Francesca Carfì Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA • ISPRA è organismo tecnico di supporto al Ministero della salute (AC) per l’attuazione nazionale del regolamento REACH e del regolamento CLP • valuta i rischi per l’ambiente delle sostanze chimiche e collabora con l’ISS (Centro Sostanze Chimiche) nella valutazione dell’esposizione dell’uomo attraverso l’ambiente • supporta l’AC e le altre amministrazioni (vigilanza, sviluppo laboratori saggio, metodi alternativi, ricerca, formazione e informazione, helpdesk) • partecipa e supporta le altre amministrazioni negli organismi comunitari Sostanze pericolose (Regolamento CLP) Sostanze per l’ambiente SVHC (sostanze estremamente preoccupanti): PBT, vPvB, interferenti endocrini Miscele di sostanze Allegato I Parte 4 del Regolamento CLP definisce: tossicità acuta per l’ambiente acquatico la capacità propria di una sostanza di causare danni a un organismo sottoposto a un’esposizione di breve durata. tossicità cronica per l'ambiente acquatico la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti nocivi su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale dell’organismo. La pericolosità acuta per l'ambiente acquatico è di norma determinata sulla base di una concentrazione che determina un effetto letale o tossico sul 50% della popolazione di una specie di pesce, crostacei, e/o alghe La pericolosità a lungo termine viene valutata considerando dati di tossicità cronica altrimenti si combinano dati di tossicità acuta e di destino ambientale (degradabilità e bioaccumulazione) Le sostanze estremamente preoccupanti, definite nell’Art. 57 del REACH, sono: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) Sostanze, come gli interferenti endocrini, per le quali sono scientificamente comprovati effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente SOSTANZE PBT/vPvB Persistenza: la valutazione si basa su informazioni sulla degradabilità espressa come tempo di emivita (half-life) Bioaccumulabità: si riferisce all’assorbimento della sostanza da parte dell’organismo da qualsiasi sorgente ambientale (acqua, cibo e sedimenti) Tossicità: è il potenziale tossico delle sostanze a cui sono esposti gli organismi acquatici durante il loro ciclo vitale; il parametro più idoneo è la tossicità a lungo termine Per le sostanze che risultano vP e vB non è necessario testare i criteri di tossicità in quanto gli effetti a lungo termine si considerano già preannunciati SOSTANZE PBT/vPvB possono accumularsi anche a grande distanza dalla fonte di inquinamento, incontaminate in aree remote e effetti nel lungo termine di tale accumulazione imprevedibili un’interruzione dell’immissione nell’ambiente della sostanza non necessariamente si traduce in una riduzione delle concentrazioni l’ambiente marino, in particolare, deve essere adeguatamente protetto SOSTANZE PBT/vPvB la valutazione quantitativa del rischio non fornisce sufficienti garanzie, in quanto sia la previsione degli effetti sia quella dell’esposizione sono soggette a incertezze una sostanza che tende a bioaccumulare può produrre effetti in tempi molto lunghi, generalmente non coperti dalle sperimentazioni di laboratorio i modelli di stima dell’esposizione sono inadeguati per previsioni su scala così grande è difficile stabilire una concentrazione sicura con sufficiente affidabilità SOSTANZE PBT/vPvB Il Regolamento REACH ne chiede l’identificazione nell’ambito del percorso di registrazione, e in modo particolare nella valutazione della sicurezza chimica (CSA). La valutazione PBT e vPvB comprende due fasi: fase 1: confronto con i criteri dell’Allegato XIII fase 2: caratterizzazione delle emissioni Le sostanze PBT/vPvB sono “estremamente preoccupanti” e possono quindi essere incluse nell’Allegato XIV (Autorizzazioni): Autorizzazione concessa solo se i rischi derivanti dall’utilizzo sono adeguatamente controllati, o se giustificato da ragioni socioeconomiche e non esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee INTERFERENTI ENDOCRINI “un Interferente Endocrino è una sostanza esogena, o una miscela, che altera la funzionalità del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di un organismo, oppure della sua progenie o di una (sotto)popolazione” rischio per la biodiversità in quanto possono produrre effetti avversi nella fauna selvatica, incluso il biota marino, e nell’uomo agendo anche a bassi livelli di esposizione caratteristiche chimico-fisiche tali da consentirne la persistenza nell’ambiente per lunghi periodi di tempo e l’accumulo nel grasso e nei tessuti di animali, uomo compreso, attraverso la catena alimentare anche se presenti in tracce, studi effettuati su pesci del Mediterraneo hanno evidenziato la presenza di animali femminilizzati INTERFERENTI ENDOCRINI Strategia Comunitaria sugli interferenti endocrini” – Comunità Europea 1999 Database di potenziali Interferenti endocrini: 428 sostanze ripartite in 3 categorie di cui 194 con chiare evidenze di attività endocrina (95 pesticidi) Possibile revisione del Regolamento REACH entro 1° giugno 2013 MISCELE la contaminazione ambientale generalmente è dovuta a miscele piuttosto che a singole sostanze le miscele possono avere effetti considerevolmente più elevati dei singoli componenti nella normativa attuale la valutazione di rischio considera le singole sostanze necessità di un approccio regolatorio e di linee guida sul problema delle miscele Consiglio Ambiente EU (nota 17820/09) invita la CE a valutare la necessità di una revisione della normativa per considerare i rischi della poliesposizione e a riferire in merito (inizio 2012) sostanze identificate PBT: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ Interferenti endocrini: http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm