Spazio per la ragione sociale dell’Intermediario/Società CONDIFESA TRENTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO CI AI SO TAMENTE O T N N E TE GERIM UTARE AT LIZZE SUG NE VAL VE PO SIONE ELLE NUO TABILIZZAZIO E D ’A L D S LA DEL NZA PRIMA CONVENIE E RESE PER DALI E N L L LA IE U Z S IA AZION ISCHIO DEI RICAV VALUT IR R T L IO U L M E E MIG ERIOR EL DANNO F IN O D COST ANNO X - N. 2 - II TRIMESTRE 2012 DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2012 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COME FUNZIONA... IN PILLOLE PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSICURATO SOGLIA PER AZIENDA, PRODOTTO, COMUNE FONDO DI MUTUALITà COSTO A CARICO DEL SOCIO POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE IN QUESTO NUMERO Polizza multirischio sulle rese Assicurarsi, come funziona... in pillole Polizza di assicurazione collettiva 2012 Condizioni di assicurazione Pluririschio Grandine e Vento Pluririschio Grandine, Vento e Gelo-brina Pluririschio prodotto uva da vino Multirischio (GOLD) Multirischio uva da vino Multirischio frutta Norme che regolano l’assicurazione strutture Ambiti normativi e assicurazione agevolata 2012 Principali obblighi a carico degli assicurati Soglia di accesso al risarcimento Costo a carico del socio Esempio di calcolo del danno Prezzi mercuriali Raccolta certificati Tassi di tariffa a carico dei Soci pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 4 5 6 9 14 20 22 24 25 26 28 33 34 34 34 35 36 39 40 Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli Co.Di.Pr.A. ANNO X - N. 2 Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione Via Giusti, 40 - 38122 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893 www.codipratn.it - [email protected] Esercente l’impresa giornalistica: Agriduemila s.r.l. - Via Giusti, 40 - 38122 TN Direttore editoriale: Andrea Berti Direttore responsabile: Piero Flor Redazione e Segreteria: Via Giusti, 40 - 38122 Trento - tel. 0461/915908, fax 0461/915893 Progetto grafico e impaginazione: GBF® - Trento - Via Lunelli, 13 Stampa: Litografia AMORTH - Trento (Tn) - Via Crosare 3 POLIZZA MULTIRISCHIO SULLE RESE PER LA STABILIZZAZIONE DEI RICAVI AZIENDALI: SE LA CONV E VUOI PERSE NIENZA CON LE MUL GUIRE TIR TI DEVI COPRISCHIO IRE ottima copertura a costi contenuti La polizza multirischio è un’economica soluzione per la copertura di tutte le calamità e rappresenta, inoltre, lo strumento sviluppabile per arrivare alla copertura dei REDDITI AZIENDALI. La Commissione della Comunità Economica Europea ha aperto una fase di attenta analisi delle strategie da adottare per la nuova programmazione della politica agricola 2014-2020. Il settore della gestione del rischio di produzione in agricoltura è considerato uno degli strumenti fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi aziendali ed ancora maggiori risorse saranno destinate in futuro a questo settore. È in fase di studio la nuova misura (Income Stabilization Tool), ossia strumento di stabilizzazione del reddito. Con questa misura la U.E. mira a creare una rete di sicurezza per l’insieme delle conseguenze negative che possono compromettere il reddito delle imprese agricole (calamità e crisi di mercato). Le ipotesi oggi definite prevedono l’accessibilità per imprese che abbiano subito una perdita quali/quantitativa di almeno il 30% e con una risarcibilità massima del 70% della perdita stessa. Le difficoltà nel perfezionare una soluzione tanto ambiziosa non sono poche e sicuramente dovranno essere affrontate gradualmente con una continua evoluzione dei contratti assicurativi e dei diversi strumenti di gestione del rischio oggi utilizzati. La polizza multirischio sulle rese è sicuramente la base di partenza che, grazie al supporto del Consorzio Italiano di Coriassicurazione, potrà essere, nel tempo, sviluppata in polizza a copertura dei ricavi e del reddito. La nuova polizza è inoltre il prodotto assicurativo che, anche grazie alla riassicurazione pubblica, offre a costi assolutamente competitivi una copertura assicurativa contro tutte le manifestazioni calamitose. È stata migliorata nelle condizioni e risulta assolutamente competitiva dal punto di vista tariffario. Il Fondo Mutualistico per i danni inferiori alla soglia di accesso agli indennizzi opera ache per tale copertura. Sarà sottoscritta, anche nel 2012, inoltre, una polizza complementare che copre gli eventuali minori risarcimenti imputabili alle diverse franchigie e limiti di indennizzo rispetto alle polizze pluririschio con un massimo risarcimento provinciale pari ad Euro 500.000,00. Consigliamo ai Soci una attenta analisi di tutte le condizioni assicurative prima della sottoscrizione dei certificati, con particolare evidenza alla convenienza di questa soluzione assicurativa. Principali caratteristiche della polizza multirischio sulle rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali: - Copertura dei rischi derivanti da tutte le manifestazioni calamitose (grandine, vento, gelo-brina, siccità, eccesso acqua, sbalzo termico, alluvione). - Assoluta competitività dei costi a carico degli agricoltori. - Operatività del Fondo Mutualistico che integra la garanzia assicurativa con indennizzo dei danni sotto soglia, come per gli altri tipi di polizza. - Copertura dell’eventuale differenza di indennizzo derivante da diversa scalarità della franchigia e dai diversi limiti di indennizzo previsti. LA POLIZZA MULTIRISCHIO, GRAZIE ANCHE ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA PREVISTA DALLA POLIZZA COLLEGATA, PERMETTE UNA MIGLIORE LIQUIDAZIONE DEGLI EVENTUALI DANNI AD UN COSTO ADDIRITTURA INFERIORE. NON IMPLICA, INOLTRE, ALCUN ULTERIORE ADEMPIMENTO BUROCRATICO PER IL SOCIO AL MOMENTO DELLA STIPULA. COME PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA (NESSUNA ESCLUSA) È OBBLIGO NORMATIVO ASSICURARE LA RESA (RISULTATO DELLA PRODUZIONE). 4 ASSICURARSI, COME FUNZIONA... in pillole L’Agricoltore che intende assicurarsi, entro il 15 maggio, deve attivare “LA DOMANDA DI AIUTO”. Tale prenotazione consiste semplicemente nel barrare l’apposita casella nell’ambito della “Domanda Unica P.A.C.” da effettuarsi presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Per tale richiesta è necessario concordare appuntamento con gli uffici dei C.A.A. - Centri Assistenza Agricola. Vi è da sottolineare che la prenotazione non è vincolante alla stipula dei successivi contratti assicurativi, quindi l’Agricoltore che ha barrato la domanda prenotando l’aiuto e che non perfeziona alcun contratto assicurativo non è soggetto ad alcun costo od obbligo. La sottoscrizione di eventuali certificati di assicurazione può avvenire sia prima che dopo l’attivazione della richiesta di aiuto (nello stesso modo degli anni scorsi). Ricordatevi quindi, nel caso ci si intenda assicurare, che entro il 15 maggio è necessario attivare la domanda P.A.C. presso i C.A.A.- Centri Assistenza Agricoli -, di tutte le altre disposizioni per l’ottenimento del contributo si farà carico CO.DI.PR.A. Sottolineiamo che i dati delle produzioni e delle superfici oggetto di copertura assicurativa devono trovare corrispondenza con quanto risultante dal Fascicolo Aziendale aggiornato (l’aggiornamento è effettuabile presso i C.A.A. - Centri di Assistenza Agricola). da ricordare quindi: ENTRO 15 MAGGIO 2012 AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE E ATTIVAZIONE DOMANDA P.A.C. (da concordare assolutamente le modalità con Uffici C.A.A. - Centri Assistenza Agricola) ENTRO 18 MAGGIO 2012 SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE Ogni ulteriore adempimento verrà gestito da CO.DI.PR.A. 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2012 Estratto Fra le Parti indicate, e precisamente: SOCIETÀ ASSICURATRICE e Condifesa CO.DI.PR.A Consorzio Difesa Produttori Agricoli con sede in Trento - Via Giusti, 40 Codice Fiscale 80016190227 Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche a coperture assicurative. Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni dei Soci del Contraente, contro i danni da eventi atmosferici ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82 del 2008 -, degli Orientamenti Comunitari - Reg. (CE) 22 ottobre 2007 n. 1.234 , art. 102;Reg. (CE) 19 aprile 2008 n. 479, art. 14; Reg.(CE) del 19 gennaio 2009 n. 73, art. 68 e 70 - e del Decreto Mipaaf 18 gennaio 2012 n. 1324 Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. La Società ed il Contraente si impegnano fin d’ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2012 e di seguito indicate. 1. PRODOTTI ASSICURABILI Come da decreto Mipaaf. 2. TIPOLOGIA DI POLIZZA - FORMA CONTRATTUALE - pluririschio grandine e vento - pluririschio grandine, vento e gelo-brina - pluririschio grandine, vento, gelo-brina ed eccesso di pioggia - multirischio uva - multirischio frutta - pluririschio impianti produttivi - pluririschio reti antigrandine/antiacqua e tunnel 3. PREZZI DEI PRODOTTI Come da allegato 11, ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale/i “Determinazione valori mercuriali prezzi agricoli” valevole per la campagna 2012. 4. TARIFFE DI PREMIO Come da allegato 12. 5. DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA La garanzia della presente Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 12 del giorno stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative ad ogni specifica garanzia e scadenza al 31.12.2012, fermo quanto in deroga previsto dalle condizioni Generali e Speciali. Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno18 maggio 2012. 6. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI Ai sensi del Regolamento Isvap 35/2010 che prevede l’obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna all’Assicurato delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di assunzione dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia effettata dall’intermediario stesso al quale Contraente mette a disposizione tali documenti. Il documento Condizioni di AssicurazioData aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 6 ne ricevuto dalle Società, verrà integrato da parte del Contraente con le ulteriori condizioni, costo di adesione e termini intercorrenti fra Contraente e l’Assicurato. A conferma dell’avvenuta consegna, l’intermediario farà sottoscrivere all’assicurato apposita dichiarazione apposta sul certificato di assicurazione. Tale sottoscrizione deve essere riferita appositamente a questa specifica dichiarazione. In alternativa verrà fatta sottoscrivere per ricevuta dall’assicurato l’ultima pagina del documento condizioni di assicurazione ed allegata al certificato di assicurazione. 6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di adesione assicurativa da parte dell’agricoltore, l’agente consegnerà copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del consorzio: www.codipratn.it e farà sottoscrivere all’assicurato ricevuta dello stesso documento che consegnerà al Contraente contestualmente al/ai certificati. 6.2. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere l’indicazione della franchigia e della soglia applicata, compresi per ciascuna partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l’indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l’importo del premio (relativo al certificato). I dati indicati devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel fascicolo aziendale. I certificati saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull’ammissibilità all’agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l’agenzia trasmette alla Società ed al Contraente modello A500 riepilogativo delle adesioni, come documento di notifica indispensabile per l’attivazione della richiesta di domanda di contributo Pac da parte del Contraente, e per la decorrenza della garanzia a carico del Fondo di Mutualità. 6.3. La firma dell’Agente apposta sul certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell’Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l’assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico. 6.4. Le cinque copie sono così destinate: l’originale al Contraente, e 4 copie alI’intermediario che ne ha curato l’emissione di cui, 1 copia per il Socio Assicurato, 1 copia per l’Agenzia Generale, 1 copia per la Direzione, 1 copia a disposizione dei periti. 6.5. L’Agente rilascia all’Assicurato ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato con l’indicazione della data di notifica dello stesso. 6.6. Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione. 6.7. L’assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall’origine. L’Agente deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l’invio del modello a500), imputabile all’Agenzia, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di predisporre la procedura per l’ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall’Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all’assicurazione agevolata con conseguente pagamento del premio, da parte del Contraente, ad effettivo incasso del contributo associativo comprensivo della mancata contribuzione pubblica, dall’Assicurato e/o dall’Agenzia. 6.8. I certificati assicurativi sono restituiti all’Agente (o alla Direzione), che li ritira a proprie spese entro 20 giorni dalla presentazione e comunque non oltre il termine massimo del 30 luglio, e che provvede ad inviarli all’Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro. Qualora vengano richieste modifiche e/o integrazioni, il termine di restituzione dei 20 gg. rimane sospeso fino ad avvenuta integrazione. Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all’Assicurato la copia di Sua spettanza. 6.9. Nel caso i dati indicati nel Certificato di assicurazione non corrispondano con quelli inseriti nel Fascicolo Aziendale con gravi disallineamenti (che impediscono l’attivazione della Domanda di Aiuto), il Contraente può convocare con lettera raccomandata l’assicurato per la sistemazione degli stessi. In tal caso verrà applicato un costo gestionale addizionale a carico dell’assicurato o dell’Agenzia, qualora questa si dichiari disponibile. In caso contrario il certificato non verrà convalidato e diverrà inefficace fin dall’origine. A conferma di quanto sopra saranno inoltre fatte sottoscrivere all’Assicurato da parte dell’Intermediario, le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i certificato/i. Tale documento viene allegato alla presente polizza collettiva, allegato 14. 7. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO A parziale deroga del disposto dell’art. 6) delle Norme che Regolano l’assicurazione in Generale è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta* e per l’uva, e per le sole polizze pluririschio grandine e vento, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da eventi atmosferici garantiti, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro il termine del 30 maggio 2012. Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 6) della Polizza Collettiva. Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall’inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma - motivandolo da parte della Società all’Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra riportata. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio. Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti. * Per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di mele, tutte le varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella del William, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al Redhaven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d’Oro. 8. ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA EVENTI ATMOSFERICI Ai sensi dell’art.7 delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, i prodotti colpiti da eventi atmosferici garantiti non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto A). A. Danni anterischio dichiarati Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l’Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: “L’Assicurato dichiara che le partite n. .............. sono state colpite da eventi assicurati anterischio del .............. che hanno provocato danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall’origine il certificato stesso”. B. Danni anterischio non dichiarati Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione). C. Corresponsione del premio Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero. 9. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrapremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.7 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI 10. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, entro e non oltre il 20.12.2012. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l’assicurato risulti ancora moroso la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l’eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile. 11. DENUNCE DI DANNO Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura della Agenzia o della Direzione. 12. PERITI ESTIMATORI I nominativi dei periti responsabili dell’organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell’Allegato 13. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali. 13. PERIZIA D’APPELLO I nominativi dei 3° periti di cui all’art.14), commi 3 e 4 delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, sono indicati nell’Allegato 13. 14. BOLLETTINI DI CAMPAGNA Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il ResponData aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 7 sabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. 15. POLIZZE INTEGRATIVE La Società si impegna a non proporre ai soci del Contraente eventuali polizze non agevolate integrative, in riferimento alle produzioni assicurate in applicazione della presente polizza collettiva. Qualora riceva richiesta di tali coperture dai propri clienti soci del Contraente, al fine del rispetto delle normative attinenti alle polizze agevolate, si impegna a rinviare il cliente ad un confronto preventivo con il Contraente e nel caso di successiva sottoscrizione di darne immediato avviso al contraente, che si riserva la facoltà di non convalidare i certificati. Formano parte integrante della presente “Polizza Collettiva” i seguenti allegati: Allegato 1) Condizioni di assicurazione - definizioni; Allegato 2) Condizioni di assicurazione - Norme Generali che regolano l’assicurazione; Allegato 3) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine e Vento; Allegato 4) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine, Vento e Gelo-brina prodotto frutta; Allegato 5) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Allegato 6) Allegato 7) Allegato 8) Allegato 9) Allegato 10) Allegato 11) Allegato 12) Allegato 13) Allegato 14) Grandine, Vento, Eccesso di Pioggia e Pluririschio Grandine, Vento, Gelo-brina, Eccesso di Pioggia Prodotto Uva da Vino; Norme Generali che regolano l’assicurazione Multirischio GOLD; Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Uva da vino; Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Frutta; Norme che regolano l’assicurazione delle Strutture “Reti Antigrandine, Tunnel”; Norme che regolano l’assicurazione delle Strutture “Impianti produttivi”, “frutteti e vigneti” Prezzi; Tariffe; Elenco terzi periti e coordinatore; Allegato ai certificati di assicurazione agevolataanno 2012; Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva le condizioni di assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente articolo 6. Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 2 - Condizioni di Assicurazione - Norme Generali CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE contro i danni da avversità atmosferiche ai sensi delle vigenti leggi e decreti concernenti il fondo di solidarietà nazionale nonchè degli orientamenti C.E.E. vigenti DEFINIZIONI - nel testo che segue, si intendono per: APPEZZAMENTO-PARTITA Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto e la medesima varietà, all’interno dello stesso comune. Sono da considerarsi come appezzamenti/partite a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine. ASSICURATO Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall’assicurazione, Socio del Contraente. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. IMPRESA AGRICOLA Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni. BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il documento che riporta i risultati di perizia. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’applicazione alla Polizza Collettiva che contiene: la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; l’attestazione della qualità di Socio dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno, della franchigia; l’indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il piano colturale del Fascicolo Aziendale tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata di cui al Dec. Leg.vo 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano Assicurativo Agricolo Nazionalenonché al D.M. 29 luglio 2009 n. 1.994. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. IMPIANTO PRODUTTIVO Impianto di produzioni arboree o arbustive. IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di provvedere la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata. LIMITE DI INDENNIZZO La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile. NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax POLIZZA COLLETTIVA Il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PRODOTTO Colture assicurabili indicate e distinte nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale. EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. RESA ASSICURATA-RISULTATO DELLA PRODUZIONE Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni, scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente. FRANCHIGIA Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo. SEMINA Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo. CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione. Data aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 9 SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ L’Impresa assicuratrice. SOGLIA Il limite di danno,imputabile ad avversità previste nell’oggetto dell’assicurazione, espresso in percentuale superato il quale matura il diritto per poter accedere all’indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. La soglia perle coltivazioni protette da impianti di difesa attiva sarà calcolata ed applicata separatamente. TRAPIANTO Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla VARIETÀ Produzioni agricole ottenute da insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. DEFINIZIONE EVENTI - DATI AGROMETEOROLOGICI In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’eccesso di pioggia, sarà verificato con una tolleranza del 30% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. ALLUVIONE Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe ECCESSO DI PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intenData aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 10 dendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe GRANDINE Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili. GELO-BRINA Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe VENTO FORTE Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe SICCITÀ Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad un terzo, rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km. in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe VENTI SCIROCCALI Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della soglia di accesso all’indennizzo prevista dalla normativa, l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione “resa assicuratarisultato della produzione”. Le produzioni dello stesso prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie coassicuratrici sul modello del certificato di assicurazione. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione,salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: DRUPACEE 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 70% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile POMACEE 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 20% della produzione ottenibile 3° anno 50% della produzione ottenibile 4° anno 80% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile UVA 1° anno 2° anno 3° anno 0% della produzione media ottenibile 50% della produzione media ottenibile 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di prod. Trento D.O.C. Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della notifica sempreché si sia verificato quanto previsto dalle specifiche condizioni, salvo termini diversi previsti nelle Condizioni Speciali. La data di notifica dovrà essere quella indicata nel certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Art. 3 - Rettifiche - Modifiche dell’ Assicurazione Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere approvate per iscritto. Art. 4 - Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 5 - Esclusioni Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per: a. danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b. formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno; c. innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia; d. abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e. incendio; f. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato; g. danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali; h. danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione (escluso impianto antibrina); i. danni conseguenti a fitopatie; j. danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; k. coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena; l. non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.); m.danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia; n. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. Art. 6 - Ispezione dei prodotti assicurati La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite assicurate. Art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati. Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell’art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato Data aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 11 il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro. Art. 8 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio Quando la produzione assicurata subisca una diminuzione per partita assicurata di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato, sempre ché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Per contratti “garanzia multi rischio rese”, la riduzione è consentita con le stesse modalità e condizioni esclusivamente nel caso la produzione complessiva della varietà a livello comunale subisca una diminuzione di almeno un decimo della produzione. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con lettera raccomandata. Art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve: a. darne avviso all’Agenzia della Società che ha emesso il certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell’eventuale prodotto raccolto al momento del sinistro; b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all’indennizzo; c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d. non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; e. non manomettere/alterare il prodotto danneggiato; f. mettere a disposizione dei periti il fascicolo aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c), d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 7) - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia. L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell’inizio della raccolta del prodotto per tutte le avversità atmosferiche ad eccezione dell’avversità Gelo-Brina primaverile, per la quale potranno essere trasformate in denunce “con richiesta di perizia” entro il 29 giugno. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione. Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l’Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Data aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 12 indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto si intende risolto. Art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l’Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all’esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti. Art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine a mezzo telegramma o telefax. Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente il titolo di geometra o perito agrario o dott. Agronomo o equipollente, secondo le norme previste per ciascuna garanzia. L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Art. 13 - Mandato del perito Il perito deve: a. accertare la data in cui l’evento si è verificato; b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione; accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia; c. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, d. accertare lo stadio di maturazione del prodotto; e. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso; f. accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari e l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; g. accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell’impianto stesso ed in particolare del punto critico dell’impianto che ne ha determinato il danno; h. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nelle garanzie della polizza. La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato ed allo stesso consegnato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, copia del “bollettino di campagna”, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 14) - Perizia d’appello - viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 14) la perizia diviene definitiva. In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o “Bollettino di Campagna” che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l’assicurato può attivare la procedura d’appello di cui sopra. Art. 14 - Perizia d’appello L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 11. - Modalità per la rilevazione del danno. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate. Art. 15 - Norme particolari della perizia d’appello L’Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - o dalle Condizioni Speciali. Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’art. 9) - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro. Art. 16 - Modalità della perizia d’appello La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all’art. 3) - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Art. 17 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente polizza. Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo. Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori Le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa con indicazione delle compagnie assicuratrici sul/i certificato/i di assicurazione. In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso nel conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con i restanti assicuratori. Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza assicurativa collettiva La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l’applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 10 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo. Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell’art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Assicurativa Collettiva possono essere esercitati dal Contraente. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali. In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 12, 13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 21 - Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o all’estirpazione/taglio della pianta. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Data aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 13 Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 3 - Pluririschio Grandine e Vento NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE pluririschio Grandine e Vento 1. Oggetto della garanzia - Decorrenza della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine e vento. 2. Esclusioni Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine e/o il vento. 3. Soglia / Franchigia Per i prodotti, ove sia prevista l’applicazione della soglia, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, per prodotto nel medesimo comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia. Si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno. Superata la soglia di danno della produzione per comune, sarà applicata per partita/sottopartita assicurata la franchigia come segue: 30 31 32 28 26 23 Danno 33 34 35 Franchigia 20 17 14 36 37 e superiori 12 10 Per il prodotto uva da vino “uva nord” la soluzione assicurativa è prestata senza soglia, con l’applicazione di franchigia fissa ed assoluta per partita, del 10%. 4. Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita nell’imminenza della vendemmia e/o della raccolta, per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme: 1.le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del risultato della produzione in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all’art. 7) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia; 3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE E VENTO Prodotto assicurato Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. Campioni Art. 2 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 12) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, i campioni sono così determinati: - uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita; - pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita; - tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo della partita stessa; - frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. PRODOTTI ARBOREI PRODOTTO FRUTTA esclusi i prodotti di cui all’art. 21 e seguenti Art. 3 - Il danno complessivo verrà calcolato, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della Comunità Europea): (tabella a pag. seguente) 14 TABELLA C - Qualità Frutta Classe di danno % danno di qualità Descrizione I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo)non superiori a: - 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata - 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata, - 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all’epicarpo (buccia); - 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati. a b c d 0 50 85 100 Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia. Per le varietà brevettate indicate nel seguente elenco: CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del 50% rispetto alla tariffa normale, con un tasso massimo ta carico del l’assicurato pari a 10,00% per contratti a raccolta tradizionale e dell’9,30% per adesioni tramite “Agriduemila s.r.l.”. PRODOTTO UVA DA VINO qualità normale franchigia fissa 10% Art. 4 - Oggetto della garanzia La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità. La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità 10 20 30 40 50 60 70 80 E superiori Coeff. di danno di qualità prodotto residuo 0 4.50 10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00 Art. 6 - I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da grandine saranno risarciti per la sola perdita ad essa imputabile. Art. 7 - Fermo quanto previsto dall’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12 del 30 novembre. PRODOTTO OLIVE Art. 8 - La garanzia ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 30 novembre per le olive da olio. Maggiorazione di danno cod. 002B 0 convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme: a.grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%; b.grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti. 75.00 Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: - 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot - 01 luglio per le altre uve Uva da tavola Art. 5 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è Olive da olio Art. 9- La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno a Illese; segni di percossa; ondulato 0 b Incisioni superficiali; ammaccature 10 Olive da tavola Incisioni al mesocarpo; 35 Art.c10 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato ammaccature deformanti alladmensa ed il danno complessivo è convenzionalmente valutato Lesioni che raggiungono l’endocarpo 60 in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Lesioni che raggiungono l’endocarpo e 100 non cicatrizzate; drupe perdute Data aggiornamento opuscolo - 26 marzo 2012 15 Olive da tavola Art. 10 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a b c d Illese; segni di percossa; ondulato Incisioni superficiali; ammaccature Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti Lesioni che raggiungono l’endocarpo % danno 0 30 Art. 14 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme. 60 100 PRODOTTI ERBACEI Art. 11- La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto. Art. 12 - Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato dalle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale i scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. EPOCA DEL SINISTRO DECADI < 30 30 40 1° GIUGNO 2° GIUGNO 3° GIUGNO 1° LUGLIO 2° LUGLIO 3° LUGLIO 1° AGOSTO 2° AGOSTO 3° AGOSTO - 2 3 4 4 4 3 2 0 0 5 6 7 7 7 6 5 0 0 Art. 17 - A deroga dell’art. 11), il rischio a carico della Società ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 15 novembre; Art. 18 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: c d Illesi, segni di percosse leggere Lesione/i di lieve estensione Lesione/i di media estensione, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate Frutti persi, distrutti % danno 0 50 90 100 Art. 19 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale. 16 Art. 15 - Per i prodotti ORTICOLI: melanzane e per le piante di: cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bietola da coste e da foglie; SEMI DI PIANTE ORTENSI: bietola rossa, carote, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri e ravanelli; a deroga dell’art. 9) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive. Prodotto barbabietola da zucchero (radice) Art. 16 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, semprechè sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalla grandine. % DI DEFOGLIAZIONE 50 60 70 COEFFICIENTE DI DANNO 7 8 10 8 10 13 10 13 15 10 13 15 10 13 15 8 10 13 7 8 10 5 6 8 0 5 6 PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ZUCCHE- ORTICOLE a b Art. 13 - Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell’estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data. 80 90 100 12 15 18 18 18 15 12 9 8 14 18 21 21 21 18 14 10 9 16 20 25 25 25 20 16 12 10 Art. 20 - Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito da eventi precoci. Nel caso di danni precoci da grandine e da vento che si siano verificati prima dell’entrata in produzione delle piantine e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine per partita assicurata, la Società risarcirà un danno convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35% della somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e dalla necessità di trapianto e/o di risemina della coltura. Il danno verrà calcolato considerando convenzionalmente un valore delle piantine perse pari ad euro 0,4 cadauna. Nel caso in cui le piantine perse rappresentino oltre il 60% di quelle complessive messe a dimora e relative alla partita interessata, è data facoltà all’agricoltore di riseminare l’intera superficie assicurata. La società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito (0,3 euro cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad ettaro ed al 35% della somma assicurata). Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni precoci. In caso di mancata risemina o di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata ed il contratto rescisso. PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO, MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI -MIRTILLI ED ALTRI PICCOLI FRUTTI Art. 21 - A deroga dell’art. 11) delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all’art. 2) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 30 ottobre. Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla). Art. 22 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a b c d % danno 0 50 Illesi, segni di percosse leggere Lesione/i di lieve estensione lesione/i di media estensione, deformazione lieve, medie e gravi, lesioni non cicatrizzate Frutti persi, distrutti 90 100 Cocomeri varietà Sugar Baby e simili % danno a b c d e Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo Incisioni all’epicarpo Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti 0 10 40 80 100 Art. 26 - Fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia termina: - per le coltivazioni forzate e semi forzate:alle ore 12 del 15 agosto; - per le coltivazioni a cielo aperto:alle ore 12 del 31 agosto; - per le coltivazioni tardive:alle ore 12 del 15 settembre. PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO Art. 27 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Percentuale perdita di quantità Art. 23 - Orticole danno qualità. La garanzia riguarda i prodotti orticoli e si riferisce alla perdita di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di qualità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella semprechè sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine: Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. Tabella maggiorazione qualità PRODOTTO VIVAI Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80 e superiori Coeff. di danno di qualità prodotto residuo 0 4.50 10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00 75.00 0 10 0 2 20 30 40 50 60 70 80 E superiori Coeff. di danno di qualità prodotto residuo 4 6 8 10 12 18 20 Art. 28 - Soglia / Franchigia. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue: PRODOTTO COCOMERI E MELONI Danno Art. 24 - Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto. Art. 25 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile: Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni % danno a Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo 0 b Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere 30 c Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie 55 d Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi 80 e Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti 100 30 31 32 33 e superiori 23 20 Franchigia 28 26 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite. PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) Art. 29 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Art. 30 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale. Art. 31 - La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 30 novembre. 17 Art. 32 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Art. 37 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno a Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili 0 b Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili 35 c Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili 45 d Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale 70 e Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale f Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale a b c d 0 45 75 100 PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO) Art. 38 - La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre. 100 100 L’effetto del danno grandine che abbia comportato: rimarginazione dei tessuti è definito lesione; mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione. Art. 33 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale. PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) Art. 34 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con al caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 30 novembre. Art. 35 - Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione: - della varietà; - dell’età; - della forma di allevamento (strisciante o impalcato); - del numero dei ceppi. Art. 36 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti: a.diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.; b.diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm.; c.lunghezza di 40 cm. circa. 18 % danno Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio Qualche e più lesione/i rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio Art. 39 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione - in caso di sinistro - del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Art. 40 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno a b c d e f Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide Astoni con lesioni rimarginate che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi Astoni con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati. Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati 0 25 40 60 80 100 N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati. PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) Art. 41 - La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata. Essa ha inizio: - per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto; - per i vivai di due anni, dal I° marzo; e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre. Art. 42 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a b c d a b c d Vivaio di un anno - % danno IIllesi; lesioni alla corteccia 0 Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm 30 dalla base Più lesioni rimarginate al legno; 65 qualche lesione non rimarginata al legno Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm 100 dalla base Vivaio di due anni - % danno IIllesi; lesioni alla corteccia 0 Qualche lesione rimarginata al legno 40 Più lesioni rimarginate al legno; qualche le70 sione non rimarginata al legno Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della 100 porzione sviluppata nel 2° anno Art. 43 - Prodotti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine. La garanzia riguarda i frutti pendenti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine. La società si obbliga ad indennizzare i danni alle colture assicurate protette dall’impianto di difesa attiva rete antigrandine qualora si verifichi un danno alle reti antigrandine, che devono essere stese ed in buono stato, per eventi coperti dalla presente assicurazione. La presente copertura assicurativa è operante limitatamente ai danni materiali e diretti provocati ai frutti pendenti da: - crollo della rete antigrandine o di parti della stessa; - percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive; - manifestazioni calamitose che danneggino il prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio (periodo di allegagione) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l’inizio della raccolta (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento). Tale garanzia viene prestata con tariffa unica provinciale a carico dell’assicurato pari a 1,40% per contratti a raccolta tradizionale e dell’1,20% per adesioni tramite “Agriduemila s.r.l.”. Oggetto di assicurazione, esclusioni, soglia, franchigia, norme per la quantificazione del danno, campioni e tabelle di degrado sono i medesimi previsti e definiti per il prodotto in pieno campo nell’allegato 3. Qualora l’impianto antigrandine non rispetti le condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno (definiti a fini assicurativi nella sezione di polizza relativa alle reti antigrandine strutture - allegato 9) nonché in caso di vetusta della rete in fibra polietilenica, verrà applicato un’ulteriore scoperto al danno delle colture assicurate protette dall’impianto stesso, nelle stesse modalità e della stessa misura stabilità per le strutture reti antigrandine (allegato 9). Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 4 - Pluririschio Grandine, Vento e Gelo-Brina NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE pluririschio Grandine, Vento e Gelo-brina prodotto frutta - escluse ciliegie e piccoli frutti 1. Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità, se previsto dalle condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia tara o difetto. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, vento e gelo-brina. 2. Decorrenza La decorrenza della garanzia inizia alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della notifica. 3. Esclusioni La Società non è obbligata in alcun caso per i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato 4. Delimitazioni di garanzia È consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa allo stesso prodotto insistente nel medesimo Comune. Nel caso di produzioni dotate di impianto di difesa attiva antigrandine, la polizza prevede la copertura dei danni da gelo-brina e da vento. Relativamente al rischio grandine e vento sono compresi in garanzia anche: -i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura fino alla data del 15 maggio edi danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa; -i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia. La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti tariffe: -tasso fisso del 2,20% per la raccolta tradizionale dei certificati e del 2,00% per la raccolta dei certificati tramite “Agriduemila s.r.l.” in caso di presenza di impianto antigrandine; -riduzione del tasso a carico dell’Assicurato di 0,20 punti percentuali in caso di presenza di impianti antibrina, con il minimo del 2,20% per la raccolta tradizionale dei certificati e del 2,00% per la raccolta dei certificati tramite “Agriduemila s.r.l.”. Nel caso in cui l’Assicurato richieda l’applicazione della riduzione di tariffa di 0,20 punti percentuali per presenza di impianto 20 di difesa antibrina, rimangono in rischio i danni alle produzioni derivanti da malfunzionamento dello stesso, purché l’Assicurato abbia attivato e/o gestito l’impianto al fine di evitare i danni alle produzioni secondo le indicazioni dei tecnici e seguendo il buon senso del buon padre di famiglia. 5. Franchigia - Limite di indennizzo Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, per prodotto nel medesimo comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia. Si dovrà procedere alla suddivisione della partita in due sottopartite ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite in tutte le condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per comune, sarà applicata per partita/sottopartita la franchigia come segue: Danno 30 31 32 33 34 35 36 37 e superiori 14 12 10 Franchigia 28 26 23 20 17 Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione la Società, in nessun caso, pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore all’80% del risultato della produzione per prodotto e partita assicurata. 6. Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme: 1.le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del risultato della produzione in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2.dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni provocati dagli eventi assicurati come detto all’art. 7) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima delle decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia prevista. Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea): (tabella a pagina seguente) TABELLA C - Qualità Frutta Classe di danno Descrizione % danno di qualità a I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. 0 b I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola necrosi dell’epicarpo (buccia); - 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri. 50 c I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 85 N.B.- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco o da considerarsi tale presentando fenomeni gravi di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati) viene valutato solo agli effetti del danno di quantità. Per i prodotti albicocche, fichi, susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia. Per le varietà brevettate indicate nel seguente elenco: CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI, RUBENS, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del 50% rispetto alla tariffa normale, con un tasso massimo a carico dell’assicurato pari a 10,40% per contratti a raccolta tradizionale e del 9,60% per adesioni tramite “Agriduemila s.r.l.”. 21 Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 5 - Pluririschio Grandine, Vento, (Gelo-Brina) ed Eccesso di pioggia NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE pluririschio prodotto uva da vino “uva qualità extra” 002D - GRANDINE, VENTO, ECCESSO DI PIOGGIA - GELO-BRINA, GRANDINE, VENTO, ECCESSO DI PIOGGIA 1. Oggetto della garanzia - Decorrenza della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla percossa della grandine e dall’azione del vento (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno) e dagli effetti dell’eccesso pioggia. Se risulta dal certificato ed a fronte del relativo pagamento del premio, è prestata anche la copertura dei danni derivanti da manifestazioni di gelo - brina. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina (qualora in garanzia). Per il prodotto UVA DA VINO i quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari per le produzioni di uve DOC e DOCG. In deroga all’art. 2) delle Norme che regolano l’Assicurazione la garanzia per ogni singolo certificato decorre alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello di notifica. 2. Esclusioni Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi in garanzia. 3.Soglia / Franchigia Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata per prodotto nel medesimo comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita/sottopartita la franchigia come segue: 31 32 33 34 35 36 37 e superiori 14 12 10 Franchigia 28 26 23 20 17 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita. 4. Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita nell’imminenza della vendemmia, per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme: 1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato perso ogni acino che a seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco. 22 5. Evento eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia 1.Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, danno comportante la perdita di acini a causa di marcescenza, sono compresi in garanzia anche i danni qualitativi, quando tale evento abbia a verificarsi nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. 2.Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni di marcescenza. È consentito l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”, anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purchè comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell’effettuazione. 6. Tabella di maggiorazione Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue: Tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul prodotto residuo) Danno 30 2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all’art. 7) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia; 3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. Classificazione Coefficiente % danno di qualità % danno quantità Superiore al 50% 50 % danno quantità Inferiore al 50% Percentuale di deprezzamento pari alla percentuale di danno quantità Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: - 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 01 luglio per tutte le altre varietà. Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: - 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 10 agosto per tutte le altre varietà. Il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto. Q8 Quaser s.r.l. Qualità e Servizio • COMBUSTIBILI • LUBRIFICANTI • CARBURANTI AGRICOLI VI OFFRIAMO: Prodotti di Alta Qualità (a richiesta anche con caratteristiche invernali) Servizio Accurato e Tempestivo Stima e Cortesia Deposito Mendini Mezzolombardo (TN) - Via Trento, 97 Telefono 0461 601019 17 Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 6 - Norme Generali - Multirischio Gold NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE multirischio (GOLD) Art. 1 - Oggetto della garanzia. La società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale, relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo. Art. 2 - Eclusioni. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per: a. danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b. formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno; c. innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia; d. abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e. incendio; f. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato; g. danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali; h. danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione (escluso impianto antibrina); i. danni conseguenti a fitopatie; j. danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; k. coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena; l. non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.); m.danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia; n. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. Art. 3 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato. Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale, relativa al prodotto in garanzia insistente nel medesimo Comune con la medesima Società assicuratrice e si impegna: - a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata; - a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno; - a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il Fascicolo Aziendale: Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote sono assicura- 24 bili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. Art. 4 - Soglia e Franchigia. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Si dovrà procedere alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite tutte le condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione, sarà applicata per varietà assicurata la franchigia come segue: Danno 31 32 33 34 35 29 27 25 23 21 36 37 38 39 41 e 40 superiori 15 13 11 Franchigia 19 17 10 Art. 5 - Limite di indennizzo. Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore al 70% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune, al netto della franchigia. La valutazione della risarcibilità dei danni particolari derivanti da manifestazioni calamitose di dubbia definizione dovrà essere concertata fra Contraente e Responsabili peritali indicati dalle Società di Assicurazione. Ai sopralluoghi di verifica d’area nei quali verranno analizzati i dati meteorologici ufficiali, lo stadio fenologico del prodotto al momento del sinistro e la presenza di altre produzioni della stessa specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma scritta, anche il Contraente. A seguito di dette collegiali tecniche il Responsabile Peritale predisporrà una relazione concordata con gli intervenuti. Nel caso di mancato invito del Contraente eventuali valutazioni atte ad escludere la risarcibilità di un eventuale danno non sono considerabili. Art. 6 - Campioni. Per i prodotti di seguito indicati, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati: - Uva: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento; - Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione; - Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 7 - Multirischio - prodotto uva MULTIRISCHIO UVA DA VINO Art. 7 - Operatività della garanzia La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente all’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le perdite quantitative conseguenti a danni causati agli organi riproduttivi e alle bacche. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la quantità di prodotto viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione e più precisamente come segue: 1° anno 2° anno 3° anno 0% della produzione media ottenibile 50% della produzione media ottenibile 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di prod.Trento D.O.C. Art. 8 - Danno causato dall’evento eccesso di pioggia in prossimità della raccolta Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei trenta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse qualità di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. Art. 9 - Quantificazione del danno La quantificazione del danno, riferita a ciascuna varietà, deve essere eseguita, in imminenza della vendemmia, per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati ed indicati nel bollettino di liquidazione, per singolo appezzamento assicurato, come segue: a.il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 13 - Mandato del perito - , punto e), delle norme generali che regolano l’assicurazione, moltiplicando, tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b.al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno; - le centesime parti del danno di qualità relativi agli eventi assicurati, determinate come da tabelle previste all’art. 10 - Tabella di maggiorazione; - la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 4 - Soglia e Franchigia . Art. 10 - Tabella di maggiorazione Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità assicurate, verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione a: - la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato; - la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche qualitative del prodotto quali grado zuccherino, acidità, profumi; - l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati; - l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato; - l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie - la fase fenologica di accadimento dei sinistri. Applicando la seguente tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul prodotto residuo) Classificazione Coefficiente % danno di qualità % danno quantità Superiore al 50% 50 % danno quantità Inferiore al 50% Percentuale di deprezzamento pari alla percentuale di danno quantità Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: - 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 01 luglio per tutte le altre varietà. Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le date: - 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 10 agosto per tutte le altre varietà. Il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto. 25 Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 8 MULTIRISCHIO FRUTTA (escluso ciliegie e piccoli frutti) Art. 11 - Operatività della garanzia L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: POMACEE 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 60% della produzione ottenibile 3° anno 80% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile DRUPACEE 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 35% della produzione ottenibile 3° anno 80% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente all’eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le perdite quantitative dovute a danni causati agli organi riproduttivi e ai frutti. Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: - impianti antibrina; - sono compresi in garanzia i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia) dell’impianto non imputabile a negligenza dell’Assicurato. - impianti antigrandine ( reti) - sono compresi in garanzia anche: - i danni alla produzione verificatesi dalla fioritura fino alla data del 15 maggio; - i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. - i danni accaduti nei 10 giorni antecedenti la raccolta, anche a rete non stesa; La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti tariffe: - tasso fisso del 2,50% per la raccolta tradizionale dei certificati e del 2,30% per la raccolta dei certificati tramite “Agriduemila s.r.l.” Art. 12 - Quantificazione del danno La quantificazione del danno, riferita a ciascuna varietà, deve essere eseguita, in imminenza della raccolta, per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati ed indicati nel bollettino di liquidazione, per singolo appezzamento assicurato, come: a. il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 13 - Mandato del perito, punto e) delle norme generali che regolano l’Assicurazione e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b. al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile. - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo, della tabella indicata al successivo art. 13 - Danno di qualità- tabella -. - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’ art. 7 danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle esposte all’Art. 4 - SOGLIA - FRANCHIGIA. Art. 13 - Danno di qualità - Tabella Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità imputabile alle avversità oggetto di garanzia, verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea. (tabella a pagina seguente) 26 TABELLA C - Qualità Frutta Classe di danno a b c Descrizione I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); - 1,0 cmq di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche e susine); - 0,20 cmq di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,05 cmq di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine); - 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche e nettarine ); - 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. % danno di qualità 0 50 85 I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. N.B.: 1) Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo 2) I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 9 - Pluririschio Strutture NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE STRUTTURE reti antigrandine/antiacqua, tunnel RETI ANTIGRANDINE Definizioni: rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: - Sistema di palificazione; - Rete in fibra polietilenica; - Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: - Sistema di palificazione; - Film in materiale plastico; - Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. 1. Oggetto, decorrenza, scadenza dell’assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “reti antigrandine/antiacqua e tunnel” assicurate, dalla percossa della grandine, dall’azione del vento forte, trombe d’aria, uragani, fulmine e, limitatamente al periodo 22 marzo - 21 novembre, da eccesso di neve, quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze. La garanzia decorre dalle ore 12 del terzo giorno successivo a quello di notifica e scade alle ore 24 del 31 dicembre 2012. 2. Esclusioni Sono eslcusi i danni - causati da: - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi - inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti - cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta di un evento garantito - Subiti da: - Impianti produttivi e relativi frutti pendenti - reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse - impianti di irrigazione - Sono inoltre esclusi i danni: - alle reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito dalla presente assicurazione. 3. Valore dei beni assicurati prodotto reti antigrandine/antipioggia, tunnel Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: a.prodotto reti antigrandine/antiacqua 1. nuove o con meno di tre anni di età,in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; 28 2.di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; 3.di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; 4.di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 5.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della rete rappresenta un terzo del valore totale, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno. b.prodotto tunnel: il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: 1.tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito Decreto e deliberato dal C.d.a. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta; 2.tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell’80% . 4. Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno Il perito deve: a.accertare la data in cui l’evento si è verificato; b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla superficie coperta dalle reti antigrandine ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati; c.verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura; d.effettuare alcune foto del punto critico dell’impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno; e.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come segue: RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA-TUNNEL in caso di Sinistro Totale - se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all’art. 3) punto A).1) per le reti e 3) punto B).1) per i tunnel; - se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell’impianto calcolato con i criteri di cui all’art. 3) punto A) successivi ad 1) per le reti e 3) punto B).2) per i tunnel; e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui. Per le reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue: Valore 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 300,00 zero Rete di colore bianco Di età superiore a 6 anni Di età superiore a 7 anni Di età superiore a 8 anni Di età superiore a 9 anni Di età superiore a 10 anni Di età superiore a 11 anni in caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L’importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle reti/tunnel assicurate,con i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia prevista al punto 6), sarà indennizzato al netto dello scoperto di cui al già citato punto6), entro i limiti convenzionali di valore stabiliti e previsti al punto 3, ed i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente. 5. Tariffa - Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 1,00% applicato al valore come definito al punto 3) - Valore dei beni assicurati. - Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia per impianti di ciliegie” tasso 1,30% applicato al valore come definito al punto 3) - Valore dei beni assicurati. - Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico” tasso 1,70% applicato al valore come definito al punto 3) - Valore dei beni assicurati Rete di colore nero Di età superiore a 10 anni Di età superiore a 11 anni Di età superiore a 12 anni Di età superiore a 13 anni Di età superiore a 14 anni Di età superiore a 15 anni -ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo. Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato. Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni: -legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente; -Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi; -Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila; -Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura; -Corretta manutenzione e messa in tensione dell’impianto. Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto. 6. Soglia - Scoperto-Limite Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in film è prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento pari al 30% del valore assicurato nel medesimo Comune. Superata la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, da applicarsi per partita assicurata. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita. Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40% nel caso l’impianto non sia realizzato a regola d’arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora: -palo di testa e laterali diametro minimo 9x9; -inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale; -profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno; -distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri; -ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali; 29 Polizza Assicurazione Collettiva avversità atmosferiche 2012 Allegato 9 - Pluririschio Strutture NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE STRUTTURE impianto produttivo Art. 1 - Oggetto, decorrenza, scadenza dell’assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’ “impianto produttivo” (piante da frutto e viti) assicurato, dalla percossa della grandine, dall’azione del fulmine, da sovraccarico di neve, da gelo nonché da vento forte, trombe d’aria, uragani, quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze. La garanzia decorre dalle ore 12 del terzo giorno successivo alla notifica e scade alle ore 12 del 21 novembre 2012. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: - causati da: - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi della struttura di sostegno; - alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti. - Subiti da: - reti antigrandine, teli antipioggia, ombrai, impianti antibrina; frutti pendenti. Art. 3 - Valore dei beni assicurati Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente: - Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha Euro 18.000 - Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha Euro 21.000 - Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha Euro 25.000 - Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha Euro 45.000 - Frutteti (altre produzioni) Euro 15.000 Art. 4 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno Il perito deve: a.accertare la data in cui l’evento si è verificato; b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi; c.verificare le condizioni dell’impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura d sostegno; d.effettuare alcune foto del punto critico dell’impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno; e.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue: - le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato, qualora il danno accertato sia superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della franchigia e dello scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato. Art. 5 - Tasso La tassazione applicata è pari al 1,0% del valore assicurato. Art. 6 - Soglia - Scoperto - Limite di Indennizzo È prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento pari al 30% del valore assicurato per partita assicurata. Superata la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita nell’anno assicurativo. Lo scoperto del 10% sarà aumentato al 40% nel caso l’impianto di sostegno non sia realizzato a regola d’arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora: - profondità dei pali minima 70 cm; - distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri; - ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100; Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato. Lo scoperto del 10%, o del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni: - pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante; - profondità dei pali minima 70 cm; - Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi; - Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila; - Corretta manutenzione e messa in tensione dell’impianto; Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto. 30 ITÀ NOV ERBO DIS PER LOGICO ECO 31 Allegato ai certificati di Assicurazione Agevolata – Anno 2012 Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ……….…………………………… il …………………… ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all’anno 2012 numero: emessi da ………………................................... Agenzia Generale di ………………............................. di cui il presente allegato forma parte integrante. DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell’Art. 2135 Cod. Civ. e di essere iscritto all’anagrafe delle Imprese Agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Trento o alla C.C.I.A.A.; di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola; che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale di impianti in piena produzione per unità di superficie coltivata calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata come risultante dal fascicolo aziendale aggiornato; che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei certificati di assicurazione stipulati sono esatti e corrispondono ai dati ufficiali riportati nel “Fascicolo Aziendale”; che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti a disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad un’altezza superiore m. 350 s.l.m.; che entro il termine massimo del 15 MAGGIO, secondo le modalità previste dall’Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda unica P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell’ottenimento del contributo pubblico e di autorizzare il proprio CAA a presentare la relativa domanda; di acconsentire all’accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale da parte di Co.Di.Pr.A e/o sue controllate per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all’acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Codipra nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione delle coperture dei danni da calamità; di richiedere l’adesione al Fondo di Mutualità per polizze con soglia alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati i danni superiori al 30%, ma inferiori alla soglia di accesso al risarcimento del 30% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento; che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione di non aver sottoscritto polizze integrative non agevolate in riferimento alle produzioni in garanzia di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Consorzio dall’Agenzia non corretti Co.Di.Pr.A. convocherà il Socio Assicurato per la sistemazione degli stessi con costo gestionale addizionale a carico del Socio/Agenzia e che, in caso di ritardata consegna, Co.Di.Pr.A. non può garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo qualora, a causa del predetto ritardo ad esso non imputabile, la procedura per l’ottenimento del contributo non possa andare a buon fine; di autorizzare la Società, qualora venga richiesto da Co.Di.Pr.A. in forma scritta a causa di insolvenza, a versare direttamente l’eventuale indennizzo a Co.Di.Pr.A. che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà eventualmente a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile; di impegnarsi al pagamento del contributo associativo nei termini e forme che verranno deliberate dal Consorzio impegnandosi sin d’ora ad accettare qualsiasi modalità d’incasso. Si impegna, inoltre, a farsi carico direttamente dell’ammontare dei contributi che dovessero, in fase di controllo, essere negati dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme; di richiedere l’adesione, nel caso di polizza “Multi rischio”,alla polizza stipulata da Co.Di.Pr.A. per la copertura della differente franchigia e limite di indennizzo applicato, rispetto alla polizza “Pluririschio”; dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell’opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione nonché termini di pagamento ed entità del contributo associativo conseguente all’adesione alla Polizza Collettiva. di autorizzare espressamente Co.Di.Pr.A. a fornire all’Organizzazione dei Produttori, alla quale è associato, informazioni relative alla liquidazione dei sinistri; nello specifico il superamento o meno della soglia di accesso per partita assicurata; Barrare nel caso non si acconsenta di autorizzare Co.Di.Pr.A. a fornire ad Unicredit S.p.A. i dati identificativi dell’azienda agricola ed il valore della produzione assicurata per finalità di sviluppo commerciale; Barrare nel caso non si acconsenta Il Dichiarante …………………...…….. , ………/………/2012 (Luogo) (data) ………………………………… (firma leggibile) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra .………………….………..…. (firma leggibile) Il sottoscritto…………………………….........................nella sua qualità di……….………………………dell’Agenzia Generale di……………………………………….. dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig.………………………………………….................................. è autentica. …….……………….………… (timbro e firma leggibile) SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITA’ Per chi desidera saperne di più... AMBITI NORMATIVI E ASSICURAZIONE AGEVOLATA 2012 Il cofinanziamento Europeo è stato attivato attraverso le seguenti misure specifiche PRODOTTO UVA DA VINO Reg. (CE) 1234/07 - Art. 103-unvicies (OCM-Vino) Condizioni di attivazione della misura L’attivazione della domanda di aiuto “domanda P.A.C.” deve essere tassativamente effettuata presso il C.A.A., pena l’inammissibilità a contributo, entro il 15 maggio di ogni anno. Prima della sottoscrizione dei certificati assicurativi è necessario aggiornare il “Fascicolo Aziendale”. Entità del sostegno complessivo nazionale - Euro 20.000.000,00 provenienti dal Programma nazionale di sostegno per il settore Vitivinicolo. Tali risorse possono essere incrementate con risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale e con risorse della Provincia Autonoma di Trento. L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del premio determinato sulla base delle serie storiche o in base all’applicazione di parametri fissati da ISMEA. Tale percentuale è definita come segue: - fino all’80% per polizze stipulate a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali (polizze con soglia di acceso al risarcimento) - fino al 50% per polizze stipulate a copertura delle perdite dovute a condizioni climatiche avverse non assimilabili a calamità naturali, ad animali e a fitopatie o infestazioni parassitarie (polizze senza soglia di accesso al risarcimento). sivo della quota di cofinanziamento nazionale obbligatorio. Con le risorse relative all’aiuto di Stato di cui al D.Lgs n. 102/2004 la percentuale massima può essere incrementata, in funzione delle disponibilità finanziarie, fino all’80% della spesa parametrata (65% nel caso di coperture comprendenti fitopatie). Con risorse delle Provincia Autonoma di Trento tale percentuale viene portata all’80% degli effettivi costi (escluse coperture comprendenti rischio fitopatie). L’attivazione della domanda di aiuto deve essere effettuata al C.A.A., nell’ambito della domanda unica P.A.C., entro il 15 maggio di ogni anno (l’intervento previsto sull’art.68 prevede la possibilità di attivazione fuori termine con una riduzione importante del contributo pari all’1% per giorno di ritardo e comunque entro il 10 giugno). Prima della sottoscrizione dei certificati assicurativi è necessario aggiornare il “Fascicolo Aziendale”. Entità del sostegno complessivo nazionale - Euro 70.000.000,00 relativi alla quota Comunitaria; - Euro 23.333.333,00 relativi alla quota di cofinanziamento nazionale obbligatoria. Erogazione del sostegno L’importo dell’aiuto nei limiti massimi sopra indicati viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 30 giugno dell’anno successivo alla domanda. L’agricoltore entro il 30.10.2012 sarà tenuto al pagamento della quota associativa consortile (calcolabile secondo le tariffe pubblicate nelle ultime pagine di questo opuscolo in considerazione dell’effettivo valore assicurato) ed alla restituzione del contributo europeo entro 30 giorni dall’incasso. La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo complessivo alle percentuali massime sulla spesa assicurativa. Le risorse contributive MIPAAF e PAT verranno incassate direttamente da CO.DI.PR.A.. Tale misura prevede l’applicazione delle norme: condizionalità e modulazione. Erogazione del sostegno, relativamente a tale misura L’importo dell’aiuto, nei limiti massimi sopra indicati, viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 15 ottobre dell’anno della domanda. L’agricoltore entro il 30.10.2012 restituirà a CO.DI.PR.A. l’intera somma del contributo incassato oltre alla quota associativa consortile (calcolabile secondo le tariffe pubblicate nelle ultime pagine di questo opuscolo in considerazione dell’effettivo valore assicurato). La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo complessivo alle percentuali massime sulla spesa assicurativa. Le risorse contributive PAT verranno incassate direttamente da CO.DI.PR.A.. ALTRI PRODOTTI AGRICOLI (escluso strutture e zootecnia) Art. 68 - Reg. (CE) 73/09 - Health Check Sono ammissibili esclusivamente polizze che prevedano la soglia di accesso al risarcimento. L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del premio determinato sulla base delle serie storiche o in base all’applicazione di parametri fissati da Ismea. Tale percentuale è definita fino al 65% del premio così determinato, compren- ERRATA CORRIGE Si precisa che nel precedente periodico del Consorzio Codipra è apparsa a pagina 9 la pagina pubblicitaria di COVIFT. Tale inserzione erroneamente inviataci da COVIFT presenta alcuni errori tra cui il più appariscente è che il COVIFT produrrebbe e commercializzerebbe piante della varietà EVELINA® ROHO 3615. L’errore è dovuto all’utilizzo di una maschera risalente a quattro anni fa, quando il consorzio era licenziatario e quindi produttore autorizzato della varietà EVELINA® ROHO 3615. Tale licenza non è stata rinnovata e quindi non sono più state prodotte né commercializzate le relative piante. A tutt’oggi i soci del consorzio COVIFT non producono né commercializzano piante della varietà EVELINA® ROHO 3615. 33 PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ASSICURATI I certificati di assicurazione dovranno riportare esattamente, pena decadenza al diritto all’agevolazione, i dati, particelle fondiarie, superfici coltivate, ecc., contenuti nel singolo Fascicolo Aziendale, che deve essere correttamente aggiornato. La normativa comunitaria sancisce l’obbligo di assicurare l’intero risultato della produzione aziendale per Comune e Prodotto, inteso come il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. Ossia i quintali (1 q.le = 0,1 ton.) medi prodotti in impianti in produzione applicati alla superficie aziendale attualmente coltivata per ogni singolo prodotto e Comune dell’Azienda. Le produzioni soggette a disciplinari di produzione, sono assicurabili al mercato agevolato, nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Per “Pro- dotto” si intendono le produzioni vegetali elencate all’art. 1, punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, oppure le strutture elencate al punto 1.3, di cui al Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2012 , n. 1.324 e cioè Mele. Pere, Susine, ecc. Mele Golden e Renetta, ad esempio, sono da considerarsi “unico Prodotto” pur essendo varietà diverse. Per il prodotto “mele”, coltivate nel medesimo comune, pertanto, si devono intendere ed assicurare tutte le varietà (golden, stark, gala, ecc.) stessa cosa per il prodotto uva da vino (merlot, chardonnay, ecc). Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti preposti si riscontrasse la mancata osservanza di tale norma si perderebbe il beneficio della contribuzione prevista. Il Consorzio si vedrebbe, pertanto, costretto a recuperare l’intero costo assicurativo dal Socio oltre alle possibili conseguenze, perdita di altri eventuali contributi comunitari, alle quali il Socio incorrerebbe per false dichiarazioni rilasciate e sottoscritte all’atto della stipula dell’adesione assicurativa. Ribadiamo di prestare la massima attenzione nell’osservanza di tali norme prima di sottoscrivere i certificati di assicurazione e la relativa dichiarazione. Il cofinanziamento europeo è un aiuto diretto, art.2 - lett. d, Reg. (CE) n. 73/2009. Ad esso si applicano dunque le disposizioni di cui al cap. 1 e 2 del medesimo Regolamento per quanto riguarda la MODULAZIONE e LA CONDIZIONALITÀ. Tali disposizioni non si applicano per l’”Uva da Vino” (ambito O.C.M. VINO). SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO COSTO A CARICO DEL SOCIO Fondo di mutualità Termini di pagamento Per ottenere la contribuzione pubblica (ad eccezione del solo prodotto UVA da VINO) deve essere obbligatoriamente applicata la soglia di accesso al risarcimento. Tale soglia è da riferirsi alla produzione aziendale, per singolo prodotto, riferita al Comune amministrativo. Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di sistemi di difesa attiva antigrandine, non vengono considerate al fine del calcolo della soglia delle stesse produzioni coltivate nel medesimo comune in pieno campo. Quindi si avranno due soglie autonome, una per le produzioni sotto rete, l’altra per le produzioni in pieno campo. La soglia di accesso al risarcimento può determinare che, pur avendo subito dei danni superiori al 30% su qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di evitare tale possibilità, già da un paio di anni con più che ottimi risultati, si è deliberata la costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”, con franchigia minima del 15% e fino all’esaurimento della sua dotazione finanziaria concorrerà pertanto alla liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la soglia Azienda prodotto - comune. Il costo a carico del Socio, grazie alle integrazioni contributive previste dalla Provincia Autonoma di Trento, è definibile e quantificabile prima delle sottoscrizione della copertura assicurativa. In questo opuscolo sono pubblicate le tariffe in base alle quali l’Agricoltore può calcolare il contributo associativo che dovrà corrispondere al Consorzio di Difesa comprensivo dell’eventuale quota per dotazione del “Fondo di Mutualità”. Considerando che le risorse derivanti dalle misure di cofinanziamento verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati, mentre verranno liquidate a Co.Di.Pr.A. le risorse integrative MIPAAF relative al Fondo di Solidarietà Nazionale e quelle della Provincia Autonoma di Trento, si prevedono i seguenti termini di pagamento della Quota consortile a carico dei Soci Assicurati e della restituzione del Contributo Comunitario: 34 PRODOTTO UVA DA VINO - alla data del 30 ottobre la quota consortile calcolabile con i tassi di tariffa, esposti in questo opuscolo, oltre alla restituzione del contributo di cofinanziamento europeo che a tal data il Socio avrà già incassato direttamente dall’Organismo pagatore e che contestualmente restituirà al Consorzio. TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI - alla data del 30 ottobre il contributo associativo calcolabile con i tassi di tariffa, esposti in questo opuscolo. La restituzione del contributo relativo alla quota di cofinanziamento che verrà liquidato direttamente al Socio verrà restituita dallo stesso al Consorzio entro 30 giorni dall’effettivo incasso. ESEMPIO DI CALCOLO DEL DANNO in “parole povere” La stima del danno si articola in due fasi: valutazione quantitativa ed interessamento qualitativo. a.Perdita quantitativa: si stima in percentuale la perdita quantitativa rispetto alla produzione assicurata e potenzialmente e storicamente prodotta. b.Perdita qualitativa: si stima in percentuale la perdita qualitativa sul prodotto ancora in pianta e, calcolata sul residuo, si somma alla perdita percentuale quantitativa: Frutta Applicando la Tabella C nell’analisi di un campione di frutti rappresentativo, scelto in comune accordo fra agricoltore e perito. La percentuale relativa alla perdita qualitativa, rapportata a 100, così ottenuta si somma all’eventuale percentuale riferita alla perdita di quantità ottenendo il danno totale Uva da vino Convenzionalmente applicando la maggiorazione prevista: - dalla TABELLA DI QUALITÀ. Qualora il prodotto sia stato interessato da/anche da grandinate posteriori alle date riportate alle pagine precedenti i coefficienti per danno di qualità in riferimento alle effettive condizioni del prodotto possono essere aumentati del 30% - semplicemente da Tab. 502 per la franchigia 10%. La percentuale relativa alla perdita qualitativa così ottenuta si somma alla percentuale riferita alla perdita di peso ottenendo il danno totale. Cerchiamo di fare un esempio pratico Valore assicurato ( = potenzialità produttiva) 1000 kg 1.a seguito degli eventi assicurati (gelo o grandine) stimiamo che 25 siano andati persi (allettati dal gelo, caduti o marcescenti a causa della grandine). Ne deriva che il danno in termini quantitativi (danno di quantità) è pari al 25% 2.dobbiamo determinare, ora, il danno qualitativo che il prodotto residuo ha subito: Frutta Scegliamo una o più piante medie rappresentative, stacchiamo il prodotto, lo selezioniamo secondo quelli che sono i coefficienti di degrado previsti dalla Tabella C, procediamo a calcolare, con media ponderale, la percentuale di danno che supponiamo sia 70%. Poiché questo danno è rappresentativo del 75% della produzione (100 produzione assicurata meno 25% per perdita quantitativa) dovrà essere rapportato a 100. (75% per 70) diviso 100 = 52,50% che rappresenta il danno di qualità. Il danno totale sarà composto da: danno di quantità + danno di qualità e cioè 25% + 52,50% = 77,50% La franchigia del 10% viene applicata una sola volta a questo risultato finale Uva da vino Scegliamo una porzione di filare rappresentativa, analizziamo tutti i capi a frutto e determiniamo innanzi tutto se ci sono grappoli asportati, i quali dovranno essere calcolati come perdita al 100%. Per i grappoli presenti determiniamo, per ciascuno, l’eventuale perdita di peso subita. Con la media ponderale dei dati raccolti determiniamo il danno in perdita di peso subita dal vigneto assicurato. Supponiamo che il danno in perdita di peso sia pari al 25%. Nel caso in cui gli eneti si siano verificati dopo l’invaiatura a tale danno deve essere applicata la maggiorazione come da tabella di qualità. Ad un danno in perdita di peso, determinata dall’avversità grandine e vento, pari al 25%, sul prodotto residuo (100 - 25 = 75) viene applicata la medesima percentuale, in questo caso quindi 25% quindi (75% per 25%) diviso 100 = 19% che corrisponde alla maggior convenzionale qualitativa Il danno totale è pertanto 25% + 19% = 44,00% Supponiamo che il prodotto sia Chardonnay e che sia stato interessato da una grandinata il 20 agosto. Il danno di qualità in considerazione delle effettive condizioni dell’uva può essere aumentato fino a19,00 + 30% quindi 24,70%. Il danno totale potrà diventare: 25% + 24,70% = 49,70% 35 Possibilità di adottare diversi livelli di PREZZO MERCURIALE Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di assicurare anche valori inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti per il prezzo deliberato in base al Decreto MIPAAF n. 2717 del 07 febbraio 2012, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo mercuriale per ogni singolo prodotto oggetto di copertura: Fascia A - corrispondente al prezzo stabilito con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. in recepimento del D.M. emanato dal M.I.PA.A.F.; Fascia B - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” dimi- nuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Fascia C - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Fascia D - è data la possibilità per i prodotti coltivati con “ciclo biologico”, al termine del periodo di conversione, di aumentare il corrispondente prezzo massimo del 20% (il risultato va arrotondato all’Euro inferiore) allegando ai certificati l’attestato dell’Organismo di controllo preposto, in corso di validità, che attesti il possesso della qualifica di “Coltura Biologica”; Fascia E - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Fascia F - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore). L’opzione è a livello di singola Azienda per prodotto e Comune. Trento, viaVannetti 1 www. cooperfidi.it tel. 0461.260417 Apertura al pubblico lunedì / venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00 Gradito l’appuntamento. PREZZI PRODOTTI D.M. n. 2.717 del 07 febbraio 2012 Colture Arboree 100C000 Actinidia 093C000 Albicocche 089C000 Ciliegie 089C900 Ciliegie teli 095C000 Caki 083C000 Mele 083D000 Mele Brevettate 987C000 Nettarine precoci 887C000 Nettarine 081C000 Olive da olio 851C000 Pere precoci 085C000 Pere 871C000 Pesche precoci 087C000 Pesche 911C000 Susine precoci 091C000 Susine 003C000 Uva da tavola Tutte le varietà Generale Aurora e similari Kordia, Regina, zone di montagna Tutte le altre varietà Kordia, Regina, zone montagna Tutte le varietà Breaburn Fuji Altre varietà emergenti Bella di Boskoop Florina, Jonagold, Altre medio tardive Stayman, Niepling’s, Winesap Renetta Canada Gala Golden e cloni simili, Red Del. oltre 350 mt. slm. Golden e cloni simili, Red Del. fino a 350 mt. slm. Elstar, Ozark Gold, Summared, Delbarestivale, Idared Gloster, Altre varietà precoci Granny Smith Imperatore Morgenduft Modì Pink Lady Tutte le varietà Media maturazione Varietà tardive Tutte le varietà William, Altre precoci Abate Fetel, Decana del Comizio Kaiser, Conference e Altre medio tardive Gialle precoci Bianche precoci Gialle media maturazione Gialle tardive Bianche media maturazione Bianche tardive Tutte le varietà Varietà medio tardive Schiava grossa e altre varietà precoci 49,00 q.le 94,00 q.le 160,00 q.le 380,00 q.le 250,00 q.le 400,00 q.le 58,00 q.le 31,00 q.le 50,00 q.le 50,00 q.le 53,00 q.le 29,00 q.le 29,00 q.le 46,00 q.le 46,00 q.le 49,00 q.le 35,00 q.le 29,00 q.le 33,00 q.le 31,00 q.le 44,00 q.le 63,00 q.le 77,00 q.le 48,00 q.le 38,00 q.le 94,00 q.le 45,00 q.le 61,00 q.le 46,00 q.le 71,00 q.le 78,00 q.le 40,00 q.le 33,00 q.le 50,00 q.le 43,00 q.le 71,00 q.le 63,00 q.le 61,00 q.le Vivai di Piante 061C000 Vivai di Viti Barbatelle innestate certificate Barbatelle innestate standard 1,20 cad 1,10 cad 062C000 Vivai di Piante da Frutto Astoni Astoni con rami anticipati Piante preformate tipo “Knips” 3,20 cad 4,10 cad 5,00 cad 164C000 Talee vite madre Talee di vite madre 0,14 cad. Strutture S97 S98 S99 Serre Tunnel Struttura in metallo e copertura in vetro temperato Struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida Struttura in metallo e copertura in film plastico 230,00 mq 200,00 mq 120,00 mq S95 Reti Reti antigrandine 12.000,00 ha S88 Reti Reti antipioggia 12.000,00 ha S84 S85 Impianti produttivi Vigneti a media densità (fino 3.000 ceppi/ha) Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi/ha) 18.000,00 ha 21.000,00 ha S81 S82 S83 Impianti produttivi Frutteti a bassa densità (pesco, kiwi, ciliegio, albicocco, ecc) Frutteti media densità (melo, pero fino a 10.000 piante ha) Frutteti alta densità (melo, pero superfitti oltre 10000 piante ha) 15.000,00 ha 25.000,00 ha 45.000,00 ha Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi di assicurazione a q.le, si precisa che la conversione ad unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 Tonnellate (Ton.) = 100 Kilogrammi (Kg.) 37 Colture erbacee, orticole ed arbustive 118C000 142C000 054C000 115C000 Bieta da Coste Carota Cavolfiore Cavolo verza 084C000 Cavolo Cappuccio 012C000 Cetriolo 055C000 Cipolla 021C000 Fagioli 024C000 Fagiolini 067C000 Fragole 020C000 Insalata 116C000 Lampone 0050000 Mais da granella 550C000 Mirtillo 551C000 More 026C000 Piselli 010C000 Pomodoro 008C000 Pomodoro pelato 521C000 Radicchio 068C000 193C000 119C000 013C000 014C000 Ribes Uva Spina Sedano Zucca Zucchine Bietola da coste Carota (pianta) Cavolfiore pianta Cavolo verza Cavolo cappuccio bianco Cavolo cappuccio rosso Cetriolo Piena area Freschi da sgranare Da industria Da mensa Stortina di Trento Da industria Varietà unifere e rifiorenti Fragoline di bosco Indivia Lattuga Pan di zucchero Varietà uniferi e rifiorenti Nostrano di Storo Marano vicentin Mais da granella Tutte le varietà Tutte le varietà Freschi da sgranare Da industria Fresco da mensa Pomodoro da industria pelato Tutte le varietà Rosso lungo di montagna Ribes rosso, nero Uva Spina Sedano pianta Zucca Zucchine piena aerea 26,00 q.le 20,00 q.le 40,00 q.le 27,00 q.le 27,00 q.le 27,00 q.le 25,00 q.le 30,00 q.le 118,00 q.le 58,00 q.le 107,00 q.le 280,00 q.le 25,00 q.le 326,00 q.le 1.284,00 q.le 29,00 q.le 37,00 q.le 32,00 q.le 533,00 q.le 90,00 q.le 30,00 q.le 17,00 q.le 526,00 q.le 417,00 q.le 86,00 q.le 27,00 q.le 41,00 q.le 8,00 q.le 64,00 q.le 89,00 q.le 312,00 q.le 221,00 q.le 29,00 q.le 28,00 q.le 40,00 q.le Uva da Vino Cod 002D000 o 002B000 Specie Uva Vino Qualià Extra o Uva Vino Nord Varietà Pinot Grigio Riesling Italico e Renano Traminer Aromatico Nosiola e Nosiola Vino Santo Moscato Chardonnay Pinot Bianco Sylvaner Verde Muller Thurgau Sauvignon Pinot Nero Schiava Valdadige Lagrein, Cabernet Teroldego Rebo Marzemino Enantio Valdadige Groppello di Revò Kerner Merlot Prezzi q.le DOC 126,00 q.le 113,00 q.le 193,00 q.le 95,00 q.le 146,00 q.le 140,00 q.le 132,00 q.le 129,00 q.le 110,00 q.le 143,00 q.le 133,00 q.le 85,00 q.le 88,00 q.le 90,00 q.le 110,00 q.le 88,00 q.le 69,00 q.le --------76,00 q.le 74,00 q.le 69,00 q.le 74,00 q.le 74,00 q.le 49,00 q.le 69,00 q.le 69,00 q.le 74,00 q.le 74,00 q.le 69,00 q.le 45,00 q.le 39,00 q.le 50,00 q.le 50,00 q.le 50,00 q.le Non previsto 49,00 q.le 185,00 q.le 110,00 q.le 40,00 q.le *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Lambrusco Uve Bianche di pregio Uve Rosse di pregio Altre uve bianche Altre uve rosse I prezzi evidenziati in verde sono in attesa di certificazione da parte di M.I.P.A.A.F. 38 Prezzi q.le I.G.T. Prezzi q.le Vino tavola 32,00 q.le 37,00 q.le 31,00 q.le 19,00 q.le 21,00 q.le NUOVA CONVENIENTE OPPORTUNITÀ PER I SOCI Raccolta dei certificati tramite “Agriduemila S.r.l.” Il Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. ha deliberato, anche per questa Campagna assuntiva, di ripetere la positiva esperienza delle scorse stagioni di adesione tramite “Agriduemila s.r.l.” alle coperture assicurative. Anche grazie all’accesso al portale ufficiale dei Fascicoli Aziendali, con autorizzazione del Socio, viene verificata nel momento della sottoscrizione la congruità dei dati con quelli ufficiali del Fascicolo Aziendale. Tale forma di gestione delle adesioni assicurative determina delle opportunità in favore dei Soci che, volontariamente, vi aderiscono; infatti, l’Assemblea Generale di CO.DI.PR.A. ha deliberato quote differenziate di caricamento, in corretta applicazione degli effettivi costi e benefici che tale sistema di adesione determina. Questo comporta un costo, a carico dell’Assicurato, ridotto mediamente del 15% rispetto alla quota Socio normale (al netto del caricamento per la costituzione del Fondo di Mutualità). L’effettivo costo a carico del Socio è verificabile nelle tabelle riportate nelle ultime pagine dell’opuscolo ove sono pubblicate le tariffe quota socio (contributo associativo a carico del socio). CARIGE, ITAS MUTUA, CATTOLICA ASSICURAZIONI, ARISCOM, ARA 1857, ZURICH INSURANCE PLC nell’ottica di massima attenzione verso opportunità per i nostri soci loro clienti e di massima attenzione nel controllo dei dati dei certificati assicurativi hanno aderito con diversi accordi a tale sistema di assicurazione, controllo ed informatizzazione dei certificati, stanno valutando l’adesione anche altre compagnie. Le condizioni assicurative, termini e modalità sono standard, non vi è alcuna differenza fra le diverse Società Assicuratrici. Per l’adesione assicurativa tramite dei certificati Agriduemila s.r.l. è possibile contattare gli Uffici di AGRIDUEMILA S.R.L. Tel 0461/915908 email [email protected] VERIFICA TE STESSO LA CONVENIENZA Dal 2010 CO.Di.PR.A. ha attivato la raccolta delle richieste di adesione alla copertura assicurativa tramite Agriduemila S.r.l. I benefici di tale soluzione ricadono direttamente sui soci che volontariamente vi aderiscono. Suggeriamo un’attenta analisi da parte dei soci; i differenti costi della raccolta diretta rispetto alla tradizionale, per tutte le combinazioni “prodotto - comune”, sono pubblicati nelle seguenti pagine di questo opuscolo informativo. Il risparmio è pari a circa il 15% calcolato ed applicato direttamente sulla quota associativa a carico degli agricoltori assicurati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare AGRIDUEMILA S.R.L. Tel 0461/915908 email [email protected] 39 TASSI DI TARIFFA A CARICO DEI SOCI - ANNO 2012 Si consiglia un’attenta valutazione della convenienza delle nuove coperture Multirischio rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali. I seguenti tassi di tariffa sono calcolati al netto delle contribuzioni pubbliche; la liquidazione delle misure di cofinanziamento europeo verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati che si impegnano a restituirle a Co.Di.Pr.A. non appena incassate. A tal riguardo vi è da sottolineare che la mancata immediata restituzione determina il recupero da parte di A.G.E.A./A.P.P.A.G. di tali somme, con la conseguente perdita del contributo. Mele Comune Ala Albiano Aldeno Arco Avio Besenello Bleggio Superiore Borgo Vals.na Bosentino Brentonico Brez Cagnò Calavino Calceranica al Lago Caldes Caldonazzo Calliano Campodenno Carzano Castelfondo Castelnuovo Vals.na Cavedine Cavizzana Cembra Cimone Cis Civezzano Cles Cloz Comano Terme Commezzadura Coredo Croviana Cunevo Dambel Denno Don Dorsino Drena Dro Faedo Fai della Paganella Faver Flavon Fondo Garniga Giovo Grigno Isera Ivano Fracena Lasino Lavis Levico Terme Lisignago Livo Lona Lases 40 Racc. tradizionale Uva da vino Società con accordo Agriduemila s.r.l. Società con accordo Agriduemila s.r.l. Racc. tradizionale GrV GbGrV Multi GrV GbGrV Multi GrV 2,70 3,80 3,80 2,40 3,30 3,30 8,40 3,50 8,90 4,50 8,90 4,50 7,70 3,10 8,20 4,00 8,00 3,90 8,20 9,10 4,40 10,00 10,00 5,10 5,70 4,50 7,80 4,20 3,20 7,00 4,60 4,60 6,60 3,40 6,10 4,70 3,60 9,10 3,80 4,20 3,20 10,00 10,00 2,20 3,20 2,10 4,40 7,30 4,20 10,00 8,80 9,50 5,30 10,40 10,40 5,90 6,40 5,40 8,30 5,10 4,20 7,70 5,50 5,50 7,30 4,40 6,80 5,60 4,60 9,50 4,80 5,10 4,20 10,40 10,40 3,00 4,20 2,90 5,20 7,90 5,10 10,40 8,80 9,50 5,30 10,40 10,40 5,90 6,40 5,40 8,30 5,10 4,20 7,70 5,60 5,60 7,30 4,40 6,90 5,60 4,60 9,50 4,80 5,10 4,20 10,40 10,40 3,00 4,20 3,00 5,30 7,90 5,10 10,40 7,60 8,30 4,00 9,30 9,30 4,60 5,10 4,00 7,10 3,70 2,80 6,40 4,20 4,20 6,00 3,00 5,60 4,30 3,20 8,30 3,40 3,70 2,80 9,30 9,30 1,90 2,80 1,80 3,90 6,60 3,70 9,30 8,10 8,70 4,80 9,60 9,60 5,30 5,80 4,90 7,60 4,60 3,70 7,00 5,00 5,00 6,70 3,90 6,20 5,10 4,10 8,70 4,30 4,60 3,70 9,60 9,60 2,60 3,70 2,50 4,70 7,20 4,60 9,60 7,90 8,60 4,70 9,40 9,40 5,20 5,70 4,70 7,50 4,50 3,70 6,90 4,90 4,90 6,50 3,80 6,10 5,00 4,00 8,60 4,20 4,50 3,70 9,40 9,40 2,60 3,70 2,50 4,60 7,10 4,50 9,40 1,80 1,80 3,80 1,80 1,80 2,90 7,80 4,50 7,40 7,70 8,30 5,40 8,00 8,20 8,40 5,40 8,00 8,20 7,10 4,00 6,80 7,00 7,70 4,90 7,30 7,50 7,50 4,70 7,20 7,40 5,10 7,10 6,00 7,70 6,00 7,70 4,60 6,50 5,40 7,10 5,30 6,90 2,40 2,80 6,40 8,40 6,10 2,20 7,30 6,10 4,10 3,30 3,90 7,10 8,90 6,80 3,00 7,90 6,80 5,00 3,30 4,00 7,20 8,90 6,90 3,00 7,90 6,90 5,10 2,10 2,50 5,90 7,70 5,60 1,90 6,70 5,60 3,70 2,90 3,50 6,50 8,20 6,20 2,60 7,20 6,20 4,50 2,90 3,40 6,40 8,00 6,10 2,60 7,10 6,10 4,40 GbGrV GrV Ecc. Ecc. pioggia pioggia Multi GrV 1,60 1,60 3,50 1,60 1,60 2,60 2,30 2,20 2,30 4,00 2,20 2,20 2,80 6,20 3,80 2,10 2,10 2,70 6,10 3,90 2,20 2,20 2,80 6,20 2,90 GbGrV GrV Ecc. Ecc. pioggia pioggia Multi 2,00 1,90 2,00 3,50 1,90 1,90 2,40 5,70 3,40 1,80 1,80 2,40 5,60 3,50 1,90 1,90 2,40 5,50 2,60 4,50 3,20 3,10 3,20 4,10 2,90 2,70 2,80 4,00 4,30 4,20 4,30 3,70 3,80 3,70 3,80 2,90 2,20 2,50 2,10 2,40 2,20 2,50 2,60 1,90 2,20 1,80 2,10 1,90 2,10 2,20 2,00 1,80 1,80 2,20 2,30 2,10 2,20 2,20 2,30 1,60 1,60 1,90 2,00 1,80 1,90 1,90 2,00 2,90 7,70 3,30 4,90 3,20 4,80 3,30 4,90 2,60 7,20 2,90 4,50 2,80 4,30 2,90 4,40 2,30 2,20 2.10 2,20 2,10 1,90 1,80 1,90 5,30 3,30 5,10 3,20 5,20 3,30 4,80 2,90 4,60 2,80 4,70 2,90 5,20 2,60 1,80 5,30 2,70 2,20 3,00 5,10 2,60 2,00 2,80 5,20 2,70 2,20 3,00 4,90 2,30 1,60 4,80 2,40 1,90 2,60 4,60 2,30 1,80 2,50 4,70 2,30 1,80 2,60 1,90 2,40 2,30 2,40 1,60 2,00 2,00 2,00 3,80 1,80 2,20 2,00 2,20 3,50 1,60 1,90 1,80 1,80 6,20 4,90 4,80 4,90 5,80 4,50 4,30 4,40 2,80 1,80 3,70 2,90 2,50 2,20 4,30 2,40 2,40 2,00 4,20 2,30 2,50 2,20 4,30 2,40 2,50 1,60 3,40 2,60 2,20 1,90 3,80 2,00 2,10 1,80 3,70 2,00 2,10 1,80 3,80 2,00 2,20 2,00 2,20 1,90 1,80 1,80 Mele Comune Malè Malosco Mezzocorona Mezzolombardo Monclassico Mori Nago - Torbole Nanno Nave San Rocco Nogaredo Nomi Novaledo Ospedaletto Vals.na Padergnone Pergine Vals.na Pomarolo Revò Riva del Garda Romallo Romeno Roncegno Roverè della Luna Rovereto Rumo San Michele all’ Adige Sant’Orsola Sanzeno Sarnonico Scurelle Segonzano Sfruz Smarano Spera Spormaggiore Sporminore Stenico Storo Strigno Taio Tassullo Telve Telve di Sopra Tenna Tenno Terlago Terragnolo Terres Terzolas Ton Trambilleno Trento Tres Tuenno Valda Vallarsa Vervò Vezzano Vigolo Vattaro Villa Agnedo Villa Lagarina Volano Zambana Racc. tradizionale Uva da vino Società con accordo Agriduemila s.r.l. Società con accordo Agriduemila s.r.l. Racc. tradizionale GbGrV GrV Ecc. Ecc. pioggia pioggia GrV GbGrV Multi GrV GbGrV Multi GrV 3,80 8,10 5,10 2,40 2,10 8,50 4,80 8,60 6,00 3,30 2,90 9,00 4,80 8,60 6,00 3,30 3,00 9,00 3,40 7,40 4,60 2,10 1,80 7,80 4,30 7,90 5,40 2,90 2,50 8,20 4,20 7,70 5,30 2,90 2,50 8,10 1,80 1,80 2,50 2,20 5,50 1,80 2,10 2,10 5,50 7,40 3,30 8,40 5,10 8,10 7,40 3,40 2,80 7,50 8,10 2,60 5,10 4,50 10,00 2,10 7,60 2,10 10,00 3,50 2,20 10,00 10,00 4,80 2,50 2,60 10,00 9,70 7,10 2,20 2,10 6,10 4,80 9,40 2,90 2,90 6,30 8,00 4,30 8,90 6,00 8,60 8,00 4,40 3,90 8,10 8,60 3,60 6,00 5,40 10,40 2,90 8,20 3,00 10,40 4,50 3,00 10,40 10,40 5,70 3,50 3,60 10,40 10,00 7,70 3,00 3,00 6,80 5,70 9,80 3,00 3,00 6,30 8,00 4,30 8,90 6,00 8,60 8,00 4,40 4,00 8,10 8,60 3,60 6,00 5,40 10,40 3,00 8,20 3,00 10,40 4,50 3,00 10,40 10,40 5,70 3,50 3,60 10,40 10,00 7,70 3,00 3,00 6,90 5,70 9,70 1,80 1,80 4,90 6,80 2,90 7,70 4,60 7,40 6,80 3,00 2,50 6,90 7,40 2,30 4,60 4,00 9,30 1,80 6,90 1,80 9,30 3,10 1,90 9,30 9,30 4,30 2,20 2,30 9,30 8,90 6,50 1,90 1,80 5,60 4,30 8,60 2,50 2,50 5,70 7,30 3,80 8,20 5,40 7,90 7,30 3,90 3,50 7,40 7,90 3,20 5,40 4,90 9,60 2,50 7,50 2,60 9,60 4,00 2,60 9,60 9,60 5,10 3,10 3,20 9,60 9,20 7,10 2,60 2,60 6,20 5,10 9,00 2,50 2,50 5,60 7,20 3,80 8,00 5,30 7,70 7,20 3,80 3,40 7,30 7,70 3,10 5,30 4,70 9,40 2,50 7,40 2,50 9,40 3,90 2,60 9,40 9,40 5,00 3,00 3,10 9,40 9,00 6,90 2,60 2,50 6,10 5,00 8,80 6,40 7,10 7,20 5,90 6,50 2,30 4,00 2,80 3,20 4,90 3,90 3,20 5,00 4,00 2,00 3,60 2,50 5,90 3,80 2,10 6,70 4,80 2,90 6,70 4,80 3,00 6,40 2,90 6,10 10,00 8,40 10,00 6,20 2,20 7,10 4,00 6,80 10,40 8,90 10,40 6,90 3,00 7,20 4,00 6,90 10,40 8,90 10,40 6,90 3,00 GbGrV GrV Ecc. Ecc. pioggia pioggia Multi GrV 2,40 2,00 2,50 2,20 1,60 1,60 2,20 1,90 2,10 1,80 2,20 1,80 4,00 2,20 3,90 2,00 4,00 2,20 5,10 1,60 3,60 1,90 3,40 1,80 3,50 1,80 2,20 4,00 2,50 2,00 3,80 2,40 2,20 3,90 2,50 1,90 3,50 2,10 1,80 3,40 2,00 1,80 3,50 2,10 1,80 1,80 2,20 2,40 2,20 3,50 2,20 2,20 2,30 2,00 2,30 2,10 3,30 2,10 2,00 2,20 2,20 2,40 2,20 3,50 2,20 2,20 2,30 1,60 1,60 1,90 2,10 1,90 3,10 1,90 1,90 2,00 1,80 2,00 1,80 2,90 1,80 1,80 1,90 1,80 2,10 1,90 3,00 1,90 1,80 2,00 1,80 1,80 1,80 2,20 2,20 2,30 2,00 2,00 2,20 2,20 2,20 2,30 1,60 1,60 1,60 1,90 1,90 2,00 1,80 1,80 1,90 1,80 1,80 2,00 1,80 2,20 2,00 2,20 1,60 1,90 1,80 1,80 1,80 2,20 2,00 2,20 1,60 1,90 1,80 1,80 2,20 2,00 2,20 1,90 1,80 1,80 6,20 4,10 6,10 3,90 6,20 4,00 5,70 3,60 5,60 3,50 5,50 3,60 4,70 2,60 1,80 3,10 1,80 3,30 3,70 7,10 4,50 4,30 2,30 1,60 2,80 1,60 3,00 3,30 6,60 Multi 4,10 3,90 3,40 3,00 2,70 2,80 2,60 3,00 2,70 3,60 3,10 2,60 2,40 2,50 2,30 2,60 2,30 6,40 4,30 1,80 2,70 2,30 2,20 2,60 2,20 2,00 2,70 2,30 2,20 4,00 1,60 2,40 2,00 1,90 2,30 1,90 1,80 2,30 2,00 1,80 2,80 4,50 3,50 2,70 4,40 3,40 1,80 6,10 4,30 2,60 6,00 4,20 2,50 2,20 2,00 2,20 2,30 2,20 2,30 1,60 5,40 3,40 1,80 2,30 2,20 2,30 2,00 1,90 2,00 1,90 1,80 1,90 2,00 1,80 2,00 1,80 6,50 3,50 6,20 9,60 8,20 9,60 6,30 2,60 6,40 3,50 6,10 9,40 8,00 9,40 6,10 2,60 2,20 2,20 2,00 2,00 2,20 2,20 1,60 5,90 2,50 5,60 9,30 7,70 9,30 5,60 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 6,60 5,50 1,90 7,60 2,30 1,80 2,70 3,30 2,20 6,20 2,30 2,20 2,60 3,20 2,00 6,10 2,20 2,00 2,70 3,30 2,20 6,20 2,30 2,20 6,10 5,10 1,70 7,10 2,10 1,60 2,40 2,90 1,90 5,70 2,00 1,90 2,30 2,80 1,80 5,60 1,90 1,80 2,30 2,90 1,80 5,50 2,00 1,80 2,30 2,00 41 Actinidia Comune Ala Aldeno Arco Avio Brez Cloz Drena Dro Fondo Mori Rovereto Spormaggiore Trento VIgolo Vattaro Villa Lagarina Volano Racc. tradizionale Albicocche Società con accordo Agriduemila s.r.l. GrV GbGrV Multi GrV GbGrV Multi 2,20 4,50 2,30 2,40 3,30 5,70 3,50 3,60 3,70 6,30 3,90 4,00 1,90 4,00 2,00 2,10 2,90 5,20 3,10 3,20 3,60 6,10 3,70 3,80 2,00 2,30 3,20 3,50 3,50 3,90 1,80 2,00 2,80 3,10 3,40 3,70 2,20 2,80 3,30 4,20 3,70 4,70 1,90 2,50 2,90 3,80 3,60 4,50 3,60 2,80 2,40 4,20 4,90 4,20 3,60 5,40 5,50 4,70 4,00 6,00 3,20 2,50 2,10 3,70 4,50 3,80 3,20 4,90 5,30 4,50 3,80 5,80 Racc. tradizionale GrV GbGrV 8,10 8,40 Multi Società con accordo Agriduemila s.r.l. GrV GbGrV 9,30 9,60 7,40 7,70 8,50 8,80 7,10 8,10 8,40 9,30 6,50 7,40 7,70 8,50 2,40 4,00 2,10 3,50 Multi I tassi di tariffa completi, per tutte le specie oggetto di assicurazione, sono pubblicati sul sito web www.codipratn.it LEGENDA GARANZIE: GrV GbGrV GrV ed Ecc. pioggia GbGrV ed Ecc. pioggia Multi Grandine e vento; Gelo - Brina, Grandine e Vento; Grandine, vento ed eccesso di pioggia; Gelo - brina, grandine, vento ed eccesso pioggia; Multirischio rese DETTI TASSI SONO CALCOLATI PER I SOCI ADERENTI AL SISTEMA DI PAGAMENTO RID. PER I SOCI CHE NON HANNO OPTATO PER TALE FORMULA INVIEREMO BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA O ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO, CON TASSI MAGGIORATI DI 0,15 PUNTI PERCENTUALI. 42 ATTESTAZIONE DA PARTE DEL SOCIO Il sottoscritto assicurato dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell’opuscolo informativo (la presente pagina era parte dell’opuscolo stesso) contenente le Condizioni di Assicurazione nonché termini di pagamento ed entità del contributo associativo conseguente all’adesione alla Polizza Collettiva. ........................... li ...... / ..... / ..... ...................................... (l’Assicurato) 43 La FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI Vi ricorda che nelle seguenti giornate, ci sarà uno SCONTO DEL 10% su TUTTI I PRODOTTI DEL PUNTO VENDITA FESTA DI PRIMAVERA SABATO 21 APRILE dalle 08:30 alle 19:00 Mercoledì SETTEMBRE dalle DOMENICA 2229 APRILE dalle 08:30 alle 19:00 8.30 alle 12.30 MERCOLEDÌ 16 MAGGIO dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 1320 GIUGNO dalle 08:30 alle 12:30 Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 OTTOBRE MERCOLEDÌ 11 LUGLIO dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 08 AGOSTO dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 0510 SETTEMBRE dalle 08:30 alle8.30 12:30 alle 12.30 Mercoledì dalle NOVEMBRE MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE dalle 08:30 alle 12:30 MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE dalle 08:30 alle 12:30 Mercoledì 8.30 DICEMBRE MERCOLEDÌ 0701 NOVEMBRE dalle dalle 08:30 alle 12:30alle 12.30 MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE dalle 08:30 alle 12:30 ORARIO PUNTO VENDITA: lunedì/martedì/giovedì/venerdì 8.30-12.30 / 15.30-19.00 MERCOLEDÌ e sabato 8.30-12.30