STATUTO
E REGOLAMENTO
DELLA
CAMERA ARBITRALE
DI RAVENNA
PRESENTAZIONE
Già dagli anni ottanta la Camera di Commercio si è
dimostrata sensibile ed interessata agli strumenti di
giustizia alternativi a quella ordinaria, come la conciliazione e l’arbitrato. Infatti proprio a quegli anni risale la
volontà di istituire presso il nostro Ente una Camera Arbitrale.
Ad un primo regolamento è seguita nel 1990 una
sua revisione il cui intento era di adeguare, migliorare
ed affinare gli strumenti regolamentari ed operativi
dell’arbitrato. Evidenti sono stati gli effetti di tale revisione che, affiancatasi all’entrata in vigore della legge
di riforma delle Camere di Commercio (l. n. 580/1993),
ha determinato un incremento nel numero dei procedimenti arbitrali.
Qualche anno fa è stata accolta la proposta dell’Ordine degli Avvocati di rivedere e aggiornare il Regolamento della Camera Arbitrale al fine di migliorarne la
funzionalità. Ne è seguito un lungo ed intenso lavoro,
al quale hanno collaborato gli Ordini e Collegi professionali e le Associazioni di categoria e dei consumatori operanti nella provincia, che si è concluso con l’approvazione del nuovo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale. In questo modo si è aperta la strada alla concreta applicazione degli strumenti di giustizia alternativa, con la nomina, avvenuta il 28 novembre
2001, dei componenti il Consiglio e la Corte della Camera Arbitrale, con rappresentanti delle professioni,
delle imprese, dei consumatori e dell’intera economia
provinciale.
L’obiettivo che ci ha guidato è stato quello di offrire
agli addetti ai lavori, agli operatori economici e ai cittadini la possibilità di vedere soddisfatti i propri diritti,
senza dover attendere tempi lunghi, attraverso un regolamento che si caratterizza per la semplicità del procedimento, per i tempi di esecuzione definiti, per i costi certi e contenuti.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo testo.
IL PRESIDENTE
Avv. Pietro Baccarini
STATUTO DELLA
CAMERA ARBITRALE
Approvato dal Consiglio
della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna
con Delibera n. 36 del 29 maggio 2001
Premessa
La Camera Arbitrale si pone l’obiettivo di diffondere
l’arbitrato quale mezzo di soluzione delle controversie.
Attraverso il Regolamento ed i propri Organi la Camera Arbitrale intende mettere a disposizione degli
utenti una struttura in grado di risolvere tempestivamente le controversie, offrendo la possibilità di scegliere fra diverse procedure ai costi indicati nelle allegate tabelle.
La Camera Arbitrale dispone attraverso la Segreteria di
una banca dati in cui sono inseriti i nominativi ed i curriculum di coloro che possono svolgere con professionalità e competenza l’incarico di arbitro.
Tali nominativi sono stati forniti dagli Ordini e Collegi
professionali.
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Titolo I
Organi della Camera Arbitrale
Sono Organi della Camera Arbitrale il Consiglio della
Camera Arbitrale, la Corte e la Segreteria.
Art.1
Il Consiglio
1. Il Consiglio della Camera Arbitrale si compone di un
Presidente e di venti consiglieri in rappresentanza
di Ordini e Collegi professionali, Associazioni di categoria e Università. È presieduto dal Presidente
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Ravenna. Il Vice Presidente è designato dall’Ordine degli Avvocati; è facoltà del Consiglio
nominare un altro Vice Presidente. I restanti componenti vengono indicati dagli Ordini e Collegi professionali, dalle Associazioni di categoria e dall’Università e sono nominati dalla Giunta Camerale.
I componenti restano in carica per tre anni e sono
rieleggibili per non più di due ulteriori mandati.
Il Consiglio può costituire commissioni incaricate di
presiedere al corretto svolgimento delle singole
procedure amministrate dalla Camera Arbitrale e rivolgersi a consulenti esterni per incarichi specifici.
2. Il presente Statuto ed il Regolamento potranno essere modificati dal Consiglio della Camera di Commercio, di propria iniziativa o su proposta della
Giunta o del Consiglio della Camera Arbitrale. Le
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modifiche non influiranno sui procedimenti in corso.
Art.2
La Corte
1. La Corte si compone di cinque membri - il Presidente della Camera Arbitrale, due componenti designati dall’Ordine degli Avvocati e due componenti
indicati dagli Ordini e Collegi professionali a rotazione - che durano in carica due anni. I componenti vengono nominati dalla Giunta su indicazione del
Consiglio della Camera Arbitrale. Verranno comunque convocati per una maggiore funzionalità operativa della Corte sempre e solo, oltre al Presidente,
due componenti a rotazione trimestrale seguendo
le indicazioni date dal Consiglio. Decade dall’incarico e verrà sostituito il componente della Corte che
risulta non aver partecipato a tre riunioni.
2. La Corte:
- sovrintende all’applicazione del Regolamento;
- conferma gli arbitri designati dalle parti, nomina
gli arbitri ove richiesto, decide della ricusazione,
della revoca e sostituzione degli arbitri;
- decide della riunione dei procedimenti;
- decide della proroga dei procedimenti;
- determina il costo del procedimento in conformità con le tariffe fissate nel Regolamento.
3. Il componente della Corte non può essere arbitro
nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale.
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Art.3
La Segreteria
1. La Segreteria è incaricata delle funzioni amministrative e fornisce i mezzi necessari al regolare svolgimento dei procedimenti.
2. In particolare:
- riceve e trasmette copia degli atti delle parti e
degli arbitri e ne verifica il rispetto dei termini;
- informa la Corte ed il Consiglio sullo svolgimento
dei procedimenti;
- attesta la pendenza dei procedimenti e rilascia
copie dei lodi su richiesta delle parti.
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REGOLAMENTO DELLA
CAMERA ARBITRALE
Approvato dal Consiglio
della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna
con Delibera n. 37 del 29 maggio 2001
Titolo I
Disposizioni preliminari
Art.1
Applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di
arbitrato amministrati dalla Camera Arbitrale. Il Consiglio e la Corte sovrintendono alla sua regolare applicazione.
2. Il presente Regolamento si applica quando le parti vi si
sono volontariamente sottoposte o vi abbiano fatto
espresso riferimento nella clausola compromissoria o
abbiano adottato la clausola compromissoria o compromesso riportata nel presente Regolamento.
3. In caso di successione nel tempo di diversi regolamenti si applicherà quello vigente al momento di inizio
della procedura, salvo diversa volontà delle parti.
Art.2
Tipo di arbitrato
1. Salvo espressa diversa previsione contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, gli arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale sono rituali.
2. L’eventuale richiesta di provvedimenti cautelari di
qualsiasi tipo alle competenti autorità non pregiudica
l’instaurazione o la prosecuzione del procedimento
arbitrale, né potrà considerarsi rinuncia all’arbitrato.
15
Art.3
Sede dell’arbitrato
1. In assenza di diversa espressa volontà delle parti la sede dell’arbitrato è Ravenna, presso la Camera di Commercio. Gli arbitri possono concordare che lo svolgimento di attività processuali avvenga in luogo diverso
senza che questo comporti la variazione della sede.
Art.4
Norme applicabili al procedimento
1. Ai procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale si
applicano le regole del presente Regolamento integrate dalle norme del Codice di procedura civile.
2. Gli arbitri decidono secondo diritto, ma nel decidere
terranno comunque conto delle consuetudini e degli
usi praticati.
3. Le parti possono chiedere che gli arbitri pronuncino
secondo equità.
Art.5
Arbitro Unico
1. Salvo diversa espressa volontà delle parti le controversie verranno risolte da un Arbitro Unico nominato dalla Corte. Nel caso in cui le parti non abbiano indicato
il numero degli arbitri, la Corte, tenuto conto della natura della controversia, della sua complessità e di ogni
altro elemento utile, potrà decidere d’ufficio o su
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istanza di parte che la controversia venga risolta da un
Collegio composto di tre o più arbitri.
2. Nel caso in cui le parti abbiano previsto un Collegio
Arbitrale lo stesso si costituirà secondo le modalità indicate nella clausola o nel compromesso. In assenza
di diversa previsione, la Corte è l’autorità di nomina.
3. Ogni arbitro nominato dalle parti è soggetto alla conferma della Corte.
4. Salvo diversa espressa volontà delle parti, la Corte
provvede alla designazione dell’Arbitro Unico, del
terzo arbitro, dell’arbitro eventualmente non nominato dalla parte o dell’intero Collegio Arbitrale entro
venti giorni dal ricevimento dell’atto di risposta o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni
assegnato al convenuto per la sua costituzione.
5. La Segreteria comunicherà all’arbitro o agli arbitri prescelti l’avvenuta nomina indicando il nome delle parti
e la materia della controversia.
Art.6
Arbitrato con pluralità di parti
1. In caso di liti in cui sono coinvolte più di due parti ed
in assenza di espressa previsione nella clausola compromissoria o nel compromesso la Corte nomina un
Collegio Arbitrale composto di tre membri.
2. La Corte nominerà il componente necessario a raggiungere il numero dispari del Collegio, qualora, in attuazione della clausola compromissoria o del compromesso, le parti ne abbiano nominato un numero
pari.
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Titolo II
Degli arbitri
Art.7
Modalità di nomina
1. La nomina dell’arbitro è effettuata dalle parti o dalla
Corte secondo le previsioni della clausola compromissoria o del presente Regolamento. La nomina dell’arbitro effettuata dalla parte è sottoposta all’approvazione della Corte.
2. La Corte verifica che l’arbitro scelto dalla parte garantisca imparzialità, indipendenza, neutralità e competenza necessari a garantire la buona riuscita della procedura.
Art.8
Accettazione dell’incarico
1. Ricevuta dalla Segreteria la comunicazione della nomina, l’arbitro dovrà inoltrare entro i successivi quindici
giorni la sua accettazione e sottoscrivere l’apposito
formulario contenente la dichiarazione di imparzialità
e di indipendenza, allegato A) al presente Regolamento.
2. L’accettazione è sottoposta alla conferma della Corte.
3. La mancata accettazione o la mancata conferma determina la ripetizione della nomina con le stesse formalità per non più di una volta.
4. In caso di mancata accettazione o mancata conferma
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la Corte provvede alla designazione di un altro arbitro.
5. Per l’attività svolta gli arbitri hanno diritto alla remunerazione prevista nella tariffa di cui all’allegato B) al presente Regolamento, da determinarsi secondo le modalità definite. Gli arbitri non potranno richiedere direttamente alle parti alcun compenso ed ove ciò facessero saranno dichiarati decaduti dall’incarico.
6. Oltre al puntuale adempimento di tutti gli oneri derivanti dall’incarico assunto, con l’accettazione dell’incarico gli arbitri si impegnano al rispetto del presente
Regolamento e del Codice di comportamento dell’arbitro, allegato C).
Art.9
Ricusazione, rinuncia, revoca, sostituzione
1. La Corte decide della designazione, ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri. L’arbitro può essere ricusato se esiste un motivo sufficiente a mettere in
dubbio la sua indipendenza o imparzialità.
2. In caso di esistenza di un motivo di ricusazione o revoca la parte interessata dovrà far pervenire alla Segreteria, a pena di decadenza, entro quindici giorni
dalla conferma della nomina o dalla conoscenza del
motivo, una istanza nella quale verranno dettagliatamente indicati i fatti contestati. La Segreteria trasmette l’istanza all’arbitro destinatario, il quale può depositare presso la Segreteria osservazioni scritte nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La Segreteria trasmette gli atti alla Corte la
19
3.
4.
5.
6.
20
quale deciderà in merito entro quindici giorni, dopo
aver convocato le parti e/o l’arbitro, ove lo ritenga
opportuno. Il procedimento arbitrale rimane sospeso
fino a quando la Corte avrà comunicato la propria decisione. Analogamente resta sospeso il termine per la
pronuncia del lodo.
Ove ricorra una giusta causa, l’arbitro può rinunciare
all’incarico dandone comunicazione scritta alla Corte.
La nomina dell’arbitro in sostituzione avverrà nello
stesso modo della nomina originaria.
In qualunque momento, a suo insindacabile giudizio,
la Corte può, dopo aver sentito l’interessato, revocare
l’incarico all’arbitro che tenga una condotta non conforme agli interessi della giusta e sollecita soluzione
della controversia.
In caso di sostituzione la Corte determinerà la misura
dell’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenendo conto del motivo della cessazione e dell’attività effettivamente svolta; resta ferma la responsabilità dell’arbitro per gli eventuali danni che la sua
condotta avesse arrecato.
Il nuovo arbitro o Collegio valuterà l’opportunità di
rinnovare attività già compiute.
Titolo III
Il procedimento
Art.10
Attivazione del procedimento arbitrale
1. La parte che intende promuovere il procedimento trasmette alla Segreteria la domanda di arbitrato avente
il seguente contenuto:
• la clausola compromissoria o l’eventuale compromesso;
• il domicilio delle parti e gli altri elementi atti a identificarle;
• la sintetica descrizione dei fatti posti a fondamento
delle richieste;
• l’indicazione delle richieste;
• l’indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno
della domanda e dei documenti che intende allegare;
• la nomina dell’arbitro o le indicazioni necessarie per
la sua scelta.
2. Della domanda e dei documenti ad essa allegati deve
essere depositata una copia per la Segreteria, in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo,
una per ogni controparte, una per ogni arbitro. Ove il
numero delle copie risulti insufficiente, la Segreteria
provvederà a costituire le copie mancanti addebitandone l’onere alla parte inadempiente. Al momento
del deposito della domanda la parte versa l’importo
dei diritti di registrazione indicato nell’allegato B).
3. Ricevuta la domanda, la Segreteria provvede a tra21
smetterla all’altra parte, con qualunque mezzo destinato ad assicurarne e comprovarne la ricezione.
4. Ad ogni fine utile l’arbitrato si intende iniziato al momento del ricevimento della domanda presso la Segreteria della Camera Arbitrale e prosegue anche in
mancanza di risposta della parte convenuta entro i
termini di cui al presente Regolamento.
Art.11
Costituzione di parte convenuta
1. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, la parte convenuta dovrà depositare presso la
Segreteria la propria risposta con atto avente il seguente contenuto:
• l’elezione di domicilio;
• l’eventuale eccezione di incompetenza arbitrale;
• l’esposizione sommaria dei fatti posti a fondamento
delle richieste;
• le richieste e le domande riconvenzionali;
• l’indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno
della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni
documento che la parte ritenga utile allegare;
• la nomina dell’arbitro o le indicazioni necessarie per
la sua scelta.
2. Al momento del deposito devono essere versati i diritti di registrazione previsti nel tariffario.
3. Si applicano le disposizioni previste per la domanda di
arbitrato di cui al precedente art. 10.
4. Nel caso in cui parte convenuta abbia proposto domanda riconvenzionale, parte attrice potrà deposita22
re con le modalità di cui al precedente art. 10 una replica nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
risposta, da comunicare a cura della Segreteria con le
stesse modalità di cui al precedente art. 10 co. 3.
Art.12
Notificazione degli atti
1. È onere di ciascuna delle parti notificare all’altra la domanda o la risposta di arbitrato in ogni caso in cui la
legge faccia derivare qualche effetto dalla notifica.
Art.13
Pagamento spese
1. Ricevuti gli atti delle parti, la Corte provvede a determinare l’anticipo sulle spese amministrative e sul compenso per gli arbitri. La Segreteria dà comunicazione
alle parti dell’importo.
2. Qualora entro il termine di venti giorni dal ricevimento
della comunicazione non sia stato effettuato alcun
versamento la procedura deve intendersi abbandonata. Nel caso in cui entro lo stesso termine non sia stato corrisposto integralmente l’anticipo spese, la Segreteria comunica alle parti il mancato versamento. In
tal caso la parte interessata potrà provvedere all’integrazione entro l’ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Decorso inutilmente il predetto termine di dieci giorni
assegnato per il pagamento, la procedura deve inten23
dersi abbandonata. In ogni caso di abbandono della
procedura, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell’importo fissato dalla Corte a titolo di corrispettivo e spese per le attività prestate dalla Camera e
non potranno in alcun caso reclamare la restituzione
di quanto già versato a qualsiasi titolo.
4. Nel corso della procedura la Segreteria può richiedere il pagamento di ulteriori acconti. Si applica il comma precedente.
5. Dovranno essere inviate alla Segreteria le copie dei
documenti giustificativi per accertare gli avvenuti pagamenti.
Art.14
Trasmissione degli atti agli arbitri
1. Costituito regolarmente il tribunale arbitrale, la Segreteria trasmette ai componenti la domanda di arbitrato
e la risposta, con i relativi documenti allegati.
2. La Segreteria provvederà alla trasmissione solo dopo
che sarà stato pagato l’acconto nella misura stabilita.
Art.15
Tentativo di conciliazione
1. Nel corso della prima udienza gli arbitri sono tenuti
ad effettuare un tentativo di conciliazione, da ripetersi ogni qualvolta lo riterranno opportuno nel corso del procedimento. Dell’eventuale esito positivo
della conciliazione è fatta menzione in apposito
24
processo verbale.
2. La Segreteria comunicherà alle parti l’estinzione del
procedimento e l’eventuale integrazione del fondo
spese, ove necessario.
Art.16
Attività istruttorie
1. Gli arbitri si impegnano ad istruire la procedura nel più
breve termine, garantendo che ciò avvenga nel pieno
rispetto del contraddittorio e così regoleranno di volta in volta il modo ed il tempo dell’audizione delle
parti, del deposito di scritti difensivi, delle produzioni
documentali, delle richieste istruttorie ed in generale
dello svolgimento delle attività istruttorie.
2. In caso di consulenza le parti dovranno anticipare i
compensi per le attività da svolgersi come previsto dal
Codice di procedura civile.
Art.17
Comunicazioni
1. Le comunicazioni potranno venire effettuate in qualsiasi forma consenta di stabilirne con certezza la data
di invio e l’avvenuta ricezione, oppure secondo le
modalità stabilite dagli arbitri.
25
Art.18
Termine per il lodo
1. Il lodo dovrà essere deliberato entro sei mesi dalla prima udienza. La Corte vigila sul rispetto dei termini.
2. Su richiesta motivata degli arbitri la Corte potrà disporre, sentite le parti, una o più proroghe del termine.
3. Il lodo deve essere deliberato dagli arbitri riuniti in
conferenza personale e redatto per iscritto in tanti
esemplari quanti sono le parti più uno per la Segreteria. Il lodo deve essere sottoscritto dal Collegio Arbitrale o almeno dalla sua maggioranza, anche in tempi
e luoghi diversi e su esemplari diversi, in ogni caso con
espressa indicazione della data e luogo della sottoscrizione. La decisione, eccezion fatta per i lodi parziali, deve avere ad oggetto tutte le richieste delle
parti e deve essere sommariamente motivata.
Art.19
Spese
1. La ripartizione delle spese amministrative, di procedura e di difesa, nonché di ogni altro onere connesso alla procedura, è decisa dall’organo giudicante, il quale
provvede anche alla liquidazione delle spese di difesa.
2. La Corte determina e liquida l’ammontare delle spese
amministrative, di procedura, delle eventuali spese di
consulenza in conformità con la tariffa e conferma la
liquidazione delle spese di difesa.
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3. La Segreteria comunica alle parti l’importo per le spese amministrative e di procedura e l’avvenuto deposito del lodo.
4. La comunicazione della decisione e la consegna di un
esemplare del lodo verranno effettuate solo ad avvenuto versamento delle somme liquidate.
Art.20
Correzione, interpretazione del lodo
1. L’istanza di correzione o di interpretazione del lodo
deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che la trasmetterà ai componenti l’organo giudicante affinché provveda in merito.
Art.21
Obbligo di riservatezza
1. Tutti i partecipanti a qualsiasi titolo al procedimento
arbitrale si impegnano a mantenere confidenziale e riservato quanto appreso in corso di procedura.
Art.22
Conservazione dei documenti
1. Assieme al lodo la Segreteria consegnerà a ciascuna
parte i documenti prodotti in originale, con l’eccezione degli atti processuali, trattenendone copia ai soli
fini della completezza del fascicolo d’ufficio.
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2. La Segreteria conserva il fascicolo per cinque anni.
Titolo IV
Del procedimento di arbitrato rapido
1. La domanda di arbitrato rapido deve essere presentata congiuntamente dalle parti e deve contenere la
nomina congiunta di un Arbitro Unico. Le parti possono delegare alla Corte la nomina dell’Arbitro Unico.
2. Le parti possono esporre anche separatamente ma
comunque con atti allegati alle domande i fatti controversi e le rispettive ragioni e richieste, allegando i
documenti che intendono produrre.
3. Nelle domande le parti devono espressamente dichiarare di accettare la compensazione di tutte le
spese del procedimento e lo svolgimento dell’arbitrato con esclusione di qualsiasi attività istruttoria fatta eccezione per la loro audizione personale e le
produzioni documentali.
4. I documenti non prodotti con la domanda devono
essere indicati e depositati entro e non oltre l’udienza di audizione delle parti.
5. Ricevuta la domanda la Segreteria la trasmette alla
Corte che provvede alla conferma dell’arbitro trasmettendogli gli atti ed alla determinazione delle
spese amministrative e di procedura che le parti devono versare in misura uguale entro i venti giorni dalla comunicazione.
6. Decorso inutilmente detto termine il procedimento si
28
intende abbandonato.
7. L’arbitro, entro quindici giorni dalla comunicazione
della nomina, deve inoltrare la sua accettazione e
sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, allegato A) al presente Regolamento.
8. Contestualmente deve fissare l’udienza di comparizione personale delle parti entro e non oltre i successivi venti giorni.
9. La Segreteria comunica alle parti la data dell’udienza.
10. All’udienza vengono sentite personalmente le parti,
viene espletato il tentativo di conciliazione e si procede alla discussione orale.
11. Il lodo dovrà essere pronunciato e depositato entro
tre mesi.
12. Qualora all’udienza di audizione delle parti, queste
ultime producano nuovi documenti, l’arbitro potrà
differire la trattazione della vertenza ad altra udienza
da tenersi comunque entro i successivi venti giorni.
13. In tal caso il termine dei tre mesi per la pronuncia del
lodo decorrerà dalla data di tale seconda udienza.
29
INDICE
Presentazione
p.
3
Lo Statuto della Camera Arbitrale
p.
5
Premessa
p.
7
Titolo I
Organi della Camera Arbitrale
p.
9
Art.1
Il Consiglio
p.
9
Art.2
La Corte
p.
10
Art.3
La Segreteria
p.
11
Il Regolamento della Camera Arbitrale
p.
13
Titolo I
Disposizioni preliminari
p.
15
Art.1
Applicazione del Regolamento
p.
15
Art.2
Tipo di arbitrato
p.
15
Art.3
Sede dell’arbitrato
p.
16
Art.4
Norme applicabili
p.
16
al procedimento
30
Art.5
Arbitro Unico
p.
16
Art.6
Arbitrato con pluralità di parti
p.
17
Titolo II
Degli arbitri
p.
18
Art.7
Modalità di nomina
p.
18
Art.8
Accettazione dell’incarico
p.
18
Art.9
Ricusazione, rinuncia,
revoca e sostituzione
p.
19
Titolo III Il procedimento
p.
21
Art.10
Attivazione del procedimento
arbitrale
p.
21
Art.11
Costituzione di parte convenuta
p.
22
Art.12
Notificazione degli atti
p.
23
Art.13
Pagamento spese
p.
23
Art.14
Trasmissione degli atti agli arbitri
p.
24
Art.15
Tentativo di conciliazione
p.
24
Art.16
Attività istruttorie
p.
25
Art.17
Comunicazioni
p.
25
Art.18
Termine per il lodo
p.
26
Art.19
Spese
p.
26
Art.20
Correzione, interpretazione
del lodo
p.
27
Art.21
Obbligo di riservatezza
p.
27
Art.22
Conservazione dei documenti
p.
27
p.
28
Titolo IV Il procedimento di arbitrato
rapido
31
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