Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo Michela Simongini ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) Ufficio Legale LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER LA CARATTERIZZAZIONE E L’AUTORIZZAZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE AD IMPATTO ODORIGENO Convegno 22.03.2013 Sala 8C pad. 8 SEP - PadovaFiere Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Nel d.lgs 03.04.2006 n.152 all’art.177, che introduce le disposizioni generali della parte quarta relativa alle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, si legge che “..4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:…. senza causare inconvenienti da rumori o odori;” • Nell’ allegato terzo alla parte quarta del d.lgs.n. 152/06 e sm in cui sono indicati i criteri generali da adottare in materia di bonifica e messa in sicurezza, si legge che gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti secondo criteri tecnici generali e fra questi criteri si trova l’indicazione di”.. evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori”. 2 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 si legge all’art.1 che ” Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti, individuati dal presente decreto, non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono: ……. causare inconvenienti da rumori e odori;” • Nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (1).”Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti si legge ” Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da: ….- emissione di odori e polvere” 3 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Come sono intervenute le Pubblica Amministrazioni a tutelare la popolazione dalle emissioni giuridiche moleste? 1. In alcuni casi è stato inserito un limite espresso in unità olfattometriche in autorizzazione TAR Toscana n.276/2008- Consiglio di Stato n.2746 del 2009 (inserito in una autorizzazione alle emissioni in atmosfera ad una società titolare di un opificio tessile) TAR Emilia Romagna nella sentenza n.4454/2008 (inserito in una autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ad un gestore di un impianto di produzione di fertilizzanti e di compost) TAR Puglia n.3330 del 2009 (inserito in un’AIA rilasciata ad un impianto per rifiuti speciali non pericolosi ) 4 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo - In questi casi il giudice amministrativo ha riconosciuto la correttezza del limite espresso in unità odorimetriche: se supportato da un rigoroso percorso scientifico (attraverso simulazioni modellistiche) o se è stato fissato in riferimento nelle linee guida approvate da una giunta regionale anche di altra Regione (ci si riferisce alle linee guida della Regione Lombardia relative alla costruzione e esercizio degli impianti di produzione di compost approvate con DGR della Regione Lombardia del 16.04.2003 n.7 ) 5 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo 2. In altri casi sono state inserire prescrizioni di MISURE dirette ad evitare odori molesti in autorizzazione Il TAR considera corretto il provvedimento autorizzativo che sia il risultato di un’istruttoria che ha valutato anche l’impatto odorigeno T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter n. 6440/2012 l’ AIA era relativa ad un progetto per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste n. 189/2012 l'atto impugnato era l’atto di un Comune recante l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili 6 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo 3. Il privato è stato DIFFIDATO dalla PA in presenza di emissioni odorigene moleste • Al fine di tutelare la popolazione dalle emissioni moleste la PA che ha autorizzato la gestione di rifiuti si serve della diffida per sollecitare l’ottemperanza alle prescrizioni di tale autorizzazione in presenza di emissioni odorigene moleste anche se la prescrizione sul limite alle emissioni olfattive non è presente nel provvedimento autorizzativo ma è presente una prescrizione generica (“..evitare odori, rumori o altre emissioni moleste..”) TAR Toscana n.187/2010 (In questo caso per definire l’emissione odorigena come “molesta”l’appiglio normativo è stato individuato in un DM emesso per la tutela dei lavoratori) 7 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo 4. La PA ha utilizzati strumenti urbanistici • Dalla disamina della giurisprudenza amministrativa emerge che la PA (il Comune) utilizza gli strumenti urbanistici cercando di contemperare le ragioni dell’attività economica con quelle della salute e nel bilanciamento considera anche le emissioni odorigene • Il Consiglio di Stato nella sentenza n.861/2007 nei casi di riconversione o richiesta di variazione della destinazione d’uso di strutture esistenti e nei casi di neoedificazioni volte alla formazione di nuovi insediamenti suinicoli il Comune ha imposto una distanza minima dalle strade pubbliche anche al fine di evitare le emissioni odorigene moleste • TAR Lombardia n.478 del 2007 8 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • I Comuni hanno adottato l’ordinanza ex art.217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 • “Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza”; • In TAR Toscana n.6399 del 2010 si legge che il titolare di uno stabilimento di macellazione chiede l’annullamento di una ordinanza dirigenziale mediante la quale il Comune gli ha ingiunto di adottare una serie di accorgimenti tecnici finalizzati alla eliminazione e comunque al contenimento delle esalazioni sgradevoli promananti dallo stabilimento • T.A.R. Toscana Firenze n. 53/2012 9 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • E ex art.54 del d.lgs n. 267/2000 le ordinanze contingibili e urgenti “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” • In T.A.R. Lombardia Brescia n. 1248/2012 l’ oggetto del giudizio è un’ ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco che impone alla ricorrente, che svolge un' attività artigianale di stampaggio di gomma, di installare dei presidi per ridurre l'inquinamento olfattivo 10 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Nel caso esaminato in una recentissima sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia sez.I n.2/2013 la società titolare di un allevamento avicolo ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.n.152/2006 • La Regione ha negato l’autorizzazione ritenendo che le emissioni odorigene moleste provenienti dall’impianto impedivano il rilascio dell’AIA e la società ha impugnato l’atto di diniego • Secondo il TAR è corretta la decisione della Regione. 11 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Nel testo della sentenza sono richiamate le sentenze del processo penale nei confronti degli amministratori dell’allevamento avicolo imputati del reato di cui all’art.674 c.p.p.in cui si legge in uno Stato come l’Italia non vi sono limiti fissati dalla legge alle emissioni moleste, ma qualora queste, eccedano la normale tollerabilità al punto di superare abbondantemente, fino a più del doppio, per il 22% dei tempi di rilevazione, la soglia fissata dall’EPA per il parametro ammoniaca hanno superato i limiti di salubrità dell’aria e hanno travalicato significativamente la soglia di tossicità corrispondente agli standard tecnico-scientifici internazionalmente riconosciuti” 12 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Conclude pertanto il TAR “Ne deriva che non è più lecito dubitare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che un significativo e perdurante scostamento dai limiti EPA possa essere consentito anche in Italia, dove tali limiti non sono stabiliti per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni tossiche. • Così la Corte fa legittima, ancorché non esplicita, applicazione del principio comunitario di precauzione, mirando, al di là dell’assenza di limiti di legge, a tutelare il diritto alla salute.” 13 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo Giudice penale • In caso di emissioni moleste il giudice penale applica, come è noto, l’art. 674 del c.p. Getto pericoloso di cose “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito…….” 14 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Alcune sentenze specificano il concetto di “molestie” : • per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona in Cass. pen. Sez. III, Sent., 04-05-2012, n. 16670 • il carattere continuativo delle emissioni moleste non si identifica con la ripetitività giornaliera delle stesse, bastando che esse si protraggano, senza interruzione di rilevante entità, per un lasso apprezzabile di tempo a cagione della duratura condotta colpevole dell'agente“che deve poter volontariamente porre fine alla stessa Cass. pen. Sez. III, Sent., 24-05-2012, n. 19637 15 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo • Dalla disamina della giurisprudenza si evincono alcuni principi: 1) l reato è configurabile anche nel caso di "molestie olfattive" che non violino alcun limite di legge ovvero promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera • Cass. pen. Sez. III, 26 settembre 2012 • Cass. pen. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 21697 16 n. 37037 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo 2) Individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" com parametro di legalità dell'emissione (superamento del limite della normale tollerabilità di cui all’art. 844 del c.c.) • Cass. pen. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 18436 ; • Cass. pen. Sez. III, Sent., 17 04-05-2012, n. 16670 Aggiornamenti sulla giurisprudenza amministrativa e penale in materia di impatto olfattivo 3) Sul piano probatorio: il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse si basa sulle dichiarazioni di testi e fa riferimento a quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti • In Cass. pen. Sez. III Sent., 13.05.2008, n. 19206; conforme Cass.pen. Sez III 20-07-2010 n.28242; conforme Cass.pen.sez.III n.15629 del 20.04.2011 Cass. pen. Sez. III, Sent. 27-09-2011, n. 34896 18