Caprini
Indice
Mi prendo cura dei miei caprini
3
Esigenze
Movimento
Riposo
Alimentazione, abbeveraggio, occupazione
Gestazione e parto
Contatti sociali
Salute
4
4
5
6
6
7
7
Utilizzo
Carne
Latte
Transporto
Interventi
Allevamento
8
8
9
9
10
10
Appendice
11
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Trovate informazioni dettagliate sul sito www.miprendocuradelmioanimale.ch
Mi prendo cura dei miei caprini
L’allevamento caprino viene praticato da quasi 10 000 anni. I caprini domestici discendono dalle
capre del Bezoar, note anche con il nome di egagri. Queste vivono in gruppi in zone aride e
montuose dell’Asia, che esplorano in lungo e in largo alla ricerca di cibo.
In Svizzera vivono oltre 20 000 caprini, per lo più detenuti per la produzione di latte. Esistono anche caprini da
carne, tra cui in particolare le capre boere. Le capre
nane si presterebbero invece solo come animali da
compagnia.
> 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli
animali (LPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Per i caprini sono particolarmente importanti il movimento e i contatti con i conspecifici, compresi i combattimenti con cui questi animali tendono a stabilire una
gerarchia. Per saperne di più sulle esigenze dei caprini,
su come riescano a soddisfarle e sulla loro convivenza
con l'uomo, invitiamo a consultare il portale ‘Mi prendo
cura del mio animale', contenente anche informazioni
riguardanti i requisiti in materia di igiene delle derrate
alimentari.
> 455.110.1 Ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di
animali da reddito e di animali domestici
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_110_1.html
> Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html
> Ordinanza sugli alimenti per animali
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_307.html
> Ordinanza SSRA
http://www.admin.ch/ch/i/rs/910_132_4/index.html
> Ordinanza URA
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_132_5.html
> Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html
> Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst
http://www.admin.ch/ch/i/rs/910_133/index.html
> Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di
piccoli ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede
tecniche (in francese)
http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home
> E in particolare la sezione allevamento caprino del SSPR (in francese)
http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=prog_sek_ziegen
> Rivista «Forum Petits ruminants» (in francese)
http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=forum&l=fr&p=home
> Pro Specie Rara: Le razze caprine svizzere rare
http://www.prospecierara.ch/Generator.aspx?tabindex=3&tabid=617&palias=it
Ottobre 2009
3
Esigenze
Alcuni aspetti particolarmente importanti per i caprini sono il movimento e i contatti sociali.
I caprini amano muoversi ed esplorare in lungo e in largo il
caprile e i pascoli. Hanno bisogno del gregge, ma devono
potersi muovere e ritirare anche in maniera indipendente.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Gli animali hanno molteplici esigenze che, in una certa
misura, devono poter soddisfare. Solo in questo modo
possono esprimere un comportamento normale. Tale
possibilità deve essere offerta anche agli animali che non
vivono allo stato libero. Ciò è importante non solo per il
loro benessere, ma anche per il loro stato di salute e per
garantire rendimenti eccellenti.
Art. 1–15
Art. 19
Caprini \ Esigenze \ Movimento
Movimento
I caprini si muovono molto, saltano sugli oggetti e sono ottimi arrampicatori.
Oltre a essere salutare, il movimento favorisce la fertilità degli animali.
La stabulazione fissa dei caprini è ancora ammessa solo
all'interno di stalli già esistenti. Anche gli animali tenuti
legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto,
durante il periodo vegetativo per almeno 120 giorni, e
durante il periodo invernale per almeno 50 giorni. Ciò
deve essere annotato in un registro delle uscite.
Solo nelle stalle a stabulazione libera o, ancora meglio,
sui pascoli o nella corte sono liberi di stabilire il proprio
rango all'interno del gruppo, esplorare l'ambiente
circostante o pensare alla propria igiene.
Fase transitoria: termini e disposizioni
– Uscita per caprini detenuti con il metodo della stabulazione fissa: prescritta dal 2010
– Stabulazione fissa: per i nuovi impianti è vietata con
effetto immediato
– Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasformazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti
gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
I caprini tendono a muoversi insieme ai propri conspecifici, ma vogliono anche essere liberi di evitarli. A tale
scopo devono avere a disposizione lo spazio e le
possibilità di ritirarsi stabilite dai requisiti minimi. È
importante in particolare che i caprili siano dotati di
superfici sopraelevate.
Per consentire il movimento e l'usura degli unghioni, i
pavimenti devono essere antisdrucciolevoli, asciutti
nonché stabili. I pavimenti perforati rischiano di provocare danni agli unghioni, e possono essere impiegati solo
per gli esemplari adulti. Nei caprili di nuova costruzione,
la stabulazione su pavimenti perforati è vietata per tutti
gli animali.
Ottobre 2009
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 3, 7, 34, 55
Allegato 1 tab 5
Allegato 5
4
Caprini \ Esigenze \ Riposo
Riposo
Nella stalla come al pascolo, i caprini necessitano di un luogo di riposo asciutto.
Per potersi coricare in modo rilassato, i caprini necessitano anzitutto di spazio a sufficienza, secondo quanto
riportato nei requisiti minimi. Anche la sistemazione del
settore di riposo è importante. L'ideale è dotare i caprili
di nicchie di riposo sopraelevate a diverse altezze per
consentire agli animali di mantenere tra loro le distanze e
impedire eventuali scontri.
Per evitare che gli animali abbiano freddo, la stalla deve
disporre di un settore di riposo pulito, asciutto, provvisto
di lettiera e al riparo dalle correnti d'aria. Per i caprini
sono indicate le cosiddette stalle a stabulazione libera su
lettiera profonda a uno o due compartimenti, dotate di
un settore di riposo altrettanto provvisto di lettiera.
Fase transitoria: termini e disposizioni
– Requisiti minimi: per le nuove costruzioni entrano in
vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si
devono adeguare entro il 2018.
– Settore di riposo provvisto di lettiera: la disposizione
entra in vigore con effetto immediato per le nuove
costruzioni; tutti gli altri impianti si devono adeguare
entro il 2010.
– Stabulazione fissa: il 2010 rappresenta il temine ultimo
per la sostituzione dei pavimenti perforati.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
I caprini possono essere tenuti anche all'esterno. In tal
caso, tuttavia, in presenza di temperature eccessivamente ridotte o elevate gli animali necessitano di
un'adeguata protezione. Per ripararsi dal freddo e
soprattutto dall'umidità, a cui sono particolarmente
sensibili, devono avere a disposizione un rifugio provvisto di un settore di riposo asciutto e riparato dal vento. Il
rifugio deve poter ospitare tutti gli animali e dovrebbe
essere dotato di diverse entrate per consentire l'accesso
anche ai componenti del gregge di rango inferiore. In
caso di temperature elevate, tutti i caprini devono avere
la possibilità di ripararsi all'ombra, ad esempio sotto gli
alberi o in altre zone d'ombra naturali. Se al pascolo non
vi sono luoghi in grado di offrire un'adeguata protezione
dagli agenti atmosferici, in caso di condizioni meteorologiche estreme gli animali devono essere stabulati.
Ottobre 2009
Art. 6, 34, 36, 55
Allegato 1 tab 5
Allegato 5
5
Caprini \ Esigenze \ Alimentazione, abbeveraggio, occupazione
Alimentazione, abbeveraggio, occupazione
I caprini hanno bisogno di cibo e acqua in quantità sufficienti.
Solo così stanno bene e producono latte e carne a sufficienza.
Specialmente per gli animali da cui ci si aspetta una
produttività elevata, il foraggiamento è un aspetto da non
sottovalutare. I caprini sono animali esigenti: non si
accontentano di mangiare quanto viene offerto loro, ma si
prendono del tempo per poi scegliere ciò che va loro più a
genio. È normale che scartino qualcosa, va messo in
conto se si intende ottenere una produttività elevata. I
caprini devono avere sempre la possibilità di nutrirsi nel
modo più vario possibile.
Per riuscire a sfamare anche gli animali di rango inferiore, è
importante che i caprili siano dotati di mangiatoie ben
attrezzate. In caso di foraggiamento razionato si consiglia
di legare temporaneamente gli animali o fissarli a rastrelliere. La presenza di paraventi tra le mangiatoie consente
anche agli animali di rango inferiore di mangiare in tutta
tranquillità.
I capretti di età superiore a due settimane, sia quelli da
allevamento che quelli da ingrasso, devono poter accedere in modo illimitato, durante la fase di sviluppo, al fieno e
ad altro foraggio grezzo adeguato.
Fase transitoria: termini e disposizioni
– Requisiti minimi: per le nuove costruzioni entrano in
vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si
devono adeguare entro il 2018
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 4, 56
Allegato 1 tab 5
Allegato 5
> Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP: Alimenti per
I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte
al giorno, soprattutto in caso di temperature elevate,
quando il fabbisogno idrico aumenta notevolmente.
L'acqua deve essere fresca e pulita. La soluzione migliore
è predisporre degli abbeveratoi ben accessibili da più lati.
capre
http://www.alp.admin.ch/themen/00584/00614/index.html?lang=it
Caprini \ Esigenze \ Gestazione e parto
Gestazione e parto
Le femmine gravide hanno bisogno di tranquillità per poter partorire. Per i capretti il
contatto con la madre e i conspecifici è essenziale. I piccoli dovrebbero inoltre
assumere colostro in quantità sufficiente.
Le femmine gravide e i capretti sono particolarmente
sensibili alle condizioni meteorologiche estreme e allo
stress. Devono poter avere sempre a disposizione foraggio e acqua in quantità sufficienti. Affinché l'allevamento
sia proficuo è necessario tener conto delle loro esigenze.
In vista del parto, le capre tendono a isolarsi dal gregge.
È bene quindi che il caprile sia dotato di un reparto
speciale, che garantisca almeno il contatto visivo con i
conspecifici. Dopo la nascita, la madre pulisce i capretti
leccandoli; in tal modo si crea un legame tra la capra e i
suoi piccoli, particolarmente importante se il capretto
rimane con la madre. È inoltre fondamentale che tutti i
capretti possano assumere colostro in quantità sufficiente, poiché tale alimento rafforza il sistema immunitario
dei giovani animali.
no anche ad assumere cibi solidi. È quindi importante che
abbiano sempre a disposizione fieno o altro foraggio grezzo
adeguato. Per svilupparsi in modo normale, i capretti
necessitano del contatto con i propri conspecifici. Pertanto devono essere tenuti in gruppo fino all'età di quattro
mesi, sempre che l'azienda conti più di un capretto.
La detenzione all'aperto può essere eccessivamente
stressante per le capre in gestazione avanzata. Le greggi
in cui sono presenti tali animali devono essere controllate
due volte al giorno. Durante l'inverno, le capre in procinto
di partorire devono essere stabulate, e nelle prime due
settimane successive al parto devono poter avere
accesso in qualsiasi momento a un caprile o a un riparo.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
I capretti succhiano naturalmente il latte dalla madre circa
20 volte al giorno. Verso le due settimane di vita comincia-
Ottobre 2009
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 55, 56
6
Caprini \ Esigenze \ Contatti sociali
Contatti sociali
I caprini hanno una vita sociale intensa. Il contatto con i conspecifici e la presenza
di caprili ben attrezzati sono quindi fattori imprescindibili.
I caprini sono animali sociali. Stabiliscono le gerarchie
all'interno del gregge attraverso dei combattimenti. Per
questo è importante che le greggi rimangano il più possibile
costanti, e occorre prestare particolare attenzione all'introduzione di nuovi elementi. I caprili devono essere strutturati
in modo tale che anche gli animali di rango inferiore possano mangiare, abbeverarsi e coricarsi. La convivenza di
animali con e senza corna può comportare problemi.
Talvolta può rendersi necessario riservare agli animali
malati o alle femmine in procinto di partorire un settore
speciale del caprile. Se sono presenti caproni, può
essere opportuno predisporre una separazione per
motivi legati all'allevamento, purché gli animali riescano a
mantenere il contatto visivo con i propri conspecifici.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
I caprini tendono a vivere in gruppo e devono avere almeno
il contatto visivo con i conspecifici. Il gruppo è particolarmente importante per i capretti; per questo, essi possono
essere tenuti singolarmente fino ai quattro mesi di vita solo
se nell'azienda non vivono altri giovani esemplari.
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 3, 9, 13, 55
Caprini \ Esigenze \ Salute
Salute
Gli animali tenuti in buone condizioni sono più sani. Essendo amanti del movimento, i caprini devono vivere in stalle attrezzate in modo da impedire che si feriscano.
Se gli animali si ammalano, occorre prestare loro cure specifiche.
L'adozione di sistemi di detenzione adeguati è una
premessa imprescindibile per mantenere gli animali in
buona salute. In tal senso, non sono importanti solo un
foraggiamento sufficiente e l'abbeveraggio, bensì anche
il movimento e i contatti sociali. È stato infatti provato che
tutti questi aspetti hanno effetti benefici sulla salute dei
caprini e contribuiscono a prevenirne le malattie. Anche
un buon clima all'interno della stalla svolge un ruolo
estremamente importante. È inoltre importante che, nei
locali dove soggiornano, gli animali dispongano di
sufficiente luce naturale, di superfici pulite e non siano
costantemente esposti a rumori eccessivi.
Poiché i caprini amano esplorare minuziosamente lo
spazio in cui vivono e arrampicarsi ovunque sia possibile,
i caprili devono essere strutturati in modo tale da ridurre il
più possibile il rischio di ferimenti. Il detentore deve
controllare con sufficiente frequenza gli animali e gli
impianti di stabulazione – corde, catene e altri dispositivi
d'attacco – per poter intervenire in tempo in caso di
malattie o ferite e ovviare a eventuali danni. Un controllo
regolare – almeno una volta al giorno – è indispensabile
anche in caso di detenzione al pascolo.
l'insorgere di malattie negli animali. Qualora gli animali si
ammalino, i detentori sono tenuti a curarli, trovare loro una
sistemazione o eventualmente abbatterli, a seconda delle
loro condizioni di salute. In caso di perplessità, è opportuno consultare il veterinario dell'effettivo.
I detentori di animali sono tenuti a indicare i medicamenti
impiegati nel giornale dei trattamenti. I veterinari sanno
come garantire la sicurezza alimentare in seguito a un
trattamento medicamentoso (termini d'attesa), e
conoscono la procedura da adottare in caso di notifica
obbligatoria di determinate malattie, come ad esempio
l'artrite encefalite caprina (AEC), alle autorità veterinarie.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 5, 7 , 8, 11, 12, 33
> 455.110.1 Ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di
animali da reddito e di animali domestici
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_110_1.html
Art. 2
Art. 6 cpv. 3
I detentori devono sottoporre gli animali a cure specifiche,
in particolare per quanto riguarda gli unghioni e il pelo. In
caso di infestazione da parassiti occorre procedere alla
sverminazione o ad altro trattamento antiparassitario. In
generale, la detenzione dovrebbe prevenire il più possibile
Ottobre 2009
Art. 30
812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso
veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html
7
Utilizzo
In Svizzera, i caprini vengono allevati per la produzione di carne e latte.
In passato la capra era considerata «la vacca dei poveri».
Oggi, da un punto di vista numerico, la sua importanza è
andata scemando. La carne di capretto e il formaggio di
capra sono tuttavia prodotti di nicchia apprezzati.
Importante: i soggetti che detengono un numero di
caprini superiore a 10 devono dimostrare di possedere un
attestato di capacità oppure un'adeguata formazione.
Caprini \ Esigenze \ Carne
Carne
Negli ultimi anni la carne di capretto ha registrato un crescente successo. La produzione locale di carne caprina è tuttavia limitata.
Al macello gli animali si trovano in un ambiente sconosciuto con altro bestiame di specie diverse. Tale situazione è per loro fonte di agitazione e stress. Pertanto, in
questa ultima fase della loro vita, è particolarmente
importante che i caprini da ingrasso vengano trattati in
modo adeguato, sia durante il trasporto che da parte del
personale addetto al macello. L'eccessivo stress prima
della macellazione si ripercuote negativamente anche
sulla qualità della carne.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali
Art 177–188
Prima di essere sottoposti a dissanguamento, i caprini
da macello possono essere storditi esclusivamente con
un punzone o una pallottola nel cervello oppure attraverso l'elettricità.
Ottobre 2009
8
Caprini \ Esigenze \ Latte
Latte
Una produzione lattiera redditizia e adeguata all’animale richiede notevoli sforzi a
livello di detenzione, sorveglianza delle condizioni di salute, foraggiamento, igiene
delle aziende e processi lavorativi.
In generale occorre assicurarsi che i locali siano puliti e in
buono stato. Per produrre un latte di qualità ineccepibile,
le mammelle devono essere sane. Pertanto i giacigli
devono essere asciutti e puliti, nonché provvisti di lettiera
adeguata. La presenza di eventuali infiammazioni
mammarie mina lo stato di salute degli animali, richiede
spesso l'impiego di medicamenti, pregiudica la qualità del
latte e determina, non da ultimo, una produttività inferiore.
Il latte è un alimento prezioso, ma può anche essere
vettore di germi patogeni. Esistono numerose situazioni
in cui la fornitura di latte è vietata. Ecco le principali:
– latte di animali trattati con medicamenti che richiedono
il rispetto di un termine d'attesa per la fornitura del latte
– latte che non rispetta i requisiti di igiene
– latte contenente sostanze indesiderate
– latte di animali affetti da una malattia che può comprometterne la qualità
– latte della premungitura
concerne il latte destinato alla produzione casearia
vigono disposizioni particolari per il foraggiamento con
insilati.
Essendo facilmente deperibile, il latte richiede condizioni
igieniche impeccabili. Le superfici e i materiali che
entrano in contatto con questo alimento non devono
quindi alterare il latte stesso. È altrettanto essenziale
garantire un immagazzinamento a regola d'arte. Le
prescrizioni inerenti al raffreddamento dipendono dalla
durata di immagazzinamento nell'azienda e devono
essere assolutamente rispettate.
OQL
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_0.html
OIgPL
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_021_1.html
OPPrim
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_020.html
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD
Gli alimenti e l'acqua per l'abbeveraggio devono essere
puliti e ineccepibili dal profilo igienico. Per quanto
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html
Caprini \ Esigenze \ Transporto
Transporto
I trasporti rappresentano per gli animali un’enorme fonte di stress, e andrebbero
pertanto limitati il più possibile.
Conformemente all'Ordinanza sulla protezione degli
animali, gli animali possono essere trasportati soltanto
se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza
danni. E devono essere adeguatamente preparati per il
trasporto, durante il quale vanno trattati con riguardo.
Le rampe per caricare e scaricare gli animali dai mezzi di
trasporto devono essere antisdrucciolevoli. Il pavimento
dei veicoli deve essere provvisto di lettiera. Se lo spazio
a disposizione sul mezzo di trasporto è eccessivamente
ridotto vi è il rischio di scontri con altri animali. Se lo
spazio è invece eccessivamente ampio, gli animali
vengono scaraventati da una parte all'altra del vano
durante le curve.
dei propri collaboratori. Per ogni trasporto deve essere
designata una persona responsabile del benessere degli
animali durante il viaggio. Il conducente del mezzo e
l'addetto agli animali devono possedere una formazione
pratica e teorica e sono tenuti ad aggiornarsi regolarmente.
Nel caso dei trasporti all'estero di durata superiore alle 8
ore, è obbligatorio sottoporre preliminarmente un piano
di trasporto all'UFV. I trasporti internazionali in Svizzera
sono limitati esclusivamente al traffico ferroviario o aereo.
>455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
In Svizzera, i trasporti di bestiame non devono superare
le 6 ore. Chi trasporta animali a titolo professionale è
tenuto a provvedere alla formazione e all'aggiornamento
Ottobre 2009
Capitolo 7: Trasporto di animali
Art. 150–176
9
Caprini \ Esigenze \ Interventi
Interventi
La decornazione e la castrazione dei caprini senza anestesia sono vietate.
In linea di principio, gli interventi dolorosi possono
essere effettuati esclusivamente da una persona esperta
e sotto anestesia. Il detentore può procedere personalmente alla castrazione precoce o decornazione nelle
prime settimane di vita dell'animale solo se è in possesso di un attestato di capacità.
È vietato l'utilizzo di anelli elastici e sostanze corrosive
per asportare le corna o la base delle corna. È altresì
vietato eseguire interventi al pene di montoni e caproni
utilizzati per evidenziare i calori.
> 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli
animali (LPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html
Art. 16
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 15, 19, 32, 203
Caprini \ Esigenze \ Allevamento
Allevamento
L’allevamento deve essere praticato in modo tale che gli animali siano in buone
condizioni di salute, escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino il benessere e la dignità.
In particolare, è vietato allevare animali privi, per motivi
ereditari, di parti del corpo o organi tipici della specie o
che presentano malformazioni che potrebbero provocare sofferenze all'animale.
Eventuali interventi sull'animale nell'ambito dei metodi
riproduttivi artificiali possono essere eseguiti unicamente
da esperti in possesso di una specifica formazione.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
È altresì vietato l'allevamento di animali che presentano
un comportamento diverso da quello proprio della
specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittura impossibile la vita con animali conspecifici.
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Capitolo 2, Sezione 4: Allevamento di animali Art 25–30
Se gli animali non manifestano il naturale comportamento riproduttivo, è vietato ovviare a tale carenza attraverso
metodi riproduttivi artificiali.
Ottobre 2009
10
Appendice
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
Appendice 4
Appendice 5
Appendice 6
Appendice 7
Appendice 8
Misure minime per la detenzione di caprini
Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini
Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di caprini all’aperto
Adeguato foraggiamento dei caprini nella stabulazione libera
Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini
Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali
Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali
OVINI / CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.1_(1)_i | ottobre 2009
Misure minime per la detenzione di caprini
luce netta
Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).
Dimensioni nella stabulazione individuale
I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 55 cpv. OPAn).
•
Per i box singoli di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Superficie del box, m
2
1)
1)
Capre giovani e
capre nane
Capre e
becchi
Capre e
becchi
23-40 kg
40-70 kg
oltre 70 kg
2.0
3.0
3.5
1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
•
Per i box singoli esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018
Capre
Becchi
oltre 12 mesi
Superficie del box, m
2
2.5
3.0
1/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.1_(1)_i | ottobre 2009
Dimensioni nella stabulazione in gruppo
•
Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
1)
1)
fino a 12 kg
Capre giovani e
capre nane
12-22 kg
Capre giovani e
capre nane
23-40 kg
Capre e
becchi
40-70 kg
Capre e
becchi
oltre 70 kg
15
20
30
35
40
foraggiamento per capo
per
1
1
1,1
1,25
1,25
gruppi fino a 15 capi
gruppi di oltre 15 capi;
1
1
1
1
1
0,5
1,2
1,7
2,2
0,4
1,0
1,5
2,0
Capretti
Larghezza della posta di
foraggiamento per capo,
cm,
Numero di poste di
per ogni animale in più
Superficie del box per
2)
2
capo , m per
gruppi fino a 15 capi
gruppi di oltre 15 capi;
0,3
per ogni animale in più
3)
0,2
1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
2) Almeno il 75 % dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. L’80 % delle nicchie di riposo
sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.
2
3) La superficie del box deve essere di almeno 1 m .
•
Per i box esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018
Capretti
Capre giovani
Capre
fino a 3 mesi
fino a 12 mesi
oltre 12 mesi
1
1
1
1
20
30
35
60
0.4
0.9
1.0
1.5
Numero di poste di foraggiamento per capo
Larghezza della posta di foraggiamento per
capo, cm
1)
Superficie del box per capo , m
2
Becchi
1) Almeno l’80 % dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. L’80 % delle nicchie di riposo
sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.
Dimensioni nella stabulazione fissa dei caprini
•
Consentita soltanto per le stalle d’alpeggio o le poste esistenti al 1° settembre 2008
Larghezza della posta, cm
Lunghezza della posta
2),
cm
1)
1)
Capre giovani e
capre nane
Capre e
becchi
Capre e
becchi
23-40 kg
40-70 kg
oltre 70 kg
40
50
60
75
95
95
1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
2) Fino al 31 agosto 2010 le poste possono presentare perforazioni per il 25 % al massimo della
superficie.
2/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.1_(1)_i | ottobre 2009
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 3 OPAn
Detenzione adeguata degli animali
1
Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e
che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
2
I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi,
urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare
le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
3
L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche,
etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
4
Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.
Art. 8 OPAn
Poste, box, dispositivi d’attacco
1
Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano
tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.
2
Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia
degli animali.
Art. 10 OPAn
1
Requisiti minimi
I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
2
Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei
singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le
poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano
rispettate le dimensioni minime di cui all’allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3
L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa
considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.
Art. 55 OPAn
Detenzione
1
I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di
foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell’uscita
all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i
caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.
2
Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono
utilizzate solo stagionalmente nella regione d’estivazione.
3
I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo
sopraelevate possono essere prive di lettiera.
4
I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
5
I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un
capretto.
3/3
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.2_(1)_i | ottobre 2009
Impiego di pavimenti perforati
nella detenzione di caprini
•
Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati
sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv.1
dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).
Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati
sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 2
dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).
Devono essere rispettate le seguenti misure:
Distanza massima fra le
traverse, mm
Larghezza minima
delle traverse, mm
Capre e becchi di oltre 30 kg
20
40
Capre e becchi di oltre 30 kg
20
1)
Categoria di peso
Pavimenti grigliati in
calcestruzzo
Graticolati in plastica
1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione
degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.
•
Per i box esistenti al 1° settembre 2008
In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo, per le capre e i becchi adulti si applicano
le seguenti misure:
Categoria di peso
Pavimenti grigliati in
calcestruzzo
Capre e becchi adulti
Distanza massima fra le
traverse, mm
Larghezza minima
delle traverse, mm
20
40
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
Pavimenti grigliati in calcestruzzo
N. 9.2_(1)_i | ottobre 2009
Pavimenti perforati
I pavimenti perforati non sono
indicati per i caprini.
Essi possono tuttavia essere
utilizzati se ricoperti da uno
strato di lettiera.
Valutazione di pavimenti grigliati:
A)
B)
C)
E)
posa piana
posa delle traverse in modo da
impedirne lo spostamento
larghezza delle fessure appropriata e
costante
spigoli levigati, nessuna sbavatura
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 7 OPAn
1
Ricoveri, parchi, suolo
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che
a.
il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
b.
la salute degli animali non sia compromessa; e
c.
gli animali non possano fuggire.
2
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di
seguire
il
comportamento tipico della loro specie.
3
I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
Art. 2 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Principio
1
La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli
animali.
2
I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure
devono essere di larghezza costante.
Art. 5 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
perforati per ovini e caprini
Pavimenti
1
Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere
tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
2
Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su
pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
3
Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza
massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009
Protezione da condizioni meteorologiche estreme
nella detenzione permanente di caprini all’aperto
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
Definizione
Esposizione del problema
Bisogni dei caprini nella detenzione all’aperto
Dimensione dei ripari
Basi legali
1. Definizione
Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il soggiorno permanente, 24 ore su 24, di
animali domestici in un'area recintata situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di
detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano
degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni.
Le condizioni climatiche estreme sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare
intenso oppure da freddo, umidità e vento.
2. Esposizione del problema
Oggi la detenzione all'aperto di caprini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano
grande diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano
di infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione
all'aperto corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali dei caprini (comportamento sociale e
nutrizionale, movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche).
Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle
capacità di adattamento degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli
animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a
condizioni climatiche estreme, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure
umidità, freddo e vento. A volte anche il grado di compattezza del suolo, a causa di un suo
eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non
soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto
comportano inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di
conseguenza, non vengano più sufficientemente accuditi.
1/5
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009
In linea di massima ciò vale anche per la detenzione nella regione d’estivazione. In questo caso, il
problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di regola di una superficie molto più
ampia. Quest’ultima offre normalmente un numero sufficiente di strutture naturali quali alberi,
cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire alle condizioni climatiche e di
scegliersi il luogo di riparo più adatto a loro. Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione
adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi
provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. 2
OPAn).
3. Bisogni dei caprini nella detenzione all’aperto
I mutamenti climatici producono negli animali delle reazioni comportamentali, frutto di meccanismi
fisiologici di adattamento. Così, in condizioni di gran caldo gli animali tendono ad aumentare la
dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria
e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più
freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del
metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e
aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza,
necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre
le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi.
Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e
di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento
solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno
la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può
risultare insufficiente.
Per quanto riguarda le condizioni climatiche è pero impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i
quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in
ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato
fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche.
I caprini sopportano bene il caldo, ma sono molto sensibili all’umidità. Il loro vello ha un’azione
idrorepellente molto limitata, di conseguenza quando si trovano al pascolo, in caso di pioggia spesso
smettono addirittura di nutrirsi. Il freddo, invece, lo sopportano molto bene se vi sono abituati. La
ricerca da parte degli animali di un riparo dalle condizioni climatiche estreme non dipende
unicamente dalla durata di queste ultime o da fattori ambientali come l'altitudine e l'esposizione,
bensì anche dalle caratteristiche specifiche degli animali in questione. Ad esempio: razza, età,
stato nutrizionale, condizioni del pelame, oppure da altri fattori particolari, come potrebbe essere il
momento del parto. I capretti appena nati hanno scarse riserve energetiche e, a causa dell'assenza
di cuscinetti adiposi e del vello ancora sottile, sono molto sensibili alle basse temperature e
all'umidità. Perciò, durante il periodo di foraggiamento invernale le capre in avanzato stato di
gravidanza devono essere stabulate prima di partorire e, dopo il parto, devono essere tenute in stalla
per almeno due settimane (art. 7 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito
e di animali domestici). È consigliabile seguire tale procedura anche in estate.
Le esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme variano
molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima
freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere
contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano
evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. 1 OPAn). Il suolo non deve causare
agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato
sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi
2/5
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009
possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare un conseguente stato di spossatezza. In
caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione
che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe
essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani).
Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi.
A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come
protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture
naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne
di artificiali, oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti
in un luogo ove possano mettersi al riparo (art. 36 cpv. 1 OPAn). L'utilizzazione di un riparo naturale
implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una
struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di
pianificazione del territorio.
Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato
calpestamento del suolo che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli
sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una
rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6
cpv. 3 OPAn). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente
corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito
secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la
sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo.
Nella detenzione all’aperto solitamente è il pascolo ad offrire foraggio agli animali. Pertanto la
quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario,
occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio
somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e
igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad
esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da
reddito e di animali domestici). Il fabbisogno di acqua dei caprini può variare molto, ad esempio
dipende molto dal contenuto dell’acqua nel foraggio, se producono latte e dal caldo. In ogni caso, i
caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse
possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il
fabbisogno di acqua degli animali sia coperto (art. 56 cpv. 1 OPAn). In caso di calura, l’aver accesso
all’acqua due volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l’acqua deve essere
costantemente disponibile.
Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre accudire in modo
continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli
animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie). Si
può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e
foraggio per gli animali (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e
di animali domestici). Se sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo
va effettuato almeno due volte al giorno (art. 7 cpv. 2). Nella regione d’estivazione la frequenza dei
controlli può essere ridotta in misura appropriata (art. 7 cpv. 3).
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009
4. Dimensione dei ripari
Al momento della realizzazione di ripari per caprini, è importante fare in modo che le aperture siano
sufficientemente larghe, così da evitare che gli animali di rango elevato possano impedire l'entrata a
quelli di rango inferiore. Per questo motivo, i ripari dotati di numerose aperture sono quelli più
funzionali. Un riparo ben strutturato aiuta ad evitare scontri tra animali, permettendo anche a quelli di
rango inferiore di trovare posto al suo interno.
In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto
contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al
suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le seguenti misure minime
(art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici):
Caprini
Superficie del box
2
capo, m
2) 3)
per
Capretti
fino
a 12 kg
0,15
Capre giovani
e capre nane
12-22 kg
0,3
Capre giovani e
capre nane
23-40 kg
0,7
1)
Capre e
becchi
40-70 kg
0,8
1)
Capre e
becchi
oltre 70 kg
1,2
1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
2) L’80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.
3) Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche
estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali
sia soddisfatto ( art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.3_(1)_i | ottobre 2009
5. Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 6 OPAn
Protezione dalle condizioni meteorologiche
Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi
alle condizioni meteorologiche.
Art. 7 OPAn
Ricoveri, parchi, suolo
1
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
b. la salute degli animali non sia compromessa; e
c. gli animali non possano fuggire.
2
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di
seguire il comportamento tipico della loro specie.
3
I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
Art. 36 OPAn
Detenzione permanente all’aperto
1
Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche
estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata,
naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento o
da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
2
Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme,
occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
3
La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre
mettere a disposizione altro foraggio appropriato..
Art. 56 OPAn
Foraggiamento
1
caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella
regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali
sia coperto.
2
capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo
adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
materia di ripari, pavimenti, foraggio
Requisiti in
1
In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto
contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli
animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a
quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3.
2
Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche
estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia
soddisfatto.
3
Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non può essere fangoso o fortemente inquinato da feci
o urina.
4
Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e
igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati.
Art. 7 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli
animali, stabulazione in caso di nascite
1
Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni
generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al
giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.
2
In vista di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.
3
Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.
4
Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime
due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.
5/5
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.4_(1)_i | ottobre 2009
Adeguato foraggiamento dei caprini
nella stabulazione libera
In Svizzera la stabulazione fissa dei caprini è una pratica ancora molto diffusa. In conformità con
quanto disposto nella revisione 2008 dell’ordinanza sulla protezione degli animali, non possono più
essere installate nuove poste per i caprini (art. 55 cpv. 2 OPAn). Questa nuova disposizione
comporta un cambiamento di mentalità da parte dei detentori di caprini.
Nel caso delle capre prive di corna, la stabulazione libera è già diffusa, soprattutto negli allevamenti
caprini di grandi dimensioni (con 30 e più esemplari). Numerosi allevatori, tuttavia, si dimostrano
ancora scettici: ritengono infatti che la stabulazione libera non sia particolarmente adeguata alle
capre con le corna poiché si tratta di animali troppo aggressivi. Tali dubbi sono giustificati? Come si
deve strutturare il settore di foraggiamento soprattutto nel caso delle capre con le corna?
Pericolo di fast food forzato soprattutto nel caso di caprini con corna di rango inferiore
La percentuale di aggressioni nei caprini con le corna non è superiore a quella registrata per i
conspecifici senza corna. Eventuali difficoltà al settore di foraggiamento sono tuttavia imputabili alla
rigida gerarchia e al comportamento alimentare selettivo della specie. Soprattutto nei piccoli gruppi e
qualora il numero di poste di foraggiamento sia esiguo, può avvenire che ai caprini di rango inferiore
non sia concesso tempo sufficiente per nutrirsi o che essi debbano condividere una posta con un
altro animale (foto 1). Tuttavia, è importante che tutti gli animali possano assumere una razione
alimentare adeguata. Tale risultato si può ottenere tramite una buona gestione del foraggiamento e
una corretta organizzazione delle poste.
Foto 1: la capra di rango superiore prende possesso di un intero lato della mangiatoia
1/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.4_(1)_i | ottobre 2009
Misure per un foraggiamento adeguato dei caprini
Gli impianti di stabulazione costruiti a partire dal 1° settembre 2008 devono presentare un numero di
poste di foraggiamento superiore a quello degli animali detenuti (all. 1 tab. 5 OPAn). In questo modo
i caprini sono in grado di scegliersi meglio il proprio vicino alla posta di foraggiamento e il detentore
può spostare un esemplare in caso di incompatibilità fra gli animali.
Le misure di gestione adeguate e la strutturazione delle poste variano a seconda che gli animali
siano alimentati in modo razionato o dispongano del cibo 24 ore su 24. L’alimentazione razionata,
che è il metodo più diffuso in Svizzera, nella maggior parte dei casi impone che gli animali siano
legati durante il foraggiamento, per un periodo prestabilito, oppure che vengano chiusi all’interno di
rastrelliere. Tra le singole poste di foraggiamento dovrebbero inoltre essere inseriti degli schermi,
sufficientemente stabili e di dimensioni tali da impedire che gli animali si tocchino con le corna.
Nella stabulazione libera a gruppi, i problemi possono essere ridotti soprattutto grazie a una gestione
adeguata del foraggiamento (quantità e qualità del foraggio, frequenza della somministrazione di
foraggio). In linea di principio, è bene somministrare quantità di foraggio sufficienti, più volte al
giorno, in modo tale che anche i caprini di rango inferiore, che hanno accesso al cibo dopo i
conspecifici di rango superiore, possano assumere un quantitativo di foraggio sufficiente e di buona
qualità.
Esistono diverse soluzioni anche per le poste di foraggiamento: mangiatoie, rastrelliere, palizzate e
tubi allineatori rigidi. Ognuna presenta vantaggi e svantaggi e trova un diverso impiego. Nel caso dei
caprini con le corna, è importante che le rastrelliere garantiscano all’animale una buona visione
posteriore e gli consentano di sfilarsi rapidamente e cedere il posto in caso di minaccia da parte di un
esemplare di rango superiore (foto 2).
Foto 2: Questa rastrelliera garantisce ai caprini una buona visione posteriore e consente loro di sfilarsi rapidamente,
qualora si avvicini un animale di rango superiore. Grazie agli schermi gli animali possono nutrirsi indisturbati.
Decisiva è anche una concezione ottimale del settore di foraggiamento. Per quanto possibile, esso
dovrebbe essere nettamente separato dal settore di riposo, in modo che gli animali che mangiano
non disturbino il sonno degli altri. È bene anche inserire pareti divisorie, al fine di suddividere il
settore di foraggiamento in più aree distinte, oppure prevedere diversi punti di foraggiamento. Si
tratta di due soluzioni che permettono a un animale gerarchicamente inferiore di evitare facilmente
un conspecifico di rango superiore e di proteggersi meglio da eventuali attacchi.
Una stabulazione libera adeguata è assolutamente realizzabile anche nel caso di razze dal carattere
forte e munite di corna. Per i caprini, essa non è altro che il risultato di una perfetta sinergia tra
diversi elementi che possono variare notevolmente a seconda della dimensione del gregge, del tipo
di stabulazione e del foraggio.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.4_(1)_i | ottobre 2009
Per ulteriori informazione e approfondimenti:
• Informazioni tecniche N. 9.1_(1)_i “Misure minime per la detenzione dei caprini”
Per avere informazioni circa il numero e la larghezza previsti per le poste di foraggiamento.
• Rapporto FAT n. 606/2003: Behornte Ziegen im Laufstall? Zusätzliche Fressplätze
reduzieren Probleme der rangtiefen Tiere (disponibile solo in lingua tedesca e francese).
• Rapporto FAT n. 622/2004: Der ziegengerechte Fressplatz im Laufstall. Beobachtungen aus
der Praxis (disponibile solo in lingua tedesca e francese).
I documenti sopraccitati possono essere scaricati dal portale sulla protezione degli animali,
dalla home page dell’istituto di ricerca Agroscope Reckenholz - Tänikon ART
(www.art.admin.ch in lingua tedesca, francese e inglese) o richiesti a quest’ultimo al numero
052 368 31 31.
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 4 OPAn
Alimentazione
1
Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in
gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.
2
Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della
specie.
Art. 55 OPAn
Detenzione
1
I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di
foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell’uscita
all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i
caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.
2
Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono
utilizzate solo stagionalmente nella regione d’estivazione.
3
I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo
sopraelevate possono essere prive di lettiera.
4
I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
5
I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un
capretto.
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Valori climatici della stalla e loro misura
nella detenzione di caprini
L’importanza del clima della stalla per l’animale
Il clima della stalla è tanto importante ai fini di un sistema di detenzione rispettoso degli animali quanto lo
sono le condizioni di spazio, le attrezzature utilizzate nella stalla, la cura e l’alimentazione degli animali. Il
clima della stalla (clima interno) si differenzia in misura più o meno consistente dal clima esterno per
temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria nonché per concentrazione di gas nocivi e di particelle di
polvere. I gas nocivi sono prodotti dal metabolismo animale (respirazione, escrementi), mentre la polvere
proviene principalmente dagli alimenti, dalla lettiera, dalle particelle cutanee, dalle piume e dagli
escrementi essiccati. Il clima della stalla è un fattore complesso nella detenzione degli animali da reddito
che non può essere considerato indipendentemente da altre condizioni di detenzione quali il tipo di stalla,
l’alimentazione e la cura degli animali.
In linea di principio va osservato che nei sistemi di detenzione gli animali sono sempre tenuti in uno
spazio limitato ed hanno poche possibilità di sottrarsi al clima prevalente nella stalla. L’ordinanza sulla
protezione degli animali esige pertanto che il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli
animali (art. 11 cpv. 1). È compito del detentore garantire che il clima della stalla sia tale da non richiedere
agli animali uno sforzo di adattamento superiore alle loro facoltà. A tal fine, il detentore ha due possibilità:
reagire ad ogni singola situazione adottando misure puntuali che evitino di stressare gli animali. In un
caprile, ad esempio, in presenza di temperature basse, può ricoprire il settore di riposo con ulteriore
lettiera. Oppure può strutturare il suo sistema di detenzione in modo che, a seconda del tipo di clima
presente nel caprile, gli animali possano soggiornare negli ambienti che meglio rispondono ai loro bisogni,
ad esempio garantendo l'accesso permanente a un parchetto all’aperto.
Un’attenzione particolare va riservata agli animali che vengono trasferiti da una stalla calda ad una stalla
fredda o viceversa. Di norma, gli animali hanno bisogno di alcuni giorni prima che i processi fisiologici di
adattamento producano tutti i loro effetti. I processi morfologici (crescita del pelame, immagazzinamento
del grasso) richiedono un periodo di adattamento ancora più lungo. Durante questa fase transitoria può
quindi rendersi necessario adottare apposite misure (ad esempio munire il settore di riposo di
un’abbondante lettiera) per attenuare gli effetti della nuova situazione climatica.
Un altro aspetto di cui occorre tenere conto è che alcune razze di animali da reddito e alcune linee di
allevamento possono avere esigenze particolari in merito al clima della stalla, a causa delle loro
caratteristiche genetiche.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Valutazione del clima della stalla
Per valutare l’effetto del clima della stalla sugli animali occorre tenere presenti aspetti vari: ad esempio,
l’età dell’animale, l’intensità dell’utilizzazione, il tipo di sistema di detenzione, la durata e l’intensità
dell’effetto di un fattore climatico della stalla. Alcuni fattori climatici, inoltre, non vanno considerati solo
singolarmente bensì in combinazione con altri. Così, ad esempio, una temperatura bassa associata a
valori di umidità e di velocità dell’aria bassi è sopportata meglio dall’animale di quanto lo sia una
temperatura bassa combinata a valori di umidità e di velocità dell’aria elevati.
La valutazione del clima della stalla può avvenire in base ad apposite misurazioni, i cui metodi per i singoli
fattori climatici sono illustrati nelle presenti informazioni tecniche. La valutazione del clima della stalla può
anche aver luogo attraverso semplici indicatori che consentono di individuare le carenze dell’uno o
dell’altro fattore. Indicatori di questo tipo sono le sensazioni dell’essere umano, il comportamento degli
animali e lo stato del sistema di detenzione e delle attrezzature tecniche nella stalla.
In linea di massima, le misurazioni vanno effettuate nell’area in cui gli animali soggiornano più
frequentemente. Occorre tenere conto del fatto che i risultati delle misurazioni possono variare a seconda
della stagione, dell’ora, delle condizioni climatiche, del luogo nella stalla, della composizione dell’aria,
della temperatura superficiale degli elementi della costruzione e di altri fattori. Misurazioni effettuate in
luoghi diversi e per periodi lunghi sono più affidabili delle misurazioni saltuarie. Altrettanto importante,
inoltre, è l’impiego di strumenti di misurazione calibrati. Se si rendono necessari valori di misurazione
affidabili e ripetibili (stessi risultati alle stesse condizioni), occorre registrare il più dettagliatamente
possibile la procedura di misurazione e le circostanze in cui è stata effettuata (ad esempio luoghi, ora,
condizioni climatiche, ecc.).
1. Temperatura dell’aria
Per ogni animale esiste una zona di temperatura ambiente all’interno della quale l’organismo può
mantenere la sua temperatura corporea ricorrendo in misura minima a misure regolatrici. Questa zona,
nella quale la produzione di calore resta praticamente costante e indipendente dalla temperatura
dell’ambiente circostante, viene definita zona di neutralità termica (ill. 1, zona da B a B'). Verso il basso
essa è delimitata dalla temperatura critica inferiore (B). Qui l’organismo attiva dei meccanismi (ad
esempio brividi di freddo) per aumentare la produzione di calore. La temperatura critica superiore (B') è la
temperatura dell’aria a partire dalla quale l’animale inizia a liberare acqua (attraverso la sudorazione e/o la
respirazione) per impedire il rialzo della temperatura del corpo. All’interno della zona di neutralità termica
si trova la zona di indifferenza termica nella quale la temperatura corporea resta costante praticamente
senza interventi da parte dei meccanismi omeostatici e l’animale sopporta bene sia il caldo che il freddo
(ill.1, zona da A a A').
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Zona di sopravvivenza
Zona di omeotermia
Morte da freddo
Temperatura interna
del corpo
Pro
d
uz i
on
ed
Ipertermia
Zona
di
indifferenza
termica
i ca
lor
e
Morte da caldo
Zona di neutralità
termica
Ipotermia
D
C
B A
A'
B' C'
D'
Temperatura ambiente
Ill. 1: Temperature e zone critiche per la termoregolazione, secondo Bianca (1976).
La capacità di adattamento degli animali alla temperatura ambiente è chiaramente esaurita quando i
meccanismi fisiologici (ad esempio brividi di freddo, sudorazione, ansimare, aumentare o diminuire il
consumo di alimenti) ed etologici (ad esempio cercare un riparo all’ombra, stare in piedi l’uno accanto
all’altro, evitare di sdraiarsi) di termoregolazione non sono più sufficienti per mantenere la temperatura
interna corporea, dunque al di fuori della zona C-C’ (vedi ill. 1). Ne consegue che all’interno della zona da
C a C‘ la capacità di adattamento degli animali è sollecitata entro i limiti delle possibilità di reazione.
La zona di neutralità termica è nettamente più elevata negli animali neonati che negli animali adulti della
stessa specie. Le due temperature critiche e pertanto il bisogno di calore sono in effetti più elevati negli
animali giovani che in quelli adulti. Inoltre, l’ampiezza della zona di neutralità termica è notevolmente
inferiore negli animali giovani. Per i capretti essa si estende solo su alcuni gradi di temperatura. Affinché il
loro sviluppo sia ottimale, questi giovani animali necessitano dunque di un settore di riposo con
temperature elevate e costanti.
Fasce di temperatura ottimali
La tabella n. 1 riporta le fasce ottimali della temperatura dell’aria. Quando nella stalla la temperatura
dell’aria si colloca entro i valori delle fasce ottimali il rendimento dei bovini raggiunge valori molto elevati.
Considerato che dette fasce di temperatura sono più elevate per gli animali giovani che per quelli adulti
della stessa specie, nella tabella sono riportati valori differenziati per le diverse categorie di animali. Essi
valgono per l’area immediatamente circostante (microclima) al luogo nel quale gli animali soggiornano per
lunghi periodi, come nel caso dei giacigli. Le fasce di temperatura all’interno delle quali gli animali sono in
grado di adattarsi sono più ampie rispetto a quelle ottimali indicate nella tabella 1. Con l’aumento del
rendimento, inoltre, le fasce ottimali si spostano verso il basso.
Ai fini della valutazione del clima della stalla va tenuto conto del fatto che l’equilibrio termico degli animali
è anche influenzato da altri fattori. Dalla tabella 2 emerge chiaramente che gli animali grandi e di elevata
produttività hanno maggiori difficoltà con il caldo che con il freddo.
Nelle stalle senza isolamento termico (stalle fredde, stalle con clima esterno), la temperatura dell’aria
subisce, a seconda della temperatura esterna, variazioni molto più marcate che nelle stalle chiuse di
modo che possono aversi anche valori estremi. Nelle stalle con clima esterno è dunque indispensabile
garantire un microclima adeguato attraverso la creazione di apposite zone (nicchie, ripari, lettiere
profonde, superfici ombreggiate ecc.).
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Tab. 1: Valori ottimali (fasce) della temperatura dell’aria
Categoria di animali
Peso (kg)
Fascia ottimale (°C)
capretti
4-20
15-20
animali giovani e adulti
20-70
8-15
Caprini
Tab. 2: Fattori in funzione dei quali gli animali sopportano meglio (+) o peggio (–) temperature ambiente
alte o basse
Fattore
Aumento dell’età (animale giovane – animale adulto)
Consumo elevato di alimenti
Produttività elevata
Gestazione
Movimento
Pelame spesso
Lettiera abbondante e asciutta
Tenuta in gruppo
Tenuta individuale
Vento
Irraggiamento solare
Acclimatazione (al freddo o al caldo)
Temperatura ambiente
Bassa
Alta
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
(–)
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
+
Misurazione della temperatura dell’aria
Per determinare la temperatura dell’aria in un determinato momento può essere utilizzato un termometro
calibrato. Per una valutazione più significativa occorre invece procedere a misurazioni quasi continue
(intervallo di misurazione < un‘ora) su un lasso di tempo sufficientemente lungo. Adatti a questo scopo
sono gli strumenti di misurazione e registrazione di dati (datalogger) che combinano spesso la
misurazione della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria.
Indicatori di carenze nella temperatura dell’aria
Per i caprini, sono considerate critiche le situazioni in cui in condizioni climatiche di freddo e di umidità non
tutti gli animali dispongono di un riparo poiché il loro pelame è scarsamente idrorepellente. Lo stesso vale
per le temperature eccessivamente elevate. Per tale ragione, in un riparo tutti gli animali devono poter
trovare posto contemporaneamente (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da
reddito e di animali domestici).
2. Umidità dell’aria
Gli animali da reddito che vivono alle nostre latitudini sono in grado di adattarsi ad oscillazioni anche
considerevoli dell’umidità relativa dell’aria. Non è dunque un problema tenerli in stalle aperte nelle quali
l’umidità dell’aria presenta le stesse oscillazioni dell’umidità al di fuori della stalla.
Per gli animali possono essere spossanti le situazioni in cui un elevato tasso di umidità è associato ad
un’elevata temperatura dell’aria. In tal caso, essi non hanno, infatti, praticamente alcuna possibilità di
liberare il calore del corpo. Non va inoltre dimenticato che un’elevata umidità dell’aria favorisce la
moltiplicazione di batteri, di parassiti e soprattutto di muffe.
Inoltre possono essere critiche le situazioni in cui animali zuppi d’acqua sono tenuti in condizioni di
elevata umidità dell’aria e di temperature basse per periodi di tempo lunghi.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Umidità relativa ottimale dell’aria
L’ottimale umidità relativa dell’aria per gli animali da reddito nell’agricoltura si situa fra il 50% e l’80%.
Misurazione dell’umidità dell’aria
Per determinare l’umidità relativa dell’aria si può utilizzare uno psicrometro. Ai fini di una valutazione
rappresentativa è necessario procedere a misurazioni quasi continue (intervallo di misurazione < un’ora)
su un lasso di tempo sufficientemente lungo. Particolarmente adatto a questo scopo è uno strumento di
misurazione e di registrazione di dati (datalogger) munito di sensori di umidità.
Indicatori di carenze nell’umidità dell’aria
Una bassa umidità dell’aria, che è spesso combinata con un’elevata concentrazione di polvere, provoca
stimoli di tosse poco dopo l’ingresso nella stalla.
Anche un’eccessiva umidità dell’aria risulta fastidiosa per l’uomo. Se combinata con temperature elevate,
il clima della stalla assomiglia a quello di un bagno turco; combinata invece con una temperatura bassa si
ha l’impressione di entrare in una cantina. Chiari segnali di un’umidità dell’aria eccessiva sono la
condensa sul soffitto e sulle pareti e pavimenti. A lungo termine, un tasso di umidità elevato provoca la
formazione di macchie di muffa grigie o nere sulle pareti e sul soffitto.
3. Movimento dell’aria
Il movimento dell’aria, combinato con la temperatura, esercita un influsso decisivo sulla possibilità degli
animali di liberare calore in situazioni di caldo eccessivo e di evitare ipotermie in presenza di temperature
basse. Per questo motivo, è necessario aumentare adeguatamente il movimento dell’aria quando la
temperatura è elevata e, viceversa, offrire possibilità di riparo quando la temperatura si abbassa.
Velocità elevate dell’aria hanno un duplice effetto. Da un lato, aumentano lo scambio termico per ogni
grado di differenza di temperatura fra la superficie dell’animale e l’aria, e dall’altro, diminuiscono
l’isolamento termico attraverso la distruzione del film d’aria protettivo nel pelame dell’animale. Il benessere
degli animali è intaccato soprattutto quando l’aria in movimento ha una temperatura più bassa di quella
della stalla e colpisce una sola parte del corpo dell’animale provenendo da una stessa direzione. Si parla
qui di corrente d’aria. La velocità dell’aria non è il solo fattore che svolge un ruolo determinante: va infatti
tenuto conto anche delle turbolenze dell’aria. Quanto maggiori sono le turbolenze, tanto più la “sensibilità
alla corrente d’aria” è accentuata.
Valori ottimali del movimento dell’aria
Il valore ottimale della velocità dell’aria dipende essenzialmente dalla temperatura dell’aria. D’estate, un
movimento dell’aria abbastanza sostenuto dà refrigerio all’animale e impedisce una stasi termica.
D’inverno, invece, se la velocità dell’aria è troppo elevata ne possono conseguire perdite eccessive di
calore. Ferma restando la temperatura dell’aria, il raffreddamento dell’animale è tanto maggiore quanto
più è elevata la velocità dell’aria.
Le correnti d’aria vanno possibilmente evitate nei confronti di tutti gli animali da reddito. L’assenza di
correnti d’aria è particolarmente importante nel settore di riposo – dove, se necessario, gli animali
possono proteggersi da perdite di calore – e nel caso di animali zuppi d’acqua che sono esposti a
temperature basse.
Misurazione del movimento dell’aria
Il movimento dell’aria può essere misurato mediante un anemometro a filo caldo. Questo apparecchio
consente misurazioni a partire da 0,1 m/s ed è quindi particolarmente adatto per le piccole velocità. I valori
misurati sono indipendenti dalla direzione.
Per misurare velocità elevate dell’aria può essere utilizzato un anemometro a mulinello. Questo
apparecchio non è tuttavia adatto se nei locali della stalla vi sono correnti turbolente. I valori misurati
dipendono dalla direzione dell’aria.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Se necessario, la direzione del flusso d’aria può essere determinata con l’aiuto di prove con fumogeno (ad
esempio pipette fumogene).
Indicatori di carenze nel movimento dell’aria
La circolazione dell’aria deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano principalmente. La
corrente d’aria presente nel corridoio della stalla non fornisce indicazioni in merito alla circolazione
dell’aria nei singoli box. Se vi è corrente d’aria, l’uomo la percepisce in particolare sul collo e sul dorso
delle mani.
Le correnti d’aria nel settore di riposo possono causare nei caprini e in varie specie di animali da reddito
una diminuzione del rendimento o un aumento della predisposizione alle malattie.
Una circolazione insufficiente dell’aria in alcuni settori della stalla è percepita dall’uomo sotto forma di
concentrazioni localmente elevate di gas nocivi (ammoniaca). Una circolazione insufficiente dell’aria quale
conseguenza di un sistema di aerazione inadeguato o con una capacità insufficiente può anche rendere
l’aria della stalla pesante (umida) o polverosa. In questi casi, nelle stalle con aerazione artificiale va
controllato il buon funzionamento dell’impianto di aerazione, rispettivamente, il sistema di immissione e di
scarico dell’aria.
4. Gas nocivi
I nostri animali da reddito non sono in grado di adattarsi alle elevate concentrazioni di gas nocivi tipiche
delle stalle poiché tali concentrazioni non sono presenti in natura. A lungo termine, esse nuocciono al
benessere degli animali provocando danni alla salute e vanno pertanto assolutamente evitate.
L’esperienza dimostra che elevate concentrazioni di gas nocivi si verificano soprattutto nelle stalle calde
con un’aerazione insufficiente, mentre nelle stalle con clima esterno in cui è presente un elevato tasso di
ricambio dell’aria non si riscontrano problemi di questo tipo. L’immagazzinamento del colaticcio nella stalla
sotto i pavimenti grigliati può risultare problematico per l’igiene dell’aria della stalla.
Il biossido di carbonio (CO2) è un gas di respirazione (gas espirato) più pesante dell’aria ma che si
distribuisce relativamente bene nella stalla. Le concentrazioni di CO2 usuali nelle stalle non sono
tossiche.
L’ammoniaca (NH3) è un gas prodotto dalla scissione delle molecole di urea da parte dell’enzima ureasi.
Nonostante sia più leggero dell’aria, le sue concentrazioni sono maggiori al suolo, ossia vicino al letame
dal quale viene prodotto, che sotto il soffitto dove è rarefatto e infine disperso dalla forza ascensionale
termica e dalle correnti d’aria. Sia negli animali che nell’uomo l’ammoniaca produce forti irritazioni alle
mucose e alle vie respiratorie.
L’idrogeno solforato (H2S) è un gas di fermentazione estremamente velenoso che proviene dal
colaticcio. È più pesante dell’aria e si concentra nei punti più bassi – dunque nei canali di scolo e nelle
fosse. Non appena le concentrazioni di questo gas sono misurabili, l’uomo e l’animale possono correre
dei rischi. Al momento del rimestamento o dello spandimento del colaticcio l’idrogeno solforato è spesso
liberato in grosse quantità (formazione di una nuvola) nell’aria della stalla. In queste condizioni, l’idrogeno
solforato può presentarsi in concentrazioni letali.
Per evitare concentrazioni troppo elevate di gas nocivi è essenziale che i canali di scolo verso la fossa
siano provvisti di un sifone e che durante il rimestamento del colaticcio o lo svuotamento della fossa si
provveda ad aerare sufficientemente la stalla. Se si utilizzano sistemi per la raccolta congiunta del letame
e del colaticcio è necessario osservare i principi di cui all’opuscolo SPAA per evitare la formazione di gas
nocivi.
Oltre ai tre principali gas menzionati, nella stalla possono formarsene altri (ad esempio, metano,
monossido di carbonio, biossido di azoto). La combinazione di più gas può avere effetti sinergici dannosi,
per cui è opportuno mantenere i valori dei gas più bassi possibile.
Se si utilizzano stufe ad irraggiamento di gas vi è il rischio che si formi il pericoloso monossido di carbonio
(CO). È dunque indispensabile controllarle frequentemente e provvedere regolarmente alla loro
manutenzione. Una perfetta regolazione del bruciatore e l’apporto d’aria fresca sono importanti.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
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Concentrazioni massime consentite
Nella tabella 3 sono riportate le concentrazioni massime per i tre gas nocivi CO 2 , NH 3 e H 2 S
raccomandate dallo “Scientific Veterinary Committee” (1997). In linea di principio, occorre organizzare
l’evacuazione del letame e l’aerazione in modo da impedire concentrazioni troppo elevate di gas nocivi.
Tab. 3: Concentrazioni massime per i tre principali gas nocivi, raccomandate dallo “Scientific Veterinary
Committee” (1997)
Gas nocivo
CO 2 (biossido di carbonio)
NH 3 (ammoniaca)
H 2 S (idrogeno solforato)
Concentrazione massima
3000 ppm
10 ppm
0,5 ppm (temporaneamente 5 ppm durante l’evacuazione)
Conformemente all’articolo 11 capoverso 2 OPAn nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria
fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto. Ciò può essere garantito da un
sistema d’allarme funzionante, da finestre ad apertura automatica (ad esempio con interruttore magnetico)
o da un gruppo elettrogeno d’emergenza.
Misurazione delle concentrazioni di gas nocivi
Il biossido di carbonio (CO2) può essere misurato in modo relativamente affidabile con un‘analisi ai raggi
infrarossi oppure con provette Dräger. Per misurare l’ammoniaca (NH3) è possibile ricorrere a vari metodi:
il principio idrochimico (bottiglie di assorbimento), le analisi ai raggi infrarossi, il sensore elettrochimico
(una reazione di ossidoriduzione genera corrente elettrica), provette Dräger oppure il principio della
chemioluminiscenza. Per misurare l’idrogeno solforato (H2S) si possono utilizzare cellule elettrochimiche
(intervallo di misurazione 1-1000 ppm) o provette Dräger.
Le concentrazioni di gas nocivi in una stalla oscillano notevolmente sia in funzione dei locali che dei
periodi, motivo per cui una valutazione affidabile del clima della stalla non può essere effettuata sulla base
di singole misurazioni puntuali. Nel caso in cui vi siano motivati sospetti di concentrazioni molto elevate è
opportuno procedere a misurazioni quasi continue (ad esempio con l’aiuto di analizzatori di gas).
Misurazioni attive puntuali sono eventualmente necessarie per l’idrogeno solforato al momento del
rimestamento o dello spandimento del colaticcio. Le concentrazioni massime non devono essere superate
in permanenza, ovvero i valori indicati non possono essere costantemente oltrepassati per più di un
giorno a settimana. Misurazioni a lungo termine in una stalla dovrebbero pertanto durare almeno una
settimana.
L’esperienza dimostra che concentrazioni costantemente elevate si registrano in particolare nelle stalle
isolate, durante i mesi invernali, quando il grado di aerazione è ridotto per minimizzare le perdite di calore.
È tuttavia importante che anche in queste stalle le concentrazioni massime prescritte non vengano
permanentemente superate. In alcuni casi può quindi rivelarsi opportuno aumentare, ad intervalli regolari
e per brevi periodi, il grado di aerazione (eventualmente con l’aiuto di un interruttore orario) durante la
giornata in modo da mantenere le concentrazioni di gas nocivi al di sotto dei valori massimi.
Indicatori di carenze nelle concentrazioni di gas nocivi
L’ammoniaca in piccole concentrazioni ha un odore leggermente pungente. In concentrazioni elevate
provoca bruciore agli occhi e alle mucose delle vie respiratore, lacrimazione degli occhi e stimoli di tosse.
Il biossido di carbonio è inodore. Quando tuttavia l’aerazione della stalla non è sufficiente e il gas è
presente in concentrazioni elevate, l’aria della stalla diventa soffocante.
L’idrogeno solforato produce un odore simile a quello delle uova marce. Concentrazioni elevate di questo
gas nocivo si hanno normalmente solo per un lasso di tempo breve durante lo spandimento del colaticcio.
Concentrazioni elevate d’idrogeno solforato non possono essere percepite olfattivamente perché
paralizzano i nervi olfattivi e si rivelano letali per gli uomini e gli animali.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Elevate concentrazioni di gas nocivi provocano nell’uomo il bisogno di lasciare la stalla il più rapidamente
possibile. È quindi opportuno controllare il buon funzionamento dell’aerazione e del sistema di
evacuazione del letame.
5. Polvere
Gli animali da reddito non sono in grado di proteggersi neppure dalle elevate concentrazioni di particelle di
polvere sospese poiché nel corso dell’evoluzione non hanno sviluppato alcun meccanismo di protezione.
La polvere sospesa nell’aria della stalla si compone principalmente di un misto di particelle organiche di
lettiera, alimenti per animali, pelle, pelame, piume ed escrementi. Gli effetti biologici della polvere
dipendono non solo dalla composizione specifica della polvere bensì anche dalla grandezza delle
particelle. Particolarmente problematica per la salute dei detentori di animali e degli animali da reddito è la
polvere fine che s’introduce negli alveoli polmonari (dimensione delle particelle < 5 µm). Questa polvere
può depositarsi nei polmoni provocando irritazioni meccaniche e fisicochimiche con conseguenti danni.
Concentrazioni permanentemente elevate di particelle di polvere vanno dunque evitate anche
nell’interesse del detentore.
L’effetto nocivo della polvere è aggravato dal fatto che i gas nocivi (ad esempio l’ammoniaca), i
microrganismi e le sostanze velenose prodotte dai batteri (endotossine) si legano alle particelle di polvere
e vengono così trasportate nei polmoni. Le concentrazioni di polvere sono particolarmente elevate nei
pollai per pollame da ingrasso, seguiti dai porcili per suini da ingrasso, dai pollai per le galline ovaiole, dai
porcili per i suini d’allevamento e dalle stalle per i bovini. Elevate concentrazioni di particelle di polvere
sono riscontrabili anche in sistemi di detenzione senza lettiera.
Concentrazioni massime consentite
Attualmente, la normativa svizzera non prevede disposizioni in materia di concentrazioni massime della
polvere nelle stalle. In Svezia, il valore limite per le particelle organiche di polvere (polveri totali) nelle
3
3
stalle è di 10 mg/m , in Danimarca è invece di soli 3 mg/m .
Misurazione della concentrazione di polvere
Per misurare l’andamento della concentrazione delle particelle sospese possono essere impiegati, ad
esempio, fotometri a dispersione oppure strumenti di misura TEOM. Gli strumenti di misura TEOM
registrano permanentemente il contenuto di polvere nell’aria senza regolare calibrazione. Il metodo di
misura si basa sul cambiamento di frequenza di una lamina oscillante, causato dalla deposizione di
polvere.
Poiché la concentrazione di particelle sospese può oscillare durante il giorno o variare da un giorno
all’altro, la concentrazione media su un lasso di tempo di 24 ore va determinata con misurazioni quasi
continue per almeno una settimana. Le misurazioni riguardano le frazioni di polvere inalabili (dimensione
delle particelle < 10 µm).
Indicatori di carenze nella concentrazione di polvere
Elevate concentrazioni di polvere causano nelle persone tosse e starnuti. Le particelle di polvere sospese
possono essere viste nei raggi di luce. In capannoni molto grandi, se le concentrazioni di polvere sono
elevate, diviene spesso difficile scorgere la fine della stalla. Un ulteriore indicatore per elevate
concentrazioni di polvere nell’aria sono strati di polvere piuttosto spessi sulle attrezzature della stalla,
nonché abiti e documenti impolverati al termine della visita nella stalla.
6. Illuminazione
La luce del giorno non solo consente agli animali di orientarsi visivamente nella stalla, ma adempie anche
ad altre importanti funzioni fisiologiche (irradiamento ultravioletto, ritmo giorno/notte, stimolazione delle
ghiandole sessuali). La luce del sole non può essere integralmente sostituita dall’illuminazione della stalla.
Un’intensità luminosa insufficiente ha effetti negativi sulla fertilità degli animali. Il passaggio dalla luce al
buio e le variazioni di luminosità aumentano gli stimoli offerti agli animali.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Intensità luminosa minima
I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale (art. 33
cpv. 2 OPAn). L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli
animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro
luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67
(art. 33 cpv. 3 OPAn). La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno
(art. 33 cpv. 5 OPAn). Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità
nell’arco di 24 ore (art. 33 cpv. 6 OPAn).
L’intensità luminosa minima obbligatoria deve consentire agli animali l’orientamento visivo nella stalla. I
valori minimi, che devono essere raggiunti nell’area in cui si trova la testa dell’animale, valgono per quei
settori della stalla nei quali gli animali sono attivi. Se una stalla è suddivisa in più box, i valori minimi
devono essere soddisfatti in ognuno di essi.
Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce
naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici
che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale (art. 33 cpv. 4 OPAn).
Non vi sono invece disposizioni secondo cui, in questi casi, l’illuminazione con luce artificiale deve essere
regolata da un orologio programmabile. In casi particolari, può tuttavia essere opportuno imporre tale
sistema se non vi è garanzia del fatto che il detentore degli animali attivi e disattivi la luce artificiale
tenendo conto dei bisogni degli animali.
Le lampade a raggi ultravioletti per la disinfezione dell’aria della stalla non possono sostituire la luce del
giorno, in quanto lo spettro dei raggi ultravioletti non corrisponde allo spettro della luce del giorno che
permette l’orientamento visivo. Nel caso in cui vengano impiegate lampade a raggi ultravioletti, occorre
che la distanza fra la lampada (parte inferiore) e gli animali (dorso risp. testa) sia di almeno 1,2 metri e la
lampada sia appesa al di fuori della portata degli animali. In particolare nelle stalle basse, gli animali
devono essere protetti mediante degli schermi (lastre schermanti applicate alla parte inferiore della
lampada) contro un’irradiazione diretta a distanza troppo ravvicinata. Gli animali possono inoltre essere
esposti solo ad un’irradiazione indiretta in modo da essere raggiunti unicamente da radiazioni diffuse.
L’irradiazione diretta degli occhi e della pelle degli animali o dell’uomo può causare, a seconda della
sensibilità individuale nonché della dose di radiazione, congiuntiviti ed eritemi (arrossamento della cute).
Le lampade a raggi UV devono pertanto essere disattivate quando il personale entra nella stalla
(interruttore di sicurezza collegato alla porta). La distanza fra le lampade dipende dalla potenza e dunque
dall’intensità luminosa di ognuna che varia a seconda dei modelli.
Misurazione dell’intensità luminosa
Un’intensità luminosa di 15 lux consente all’uomo l’orientamento visivo, ma è appena sufficiente per poter
leggere o scrivere a lungo.
La misurazione dell’intensità luminosa deve avvenire all’altezza della testa dell’animale con un luxmetro
corretto riguardo ai colori, in grado di misurare la luce incidente secondo la legge del coseno. Per
determinare la quantità totale di luce ricevuta dall’animale, va applicato il sistema dei sei livelli. Ciò
significa che il sensore (elemento fotoelettrico) va tenuto all’altezza della testa dell’animale e spostato
verso l’alto, verso il basso e verso i quattro punti cardinali. Sulla base dei 6 valori ottenuti potrà essere
determinato un valore medio.
Indicatori di carenze nell’illuminazione
L’intensità luminosa deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano abitualmente e
all’altezza della loro testa. Se l’intensità luminosa è insufficiente, risulta difficile scrivere o leggere per
molto tempo. Un’accurata valutazione dell’intensità luminosa è particolarmente opportuna quando la
superficie totale permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto non corrisponde ad almeno un
ventesimo della superficie del pavimento, quando le finestre nelle stalle basse sono disposte solo su un
lato oppure quando i vetri delle finestre sono sporchi od oscurati dalla presenza di oggetti.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Bibliografia
Bianca W., 1976. The significance of meteorology in animal production. International Journal of
Biometeorology 20, 139-156.
Bianca W., 1979. Nutztier und Klima. Der Tierzüchter 31, 188-192.
Blendl H.M., 1985. UV-Strahler in der Schweinehaltung, Handbuch Schweine 3, Kap. 23, 199-206.
Clarke A.F., 1993. Stable dust – threshold limiting values, exposures variables and host risk factors.
Equine Vet. J. 25, 172-174.
Danuser B., Weber C., Künzli N., Schindler C. und Nowak D., 2001. Respiratory symptoms in Swiss
farmers: an epidemiological study of risk factors. Am. J. Ind. Med. 39, 410-418.
Driemer J. und Van den Weghe H., 1997. Der Einsatz eines gravimetrischen Messgerätes zur
kontinuierlichen Bestimmung der Schwebstaubkonzentrationen in Stallungen. Tagung: Bau, Technik
und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, 11.-12. März 1997, D-Kiel.
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einige Parameter der Kühefertilität. Proceedings of International Congress on Animal Hygiene, DHannover 1985, 429-433.
Kunz P. und Montandon G., 1985. Vergleichende Untersuchungen zur Haltung von Kälbern im Warmund Kaltstall während der ersten 100 Lebenstage. FAT-Schriftenreihe Nr. 26, FAT, Tänikon.
Mayer C., 1999. Stallklimatische, ethologische und klinische Untersuchungen zur Tiergerechtheit
unterschiedlicher Haltungssysteme in der Schweinemast. FAT-Schriftenreihe Nr. 50, FAT, Tänikon.
Nosal D. und Steiner T., 1986. Flüssigmistsysteme: Funktion und Schadgasentwicklung, FAT-Berichte
Nr. 292, FAT, Tänikon.
Nosal D., 1997. Schadgase in Milchvieh-Laufställen: Vorkommen von Schwefelwasserstoff (H2S) bei
der Güllenlagerung unter Spaltenböden in offenen Ställen und Laufhöfen, FAT-Berichte Nr. 500, FAT,
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Schweizerische Stallklimakommission, 1983. Schweizerische Stallklimanorm. Institut für
Nutztierwissenschaften, ETH Zürich. 41 S.
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Zeitler-Feicht M.H., 1993. Mindestanforderungen an die Beleuchtung und Stalluft in der Pferdehaltung
unter Tierschutzgesichtspunkten. Tierärztl. Umschau 48, 311-317.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.5_(1)_i | ottobre 2009
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 11 OPAn
Clima nei locali
1
Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.
2
Nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto
all’impianto.
Art. 33 OPAn
Illuminazione
1
Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.
2
I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
3
L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si
ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente
illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67.
4
Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del
giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano
l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.
5
La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei
pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce
per l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.
6
Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore.
Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di
ripari, pavimenti, foraggio
1
In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto
contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli
animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a
quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3.
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009
Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei
capretti maschi eseguita dal detentore degli animali
Dopo il raggiungimento della maturità sessuale, con il loro comportamento (messa in fuga degli altri
animali, tentativi di lotta e di monta) i becchi sono fonte di stress e agitazione nelle greggi. Per tale
motivo, i capretti maschi vengono castrati se non vengono macellati in giovane età; questa pratica
viene soprattutto eseguita nei caprini da latte.
Obbligo di anestesia
La castrazione è un intervento doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art.
16 LPAn). L’intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn).
Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di
stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d’arte gli animali,
così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l’intervento; eseguire
l’intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d’igiene, per ridurre le lesioni tessutali e con
esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni.
Animali giovani nel proprio gregge
I detentori di animali possono effettuare la castrazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime due
settimane di età dei loro animali, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza
grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura e
dall’Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn).
Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più
rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni
presenti nel colostro.
Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro
I prodotti utilizzati per l’anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (mvet) e possono
essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione
Mvet, la quale regolamenta la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell’effettivo e
il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet).
Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art.
11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l’utilizzo e le scorte dei medicamenti si deve tenere un
registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet).
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009
Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza
veterinaria
L’attestato di competenza concernente la castrazione dei capretti rispettosa del benessere degli
animali ed eseguita a regola d’arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico
riconosciuto. L’UFV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.bvet.admin.ch > Protezione
degli animali > Formazione e perfezionamento > Interventi dolorosi.
Il corso tratta i diversi aspetti dell’intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli
ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e
chirurgia. Dopo aver ricevuto l’attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella
loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta
somministrazione dei medicamenti e la preparazione dei capretti all’intervento, nonché di conoscere
gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di castrazione praticati a regola d’arte
e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l’intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del DFE
concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali).
Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l’intervento in modo corretto, il
veterinario dell’effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica
delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv.
2 OPAn). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicamenti veterinari ed eseguire
autonomamente l’intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet).
Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli
animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il
trattamento degli animali, legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti
veterinari (OMVet)
Art. 4 cpv. 2 LPAn
Principi
2
Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato
d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.
Art. 16 LPAn
Interventi su animali
Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il
Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte
salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.
Art. 32 OPAn
Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali
1
I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e
nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.
2
I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale
dell’agricoltura e dall’UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario
dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario
dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche.
Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009
Art. 42 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Obiettivo di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a
decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’animale e a regola d’arte.
Art. 43 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Forma e durata della formazione
La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione
pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.
Art. 44 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Contenuto della formazione
1
La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite
negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia.
2
L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione
dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione
corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale.
Art. 42 LATer
Prescrizione e dispensazione
1
Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive
conosce l’animale o l’effettivo.
2
Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato
di salute.
Art. 43 LATer
Obbligo di tenere un registro
1
Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicamenti per uso
veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.
Art. 8 cpv. 2 OMVet
Restrizioni nella dispensazione
2
I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere
dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2
1
dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.
Art. 10 cpv. 1-2 OMVet
Esame dello stato di salute, convenzione Mvet
1
Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art.
26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali
da reddito da trattare (visita dell’effettivo).
2
I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a
visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso
possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.
L’allegato I dell’OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all’art. 10, in particolare concernenti i criteri
di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l’obbligo di
conservazione.
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
Art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet
N. 9.6_(1)_i | ottobre 2009
Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati
2
Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione
medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:
c.
a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce:
il fabbisogno per tre mesi al massimo;
Art. 26 lett. a-b OMVet
Oggetto del registro
Vanno iscritti a registro:
a.
b.
i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione;
i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa;
Art. 28 OMVet
Detentori di animali da reddito
1
I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario
registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
la data della prima e dell’ultima utilizzazione;
l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come
ad esempio le marche auricolari;
l’indicazione;
la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
la quantità;
i termini d’attesa;
le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito;
il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o
somministrato il medicamento veterinario.
2
Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti
secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:
a.
b.
c.
d.
la data;
la denominazione commerciale;
la quantità in unità di confezioni;
la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.
4/4
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009
Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti
eseguita dal detentore degli animali
Quando i caprini vengono tenuti in stalle a stabulazione libera, molti detentori di animali preferiscono
asportare loro le corna.
Obbligo di anestesia
La decornazione è un intervento molto doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia
(cfr. art. 16 LPAn). L’intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2
LPAn). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali
reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d’arte
gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l’intervento; eseguire
l’intervento in modo accurato, per ridurre inutili lesioni tessutali e dolori.
Animali giovani nel proprio gregge
I detentori di animali possono effettuare la decornazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime tre
settimane di età dei loro capretti, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza
grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura e
dall’Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn).
Il vantaggio di eseguire una decornazione entro le prime tre settimane di vita è che la ferita formatasi
è più piccola e si cicatrizza quindi più rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle
infezioni grazie agli anticorpi materni presenti nel colostro.
Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro
I prodotti utilizzati per l’anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (mvet) e possono
essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione
Mvet, la quale regolamenta la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell’effettivo e
il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet).
Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art.
11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l’utilizzo e le scorte dei medicamenti si deve tenere un
registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet).
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009
Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza
veterinaria
L’attestato di competenza concernente la decornazione dei capretti rispettosa del benessere degli
animali ed eseguita a regola d’arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico
riconosciuto. L’UFV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.bvet.admin.ch > Protezione
degli animali > Formazione e perfezionamento > Interventi dolorosi.
Il corso tratta i diversi aspetti dell’intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli
ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e
chirurgia. Dopo aver ricevuto l’attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella
loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta
somministrazione dei medicamenti e la preparazione dei capretti all’intervento, nonché di conoscere
gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di decornazione praticati a regola
d’arte e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l’intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del
DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali).
Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l’intervento in modo corretto, il
veterinario dell’effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica
delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv.
2 OPAn). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicamenti veterinari ed eseguire
autonomamente l’intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet).
Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli
animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il
trattamento degli animali, legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti
veterinari (OMVet)
Art. 4 cpv. 2 LPAn
Principi
2
Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato
d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.
Art. 16 LPAn
Interventi su animali
Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il
Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte
salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.
Art. 32 OPAn
Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali
1
I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e
nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.
2
I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale
dell’agricoltura e dall’UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario
dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario
dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche.
Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009
Art. 42 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Obiettivo di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a
decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’animale e a regola d’arte.
Art. 43 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Forma e durata della formazione
La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione
pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.
Art. 44 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Contenuto della formazione
1
La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite
negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia.
2
L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione
dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione
corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale.
Art. 42 LATer
Prescrizione e dispensazione
1
Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive
conosce l’animale o l’effettivo.
2
Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato
di salute.
Art. 43 LATer
Obbligo di tenere un registro
1
Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicamenti per uso
veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.
Art. 8 cpv. 2 OMVet
Restrizioni nella dispensazione
2
I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere
dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2
1
dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.
Art. 10 cpv. 1-2 OMVet
Esame dello stato di salute, convenzione Mvet
1
Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art.
26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali
da reddito da trattare (visita dell’effettivo).
2
I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a
visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso
possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.
L’allegato I dell’OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all’art. 10, in particolare concernenti i criteri
di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l’obbligo di
conservazione.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
Art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet
N. 9.7_(1)_i | ottobre 2009
Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati
2
Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione
medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:
c.
a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce:
il fabbisogno per tre mesi al massimo;
Art. 26 lett. a-b OMVet
Oggetto del registro
Vanno iscritti a registro:
a.
b.
i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione;
i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa;
Art. 28 OMVet
Detentori di animali da reddito
1
I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario
registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
la data della prima e dell’ultima utilizzazione;
l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come
ad esempio le marche auricolari;
l’indicazione;
la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
la quantità;
i termini d’attesa;
le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito;
il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o
somministrato il medicamento veterinario.
2
Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti
secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:
a.
b.
c.
d.
la data;
la denominazione commerciale;
la quantità in unità di confezioni;
la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.
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Dipartimento federale dell’economia DFE
Ufficio federale di veterinaria UFV
Comunicazione (COM)
OVINI/CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione
sulla protezione degli animali
La nuova legislazione sulla protezione degli animali è orientata verso il futuro. Attualmente, per
i detentori di ovini e caprini non cambia molto, se non per il fatto che si richiede loro di conoscere le esigenze degli animali e, in alcuni casi, di acquisire una adeguata formazione. Si vorrebbe inoltre eliminare la stabulazione fissa.
La nuova legislazione sulla protezione degli animali ruota attorno alla responsabilità dei detentori.
Disposizioni di legge precise e controlli efficaci sono senza dubbio indispensabili, ma è altrettanto
importante che i detentori siano ben informati. Solo se si conoscono le esigenze degli animali e si sa
come trattarli correttamente è possibile attuare una detenzione adeguata alle varie specie.
Detentori di animali adeguatamente informati: professionisti non si nasce
I futuri detentori di ovini e caprini devono formarsi o almeno informarsi, a seconda delle dimensioni
della loro azienda. Chi possiede più di 10 unità di bestiame grosso deve avere una formazione agricola. Per chi possiede più di 10 ovini o caprini, ma meno di 10 unità di bestiame grosso, è invece sufficiente una formazione di base (attestato di capacità). Tali norme non si applicano a coloro che già da
tempo detengono ovini e caprini.
La detenzione corretta di ovini e caprini è illustrata nelle pagine “Ovini” e “Caprini” del portale “Mi
prendo cura del mio animale” (www.miprendocuradelmioanimale.ch). Attraverso questo portale,
l’Ufficio federale di veterinaria fornisce informazioni in particolare sulle disposizioni fondamentali concernenti la protezione degli animali. L’offerta è ampliata costantemente con informazioni tecniche,
grafici, video e altro ancora. È inoltre possibile ricevere una newsletter che comunica tutte le novità.
Gli animali devono potersi muovere normalmente
Una delle priorità della nuova legislazione sulla protezione degli animali è la possibilità di movimento.
In futuro, la stabulazione fissa sarà abolita. Il fatto di essere quasi sempre legati limita fortemente gli
animali, che non possono muoversi normalmente e prendersi cura di se stessi. Per questo motivo, a
partire dal 2018 la stabulazione fissa degli ovini sarà vietata. Per i caprini non è più consentito costruire nuovi stalli, salvo che negli impianti utilizzati solo in alcune stagioni, nelle zone di estivazione.
Nel frattempo, anche gli ovini e i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di muoversi liberamente. Gli ovini devono poter uscire per almeno 90 giorni l’anno. A partire dal 2010, inoltre, almeno 30
di questi 90 giorni di uscita dovranno rientrare nel periodo invernale. I caprini sono animali particolarmente dinamici; se ciò nonostante vengono tenuti legati, al più tardi a partire dal 2010 dovranno avere
la possibilità di uscire per almeno 120 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e per almeno
50 giorni durante l’inverno. I caprini non possono più restare legati per oltre due settimane consecutive.
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Norme più chiare
La nuova legislazione sulla protezione degli animali è più esplicita. Finora, le nuove disposizioni concernenti gli ovini e i caprini erano state inserite in direttive, e dal punto di vista giuridico non era mai
del tutto chiaro se andassero interpretate come prescrizioni o come raccomandazioni. Per questo
motivo, le direttive verranno abolite. Ora, le disposizioni sono contenute nell’Ordinanza sulla protezione degli animali e in ordinanze emanate a livello di ufficio o dipartimento. In questo modo, anche per i
detentori di animali è più chiaro quali norme sono da considerare come prescrizioni a tutti gli effetti.
Le principali modifiche per gli ovini
•
A partire dal 2018 gli ovini non potranno più essere tenuti legati.
•
Gli ovini hanno bisogno di un settore di riposo provvisto di lettiera.
•
Gli ovini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i i propri conspecifici.
•
Gli ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno.
•
Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con
alimenti ricchi di fibra grezza come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un apparato digerente sano.
•
Gli ovini vanno tosati ogni anno, in modo che non soffrano per il caldo e le aggressioni di parassiti cutanei. Gli animali appena tosati devono essere protetti dalle condizioni meteorologiche estreme.
Le principali modifiche per i caprini
•
A partire dal 2010 i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di uscire all’aperto per almeno 120 giorni durante il periodo di foraggiamento e per almeno 50 giorni durante l’inverno. I caprini non possono mai restare legati per oltre due settimane consecutive.
•
Per i caprini non possono più essere costruiti nuovi stalli, se non negli impianti utilizzati solo stagionalmente nelle zone di estivazione. In futuro, i caprini saranno quindi tenuti più spesso in stalle a stabulazione libera.
•
A partire dal 2010 i caprini dovranno disporre di un settore di riposo provvisto di lettiera.
•
I caprini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i propri conspecifici.
•
I caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno.
•
I capretti di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con alimenti ricchi di fibre grezze come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un apparato
digerente sano.
•
I capretti non possono più essere tenuti singolarmente, a meno che non siano gli unici giovani
esemplari presenti nell’azienda.
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Mi prendo cura dei miei caprini