Università degli Studi di Catania
“Previdenza, fiscalità ed adempimenti del
sostituto d’imposta”
Area del Sostituto d’Imposta
e-mail [email protected]
Catania, 21 e 22 marzo 2011
I contenuti del corso
 Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta
 I redditi da lavoro dipendente
 I redditi assimilati al lavoro dipendente
 La struttura della retribuzione del personale universitario
 Determinazione del reddito da lavoro dipendente
 Detrazioni e deduzioni
 La tassazione separata
 Le novità fiscali dal 2011
 Discussione
Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta
 Il riferimento normativo ai Sostituti d’imposta va ricercato nel
D.P.R. 600 del 1973 ex art. 64.
 Definizione: è quella persona fisica o giuridica che la legge
tributaria sostituisce completamente al soggetto passivo nei
rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Si definisce infatti,
colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al
pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a
questi riferibili ed anche a titolo di acconto.
 L’obbligo del pagamento del tributo viene imposto al
sostituto a prescindere dalla sua relazione con i presupposti
del pagamento stesso. La peculiarità del sostituto e quella di
essere debitore del sostituito cioè del lavoratore dipendente
e/o assimilato.
Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta
Nel campo delle imposte dirette la sostituzione
produce il duplice effetto di anticipare i tempi di
riscossione dei tributi e di obbligare colui che ha
conseguito compensi soggetti a ritenuta di
presentare la dichiarazione dei redditi: proprio per
ottenere tale scopo al sostituto fanno carico tutta
una serie di incombenze di carattere contabile
(certificazione delle somme erogate e delle
trattenute operate, registrazione delle operazioni
effettuate, ecc..) dette ADEMPIMENTI DEL
SOSTITUTO D’IMPOSTA.
Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta
Teniamo presente che l’Università è ricompresa tra i sostituti
d’imposta di cui all’art. 23 del DPR 600/73 e non fra quelli di cui
all’art. 29 del decreto medesimo, se essa ricevesse
comunicazione da un sostituto d’imposta di cui all’art. 29 del DPR
600/73 (Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo) per compensi dallo stesso erogati a titolo
di trattamento accessorio di lavoro dipendente, sarebbe corretta la
semplice comunicazione diretta all’Università ove il percipiente
fosse strutturato; qualora si addivenisse invece a qualificare il
compenso come art. 50 lett. B) del TUIR dovrebbe essere
rilasciato solo il CUD al lavoratore da parte del sostituto e non
un’altra forma di comunicazione, che quindi dovrebbe essere
respinta.
Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta
QUADRO NORMATIVO GENERALE
 D.P.R. n.600/1973 Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi - e successive modifiche ed
integrazioni
 D.P.R. n.917/1986 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul
Reddito) e successive modifiche ed integrazioni
 D.P.R. n.322/1998 - Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi - e
successive modifiche ed integrazioni
 C.C.N.L. comparto Università
I redditi da lavoro dipendente
I redditi di lavoro dipendente sono definiti dalla normativa tributaria
(art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) come “quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro,
con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di
altri”.
La retribuzione percepita mensilmente dai lavoratori universitari è
classificata nell’ambito della categoria dei redditi di lavoro
dipendente e come tale è assoggettata ad imposizione fiscale
Sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente
tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di
lavoro dipendente, o a questi equiparati (ad esempio, la cassa
integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità
di maternità, ecc.).
I redditi da lavoro dipendente
Vi sono alcune tipologie di redditi che sono considerati
“assimilati” a quelli di lavoro dipendente. L’art. 50
del TUIR riporta un elenco tassativo di questi redditi
L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea
di principio, comporta un trattamento tributario quasi
identico a quello riservato a tali redditi, se si
esclude, per alcuni redditi assimilati il diritto alle
detrazioni e alcune altre specificità.
I redditi da lavoro dipendente
art. 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
comma 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di
servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che
per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla
partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di
lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni,
sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di
impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge
27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno
del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale
sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad
operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e
d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.
comma 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello
schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
comma 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 14.
I redditi da lavoro dipendente
Occorre, in primo luogo, ricordare come l’inserimento della
lettera C) bis nel TUIR, che ha operato così la
trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro
autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente,riguardi il solo profilo fiscale senza incidere sulla
disciplina del rapporto contrattuale;
La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la
cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto
dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo di una ritenuta operato sulla
base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito
all'atto del pagamento del compenso.
I redditi assimilati al lavoro dipendente
La normativa di riferimento
 Codice Civile – libro V del Lavoro – titolo III: del Lavoro
Autonomo : art. 2222 contratto d’opera: Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un’opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente (lavoro autonomo);
 Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di
lavoro) – art. 409 comma 3° ..omissis altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se
non a carattere subordinato;
 D. Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6° - evidenzia la possibilità per le
Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a contratti di collaborazione
solo per prestazioni di elevata professionalità e provata
competenza, contraddistinte da elevata autonomia
nel loro
svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro
autonomo
I redditi assimilati al lavoro dipendente
La normativa di riferimento
 art. 3, comma 76, della legge finanziaria 2008, che aveva in un primo tempo
innovato l'art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, prevedendo che le Amministrazioni
pubbliche, per esigenze cui non potessero far fronte con personale in servizio,
potessero conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo
professionale, occasionale o co.co.co.) a esperti di «particolare e comprovata
specializzazione universitaria».
 la Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 46 riscrive nuovamente il comma 6 dell’art. 7
del D. lgs n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata
dalla
legge
Finanziaria
2008.
Innanzitutto la norma prevede che per l’affidamento degli incarichi esterni è
necessario il possesso, da parte dell’affidatario, di una “particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”. Quindi non necessariamente la
specializzazione richiesta all’affidatario, comunque comprovata e particolare,
scaturisce dalla formazione universitaria.
 D.Lgs del 24 ottobre 2004, attuativo della c.d. legge Biagi, che all’art. 61
enuncia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere
riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso…omissis introducendo dunque le CO.CO.PRO
I redditi assimilati al lavoro dipendente
La normativa di riferimento
Circolare 5 del 2006 – punto di incontro tra la Legge Biagi e il
Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente agli incarichi di
studio, ricerca e consulenza, avente ad oggetto “Collaborazioni
coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei
contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale
..omissis … anche le Pubbliche Amministrazioni sono profondamente
orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività
ed alla valutazione dei risultati, pertanto le collaborazioni esterne
dovrebbero già naturalmente inserirsi nell’ambito di attività oggetto
dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione
attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi.
Pertanto, in generale, qualsiasi contratto di lavoro autonomo contiene un
progetto un programma, perché il progetto o il programma altro non è
che il contenuto della prestazione.
I redditi assimilati al lavoro dipendente
I SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA
ART. 2 DEL T.U.I.R.
Le persone fisiche sono considerate residenti in Italia se:
 Soggetti iscritti nelle anagrafi delle popolazioni residente per la maggior parte del periodo
d’imposta;
 Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte
del periodo d’imposta (il domicilio è nel luogo in cui essi hanno stabilito la sede principale
dei suoi affari ed interessi. Art. 43 c.c.);
 Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte
del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale – art.
43 c.c.).
Queste citate condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 gg anche non
continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno. La
circolare 304 del 2.2.97 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica,al domicilio o alla residenza del
soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame
sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e
sociali. In ogni caso sono considerati sempre residenti dalla legislazione italiana, coloro che se pur cancellati dalle anagrafi
delle popolazioni, perché emigrati, risiedono in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il DM 4.5.99
I redditi assimilati al lavoro dipendente
La trasformazione fiscale dei redditi derivanti da
collaborazione coordinata e continuativa
 l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha modificato il testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR) operando così la trasformazione
dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da
lavoro dipendente.
 le modifiche riguardino il solo profilo fiscale senza incidere sulla disciplina
del rapporto contrattuale;
 La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della
ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo
di una ritenuta operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni
di reddito all'atto del pagamento del compenso.
I redditi assimilati al lavoro dipendente
TIPOLOGIE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA:
CONTRATTO A PROGETTO
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E COONTINUATIVA PREVALENTEMENTE
ERSONALE SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, RICONDUCIBILE A UNO O PIÙ PROGETTI
SPECIFICI DI LAVORO O FASI DI ESSO DETERMINATI DAL COMMITTENTE E GESTITI
AUTONOMAMENTE DAL COLLABORATORE IN FUNZIONE DEL RISULTATO
nel rispetto del coordinamento
indipendentemente dal
con
tempo
l’organizzazione del
impiegato per l’esecuzione
committente
dell’attività lavorativa
caratteristiche principali:
•Tipo di obbligazione: di risultato
•Soggetti contrattualizzabili: Tutti tranne professionisti ai quali si richiede l’iscrizione ad un albo per
l’esercizio dell’attività richiesta.
•Oggetto:
 Se l’incarico ha una durata pari a quella del progetto o programma di lavoro, l’attività
può essere generica purchè finalizzata al raggiungimento dello scopo di progetto.
 Se l’incarico riguarda una fase di progetto o del programma di lavoro l’attività deve essere svolta da
un soggetto con peculiari attitudini professionali.
I redditi assimilati al lavoro dipendente
CONTRATTO D’OPERA
QUANDO UNA PERSONA SI OBBLIGA A COMPIERE VERSO UN CORRISPETTIVO UN’OPERA O
UN SERVIZIO CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI
SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE
caratteristiche principali:
•Tipo di obbligazione: Di risultato e di mezzi
•Soggetti contrattualizzabili:
 Liberi professionisti iscritti ad albi;
 Professionisti per i quali non esiste un albo ma, che esercitano abitualmente una determinata attività;
 Dipendenti pubblici purché preventivamente autorizzati;
 Lavoratori occasionali che non esercitano abitualmente una determinata attività.
•Oggetto:
 Attività di lavoro svolta in completa autonomia, per il compimento di un’opera materiale e/o
intellettuale o la prestazione di un servizio.
TIPOLOGIE DI CONTRATTI D’OPERA
 INCARICO PROFESSIONALE
 INCARICO OCCASIONALE
I redditi assimilati al lavoro dipendente
INCARICO PROFESSIONALE
si considerano rapporti di lavoro aventi ad oggetto attività di
lavoro autonomo abitualmente esercitate dal prestatore
d’opera.
caratteristiche principali:
•Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato
•Soggetti contrattualizzabili: Soggetti iscritti in albi o elenchi professionali se
l’esercizio di una determinata attività ne è condizionato; soggetti che esercitano
abitualmente una determinata professione, per la quale non esiste alcun albo.
•Oggetto:
 incarichi aventi ad oggetto la prestazione di opere intellettuali e/o materiali o la
fornitura di servizi
I redditi assimilati al lavoro dipendente
INCARICO OCCASIONALE
sono rapporti di lavoro autonomo, non esercitati abitualmente
dal prestatore d’opera.
caratteristiche principali:
•Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato
•Soggetti contrattualizzabili: Non è richiesto alcun requisito particolare tranne per i
dipendenti pubblici che devono essere preventivamente autorizzati dal loro ente
•Oggetto:
 Attività che non necessitano di alcun coordinamento o continuità, in quanto di
durata minima.
I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
VECCHIE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
SONO QUELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E COONTINUATIVE
CHE NON DEVONO SVOLGERSI NELL’AMBITO DI UN PROGETTO
caratteristiche principali:
• Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato
• Soggetti contrattualizzabili: Professionisti iscritti ad albi ma, senza P.Iva. (solo se
il contratto ha per oggetto un’attività rientrante tra quelle previste dall’albo di
appartenenza e l’ordine professionale prevede tale possibilità ad esempio:
l’elenco dei pubblicisti nell’ambito dell’ordine dei giornalisti)
• Pensionati di vecchiaia
• Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i
partecipanti.
• Oggetto:
 Un’unica attività, ben definita
I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
1. La qualificazione tributaria delle collaborazioni




Con riferimento allo specifico delle collaborazioni, al fine di individuare la
qualificazione tributaria occorre avere riguardo ad una pluralità di elementi:
Oggetto dell’attività prestata e modalità contrattuali, ai fini del configurarsi delle
fattispecie oggettivamente previste dall’art. 50 lett. c bis) del TUIR (collaborazioni
tipiche ed atipiche);
Rilettura delle tipologia di attività alla luce delle fonti (normative, statutarie,
regolamentari, atti amministrativi) istitutive del rapporto ai fini di un possibile
contemporaneo configurarsi di altra fattispecie di reddito assimilato
(frequentemente lett. b) e lett. c) dell’art. 50 del TUIR);
Qualora il percipiente sia legato da rapporti di lavoro dipendente con il
committente, verifica dell’eventuale legame con i compiti istituzionali del
prestatore medesimo (assorbimento nel lavoro dipendente della prestazione);
Rilettura della qualificazione tributaria delle co.co.co. alla luce delle
caratteristiche fiscali soggettive del percipiente (assorbimento nella professione)
I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
2. La qualificazione tributaria delle collaborazioni
Il problema della qualificazione tributaria è in qualche modo un problema
alquanto
complesso
soprattutto
con
riferimento
all’aspetto
dell’assorbimento della collaborazione nella professione. Peraltro diverse
pronunce ministeriali, soprattutto su interpelli, si sono susseguiti negli
anni, tanto che si possono sintetizzare nei seguenti concetti:
 esistono attività, che in quanto previste da ordinamenti professionali, si
presumono assorbite dal reddito professionale indipendentemente dalla
loro abitualità (ad esempio l’attività di revisore per i commercialisti);
 Vi sono invece altre attività le quali, non rientrando nell’oggetto della
professione specifica, necessitano di analisi circa l’abitualità con le quali
sono esercitate;
I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
3. La qualificazione tributaria delle collaborazioni
molte singole fattispecie hanno ottenuto un pronunciamento che esonera
il committente datore di lavoro dal dubbio della sua qualificazione
tributaria, ma è anche vero, che in realtà molti pronunciamenti che sono
diventati prassi sembrano in effetti violare il dispositivo previsto dal TUIR.
Ci riferiamo per esempio alla tipologia di professioni per le quali non
essendo previsto un albo professionale, come per i consulenti informatici,
prassi vuole che essi siano assorbiti dalla professione se titolari di partita
IVA, quando in effetti questa professione potrebbe essere esercitata in
maniera abituale pur senza partita IVA ed avere tutte le caratteristiche
per la qualificazione di co.co.co..Dunque, in generale, ogni qualvolta
un’attività lavorativa sia svolta da un professionista la prassi prevede
l’assorbimento della collaborazione nella professione indipendentemente
dall’oggetto dell’incarico.
I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
La linea di demarcazione tra le diverse sfere di reddito assimilato
1.
2.
3.
Linea di demarcazione sottile tra
lavoro autonomo professionale;
lavoro occasionale;
Lavoro da collaborazione coordinata o a progetto.
il punto di riferimento è dato dalla definizione di reddito di lavoro autonomo che
è un definizione c.d. per differenza rispetto ai redditi d’impresa in quanto il
lavoro autonomo è quello derivante dall’esercizio di arti e professioni esercitate
in maniera abituale che siano diverse dalle tipologie del reddito d’impresa
richiamate dall’art. 55) del TUIR. In tali fattispecie, l’abitualità si presume
nell’ipotesi di esercizio di attività per lo svolgimento delle quali è prescritta
l’iscrizione ad albo professionale. La collaborazione occasionale o prestazione
d’opera occasionale si definisce per differenza rispetto alle collaborazioni
coordinate e continuative: si tratta, quindi, di una prestazione di lavoro
autonomo che, rispetto all’attività del committente, oltre a non richiedere un
coordinamento, si presenta saltuaria.
La struttura della retribuzione del personale universitario
La struttura della retribuzione del personale universitario si
compone di due parti fondamentali:
 Il trattamento fondamentale;
 Il trattamento accessorio.
Questa struttura vale sia per i professori universitari e i
ricercatore che per il personale tecnico amministrativo non
dirigente, per il quale è stata confermata anche dall’ultima
tornata della contrattazione collettiva (in particolare dall’art.
83).
La struttura della retribuzione del personale universitario
Il personale tecnico amministrativo è classificato in quattro
categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità
denominate rispettivamente B, C, D, EP. Ognuna delle
categorie ha 7 livelli economici.
Il trattamento fondamentale, calcolato su 13 mensilità annue,
del personale tecnico amministrativo e composto da:





stipendio tabellare
posizioni economiche
eventuali assegni ad personam
retribuzione individuale di anzianità ove acquisita
equiparazione stipendiale prevista dall’art.31 del DPR n.761/79
La struttura della retribuzione del personale universitario
Il trattamento accessorio è composto da:








indennità d’Ateneo
indennità accessoria mensile
indennità di responsabilità
retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale EP
posizioni organizzative
indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo
compensi per lavoro straordinario
altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge
La struttura della retribuzione del personale universitario



LA TREDICESIMA
la tredicesima, così denominata per il fatto che costituisce una mensilità aggiuntiva, ormai prevista da
tutti i contratti nazionali di lavoro. Poiché la Tredicesima mensilità matura per dodicesimi, nell’ipotesi di
inizio e di cessazione di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’importo spettante a tale titolo sarà
commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati. E’ soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali;
a tal fine il relativo importo viene sommato alla retribuzione del mese di corresponsione (in genere lo
stipendio di dicembre); è soggetta al prelievo Irpef ad aliquota massima e per tale erogazione il datore di
lavoro non opera alcuna detrazione d’imposta. La retribuzione di riferimento è quella percepita dal
dipendente al momento dell’erogazione, vale a dire lo stipendio del mese di dicembre. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, invece, si fa riferimento alla retribuzione del mese di cessazione. E’
utile precisare che non tutte le voci stipendiali corrisposte ai dipendenti vengono considerate ai fini della
determinazione della tredicesima:
rientra nel calcolo di tale valore la retribuzione globale;
non rientrano nel calcolo, gli importi stipendiali non aventi carattere retributivo, quali, ad esempio:
 le maggiorazioni per lavoro straordinario;
 le indennità per ferie;
 le indennità per la reperibilità (nell’ipotesi di sevizio facoltativo);
 i rimborsi spese;
 le indennità sostitutive.
La struttura della retribuzione del personale universitario
Tutte le voci di trattamento economico sia fondamentale che
accessorio sono sempre corrisposti al lordo delle ritenute sia
fiscali che previdenziali di competenza, a carico sia del
datore di lavoro che del dipendente, nelle misure stabilite
dalle attuali disposizioni in materia.
Ovviamente, quando viene modificato il trattamento tabellare od iniziale di
ciascuna categoria di inquadramento di un dipendente in pari data e
decorrenza si modificano anche tutti gli altri trattamenti economici,
contrattualmente previsti, che a questo valore facciano riferimento, come
gli importi orari delle prestazioni di lavoro straordinario, ecc..
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si
utilizza il cosiddetto “principio di cassa”. In sostanza, il
reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori che il lavoratore percepisce in un periodo d’imposta,
anche se sotto forma di erogazioni liberali.
Il criterio di cassa ha una sola deroga in base alla quale si
considerano percepite nel periodo d’imposta anche le
somme corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del
mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono (in tal caso, si parla di “principio di cassa
allargato”).
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
La determinazione del reddito di lavoro dipendente vale anche
come base imponibile ai fini previdenziali (cosiddetto
“principio della unificazione della base imponibile fiscale e
previdenziale”), salvo alcune eccezioni appositamente
stabilite.
Tuttavia, ai fini previdenziali, si applica il criterio di competenza,
poiché si fa riferimento solo ai redditi maturati nel periodo di
imposta.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
 Il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro (Irpef e
addizionali) attraverso il sistema della ritenuta alla fonte. In sostanza, la
tassazione avviene tramite il datore di lavoro che, in qualità di sostituto
d’imposta, ha l’obbligo di effettuare, all’atto del pagamento delle somme,
una trattenuta a titolo di acconto delle imposte dovute dal dipendente.
 Le ritenute sono soggette a conguaglio fiscale che si effettua
normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno fiscale di
riferimento, allorché sono acquisite anche le somme dei compensi
accessori liquidati direttamente dagli uffici presso i quali presta servizio il
lavoratore dipendente.
 L’imposizione diretta sul lavoro dipendente si basa essenzialmente sul
meccanismo della ritenuta alla fonte a fronte di entrambe le tipologie di
tassazione previste dal TUIR, vale a dire la tassazione ordinaria e la
tassazione separata (sui compensi percepiti in un unico periodo ma
imputabili ad anni precedenti).
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
 Sul trattamento fondamentale, i sostituti d‘imposta devono
operare le ritenute erariali con la tecnica dello
scaglionamento. Sui trattamenti accessori deve essere
operata ritenuta con l’aliquota marginale (percentuale di
imposta applicata alla porzione di reddito ricadente
nell’ultimo scaglione del lavoratore)
 Le competenze differite (es. tredicesima) sono tassate
invece sulla base dell’aliquota massima, mentre gli eventuali
arretrati relativi ad anni precedenti, sono sottoposti a
tassazione separata applicando l’aliquota media del biennio
precedente.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Per ritenute erariali si intende l’insieme delle trattenute mensili aventi natura fiscale
operate dal Sostituto d’Imposta sui redditi di lavoro dipendente erogati ai
lavoratori amministrati. In sede di elaborazione della rata mensile il sostituto
provvede, infatti, alla determinazione dell’imponibile fiscale (dato dal compenso
lordo diminuito del totale delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte
dovute.
 IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
 Addizionale all’Irpef regionale e comunale
Ad esclusione dell’IRPEF che è calcolata su base mensile a titolo d’acconto
d’imposta, le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale
effettuato normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno di riferimento.
Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali il
sostituto provvede alla determinazione e al versamento dell’IRAP (Imposta
regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
L’IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
E' un'imposta progressiva che cresce in funzione di
fasce di reditto prestabilite. Ossia non si applica
uniformemente sul totale del reddito annuale bensì
varia secondo scalini predeterminati e denominati
per l'appunto Scaglioni IRPEF. Così il reddito
imponibile viene scomposto in tranches, non
necessariamente proporzionali fra loro, a ognuno
dei quali si applica una specifica tassazione
denominata Aliquota IRPEF.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Scaglioni reddito 2011
Aliquota
Irpef lordo
da 0 a 15.000 euro
23%
da 15.000,01 a 28.000 euro
27%
da 28.000,01 a 55.000 euro
38%
da 55.000,01 a 75.000 euro
41%
oltre 75.000 euro
43%
23% del reddito
3.450 + 27% sulla parte
eccedente i 15.000 euro
6.960 + 38% sulla parte
eccedente i 28.000 euro
17.220 + 41% sulla parte
eccedente i 55.000 euro
25.420 + 43% sulla parte
eccedente i 75.000 euro
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Come calcolare l'Irpef lorda 2011
Irpef lorda = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri
deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (%
aliquote))
Come calcolare l'Irpef netta 2011
Irpef netta = (Irpef lorda) - (tutte le detrazioni a cui si
ha diritto: familiari a carico, tipologia di reddito, oneri
sostenuti,
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
 per determinare il reddito imponibile ai fini Irpef dunque è
sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri
deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell’articolo 10 del
TUIR) e la rendita catastale dell’abitazione principale.
 Una volta quantificato il reddito imponibile, per ottenere l’imposta
(lorda) occorre applicare a detto importo le relative aliquote.
 Il prelievo Irpef effettivo (imposta netta) si calcola diminuendo
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte
le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di
reddito posseduto, per spese sostenute, ecc.).
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Per effetto delle aliquote andiamo a definire
l’Area di Esenzione (vecchia no-tax area):
Si tratta cioè di quella fascia di redditi percepiti dalle persone fisiche che per effetto
delle detrazioni per tipologia reddituale non è soggetta all’imposizione irpef. Essa
risulta così determinata:
 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti, se il periodo di lavoro coincide con l’intero anno;
 7.500 euro, per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l’intero
anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi;
 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di
pensione coincidente con l’intero anno;
 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell’anno, per i contribuenti
con reddito da lavoro autonomo e con altri tipi di reddito espressamente indicati:
 redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
 rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
 redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500
euro.
Ovviamente, l’area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
LE ADDIZIONALI IRPEF
Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve
trattenere dalle somme corrisposte al lavoratore
anche l’addizionale regionale e quella comunale.
Queste si calcolano applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto
degli oneri deducibili, le aliquote stabilite dalle
Regioni e dagli enti locali.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Addizionale regionale
 L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella
quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’importo
dovuto è calcolato dal datore di lavoro all’atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un
numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio
sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel
mese di novembre.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente
Addizionale comunale
L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta istituita direttamente
da ogni singolo Comune (l’elenco dei Comuni che l’hanno
deliberata è pubblicato sul sito internet www.finanze.gov.it e
riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche).
Essa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa.
L’aliquota può variare dallo 0,2 allo 0,8 per cento, ma in alcuni
casi sono previste maggiorazioni (0,3 per cento per quei
Comuni che non rispettano il “Patto di stabilità”) o soglie di
esenzione per i contribuenti in possesso di determinati redditi.
Detrazioni e deduzioni
La deduzione fiscale è un'agevolazione che opera
sul reddito imponibile anziché (come per le
detrazioni) sull'imposta.
Che cosa significa?
Al momento di calcolare il reddito "imponibile" (quello su cui vengono applicate le
aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono "dedotte" le somme che
costituiscono una deduzione. Queste somme possono essere previste dal fisco
(art. 10 e 10 bis del TUIR) o possono essere applicate dal contribuente, qualora
si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione
(spese "deducibili").
Detrazioni e deduzioni
La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera
sull'imposta anziché (come per le deduzioni) sul
reddito imponibile.
Che cosa significa?
Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote
percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l'imposta, da questa
somma vengono "detratte" le somme che costituiscono una detrazione. Queste
somme possono essere previste dal fisco (detrazioni per carichi familiari, per
categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti
di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese
"detraibili").
Detrazioni e deduzioni
Meglio le detrazioni o le deduzioni?
 Dipende innanzitutto dagli importi
detrazioni determinate dal fisco.
delle
deduzioni
o
 Dipende anche dall'aliquota applicata sulle spese detraibili:
se questa – come accade nel sistema fiscale italiano degli
ultimi anni - è del 19%, allora converrebbe la deduzione,
visto che consente di non pagare l'imposta su quell'importo
tenendo conto di un'aliquota marginale che è quasi sempre
più alta del 19%.
Detrazioni e deduzioni
Il sistema delle deduzioni è basato su quanto
espressamente indicato all’art. 10 e 10 bis del
TUIR, nel senso che gli oneri deducibili sono
tassativamente enucleati.
Tra di essi merita particolare attenzione la deduzione
per abitazione principale in conseguenza del
passaggio dal sistema delle deduzioni
della
Riforma “Tremonti” a quello delle detrazioni
d’imposta introdotto con la Riforma “Visco” del 2007
Detrazioni e deduzioni
 Va, anzitutto, chiarito che nessuna modifica è stata apportata
all’art. 10 comma 3 bis del TUIR che continua a prevedere che “se
alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello
delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare
della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative
pertinenze….
 La novità nasce dal fatto che la rendita dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze continua sì ad essere dedotta dal reddito
complessivo per la determinazione del reddito imponibile, ma - ed
è questa la novità – riconfluisce nel reddito complessivo per il
calcolo delle detrazioni d’imposta, il cui ammontare è, dunque,
direttamente influenzato dalla presenza del reddito dell’abitazione
principale.
Detrazioni e deduzioni
dall’imponibile fiscale già al netto di eventuali oneri
deducibili applicati direttamente dal datore di lavoro,
devono essere applicate le detrazioni d’imposta.
Esse sono:
Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR)
Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR)
Detrazioni per canoni di locazione (finanziaria
2008)
Detrazioni e deduzioni
Detrazioni per lavoro dipendente
 L’art.13 del TUIR elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di
reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di
calcolo delle stesse. Esse spettano in misura decrescente man mano che
il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito.
 Per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di
riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del
reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma
l’intero reddito complessivo.
 Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere
rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni). Le altre
si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
Detrazioni e deduzioni
Le detrazioni base di cui i lavoratori dipendenti possono
fruire dal periodo d’imposta 2007 devono essere
rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ma l’importo
effettivamente spettante non può mai essere superiore a
1.840 euro ed inferiore a 690 euro per i lavoratori a tempo
indeterminato;
Detrazioni e deduzioni
mentre se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la
detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.
Detrazioni e deduzioni
La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni
redditi a questo assimilati, tra i quali:
 redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
 indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
 somme percepite a titolo di borsa di studio;
 compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa;
 remunerazioni dei sacerdoti;
 prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
 compensi percepiti dai lavoratori impiegati in attività socialmente utili.
Detrazioni e deduzioni
LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento
del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiscono dal 2007 di
detrazioni diverse a seconda della persona fiscalmente a carico e
dell’ammontare del reddito complessivo. Essi, infatti, diminuiscono
progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo
posseduto nell’anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva
a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle
del coniuge e degli altri familiari.
Si tratta di una rilevante modifica al meccanismo di determinazione
dell’Irpef, rappresentata dalla sostituzione delle precedenti
deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall’imposta.
Detrazioni e deduzioni
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista
fiscale, purché in possesso di redditi non superiori a
2.840,51 euro:
 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli
affidati e affiliati;
 altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e
sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano
dallo stesso un assegno alimentare non risultante da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Detrazioni e deduzioni
Vediamo i criteri per poter ritenere una persona fiscalmente a
carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento
della detrazione:







Il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico rimane pari a
2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Ai fini del calcolo del citato reddito massimo occorre considerare anche la rendita dell’abitazione principale
Se le retribuzioni sono esenti dall’Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le
percepiscono, sono rilevanti ai fini della determinazione del limite per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di
famiglia.
L’importo delle detrazioni va sempre rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono stati a carico. Il diritto
alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei
giorni del mese.
La detrazione per i figli è assegnata per intero al genitore che ha a carico anche il coniuge.
Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non
risiedono in Italia.
Rimane la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a
carico, nel caso in cui l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato.
Detrazioni e deduzioni
La detrazione per il coniuge
La detrazione “base” per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro.
L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito.
Per i redditi complessivi fino a 15.000 euro la detrazione si determina dal risultato del rapporto:
800 - [110 x (reddito complessivo /15.000)], che se è uguale a 1 la detrazione spettante è
pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.
La detrazione d’imposta è pari ad un importo fisso (690 euro) solo quando il reddito
complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti
che si collocano all’interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è
compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione
fissa, variabile tra 10 e 30 euro.
Negli altri casi, per calcolare l’importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle
formule indicate nello schema seguente.
Per i redditi compresi tra 40.001 e 80.000 euro la detrazione si determina dal risultato del
rapporto 690 x [80.000 - (reddito complessivo /40.000)], Se il risultato del rapporto è uguale
a zero la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a
80.000 euro.
Detrazioni e deduzioni
La detrazione per i figli
 figlio minore di tre anni: 900 euro, l’importo decresce fino
ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000 euro. Nel caso ci
siano più di tre figli l’importo di partenza aumenta di 200 euro
per ogni figlio (compresi i primi tre).
 figlio maggiore di tre anni: 800 euro, che diminuiscono in
modo progressivo fino ad azzerarsi per i redditi superiori a
95.000 euro. Anche in questo caso con più di tre figli
l’importo di partenza aumenta di 200 euro per ogni figlio
(compresi i primi tre).
Detrazioni e deduzioni
Come fa divisa la detrazione
Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori come
prevedeva il precedente ordinamento. E’ prevista, infatti, la divisione al 50 per
cento della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire
tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà
consente a quest’ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per
esempio, di incapienza del genitore con reddito più basso.
N.B. E’ il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui
un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste
situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a
compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva
dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero
perdute.
La tassazione separata
Diversa modalità di tassazione dei redditi da lavoro dipendente
Quando il lavoratore dipendente percepisce redditi che derivano da fatti
economici risalenti a periodi d’imposta precedenti a quello di percezione,
essi sono percepiti una tantum e sono soggetti ad una tassazione c.d.
separata. Questi redditi non rappresentano una categoria reddituale a sé,
ma discendono da tante fattispecie diverse, specificamente elencate
all’art. 17 del TUIR:
 I redditi percepiti alla cessazione del rapporto (per es. la percezione del TFR);
 gli arretrati da lavoro dipendente e da pensione riferibili ad anni precedenti per
effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi o altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti. Non trova applicazione la disciplina degli
arretrati se la corresponsione in periodo successivo è fisiologica (ad esempio
incentivi legati alla produttività);
 redditi percepiti da eredi.
La tassazione separata
Le modalità per la tassazione di questi redditi, sono diverse
a seconda della tipologia da trattare, comune è invece il fatto
che questi redditi non si cumulano con quelli dell’anno in
corso. E’ inoltre fermo l’obbligo del datore di lavoro di
effettuare le ritenute secondo la specifica tipologia di
tassazione separata, altrettanto fermi sono gli obblighi e le
tempistiche di versamento certificazione e dichiarazione.
Norma di riferimento delle varie tipologie di tassazione
separata è l’art. 17) del TUIR, anche se esiste una regola
generale applicabile alla maggior parte dei casi, e alcune
regole specifiche applicabili a casi particolari.
La tassazione separata
La regola generale consiste nella individuazione dell’aliquota
media calcolata con riferimento al reddito medio del biennio
precedente all’anno di maturazione del diritto alla percezione
del reddito. Per meglio comprendere la regola generale di
determinazione dell’imposta dovuta può essere utile un
esempio:
Anno di percezione del reddito
2010
Reddito percepito
arretrati per € 3.000
Biennio di riferimento per il calcolo dell’aliquota media
2008-2009
Reddito complessivo 2009
€ 30.000
Reddito complessivo 2008
€ 20.000
Reddito medio
€ 25.000
La tassazione separata
Soluzione dell’esempio:
Al reddito medio di € 25.000 si applicano le aliquote in vigore
nel 2010 e si determina l’imposta, che supponiamo essere
per es. di € 6.250 che corrisponde al 25% del reddito medio.
L’aliquota media così ottenuta (25%) si applicherà agli
arretrati percepiti (€ 3.000). L’imposta, pertanto, sarà pari a €
750,00.
 Nel caso in cui il reddito manchi in tutti e 2 gli anni di
riferimento si applicherà l’aliquota minima IRPEF.
Le novita’ fiscali dal 2011
Detrazioni per figli a carico
L’Agenzia conferma che, in caso di affidamento congiunto ai
genitori divorziati, è consentita la fruibilità totale della
detrazione ad uno solo dei due genitori laddove l’altro
genitore non abbia redditi; rimane l’obbligo del fruitore di
restituire all’altro genitore il 50% della detrazione (Agenzia
delle Entrate – Risoluzione n. 143/E del 30 dicembre
2010).
Le novita’ fiscali dal 2011
Bonus fiscale per il “rientro dei cervelli”
Per rimediare alla cosiddetta “fuga di cervelli”, è entrata in vigore lo scorso 28 gennaio la legge 238/2010
che ha introdotto nuove agevolazioni fiscali, sotto forma di riduzione del reddito imponibile, a favore dei
laureati al di sotto dei 40 anni che, dopo aver avuto esperienze di studio o di lavoro all’estero, tornano in
Italia a lavorare.
Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario essere cittadini dell’Unione europea, essere nati
dopo il 1° gennaio 1969, aver risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia, avere una laurea
e aver esercitato negli ultimi due anni in maniera continuativa un’attività lavorativa fuori dalla madrepatria
e dall’Italia (oppure aver studiato ininterrottamente per almeno due anni fuori dalla madrepatria e
dall’Italia per conseguire una laurea o un titolo post-lauream) e essere stati assunti o aver intrapreso
un’attività lavorativa autonoma in Italia (con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze verranno individuate le categorie professionali ammesse al beneficio). Il beneficio fiscale,
usufruibile fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, consiste nella riduzione della base imponibile
ai fini Irpef del reddito da lavoro dipendente, d’impresa e autonomo in misura pari all’80% per le donne e
al 70% per gli uomini. I beneficiari perderanno il diritto allo sconto fiscale se, qualora venga riconosciuta
la riduzione di base imponibile, trasferiscono nuovamente all’estero la residenza o il domicilio prima che
siano passati cinque anni dalla data di prima fruizione del bonus. In tal caso, dovranno restituire la quota
di tasse non pagate, con applicazione di sanzione e interessi. L’agevolazione introdotta non è cumulabile
con quella già in vigore per docenti e ricercatori, introdotta dal D.L. 269/03 e poi prorogata dal D.L.
185/08 e dal D.l. 78/10 (Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 – G.U. n. 9 del 13/01/2011).
Le novità fiscali dal 2011
Il blocco degli stipendi TRIENNIO 2011/2013
Un Comune, ponendo una questione interpretativa dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010
(a mente del quale per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio,
non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010), ha chiesto se
per “trattamento in godimento nell’anno 2010” si intenda quello complessivamente
percepito nel 2010 ovvero il trattamento stabilito nel provvedimento di attribuzione (che,
nella specie, ha mutato il salario accessorio in corso d’anno in conseguenza della
responsabilità di un servizio); la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte
dei Conti ha affermato che per “il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici
per il triennio 2011-2013 dovrà farsi riferimento a quanto giuridicamente spettante, nei limiti
di cui sopra, al dipendente pubblico come trattamento economico ordinario per l’anno
2010”. La Corte, quindi, non ha fatto altro che confermare l’orientamento che era già
emerso in sede di conversione del D.L. 78/2010 poiché la nozione di “trattamento in
godimento" è stata sostituita con un’altra più specifica ossia “il trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di
funzioni diverse in corso d’anno” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte).
Le novità fiscali dal 2011
Assenze per malattia: ulteriori chiarimenti
Il Dipartimento della Funzione Pubblica richiama l'attenzione su alcuni aspetti
delicati della disciplina relativa alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti,
prevista dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008.
Ricordando, preliminarmente, di attuare la decurtazione retributiva in caso di
assenza per malattia secondo le indicazioni fornite nella circolari n. 7 e n. 8 del
2008, viene chiarito che restano escluse dalla decurtazione stipendiale le
assenze per particolari tipologie di assenze (quali, ad esempio, le assenze per
malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, le assenze per
ricovero ospedaliero o day hospital, le assenze relative a patologie gravi) per le
quali i contratti collettivi o la normativa di settore prevedono un trattamento più
favorevole. Altresì non è soggetta a decurtazione la retribuzione di risultato dei
dirigenti, in quanto volta a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e
quindi non assimilabile ad una indennità giornaliera legata alla presenza in
servizio; principio identico deve valere per le analoghe voci previste per le altre
categorie di personale (Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 8
del 19 luglio 2010).
Le novità fiscali dal 2011
Tassazione dei ticket restaurant e oneri di utilità sociale
 In occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate si è
pronunciata in merito all’imponibilità dei “ticket restaurant” : non concorrono a
formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo giornaliero di 5,29 euro ma
nessuno sconto Irpef spetta per la quota eccedente; viene cioè negata la
possibilità di applicare l’agevolazione prevista dall’articolo 51, comma 3, del Tuir
in quanto essa è limitata ai beni e servizi forniti al dipendente e non può essere
estesa alle erogazioni in denaro : l’Agenzia sostiene ora che i ticket sono
equiparati ad erogazioni in denaro.
 In merito alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di
cui alla lettera f) dell’art. 51 co. 2 del Dpr 917/86, l’Agenzia sostiene che non si
può dar luogo alla fattispecie agevolativa nei casi in cui il datore di lavoro
provveda ad erogare somme al dipendente che aveva previamente sostenuto la
spesa (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010).
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Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d`imposta