SEMINARIO FORMATIVO RIVOLTO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI – CESENA 3-7-2010 IL CONTRATTO SCRITTO DI TRASPORTO A cura del Resp.Trasporti e Logistica 1 OBIETTIVI DELL'INCONTRO RAFFORZARE NELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO LA CONOSCENZA E LA FUNZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO SENSIBILIZZARE LE IMPRESE AD UTILIZZARE LA FORMA DEI CONTRATTI SCRITTI, ALLA LUCE DEI VANTAGGI CHE COMPORTA A cura del Resp.Trasporti e Logistica 2 IL CONTRATTO DI TRASPORTO FONDAMENTI LEGISLATIVI • • • • Art. 1678 Codice Civile combinato con Art. 88 Codice della Strada D.Lgs. N°286 del 21/11/2005 – Abrogazione sistema tariffe a forcella, responsabilità condivisa e determinazione libera contrattazione del corrispettivo D.M. 1-2-2006 – Determinazione di modelli contrattuali tipo Legge 6-8-2009 n° 133 – Termini prescrizionali azioni rivalsa (meccanismo risarcitorio) A cura del Resp.Trasporti e Logistica 3 RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO MERCI PRINCIPI introdotti dal D.LGS. N° 286/2005 • Superamento delle obbligatorie (dal 28-2-2006) • Nullità clausole contrattuali che comportano modalità e condizioni contrarie alle norme di sicurezza stradale (comma 2, art.4) • Responsabilità condivisa dei soggetti della filiera del trasporto • Disposizioni per agevolare la forma scritta del contratto di trasporto A cura del Resp.Trasporti e Logistica tariffe 4 RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO MERCI Il D.Lgs. N° 286/2005, prevedendo la responsabilità condivisa tra tutti i soggetti della filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore, proprietario delle merci), per talune disposizioni sulla circolazione stradale (art.li 61, 62- sagoma e massa limite,142 - limiti velocità, 164 – sist. Carico, 167 - sovraccarico, 174 – tempi guida e riposo) e sicurezza commesse dal vettore, FAVORISCE l'applicazione della forma scritta nella stipulazione dei CONTRATTI DI TRASPORTO MERCI. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 5 RESPONSABILITA' CONDIVISA In virtù di questa disposizione, il VETTORE, non sarà più l'unico soggetto chiamato a rispondere delle eventuali violazioni al CDS commesse da lui o da un suo conducente. TRASPORTO ABUSIVO E' stata inasprita questa violazione: Al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che sia sprovvisto del titolo abilitativo, ovvero violi condizioni e limiti dello stesso, si infligge la sanzione amm.va da 1549,37 a 9296,22 euro, e la confisca delle merci trasportate (previo sequestro delle stesse) A cura del Resp.Trasporti e Logistica 6 Forma Scritta – Non scritta Il D.Lgs. N° 286/2005 sempre in tema di contratti non in forma scritta, fa gravare sul COMMITTENTE, l'obbligo di richiedere all' AUTOTRASPORTATORE la copia della carta di circolazione del veicolo che sarà utilizzato nel trasporto della merce, unitamente alla dichiarazione, firmata dal vettore, dove questi da atto della regolarità dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto (assicurativa, fiscale, previdenziale) In assenza di questa documentazione, nei confronti del committente, si applica la sanzione pecuniaria da 1549,37 a 9296,22 Euro A cura del Resp.Trasporti e Logistica 7 FORMA CONTRATTUALE E SUA RILEVANZA L'attuale disciplina del contratto, prevede il principio della libertà della forma (scritta od orale), anche se il legislatore incoraggia la forma del contratto del scritto. Coloro che non raccolgono questo invito, in caso di violazione delle disposizioni del CDS (Art.li 61, 62, 142, 164, 167, 174) vedranno sostanzialmente aggravata la propria posizione. E' infatti interesse del vettore, ed ancor più dell'utenza, procedere verso una formalizzazione scritta dei CONTRATTI DI TRASPORTO. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 8 VANTAGGI DELLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO Tale forma, oltre a consentire una regolamentazione più chiara e trasparente, evidenzia i seguenti vantaggi, in alternativa all'aspirazione del vettore di chiedere eventuali adeguamenti tariffari, tramite azioni di contenzioso: • Inattaccabilità di patti e clausole contenuti nel contratto • Spostamento onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto • Certezza della tariffa di trasporto • Riduzione dei termini prescrizionali • Inapplicabilità di pesanti sanzioni • Sostituzione scheda di trasporto A cura del Resp.Trasporti e Logistica 9 Inattacabilità di patti e clausole contenuti nel contratto di Trasporto In presenza di Contratto Scritto ha valore quanto pattuito nello stesso. Nel caso invece in cui, ad esempio, sorga una controversia sul pagamento del corrispettivo e si sia in presenza di un Contratto stipulato in FORMA NON SCRITTA, dovrà applicarsi, anziché il corrispettivo pattuito, quello risultante dagli USI E CONSUETUDINI (Raccolti dalle CCIAA). E ciò anche per gli altri aspetti e le altre clausole contrattuali pattuite nel contratto non stipulato in forma scritta e non in sintonia con quanto previsto da USI E CONSUETUDINI Qualora venga INVECE posto in essere il meccanismo dell'Art. 83 Bis (indicazione in fattura del costo del gasolio e del calcolo della tariffa minima di sicurezza ) si può dar corso alla procedura risarcitoria. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 10 Spostamento onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto In presenza di Contratto Scritto, viene spostato l'onere probatorio per violazioni ad alcune importanti norme di comportamento, dal soggetto di un contratto (stipulato in forma non scritta) AGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO. Ove infatti il Contratto risulti stipulato non in forma scritta, colui che ha stipulato il Contratto è tenuto ad acquisire la fotocopia di circolazione dl veicolo adibito al trasporto, nonché la dichiarazione sottoscritta dal vettore circa la regolare Iscrizione all'Albo Autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto (e di eventuali servizi accessori) A cura del Resp.Trasporti e Logistica 11 CERTEZZA DELLA TARIFFA DI TRASPORTO L'Art. 83 Bis, della Legge n° 133/2008 e l'art. 5 quinques della Legge n° 201/2008, nonché l'art. 7 sexies della Legge n° 33/2009, prevedono che nel Contratto scritto, PREZZI E CONDIZIONI sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Vi è completa libertà delle parti di determinare la TARIFFA DEL TRASPORTO, (sia per la parte relativa al costo del carburante, sia per la parte relativa agli altri costi). Nei Contratti Verbali, INVECE, Il comma 7 dell'art 83 Bis stabilisce una TARIFFA MINIMA per la parte di corrispettivo diverso al carburante, oltre al costo medio del carburante definito mensilmente dall'Osservatorio Ministeriale. Per tali ultimi contratti, il VETTORE, in caso di mancato rispetto della tariffa minima, ha facoltà di chiedere ed ottenere nei confronti del mittente, provvedimento d'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo, per la parte di corrispettivo dovuto e non corrisposto. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 12 RIDUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE Nel caso di contratto NON SCRITTO, l'azione del vettore si PRESCRIVE DECORSI 5 ANNI dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, mentre nel caso di contratto SCRITTO, rimane l'ordinario termine prescrizionale ANNUALE. Adeguamento Costo del carburante In caso di contratto scritto, ove non sia riconosciuto alcun adeguamento del costo del carburante, la relativa differenza può essere richiesta unicamente con un giudizio di cognizione, e l'esercizio di tale diritto, sarà precluso solamente dal decorso dell'ordinario termine di prescrizione annuale. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 13 INAPPLICABILITA' DI PESANTI SANZIONI LE PESANTI SANZIONI PREVISTE DAL COMMA 14 DELL'ART. 83 bis, NON POSSONO ESSERE APPLICATE IN PRESENZA DI UN CONTRATTO SCRITTO (Per prestazioni di durata superiori ai 30 giorni). Quindi, in presenza di un contratto non scritto, al COMMITTENTE, qualora non rispetti quanto richiesto per il pagamento delle differenze dovute al vettore per il rispetto dei costi minimi sociali, previsti dall'ART. 83 Bis della legge n° 133/2008 all'art. 9, consegue: • La SANZIONE dell'esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi • La SANZIONE dell'esclusione per un periodo di 1 anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti per legge. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 14 SOSTITUZIONE SCHEDA DI TRASPORTO Il contratto in forma scritta, con data certa, portato a bordo del veicolo con cui viene effettuato il trasporto, rende superflua la compilazione della SCHEDA DI TRASPORTO. COME SI CERTIFICA LA DATA CERTA CONTRATTUALE Può essere dimostrata, nelle seguenti modalità: • Stipula mediante atto pubblico • Stipula mediante scrittura privata autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale Autorizzato. • Registrazione del Contratto presso un'Ufficio dell'Agenzia Entrate. • Ricorso all'Autoprestazione Postale (con Timbro della data sul documento avente unico corpo) • Spedizione del Documento aperto a mezzo posta senza busta. • Apposizione di “Marcatura Temporale” tramite il dispositivo della firma A cura del Resp.Trasporti e Logistica 15 digitale. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Il contratto scritto PER ESSERE VALIDO deve contenere una serie di elementi, la cui mancanza (anche di 1 solo), fa ritenere il contratto di Trasporto non stipulato in forma scritta ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO “SCRITTO” • Nome e sede del vettore e del committente (e se diverso del Caricatore) • Numero d'iscrizione del vettore all'Albo Autotrasportatori • Tipologia e quantità della merce • Corrispettivo • Luoghi di presa in consegna della merce e di riconsegna • Tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata ALTRI ELEMENTI VOLONTARI • Termini temporali per la riconsegna a destinazione del carico. • Istruzioni aggiuntive del mittente, del vettore, e del caricatore. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 16 TIPOLOGIE CONTRATTUALI Il D.M. 1-2-2006, individua le tipologie Contrattuali Tipo (schemi di contratto), non vincolanti, ma contenenti gli elementi minimali. • Contratto singola • Contratto per pluralità di prestazioni • Contratto volontari • Contratto per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore di Trasporto contenente per rinvio A cura del Resp.Trasporti e Logistica prestazione ad accordi 17 ART. 83 BIS – INDICAZIONE COSTO GASOLIO IN FATTURA (dal 23-12-2008) La norma ha lo scopo di far adeguare i costi del trasporto (in aumento o in diminuzione) in relazione al prezzo del carburante (sia per i contratti in forma scritta che orale), da indicarsi nel contratto o nella fattura (per i primi), nella fattura (per i secondi). Va indicato la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione della prestazione contrattuale. Nei contratti di trasporto di durata, non essendo agevole, quasi sempre sarà destinato a comparire nella fattura e nonA cura neldel contratto. Resp.Trasporti e Logistica 18 ART. 83 BIS – ADEGUAMENTO COSTO TRASPORTO IN BASE AL PREZZO DEL GASOLIO (dal 23-12-2008) L'adeguamento del costo del carburante, che vale sia per i contratti in forma scritta che orale, può aversi solo nel caso di contratti di trasporto che abbiano ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuarsi in un'arco temporale oltre i 30 giorni. La parte di tariffa del trasporto corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, ed evidenziata come autonoma voce di costo (in fattura), sarà soggetta ad adeguamento automatico in caso di variazioni del prezzo del gasolio superiori al 2% rispetto al costo definito nel contratto. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 19 ART. 83 BIS – MECCANISMO DI ADEGUAMENTO COSTO TRASPORTO IN BASE AL PREZZO DEL GASOLIO Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle more dell'entrata in funzione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, individua gli indici di costo del carburante per Km, e le relative quote d'incidenza. Mensilmente (l'ultima a Maggio 2010) individua per 5 categorie di veicoli (in base al p.c.) ed a 5 tipologie di percorrenze, il costo medio del carburante per Km di percorrenza (Euro/km), nonché la quota % dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante. Ciò consente d'individuare anche il costo minimo del servizio. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 20 ART. 83 BIS – Cosa inserire in fattura Onde evitare le sanzioni previste dal comma 14 dell'art. 83 Bis della Legge n° 133/2008, occorre indicare nella fattura la quota parte di costo sostenuta del carburante, nell'ambito della prestazione fatturata per il servizio di trasporto reso dal vettore al committente. In pratica tale dato da indicare, scaturirà moltiplicando i Km percorsi per il COSTO MEDIO DI CARBURANTE PER KM DI PERCORRENZA (Euro/Km), che viene mensilmente riscontrato nelle tabelle pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coincidenza della tipologia di veicolo utilizzato e lunghezza della tratta di percorrenza 21 A cura del Resp.Trasporti e Logistica ART. 83 BIS – Dicitura da inserire in fattura La dicitura da inserire in fattura per evidenziare la parte del corrispettivo dovuto dal committente, e corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione del trasporto è: “ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 Bis del D.L. 25/6/2008 n° 112 e successive modificazioni ed integrazioni, si evidenzia che la quota parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante, per l'esecuzione della prestazione sopraindicata corrisponde a: “ KM ____ x COSTO MEDIO CARBURANTE PER KM DI PERCORRENZA £/KM _____ “ A cura del Resp.Trasporti e Logistica 22 ART. 83 BIS – Come si arriva al COSTO MINIMO Esempio di calcolo del Costo Minimo della Sicurezza della prestazione di trasporto (Veicolo di P.C. Oltre 26 T. per una percorrenza di 1.200 Km) Indice costo medio gasolio per Km/litro riportato nella tabella del Ministero Trasporti = Euro/Km 0,363 (Maggio 2010) 0,363 x Km 1.200 = Euro 435,60 (costo del gasolio pari al 32,4%del valore della prestazione) Con l'equazione 435,60 : 32,4 = x : 67,60 (=100-32,4) si determina il COSTO MINIMO DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO che è pari a 908,85 Euro A cura del Resp.Trasporti e Logistica 23 ART. 83 BIS – Eventuale recupero differenza Costo minimo In caso d'indicazione in fattura di un corrispettivo complessivo di trasporto, inferiore alla somma tra Costo Minimo gasolio e COSTO MINIMO DELLA SICUREZZA es. Costo minimo gasolio 435,60 Euro + Costo minimo della sicurezza 908,85 Euro = Costo totale prestazione dovuto 1.344,45 Il Vettore in caso di Contratto non scritto, potrà attivare la procedura legale (Ingiunzione di pagamento) per recuperare l'eventuale differenza entro il termine di 5 anni. Prima dovrà fissare un termine di 15 giorni per consentire al committente di effettuare il pagamento. Decorso tale termine, il vettore potrà proporre domanda d'ingiunzione mediante ricorso al giudice competente. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 24 ART. 83 BIS – SANZIONI Il D.M. 16/9/2009 affida all'AGENZIA DELLE ENTRATE il compito di sanzionare le imprese di trasporto che non rispettano quanto previsto dall'Art. 83 Bis della Legge n° 133/2008. In particolare vengono sanzionati i vettori che: • Non evidenziano in fattura la parte di corrispettivo dovuto dal committente al vettore, relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto del carburante • Non indicano i termini di pagamento al committente delle eventuali differenze sostenute del costo minimo della sicurezza A cura del Resp.Trasporti e Logistica 25 ART. 83 BIS – SANZIONI Ai sensi dei commi 6,7,8,9 dell'art. 83 Bis, la Direzione Generale per la Vigilanza e la Sicurezza nelle infrastrutture e nei trasporti, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico, provvederanno a sanzionare per competenza i Vettori. Il comma 14 dell'Art 83 Bis della Legge n° 133/2008 prevede che l'AGENZIA DELLE ENTRATE, nega agli inadempienti per 1 anno, l'accesso ai BENEFICI FISCALI e FINANZIARI riservati agli Autotrasportatori. La Direzione Generale per la Vigilanza e la Sicurezza nelle infrastrutture e nei trasporti, non consentirà invece, la partecipazione fino a 6 mesi, alla procedura di affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi. A cura del Resp.Trasporti e Logistica 26 CONCLUSIONI UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A TUTTI PER L’ATTENZIONE, LA COLLABORAZIONE E L’INTERAZIONE DURANTE LA GIORNATA. IMPEGNAMOCI TUTTI PER FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI SCRITTI E PER MIGLIORARE LA CAPACITA' CONTRATTUALE DEL SETTORE. OCCORRE FAVORIRE UNA CONCORRENZA LEALE TRA GLI OPERATORI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO PER RECUPERARE COMPETITIVITA' E GARANTIRE FUTURO AL SETTORE TRASPORTI A cura del Resp.Trasporti e Logistica 27