Caprini Indice Mi prendo cura dei miei caprini 3 Esigenze Movimento Riposo Alimentazione, abbeveraggio, occupazione Gestazione e parto Contatti sociali Salute 4 4 5 6 6 7 7 Utilizzo Carne Latte Transporto Interventi Allevamento 8 8 9 9 10 10 Appendice 11 Tenetevi informati abbonandovi alla newsletter. Trovate informazioni dettagliate sul sito www.miprendocuradelmioanimale.ch Mi prendo cura dei miei caprini L’allevamento caprino viene praticato da quasi 10 000 anni. I caprini domestici discendono dalle capre del Bezoar, note anche con il nome di egagri. Queste vivono in gruppi in zone aride e montuose dell’Asia, che esplorano in lungo e in largo alla ricerca di cibo. In Svizzera vivono oltre 20 000 caprini, per lo più detenuti per la produzione di latte. Esistono anche caprini da carne, tra cui in particolare le capre boere. Le capre nane si presterebbero invece solo come animali da compagnia. > 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Per i caprini sono particolarmente importanti il movimento e i contatti con i conspecifici, compresi i combattimenti con cui questi animali tendono a stabilire una gerarchia. Per saperne di più sulle esigenze dei caprini, su come riescano a soddisfarle e sulla loro convivenza con l'uomo, invitiamo a consultare il portale ‘Mi prendo cura del mio animale', contenente anche informazioni riguardanti i requisiti in materia di igiene delle derrate alimentari. > 455.110.1 Ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_110_1.html > Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html > Ordinanza sugli alimenti per animali http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_307.html > Ordinanza SSRA http://www.admin.ch/ch/i/rs/910_132_4/index.html > Ordinanza URA http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_132_5.html > Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html > Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst http://www.admin.ch/ch/i/rs/910_133/index.html > Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home > E in particolare la sezione allevamento caprino del SSPR (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=prog_sek_ziegen > Rivista «Forum Petits ruminants» (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=forum&l=fr&p=home > Pro Specie Rara: Le razze caprine svizzere rare http://www.prospecierara.ch/Generator.aspx?tabindex=3&tabid=617&palias=it Ottobre 2009 3 Esigenze Alcuni aspetti particolarmente importanti per i caprini sono il movimento e i contatti sociali. I caprini amano muoversi ed esplorare in lungo e in largo il caprile e i pascoli. Hanno bisogno del gregge, ma devono potersi muovere e ritirare anche in maniera indipendente. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Gli animali hanno molteplici esigenze che, in una certa misura, devono poter soddisfare. Solo in questo modo possono esprimere un comportamento normale. Tale possibilità deve essere offerta anche agli animali che non vivono allo stato libero. Ciò è importante non solo per il loro benessere, ma anche per il loro stato di salute e per garantire rendimenti eccellenti. Art. 1–15 Art. 19 Caprini \ Esigenze \ Movimento Movimento I caprini si muovono molto, saltano sugli oggetti e sono ottimi arrampicatori. Oltre a essere salutare, il movimento favorisce la fertilità degli animali. La stabulazione fissa dei caprini è ancora ammessa solo all'interno di stalli già esistenti. Anche gli animali tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, durante il periodo vegetativo per almeno 120 giorni, e durante il periodo invernale per almeno 50 giorni. Ciò deve essere annotato in un registro delle uscite. Solo nelle stalle a stabulazione libera o, ancora meglio, sui pascoli o nella corte sono liberi di stabilire il proprio rango all'interno del gruppo, esplorare l'ambiente circostante o pensare alla propria igiene. Fase transitoria: termini e disposizioni – Uscita per caprini detenuti con il metodo della stabulazione fissa: prescritta dal 2010 – Stabulazione fissa: per i nuovi impianti è vietata con effetto immediato – Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasformazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018 > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) I caprini tendono a muoversi insieme ai propri conspecifici, ma vogliono anche essere liberi di evitarli. A tale scopo devono avere a disposizione lo spazio e le possibilità di ritirarsi stabilite dai requisiti minimi. È importante in particolare che i caprili siano dotati di superfici sopraelevate. Per consentire il movimento e l'usura degli unghioni, i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli, asciutti nonché stabili. I pavimenti perforati rischiano di provocare danni agli unghioni, e possono essere impiegati solo per gli esemplari adulti. Nei caprili di nuova costruzione, la stabulazione su pavimenti perforati è vietata per tutti gli animali. Ottobre 2009 http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 3, 7, 34, 55 Allegato 1 tab 5 Allegato 5 4 Caprini \ Esigenze \ Riposo Riposo Nella stalla come al pascolo, i caprini necessitano di un luogo di riposo asciutto. Per potersi coricare in modo rilassato, i caprini necessitano anzitutto di spazio a sufficienza, secondo quanto riportato nei requisiti minimi. Anche la sistemazione del settore di riposo è importante. L'ideale è dotare i caprili di nicchie di riposo sopraelevate a diverse altezze per consentire agli animali di mantenere tra loro le distanze e impedire eventuali scontri. Per evitare che gli animali abbiano freddo, la stalla deve disporre di un settore di riposo pulito, asciutto, provvisto di lettiera e al riparo dalle correnti d'aria. Per i caprini sono indicate le cosiddette stalle a stabulazione libera su lettiera profonda a uno o due compartimenti, dotate di un settore di riposo altrettanto provvisto di lettiera. Fase transitoria: termini e disposizioni – Requisiti minimi: per le nuove costruzioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018. – Settore di riposo provvisto di lettiera: la disposizione entra in vigore con effetto immediato per le nuove costruzioni; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2010. – Stabulazione fissa: il 2010 rappresenta il temine ultimo per la sostituzione dei pavimenti perforati. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html I caprini possono essere tenuti anche all'esterno. In tal caso, tuttavia, in presenza di temperature eccessivamente ridotte o elevate gli animali necessitano di un'adeguata protezione. Per ripararsi dal freddo e soprattutto dall'umidità, a cui sono particolarmente sensibili, devono avere a disposizione un rifugio provvisto di un settore di riposo asciutto e riparato dal vento. Il rifugio deve poter ospitare tutti gli animali e dovrebbe essere dotato di diverse entrate per consentire l'accesso anche ai componenti del gregge di rango inferiore. In caso di temperature elevate, tutti i caprini devono avere la possibilità di ripararsi all'ombra, ad esempio sotto gli alberi o in altre zone d'ombra naturali. Se al pascolo non vi sono luoghi in grado di offrire un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici, in caso di condizioni meteorologiche estreme gli animali devono essere stabulati. Ottobre 2009 Art. 6, 34, 36, 55 Allegato 1 tab 5 Allegato 5 5 Caprini \ Esigenze \ Alimentazione, abbeveraggio, occupazione Alimentazione, abbeveraggio, occupazione I caprini hanno bisogno di cibo e acqua in quantità sufficienti. Solo così stanno bene e producono latte e carne a sufficienza. Specialmente per gli animali da cui ci si aspetta una produttività elevata, il foraggiamento è un aspetto da non sottovalutare. I caprini sono animali esigenti: non si accontentano di mangiare quanto viene offerto loro, ma si prendono del tempo per poi scegliere ciò che va loro più a genio. È normale che scartino qualcosa, va messo in conto se si intende ottenere una produttività elevata. I caprini devono avere sempre la possibilità di nutrirsi nel modo più vario possibile. Per riuscire a sfamare anche gli animali di rango inferiore, è importante che i caprili siano dotati di mangiatoie ben attrezzate. In caso di foraggiamento razionato si consiglia di legare temporaneamente gli animali o fissarli a rastrelliere. La presenza di paraventi tra le mangiatoie consente anche agli animali di rango inferiore di mangiare in tutta tranquillità. I capretti di età superiore a due settimane, sia quelli da allevamento che quelli da ingrasso, devono poter accedere in modo illimitato, durante la fase di sviluppo, al fieno e ad altro foraggio grezzo adeguato. Fase transitoria: termini e disposizioni – Requisiti minimi: per le nuove costruzioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018 > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 4, 56 Allegato 1 tab 5 Allegato 5 > Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP: Alimenti per I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno, soprattutto in caso di temperature elevate, quando il fabbisogno idrico aumenta notevolmente. L'acqua deve essere fresca e pulita. La soluzione migliore è predisporre degli abbeveratoi ben accessibili da più lati. capre http://www.alp.admin.ch/themen/00584/00614/index.html?lang=it Caprini \ Esigenze \ Gestazione e parto Gestazione e parto Le femmine gravide hanno bisogno di tranquillità per poter partorire. Per i capretti il contatto con la madre e i conspecifici è essenziale. I piccoli dovrebbero inoltre assumere colostro in quantità sufficiente. Le femmine gravide e i capretti sono particolarmente sensibili alle condizioni meteorologiche estreme e allo stress. Devono poter avere sempre a disposizione foraggio e acqua in quantità sufficienti. Affinché l'allevamento sia proficuo è necessario tener conto delle loro esigenze. In vista del parto, le capre tendono a isolarsi dal gregge. È bene quindi che il caprile sia dotato di un reparto speciale, che garantisca almeno il contatto visivo con i conspecifici. Dopo la nascita, la madre pulisce i capretti leccandoli; in tal modo si crea un legame tra la capra e i suoi piccoli, particolarmente importante se il capretto rimane con la madre. È inoltre fondamentale che tutti i capretti possano assumere colostro in quantità sufficiente, poiché tale alimento rafforza il sistema immunitario dei giovani animali. no anche ad assumere cibi solidi. È quindi importante che abbiano sempre a disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. Per svilupparsi in modo normale, i capretti necessitano del contatto con i propri conspecifici. Pertanto devono essere tenuti in gruppo fino all'età di quattro mesi, sempre che l'azienda conti più di un capretto. La detenzione all'aperto può essere eccessivamente stressante per le capre in gestazione avanzata. Le greggi in cui sono presenti tali animali devono essere controllate due volte al giorno. Durante l'inverno, le capre in procinto di partorire devono essere stabulate, e nelle prime due settimane successive al parto devono poter avere accesso in qualsiasi momento a un caprile o a un riparo. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) I capretti succhiano naturalmente il latte dalla madre circa 20 volte al giorno. Verso le due settimane di vita comincia- Ottobre 2009 http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 55, 56 6 Caprini \ Esigenze \ Contatti sociali Contatti sociali I caprini hanno una vita sociale intensa. Il contatto con i conspecifici e la presenza di caprili ben attrezzati sono quindi fattori imprescindibili. I caprini sono animali sociali. Stabiliscono le gerarchie all'interno del gregge attraverso dei combattimenti. Per questo è importante che le greggi rimangano il più possibile costanti, e occorre prestare particolare attenzione all'introduzione di nuovi elementi. I caprili devono essere strutturati in modo tale che anche gli animali di rango inferiore possano mangiare, abbeverarsi e coricarsi. La convivenza di animali con e senza corna può comportare problemi. Talvolta può rendersi necessario riservare agli animali malati o alle femmine in procinto di partorire un settore speciale del caprile. Se sono presenti caproni, può essere opportuno predisporre una separazione per motivi legati all'allevamento, purché gli animali riescano a mantenere il contatto visivo con i propri conspecifici. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) I caprini tendono a vivere in gruppo e devono avere almeno il contatto visivo con i conspecifici. Il gruppo è particolarmente importante per i capretti; per questo, essi possono essere tenuti singolarmente fino ai quattro mesi di vita solo se nell'azienda non vivono altri giovani esemplari. http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 3, 9, 13, 55 Caprini \ Esigenze \ Salute Salute Gli animali tenuti in buone condizioni sono più sani. Essendo amanti del movimento, i caprini devono vivere in stalle attrezzate in modo da impedire che si feriscano. Se gli animali si ammalano, occorre prestare loro cure specifiche. L'adozione di sistemi di detenzione adeguati è una premessa imprescindibile per mantenere gli animali in buona salute. In tal senso, non sono importanti solo un foraggiamento sufficiente e l'abbeveraggio, bensì anche il movimento e i contatti sociali. È stato infatti provato che tutti questi aspetti hanno effetti benefici sulla salute dei caprini e contribuiscono a prevenirne le malattie. Anche un buon clima all'interno della stalla svolge un ruolo estremamente importante. È inoltre importante che, nei locali dove soggiornano, gli animali dispongano di sufficiente luce naturale, di superfici pulite e non siano costantemente esposti a rumori eccessivi. Poiché i caprini amano esplorare minuziosamente lo spazio in cui vivono e arrampicarsi ovunque sia possibile, i caprili devono essere strutturati in modo tale da ridurre il più possibile il rischio di ferimenti. Il detentore deve controllare con sufficiente frequenza gli animali e gli impianti di stabulazione – corde, catene e altri dispositivi d'attacco – per poter intervenire in tempo in caso di malattie o ferite e ovviare a eventuali danni. Un controllo regolare – almeno una volta al giorno – è indispensabile anche in caso di detenzione al pascolo. l'insorgere di malattie negli animali. Qualora gli animali si ammalino, i detentori sono tenuti a curarli, trovare loro una sistemazione o eventualmente abbatterli, a seconda delle loro condizioni di salute. In caso di perplessità, è opportuno consultare il veterinario dell'effettivo. I detentori di animali sono tenuti a indicare i medicamenti impiegati nel giornale dei trattamenti. I veterinari sanno come garantire la sicurezza alimentare in seguito a un trattamento medicamentoso (termini d'attesa), e conoscono la procedura da adottare in caso di notifica obbligatoria di determinate malattie, come ad esempio l'artrite encefalite caprina (AEC), alle autorità veterinarie. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 5, 7 , 8, 11, 12, 33 > 455.110.1 Ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_110_1.html Art. 2 Art. 6 cpv. 3 I detentori devono sottoporre gli animali a cure specifiche, in particolare per quanto riguarda gli unghioni e il pelo. In caso di infestazione da parassiti occorre procedere alla sverminazione o ad altro trattamento antiparassitario. In generale, la detenzione dovrebbe prevenire il più possibile Ottobre 2009 Art. 30 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html 7 Utilizzo In Svizzera, i caprini vengono allevati per la produzione di carne e latte. In passato la capra era considerata «la vacca dei poveri». Oggi, da un punto di vista numerico, la sua importanza è andata scemando. La carne di capretto e il formaggio di capra sono tuttavia prodotti di nicchia apprezzati. Importante: i soggetti che detengono un numero di caprini superiore a 10 devono dimostrare di possedere un attestato di capacità oppure un'adeguata formazione. Caprini \ Esigenze \ Carne Carne Negli ultimi anni la carne di capretto ha registrato un crescente successo. La produzione locale di carne caprina è tuttavia limitata. Al macello gli animali si trovano in un ambiente sconosciuto con altro bestiame di specie diverse. Tale situazione è per loro fonte di agitazione e stress. Pertanto, in questa ultima fase della loro vita, è particolarmente importante che i caprini da ingrasso vengano trattati in modo adeguato, sia durante il trasporto che da parte del personale addetto al macello. L'eccessivo stress prima della macellazione si ripercuote negativamente anche sulla qualità della carne. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali Art 177–188 Prima di essere sottoposti a dissanguamento, i caprini da macello possono essere storditi esclusivamente con un punzone o una pallottola nel cervello oppure attraverso l'elettricità. Ottobre 2009 8 Caprini \ Esigenze \ Latte Latte Una produzione lattiera redditizia e adeguata all’animale richiede notevoli sforzi a livello di detenzione, sorveglianza delle condizioni di salute, foraggiamento, igiene delle aziende e processi lavorativi. In generale occorre assicurarsi che i locali siano puliti e in buono stato. Per produrre un latte di qualità ineccepibile, le mammelle devono essere sane. Pertanto i giacigli devono essere asciutti e puliti, nonché provvisti di lettiera adeguata. La presenza di eventuali infiammazioni mammarie mina lo stato di salute degli animali, richiede spesso l'impiego di medicamenti, pregiudica la qualità del latte e determina, non da ultimo, una produttività inferiore. Il latte è un alimento prezioso, ma può anche essere vettore di germi patogeni. Esistono numerose situazioni in cui la fornitura di latte è vietata. Ecco le principali: – latte di animali trattati con medicamenti che richiedono il rispetto di un termine d'attesa per la fornitura del latte – latte che non rispetta i requisiti di igiene – latte contenente sostanze indesiderate – latte di animali affetti da una malattia che può comprometterne la qualità – latte della premungitura concerne il latte destinato alla produzione casearia vigono disposizioni particolari per il foraggiamento con insilati. Essendo facilmente deperibile, il latte richiede condizioni igieniche impeccabili. Le superfici e i materiali che entrano in contatto con questo alimento non devono quindi alterare il latte stesso. È altrettanto essenziale garantire un immagazzinamento a regola d'arte. Le prescrizioni inerenti al raffreddamento dipendono dalla durata di immagazzinamento nell'azienda e devono essere assolutamente rispettate. OQL http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_0.html OIgPL http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_021_1.html OPPrim http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_020.html Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD Gli alimenti e l'acqua per l'abbeveraggio devono essere puliti e ineccepibili dal profilo igienico. Per quanto http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html Caprini \ Esigenze \ Transporto Transporto I trasporti rappresentano per gli animali un’enorme fonte di stress, e andrebbero pertanto limitati il più possibile. Conformemente all'Ordinanza sulla protezione degli animali, gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. E devono essere adeguatamente preparati per il trasporto, durante il quale vanno trattati con riguardo. Le rampe per caricare e scaricare gli animali dai mezzi di trasporto devono essere antisdrucciolevoli. Il pavimento dei veicoli deve essere provvisto di lettiera. Se lo spazio a disposizione sul mezzo di trasporto è eccessivamente ridotto vi è il rischio di scontri con altri animali. Se lo spazio è invece eccessivamente ampio, gli animali vengono scaraventati da una parte all'altra del vano durante le curve. dei propri collaboratori. Per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il viaggio. Il conducente del mezzo e l'addetto agli animali devono possedere una formazione pratica e teorica e sono tenuti ad aggiornarsi regolarmente. Nel caso dei trasporti all'estero di durata superiore alle 8 ore, è obbligatorio sottoporre preliminarmente un piano di trasporto all'UFV. I trasporti internazionali in Svizzera sono limitati esclusivamente al traffico ferroviario o aereo. >455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html In Svizzera, i trasporti di bestiame non devono superare le 6 ore. Chi trasporta animali a titolo professionale è tenuto a provvedere alla formazione e all'aggiornamento Ottobre 2009 Capitolo 7: Trasporto di animali Art. 150–176 9 Caprini \ Esigenze \ Interventi Interventi La decornazione e la castrazione dei caprini senza anestesia sono vietate. In linea di principio, gli interventi dolorosi possono essere effettuati esclusivamente da una persona esperta e sotto anestesia. Il detentore può procedere personalmente alla castrazione precoce o decornazione nelle prime settimane di vita dell'animale solo se è in possesso di un attestato di capacità. È vietato l'utilizzo di anelli elastici e sostanze corrosive per asportare le corna o la base delle corna. È altresì vietato eseguire interventi al pene di montoni e caproni utilizzati per evidenziare i calori. > 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html Art. 16 > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 15, 19, 32, 203 Caprini \ Esigenze \ Allevamento Allevamento L’allevamento deve essere praticato in modo tale che gli animali siano in buone condizioni di salute, escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino il benessere e la dignità. In particolare, è vietato allevare animali privi, per motivi ereditari, di parti del corpo o organi tipici della specie o che presentano malformazioni che potrebbero provocare sofferenze all'animale. Eventuali interventi sull'animale nell'ambito dei metodi riproduttivi artificiali possono essere eseguiti unicamente da esperti in possesso di una specifica formazione. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali È altresì vietato l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello proprio della specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittura impossibile la vita con animali conspecifici. (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Capitolo 2, Sezione 4: Allevamento di animali Art 25–30 Se gli animali non manifestano il naturale comportamento riproduttivo, è vietato ovviare a tale carenza attraverso metodi riproduttivi artificiali. Ottobre 2009 10 Appendice Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Appendice 4 Appendice 5 Appendice 6 Appendice 7 Appendice 8 Misure minime per la detenzione di caprini Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di caprini all’aperto Adeguato foraggiamento dei caprini nella stabulazione libera Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali OVINI / CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.1_(1)_i | ottobre 2009 Misure minime per la detenzione di caprini luce netta Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta). Dimensioni nella stabulazione individuale I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 55 cpv. OPAn). • Per i box singoli di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008 Superficie del box, m 2 1) 1) Capre giovani e capre nane Capre e becchi Capre e becchi 23-40 kg 40-70 kg oltre 70 kg 2.0 3.0 3.5 1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. • Per i box singoli esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018 Capre Becchi oltre 12 mesi Superficie del box, m 2 2.5 3.0 1/3 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.1_(1)_i | ottobre 2009 Dimensioni nella stabulazione in gruppo • Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008 1) 1) fino a 12 kg Capre giovani e capre nane 12-22 kg Capre giovani e capre nane 23-40 kg Capre e becchi 40-70 kg Capre e becchi oltre 70 kg 15 20 30 35 40 foraggiamento per capo per 1 1 1,1 1,25 1,25 gruppi fino a 15 capi gruppi di oltre 15 capi; 1 1 1 1 1 0,5 1,2 1,7 2,2 0,4 1,0 1,5 2,0 Capretti Larghezza della posta di foraggiamento per capo, cm, Numero di poste di per ogni animale in più Superficie del box per 2) 2 capo , m per gruppi fino a 15 capi gruppi di oltre 15 capi; 0,3 per ogni animale in più 3) 0,2 1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Almeno il 75 % dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. L’80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo. 2 3) La superficie del box deve essere di almeno 1 m . • Per i box esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018 Capretti Capre giovani Capre fino a 3 mesi fino a 12 mesi oltre 12 mesi 1 1 1 1 20 30 35 60 0.4 0.9 1.0 1.5 Numero di poste di foraggiamento per capo Larghezza della posta di foraggiamento per capo, cm 1) Superficie del box per capo , m 2 Becchi 1) Almeno l’80 % dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. L’80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo. Dimensioni nella stabulazione fissa dei caprini • Consentita soltanto per le stalle d’alpeggio o le poste esistenti al 1° settembre 2008 Larghezza della posta, cm Lunghezza della posta 2), cm 1) 1) Capre giovani e capre nane Capre e becchi Capre e becchi 23-40 kg 40-70 kg oltre 70 kg 40 50 60 75 95 95 1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Fino al 31 agosto 2010 le poste possono presentare perforazioni per il 25 % al massimo della superficie. 2/3 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.1_(1)_i | ottobre 2009 Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 3 OPAn Detenzione adeguata degli animali 1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. 2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati. 3 L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali. 4 Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati. Art. 8 OPAn Poste, box, dispositivi d’attacco 1 Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. 2 Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali. Art. 10 OPAn 1 Requisiti minimi I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3. 2 Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all’allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione. 3 L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali. Art. 55 OPAn Detenzione 1 I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita. 2 Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d’estivazione. 3 I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera. 4 I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici. 5 I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un capretto. 3/3 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.2_(1)_i | ottobre 2009 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini • Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008 Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv.1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Devono essere rispettate le seguenti misure: Distanza massima fra le traverse, mm Larghezza minima delle traverse, mm Capre e becchi di oltre 30 kg 20 40 Capre e becchi di oltre 30 kg 20 1) Categoria di peso Pavimenti grigliati in calcestruzzo Graticolati in plastica 1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie. • Per i box esistenti al 1° settembre 2008 In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo, per le capre e i becchi adulti si applicano le seguenti misure: Categoria di peso Pavimenti grigliati in calcestruzzo Capre e becchi adulti Distanza massima fra le traverse, mm Larghezza minima delle traverse, mm 20 40 1/2 Informazioni tecniche − Protezione degli animali Pavimenti grigliati in calcestruzzo N. 9.2_(1)_i | ottobre 2009 Pavimenti perforati I pavimenti perforati non sono indicati per i caprini. Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera. Valutazione di pavimenti grigliati: A) B) C) E) posa piana posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento larghezza delle fessure appropriata e costante spigoli levigati, nessuna sbavatura Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 7 OPAn 1 Ricoveri, parchi, suolo I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 2 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Principio 1 La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali. 2 I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante. Art. 5 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici perforati per ovini e caprini Pavimenti 1 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. 2 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. 3 Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm. 2/2 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di caprini all’aperto Indice 1. 2. 3. 4. 5. Definizione Esposizione del problema Bisogni dei caprini nella detenzione all’aperto Dimensione dei ripari Basi legali 1. Definizione Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il soggiorno permanente, 24 ore su 24, di animali domestici in un'area recintata situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni. Le condizioni climatiche estreme sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare intenso oppure da freddo, umidità e vento. 2. Esposizione del problema Oggi la detenzione all'aperto di caprini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano grande diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano di infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione all'aperto corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali dei caprini (comportamento sociale e nutrizionale, movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche). Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle capacità di adattamento degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a condizioni climatiche estreme, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure umidità, freddo e vento. A volte anche il grado di compattezza del suolo, a causa di un suo eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto comportano inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di conseguenza, non vengano più sufficientemente accuditi. 1/5 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009 In linea di massima ciò vale anche per la detenzione nella regione d’estivazione. In questo caso, il problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di regola di una superficie molto più ampia. Quest’ultima offre normalmente un numero sufficiente di strutture naturali quali alberi, cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi il luogo di riparo più adatto a loro. Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. 2 OPAn). 3. Bisogni dei caprini nella detenzione all’aperto I mutamenti climatici producono negli animali delle reazioni comportamentali, frutto di meccanismi fisiologici di adattamento. Così, in condizioni di gran caldo gli animali tendono ad aumentare la dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza, necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi. Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può risultare insufficiente. Per quanto riguarda le condizioni climatiche è pero impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche. I caprini sopportano bene il caldo, ma sono molto sensibili all’umidità. Il loro vello ha un’azione idrorepellente molto limitata, di conseguenza quando si trovano al pascolo, in caso di pioggia spesso smettono addirittura di nutrirsi. Il freddo, invece, lo sopportano molto bene se vi sono abituati. La ricerca da parte degli animali di un riparo dalle condizioni climatiche estreme non dipende unicamente dalla durata di queste ultime o da fattori ambientali come l'altitudine e l'esposizione, bensì anche dalle caratteristiche specifiche degli animali in questione. Ad esempio: razza, età, stato nutrizionale, condizioni del pelame, oppure da altri fattori particolari, come potrebbe essere il momento del parto. I capretti appena nati hanno scarse riserve energetiche e, a causa dell'assenza di cuscinetti adiposi e del vello ancora sottile, sono molto sensibili alle basse temperature e all'umidità. Perciò, durante il periodo di foraggiamento invernale le capre in avanzato stato di gravidanza devono essere stabulate prima di partorire e, dopo il parto, devono essere tenute in stalla per almeno due settimane (art. 7 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). È consigliabile seguire tale procedura anche in estate. Le esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme variano molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. 1 OPAn). Il suolo non deve causare agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi 2/5 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009 possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare un conseguente stato di spossatezza. In caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani). Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi. A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne di artificiali, oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti in un luogo ove possano mettersi al riparo (art. 36 cpv. 1 OPAn). L'utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio. Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato calpestamento del suolo che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6 cpv. 3 OPAn). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo. Nella detenzione all’aperto solitamente è il pascolo ad offrire foraggio agli animali. Pertanto la quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Il fabbisogno di acqua dei caprini può variare molto, ad esempio dipende molto dal contenuto dell’acqua nel foraggio, se producono latte e dal caldo. In ogni caso, i caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto (art. 56 cpv. 1 OPAn). In caso di calura, l’aver accesso all’acqua due volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l’acqua deve essere costantemente disponibile. Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre accudire in modo continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie). Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Se sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo va effettuato almeno due volte al giorno (art. 7 cpv. 2). Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (art. 7 cpv. 3). 3/5 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009 4. Dimensione dei ripari Al momento della realizzazione di ripari per caprini, è importante fare in modo che le aperture siano sufficientemente larghe, così da evitare che gli animali di rango elevato possano impedire l'entrata a quelli di rango inferiore. Per questo motivo, i ripari dotati di numerose aperture sono quelli più funzionali. Un riparo ben strutturato aiuta ad evitare scontri tra animali, permettendo anche a quelli di rango inferiore di trovare posto al suo interno. In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le seguenti misure minime (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici): Caprini Superficie del box 2 capo, m 2) 3) per Capretti fino a 12 kg 0,15 Capre giovani e capre nane 12-22 kg 0,3 Capre giovani e capre nane 23-40 kg 0,7 1) Capre e becchi 40-70 kg 0,8 1) Capre e becchi oltre 70 kg 1,2 1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) L’80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo. 3) Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto ( art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). 4/5 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009 5. Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche. Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 36 OPAn Detenzione permanente all’aperto 1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto. 2 Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.. Art. 56 OPAn Foraggiamento 1 caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto. 2 capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo. Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici materia di ripari, pavimenti, foraggio Requisiti in 1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3. 2 Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non può essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. 4 Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati. Art. 7 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite 1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali. 2 In vista di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno. 3 Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata. 4 Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile. 5/5 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.4_(1)_i | ottobre 2009 Adeguato foraggiamento dei caprini nella stabulazione libera In Svizzera la stabulazione fissa dei caprini è una pratica ancora molto diffusa. In conformità con quanto disposto nella revisione 2008 dell’ordinanza sulla protezione degli animali, non possono più essere installate nuove poste per i caprini (art. 55 cpv. 2 OPAn). Questa nuova disposizione comporta un cambiamento di mentalità da parte dei detentori di caprini. Nel caso delle capre prive di corna, la stabulazione libera è già diffusa, soprattutto negli allevamenti caprini di grandi dimensioni (con 30 e più esemplari). Numerosi allevatori, tuttavia, si dimostrano ancora scettici: ritengono infatti che la stabulazione libera non sia particolarmente adeguata alle capre con le corna poiché si tratta di animali troppo aggressivi. Tali dubbi sono giustificati? Come si deve strutturare il settore di foraggiamento soprattutto nel caso delle capre con le corna? Pericolo di fast food forzato soprattutto nel caso di caprini con corna di rango inferiore La percentuale di aggressioni nei caprini con le corna non è superiore a quella registrata per i conspecifici senza corna. Eventuali difficoltà al settore di foraggiamento sono tuttavia imputabili alla rigida gerarchia e al comportamento alimentare selettivo della specie. Soprattutto nei piccoli gruppi e qualora il numero di poste di foraggiamento sia esiguo, può avvenire che ai caprini di rango inferiore non sia concesso tempo sufficiente per nutrirsi o che essi debbano condividere una posta con un altro animale (foto 1). Tuttavia, è importante che tutti gli animali possano assumere una razione alimentare adeguata. Tale risultato si può ottenere tramite una buona gestione del foraggiamento e una corretta organizzazione delle poste. Foto 1: la capra di rango superiore prende possesso di un intero lato della mangiatoia 1/3 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.4_(1)_i | ottobre 2009 Misure per un foraggiamento adeguato dei caprini Gli impianti di stabulazione costruiti a partire dal 1° settembre 2008 devono presentare un numero di poste di foraggiamento superiore a quello degli animali detenuti (all. 1 tab. 5 OPAn). In questo modo i caprini sono in grado di scegliersi meglio il proprio vicino alla posta di foraggiamento e il detentore può spostare un esemplare in caso di incompatibilità fra gli animali. Le misure di gestione adeguate e la strutturazione delle poste variano a seconda che gli animali siano alimentati in modo razionato o dispongano del cibo 24 ore su 24. L’alimentazione razionata, che è il metodo più diffuso in Svizzera, nella maggior parte dei casi impone che gli animali siano legati durante il foraggiamento, per un periodo prestabilito, oppure che vengano chiusi all’interno di rastrelliere. Tra le singole poste di foraggiamento dovrebbero inoltre essere inseriti degli schermi, sufficientemente stabili e di dimensioni tali da impedire che gli animali si tocchino con le corna. Nella stabulazione libera a gruppi, i problemi possono essere ridotti soprattutto grazie a una gestione adeguata del foraggiamento (quantità e qualità del foraggio, frequenza della somministrazione di foraggio). In linea di principio, è bene somministrare quantità di foraggio sufficienti, più volte al giorno, in modo tale che anche i caprini di rango inferiore, che hanno accesso al cibo dopo i conspecifici di rango superiore, possano assumere un quantitativo di foraggio sufficiente e di buona qualità. Esistono diverse soluzioni anche per le poste di foraggiamento: mangiatoie, rastrelliere, palizzate e tubi allineatori rigidi. Ognuna presenta vantaggi e svantaggi e trova un diverso impiego. Nel caso dei caprini con le corna, è importante che le rastrelliere garantiscano all’animale una buona visione posteriore e gli consentano di sfilarsi rapidamente e cedere il posto in caso di minaccia da parte di un esemplare di rango superiore (foto 2). Foto 2: Questa rastrelliera garantisce ai caprini una buona visione posteriore e consente loro di sfilarsi rapidamente, qualora si avvicini un animale di rango superiore. Grazie agli schermi gli animali possono nutrirsi indisturbati. Decisiva è anche una concezione ottimale del settore di foraggiamento. Per quanto possibile, esso dovrebbe essere nettamente separato dal settore di riposo, in modo che gli animali che mangiano non disturbino il sonno degli altri. È bene anche inserire pareti divisorie, al fine di suddividere il settore di foraggiamento in più aree distinte, oppure prevedere diversi punti di foraggiamento. Si tratta di due soluzioni che permettono a un animale gerarchicamente inferiore di evitare facilmente un conspecifico di rango superiore e di proteggersi meglio da eventuali attacchi. Una stabulazione libera adeguata è assolutamente realizzabile anche nel caso di razze dal carattere forte e munite di corna. Per i caprini, essa non è altro che il risultato di una perfetta sinergia tra diversi elementi che possono variare notevolmente a seconda della dimensione del gregge, del tipo di stabulazione e del foraggio. 2/3 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.4_(1)_i | ottobre 2009 Per ulteriori informazione e approfondimenti: • Informazioni tecniche N. 9.1_(1)_i “Misure minime per la detenzione dei caprini” Per avere informazioni circa il numero e la larghezza previsti per le poste di foraggiamento. • Rapporto FAT n. 606/2003: Behornte Ziegen im Laufstall? Zusätzliche Fressplätze reduzieren Probleme der rangtiefen Tiere (disponibile solo in lingua tedesca e francese). • Rapporto FAT n. 622/2004: Der ziegengerechte Fressplatz im Laufstall. Beobachtungen aus der Praxis (disponibile solo in lingua tedesca e francese). I documenti sopraccitati possono essere scaricati dal portale sulla protezione degli animali, dalla home page dell’istituto di ricerca Agroscope Reckenholz - Tänikon ART (www.art.admin.ch in lingua tedesca, francese e inglese) o richiesti a quest’ultimo al numero 052 368 31 31. Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 4 OPAn Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. 2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della specie. Art. 55 OPAn Detenzione 1 I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita. 2 Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d’estivazione. 3 I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera. 4 I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici. 5 I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un capretto. 3/3 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini L’importanza del clima della stalla per l’animale Il clima della stalla è tanto importante ai fini di un sistema di detenzione rispettoso degli animali quanto lo sono le condizioni di spazio, le attrezzature utilizzate nella stalla, la cura e l’alimentazione degli animali. Il clima della stalla (clima interno) si differenzia in misura più o meno consistente dal clima esterno per temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria nonché per concentrazione di gas nocivi e di particelle di polvere. I gas nocivi sono prodotti dal metabolismo animale (respirazione, escrementi), mentre la polvere proviene principalmente dagli alimenti, dalla lettiera, dalle particelle cutanee, dalle piume e dagli escrementi essiccati. Il clima della stalla è un fattore complesso nella detenzione degli animali da reddito che non può essere considerato indipendentemente da altre condizioni di detenzione quali il tipo di stalla, l’alimentazione e la cura degli animali. In linea di principio va osservato che nei sistemi di detenzione gli animali sono sempre tenuti in uno spazio limitato ed hanno poche possibilità di sottrarsi al clima prevalente nella stalla. L’ordinanza sulla protezione degli animali esige pertanto che il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali (art. 11 cpv. 1). È compito del detentore garantire che il clima della stalla sia tale da non richiedere agli animali uno sforzo di adattamento superiore alle loro facoltà. A tal fine, il detentore ha due possibilità: reagire ad ogni singola situazione adottando misure puntuali che evitino di stressare gli animali. In un caprile, ad esempio, in presenza di temperature basse, può ricoprire il settore di riposo con ulteriore lettiera. Oppure può strutturare il suo sistema di detenzione in modo che, a seconda del tipo di clima presente nel caprile, gli animali possano soggiornare negli ambienti che meglio rispondono ai loro bisogni, ad esempio garantendo l'accesso permanente a un parchetto all’aperto. Un’attenzione particolare va riservata agli animali che vengono trasferiti da una stalla calda ad una stalla fredda o viceversa. Di norma, gli animali hanno bisogno di alcuni giorni prima che i processi fisiologici di adattamento producano tutti i loro effetti. I processi morfologici (crescita del pelame, immagazzinamento del grasso) richiedono un periodo di adattamento ancora più lungo. Durante questa fase transitoria può quindi rendersi necessario adottare apposite misure (ad esempio munire il settore di riposo di un’abbondante lettiera) per attenuare gli effetti della nuova situazione climatica. Un altro aspetto di cui occorre tenere conto è che alcune razze di animali da reddito e alcune linee di allevamento possono avere esigenze particolari in merito al clima della stalla, a causa delle loro caratteristiche genetiche. 1/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Valutazione del clima della stalla Per valutare l’effetto del clima della stalla sugli animali occorre tenere presenti aspetti vari: ad esempio, l’età dell’animale, l’intensità dell’utilizzazione, il tipo di sistema di detenzione, la durata e l’intensità dell’effetto di un fattore climatico della stalla. Alcuni fattori climatici, inoltre, non vanno considerati solo singolarmente bensì in combinazione con altri. Così, ad esempio, una temperatura bassa associata a valori di umidità e di velocità dell’aria bassi è sopportata meglio dall’animale di quanto lo sia una temperatura bassa combinata a valori di umidità e di velocità dell’aria elevati. La valutazione del clima della stalla può avvenire in base ad apposite misurazioni, i cui metodi per i singoli fattori climatici sono illustrati nelle presenti informazioni tecniche. La valutazione del clima della stalla può anche aver luogo attraverso semplici indicatori che consentono di individuare le carenze dell’uno o dell’altro fattore. Indicatori di questo tipo sono le sensazioni dell’essere umano, il comportamento degli animali e lo stato del sistema di detenzione e delle attrezzature tecniche nella stalla. In linea di massima, le misurazioni vanno effettuate nell’area in cui gli animali soggiornano più frequentemente. Occorre tenere conto del fatto che i risultati delle misurazioni possono variare a seconda della stagione, dell’ora, delle condizioni climatiche, del luogo nella stalla, della composizione dell’aria, della temperatura superficiale degli elementi della costruzione e di altri fattori. Misurazioni effettuate in luoghi diversi e per periodi lunghi sono più affidabili delle misurazioni saltuarie. Altrettanto importante, inoltre, è l’impiego di strumenti di misurazione calibrati. Se si rendono necessari valori di misurazione affidabili e ripetibili (stessi risultati alle stesse condizioni), occorre registrare il più dettagliatamente possibile la procedura di misurazione e le circostanze in cui è stata effettuata (ad esempio luoghi, ora, condizioni climatiche, ecc.). 1. Temperatura dell’aria Per ogni animale esiste una zona di temperatura ambiente all’interno della quale l’organismo può mantenere la sua temperatura corporea ricorrendo in misura minima a misure regolatrici. Questa zona, nella quale la produzione di calore resta praticamente costante e indipendente dalla temperatura dell’ambiente circostante, viene definita zona di neutralità termica (ill. 1, zona da B a B'). Verso il basso essa è delimitata dalla temperatura critica inferiore (B). Qui l’organismo attiva dei meccanismi (ad esempio brividi di freddo) per aumentare la produzione di calore. La temperatura critica superiore (B') è la temperatura dell’aria a partire dalla quale l’animale inizia a liberare acqua (attraverso la sudorazione e/o la respirazione) per impedire il rialzo della temperatura del corpo. All’interno della zona di neutralità termica si trova la zona di indifferenza termica nella quale la temperatura corporea resta costante praticamente senza interventi da parte dei meccanismi omeostatici e l’animale sopporta bene sia il caldo che il freddo (ill.1, zona da A a A'). 2/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Zona di sopravvivenza Zona di omeotermia Morte da freddo Temperatura interna del corpo Pro d uz i on ed Ipertermia Zona di indifferenza termica i ca lor e Morte da caldo Zona di neutralità termica Ipotermia D C B A A' B' C' D' Temperatura ambiente Ill. 1: Temperature e zone critiche per la termoregolazione, secondo Bianca (1976). La capacità di adattamento degli animali alla temperatura ambiente è chiaramente esaurita quando i meccanismi fisiologici (ad esempio brividi di freddo, sudorazione, ansimare, aumentare o diminuire il consumo di alimenti) ed etologici (ad esempio cercare un riparo all’ombra, stare in piedi l’uno accanto all’altro, evitare di sdraiarsi) di termoregolazione non sono più sufficienti per mantenere la temperatura interna corporea, dunque al di fuori della zona C-C’ (vedi ill. 1). Ne consegue che all’interno della zona da C a C‘ la capacità di adattamento degli animali è sollecitata entro i limiti delle possibilità di reazione. La zona di neutralità termica è nettamente più elevata negli animali neonati che negli animali adulti della stessa specie. Le due temperature critiche e pertanto il bisogno di calore sono in effetti più elevati negli animali giovani che in quelli adulti. Inoltre, l’ampiezza della zona di neutralità termica è notevolmente inferiore negli animali giovani. Per i capretti essa si estende solo su alcuni gradi di temperatura. Affinché il loro sviluppo sia ottimale, questi giovani animali necessitano dunque di un settore di riposo con temperature elevate e costanti. Fasce di temperatura ottimali La tabella n. 1 riporta le fasce ottimali della temperatura dell’aria. Quando nella stalla la temperatura dell’aria si colloca entro i valori delle fasce ottimali il rendimento dei bovini raggiunge valori molto elevati. Considerato che dette fasce di temperatura sono più elevate per gli animali giovani che per quelli adulti della stessa specie, nella tabella sono riportati valori differenziati per le diverse categorie di animali. Essi valgono per l’area immediatamente circostante (microclima) al luogo nel quale gli animali soggiornano per lunghi periodi, come nel caso dei giacigli. Le fasce di temperatura all’interno delle quali gli animali sono in grado di adattarsi sono più ampie rispetto a quelle ottimali indicate nella tabella 1. Con l’aumento del rendimento, inoltre, le fasce ottimali si spostano verso il basso. Ai fini della valutazione del clima della stalla va tenuto conto del fatto che l’equilibrio termico degli animali è anche influenzato da altri fattori. Dalla tabella 2 emerge chiaramente che gli animali grandi e di elevata produttività hanno maggiori difficoltà con il caldo che con il freddo. Nelle stalle senza isolamento termico (stalle fredde, stalle con clima esterno), la temperatura dell’aria subisce, a seconda della temperatura esterna, variazioni molto più marcate che nelle stalle chiuse di modo che possono aversi anche valori estremi. Nelle stalle con clima esterno è dunque indispensabile garantire un microclima adeguato attraverso la creazione di apposite zone (nicchie, ripari, lettiere profonde, superfici ombreggiate ecc.). 3/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Tab. 1: Valori ottimali (fasce) della temperatura dell’aria Categoria di animali Peso (kg) Fascia ottimale (°C) capretti 4-20 15-20 animali giovani e adulti 20-70 8-15 Caprini Tab. 2: Fattori in funzione dei quali gli animali sopportano meglio (+) o peggio (–) temperature ambiente alte o basse Fattore Aumento dell’età (animale giovane – animale adulto) Consumo elevato di alimenti Produttività elevata Gestazione Movimento Pelame spesso Lettiera abbondante e asciutta Tenuta in gruppo Tenuta individuale Vento Irraggiamento solare Acclimatazione (al freddo o al caldo) Temperatura ambiente Bassa Alta + + + + + + + + – – + + (–) – – – – – – – + + – + Misurazione della temperatura dell’aria Per determinare la temperatura dell’aria in un determinato momento può essere utilizzato un termometro calibrato. Per una valutazione più significativa occorre invece procedere a misurazioni quasi continue (intervallo di misurazione < un‘ora) su un lasso di tempo sufficientemente lungo. Adatti a questo scopo sono gli strumenti di misurazione e registrazione di dati (datalogger) che combinano spesso la misurazione della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria. Indicatori di carenze nella temperatura dell’aria Per i caprini, sono considerate critiche le situazioni in cui in condizioni climatiche di freddo e di umidità non tutti gli animali dispongono di un riparo poiché il loro pelame è scarsamente idrorepellente. Lo stesso vale per le temperature eccessivamente elevate. Per tale ragione, in un riparo tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). 2. Umidità dell’aria Gli animali da reddito che vivono alle nostre latitudini sono in grado di adattarsi ad oscillazioni anche considerevoli dell’umidità relativa dell’aria. Non è dunque un problema tenerli in stalle aperte nelle quali l’umidità dell’aria presenta le stesse oscillazioni dell’umidità al di fuori della stalla. Per gli animali possono essere spossanti le situazioni in cui un elevato tasso di umidità è associato ad un’elevata temperatura dell’aria. In tal caso, essi non hanno, infatti, praticamente alcuna possibilità di liberare il calore del corpo. Non va inoltre dimenticato che un’elevata umidità dell’aria favorisce la moltiplicazione di batteri, di parassiti e soprattutto di muffe. Inoltre possono essere critiche le situazioni in cui animali zuppi d’acqua sono tenuti in condizioni di elevata umidità dell’aria e di temperature basse per periodi di tempo lunghi. 4/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Umidità relativa ottimale dell’aria L’ottimale umidità relativa dell’aria per gli animali da reddito nell’agricoltura si situa fra il 50% e l’80%. Misurazione dell’umidità dell’aria Per determinare l’umidità relativa dell’aria si può utilizzare uno psicrometro. Ai fini di una valutazione rappresentativa è necessario procedere a misurazioni quasi continue (intervallo di misurazione < un’ora) su un lasso di tempo sufficientemente lungo. Particolarmente adatto a questo scopo è uno strumento di misurazione e di registrazione di dati (datalogger) munito di sensori di umidità. Indicatori di carenze nell’umidità dell’aria Una bassa umidità dell’aria, che è spesso combinata con un’elevata concentrazione di polvere, provoca stimoli di tosse poco dopo l’ingresso nella stalla. Anche un’eccessiva umidità dell’aria risulta fastidiosa per l’uomo. Se combinata con temperature elevate, il clima della stalla assomiglia a quello di un bagno turco; combinata invece con una temperatura bassa si ha l’impressione di entrare in una cantina. Chiari segnali di un’umidità dell’aria eccessiva sono la condensa sul soffitto e sulle pareti e pavimenti. A lungo termine, un tasso di umidità elevato provoca la formazione di macchie di muffa grigie o nere sulle pareti e sul soffitto. 3. Movimento dell’aria Il movimento dell’aria, combinato con la temperatura, esercita un influsso decisivo sulla possibilità degli animali di liberare calore in situazioni di caldo eccessivo e di evitare ipotermie in presenza di temperature basse. Per questo motivo, è necessario aumentare adeguatamente il movimento dell’aria quando la temperatura è elevata e, viceversa, offrire possibilità di riparo quando la temperatura si abbassa. Velocità elevate dell’aria hanno un duplice effetto. Da un lato, aumentano lo scambio termico per ogni grado di differenza di temperatura fra la superficie dell’animale e l’aria, e dall’altro, diminuiscono l’isolamento termico attraverso la distruzione del film d’aria protettivo nel pelame dell’animale. Il benessere degli animali è intaccato soprattutto quando l’aria in movimento ha una temperatura più bassa di quella della stalla e colpisce una sola parte del corpo dell’animale provenendo da una stessa direzione. Si parla qui di corrente d’aria. La velocità dell’aria non è il solo fattore che svolge un ruolo determinante: va infatti tenuto conto anche delle turbolenze dell’aria. Quanto maggiori sono le turbolenze, tanto più la “sensibilità alla corrente d’aria” è accentuata. Valori ottimali del movimento dell’aria Il valore ottimale della velocità dell’aria dipende essenzialmente dalla temperatura dell’aria. D’estate, un movimento dell’aria abbastanza sostenuto dà refrigerio all’animale e impedisce una stasi termica. D’inverno, invece, se la velocità dell’aria è troppo elevata ne possono conseguire perdite eccessive di calore. Ferma restando la temperatura dell’aria, il raffreddamento dell’animale è tanto maggiore quanto più è elevata la velocità dell’aria. Le correnti d’aria vanno possibilmente evitate nei confronti di tutti gli animali da reddito. L’assenza di correnti d’aria è particolarmente importante nel settore di riposo – dove, se necessario, gli animali possono proteggersi da perdite di calore – e nel caso di animali zuppi d’acqua che sono esposti a temperature basse. Misurazione del movimento dell’aria Il movimento dell’aria può essere misurato mediante un anemometro a filo caldo. Questo apparecchio consente misurazioni a partire da 0,1 m/s ed è quindi particolarmente adatto per le piccole velocità. I valori misurati sono indipendenti dalla direzione. Per misurare velocità elevate dell’aria può essere utilizzato un anemometro a mulinello. Questo apparecchio non è tuttavia adatto se nei locali della stalla vi sono correnti turbolente. I valori misurati dipendono dalla direzione dell’aria. 5/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Se necessario, la direzione del flusso d’aria può essere determinata con l’aiuto di prove con fumogeno (ad esempio pipette fumogene). Indicatori di carenze nel movimento dell’aria La circolazione dell’aria deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano principalmente. La corrente d’aria presente nel corridoio della stalla non fornisce indicazioni in merito alla circolazione dell’aria nei singoli box. Se vi è corrente d’aria, l’uomo la percepisce in particolare sul collo e sul dorso delle mani. Le correnti d’aria nel settore di riposo possono causare nei caprini e in varie specie di animali da reddito una diminuzione del rendimento o un aumento della predisposizione alle malattie. Una circolazione insufficiente dell’aria in alcuni settori della stalla è percepita dall’uomo sotto forma di concentrazioni localmente elevate di gas nocivi (ammoniaca). Una circolazione insufficiente dell’aria quale conseguenza di un sistema di aerazione inadeguato o con una capacità insufficiente può anche rendere l’aria della stalla pesante (umida) o polverosa. In questi casi, nelle stalle con aerazione artificiale va controllato il buon funzionamento dell’impianto di aerazione, rispettivamente, il sistema di immissione e di scarico dell’aria. 4. Gas nocivi I nostri animali da reddito non sono in grado di adattarsi alle elevate concentrazioni di gas nocivi tipiche delle stalle poiché tali concentrazioni non sono presenti in natura. A lungo termine, esse nuocciono al benessere degli animali provocando danni alla salute e vanno pertanto assolutamente evitate. L’esperienza dimostra che elevate concentrazioni di gas nocivi si verificano soprattutto nelle stalle calde con un’aerazione insufficiente, mentre nelle stalle con clima esterno in cui è presente un elevato tasso di ricambio dell’aria non si riscontrano problemi di questo tipo. L’immagazzinamento del colaticcio nella stalla sotto i pavimenti grigliati può risultare problematico per l’igiene dell’aria della stalla. Il biossido di carbonio (CO2) è un gas di respirazione (gas espirato) più pesante dell’aria ma che si distribuisce relativamente bene nella stalla. Le concentrazioni di CO2 usuali nelle stalle non sono tossiche. L’ammoniaca (NH3) è un gas prodotto dalla scissione delle molecole di urea da parte dell’enzima ureasi. Nonostante sia più leggero dell’aria, le sue concentrazioni sono maggiori al suolo, ossia vicino al letame dal quale viene prodotto, che sotto il soffitto dove è rarefatto e infine disperso dalla forza ascensionale termica e dalle correnti d’aria. Sia negli animali che nell’uomo l’ammoniaca produce forti irritazioni alle mucose e alle vie respiratorie. L’idrogeno solforato (H2S) è un gas di fermentazione estremamente velenoso che proviene dal colaticcio. È più pesante dell’aria e si concentra nei punti più bassi – dunque nei canali di scolo e nelle fosse. Non appena le concentrazioni di questo gas sono misurabili, l’uomo e l’animale possono correre dei rischi. Al momento del rimestamento o dello spandimento del colaticcio l’idrogeno solforato è spesso liberato in grosse quantità (formazione di una nuvola) nell’aria della stalla. In queste condizioni, l’idrogeno solforato può presentarsi in concentrazioni letali. Per evitare concentrazioni troppo elevate di gas nocivi è essenziale che i canali di scolo verso la fossa siano provvisti di un sifone e che durante il rimestamento del colaticcio o lo svuotamento della fossa si provveda ad aerare sufficientemente la stalla. Se si utilizzano sistemi per la raccolta congiunta del letame e del colaticcio è necessario osservare i principi di cui all’opuscolo SPAA per evitare la formazione di gas nocivi. Oltre ai tre principali gas menzionati, nella stalla possono formarsene altri (ad esempio, metano, monossido di carbonio, biossido di azoto). La combinazione di più gas può avere effetti sinergici dannosi, per cui è opportuno mantenere i valori dei gas più bassi possibile. Se si utilizzano stufe ad irraggiamento di gas vi è il rischio che si formi il pericoloso monossido di carbonio (CO). È dunque indispensabile controllarle frequentemente e provvedere regolarmente alla loro manutenzione. Una perfetta regolazione del bruciatore e l’apporto d’aria fresca sono importanti. 6/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Concentrazioni massime consentite Nella tabella 3 sono riportate le concentrazioni massime per i tre gas nocivi CO 2 , NH 3 e H 2 S raccomandate dallo “Scientific Veterinary Committee” (1997). In linea di principio, occorre organizzare l’evacuazione del letame e l’aerazione in modo da impedire concentrazioni troppo elevate di gas nocivi. Tab. 3: Concentrazioni massime per i tre principali gas nocivi, raccomandate dallo “Scientific Veterinary Committee” (1997) Gas nocivo CO 2 (biossido di carbonio) NH 3 (ammoniaca) H 2 S (idrogeno solforato) Concentrazione massima 3000 ppm 10 ppm 0,5 ppm (temporaneamente 5 ppm durante l’evacuazione) Conformemente all’articolo 11 capoverso 2 OPAn nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto. Ciò può essere garantito da un sistema d’allarme funzionante, da finestre ad apertura automatica (ad esempio con interruttore magnetico) o da un gruppo elettrogeno d’emergenza. Misurazione delle concentrazioni di gas nocivi Il biossido di carbonio (CO2) può essere misurato in modo relativamente affidabile con un‘analisi ai raggi infrarossi oppure con provette Dräger. Per misurare l’ammoniaca (NH3) è possibile ricorrere a vari metodi: il principio idrochimico (bottiglie di assorbimento), le analisi ai raggi infrarossi, il sensore elettrochimico (una reazione di ossidoriduzione genera corrente elettrica), provette Dräger oppure il principio della chemioluminiscenza. Per misurare l’idrogeno solforato (H2S) si possono utilizzare cellule elettrochimiche (intervallo di misurazione 1-1000 ppm) o provette Dräger. Le concentrazioni di gas nocivi in una stalla oscillano notevolmente sia in funzione dei locali che dei periodi, motivo per cui una valutazione affidabile del clima della stalla non può essere effettuata sulla base di singole misurazioni puntuali. Nel caso in cui vi siano motivati sospetti di concentrazioni molto elevate è opportuno procedere a misurazioni quasi continue (ad esempio con l’aiuto di analizzatori di gas). Misurazioni attive puntuali sono eventualmente necessarie per l’idrogeno solforato al momento del rimestamento o dello spandimento del colaticcio. Le concentrazioni massime non devono essere superate in permanenza, ovvero i valori indicati non possono essere costantemente oltrepassati per più di un giorno a settimana. Misurazioni a lungo termine in una stalla dovrebbero pertanto durare almeno una settimana. L’esperienza dimostra che concentrazioni costantemente elevate si registrano in particolare nelle stalle isolate, durante i mesi invernali, quando il grado di aerazione è ridotto per minimizzare le perdite di calore. È tuttavia importante che anche in queste stalle le concentrazioni massime prescritte non vengano permanentemente superate. In alcuni casi può quindi rivelarsi opportuno aumentare, ad intervalli regolari e per brevi periodi, il grado di aerazione (eventualmente con l’aiuto di un interruttore orario) durante la giornata in modo da mantenere le concentrazioni di gas nocivi al di sotto dei valori massimi. Indicatori di carenze nelle concentrazioni di gas nocivi L’ammoniaca in piccole concentrazioni ha un odore leggermente pungente. In concentrazioni elevate provoca bruciore agli occhi e alle mucose delle vie respiratore, lacrimazione degli occhi e stimoli di tosse. Il biossido di carbonio è inodore. Quando tuttavia l’aerazione della stalla non è sufficiente e il gas è presente in concentrazioni elevate, l’aria della stalla diventa soffocante. L’idrogeno solforato produce un odore simile a quello delle uova marce. Concentrazioni elevate di questo gas nocivo si hanno normalmente solo per un lasso di tempo breve durante lo spandimento del colaticcio. Concentrazioni elevate d’idrogeno solforato non possono essere percepite olfattivamente perché paralizzano i nervi olfattivi e si rivelano letali per gli uomini e gli animali. 7/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Elevate concentrazioni di gas nocivi provocano nell’uomo il bisogno di lasciare la stalla il più rapidamente possibile. È quindi opportuno controllare il buon funzionamento dell’aerazione e del sistema di evacuazione del letame. 5. Polvere Gli animali da reddito non sono in grado di proteggersi neppure dalle elevate concentrazioni di particelle di polvere sospese poiché nel corso dell’evoluzione non hanno sviluppato alcun meccanismo di protezione. La polvere sospesa nell’aria della stalla si compone principalmente di un misto di particelle organiche di lettiera, alimenti per animali, pelle, pelame, piume ed escrementi. Gli effetti biologici della polvere dipendono non solo dalla composizione specifica della polvere bensì anche dalla grandezza delle particelle. Particolarmente problematica per la salute dei detentori di animali e degli animali da reddito è la polvere fine che s’introduce negli alveoli polmonari (dimensione delle particelle < 5 µm). Questa polvere può depositarsi nei polmoni provocando irritazioni meccaniche e fisicochimiche con conseguenti danni. Concentrazioni permanentemente elevate di particelle di polvere vanno dunque evitate anche nell’interesse del detentore. L’effetto nocivo della polvere è aggravato dal fatto che i gas nocivi (ad esempio l’ammoniaca), i microrganismi e le sostanze velenose prodotte dai batteri (endotossine) si legano alle particelle di polvere e vengono così trasportate nei polmoni. Le concentrazioni di polvere sono particolarmente elevate nei pollai per pollame da ingrasso, seguiti dai porcili per suini da ingrasso, dai pollai per le galline ovaiole, dai porcili per i suini d’allevamento e dalle stalle per i bovini. Elevate concentrazioni di particelle di polvere sono riscontrabili anche in sistemi di detenzione senza lettiera. Concentrazioni massime consentite Attualmente, la normativa svizzera non prevede disposizioni in materia di concentrazioni massime della polvere nelle stalle. In Svezia, il valore limite per le particelle organiche di polvere (polveri totali) nelle 3 3 stalle è di 10 mg/m , in Danimarca è invece di soli 3 mg/m . Misurazione della concentrazione di polvere Per misurare l’andamento della concentrazione delle particelle sospese possono essere impiegati, ad esempio, fotometri a dispersione oppure strumenti di misura TEOM. Gli strumenti di misura TEOM registrano permanentemente il contenuto di polvere nell’aria senza regolare calibrazione. Il metodo di misura si basa sul cambiamento di frequenza di una lamina oscillante, causato dalla deposizione di polvere. Poiché la concentrazione di particelle sospese può oscillare durante il giorno o variare da un giorno all’altro, la concentrazione media su un lasso di tempo di 24 ore va determinata con misurazioni quasi continue per almeno una settimana. Le misurazioni riguardano le frazioni di polvere inalabili (dimensione delle particelle < 10 µm). Indicatori di carenze nella concentrazione di polvere Elevate concentrazioni di polvere causano nelle persone tosse e starnuti. Le particelle di polvere sospese possono essere viste nei raggi di luce. In capannoni molto grandi, se le concentrazioni di polvere sono elevate, diviene spesso difficile scorgere la fine della stalla. Un ulteriore indicatore per elevate concentrazioni di polvere nell’aria sono strati di polvere piuttosto spessi sulle attrezzature della stalla, nonché abiti e documenti impolverati al termine della visita nella stalla. 6. Illuminazione La luce del giorno non solo consente agli animali di orientarsi visivamente nella stalla, ma adempie anche ad altre importanti funzioni fisiologiche (irradiamento ultravioletto, ritmo giorno/notte, stimolazione delle ghiandole sessuali). La luce del sole non può essere integralmente sostituita dall’illuminazione della stalla. Un’intensità luminosa insufficiente ha effetti negativi sulla fertilità degli animali. Il passaggio dalla luce al buio e le variazioni di luminosità aumentano gli stimoli offerti agli animali. 8/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Intensità luminosa minima I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale (art. 33 cpv. 2 OPAn). L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67 (art. 33 cpv. 3 OPAn). La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno (art. 33 cpv. 5 OPAn). Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore (art. 33 cpv. 6 OPAn). L’intensità luminosa minima obbligatoria deve consentire agli animali l’orientamento visivo nella stalla. I valori minimi, che devono essere raggiunti nell’area in cui si trova la testa dell’animale, valgono per quei settori della stalla nei quali gli animali sono attivi. Se una stalla è suddivisa in più box, i valori minimi devono essere soddisfatti in ognuno di essi. Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale (art. 33 cpv. 4 OPAn). Non vi sono invece disposizioni secondo cui, in questi casi, l’illuminazione con luce artificiale deve essere regolata da un orologio programmabile. In casi particolari, può tuttavia essere opportuno imporre tale sistema se non vi è garanzia del fatto che il detentore degli animali attivi e disattivi la luce artificiale tenendo conto dei bisogni degli animali. Le lampade a raggi ultravioletti per la disinfezione dell’aria della stalla non possono sostituire la luce del giorno, in quanto lo spettro dei raggi ultravioletti non corrisponde allo spettro della luce del giorno che permette l’orientamento visivo. Nel caso in cui vengano impiegate lampade a raggi ultravioletti, occorre che la distanza fra la lampada (parte inferiore) e gli animali (dorso risp. testa) sia di almeno 1,2 metri e la lampada sia appesa al di fuori della portata degli animali. In particolare nelle stalle basse, gli animali devono essere protetti mediante degli schermi (lastre schermanti applicate alla parte inferiore della lampada) contro un’irradiazione diretta a distanza troppo ravvicinata. Gli animali possono inoltre essere esposti solo ad un’irradiazione indiretta in modo da essere raggiunti unicamente da radiazioni diffuse. L’irradiazione diretta degli occhi e della pelle degli animali o dell’uomo può causare, a seconda della sensibilità individuale nonché della dose di radiazione, congiuntiviti ed eritemi (arrossamento della cute). Le lampade a raggi UV devono pertanto essere disattivate quando il personale entra nella stalla (interruttore di sicurezza collegato alla porta). La distanza fra le lampade dipende dalla potenza e dunque dall’intensità luminosa di ognuna che varia a seconda dei modelli. Misurazione dell’intensità luminosa Un’intensità luminosa di 15 lux consente all’uomo l’orientamento visivo, ma è appena sufficiente per poter leggere o scrivere a lungo. La misurazione dell’intensità luminosa deve avvenire all’altezza della testa dell’animale con un luxmetro corretto riguardo ai colori, in grado di misurare la luce incidente secondo la legge del coseno. Per determinare la quantità totale di luce ricevuta dall’animale, va applicato il sistema dei sei livelli. Ciò significa che il sensore (elemento fotoelettrico) va tenuto all’altezza della testa dell’animale e spostato verso l’alto, verso il basso e verso i quattro punti cardinali. Sulla base dei 6 valori ottenuti potrà essere determinato un valore medio. Indicatori di carenze nell’illuminazione L’intensità luminosa deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano abitualmente e all’altezza della loro testa. Se l’intensità luminosa è insufficiente, risulta difficile scrivere o leggere per molto tempo. Un’accurata valutazione dell’intensità luminosa è particolarmente opportuna quando la superficie totale permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto non corrisponde ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento, quando le finestre nelle stalle basse sono disposte solo su un lato oppure quando i vetri delle finestre sono sporchi od oscurati dalla presenza di oggetti. 9/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Bibliografia Bianca W., 1976. The significance of meteorology in animal production. International Journal of Biometeorology 20, 139-156. Bianca W., 1979. Nutztier und Klima. Der Tierzüchter 31, 188-192. Blendl H.M., 1985. 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Umschau 48, 311-317. 10/11 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009 Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 11 OPAn Clima nei locali 1 Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. 2 Nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto. Art. 33 OPAn Illuminazione 1 Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio. 2 I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale. 3 L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67. 4 Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale. 5 La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata. 6 Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore. Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio 1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3. 11/11 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009 Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali Dopo il raggiungimento della maturità sessuale, con il loro comportamento (messa in fuga degli altri animali, tentativi di lotta e di monta) i becchi sono fonte di stress e agitazione nelle greggi. Per tale motivo, i capretti maschi vengono castrati se non vengono macellati in giovane età; questa pratica viene soprattutto eseguita nei caprini da latte. Obbligo di anestesia La castrazione è un intervento doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art. 16 LPAn). L’intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d’arte gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l’intervento; eseguire l’intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d’igiene, per ridurre le lesioni tessutali e con esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni. Animali giovani nel proprio gregge I detentori di animali possono effettuare la castrazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime due settimane di età dei loro animali, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn). Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni presenti nel colostro. Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro I prodotti utilizzati per l’anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regolamenta la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell’effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet). Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l’utilizzo e le scorte dei medicamenti si deve tenere un registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet). 1/4 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009 Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza veterinaria L’attestato di competenza concernente la castrazione dei capretti rispettosa del benessere degli animali ed eseguita a regola d’arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto. L’UFV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.bvet.admin.ch > Protezione degli animali > Formazione e perfezionamento > Interventi dolorosi. Il corso tratta i diversi aspetti dell’intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia. Dopo aver ricevuto l’attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta somministrazione dei medicamenti e la preparazione dei capretti all’intervento, nonché di conoscere gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di castrazione praticati a regola d’arte e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l’intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali). Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l’intervento in modo corretto, il veterinario dell’effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv. 2 OPAn). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicamenti veterinari ed eseguire autonomamente l’intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet). Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali, legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi 2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente. Art. 16 LPAn Interventi su animali Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali. Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali 1 I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo. 2 I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi. 2/4 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009 Art. 42 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Obiettivo di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’animale e a regola d’arte. Art. 43 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Forma e durata della formazione La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario. Art. 44 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Contenuto della formazione 1 La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia. 2 L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale. Art. 42 LATer Prescrizione e dispensazione 1 Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l’animale o l’effettivo. 2 Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute. Art. 43 LATer Obbligo di tenere un registro 1 Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicamenti per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative. Art. 8 cpv. 2 OMVet Restrizioni nella dispensazione 2 I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2 1 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali. Art. 10 cpv. 1-2 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet 1 Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo). 2 I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo. L’allegato I dell’OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all’art. 10, in particolare concernenti i criteri di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l’obbligo di conservazione. 3/4 Informazioni tecniche − Protezione degli animali Art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009 Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati 2 Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta: c. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo; Art. 26 lett. a-b OMVet Oggetto del registro Vanno iscritti a registro: a. b. i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione; i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa; Art. 28 OMVet Detentori di animali da reddito 1 I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti: a. b. c. d. e. f. g. h. la data della prima e dell’ultima utilizzazione; l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari; l’indicazione; la denominazione commerciale del medicamento veterinario; la quantità; i termini d’attesa; le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito; il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario. 2 Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni: a. b. c. d. la data; la denominazione commerciale; la quantità in unità di confezioni; la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento. 4/4 Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009 Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali Quando i caprini vengono tenuti in stalle a stabulazione libera, molti detentori di animali preferiscono asportare loro le corna. Obbligo di anestesia La decornazione è un intervento molto doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art. 16 LPAn). L’intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d’arte gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l’intervento; eseguire l’intervento in modo accurato, per ridurre inutili lesioni tessutali e dolori. Animali giovani nel proprio gregge I detentori di animali possono effettuare la decornazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime tre settimane di età dei loro capretti, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn). Il vantaggio di eseguire una decornazione entro le prime tre settimane di vita è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni presenti nel colostro. Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro I prodotti utilizzati per l’anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regolamenta la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell’effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet). Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l’utilizzo e le scorte dei medicamenti si deve tenere un registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet). 1/4 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009 Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza veterinaria L’attestato di competenza concernente la decornazione dei capretti rispettosa del benessere degli animali ed eseguita a regola d’arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto. L’UFV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.bvet.admin.ch > Protezione degli animali > Formazione e perfezionamento > Interventi dolorosi. Il corso tratta i diversi aspetti dell’intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia. Dopo aver ricevuto l’attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta somministrazione dei medicamenti e la preparazione dei capretti all’intervento, nonché di conoscere gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di decornazione praticati a regola d’arte e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l’intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali). Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l’intervento in modo corretto, il veterinario dell’effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv. 2 OPAn). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicamenti veterinari ed eseguire autonomamente l’intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet). Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali, legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi 2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente. Art. 16 LPAn Interventi su animali Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali. Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali 1 I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo. 2 I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi. 2/4 Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009 Art. 42 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Obiettivo di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’animale e a regola d’arte. Art. 43 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Forma e durata della formazione La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario. Art. 44 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Contenuto della formazione 1 La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia. 2 L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale. Art. 42 LATer Prescrizione e dispensazione 1 Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l’animale o l’effettivo. 2 Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute. Art. 43 LATer Obbligo di tenere un registro 1 Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicamenti per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative. Art. 8 cpv. 2 OMVet Restrizioni nella dispensazione 2 I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2 1 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali. Art. 10 cpv. 1-2 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet 1 Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo). 2 I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo. L’allegato I dell’OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all’art. 10, in particolare concernenti i criteri di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l’obbligo di conservazione. 3/4 Informazioni tecniche – Protezione degli animali Art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009 Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati 2 Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta: c. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo; Art. 26 lett. a-b OMVet Oggetto del registro Vanno iscritti a registro: a. b. i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione; i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa; Art. 28 OMVet Detentori di animali da reddito 1 I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti: a. b. c. d. e. f. g. h. la data della prima e dell’ultima utilizzazione; l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari; l’indicazione; la denominazione commerciale del medicamento veterinario; la quantità; i termini d’attesa; le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito; il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario. 2 Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni: a. b. c. d. la data; la denominazione commerciale; la quantità in unità di confezioni; la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento. 4/4 Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Comunicazione (COM) OVINI/CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali La nuova legislazione sulla protezione degli animali è orientata verso il futuro. Attualmente, per i detentori di ovini e caprini non cambia molto, se non per il fatto che si richiede loro di conoscere le esigenze degli animali e, in alcuni casi, di acquisire una adeguata formazione. Si vorrebbe inoltre eliminare la stabulazione fissa. La nuova legislazione sulla protezione degli animali ruota attorno alla responsabilità dei detentori. Disposizioni di legge precise e controlli efficaci sono senza dubbio indispensabili, ma è altrettanto importante che i detentori siano ben informati. Solo se si conoscono le esigenze degli animali e si sa come trattarli correttamente è possibile attuare una detenzione adeguata alle varie specie. Detentori di animali adeguatamente informati: professionisti non si nasce I futuri detentori di ovini e caprini devono formarsi o almeno informarsi, a seconda delle dimensioni della loro azienda. Chi possiede più di 10 unità di bestiame grosso deve avere una formazione agricola. Per chi possiede più di 10 ovini o caprini, ma meno di 10 unità di bestiame grosso, è invece sufficiente una formazione di base (attestato di capacità). Tali norme non si applicano a coloro che già da tempo detengono ovini e caprini. La detenzione corretta di ovini e caprini è illustrata nelle pagine “Ovini” e “Caprini” del portale “Mi prendo cura del mio animale” (www.miprendocuradelmioanimale.ch). Attraverso questo portale, l’Ufficio federale di veterinaria fornisce informazioni in particolare sulle disposizioni fondamentali concernenti la protezione degli animali. L’offerta è ampliata costantemente con informazioni tecniche, grafici, video e altro ancora. È inoltre possibile ricevere una newsletter che comunica tutte le novità. Gli animali devono potersi muovere normalmente Una delle priorità della nuova legislazione sulla protezione degli animali è la possibilità di movimento. In futuro, la stabulazione fissa sarà abolita. Il fatto di essere quasi sempre legati limita fortemente gli animali, che non possono muoversi normalmente e prendersi cura di se stessi. Per questo motivo, a partire dal 2018 la stabulazione fissa degli ovini sarà vietata. Per i caprini non è più consentito costruire nuovi stalli, salvo che negli impianti utilizzati solo in alcune stagioni, nelle zone di estivazione. Nel frattempo, anche gli ovini e i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di muoversi liberamente. Gli ovini devono poter uscire per almeno 90 giorni l’anno. A partire dal 2010, inoltre, almeno 30 di questi 90 giorni di uscita dovranno rientrare nel periodo invernale. I caprini sono animali particolarmente dinamici; se ciò nonostante vengono tenuti legati, al più tardi a partire dal 2010 dovranno avere la possibilità di uscire per almeno 120 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e per almeno 50 giorni durante l’inverno. I caprini non possono più restare legati per oltre due settimane consecutive. 1/2 Norme più chiare La nuova legislazione sulla protezione degli animali è più esplicita. Finora, le nuove disposizioni concernenti gli ovini e i caprini erano state inserite in direttive, e dal punto di vista giuridico non era mai del tutto chiaro se andassero interpretate come prescrizioni o come raccomandazioni. Per questo motivo, le direttive verranno abolite. Ora, le disposizioni sono contenute nell’Ordinanza sulla protezione degli animali e in ordinanze emanate a livello di ufficio o dipartimento. In questo modo, anche per i detentori di animali è più chiaro quali norme sono da considerare come prescrizioni a tutti gli effetti. Le principali modifiche per gli ovini • A partire dal 2018 gli ovini non potranno più essere tenuti legati. • Gli ovini hanno bisogno di un settore di riposo provvisto di lettiera. • Gli ovini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i i propri conspecifici. • Gli ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. • Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con alimenti ricchi di fibra grezza come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un apparato digerente sano. • Gli ovini vanno tosati ogni anno, in modo che non soffrano per il caldo e le aggressioni di parassiti cutanei. Gli animali appena tosati devono essere protetti dalle condizioni meteorologiche estreme. Le principali modifiche per i caprini • A partire dal 2010 i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di uscire all’aperto per almeno 120 giorni durante il periodo di foraggiamento e per almeno 50 giorni durante l’inverno. I caprini non possono mai restare legati per oltre due settimane consecutive. • Per i caprini non possono più essere costruiti nuovi stalli, se non negli impianti utilizzati solo stagionalmente nelle zone di estivazione. In futuro, i caprini saranno quindi tenuti più spesso in stalle a stabulazione libera. • A partire dal 2010 i caprini dovranno disporre di un settore di riposo provvisto di lettiera. • I caprini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i propri conspecifici. • I caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. • I capretti di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con alimenti ricchi di fibre grezze come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un apparato digerente sano. • I capretti non possono più essere tenuti singolarmente, a meno che non siano gli unici giovani esemplari presenti nell’azienda. 2/2