvale, per l’invio dei messaggi informativi via SMS, in qualità di gestore tecnologico del
servizio, di operatori autorizzati di telefonia mobile. L’operatore di fonia mobile non riceverà comunicazioni dalle quali
sarà possibile risalire all’associazione tra i dati identificativi personali e il numero di cellulare registrato. In relazione al
trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003
inoltrandone richiesta a INAIL D.C.O.D. via Santuario Regina degli Apostoli, 33 00145 Roma o inviando una richiesta
all’indirizzo [email protected].
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