Guida all’assicurazione sociale per i datori di lavoro Edizione 2016 Indice Introduzione.................................................................... 3 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) .................................................... 4 Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) ....... 5 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) .......... 6 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) .................. 7 Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) ...... 10 Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) ............. 12 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).......................................................................... 14 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) ............................................................ 18 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) .......... 20 Sommario Prestazioni .................................................................... 21 Guida pratica ................................................................. 27 Introduzione Per saperne di più sulle assicurazioni sociali nelle aziende. Per i datori di lavoro, l’assicurazione sociale è un argomento che richiede competenza, responsabilità e conoscenze ben precise. Questo opuscolo è stato concepito allo scopo di fornire ai datori di lavoro uno strumento conciso e completo sul sistema previdenziale svizzero per le aziende. In azienda, sicurezza è sinonimo non soltanto di disposizioni sulla sicurezza o prestazioni assicurative imparziali, bensì anche certezza di poter sempre contare su un partner assicurativo competente e affidabile. Forti della nostra esperienza pluriennale, offriamo alle aziende il sostegno di cui necessitano. In qualità di compagnia di assicurazioni per le aziende, possiamo contare su conoscenze fondate nell’ambito della previdenza del personale e seguiamo attentamente gli sviluppi sociali e legislativi di rilievo per il settore, aggiornando tempestivamente i nostri prodotti. Insieme, elaboriamo una soluzione adeguata, completa e finanziariamente ottimale per la vostra azienda, per garantire la vostra sicurezza e il benessere dei vostri dipendenti. A proposito, per i dipendenti è disponibile un opuscolo specifico dal titolo «Guida all’assicurazione sociale per i dipendenti» con molti consigli utili e preziosi suggerimenti. I nostri consulenti alla clientela saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande in fatto di assicurazione, in ambito privato o professionale. Grazie alle loro conoscenze specializzate e alla vasta formazione ricevuta, essi sono in grado di consigliarvi in modo competente e, se opportuno, potranno indirizzarvi a uno dei nostri specialisti. Se la vostra azienda desidera intraprendere di più rischiando di meno, chiamate la nostra agenzia più vicina. 3 4 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946, in vigore dal 1o gennaio 1948 Scopo La funzione dell’AVS è quella di attenuare le conseguenze economiche a cui vanno incontro le persone assicurate e i loro familiari in seguito alla diminuzione o soppressione del reddito percepito causa pensionamento o decesso. Ammontare delle rendite (in % della rendita semplice di vecchiaia) Rendita semplice di vecchiaia (uomo 65 anni, donna 64 anni) senza lacune di contribuzione: minimo CHF 1175.– massimo CHF 2350.–/al mese 100% Somma delle due rendite per coniugi o per partner registrati al massimo 150% della rendita massima di vecchiaia Rendita per figli (uomo 65 anni o donna 64 anni) 40% Rendita per vedovi (se vi sono figli fino a 18 anni) 80% Rendita per vedove (se non vi sono figli, oppure età della donna 45 anni e coniugata da almeno 5 anni) 80% Rendita per orfani orfani di padre o di madre orfani di padre e di madre 40% al massimo 60% Persone assicurate (valido anche per l’AI) L’assicurazione è obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa oppure che, in conformità agli accordi bilaterali con l’Ue, sottostanno al sistema di previdenza sociale svizzero. Le persone che lavorano all’estero alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in Svizzera e che sono da lui retribuite, possono mantenere l’assicurazione previo comune accordo con il proprio datore di lavoro. I cittadini svizzeri residenti in paesi non membri dell’Ue/AELS e i cittadini dei paesi membri dell’Ue/AELS possono assicurarsi a titolo facoltativo, se sono già assicurati obbligatoriamente da almeno 5 anni senza interruzione. Contributi (valido anche per AI e IPG) Le persone assicurate sono tenute a versare i contributi finché esercitano un’attività lucrativa e il loro salario annuo presso il datore di lavoro supera CHF 2300.–. Per chi non svolge alcuna attività lucrativa, l’obbligo di contribuzione inizia il 1o gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni. I coniugi o partner registrati che non svolgono attività lucrativa sono esonerati dall’obbligo contributivo quando l’altro coniuge o partner registrato versa contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (2 × CHF 478.–/anno, incluso AI/IPG). Per la riscossione dei contributi, finanziati per metà dal datore di lavoro e per metà dal dipendente, è determinante il reddito complessivo. Aventi diritto (solo rendite) Hanno diritto alle prestazioni AVS i cittadini svizzeri, i rifugiati e gli apolidi in base a disposizioni di diritto federale, nonché i cittadini stranieri con domicilio in svizzera. Per i cittadini di stati membri dell’Ue e dell’AELS non è necessario il domicilio svizzero. Durata delle prestazioni Le rendite per i figli vengono versate fino al compimento dei 18 anni; se in formazione fino alla conclusione della formazione, al massimo sino a 25 anni. Il diritto alle rendite vedovili si estingue nel momento in cui il coniuge superstite si risposa. Inoltre, nel caso della rendita per i vedovi, il diritto si estingue quando l’ultimo figlio compie 18 anni. Effetti del divorzio, della separazione giudiziale e dello scioglimento dell’unione domestica registrata In caso di divorzio, sul conto individuale di ciascuno dei coniugi viene accreditata la metà del reddito percepito dall’altro coniuge durante il matrimonio, nonché la metà di eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali (eccetto per l’anno di matrimonio e di divorzio). Questa suddivisione obbligatoria degli accrediti AVS non può essere omessa nella sentenza di divorzio. Se l’economia domestica comune viene annullata giudizialmente, il limite massimo di un’eventuale rendita comune pari al 150% viene meno e ciascun coniuge riceve una rendita individuale. La stessa procedura si applica in caso di scioglimento dell’unione domestica registrata. Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 1959, in vigore dal 1o gennaio 1960 Scopo Lo scopo principale dell’AI è la «reintegrazione prima della rendita». L’AI accorda la rendita esclusivamente quando la reintegrazione nella vita lavorativa è assolutamente impossibile oppure solo parzialmente possibile. Anche in occasione della revisione delle rendite, i beneficiari di rendite AI dovranno essere ricondotti per quanto possibile alla vita lavorativa. Persone assicurate e contributi (cfr. AVS) Definizione di invalidità Si parla di invalidità quando sussiste un’incapacità al guadagno, probabilmente permanente o di lunga durata, insorta in seguito a un danno alla salute fisica, mentale o psichica dovuto a infermità congenita, malattia o infortunio. → i provvedimenti di integrazione a preparazione del nuovo inserimento professionale, → la consegna di mezzi ausiliari, → il pagamento di indennità giornaliere (80% dell’ultimo salario, al massimo 80% di CHF 148 200.– all’anno). Le persone assicurate invalide, o che corrono il rischio di diventarlo, e i beneficiari di rendita, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione necessari e atti a ristabilire, migliorare o salvaguardare la capacità di guadagno. Rendite Le rendite di invalidità ammontano allo stesso importo delle rendite di vecchiaia AVS e dipendono dal grado di invalidità stabilito: Diritto alla rendita Grado di invalidità (in frazione della rendita intera) Ammontare delle rendite almeno 40% un quarto di rendita (in % della rendita semplice di invalidità) almeno 50% mezza rendita Rendita semplice di invalidità 100% almeno 60% tre quarti di rendita Somma delle due rendite per i coniugi o partner registrati (entrambi i coniugi o partner registrati invalidi) al massimo 150% della rendita massima di vecchiaia almeno 70% rendita intera Rendita semplice per i figli (padre invalido o madre invalida) 40% Rendita doppia per i figli (entrambi i genitori invalidi) 60% Prestazioni Le prestazioni principali dell’AI consistono in provvedimenti di integrazione e rendite. Provvedimenti di integrazione I provvedimenti di integrazione comprendono: → i provvedimenti sanitari, → i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento), Il diritto alla rendita si estende alle persone assicurate, diventate incapaci al guadagno per un grado costante di almeno 40% o che sono state in media incapaci di guadagnare al 40% senza grandi interruzioni per un anno e che lo saranno presumibilmente anche in futuro. Durata delle prestazioni La rendita di invalidità viene corrisposta dopo il compimento del 18o anno di età, e non prima che siano trascorsi sei mesi dalla rivendicazione del diritto alla prestazione. Il diritto alla rendita si estingue con la cessazione dell’invalidità (in alcuni casi al termine dei provvedimenti di integrazione e reinserimento), il decesso dell’avente diritto o l’inizio del diritto alla rendita AVS. Le rendite per i figli sono versate fino all’età di 18 anni. I figli che non hanno ancora terminato la formazione professionale o gli studi universitari hanno diritto alla rendita fino alla conclusione degli stessi, al massimo però fino al compimento del 25o anno di età. 5 6 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) del 25 settembre 1952, in vigore dal 1o gennaio 1953 Scopo La legge sulle indennità di perdita di guadagno garantisce una compensazione adeguata della perdita di salario o stipendio in caso di servizio militare, servizio civile o di partecipazione ad altri servizi indicati nella legge. Essa fissa inoltre la durata e l’importo dell’indennità di perdita di guadagno durante il congedo di maternità per le donne che esercitano un’attività lavorativa. Contributi Sono soggetti all’obbligo contributivo i dipendenti e i datori di lavoro soggetti all’AVS che finanziano rispettivamente per metà il tasso contributivo dello 0,45% del reddito. Prestazioni importo minimo/massimo in CHF al giorno Indennità di base, indipendentemente dallo stato civile: → in generale → durante i servizi di avanzamento → reclute e coloro che hanno l’obbligo di presentarsi per il servizio di leva, senza figli 62.–/196.– 111.–/196.– 62.– Assegno per figli: → per ogni figlio 20.– Limite dell’indennità totale 245.–* Assegno per spese di custodia al massimo 67.– Assegno per l’azienda 67.– * Questo limite massimo vale anche se la somma dell’indennità di base e dell’assegno per figli supera l’importo di CHF 245.– Diritto all’indennità per chi presta servizio Aventi diritto Hanno diritto a prestazioni le persone domiciliate in Svizzera o all’estero che → prestano servizio nell’esercito svizzero o nella Croce Rossa, per ogni giorno di soldo, → prestano servizio civile, per ogni giorno di servizio computabile, → prestano servizio nella protezione civile, per ogni giorno intero per il quale ricevono un’indennità, → partecipano a corsi federali o cantonali di animatori di gioventù e sport o a corsi di protezione dei giovani, per ogni giorno intero di corso, → coloro che sono obbligati a presentarsi al servizio di leva per i giorni di reclutamento. Prestazioni L’indennità totale si compone dell’indennità di base e degli assegni per i figli. Gli assegni per spese di custodia e quelli per spese aziendali sono corrisposti in aggiunta all’indennità totale e senza mai subire alcuna riduzione. Indennità di maternità Il diritto a 14 settimane di congedo di maternità pagato spetta a tutte le donne esercitanti una professione, che nei nove mesi precedenti al parto, erano assicurate obbligatoriamente secondo la LAVS e che durante questo lasso di tempo hanno esercitato per almeno cinque mesi un’attività lavorativa. L’indennità di maternità viene versata sotto forma di indennità giornaliera da parte del datore di lavoro e corrisponde all’80% del reddito lavorativo medio prima della nascita. L’importo massimo ammonta a CHF 196.– al giorno. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) del 25 giugno 1982, in vigore dal 1o gennaio 1985 Scopo Le prestazioni della previdenza professionale (2o pilastro), insieme a quelle dell’assicurazione federale AVS/AI (1o pilastro), devono permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Di seguito sono elencate le prestazioni minime previste dalla legge. Gli istituti di previdenza possono prevedere prestazioni superiori. Persone assicurate Assicurazione obbligatoria I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore a CHF 21 150.– sono assicurati contro i rischi decesso e invalidità dal 1o gennaio successivo al compimento del 17o anno di età e, per la vecchiaia, dal 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno di età. Se una persona è già assicurata obbligatoriamente per la previdenza professionale nell’ambito dell’attività lavorativa principale oppure se svolge un’attività indipendente a titolo principale, non è possibile assicurare le eventuali attività secondarie nel regime obbligatorio. L’avere di vecchiaia si compone di → → → → → accrediti di vecchiaia prestazioni di libero passaggio apportate acquisti di anni di contribuzione indennità di divorzio ricevute interessi sugli importi sopra indicati Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percentuale del salario coordinato secondo i dati seguenti: Età donne/uomini Percentuale del salario coordinato 25–34 35–44 45–54 55–64/65 7% 10% 15% 18% Assicurazione facoltativa per i lavoratori indipendenti I lavoratori indipendenti con personale possono assicurarsi pressi l’istituto di previdenza dei propri dipendenti, della propria associazione di categoria o presso l’istituto collettore. I lavoratori indipendenti senza personale possono scegliere tra le ultime due opzioni. Salario assicurato Viene assicurato il salario annuo compreso tra CHF 24 675.– e CHF 84 600.–. Il salario massimo assicurabile è quindi pari a CHF 59 925.– e corrisponde al cosiddetto salario coordinato. Per i salari annui tra CHF 21 150.– e CHF 28 200.– viene assicurato un importo minimo di CHF 3525.–. Per le persone assicurate, riconosciute parzialmente invalide ai sensi dell’AI, gli importi limite (CHF 21 150.– e CHF 59 925.–) vengono ridotti della frazione corrispondente della rendita intera AI. Contributi Il datore di lavoro deve farsi carico almeno della metà dei contributi complessivi per il personale. Questi contributi comprendono gli accrediti di vecchiaia, i premi di puro rischio e i costi per ulteriori prestazioni legali (adeguamento al rincaro e fondo di garanzia). Il datore di lavoro versa i contributi complessivi all’istituto di previdenza. Prestazioni Prestazioni di vecchiaia → Rendita di vecchiaia Hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Il regolamento di previdenza dei singoli istituti di previdenza può consentire la possibilità del pensionamento anticipato e/o anche la proroga assicurativa fino a 70 anni. La rendita di vecchiaia viene calcolata in percentuale dell’avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata e disponibile al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita. In caso di pensionamento a 64/65 anni, per il regime obbligatorio, l’aliquota di conversione ammonta al 6,8%. Nel regime sovraobbligatorio, gli istituti di previdenza possono prevedere aliquote di conversione diversa. → Rendita per figli di pensionati La persona assicurata, che beneficia di una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, in caso di decesso dei propri genitori, avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia. 7 8 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) → Indennità in capitale La persona assicurata può richiedere il pagamento in un’indennità in capitale unica di un quarto del proprio avere di vecchiaia. Se il regolamento della propria cassa di previdenza lo consente, la persona assicurata può richiedere il versamento di un’indennità in capitale al posto della rendita. Se sono stati effettuati acquisti di anni di contribuzione, le prestazioni da essi risultanti non possono essere versate sotto forma di capitale nei tre anni successivi all’acquisto stesso. Prestazioni di invalidità → Rendita di invalidità Hanno diritto a una rendita di invalidità le persone riconosciute invalide almeno al 40% ai sensi dell’AI e che erano assicurate al momento in cui si è verificata l’incapacità lavorativa all’origine dell’invalidità. Il diritto alla rendita si estingue con la morte della persona assicurata o con la cessazione dell’invalidità. Ammontare della rendita La rendita di invalidità è calcolata applicando l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. L’avere di vecchiaia, considerato come base, è composto → dall’avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità, → dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, interessi esclusi. Tuttavia, spesso la rendita di invalidità viene stabilita in percentuale del salario assicurato. L’istituto di previdenza può ridurre la rendita di invalidità, se questa, insieme alle altre entrate conteggiabili, supera il 90% del guadagno perso. → Rendita per figli di invalidi La persona assicurata, che beneficia di una rendita di invalidità, ha diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, in caso di decesso dei propri genitori, avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità. Diritto alle rendite per figli Il diritto alle rendite per figli si estingue in caso di decesso del figlio o quando quest’ultimo compie il 18o anno di età. Questo diritto si proroga al massimo fino al compimento del 25o anno di età per i figli che → devono ancora concludere la prima formazione professionale o scolastica, → hanno un grado di invalidità di almeno il 70%. Prestazioni per i superstiti → Rendita vedovile Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, con il decesso della persona assicurata – deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, – ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni. Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annue. Il diritto a una rendita vedovile nasce con il decesso della persona assicurata e tuttavia non prima della cessazione dell’obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro. Questo diritto si estingue in caso di nuove nozze o decesso del coniuge superstite. In caso di decesso della persona assicurata, la rendita vedovile ammonta al 60% della rendita intera di invalidità alla quale avrebbe avuto diritto la persona assicurata. In caso di decesso di una persona assicurata che percepisce già una rendita di vecchiaia o di invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60% dell’ultima rendita percepita. I partner registrati superstiti hanno la stessa posizione giuridica dei vedovi/delle vedove. → Rendita per orfani In seguito al decesso della persona assicurata, i figli hanno diritto alla rendita per orfani. I figli affiliati godono di tale diritto unicamente se la persona deceduta provvedeva al loro mantenimento. La rendita per orfani ammonta al 20% della rendita intera di invalidità. → Rendita per il coniuge divorziato In caso di decesso dell’ex coniuge, il coniuge divorziato ha diritto alle stesse prestazioni della vedova o del vedovo a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato abbia ottenuto una rendita oppure un’indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia. La rendita viene ridotta se, aggiunta a quella delle altre assicurazioni, in particolare dell’AVS e dell’AI, supera l’ammontare delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. In caso di decesso dell’ex partner registrato, l’ex partner facente parte dell’unione registrata sciolta giudizialmente è equiparato al coniuge divorziato. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) → Indennità in capitale Se il regolamento lo prevede, la/il vedova/o può richiedere un’indennità unica in capitale anziché una rendita vedovile. Il coniuge superstite deve presentare la relativa richiesta all’istituto di previdenza prima del versamento della prima rendita. Lo stesso vale per il partner registrato superstite. Ulteriori costi legali Adeguamento al rincaro Le rendite di invalidità e per superstiti che vengono versate da oltre 3 anni sono adeguate al rincaro fino al compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Fondo di garanzia Il fondo di garanzia versa sovvenzioni agli istituti di previdenza con una struttura di età sfavorevole (media degli accrediti di vecchiaia superiore al 14%) e indennità alle casse di compensazione. Esso garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolventi fino al 150% dell’importo limite superiore LPP (CHF 126 900.–). I contributi versati al fondo di garanzia ammontano → per la struttura d’età sfavorevole: allo 0,08% dei salari coordinati di tutte le persone assicurate che pagano i contributi per le prestazioni di vecchiaia, → per l’insolvenza e altre prestazioni: allo 0,005% delle prestazioni di uscita regolamentari di tutte le persone assicurate al 31 dicembre e del decuplo dell’importo di tutte le rendite versate secondo il conto d’esercizio. Prestazione di libero passaggio Tramite la LPP per la vecchiaia, in caso di cambiamento di impiego le persone assicurate ricevono una prestazione di uscita (prestazione di libero passaggio) da parte dell’istituto di previdenza dell’ex datore di lavoro. Se presso il nuovo datore di lavoro la persona assicurata è nuovamente soggetta alla LPP, questa deve versare la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza oppure può avvalersi del diritto di trasferire la prestazione di uscita su un conto o una polizza di libero passaggio. Coloro che trasferiscono definitivamente la propria residenza dalla Svizzera in un paese appartenente all’Ue o all’AELS possono richiedere il versamento in contanti della parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita. Se la residenza viene trasferita in un paese al di fuori dell’Ue o dell’AELS, è possibile richiedere il versamento in contanti della prestazione di uscita complessiva. Promozione della proprietà d’abitazioni Per l’acquisto di un’abitazione di proprietà per uso proprio, fino a 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia la persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della propria previdenza professionale, attingendo non solo ai fondi disponibili nel regime obbligatorio. Gli importi di acquisto non possono essere prelevati per la promozione della proprietà d’abitazioni entro tre anni dall’acquisto stesso. Oltre alla LPP, per la costituzione in pegno o per il prelievo anticipato è determinante l’ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Assicurazione obbligatoria per i disoccupati Le persone disoccupate con un’indennità giornaliera di almeno CHF 81.20 sono assicurate presso l’istituto collettore per le prestazioni minime LPP in caso di invalidità e di decesso. La cassa di disoccupazione deduce dall’indennità giornaliera la quota dei contributi della persona assicurata e la versa all’istituto collettore insieme a quella del datore di lavoro di cui si fa carico essa stessa. Divorzio In caso di divorzio prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, i diritti a prestazioni di uscita maturati durante il matrimonio vengono divisi a metà. Non è indispensabile invece dividere gli acquisti che, per legge, sarebbero da considerare beni propri nell’ambito del regime dei beni della partecipazione agli acquisti. Se per uno o per entrambi i coniugi si è verificato un caso di previdenza prima del divorzio, al posto della divisione viene determinato un adeguato indennizzo dovuto direttamente al coniuge. In caso di scioglimento giudiziale dell’unione registrata vengono applicate per analogia le disposizioni sul divorzio. 9 10 Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) del 25 giugno 1982, in vigore dal 1o gennaio 1984 Scopo Lo scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione è di garantire un’adeguata compensazione in caso di disoccupazione e di prevenire e combattere la disoccupazione mediante adeguate prestazioni finanziarie. Persone assicurate Sono assicurati i lavoratori soggetti all’AVS che devono versare i relativi contributi per il reddito da attività dipendente. Sono invece esonerati dall’obbligo assicurativo i membri della famiglia occupati nell’azienda agricola, equiparati agli agricoltori indipendenti. I lavoratori indipendenti non possono assicurarsi contro la disoccupazione. Tipi di prestazione → → → → → indennità di disoccupazione indennità per lavoro ridotto indennità per intemperie indennità per insolvenza prestazioni finanziarie per provvedimenti relativi alla situazione del mercato del lavoro Contributi I contributi assicurativi dipendono dal salario AVS, con un limite superiore pari all’importo massimo mensile del guadagno assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (CHF 148 200.– all’anno, ossia CHF 12 350.– al mese). Il tasso di contribuzione ammonta al 2,2%, di cui 50% a carico del dipendente e 50% a carico del datore di lavoro. I dipendenti, i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di contribuzione, pagano il contributo intero. Fino a quando non saranno sanati i debiti strutturali dell’assicurazione contro la disoccupazione, sulla parte di salario al di sopra di CHF 148 200.– sarà inoltre riscosso un contributo di solidarietà finanziato pariteticamente e pari all’1%. Prestazioni Indennità di disoccupazione La persona assicurata ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: → è parzialmente o completamente disoccupata, → ha subito una perdita di lavoro computabile, → risiede in Svizzera, → ha terminato la scuola dell’obbligo ma non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento AVS, né percepisce una rendita di vecchiaia AVS, → ha portato a termine il periodo di contribuzione oppure è esonerata da esso, → è idonea al collocamento, → soddisfa le prescrizioni sul controllo. Per i cittadini svizzeri e i cittadini dell’Ue/AELS che hanno un rapporto di lavoro indeterminato o della durata di più anni, vengono conteggiati anche i periodi di contribuzione trascorsi in uno Stato dell’Ue/AELS. Un volta comunicato il licenziamento, e quindi durante il termine di preavviso ma anche durante tutto il periodo di disoccupazione, la persona assicurata è tenuta a fare il necessario per cercarsi un nuovo impiego. Per dimostrare il proprio impegno nella ricerca di esso, la persona assicurata deve presentare regolarmente all’ufficio cantonale del lavoro le copie delle domande di assunzione inviate, eventuali appunti di colloqui di lavoro sostenuti e simili. Indennità per lavoro ridotto Hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i dipendenti il cui normale tempo di lavoro viene ridotto o il cui lavoro viene totalmente sospeso se → sono soggetti all’obbligo di contribuzione per l’assicurazione, → la perdita di lavoro è computabile, → il rapporto di lavoro non è stato disdetto, → la perdita di lavoro ha carattere temporaneo e si presume che con l’introduzione del lavoro ridotto possano essere mantenuti dei posti di lavoro. L’introduzione del lavoro ridotto è soggetta alla verifica e all’autorizzazione dell’ufficio cantonale del lavoro. Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) Indennità per intemperie L’indennità per intemperie viene versata soltanto per determinati rami di attività, nei quali sono consuete perdite di guadagno dovute alle intemperie, soprattutto nelle attività di edilizia e genio civile e in quelle ad esse connesse. Indennità per insolvenza Il dipendente può rivendicare il proprio diritto a un’indennità per insolvenza se → vanta crediti salariali nei confronti del datore di lavoro che, a sua volta, ha dichiarato fallimento, → ha presentato, nei confronti del suo datore di lavoro, la domanda di pignoramento per crediti salariali. Provvedimenti relativi alla situazione del mercato del lavoro Tali provvedimenti (p. es. formazione professionale) sono finalizzati a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro degli assicurati che sono difficilmente collocabili proprio a causa della mutata situazione del mercato stesso. Ammontare delle prestazioni Disoccupazione L’indennità giornaliera intera ammonta all’80% del guadagno assicurato. Le persone assicurate che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni, che beneficiano di un’indennità giornaliera intera di oltre CHF 140.– e che non hanno un grado di invalidità superiore al 40% ricevono un’indennità giornaliera pari al 70% del guadagno assicurato. Il diritto all’indennità giornaliera non può superare il limite di CHF 12 350.– al mese, vale a dire CHF 148 200.– all’anno. La persona assicurata ha diritto a 5 indennità giornaliere alla settimana e riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni familiari non percepiti. Per evitare lacune contributive a livello di AVS, i rispettivi contributi vengono dedotti dall’indennità giornaliera. A ciò si aggiungono al massimo ⅔ del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Dall’indennità giornaliera viene inoltre dedotto un contributo per la previdenza professionale obbligatoria finalizzato a garantire la copertura assicurativa in caso di invalidità e decesso. In tutti i casi, la cassa di disoccupazione si occupa di avviare le procedure necessarie. Per le persone assicurate che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni e che dispongono di un guadagno assicurato pari almeno a CHF 3000.– al mese, a seconda dell’ammontare del guadagno assicurato l’indennità giornaliera non viene versata per i primi 5, 10, 15 o 20 giorni. In caso di obblighi di mantenimento verso figli, viene meno il periodo di attesa di cinque giorni, a condizione che il guadagno assicurato non superi CHF 5000.– al mese. Indennità per lavoro ridotto e per intemperie Le indennità per lavoro ridotto e per intemperie ammontano ciascuna all’80% della perdita di guadagno computabile. Indennità per insolvenza L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali degli ultimi quattro mesi prima dell’apertura della procedura fallimentare o della domanda di pignoramento. L’importo massimo accordato è di CHF 12 350.– al mese. Provvedimenti relativi alla situazione del mercato del lavoro L’assicurazione versa le indennità giornaliere per i giorni in cui, in seguito alla decisione dell’ufficio competente, la persona assicurata partecipa a misure di formazione o di occupazione o si occupa della pianificazione di un’attività indipendente. Durata delle prestazioni e termini quadro Il numero delle indennità giornaliere alle quali la persona assicurata ha diritto è determinato dall’età e dalla durata di contribuzione (cfr. tabella) di almeno 12 mesi entro un termine di 2 anni. Questo termine quadro inizia due anni prima del giorno in cui sono soddisfatti per la prima volta tutti i presupposti che danno diritto all’indennità giornaliera (di regola il primo giorno di timbratura). Diritto all’indennità di disoccupazione (secondo lʼetà e la durata di contribuzione) durata di contribuzione di almeno 12 mesi al massimo 260 indennità giornaliere durata di contribuzione di almeno 18 mesi al massimo 400 indennità giornaliere durata di contribuzione di almeno 22 mesi e 55 anni di età al massimo 520 indennità giornaliere durata di contribuzione di almeno 22 mesi e beneficiari di rendite AI almeno del 40% al massimo 520 indennità giornaliere in caso di disoccupazione negli ultimi 4 anni prima del raggiungimento dellʼetà di pensionamento AVS in supplemento 120 indennità giornaliere persone esonerate dall’obbligo contributivo al massimo 90 indennità giornaliere persone minori di 25 anni, senza figli ma con una durata di contribuzione di almeno 12 mesi al massimo 200 indennità giornaliere 11 12 Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992, in vigore dal 1o gennaio 1994 Scopo L’assicurazione militare versa prestazioni in caso di incapacità lavorativa e/o di guadagno verificatasi durante la prestazione del servizio di mantenimento della sicurezza o della pace (esercito, protezione civile, servizio civile, aiuto in caso di catastrofi, ecc.). Questa è un’assicurazione completa del rischio, volta a garantire la sicurezza sociale. Persone assicurate La copertura assicurativa è valida per → i membri dell’esercito e della protezione civile in servizio militare o civile a titolo obbligatorio o facoltativo, → chi presta servizio civile, → gli appartenenti al corpo degli istruttori, al corpo della guardia delle fortificazioni e al corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofi, → i partecipanti alle operazioni di reclutamento e di ispezione, alle esercitazioni di tiro fuori servizio, ad attività militari facoltative o ad attività sportive dell’esercito fuori servizio, come pure ad azioni per il mantenimento della pace e per i buoni uffici della Confederazione. Contributi Gli assicurati sono esonerati dal pagamento dei contributi. La Confederazione si fa carico di tutti i costi. Il guadagno massimo assicurabile è di CHF 150 918.–. Durata dell’assicurazione L’assicurazione si estende a tutta la durata del servizio o del corso. I percorsi di andata e ritorno sono compresi nella copertura assicurativa, a condizione che vengano effettuati entro un termine ragionevole. L’assicurazione è sospesa durante il periodo in cui la persona assicurata esercita un’attività lucrativa ed è quindi soggetta all’assicurazione obbligatoria LAINF. Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Le prestazioni più importanti Indennità giornaliera Se la persona assicurata è incapace al lavoro in seguito a danni alla salute, questa ha diritto a un’indennità giornaliera. In caso di incapacità lavorativa totale, l’indennità giornaliera corrisponde all’80% del guadagno assicurato. In caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera viene ridotta proporzionalmente. Provvedimenti di integrazione Le persone assicurate invalide o che rischiano di diventarlo hanno diritto a provvedimenti di integrazione se questi sono ritenuti necessari e adeguati a conservare o migliorare la restante capacità di guadagno o l’integrazione sociale. I provvedimenti di integrazione sono eseguiti generalmente in Svizzera. Oltre alle disposizioni mediche e alla consegna di mezzi ausiliari, essi comprendono anche l’organizzazione e il finanziamento di provvedimenti concernenti sia l’attività lavorativa che l’integrazione sociale, come pure l’indennizzo di eventuali perdite di guadagno durante il periodo di integrazione. Rendita di invalidità In caso di invalidità totale, la rendita annua di invalidità corrisponde all’80% del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale, la rendita viene proporzionalmente ridotta. Le rendite sono adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi dal Consiglio federale. Rendite per i superstiti Il coniuge, i figli, i genitori e il coniuge divorziato della persona assicurata deceduta hanno diritto a una rendita per i superstiti. Le rendite sono adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi dal Consiglio federale. Rendita per i superstiti (in % del guadagno assicurato) Coniuge 40% Coniuge divorziato, alimenti non più versati al massimo 20% Orfano di un genitore 15% Orfano di padre e di madre 25% Genitori (solo in caso di necessità) al massimo 20% Indennità per i lavoratori indipendenti Se il lavoratore indipendente, durante il periodo di incapacità lavorativa causa della struttura della propria azienda, subisce un ulteriore danno dovuto alle spese correnti fisse d’esercizio, tale danno deve essere adeguatamente risarcito a condizione che esso sia inevitabile nonostante un’accurata gestione aziendale. Al lavoratore indipendente che, a causa del danno alla salute, non riesce a mantenere l’azienda con l’indennità giornaliera e un’eventuale altra indennità, possono essere corrisposte delle indennità complementari. L’importo risultante dalla somma dell’indennità ordinaria e le indennità complementari può ammontare al massimo al doppio del guadagno annuo massimo conteggiabile. Altre prestazioni → cura medica (assistenza medica), → assunzione delle spese di viaggio e di soccorso, → indennità per spese funerarie, → indennità per cure a domicilio e soggiorni di cura nonché assegno per grandi invalidi, → mezzi ausiliari, → indennità in capitale e a titolo di riparazione morale, → rendite di vecchiaia per persone assicurate invalide, → rendite per danno d’integrità, → assunzione di danni materiali. 13 14 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, in vigore dal 1o gennaio 1984 Assicuratori L’assicurazione obbligatoria e quella facoltativa contro gli infortuni sono gestite → da compagnie di assicurazioni private e casse pubbliche di assicurazioni contro gli infortuni, → dalla Suva per le aziende a essa soggette, → dalle casse malati riconosciute a condizione che una compagnia di assicurazioni privata garantisca la copertura delle rendite. Le casse malati devono di conseguenza collaborare con un assicuratore privato contro gli infortuni. Ad eccezione di coloro che devono assicurarsi presso la Suva, i dipendenti hanno il diritto di partecipare alla decisione sulla scelta dell’assicuratore. Scopo L’assicurazione contro gli infortuni garantisce una compensazione adeguata della perdita di guadagno dovuta a infortuni e malattie professionali ma anche a infortuni non professionali e si occupa inoltre, all’interno delle aziende, di prendere misure volte alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. Persone assicurate Assicurazione obbligatoria Tutti i dipendenti occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente. Sono inoltre compresi → i dipendenti nel settore dell’agricoltura, → i collaboratori domestici, → le donne delle pulizie nelle famiglie private, → i dipendenti a domicilio, → gli apprendisti, gli stagisti, i volontari e il personale impiegato nelle imprese per la scelta di una professione per il periodo di questa attività (stage di pretirocinio), → le persone che lavorano nei laboratori di apprendistato o protetti, → le persone che esercitano un’attività accessoria per la quale versano i contributi all’AVS, → i familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda familiare e percepiscono un salario in contanti e/o pagano i contributi AVS, → i pensionati (beneficiari di una rendita AVS) che continuano l’attività lavorativa come dipendenti anche se non versano più i contributi AVS. Eccezioni all’obbligo assicurativo Oltre a coloro che esercitano un’attività indipendente, le seguenti persone non sono sottoposte all’obbligo di assicurazione: → i familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda familiare e non ricevono né un salario in contanti e né versano contributi all’AVS o che sono equiparati ai lavoratori agricoli indipendenti, → i membri di consigli di amministrazione che non sono attivi per l’azienda, → le persone che svolgono un’attività nell’interesse pubblico, se non esiste un contratto di lavoro (p. es. membri di parlamenti, di autorità istituzionali e di commissioni), → gli impiegati statali soggetti all’assicurazione militare, → le persone con domicilio in uno Stato dell’Ue/AELS, che svolgono un’attività lavorativa in questo Stato o in Svizzera. Assicurazione facoltativa Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e sono domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari che collaborano nell’azienda di famiglia, possono assicurarsi a titolo facoltativo. Questo è valido anche per le persone che svolgono un’attività indipendente in Svizzera e che abitano in uno Stato dell’Ue/AELS e sono già state soggette in passato al diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Non possono aderire all’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che hanno alle proprie dipendenze soltanto personale domestico. Se l’azienda è soggetta alla Suva, l’assicurazione facoltativa deve essere stipulata presso di essa, indipendentemente dalla presenza di personale impiegato. Se l’azienda non è sottoposta alla Suva, le persone assicurate a titolo facoltativo devono essere incluse nel contratto per i dipendenti. In assenza di dipendenti, l’assicurazione può essere stipulata presso una compagnia di assicurazioni privata o presso una cassa malati. Copertura e premi Le prestazioni assicurative sono garantite in caso di infortuni e di malattie professionali ma anche di infortuni non professionali. Le persone che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale sono assicurate contro gli infortuni professionali solo se lavorano almeno 8 ore alla settimana presso uno stesso datore di lavoro. Il premio viene calcolato in base al guada- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) gno soggetto a contribuzione che corrisponde al salario assicurato. Il datore di lavoro si fa carico dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre i premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente. Sono fatti salvi eventuali accordi a favore del dipendente. Il datore di lavoro deve versare la totalità dei premi, deducendo dal salario la quota a carico del dipendente. Salario assicurato È considerato salario assicurato il salario determinante ai fini dell’AVS fino a un massimo di CHF 148 200.– annui o di CHF 406.– giornalieri come pure i salari sui quali non vengono applicati contributi AVS a causa dell’età della persona assicurata e gli assegni familiari versati per i figli, per l’istruzione o in forma di sussidi domestici. Durata dell’assicurazione La copertura assicurativa inizia nel giorno in cui il dipendente avvia o avrebbe dovuto avviare l’attività lavorativa, in ogni caso dal momento in cui egli si reca a lavoro. Essa termina allo scadere del 30o giorno successivo alla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Entro il termine di proroga della copertura assicurativa, pari a 30 giorni, l’assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere protratta con un’assicurazione mediante convenzione per un periodo massimo di 180 giorni. L’assicurazione si protrae se viene percepito almeno il 50% del salario o dell’indennità giornaliera, quindi anche in caso di malattia e infortunio. Per quanto riguarda la copertura assicurativa contro gli infortuni, le persone disoccupate che hanno diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sono assicurate a titolo obbligatorio presso la Suva. L’assicurazione rimane in vigore per due anni e può essere prorogata fino a un massimo di sei anni, se il dipendente viene trasferito all’estero e se prima del trasferimento era assicurato a titolo obbligatorio in Svizzera. Chi viene trasferito in uno Stato dell’Ue/AELS rimane assicurato per un anno. Questo termine può essere prorogato mediante autorizzazione dell’autorità competente. Se la persona assicurata è soggetta all’assicurazione militare o a un’assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni, per questo lasso di tempo l’assicurazione sarà sospesa. Prestazioni Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese → Cura medica Vengono pagate le spese per – la cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, da parte del personale paramedico e del chiropratico, – i medicamenti e le analisi ordinate dal medico o dal dentista, – la cura, il vitto e l’alloggio nel reparto comune di un ospedale, – le cure complementari e quelle balneari prescritte dal medico, – i mezzi e gli apparecchi occorrenti per la guarigione. → Cura medica all’estero Alla persona assicurata viene rimborsato al massimo il doppio delle spese che sarebbero state necessarie in caso di cura in Svizzera. Le cure mediche effettuate negli Stati dell’Ue e dell’AELS sottostanno a regole particolari. 15 16 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) → Cura a domicilio Vengono versati i contributi per la cura a domicilio purché questa sia eseguita da una persona autorizzata alla cura dei malati a domicilio. → Mezzi ausiliari La persona assicurata ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale (p. es. protesi). → Danni materiali Vengono risarciti i danni causati da infortunio a quegli oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione (p. es. danni alle protesi esistenti). Il diritto alla sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste solo se esiste un pregiudizio fisico che necessita di cure. → Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio Sono rimborsate le spese necessarie per il salvataggio così come le spese di viaggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico. Le spese di salvataggio, viaggio e trasporto sostenute all’estero sono rimborsate unicamente fino al 20% dell’importo massimo del salario annuo assicurato. → Spese di trasporto della salma Di norma sono rimborsate le spese necessarie per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. → Spese funerarie Le spese funerarie sono rimborsate fino a sette volte il salario massimo giornaliero assicurato. Prestazioni in contanti → Indennità giornaliera Se la personan assicurata è totalmente o parzialmente incapace al lavoro a seguito di un infortunio, questa ha diritto a un’indennità giornaliera. L’indennità giornaliera viene versata a partire dal 3o giorno successivo all’infortunio e per ogni giorno civile. In caso di incapacità lavorativa totale, l’indennità giornaliera corrisponde all’80% del salario assicurato, mentre in caso di incapacità lavorativa parziale essa si riduce proporzionalmente. L’indennità giornaliera non è corrisposta finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’AI o all’indennità di maternità secondo l’indennità per perdita di guadagno (IPG). Durante il soggiorno in uno stabilimento di cura, sull’indennità giornaliera è effettuata la seguente trattenuta per le cure di sostentamento coperte dall’assicurazione contro gli infortuni: – 20% dell’indennità giornaliera, al massimo CHF 20.–, per le persone sole senza obbligo di sostentamento o di assistenza, – 10% dell’indennità giornaliera, al massimo CHF 10.–, per le persone coniugate e per le persone sole con obbligo di sostentamento o di assistenza se non è applicabile quanto segue. I coniugi e le persone sole che devono occuparsi di minorenni o di giovani in formazione sono esonerati da questa trattenuta. → Rendita di invalidità Se la persona assicurata diventa invalida in seguito a un infortunio per almeno il 10%, ha diritto a una rendita di invalidità. In caso di invalidità totale, la rendita ammonta all’80% del salario assicurato, mentre è ridotta proporzionalmente in caso di invalidità parziale. Se la persona assicurata ha diritto a una rendita dell’AI o dell’AVS, le verrà assegnata una rendita complementare che va ad integrare quella dell’AI o dell’AVS fino al 90% del salario assicurato. L’importo massimo versato è quello risultante dall’invalidità totale o parziale. Se il grado di invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà quindi aumentata, ridotta oppure soppressa nel caso di recupero della piena capacità di guadagno. Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) → Indennità per menomazione dell’integrità Se, in seguito all’infortunio, la persona assicurata accusa una menomazione rilevante e durevole all’integrità fisica o mentale, ha diritto a un’equa indennità in forma di prestazione in capitale. L’indennità per menomazione dell’integrità può essere concessa anche senza l’assegnazione contemporanea di una rendita. → Assegno per grandi invalidi Se la persona assicurata, a seguito di un danneggiamento della salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari quotidiani, questa ha diritto all’assegno per grandi invalidi. → Rendite per i superstiti In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio, il coniuge superstite e i figli hanno diritto alle rendite per i superstiti. Queste rendite ammontano alle seguenti percentuali del salario assicurato – per la vedova e il vedovo al 40% (solo a determinate condizioni), – per gli orfani di padre o di madre al 15%, – per gli orfani di padre e di madre al 25%, – in caso di più superstiti, al massimo complessivamente al 70%, – per il coniuge divorziato al 20%, al massimo a un importo pari a quello degli alimenti. Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare che va a integrare quella dell’AI o dell’AVS fino al 90% del guadagno assicurato. L’importo massimo versato è definito in base alla scala sopra indicata. Adeguamento delle rendite al rincaro Le rendite vengono adeguate al rincaro sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo nello stesso momento in cui vengono adattate le rendite AVS. Riduzione e rifiuto delle prestazioni Le rendite di invalidità, le indennità per menomazione all’integrità e le rendite per i superstiti vengono ridotte, se il danno alla salute o il decesso sono solo in parte riconducibili all’infortunio. Se la persona assicurata ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o il decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie. Se la persona assicurata ha provocato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali vengono ridotte nei primi due anni successivi all’infortunio. Se la persona assicurata ha provocato l’infortunio mentre stava commettendo un crimine o un delitto, le prestazioni in contanti possono essere ridotte e, in casi particolarmente gravi, completamente rifiutate. Tutte le prestazioni assicurative sono rifiutate in caso di infortuni avvenuti durante il servizio militare all’estero, la partecipazione ad azioni di guerriglia o ad atti di terrorismo o banditismo. Le prestazioni in contanti vengono ridotte almeno della metà per quegli infortuni che avvengono → quando la persona assicurata partecipa in modo attivo a risse e baruffe, ad eccezione che si sia ferita senza prendere parte a tali eventi o qualora avesse assunto le difese di una persona minacciata, → in caso di pericoli ai quali la persona assicurata si è esposta provocando fortemente terze persone, → durante la partecipazione a disordini. In caso di infortuni non professionali dovuti ad atti temerari, le prestazioni in contanti vengono ridotte della metà e, in casi particolarmente gravi, completamente rifiutate. Si parla di atto temerario quando la persona assicurata si espone a un pericolo particolarmente grave senza che prenda o possa prendere le precauzioni necessarie per limitare ragionevolmente il rischio (ad es. corse in motocicletta, arrampicata su facciate di edifici, ecc.). Gli atti di salvataggio a favore di persone sono tuttavia assicurati anche se possono essere considerati di per sé come atti temerari. 17 18 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2008 Scopo Le prestazioni complementari sono state introdotte per far sì che tutti i beneficiari di rendite AVS/AI e i beneficiari di un’indennità giornaliera AI percepiscano un reddito tale da garantire il minimo esistenziale, come previsto dal mandato costituzionale. Per raggiungere tale obiettivo, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che soddisfano le condizioni necessarie prestazioni complementari finalizzate a coprire il fabbisogno esistenziale. Aventi diritto Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno compiuto il 18° anno di età. Gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine di attesa). Per i rifugiati e gli apolidi il termine di attesa è di cinque anni. Sono previste disposizioni speciali per i cittadini di paesi con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale. Hanno diritto alle prestazioni complementari esclusivamente → beneficiari di una rendita di vecchiaia o per superstiti dell’AVS, → beneficiari di una rendita o di un’indennità giornaliera (da almeno sei mesi) dell’AI, → beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AI dopo che è stato compiuto il 18° anno di età, la cui rendita, indennità giornaliera o assegno per grandi invalidi non copre completamente il fabbisogno esistenziale. Contributi Le prestazioni complementari annue non sono finanziate da ritenute salariali, bensì dal gettito fiscale proveniente per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni. Prestazioni La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Le spese riconosciute sono le seguenti: in CHF all’anno importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale → per le persone sole → per i coniugi → per i due primi figli, a testa → per altri due figli, a testa → per ogni altro figlio 19 290.– 28 935.– 10 080.– 6720.– 3360.– canone di locazione effettivo di un appartamento, per un massimo di → per le persone sole → per i coniugi 13 200.– 15 000.– → spese per il conseguimento del reddito da attività lucrativa costi effettivi → eventuali costi di manutenzione dei fabbricati costi effettivi → premi versati alle assicurazioni sociali costi effettivi → importo forfettario (diverso a seconda del Cantone) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sana seconda delle tarie disposizioni cantonali → contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia costi effettivi Sono computati come reddito, tra l’altro, una parte dei redditi da attività lucrativa e una parte del patrimonio, la rendita AVS/ AI o l’indennità giornaliera AI percepita come pure gli assegni familiari o i contributi di mantenimento ricevuti. Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) Adeguamento delle prestazioni al rincaro Di norma, ogni due anni il Consiglio federale verifica l’importo delle spese riconosciute e dei redditi computabili e, se necessario, provvede al loro adeguamento. Ne consegue che l’importo delle prestazioni complementari erogate può essere adeguato al rialzo o al ribasso. Distinzione tra prestazioni complementari e aiuto sociale Anche l’aiuto sociale contribuisce a coprire il fabbisogno esistenziale, innanzitutto per le persone che non percepiscono né rendite AVS/AI né indennità giornaliere AI e che pertanto non hanno diritto alle prestazioni complementari. Se la situazione reddituale o patrimoniale di una persona che percepisce un aiuto sociale migliora notevolmente, gli aiuti sociali percepiti devono essere restituiti. Per quanto riguarda invece le prestazioni complementari erogate, queste non devono essere restituiti in nessun caso. 19 20 Legge federale sull‘assicurazione malattie (LAMal) Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, in vigore dal 1o gennaio 1996 Scopo La LAMal regola l’assicurazione sociale contro le malattie e comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e l’assicurazione facoltativa di indennità giornaliera. L’assicurazione sociale malattie concede prestazioni in caso di malattia, infortunio (per quanto non a carico di alcuna assicurazione contro gli infortuni) e maternità. Persone assicurate Sono assicurate tutte le persone domiciliate in Svizzera. Le persone provenienti dall’estero devono assicurarsi entro 3 mesi dall’acquisizione del domicilio in Svizzera. I frontalieri residenti in uno Stato dell’Ue/AELS e i beneficiari di una rendita svizzera, come anche i membri della loro famiglia, sono soggetti all’obbligo di assicurazione. Per i dipendenti inviati a lavorare in uno Stato dell’Ue l’assicurazione viene mantenuta per un periodo di un anno. Per i dipendenti inviati a lavorare nei restanti paesi esteri, l’assicurazione viene mantenuta per due anni. Previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, è possibile prorogare questi termini. Premi Tutti gli assicurati adulti che vivono nella stessa regione pagano alla propria cassa malati rispettivamente lo stesso premio e partecipano ai costi delle prestazioni ottenute assumendosi una franchigia (2016: minimo CHF 300.–) e un’aliquota del 10%, per un importo massimo di CHF 700.–. Sulle prestazioni in caso di maternità decade l’aliquota. Per le persone assicurate residenti in un Paese dell’Ue/AELS, per la franchigia e la quota percentuale vigono disposizioni speciali. Con la scelta contrattualmente definita del fornitore di prestazioni (p. es. medico) o con l’aumento della franchigia, è possibile ridurre l’entità del premio e della quota percentuale da versare. I Cantoni garantiscono una riduzione dei premi alle persone assicurate aventi un reddito modesto. Prestazioni (assicurazione obbligatoria di base) Le prestazioni comprendono → esami, terapie e cure, → analisi, medicamenti e apparecchi diagnostici o terapeutici, → contributi alle spese di cure balneari prescritte dal medico, → provvedimenti di riabilitazione medica, → degenza nel reparto comune di un ospedale o in un istituto che fornisce prestazioni semiospedaliere, → contributi alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio. Assicurazione malattie ai sensi della LCA Per le prestazioni non finanziate dall’assicurazione malattie obbligatoria, è possibile stipulare un’assicurazione malattia complementare sulla base della Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Questo consente ad esempio di coprire le spese legate a metodi di trattamento alternativi, a trattamenti d’urgenza all’estero, quelle per medicamenti non mutuabili, trattamenti odontoiatrici, di trasporto e di salvataggio, di sistemazione in camera singola o doppia (struttura privata/semiprivata), per la libera scelta del medico, per l’aiuto domestico, per interventi estetici e per altre prestazioni. Per le assicurazioni complementari in molti ambiti, tra cui l’adeguamento dei premi, il preavviso ecc., si applicano norme diverse rispetto all’assicurazione malattie obbligatoria ai sensi della LAMal. Prestazioni Prestazioni AVS/AI/IPG Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS in vigore dal 1o gennaio 1948) Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI in vigore dal 1o gennaio 1960) Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG in vigore dal 1o gennaio 1953) Cerchia di persone assicurate Salario assicurato Assicurazione obbligatoria per le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa (con eccezioni) nonché per i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione. Sono incluse anche le persone che, in conformità agli accordi bilaterali con l’Ue, sottostanno al sistema di previdenza sociale svizzero. Il salario soggetto alla contribuzione è il salario AVS. Il salario che determina le rendite è il salario AVS fino a un massimo di CHF 84 600.–. Prestazioni Guarigione, cura, ristabilimento Incapacità lavorativa temporanea Incapacità di guadagno permanente Provvedimenti di integrazione di natura medica e professionale, mezzi ausiliari, assegno per grandi invalidi. Indennità giornaliera dell’AI durante i provvedimenti di integrazione pari a un massimo dell’80% del salario assicurato fino a CHF 148 200.–. Indennità giornaliere quale compensazione della perdita di guadagno per chi presta servizio (da CHF 62.– a 245.– al giorno) nonché in caso di maternità (max. CHF 196.– al giorno). Rendita secondo il grado di invalidità dal 40%............................. ¼ di rendita dal 50%............................. ½ di rendita dal 60% ............................ ¾ di rendita dal 70%........................... rendita intera Rendite per figli........ 40% della rendita AI Prestazioni per i superstiti Prestazioni di vecchiaia Adeguamento al rincaro Ammontare della rendita (in percentuale della rendita di vecchiaia): per vedovi e vedove ....................... 80% per orfani di padre o di madre .......... 40% per orfani di entrambi i genitori al massimo .................................. 60% Per le vedove e i coniugi divorziati si applicano condizioni speciali. Il diritto alla rendita nasce con il compimento del 65o anno di età per gli uomini e del 64o per le donne. È possibile percepire la rendita anticipatamente di uno o due anni con una riduzione del 6,8% all’anno. È ammesso inoltre il differimento del versamento della rendita per un periodo massimo di cinque anni con rispettivo aumento della stessa rendita di vecchiaia. Di solito con cadenza biennale, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei salari e dei prezzi. Finanziamento Costi Dipendenti: AVS .......................................... 8,4% AI ............................................. 1,4% IPG ..........................................0,45% Ripartizione dei costi Indipendenti: AVS .......................................... 7,8% AI ............................................. 1,4% IPG ..........................................0,45% Non attivi: disposizioni speciali. Tutti i contributi vengono riscossi in percentuale del salario AVS (senza limite superiore). Il dipendente e il datore di lavoro versano ognuno la metà dell’importo dovuto. La Confederazione e i Cantoni versano sussidi. 21 22 Prestazioni Previdenza professionale obbligatoria Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP in vigore dal 1o gennaio 1985) Cerchia di persone assicurate Salario assicurato Sono assicurati obbligatoriamente → i lavoratori soggetti all’AVS a partire dal 1o gennaio dell’anno civile successivo al 17o anno di età, il cui salario annuo AVS supera CHF 21 150.–, → le persone che hanno diritto alle indennità di disoccupazione sono assicurate in caso di invalidità e di decesso se percepiscono un’indennità giornaliera superiore a CHF 81.20. Assicurazione facoltativa per gli indipendenti e i lavoratori non assicurati obbligatoriamente. È assicurato il salario annuo AVS compreso tra CHF 24 675.– e CHF 84 600.–, e quindi al massimo un salario di CHF 59 925.–. Se il salario coordinato è inferiore a CHF 3525.– annui, dovrà essere arrotondato a questa somma. Prestazioni Guarigione, cura, ristabilimento Incapacità lavorativa temporanea Incapacità di guadagno permanente Non è assicurata alcuna prestazione. Non è assicurata alcuna prestazione. Rendita secondo il grado di invalidità dal 40%............................. ¼ di rendita dal 50%............................. ½ di rendita dal 60% ............................ ¾ di rendita dal 70%........................... rendita intera Attualmente la rendita intera corrisponde per uomini e donne al 6,8% dell’avere di vecchiaia proiettato senza interessi. Rendita per figli di invalidi = 20% della rendita di invalidità del genitore invalido assicurato. Prestazioni per i superstiti Prestazioni di vecchiaia Adeguamento al rincaro Rendita vedovile in caso di decesso prima del pensionamento = 60% della rendita di invalidità. Rendita vedovile in caso di decesso dopo l’età di pensionamento = 60% della rendita di vecchiaia. Rendita per orfani = 20% della rendita di invalidità. In caso di decesso dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova/al vedovo (condizioni speciali). Il coniuge superstite che non deve provvedere al sostentamento di figli percepisce una rendita solo se ha compiuto 45 anni e se il matrimonio è durato almeno cinque anni. Età di pensionamento Uomini ..................................... 65 anni Donne ..................................... 64 anni Rendita di vecchiaia = attualmente per uomini e donne 6,8% dell’avere di vecchiaia proiettato con interessi. Rendite per i figli = 20% della rendita di vecchiaia. Se il regolamento lo consente, è possibile avvalersi del pensionamento anticipato o di differire il pensionamento al massimo fino ai 70 anni. In questo caso le prestazioni saranno ridotte o aumentate di conseguenza. Le rendite per i superstiti e quelle di invalidità che decorrono da oltre 3 anni sono adeguate all’evoluzione dei prezzi a partire dal 1o gennaio dell’anno civile seguente. Gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli dell’AVS/AI. Finanziamento Costi Costi per gli accrediti di vecchiaia (in percentuale del salario assicurato): Età donne/uomini: 25–34 ..........................................7% 35–44 ........................................ 10% 45–54 .........................................15% 55–64/65.................................... 18% Ripartizione dei costi Costi per le prestazioni in caso di decesso e di incapacità di guadagno, contributi per il fondo di garanzia, costi per l’adeguamento al rincaro. Il contributo del datore di lavoro deve corrispondere almeno alla somma dei contributi dei suoi dipendenti. Prestazioni Assicurazione contro la disoccupazione Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI in vigore dal 1o gennaio 1984) Cerchia di persone assicurate Salario assicurato Sono assicurate, a partire dalla fine dell’obbligo scolastico fino al raggiungimento dell’età che conferisce il diritto alla rendita AVS, le persone domiciliate in Svizzera che devono versare contributi per un’attività lucrativa dipendente o che sono esonerate dall’obbligo contributivo. Salario AVS fino a un importo massimo di CHF 148 200.–. Prestazioni Guarigione, cura, ristabilimento Incapacità lavorativa temporanea Incapacità di guadagno permanente Per malattia e infortunio: diritto a 44 indennità giornaliere al massimo entro un periodo di due anni. Indennità per lavoro ridotto, indennità per intemperie, indennità per insolvenza, prestazioni di ordine finanziario per provvedimenti relativi alla situazione del mercato del lavoro. Indennità di disoccupazione: fino a 520 indennità giornaliere (a seconda dall’età della persona assicurata e agli anni di contribuzione) per un importo pari all’80% del salario assicurato fino a CHF 148 200.– (70% per determinate persone assicurate). Prestazioni per i superstiti Adeguamento al rincaro L’assicurazione contro la disoccupazione non versa prestazioni per i superstiti. Se l’indennità giornaliera supera tuttavia i CHF 81.20, i beneficiari di un’indennità di disoccupazione percepiscono prestazioni di invalidità e per i superstiti dalla previdenza professionale (LPP). Poiché l’assicurazione contro la disoccupazione versa indennità giornaliere limitate nel tempo e non rendite, il legislatore ha rinunciato a un adeguamento automatico al rincaro. Finanziamento Costi Ripartizione dei costi 2,2% del salario assicurato fino a CHF 148 200.– più l’1% del salario eccedente. Il dipendente e il datore di lavoro versano ognuno 50% dell’importo dovuto. Assicurazione militare Legge federale sull’assicurazione militare (LAM in vigore dal 1o gennaio 1994) Cerchia di persone assicurate Salario assicurato Assicurazione obbligatoria per le persone soggette al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile come pure per chi pratica un’attività militare fuori servizio o che partecipa a esercitazioni di tiro fuori servizio. Salario AVS fino a un importo massimo di CHF 150 918.–. 23 24 Prestazioni Prestazioni Guarigione, cura, ristabilimento Incapacità lavorativa temporanea Incapacità di guadagno permanente Cura medica, ospedaliera o a domicilio, provvedimenti di integrazione, mezzi ausiliari, assegno per grandi invalidi. Indennità giornaliera pari all’80% del salario assicurato fino all’inizio del diritto alla rendita di invalidità o fino al recupero della capacità di guadagno. La rendita ammonta all’80% del salario assicurato in caso di incapacità di guadagno permanente. Rendita complementare alla rendita AI fino al 90% del salario assicurato. Prestazioni per i superstiti In percentuale del salario assicurato: per vedovi e vedove ....................... 40% per orfani di padre o di madre ........... 15% per orfani di entrambi i genitori .........25% Adeguamento al rincaro Condizioni speciali per i genitori della persona assicurata e per il coniuge divorziato. L’adeguamento all’evoluzione dei prezzi avviene contemporaneamente all’adeguamento delle rendite AVS/AI. Finanziamento Ripartizione dei costi Le spese sono coperte dalla Confederazione. Assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF in vigore dal 1o gennaio 1984) Cerchia di persone assicurate Salario assicurato Assicurazione obbligatoria per → i lavoratori occupati in Svizzera (con eccezioni), → le persone che hanno diritto alle indennità di disoccupazione. Assicurazione facoltativa per gli indipendenti e i membri della famiglia occupati nell’azienda (regolamento speciale per i familiari nel settore agricolo). Salario AVS fino a un importo massimo di CHF 148 200.– (con variazioni). Prestazioni Guarigione, cura, ristabilimento Incapacità lavorativa temporanea Incapacità di guadagno permanente Cura medica, ospedaliera o a domicilio, mezzi ausiliari, assegno per grandi invalidi. Indennità giornaliera pari all’80% del salario assicurato a partire dal 3o giorno fino all’inizio del versamento della rendita di invalidità o fino al recupero della capacità lavorativa. La rendita ammonta all’80% del salario assicurato in caso di incapacità di guadagno totale. La somma delle prestazioni versate dall’AVS/AI e dalla LAINF non deve superare il 90% del salario assicurato (rendita complementare). Prestazioni per i superstiti In percentuale del salario assicurato: per vedovi e vedove ......................40% per orfani di padre o di madre ......... 15% per orfani di entrambi i genitori ....... 25% in totale al massimo ...................... 70% Adeguamento al rincaro Condizioni speciali per il coniuge divorziato superstite. L’adeguamento all’evoluzione dei prezzi avviene contemporaneamente all’adeguamento delle rendite AVS/AI. Prestazioni Finanziamento Costi Ripartizione dei costi I premi dipendono dal tipo di azienda e dall’esercizio. I costi per gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro; quelli per gli infortuni non professionali sono (di regola) a carico del dipendente. Prestazioni complementari Legge federale sulle prestazioni complementari allʼassicurazione per la vecchiaia, i superstiti e lʼinvalidità (LPC in vigore dal 1o gennaio 2008) Cerchia di persone assicurate Salario assicurato Hanno diritto alle prestazioni i beneficiari di rendite AVS/AI e, in parte, di indennità giornaliere dell’AI domiciliati in Svizzera, gli stranieri con un soggiorno ininterrotto di 10 anni in Svizzera oppure in base agli accordi internazionali, come pure i rifugiati e gli apolidi che vi vivono ininterrottamente da 5 anni. Le entrate e le spese (minimo esistenziale) vengono paragonate secondo chiare disposizioni. Esiste il diritto a prestazioni solo in caso di un’eccedenza nelle uscite. Prestazioni Guarigione, cura, ristabilimento Incapacità lavorativa temporanea Incapacità di guadagno permanente Versamento di prestazioni suppletive per le spese relative alle cure dentarie, di cure ordinate dal medico, alla cassa malati (reparto comune), ecc. come pure per le spese di cura e quelle relative ai mezzi ausiliari. Non è assicurata nessuna prestazione. Le prestazioni complementari garantiscono la copertura del minimo esistenziale a seconda delle spese individuali necessarie (per l’appartamento, il costo della vita, ecc.), incrementando così le rendite o l’indennità già esistenti. Prestazioni per i superstiti Prestazioni di vecchiaia Adeguamento al rincaro Le prestazioni complementari garantiscono la copertura del minimo esistenziale a seconda delle spese individuali necessarie (per l’appartamento, il costo della vita, ecc.), incrementando così le rendite o l’indennità già esistenti. Le prestazioni complementari garantiscono la copertura del minimo esistenziale a seconda delle spese individuali necessarie (per l’appartamento, il costo della vita, ecc.), incrementando così le rendite o l’indennità già esistenti. Vengono versati al massimo CHF 19 290.– per le persone sole, CHF 28 935.– per i coniugi e CHF 10 080.– per gli orfani. Aumento dei limiti di salario secondo l’ordinanza del Consiglio federale al momento dell’adeguamento delle rendite AVS. Finanziamento Costi Ripartizione dei costi La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si fanno carico dei costi derivanti dalle prestazioni complementari. La Confederazione si fa carico di cinque ottavi delle prestazioni complementari annue e i Cantoni dei rimanenti tre ottavi. In alcuni settori vi sono divergenze nella ripartizione dei costi. 25 26 Prestazioni Assicurazione malattie Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal in vigore dal 1o gennaio 1996) Cerchia di persone assicurate Assicurazione obbligatoria per le persone domiciliate in Svizzera (con eccezioni) e per i frontalieri di Stati dell’Ue/AELS. Assicurazione facoltativa per determinati gruppi di persone. Prestazioni Guarigione, cura, ristabilimento Incapacità lavorativa temporanea Incapacità di guadagno permanente Sono coperti, tra l’altro, i costi per → assistenza medica, → degenza ospedaliera, → cure a domicilio, → mezzi ausiliari, → spese di trasporto e salvataggio, → cure. Non è assicurata nessuna prestazione. Non è assicurata nessuna prestazione. Prestazioni per i superstiti Non è assicurata nessuna prestazione. Finanziamento Costi Ripartizione dei costi I premi variano da regione a regione. Sono ammessi premi ridotti per i minori (fino a 18 anni) e i giovani in formazione (da 19 a 25 anni). Il premio è interamente a carico della singola persona assicurata. Agevolazioni individuali sui premi concesse dalla Confederazione o dai Cantoni per le persone assicurate che vivono in condizioni economiche modeste. Guida pratica Guida pratica AVS/AI/IPG Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS in vigore dal 1o gennaio 1948) Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI in vigore dal 1o gennaio 1960) Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG in vigore dal 1o gennaio 1953) Notifica di un nuovo dipendente Modifiche salariali Notifica immediata alla cassa di compensazione AVS competente (per le persone che non sono in possesso di un certificato AVS, la cassa di compensazione AVS competente deve rilasciare tale documento). Le modifiche salariali devono essere notificate solo al momento del conteggio annuo AVS/AI. Il datore di lavoro deve tenere la contabilità delle deduzioni salariali dei suoi dipendenti. Fine del rapporto di lavoro Incapacità di guadagno Decesso Non occorre inoltrare alcuna notifica alla cassa di compensazione AVS. Con il conteggio annuo e il pagamento dei contributi viene comunicata anche la durata della retribuzione del salario. Chi richiede prestazioni dell’AI deve farsi registrare quanto prima presso l’ufficio AI competente. Una registrazione tardiva comporta un possibile versamento posticipato delle prestazioni. Il decesso deve essere notificato alla cassa di compensazione AVS presso la quale sono stati conteggiati gli ultimi contributi AVS. Pensionamento Pagamenti, conteggi dei premi Imposte La richiesta di una rendita di vecchiaia deve essere inoltrata alla cassa di compensazione AVS presso la quale sono stati conteggiati gli ultimi contributi AVS (circa due mesi prima della scadenza). In caso di pensionamento anticipato, così come nel caso di differimento della riscossione della rendita, è indispensabile inoltrare tempestivamente la richiesta. Ogni datore di lavoro è tenuto a inoltrare periodicamente alla cassa di compensazione AVS competente il conteggio dei salari in contanti e dei salari in natura versati ai propri dipendenti. Il contributo dedotto dal salario deve essere versato alla cassa di compensazione AVS competente unitamente al contributo del datore di lavoro. Per quanto riguarda le imposte dirette, i contributi del datore di lavoro sono considerati come oneri aziendali. I contributi dei lavoratori sono deducibili dalle imposte dirette. Le prestazioni sono di regola tassate al 100%. 27 28 Guida pratica Previdenza professionale obbligatoria Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP in vigore dal 1o gennaio 1985) Notifica di un nuovo dipendente Modifiche salariali Le persone il cui salario annuo supera CHF 21 150.– devono essere notificate all’istituto di previdenza a partire dal 1o gennaio dell’anno civile successivo al compimento del 17o anno di età. (Eccezione: i dipendenti assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi.) Nel caso di contratti di lavoro temporaneo e di contratti di lavoro a catena si applicano regole speciali. Di regola le modifiche salariali vengono prese in considerazione a partire dal 1o gennaio di ogni anno. Le modifiche salariali intervenute nel corso dell’anno devono essere notificate unicamente se influiscono in modo determinante sull’ammontare delle prestazioni di previdenza. Fine del rapporto di lavoro Incapacità di guadagno Decesso L’uscita dal servizio deve essere immediatamente notificata all’istituto di previdenza affinché possa essere computato l’ammontare della prestazione di libero passaggio da trasferire all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Le persone parzialmente o totalmente incapaci al guadagno per un periodo presumibilmente lungo devono essere notificate all’istituto di previdenza. Il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita deve essere immediatamente notificato all’istituto di previdenza. Pensionamento Pagamenti, conteggi dei premi Imposte L’istituto di previdenza chiederà a tempo debito alla persona assicurata dove desidera che siano versate le prestazioni di vecchiaia. Il pensionamento anticipato oppure il differimento del pensionamento (se consentito dal regolamento) devono essere comunicati tempestivamente all’istituto di previdenza. In conformità all’accordo stipulato con l’istituto di previdenza competente. I contributi dei dipendenti e del datore di lavoro devono essere versati nella loro totalità all’istituto di previdenza dal datore di lavoro. La parte del contributo paritario dovuta dal lavoratore è dedotta dal salario. Per quanto riguarda le imposte dirette, i contributi del datore di lavoro sono considerati come oneri aziendali. I contributi dei dipendenti sono deducibili dalle imposte dirette. Le prestazioni sono di regola tassate al 100%. I pagamenti in capitale sono sottoposti a imposta con tasso ridotto. Assicurazione contro la disoccupazione Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI in vigore dal 1o gennaio 1984) Notifica di un nuovo dipendente Fine del rapporto di lavoro Decesso La notifica avviene contemporaneamente a quella destinata alla cassa di compensazione AVS. Se la persona che lascia il servizio non trova un altro impiego, deve iscriversi immediatamente presso l’ufficio del lavoro. Il decesso di beneficiari di indennità giornaliere deve essere immediatamente notificato alla cassa disoccupazione competente. Pensionamento Imposte Il pagamento delle indennità giornaliere cessa automaticamente con all’età che conferisce il diritto alla rendita AVS. I sussidi di disoccupazione costituiscono un reddito sostitutivo e sono quindi soggetti a imposta. Guida pratica Assicurazione militare Legge federale sull’assicurazione militare (LAM in vigore dal 1o gennaio 1994) Incapacità di guadagno Decesso Imposte La notifica è effettuata dal medico o dall’amministrazione ospedaliera. La notifica è effettuata dal medico o dall’amministrazione ospedaliera. Le rendite o le prestazioni in capitale che decorrono o sono esigibili per la prima volta a partire dal 1o gennaio 1994 sono considerate come reddito e sono quindi totalmente soggette a imposta. Assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF in vigore dal 1o gennaio 1984) Notifica di un nuovo dipendente Modifiche salariali Non è necessario notificare separatamente un nuovo dipendente. È invece necessario indicare la somma dei salari del nuovo dipendente nella dichiarazione annuale dei salari. Eccezione: la prima persona da assicurare deve essere immediatamente notificata. Le modifiche dei salari soggetti all’AVS sono indicate complessivamente nella dichiarazione annuale dei salari. (Il datore di lavoro deve conservare per almeno cinque anni le annotazioni salariali e tutti i documenti giustificativi.) Fine del rapporto di lavoro Incapacità di guadagno Decesso Non è necessario notificare la fine del rapporto di lavoro. L’uscita è indicata nella dichiarazione annua dei salari. L’incapacità lavorativa deve essere immediatamente notificata all’assicuratore contro gli infortuni. I decessi devono essere immediatamente notificati all’assicuratore contro gli infortuni. Pensionamento Pagamenti, conteggi dei premi Imposte Il salario deve essere notificato nella dichiarazione annuale dei salari fino alla data di pensionamento. Dopo il pensionamento non sussiste più alcuna copertura assicurativa. Ogni anno viene determinato un premio provvisorio. Sulla base della dichiarazione annua dei salari, alla fine dell’anno viene calcolato il premio definitivo. Questo viene meno se è stato concordato un premio forfettario. Per quanto riguarda le imposte dirette, i contributi del datore di lavoro sono considerati come oneri aziendali. I contributi dei lavoratori sono deducibili dalle imposte dirette. Per le imposte dirette le prestazioni sono imponibili totalmente o parzialmente, a seconda degli oneri finanziari. 29 30 Guida pratica Prestazioni complementari Legge federale sulle prestazioni complementari allʼassicurazione per la vecchiaia, i superstiti e lʼinvalidità (LPC in vigore dal 1o gennaio 2008) Notifica di un nuovo dipendente Modifiche salariali Incapacità di guadagno Le persone che richiedono prestazioni complementari devono essere iscritte presso l’ufficio di attuazione cantonale (di regola la cassa cantonale di compensazione AVS). Le modifiche del reddito e della sostanza devono essere immediatamente notificate all’ufficio di attuazione cantonale. Se sussiste un diritto a prestazioni dell’AI, è necessario notificare all’ufficio di attuazione cantonale il proprio diritto alle prestazioni complementari. Decesso Pensionamento Imposte Il decesso di un beneficiario di prestazioni complementari deve essere immediatamente notificato all’ufficio di attuazione cantonale. Il diritto alle prestazioni complementari deve essere notificato presso l’ufficio di attuazione cantonale. Le prestazioni complementari sono di regola esenti da imposte. Assicurazione malattie Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal in vigore dal 1o gennaio 1996) Notifica di un nuovo dipendente Fine del rapporto di lavoro Le persone non assicurate obbligatoriamente in passato (che vivevano p. es. all’estero) devono provvedere a iscriversi presso una cassa malati entro tre mesi. Il datore di lavoro deve informare per iscritto il proprio dipendente sull’obbligo di riassicurarsi presso la cassa malati per il rischio d’infortunio, a meno che quest’ultimo non inizi un nuovo lavoro o sia assicurato presso la Suva secondo la LADI a causa di disoccupazione. Pensionamento Pagamenti, conteggi dei premi Imposte Il datore di lavoro deve informare per iscritto il proprio dipendente sull’obbligo di riassicurarsi presso la cassa malati per il rischio d’infortunio. Ogni persona assicurata/ogni famiglia riceve un conteggio del premio. Le indennità giornaliere sono soggette a imposta solo per quella parte che supera i costi medici, ospedalieri e di guarigione. I premi della cassa malati sono detraibili dal reddito imponibile fino a un determinato importo massimo. Versione gennaio 2016 Mondo della sicurezza Basilese Basilese Assicurazione SA Basilese Vita SA Aeschengraben 21, casella postale CH-4002 Basilea La vostra sicurezza ci sta a cuore. www.baloise.ch 000.1170 i 2.16 500 Servizio clientela 00800 24 800 800 Fax +41 58 285 90 73 [email protected]