Aggiornamenti sulla giurisprudenza
amministrativa e penale
in materia di impatto olfattivo
Michela Simongini
ARPAT
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana)
Ufficio Legale
LA DEFINIZIONE DI
LINEE GUIDA PER LA
CARATTERIZZAZIONE
E L’AUTORIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI
GASSOSE AD IMPATTO
ODORIGENO
Convegno
22.03.2013
Sala 8C pad. 8
SEP - PadovaFiere
Aggiornamenti sulla giurisprudenza
amministrativa e penale in materia di impatto
olfattivo
• Nel d.lgs 03.04.2006 n.152 all’art.177, che introduce le
disposizioni generali della parte quarta relativa alle norme in
materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, si
legge che “..4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:…. senza
causare inconvenienti da rumori o odori;”
• Nell’ allegato terzo alla parte quarta del d.lgs.n. 152/06 e sm
in cui sono indicati i criteri generali da adottare in materia di
bonifica e messa in sicurezza, si legge che gli interventi di
bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti
secondo criteri tecnici generali e fra questi criteri si trova
l’indicazione di”.. evitare ogni rischio aggiuntivo a quello
esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e
superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente
derivante da rumori e odori”.
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• Nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 si
legge all’art.1 che ” Le attività, i procedimenti e i metodi di
recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti, individuati dal
presente decreto, non devono costituire un pericolo per la salute
dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non
devono: ……. causare inconvenienti da rumori e odori;”
• Nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (1).”Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti si legge ”
Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al
minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati
da: ….- emissione di odori e polvere”
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• Come sono intervenute le Pubblica Amministrazioni a tutelare la
popolazione dalle emissioni giuridiche moleste?
1. In alcuni casi è stato inserito un limite espresso in unità
olfattometriche in autorizzazione
TAR Toscana n.276/2008- Consiglio di Stato n.2746 del 2009
(inserito in una autorizzazione alle emissioni in atmosfera ad
una società titolare di un opificio tessile)
TAR Emilia Romagna nella sentenza n.4454/2008 (inserito in una
autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ad un
gestore di un impianto di produzione di fertilizzanti e di compost)
TAR Puglia n.3330 del 2009 (inserito in un’AIA rilasciata ad un
impianto per rifiuti speciali non pericolosi )
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In questi casi il giudice amministrativo ha riconosciuto la
correttezza del limite espresso in unità odorimetriche:
se supportato da un rigoroso percorso scientifico (attraverso
simulazioni modellistiche)
o se è stato fissato in riferimento nelle linee guida approvate da
una giunta regionale anche di altra Regione (ci si riferisce alle
linee guida della Regione Lombardia relative alla costruzione e
esercizio degli impianti di produzione di compost approvate con
DGR della Regione Lombardia del 16.04.2003 n.7 )
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2. In altri casi sono state inserire prescrizioni di MISURE dirette
ad evitare odori molesti in autorizzazione
Il TAR considera corretto il provvedimento autorizzativo che sia il
risultato di
un’istruttoria che ha valutato anche l’impatto
odorigeno
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter n. 6440/2012 l’ AIA era relativa ad un
progetto per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di
rifiuti pericolosi e per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti non
pericolosi
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste n. 189/2012 l'atto impugnato
era l’atto di un Comune recante l’autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica alimentata da fonti rinnovabili
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3. Il privato è stato DIFFIDATO dalla PA in presenza di
emissioni odorigene moleste
• Al fine di tutelare la popolazione dalle emissioni moleste la PA
che ha autorizzato la gestione di rifiuti si serve della diffida per
sollecitare l’ottemperanza alle prescrizioni di tale autorizzazione
in presenza di emissioni odorigene moleste anche se la
prescrizione sul limite alle emissioni olfattive non è presente nel
provvedimento autorizzativo ma è presente una prescrizione
generica (“..evitare odori, rumori o altre emissioni
moleste..”)
TAR Toscana n.187/2010 (In questo caso per definire l’emissione
odorigena come “molesta”l’appiglio normativo è stato individuato
in un DM emesso per la tutela dei lavoratori)
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4. La PA ha utilizzati strumenti urbanistici
• Dalla disamina della giurisprudenza amministrativa emerge che
la PA (il Comune) utilizza gli strumenti urbanistici cercando di
contemperare le ragioni dell’attività economica con quelle della
salute e nel bilanciamento considera anche le emissioni
odorigene
• Il Consiglio di Stato nella sentenza n.861/2007 nei casi di
riconversione o richiesta di variazione della destinazione d’uso
di strutture esistenti e nei casi di neoedificazioni volte alla
formazione di nuovi insediamenti suinicoli il Comune ha
imposto una distanza minima dalle strade pubbliche anche al
fine di evitare le emissioni odorigene moleste
• TAR Lombardia n.478 del 2007
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• I Comuni hanno adottato l’ordinanza ex art.217 del R.D. 27
luglio 1934, n. 1265
• “Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti
solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono
riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà
prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il
danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed
efficienza”;
• In TAR Toscana n.6399 del 2010 si legge che il titolare di uno
stabilimento di macellazione chiede l’annullamento di una
ordinanza dirigenziale mediante la quale il Comune gli ha
ingiunto di adottare una serie di accorgimenti tecnici finalizzati
alla eliminazione e comunque al contenimento delle esalazioni
sgradevoli promananti dallo stabilimento
• T.A.R. Toscana Firenze n. 53/2012
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• E ex art.54 del d.lgs n. 267/2000 le ordinanze contingibili e
urgenti “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto
dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana”
• In T.A.R. Lombardia Brescia n. 1248/2012 l’ oggetto del
giudizio è un’ ordinanza contingibile ed urgente emessa dal
Sindaco che impone alla ricorrente, che svolge un' attività
artigianale di stampaggio di gomma, di installare dei presidi per
ridurre l'inquinamento olfattivo
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• Nel caso esaminato in una recentissima sentenza del TAR
Friuli Venezia Giulia sez.I n.2/2013 la società titolare di un
allevamento avicolo ha presentato domanda di autorizzazione
integrata ambientale a seguito dell’entrata in vigore del
D.lgs.n.152/2006
• La Regione ha negato l’autorizzazione
ritenendo che le
emissioni odorigene moleste provenienti dall’impianto
impedivano il rilascio dell’AIA e la società ha impugnato l’atto di
diniego
• Secondo il TAR è corretta la decisione della Regione.
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• Nel testo della sentenza sono richiamate le sentenze del
processo
penale
nei
confronti
degli
amministratori
dell’allevamento avicolo imputati del reato di cui all’art.674
c.p.p.in cui si legge in uno Stato come l’Italia non vi sono limiti
fissati dalla legge alle emissioni moleste, ma qualora queste,
eccedano la normale tollerabilità al punto di superare
abbondantemente, fino a più del doppio, per il 22% dei tempi di
rilevazione, la soglia fissata dall’EPA per il parametro
ammoniaca hanno superato i limiti di salubrità dell’aria e hanno
travalicato
significativamente
la
soglia
di
tossicità
corrispondente
agli
standard
tecnico-scientifici
internazionalmente riconosciuti”
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• Conclude pertanto il TAR “Ne deriva che non è più lecito
dubitare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che un
significativo e perdurante scostamento dai limiti EPA possa
essere consentito anche in Italia, dove tali limiti non sono
stabiliti per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni
tossiche.
• Così la Corte fa legittima, ancorché non esplicita, applicazione
del principio comunitario di precauzione, mirando, al di là
dell’assenza di limiti di legge, a tutelare il diritto alla salute.”
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Giudice penale
• In caso di emissioni moleste il giudice penale applica, come è
noto, l’art. 674 del c.p. Getto pericoloso di cose “Chiunque
getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo
privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere
o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non
consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o
di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito…….”
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• Alcune sentenze specificano il concetto di “molestie” :
• per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della
tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali
attività della persona in Cass. pen. Sez. III, Sent., 04-05-2012,
n. 16670
• il carattere continuativo delle emissioni moleste non si identifica
con la ripetitività giornaliera delle stesse, bastando che esse si
protraggano, senza interruzione di rilevante entità, per un lasso
apprezzabile di tempo a cagione della duratura condotta
colpevole dell'agente“che deve poter volontariamente porre fine
alla stessa Cass. pen. Sez. III, Sent., 24-05-2012, n. 19637
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• Dalla disamina della giurisprudenza si evincono alcuni
principi:
1) l reato è configurabile anche nel caso di "molestie olfattive" che
non violino alcun limite di legge ovvero promananti da impianto
munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera
• Cass.
pen.
Sez.
III,
26
settembre
2012
• Cass. pen. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 21697
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n.
37037
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2) Individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" com
parametro di legalità dell'emissione (superamento del limite
della normale tollerabilità di cui all’art. 844 del c.c.)
• Cass. pen. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 18436 ;
• Cass.
pen.
Sez.
III,
Sent.,
17
04-05-2012,
n.
16670
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3) Sul piano probatorio: il giudizio sull'esistenza e sulla non
tollerabilità delle emissioni stesse si basa sulle dichiarazioni di
testi e fa riferimento a quanto oggettivamente percepito dai
dichiaranti
• In Cass. pen. Sez. III Sent., 13.05.2008, n. 19206; conforme
Cass.pen.
Sez
III
20-07-2010
n.28242;
conforme
Cass.pen.sez.III
n.15629
del
20.04.2011
Cass. pen. Sez. III, Sent. 27-09-2011, n. 34896
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