Ufficio stampa
Rassegna
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1 Aprile 2005
Responsabile :
Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected])
SOMMARIO
Pag. 3 COMPETITIVITA’:Il dl chiude alle nuove professionalità (italia oggi)
Pag. 4 PROFESSIONI: Professioni, serve una riforma seria
di Claudio Siciliotti - vicepresidente Cndc (italia oggi)
Pag. 7 STUDI LEGALI: Con il mktg anche gli studi legali medio-piccoli si mettono
sul mercato (italia oggi)
Pag. 9 NOTIZIE IN BREVE: In breve (italia oggi)
Pag.10 FINANZIARIA: Per l'
ingiunzione 8 euro (italia oggi)
Pag.11 AVVOCATI: Le tariffe a « forfait » proibite agli avvocati (il sole 24 ore)
Pag.12 MAGISTRATI ONORARI: Lavoro gdp, niente competenza per il g.a.
(italia oggi)
Pag.13 FORMAZIONE FORENSE: Il praticante "emigrato" non può saltare la scuola
forense (diritto e giustizia)
Pag.14 FORMAZIONE FORENSE: Tar Veneto – Sezione prima – sentenza 16
febbraio – 21 marzo, n. 1072 Presidente De Zotti – relatore Franco
Ricorrente Mosconi – controricorrente Consiglio dell’ordine avvocati di
Venezia (diritto e giustizia)
Pag.16 STUDI DI SETTORE: Professioni, il Fisco cambia linea (il sole 24 ore)
Pag.18 TRIBUNALI:Il sistema giustizia resta senza difesa dai pirati informatici
(il sole 24 ore)
Pag.19 PRIVACY: Agevolati i ricorsi (il sole 24 ore)
Pag.20 CASSAZIONE: Procura valida con firma illeggibile (italia oggi)
Pag.22 CASSAZIONE PENALE: Incompatibilità a maglie strette (il sole 24 ore)
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ITALIA OGGI
Per il Colap il decreto non permette il riconoscimento delle associazioni
Competitività, il dl chiude alle nuove professionalità
Fuori legge 3 milioni di professionisti italiani. Con le norme inserite nella competitività non sarà
possibile riconoscere nessuna delle associazioni professionali già operanti nel settore, mentre per gli
ordini sarà facile estendere le proprie riserve.
Un giudizio netto quello espresso l'
altro ieri sera dall'
Assemblea del Colap, il coordinamento delle
libere associazioni professionali in merito ai quattro commi inseriti nel decreto competitività in
materia di ordini e di professioni non regolamentate. Al quale ha fatto subito seguito un elenco di
emendamenti che il Colap chiede siano adottati dalla maggioranza in sede di conversione in legge
del decreto, all'
esame della commissione bilancio del senato dal 17 marzo scorso. In attesa di un
responso le oltre cento associazioni che aderiscono al Colap hanno deciso di programmare la
mobilitazione dell'
intero settore e se non bastasse sono decise a promuovere un referendum
abrogativo di una legge che considerano profondamente iniqua.
´Nel decreto sulla competitività non sono stati giustamente inseriti i dazi per proteggere il mercato
interno dalla produzione di paesi stranieri, in nome del mercato globale e della concorrenza, ma nel
contempo sono alzate altissime barriere per proibire ai professionisti italiani non iscritti ad ordini
l'
esercizio delle attività che da sempre svolgono nel rispetto delle leggi e con soddisfazione della
clientela'
, si legge nel comunicato che l'
assemblea dei presidenti del Colap ha fatto diramare ieri.
Secondo il Comitato, infatti, nessuno dei quattro commi proposti dal governo risponde alle reali
esigenze di ammodernamento e di sviluppo del settore. Il primo imponendo l'
obbligo di iscrizione
all'
albo anche per i professionisti dipendenti, qualora sia requisito per l'
assunzione, secondo il Colap
impone nuovi adempimenti burocratici che frenano lo sviluppo. Negativo anche il giudizio sul
comma 6 relativo agli esami di stato. Per le associazioni, infatti, la norma non fa che affidare agli
ordini il monopolio decisionale sugli esami per l'
accesso alla professione, creando di fatto una
barriera. Ma sono soprattutto gli ultimi due commi a scandalizzare il Colap. Il primo perché
secondo il coordinatore, Giuseppe Lupoi, darà agli ordini la possibilità di moltiplicarsi oltre misura.
Infatti laddove si dice che potranno esserne costituiti di nuovi solo nel caso in cui questi
rappresentino "interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal
rischio di danni sociali conseguenti a eventuali prestazioni non adeguate'
, non si fissa alcun
parametro stringente. Anzi, a ben vedere, dice Lupoi, ´ogni attività professionale se non svolta
adeguatamente può comportare danni sociali'
. In questo senso dunque qualsiasi professione può
ambire a essere trasformata in un ordine. Se a questo si aggiunge che al comma 8 dell'
articolo 2 del
decreto non si definiscono quali debbano essere i requisiti secondo i quali possono essere
riconosciute le associazioni, secondo il Colap si ha il quadro completo di un intervento governativo
che ancora una volta vuole favorire gli ordini e arginare lo sviluppo delle associazioni non
regolamentate. ´Il governo probabilmente non si è reso conto che il decreto rischia di mettere fuori
legge oltre tre milioni di professionisti e di privare della fonte di reddito le loro famiglie,
provocando un disastro sociale di proporzioni enormi'
, scrive il Comitato in attesa di una risposta da
coloro come Ignazio La Russa, vicecoordinatore di An, che nei giorni precedenti al varo del decreto
si sono battuti per fare in modo che la riforma delle professioni fosse inserita nel provvedimento
sulla competitività. (riproduzione riservata) G.Sotirovic
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ITALIA OGGI
Deludenti i quattro commi del dl competitività. Attenzione alle esigenze di utenti e professionisti
Professioni, serve una riforma seria
Alle associazioni le attività emergenti e più poteri agli ordini
di Claudio Siciliotti - vicepresidente Cndc
Si è iniziato al senato l'
iter del decreto legge 35 cosiddetto ´per lo sviluppo'destinato a concretizzare, nelle
intenzioni dei proponenti, un ´piano d'
azione'coordinato per il recupero della competitività del nostro
sistema-paese dal punto di vista economico, sociale e territoriale. La situazione, si sa, è quanto mai
preoccupante. L'
ultimo bollettino di Bankitalia evidenzia una perdita di competitività dell'
economia italiana
addirittura del 25% rispetto al 2000 e il Fondo monetario annuncia che rivedrà al ribasso le stime di crescita
per l'
Europa e, in particolare, per il nostro paese. La crescita stimata per il 2005 è in ogni caso lenta e
l'
obiettivo deficit/pil al disotto del 3% è, indipendentemente dalla correzione del Patto, concretamente a
rischio.
Modernizzare, semplificare e razionalizzare sono le parole d'
ordine che più si sentono ripetere e sono anche
quelle che compaiono nei titoli dei capi e degli articoli del provvedimento. In questo contesto, il decreto
legge si occupa praticamente di tutto. Dai videopoker (?) fino al cosiddetto terzo settore. Non poteva quindi
mancare un ´angolino'anche per le libere professioni. All'
art. 2, infatti, dopo quattro commi che si occupano
di disposizioni in materia fallimentare, ce ne sono altrettanti che si occupano di professioni.
Definire questo ´francobollo' riforma degli ordini e delle associazioni professionali, come taluno,
evidentemente privo del senso del ridicolo, non ha esitato a evidenziare, sembra decisamente eccessivo e, mi
si passi il termine, del tutto fuori luogo.
Ciononostante, i commenti hanno del tutto trascurato questo aspetto dividendosi, tra favorevoli e contrari, a
seconda del rispettivo punto di vista su un unico punto (anche perché altri, di rilievo, proprio non ce ne
sono).
Le associazioni, per essere riconosciute, non devono evidentemente svolgere attività regolamentate e quindi
invadere i campi che sono prerogativa degli ordini. Per ottenere questo obiettivo, del tutto logico e razionale,
è sufficiente che restino loro precluse le attività ´riservate'agli ordini o semplicemente quelle ´tipiche'
. In
altre parole, le associazioni possono fare ciò che vogliono (visto che di attività realmente ´riservate'agli
ordini, come il nostro, non ce ne sono o ce ne sono pochissime) oppure devono effettivamente far altro. Il
decreto legge sposa (ci sarebbe mancato altro) quest'
ultima tesi e ciò è risultato sufficiente per far incassare
al governo il consenso degli ordini e le vibrate proteste delle associazioni.
Al palo da anni
Mi domando dove stia, in tutto questo, la modernizzazione (di riforma, per carità, non parliamo neppure).
Ancora una volta si deve amaramente constatare che un tema considerato da tutti i governi (di destra e di
sinistra), ma anche, non dimentichiamolo, dagli stessi professionisti di questo paese, come assolutamente
prioritario continui a restare al palo ormai da diversi anni. Ho la sensazione che non vi siano assolutamente le
idee chiare sull'
argomento e i progetti di legge viaggino dal cassetto al tavolo (e viceversa) a seconda dei
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momenti politici e gli ordini (il Cup, in particolare) considerino un successo, per usare una metafora
calcistica, più il non prendere gol piuttosto che farli.
Credo che una serena riflessione sul tema non si faccia più da tempo circa le ragioni di fondo di una vera
riforma al passo con i cambiamenti del nostro paese e della nostra società. Interroghiamoci allora su cosa
chiede questo paese, cosa chiedono gli utenti dei servizi professionali, da un lato, e, dall'
altro, cosa chiedono
i professionisti in un contesto dove l'
innovazione, di prodotto e di processo, è ormai da tempo considerata
l'
elemento decisivo per quel salto di competitività sul quale si deve investire per una politica di effettivo
sviluppo. Cosa bisogna fare, in altre parole, per far crescere al meglio, come coltivare e come sfruttare quel
capitale intellettuale che è diventato quasi un tormentone definire ´ricchezza del terzo millennio'
, salvo poi
dimenticarsene al momento di varare le politiche adeguate per tutelarlo e valorizzarlo.
Competenza e correttezza
Le risposte non sono poi, in realtà, così difficili. L'
utenza, i nostri clienti, ci chiede sostanzialmente due cose:
competenza e correttezza. Professionisti in grado di adempiere a quel contributo tecnico qualificato richiesto
dal mercato e di farlo in una condizione di riconosciuta integrità morale e intellettuale. Quale sistema è in
grado di assicurare meglio un tale risultato: il mercato libero o l'
impianto ordinistico?
È davvero difficile accedere alla prima soluzione. Quante vittime (tra i clienti e, più in generale, nella
collettività) ci potrebbero essere prima che il mercato sia in grado di distinguere i competenti e i corretti da
quelli che non lo sono? Le prestazioni professionali hanno solo una valenza privatistica (cioè riguardano il
solo primo destinatario della prestazione resa) ovvero coinvolgono spesso interessi generali, diffusi, che non
possono essere tutelati efficacemente solo dal mercato?
Mi pare che, restando solo al nostro ambito, i recenti scandali finanziari abbiano ampiamente dimostrato
quali disastri possano perpetrarsi ove sia semplicemente il mercato a regolare le prestazioni di natura
professionale. Neppure la considerazione che l'
impianto ordinistico potrebbe soffocare la libera concorrenza
appare degna di rilievo.
Nessuno si spinge a sostenere che nel settore bancario ovvero assicurativo non ci sia oggigiorno concorrenza.
Ma neppure nessuno pensa che chiunque, al di fuori di regole e di controlli, si possa alzare il mattino e
fondare una banca o una compagnia di assicurazioni. Quindi concorrenza senz'
altro sì, anche in ambito
professionale, ma sempre tra soggetti qualificati e controllati.
Tutela dei terzi
A questo punto emerge quella che, in un paese moderno, deve essere la funzione degli ordini professionali.
Quella appunto di tutelare i terzi circa la competenza e la correttezza dei rispettivi iscritti. I programmi di
formazione professionale continua e i codici deontologici sono la testimonianza evidente di questa attività
che corrisponde appunto alla necessità sociale di ricevere una prestazione adeguata, sia dal punto di vista
oggettivo sia soggettivo. Si discute oggi moltissimo di indipendenza del professionista, di incompatibilità
dell'
attività professionale con altre attività, di funzioni pubbliche cui devono gravarsi i professionisti (si pensi
solo, nel nostro caso, alle recenti norme antiriciclaggio).
Che fine farebbe tutto questo e soprattutto gli interessi che per il tramite di ciò si vogliono tutelare se
prevalesse quella deregulation che alcuni auspicano? Perché dev'
essere del tutto chiaro che se si vuole
veramente il mercato deve scomparire anche qualsiasi regola deontologica o comportamentale per cui deve
risultare consentito esattamente tutto ciò che non è espressamente vietato. Senza alcuna ulteriore limitazione.
Non pare davvero questo l'
interesse sociale di un paese moderno.
Nessuna sovrapposizione
In questo contesto deve inquadrarsi anche la querelle tra ordini e associazioni. I primi devono raccogliere i
saperi consolidati, quelli che corrispondono a interessi e aspettative ormai diffusi; le seconde devono
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raccogliere invece i saperi emergenti, quelli che colgono le esigenze innovative di una società che cambia ma
che ancora non rappresentano interessi generalizzati. È quindi logico che non vi possa essere alcuna
sovrapposizione e il meccanismo di tutela dei terzi deve risultare differenziato come lo sono, per appunto, le
caratteristiche delle rispettive prestazioni.
Quando i saperi emergenti diverranno idonei a rappresentare interessi diffusi, si costituirà un relativo ordine
con tutte le caratteristiche di quelli già esistenti. Senza sovrapposizioni, perché il concetto di saperi
emergenti evoca il fatto che siano nuovi e cioè distinti da quelli già consolidati.
Un'
interpretazione diversa potrebbe condurre alla conclusione, davvero assurda, che si possano bypassare
regole e controlli facendo la stessa attività senza subirne le correlate conseguenze. Il che sarebbe davvero
assurdo.
Ecco quindi i cardini di una riforma che va realmente nella direzione degli interessi dal paese. Più (e non
meno) poteri e responsabilità per gli ordini (formazione, disciplina, coperture assicurative ecc.). Maggiore
responsabilizzazione sociale dei professionisti a fronte del ruolo riconosciuto dell'
importanza del capitale
intellettuale come fattore decisivo per lo sviluppo. Grande attenzione ai saperi emergenti e loro tutela in
associazioni riconosciute. Nessuna confusione e sovrapposizione tra i rispettivi ruoli, entrambi importanti ma
anche, per tutte le ragioni espresse, profondamente diversi.
Società tra professionisti
Ma non è finita qui. Come dicevo all'
inizio, la riforma, la modernizzazione, non la chiede solo l'
utenza. La
chiedono anche i professionisti (che vogliono, come si diceva, fare gol e non limitarsi a non prenderli). Che
cosa chiedono i professionisti alla riforma? Che cosa serve realmente per ridare slancio e competitività al
comparto delle libere professioni?
Anche qui due cose: più moderne regole sulla pubblicità e una figura dedicata di nuova società professionale.
Siamo in una società della comunicazione globale e non è davvero più accettabile che siano precluse forme
di libera diffusione all'
esterno di loghi e marchi professionali, di notizie dettagliate circa le caratteristiche
dello studio e dei suoi componenti, sia dal punto di vista organizzativo sia del relativo know how di cui
dispone. Così come non si può più continuare ad attendere la figura della società tra professionisti. Che non
può essere una di quelle già esistenti perché l'
attività professionale non è un'
attività commerciale e, per ciò
stesso, non ne può ricalcare le strutture.
Una società dove trovi valutazione non solo il capitale finanziario ma, soprattutto, la vera ricchezza di
un'
attività professionale che è appunto il capitale intellettuale. Con regole che prevedano esplicitamente
meccanismi di ripartizione del patrimonio diverse da quelle di ripartizione dei redditi (quest'
ultime slegate
dall'
apporto finanziario degli associati). Non si può davvero aspettare oltre. Non se lo può permettere il
paese, non se lo possono permettere i professionisti. Smettiamola quindi con inutili zuccherini e andiamo
fino in fondo in un processo riformatore che ha davvero molta attinenza con quel recupero di competitività di
cui tanto si parla e di cui questa categoria aspira a sentirsi parte e artefice. Mi auguro che anche su queste
colonne si sviluppi il dibattito che l'
argomento merita. (riproduzione riservata)
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ITALIA OGGI
A lezione di marketing
Con il mktg anche gli studi legali medio-piccoli si mettono sul mercato
Parecchi avvocati di studi legali di piccole dimensioni mi hanno chiesto se il marketing sia
applicabile anche alle loro realtà. La risposta è sì! I principi di marketing sono sempre gli stessi,
indipendentemente dalla dimensione dello studio. Ovviamente, la parte esecutiva e il budget
saranno molto diversi. In un piccolo studio, l'
avvocato deve imparare da sé cosa serve per fare del
buon marketing, anziché collaborare con un consulente o impiegare un esperto per occuparsi del
suo marketing. Tradizionalmente l'
avvocato è un generalista e in teoria può fornire tutti i servizi
legali che un cliente, privato, amministrativo o business potrebbe richiedergli. In pratica, però,
funziona sempre meno così: certamente, ci sarà sempre la figura dell'
avvocato di fiducia che si
occupa di un po'di tutto, simile al medico di famiglia. Andiamo da lui quando abbiamo dei
problemi di salute, però quando ci sono problemi più seri ci rechiamo sicuramente dallo specialista.
Lo stesso può dirsi per gli avvocati: un conflitto in materia di locazione si esporrà all'
avvocato di
casa, per la fusione di due società, invece, ci si rivolgerà a un avvocato specializzato, che se ne
occupa spesso, in modo da essere più sicuri e tranquilli che tutte le operazioni verranno svolte
rapidamente e con la massima qualità.
Un avvocato, anche se lavora da solo o con pochissimi collaboratori, ha sempre la scelta tra lo
stabilirsi come generalista al quale la gente si rivolge per i problemi quotidiani, oppure diventare
specialista, anche se oggi non è ancora possibile ai sensi del codice deontologico forense (art. 17)
farsi denominare specialista. Perché potrebbe avere senso diventare uno specialista?
Quando un avvocato è specializzato, può focalizzare tutte le sue forze su di un unico obiettivo, e
questo secondo il marketing è sempre positivo: probabilmente sarà in grado di attirare clienti più
grandi e/o casi più complessi che emergono in contesti economici dove circolano o sono in gioco
anche maggiori liquidità di denaro. Solitamente, più l'
avvocato è specializzato, meno concorrenti
avrà. Con le cifre altissime di avvocati generalisti in Italia, questa strada può davvero rivelarsi
quella vincente.
Un avvocato può specializzarsi in un'
area di practice, come per esempio il diritto familiare, il diritto
penale, il diritto del lavoro ecc., o invece in un determinato settore industriale, per esempio la
nautica o l'
industria alimentare, o su un certo tipo di cliente (anche geograficamente), come per
esempio, le piccole imprese e imprenditori della regione piemontese o della provincia di Modena.
Appena l'
avvocato ha la sua specializzation, perché l'
ha scelta o perché si è sviluppato così per caso,
deve pensare a come entrare in contatto con il cliente desiderato e/o i decision makers, ovvero le
persone che possono raccomandarci.
Deve sviluppare un programma per creare visibilità e affidabilità nei confronti di questi gruppi
target. Deve essere consapevole di dove vanno per informarsi ed educarsi sui temi legali, dove
vanno per networking, cosa leggono. Gli strumenti tipici per creare la visibilità e affidabilità sono
attività nelle associazioni nelle quali i gruppi target sono associati, che per i clienti di business
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possono essere associazioni industriali o professionali, per i clienti privati possono essere
associazioni di un certo interesse comune come quella dei locatori, o un club delle donne ecc. Altri
strumenti per creare affidabilità e mostrare expertise sono presentazioni, scrivere articoli o
occuparsi di formazione.
L'
attività promozionale invece, come opuscoli, siti web e seminari ci aiuta a restare in contatto
diretto con il gruppo target. Inoltre, anche associarsi con altri professionisti per completare le
proprie capacità e offrire un servizio più completo può essere molto utile.
Come ho scritto negli articoli precedenti, anche l'
avvocato solo deve fare un po'di ricerca di
mercato, deve conoscere bene la sua area e il tessuto economico nel quale vuole operare. Deve
sapere quali sono i veri problemi dei clienti desiderati, deve conoscere e usare il loro linguaggio e
deve essere in grado di fornire il servizio giusto nel modo giusto a un prezzo competitivo.
Ci deve sempre essere una ragione per la quale un cliente si reca da lui anziché da un concorrente.
Non ha senso fare tutto come gli altri, perché in questo caso, non esiste nessuna ragione perché una
persona si rechi proprio da lui. È sempre utile parlare con i clienti già esistenti, chiedere loro perché
sono venuti, perché hanno scelto lui, che cosa è importante per loro ecc. Si può chiedere
gentilmente se il cliente può compilare un questionario all'
inizio della collaborazione o dopo la
causa, per fare un'
indagine della sua soddisfazione. Così l'
avvocato saprà che cosa è stato
apprezzato o che cosa si potrebbe migliorare la prossima volta. Un vantaggio per un piccolo studio
rispetto agli studi più grandi consiste nella percezione diffusa che gli studi di piccole dimensioni si
occupino meglio del singolo cliente, perché lui è relativamente più importante per il successo dello
studio stesso.
Sarebbe un peccato screditare questa convinzione. Nel prossimo articolo continueremo a
focalizzarci sul marketing per gli studi legali di piccole dimensioni. email:
[email protected]
Silvia Hodges
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ITALIA OGGI
In breve
Penalisti
È stato convocato con comunicazione del presidente del consiglio delle camere penali il congresso
straordinario dell'
Unione che si terrà a Napoli nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2005. Il congresso avrà
il seguente ordine del giorno: modifiche dello statuto, approvazione del regolamento del centro
studi Aldo Marongiu, rapporti con l'Organismo Unitario dell'Avvocatura e con le altre
associazioni forensi.
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ITALIA OGGI
Per l'ingiunzione 8 euro
Anche i procedimenti di ingiunzione pagano il dazio di 8 euro come anticipazioni forfettarie dei
privati a favore dell'
erario per le notifiche a richiesta di ufficio. Il chiarimento, che porta altre
risorse alle casse dello stato, è contenuto in una circolare del dipartimento per gli affari di giustizia,
che ribadisce, chiarendo alcuni dubbi, la portata delle disposizioni della legge finanziaria 2005. La
circolare chiarisce che se pur nel procedimento di ingiunzione la notificazione a richiesta
dell'
ufficio è una ´mera eventualità'
, essa non può astrattamente escludersi alla luce dell'
articolo 640
del codice di procedura civile. La circolare ribadisce invece che le cause e le conciliazioni non
contenziose di valore non superiore a 1.033 euro sono soggette al solo contributo unificato e che le
indennità corrisposte ai giudici di pace non devono superare i 72 mila euro lordi l'
anno.
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IL SOLE 24 ORE
CASSAZIONE CIVILE • Va pesata la natura dell'
incarico
Le tariffe a « forfait » proibite agli avvocati
Opuscoli diffusi in ampie zone da un avvocato: questa è la forma di pubblicità condannata dalla sentenza
della Corte di Cassazione n. 6213 del 23 marzo 2005. Non è la forma editoriale a essere stata punita, ma la
violazione di principi di dignità e decoro della professione. Nel caso specifico, il professionista si era rivolto
a un pubblico indeterminato ( e numeroso), comunicando l'
entrata in vigore di nuove regole imposte
dall'
Unione europea sulla pubblicità professionale. Norme che — a dire dell'
avvocato — consentivano una
gestione della professione legale simile all'
impresa di servizi. La conseguenza, si leggeva nell'
opuscolo, era
la possibilità di offrire, finalmente, libera concorrenza e tariffe accessibili. Queste tariffe erano poi indicate
esponendo compensi fissi per specifiche e astratte prestazioni.Dinanzi a un opuscolo del genere v'
è stata la
reazione dell'
Ordine professionale, che ha censurato il legale per violazione dell'
obbligo di correttezza:
infatti, la tariffa professionale impone di tenere conto della complessità e durata dell'
incarico, senza
possibilità di stabilire cifre forfettarie e fisse per prestazioni astratte ( una lettera, una citazione, una
denuncia). Inoltre, non è apparso decoroso offrire servizi legali allo stesso modo in cui si pongono in vendita
merci, poiché così si realizza una forma di pubblicità vietata e si accaparra la clientela con mezzi scorretti.
Le sanzioni irrogate dall'
Ordine locale al professionista, e soprattutto la condanna del metodo e dell'
opuscolo
utilizzati, sono state confermate dalla Cassazione sottolineando alcuni punti cardine della materia.
Innanzitutto, la tariffa professionale degli avvocati può stabilire minimi e massimi inderogabili, in quanto
frutto di una volontà sia degli ordini professionali che dello Stato. La clausola di inderogabilità non è
comune a tutte le professioni: è presente per quelle tecniche ( ingegneri ed architetti), ma non per altre, come
i chimici: questi ultimi, quindi, possono concordare una retribuzione inferiore ai minimi tariffari ( Tar
dell'
Aquila, 21 marzo 2005 n. 126). Quindi, da un lato l'
attività professionale dell'
avvocato è equiparata a
quella d'
impresa, ma dall'
altro le tariffe professionali non sono libere come i prezzi dei beni prodotti dalle
imprese, dovendo subire la clausola dell'
inderogabilità.
La Cassazione, nel confermare la censura irrogata all'
avvocato, ribadisce che l'
informazione pubblicitaria
professionale è legittima, al punto tale da essere dettagliatamente regolata per adeguarla alle nuove regole
comunitarie su concorrenza e tutela del consumatore. Tuttavia, esiste un limite rappresentato dal decoro e
dalla dignità della professione, valori che possono far condannare una pubblicità espressa in modo non
corretto. Quale sia il giusto peso del decoro, è poi chiarito dalla stessa Cassazione, che ritiene illecite le
affermazioni di inesistenti innovazioni normative, citate solo per richiamare l'
attenzione del potenziale
cliente, aggiungendovi poi un tariffario di prestazioni a misura fissa che pone la professione forense sullo
stesso
piano
della
gestione
di
un'
impresa
di
servizi
di
stampo
mercantilistico.
La sentenza è quindi severa nei confronti del professionista, ma lascia spazi a una pubblicità più seria: ad
esempio, l'
invio di opuscoli risulta legittima ( a norma dell'
articolo 17 del codice deontologico), ma è anche
legittimo l'
invio a tappeto di opuscoli, a mezzo posta e a tutti i cittadini di un comune.
Ancora, non si possono elencare prestazioni a misura fissa, ma è consentito illustrare i propri onorari purché
all'
interno dei minimi e massimi tariffari; infine, non è corretto fare affermazioni esplosive relative alla
generica entrata in vigore di nuove norme che consentirebbero un nuovo modello di gestione della
professione ( con offerta di tariffe fisse), ma viceversa si può approfittare dell'
entrata in vigore di innovazioni
legislative ( effettive), indicando un proprio ramo di specializzazione che coincide con il nuovo settore.
Guglielmo Saporito
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ITALIA OGGI
Lavoro gdp, niente competenza per il g.a.
Non sussiste giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto che
lega i magistrati onorari all'
amministrazione della giustizia, non essendo esse assimilabili alle
controversie aventi a oggetto il rapporto di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Questo è quanto ha sancito il Tar Lazio (Roma, sezione I) con la sentenza dell'
11 marzo 2005 n.
1797. Nel caso in esame il titolare dell'
ufficio di giudice di pace a Napoli aveva impugnato la
circolare con cui il ministero della giustizia aveva interpretato l'
articolo 11, comma 2, della legge 21
novembre 1991, n. 374, come modificato dal dl 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, secondo cui ´ai magistrati onorari che esercitano
la funzione di giudice di pace è corrisposta un'
indennità di 70 mila lire (ora 36,15 euro) per ciascuna
udienza civile o penale, anche se non dibattimentale'
, nel senso che in materia penale l'
indennità
indicata spettava a condizione che l'
udienza si fosse effettivamente tenuta, con la conseguenza che
nulla era invece dovuto se, nel giorno stabilito, l'
udienza in concreto non si era tenuta per mancanza
di procedimenti iscritti a ruolo. Più precisamente la circolare impugnata aveva ritenuto che al
giudice di pace spettasse l'
indennità sopra indicata se l'
udienza non avesse avuto luogo solo in
materia civile, in quanto in tale materia il giudice onorario, anche in mancanza di procedimenti
iscritti a ruolo, era obbligato a garantire la propria presenza in sede ´al fine di consentire la
trattazione delle domande proposte oralmente ai sensi dell'
articolo 316, comma 2, cpc'
. In materia
penale, invece, non sussisteva analogo diritto ´in considerazione del fatto che se non vi sono
procedimenti fissati, non è necessaria la presenza del magistrato onorario in udienza'
. Il Tar del
Lazio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. È opinione del collegio, infatti,
che le controversie relative al rapporto che lega i magistrati onorari all'
amministrazione della
giustizia non siano assimilabili alle controversie aventi a oggetto il rapporto di lavoro dei magistrati
ordinari, amministrativi e contabili (per le quali è stata mantenuta, pur a seguito della cosiddetta
contrattualizzazione del pubblico impiego, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo da
parte dell'
articolo 63 del dlg 30 marzo 2001, n. 165). In particolare, è stato di recente affermato che
l'
esercizio delle funzioni di magistrato onorario (nel caso esaminato si trattava di giudice onorario di
tribunale, ma i principi affermati sono applicabili anche al caso dei giudici di pace data l'
identità di
natura del rapporto che lega le due categorie di magistrati onorari all'
amministrazione della
giustizia) non è riconducibile a un rapporto di impiego pubblico, ma solo a una relazione di servizio
onorario. La conseguenza di ciò è che la giurisdizione in ordine alle controversie inerenti al relativo
rapporto si determina, secondo i criteri generali di riparto, alla stregua della posizione soggettiva
sostanziale (diritto soggettivo o interesse legittimo) dedotta in giudizio. (riproduzione riservata)
Francesca De Nardi
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Il praticante "emigrato" non può saltare la scuola forense
Il praticante avvocato che abbia svolto il proprio tirocinio presso uno studio legale estero deve
comunque frequentare la scuola forense. A stabilirlo è la prima sezione del Tar Veneto con la
sentenza 1072/05 (qui leggibile nei documenti correlati).
Il Tribunale veneziano ha respinto il ricorso di un aspirante legale che dopo aver svolto pratica
forense autorizzata presso uno studio legale a Mosca si era visto negare dall’Ordine di Venezia il
certificato di compiuto tirocinio. Per dirsi compiuta, infatti, il professionista deve anche frequentare
almeno i ¾ delle lezioni presso la scuola forense. Ma non solo. Anche se ha ottenuto dall’Ordine
l’autorizzazione a svolgere il tirocinio presso uno studio legale estero, il praticante deve comunque
trovare il modo di conciliare la pratica con l’obbligo di frequenza minima richiesto dal regolamento.
(cri.cap)
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Tar Veneto – Sezione prima – sentenza 16 febbraio – 21 marzo, n. 1072
Presidente De Zotti – relatore Franco
Ricorrente Mosconi – controricorrente Consiglio dell’ordine avvocati di Venezia
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con il ricorso introduttivo, di cui in epigrafe, il dr. Mosconi, - che, iscritto nell’albo dei praticanti
avvocati, aveva svolto pratica forense autorizzata presso uno studio legale di Mosca per due
semestri - impugna la delibera in data 8 novembre 2004 con la quale il Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Venezia non ha accolto l’istanza del 21 ottobre 2004 di rilascio del certificato di
compiuta pratica, e la relativa nota di comunicazione del 9 novembre.
A sostegno del gravame lo stesso deduce violazione dell’articolo 15 del regolamento per la
disciplina della pratica forense e dell’articolo 3 della legge 241/90 censurando l’assoluta carenza di
motivazione della missiva, ove nemmeno si riporta il contenuto della delibera.
Con ulteriore motivo deduce ancora violazione dell’articolo 15 cit. per non aver mai il Consiglio
comunicato le ragioni ostative al rilascio del certificato.
Costituitosi in giudizio, il Consiglio dell’ordine depositava estratto del verbale della seduta dell’ 8
novembre 2004 donde sì evince che la richiesta del ricorrente era stata respinta per non avere egli
frequentato un numero minimo di lezioni presso la scuola forense, eccependo che il ricorrente, pur
in possesso degli estremi della delibera, mai l’ ha richiesta, e che è ben noto che, per l’articolo 13
del regolamento, occorre seguire, nel corso di due semestri consecutivi, almeno i ¾ delle lezioni,
laddove il Mosconi ha frequentato solo cinque lezioni, carenza non surrogata dalla pratica, pur
autorizzata, svolta in Russia (del che l’interessato era stato informato). Le ragioni ostative al rilascio
gli erano, dunque ben note.
Con motivi aggiunti, rivolti alla precitata delibera, si prospetta l’incompatibilità dell’articolo 22 del
menzionato regolamento (che consente di svolgere la pratica all’estero per due semestri) e l’articolo
13 su richiamato nel senso che l’applicazione dell’uno esclude l’operatività dell’altro. In subordine,
si impugna detto articolo 13, che sarebbe illegittimo se interpretato nel senso che comunque occorra
frequentare l’indicato numero minimo di lezioni della scuola forense, stante la rilevata oggettiva
incompatibilità.
Resiste il Consiglio, con diffuse memorie, anche di replica ai motivi aggiunti.
Per quanto concerne il dedotto difetto di motivazione (con il ricorso introduttivo), osserva il
Collegio che, se pure la comunicazione dell’8 novembre 2004 non riportava il contenuto della
delibera di diniego, il contenuto di questa da una parte era in qualche modo già noto (e poteva
comunque essere ottenuta con richiesta di accesso), dall’altro è stato, successivamente, palesato,
tanto che il ricorrente ha proposto, contro la stessa, motivi aggiunti. La censura, pertanto, non può
condividersi.
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Con i riferiti motivi aggiunti, poi, si è prospettata una pretesa incompatibilità con gli articoli 13 e 22
del regolamento per la disciplina della pratica professionale. Ma tale incompatibilità non sembra
sussistere, da un lato in ragione di un’interpretazione congiunta e coordinata, dall’altro (sul piano
sostanziale) perché non appare irragionevole esigere la frequenza di un numero minimo di lezioni
della scuola forense, presupposto indispensabile per una buona preparazione alla pratica forense.
Se, poi, taluno abbia ottenuto dall’Ordine l’autorizzazione a svolgere pratica presso un studio legale
estero, starà all’interessato fare in modo di conciliare detta pratica all’estero con l’obbligo di
frequenza minimo richiesto, non senza giustificazione, dal regolamento.
Per tali ragioni pare insostenibile la dedotta illegittimità, in via subordinata, dell’articolo 13.
Conclusivamente, per le ragioni suesposte, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, rigettato.
Si provvede sulle spese di giudizio come da dispositivo.
PQM
Il Tar per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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IL SOLE 24 ORE
STUDI DI SETTORE • Al traguardo i decreti di approvazione degli strumenti Arriva il nuovo
Gerico
Professioni, il Fisco cambia linea
Meno peso a beni strumentali e anzianità e più spazio al valore della prestazione Tessile: energia
decisiva
Quadro ultimato per le regole 2004 2005 sugli studi di settore. La « Gazzetta Ufficiale » di ieri
pubblica, oltre ai decreti di approvazione dei nuovi studi, le " note metodologiche" con le regole di
dettaglio cui dovrà attenersi la futura versione di Gerico, con riferimento agli studi nuovi e
revisionati, aventi decorrenza dal periodo d'
imposta 2004. Per i contribuenti interessati da queste
novità non resta che aspettare il varo di Gerico 2005, che dovrebbe essere disponibile tra un paio di
settimane. Per gli studi di settore che non subiscono alcun cambiamento dal 2004, invece, la
prossima versione di Gerico non potrà che ricalcare il software già in vigore per il 2003.
Gerico 2005. Le novità, nell'
ambito degli studi di settore approvati con i decreti pubblicati ieri,
riguardano prevalentemente i professionisti, il settore manifatturiero e il comparto dei servizi ( bar,
ristoranti e lavanderie). A quest'
ultimo riguardo, la peculiarità di rilievo è data dal fatto che Gerico
2005 sarà in grado di determinare il ricavo congruo applicando al costo del venduto una percentuale
differenziata in modo da tener conto della fascia tariffaria di appartenenza dell'
esercente. Le tariffe
e i prezzi applicati sono, infatti, quelli rilevati con i questionari a suo tempo predisposti per
l'
evoluzione degli studi.
Professionisti. Il meccanismo di calcolo del compenso congruo cambia completamente rispetto alla
versione " sperimentale" del passato, divincolandosi d'
ora in poi dal peso esorbitante che veniva
dato al valore dei beni strumentali e all'
anzianità professionale. Per migliorare la stima dei
compensi, pertanto, la funzione di regressione ( attraverso cui Gerico calcola il compenso congruo),
terrà conto del numero delle prestazioni effettuate, distintamente per tipologia. Il nuovo software
sviluppa, per tutte le attività professionali soggette a " monitoraggio", i criteri di calcolo utilizzati in
passato per lo studio relativo all'
attività notarile. Il valore medio dichiarato per ciascuna prestazione
fornirà, insieme al dato quantitativo, l'
indicazione essenziale circa la congruità dei compensi.
Tale valore potrà essere diverso anche nell'
ambito di una stessa tipologia di prestazione, in quanto il
software terrà conto di un insieme di fattori quali il contesto territoriale, l'
esperienza professionale e
l'
impegno profuso nello svolgimento dell'
attività.
Inoltre, il software metterà sotto controllo la struttura dei costi, evidenziando l'
incongruenza quando
i compensi non risulteranno in linea.
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« Tac » . Per i settori in crisi nel comparto manifatturiero del tessile abbigliamento e calzature
(«Tac») la versione " monitorata" del software in arrivo introduce un correttivo congiunturale
poggiato sulla presumibile riduzione, rispetto al passato, dei consumi di energia elettrica. Tali
consumi, infatti, sono stati assunti come elemento indicatore di ciclo economico. L'
impresa
usufruirà dello " sconto" correttivo se i consumi di energia elettrica e i ricavi diminuiscono,
contemporaneamente, nell'
anno di applicazione dello studio ( periodo d'
imposta 2004) e nell'
anno
cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio di settore ( 2001 o 2002). Tale
correttivo, in altre parole, sarà rilevato in base al numero dei kilowatt e verrà utilizzato come fattore
moltiplicativo delle cosiddette " variabili di stock" della funzione di ricavo ( per ridurre l'
incidenza
del valore dei beni strumentali, del numero di collaboratori familiari e delle superfici di
produzione).
Nelle funzioni di ricavo, infatti, le variabili indipendenti si distinguono tra variabili di stock e di
flusso ( queste ultime rappresentate da costo del venduto, costo per la produzione di servizi, spese
per lavoro dipendente e spese per acquisti di servizi). Le variabili di flusso non pongono particolari
problemi in quanto sono in grado solitamente di seguire gli andamenti congiunturali.
Esse, infatti, aumentano al crescere dei ricavi e si riducono nel caso di compressione delle vendite.
Le variabili di stock, invece, per loro natura, possono essere considerate poco sensibili agli
andamenti congiunturali, soprattutto con ciclo economico negativo. In altre parole, nel breve
periodo accade che collaboratori familiari, soci e beni strumentali non sono rapidamente "
ridimensionabili". Per questo la formula del software cerca di ridurre l'
incidenza di queste variabili
tenendo conto della flessione rilevata nei consumi di energia ( i dati, anche per l'
annualità arretrata,
verranno indicati dal contribuente con il modello dei dati rilevanti per l'
applicazione degli studi da
allegare a Unico 2005). LUIGI LOVECCHIO
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IL SOLE 24 ORE
HACKER IN TRIBUNALE ( PER GIOCO)
Il sistema giustizia resta senza difesa dai pirati informatici
TORINO • Prima la sorpresa, poi la presa d'
atto di quanto ci sia ancora da fare per rendere
impermeabili i gangli informatici della giustizia italiana. Erano questi gli stati d'
animo più diffusi
ieri fra i magistrati e gli avvocati nell'
aula magna del tribunale di Torino, dove si è svolto il «
Security day » , convegno annuale sulla sicurezza dei dati negli uffici giudiziari, organizzato dalla
corte d'
appello di Torino e dal gruppo Sisge.
A Marco Basso, specialista di Sisge, sono bastati un cavetto, un personal computer e una stampante
connessa alla rete.
Con questo armamentario ha dimostrato quanto è facile violare la rete, i server e i computer che
custodiscono documenti importanti. Sotto gli sguardi di Giancarlo Caselli, procuratore generale
della corte d'
appello di Torino, e di Bruno Tinti, magistrato referente per l'
informatica, Basso ha
realizzato una simulazione penetrando in una struttura informatica interna al Palazzo di giustizia:
non la rete vera, bensì una rete parallela creata ad hoc. Per iniziare il gioco, è bastato collegarsi alla
stampante con un miniswitch, dotato di tecnologia radio. Da lì, ricorrendo a programmi scaricabili
da Internet, prima ha messo sotto controllo il Pc di un magistrato fittizio, poi ha preso possesso del
server in cui questi potrebbe tenere i suoi atti. Scoprendo la password con un altro programma
pirata, il finto hacker li ha perfino modificati. Infine, si è impossessato della posta elettronica del
magistrato e ha preso, a suo nome, informazioni dal casellario giudiziario e dall'
anagrafe tributaria.
La performance ha reso evidenti i rischi strutturali della giustizia. Che però possono essere ridotti. «
Basterebbe — dice Tinti — un uso ordinato e consapevole dei sistemi di sicurezza più elementari »
. Questo approccio, spesso, non c'
è: secondo l'
attività di analisi del rischio condotta da Sisge, su 500
utenti che lavorano nell'
amministrazione della giustizia di Torino, il 48% ha ammesso di avere
comunicato a terzi la propria password, spesso scelta con criteri troppo semplici, facilmente
scardinabili. Su 1.882 password, 891 sono state indovinate da un programma pirata in sei secondi;
le altre nei successivi sei minuti. « Le nostre infrastrutture — precisa Floretta Rolleri del ministero
della Giustizia — sono di buon livello. Ma il rischio si annida nelle cattive abitudini e
nell'
impreparazione. Perciò stiamo diffondendo il patentino informatico europeo. Entro il 2007 la
metà delle oltre 50.000 persone impegnate nella nostra amministrazione lo avrà conseguito » .
Paolo Bricco
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ITALIA OGGI
In G.U. la decisione del garante che fissa i casi in cui è possibile la sanatoria
Privacy, agevolati i ricorsi
Le istanze con vizi formali sono regolarizzabili
Porte aperte al garante della privacy. I ricorsi anche se irregolari possono essere sanati. Anche se presentano
lacune il garante inviterà alla regolarizzazione quindi il ricorso potrà procedere. I casi di regolarizzazione dei
ricorsi sono stati definiti dal garante con deliberazione n. 16 del 23/12/2004, pubblicata in G.U. n. 66 del 21
marzo 2004. L'
ampiezza dei casi in cui è possibile regolarizzare è giustificata dal fatto che i ricorsi possono
essere presentati direttamente dagli interessati senza obbligo di rivolgersi a un legale o comunque a un
consulente. Si corre dunque il rischio che il ricorso vada incontro all'
inammissibilità nelle ipotesi in cui
ricorra un vizio dell'
atto o della procedura. La regolarizzazione dei ricorsi è lo strumento previsto dal codice
della privacy per impedire che meri vizi di forma impediscano la tutela sostanziale del diritto alla
riservatezza. Il garante segnala al ricorrente l'
irregolarità sanabile e l'
interessato può porvi rimedio, senza
pregiudicare l'
ulteriore corso del procedimento. Le ipotesi di regolarizzazione sono in sintesi le seguenti. Può
essere salvato il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un'
altra persona fisica
o giuridica, o trasmesso all'
ufficio del garante con modalità diverse da quelle indicate dal codice (per
raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente
presso l'
ufficio). Sanabili anche gli errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, dell'
eventuale
procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali. Sarà altresì possibile integrare il ricorso
con la data della richiesta, rivolta al titolare del trattamento o indicare i gravi motivi d'
urgenza per i quali non
si è potuta presentare. Regolarizzabile anche la sottoscrizione del ricorso, che deve essere autenticata a meno
che la firma sia digitale oppure apposta di fronte a un funzionario del garante o da un procuratore speciale
iscritto all'
albo degli avvocati. Il ricorrente, poi, che abbia omesso di allegare copia dell'
istanza rivolta al
titolare o dell'
eventuale procura conferita all'
avvocato, potrà produrla in sede di regolarizzazione del ricorso.
Così come, se non lo abbia fatto, potrà indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda e il
domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene offerta anche a chi non abbia
dimostrato di aver versato i diritti di segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per
l'
ammissione al patrocinio a spese dello stato. Ai fini del ricorso al garante occorre comunque che
l'
interessato abbia preventivamente messo in mora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
con un'
apposita comunicazione (il cui facsimile è disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it). Peraltro va
sottolineato che in nessun modo all'
autorità garante possono essere rivolte domande volte al conseguimento
del risarcimento dei danni. Per le controversie in ordine alla responsabilità civile per danni il soggetto
competente è il giudice ordinario. Il garante tratta le questioni relative all'
esercizio dei diritti dell'
interessato
di cui all'
articolo 7 del codice della privacy, ma non può assumere decisioni sui profili economici collegati al
pregiudizio subito. Peraltro all'
esito del ricorso il garante può condannare il soccombente a rifondere le spese
del ricorso stesso, fissate in misura forfettaria. (riproduzione riservata) A.Ciccia
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ITALIA OGGI
Le sezioni unite della Corte di cassazione risolvono un contrasto interpretativo sull'
argomento
Procura valida con firma illeggibile
Autografo irrilevante se il nome risulta dal mandato al legale
La firma illeggibile non cancella la procura. Secondo la Cassazione, l'
autografo è irrilevante quando
il nome di ´chi sta in giudizio'
, persona fisica o società, risulti chiaramente dal testo dell'
atto con cui
si dà mandato di rappresentanza all'
avvocato o da una certificazione del difensore. Ma anche
quando il nome sia chiaramente ricavabile, nel caso di una società, da una specifica carica. Così le
Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 4814 del 7 marzo 2005, hanno risolto un
contrasto interpretativo sull'
articolo 83, comma 3, del codice di procedura civile. E cioè sugli effetti
della illeggibilità della firma di chi conferisce procura al difensore.
Il fatto. Il caso all'
esame dei giudici di legittimità, nell'
ambito di una causa in materia di lavoro,
riguardava la ´procura alla lite che era stata redatta a margine dell'
atto con affidamento dell'
incarico
professionale'a due avvocati da parte di una società datrice di lavoro, per proporre ricorso in
appello contro la pronuncia di primo grado. La firma ´poco leggibile'apposta su quella procura fu
alla base della richiesta di nullità dell'
appello. Richiesta che poi anche la Cassazione, come già
accennato, ha respinto, rinviando la questione, nel merito alla Corte d'
appello. L'
illeggibilità della
firma del conferente la procura alla lite, spiegano i giudici di legittimità, apposta in calce o a
margine dell'
atto con il quale sta in giudizio una persona o una società esattamente indicata con la
sua denominazione, è irrilevante. Ciò non solo quando il nome del ´sottoscrittore'risulti dal testo
della procura stessa o dalla certificazione d'
autografia del difensore, ovvero dal testo di quell'
atto,
ma anche quando il nome, nel caso di una persona giuridica, ´sia con certezza desumibile
dall'
indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il
tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese'
. Quanto al caso in
rassegna, la Cassazione ha osservato che ´in assenza di tali condizioni'
, e nei casi in cui non si
faccia riferimento ad alcuna funzione o carica specifica, si ´determina nullità relativa'
. Nullità che la
controparte può opporre con la prima difesa secondo quanto disposto dall'
articolo 157 del codice di
procedura civile. In questo modo, spiegano ancora le Sezioni unite, si obbligherebbe la controparte
´a integrare con la prima replica la lacunosità dell'
atto iniziale, mediante chiara e non più
rettificabile notizia del nome dell'
autore della firma illeggibile'
. Qualora questa integrazione non
fosse presentata, oppure fosse inadeguata o, ancora, fosse presentata troppo tardi, la procura sarebbe
invalida e, conseguentemente, inammissibile il relativo l'
atto.
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I precedenti orientamenti. Completamente diversi i precedenti giurisprudenziali. Con la sentenza
1167 del '
94 sempre le sezioni unite avevano affermato l'
invalidità della procura relativa a un
ricorso per Cassazione con firma illeggibile, e quindi l'
inammissibilità del ricorso stesso, ´quando il
nome del sottoscrittore non risulti dal contesto del mandato o della certificazione di autografia resa
dal difensore, né dal contesto dell'
impugnazione, né da altri atti già esistenti al tempo del
conferimento della procura medesima'
. (riproduzione riservata)
La posizione della Corte di cassazione, con particolare riferimento al caso di una società, si basa sul
rilievo dell'
identificabilità del titolare del potere di rappresentare la società e della conoscibilità
della sua firma attraverso il registro delle imprese. Fonte, quest'
ultima, che consente di acquisire
notizia circa la carica sociale spesa da chi conferisce la procura e, quindi, circa il nome, la firma e i
poteri. Dino S.Medici
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IL SOLE 24 ORE
Cassazione penale / Giusto processo
Incompatibilità a maglie strette
Il Pm che ha esercitato le funzioni dell'
accusa nei confronti di un imputato non può mai svolgere in
seguito quelle di giudice nello stesso procedimento. Neanche se si è limitato a presenziare a una
sola udienza, dove peraltro è stato solo deciso il rinvio del processo.
La terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza 12304 depositata ieri, interpreta nel modo
più garantista le norme sull'
incompatibilità dettate dall'
articolo 34 del Codice di procedura penale.
La pronuncia accoglie il ricorso di un imputato contro l'
ordinanza della corte d'
appello di Catania,
che ne aveva rigettato l'
istanza di ricusazione di uno dei giudici di secondo grado. Il magistrato
aveva appunto partecipato a una sola udienza del I grado come Pm, durante la quale il processo era
stato rinviato.
Secondo la Cassazione tanto basta a giustificare l'
incompatibilità. Per la terza sezione, infatti, è
indubbio che « il pubblico ministero formalmente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in
dibattimento in relazione ad un determinato procedimento anche se si provvede al mero rinvio della
causa » . Questa interpretazione è necessaria in quanto il pubblico ministero ha « la cognizione di
tutti gli atti di indagine che la pubblica accusa ha acquisito, nel caso di specie, in funzione del
dibattimento, e quindi anche di altri non destinati a entrare a far parte del fascicolo processuale di
cui prende cognizione il giudice » . Inoltre, bisogna tenere presente la « finalità accusatoria in
funzione della quale detta cognizione è stata acquisita » dal magistrato.
Di conseguenza con l'
esercizio delle funzioni di Pm, anche per una sola udienza di rinvio, « non può
che ritenersi venuta meno (...) la garanzia di terzietà e imparzialità dell'
organo giudicante, imposta
dall'
articolo 111, comma 2, della Costituzione » , come modificato dalla riforma del giusto
processo.
Ecco allora che l'
articolo 34, comma 3, del Codice di procedura penale deve essere necessariamente
interpretato in senso ampio ed estensivo e quindi scatta l'
incompatibilità nei confronti del magistrato
che ha esercitato le funzioni di pubblico ministero ad assumere quelle di giudice nel medesimo
procedimento, anche se l'
esercizio delle funzioni di Pm ha avuto carattere occasionale e non si è
risolto nella richiesta di provvedimenti specifici. G. D. DO.
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Rassegna stampa - Ordine degli Avvocati di Taranto