Spazio per la ragione sociale dell’Intermediario/Società
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ANNO X - N. 2 - II TRIMESTRE 2012
DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2012
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COME FUNZIONA... IN PILLOLE
PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSICURATO
SOGLIA PER AZIENDA, PRODOTTO, COMUNE
FONDO DI MUTUALITà
COSTO A CARICO DEL SOCIO
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO
AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE
IN QUESTO NUMERO
Polizza multirischio sulle rese
Assicurarsi, come funziona... in pillole
Polizza di assicurazione collettiva 2012
Condizioni di assicurazione Pluririschio Grandine e Vento
Pluririschio Grandine, Vento e Gelo-brina
Pluririschio prodotto uva da vino
Multirischio (GOLD)
Multirischio uva da vino
Multirischio frutta
Norme che regolano l’assicurazione strutture
Ambiti normativi e assicurazione agevolata 2012
Principali obblighi a carico degli assicurati Soglia di accesso al risarcimento
Costo a carico del socio
Esempio di calcolo del danno
Prezzi mercuriali
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Tassi di tariffa a carico dei Soci
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Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli
Co.Di.Pr.A.
ANNO X - N. 2
Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione
Via Giusti, 40 - 38122 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893
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Direttore responsabile: Piero Flor
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Stampa: Litografia AMORTH - Trento (Tn) - Via Crosare
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POLIZZA MULTIRISCHIO
SULLE RESE
PER LA STABILIZZAZIONE
DEI RICAVI AZIENDALI:
SE LA CONV
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VUOI PERSE NIENZA
CON LE MUL GUIRE
TIR
TI DEVI COPRISCHIO
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ottima copertura a costi contenuti
La polizza multirischio è un’economica soluzione per la copertura di tutte le calamità e
rappresenta, inoltre, lo strumento sviluppabile per arrivare alla copertura dei REDDITI
AZIENDALI.
La Commissione della Comunità Economica Europea
ha aperto una fase di attenta analisi delle strategie
da adottare per la nuova programmazione della politica agricola 2014-2020. Il settore della gestione del
rischio di produzione in agricoltura è considerato uno
degli strumenti fondamentali per la stabilizzazione
dei ricavi aziendali ed ancora maggiori risorse saranno destinate in futuro a questo settore.
È in fase di studio la nuova misura (Income Stabilization Tool), ossia strumento di stabilizzazione del
reddito. Con questa misura la U.E. mira a creare una
rete di sicurezza per l’insieme delle conseguenze
negative che possono compromettere il reddito delle
imprese agricole (calamità e crisi di mercato). Le ipotesi oggi definite prevedono l’accessibilità per imprese che abbiano subito una perdita quali/quantitativa
di almeno il 30% e con una risarcibilità massima del
70% della perdita stessa. Le difficoltà nel perfezionare una soluzione tanto ambiziosa non
sono poche e sicuramente dovranno essere affrontate gradualmente con una
continua evoluzione dei contratti assicurativi e dei diversi strumenti di
gestione del rischio oggi utilizzati.
La polizza multirischio sulle rese
è sicuramente la base di partenza che, grazie al supporto del
Consorzio Italiano di Coriassicurazione, potrà essere,
nel tempo, sviluppata in polizza a copertura dei ricavi
e del reddito. La nuova polizza è inoltre il prodotto
assicurativo che, anche grazie alla riassicurazione
pubblica, offre a costi assolutamente competitivi una
copertura assicurativa contro tutte le manifestazioni
calamitose.
È stata migliorata nelle condizioni e risulta assolutamente competitiva dal punto di vista tariffario. Il Fondo
Mutualistico per i danni inferiori alla soglia di accesso
agli indennizzi opera ache per tale copertura. Sarà
sottoscritta, anche nel 2012, inoltre, una polizza complementare che copre gli eventuali minori risarcimenti
imputabili alle diverse franchigie e limiti di indennizzo
rispetto alle polizze pluririschio con un massimo risarcimento provinciale pari ad Euro 500.000,00. Consigliamo ai Soci una attenta analisi di tutte le condizioni
assicurative prima della sottoscrizione dei certificati,
con particolare evidenza alla convenienza di questa
soluzione assicurativa.
Principali caratteristiche della polizza multirischio sulle rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali:
- Copertura dei rischi derivanti da tutte le manifestazioni calamitose (grandine, vento, gelo-brina, siccità, eccesso acqua, sbalzo termico, alluvione).
- Assoluta competitività dei costi a carico degli agricoltori.
- Operatività del Fondo Mutualistico che integra la garanzia assicurativa con indennizzo dei danni sotto
soglia, come per gli altri tipi di polizza.
- Copertura dell’eventuale differenza di indennizzo
derivante da diversa scalarità della franchigia e dai
diversi limiti di indennizzo previsti.
LA POLIZZA MULTIRISCHIO, GRAZIE ANCHE ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA
PREVISTA DALLA POLIZZA COLLEGATA, PERMETTE UNA MIGLIORE LIQUIDAZIONE DEGLI
EVENTUALI DANNI AD UN COSTO ADDIRITTURA INFERIORE.
NON IMPLICA, INOLTRE, ALCUN ULTERIORE ADEMPIMENTO BUROCRATICO PER IL SOCIO AL
MOMENTO DELLA STIPULA. COME PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA (NESSUNA ESCLUSA)
È OBBLIGO NORMATIVO ASSICURARE LA RESA (RISULTATO DELLA PRODUZIONE).
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ASSICURARSI,
COME FUNZIONA... in pillole
L’Agricoltore che intende assicurarsi, entro il 15 maggio,
deve attivare “LA DOMANDA DI AIUTO”.
Tale prenotazione consiste semplicemente nel barrare l’apposita casella nell’ambito della “Domanda Unica P.A.C.” da
effettuarsi presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.).
Per tale richiesta è necessario concordare appuntamento
con gli uffici dei C.A.A. - Centri Assistenza Agricola.
Vi è da sottolineare che la prenotazione non è vincolante alla stipula dei successivi contratti assicurativi, quindi
l’Agricoltore che ha barrato la domanda prenotando l’aiuto
e che non perfeziona alcun contratto assicurativo non è
soggetto ad alcun costo od obbligo.
La sottoscrizione di eventuali certificati di assicurazione
può avvenire sia prima che dopo l’attivazione della richiesta di aiuto (nello stesso modo degli anni scorsi).
Ricordatevi quindi, nel caso ci si intenda assicurare, che
entro il 15 maggio è necessario attivare la domanda P.A.C.
presso i C.A.A.- Centri Assistenza Agricoli -, di tutte le altre
disposizioni per l’ottenimento del contributo si farà carico
CO.DI.PR.A.
Sottolineiamo che i dati delle produzioni e delle superfici oggetto di copertura assicurativa devono trovare corrispondenza con quanto risultante dal Fascicolo Aziendale
aggiornato (l’aggiornamento è effettuabile presso i C.A.A.
- Centri di Assistenza Agricola).
da ricordare quindi:
ENTRO 15 MAGGIO 2012
AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE E ATTIVAZIONE DOMANDA P.A.C.
(da concordare assolutamente le modalità con Uffici C.A.A. - Centri Assistenza Agricola)
ENTRO 18 MAGGIO 2012
SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE
Ogni ulteriore adempimento verrà gestito da CO.DI.PR.A.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2012
Estratto
Fra le Parti indicate, e precisamente:
SOCIETÀ ASSICURATRICE
e Condifesa CO.DI.PR.A
Consorzio Difesa Produttori Agricoli
con sede in Trento - Via Giusti, 40
Codice Fiscale 80016190227
Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da
avversità atmosferiche a coperture assicurative.
Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art.
1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle
produzioni dei Soci del Contraente, contro i danni da eventi
atmosferici ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82 del 2008
-, degli Orientamenti Comunitari - Reg. (CE) 22 ottobre 2007 n.
1.234 , art. 102;Reg. (CE) 19 aprile 2008 n. 479, art. 14; Reg.(CE)
del 19 gennaio 2009 n. 73, art. 68 e 70 - e del Decreto Mipaaf 18
gennaio 2012 n. 1324 Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.
La Società ed il Contraente si impegnano fin d’ora a rispettare
reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate
per il 2012 e di seguito indicate.
1. PRODOTTI ASSICURABILI
Come da decreto Mipaaf.
2. TIPOLOGIA DI POLIZZA - FORMA CONTRATTUALE
- pluririschio grandine e vento
- pluririschio grandine, vento e gelo-brina
- pluririschio grandine, vento, gelo-brina ed eccesso di pioggia
- multirischio uva
- multirischio frutta
- pluririschio impianti produttivi
- pluririschio reti antigrandine/antiacqua e tunnel
3. PREZZI DEI PRODOTTI
Come da allegato 11, ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale/i “Determinazione valori mercuriali prezzi agricoli” valevole per la campagna 2012.
4. TARIFFE DI PREMIO
Come da allegato 12.
5. DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA
La garanzia della presente Polizza Collettiva ha effetto dalle
ore 12 del giorno stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative ad ogni specifica garanzia e scadenza al
31.12.2012, fermo quanto in deroga previsto dalle condizioni
Generali e Speciali.
Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà
alle ore 18,00 del giorno18 maggio 2012.
6. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI
CERTIFICATI
Ai sensi del Regolamento Isvap 35/2010 che prevede l’obbligo di
indicare nella polizza le modalità di consegna all’Assicurato delle
condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di assunzione dei certificati da parte
degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia
effettata dall’intermediario stesso al quale Contraente mette a disposizione tali documenti. Il documento Condizioni di AssicurazioData aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012
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ne ricevuto dalle Società, verrà integrato da parte del Contraente
con le ulteriori condizioni, costo di adesione e termini intercorrenti
fra Contraente e l’Assicurato. A conferma dell’avvenuta consegna,
l’intermediario farà sottoscrivere all’assicurato apposita dichiarazione apposta sul certificato di assicurazione. Tale sottoscrizione
deve essere riferita appositamente a questa specifica dichiarazione. In alternativa verrà fatta sottoscrivere per ricevuta dall’assicurato l’ultima pagina del documento condizioni di assicurazione ed
allegata al certificato di assicurazione.
6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di adesione
assicurativa da parte dell’agricoltore, l’agente consegnerà
copia del documento informativo contenente le condizioni
contrattuali, predisposto dal Contraente, disponibile anche
sul sito internet del consorzio: www.codipratn.it e farà sottoscrivere all’assicurato ricevuta dello stesso documento che
consegnerà al Contraente contestualmente al/ai certificati.
6.2. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte
devono contenere l’indicazione della franchigia e della soglia applicata, compresi per ciascuna partita assicurata i dati
catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari,
l’indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di allevamento con
il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e
l’importo del premio (relativo al certificato). I dati indicati devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel fascicolo aziendale. I certificati saranno redatti in cinque esemplari
e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole
sull’ammissibilità all’agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l’agenzia trasmette alla Società ed al Contraente modello A500 riepilogativo delle
adesioni, come documento di notifica indispensabile per l’attivazione della richiesta di domanda di contributo Pac da parte del
Contraente, e per la decorrenza della garanzia a carico del Fondo
di Mutualità.
6.3. La firma dell’Agente apposta sul certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono
esatti, che la firma dell’Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l’assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo
pubblico.
6.4. Le cinque copie sono così destinate: l’originale al Contraente,
e 4 copie alI’intermediario che ne ha curato l’emissione di cui, 1
copia per il Socio Assicurato, 1 copia per l’Agenzia Generale, 1
copia per la Direzione, 1 copia a disposizione dei periti.
6.5. L’Agente rilascia all’Assicurato ricevuta dell’avvenuta
sottoscrizione del certificato con l’indicazione della data di
notifica dello stesso.
6.6. Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società
della mancata convalida dei certificati di assicurazione.
6.7. L’assicurazione relativa a certificati non convalidati è
inefficace fin dall’origine. L’Agente deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto
e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data
di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l’invio del
modello a500), imputabile all’Agenzia, ponga il Contraente
nella effettiva impossibilità di predisporre la procedura per
l’ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall’Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all’assicurazione
agevolata con conseguente pagamento del premio, da parte del Contraente, ad effettivo incasso del contributo associativo comprensivo della mancata contribuzione pubblica,
dall’Assicurato e/o dall’Agenzia.
6.8. I certificati assicurativi sono restituiti all’Agente (o alla Direzione), che li ritira a proprie spese entro 20 giorni dalla presentazione
e comunque non oltre il termine massimo del 30 luglio, e che provvede ad inviarli all’Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro.
Qualora vengano richieste modifiche e/o integrazioni, il termine
di restituzione dei 20 gg. rimane sospeso fino ad avvenuta integrazione. Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella
facoltà di inviare direttamente all’Assicurato la copia di Sua
spettanza.
6.9. Nel caso i dati indicati nel Certificato di assicurazione non
corrispondano con quelli inseriti nel Fascicolo Aziendale con gravi disallineamenti (che impediscono l’attivazione della Domanda
di Aiuto), il Contraente può convocare con lettera raccomandata
l’assicurato per la sistemazione degli stessi. In tal caso verrà applicato un costo gestionale addizionale a carico dell’assicurato o
dell’Agenzia, qualora questa si dichiari disponibile. In caso contrario il certificato non verrà convalidato e diverrà inefficace
fin dall’origine.
A conferma di quanto sopra saranno inoltre fatte sottoscrivere
all’Assicurato da parte dell’Intermediario, le dichiarazioni indicate
nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi
allo/i stesso/i certificato/i. Tale documento viene allegato alla presente polizza collettiva, allegato 14.
7. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO
A parziale deroga del disposto dell’art. 6) delle Norme che Regolano l’assicurazione in Generale è concessa, per le sole specie
medio tardive di frutta* e per l’uva, e per le sole polizze pluririschio
grandine e vento, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da eventi atmosferici
garantiti, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché
la domanda di riduzione sia inoltrata entro il termine del 30 maggio
2012. Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 6) della
Polizza Collettiva. Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società,
formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione
del premio dall’inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma - motivandolo da parte della Società all’Assicurato ed al Contraente, entro e non
oltre 15 giorni dalla data sopra riportata.
Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere
inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del
premio.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi
aumenti.
* Per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di mele, tutte le varietà
di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella del William,
tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o
posteriore al Redhaven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione
uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d’Oro.
8. ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA EVENTI
ATMOSFERICI
Ai sensi dell’art.7 delle Norme che Regolano l’Assicurazione
in Generale, i prodotti colpiti da eventi atmosferici garantiti
non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto
indicato al punto A).
A. Danni anterischio dichiarati
Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società
potrà autorizzare la copertura sempreché l’Assicurato sottoscriva
la seguente clausola da inserire nel certificato:
“L’Assicurato dichiara che le partite n. .............. sono state colpite
da eventi assicurati anterischio del .............. che hanno provocato
danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni
saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla
decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si
riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di
assicurazione, di annullare dall’origine il certificato stesso”.
B. Danni anterischio non dichiarati
Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici
oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso
fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici
avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre
alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul bollettino
di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di
danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi
anterischio in deduzione).
C. Corresponsione del premio
Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.
9. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori
assicurati, ai tassi, ai sovrapremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.7 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI
- REDAZIONE DEI CERTIFICATI
10. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI
ASSICURATI
Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà
effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, entro e non
oltre il 20.12.2012.
Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti
l’assicurato risulti ancora moroso la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l’eventuale indennizzo allo stesso
che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare
direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito
consortile.
11. DENUNCE DI DANNO
Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura
della Agenzia o della Direzione.
12. PERITI ESTIMATORI
I nominativi dei periti responsabili dell’organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell’Allegato 13.
Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.
13. PERIZIA D’APPELLO
I nominativi dei 3° periti di cui all’art.14), commi 3 e 4 delle Norme
che Regolano l’Assicurazione in Generale, sono indicati nell’Allegato 13.
14. BOLLETTINI DI CAMPAGNA
Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al
Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei
bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il ResponData aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012
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sabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato
dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna.
15. POLIZZE INTEGRATIVE
La Società si impegna a non proporre ai soci del Contraente eventuali polizze non agevolate integrative, in riferimento alle produzioni assicurate in applicazione della presente polizza collettiva.
Qualora riceva richiesta di tali coperture dai propri clienti soci del
Contraente, al fine del rispetto delle normative attinenti alle polizze agevolate, si impegna a rinviare il cliente ad un confronto preventivo con il Contraente e nel caso di successiva sottoscrizione
di darne immediato avviso al contraente, che si riserva la facoltà
di non convalidare i certificati. Formano parte integrante della presente “Polizza Collettiva” i seguenti allegati:
Allegato 1)
Condizioni di assicurazione - definizioni;
Allegato 2)
Condizioni di assicurazione - Norme Generali che
regolano l’assicurazione;
Allegato 3)
Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio
Grandine e Vento;
Allegato 4)
Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio
Grandine, Vento e Gelo-brina prodotto frutta;
Allegato 5)
Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio
Allegato 6)
Allegato 7)
Allegato 8)
Allegato 9)
Allegato 10)
Allegato 11)
Allegato 12)
Allegato 13)
Allegato 14)
Grandine, Vento, Eccesso di Pioggia e Pluririschio
Grandine, Vento, Gelo-brina, Eccesso di Pioggia Prodotto Uva da Vino;
Norme Generali che regolano l’assicurazione Multirischio GOLD;
Norme che regolano l’assicurazione Multirischio
Uva da vino;
Norme che regolano l’assicurazione Multirischio
Frutta;
Norme che regolano l’assicurazione delle Strutture
“Reti Antigrandine, Tunnel”;
Norme che regolano l’assicurazione delle Strutture
“Impianti produttivi”, “frutteti e vigneti”
Prezzi;
Tariffe;
Elenco terzi periti e coordinatore;
Allegato ai certificati di assicurazione agevolataanno 2012;
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione
della presente Polizza Collettiva le condizioni di assicurazione
dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima
della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al
precedente articolo 6.
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 2 - Condizioni di Assicurazione - Norme Generali
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
contro i danni da avversità atmosferiche ai sensi delle vigenti leggi
e decreti concernenti il fondo di solidarietà nazionale
nonchè degli orientamenti C.E.E. vigenti
DEFINIZIONI - nel testo che segue, si intendono per:
APPEZZAMENTO-PARTITA
Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato
di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto e la medesima
varietà, all’interno dello stesso comune. Sono da considerarsi come
appezzamenti/partite a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa
attiva antigrandine.
ASSICURATO
Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall’assicurazione, Socio del Contraente.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
IMPRESA AGRICOLA
Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera
di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art.
2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA
Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
L’applicazione alla Polizza Collettiva che contiene:
la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire
ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
l’attestazione della qualità di Socio dell’Assicurato e la convalida del
documento da parte del Contraente
l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno, della franchigia;
l’indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il piano colturale del Fascicolo Aziendale
tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata di cui al Dec.
Leg.vo 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano Assicurativo Agricolo Nazionalenonché al D.M. 29 luglio
2009 n. 1.994.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IMPIANTO PRODUTTIVO
Impianto di produzioni arboree o arbustive.
IRRIGAZIONE
Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati
e in tempi opportuni, al fine di provvedere la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO
La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che
indica l’importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA
Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario
assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione
telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax
POLIZZA COLLETTIVA
Il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il
Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRODOTTO
Colture assicurabili indicate e distinte nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale.
EMERGENZA
Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
RESA ASSICURATA-RISULTATO DELLA PRODUZIONE
Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità
media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità
media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di
superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni
precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque
anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e
l’anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali,
verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni,
scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se
non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe
potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà
assunta la resa media provinciale o regionale per fasce altimetriche
predisposte dalla Regione territorialmente competente.
FRANCHIGIA
Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse
dall’indennizzo.
SEMINA
Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per
riceverlo.
CONTRAENTE
Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione.
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SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ
L’Impresa assicuratrice.
SOGLIA
Il limite di danno,imputabile ad avversità previste nell’oggetto dell’assicurazione, espresso in percentuale superato il quale matura il diritto
per poter accedere all’indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. La soglia perle coltivazioni protette da
impianti di difesa attiva sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO
Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla
VARIETÀ
Produzioni agricole ottenute da insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino
costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G.
DEFINIZIONE EVENTI - DATI AGROMETEOROLOGICI
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori
oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti
da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di
detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10
kmq., su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti
per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’eccesso di pioggia, sarà verificato con una tolleranza del
30% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle
colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati,
nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
ALLUVIONE
Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali
e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate
da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di
tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e
su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone
aventi caratteristiche orografiche analoghe
COLPO DI SOLE
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per
durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale
avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie
assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di
3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe
ECCESSO DI NEVE
Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta
e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale
avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie
assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di
3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe
ECCESSO DI PIOGGIA
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni
prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intenData aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012
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dendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il
50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da precipitazioni
di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari
almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni
alle colture assicurate. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono
essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità
di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe
GRANDINE
Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di
chicchi di dimensioni e forme variabili.
GELO-BRINA
Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse
d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore
acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati
sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche
analoghe
VENTO FORTE
Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort
(velocità pari o superiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti
meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di
una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe
SBALZO TERMICO
Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o
intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con
conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto
alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere,
dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su
di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone
aventi caratteristiche orografiche analoghe
SICCITÀ
Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad un terzo, rispetto a
quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere
impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale
evento deve determinare effetti determinanti sulla fisiologia delle
piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione
della produzione assicurata. Gli effetti di tale avversità atmosferica
devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una
pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km. in zone aventi
caratteristiche orografiche analoghe
VENTI SCIROCCALI
Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda che
per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di
tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio
di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle
descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la
firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della
loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Al
fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della
soglia di accesso all’indennizzo prevista dalla normativa, l’Assicurato
ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione “resa assicuratarisultato della produzione”. Le produzioni dello stesso prodotto
insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere
assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in
coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie
coassicuratrici sul modello del certificato di assicurazione.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di
piena produzione,salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi,
che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
DRUPACEE
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 30% della produzione ottenibile
3° anno 70% della produzione ottenibile
4° anno 100% della produzione ottenibile
POMACEE
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 20% della produzione ottenibile
3° anno 50% della produzione ottenibile
4° anno 80% della produzione ottenibile
5° anno 100% della produzione ottenibile
UVA
1° anno
2° anno
3° anno
0% della produzione media ottenibile
50% della produzione media ottenibile
100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di prod. Trento D.O.C.
Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della
garanzia
Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto
dal Contraente alla data convenuta.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.
La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle
ore 12.00 del giorno successivo a quello della notifica sempreché si
sia verificato quanto previsto dalle specifiche condizioni, salvo termini
diversi previsti nelle Condizioni Speciali.
La data di notifica dovrà essere quella indicata nel certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al
Contraente.
Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente,
entro 8 giorni dalla notifica, per l’attestazione della qualifica di Socio
dell’Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia cessa alla maturazione del
prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque
alle ore 12 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni
Speciali di Assicurazione.
Art. 3 - Rettifiche - Modifiche dell’ Assicurazione
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro
un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.
Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere comunicate
per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 4 - Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge
Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 5 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la
Società non è obbligata in alcun caso per:
a. danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo,
eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b. formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
c. innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia;
d. abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e. incendio;
f. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia
che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
g. danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
h. danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione (escluso impianto antibrina);
i. danni conseguenti a fitopatie;
j. danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k. coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che
sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella
porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo
di piena;
l. non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa
(atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m.danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia;
n. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
Art. 6 - Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza
che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti,
nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite
assicurate.
Art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che
siano già stati colpiti da eventi assicurati. Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza
della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell’art. 9
- Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato
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il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il
premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un
successivo sinistro.
Art. 8 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando la produzione assicurata subisca una diminuzione per
partita assicurata di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato, sempre ché la
domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e
sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente
proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio
per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Per contratti “garanzia multi
rischio rese”, la riduzione è consentita con le stesse modalità e
condizioni esclusivamente nel caso la produzione complessiva
della varietà a livello comunale subisca una diminuzione di almeno un decimo della produzione.
La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in
cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà
comunicazione all’Assicurato con lettera raccomandata.
Art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a. darne avviso all’Agenzia della Società che ha emesso il certificato
di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si
è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza,
sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita,
fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da
sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell’eventuale prodotto raccolto al momento del sinistro;
b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per
semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto
all’indennizzo;
c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle
colture;
d. non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e. non manomettere/alterare il prodotto danneggiato;
f. mettere a disposizione dei periti il fascicolo aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti
sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a
dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c), d) e)
ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto
dall’art. 7) - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.
L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per
semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell’inizio della raccolta del
prodotto per tutte le avversità atmosferiche ad eccezione dell’avversità
Gelo-Brina primaverile, per la quale potranno essere trasformate in
denunce “con richiesta di perizia” entro il 29 giugno. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.
Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto
Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti
in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l’Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione
della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo
di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di
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indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio
incaricato. La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di
accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto si
intende risolto.
Art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno
La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o
dal perito da essa incaricato con l’Assicurato o con persona da esso
designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze
Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all’esercizio della professione ai
sensi delle norme vigenti.
Art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto a
maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del
perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in
obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine a mezzo telegramma o telefax.
Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non
sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento,
dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita
assicurata.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di
far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di
far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente il titolo
di geometra o perito agrario o dott. Agronomo o equipollente, secondo
le norme previste per ciascuna garanzia.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla
Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.
Art. 13 - Mandato del perito
Il perito deve:
a. accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei
prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle
planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione;
accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia;
c. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità
della raccolta,
d. accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
e. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di
assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
f. accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle
vicinanze abbiano subito danni similari e l’effettivo superamento dei
valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
g. accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni
alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell’impianto stesso ed in particolare del punto critico dell’impianto che ne
ha determinato il danno;
h. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare
gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato,
anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero
dovuti ad eventi non compresi nelle garanzie della polizza. La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente
in fase di perizia definitiva.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate
dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato ed allo
stesso consegnato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione
della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, copia
del “bollettino di campagna”, sarà consegnata o spedita al Contraente
entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i
termini per proporre appello - art. 14) - Perizia d’appello - viene spedito
al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 14) la perizia
diviene definitiva.
In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo
stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o “Bollettino
di Campagna” che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così
quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l’assicurato può attivare la procedura d’appello di cui sopra.
Art. 14 - Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante
telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data
di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione
della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra
le categorie professionali di cui all’art. 11. - Modalità per la rilevazione del danno.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della
richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia
potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due
periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti
designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso
di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul
nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza
Collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una
delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al
di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere
incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.
Art. 15 - Norme particolari della perizia d’appello
L’Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è
stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto
sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti
dall’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
- o dalle Condizioni Speciali. Qualora l’Assicurato abbia richiesto
l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la
richiesta si intende decaduta. La perizia d’appello non può avere luogo
se prima dell’effettuazione
della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre
la procedura prevista dall’art. 9) - Obblighi dell’Assicurato in caso di
sinistro.
Art. 16 - Modalità della perizia d’appello
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte
di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di
sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora,
a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione
dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all’art. 3) - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del
proprio perito e per metà quelle del Terzo.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 17 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato od
al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente
polizza.
Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società
circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo.
Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune,
devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa con indicazione delle compagnie assicuratrici
sul/i certificato/i di assicurazione. In caso di sinistro l’assicurato deve
darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno
di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso nel
conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con i restanti
assicuratori.
Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza assicurativa collettiva
La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede
conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l’applicazione
delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità
e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 10 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per
la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito
positivo.
Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari
espressamente ai sensi dell’art. 1891, 2° comma, la sua volontà
in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza
Assicurativa Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.
In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno,
il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli
articoli 12, 13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 21 - Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di
quanto contemplato all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto
alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione
di raccolta o all’estirpazione/taglio della pianta. Per i prodotti per i quali
è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale - gli
scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Data aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012
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Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 3 - Pluririschio Grandine e Vento
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
pluririschio Grandine e Vento
1. Oggetto della garanzia - Decorrenza della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità
ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla
percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che
quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno).
Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti
alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato
dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo
ciclo produttivo. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine e vento.
2. Esclusioni
Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine e/o
il vento.
3. Soglia / Franchigia
Per i prodotti, ove sia prevista l’applicazione della soglia, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, per prodotto nel medesimo comune, al netto di
eventuali detrazioni di prodotto. Nel caso di danni da eventi atmosferici
in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della
soglia. Si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite
distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di
danno. Superata la soglia di danno della produzione per comune, sarà
applicata per partita/sottopartita assicurata la franchigia come segue:
30
31
32
28
26
23
Danno
33
34
35
Franchigia
20
17
14
36
37 e superiori
12
10
Per il prodotto uva da vino “uva nord” la soluzione assicurativa è
prestata senza soglia, con l’applicazione di franchigia fissa ed assoluta per partita, del 10%.
4. Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita nell’imminenza
della vendemmia e/o della raccolta, per singola partita in base ai
prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti con
le seguenti norme:
1.le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente
alla quantità del risultato della produzione in ogni partita, oppure
alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle
relative ai danni da grandine come detto all’art. 7) delle Norme
che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia;
3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono
essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo
quanto previsto al punto 1.
CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE E VENTO
Prodotto assicurato
Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto.
Campioni
Art. 2 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto
dall’art. 12) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale,
i campioni sono così determinati:
- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due
intere file di piante che insistono al centro della partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che
insistono al centro della partita;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della
partita e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo della
partita stessa;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con
numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi;
in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
PRODOTTI ARBOREI
PRODOTTO FRUTTA esclusi i prodotti di cui all’art. 21 e seguenti
Art. 3 - Il danno complessivo verrà calcolato, in base alle seguenti
classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione
della Comunità Europea): (tabella a pag. seguente)
14
TABELLA C - Qualità Frutta
Classe
di danno
% danno
di qualità
Descrizione
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano
un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla
buccia (epicarpo)non superiori a:
- 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata
- 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate
senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare
la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente
classe a).
La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia.
Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano
difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
- 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata,
- 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola
necrosi all’epicarpo (buccia);
- 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi
atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere azzerato
il valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti
agli eventi atmosferici assicurati.
a
b
c
d
0
50
85
100
Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.
Per le varietà brevettate indicate nel seguente elenco: CRIPPS PINK
e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente
alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^
la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi
inclusa nella successiva classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte
di un sovrapremio del 50% rispetto alla tariffa normale, con un tasso
massimo ta carico del l’assicurato pari a 10,00% per contratti a raccolta tradizionale e dell’9,30% per adesioni tramite “Agriduemila s.r.l.”.
PRODOTTO UVA DA VINO qualità normale franchigia fissa 10%
Art. 4 - Oggetto della garanzia
La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce
alla perdita di quantità e a quella di qualità. La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati
nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità
10
20
30
40
50
60
70 80 E superiori
Coeff. di danno di qualità prodotto residuo
0
4.50 10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00
Art. 6 - I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da
grandine saranno risarciti per la sola perdita ad essa imputabile.
Art. 7 - Fermo quanto previsto dall’art. 2 delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20
ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione
è prevista alle ore 12 del 30 novembre.
PRODOTTO OLIVE
Art. 8 - La garanzia ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto
all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina
alle ore 12 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 30
novembre per le olive da olio.
Maggiorazione di danno cod. 002B
0
convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:
a.grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
b.grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
75.00
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle
seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
- 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot
- 01 luglio per le altre uve
Uva da tavola
Art. 5 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui
valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è
Olive da olio
Art. 9- La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al
frantoio ed il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a
Illese; segni di percossa; ondulato
0
b
Incisioni superficiali; ammaccature
10
Olive da tavola
Incisioni al mesocarpo;
35
Art.c10 - La
garanzia riguarda
esclusivamente il prodotto destinato
ammaccature
deformanti
alladmensa
ed
il
danno
complessivo
è
convenzionalmente
valutato
Lesioni che raggiungono l’endocarpo
60
in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Lesioni
che
raggiungono
l’endocarpo
e
100
non cicatrizzate; drupe perdute
Data aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012
15
Olive da tavola
Art. 10 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
a
b
c
d
Illese; segni di percossa; ondulato
Incisioni superficiali; ammaccature
Incisioni al mesocarpo;
ammaccature deformanti
Lesioni che raggiungono l’endocarpo
% danno
0
30
Art. 14 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera,
consumo fresco, seme.
60
100
PRODOTTI ERBACEI
Art. 11- La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e
ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve
essere indicata la data della semina o del trapianto.
Art. 12 - Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare,
a deroga di quanto contemplato dalle Norme che regolano
l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina,
in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in
più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale i scaglioni di raccolta sono
considerati partite a sé stanti.
EPOCA
DEL SINISTRO
DECADI
< 30
30
40
1° GIUGNO
2° GIUGNO
3° GIUGNO
1° LUGLIO
2° LUGLIO
3° LUGLIO
1° AGOSTO
2° AGOSTO
3° AGOSTO
-
2
3
4
4
4
3
2
0
0
5
6
7
7
7
6
5
0
0
Art. 17 - A deroga dell’art. 11), il rischio a carico della Società ha inizio
dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 15 novembre;
Art. 18 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
c
d
Illesi, segni di percosse leggere
Lesione/i di lieve estensione
Lesione/i di media estensione, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate
Frutti persi, distrutti
% danno
0
50
90
100
Art. 19 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto
non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione
del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a
seme o a destinazione industriale.
16
Art. 15 - Per i prodotti ORTICOLI: melanzane e per le piante di: cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro,
bietola da coste e da foglie;
SEMI DI PIANTE ORTENSI: bietola rossa, carote, cavolfiori, cavolo
verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri e ravanelli;
a deroga dell’art. 9) delle Norme che regolano l’assicurazione in
generale, il danno deve essere comunicato telegraficamente od a
mezzo telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro
le 24 ore successive.
Prodotto barbabietola da zucchero (radice)
Art. 16 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di
qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la
perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul
prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente
tabella, semprechè sia riscontrabile un danno da defogliazione
determinato dalla grandine.
% DI DEFOGLIAZIONE
50
60
70
COEFFICIENTE DI DANNO
7
8
10
8
10
13
10
13
15
10
13
15
10
13
15
8
10
13
7
8
10
5
6
8
0
5
6
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI,
PISELLI, POMODORI E ZUCCHE- ORTICOLE
a
b
Art. 13 - Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la
raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se
dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest’ultima fase.
La data del taglio o dell’estirpazione deve essere comunicata
alla Società con telegramma e la validità della garanzia non
andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data.
80
90
100
12
15
18
18
18
15
12
9
8
14
18
21
21
21
18
14
10
9
16
20
25
25
25
20
16
12
10
Art. 20 - Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito da
eventi precoci. Nel caso di danni precoci da grandine e da vento
che si siano verificati prima dell’entrata in produzione delle piantine e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine
per partita assicurata, la Società risarcirà un danno convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35% della somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e dalla necessità
di trapianto e/o di risemina della coltura. Il danno verrà calcolato
considerando convenzionalmente un valore delle piantine perse
pari ad euro 0,4 cadauna.
Nel caso in cui le piantine perse rappresentino oltre il 60% di quelle complessive messe a dimora e relative alla partita interessata,
è data facoltà all’agricoltore di riseminare l’intera superficie assicurata. La società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito
(0,3 euro cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad
ettaro ed al 35% della somma assicurata).
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno
deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali
e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni precoci. In caso di mancata risemina o
di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata
ed il contratto rescisso.
PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI
RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO, MORE,
RIBES, UVA SPINA, LAMPONI -MIRTILLI
ED ALTRI PICCOLI FRUTTI
Art. 21 - A deroga dell’art. 11) delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto
previsto all’art. 2) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale,
termina alle ore 12 del 30 ottobre.
Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del
trapianto (a radice nuda o con zolla).
Art. 22 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
a
b
c
d
% danno
0
50
Illesi, segni di percosse leggere
Lesione/i di lieve estensione
lesione/i di media estensione,
deformazione lieve, medie e gravi,
lesioni non cicatrizzate
Frutti persi, distrutti
90
100
Cocomeri varietà Sugar Baby e simili
% danno
a
b
c
d
e
Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione
all’epicarpo
Incisioni all’epicarpo
Incisioni lievi al mesocarpo;
deformazioni leggere
Incisioni medie al mesocarpo;
deformazioni medie
Incisioni profonde al mesocarpo;
deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti
0
10
40
80
100
Art. 26 - Fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale, la garanzia termina:
- per le coltivazioni forzate e semi forzate:alle ore 12 del 15 agosto;
- per le coltivazioni a cielo aperto:alle ore 12 del 31 agosto;
- per le coltivazioni tardive:alle ore 12 del 15 settembre.
PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO
Art. 27 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione,
dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità
Art. 23 - Orticole danno qualità. La garanzia riguarda i prodotti orticoli e si riferisce alla perdita di qualità, la cui valutazione, dopo
aver accertato il danno di qualità, è effettuata sul prodotto residuo
in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella semprechè
sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla
grandine:
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Tabella maggiorazione qualità
PRODOTTO VIVAI
Percentuale perdita di quantità
0
10
20
30
40
50
60
70
80 e superiori
Coeff. di danno di qualità prodotto residuo
0
4.50 10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00
75.00
0
10
0
2
20
30
40
50
60
70 80 E superiori
Coeff. di danno di qualità prodotto residuo
4
6
8
10
12
18
20
Art. 28 - Soglia / Franchigia. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia,
abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel
medesimo Comune. Superato detto livello minimo di danno pari
al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita
assicurata la franchigia come segue:
PRODOTTO COCOMERI E MELONI
Danno
Art. 24 - Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata,
semi forzata o a cielo aperto.
Art. 25 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione
mercantile:
Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili)
e Meloni
% danno
a
Fiori (*) e/o frutti illesi;
qualche incisione all’epicarpo
0
b
Incisioni lievi al mesocarpo;
deformazioni leggere
30
c
Incisioni medie al mesocarpo;
deformazioni medie
55
d
Incisioni profonde al mesocarpo;
deformazioni gravi
80
e
Deformazioni molto gravi; fiori (*)
e/o frutti distrutti
100
30
31
32
33 e superiori
23
20
Franchigia
28
26
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti
importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite.
PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE
INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)
Art. 29 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.
Art. 30 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene
prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione
dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale.
Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la
garanzia devono presentare un germoglio vitale.
Art. 31 - La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea
o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni
caso, alle ore 12.00 del 30 novembre.
17
Art. 32 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Art. 37 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a
Illesi; lesioni interessanti la corteccia
della porzione di tralcio a tre gemme fertili
0
b
Lesioni interessanti il cambio, localizzate
nella porzione di tralcio a tre gemme fertili
35
c
Lesioni interessanti i tessuti del cilindro
centrale e del midollo e svettamenti che
comportino un accrescimento inferiore alla
normalità stabilita nella porzione di tralcio a
tre gemme fertili
45
d
Lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i
tessuti del cilindro centrale
70
e
Sono considerati perduti gli innesti talea
(barbatelle innestate) che presentino i
seguenti danni: lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale del germoglio principale ed
assenza di ricacci giunti a maturazione,
lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme ed interessanti la zona
midollare del cilindro centrale
f
Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino
i seguenti danni: asportazione totale del
germoglio principale ed assenza di ricacci
giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed
interessanti la zona midollare del cilindro
centrale
a
b
c
d
0
45
75
100
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO
(PIANTE IN VIVAIO)
Art. 38 - La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti
in vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione di
quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.
100
100
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.
Art. 33 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal
solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado
di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per
la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI
(PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)
Art. 34 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di
piante madre di porta innesti di vite.
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con al
caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 30 novembre.
Art. 35 - Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
- della varietà;
- dell’età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.
Art. 36 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono
presentare i seguenti requisiti:
a.diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e
12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
b.diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a
14 mm.;
c.lunghezza di 40 cm. circa.
18
% danno
Illese; segni di percossa;
lesioni alla corteccia e/o al cambio
Qualche e più lesione/i rimarginata
al cilindro centrale e/o al midollo
Qualche lesione non rimarginata al cilindro
centrale e/o al midollo
Più lesioni non rimarginate al cilindro
centrale e/o al midollo; talee non ottenute
per stroncamento del tralcio
Art. 39 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione
- in caso di sinistro - del limite di indennizzo pari al 70% del valore
assicurato di ciascuna partita.
Art. 40 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a
b
c
d
e
f
Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali
interessanti l’epidermide
Astoni con lesioni rimarginate che incidono
l’epidermide, interessando superficialmente
i tessuti legnosi
Astoni con numerose lesioni che incidono
l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune
lesioni che interessano superficialmente i
tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione
che interessa i rami anticipati
Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e
che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi
rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati.
Astoni con qualche lacerazione profonda
dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale
sviluppo
Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati
0
25
40
60
80
100
N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate
anche quando interessano i rami anticipati.
PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)
Art. 41 - La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata.
Essa ha inizio:
- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal I° marzo;
e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00
del 15 novembre.
Art. 42 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
a
b
c
d
a
b
c
d
Vivaio di un anno - % danno
IIllesi; lesioni alla corteccia
0
Qualche lesione rimarginata al legno;
svettamento intervenuto nei primi 70 cm
30
dalla base
Più lesioni rimarginate al legno;
65
qualche lesione non rimarginata al legno
Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm
100
dalla base
Vivaio di due anni - % danno
IIllesi; lesioni alla corteccia
0
Qualche lesione rimarginata al legno
40
Più lesioni rimarginate al legno; qualche le70
sione non rimarginata al legno
Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della
100
porzione sviluppata nel 2° anno
Art. 43 - Prodotti coltivati in appezzamenti dotati di sistema
di difesa attiva reti antigrandine. La garanzia riguarda i frutti
pendenti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine. La società si obbliga ad indennizzare i danni
alle colture assicurate protette dall’impianto di difesa attiva rete
antigrandine qualora si verifichi un danno alle reti antigrandine,
che devono essere stese ed in buono stato, per eventi coperti
dalla presente assicurazione. La presente copertura assicurativa
è operante limitatamente ai danni materiali e diretti provocati ai
frutti pendenti da:
- crollo della rete antigrandine o di parti della stessa;
- percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- manifestazioni calamitose che danneggino il prodotto anche
a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio
(periodo di allegagione) e quelli che abbiano a verificarsi negli
ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l’inizio
della raccolta (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento).
Tale garanzia viene prestata con tariffa unica provinciale a carico
dell’assicurato pari a 1,40% per contratti a raccolta tradizionale e
dell’1,20% per adesioni tramite “Agriduemila s.r.l.”.
Oggetto di assicurazione, esclusioni, soglia, franchigia, norme per
la quantificazione del danno, campioni e tabelle di degrado sono
i medesimi previsti e definiti per il prodotto in pieno campo nell’allegato 3.
Qualora l’impianto antigrandine non rispetti le condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno (definiti a
fini assicurativi nella sezione di polizza relativa alle reti antigrandine strutture - allegato 9) nonché in caso di vetusta della rete in
fibra polietilenica, verrà applicato un’ulteriore scoperto al danno
delle colture assicurate protette dall’impianto stesso, nelle stesse
modalità e della stessa misura stabilità per le strutture reti antigrandine (allegato 9).
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 4 - Pluririschio Grandine, Vento e Gelo-Brina
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
pluririschio Grandine, Vento e Gelo-brina prodotto frutta - escluse ciliegie
e piccoli frutti
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno
di quantità ed il danno di qualità, se previsto dalle condizioni
Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e
brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento,
(sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto
dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al
prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del
vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.
La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia tara o difetto.
In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi
grandine, vento e gelo-brina.
2. Decorrenza
La decorrenza della garanzia inizia alle ore 12 del terzo giorno
successivo a quello della notifica.
3. Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni provocati
da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o
seguito un evento assicurato
4. Delimitazioni di garanzia
È consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di
produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, che
non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della
Società.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione
aziendale relativa allo stesso prodotto insistente nel medesimo
Comune.
Nel caso di produzioni dotate di impianto di difesa attiva antigrandine, la polizza prevede la copertura dei danni da gelo-brina e da vento. Relativamente al rischio grandine e vento sono
compresi in garanzia anche:
-i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura fino alla data del 15 maggio edi danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle
Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa;
-i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso a
seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità
previste in garanzia.
La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti
tariffe:
-tasso fisso del 2,20% per la raccolta tradizionale dei certificati
e del 2,00% per la raccolta dei certificati tramite “Agriduemila
s.r.l.” in caso di presenza di impianto antigrandine;
-riduzione del tasso a carico dell’Assicurato di 0,20 punti percentuali in caso di presenza di impianti antibrina, con il minimo del 2,20% per la raccolta tradizionale dei certificati e
del 2,00% per la raccolta dei certificati tramite “Agriduemila
s.r.l.”.
Nel caso in cui l’Assicurato richieda l’applicazione della riduzione di tariffa di 0,20 punti percentuali per presenza di impianto
20
di difesa antibrina, rimangono in rischio i danni alle produzioni
derivanti da malfunzionamento dello stesso, purché l’Assicurato abbia attivato e/o gestito l’impianto al fine di evitare i danni
alle produzioni secondo le indicazioni dei tecnici e seguendo il
buon senso del buon padre di famiglia.
5. Franchigia - Limite di indennizzo
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più
del 30% del risultato della produzione assicurata, per prodotto
nel medesimo comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune.
Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per
varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata
l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia.
Si dovrà procedere alla suddivisione della partita in due sottopartite ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno.
Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite in tutte
le condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita.
Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per comune, sarà applicata per partita/sottopartita la
franchigia come segue:
Danno
30
31
32
33
34
35
36
37 e superiori
14
12
10
Franchigia
28
26
23
20
17
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione la Società, in nessun caso, pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore all’80% del risultato della produzione
per prodotto e partita assicurata.
6. Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola
partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Collettiva
per i singoli prodotti con le seguenti norme:
1.le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia, devono
essere applicate al valore corrispondente alla quantità del
risultato della produzione in ogni partita, oppure alla somma
assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
2.dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle
relative ai danni provocati dagli eventi assicurati come detto
all’art. 7) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima delle decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia prevista.
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione
della Comunità Europea): (tabella a pagina seguente)
TABELLA C - Qualità Frutta
Classe
di danno
Descrizione
% danno
di qualità
a
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano
un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla
buccia (epicarpo) non superiori a:
- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;
- 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate
senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
- rugginosità lieve;
- 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.
0
b
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare
la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente
classe a).
La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia.
Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano
difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
- 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;
- 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola
necrosi dell’epicarpo (buccia);
- 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);
- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
- 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri.
50
c
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi
atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
85
N.B.- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco o da considerarsi tale presentando fenomeni gravi di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati) viene valutato solo agli effetti
del danno di quantità.
Per i prodotti albicocche, fichi, susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.
NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri
eventi coperti dalla garanzia.
Per le varietà brevettate indicate nel seguente elenco: CRIPPS
PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI,
RUBENS, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione
non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica
B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in fase
di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del
50% rispetto alla tariffa normale, con un tasso massimo a carico
dell’assicurato pari a 10,40% per contratti a raccolta tradizionale e
del 9,60% per adesioni tramite “Agriduemila s.r.l.”.
21
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 5 - Pluririschio Grandine, Vento, (Gelo-Brina) ed Eccesso di pioggia
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
pluririschio prodotto uva da vino “uva qualità extra” 002D
- GRANDINE, VENTO, ECCESSO DI PIOGGIA
- GELO-BRINA, GRANDINE, VENTO, ECCESSO DI PIOGGIA
1. Oggetto della garanzia - Decorrenza della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità
ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla
percossa della grandine e dall’azione del vento (sia concomitante che
quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno) e
dagli effetti dell’eccesso pioggia. Se risulta dal certificato ed a fronte del
relativo pagamento del premio, è prestata anche la copertura dei danni
derivanti da manifestazioni di gelo - brina. Sono compresi anche i danni
al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento
e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia
riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, vento, eccesso
di pioggia, gelo-brina (qualora in garanzia).
Per il prodotto UVA DA VINO i quantitativi assicurati per ettaro non
potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari per le
produzioni di uve DOC e DOCG. In deroga all’art. 2) delle Norme che
regolano l’Assicurazione la garanzia per ogni singolo certificato decorre
alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello di notifica.
2. Esclusioni
Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi in
garanzia.
3.Soglia / Franchigia
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30%
del risultato della produzione assicurata per prodotto nel medesimo comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Superato
detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune,
sarà applicata per partita/sottopartita la franchigia come segue:
31
32
33
34
35
36
37 e superiori
14
12
10
Franchigia
28
26
23
20
17
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita.
4. Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita nell’imminenza della vendemmia, per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella
Polizza Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme:
1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o
danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure
alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;ai fini
del calcolo del danno quantità deve essere considerato perso ogni
acino che a seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il
proprio valore intrinseco.
22
5. Evento eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia
1.Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, danno comportante
la perdita di acini a causa di marcescenza, sono compresi in garanzia anche i danni qualitativi, quando tale evento abbia a verificarsi
nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle
diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di
riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine
sociali valgono anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui
sono ubicati i vigneti interessati.
2.Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi,
avendo perso il valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni
di marcescenza. È consentito l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”, anticipatamente
rispetto all’epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto
non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purchè comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni
prima dell’effettuazione.
6. Tabella di maggiorazione
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle
avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul
prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:
Tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul prodotto residuo)
Danno
30
2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista,
dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative
ai danni da grandine come detto all’art. 7) delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia;
3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto
previsto al punto 1.
Classificazione
Coefficiente
% danno di qualità
% danno quantità
Superiore al 50%
50
% danno quantità
Inferiore al 50%
Percentuale di deprezzamento
pari alla percentuale di danno
quantità
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
- 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 01 luglio per tutte le altre varietà.
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date:
- 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 10 agosto per tutte le altre varietà.
Il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in
considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto.
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17
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 6 - Norme Generali - Multirischio Gold
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
multirischio (GOLD)
Art. 1 - Oggetto della garanzia. La società, al fine di stabilizzare il ricavo
aziendale, relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno qualità se previsto nelle Condizioni Speciali,
a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo
termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora detti
eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al
Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia riguarda il
prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad
un solo ciclo produttivo.
Art. 2 - Eclusioni. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di
Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:
a. danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo,
eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b. formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
c. innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia;
d. abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo
salino;
e. incendio;
f. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
g. danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
h. danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione
(escluso impianto antibrina);
i. danni conseguenti a fitopatie;
j. danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k. coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono
situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione
di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
l. non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa
(atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m.danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto
per eccesso di pioggia;
n. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
Art. 3 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato. Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione
aziendale, relativa al prodotto in garanzia insistente nel medesimo
Comune con la medesima Società assicuratrice e si impegna:
- a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della
resa assicurata;
- a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente
prodotte nell’anno;
- a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché
il Fascicolo Aziendale:
Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo
sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello
stesso. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote sono assicura-
24
bili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione
del certificato di assicurazione l’Assicurato attesta responsabilmente
che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
Art. 4 - Soglia e Franchigia. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al
netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo
Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta,
per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata
l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al
risarcimento. Si dovrà procedere alla suddivisione della partita in due
sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno
specifico. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite tutte le
condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita. Superato
detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione, sarà applicata per varietà assicurata la franchigia come segue:
Danno
31
32
33
34
35
29
27
25
23
21
36
37
38
39
41 e
40 superiori
15
13
11
Franchigia
19
17
10
Art. 5 - Limite di indennizzo. Fermo quanto previsto dalle Condizioni
Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o
più eventi garantiti, importo superiore al 70% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune, al netto della franchigia.
La valutazione della risarcibilità dei danni particolari derivanti da manifestazioni calamitose di dubbia definizione dovrà essere concertata
fra Contraente e Responsabili peritali indicati dalle Società di Assicurazione. Ai sopralluoghi di verifica d’area nei quali verranno analizzati i
dati meteorologici ufficiali, lo stadio fenologico del prodotto al momento
del sinistro e la presenza di altre produzioni della stessa specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma scritta, anche il Contraente. A
seguito di dette collegiali tecniche il Responsabile Peritale predisporrà
una relazione concordata con gli intervenuti. Nel caso di mancato invito
del Contraente eventuali valutazioni atte ad escludere la risarcibilità di
un eventuale danno non sono considerabili.
Art. 6 - Campioni. Per i prodotti di seguito indicati, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così
determinati:
- Uva: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo
dello stesso, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso
dell’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle
Condizioni Generali di Assicurazione;
- Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero
di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi
i casi devono essere escluse le piante di testata.
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 7 - Multirischio - prodotto uva
MULTIRISCHIO UVA DA VINO
Art. 7 - Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in
fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano
stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico
che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo
quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente
all’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le
perdite quantitative conseguenti a danni causati agli organi riproduttivi e alle bacche.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la quantità di prodotto viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione e più precisamente come segue:
1° anno
2° anno
3° anno
0% della produzione media ottenibile
50% della produzione media ottenibile
100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di prod.Trento D.O.C.
Art. 8 - Danno causato dall’evento eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, è compreso in
garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi
nei trenta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle
diverse qualità di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale
di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si
considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche
per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento
le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati
i vigneti interessati.
Art. 9 - Quantificazione del danno
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna varietà, deve essere eseguita, in imminenza della vendemmia, per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai
quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato
di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata
o diminuita produzione e di qualità, rilevati ed indicati nel bollettino di liquidazione, per singolo appezzamento assicurato, come
segue:
a.il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo
dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 13 - Mandato del perito - , punto e), delle norme generali che regolano
l’assicurazione, moltiplicando, tale risultato per il prezzo unitario
fissato nel certificato;
b.al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli
eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della
produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in
sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta
e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come
quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla
C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno;
- le centesime parti del danno di qualità relativi agli eventi assicurati, determinate come da tabelle previste all’art. 10 - Tabella di maggiorazione;
- la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti
agli eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno verificatosi
prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla
franchigia così come stabilito all’art. 4 - Soglia e Franchigia .
Art. 10 - Tabella di maggiorazione
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto
alle avversità assicurate, verrà calcolato sul prodotto residuo in
relazione a:
- la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle
eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio
assicurato;
- la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche qualitative del prodotto quali grado zuccherino, acidità, profumi;
- l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in
riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato;
- l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
- la fase fenologica di accadimento dei sinistri.
Applicando la seguente tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul prodotto residuo)
Classificazione
Coefficiente
% danno di qualità
% danno quantità
Superiore al 50%
50
% danno quantità
Inferiore al 50%
Percentuale di deprezzamento
pari alla percentuale di danno
quantità
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle
seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
- 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 01 luglio per tutte le altre varietà.
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate
che abbiano a verificarsi dopo le date:
- 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 10 agosto per tutte le altre varietà.
Il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del
30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili
sul prodotto.
25
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 8
MULTIRISCHIO FRUTTA
(escluso ciliegie e piccoli frutti)
Art. 11 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in
fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente
stabilito come segue:
POMACEE
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 30% della produzione ottenibile
3° anno 60% della produzione ottenibile
3° anno 80% della produzione ottenibile
5° anno 100% della produzione ottenibile
DRUPACEE
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 35% della produzione ottenibile
3° anno 80% della produzione ottenibile
4° anno 100% della produzione ottenibile
Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente
all’eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le perdite quantitative dovute a danni causati agli organi riproduttivi
e ai frutti.
Si intende assicurata anche la produzione
coperta da impianti di difesa attiva in
piena efficienza, ed operanti secondo
la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
- impianti antibrina;
- sono compresi in garanzia i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia) dell’impianto
non imputabile a negligenza
dell’Assicurato.
- impianti antigrandine ( reti) - sono compresi in garanzia anche:
- i danni alla produzione verificatesi dalla fioritura fino alla data
del 15 maggio;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel
caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura
assicurativa.
- i danni accaduti nei 10 giorni antecedenti la raccolta, anche a
rete non stesa;
La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti
tariffe:
- tasso fisso del 2,50% per la raccolta tradizionale dei certificati
e del 2,30% per la raccolta dei certificati tramite “Agriduemila
s.r.l.”
Art. 12 - Quantificazione del danno
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna varietà, deve
essere eseguita, in imminenza della raccolta, per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai
quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da
mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati ed indicati
nel bollettino di liquidazione, per singolo appezzamento assicurato, come:
a. il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene
detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i
danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati
all’art. 13 - Mandato del perito, punto e) delle norme generali
che regolano l’Assicurazione e moltiplicando tale risultato
per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b. al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito
degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato
della produzione risarcibile e la produzione ottenibile.
- le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto
residuo, della tabella indicata al successivo art. 13 - Danno
di qualità- tabella -.
- dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei
due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative
ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’ art. 7 danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e
quelle esposte all’Art. 4 - SOGLIA - FRANCHIGIA.
Art. 13 - Danno di qualità - Tabella
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
imputabile alle avversità oggetto di garanzia, verrà calcolato
sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione
definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità
Europea.
(tabella a pagina seguente)
26
TABELLA C - Qualità Frutta
Classe
di danno
a
b
c
Descrizione
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano
un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla
buccia (epicarpo) non superiori a:
- 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine);
- 1,0 cmq di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per
albicocche e susine);
- 0,20 cmq di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate
senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
- rugginosità lieve;
- 0,05 cmq di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee.
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la
forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe
a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano
difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
- 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine);
- 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche
e nettarine );
- 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi
dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche
e susine);
- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
- 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi
dell’epicarpo (buccia).
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà,
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi
atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
% danno
di qualità
0
50
85
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento
conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono
valutati solo agli effetti del danno di quantità.
N.B.: 1) Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo 2) I frutti persi, distrutti
(cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli
eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli
effetti del danno di quantità.
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 9 - Pluririschio Strutture
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE STRUTTURE
reti antigrandine/antiacqua, tunnel
RETI ANTIGRANDINE
Definizioni: rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:
- Sistema di palificazione;
- Rete in fibra polietilenica;
- Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera
dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:
- Sistema di palificazione;
- Film in materiale plastico;
- Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera
dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
1. Oggetto, decorrenza, scadenza dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “reti
antigrandine/antiacqua e tunnel” assicurate, dalla percossa
della grandine, dall’azione del vento forte, trombe d’aria, uragani, fulmine e, limitatamente al periodo 22 marzo - 21 novembre,
da eccesso di neve, quando detti eventi siano riscontrabili su una
pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze. La garanzia
decorre dalle ore 12 del terzo giorno successivo a quello di notifica
e scade alle ore 24 del 31 dicembre 2012.
2. Esclusioni
Sono eslcusi i danni
- causati da:
- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi
- inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti
- cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta di un evento garantito
- Subiti da:
- Impianti produttivi e relativi frutti pendenti
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse
- impianti di irrigazione
- Sono inoltre esclusi i danni:
- alle reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le
quarantotto ore successive ad un evento garantito dalla presente assicurazione.
3. Valore dei beni assicurati prodotto reti antigrandine/antipioggia,
tunnel
Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:
a.prodotto reti antigrandine/antiacqua
1. nuove o con meno di tre anni di età,in base ad un valore
convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie
coperta;
28
2.di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un
valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di
superficie coperta;
3.di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad
un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di
superficie coperta;
4.di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad
un valore convenzionale pari a 5.000,00 euro ad ettaro di
superficie coperta;
Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della
rete rappresenta un terzo del valore totale, mentre i rimanenti
due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.
b.prodotto tunnel: il valore da attribuire ai beni da assicurare
è stabilito come segue:
1.tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito
Decreto e deliberato dal C.d.a. del Contraente, moltiplicato
per la superficie coperta;
2.tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1)
un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato
nella misura del 40%, con il massimo dell’80% .
4. Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del
danno
Il perito deve:
a.accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai
confini degli appezzamenti, alla superficie coperta dalle reti
antigrandine ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
c.verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio
della struttura;
d.effettuare alcune foto del punto critico dell’impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del
danno;
e.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come
segue:
RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA-TUNNEL
in caso di Sinistro Totale
- se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con meno di tre anni
di età, in base al relativo valore come stabilito all’art. 3) punto
A).1) per le reti e 3) punto B).1) per i tunnel;
- se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell’impianto calcolato con i criteri
di cui all’art. 3) punto A) successivi ad 1) per le reti e 3) punto
B).2) per i tunnel;
e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.
Per le reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della
rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:
Valore
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
300,00
zero
Rete di colore bianco
Di età superiore a 6 anni
Di età superiore a 7 anni
Di età superiore a 8 anni
Di età superiore a 9 anni
Di età superiore a 10 anni
Di età superiore a 11 anni
in caso di Sinistro Parziale
il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino,
compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano
d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana
eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili. In caso d’impossibilità di
sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato,
perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato
l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle
parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o
dai periti da esse nominati.
L’importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle
reti/tunnel assicurate,con i limiti e sottolimiti di cui al comma
precedente, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia prevista al punto 6), sarà indennizzato al netto dello scoperto di cui al già citato punto6), entro i
limiti convenzionali di valore stabiliti e previsti al punto 3, ed i
limiti e sottolimiti di cui al comma precedente.
5. Tariffa
- Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 1,00% applicato al valore come definito al punto 3) - Valore dei beni assicurati.
- Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia per impianti di ciliegie” tasso 1,30% applicato al valore come definito al punto 3) - Valore dei beni assicurati.
- Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e copertura
in film plastico” tasso 1,70% applicato al valore come definito al punto 3) - Valore dei beni assicurati
Rete di colore nero
Di età superiore a 10 anni
Di età superiore a 11 anni
Di età superiore a 12 anni
Di età superiore a 13 anni
Di età superiore a 14 anni
Di età superiore a 15 anni
-ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non
inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione
sul terreno del palo medesimo.
Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un
40% di quanto indicato.
Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle
seguenti condizioni:
-legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
-Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli
stessi;
-Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
-Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta
passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla
struttura;
-Corretta manutenzione e messa in tensione dell’impianto.
Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure
di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.
6. Soglia - Scoperto-Limite
Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in film è prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento pari
al 30% del valore assicurato nel medesimo Comune. Superata
la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo,
da applicarsi per partita assicurata. In nessun caso la Società
pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80%
del valore assicurato per singola partita.
Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40% nel caso l’impianto non sia realizzato a regola d’arte intendendo per tali gli
impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di
messa a dimora:
-palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
-inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali
di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
-profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente
a filo terreno;
-distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
-ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90
ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm.
laterali;
29
Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012
Allegato 9 - Pluririschio Strutture
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE STRUTTURE
impianto produttivo
Art. 1 - Oggetto, decorrenza, scadenza dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’ “impianto produttivo” (piante da frutto e viti) assicurato, dalla percossa della grandine, dall’azione del fulmine, da sovraccarico
di neve, da gelo nonché da vento forte, trombe d’aria, uragani,
quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e
colture limitrofi o posti nelle vicinanze. La garanzia decorre dalle
ore 12 del terzo giorno successivo alla notifica e scade alle ore 12
del 21 novembre 2012.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati da:
- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione
con palesi difetti e/o vizi della struttura di sostegno;
- alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché
conseguenti agli eventi garantiti.
- Subiti da:
- reti antigrandine, teli antipioggia, ombrai, impianti antibrina;
frutti pendenti.
Art. 3 - Valore dei beni assicurati
Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al
prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente:
- Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha
Euro 18.000
- Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha
Euro 21.000
- Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha
Euro 25.000
- Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha Euro 45.000
- Frutteti (altre produzioni)
Euro 15.000
Art. 4 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione
del danno
Il perito deve:
a.accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali,
alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito
agli stessi;
c.verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto dei parametri di
riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della
struttura d sostegno;
d.effettuare alcune foto del punto critico dell’impianto da allegare ad
una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
e.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola
partita in base al valore assicurato come segue:
- le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato, qualora il danno accertato sia superiore alla soglia prevista, dalle centesime
parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni
ante rischio e quelle della franchigia e dello scoperto; in caso
di danni successivi le centesime parti di danno devono essere
sempre riferite al valore inizialmente assicurato.
Art. 5 - Tasso
La tassazione applicata è pari al 1,0% del valore assicurato.
Art. 6 - Soglia - Scoperto - Limite di Indennizzo
È prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento
pari al 30% del valore assicurato per partita assicurata. Superata
la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata con
l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti
importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita
nell’anno assicurativo.
Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40% nel caso l’impianto
di sostegno non sia realizzato a regola d’arte intendendo per tali
gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di
messa a dimora:
- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed
una distanza dal palo minima di cm. 100;
Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di
quanto indicato.
Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato di un ulteriore
10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti
condizioni:
- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con
tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di
interfila;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell’impianto;
Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le
piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle
normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà
seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e
non goduto.
30
ITÀ
NOV ERBO
DIS
PER LOGICO
ECO
31
Allegato ai certificati di Assicurazione Agevolata – Anno 2012
Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ……….…………………………… il …………………… ad integrazione delle
“clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all’anno 2012 numero:
emessi da ………………................................... Agenzia Generale di ………………............................. di cui il presente allegato forma parte
integrante.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo ai
sensi dell’Art. 2135 Cod. Civ. e di essere iscritto all’anagrafe delle
Imprese Agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Trento o
alla C.C.I.A.A.;
 di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso il
C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
 che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata
considerando la produzione media triennale di impianti in piena
produzione per unità di superficie coltivata calcolata sui cinque anni
precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello
con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune
Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata
come risultante dal fascicolo aziendale aggiornato;
 che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei
certificati di assicurazione stipulati sono esatti e corrispondono ai dati
ufficiali riportati nel “Fascicolo Aziendale”;
 che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli
previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti a disciplina
delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o
Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad
un’altezza superiore m. 350 s.l.m.;
 che entro il termine massimo del 15 MAGGIO, secondo le modalità
previste dall’Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà
ad attivare la domanda unica P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine
dell’ottenimento del contributo pubblico e di autorizzare il proprio
CAA a presentare la relativa domanda;
 di acconsentire all’accesso, anche in forma telematica, ai contenuti
del proprio Fascicolo Aziendale da parte di Co.Di.Pr.A e/o sue
controllate per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa
vigente, all’acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in
generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Codipra nel
perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione
delle coperture dei danni da calamità;
 di richiedere l’adesione al Fondo di Mutualità per polizze con
soglia alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti
della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati i danni superiori al 30%,
ma inferiori alla soglia di accesso al risarcimento del 30% della
produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;
 che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel
medesimo Comune, devono preferibilmente essere assicurate con
la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione
palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul
certificato di assicurazione
 di non aver sottoscritto polizze integrative non agevolate in
riferimento alle produzioni in garanzia
 di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano
consegnati al Consorzio dall’Agenzia non corretti Co.Di.Pr.A. convocherà
il Socio Assicurato per la sistemazione degli stessi con costo gestionale
addizionale a carico del Socio/Agenzia e che, in caso di ritardata
consegna, Co.Di.Pr.A. non può garantire il regolare perfezionamento
della domanda di contributo qualora, a causa del predetto ritardo ad
esso non imputabile, la procedura per l’ottenimento del contributo non
possa andare a buon fine;
 di autorizzare la Società, qualora venga richiesto da Co.Di.Pr.A. in
forma scritta a causa di insolvenza, a versare direttamente l’eventuale
indennizzo a Co.Di.Pr.A. che rilascerà quietanza liberatoria e che
provvederà eventualmente a versare direttamente al Socio la parte di
indennizzo eccedente il debito consortile;
 di impegnarsi al pagamento del contributo associativo nei termini e
forme che verranno deliberate dal Consorzio impegnandosi sin d’ora ad
accettare qualsiasi modalità d’incasso. Si impegna, inoltre, a farsi carico
direttamente dell’ammontare dei contributi che dovessero, in fase di
controllo, essere negati dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme;
 di richiedere l’adesione, nel caso di polizza “Multi rischio”,alla
polizza stipulata da Co.Di.Pr.A. per la copertura della differente
franchigia e limite di indennizzo applicato, rispetto alla polizza
“Pluririschio”;
 dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza
Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto, prima
della sottoscrizione dei certificati, copia dell’opuscolo informativo
contenente le Condizioni di Assicurazione nonché termini di pagamento
ed entità del contributo associativo conseguente all’adesione alla Polizza
Collettiva.
 di autorizzare espressamente Co.Di.Pr.A. a fornire all’Organizzazione
dei Produttori, alla quale è associato, informazioni relative alla
liquidazione dei sinistri; nello specifico il superamento o meno della
soglia di accesso per partita assicurata;
Barrare nel caso non si acconsenta
 di autorizzare Co.Di.Pr.A. a fornire ad Unicredit S.p.A. i dati
identificativi dell’azienda agricola ed il valore della produzione
assicurata per finalità di sviluppo commerciale;
Barrare nel caso non si acconsenta
Il Dichiarante
…………………...…….. , ………/………/2012
(Luogo)
(data)
…………………………………
(firma leggibile)
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra
.………………….………..….
(firma leggibile)
Il sottoscritto…………………………….........................nella sua qualità di……….………………………dell’Agenzia Generale di………………………………………..
dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig.………………………………………….................................. è autentica.
…….……………….…………
(timbro e firma leggibile)
SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITA’
Per chi desidera saperne di più...
AMBITI NORMATIVI
E ASSICURAZIONE
AGEVOLATA 2012
Il cofinanziamento Europeo è stato attivato attraverso le seguenti misure specifiche
PRODOTTO UVA DA VINO
Reg. (CE) 1234/07 - Art. 103-unvicies (OCM-Vino)
Condizioni di attivazione della misura
L’attivazione della domanda di aiuto “domanda P.A.C.” deve
essere tassativamente effettuata presso il C.A.A., pena
l’inammissibilità a contributo, entro il 15 maggio di ogni
anno. Prima della sottoscrizione dei certificati assicurativi è
necessario aggiornare il “Fascicolo Aziendale”.
Entità del sostegno complessivo nazionale
- Euro 20.000.000,00 provenienti dal Programma nazionale di
sostegno per il settore Vitivinicolo. Tali risorse possono essere incrementate con risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale e con risorse della Provincia Autonoma di Trento.
L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del premio
determinato sulla base delle serie storiche o in base all’applicazione di parametri fissati da ISMEA. Tale percentuale è
definita come segue:
- fino all’80% per polizze stipulate a copertura delle perdite
causate da condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali (polizze con soglia di acceso al risarcimento)
- fino al 50% per polizze stipulate a copertura delle perdite
dovute a condizioni climatiche avverse non assimilabili a
calamità naturali, ad animali e a fitopatie o infestazioni parassitarie (polizze senza soglia di accesso al risarcimento).
sivo della quota di cofinanziamento nazionale obbligatorio. Con le risorse relative all’aiuto di Stato di cui al D.Lgs n.
102/2004 la percentuale massima può essere incrementata,
in funzione delle disponibilità finanziarie, fino all’80% della
spesa parametrata (65% nel caso di coperture comprendenti
fitopatie). Con risorse delle Provincia Autonoma di Trento
tale percentuale viene portata all’80% degli effettivi costi
(escluse coperture comprendenti rischio fitopatie). L’attivazione della domanda di aiuto deve essere effettuata al C.A.A.,
nell’ambito della domanda unica P.A.C., entro il 15 maggio di ogni anno (l’intervento previsto sull’art.68 prevede
la possibilità di attivazione fuori termine con una riduzione
importante del contributo pari all’1% per giorno di ritardo e
comunque entro il 10 giugno). Prima della sottoscrizione dei
certificati assicurativi è necessario aggiornare il “Fascicolo
Aziendale”.
Entità del sostegno complessivo nazionale
- Euro 70.000.000,00 relativi alla quota Comunitaria;
- Euro 23.333.333,00 relativi alla quota di cofinanziamento
nazionale obbligatoria.
Erogazione del sostegno
L’importo dell’aiuto nei limiti massimi sopra indicati viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 30 giugno dell’anno
successivo alla domanda.
L’agricoltore entro il 30.10.2012 sarà tenuto al pagamento della quota associativa consortile (calcolabile secondo le tariffe
pubblicate nelle ultime pagine di questo opuscolo in considerazione dell’effettivo valore assicurato) ed alla restituzione del
contributo europeo entro 30 giorni dall’incasso.
La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione
degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo
complessivo alle percentuali massime sulla spesa assicurativa. Le risorse contributive MIPAAF e PAT verranno incassate
direttamente da CO.DI.PR.A.. Tale misura prevede l’applicazione delle norme: condizionalità e modulazione.
Erogazione del sostegno, relativamente a tale misura
L’importo dell’aiuto, nei limiti massimi sopra indicati, viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 15 ottobre
dell’anno della domanda.
L’agricoltore entro il 30.10.2012 restituirà a CO.DI.PR.A. l’intera somma del contributo incassato oltre alla quota associativa consortile (calcolabile secondo le tariffe pubblicate nelle
ultime pagine di questo opuscolo in considerazione dell’effettivo valore assicurato). La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando
l’entità del contributo complessivo alle percentuali massime
sulla spesa assicurativa.
Le risorse contributive PAT verranno incassate direttamente
da CO.DI.PR.A..
ALTRI PRODOTTI AGRICOLI
(escluso strutture e zootecnia)
Art. 68 - Reg. (CE) 73/09 - Health Check
Sono ammissibili esclusivamente polizze che prevedano la
soglia di accesso al risarcimento.
L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del premio
determinato sulla base delle serie storiche o in base all’applicazione di parametri fissati da Ismea. Tale percentuale è
definita fino al 65% del premio così determinato, compren-
ERRATA CORRIGE
Si precisa che nel precedente periodico del Consorzio Codipra è apparsa a pagina 9 la pagina pubblicitaria di COVIFT.
Tale inserzione erroneamente inviataci da COVIFT presenta
alcuni errori tra cui il più appariscente è che il COVIFT produrrebbe e commercializzerebbe piante della varietà EVELINA® ROHO 3615.
L’errore è dovuto all’utilizzo di una maschera risalente a
quattro anni fa, quando il consorzio era licenziatario e quindi
produttore autorizzato della varietà EVELINA® ROHO 3615.
Tale licenza non è stata rinnovata e quindi non sono più state
prodotte né commercializzate le relative piante.
A tutt’oggi i soci del consorzio COVIFT non producono né commercializzano piante della varietà EVELINA® ROHO 3615.
33
PRINCIPALI OBBLIGHI
A CARICO
DEGLI ASSICURATI
I certificati di assicurazione dovranno riportare esattamente,
pena decadenza al diritto all’agevolazione, i dati, particelle
fondiarie, superfici coltivate, ecc., contenuti nel singolo Fascicolo Aziendale, che deve essere correttamente aggiornato.
La normativa comunitaria sancisce l’obbligo di assicurare l’intero
risultato della produzione aziendale per Comune e Prodotto, inteso come il prodotto matematico della quantità media
aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità
media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità
di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi
anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. Ossia i quintali (1 q.le
= 0,1 ton.) medi prodotti in impianti in produzione applicati alla
superficie aziendale attualmente coltivata per ogni singolo prodotto e Comune dell’Azienda. Le produzioni soggette a disciplinari di produzione, sono assicurabili al mercato agevolato,
nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Per “Pro-
dotto” si intendono le produzioni vegetali elencate all’art. 1,
punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, oppure
le strutture elencate al punto 1.3, di cui al Decreto Ministeriale
del 18 gennaio 2012 , n. 1.324 e cioè Mele. Pere, Susine, ecc.
Mele Golden e Renetta, ad esempio, sono da considerarsi
“unico Prodotto” pur essendo varietà diverse. Per il prodotto
“mele”, coltivate nel medesimo comune, pertanto, si devono
intendere ed assicurare tutte le varietà (golden, stark, gala,
ecc.) stessa cosa per il prodotto uva da vino (merlot, chardonnay, ecc).
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti preposti si riscontrasse la mancata osservanza di tale norma si perderebbe il beneficio della contribuzione prevista. Il Consorzio si
vedrebbe, pertanto, costretto a recuperare l’intero costo assicurativo dal Socio oltre alle possibili conseguenze, perdita di altri eventuali contributi comunitari, alle quali il Socio incorrerebbe per false
dichiarazioni rilasciate e sottoscritte all’atto della stipula dell’adesione assicurativa. Ribadiamo di prestare la massima attenzione
nell’osservanza di tali norme prima di sottoscrivere i certificati di
assicurazione e la relativa dichiarazione.
Il cofinanziamento europeo è un aiuto diretto, art.2 - lett. d, Reg.
(CE) n. 73/2009. Ad esso si applicano dunque le disposizioni di cui
al cap. 1 e 2 del medesimo Regolamento per quanto riguarda la
MODULAZIONE e LA CONDIZIONALITÀ. Tali disposizioni non si
applicano per l’”Uva da Vino” (ambito O.C.M. VINO).
SOGLIA DI ACCESSO
AL RISARCIMENTO
COSTO A CARICO
DEL SOCIO
Fondo di mutualità
Termini di pagamento
Per ottenere la contribuzione pubblica (ad eccezione del solo prodotto UVA da VINO) deve essere obbligatoriamente applicata la
soglia di accesso al risarcimento. Tale soglia è da riferirsi alla
produzione aziendale, per singolo prodotto, riferita al Comune
amministrativo.
Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di sistemi di difesa
attiva antigrandine, non vengono considerate al fine del calcolo
della soglia delle stesse produzioni coltivate nel medesimo comune in pieno campo. Quindi si avranno due soglie autonome,
una per le produzioni sotto rete, l’altra per le produzioni in pieno
campo.
La soglia di accesso al risarcimento può determinare che, pur
avendo subito dei danni superiori al 30% su qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune
non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di
evitare tale possibilità, già da un paio di anni con più che ottimi
risultati, si è deliberata la costituzione di un “Fondo di Mutualità”,
alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”, con franchigia minima del 15% e fino all’esaurimento della
sua dotazione finanziaria concorrerà pertanto alla liquidazione
degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la soglia Azienda prodotto - comune.
Il costo a carico del Socio, grazie alle integrazioni contributive previste dalla Provincia Autonoma di Trento, è definibile e quantificabile prima delle sottoscrizione della copertura assicurativa.
In questo opuscolo sono pubblicate le tariffe in base alle quali
l’Agricoltore può calcolare il contributo associativo che dovrà corrispondere al Consorzio di Difesa comprensivo dell’eventuale quota per dotazione del “Fondo di Mutualità”.
Considerando che le risorse derivanti dalle misure di cofinanziamento verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati, mentre
verranno liquidate a Co.Di.Pr.A. le risorse integrative MIPAAF relative al Fondo di Solidarietà Nazionale e quelle della Provincia
Autonoma di Trento, si prevedono i seguenti termini di pagamento
della Quota consortile a carico dei Soci Assicurati e della restituzione del Contributo Comunitario:
34
PRODOTTO UVA DA VINO - alla data del 30 ottobre la quota consortile calcolabile con i tassi di tariffa, esposti in questo opuscolo,
oltre alla restituzione del contributo di cofinanziamento europeo
che a tal data il Socio avrà già incassato direttamente dall’Organismo pagatore e che contestualmente restituirà al Consorzio.
TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI - alla data del 30 ottobre il contributo associativo calcolabile con i tassi di tariffa, esposti in questo
opuscolo.
La restituzione del contributo relativo alla quota di cofinanziamento che verrà liquidato direttamente al Socio verrà restituita dallo
stesso al Consorzio entro 30 giorni dall’effettivo incasso.
ESEMPIO DI CALCOLO
DEL DANNO
in “parole povere”
La stima del danno si articola in due fasi: valutazione quantitativa
ed interessamento qualitativo.
a.Perdita quantitativa: si stima in percentuale la perdita quantitativa rispetto alla produzione assicurata e potenzialmente e
storicamente prodotta.
b.Perdita qualitativa: si stima in percentuale la perdita qualitativa
sul prodotto ancora in pianta e, calcolata sul residuo, si somma
alla perdita percentuale quantitativa:
Frutta
Applicando la Tabella C
nell’analisi di un campione di
frutti rappresentativo, scelto in
comune accordo fra agricoltore e perito.
La percentuale relativa alla
perdita qualitativa, rapportata
a 100, così ottenuta si somma all’eventuale percentuale
riferita alla perdita di quantità
ottenendo il danno totale
Uva da vino
Convenzionalmente applicando la maggiorazione prevista:
- dalla TABELLA DI QUALITÀ. Qualora il prodotto sia
stato interessato da/anche
da grandinate posteriori
alle date riportate alle pagine
precedenti i coefficienti per
danno di qualità in riferimento alle effettive condizioni del
prodotto possono essere aumentati del 30%
- semplicemente da Tab. 502
per la franchigia 10%.
La percentuale relativa alla perdita qualitativa così ottenuta si
somma alla percentuale riferita
alla perdita di peso ottenendo il
danno totale.
Cerchiamo di fare un esempio pratico
Valore assicurato ( = potenzialità produttiva) 1000 kg
1.a seguito degli eventi assicurati (gelo o grandine) stimiamo che
25 siano andati persi (allettati dal gelo, caduti o marcescenti a
causa della grandine). Ne deriva che il danno in termini quantitativi (danno di quantità) è pari al 25%
2.dobbiamo determinare, ora, il danno qualitativo che il prodotto
residuo ha subito:
Frutta
Scegliamo una o più piante
medie rappresentative, stacchiamo il prodotto, lo selezioniamo secondo quelli che
sono i coefficienti di degrado
previsti dalla Tabella C, procediamo a calcolare, con media
ponderale, la percentuale di
danno che supponiamo sia
70%. Poiché questo danno è
rappresentativo del 75% della
produzione (100 produzione
assicurata meno 25% per perdita quantitativa) dovrà essere
rapportato a 100.
(75% per 70) diviso 100 =
52,50% che rappresenta il
danno di qualità.
Il danno totale sarà composto
da:
danno di quantità + danno di
qualità e cioè 25% + 52,50%
= 77,50%
La franchigia del 10% viene
applicata una sola volta a questo risultato finale
Uva da vino
Scegliamo una porzione di filare rappresentativa, analizziamo
tutti i capi a frutto e determiniamo innanzi tutto se ci sono
grappoli asportati, i quali dovranno essere calcolati come
perdita al 100%. Per i grappoli
presenti determiniamo, per
ciascuno, l’eventuale perdita
di peso subita. Con la media
ponderale dei dati raccolti determiniamo il danno in perdita
di peso subita dal vigneto assicurato.
Supponiamo che il danno in
perdita di peso sia pari al 25%.
Nel caso in cui gli eneti si siano
verificati dopo l’invaiatura a tale
danno deve essere applicata la
maggiorazione come da tabella
di qualità. Ad un danno in perdita di peso, determinata dall’avversità grandine e vento, pari
al 25%, sul prodotto residuo
(100 - 25 = 75) viene applicata la medesima percentuale, in
questo caso quindi 25% quindi
(75% per 25%) diviso 100 =
19% che corrisponde alla maggior convenzionale qualitativa
Il danno totale è pertanto
25% + 19% = 44,00%
Supponiamo che il prodotto sia
Chardonnay e che sia stato interessato da una grandinata il
20 agosto. Il danno di qualità
in considerazione delle effettive
condizioni dell’uva può essere
aumentato fino a19,00 + 30%
quindi 24,70%. Il danno totale
potrà diventare:
25% + 24,70% = 49,70%
35
Possibilità di adottare diversi livelli di
PREZZO MERCURIALE
Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di assicurare anche valori
inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti per il prezzo
deliberato in base al Decreto MIPAAF n. 2717 del 07 febbraio
2012, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo
mercuriale per ogni singolo prodotto oggetto di copertura:
Fascia A - corrispondente al prezzo stabilito con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. in recepimento del D.M. emanato dal M.I.PA.A.F.;
Fascia B - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” dimi-
nuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore);
Fascia C - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore);
Fascia D - è data la possibilità per i prodotti coltivati con “ciclo
biologico”, al termine del periodo di conversione, di aumentare il corrispondente prezzo massimo del 20% (il risultato va
arrotondato all’Euro inferiore) allegando ai certificati l’attestato
dell’Organismo di controllo preposto, in corso di validità, che
attesti il possesso della qualifica di “Coltura Biologica”;
Fascia E - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro
superiore);
Fascia F - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro
superiore).
L’opzione è a livello di singola Azienda per prodotto e
Comune.
Trento, viaVannetti 1 www. cooperfidi.it tel. 0461.260417
Apertura al pubblico lunedì / venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00
Gradito l’appuntamento.
PREZZI PRODOTTI
D.M. n. 2.717 del 07 febbraio 2012
Colture Arboree
100C000 Actinidia
093C000 Albicocche
089C000 Ciliegie
089C900 Ciliegie teli
095C000 Caki
083C000 Mele
083D000 Mele Brevettate
987C000 Nettarine precoci
887C000 Nettarine
081C000 Olive da olio
851C000 Pere precoci
085C000 Pere
871C000 Pesche precoci
087C000 Pesche
911C000 Susine precoci
091C000 Susine
003C000 Uva da tavola
Tutte le varietà
Generale
Aurora e similari
Kordia, Regina, zone di montagna
Tutte le altre varietà
Kordia, Regina, zone montagna
Tutte le varietà
Breaburn
Fuji
Altre varietà emergenti
Bella di Boskoop
Florina, Jonagold, Altre medio tardive
Stayman, Niepling’s, Winesap
Renetta Canada
Gala
Golden e cloni simili, Red Del. oltre 350 mt. slm.
Golden e cloni simili, Red Del. fino a 350 mt. slm.
Elstar, Ozark Gold, Summared, Delbarestivale, Idared Gloster, Altre varietà precoci
Granny Smith
Imperatore Morgenduft
Modì
Pink Lady
Tutte le varietà
Media maturazione
Varietà tardive
Tutte le varietà
William, Altre precoci
Abate Fetel, Decana del Comizio
Kaiser, Conference e Altre medio tardive
Gialle precoci
Bianche precoci
Gialle media maturazione
Gialle tardive
Bianche media maturazione
Bianche tardive
Tutte le varietà
Varietà medio tardive
Schiava grossa e altre varietà precoci
49,00 q.le
94,00 q.le
160,00 q.le
380,00 q.le
250,00 q.le
400,00 q.le
58,00 q.le
31,00 q.le
50,00 q.le
50,00 q.le
53,00 q.le
29,00 q.le
29,00 q.le
46,00 q.le
46,00 q.le
49,00 q.le
35,00 q.le
29,00 q.le
33,00 q.le
31,00 q.le
44,00 q.le
63,00 q.le
77,00 q.le
48,00 q.le
38,00 q.le
94,00 q.le
45,00 q.le
61,00 q.le
46,00 q.le
71,00 q.le
78,00 q.le
40,00 q.le
33,00 q.le
50,00 q.le
43,00 q.le
71,00 q.le
63,00 q.le
61,00 q.le
Vivai di Piante
061C000 Vivai di Viti
Barbatelle innestate certificate
Barbatelle innestate standard
1,20 cad
1,10 cad
062C000 Vivai di Piante da Frutto
Astoni
Astoni con rami anticipati
Piante preformate tipo “Knips”
3,20 cad
4,10 cad
5,00 cad
164C000 Talee vite madre
Talee di vite madre
0,14 cad.
Strutture
S97
S98
S99
Serre
Tunnel
Struttura in metallo e copertura in vetro temperato
Struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida
Struttura in metallo e copertura in film plastico
230,00 mq
200,00 mq
120,00 mq
S95
Reti
Reti antigrandine
12.000,00 ha
S88
Reti
Reti antipioggia
12.000,00 ha
S84
S85
Impianti produttivi
Vigneti a media densità (fino 3.000 ceppi/ha)
Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi/ha)
18.000,00 ha
21.000,00 ha
S81
S82
S83
Impianti produttivi
Frutteti a bassa densità (pesco, kiwi, ciliegio, albicocco, ecc)
Frutteti media densità (melo, pero fino a 10.000 piante ha)
Frutteti alta densità (melo, pero superfitti oltre 10000 piante ha)
15.000,00 ha
25.000,00 ha
45.000,00 ha
Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi di assicurazione a q.le, si precisa che la conversione ad unità di misura
ufficiale è la seguente:
1 quintale (q.le) = 0,1 Tonnellate (Ton.) = 100 Kilogrammi (Kg.)
37
Colture erbacee, orticole ed arbustive
118C000
142C000
054C000
115C000
Bieta da Coste
Carota
Cavolfiore
Cavolo verza
084C000 Cavolo Cappuccio
012C000 Cetriolo
055C000 Cipolla
021C000 Fagioli
024C000 Fagiolini
067C000 Fragole
020C000 Insalata
116C000 Lampone
0050000 Mais da granella
550C000 Mirtillo
551C000 More
026C000 Piselli
010C000 Pomodoro
008C000 Pomodoro pelato
521C000 Radicchio
068C000
193C000
119C000
013C000
014C000
Ribes
Uva Spina
Sedano
Zucca
Zucchine
Bietola da coste
Carota (pianta)
Cavolfiore pianta
Cavolo verza
Cavolo cappuccio bianco
Cavolo cappuccio rosso
Cetriolo
Piena area
Freschi da sgranare
Da industria
Da mensa
Stortina di Trento
Da industria
Varietà unifere e rifiorenti
Fragoline di bosco
Indivia
Lattuga
Pan di zucchero
Varietà uniferi e rifiorenti
Nostrano di Storo
Marano vicentin
Mais da granella
Tutte le varietà
Tutte le varietà
Freschi da sgranare
Da industria
Fresco da mensa
Pomodoro da industria pelato
Tutte le varietà
Rosso lungo di montagna
Ribes rosso, nero
Uva Spina
Sedano pianta
Zucca
Zucchine piena aerea
26,00 q.le
20,00 q.le
40,00 q.le
27,00 q.le
27,00 q.le
27,00 q.le
25,00 q.le
30,00 q.le
118,00 q.le
58,00 q.le
107,00 q.le
280,00 q.le
25,00 q.le
326,00 q.le
1.284,00 q.le
29,00 q.le
37,00 q.le
32,00 q.le
533,00 q.le
90,00 q.le
30,00 q.le
17,00 q.le
526,00 q.le
417,00 q.le
86,00 q.le
27,00 q.le
41,00 q.le
8,00 q.le
64,00 q.le
89,00 q.le
312,00 q.le
221,00 q.le
29,00 q.le
28,00 q.le
40,00 q.le
Uva da Vino
Cod
002D000
o
002B000
Specie
Uva
Vino
Qualià
Extra
o
Uva Vino Nord
Varietà
Pinot Grigio
Riesling Italico e Renano
Traminer Aromatico
Nosiola e Nosiola Vino Santo
Moscato
Chardonnay
Pinot Bianco
Sylvaner Verde
Muller Thurgau
Sauvignon
Pinot Nero
Schiava Valdadige
Lagrein, Cabernet
Teroldego
Rebo
Marzemino
Enantio Valdadige
Groppello di Revò
Kerner
Merlot
Prezzi q.le DOC
126,00 q.le
113,00 q.le
193,00 q.le
95,00 q.le
146,00 q.le
140,00 q.le
132,00 q.le
129,00 q.le
110,00 q.le
143,00 q.le
133,00 q.le
85,00 q.le
88,00 q.le
90,00 q.le
110,00 q.le
88,00 q.le
69,00 q.le
--------76,00 q.le
74,00 q.le
69,00 q.le
74,00 q.le
74,00 q.le
49,00 q.le
69,00 q.le
69,00 q.le
74,00 q.le
74,00 q.le
69,00 q.le
45,00 q.le
39,00 q.le
50,00 q.le
50,00 q.le
50,00 q.le
Non previsto
49,00 q.le
185,00 q.le
110,00 q.le
40,00 q.le
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Lambrusco
Uve Bianche di pregio
Uve Rosse di pregio
Altre uve bianche
Altre uve rosse
I prezzi evidenziati in verde sono in attesa di certificazione da parte di M.I.P.A.A.F.
38
Prezzi q.le I.G.T.
Prezzi q.le Vino
tavola
32,00 q.le
37,00 q.le
31,00 q.le
19,00 q.le
21,00 q.le
NUOVA CONVENIENTE
OPPORTUNITÀ PER I SOCI
Raccolta dei certificati tramite
“Agriduemila S.r.l.”
Il Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. ha deliberato,
anche per questa Campagna assuntiva, di ripetere la positiva
esperienza delle scorse stagioni di adesione tramite “Agriduemila s.r.l.” alle coperture assicurative.
Anche grazie all’accesso al portale ufficiale dei Fascicoli Aziendali, con autorizzazione del Socio, viene verificata nel momento della sottoscrizione la congruità dei dati con quelli ufficiali del
Fascicolo Aziendale.
Tale forma di gestione delle adesioni assicurative determina
delle opportunità in favore dei Soci che, volontariamente, vi
aderiscono; infatti, l’Assemblea Generale di CO.DI.PR.A. ha
deliberato quote differenziate di caricamento, in corretta applicazione degli effettivi costi e benefici che tale sistema di adesione determina.
Questo comporta un costo, a carico dell’Assicurato, ridotto mediamente del 15% rispetto alla quota Socio normale
(al netto del caricamento per la costituzione del Fondo di
Mutualità). L’effettivo costo a carico del Socio è verificabile
nelle tabelle riportate nelle ultime pagine dell’opuscolo ove
sono pubblicate le tariffe quota socio (contributo associativo a carico del socio).
CARIGE, ITAS MUTUA, CATTOLICA ASSICURAZIONI,
ARISCOM, ARA 1857, ZURICH INSURANCE PLC nell’ottica
di massima attenzione verso opportunità per i nostri soci loro
clienti e di massima attenzione nel controllo dei dati dei certificati assicurativi hanno aderito con diversi accordi a tale sistema
di assicurazione, controllo ed informatizzazione dei certificati,
stanno valutando l’adesione anche altre compagnie.
Le condizioni assicurative, termini e modalità sono standard,
non vi è alcuna differenza fra le diverse Società Assicuratrici.
Per l’adesione assicurativa tramite dei certificati Agriduemila
s.r.l. è possibile contattare gli Uffici di
AGRIDUEMILA S.R.L.
Tel 0461/915908
email [email protected]
VERIFICA TE STESSO LA CONVENIENZA
Dal 2010 CO.Di.PR.A. ha attivato la raccolta delle richieste di adesione alla copertura assicurativa tramite Agriduemila S.r.l. I benefici di tale soluzione ricadono direttamente sui soci che
volontariamente vi aderiscono.
Suggeriamo un’attenta analisi da parte dei soci; i differenti costi della raccolta diretta rispetto
alla tradizionale, per tutte le combinazioni “prodotto - comune”, sono pubblicati nelle seguenti
pagine di questo opuscolo informativo.
Il risparmio è pari a circa il 15% calcolato ed applicato direttamente sulla quota associativa a
carico degli agricoltori assicurati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
AGRIDUEMILA S.R.L.
Tel 0461/915908
email [email protected]
39
TASSI DI TARIFFA A CARICO DEI SOCI - ANNO 2012
Si consiglia un’attenta valutazione della convenienza delle nuove coperture Multirischio rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali. I seguenti tassi di tariffa sono calcolati al netto delle contribuzioni pubbliche; la liquidazione delle misure di cofinanziamento
europeo verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati che si impegnano a restituirle a Co.Di.Pr.A. non appena incassate.
A tal riguardo vi è da sottolineare che la mancata immediata restituzione determina il recupero da parte di A.G.E.A./A.P.P.A.G. di
tali somme, con la conseguente perdita del contributo.
Mele
Comune
Ala
Albiano
Aldeno
Arco
Avio
Besenello
Bleggio Superiore
Borgo Vals.na
Bosentino
Brentonico
Brez
Cagnò
Calavino
Calceranica al Lago
Caldes
Caldonazzo
Calliano
Campodenno
Carzano
Castelfondo
Castelnuovo Vals.na
Cavedine
Cavizzana
Cembra
Cimone
Cis
Civezzano
Cles
Cloz
Comano Terme
Commezzadura
Coredo
Croviana
Cunevo
Dambel
Denno
Don
Dorsino
Drena
Dro
Faedo
Fai della Paganella
Faver
Flavon
Fondo
Garniga
Giovo
Grigno
Isera
Ivano Fracena
Lasino
Lavis
Levico Terme
Lisignago
Livo
Lona Lases
40
Racc. tradizionale
Uva da vino
Società con accordo
Agriduemila s.r.l.
Società con accordo
Agriduemila s.r.l.
Racc. tradizionale
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Multi
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Mele
Comune
Malè
Malosco
Mezzocorona
Mezzolombardo
Monclassico
Mori
Nago - Torbole
Nanno
Nave San Rocco
Nogaredo
Nomi
Novaledo
Ospedaletto Vals.na
Padergnone
Pergine Vals.na
Pomarolo
Revò
Riva del Garda
Romallo
Romeno
Roncegno
Roverè della Luna
Rovereto
Rumo
San Michele all’ Adige
Sant’Orsola
Sanzeno
Sarnonico
Scurelle
Segonzano
Sfruz
Smarano
Spera
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Sporminore
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Strigno
Taio
Tassullo
Telve
Telve di Sopra
Tenna
Tenno
Terlago
Terragnolo
Terres
Terzolas
Ton
Trambilleno
Trento
Tres
Tuenno
Valda
Vallarsa
Vervò
Vezzano
Vigolo Vattaro
Villa Agnedo
Villa Lagarina
Volano
Zambana
Racc. tradizionale
Uva da vino
Società con accordo
Agriduemila s.r.l.
Società con accordo
Agriduemila s.r.l.
Racc. tradizionale
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1,90
2,00
1,80
2,00
1,80
6,50
3,50
6,20
9,60
8,20
9,60
6,30
2,60
6,40
3,50
6,10
9,40
8,00
9,40
6,10
2,60
2,20
2,20
2,00
2,00
2,20
2,20
1,60
5,90
2,50
5,60
9,30
7,70
9,30
5,60
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
6,60
5,50
1,90
7,60
2,30
1,80
2,70
3,30
2,20
6,20
2,30
2,20
2,60
3,20
2,00
6,10
2,20
2,00
2,70
3,30
2,20
6,20
2,30
2,20
6,10
5,10
1,70
7,10
2,10
1,60
2,40
2,90
1,90
5,70
2,00
1,90
2,30
2,80
1,80
5,60
1,90
1,80
2,30
2,90
1,80
5,50
2,00
1,80
2,30
2,00
41
Actinidia
Comune
Ala
Aldeno
Arco
Avio
Brez
Cloz
Drena
Dro
Fondo
Mori
Rovereto
Spormaggiore
Trento
VIgolo Vattaro
Villa Lagarina
Volano
Racc. tradizionale
Albicocche
Società con accordo
Agriduemila s.r.l.
GrV
GbGrV
Multi
GrV
GbGrV
Multi
2,20
4,50
2,30
2,40
3,30
5,70
3,50
3,60
3,70
6,30
3,90
4,00
1,90
4,00
2,00
2,10
2,90
5,20
3,10
3,20
3,60
6,10
3,70
3,80
2,00
2,30
3,20
3,50
3,50
3,90
1,80
2,00
2,80
3,10
3,40
3,70
2,20
2,80
3,30
4,20
3,70
4,70
1,90
2,50
2,90
3,80
3,60
4,50
3,60
2,80
2,40
4,20
4,90
4,20
3,60
5,40
5,50
4,70
4,00
6,00
3,20
2,50
2,10
3,70
4,50
3,80
3,20
4,90
5,30
4,50
3,80
5,80
Racc. tradizionale
GrV
GbGrV
8,10
8,40
Multi
Società con accordo
Agriduemila s.r.l.
GrV
GbGrV
9,30
9,60
7,40
7,70
8,50
8,80
7,10
8,10
8,40
9,30
6,50
7,40
7,70
8,50
2,40
4,00
2,10
3,50
Multi
I tassi di tariffa completi, per tutte le specie oggetto di assicurazione, sono pubblicati sul sito web www.codipratn.it
LEGENDA GARANZIE:
GrV
GbGrV
GrV ed Ecc. pioggia
GbGrV ed Ecc. pioggia
Multi
Grandine e vento;
Gelo - Brina, Grandine e Vento;
Grandine, vento ed eccesso di pioggia;
Gelo - brina, grandine, vento ed eccesso pioggia;
Multirischio rese
DETTI TASSI SONO CALCOLATI PER I SOCI ADERENTI AL SISTEMA DI PAGAMENTO RID. PER I SOCI CHE NON
HANNO OPTATO PER TALE FORMULA INVIEREMO BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA O ALTRO SISTEMA DI
PAGAMENTO, CON TASSI MAGGIORATI DI 0,15 PUNTI PERCENTUALI.
42
ATTESTAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
Il sottoscritto assicurato dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza
Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione
dei certificati, copia dell’opuscolo informativo (la presente pagina era parte dell’opuscolo
stesso) contenente le Condizioni di Assicurazione nonché termini di pagamento ed entità del contributo associativo conseguente all’adesione alla Polizza Collettiva.
........................... li ...... / ..... / .....
......................................
(l’Assicurato)
43
La FEDERAZIONE
PROVINCIALE ALLEVATORI Vi ricorda che
nelle seguenti giornate, ci sarà uno SCONTO DEL 10%
su TUTTI I PRODOTTI DEL PUNTO VENDITA
FESTA DI PRIMAVERA
SABATO
21 APRILE dalle 08:30 alle 19:00
Mercoledì
SETTEMBRE
dalle
DOMENICA
2229
APRILE
dalle 08:30 alle
19:00 8.30 alle 12.30
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO dalle 08:30 alle 12:30
MERCOLEDÌ
1320
GIUGNO
dalle 08:30
alle 12:30
Mercoledì
dalle
8.30 alle 12.30
OTTOBRE
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO dalle 08:30 alle 12:30
MERCOLEDÌ 08 AGOSTO dalle 08:30 alle 12:30
MERCOLEDÌ
0510
SETTEMBRE
dalle 08:30
alle8.30
12:30 alle 12.30
Mercoledì
dalle
NOVEMBRE
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE dalle 08:30 alle 12:30
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
dalle 08:30 alle 12:30
Mercoledì
8.30
DICEMBRE
MERCOLEDÌ
0701
NOVEMBRE
dalle dalle
08:30 alle
12:30alle 12.30
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE dalle 08:30 alle 12:30
ORARIO PUNTO VENDITA:
lunedì/martedì/giovedì/venerdì
8.30-12.30 / 15.30-19.00
MERCOLEDÌ e sabato
8.30-12.30
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OPUSCOLO INFORMATIVO N.2