Sede di Via Cap E-mail: PEC: n. Provincia ROSSI MARINA VIA PO, 1 00199 ROMA RM RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016 ASSICURAZIONE CASALINGHE/I CODICE UTENTE INAIL ___________ Gentile Signora/e, Le ricordiamo che il 1° febbraio 2016 scade il termine per rinnovare l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, gestita da questo Istituto. Quest’anno il 31 gennaio cade di domenica e quindi il pagamento è prorogato al 1° febbraio 2016. Il costo dell’assicurazione è rimasto invariato ed è di euro 12,91 l’anno. Per renderle più agevole il pagamento alleghiamo il bollettino precompilato con i suoi dati anagrafici estratti dalla nostra banca dati. Se i dati non fossero aggiornati la preghiamo di pagare il premio con lo stesso bollettino e inviarci i dati corretti con il modulo allegato oppure telefonare al numero gratuito 803.164 da telefono fisso o al numero a pagamento 06 164.164 da telefono mobile (con applicazione della tariffa del proprio gestore). Le ricordiamo che pagando entro il 1° febbraio, la tutela assicurativa decorrerà dal 1° gennaio 2016. Se invece effettuerà il pagamento dopo il 1° febbraio, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. E’ prevista l’applicazione di sanzioni di legge per l’inosservanza dell’obbligo del versamento del premio. Il pagamento dell’assicurazione per l’anno 2016 è dovuto anche se il possesso di uno dei requisiti viene meno nel corso dell’anno. La copertura assicurativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, è obbligatoria anche per chi compie il 65° anno di età nel corso del 2016. Il premio da pagare rimane invariato nell’ammontare di euro 12,91 e garantisce la tutela per tutto l’anno. Le segnaliamo che da quest’anno può pagare il premio, oltre che presso gli uffici postali utilizzando il bollettino allegato, anche con le seguenti modalità: • con bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito direttamente sul sito www.inail.it (selezionando “PAGOPA” o “accedi ai servizi online”, previa registrazione al sito dell’Inail); • presso gli sportelli bancari, postali, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema PAGOPA, presentando l’avviso di pagamento disponibile in www.inail.it (sempre selezionando “PAGOPA” o “accedi ai servizi online”, previa registrazione al sito dell’Inail). L’avviso di pagamento contiene lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento) grazie al quale il versamento è attribuito automaticamente alla posizione assicurativa. L’assicurazione garantisce una rendita mensile a vita alle assicurate/i che abbiano subìto un infortunio grave nello svolgimento del lavoro di “casalinga/o”. La rendita è riconosciuta quando l’invalidità permanente è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire da gennaio 2007. In caso di infortunio e dopo la guarigione clinica, è necessario far pervenire alla sede locale INAIL più vicina alla sua abitazione, il modulo per l’eventuale erogazione della rendita prevista dalla legge, compilandolo con attenzione. Nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, è prevista la corresponsione di una rendita ai superstiti aventi diritto, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Agli stessi spetta anche il beneficio “una tantum” introdotto per gli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2007, nonché l’assegno funerario. Le ricordiamo che il premio è deducibile ai fini fiscali dal reddito personale o familiare. Per qualsiasi informazione relativa all’assicurazione può consultare l’allegata scheda di sintesi o può: - chiamare il numero gratuito 803.164 da telefono fisso oppure il numero a pagamento 06 164.164 da telefono mobile con applicazione della tariffa del suo gestore - andare su www.inail.it - rivolgersi ad una qualsiasi sede Inail - chiamare un’associazione delle casalinghe (FEDERCASALINGHE 06 51294616 – 06 51294619 – 06 6876065 – 06 3215396 - lun. mar. merc. giov. dalle ore 9 alle ore 12.00 e dalle ore 15 alle ore 18; Movimento Italiano Casalinghe – MOICA 030 2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL 06 32482242 – lun. merc. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30) o un patronato. Eventuali comunicazioni riguardanti l’assicurazione contro gli infortuni domestici devono essere inviate esclusivamente ad una sede locale Inail. IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe LUCIBELLO IL PRESIDENTE DEL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO Federica ROSSI GASPARRINI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 ASSICURAZIONE IN SINTESI Con la legge n. 493 del 1999 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale del lavoro svolto in casa per la cura del nucleo familiare e ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Da marzo 2001 è quindi obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL per le persone (donna o uomo) che: hanno un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano non sono legate da vincoli di subordinazione prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale. Tra i soggetti obbligati a iscriversi rientrano anche: i pensionati che non hanno superato i 65 anni i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze che sono in attesa di prima occupazione) gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano i lavoratori in cassa integrazione guadagni i lavoratori in mobilità i lavoratori stagionali, temporanei ed a tempo determinato Anche coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2016, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (vedi sopra), dovranno pagare il premio assicurativo per l’intero importo di 12,91 euro. L’assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2016). In caso di infortunio bisogna rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni sanitarie, precisando che si tratta di infortunio domestico. A guarigione clinica avvenuta, se l’infortunato: - ritiene, su parere medico, che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 - è in regola con il pagamento del premio annuo o ha presentato l’autocertificazione prevista per l’iscrizione dei soggetti che hanno diritto all’esonero dal versamento del premio - possiede i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività) deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita. A decorrere dal 17 maggio 2006, nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, i superstiti aventi diritto (coniuge e figli fino al 18° anno di età; fino al 26° anno se viventi a carico e regolarmente iscritti a un corso di studio e se inabili finché dura l’inabilità; in mancanza di coniuge e figli i genitori se viventi a carico, i fratelli e le sorelle se viventi a carico e conviventi con il soggetto assicurato) dovranno presentare domanda per la corresponsione della rendita, dell’assegno funerario, nonché del beneficio “una tantum” introdotto per gli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2007. In caso di mancata concessione della rendita, l’assicurato o il superstite avente diritto può presentare ricorso alla sede Inail che ha emanato il provvedimento per posta elettronica certificata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, nel caso di presentazione a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta. La sede stessa provvederà al suo successivo inoltro al Comitato Amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento e comunque non oltre il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 19 del decreto ministeriale del 15 settembre 2000. Il premio dell’assicurazione – di euro 12,91 – è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi questi requisiti: - possiedono un reddito personale complessivo lordo IRPEF non superiore a 4.648,11 euro all’anno e - fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo IRPEF non supera i 9.296,22 euro all’anno. I soggetti in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare l’apposito modulo pubblicato in www.inail.it che deve essere consegnato, debitamente compilato e sottoscritto, a una qualsiasi sede locale Inail, a un patronato o alle associazioni delle casalinghe, a cui ci si può rivolgere anche in caso di difficoltà nella compilazione. La legge prevede l’applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l’obbligo di versare il premio. Le ricordiamo, infine, che potrà ritirare, presso qualsiasi sede locale Inail, un opuscolo informativo sull’assicurazione, consultabile anche sul portale www.inail.it. Informazioni sul servizio INAILSMS Se vorrà ricevere via SMS le informazioni INAIL utili agli assicurati, si potrà registrare, se non lo ha già fatto, inviando un SMS al numero 3357718376, digitando esclusivamente il suo codice personale CASA90010505MYR Per gli assicurati è attivo INAILSMS, il canale di comunicazione diretta con cui l’INAIL fornisce, mediante messaggi via cellulare, informazioni e aggiornamenti sull’assicurazione e sulla prevenzione degli infortuni domestici. L’assicurato, se non lo ha già fatto, può registrarsi al servizio con un SMS al numero 3357718376, digitando esclusivamente il codice personale indicato nel box in alto a destra. La cancellazione dal servizio può essere effettuata in ogni momento, con le stesse modalità, digitando esclusivamente CASANO. La registrazione al servizio è facoltativa. Con la richiesta di attivazione l’assicurato dichiara di essere titolare del numero telefonico e che sta fornendo i dati (numero telefonico e codice personale) esclusivamente per le finalità dichiarate per questo servizio. Il servizio è gratuito. Sono a carico dell’assicurato i soli costi del SMS di attivazione e quello dell’eventuale cancellazione, secondo le tariffe del gestore prescelto. Il servizio INAILSMS serve soltanto per ricevere informazioni dall’INAIL. Per formulare domande o per qualsiasi altra esigenza informativa sono sempre disponibili il numero gratuito 803.164 da telefono fisso, il numero a pagamento 06-164.164 da telefono mobile con applicazione della tariffa del proprio gestore e il portale www.inail.it. Servizio INAIL SMS – Informativa sul trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Le forniamo le seguenti informazioni: i dati personali da Lei forniti saranno trattati solo ed esclusivamente per tutte le attività connesse alla fruizione da parte sua del servizio di comunicazione via SMS di messaggi informativi di INAIL e non è prevista la comunicazione né la diffusione dei dati stessi da parte dell’Istituto. La comunicazione dei dati richiesti è facoltativa. Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati e idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del d. lgs. n.196/2003. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è INAIL, che si avvale, per l’invio dei messaggi informativi via SMS, in qualità di gestore tecnologico del servizio, di operatori autorizzati di telefonia mobile. L’operatore di fonia mobile non riceverà comunicazioni dalle quali sarà possibile risalire all’associazione tra i dati identificativi personali e il numero di cellulare registrato. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 inoltrandone richiesta a INAIL D.C.O.D. via Santuario Regina degli Apostoli, 33 00145 Roma o inviando una richiesta all’indirizzo [email protected].