La Riforma Del Mercato Del Lavoro 2015 RENZO LA COSTA JOB = LAVORO ACT=- agire - atti - atto - azione - commettere - comportare - documento - fare il termine di cui sopra in inglese non esiste. Job significa lavoro, ma usato al plurale come in questo caso (con l’aggiunta della S finale), non ha senso. La traduzione letterale sarebbe infatti "Legge sui Lavori" The Economist ha pubblicato un intervento di Matteo Renzi, The plan for Italy. Nel testo tradotto si legge: In Italy we have launched a thorough labour-market reform. It is based on a single permanent contract with increasing rights, on expanding safeguards for those who lose their jobs (especially women), and on incentives for companies to hire. È la descrizione del Jobs Act, ma si può notare che non è usato stesso termine ma viene invece preferita la denominazione del Ministero del Lavoro (piano del governo… per riformare il mercato del lavoro). La legge delega 183/2014 al comma 10 recita: ”I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.” Recita l’art. 14 che “ I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.” La legge delega 183 entrata in vigore il 16-12-2014 prevedeva l’adozione dei decreti delegati entro i sei mesi successivi, prorogati di altri tre in funzione dei pareri di Camera e Senato: si arriva quindi al 15-9-2015 data ultima per l’esercizio della delega da parte del Governo I detti ultimi quattro decreti sono stati adottati dal Governo nel Consiglio dei Ministri nr.79 dello scorso 4 settembre, ovvero entro i termini massimi di delega. Quello che non torna è che se la scadenza della delega corrisponde al 15-9-2015 ed anche se i quattro decreti sono stati trasmessi al Presidente della Repubblica lo stesso 4 settembre, è di tutta evidenza che non è stato rispettato il termine dei 20 giorni utili, essendo di fatto stati trasmessi solo 11 giorni prima Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 Decreto legislativo sulla semplificazione Con il Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n.22, in attuazione della Legge Delega n.183/2014, sono introdotti i nuovi strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione: la nuova ASPI (NASPI), l’assegno di disoccupazione (ASDI), l’indennità per i collaboratori a progetto (DIS-COLL) ed il contratto di ricollocazione Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015, reca le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, nonché altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.23 Con il Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n.23, in attuazione della Legge Delega n.183/2014, sono 34 Decreto legislativo sugli introdotte le nuove tutele per i lavoratori illegittimamente licenziati,DECRETO-LEGGE valide per i contratti a tempo20 marzo 2014, n. indeterminato iniziati a partire dal 7 marzo 2015 Disposizioni urgenti per favorire il rilanciorapporto dell'occupazione e per la ammortizzatori sociali in costanza di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (14G00046) (GU Serie Generale n.66 del 20-3-2014) Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014 Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015, reca le disposizioni per il riordino materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla della L. 16normativa maggioin2014, Con il Decreto Legislativo n.80/2015 sono introdotte nuove disposizioni relativamente alla conciliazione n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114). delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Decreto legislativo sull'attività ispettiva Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 contributivo per le nuove assunzioni con Decreto legislativo sull'attività ispettiva Il Decreto Legislativo n.81/2015 contiene la disciplina organica Esonero dei contratti di lavoro e della nuova contratto di10 lavoro a tempo indeterminato nel corso del normativa in tema di mansioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della Legge dicembre 2014, n. Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015, contiene le disposizioni 2015 ai sensi dell’articolo unico, per commi 118 e seguenti, 183 la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. sociale Decreto legislativo sulla semplificazione DLGS.151/2015 Art. 3 Modifica dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 1. L'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017. 2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017. Legge 68/99 Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. 3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova DLGS.151/2015 Computo della quota di riserva L’articolo 4 introduce l’obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Si tratta di una misura che “premia” l’eventuale avvenuta assunzione di disabili pur non incorrendo nell’obbligo . DLGS.151/2015 Agevolazioni per l’assunzione Il decreto (articolo 10) rivede anche le agevolazioni ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementandone la misura e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi. Viene innalzata la misura del contributo al 70% x 36 mesi (dal 60% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978. Per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978 il contributo viene invece elevato al 35% x 36 mesi (contro il 25% attuale). Altra novità importante: il contributo spetta sia nel caso di chiamata diretta sia con convenzione di inserimento lavorativo. Ma vi è una ulteriore misura per favorire l’assunzione delle persone con disabilità intellettiva e psichica. La concessione del contributo (del 70%) vige per un periodo di 60 mesi (anziche di 36) ed è applicata per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto) con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Tutti i contributi potranno essere richiesti anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/1999, procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili. Art. 7 Modifica dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. DLGS.151/2015 Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro Art. 14 Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. DLGS.151/2015 Art. 15 Libro Unico del Lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. DLGS.151/2015 Art. 16 Comunicazioni telematiche 1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all'aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste. DLGS.151/2015 Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del servizio ……..»; DLGS.151/2015 Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti: «Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. DLGS.151/2015 Art 21 c4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. DLGS.151/2015 NUOVO APPARATO SANZIONATORIO art. 22 comma 1 – in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione di instaurazione al centro per l’impiego da parte del datore di lavoro privato (con esclusione dei datori di lavoro domestici) si applica la sanzione amministrativa secondo i seguenti importi: Da € 1.500 ad € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a trenta giorni di lavoro effettivo; Da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da trentuno a sessanta giorni di lavoro effettivo; Da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di lavoro effettivo DLGS.151/2015 Di particolare importanza è la reintroduzione della procedura c.d. di “diffida obbligatoria” disciplinata dall’art. 13 D.lgs. 124/2004 che consente, a seguito della regolarizzazione delle violazioni accertate, l’applicazione della sanzione minima prevista dalla legge ovverosia, per ogni lavoratore irregolare, della sanzione pari ad € 1.500, 3.000 o 6.000 seconda della “fascia” sopra decritta. Da € 1.500 ad € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a trenta giorni di lavoro effettivo; Da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da trentuno a sessanta giorni di lavoro effettivo; Da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di lavoro effettivo DLGS.151/2015 La procedura di diffida non potrà applicarsi e le sanzioni saranno aumentate del 20% in caso di utilizzo di lavoratori in nero che integrino contemporaneamente la violazione di una disposizione penale (si pensi all’impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad € 5.000,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 12 D.lgs. 286/1998 – ovvero al lavoro prestato da parte di minori in età non lavorativa). Inoltre, la diffida prevede che il datore, per poter fruire dell’applicazione della sanzione minima stipuli con il lavoratore (purchè ancora in forza al momento dell’accertamento ispettivo): - contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale in misura non inferiore al 50% di un orario full time ovvero; contratto a tempo pieno e a termine di durata non inferiore a tre mesi. In entrambi i casi è previsto che il datore, al fine di fruire dei benefici premiali dovrà, in ogni caso dimostrare, di aver mantenuto in servizio il citato lavoratore per almeno tre mesi. Infine, la novella normativa in discussione, prevede che, in caso di applicazione della maxisanzione per lavoro nero non si applichino le sanzioni in materia di omessa comunicazione di assunzione al centro per l’impiego (come già previsto dalla L. 183/2010, il c.d. Collegato Lavoro) nonché le sanzioni in materia di mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione e di omesse registrazioni sul libro unico del lavoro. Tale sistema di regolarizzazione potrà essere attivato soltanto nei casi di “lavoratori ancora in forza presso il datore di lavoro”. La normativa nulla prevede invece per i lavoratori che al momento degli accertamenti ispettivi non risultino più prestare attività lavorativa ma dei quali venga accertato un precedente irregolare utilizzo DLGS.151/2015 l’organo accertatore, in questi casi, non potrà diffidare il datore a regolarizzare la posizione lavorativa riscontrata bensì provvederà direttamente a contestare l’illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 della L. 689/1981 che prevede l’applicazioe di una “sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale” ovverosia nel caso di specie di una sanzione pari ad € 3.000, 6.000 0 9.000 (ovverosia al doppio di quanto previsto in caso di diffida a regolarizzare) a seconda della fascia di giornate irregolari accertate. DLGS.151/2015 (Art. 22) al fine dell’ottenimento della revoca della sospensione, il pagamento da parte del datore, entro le ore 12 del giorno successivo l’accesso ispettivo, di una sanzione aggiuntiva pari rispettivamente ad € 1.950,00 nel caso di accertato utilizzo di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro della somma pari ad € 3.250,00 nel caso di violazioni in materia di salute e della sicurezza sul lavoro, oltre alla definizione delle situazioni irregolari riscontrate. A seguito della riforma, le predette sanzioni sono state “arrotondate” rispettivamente ad € 2.000,00 e ad € 3.200,00 DLGS.151/2015 su istanza di parte, e fermo il rispetto delle altre condizioni di legge, “la revoca della sospensione è concessa con il pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta”. L’importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca. Nel caso in cui tale importo residuo non venga, in tutto o in parte, versato, “il provvedimento di accoglimento dell’istanza di revoca costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”. DLGS.151/2015 «7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. Dl 112/2008 Art. 39 c.7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro DLGS.151/2015 7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.». Ferie «solidali» Art. 24 Cessione dei riposi e delle ferie 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. Abolizione del lavoro a progetto Peculiarità della Co.Co.Pro: Progetto ed obiettivo progettuale Abolizione del lavoro a progetto DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Art. 52 Superamento del contratto a progetto 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile. Collaborazioni Coordinate e Continuative Abolizione del lavoro a progetto DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Art. 1 Forma contrattuale comune 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Art. 1 Forma contrattuale comune 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente Abolizione del lavoro a progetto DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1. Abolizione del lavoro a progetto Art. 54 Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. 32 33 La riforma dell’apprendistato – Lo stato dell’arte Fonti normative Normativa nazionale: --? Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina apprendistato); --? Legge 8 agosto 1985, n. 443 (limiti numerici imprese artigiane); --? Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (mantenimento benefici per un anno dopo l’assunzione a tempo indeterminato); --? Legge 24 giugno 1997,n. 196 (riforma Treu); --? Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e succ. mod. (stanziamento fondi per il finanziamento dell’apprendistato); --? D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi); --? D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (modifica l’art. 53 comma 3); --? D. L. 14 marzo 2005, n. 35 (introduce il comma 5 bis all’art. 49); --? Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (introduce nuovo sistema di contribuzione fissa al 10%); --? Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (delega al Governo per riformare l’istituto, rimasta inattuata fino ad ora e oggi ripresa dal “collegato lavoro”); --? D. L. 25 giugno 2008, n. 112 (introduce il comma 5-ter all’art. 49 per la formazione “esclusivamente aziendale” e modifica l’art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 contemplando i dottorati tra i titoli che si possono acquisire e prevedendo la possibilità di intese ad hoc in assenza di regolamentazione regionale); --? D. L. 29 novembre 2008, n. 185 (estensione ammortizzatori sociali in deroga); --? Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (percentualizzazione della retribuzione); --? Legge 4 novembre 2010, n. 183 (riprende delega per la riforma apprendistato e ripristina età minima per il diritto dovere a 15 anni). Normativa regionale per l’apprendistato professionalizzante (leggi e delibere regionali): più di 130, considerando solo le fonti che dal 2003 trattano in modo specifico di apprendistato; in alcune Regioni la disciplina è disposta da una legge regionale cui seguono svariate delibere. Intese regionali per il primo livello: solo 2, sottoscritte recentemente da Lombardia e Veneto. Regolamentazione regionale dell’alto apprendistato: almeno 26 provvedimenti tra leggi regionali,delibere, intese e protocolli. Contrattazione collettiva Contratti collettivi: quasi 500, la maggior parte dei quali prevede specifiche disposizioni in materia. 34 35 36 DAL SISTEMA LEGALE AL SISTEMA CONTRATTUALE Dlgs 167/2011 Art. 2 Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: (……) Rapporto di apprendistato quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato Dalla Giurisprudenza alla prassi amministrativa Dalla prassi alla legge T.U. sull’apprendistato 39 Testo Unico dell’apprendistato Art. 1 Definizione 1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani DLGS. 81/2015 – riordino tipologie contrattuali Capo V Apprendistato Art. 41 Definizione Subordinato, 1. L'apprendistatoparasubordinato, è un contratto di lavoro a autonomo, somministrato tempo indeterminato finalizzato ? alla formazione e alla occupazione dei giovani Diritti e doveri dell’apprendista 40 Testo Unico dell’apprendistato Art. ART.23 e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni; f) registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decr eto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti; h) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; i) possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 41 DLGS. 81/2015 – riordino tipologie contrattuali Capo V Apprendistato Art. 42 Disciplina generale 4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Licenziamento apprendista madre Ruolo della Contrattazione collettiva cui è rimessa l’ulteriore disciplina del rapporto Intervento autorità Ministeriale 43 44 (…) Recesso e periodo di 46 DLGS. 81/2015 – riordino tipologie contrattuali Testo Unico sull’apprendistato Capo V Apprendistato Art. 4 Art. 44 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse della azienda, èannualmente integrata dalla offerta formativadalla pubblica finanziata dalle Regioni, interna o disponibili, offerta formativa esterna alla azienda, finalizzata alla oacquisizione di competenze di base e trasversali per pubblica, interna esterna alla azienda,….. un monte complessivo di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo. 47 48 Apprendistato: dalla proposta ai fatti Renzo La Costa Ricollocare nell’impiego i lavoratori espulsi dai processi produttivi attraverso l’apprendistato. E’ stata questa la proposta pubblicata sul nr. 7/2011 di questa rivista, che ha avuto una notevole eco anche in quanto ripresa da altre pubblicazioni. Di cosa si tratta: la problematica della ricollocazione al lavoro di lavoratori licenziati per i più vari motivi, è un profilo dolente del mercato del lavoro, specie in quei casi in cui il lavoratore ha una accresciuta età anagrafica. V’è anche da osservare che nel processo individuale di ricollocazione, l’errore strategico più ricorrente è la ricerca del reimpiego nell’ambito della professionalità già in proprio possesso: ciò deriva dalla legittima speranza di rioccupazione, tenuto conto del bisogno di reddito che mal si concilia con la possibilità di riqualificazione professionale attraverso processi formativi. Si era proposto quindi in occasione dell’annunciata riforma dell’apprendistato, di utilizzare tale istituto per favorire la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi. Nella sua modalità attuale, ed anche come rivisitato dalla riforma, l’apprendistato professionalizzante calzerebbe perfettamente ad una tale ipotesi, senza aggiustamenti di sorta, salvo quelli connessi al limite di età attualmente vigente (29 anni). Infatti, se un trentenne licenziato ha medioalte probabilità di rioccuparsi ed anzi “rivendere” positivamente 49 Testo Unico dell’apprendistato Dlgs 167/2011 Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. (…) Art. 7 Disposizioni finali 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4 della medesima legge 50 51 52 DLGS. 81/2015 – riordino tipologie contrattuali Capo V Apprendistato Art. 47 N.158 CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE 4. Ai fini della loro qualificazione o PARLAMENTARE riqualificazione professionale è possibile Trasmesso alla Presidenza il 09 aprile 2015 assumere inlegislativo apprendistato professionalizzante, Schema di decreto recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni senza limiti di età, i lavoratori (158) beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione……………….. 53 54 55 56 57 59 60 LEGGE 16 maggio 2014, n. 78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: (( «a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »; Semplificazione? Entrata in vigore:19 maggio 2014 61 Testo coordinato del decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 con la legge di conversione 16 maggio 2014 n. 78, recante: “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” 62 (….omissis…) Dlgs 81/2015 Art. 4 Definizione 1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale. Part time orizzontale, verticale, misto Art. 6 Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. 2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria 4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. 5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi. 6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonchè la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare . Winston Churchill La Riforma Del Mercato Del Lavoro 2015