Guida all’assicurazione sociale
per i datori di lavoro
Edizione 2016
Indice
Introduzione.................................................................... 3
Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS) .................................................... 4
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) ....... 5
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) .......... 6
Legge federale sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) .................. 7
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) ...... 10
Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) ............. 12
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF).......................................................................... 14
Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) ............................................................ 18
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) .......... 20
Sommario
Prestazioni .................................................................... 21
Guida pratica ................................................................. 27
Introduzione
Per saperne di più sulle
assicurazioni sociali nelle aziende.
Per i datori di lavoro, l’assicurazione sociale è un argomento
che richiede competenza, responsabilità e conoscenze ben
precise. Questo opuscolo è stato concepito allo scopo di fornire ai datori di lavoro uno strumento conciso e completo sul
sistema previdenziale svizzero per le aziende.
In azienda, sicurezza è sinonimo non soltanto di disposizioni
sulla sicurezza o prestazioni assicurative imparziali, bensì
anche certezza di poter sempre contare su un partner assicurativo competente e affidabile. Forti della nostra esperienza
pluriennale, offriamo alle aziende il sostegno di cui necessitano. In qualità di compagnia di assicurazioni per le aziende,
possiamo contare su conoscenze fondate nell’ambito della previdenza del personale e seguiamo attentamente gli sviluppi
sociali e legislativi di rilievo per il settore, aggiornando tempestivamente i nostri prodotti. Insieme, elaboriamo una soluzione adeguata, completa e finanziariamente ottimale per la
vostra azienda, per garantire la vostra sicurezza e il benessere
dei vostri dipendenti. A proposito, per i dipendenti è disponibile un opuscolo specifico dal titolo «Guida all’assicurazione
sociale per i dipendenti» con molti consigli utili e preziosi suggerimenti.
I nostri consulenti alla clientela saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande in fatto di assicurazione, in ambito privato o professionale. Grazie alle
loro conoscenze specializzate e alla vasta formazione
ricevuta, essi sono in grado di consigliarvi in modo
competente e, se opportuno, potranno indirizzarvi a
uno dei nostri specialisti. Se la vostra azienda desidera intraprendere di più rischiando di meno, chiamate la nostra agenzia più vicina.
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Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS)
del 20 dicembre 1946, in vigore dal 1o gennaio 1948
Scopo
La funzione dell’AVS è quella di attenuare le conseguenze economiche a cui vanno incontro le persone assicurate e i loro familiari in seguito alla diminuzione o soppressione del reddito percepito causa pensionamento o decesso.
Ammontare delle rendite
(in % della rendita semplice di vecchiaia)
Rendita semplice di vecchiaia
(uomo 65 anni, donna 64 anni)
senza lacune di contribuzione: minimo
CHF 1175.– massimo CHF 2350.–/al
mese
100%
Somma delle due rendite per coniugi
o per partner registrati
al massimo 150%
della rendita massima
di vecchiaia
Rendita per figli
(uomo 65 anni o donna 64 anni)
40%
Rendita per vedovi
(se vi sono figli fino a 18 anni)
80%
Rendita per vedove
(se non vi sono figli, oppure età della
donna 45 anni e coniugata da almeno
5 anni)
80%
Rendita per orfani
orfani di padre o di madre
orfani di padre e di madre
40%
al massimo 60%
Persone assicurate (valido anche per l’AI)
L’assicurazione è obbligatoria per tutte le persone domiciliate
in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa oppure che,
in conformità agli accordi bilaterali con l’Ue, sottostanno al
sistema di previdenza sociale svizzero. Le persone che lavorano all’estero alle dipendenze di un datore di lavoro con sede
in Svizzera e che sono da lui retribuite, possono mantenere
l’assicurazione previo comune accordo con il proprio datore
di lavoro. I cittadini svizzeri residenti in paesi non membri dell’Ue/AELS e i cittadini dei paesi membri dell’Ue/AELS
possono assicurarsi a titolo facoltativo, se sono già assicurati
obbligatoriamente da almeno 5 anni senza interruzione.
Contributi (valido anche per AI e IPG)
Le persone assicurate sono tenute a versare i contributi finché
esercitano un’attività lucrativa e il loro salario annuo presso il
datore di lavoro supera CHF 2300.–. Per chi non svolge alcuna
attività lucrativa, l’obbligo di contribuzione inizia il 1o gennaio
dell’anno successivo al compimento dei 20 anni. I coniugi o
partner registrati che non svolgono attività lucrativa sono esonerati dall’obbligo contributivo quando l’altro coniuge o partner registrato versa contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (2 × CHF 478.–/anno, incluso AI/IPG). Per la
riscossione dei contributi, finanziati per metà dal datore di
lavoro e per metà dal dipendente, è determinante il reddito
complessivo.
Aventi diritto (solo rendite)
Hanno diritto alle prestazioni AVS i cittadini svizzeri, i rifugiati e gli apolidi in base a disposizioni di diritto federale, nonché i cittadini stranieri con domicilio in svizzera. Per i cittadini
di stati membri dell’Ue e dell’AELS non è necessario il domicilio svizzero.
Durata delle prestazioni
Le rendite per i figli vengono versate fino al compimento dei
18 anni; se in formazione fino alla conclusione della formazione, al massimo sino a 25 anni. Il diritto alle rendite vedovili
si estingue nel momento in cui il coniuge superstite si risposa.
Inoltre, nel caso della rendita per i vedovi, il diritto si estingue
quando l’ultimo figlio compie 18 anni.
Effetti del divorzio, della separazione giudiziale e dello
scioglimento dell’unione domestica registrata
In caso di divorzio, sul conto individuale di ciascuno dei
coniugi viene accreditata la metà del reddito percepito dall’altro coniuge durante il matrimonio, nonché la metà di eventuali
accrediti per compiti educativi e assistenziali (eccetto per l’anno
di matrimonio e di divorzio). Questa suddivisione obbligatoria degli accrediti AVS non può essere omessa nella sentenza di
divorzio. Se l’economia domestica comune viene annullata giudizialmente, il limite massimo di un’eventuale rendita comune
pari al 150% viene meno e ciascun coniuge riceve una rendita
individuale. La stessa procedura si applica in caso di scioglimento dell’unione domestica registrata.
Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)
del 19 giugno 1959, in vigore dal 1o gennaio 1960
Scopo
Lo scopo principale dell’AI è la «reintegrazione prima della
rendita». L’AI accorda la rendita esclusivamente quando la
reintegrazione nella vita lavorativa è assolutamente impossibile oppure solo parzialmente possibile. Anche in occasione della revisione delle rendite, i beneficiari di rendite AI
dovranno essere ricondotti per quanto possibile alla vita lavorativa.
Persone assicurate e contributi
(cfr. AVS)
Definizione di invalidità
Si parla di invalidità quando sussiste un’incapacità al guadagno, probabilmente permanente o di lunga durata, insorta in
seguito a un danno alla salute fisica, mentale o psichica dovuto
a infermità congenita, malattia o infortunio.
→ i provvedimenti di integrazione a preparazione del nuovo
inserimento professionale,
→ la consegna di mezzi ausiliari,
→ il pagamento di indennità giornaliere (80% dell’ultimo salario, al massimo 80% di CHF 148 200.– all’anno).
Le persone assicurate invalide, o che corrono il rischio di diventarlo, e i beneficiari di rendita, hanno diritto ai provvedimenti
di integrazione necessari e atti a ristabilire, migliorare o salvaguardare la capacità di guadagno.
Rendite
Le rendite di invalidità ammontano allo stesso importo delle
rendite di vecchiaia AVS e dipendono dal grado di invalidità
stabilito:
Diritto alla rendita
Grado di invalidità
(in frazione della rendita intera)
Ammontare delle rendite
almeno 40%
un quarto di rendita
(in % della rendita semplice di invalidità)
almeno 50%
mezza rendita
Rendita semplice di invalidità
100%
almeno 60%
tre quarti di rendita
Somma delle due rendite per i coniugi
o partner registrati
(entrambi i coniugi o partner registrati
invalidi)
al massimo 150%
della rendita massima
di vecchiaia
almeno 70%
rendita intera
Rendita semplice per i figli
(padre invalido o madre invalida)
40%
Rendita doppia per i figli
(entrambi i genitori invalidi)
60%
Prestazioni
Le prestazioni principali dell’AI consistono in provvedimenti
di integrazione e rendite.
Provvedimenti di integrazione
I provvedimenti di integrazione comprendono:
→ i provvedimenti sanitari,
→ i provvedimenti professionali (orientamento professionale,
prima formazione e riformazione professionale, collocamento),
Il diritto alla rendita si estende alle persone assicurate, diventate incapaci al guadagno per un grado costante di almeno
40% o che sono state in media incapaci di guadagnare al 40%
senza grandi interruzioni per un anno e che lo saranno presumibilmente anche in futuro.
Durata delle prestazioni
La rendita di invalidità viene corrisposta dopo il compimento
del 18o anno di età, e non prima che siano trascorsi sei mesi
dalla rivendicazione del diritto alla prestazione. Il diritto alla
rendita si estingue con la cessazione dell’invalidità (in alcuni
casi al termine dei provvedimenti di integrazione e reinserimento), il decesso dell’avente diritto o l’inizio del diritto alla
rendita AVS. Le rendite per i figli sono versate fino all’età di
18 anni. I figli che non hanno ancora terminato la formazione
professionale o gli studi universitari hanno diritto alla rendita
fino alla conclusione degli stessi, al massimo però fino al compimento del 25o anno di età.
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Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
del 25 settembre 1952, in vigore dal 1o gennaio 1953
Scopo
La legge sulle indennità di perdita di guadagno garantisce una
compensazione adeguata della perdita di salario o stipendio
in caso di servizio militare, servizio civile o di partecipazione
ad altri servizi indicati nella legge. Essa fissa inoltre la durata
e l’importo dell’indennità di perdita di guadagno durante il
congedo di maternità per le donne che esercitano un’attività
lavorativa.
Contributi
Sono soggetti all’obbligo contributivo i dipendenti e i datori
di lavoro soggetti all’AVS che finanziano rispettivamente per
metà il tasso contributivo dello 0,45% del reddito.
Prestazioni
importo minimo/massimo in CHF al giorno
Indennità di base, indipendentemente
dallo stato civile:
→ in generale
→ durante i servizi di avanzamento
→ reclute e coloro che hanno l’obbligo
di presentarsi per il servizio di leva,
senza figli
62.–/196.–
111.–/196.–
62.–
Assegno per figli:
→ per ogni figlio
20.–
Limite dell’indennità totale
245.–*
Assegno per spese di custodia
al massimo 67.–
Assegno per l’azienda
67.–
* Questo limite massimo vale anche se la somma dell’indennità di
base e dell’assegno per figli supera l’importo di CHF 245.–
Diritto all’indennità per chi presta servizio
Aventi diritto
Hanno diritto a prestazioni le persone domiciliate in Svizzera
o all’estero che
→ prestano servizio nell’esercito svizzero o nella Croce Rossa,
per ogni giorno di soldo,
→ prestano servizio civile, per ogni giorno di servizio computabile,
→ prestano servizio nella protezione civile, per ogni giorno
intero per il quale ricevono un’indennità,
→ partecipano a corsi federali o cantonali di animatori di gioventù e sport o a corsi di protezione dei giovani, per ogni
giorno intero di corso,
→ coloro che sono obbligati a presentarsi al servizio di leva per
i giorni di reclutamento.
Prestazioni
L’indennità totale si compone dell’indennità di base e degli
assegni per i figli. Gli assegni per spese di custodia e quelli
per spese aziendali sono corrisposti in aggiunta all’indennità
totale e senza mai subire alcuna riduzione.
Indennità di maternità
Il diritto a 14 settimane di congedo di maternità pagato spetta
a tutte le donne esercitanti una professione, che nei nove
mesi precedenti al parto, erano assicurate obbligatoriamente
secondo la LAVS e che durante questo lasso di tempo hanno
esercitato per almeno cinque mesi un’attività lavorativa. L’indennità di maternità viene versata sotto forma di indennità
giornaliera da parte del datore di lavoro e corrisponde all’80%
del reddito lavorativo medio prima della nascita. L’importo
massimo ammonta a CHF 196.– al giorno.
Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (LPP)
del 25 giugno 1982, in vigore dal 1o gennaio 1985
Scopo
Le prestazioni della previdenza professionale (2o pilastro),
insieme a quelle dell’assicurazione federale AVS/AI (1o pilastro), devono permettere alle persone anziane, ai superstiti e
agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita
abituale. Di seguito sono elencate le prestazioni minime previste dalla legge. Gli istituti di previdenza possono prevedere
prestazioni superiori.
Persone assicurate
Assicurazione obbligatoria
I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore a CHF 21 150.– sono assicurati contro i
rischi decesso e invalidità dal 1o gennaio successivo al compimento del 17o anno di età e, per la vecchiaia, dal 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno di età. Se una persona è
già assicurata obbligatoriamente per la previdenza professionale nell’ambito dell’attività lavorativa principale oppure se
svolge un’attività indipendente a titolo principale, non è possibile assicurare le eventuali attività secondarie nel regime obbligatorio.
L’avere di vecchiaia si compone di
→
→
→
→
→
accrediti di vecchiaia
prestazioni di libero passaggio apportate
acquisti di anni di contribuzione
indennità di divorzio ricevute
interessi sugli importi sopra indicati
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percentuale del salario coordinato secondo i dati seguenti:
Età donne/uomini
Percentuale del salario
coordinato
25–34 35–44 45–54 55–64/65
7%
10%
15%
18%
Assicurazione facoltativa per i lavoratori indipendenti
I lavoratori indipendenti con personale possono assicurarsi
pressi l’istituto di previdenza dei propri dipendenti, della propria associazione di categoria o presso l’istituto collettore. I
lavoratori indipendenti senza personale possono scegliere tra
le ultime due opzioni.
Salario assicurato
Viene assicurato il salario annuo compreso tra CHF 24 675.–
e CHF 84 600.–. Il salario massimo assicurabile è quindi pari
a CHF 59 925.– e corrisponde al cosiddetto salario coordinato.
Per i salari annui tra CHF 21 150.– e CHF 28 200.– viene assicurato un importo minimo di CHF 3525.–. Per le persone assicurate, riconosciute parzialmente invalide ai sensi dell’AI, gli
importi limite (CHF 21 150.– e CHF 59 925.–) vengono ridotti
della frazione corrispondente della rendita intera AI.
Contributi
Il datore di lavoro deve farsi carico almeno della metà dei contributi complessivi per il personale. Questi contributi comprendono gli accrediti di vecchiaia, i premi di puro rischio e i
costi per ulteriori prestazioni legali (adeguamento al rincaro e
fondo di garanzia). Il datore di lavoro versa i contributi complessivi all’istituto di previdenza.
Prestazioni
Prestazioni di vecchiaia
→ Rendita di vecchiaia
Hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto
i 64 anni. Il regolamento di previdenza dei singoli istituti
di previdenza può consentire la possibilità del pensionamento anticipato e/o anche la proroga assicurativa fino a 70
anni. La rendita di vecchiaia viene calcolata in percentuale
dell’avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata e
disponibile al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto
alla rendita. In caso di pensionamento a 64/65 anni, per
il regime obbligatorio, l’aliquota di conversione ammonta
al 6,8%. Nel regime sovraobbligatorio, gli istituti di previdenza possono prevedere aliquote di conversione diversa.
→ Rendita per figli di pensionati
La persona assicurata, che beneficia di una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per figli di pensionati per
ogni figlio che, in caso di decesso dei propri genitori,
avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli
di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia.
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Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
→ Indennità in capitale
La persona assicurata può richiedere il pagamento in un’indennità in capitale unica di un quarto del proprio avere di
vecchiaia. Se il regolamento della propria cassa di previdenza lo consente, la persona assicurata può richiedere il
versamento di un’indennità in capitale al posto della rendita. Se sono stati effettuati acquisti di anni di contribuzione, le prestazioni da essi risultanti non possono essere
versate sotto forma di capitale nei tre anni successivi all’acquisto stesso.
Prestazioni di invalidità
→ Rendita di invalidità
Hanno diritto a una rendita di invalidità le persone riconosciute invalide almeno al 40% ai sensi dell’AI e che erano
assicurate al momento in cui si è verificata l’incapacità
lavorativa all’origine dell’invalidità. Il diritto alla rendita si
estingue con la morte della persona assicurata o con la cessazione dell’invalidità.
Ammontare della rendita
La rendita di invalidità è calcolata applicando l’aliquota di
conversione valida per la rendita di vecchiaia. L’avere di
vecchiaia, considerato come base, è composto
→ dall’avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata
fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità,
→ dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età di pensionamento,
interessi esclusi.
Tuttavia, spesso la rendita di invalidità viene stabilita in
percentuale del salario assicurato.
L’istituto di previdenza può ridurre la rendita di invalidità, se
questa, insieme alle altre entrate conteggiabili, supera il 90%
del guadagno perso.
→ Rendita per figli di invalidi
La persona assicurata, che beneficia di una rendita di invalidità, ha diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni
figlio che, in caso di decesso dei propri genitori, avrebbe
diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità.
Diritto alle rendite per figli
Il diritto alle rendite per figli si estingue in caso di decesso del
figlio o quando quest’ultimo compie il 18o anno di età. Questo
diritto si proroga al massimo fino al compimento del 25o anno
di età per i figli che
→ devono ancora concludere la prima formazione professionale o scolastica,
→ hanno un grado di invalidità di almeno il 70%.
Prestazioni per i superstiti
→ Rendita vedovile
Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, con
il decesso della persona assicurata
– deve provvedere al sostentamento di uno o più figli,
– ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno
5 anni.
Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite
annue. Il diritto a una rendita vedovile nasce con il decesso
della persona assicurata e tuttavia non prima della cessazione dell’obbligo di pagamento del salario da parte del
datore di lavoro.
Questo diritto si estingue in caso di nuove nozze o decesso
del coniuge superstite. In caso di decesso della persona assicurata, la rendita vedovile ammonta al 60% della rendita
intera di invalidità alla quale avrebbe avuto diritto la persona assicurata. In caso di decesso di una persona assicurata
che percepisce già una rendita di vecchiaia o di invalidità, la
rendita vedovile ammonta al 60% dell’ultima rendita percepita. I partner registrati superstiti hanno la stessa posizione
giuridica dei vedovi/delle vedove.
→ Rendita per orfani
In seguito al decesso della persona assicurata, i figli hanno
diritto alla rendita per orfani. I figli affiliati godono di tale
diritto unicamente se la persona deceduta provvedeva al
loro mantenimento. La rendita per orfani ammonta al 20%
della rendita intera di invalidità.
→ Rendita per il coniuge divorziato
In caso di decesso dell’ex coniuge, il coniuge divorziato ha
diritto alle stesse prestazioni della vedova o del vedovo a
condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e
che, in virtù della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato
abbia ottenuto una rendita oppure un’indennità in capitale
al posto di una rendita vitalizia. La rendita viene ridotta se,
aggiunta a quella delle altre assicurazioni, in particolare
dell’AVS e dell’AI, supera l’ammontare delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. In caso di decesso dell’ex
partner registrato, l’ex partner facente parte dell’unione
registrata sciolta giudizialmente è equiparato al coniuge
divorziato.
Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
→ Indennità in capitale
Se il regolamento lo prevede, la/il vedova/o può richiedere
un’indennità unica in capitale anziché una rendita vedovile.
Il coniuge superstite deve presentare la relativa richiesta
all’istituto di previdenza prima del versamento della prima
rendita. Lo stesso vale per il partner registrato superstite.
Ulteriori costi legali
Adeguamento al rincaro
Le rendite di invalidità e per superstiti che vengono versate da
oltre 3 anni sono adeguate al rincaro fino al compimento dei
64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini.
Fondo di garanzia
Il fondo di garanzia versa sovvenzioni agli istituti di previdenza con una struttura di età sfavorevole (media degli accrediti di vecchiaia superiore al 14%) e indennità alle casse di
compensazione. Esso garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolventi fino al 150% dell’importo
limite superiore LPP (CHF 126 900.–).
I contributi versati al fondo di garanzia ammontano
→ per la struttura d’età sfavorevole: allo 0,08% dei salari coordinati di tutte le persone assicurate che pagano i contributi
per le prestazioni di vecchiaia,
→ per l’insolvenza e altre prestazioni: allo 0,005% delle prestazioni di uscita regolamentari di tutte le persone assicurate al
31 dicembre e del decuplo dell’importo di tutte le rendite
versate secondo il conto d’esercizio.
Prestazione di libero passaggio
Tramite la LPP per la vecchiaia, in caso di cambiamento di
impiego le persone assicurate ricevono una prestazione di
uscita (prestazione di libero passaggio) da parte dell’istituto di
previdenza dell’ex datore di lavoro. Se presso il nuovo datore
di lavoro la persona assicurata è nuovamente soggetta alla LPP,
questa deve versare la prestazione di uscita al nuovo istituto di
previdenza oppure può avvalersi del diritto di trasferire la prestazione di uscita su un conto o una polizza di libero passaggio.
Coloro che trasferiscono definitivamente la propria residenza
dalla Svizzera in un paese appartenente all’Ue o all’AELS possono richiedere il versamento in contanti della parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita. Se la residenza viene trasferita in un paese al di fuori dell’Ue o dell’AELS, è possibile
richiedere il versamento in contanti della prestazione di uscita
complessiva.
Promozione della proprietà d’abitazioni
Per l’acquisto di un’abitazione di proprietà per uso proprio,
fino a 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di
vecchiaia la persona assicurata può prelevare anticipatamente
o costituire in pegno i fondi della propria previdenza professionale, attingendo non solo ai fondi disponibili nel regime
obbligatorio. Gli importi di acquisto non possono essere prelevati per la promozione della proprietà d’abitazioni entro tre
anni dall’acquisto stesso. Oltre alla LPP, per la costituzione in
pegno o per il prelievo anticipato è determinante l’ordinanza
sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi
della previdenza professionale.
Assicurazione obbligatoria per i disoccupati
Le persone disoccupate con un’indennità giornaliera di almeno
CHF 81.20 sono assicurate presso l’istituto collettore per le prestazioni minime LPP in caso di invalidità e di decesso. La cassa
di disoccupazione deduce dall’indennità giornaliera la quota
dei contributi della persona assicurata e la versa all’istituto collettore insieme a quella del datore di lavoro di cui si fa carico
essa stessa.
Divorzio
In caso di divorzio prima del sopraggiungere di un caso di
previdenza, i diritti a prestazioni di uscita maturati durante
il matrimonio vengono divisi a metà. Non è indispensabile
invece dividere gli acquisti che, per legge, sarebbero da considerare beni propri nell’ambito del regime dei beni della partecipazione agli acquisti. Se per uno o per entrambi i coniugi si
è verificato un caso di previdenza prima del divorzio, al posto
della divisione viene determinato un adeguato indennizzo
dovuto direttamente al coniuge. In caso di scioglimento giudiziale dell’unione registrata vengono applicate per analogia le
disposizioni sul divorzio.
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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)
Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)
del 25 giugno 1982, in vigore dal 1o gennaio 1984
Scopo
Lo scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione è di
garantire un’adeguata compensazione in caso di disoccupazione e di prevenire e combattere la disoccupazione mediante
adeguate prestazioni finanziarie.
Persone assicurate
Sono assicurati i lavoratori soggetti all’AVS che devono versare
i relativi contributi per il reddito da attività dipendente. Sono
invece esonerati dall’obbligo assicurativo i membri della famiglia occupati nell’azienda agricola, equiparati agli agricoltori
indipendenti. I lavoratori indipendenti non possono assicurarsi contro la disoccupazione.
Tipi di prestazione
→
→
→
→
→
indennità di disoccupazione
indennità per lavoro ridotto
indennità per intemperie
indennità per insolvenza
prestazioni finanziarie per provvedimenti relativi alla
situazione del mercato del lavoro
Contributi
I contributi assicurativi dipendono dal salario AVS, con
un limite superiore pari all’importo massimo mensile del
guadagno assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (CHF 148 200.– all’anno, ossia
CHF 12 350.– al mese). Il tasso di contribuzione ammonta al
2,2%, di cui 50% a carico del dipendente e 50% a carico del
datore di lavoro. I dipendenti, i cui datori di lavoro non sono
soggetti all’obbligo di contribuzione, pagano il contributo
intero. Fino a quando non saranno sanati i debiti strutturali
dell’assicurazione contro la disoccupazione, sulla parte di salario al di sopra di CHF 148 200.– sarà inoltre riscosso un contributo di solidarietà finanziato pariteticamente e pari all’1%.
Prestazioni
Indennità di disoccupazione
La persona assicurata ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
→ è parzialmente o completamente disoccupata,
→ ha subito una perdita di lavoro computabile,
→ risiede in Svizzera,
→ ha terminato la scuola dell’obbligo ma non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento AVS, né percepisce una rendita di vecchiaia AVS,
→ ha portato a termine il periodo di contribuzione oppure è
esonerata da esso,
→ è idonea al collocamento,
→ soddisfa le prescrizioni sul controllo.
Per i cittadini svizzeri e i cittadini dell’Ue/AELS che hanno un
rapporto di lavoro indeterminato o della durata di più anni,
vengono conteggiati anche i periodi di contribuzione trascorsi
in uno Stato dell’Ue/AELS.
Un volta comunicato il licenziamento, e quindi durante il termine di preavviso ma anche durante tutto il periodo di disoccupazione, la persona assicurata è tenuta a fare il necessario
per cercarsi un nuovo impiego. Per dimostrare il proprio impegno nella ricerca di esso, la persona assicurata deve presentare regolarmente all’ufficio cantonale del lavoro le copie delle
domande di assunzione inviate, eventuali appunti di colloqui
di lavoro sostenuti e simili.
Indennità per lavoro ridotto
Hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i dipendenti il
cui normale tempo di lavoro viene ridotto o il cui lavoro viene
totalmente sospeso se
→ sono soggetti all’obbligo di contribuzione per l’assicurazione,
→ la perdita di lavoro è computabile,
→ il rapporto di lavoro non è stato disdetto,
→ la perdita di lavoro ha carattere temporaneo e si presume che
con l’introduzione del lavoro ridotto possano essere mantenuti dei posti di lavoro.
L’introduzione del lavoro ridotto è soggetta alla verifica e
all’autorizzazione dell’ufficio cantonale del lavoro.
Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)
Indennità per intemperie
L’indennità per intemperie viene versata soltanto per determinati rami di attività, nei quali sono consuete perdite di guadagno dovute alle intemperie, soprattutto nelle attività di edilizia
e genio civile e in quelle ad esse connesse.
Indennità per insolvenza
Il dipendente può rivendicare il proprio diritto a un’indennità
per insolvenza se
→ vanta crediti salariali nei confronti del datore di lavoro che,
a sua volta, ha dichiarato fallimento,
→ ha presentato, nei confronti del suo datore di lavoro, la
domanda di pignoramento per crediti salariali.
Provvedimenti relativi alla situazione del mercato del
lavoro
Tali provvedimenti (p. es. formazione professionale) sono finalizzati a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro degli
assicurati che sono difficilmente collocabili proprio a causa
della mutata situazione del mercato stesso.
Ammontare delle prestazioni
Disoccupazione
L’indennità giornaliera intera ammonta all’80% del guadagno assicurato. Le persone assicurate che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni,
che beneficiano di un’indennità giornaliera intera di oltre
CHF 140.– e che non hanno un grado di invalidità superiore
al 40% ricevono un’indennità giornaliera pari al 70% del guadagno assicurato.
Il diritto all’indennità giornaliera non può superare il limite
di CHF 12 350.– al mese, vale a dire CHF 148 200.– all’anno. La
persona assicurata ha diritto a 5 indennità giornaliere alla settimana e riceve inoltre un supplemento corrispondente agli
assegni familiari non percepiti. Per evitare lacune contributive a livello di AVS, i rispettivi contributi vengono dedotti
dall’indennità giornaliera. A ciò si aggiungono al massimo
⅔ del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Dall’indennità giornaliera viene inoltre
dedotto un contributo per la previdenza professionale obbligatoria finalizzato a garantire la copertura assicurativa in caso di
invalidità e decesso. In tutti i casi, la cassa di disoccupazione si
occupa di avviare le procedure necessarie.
Per le persone assicurate che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni e che dispongono
di un guadagno assicurato pari almeno a CHF 3000.– al mese,
a seconda dell’ammontare del guadagno assicurato l’indennità
giornaliera non viene versata per i primi 5, 10, 15 o 20 giorni.
In caso di obblighi di mantenimento verso figli, viene meno il
periodo di attesa di cinque giorni, a condizione che il guadagno assicurato non superi CHF 5000.– al mese.
Indennità per lavoro ridotto e per intemperie
Le indennità per lavoro ridotto e per intemperie ammontano
ciascuna all’80% della perdita di guadagno computabile.
Indennità per insolvenza
L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali degli ultimi
quattro mesi prima dell’apertura della procedura fallimentare
o della domanda di pignoramento. L’importo massimo accordato è di CHF 12 350.– al mese.
Provvedimenti relativi alla situazione del mercato del
lavoro
L’assicurazione versa le indennità giornaliere per i giorni in
cui, in seguito alla decisione dell’ufficio competente, la persona
assicurata partecipa a misure di formazione o di occupazione
o si occupa della pianificazione di un’attività indipendente.
Durata delle prestazioni e termini quadro
Il numero delle indennità giornaliere alle quali la persona assicurata ha diritto è determinato dall’età e dalla durata di contribuzione (cfr. tabella) di almeno 12 mesi entro un termine
di 2 anni. Questo termine quadro inizia due anni prima del
giorno in cui sono soddisfatti per la prima volta tutti i presupposti che danno diritto all’indennità giornaliera (di regola il
primo giorno di timbratura).
Diritto all’indennità di disoccupazione
(secondo lʼetà e la durata di contribuzione)
durata di contribuzione di almeno
12 mesi
al massimo 260
indennità giornaliere
durata di contribuzione di almeno
18 mesi
al massimo 400
indennità giornaliere
durata di contribuzione di almeno
22 mesi e 55 anni di età
al massimo 520
indennità giornaliere
durata di contribuzione di almeno
22 mesi e beneficiari di rendite AI
almeno del 40%
al massimo 520
indennità giornaliere
in caso di disoccupazione negli ultimi
4 anni prima del raggiungimento dellʼetà
di pensionamento AVS
in supplemento 120
indennità giornaliere
persone esonerate dall’obbligo
contributivo
al massimo 90
indennità giornaliere
persone minori di 25 anni, senza figli
ma con una durata di contribuzione di
almeno 12 mesi
al massimo 200
indennità giornaliere
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Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM)
Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM)
del 19 giugno 1992, in vigore dal 1o gennaio 1994
Scopo
L’assicurazione militare versa prestazioni in caso di incapacità lavorativa e/o di guadagno verificatasi durante la prestazione del servizio di mantenimento della sicurezza o della pace
(esercito, protezione civile, servizio civile, aiuto in caso di catastrofi, ecc.). Questa è un’assicurazione completa del rischio,
volta a garantire la sicurezza sociale.
Persone assicurate
La copertura assicurativa è valida per
→ i membri dell’esercito e della protezione civile in servizio
militare o civile a titolo obbligatorio o facoltativo,
→ chi presta servizio civile,
→ gli appartenenti al corpo degli istruttori, al corpo della guardia delle fortificazioni e al corpo svizzero di aiuto in caso di
catastrofi,
→ i partecipanti alle operazioni di reclutamento e di ispezione,
alle esercitazioni di tiro fuori servizio, ad attività militari
facoltative o ad attività sportive dell’esercito fuori servizio,
come pure ad azioni per il mantenimento della pace e per i
buoni uffici della Confederazione.
Contributi
Gli assicurati sono esonerati dal pagamento dei contributi. La
Confederazione si fa carico di tutti i costi. Il guadagno massimo assicurabile è di CHF 150 918.–.
Durata dell’assicurazione
L’assicurazione si estende a tutta la durata del servizio o del
corso. I percorsi di andata e ritorno sono compresi nella copertura assicurativa, a condizione che vengano effettuati entro
un termine ragionevole. L’assicurazione è sospesa durante il
periodo in cui la persona assicurata esercita un’attività lucrativa ed è quindi soggetta all’assicurazione obbligatoria LAINF.
Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM)
Le prestazioni più importanti
Indennità giornaliera
Se la persona assicurata è incapace al lavoro in seguito a danni
alla salute, questa ha diritto a un’indennità giornaliera. In caso
di incapacità lavorativa totale, l’indennità giornaliera corrisponde all’80% del guadagno assicurato. In caso di incapacità
lavorativa parziale, l’indennità giornaliera viene ridotta proporzionalmente.
Provvedimenti di integrazione
Le persone assicurate invalide o che rischiano di diventarlo
hanno diritto a provvedimenti di integrazione se questi sono
ritenuti necessari e adeguati a conservare o migliorare la
restante capacità di guadagno o l’integrazione sociale. I provvedimenti di integrazione sono eseguiti generalmente in Svizzera. Oltre alle disposizioni mediche e alla consegna di mezzi
ausiliari, essi comprendono anche l’organizzazione e il finanziamento di provvedimenti concernenti sia l’attività lavorativa
che l’integrazione sociale, come pure l’indennizzo di eventuali
perdite di guadagno durante il periodo di integrazione.
Rendita di invalidità
In caso di invalidità totale, la rendita annua di invalidità corrisponde all’80% del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale, la rendita viene proporzionalmente ridotta. Le
rendite sono adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi dal
Consiglio federale.
Rendite per i superstiti
Il coniuge, i figli, i genitori e il coniuge divorziato della persona
assicurata deceduta hanno diritto a una rendita per i superstiti.
Le rendite sono adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi
dal Consiglio federale.
Rendita per i superstiti
(in % del guadagno assicurato)
Coniuge
40%
Coniuge divorziato, alimenti non più
versati
al massimo 20%
Orfano di un genitore
15%
Orfano di padre e di madre
25%
Genitori (solo in caso di necessità)
al massimo 20%
Indennità per i lavoratori indipendenti
Se il lavoratore indipendente, durante il periodo di incapacità
lavorativa causa della struttura della propria azienda, subisce un ulteriore danno dovuto alle spese correnti fisse d’esercizio, tale danno deve essere adeguatamente risarcito a condizione che esso sia inevitabile nonostante un’accurata gestione
aziendale. Al lavoratore indipendente che, a causa del danno
alla salute, non riesce a mantenere l’azienda con l’indennità
giornaliera e un’eventuale altra indennità, possono essere corrisposte delle indennità complementari. L’importo risultante
dalla somma dell’indennità ordinaria e le indennità complementari può ammontare al massimo al doppio del guadagno
annuo massimo conteggiabile.
Altre prestazioni
→ cura medica (assistenza medica),
→ assunzione delle spese di viaggio e di soccorso,
→ indennità per spese funerarie,
→ indennità per cure a domicilio e soggiorni di cura nonché
assegno per grandi invalidi,
→ mezzi ausiliari,
→ indennità in capitale e a titolo di riparazione morale,
→ rendite di vecchiaia per persone assicurate invalide,
→ rendite per danno d’integrità,
→ assunzione di danni materiali.
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Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
del 20 marzo 1981, in vigore dal 1o gennaio 1984
Assicuratori
L’assicurazione obbligatoria e quella facoltativa contro gli
infortuni sono gestite
→ da compagnie di assicurazioni private e casse pubbliche di
assicurazioni contro gli infortuni,
→ dalla Suva per le aziende a essa soggette,
→ dalle casse malati riconosciute a condizione che una compagnia di assicurazioni privata garantisca la copertura delle
rendite. Le casse malati devono di conseguenza collaborare
con un assicuratore privato contro gli infortuni. Ad eccezione
di coloro che devono assicurarsi presso la Suva, i dipendenti
hanno il diritto di partecipare alla decisione sulla scelta
dell’assicuratore.
Scopo
L’assicurazione contro gli infortuni garantisce una compensazione adeguata della perdita di guadagno dovuta a infortuni e
malattie professionali ma anche a infortuni non professionali e
si occupa inoltre, all’interno delle aziende, di prendere misure
volte alla prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Persone assicurate
Assicurazione obbligatoria
Tutti i dipendenti occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente. Sono inoltre compresi
→ i dipendenti nel settore dell’agricoltura,
→ i collaboratori domestici,
→ le donne delle pulizie nelle famiglie private,
→ i dipendenti a domicilio,
→ gli apprendisti, gli stagisti, i volontari e il personale impiegato nelle imprese per la scelta di una professione per il
periodo di questa attività (stage di pretirocinio),
→ le persone che lavorano nei laboratori di apprendistato o
protetti,
→ le persone che esercitano un’attività accessoria per la quale
versano i contributi all’AVS,
→ i familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda
familiare e percepiscono un salario in contanti e/o pagano i
contributi AVS,
→ i pensionati (beneficiari di una rendita AVS) che continuano l’attività lavorativa come dipendenti anche se non
versano più i contributi AVS.
Eccezioni all’obbligo assicurativo
Oltre a coloro che esercitano un’attività indipendente, le
seguenti persone non sono sottoposte all’obbligo di assicurazione:
→ i familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda
familiare e non ricevono né un salario in contanti e né versano contributi all’AVS o che sono equiparati ai lavoratori
agricoli indipendenti,
→ i membri di consigli di amministrazione che non sono attivi
per l’azienda,
→ le persone che svolgono un’attività nell’interesse pubblico,
se non esiste un contratto di lavoro (p. es. membri di parlamenti, di autorità istituzionali e di commissioni),
→ gli impiegati statali soggetti all’assicurazione militare,
→ le persone con domicilio in uno Stato dell’Ue/AELS, che
svolgono un’attività lavorativa in questo Stato o in Svizzera.
Assicurazione facoltativa
Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente
e sono domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari che
collaborano nell’azienda di famiglia, possono assicurarsi a
titolo facoltativo. Questo è valido anche per le persone che
svolgono un’attività indipendente in Svizzera e che abitano in
uno Stato dell’Ue/AELS e sono già state soggette in passato al
diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Non possono aderire all’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività
lucrativa che hanno alle proprie dipendenze soltanto personale
domestico. Se l’azienda è soggetta alla Suva, l’assicurazione
facoltativa deve essere stipulata presso di essa, indipendentemente dalla presenza di personale impiegato. Se l’azienda non
è sottoposta alla Suva, le persone assicurate a titolo facoltativo
devono essere incluse nel contratto per i dipendenti. In assenza
di dipendenti, l’assicurazione può essere stipulata presso una
compagnia di assicurazioni privata o presso una cassa malati.
Copertura e premi
Le prestazioni assicurative sono garantite in caso di infortuni
e di malattie professionali ma anche di infortuni non professionali. Le persone che svolgono un’attività lavorativa a tempo
parziale sono assicurate contro gli infortuni professionali solo
se lavorano almeno 8 ore alla settimana presso uno stesso
datore di lavoro. Il premio viene calcolato in base al guada-
Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
gno soggetto a contribuzione che corrisponde al salario assicurato. Il datore di lavoro si fa carico dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre i premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente. Sono fatti salvi eventuali accordi a favore del dipendente. Il datore di lavoro deve
versare la totalità dei premi, deducendo dal salario la quota a
carico del dipendente.
Salario assicurato
È considerato salario assicurato il salario determinante ai
fini dell’AVS fino a un massimo di CHF 148 200.– annui o di
CHF 406.– giornalieri come pure i salari sui quali non vengono
applicati contributi AVS a causa dell’età della persona assicurata e gli assegni familiari versati per i figli, per l’istruzione o
in forma di sussidi domestici.
Durata dell’assicurazione
La copertura assicurativa inizia nel giorno in cui il dipendente
avvia o avrebbe dovuto avviare l’attività lavorativa, in ogni
caso dal momento in cui egli si reca a lavoro. Essa termina allo
scadere del 30o giorno successivo alla data in cui cessa il diritto
ad almeno la metà del salario. Entro il termine di proroga della
copertura assicurativa, pari a 30 giorni, l’assicurazione contro
gli infortuni non professionali può essere protratta con un’assicurazione mediante convenzione per un periodo massimo di
180 giorni. L’assicurazione si protrae se viene percepito almeno
il 50% del salario o dell’indennità giornaliera, quindi anche in
caso di malattia e infortunio. Per quanto riguarda la copertura assicurativa contro gli infortuni, le persone disoccupate
che hanno diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione
contro la disoccupazione sono assicurate a titolo obbligatorio
presso la Suva. L’assicurazione rimane in vigore per due anni e
può essere prorogata fino a un massimo di sei anni, se il dipendente viene trasferito all’estero e se prima del trasferimento era
assicurato a titolo obbligatorio in Svizzera. Chi viene trasferito in uno Stato dell’Ue/AELS rimane assicurato per un anno.
Questo termine può essere prorogato mediante autorizzazione dell’autorità competente. Se la persona assicurata è soggetta all’assicurazione militare o a un’assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni, per questo lasso di tempo l’assicurazione sarà sospesa.
Prestazioni
Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese
→ Cura medica
Vengono pagate le spese per
– la cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o,
previa loro prescrizione, da parte del personale paramedico e del chiropratico,
– i medicamenti e le analisi ordinate dal medico o dal dentista,
– la cura, il vitto e l’alloggio nel reparto comune di un
ospedale,
– le cure complementari e quelle balneari prescritte dal
medico,
– i mezzi e gli apparecchi occorrenti per la guarigione.
→ Cura medica all’estero
Alla persona assicurata viene rimborsato al massimo il doppio delle spese che sarebbero state necessarie in caso di cura
in Svizzera. Le cure mediche effettuate negli Stati dell’Ue e
dell’AELS sottostanno a regole particolari.
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Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
→ Cura a domicilio
Vengono versati i contributi per la cura a domicilio purché
questa sia eseguita da una persona autorizzata alla cura dei
malati a domicilio.
→ Mezzi ausiliari
La persona assicurata ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale (p. es. protesi).
→ Danni materiali
Vengono risarciti i danni causati da infortunio a quegli
oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua
funzione (p. es. danni alle protesi esistenti). Il diritto alla
sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste solo se esiste un pregiudizio fisico che necessita di cure.
→ Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio
Sono rimborsate le spese necessarie per il salvataggio
così come le spese di viaggio e di trasporto necessarie dal
punto di vista medico. Le spese di salvataggio, viaggio e
trasporto sostenute all’estero sono rimborsate unicamente
fino al 20% dell’importo massimo del salario annuo assicurato.
→ Spese di trasporto della salma
Di norma sono rimborsate le spese necessarie per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.
→ Spese funerarie
Le spese funerarie sono rimborsate fino a sette volte il salario massimo giornaliero assicurato.
Prestazioni in contanti
→ Indennità giornaliera
Se la personan assicurata è totalmente o parzialmente incapace al lavoro a seguito di un infortunio, questa ha diritto a
un’indennità giornaliera. L’indennità giornaliera viene versata a partire dal 3o giorno successivo all’infortunio e per
ogni giorno civile. In caso di incapacità lavorativa totale,
l’indennità giornaliera corrisponde all’80% del salario assicurato, mentre in caso di incapacità lavorativa parziale essa
si riduce proporzionalmente. L’indennità giornaliera non
è corrisposta finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’AI o all’indennità di maternità secondo l’indennità per perdita di guadagno (IPG). Durante il soggiorno in
uno stabilimento di cura, sull’indennità giornaliera è effettuata la seguente trattenuta per le cure di sostentamento
coperte dall’assicurazione contro gli infortuni:
– 20% dell’indennità giornaliera, al massimo CHF 20.–,
per le persone sole senza obbligo di sostentamento o di
assistenza,
– 10% dell’indennità giornaliera, al massimo CHF 10.–, per
le persone coniugate e per le persone sole con obbligo di
sostentamento o di assistenza se non è applicabile quanto
segue.
I coniugi e le persone sole che devono occuparsi di minorenni o di giovani in formazione sono esonerati da questa
trattenuta.
→ Rendita di invalidità
Se la persona assicurata diventa invalida in seguito a un
infortunio per almeno il 10%, ha diritto a una rendita di
invalidità. In caso di invalidità totale, la rendita ammonta
all’80% del salario assicurato, mentre è ridotta proporzionalmente in caso di invalidità parziale. Se la persona assicurata ha diritto a una rendita dell’AI o dell’AVS, le verrà
assegnata una rendita complementare che va ad integrare
quella dell’AI o dell’AVS fino al 90% del salario assicurato.
L’importo massimo versato è quello risultante dall’invalidità totale o parziale. Se il grado di invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà quindi aumentata,
ridotta oppure soppressa nel caso di recupero della piena
capacità di guadagno.
Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
→ Indennità per menomazione dell’integrità
Se, in seguito all’infortunio, la persona assicurata accusa
una menomazione rilevante e durevole all’integrità fisica o
mentale, ha diritto a un’equa indennità in forma di prestazione in capitale. L’indennità per menomazione dell’integrità può essere concessa anche senza l’assegnazione contemporanea di una rendita.
→ Assegno per grandi invalidi
Se la persona assicurata, a seguito di un danneggiamento
della salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di
terzi o di sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari quotidiani, questa ha diritto all’assegno per grandi
invalidi.
→ Rendite per i superstiti
In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un
infortunio, il coniuge superstite e i figli hanno diritto alle
rendite per i superstiti. Queste rendite ammontano alle
seguenti percentuali del salario assicurato
– per la vedova e il vedovo al 40% (solo a determinate condizioni),
– per gli orfani di padre o di madre al 15%,
– per gli orfani di padre e di madre al 25%,
– in caso di più superstiti, al massimo complessivamente
al 70%,
– per il coniuge divorziato al 20%, al massimo a un
importo pari a quello degli alimenti.
Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro
in comune una rendita complementare che va a integrare
quella dell’AI o dell’AVS fino al 90% del guadagno assicurato. L’importo massimo versato è definito in base alla scala
sopra indicata.
Adeguamento delle rendite al rincaro
Le rendite vengono adeguate al rincaro sulla base dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo nello stesso momento in cui
vengono adattate le rendite AVS.
Riduzione e rifiuto delle prestazioni
Le rendite di invalidità, le indennità per menomazione all’integrità e le rendite per i superstiti vengono ridotte, se il danno
alla salute o il decesso sono solo in parte riconducibili all’infortunio. Se la persona assicurata ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o il decesso, non sussiste alcun
diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese
funerarie. Se la persona assicurata ha provocato l’infortunio
per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel
quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali vengono ridotte nei primi due anni successivi all’infortunio. Se la persona assicurata ha provocato l’infortunio mentre stava commettendo un crimine o un delitto, le prestazioni
in contanti possono essere ridotte e, in casi particolarmente
gravi, completamente rifiutate. Tutte le prestazioni assicurative sono rifiutate in caso di infortuni avvenuti durante il servizio militare all’estero, la partecipazione ad azioni di guerriglia o ad atti di terrorismo o banditismo. Le prestazioni in contanti vengono ridotte almeno della metà per quegli infortuni
che avvengono
→ quando la persona assicurata partecipa in modo attivo a
risse e baruffe, ad eccezione che si sia ferita senza prendere
parte a tali eventi o qualora avesse assunto le difese di una
persona minacciata,
→ in caso di pericoli ai quali la persona assicurata si è esposta
provocando fortemente terze persone,
→ durante la partecipazione a disordini.
In caso di infortuni non professionali dovuti ad atti temerari,
le prestazioni in contanti vengono ridotte della metà e, in casi
particolarmente gravi, completamente rifiutate. Si parla di atto
temerario quando la persona assicurata si espone a un pericolo
particolarmente grave senza che prenda o possa prendere le
precauzioni necessarie per limitare ragionevolmente il rischio
(ad es. corse in motocicletta, arrampicata su facciate di edifici,
ecc.). Gli atti di salvataggio a favore di persone sono tuttavia
assicurati anche se possono essere considerati di per sé come
atti temerari.
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Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
del 6 ottobre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2008
Scopo
Le prestazioni complementari sono state introdotte per far sì
che tutti i beneficiari di rendite AVS/AI e i beneficiari di un’indennità giornaliera AI percepiscano un reddito tale da garantire il minimo esistenziale, come previsto dal mandato costituzionale. Per raggiungere tale obiettivo, la Confederazione e
i Cantoni accordano alle persone che soddisfano le condizioni
necessarie prestazioni complementari finalizzate a coprire il
fabbisogno esistenziale.
Aventi diritto
Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone
domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno
compiuto il 18° anno di età. Gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la
prestazione complementare (termine di attesa). Per i rifugiati
e gli apolidi il termine di attesa è di cinque anni. Sono previste disposizioni speciali per i cittadini di paesi con i quali la
Svizzera ha stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale.
Hanno diritto alle prestazioni complementari esclusivamente
→ beneficiari di una rendita di vecchiaia o per superstiti
dell’AVS,
→ beneficiari di una rendita o di un’indennità giornaliera (da
almeno sei mesi) dell’AI,
→ beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AI dopo
che è stato compiuto il 18° anno di età,
la cui rendita, indennità giornaliera o assegno per grandi invalidi non copre completamente il fabbisogno esistenziale.
Contributi
Le prestazioni complementari annue non sono finanziate da
ritenute salariali, bensì dal gettito fiscale proveniente per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni.
Prestazioni
La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
Le spese riconosciute sono
le seguenti:
in CHF all’anno
importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale
→ per le persone sole
→ per i coniugi
→ per i due primi figli, a testa
→ per altri due figli, a testa
→ per ogni altro figlio
19 290.–
28 935.–
10 080.–
6720.–
3360.–
canone di locazione effettivo di un
appartamento, per un massimo di
→ per le persone sole
→ per i coniugi
13 200.–
15 000.–
→ spese per il conseguimento del
reddito da attività lucrativa
costi effettivi
→ eventuali costi di manutenzione
dei fabbricati
costi effettivi
→ premi versati alle assicurazioni
sociali
costi effettivi
→ importo forfettario (diverso a seconda
del Cantone) per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sana seconda delle
tarie
disposizioni cantonali
→ contributi di mantenimento versati
in virtù del diritto di famiglia
costi effettivi
Sono computati come reddito, tra l’altro, una parte dei redditi
da attività lucrativa e una parte del patrimonio, la rendita AVS/
AI o l’indennità giornaliera AI percepita come pure gli assegni
familiari o i contributi di mantenimento ricevuti.
Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Adeguamento delle prestazioni al rincaro
Di norma, ogni due anni il Consiglio federale verifica l’importo delle spese riconosciute e dei redditi computabili e, se
necessario, provvede al loro adeguamento. Ne consegue che
l’importo delle prestazioni complementari erogate può essere
adeguato al rialzo o al ribasso.
Distinzione tra prestazioni complementari e aiuto sociale
Anche l’aiuto sociale contribuisce a coprire il fabbisogno esistenziale, innanzitutto per le persone che non percepiscono né
rendite AVS/AI né indennità giornaliere AI e che pertanto non
hanno diritto alle prestazioni complementari. Se la situazione
reddituale o patrimoniale di una persona che percepisce un
aiuto sociale migliora notevolmente, gli aiuti sociali percepiti
devono essere restituiti. Per quanto riguarda invece le prestazioni complementari erogate, queste non devono essere restituiti in nessun caso.
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Legge federale
sull‘assicurazione malattie (LAMal)
Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994, in vigore dal 1o gennaio 1996
Scopo
La LAMal regola l’assicurazione sociale contro le malattie e
comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e l’assicurazione facoltativa di indennità giornaliera.
L’assicurazione sociale malattie concede prestazioni in caso di
malattia, infortunio (per quanto non a carico di alcuna assicurazione contro gli infortuni) e maternità.
Persone assicurate
Sono assicurate tutte le persone domiciliate in Svizzera. Le persone provenienti dall’estero devono assicurarsi entro 3 mesi
dall’acquisizione del domicilio in Svizzera. I frontalieri residenti in uno Stato dell’Ue/AELS e i beneficiari di una rendita
svizzera, come anche i membri della loro famiglia, sono soggetti all’obbligo di assicurazione. Per i dipendenti inviati a
lavorare in uno Stato dell’Ue l’assicurazione viene mantenuta
per un periodo di un anno. Per i dipendenti inviati a lavorare
nei restanti paesi esteri, l’assicurazione viene mantenuta per
due anni. Previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, è possibile prorogare questi termini.
Premi
Tutti gli assicurati adulti che vivono nella stessa regione
pagano alla propria cassa malati rispettivamente lo stesso premio e partecipano ai costi delle prestazioni ottenute assumendosi una franchigia (2016: minimo CHF 300.–) e un’aliquota
del 10%, per un importo massimo di CHF 700.–. Sulle prestazioni in caso di maternità decade l’aliquota. Per le persone assicurate residenti in un Paese dell’Ue/AELS, per la franchigia e
la quota percentuale vigono disposizioni speciali. Con la scelta
contrattualmente definita del fornitore di prestazioni (p. es.
medico) o con l’aumento della franchigia, è possibile ridurre
l’entità del premio e della quota percentuale da versare. I Cantoni garantiscono una riduzione dei premi alle persone assicurate aventi un reddito modesto.
Prestazioni (assicurazione obbligatoria di base)
Le prestazioni comprendono
→ esami, terapie e cure,
→ analisi, medicamenti e apparecchi diagnostici o terapeutici,
→ contributi alle spese di cure balneari prescritte dal medico,
→ provvedimenti di riabilitazione medica,
→ degenza nel reparto comune di un ospedale o in un istituto
che fornisce prestazioni semiospedaliere,
→ contributi alle spese di trasporto necessarie dal profilo
medico e alle spese di salvataggio.
Assicurazione malattie ai sensi della LCA
Per le prestazioni non finanziate dall’assicurazione malattie
obbligatoria, è possibile stipulare un’assicurazione malattia
complementare sulla base della Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Questo consente ad esempio di coprire le spese
legate a metodi di trattamento alternativi, a trattamenti d’urgenza all’estero, quelle per medicamenti non mutuabili, trattamenti odontoiatrici, di trasporto e di salvataggio, di sistemazione in camera singola o doppia (struttura privata/semiprivata), per la libera scelta del medico, per l’aiuto domestico,
per interventi estetici e per altre prestazioni. Per le assicurazioni complementari in molti ambiti, tra cui l’adeguamento
dei premi, il preavviso ecc., si applicano norme diverse rispetto
all’assicurazione malattie obbligatoria ai sensi della LAMal.
Prestazioni
Prestazioni
AVS/AI/IPG
Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS in vigore dal 1o gennaio 1948)
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI in vigore dal 1o gennaio 1960)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di
guadagno, LIPG in vigore dal 1o gennaio 1953)
Cerchia di persone assicurate
Salario assicurato
Assicurazione obbligatoria per le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano
un’attività lucrativa (con eccezioni) nonché per i cittadini svizzeri che lavorano all’estero
al servizio della Confederazione. Sono incluse anche le persone che, in conformità agli
accordi bilaterali con l’Ue, sottostanno al sistema di previdenza sociale svizzero.
Il salario soggetto alla contribuzione è il
salario AVS. Il salario che determina le
rendite è il salario AVS fino a un massimo
di CHF 84 600.–.
Prestazioni
Guarigione, cura, ristabilimento
Incapacità lavorativa temporanea
Incapacità di guadagno permanente
Provvedimenti di integrazione di natura
medica e professionale, mezzi ausiliari,
assegno per grandi invalidi.
Indennità giornaliera dell’AI durante i
provvedimenti di integrazione pari a un
massimo dell’80% del salario assicurato
fino a CHF 148 200.–.
Indennità giornaliere quale compensazione della perdita di guadagno per chi
presta servizio (da CHF 62.– a 245.–
al giorno) nonché in caso di maternità
(max. CHF 196.– al giorno).
Rendita secondo il grado di invalidità
dal 40%............................. ¼ di rendita
dal 50%............................. ½ di rendita
dal 60% ............................ ¾ di rendita
dal 70%........................... rendita intera
Rendite per figli........ 40% della rendita AI
Prestazioni per i superstiti
Prestazioni di vecchiaia
Adeguamento al rincaro
Ammontare della rendita (in percentuale
della rendita di vecchiaia):
per vedovi e vedove ....................... 80%
per orfani di padre o di madre .......... 40%
per orfani di entrambi i genitori
al massimo .................................. 60%
Per le vedove e i coniugi divorziati si
applicano condizioni speciali.
Il diritto alla rendita nasce con il compimento del 65o anno di età per gli uomini e
del 64o per le donne. È possibile percepire
la rendita anticipatamente di uno o due
anni con una riduzione del 6,8% all’anno.
È ammesso inoltre il differimento del
versamento della rendita per un periodo
massimo di cinque anni con rispettivo
aumento della stessa rendita di vecchiaia.
Di solito con cadenza biennale, il Consiglio
federale adegua le rendite ordinarie
all’evoluzione dei salari e dei prezzi.
Finanziamento
Costi
Dipendenti:
AVS .......................................... 8,4%
AI ............................................. 1,4%
IPG ..........................................0,45%
Ripartizione dei costi
Indipendenti:
AVS .......................................... 7,8%
AI ............................................. 1,4%
IPG ..........................................0,45%
Non attivi: disposizioni speciali.
Tutti i contributi vengono riscossi in
percentuale del salario AVS (senza limite
superiore). Il dipendente e il datore di
lavoro versano ognuno la metà dell’importo dovuto. La Confederazione e i
Cantoni versano sussidi.
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Prestazioni
Previdenza professionale obbligatoria
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP in vigore dal 1o gennaio 1985)
Cerchia di persone assicurate
Salario assicurato
Sono assicurati obbligatoriamente
→ i lavoratori soggetti all’AVS a partire dal 1o gennaio dell’anno civile successivo al
17o anno di età, il cui salario annuo AVS supera CHF 21 150.–,
→ le persone che hanno diritto alle indennità di disoccupazione sono assicurate in caso di
invalidità e di decesso se percepiscono un’indennità giornaliera superiore a CHF 81.20.
Assicurazione facoltativa per gli indipendenti e i lavoratori non assicurati obbligatoriamente.
È assicurato il salario annuo AVS compreso
tra CHF 24 675.– e CHF 84 600.–, e quindi
al massimo un salario di CHF 59 925.–.
Se il salario coordinato è inferiore a CHF
3525.– annui, dovrà essere arrotondato a
questa somma.
Prestazioni
Guarigione, cura, ristabilimento
Incapacità lavorativa temporanea
Incapacità di guadagno permanente
Non è assicurata alcuna prestazione.
Non è assicurata alcuna prestazione.
Rendita secondo il grado di invalidità
dal 40%............................. ¼ di rendita
dal 50%............................. ½ di rendita
dal 60% ............................ ¾ di rendita
dal 70%........................... rendita intera
Attualmente la rendita intera corrisponde
per uomini e donne al 6,8% dell’avere di
vecchiaia proiettato senza interessi.
Rendita per figli di invalidi = 20% della
rendita di invalidità del genitore invalido
assicurato.
Prestazioni per i superstiti
Prestazioni di vecchiaia
Adeguamento al rincaro
Rendita vedovile in caso di decesso prima
del pensionamento = 60% della rendita di
invalidità. Rendita vedovile in caso di
decesso dopo l’età di pensionamento =
60% della rendita di vecchiaia. Rendita per
orfani = 20% della rendita di invalidità. In
caso di decesso dell’ex coniuge, il coniuge
divorziato è equiparato alla vedova/al
vedovo (condizioni speciali). Il coniuge
superstite che non deve provvedere al
sostentamento di figli percepisce una
rendita solo se ha compiuto 45 anni e se il
matrimonio è durato almeno cinque anni.
Età di pensionamento
Uomini ..................................... 65 anni
Donne ..................................... 64 anni
Rendita di vecchiaia = attualmente per
uomini e donne 6,8% dell’avere di vecchiaia
proiettato con interessi. Rendite per i figli
= 20% della rendita di vecchiaia. Se il
regolamento lo consente, è possibile
avvalersi del pensionamento anticipato o
di differire il pensionamento al massimo
fino ai 70 anni. In questo caso le prestazioni saranno ridotte o aumentate di
conseguenza.
Le rendite per i superstiti e quelle di
invalidità che decorrono da oltre 3 anni
sono adeguate all’evoluzione dei prezzi a
partire dal 1o gennaio dell’anno civile
seguente. Gli adeguamenti successivi
avvengono contemporaneamente a quelli
dell’AVS/AI.
Finanziamento
Costi
Costi per gli accrediti di vecchiaia (in
percentuale del salario assicurato):
Età donne/uomini:
25–34 ..........................................7%
35–44 ........................................ 10%
45–54 .........................................15%
55–64/65.................................... 18%
Ripartizione dei costi
Costi per le prestazioni in caso di
decesso e di incapacità di guadagno,
contributi per il fondo di garanzia, costi
per l’adeguamento al rincaro.
Il contributo del datore di lavoro deve corrispondere almeno alla somma dei
contributi dei suoi dipendenti.
Prestazioni
Assicurazione contro la disoccupazione
Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI in vigore dal 1o gennaio 1984)
Cerchia di persone assicurate
Salario assicurato
Sono assicurate, a partire dalla fine dell’obbligo scolastico fino al raggiungimento
dell’età che conferisce il diritto alla rendita AVS, le persone domiciliate in Svizzera che
devono versare contributi per un’attività lucrativa dipendente o che sono esonerate
dall’obbligo contributivo.
Salario AVS fino a un importo massimo di
CHF 148 200.–.
Prestazioni
Guarigione, cura, ristabilimento
Incapacità lavorativa temporanea
Incapacità di guadagno permanente
Per malattia e infortunio: diritto a 44
indennità giornaliere al massimo entro un
periodo di due anni.
Indennità per lavoro ridotto, indennità
per intemperie, indennità per insolvenza,
prestazioni di ordine finanziario per
provvedimenti relativi alla situazione del
mercato del lavoro.
Indennità di disoccupazione: fino a 520
indennità giornaliere (a seconda dall’età
della persona assicurata e agli anni di
contribuzione) per un importo pari
all’80% del salario assicurato fino a CHF
148 200.– (70% per determinate persone
assicurate).
Prestazioni per i superstiti
Adeguamento al rincaro
L’assicurazione contro la disoccupazione
non versa prestazioni per i superstiti. Se
l’indennità giornaliera supera tuttavia i
CHF 81.20, i beneficiari di un’indennità di
disoccupazione percepiscono prestazioni
di invalidità e per i superstiti dalla
previdenza professionale (LPP).
Poiché l’assicurazione contro la disoccupazione versa indennità giornaliere limitate nel
tempo e non rendite, il legislatore ha rinunciato a un adeguamento automatico al rincaro.
Finanziamento
Costi
Ripartizione dei costi
2,2% del salario assicurato fino a CHF
148 200.– più l’1% del salario eccedente.
Il dipendente e il datore di lavoro versano ognuno 50% dell’importo dovuto.
Assicurazione militare
Legge federale sull’assicurazione militare (LAM in vigore dal 1o gennaio 1994)
Cerchia di persone assicurate
Salario assicurato
Assicurazione obbligatoria per le persone soggette al servizio militare, al servizio civile
e alla protezione civile come pure per chi pratica un’attività militare fuori servizio o che
partecipa a esercitazioni di tiro fuori servizio.
Salario AVS fino a un importo massimo di
CHF 150 918.–.
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Prestazioni
Prestazioni
Guarigione, cura, ristabilimento
Incapacità lavorativa temporanea
Incapacità di guadagno permanente
Cura medica, ospedaliera o a domicilio,
provvedimenti di integrazione, mezzi
ausiliari, assegno per grandi invalidi.
Indennità giornaliera pari all’80% del
salario assicurato fino all’inizio del diritto
alla rendita di invalidità o fino al recupero
della capacità di guadagno.
La rendita ammonta all’80% del salario
assicurato in caso di incapacità di guadagno permanente. Rendita complementare
alla rendita AI fino al 90% del salario
assicurato.
Prestazioni per i superstiti
In percentuale del salario assicurato:
per vedovi e vedove ....................... 40%
per orfani di padre o di madre ........... 15%
per orfani di entrambi i genitori .........25%
Adeguamento al rincaro
Condizioni speciali per i genitori della
persona assicurata e per il coniuge divorziato.
L’adeguamento all’evoluzione dei prezzi
avviene contemporaneamente all’adeguamento delle rendite AVS/AI.
Finanziamento
Ripartizione dei costi
Le spese sono coperte dalla Confederazione.
Assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF in vigore dal 1o gennaio 1984)
Cerchia di persone assicurate
Salario assicurato
Assicurazione obbligatoria per
→ i lavoratori occupati in Svizzera (con eccezioni),
→ le persone che hanno diritto alle indennità di disoccupazione.
Assicurazione facoltativa per gli indipendenti e i membri della famiglia occupati nell’azienda (regolamento speciale per i familiari nel settore agricolo).
Salario AVS fino a un importo massimo di
CHF 148 200.– (con variazioni).
Prestazioni
Guarigione, cura, ristabilimento
Incapacità lavorativa temporanea
Incapacità di guadagno permanente
Cura medica, ospedaliera o a domicilio,
mezzi ausiliari, assegno per grandi
invalidi.
Indennità giornaliera pari all’80% del
salario assicurato a partire dal 3o giorno
fino all’inizio del versamento della
rendita di invalidità o fino al recupero
della capacità lavorativa.
La rendita ammonta all’80% del salario
assicurato in caso di incapacità di guadagno totale. La somma delle prestazioni
versate dall’AVS/AI e dalla LAINF non
deve superare il 90% del salario assicurato (rendita complementare).
Prestazioni per i superstiti
In percentuale del salario assicurato:
per vedovi e vedove ......................40%
per orfani di padre o di madre ......... 15%
per orfani di entrambi i genitori ....... 25%
in totale al massimo ...................... 70%
Adeguamento al rincaro
Condizioni speciali per il coniuge divorziato superstite.
L’adeguamento all’evoluzione dei prezzi
avviene contemporaneamente all’adeguamento delle rendite AVS/AI.
Prestazioni
Finanziamento
Costi
Ripartizione dei costi
I premi dipendono dal tipo di azienda e
dall’esercizio.
I costi per gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro; quelli
per gli infortuni non professionali sono (di regola) a carico del dipendente.
Prestazioni complementari
Legge federale sulle prestazioni complementari allʼassicurazione per la vecchiaia, i superstiti e lʼinvalidità
(LPC in vigore dal 1o gennaio 2008)
Cerchia di persone assicurate
Salario assicurato
Hanno diritto alle prestazioni i beneficiari di rendite AVS/AI e, in parte, di indennità giornaliere dell’AI domiciliati in Svizzera, gli stranieri con un soggiorno ininterrotto di 10 anni in
Svizzera oppure in base agli accordi internazionali, come pure i rifugiati e gli apolidi che vi
vivono ininterrottamente da 5 anni.
Le entrate e le spese (minimo esistenziale)
vengono paragonate secondo chiare
disposizioni. Esiste il diritto a prestazioni
solo in caso di un’eccedenza nelle uscite.
Prestazioni
Guarigione, cura, ristabilimento
Incapacità lavorativa temporanea
Incapacità di guadagno permanente
Versamento di prestazioni suppletive per
le spese relative alle cure dentarie, di cure
ordinate dal medico, alla cassa malati
(reparto comune), ecc. come pure per le
spese di cura e quelle relative ai mezzi
ausiliari.
Non è assicurata nessuna prestazione.
Le prestazioni complementari garantiscono la copertura del minimo esistenziale
a seconda delle spese individuali necessarie (per l’appartamento, il costo della vita,
ecc.), incrementando così le rendite o
l’indennità già esistenti.
Prestazioni per i superstiti
Prestazioni di vecchiaia
Adeguamento al rincaro
Le prestazioni complementari garantiscono la copertura del minimo esistenziale
a seconda delle spese individuali necessarie (per l’appartamento, il costo della vita,
ecc.), incrementando così le rendite o
l’indennità già esistenti.
Le prestazioni complementari garantiscono la copertura del minimo esistenziale a seconda delle spese individuali
necessarie (per l’appartamento, il costo
della vita, ecc.), incrementando così le
rendite o l’indennità già esistenti. Vengono versati al massimo CHF 19 290.– per
le persone sole, CHF 28 935.– per i coniugi
e CHF 10 080.– per gli orfani.
Aumento dei limiti di salario secondo
l’ordinanza del Consiglio federale al
momento dell’adeguamento delle rendite
AVS.
Finanziamento
Costi
Ripartizione dei costi
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni
si fanno carico dei costi derivanti dalle
prestazioni complementari.
La Confederazione si fa carico di cinque
ottavi delle prestazioni complementari
annue e i Cantoni dei rimanenti tre ottavi.
In alcuni settori vi sono divergenze nella
ripartizione dei costi.
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Prestazioni
Assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal in vigore dal 1o gennaio 1996)
Cerchia di persone assicurate
Assicurazione obbligatoria per le persone domiciliate in Svizzera (con eccezioni) e per i frontalieri di Stati dell’Ue/AELS.
Assicurazione facoltativa per determinati gruppi di persone.
Prestazioni
Guarigione, cura, ristabilimento
Incapacità lavorativa temporanea
Incapacità di guadagno permanente
Sono coperti, tra l’altro, i costi per
→ assistenza medica,
→ degenza ospedaliera,
→ cure a domicilio,
→ mezzi ausiliari,
→ spese di trasporto e salvataggio,
→ cure.
Non è assicurata nessuna prestazione.
Non è assicurata nessuna prestazione.
Prestazioni per i superstiti
Non è assicurata nessuna prestazione.
Finanziamento
Costi
Ripartizione dei costi
I premi variano da regione a regione. Sono ammessi premi ridotti per i minori (fino a 18
anni) e i giovani in formazione (da 19 a 25 anni).
Il premio è interamente a carico della
singola persona assicurata. Agevolazioni
individuali sui premi concesse dalla
Confederazione o dai Cantoni per le
persone assicurate che vivono in condizioni economiche modeste.
Guida pratica
Guida pratica
AVS/AI/IPG
Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS in vigore dal 1o gennaio 1948)
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI in vigore dal 1o gennaio 1960)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di
guadagno, LIPG in vigore dal 1o gennaio 1953)
Notifica di un nuovo dipendente
Modifiche salariali
Notifica immediata alla cassa di compensazione AVS competente (per le persone che non
sono in possesso di un certificato AVS, la cassa di compensazione AVS competente deve
rilasciare tale documento).
Le modifiche salariali devono essere
notificate solo al momento del conteggio
annuo AVS/AI. Il datore di lavoro deve
tenere la contabilità delle deduzioni
salariali dei suoi dipendenti.
Fine del rapporto di lavoro
Incapacità di guadagno
Decesso
Non occorre inoltrare alcuna notifica alla
cassa di compensazione AVS. Con il
conteggio annuo e il pagamento dei
contributi viene comunicata anche la
durata della retribuzione del salario.
Chi richiede prestazioni dell’AI deve farsi
registrare quanto prima presso l’ufficio AI
competente. Una registrazione tardiva
comporta un possibile versamento posticipato delle prestazioni.
Il decesso deve essere notificato alla
cassa di compensazione AVS presso la
quale sono stati conteggiati gli ultimi
contributi AVS.
Pensionamento
Pagamenti, conteggi dei premi
Imposte
La richiesta di una rendita di vecchiaia
deve essere inoltrata alla cassa di compensazione AVS presso la quale sono stati
conteggiati gli ultimi contributi AVS (circa
due mesi prima della scadenza). In caso di
pensionamento anticipato, così come nel
caso di differimento della riscossione
della rendita, è indispensabile inoltrare
tempestivamente la richiesta.
Ogni datore di lavoro è tenuto a inoltrare
periodicamente alla cassa di compensazione AVS competente il conteggio dei
salari in contanti e dei salari in natura
versati ai propri dipendenti. Il contributo
dedotto dal salario deve essere versato
alla cassa di compensazione AVS competente unitamente al contributo del datore
di lavoro.
Per quanto riguarda le imposte dirette, i
contributi del datore di lavoro sono
considerati come oneri aziendali. I
contributi dei lavoratori sono deducibili
dalle imposte dirette. Le prestazioni sono
di regola tassate al 100%.
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Guida pratica
Previdenza professionale obbligatoria
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP in vigore dal 1o gennaio 1985)
Notifica di un nuovo dipendente
Modifiche salariali
Le persone il cui salario annuo supera CHF 21 150.– devono essere notificate all’istituto di
previdenza a partire dal 1o gennaio dell’anno civile successivo al compimento del 17o anno
di età. (Eccezione: i dipendenti assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi.)
Nel caso di contratti di lavoro temporaneo e di contratti di lavoro a catena si applicano
regole speciali.
Di regola le modifiche salariali vengono
prese in considerazione a partire dal
1o gennaio di ogni anno. Le modifiche
salariali intervenute nel corso dell’anno
devono essere notificate unicamente se
influiscono in modo determinante sull’ammontare delle prestazioni di previdenza.
Fine del rapporto di lavoro
Incapacità di guadagno
Decesso
L’uscita dal servizio deve essere immediatamente notificata all’istituto di previdenza affinché possa essere computato
l’ammontare della prestazione di libero
passaggio da trasferire all’istituto di
previdenza del nuovo datore di lavoro.
Le persone parzialmente o totalmente
incapaci al guadagno per un periodo
presumibilmente lungo devono essere
notificate all’istituto di previdenza.
Il decesso di una persona assicurata o di
un beneficiario di rendita deve essere
immediatamente notificato all’istituto di
previdenza.
Pensionamento
Pagamenti, conteggi dei premi
Imposte
L’istituto di previdenza chiederà a tempo
debito alla persona assicurata dove
desidera che siano versate le prestazioni
di vecchiaia. Il pensionamento anticipato
oppure il differimento del pensionamento
(se consentito dal regolamento) devono
essere comunicati tempestivamente
all’istituto di previdenza.
In conformità all’accordo stipulato con
l’istituto di previdenza competente. I
contributi dei dipendenti e del datore di
lavoro devono essere versati nella loro
totalità all’istituto di previdenza dal
datore di lavoro. La parte del contributo
paritario dovuta dal lavoratore è dedotta
dal salario.
Per quanto riguarda le imposte dirette, i
contributi del datore di lavoro sono
considerati come oneri aziendali. I
contributi dei dipendenti sono deducibili
dalle imposte dirette. Le prestazioni sono
di regola tassate al 100%. I pagamenti in
capitale sono sottoposti a imposta con
tasso ridotto.
Assicurazione contro la disoccupazione
Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI in vigore dal 1o gennaio 1984)
Notifica di un nuovo dipendente
Fine del rapporto di lavoro
Decesso
La notifica avviene contemporaneamente
a quella destinata alla cassa di compensazione AVS.
Se la persona che lascia il servizio non
trova un altro impiego, deve iscriversi
immediatamente presso l’ufficio del
lavoro.
Il decesso di beneficiari di indennità
giornaliere deve essere immediatamente
notificato alla cassa disoccupazione
competente.
Pensionamento
Imposte
Il pagamento delle indennità giornaliere
cessa automaticamente con all’età che
conferisce il diritto alla rendita AVS.
I sussidi di disoccupazione costituiscono
un reddito sostitutivo e sono quindi
soggetti a imposta.
Guida pratica
Assicurazione militare
Legge federale sull’assicurazione militare (LAM in vigore dal 1o gennaio 1994)
Incapacità di guadagno
Decesso
Imposte
La notifica è effettuata dal medico o
dall’amministrazione ospedaliera.
La notifica è effettuata dal medico o
dall’amministrazione ospedaliera.
Le rendite o le prestazioni in capitale che
decorrono o sono esigibili per la prima
volta a partire dal 1o gennaio 1994 sono
considerate come reddito e sono quindi
totalmente soggette a imposta.
Assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF in vigore dal 1o gennaio 1984)
Notifica di un nuovo dipendente
Modifiche salariali
Non è necessario notificare separatamente un nuovo dipendente. È invece necessario
indicare la somma dei salari del nuovo dipendente nella dichiarazione annuale dei salari.
Eccezione: la prima persona da assicurare deve essere immediatamente notificata.
Le modifiche dei salari soggetti all’AVS
sono indicate complessivamente nella
dichiarazione annuale dei salari. (Il
datore di lavoro deve conservare per
almeno cinque anni le annotazioni
salariali e tutti i documenti giustificativi.)
Fine del rapporto di lavoro
Incapacità di guadagno
Decesso
Non è necessario notificare la fine del
rapporto di lavoro. L’uscita è indicata
nella dichiarazione annua dei salari.
L’incapacità lavorativa deve essere
immediatamente notificata all’assicuratore contro gli infortuni.
I decessi devono essere immediatamente
notificati all’assicuratore contro gli
infortuni.
Pensionamento
Pagamenti, conteggi dei premi
Imposte
Il salario deve essere notificato nella
dichiarazione annuale dei salari fino alla
data di pensionamento. Dopo il pensionamento non sussiste più alcuna copertura
assicurativa.
Ogni anno viene determinato un premio
provvisorio. Sulla base della dichiarazione annua dei salari, alla fine dell’anno
viene calcolato il premio definitivo.
Questo viene meno se è stato concordato
un premio forfettario.
Per quanto riguarda le imposte dirette, i
contributi del datore di lavoro sono
considerati come oneri aziendali. I
contributi dei lavoratori sono deducibili
dalle imposte dirette. Per le imposte
dirette le prestazioni sono imponibili
totalmente o parzialmente, a seconda
degli oneri finanziari.
29
30
Guida pratica
Prestazioni complementari
Legge federale sulle prestazioni complementari allʼassicurazione per la vecchiaia, i superstiti e lʼinvalidità
(LPC in vigore dal 1o gennaio 2008)
Notifica di un nuovo dipendente
Modifiche salariali
Incapacità di guadagno
Le persone che richiedono prestazioni
complementari devono essere iscritte
presso l’ufficio di attuazione cantonale (di
regola la cassa cantonale di compensazione AVS).
Le modifiche del reddito e della sostanza
devono essere immediatamente notificate
all’ufficio di attuazione cantonale.
Se sussiste un diritto a prestazioni dell’AI,
è necessario notificare all’ufficio di attuazione cantonale il proprio diritto alle
prestazioni complementari.
Decesso
Pensionamento
Imposte
Il decesso di un beneficiario di prestazioni
complementari deve essere immediatamente notificato all’ufficio di attuazione
cantonale.
Il diritto alle prestazioni complementari
deve essere notificato presso l’ufficio di
attuazione cantonale.
Le prestazioni complementari sono di
regola esenti da imposte.
Assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal in vigore dal 1o gennaio 1996)
Notifica di un nuovo dipendente
Fine del rapporto di lavoro
Le persone non assicurate obbligatoriamente in passato (che vivevano p. es.
all’estero) devono provvedere a iscriversi
presso una cassa malati entro tre mesi.
Il datore di lavoro deve informare per iscritto il proprio dipendente sull’obbligo di riassicurarsi presso la cassa malati per il rischio d’infortunio, a meno che quest’ultimo non
inizi un nuovo lavoro o sia assicurato presso la Suva secondo la LADI a causa di disoccupazione.
Pensionamento
Pagamenti, conteggi dei premi
Imposte
Il datore di lavoro deve informare per
iscritto il proprio dipendente sull’obbligo
di riassicurarsi presso la cassa malati per
il rischio d’infortunio.
Ogni persona assicurata/ogni famiglia
riceve un conteggio del premio.
Le indennità giornaliere sono soggette a
imposta solo per quella parte che supera
i costi medici, ospedalieri e di guarigione.
I premi della cassa malati sono detraibili
dal reddito imponibile fino a un determinato importo massimo.
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Guida all`assicurazione sociale per i datori di lavoro