LE ISTITUZIONI FORENSI
Convegno 06/11/2015 – Brescia
Movimento Forense
Sezione Territoriale di Brescia
Avv. Barbara Dalle Pezze
D
a qualche anno mi sto dedicando alla politica forense, ed un percorso obbligato
è stato quello di studiare le ISTITUZIONI FORENSI, nel loro evolvere e
trasformarsi, alla luce dell’incalzare degli eventi, delle norme, e dell’animo di chi
quelle stesse Istituzioni incarna in un dato contesto storico.
Non è una semplice questione di norme e regolamenti.
E’ una faccenda di uomini, di avvocati, di idee riguardo ad una professione.
Ed il palcoscenico non è l’astrazione di un qualche palazzo storico.
Nossignori: il palcoscenico, che è protagonista a sua volta, è la storia stessa, ed il contesto sociale e
culturale in cui la vita forense e le sue istituzioni si trovano (volenti o nolenti) a navigare.
Ritengo che (soprattutto oggigiorno) un avvocato (ma la cosa vale per qualsiasi professionista) non
possa ignorare l’attività delle istituzioni di categoria. Ciascuno, infatti, è chiamato ad un percorso di
conoscenza e di interazione, per contribuire alla vita della professione forense, che sta cambiando,
evolvendo. E ci sono decisioni da prendere, che ci riguardano tutti.
Ed allora, il primo passo è quello della CONOSCENZA.
Con questo piccolo opuscolo, ho cercato di esporre una piccola disamina delle ISTITUZIONI FORENSI,
alla luce della normativa vigente, facendo cenno alle principali problematiche ancora aperte.
Concludo suggerendo a tutti di leggere (e non una sola volta) questo meraviglioso testo del Collega
Avv. Antonino Ciavola:
Avvocati, Congresso e rappresentanza, di Avv. Antonino Ciavola, pubblicato in www.altalex.it
(questo è il link: http://www.altalex.com/documents/news/2004/11/02/avvocati-congresso-erappresentanza )
Sempre a disposizione, Avv. Barbara Dalle Pezze
(Movimento Forense – Responsabile Dipartimento Scientifico
ISTITUZIONI FORENSI
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Quali sono?
Ordine Circondariale Forense (Assemblea Iscritti, COA, etc.)
Consiglio Nazionale Forense (CNF)
Congresso Nazionale Forense
“Organismo chiamato ad attuare i deliberati del Congresso”
Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD)
(non scordiamo, la Cassa Nazionale di Previdenza Forense)
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
TITOLO III
TITOLO V
CAPO I – ORDINE FORENSE – Art. 24
CAPO II – ORDINE CIRCONDARIALE - Artt. 25/
33
CAPO III – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE –
Artt. 34/ 38
CAPO IV – CONGRESSO NAZIONALE FORENSE –
Art. 39
CAPO I – ART. 50 CONSIGLI
DISTRETTUALI DI DISCIPLINA
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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense
Art. 1 - Disciplina dell'ordinamento forense
La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali,
disciplina la PROFESSIONE DI AVVOCATO.
L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza
giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività' della difesa e della
tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la
cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con
criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante REGOLAMENTI ADOTTATI CON DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni
dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di
interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. ….[…]
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Titolo III - ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I - L'Ordine Forense
Art. 24 L'ordine forense
Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
L'ordine forense si articola negli ORDINI CIRCONDARIALI e nel CNF.
Il CNF e gli ORDINI CIRCONDARIALI sono enti pubblici non economici a carattere associativo
istituiti
 per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole
deontologiche,
 nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio
della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel
rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro
della giustizia.
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Capo II - Ordine Circondariale
Art. 25 - L'ordine circondariale forense
Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario.
L'ORDINE CIRCONDARIALE HA IN VIA ESCLUSIVA LA RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA A LIVELLO LOCALE E PROMUOVE I
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le
modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1.
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Art. 26 - Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto
Sono ORGANI dell'ordine circondariale:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
Il PRESIDENTE rappresenta l'ordine circondariale.
Art. 27 - L'assemblea
L'assemblea e' costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa:
1) elegge i componenti del consiglio;
2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3) esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio;
4) esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
L'assemblea, previa delibera del consiglio, E' CONVOCATA dal presidente (o, in caso di suo impedimento,
dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione).
- almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
- su delibera del Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.
- L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio
successivo alla scadenza.
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Il consiglio dell'ordine (artt. 28 e 29)
Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto:
a) da 5 membri, qualora l'ordine conti fino a 100 iscritti
b) da 7 membri, qualora l'ordine conti fino a 200 iscritti
c) da 9 membri, qualora l'ordine conti fino a 500 iscritti
d) da 11 membri, qualora l'ordine conti fino a 1.000 iscritti
e) da 15 membri, qualora l'ordine conti fino a 2.000 iscritti
f) da 21 membri, qualora l'ordine conti fino a 5.000 iscritti
g) da 25 membri, qualora l'ordine conti oltre 5.000 iscritti
Per la validità delle riunioni del consiglio e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.
Per la validità delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Art. 29 - Compiti e prerogative del consiglio
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come
integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense.
A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative
atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il
certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
formazione continua in capo agli iscritti;
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e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le
associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi
ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;
h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la
professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse,
adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle
controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso
stabilite;
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o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra
costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle;
degli accordi sui compensi e' redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo
esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e
delle competenze istituzionali dei singoli consigli.
Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università,
provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e
promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come
oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione1;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario
segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
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Art. 51 Costituzione
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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GESTIONE FINANZIARIA e AMMINISTRAZIONE DEI BENI dell’Ordine
La “Tassa di iscrizione annuale”
La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente
a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività
ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per
l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio e'
autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco
o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e
tessere e per i pareri sui compensi.
L'entità' dei contributi e' fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
Il consiglio provvede alla RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al
CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per
l'anno di competenza.
Attenzione: Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione
dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura
disciplinare. La sospensione e' revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
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Art. 33 - Scioglimento del consiglio
Il consiglio e' sciolto:
a) se non e' in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario,
nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente
entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra
gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della
giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
Art. 28, comma 7-8 – Durata della carica
Il consiglio dura in carica UN QUADRIENNIO e scade il 31 dicembre del quarto anno.
Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio
neoeletto.
L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
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Appartengono all’Ordine Circondariale
COLLEGIO DEI REVISORI (Art. 31) = verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo
annualmente in sede di approvazione del bilancio.
COMMISSIONI DI LAVORO PRESSO I COA (Art. 32)
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEGLI AVVOCATI (Art. 25, comma4)
SPORTELLO PER IL CITTADINO (Art. 30) = volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la
fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
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L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COA
Art. 28 legge 247/2012
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con VOTO SEGRETO in base a REGOLAMENTO
adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
Principi normativi:
1) Il riparto dei consiglieri da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio
tra i generi (art. 51 Cost.).
- Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.
- La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di
preferenze se destinate ai due generi
Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in
corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto per la tutela del genere meno
rappresentato.
2) Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere,
arrotondati per difetto.
Risultano ELETTI coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione, tra coloro che abbiano uguale anziana di
iscrizione, il maggiore di età.
Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può
proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione.
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La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.
I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati.
La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il precedente
Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere.
Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente.
A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari
anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
Incompatibilità
La carica di consigliere e' incompatibile con quella di:
consigliere nazionale
componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Forense
membro di un consiglio distrettuale di disciplina
L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro
trenta giorni dalla proclamazione.
Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi
giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
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DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 2014, n. 170
Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli
degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Art. 4 - Convocazione elettorale
Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno 30
giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della
data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal
presente regolamento.
L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il
numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di
posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. E' affisso in modo visibile dal
giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico,
compresi gli spazi riservati al consiglio.
Della convocazione delle elezioni e' dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.
Art. 5 - Propaganda elettorale
La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche.
E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e
nelle sue immediate vicinanze.
La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e'
svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.
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Art. 6 - Candidature
Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad
una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibiltà, sino alle ore 12 del
10° giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.
Art. 7 - Formazione delle liste
Le LISTE sono identificate con il NOME di almeno un componente o di fantasia, e la candidatura
all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. E' consentito candidarsi in una sola
lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste.
Nominativi all’interno della lista
1) se i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno 1/3 dei
componenti della lista (arrotondato per difetto all'unità inferiore), possono recare l'indicazione dei
nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere.
Se il numero dei componenti della lista e' inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni
caso fermo, nell'ambito del medesimo genere, il limite massimo dei 2/3.
2) se nella lista non vi e' la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi non può
superare i 2/3 dei componenti complessivamente eleggibili.
L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta
l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il
presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
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Art. 8 - Commissione elettorale
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la COMMISSIONE ELETTORALE, della
quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, 6 o più iscritti con un’anzianità di iscrizione all’albo
non inferiore a cinque anni e che non sono candidati.
La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori
attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.
È coadiuvata, per la sola fase dello SPOGLIO delle schede elettorali, da un numero non inferiore a 4 di scrutatori, scelti al di fuori dei
componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati.
Art. 9 - Schede elettorali ed espressione del voto
Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del
consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, è preventivamente firmata in originale dal
presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via
riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
Il VOTO è espresso attraverso
l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati,
ovvero attraverso l’indicazione della lista: in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è
computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della
lista.
Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al
numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per
ciascun genere. Nei casi di voto non destinato ai 2 generi, l’elettore può esprimere un numero di
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preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della
scheda.
Sono nulle le schede
che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di
preferenza individuale,
nonché quelle recanti l’indicazione di più liste.
Art. 10 - Seggio elettorale
Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è
costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire
agli elettori la segretezza del voto. All’interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in
più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori: a) l’elenco degli avvocati candidati b)
l’elenco delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di
propaganda elettorale.
Art. 11 - Operazioni di voto
Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8,
nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.
Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di
presidente del seggio e di segretario del seggio.
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Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono
tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione: a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone
atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali; b)
dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto; c) verifica e decide in merito ad eventuali
contestazioni; d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a
quattro.
Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di
apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non
votate.
Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le
schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrità del materiale
elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente
denuncia l’accaduto all’autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
Art. 12. Votazione con sistema elettronico
Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un
voto telematico.
Art. 13. Scrutinio delle schede
Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati
con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;
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b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito
il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia
esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla
lettera a) ;
Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9 del regolamento, salvo quanto previsto sopra;
b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografi a;
c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.
Art. 14 - Proclamazione degli eletti
Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente,
assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni
di scrutinio è redatto apposito verbale.
Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una
GRADUATORIA con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero
complessivo dei seggi da attribuire.
In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all’albo ,e tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.
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Quando nell’ambito della graduatoria così formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il
genere meno rappresentato, si forma una 2° graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun
candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di 1/3 di cui all’articolo 28 della
legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato
eccedenti la quota dei 2/3 e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno
conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna
sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad
entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla
proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio
nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la
pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.
Art. 15 - Sostituzione degli eletti
Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le
vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni
con le modalità previste dal presente regolamento.
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TAR LAZIO sentenze n.8332/2015, 8333/2015, 8334/2015 (Giugno 2015)
Con le sopra indicate sentenze il TAR ha affermato l’illegittimità degli artt. 7 e 9 del regolamento
ministeriale,
nella parte in cui:
a) consentono all’elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eligendi;
b) consentono la presentazione di liste con un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere;
c) prevedono che le schede elettorali contengono un numero di righe pari al numero degli eligendi.
Il TAR ha, poi, ritenuto illegittimo il comma 7 dell’art. 14 dello stesso regolamento, in quanto prevede un
“correttivo a valle del procedimento elettorale” in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela
del genere, che debbono prevedere una eguaglianza di opportunità, ma non comportare una modifica ex
post della volontà espressa dal corpo elettorale.
Il Tar Lazio, muove analizzando l’art. 28 legge 247/2012 commi 2 e 3, i quali rispettivamente stabiliscono che
1) “Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere
sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere
almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un
numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi” (TUTELA EQUILIBRIO DI GENERE)
2) e che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere,
arrotondati per difetto” (TUTELA DELLE MINORANZE)
Ritiene il Collegio che il Regolamento 170/2014 abbia operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio di
genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta invece dal comma 3.
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Infatti, secondo i giudici, la tutela di genere si muove all’interno del limite dato dalla tutela delle minoranze, e pertanto
il numero massimo dei voti che ciascun candidato può esprimere non deve superare i 2/3 dei consiglieri da eleggere, ed
entro tale quota, deve essere rispettato l’equilibrio di genere dato dal comma 2 dell’art. 28 L.P.
Appare chiara a questo punto l’illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella parte in
cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b)
consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri
complessivamente da eleggere, c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei
componenti complessivi del consiglio da eleggere.
Il ricorso è altresì fondato nella parte in cui censura il comma 7 dell’art. 14 del medesimo regolamento.
La disposizione prevede che se il risultato delle elezioni non rispetta la quota di 1/3 per il genere meno rappresentato, si
forma una 2°graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato, consenta la composizione del
consiglio nel rispetto della predetta quota di 1/3 sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota
dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di
voti.
I Giudici hanno osservato come la Corte Costituzionale abbia affermato che le norme a tutela della parità di genere
risultano compatibili con il sistema complessivamente delineato dagli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione laddove si
limitino a prevedere misure promozionali “a monte” del procedimento elettorale, mentre risultano
costituzionalmente illegittime laddove prevedano meccanismi correttivi “a valle” del procedimento medesimo.
In sostanza l’obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito incidendo sulle modalità di
formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, mentre il perseguimento della suddetta finalità
non può importare una modifica ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, ciò che è invece avvenuto nel caso
in esame in forza del contenuto del comma 7 dell’art. 14 del regolamento impugnato
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Rileva il Collegio come il Regolamento elettorale, prevedendo all’art. 14, comma 7 un intervento correttivo a valle del
procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come
costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
Lo stato dell’arte
In alcuni Coa si è proceduto ad elezioni secondo i criteri di cui al Regolamento, poi caducato. Al riguardo
pendono innanzi al CNF alcuni ricorsi elettorali.
Altri Coa, invece, hanno indetto le elezioni dopo la pronunzia del TAR LAZIO, di cui dovranno essere
rispettate le prescrizioni con conseguente interpretazione della disciplina.
Attualmente sono in corso incontri tra le istituzioni e le associazioni forensi ed il Ministero della Giustizia.
L’orientamento che pare dominante è quello volto ad una modificazione della norma primaria (art. 28 l.p.),
e vi è discussione (molto animata!) circa:
1) Il voto di lista, che alcuni vorrebbero eliminare;
2) La tutela delle minoranze, che alcuni vorrebbero eliminare, mentre altri vorrebbero addirittura
rafforzare.
3) Il limite delle preferenze individuali, che alcuni vorrebbero ulteriormente ridurre ad 1/3.
Alcuni Colleghi rilevano che sarebbe opportuno mantenere il voto di lista, ma introducendo un
meccanismo di ripartizione dei seggi che includa anche il quoziente di lista.
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Capo III – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Art. 35 - Compiti e prerogative
 ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i
rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
 adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini
circondariali;
 emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in
modo da favorirne la più ampia conoscenza […];
 propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
 esprime pareri in merito alla previdenza forense;
 esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche
indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
 cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
 promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di
rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
 istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico
delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
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 designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
 collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del
decoro professionale;
 cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse
dell'avvocatura;
 istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della
giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente
amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
 esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto
22 gennaio 1934, n.37;
 propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le
condizioni previste nell'articolo 33;
 Convoca il Congresso Nazionale Forense ogni 3 anni
Amministrazione Finanziaria
Il CNF approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni, e nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e
al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle
giurisdizioni superiori.
La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato
dal CNF.
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Art. 36.- Competenza giurisdizionale
Il CNF pronuncia su
 reclami avverso i provvedimenti disciplinari
reclami nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica
 ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine
 Risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali
 Esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di
disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.
I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di
sentenza.
Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di P.M., un magistrato, con grado non
inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni
unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di
potere e violazione di legge.
La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22
gennaio 1934, n.37.
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Art. 34. - Durata e composizione
Ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.
I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio
tra i generi.
Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio
neoeletto.
Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38.
Art. 38 - Eleggibilità e incompatibilità
Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di
disciplina.
Attenzione! Diamo uno sguardo al NUOVO iter per conseguire l’abilitazioni
al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori:
Come è noto, in base alla previgente legge professionale, l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori era consentita all’avvocato che
- dimostrasse di avere esercitato per almeno 12 anni la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali
- oppure, decorsi cinque anni dall’iscrizione nell’albo ordinario, avesse superato l’esame analiticamente regolato dalla
legge n.1003/1936 e dal r.d. n.1482/1936.
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La L.P. n. 247/2012 ha cambiato radicalmente la disciplina di accesso all’albo speciale, prevedendo all’art. 22 che
l’iscrizione possa essere richiesta da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni,
“successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e
disciplinata con regolamento dal CNF. […]”
Il Cnf ha dato esecuzione all’art. 22 citato, con Regolamento n. 5 del 16/07/2014, in cui sinteticamente si dispone:
art. 1“ L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF dagli
avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente
e proficuamente frequentato il corso organizzato dalla Scuola superiore dell’avvocatura, istituita dal CNF ai sensi
dell’art. 22 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 e disciplinata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
Art. 4 “Accesso ai corsi
Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all’Albo, che abbiano maturato i requisiti ed abbiano superato la
prova selettiva di cui ai commi successivi, tra i quali in particolare:
l’iscrizione all’Albo da almeno otto anni;
aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri alternativi di cui al successivo comma 3, e cioè aver
patrocinato negli ultimi 4 anni
a) almeno 10 giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
b) almeno 20 giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
c) almeno 20 giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.
In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l’ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il
requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, a Roma.
La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente almeno 30 domande complessive di diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo e giustizia costituzionale. Ai fini del superamento
della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno 2/3 delle domande
Quindi, sussistendo i REQUISITI, si accede al TEST PRESELETTIVO, e superato lo stesso si accede al Corso, della durata
di 3 mesi (120 ore, diviso in 10 ore alla settimana, che si conclude con un ESAME FINALE (da tenersi in ROMA con
cadenza annuale), disciplinata dall’art. 9 del Regolamento. In sostanza: prova scritta ed orale.
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Capo IV – CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Art. 39 - Congresso nazionale forense
Il congresso nazionale forense è la MASSIMA ASSISE DELL'AVVOCATURA ITALIANA nel rispetto
dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative.
Tratta e formula PROPOSTE sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini,
nonché le questioni che riguardano la professione forense.
Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed
elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
Statuto del Congresso Nazionale Forense – Art. 3
Il Congresso è costituito oltre che dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, dai delegati di ciascun Ordine
eletti, con criterio proporzionale e con espressione di voto limitato, dagli avvocati iscritti negli albi e negli
elenchi annessi, secondo le modalità determinate – con apposita delibera in sede congressuale (1) - che
assicurino la massima partecipazione del corpo elettorale.
Mozione 27 (Determinazione del numero dei delegati al Congresso) - – Art.1
I Delegati al Congresso Nazionale Forense sono eletti in assemblee circondariali appositamente
convocate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, e da tenersi almeno sessanta giorni prima della data di
apertura del Congresso Regolamento Lavori Congressuali
Fonte: www.oua.it
Statuto Del Congresso Nazionale Forense e dell’organismo Unitario Dell’avvocatura Italiana:
http://www.oua.it/StrutturaOUA/Statuto/Statuto.asp
Regolamento Lavori Congressuali: http://www.oua.it/StrutturaOUA/RegolamentoLavoriCongressuali/RegolamentoLavori.asp
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Problema: Qual e’ l’organismo chiamato a dare attuazione ai deliberati del congresso?
Sul punto non vi è (ovviamente) uniformità di vedute.
a) Secondo alcuni tale organismo deve essere individuato nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), che per
tal via riceverebbe riconoscimento normativo;
b) Secondo altri tale Organismo allo stato non esiste e deve essere ancora “eletto”, dato che il Congresso di
Venezia 2014 sul punto ha esitato in un nulla di fatto.
c)
Secondo un terzo e minoritario orientamento il legislatore non avrebbe inteso menzionare un nuovo organismo
in aggiunta a quelli esistenti, quanto piuttosto avrebbe attribuito al Congresso l’onere di individuare, per ogni
deliberato, l’organismo competente a darvi attuazione.
Non vi è uniformità di pensiero nemmeno circa la “composizione” dell’ORGANISMO esecutivo dei deliberati
congressuali, in quanto secondo alcuni dovrebbero esservi delle “quote riservate” alle istituzioni forensi ed alle
associazioni maggiormente rappresentative. Secondo altri, invece, i componenti di tale organismo dovrebbero essere
eletti dagli iscritti agli albi.
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L’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA (OUA)
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana trova espressa menzione nello Statuto del Congresso
Nazionale Forense, in cui si legge:
Preambolo
“[…] E’ dunque interesse ed onere dell’intera avvocatura stringersi - come istituzioni, come associazioni,
come aggregazioni culturali e specialistiche, come singoli iscritti all’albo - in un patto di solidarietà politica,
giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno, anche
finanziario, al Congresso Nazionale Forense e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne
è diretta emanazione, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura alla cui autorevolezza e capacità di
intervento è necessario dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto.
[…]
All’art. 2 dello Statuto, l’OUA è chiamato, accanto al CNF, a dare attuazione ai deliberati congressuali, e lo
Statuto dell’OUA è contenuto nel medesimo Statuto del Congresso: Capo II, artt. 6-10.
In particolare, l’art. 6 precisa che “L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) è l’organo al quale il
Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo
iniziative, promuovendo e curando attività di studio, informazione, comunicazione, divulgazione ed intervento
presso l e istituzioni pubbliche e gli organismi politici.
L’Organismo Unitario e’ composto da:
- l’Assemblea ed il Coordinatore
- il Presidente e la Giunta
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L’Assemblea è composta da due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila)
iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel Distretto nonché iscritti alla Cassa di
Previdenza, e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore
a 1.500 (millecinquecento). I rappresentanti degli iscritti negli Ordini del Distretto vengono eletti nel corso
dei lavori del Congresso, con voto segreto e, in caso di più eligendi, limitato a due terzi.
La Giunta centrale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea dell’Organismo
Unitario; elabora proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea; mantiene assidui contatti con tutte le
componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura al fine di coordinare ogni iniziativa; compie tutte le
attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Organismo Unitario ogni
qualvolta si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano la tempestiva convocazione di
quest’ultima. Tali attività vanno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella prima seduta successiva.
Fonte: www.oua.it
Statuto Del Congresso Nazionale Forense e dell’organismo Unitario Dell’avvocatura Italiana:
http://www.oua.it/StrutturaOUA/Statuto/Statuto.asp
Regolamento Dell’assemblea E Della Giunta Centrale Dell’organismo Unitario Dell’avvocatura Italiana:
http://www.oua.it/StrutturaOUA/Regolamento/Regolamento.asp
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TITOLO V – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I – Art. 50 - Consigli distrettuali di disciplina (CDD)
Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il
professionista nei confronti del quale si deve procedere.
Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e
democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della
Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF.
Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad 1/3 della somma dei
componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto
all'unità.
Al riguardo il CNF ha approvato i seguenti Regolamenti:
REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1. - Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di
disciplina
REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2. - Procedimento disciplinare
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