Progetto ChORUS Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo 1 - Convergenza Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1 Supporto alla riflessione in merito alla riforma del sistema di accreditamento degli organismi di formazione della Regione Puglia Bari, 28 ottobre 2010 Il quadro normativo della Regione Puglia per l’accreditamento L.R. 15/2002 e s.m.i. D.G.R. 281/2004, Approvazione dei criteri e delle procedure per l’accreditamento delle sedi formative D.D. 200/2004, Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di accreditamento delle sedi operative per le attività formative finanziate con risorse pubbliche (come modificato da D.D. 277/2004) D.G.R. 2283/2007 che sostituisce la “sede operativa” con “organismo” e modifica la procedura di accreditamento Principali caratteristiche del sistema regionale di accreditamento riguarda unicamente l’ambito della “formazione” articolato in obbligo formativo formazione superiore formazione continua formazione nell’area dello svantaggio sono tenuti all’accreditamento tutti gli organismi pubblici e privati previsti dall’art. 23 della L.R. 15/2002, che svolgono o intendono svolgere attività formative finanziate con risorse pubbliche o attività formative autofinanziate (“corsi liberi”), compresi gli Istituti scolastici e le Università (dipartimenti) la valutazione delle richieste avviene mediante esame della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte audit in loco a campione agli organismi in possesso di tutti i requisiti richiesti viene rilasciato un accreditamento valido per 2 anni per gli organismi di nuova costituzione è prevista la concessione di un accreditamento provvisorio per 1 anno reiterabile per un altro anno, senza la verifica dei criteri attinenti ad attività pregresse (efficacia/efficienza, relazioni); al termine dei due anni, anche questi organismi devono dimostrare di rientrare nei livelli di efficacia ed efficienza e di relazioni con il territorio previsti per gli organsimi esistenti annualmente la Regione verifica il mantenimento dei requisiti da parte degli organismi accreditati acquisendo il bilancio ed i dati relativi all’efficacia ed efficienza delle attività realizzate. l’accertamento del venir meno dei requisiti, unitamente ad altre cause identificate comportano la revoca dell’accreditamento Il modello regionale non si discosta da quello previsto dal DM 166/2001 Le modifiche intervenute nel 2007 hanno sostanzialmente sancito la fine della fase di prima attuazione e l’avvio della fase a regime prevedendo la verifica di mantenimento hanno segnato il passaggio formale (anche sostanziale ?) dalla “sede” all’”organismo” Il nuovo modello nazionale: caratteristiche distintive Il nuovo modello di accreditamento sancito a livello nazionale dall’Accordo del 2008, pur ricalcando l’articolazione in criteri del precedente, introduce alcuni principi guida generali e linee di indirizzo specifiche per criterio, che costituiscono un riferimento “flessibile” ovvero utilizzabile da ciascuna Regione in relazione al proprio contesto locale ed al livello di maturazione dei soggetti coinvolti Mantenimento: l’accento viene posto sulla necessità che i requisiti previsti dal modello non solo siano soddisfatti in ingresso, ma siano mantenuti nel tempo anche in una logica di miglioramento continuo e progressivo dell’intero sistema Controlli: la verifica di mantenimento richiede un rafforzamento dell’efficacia dei controlli da parte della PA e, al contempo una semplificazione degli stessi, anche attraverso la strutturazione di un sistema informativo che permetta di tenere sotto controllo i dati che concorrono a soddisfare i requisiti. Rispetto alle diverse tipologie di evidenze che attestano il possesso dei requisiti, vengono dettagliate le possibili forme di controllo efficace sia a livello documentale che in loco Identificabilità univoca delle risorse logistiche: si pone l’accento sulla necessità che i locali adibiti alle attività formative ed a quelle di relazione con l’utenza siano a) fruibili in maniera unitaria b) ben identificabili e c) nella disponibilità certa e continua dell’organismo (titolo di possesso, contiguità ed adeguatezza dei locali, standard fisici minimi in coerenza con la destinazione d’uso) Migliore tracciabilità dei dati di gestione economico finanziaria: l’articolazione dei bilanci per centri di costo e l’adozione di un sistema informativo dei dati economico-finanziari costituiscono il presupposto per tenere sotto controllo le performance dell’organismo dal punto di vista dell’efficacia e dell’efficienza. In aggiunta, le Regioni possono anche individuare descrittori specifici di bilancio rispetto ai quali verificare le situazioni degli organismi Maggiore trasparenza relativamente ai requisiti connessi alle competenze delle risorse professionali che presidiano i 5 processi-chiave: per la funzione di presidio di ciascuno dei processi-chiave (direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione) sono identificate le caratteristiche minime in termini di titolo di studio, esperienza lavorativa, tipologia di rapporto di lavoro e impegno lavorativo, nonché in termini di aggiornamento professionale in un’ottica di lifelong learning. Viene posto un limite alla cumulabilità di funzioni da parte di un’unica persona Declinazione a livello regionale dei livelli minimi di efficacia ed efficienza: a partire da indicatori comuni a livello nazionale (risorse preventivate/rendicontate, numero allievi previsti, numero allievi finali/qualificati ecc.), ciascuna Regione definisce i livelli soglia calibrandoli in base al contesto territoriale, alla performance media del sistema di offerta, al fine di ponderare l’effettivo grado di responsabilità del soggetto attuatore. Ciò comporta che la Regione abbia la disponibilità di dati attendibili relativi alle attività realizzate attraverso un sistema informativo regionale. I punti di attenzione per l’adeguamento del sistema regionale all’Accordo del 2008 In linea generale, il nuovo modello sollecita la Regione a mettere mano al sistema di accreditamento nell’ambito di un ripensamento complessivo del proprio sistema di qualificazione dell’offerta di formazione professionale, che permetta al soggetto pubblico di rispondere alle esigenze di personalizzazione e di centratura sull’apprendimento e sull’individuo In quest’ottica l’accreditamento non è unicamente una procedura amministrativa, ma uno strumento di garanzia dell’utente finale rispetto alla qualità dei servizi formativi offerti, unitamente ad altri dispositivi e strumenti che la Regione può “mettere in campo”: • strumenti di attuazione di una politica della domanda (cataloghi e voucher individuali), • definizione di standard di riferimento per l’occupabilità delle persone (repertorio dei profili e delle competenze), di standard per lo svolgimento dei percorsi formativi, di standard per il riconoscimento e la valutazione delle competenze apprese in contesti formali, informali e non formali, • azioni sistematiche di aggiornamento delle competenze delle risorse professionali operanti nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro • potenziamento dei sistemi informativi per il monitoraggio delle attività realizzate e dei contesti al fine di avere il necessario supporto informativo al decision making Rispetto all’attuale dispositivo regionale che definisce i criteri e le soglie minime da soddisfare, i punti di attenzione di un’azione di adeguamento al nuovo modello nazionale dovrebbero riguardare: l’introduzione delle 5 funzioni di presidio per le quali occorre garantire determinati requisiti di studio e professionali, un impegno lavorativo minimo, un aggiornamento professionale nel tempo l’introduzione di requisiti più stringenti per i locali in termini di metratura minima e di non promiscuità con locali adibiti ad altri usi la (necessaria) costruzione di un sistema informativo che permetta di correlare i dati relativi agli organsimi con quelli relativi alle attività Indipendentemente dalle specifiche scelte che la Regione intenderà fare relativamente ai singoli requisiti ed alle relative soglie minime, al fine di garantire la governance complessiva delle politiche per l’apprendimento, appare indispensabile delineare: il modello di controllo iniziale e di mantenimento dei requisiti, in termini di modalità di verifica, soggetti preposti alla verifica, effetti delle verifiche sullo status di accreditamento dell’organismo la struttura ed i flussi di informazione necessari per garantire il supporto informativo necessario ai controlli e, al contempo, correlare allo status di accreditamento di ciascun organismo le performance da esso realizzate nell’attuazione degli interventi i “meccanismi” attraverso i quali promuovere attraverso l’accreditamento la logica del miglioramento continuo della qualità dell’offerta (sistemi di premi/penalità), mantenendolo un sistema aperto in ingresso le correlazioni tra sistema dell’accreditamento ed altre procedure (esistenti o definibili dalla Regione): accesso ai finanziamenti da parte degli organismi, utilizzo di voucher individuali, formazione di cataloghi dell’offerta….