68
1 NUOVI ORIZZONTI
rimanere costante c inaltcrnto, mnlgrndo le vnrinzioni
contiuuc e spfxo grnrt~lissitno
di questo
anilknlc
s t e s s o ? Snr% costank In 1)roporzionn tra u n dnfo ambiente sociale 0 il numero dei reati; ma appunto per
ciò questo non snrh mni cgunlc n SC stesso: vi sarh,
come dice il AIesscrlnglin,
la rcgolaritk dinamica, ma
n o n la regolnritk slnlka.
La sccontla ‘cnnsc~~rtctizn
tli qtielln legge di sntttrnzioiic (~t’itttinosn, fl (,lt~ Iin ii113 ~~~rlnln jwnl.icn e SOcbinlc. sta 11(~11:1 tlitttoslrnziott~ Iwsilivn cltc le pcttc, ritcwrtta litiora. lw c~l)iuiotto cotttttw, i trtiglioii ritrtc(li
conlt~~ il tl~~lilto, ttoit hnttnn 11tt1il.0 Iutln I’cflicncin cltc
l o r o s i ntlril)ttiscc, pcwlth i rcn(.i atttnrntntto c tliriiintiiwoito lwr alt,tx cagioiti, clte noii sknn 1~ peire tninncçiatc dai lcgislnhri, c t l npplic~alc tini giudici c tlni
carcerieri.
La storia ce ne oflre lun~inosi cscmpi.
Sotto 1’ impero Romano, quatttlo In socic(k tra caduta i n lantn corruttela, i n v a n o s i prornnlgarono
leggi per colpire « gladio ullore ct cxquisitis pocnis9 »
c01tw clicc? ~~II.TL l(ty’gc tlrl t i l . 1X Iil). !) (hb~licris,
i (*oIperoli di cclibnlo, n~lttltcrio,
in(*csf.o, vcncrc pro~li~ic~sa.
Dione C a s s i o (Ilist. reni. LSSVI, l(i) rili~risce che
nrlln sola I:oll)n, tlo[‘o la IC,,
~rw tli Sct,titnin Srvcro, si
iniziarono itniuetlintntnenlc 3000 processi p’r ndttltcrio.
Ikn altro occo1~3c ~1ct4 n ~unrirne I n
mnln(n sociclit,
c o m e provn i l fat.t.0, che leggi snrcrissitt~c
ccrnt rn gli
st,cssi reati continttnrono itttitiltttnr1lo llno a Giitstini3nrb;
dopo clip, come dice Gibboit, ’ 1:~ logge Scnliitin cwt~ro
DEL DIRITTO PENALB.
60
la nefanda vencrc Q era caduta in dissuetudine per il
txapassarc degli anni e per la moltil.udina dei rei.. *
11 che non basta tuttavia ad ammaestrare coloro che,
per es., in Francia, vorrebbero opporsi al celibato col
solo magislcro delle pene.
h un fatto che, dal Medio Evo a noi, la maggiore
milczza dei costumi ha concorso in gran parte a rendere meno frequenti in Europa quei reati di sangue,
che prima erano tanto numerosi da richiedere diverse
spccic d i twgw c j~wi, rnnlgratlo Ic feroci l~cnalifh
di quei t e m p i . 15 i l I)ii Iioys cltinrnn it1gen1to i l Coll.cs,
pcwltì?, dopo aver (lato u n q u a d r o degli s[tnvcnlevoli
sttj)plizi tici suoi f.cmpi (secolo XV), si meraviglia che
l.tt00 qiiclle forl.ure c supplizi non alhiano impedito ai
crimini di molliplicarsi. I
1 Du Boys. - ZZist. du droit cri+n. des peuples modcwes, liv. 111,
chnp. 20.
Nella statistica delle esecuzioni capitali a Ferrara dal 970 al 1570,
cilnta a pag. 44 ecco come si distribuiscono i modi di esccuzioue:
Appiccati. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 4Y80
Fncilnti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
83
Ikvnpilnli. , . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2X7
Apphx1.i e squartati . . . . . . . . . , . . . 359
Appiccati ed ahhucixti. . . . . . . . . . . .
i0
Tttnagliali appiccati 0 squartali . . . . . . 35
Trnscinnti a coda di cavallo e squartati .
32
lhcinli vivi. . . . . . . . . . . . , . . . . . .
2
5738
Dal catalogo manoscritto delle esecuzioni cfkpitnli in Bologna dal 1030
rl 1800, entratto dai libri della Couforleria di S. Maria dalla Morte, ai
rileva che anche alla lino del Secolo scorso continuarono codt%te ntraci
cnrnelìcine. COSI il 5 febbraio 1762 UII nssassino fu « mRz7.»lalo, scannat0
e squnrtato b: e il 30 maggio li67 un altro assassino fu * appiccato e
squnrtato..... Li quarti furono portati al luogo dove commise il delitto B.
70
1 NUOVI ORIZZONTI
DEL DIRITTO I’ENALE.
Roma imperialo si illnsc di sOfr0carO il Cristinncsima colle pene pii1 feroci, 0 queste invcco scmbravano alimentnrnc In sorgente, cha certo non temeva
il codice pcnalc. Allo stesso modo, 1‘ Europa medioevale crcdb spegnere la riforma religiosa colle pcrsccuzioni prodigate sotto il manto dc1 ministero punitivo,
ottenendo invece gli effetti contrari. E se il protestantesimo non mise larghe ratlici iI) Italia, Francia 0
Slj:~g~ln, cii, ir cla s[bir>p:wsi iil gw.11 l’arto :~llrirrronti
(+c cwi roglli c 11: slkayi, quniitlo si l’onsi cllo I)oi non
vi si allargì) ncnnrlic, cluantlo cessava 0Kni p&nlit~~
per ragione di crctlenza.
Le cresciute cognizioni popolari valsero a far scomparire, quasi d’ un tratto, quei pretesi reati di magia e
di sort.ilegio, che puro avevano resistito alle pene piìl
disumane dell’ antichith e dc1 medio ovo. La magia
fu punita con estrema ferociA sotto gli imperatori Valent,iniano 0 Valente. < Senatori, matrone e filosofi
spirarauo in IIICZZO ad ignominiosi o crudeli tormenti.
1 soldati, destinati alla guardia delle prigioni, dichiararono ciio il loro iiun1oro cm iiisaflicicnln ntl inilIodiro In liipn 0 I;L rcsislcwi tlolln molliI.li~liilo di lwipionieri. El)pnre i pretesi reati di magia, puniti di
n~ortc per logge di Costantino, siCcome tcndcvano a
soddisfare IC piil imperioso passioni del cuore umano,
così erano continuamente proscritti e continuamente
praticati. x ’ E ciò si ripeteva, cogli stessi risultati, nel
medio evo.
IZ la bestemmia, malgrado il taglio del naso, della
lingua e delle labbra, comminato dapertutto e continuato in Francia da Luigi 1X fino a Luigi XV, spesseggiò nel medio evo, e va diminuendo invece, malgrado i’impunit8, nei paesi civili. E dove dura tuttavia
il turpiloqnio, anche il codice penalo nulla pub, quando
puro non cada in dissuetudine, come ora in Toscana,
ovo le pene dell’ art. 136 non sono mai applicate. Eppure tanta B 1’ illusione comune, che pochi anni sono
si propose sul serio di cslcndcrc quelle pcnc a tutta
Italia; o rcccntcrncntc
Mnrcia in Ispn.gna ha ristabilito
i proc&si contro i bestemmiatori.
Notava il Mittcrmaycr ’ che, se in Inghilterra e
Scozia si ha un numero assai minoro di false tesfimonianze, spergiuri, ribellioni e resistenze che non in
Irlanda c nel continente Europeo, ciì, si dove in gran
parte al diverso carattere nazionale, ohe bev’essere
precipuo elemento della vita criminosa, per la sua
continua od ereditaria influenza sugli individui e sulle
istituzioni.
Anche all’ infuori delle statistiche, adunque, noi
po&nrno porsuadcrci, che i reati 0 Io pone si svolgono
in due sforo quasi cccontrichc; ma quando poi la statistica, colle sue cifre eloquenti, venga a confermare
quel\’ insegnamento’ della storia, allora ogni dubbio
dove svaniti sulla minima effkacia repulsiva delle pene
contro i reati.
Infatti se, come provano la biologia e la psicologia,
l’uomo, sotto qualunque aspetto lo si consideri, è tanto
1 Qibbon,
op. cit., cnp. XXV.
1 Tratt. di proced.
Nord. Parigi 1867, 3 4.
crim.
71
in Inghilterra, Scoria, America del
.
72
1 NUOVI ORIZZONTI
il prodotto dell’ atmosfera fisica e sociale quanto del
suo organismo, è facile vedere che il fenomeno cri.
minoso, come ogni altra azione umana, deve essere
il prodotto di cause diverse 0 molteplici, che si pOSsono appunto distingucrc per rngionc di studio.
Vi sono cioh i
fitbtoi,i ~~~71~~opoIO~ìci 0
i~~rlin&di
del reato; i /ìzth*i /isici o nnlrrdi ed i ficltori sociali.
Sono fattori nntrnpologici: 1’ nln, il WsSO, 10 StAtO
civile, In prohssiotic, il clo~tiir~ilio, 13 chsst? sof:inlC, il
grado tli istruziolro 0 tli c~1~im%io1\~?, 13 c«slil,wi01bo Organica c psichica dei delinquenti.
Sono fattori naturali: la razza, il clima, la fertilità e disposizione del suolo, la vicenda diurna e Ilotturna, le stagioni, le meteore, la temperatura annuale.
Sono fattori sociali : 1’ aumento rlclla popolazione,
1’ emigrazione, 1’ opinione puM.tlicn, i costumi, la religione, la costituzione della fnniiglia, il regime ctlucativo, 1’ assetto politico, finanziario, commerciale, la produzione agricola ed intlustrialc, 1’ ordinamento amministrativo della pubblica istruzione, dcllu pubblica bcncficcnzn, tlclln pnlbl)lica sicurczzn c infine 1’ orflinamcnlo 1cgislatiW 111 gc?nCW, civile c pcnnlc. 1Jnn congerie insomma di causo lnknti cbc si compenetrano
e si intrecciano c si combinano in ogni più riposto
meato della società, e che sfuggono quasi’semprc al1‘ attenzione dei t,eorici c dei pratici, dei criminalisti
c dei sociolopi.
Della prima serie di fat.tori tlcl reato si occupa
1’ nntrol~olo~ia criminale; lc altre (lui : invece spettano
alla sociologia criminale: con questo perì>, che mcntrc
i fattori autropologici e quelli natura1 .i sono nella mas-
.
DEL DIRITTO PENALE.
73
sima parte indipendenti dalla attività del legislatore,
quelli sociali invece possono essere da lui diversamente
modificati. Per cui la loro conoscenza, ammaestrandoci
sull’andamento del fenomeno criminoso, dà modo di
influire snl livello stesso della criminalità, perchb modificate le cause, si modificano gli effetti.
Ora, confrontata la somma e la varia natura dei
fat,tori antropologici, fisici c sociali del fenomeno criminoso,,& facile spiegarsi come alle pone sia riserbata
in realtà un’ assai scarsa eflicacia contro il delitto. Infatti la pena: che poi non è che uno solo dei tanti
fattori del reato, nel suo momento più caratteristico
della minaccia legislativa, come motivo psicologico,
non potrà evidentemente ostare ai fattori naturali e
sociali del reato, quali sono la razza, il clima, la fertilith del suolo, i costumi, I’aumento della popolazione,
la produzione agricola, le crisi politiche ed economiche,
che la statistica criminale ci mostra appunto essere
le piil sensibili cagioni dell’aumento e della diminuzione dei reati. La pena adunque non puh, che opporsi ai fattori individuali, e di questi anzi ai soli
fattori occctsion~li, pcrchb b ancora evidente che essa
non potrà, prima della sua applicazione come segregazione del reo, rintuzzare i fattori ereditari individuali, che dono rivelati dall’antropologia criminale. Il
che risponde mirabilrncnte alle distinzioni, che sopra
facemmo delle varie categorie di delinquenti.
Eppure questa conclusione della limitatissima cmcacia penale, che nasce spontanea dall’ osservazione
dei fatti, 5! ben diversa dall’opinione comune del popolo ed anche dei.legislatori e degli scienziati, mal-
.
DEL
1 NUOVI ORIZZONTI
74
grado le voci isolate di qualche pensatore. Ai sorgere
d i u n nuovo f e n o m e n o crinlinoso o nll’nument,nrsi
di
qnelli gi% esistenti, legislatori e cittadini non p3lsall0
ad altro, che ai rimetli, altrettanto facili quanto illasorii, d e l c o d i c e p e n a l e o d n nuove leggi p r o i b i t i v o ,
che, quando non aggravino il male, lasciano scmprc
il tempo che trovano.
Cl10 piìt : perfino quegli s t e s s i che promossOro Od
ncceltnm~lo 1 ’
illtlii~ixzo s~leïiltlntll~lc tl:tlO nll:l scirtiizn
cllc « In COdei tlelit,l.i 0 tlcllc l)CW, 0 tlicllinïnllo
stanza
CY~II c u i s i
colnmette il delitto p r o v i e n e dalla
m a n c a n z a di opportuua r e p r e s s i o n e . ; » ’ 0 che « una
d e l l e pcipne c a u s e dell’ i n c r e m e n t o del d e l i t t o i n
Italia è l a m i t e z z a d e l l e p e n e ; B * o t r a l a s c i a n o , a d
o g n i mOd0, tli f a r s i l a doman~la, c h e C? I n lbriina fra
tutte i n t e m a d i s o c i o l o g i a criminnlc, s e l e I)cllf’, d i
qual~~nquc
gencw, che l w r s
i
tïctl»no
ccwllcnfi noli
difensive, abbiano renlmcnte, e fin (love, questa virti
di prcsitlio sociale. 3 Ed essi poi, tanto è istintiva qr1elln
tendenza, giungono a riporre! la loro fiducia 11011 SO10
che i n sc? st.cssO fiirisco
1~4 sistcmn tioll’ iniimiclnzio\lc,
p e r discOnoscerc attclw In. iucvitnl.rilit~~ t l i qilcl wi~~i~wo,z
di delinquenza dovuto alla legge di saturazione
DIRITTO
PENALE.
75
criminosa; ma nella stessa pena cli morte, che, malgrado le sue forti attratlive per chi si ferma ali’ app a r e n z a , n o n v a e s e n t e d a l tlifetto d i o g n i p e n a , l a
quasi totale impotenza di repulsione.
h questo proposito, giova ricordare alcune recenti
pubblicazioni della Germania, ’ che mostrano come sia
ormai generale il lamento contro gli inconvenienti dei
sistemi penali svolti sotto 1’ influnnza delle vcccliie
s c u o l e c r i m i n a l i ; I n q u a l i ~0170 b e n s ì I’eflbtto di u n a
generosa rcazionc, cominciata specialmente col I:ecc a r i a , c o n t r o l e e n o r m i t à d e i s e c o l i sccksi, ma nelle
pratiche conseguenze sono giunte tuttavia, per legge
psicologica universale, all’ eccesso opposto di una eccessiva preoccupazione dei delinquenti di fronte ai diritti della difesa sociale. Se per?), sono da accettarsi
le critiche che gli autori ricordati muovono allo stato
attnalc del sistema punitivo, credo, per mia parte, non
accettabili alcune esagerazioni del i\littelstlirlt, che, non
guidato da uno studio preliminare delle leggi naturali
d e l l a criminalith, a r r i v a a d csagcrazioni e m p i r i c h e ,
quali il risl.nl~ilimento delle pcnc corporali, il bastone
c In morte. Mi associo quindi al dott. von Iiircheneirn, 2
nel ritenere, c h e a s s a i meglio IC p r o p o s t e d e l Kraepclin, sulla detenzione a tempo indeterminato già propngnata in Italia, come vedemmo nelle pagine scorse,
corrispondono al nnovo indirizzo positivo del diritto
IEnale; ricordando così a taluni fanatici oppositori,
’ Mittelsttidt.
Ge,qm
die
~+eiheitstc-afcn, I.eipzig 1870.
peh Xe Abschaffwtg des Srraf~nas.~es, Stuttgart, 1880.
3 Archivio di psich ., sntvop. crint. e mienzepenali, fast.
gina 503. Torino 1880.
- I<rae-
IV, pa-
.
76
DEL DIRITTO PENALE.
1 NUOVI ORIZZONTI
che non sono certo alla scuola sperimentale imputabili quelle esagerazioni, in un senso 0 nell’altro, che
sono sempre il frutto 0 dnll’cmpirismo 0 della motafisica, piìi 0 meno hegeliana.
&uest.e nostre conclusioni per& SC ci allontanane
dai sostenitori del rigorismo pcnalc, non ci accostane
neanche a quelli, che pure si aflitlano meglio alla mitezza delle pene. Infatti rcst,a scnlpre In tliffcrcnzn SOst.anzialct rho questi, quand ’ :1nr11c non giriir=nno alle
ultime csagorazioui tli cwlcre, c11c IC 1iPIlc inIll lbiìi
2.vrcMero la virtu di diminuire, da sele, i dclitli,
quanto piìi miti siano; ad ogni modo riserbano, nei
fatti se non sempre a parole, la loro fltlucia esclusiva
alla dinamica penale; menlrc noi crediamo, che I)isopnn
anzitutto ricorrere ad altri mctotli c strnmcnl.i lwr la
conservazione sociale, che non siano le pene.
Sta qui appunto Ia maggioro c piii l~ral.icn tlilrcrenza tra 1’ indirizzo prcvnlcntc del tlirit1.o criminnlc c
Ia nuova scuola, di cui cardine fondamentale, eItre
all’ esclusione delle ipotesi metafisiche ed all’ applicazione dcll’ nnl.ropnlogin lw lo st,utlio tlnll’ ueme tlclinquente, si U che, a tlifcntlcrc la socicta tlallo straripnment,o dei reati, pi?r giova la conoscenza c la rimozione
dei fattori criminosi, nnzichB il magistoro pcnalc. It so
questa conclusione non B del tutto nuova, come da taluno si oppone, quasi non fosse appunto un carnttcre
della rcritb quello di riprcscntnrsi costnntcmcntc,
giova
osscrvarc pcrd, che cssn si riprcscu In adesso COI1 Ut1
corredo di applicazioni pratiche, di cui molte non l’eIlsate ne sperimentate tInora; appunto perchè essa viene
ora dedotta, anzichè dai sillogismi giuridici, dalla osser-
.
’
77
vazione positiva, dei fatti sociali. Le scuole finora prevalenti, si preoccnpparono soltanto, e molto a ragione,
della mitezza delle pene; e non hanno potuto quindi,
poichi! ogni epoca ha la sua missione, occuparsi più di
proposito dell’altro ramo, assai piìr e@cace ed utile,
della prevenzione dei reati. Le voci di pochi pensatori,
che contrapposero qualche pagina ardita e profonda
sui mezzi preventivi ai molti volumi sulle pene, e che
ricorderemo piìi innanzi, rimasero deserte, appunto
pcrchb la maggioranza tlci criminalisti, legislatori e
giudici si prcoccnl~ava soltanto della repressione. Sì, è
vero, non mancano le dichiarazioni platoniche di molti
s111ln
ufilita unica c vera della prevenzione sulla relwossionc; ma intnnto i fatti non rispondono alle parole. Io mi accontento di darne tre diversi esempi,
die mosfrano come in ogni classe di uomini pratici,
tli pul~l~lici funzionari, di legislatori regna sovrana la
illasionc, che le pene siano la vera panacea del delitto. Iufat.ti gli uomini pratici dichiarano che « la legge
proibitiva penale deve. considerarsi come la prima, la
piìl grnndr, la leggo principe rlellc’laggi prcvcntive; 1 b
i lmbblici funzionari, prcocciipandosi
del continuo numento di reati, propongono come unico rimedio la repressione piìt vigilante e più severa; 9 i legislatori non
fanno diversamente. Così il ministro guardasigilli I)u1 MIIWO. Il cotliw penalr? in Itolia, Rivista Europea 16 geno. ISSI.
2 « Io ronlih che il volontario concorso dei municipii 0 degli nfirinli di I’llhlnlic:r Sicurezza e drgli stessi proprielarii, interessali 8 questa
.
opera di wlerte vigilanza e di energica repressione, ant-rct a dimint&ire sempre pih i furti campestri, con vantaggio grandissimo dell’agricoltura e della pubblica moralitk. B Circolare 25 febbraio 1880 del Prefetto di Verona. n
’
1;
$
P1
’
f
/li
:.
78
1
faure, nel suo Rapporto sulla statistica giudiziaria francese del 1876, parlando del continuo aumento di stupri
ed attentati al pndow, conclude cIi0 * comnnqae sia,
nna repressione ferma ed energica puh solo reagire cont,ro una tlcl~lorcvolc cstcnsionc dei reati contro i buoni
costumi. » In Italia, 1’ on. Itudinì, intcrrognntlo nella
tornata 11 fcMrai0 1879, il ministro clcll’intcrno.sul1’ incremcnfo cli criminnlit5, conclntlnvn col snlit,o ritorncllo clic I)isognn rendere piìl scvcra la rcprcssionc.
Fin:~linnnlc,
Comlnissionn
DEL
NUOVI ORIZZONTI
nel rolumct che! coiiticnc i vcrhli tlclla
per i l L i b r o 11 dell’ iiltimo lYogctt.0 d i
codice penale italiano, n pag. 147 (Roma 1878), si
legge: « 1Tno dei provvedimonti pi?1 utili, ad avviso
del Rlinistro Prcsidcnte, sarclk? al certo di jw(:wNi~*~
C’O1) m/J!gi”“” c:/ficYwi/r, in tnl.ti i motli Icgnlmcnte l)ossiljili, i reati di sangue. A talc cflct.10 si ginngcrcl~ho
qiinnflo In snn;ic~w jxtlnk: cominciasse
n colpire questi
reali non dal tentativo, ma dagli atti della loro preparazione. » ( ! . . .)
No, la nostra conclusione non b nuova; ma, dicwn Stnnrt, Nill, Ti sono tlnn inotli di propngmre lo
utili innornzio~~i : 0 scqwirc, cib che prima n o n frl COnosainto, 0 rimcttcrc in onoro c corretlarc di nuove
prove, le writ,5 gi5 tla troppi dimenticate. Fino n clle,
col solo aiuto della sngncc osscrvazionc individuale,
qunlcl~c cïirninnlistn midì) proclamando la verit5 chn
bisoyin prcrcuirc i rcni.i, c o l t.oylicrnc l o cause, anzicliì\ rcprinlcrli inutiliiit?nlc, I n srin v o c e rcsl.ò inascoltntn. Quando poi ia scienza, valendosi dell’ osser\rnzionc statistica irrerragabile, proclama la stessa vcrità ma collo studio positivo dei fenomeni criminosi
DIRITTO
PENALE.
79
0 delle loro cause, c ne fa la bandiera di un nuovo indirizzo, a tutto vantaggio della società, allora b molto
prol,abile che quella veri& passi, dal campo teorico
dei principii scient.ifici, all’arena tlclle feconde applicazioni prntichc; ’
Scnonchò,
la illusione dcll’ influenza delle pene,
come ostacoli del delitto, ì! così diffusa, che merita di
investigarne le cagioni storiche e psicologiche, per
nrerue altrettanti nrgomenii in favore della nostra
conclusione, che cwliamo di una gra,nde irnportanza
pratica e sociale.
Lasciando a parte il fondo della primitiva vendetta,
che sctnpre porsiste e l’effetto ereditario delle tradizioni di rigorismo rncdiocvale, che portano ad un’ inconsain simpatia per la sovcrith dcllc pcnc, specie di
fronte ai reati piii gravi e di fresca data; una dcllr!
precipue cagioni di questa tendenza b un’errore di
prospettiva psicologica, pel quale si dimenticano le
diflercnze grandissime, che passano tra le idee, le ahitudini, le tendenze, la sensibilità dei diversi strati socinli. Noi ne nlGnmo gi% parlato, quando accennammo
sllc classi sociali d’on~lo provcngonn IC tliverse categorie di dclinquonti. Qui giova insistervi, giacchh ì!
per qucstn tlimcriticnnza, che le classi oneste e dirignnt.i confondono il concetto, che esse hanno della
Icpgc penalo o 1’ imprcssionc che ne ricevono, col. . .
’ Ne B IIn Indwo confortnnte per noi il numero eempre crercente
&-gli egregi rappresentanti il I’uhhlico Ministero che, rwi loro discorsi
iunuguwli, si w2coRtano ulte nostre idee P le approvano, percl14, piU vicini alla 1~31th dei fatti, ne vedono pid facilmente la grande uLilit& ed
enicacia sociale.
80
1
NUOVI
DEL
ORIZZONTI
l’idea e colla impressione che ne hanno invece gli
strati sociali, onde esce il maggior contingente dei
malfattori, Lo notano benissimo, ma sono troppo dimenticati, il Beccaria, 1 il Cnrtnignani, e 1’Holtzendorff 3
e quanti, come il Lombroso, studiarono il gergo e la
letteratura dei delinquenti, che ne sono lo specchio
psicologico. ’ E si dimentica ancora che, per le classi
elevate la maggiore eflicacia repulsiva, dopo 1.4 repugnauzn ereditaria cont,ro il delitto, spetta non tanto
alla sani,ione legale, quanto a quelle dclln religione,
della coscienza intima, del\’ opinione publ)lica, Ic quali
sono. invece sconosciute 0 quasi alle classi disoneste,
che rappresentane una forma inferiore di evoluzione
umana.
Per le classi elevate basta un esempio per tutti: ed
DIRITTO
PENALE.
81
h il fatto notato da IT. Spencer, 1 che i debiti di giuoco
ed i contratti di borsa si pagano scrupolosamente,
scbbcnc non sinnvi per essi lo sanzioni penali nl! le
scritture autentiche. f\ cui fa riscontro 1’osservazionc,
che 1’ arresto pcrsonnlc per debiti, non Ijasth mai a
rendere puntuali le soddisfazioni dei contratt.i, tanto
che si dovette fìnaltncntc abolire, e con tutta ragione.
Per le classi infime, basta aver visitato qualche
volta IC carceri. Lì, n chi tlornnntla percI la pena
non nbhia rattenuto clnl dolinqucre, il coudannnto risponde piÌ1 spnsso cl)’ cyli non ha mai pensato alla
pena; oppure risponde, come diceva a me quel ladro
nlJitunlc tli Torino: « se uuo a lavorare ha paura di
farsi male, non lnvnra piìl » . Infatti questi devono essere i pcnsicri rlntninnnti nei bassi strati sociali, dove
non penetrarono ancora lo alto idealt& di onnst,à e
nCtntNCn0
d
i
intorcsse personab?
hL?nink?sO,
giaCChb
virtii ì: sempre la piìl utile definitivamente. Come
Stanley osservò che nell’ interno del continente nero
giungono soltanto adesso i fucili a pietra che usavano
trn i popoli civili qu~lr:lla sncolo fa; così il psicologo,
osscrvntoro,
(4Ic si inoltri negli itifimi strati sociali,
trova, che solt,antn adesso vi giunge 1’ eco lontana di
wrle idee, che puro gli strati superiori hanno già da
tanto tempo.
Un nitro equivoco concorre a mantencr viva resagcrntn fltlucin nello pcnc, cd ì, che si parificano gli
cffctti clnllo leggi eccezionali, con procedura sommaria,
3 quelli dei codici pcuali con prowdura lenta e cir1 Introd. d la science aociale,
Fettnl.
pq. 15,
Pari8
1878.
6
la
52
1
NUOVI
ORIZZONTI
cospetta. Si dice: « i{ un fatto certo che le cnergicho
repressioni di Sisto V nelle lbmngnc, dcqli Austriacni
nel IS49 contro IC I)nnrlc di Este. tli Brescia, e dei
Francesi sotto Rlanhcs nello Calabrie, dei nostri sotto
Pallavicino c set10 Atwlici, contcnncro e qunlclie volta
giunsero a sopI)rimcrc i rk:lilbi ns,swinli; le certo i tlclitti degli internnziofinlisti di l’ari+ ed Alcolca furono
repressi per molto tt?ill]~O tlnllc siil)it,r! cnrneflcinn. La
Icqge I’ic*n sccm~~ il Iwiy:Lllln!!~io nel Nnlwlilnnn; In
Ic~gc 6 lllqlio ISil src*n~ì) Ir! nf~cwllnllnlnre tli I:omngnn.
0 ’ ‘I’ilf.10 ciì) lenì) essore
VCI’O ; Ina :Illcllc s?ll%n
ri(~or~l:wc pli csnmlbi t l i renii rrcwinti e ril~nll~~lnli,
mnl~rntlo le pene snvcrissime
(op. cil. pay. S 0 t)O),
h nnclir. e sol~rat.uf.tn, vero, coti10 tinta itl l)iìl Iuoglii
il Cnrrara. clic? simili ljr(,v~,c~tliriirlìli fli j/l.s /w//i noti
p0ss0110
costituire. 11b ciostit,iìis~cliio, I’ :t~itl;~~i~~~i~Io OI‘tlinario c generale tlcl ministero l~lbaln, clic non 11;~
di essi il principio operativo, cic4 1’ istantaneo c poco
scrup~~loso esercizio del diritto tli guerra, rlie come
tale, deve sempre essere un regime affatto trnnsitorio.
Deresi notare anrora, che si scnml)iano t,rnl)l)o LTcGlrii0iile i (liversi Iiioliicn1.i tIcIl;\ p~~ii:\lifii 0 SC IIP OOIIIQn(lono yli cllì9l.i ljossilbili, mcnl.rc U cssciizinln il clislinyicrn I n
lwn:L sc~rittn nel ctntlif*c dn quclln CIII,~naia tlal gindice, specie col ginrì, c snprnt,uI.t.o
cl:1
quella nplilkatn (la.1 cnrcoricre. :\ pnrlc i C\vori al,usiri per molti contlnnilnti, ? nn f;ill~\ clrc ~wlln I)rnI,ic:i
‘0 si ha nfla contratl~lizionc colla legge scrit,tn, COI~IG
in Italia, dove la roclnsionc tlivienc in l)ratica pi>1
DEL
DIRITTO
PENALE.
83
dura dei lavori forza& mentre dovrebbe essere 1’ inverso; oppure non si hanno st,abilimenti analoghi alla
logislazionc, come da noi per le case di custodia dei
maggiorenni (art. 95 cod. pcn. )
Sc poi, oltre al scntimcnt,o della vendetta, alle
trarlizioni storiche, alla dimenticanza delle differenze
organiche e psichiche dei vari strati sociali, alla confusione tra leggi eccezionali e regolare ministero punitivo e tra la penalitb teorica e pratica, noi pensiamo alla forza. doll’ abitudine di pensare in un dato
modo ed alla maggiore comodità, che offre la COIIvinzionc comune, ~lie basti promulgare un codice pcnalo per avere un rimctlio od impedire un pegginramento delle piagIle sociali, ai)l)iamo abbastanza per
spiegfirci come persista sempre qnnsta csagcrnfa fiducin nelle pene, che i fatti sociali e l’osservazione psicologica smentiscono continuamente.
Mentre una minima forza basta a produrre effetti
grandissimi e costanti, qnantlo essa agisce secondo
1’ inclinazione naturale delle leggi organiche e psichiAf?; ’ ogni prov~f~tlirnrnto sociale invccc, che devii dai
seli!iirionli irlflolcl)ili 11cll’ uomo, incontrcra sempre nnn
rcsistcnxa contrari:i, che vince alla fine. z Ora la pena
va conlro qnest.a legge psicologica, che, anche fnori
tlcl crampo criminoso, gli uomini, quando vi B 1’ incentivo tlcl piacere e dc1 guadagno, sono rattenuti
dalle irnprcsr! Tppricoloso, solo quando vi h 1’ asso-.
Iuta certezza e 1’ imminenza di [in effetto dannoso;
1 Oibhon. - St. ddh accaa. daw i~p. ~0~2. c.3~. xxv.
* Beccaria. - Dei delitti e delle pene, 9 2.
.
84
1
DEL DttliTO
NUOVI ORIZZONTI
ma 11011 IO sono punt,n, appena vi sia un I~arlnnro fli
probnl)ilit:i favorcvoln. 013~ in fatbo (li pene, lo prol)nbilità rhc non si scnlwn il reato, che non si scolu-n il
reo, che siano insufRcienti IC prove, che i yiutlici siano
clementi 0 si sl)aglino, che vi sia una grazia, ck. etc.
sono presto conrcrtit,e in quasi certczxn di impnnilh,
anche per 1’ imprcvitlcnza propria alle classi meno
istruite.
14 slntlcnte nnivcr4fnri0, alla Ilisca, nrriscliin se11Kt IIn:1 rnrln gli nllirlli nvntlxi tlclln snn riicsnln, l)rcparnn~lnsi un’ iliniln (li lbrivnxioni ; In tlnnnc di I)ncinn
ItInI cwilli~rrnnto, tlivcntnnn nintlri nnclio innlg3tlO i]
prricolo inimcnso tlcl t,n.glio ccsarcr~, 13 sprsso nnxi
dopo averne gi5 subita una lwimn ol~crnzionc; i minatori 0 gli npcrai dello industrie vc~n~fic~he sfltl:~nn
1‘ esempio terribile dei loro cnmliagni morti 0 coll)ili
da malattie inguarilnli. Il Fnyct iii uno stuilio sulla
statistica professionale degli nccnsnti in Francia, ~IIrante 20 anni (Jown. rltrs JSCOIT., 1847), notava che
la maggiore criminalith specifica 0 prol~orxionnlr? ì!
tlnfn dagli nvvncnfi, nof.ai ctl uscieri, che jb111’0 Iin ti iin.
piii tltyli altri, prcsenli In putiiziotti minnwinfn clallc
Irppi. I+l io, in cllwlln st,nt.iabica tlolln lwna tli morte
a lTciKt13, Il0 OssCiVXtO i l fatt0 Olnc~uc1~lc, cllc? yi ì!
una serie di notai candannati n morte per reati tli
f a l s e , e spesso n I)rcvissimo intwvnllo tli tenipn e
nella stcssn cittk ’ Il (*lie riprova ;tttc»ra la rcritit tli
’ I’er es. furono giustiziati nolnl
nissime tra loro:
fillsnri nlle
seguenti ep»chr, vici-
1 11ell’ ottobre, . . . . . . . . IO35
1 n novemlwe . . . . . . . 1mn 1
85
PENALE.
quanlo affermano i criminalisti italiani c stranieri,
cl10 nfx~icl10 In pcnn di morte hs una rcalc eficaeia intimidativa, pcrch3, come notavano Montesquieu
e Ikccaria, gli uomini vi si avvezzano, come a qualunque altra cosa. L’ uomo b sempre uguale a si!
stesso, ne sarj certo un codice penale più 0 meno
severo, che possa cambiarne le tendenze naturali ed
invincibili, quali I’ attrattiva del piacere e sopratutto
la speranza continua dell’ impunitk
Non solo; ma 1’ cfllcacia durcvolc di un provvedimento qualsiasi, nel campo politico, economico, amministrativo, (5 scrnpre in ragione inversa della sua
violenza 0 snl)itaneità. l Orbene la pena h contraria
ancllc a quella legge sociologica, perchè, essa altro
non E, nella sua intima essenza, che la primitiva
reazione della forza contro la forza. Vero b che, specialmente dopo Beccaria, 1’ indirizzo storico del ministero punitivo 6 stato di rendere sempre wwo ZioZcnlfc la reazione sociale contro le azioni criminose; ma
ciò non basta: per approfittare della osservazione psicologica c sociologica bisogna invece che d’ ora innanzi
1 nel llovernl~rc.
. , . . . . . 10iG
1 z dicemhrc . . . . . . . . 1080
1 B luglio . . . . . . . . , 1083
.
1 * maggio . . . . . . , . 1091
1 I> agosto . . . . . . . . . in95
3 B giugno. . . . . . . . . IO!?8 t
1 B
1 n
settembre. . . . . . . . 1189
febbraio . . . . . . . . 1190 l
1 St. Idill, Fragments
sophique, mars 1879.
inddirs
sur le socialisme
- Revue philo-
aci
1 NUOVI ORIZZONTI
l’evoluzione del diritto punilivo sia nel senso di rcndere sempre mvto tli~vll~r. ~~ncstn rcnzinno s o c i a l e .
Nota lo Spencer, che se In lotta per l’ esistenza pcrsiste sempre conto legge suprema degli esseri viventi,
ciò non significa perì, che essa tlcl~ba sempre manifestarsi nei mocli brutali della umanitti primitiva; che
anzi uno degli effelti del progresso sociale si è, che
la lotta per 1’ esistenza si faccia sempre meno violcnfn. 1Egu:tlmcnl,c, In lotln per 1’ csistnnzn impcgnntn
c:ontinnnttlctltc Ira In soc%(il ctl i tlnlittqucnti, ntixic46
asc!rc:il.arsi sc?t~tlbrc tici iuo(li ,Iritttilivi tlolln forz:t lisiw
sociale, tlircl.tntnctttc o~~l~osf~n cotiko In forza lisica intlividuale, dovrB piuttosto cslwitttcrsi con una dinamica
intliictta tlclle fbrzc psicolo~iclte. Dc1 d i r i t t o pcnnlc
nella societh, si può diro lo stesso che tlcll:~ ctlucnzione nella famiglia, della pctln~cyin nclln scuola. J)iritto penale, educazione, pedagogia si fondarono un
tempo sull’ idea di (lomare le passioni umane colla
violenza brutale; il bastone rrpnavn sovrano. Poi si
comprese che questo otteneva gli effefetti contrari, pcrcht? provoc~nvn In. vinlcnzn 0 .l’ ilw:risin, ctl allora si
ttli(.igì) tl’ assai il rigore tlci c:lsl,igIti. Ora sollit~to I)et$
si comincia a vwlcro ~tcll’ ctlucazione c nella pcclnjiogin 1’ utilitk di fondarsi unicamente sul libero gioco
delle tendenze e delle leggi psicologiche, coll’ efktctlo
pratico di meglio regolare 1’ attivi& individuale. * Allo
stesso modo, il magistero pcnalc, per dirla col Roma-
l,EI, DIRITTO PENALE.
.
gnosi, ’ piuttoslo che una dinamica fisica reprimente
tlovrb csscrc una dinamica morale prevenicntc, fondata sul libero gioco delle leggi psicologiche e sociologiche.
. k un fatto, che la violenza è cattivo rimedio della
violenza; chè anzi ne è stimolo continuo. Quando nel
medio evo la reazione penale era tosi brutale, le
azioni criminose erano altrettanto feroci, e la società
si torl.urava in questo circolo vizioso; ed ora, come
nota 1’hrdigì~, z nelle classi sociali inferiori 1’ uorno
rozzo, cl10 lisa ltiìt slwsso la violenza, 6 anche olTcs0
con maggiore frcqncnza.
La minuta cspnricnzn della vita quotidiana, nella
fartii~lia, nolla scuola, nelle associazioni, corri0 la storia delle vicotttlc dei popoli; cQi ammaestrano, che, per
rendere meno perniciosa 1’ irruzione delle passioni,
piìl giova il prenderle di fianco e alla radice, che non
1’ opporsi loro di fronte. Così il perspicace marito, n
conservarsi la fctleltk della moglie, conta su ben altro
che sugli articoli del codice penale contro i’ adulterio.
Narra il Iknl,ltam, che l’avwc, in Ingltillorra, unito il
l.rnsporto tloi pnswggicri col servizio postnlc tolse coni1~lctnmcnt.c i rikwli abusivi dei corrieri bevoni, contro
cui IC piìi gravi ammende erano riuscite inutili. Alla
nettezza urbana giovano certi ripari in luoghi opportuni, dove maggiore U la frequenza di popolo, assai meglio che le multe 0 gli arresti. 11 capo oflicina ot!iene
1‘ assiduità c produzionb maggiore degli operai, piut-
atlohre
* Reou~ Pllilosophiqwe,
1%~.
2 Spencer, De 1’ eatccatiolr intellectuclle, morale e plrisique, E’aris lSi9, chnp. 111.
87
1 Geneai del diriito penale, 0 920.
2 Morale dei positivisti, pag. 528, Milano 187%
88
1 NUOVI
ORIZZONTI
tostochè colle multe e coi castiglii, ~011’ interessarli,
per una parte anche minima, ai guadagni ottennli.
Si ottiene piìi dagli iiotnini col losingnrnc 1’ amor
proprio e col solleticarne 1’ interesse, che colle minaccie 0 col comando. E via via.
Per cui, nell’ordine sociale, se non aveva torto Itomagnosi di dirct che alle spinte criminoso lAsogna
opporre le controspinte penali ; ha tnnpgior ragiono
pcrì~ (alli t1ic.c ~IIc. niixif4k~ liit:trsi itl una tlitinniica
tloll~ coiiLI,c,si,illt,r? cliwflr~, piova Ibi.ittl:t atlolwtxrsi lw
t,oglicro CII iiirlw~liw, iIrtlirctt:lll~clll.~~, l a ‘slcssc sl)intc
crimiilosc; contro IC? qnnli, nnn volta nate, inutilmcnlc
si o~>pone la pena, che ha una presa così limitata
sugli impulsi delittuosi, e che poi, come dice il Ikntham, non viene applicata se non quando b mancata
appunto la sua maggiore ei3Icncia di minaccia lcgislativa. ’
Come, nell’ ordine economico, il Minghetti notava
clip, mancando il ~~rodotto principale, si ricorre ai
succedanei, che possono supplirlo nella so(ldisfazione
dei I~isopni nnt,ornli; tosi, ttf~ll’ ortlino giilri<licw, ,1111mncskn1.i tlnll’cs~wriiiixn ctw 111 ljcne ttt:tn(:allo, quasi
totnliucnte, allo scopo loro attribuito dalla difcsn sociale, bisogna ricorrcrc ad altri espedienti, che possano
sostituirle nella soddisfazione della sociale necessitll
dell’ ordine. IY onde il concetto dei wstll~li~i ~KWI/;;
c o n qncsta ditkrcnzn per?, che mcntrc nel c a m p o
economico i succedanei rcstnnò prodotti secondari e di
IlS0 transitorio, nel campo criminale invece i sosti&-
89
DEL DIRITTO PENALE.
tivi penali debbono divenire i primi e principali organi di quella funzione sociale dcll’ ordine, a cui le
pene serviranno ancora, ma in via secondaria. Fin
dove quei provvedimenti potranno spiegare la loro
efkacia preventiva, saremo certi che reati non si commetteranno; e in questo senso sono veri sostilzctivi,
anzichò coopcralivi delle pene, come un mio critico
I~~~cvolo avrebbe invece opinato. 1 Ma siccome noi
sapj)inmo cl10 vi ha una legge di saturaziona criminosa, per la q11alo it incvit,nt~ilo in ogni arnlkntr! SOciale un 7ni7ti7,zzciir di dclinqncnza, dovuto ai fattori
antropologici e fisici, contro cui nulla 0 ben poco può
il legislatore, così per questi le pene saranno ancora
1’ ultimo ed imprescindibile rimedio, per quanto poco
vantaggioso, appunto come uno fra i tanti fattori sociali del reato.
IN il concetto di questi sostitutivi penali si riassume in ciò: che il legislatore, aMracciand0 1’ andamento dell’ attivith individuale e sociale e scorgendone
le origini, lo condizioni, gli effetti, venga a conoscere
IC?
ICggi [)siCo~O~iCtlC
I? soC!iO~O~iChC,
POI’
IC quali
ren-
tlersi padrone di una gran parte dei fattori crimitiosi,
e specialmente di quelli sociali, per influire così, in
modo indiretto, ma piìt sicuro, sull’andamento della
criminalità. Il che poi si riduce a dire, che nelle disposizioni Icgislativc, l)olitiche, economiche, civili, amministrative, penali, dai piii gaudi istituti ai minimi
particolari, sia dato atl’bganismo sociale un tale assetto, pel quale l’attività umana sia, in modo continuo
1 Rasregna settimamzle, p.01, VI, n. 140, selt. 1880.
90
I
1 NUOVI ORlZZONTI
e indiretto, guidata nelle vie non criminnsc, coll’ offrire libero sfogo alle ener *‘Tic
p cd ni biso;:ni intlivi~luali,
urtandoli il meno possibile, e scemando le tentazioni
e le occasioni di delinquere.
Vediamo qualche esempio.
1 . CARDINE EcoNoarlcO. - - Il lib~)o wn~~~2~i0, cvitando piTI facilmente le carestie e il rialzo nnormnlc
1wl ~“‘“ZZO
tll!llc cllwnln nliiticiil,n?i, cl10 II:11ltlo s ì tlirolla ill[lllnllzn sili w:ili coi~l.~~o
If: lwolbricllk, lbw\.it:llC,
meglio del cotlicc? pcnalc, molti disortlìni criminosi ;
nwntre l’oi il 9~~r~~cgwZio di certe indnstric, 11011 SO10
accresce le conti,nvvenzioni, ma fomenln altri reati
contro la propricth e contro IC persotic; come nvvcnnc
in Sicilia, quando pochi anni fa si rcstriiw? la lihcra
coltivazione del fabacco. La liO::,*ltì tbi r:,i/.i!/l’,rtif,,7c: ì’,
sof.to r~ncslo pitIto (li visln, una vcrn vnlvoln di sicnrczza, che libera il paese tlnpli clcmcnti l’ili torbidi :
esempio 1’ Irland+ nclln qnnlc il ribasso della dolinquenaa si trovò causato appunto, in gran parte, dal1’ al)bon(lantn cmigrazionc tloi lil~crnbi dal car(:crc, Cl10
nsccntlc al 40 O/“. ’ I l c~o~it.rnl)lrnlitlo, cha rcsistc per
secoli alle pcno piìl feroci, come il taglio tlclla mano
e la morte, 2 ed ora alle carceri ed alle l~crscwzioni
dei doganieri, che non risparmiano le fucilate, scomIo tlclk: laparo d’ nn tratto dinanzi al ~“z?“:lJ~ia~M~lI
nvcvn
tlnnqnc
ragione
Adamo
Smitli,
1’if/;’ ChJ!/“““li:
mm. 1877, pag. 39. - Lbltrani-Scalia, Rif. pe1 Rit-. di discipl.
nircnt. *‘sg. 19-1.
1 Tissot - Intmd. philos. d l’&tude du dv. @al, iiv. 1, c. 2. n. 6.
DEL
DIRITTO
PENALE.
91
quando chiatnava <I le’gge contraria a tutti i principii
di giustizia qnella che sancisce il contrabbando, dopo
averne creata la tentazione e col crescere di questa,
ne aumenta la pena; ’ » contro Geremia Bentham, che
invece, pnrtcndo dall’ idea che la pena dehba farsi tcmere piìi che il delitto non si faccia desiderare, sosteneva le pene severe per il contrabbando. p Il sistei~a
IriZmtrcrio, che colpkca cespiti manifesti di ricchezza
0 sia proporzionato roaltnc?rrto ai gnallagni del conlriINentC, tlocimcr2 qncllc frolli sistcmalichc, che lc pene
non valgono -ad impcdirc, ed cviterk quel fiscalismo
esagerato ed empirico, che è fomite continuo di resistenze alla forza pubblica., di oltraggi ecc. La pcrep”zione rlcllr:
inq,ostr:
sopprimerà in gran parte le
espropriazioni forzate ch(3, secondo una rwente statistica ufkiale, giunsero in Italia, dal 1871 al 1877,
alla cifra di 45,OG1, sviluppando così molti fomiti di
reati; esempio, i disordini in alcune provincie d’Italia
per l’esazione di corte irnposte, e le sanguinose e periodiche agitazioni dell’ Irlanda, a causa della questione
fondiaria. Le «)~wc 7~uObZichc, nelle cyoche di carestia,
procurando lavoro ‘agli indigenti, evitano 1’ aumento
dei reati contro le propriet&, le persone e l’ ordine
pubblico, purchb non si facciano troppo aspettare. 3 Lo
1 Riocherzn delle nasimi, Iill. V, cap. 2.
* ThCorie d e s pcincs, liv. 1, CII. V .
a Una prova eloquente ei ebbe in Francia nel 1853-54-55, nella fluaie
epocn, malgrado In crisi ‘ngrieola, non si elhe a deplorare 1’aumento
cast enorme di reati contro le proprifd, come era stato specialmefite
nel 1847, appunto per il lavoro procurato a tempo e eu larga scala agli
indigenli, dal Governo previdente.
02
1
NUOVI ORIZZONTI
sulla~ fXdwicnoi0~N
(: sdln wwlitn rlrll’ nlcotrl
sarebl~cro molto l,iìl provviflc tlcllo tasse sul sale C sul
macirmto, che immiseriscono sempre pih lc classi piìr
povere c piìi detiite al tlolilto; c sn~~Ahcro migliori
delle esagerate imposte sui fablwicnti, che concorren(lo
a rincarare gli nflltli cli casa, costringono lo hmiglio
povere ad u11 n~glomero eccessivo, foutc di tante immornlifk e reati. 1
tasse
cin le cifre tlcll’ alcool, dai reati e tloi suIc~11II prcsclltano un desolnt~te accortlo. Il consatno intlivitluale tlcl
vino, nella Francia intera, calcolato 8 62 litri annui
nel lSC0, sorpassava pih i 100 lilri Ilcl 180, ed a
l’ari@ cla 110 litri nel- ISI%:jO ì, ginut,o n 217 11~1
lS72; e 1’ alcool (15 1111 numeiito anclio innggiorc, poicIlE. in tutta la Frnticia, tlnl co1lsut110 it~tlivi~lualo tli
litri 0,0:3 nel IS29 si giungeva a 3,21 nel 1572, COI1
proporzioni anche maggiori per alcuno citth. ’ Ohcnc
i reati (crimini e delilti) aumentarono in lhncia
dal ISOG al 1875 come da 100 a 313; ed i suicidii,
dal 1SYi al 1575, COIIIC da 100 n ‘417. Non solo; ma
io ho dimostrato, con nnn speciale tavola grulkqJ
come dal 1849 al 1SX vi sia in Prnncin uua costante
DEL 1)IRITTC.l
03
PENALE.
concordanza nei rialzi e ribassi degli affari per omiciflii semplici e ferire volontarie, giudicati dalle Assise
e dai Tribunali, colla maggiore 0 minore produzione
annua del vino. Non solo; mn ho trovato che, menthe
i reati contko IC persone, calano rapidamente dopo
l’agosto fìno al dicembre, le ferite e percosse gravi,
invccc, mostrano una recrudescenza seusibilissima nel
novcml)re, epoca vicina alla vendemmia ed ai vini
nuovi; e nol.isi Clio? si tratta di sole ferite gravi, giudicat,e dalle hssisc, c nnn di quei ferimenti giudicati
dai Tribunali, che sono anche i più frequenti risultati
delle risse in osterie. IIp stabilito, pio+, in modo positivo,
c, credo, per In prima volta, la mutua dipendenza di
due fcnomeni, reati e vino, in apparenza così disparati. 1
h naturale quindi che, da quant,i non ignorano
1’ effct,to deleterio dell’ alcool suil organismo animale
ctl umano, 0 si preoccupano dello nlili riforme sociali,
sì invochi 1’ aurnento delle tasse sulle bevande alcooliche e la ditninuzionc su quelle piìl igieniche, la birra
ed il cafK?; 1x limitazione rigorosa alla licenza per le
ostcrii!; 2 In facilitazione degli spacci di thE c di caffb;
1’ aumento di responsabilità civile dogli osti, come in
1 Nel Jomwnt de la socieh?
n i e r ha pul>tlliruto
boirsons
u n inlereaswle
alcoolipcs,
xioue per dip~rlimnnli
d i Rtlicillii
di p~zin
reswnfr<
c Ji
i n F r a n c i a , del c011su1no
procossi yr
* 1.~ perniciosa
Ludes
dal punto di vistn sociale
di v i n o e nlcool on1 nli-
a l c o o l i c h e , di m o r t i acci(lentali,
ul,hriachesaR.
tra il cowwno
liba-l<l
il
di 6 tavole, in cui ei confronta la distrihw
per ecccvo d i her-nnrle
cwl’ronto,
(1878)
l a v o r o Sur la consowtmation
in cui tratta la qwslione
e medico. 15 lo lIa corrrdntu
nwr(>
de slatislipe de Paris
delle
V
i
mnncn. quindi l’:tIttv ibltrdi vino ed alcool e la varia criminalilA.
osterie inaugurata
qualche tempo fa in
Italia 8, sotto quealo riguardo, una nuova prova che, se B molto facile
divenire
uomini di Governo b altrettanto difficile essere uomini di Stato.
0-1
1
NIJOVI
OIIIZZONTI
America; 1’ espnlsionc dalle societh operaie dei soci
ubhrinconi; la tliKttsion0 tlr4 divertimenti igienici a
buon tnercat,o; la vigilanza snllo adnlt,crnzioni del vino;
le soniet5 tli tcmpcranzn ttn 110’ men0 arcadiche; l’abolizione dcll’ uso di pnyare gli operai in una sola volta,
alla vigilin della tlotttcnicn; c via via.
Ilanno lwciò fatto opera di vero patriottismo i rlcpntati professori Spwino, Lttzxat.ti, Nocito, i qttnli, dopo
1’ atbl~i~tc p~~~pn~n~~fln
tlnl l,0tnlwOs«, ’ hanno r~~c~lnittnl.0
:\I 110slro I’nrlatt~c~~to (ln~lio 0 tlic~ctnln~0 1850) dei lbrovyrtliinCttt,i Iìnanzinri cottlro l’trl(~«o/is/,lo, clt0 ragliamo
sperare siano ;~tf.ttai.i, per il bene tlcllc classi lwvcre
e di tntta la società. 1,’ America dc1 Nord, I’ Ioghiltwr:t, la Svezia e Norvegia, la Francia, il Iklgio 0
1’ Olantla ? Itanno gi$ tucssi in lwnticn cndesli provvOtlitncnli, spacialtncnte lo tnssc di produzionn, cirrolnzione c consumo, ch0 tlnnno larghissimi Itcncilzi al
pnhltlico erario. ’ La l?rancia anzi, per iniziativa dello
illuslt~c TcoAlo ROttssel, faceva scnx altro un vero dclitto dell’ ubltriacltc?zza manifesta, colla legge 23 gentini0 ISi:<, (*II~ l)cr nltim t i n t i sotnbrn OssOrO cli vera
ttltlifk ìS lwrb sotnprc tln ricortlnrsi, per qnnnl,o dolo-
DEL I)JIIITTO
PENALE.
95
roso, cha, per CS.. in Francia, l’abnso dell’ alcool cresce
continuamente, malgrado lc onortni imposte, che si
rnfltloppiaronO d’ un colpo solo, colle leggi 8 luglio
0 1 sclteml,rc 1871 e 25 febbraio e 26 marzo 1812.
L’ aumento dei salari, e sopratntto l’ingannevole vigoria prodotta in sulle pritne dalle bevande spiritose,
unitc alla poca agiatezza ed all’abitudine inveterata,
sono cattsc troppo potenti percltè gli Operai si ratten&ytt1o cln qwsto tl:l$y?llO; CII appunto pw rlttcst0, ncssuna Icggo rcprossivn potr5. ostaro a queste inclinazioni naturali, clto si possono ttttt’ al piìi indirizzare
al tncno malo coi provvc~lirnenti indiretti sopra accettnati. D’altra parte però, se ‘si pensa che il vizio del1’ ttlAtrincltozza ahilttnlc, tanto diffuso nel medio evo
tra i IlOlJih etl i l)orghcsi, come mostrano IC leggi di
qnci tempi, si ì, reso 8 pot« a poco, in quelle classi,
tnolto meno frequente, resta a sperare che la variazione slessa delle condizioni economiche, intellettuali
e morali delle classi Operaie, varrà, col processo del
tempo, a mitigare quella piaga terribile dell’ aleooIisftto, clto non si pttb mctlicarc ali’ itnprovviso.
Scytitando il n0str0 novero dei sostitutivi penali,
la soslilwionc della mom3t4 metallica alla carta moncta!a decimerà i reati di falso nummario, che pur
twistono al maximum dei lavori forzati, perché! alla
mayyinr parte dni ciMadini ricscc piU facile conoscere
una tnoncla falsa che un biglietto contraratto. 1 II
1 ICccone nna prova t.loqwnt~. 1 rei di falso in monete, cedole, ecc.
che sono il O,O!f O/u di tntti i condannati in Francia ed il $04 % nel
Belgio, sono invece il 0,4 o/. in Italia, per In maggiore diffusione della
carta moneta.
1 NUOVI
!lCi
ou~n,nacrcio
!uo77etnrio
ORliZON’lY
c rlci
DIIL DIRITTO PENALE.
~wtnlli
pcziosi
indllirh,
assai piìi delle pelte, sull’ numcnto 0 decremento clclle
usure, come sperimentò In Spngnn dopo lo conquiste
in America; l c come si riprova colla storia delle peno
mctlioc~nli, cl10 no11 impO~lironn 1’ nsnrn, sempre ripullullante sotto lo forme di anatocismo, mostra, contratto trino ecc. D’ all.13 pwtc colla .wwsibti tlcyli i71I~~~~~*.s,si ns.s~~,f~nolj
ni lilidi d i
wutlitn ptlhlicn, s i
farnnno rilllliro i rnl)itnli vorsf~ il commcwio 0 1’ itldudrin, ~w0~cnci~tlo così i ninlti tlclitti di I)nncnrotln,
~rwlc, f:ilso, (*li0 sono, in lwlc, la conscgacnxn nwcssnrin della loro anemia. Gli sbl@?ili ~wopw;io~zttli ai
1)isoyii dei pubblici fniizionnri ed alle condizioni economiche generali, osteranno alle concussioni, corruzioni, sottrazioni, doval in rnnssirnn pnrtc, lbiìl 0 meno
dirct~tanienlcy a l l e rislrettezzc economiche. L’c.slcsw
?M~ili/ti, IC sl)vrr7c
/iTta~w/C, IC /i!i7YWic: cco7wl~~icI~c,
i
l~~r~~~*flys, 1’ infittirsi tlcllc Iwy~flc, come nota il Lombroso, spengono le nssocinzinni di malfattori 0 le
bardo criminose, prevenenllo altresì le grassazioni cd
i fudi v i o l e n t i . I,n fli.s/,,il,ir~iilic~ fli Icylo, durnntc
1’ inverno, 110llc misorc I~wgnl.c, fu spcrimnntntn tlnl
Cnrtlonc, procuratore del re n Ikrgamo, come ostkwolo
ai furti campestri, assai ljiìr clTlcacc elci carabinieri 0
tlcl cnrccrc. I;ì c o s ì I n firlìl,rictr;io~w d i cose c vie
l7ollllr’nfI, l a soyJ’l’csmitpit’, In cstcsn i/llli,lillc6;iollc!
k~ic8lli* rlc,ì ,rh,~lli ~~~*‘~~*cu~ono. inolto meglio delle gunrtllc (Il 1 ’ . a., 10 grxsnzioni,
i l’urti, il tlinnrit,c~ijiolismo,
le ricettazioni dolose. Molti furti sarebbero impediti, se
1 Mou(esquieu.
- Esprit des Zois, cb.
6,
lir.
XXII.
07
tutte le case in città fossero fabbricate in modo, che
per entrare negli appartakncnti si dovesse passare attraverso il cnnwino del por2inaio; c se, ad cs., i cuwbia7:nZulc
smettessero 1’ inulile abitudine di mettere in
mostra tante monete, che, nello grandi ciltll, 1? causa
non infrequente di attentati criminosi, perchè 1’ occasione fa 1’ uomo ladro. L’ abitudine I)olognesc delle
c&nc di sicurCzza alle porte degli appartamenti b un
controstimolo potente alle rapine od ai furti. La invigilnta codruuhw IIqli skibilimcnbi imlttsh*inli, insieme
alla limitazione di orario pel Zwuoro rlci fhciulli, puì~
essere un freno agli aMentati al pudore, che resistono
invece ai lavori forzati. Lo cCksc di operai a hon mcrcato, come quelle del scnxtorc Ilossi a Schio, IC SOci& r:oopvlil:c C cl i ?ILdzw wcco~‘.s», 10 cn.ssc di pr(:vifknaa 0 per’ la vecchiaia,
IC Cusc p e r gli ilt?;ctli&
tlcl
I C Oanchc p0pokwi 0
d i rispwmio, i comiluli
di hcficenza, che diano sovvenzioni, sopratutto sotto
forma di lavoro, 1 faranno scomparire, assai meglio
dei codici penali, molti reati contro le proprietà e
contro IC persone.
lauwo,
11. ORDINE POL ITICO. - h frenare i ‘reati politici, i regicidii, le ribellioni, lo cospirazioni, la guerra
Rivista
L IA
« soslirnlivi
Pende d e l l u g l i o l?W, rnccomnndava agli stwliosi
petrali,
Questa nsaocinsio~k2,
* l a Philndelpltia
fondala recnntemfwle,
g:~horldnggio e la mnnrlicitil,
mosillr
di stnbilire
strare
detkrminnrdone
scot~sidernte ed xhusive;
curezza
si propone di ridurre il vale cause; di imprlire
che tutto ci<>
maggiore
alla
le ele-
di impedire l’impostura dei mendicanti;
il lavoro come base di ogni opera caritalevole;
appunto,
dei
Society fiw ovganisf,?,g oharity.
per dimo-
che tende a diminuire la miseria, reca si-
Iwoprietb.
98
1 NUOVI ORIZZONTI
civile, dove nulla giova la repressione punitiva, od
anche la empirica prcvcnziono di polizia, tutto può un
goccrno mwiondc e veramente liberale. Ne b esempio
eloquente 1’ Italia, che, durante il dominio straniero,
malgrado lo spionaggio, le forche c la galera, era continuamen te sconvolta dagli attentati politici di ogni
sorta, che scomparvero invece, quasi per effetto magico, al solo riacquisto della nazionale indipendenza.
Lc condizioni otlicrnc dclln Ibussia, dove, nulla apprcndendo dalla storia c dal]’ espcricnza quotidiana, si prcferisce il sistema del rigorismo e delle persecuzioni a
quello delle riforme liberali, ammaestrano ancora, che
ad evitare gli eccessi criminosi delle sette, dell’ internazionalismo, del nichilismo, e ad impedire i cosiddetti reati di stampa, che pur rcsistettcro ai roghi dc1
medio evo, assai meglio dc1112 pcnc, che anzi g-cttano
olio sul fuoco trasformando in martiri i delinquenti,
può servire la 21kxn EiOo*tti di opinioni, che procura
alla societh uno sfogo meno violento ed un equilibrio
meno instabile. E tuttavia i governanti non sanno
trovare altro rimedio allo scttc anarchichc cd agli
nttcntati criminosi, SC non la scvcrith dcllc pone 0 lo
stato tl’ nsscdio. 1,’ crholiziom
tlclle nailiwic merccnnric
ha soppresso moltissimi furti, grassazioni, omicidii. Il
i rispetto alle leggi, meglio che coi carabinieri e le carceri, si diffonde nei cittadini colI’ esempio dato anzitutto dai pirl. altolocati c dalle autorith stesse, che
prime mettano in pratica il 7~isyctto ai tli&tli incliuitlutrli 0 socinbi; esempio 1’ Inghilterra. E che cosa può
fare un codice penale contro le frocli elettorali? Unico
rimedio 6 una buona vi/iwma ckttoralc,
che mcttcn-
DEL
DIRITTO
8
PENALE.
99
dosi in armonia coi bisogni e colle tendenze del paese,
prevenga, anzichb provocare, i disordini materiali
e morali. Infine quella caterva di reati, che proviene
dagli insoddisfatti bisogni e dalla disconosciuta indole
particolare dello varie parti di un paese, diverse per
clima, razza, tradizioni, lingua, costumi, interessi, si
eviterà in gran parte abbandonando la smania metafisica della simnzctriu polibica ed adattando leggi ed
istituzioni alla spccialc konomia dei singpli nuclei. l
111. O R D I N E S C I E N T I F I C O - Se la civiltà porta
nuovi mezzi di delinquenza, come le armi da fuoco,
la stampa, la litografia, i nuovi veleni, la dinamite,
l’clettricith; la scienza stessa, tosto 0 tardi, ne procura
un antidot.0, molto pii\ eficacc della reprcssiona penalo.
La slcqm stessa, la fi)l~yjr~t/Ìn fbci carcc~Wbi, il lclcgru/& le firrouie danno potente aiuto ai cittadini onesti, 1 medici 9zccrosco@ c tossicologi prevengono i veneficii, che sarebbero forse favoriti clalla cremazione;
mentre poi 1’ esperienza ha gi5 mostrato, che la SCOperla e la dillksione dell’n~~~~c~chio di Mwsh ha reso
assai meno frequenti gli avvelenamenti per arsenico,
che prima eranò tanto numerosi. ’ L’ esercizio della
~Itcrlici~zfl per parte dello donne, torr& molte occasioni
di reati contro i buoni costumi e la famiglia. La Zi1 II GUWW~ sostiene pure, che il sottoporre le diverse provincie ad
111)’ identica Iqge penale B ingiusto ed inutile. (Zineamenli
di pvalica
kgidorina pmale, pag. 393. Torino 1874).
2 Il Carriera (Pmyamma, § 1184 n. 1) nota. che i veneficii furono
tanto diradati dai progressi della chimica, che diminuirono le speranze
4’ impunith, anziche dalla severith dei supplizi.
1 0 0
1
NUOVI
bern clisczcssione delle idee, offuscando la falsa aureola
di certe teorie seduttrici, ne previene gli inconvenienti
assai meglio dei processi $1 0 meno scandalosi. La
pirateria, non domata dalle pene medioevali, scompare
al t,occo magico del wtpow
qqdicnto
dln
??fzl:iyzziow.
La diffusione ed applicazione delle iricc di ~1faZlh~~s saranno eccellente rimedio contro molti infanticidii 0
procurati aborti. La scoperta di chiari e semplici wtorii tli co~2labilit4 rcntlo assai meno frequenti le nppropriazioni intlcbito, le frodi, le sottrazioni, ecc. che
sono favorite invece dai sistemi intricati. i
IV. ORDINE LEGISLATIVO ED AMMINISTRATIVO. Una provvida ZcgisZnuiom3 tcstn~~2c~2la~*in cvitn meglio
del codice penale certi omicitlii suggeriti dal dcsi~lnrio
deh’ eredith: esempio, la Francia colle polveri di successione. Opportune disposizioni sulla maggiore fncilith
dc1 co12smso pdcn20 alle nozze dei figli, come
notava I’ IIerschel, * per quei paesi ove occorra il consenso di entrambi i genitori; 0 SU1 riconoscimc~2to
dci
figli ~tntmnli, come nota il Tissot, 3 c wlla. riceraz tldkz
prrtcvwitd sono Ccccllenli
nnt.itloti contro i concubinati,
gli infanticidii, i procurati aborti; i ratti, gli attentati al
pudore ed alle famiglie; al quale proposito, il Dentliatn
diceva che il concubinato tollerato 0 rcgolnto dalle
’ Am~llnciarono
recentemente i giornali, che il cassiere di una casa
ha potuto commettere sotlrnzioni
per precchi anni di seguito,
soltanto in grazia delle complicw,ioni
nei registri di contabilit8.
Rotschilrl
e TItEorie
(Ii
des probnbilitC.r,
~lellx 11. edin. d e l l a
3 I+rtrod.
Physique
soci&
leggi civili, sarebbe meno dannoso di quello che le
leggi non riconoscono e pure non valgono ad impedire. ’ La poca dispendiosità e fucilitci delle ,catue civili
previene i reati contro 1’ ordine pubblico, le persone e
le proprietà, come statisticamente dimostrò lo Zincone *
e come avevano già osservato il De Candolle” ed il Dovio; ’ il quale spiega appunto la inferiorità dei Romani
nel diritto penale colla eccellenza insuperata del loro
diritto civile; giacche dice Filangeri, non si brandisce
il pugnale quando si puh impugnare facilmente la
spada della giustizia; il che ci prova una gran parte
dei casi di brigantaggio, provocati appunto dalla diniegata giustizia. 5 Le leggi commerciali sulla responsabilita civile degli amministratori, ’ sulla procedura
dei fallimenti, sulle riabilitazioni, oppure le Dorse industriali di informazione e vigilanza, proposte dal
Ferrario,’ eviteranno meglio dei lavori forzati le bancherotte fraudolente. L’ aboliaio9te del lotto pzcbblico
evidentemente spegnerebbe molti reati, che da esso
lume
1 Trctitds dc lqyislat., Par. IV, ch. V. e Carrara,
IV, op. 10.
2 JkIl’ numento dei reati, Il. ediz. Caserta 18i2.
3 Srcr la stati& des ddlits, 1830.
4
Saggio
critico
sul
dir.
pev.
h ì’ Ci. dts dr. penai., Park 1574.
11.
edia.
Opuscoli, Vo-
Napoli 1877.
6 Il Csrle. nella su;: opera magistrale, La aita del diritto nei suoi
rapporti colla
vita
sociale, (‘Forino
1880, pag. 237), fa notare, come
nelle legislnzioni
germaniche drl Medio Evo avee.sero
una grande prevalenza le disposizioni penali. @lesto carattere storico oltreche
col predominio del concetto di ivdividtcalitd, cui ricorre acutamente il Carle,
wmhra x me, che possa mettersi anche a raffronto della imperfezione
r.el diritto civile * quei popoli.
8 Filangeri. - fhénza della
Qwtelet.
101
DEL DIRITTO PENALE.
ORIZZONTI
7 1
Fallimenti,
Milano
1879.
legislnrione,
lib. IJ. cap. 24.
.
102
1
NUOVI ORIZZONTI
vengono foinentati, con10 appropriazioni indebite, frodi
(esempio il processo Dc Mattia), furti ed anche omicidii, sevizie, ferite, come avviene nel Napoletano per
la superstizione degli imposti sortilegi e profezie.
Egualmente 1 ’ nòo/i:iom della ymylicc naziouale, la
vigilanza sulle fidh*ichc rl’ cwmi possono toglicrc
molte occasioni di reati. 1 giuri tl’ onore, riconosciuti
legalmente ed incoraggiati, possono ostare ai dtielli,
IllOltO meglio che l o pcnc pi6 0 m e n o ridicole. ’ 11
* Nel novembre IS,90 un ufliciale, re0 di omicidio in duello, fu
COIld~lI~tl~to a ii mwi di esilio a . . . . I’isloia. Ih~vero, che snrebh piri
serio il n«u punire ndditittura; ne i duelli numeuterebbero per questo.
Ihfn ricorJ:~w In slorin. Il du~l111 che mnlgrndo IR pena di mortp, IR
torlurn e gli editti drncouiaui di Carlo IS, Enrico IV, I,nigi X111 e SIV
in Francia, tanto imperversava nei secoli scorsi, ora che IR pene RWIO
di tauto diminuite, è relativameote scomparso dalla civile Europa e~l 6
quasi ignoto RII’ Inghilterra, per solo eITetto della puhhlica opinione. IC
COSI nella Frnnria odierna il duello, n<~ cresce a dismisura quando il
giuri Io Iascia impunito, nii scema quando, per putiirIo, la giurisprudenza
nel silenzio del codice, lo parilìca nullameno che agli omicidii volontnrii.
DEL DIRIT’?O
PENALE.
103
notariato bene regolato si oppone ai falsi in documenti ed alle frodi. Gli u@i di anuya/k, come nota
Ellero, ’ fecero quasi scomparire i falsi personali, le
sostituzioni e soppressioni d’ infante, già tanto numerose nel medio evo. 1 brefotrofi, gli orfanotrofi, le
rtcole possono salvarci da molti infanticidii, esposizioni
d’infanti, procurati aborti, che resistono alle pene piiì
severe.” Nota il Carrara, 3 che col lwocesso accusatorio
c pubblico si impediscono in massima parte le calunnie
c IC false denunzie. Impedendo 1’ agglomero dei carcerati ed abolendo o trasformando radicalmente i pretesi rimedi tlclh sorwytinnza, a~~~~n~~~tiZio~~e,
domicilio
eoatlo ; ’ togliendo il doloroso assurdo, che il carcere
sembrerebbe il dire: non sono puniti i duelli, dichiarati inevitabili
da un giurt d’ onore. Quanto ngli altri, tolta ogni pena deteutiva, che
ripugna ai giurati ed ai giudici, aggravare, fors’anche pi0 che negli ultimi Progetti, Ie pene pecuniarie. CfiacchB,
se aveva ragione il Consiglio degli Avvocati di Campobasso (Osservaa. e Parwi sul libro 11
del Progetto, Roma 18i9, pag. 315), di dire che x i bravi e denarosi si
burlano della legge sol per&& possono pagare la multa p, quando
questa non superi le 1000 lire come nel codice vigente; cos1 non accadrebbe invece, per i duelli non dichiarati inevitabili dai giuri d’onore
e pagnlGli con una mul1.a assai l’ih rilevanln.
Il duello poi, favorito COLI quella impunitk condizionata, diverrebbe,
nlln SUII vol~n un wstitutiuo per Rcemare il numero delle risse e degli
agguati per veudelta, che troppo spesseggiano in alcune provincie.
* 01>i~scoZi criminali, pag. G2 c 77, Bologna 1874.
2 I? assai discussa ora, in Francia, la questione del ristabilimento
delle ruote per ostare all’aumento continuo di infanticidii. Ne trattarono
ampiamente, fra gli altri, gli Annales de d&nographic internationale
(Tomo Il) e Semichon, liistoire des enf&tts abandonnes, Paris 1880;
che tl& pure una bibliografia della queslione.
3 Opuscoli, vol. IV. pag. 291.
4 Il Congresso giuridico, tenuto nel settembre 1880 a Torino, non ha
proposto nulla di pratico contro gli inconveuienti dell’ammonizione. Vedi
.
104
I.NUOVl ORIZZONTI
sia preferibile, per cnmodit$ cd alimenti, alla soffitba
del1 operaio onesto od alla capanna dell’ agricoltore;
aggiungendo i J~~r~?if,w~~~i
chmimdi 0 gli Stddimenti
&x$i i7m~wggibiZi,
si diminuirebbe il numero dei reati,
cl10 spesso si commettono per aver ricovero in carcere
0 in seguito alle abusive assoluzioni, imposte da errati
sistemi di procedura cd amministrazione carceraria.
V. O~WIKI~ I~I~I,I~;IOSO. -- IA storia ne nttcsta
clln, rn111n 1111.2 corrol.ln. rclihionc 1~16 fomcninrc I n
c~rinlilinlil.ll, csciiilbio i Iwcnnnli i n Ilonia nnticn, lo
tnri(Tc ;~poslolic~lic nictliocvnli per 1’ assoluzione (14 tlclitti, ’ ~lurnte lìno a poco tempo fa, e le s&tc religiose
clclln Russia e 11cll’ America odierne; può invccc niia
religione indirizzata al benessere generale c non di
nna sétta, essere ostacolo ai reati, come furono IC
prediche del Savonarola a Firenze, quelle del padre
Rlatliiew in Irlanda. Il rliz~iclo tlcllc p~~~ssio~zi fuori
di chiesa, oitrcchò sancisce il rispetto alle credcnxo
di tutti, impedisce disordini e risse. La so~~pwsk~~~c:
fk:i fsoff f-fvfli folsc! 1111 jirnve fomite tli attcn(.ati a l
‘ptlorc C! (li rllciitlic~il:I, clif! :il(riincn(~i Ie lwne noI1 nvnvnnn iriipylito. IA minore s~17~I~wsiki tl(Y/f: f~hifw: ovidcntcmentc toglie 1111 grnn(lo incentivo n molti li1rl.i
di ogget,1i preziosi. L’ nboliziom
tlci pclkylr~iuflggi
n
ccrf.i ssntnarii iinptlisc~ molti reati contro il buon
costnme, IC persone c le proprietà. 11 mat~~immio dc-
c,
I
;’
l3EL DJRITTO
t
PENALE.
105
$i____
ecclesiastici
cviterclJhe
,.
molti
__ <_._infanticidii
- . ..“.-.dprocurati
aborti, adul terii, attentati al pudore.
~_
_..-.
VI. ORDINE FAMIGLIARE. - L’ antmiss@e det
il 9?zatri)i20& tli certi inapicgati civili e
militari, costretti al celibato; la precetkxza del mabimonio cioiZe alle cerimonie religiose; 1’ abolizione dei
fi&xzo~wwssi e maggioraschi, impedirebbero molti reati
di bigamia, adulterio, concubinato, infanticidii, omicidii
e ferite C-W*. Ne sono cscmpii i recent2i processi per..--UXOrici(lio I:atl(ln, I,nnxi-Conl,rn, e quello tlol Cullino a TOrino, clic confessava essere stato spinto ad nccidero
la moplic dalla non 0ttonut.a separazione conjugale.
La p~*oiòisio~w r~cllc ~?oz;c a certe persone, diminuirebbe la schiatta dei tlelinqnenti, coli’ impedire, per
quanto possihilc, la funesta eredità delle malattie e
del delitto. Un vppo~~t2tno orcli~zu~lte~xto del ~n&y-lriciq,.
1 B rimedio cfIicacissim0
per gli infanticidii, procurati
aborli, stupri ed oltraggi al pudore; esempio 1’ Inghilterra, le esperienze di Pio V, che doveva revocare la
: proilkione del meretricio 2 e della regina d’ Unghe’ ria, clic tlovctbo imitarlo. n
VII. O~~OINR mmx~~vo. - i3 provato che la
matcrialc istruzione alfabetica, pur recando qnalcho
beneficio colI’ imperliro certe frodi grossolane, col diffonrlero la cognizione dc110 leggi, in complesso perì,
’ Cosi sostirne il-Pessina, citato da Rrnsn, Preg. di cod. peri. daliftcsc,
~ny;.
(VetIi appendice ~4).
- C o n s i d e r a z i o n i sul d i v o r z i o , T o r i n o 1880.
CI,XXV, 13010~1~~ 1873.
* Ikrtetti.
:( JbstJum. - Oemwes,
Tom. Ill. p. IV. ch. V.
‘.h
i’
10G
1
NUOVI ORIZZONTI
non fa che aggiungero nuove armi al delitto; quando
pure le scuole poco sorvegliate, sopratutto quelle non
laiche, non siano esse stesse fomite di attentati al
pudore ecc. ti necessario dunque aggiungere quegli
insegnamenti morali, che provengono, non dall’ arido
corredo di vuote massime, campate in aria, ma dalla
potente scuola dell’ esempio altrui: in ogni classe sociale, dai sommi reggitori nll’ull.imo pedagogo; in ogni
istitrizionc, tlnl govwno o flnlla stnmpn, dalla cnl.tctlrn
0 dal pergmno, 1131 teatro c tlnllo publ~lichc fcsln; cornc
ad C S . , 1‘ ahli~io~lc
di cm% spclltrcoZi nlroci elle infcrociscono gli animi, le cnc’cic dei tori, i combattimenti
dei galli, le corse dei barberi ecc. Inoltre 1’ iutZiviw:o
spt-imcft tdc della yAzg0yin, seguendo le lc&i psicologiche ed organiche, metterh gli uomini in migliori
condizioni di lotta per 1’ esistenza, c torrh così la sor\ gente di molti eccessi criminosi, dovuti spesso alla dia
scordanza tra 1’ educazione spiritualistica e la vita
reale. E @over& miglioraro la sorle miscwinia dei
/
wwst)-j. rii SCUOICI, che dovendo lottare colla malesnada
farncs tlon lx~~~no tlctlicnisi in tnwlo proficun nll’ctlucnzinuc l~olwlnrc~ cli wi sono gli 0l~linl.i pionicri. A questa contribuisco 1’ csct~:ilo ~tn:iot~alc e l’aòolizioitc
di
wolle /ksic, che sono occasione continua di molli reati
per 1’ n@omero e la baldoria delle popolazioni, allo
quali potrchbcrsi sostitnirc, come propone il Lombroso,
fliro~li~~wti igic~~ic*i D ~iwtnsfici, che servono a svilnppnro In ~n~linrtlin c con essa la fermezza del carat,t,crc c la resistenza nll’ nvvcrsa fortuna; i bapti
~~~/l)l~lici,
pcrchc\ i reati contro le persone sono piìi
frcqncnti nei climi, noi mesi c negli anni phì caldi; c
DEL
DIRITTO
PENALE.
107
finalmente i tealri, invitandovi col prezzo quasi-gratuito le classi popolane. ’ E molte cause di reati si sofi
i focherebbero
in germe, curando meglio 1’ e&xaziorte
_
:l .._.
M?‘in/iinzin, colle SCUOIO dei fanciulli poveri e le coj Ionie agricole, al]’ uso inglese ed americano (ragged
i sc~~ools, incltlst~*inl scl~oob) e anzi&& aspettare, che-‘;1
i male sia fatto gigante, per poi ricorrere all’ inutile
\ provvedimento della penalità. Così torrebbe una gran
i parte di quei romiti criminosi 1’ impedire la funesta
j scuola del clclitto col rcndero tlilkilc, mcdianto im’ poste, cauzioni ecc., IC pOòlicazioi2i disottesle, i giornali che si occupano dei soli reati, che pur si permettono in omaggio all’ idea metafisica e meno seria
della libertj, salvo poi a mandare in carcere i gerenti
responsabili, quando il male F già fatto. Così le aule
della giustizia dovrebbero essere occasione meno frequente di spettacoli aperti, tanto alle classi più elevate,
che accorrono alle Corti d’Assise come i Romani della
decadenza si affollavano ai circhi imperiali, quanto ai
minorenni ed allo persone sospette, che vi apprendono
i modi tli cornrnotf.cre piìl sicurnrncnlo i reati, cr1 ai
quali invccc si dovrebt~c intcrdirc 1’ ingresso ai tribunali. Per questo sono da lodarsi, almeno per la buona
1 11 D’ Argenson
(Mdmoires de Polke, tom. III, pag. 312) dice,che
vi erano pib dissolutezse e delitti, a Parigi, nei 15 gioivi di l’aequa, coi
teatri chiusi, che dnrante i 4 mesi in cui i teatri erano aperti. 13 dalle
statistiche italiane del IS?!), illustrate dal Curcio, si rileva che i reati
contro le persone, specialmente d’impeto, e contro l’ordine puhhlico
danno uu aumento proporzioI~aIe nei giorni festivi, in confronto a quelli
non festivi.
2 Lomhaao. - L’Uomo delinquente, 11 etlia. cap. 18. - Comptc*
rendus du CongrCs phit. dd Stohholm,
1878.
108
1
NUOVI
ORIZZONTI
intenzione, le circolari ministeriali che ‘cercano porvi
riparo, come ad es., quelle tlell’ on. Varb; nel Gelgio,
infatti, al dire di Fleury, 1 1’ aver soppresso i posti distinti nei tribunali e nelle assise ha diminuito cl’ assai
il numero dei frequentatori di ceto elevato. Sopratutto
poi giovcrebbc all’educazione popolare, qnale reagente
del delitto, il togliere la falsa aureola, che pur troppo
circonda il vizio ed il delitto, anche talvolta per opera
degli slcssi rc~gitori ; 0 qui tlold~inrno nl~l~nnlo ricordare con i~anininrico, che nei nostri musei, accanLo
alle armi dei martiri doll’ indipentlcnza, un ministro
fece mettere le armi del capobrigante Siinardi.
Gli esempi ora accennati, e che si potrel~l~cro maltiplicare, tanto da formulare iin cotlicc! preventivo (la
opporsi n quasi ogni articolo del cotlicc pcnnle, mostrano nll’ evidenza la parto grnnrlissimn, che spetta
ai fattori sociali del crimine, dipendenti dal diverso
ordinamento legislativo, in ogni parte tlell’ organismo
sociale. Essi perì, dimostrano ancora piii che, motliflcnntlo qnesbi fat.tori, il Icgislat,ore p u ò eficaccmonto
corroggcro l’ni~rlnmci~to della criminalifA hvcvn quintli
ragione il Quctclct di rlirc: « Siccome i delitti, cIi0
si counmctt,ono nnnunlmc~~tc, paiono essere un risultato necessario della nostra organizzazione sociale e il
numero non puh diminuire se le cause originarie
non siano l)i’cvciitivntnnn(.c rno~lilì~*nl.c, spcltn ai Icgislnbori riconoscwc
qucsln canse c f a r l e scompnrirc,
per qllnnto è 1)ossil)ile; slwtln n loro di fissare il lii-
DEL
des E’con. no”. 1874.
PENALE.
\
1
lancio dei delitti, come quello delle entrate e spese
dell’erario. 1 >b
PurchE però si ricordi sempre, che tutto ci0 deve
farsi ali’ infuori del codice penale. Per quanto strano
possa sembrare a primo aspetto, non b meno vero 0
consentaneo alla storia, alla statistica ed alla osservazione diret.ta dei fenomeni criminosi, che, ad impedire
i reati, io leggi che hanno minore influenza sono
quelle penali, giacclib la parte maggiore spetta alle
leggi dell’cwline economico, politico, scientifico, am,Finistrativo, religioso, famigliare, cducatlvo. Infatti, come !
/
dice Ellero, « 1’ uificio delle pene non è che negativo
‘i
1 ed estremo; 2 » esse non sopprimono le cagioni dei
i reati, che sono ncll’ individuo 0 nella societk; esse,
tutt’al piìi, tengono in sospeso il torrente delle passioni criminose, già sviluppato e sempre pronte a
straripare.
Che piìl: nello stesso codice penale, appunto per
ciò che si disse sulla dinamica iudiretta delle forze
psicologiche. il legislatore dovrà dare maggiore im- I
i portanza, che non abbia fatto finora, allo pene pecu, ’ niario, proporzionabili, in qualche modo, non solo al
i
FGto ma anche al delinquente. 3 Esse, in confronto
alle pene corporali e detentive, hanno il pregio di essere meno violente c meno dirette, e qnindi con cffotto pi<1 ccr(.o, pcrchè, diceva Machiavelli, gli uomini
si lasciano spogliare pici volcnticri del sangue che della
1 Physipce
socide,
11 edit. liv. IV, S VIII.
pag. 53. Bologna 1874.
3 Cos1 De Foresta, nella fiiuista di disctj~line carcerarie, 1880,
fast. 4 - 5 .
0 Opum~Zi
’ Jout~w.
DIRITTO
cr-h.,
I
c
110
DEL DIRITTO PENALE.
1 NUOVI ORIZZONTI
111
tener sano il corpo individuale: ricorrere il meno possibile, e nei soli casi estremi, alle misure violente
della chirurgia; fidare in limitata misura nella efficacia
troppo problematica dei farmachi ed affidarsi invece
ai sicuri c continui servigi dell’ igiene. Allora soltanto
sarà possibile salvarsi dall’ illusione pericolosa, espressa
dal senatore Vacca, in una relazione del 1867, che
quanto meno si esercita la preveuzione tanto più severa debba essere la repressione; imitando così chi
ad un convalcscnnto, privo di buon brodo per ristorarsi, ordinasse in sostitutivo un drastico potente.
fi appunto qui dove si mostrano evidenti le differenze pratiche tra 1’ indirizzo sperimentale del dirttto
penale e alcune delle scuole finora prevalenti. Mentre
_noi crediamo che, ad impctlire i reati, valgano piìl le
riforme sociali, studiate colla scorta della psicologia e-della sociologia; i legislatori invece vanno discutendo,
in Italia ed altrove, per tant,i anni un codice penale,
e lasciano frattanto che i reati crescano a dismisura. I i
ti proprio il caso di ripetere: ~UUZ Romae consu-
borsa. I-, qui giovera appunto considerare che, oltre a
ciò, le pene pecuniarie sono di facile ed economica
applicazione, possono elevarsi in larga misura, compensare lo Stato delle ingenti spese per i servizi di
pubblica sicurezza e sono un vero antidoto contro la
smania crescente dei subiti guadag,ti; talche, ricorrendo alla statistica criminale, egli dovra opporre codeste pene, oltre alla opportuna detenzione nei casi
pi6 gravi, n quei reati clm piir si commettono dalle
classi ngintc e quindi solvibili. Per esempio, secondo
gli studi del Gacrry c tlcl Fayet, i mandati di omicidio, ed in genere i reati maggiori contro le persone
ed il pudore, le bancherotte, i falsi in scrittura comI merciale od autentica, le concussioni c corruzioni, i
; peculati, gli abusi tl’ nutorit,7, le sottrazioni cii ntti
avuti in deposito. i duelli, ’ i rcnt,i politici * e col mezzo
‘1 della stampa, sono appunto le forme di tlclinqucnzn,
n cui si danno inaggiormente le classi meno povcrc.
Insomma il legislatore, conformandosi agli amn-rncstramenti~‘de~l’espe~~icnzn
scicntiflcn, dovra convincersi
che, per impotlirc lo strnripnmcnto tici ronti, assai piìi
iml~ort,ano In riforme sociali do1 codice pcnnlo. Il lcgislntore~ che ha il compito di conservare sano il
corpo sociale, deve imitare il medico, che vuoi mnn-
x
, _.I- :
titur, sag11nlI~m
’ v. la nota B pag. 102.
bf
l
i
I
f
i
c!Iyu~Jnatur.
Quando un ministro presenta un progetto di legge, ’
ad esempio sulle tariffe doganali, sul corso forzoso,
sul divorzio, sulle ferrovie, sugli stipendi degli impiegati, sulle imposte, sopra certe privative industriali,
sulla riforma elettorale, sulla libertà di associazione,
sulle riforme civili e commerciali, sui metodi di contnl~ilith, ecc., ecc.; ben pochi, 0 quasi nessuno, pensano
alle conseguenze, che codeste innovazioni possono
avcro nella vita criminale dc1 popolo, perchE si crede
che ad essa abl,iasi già provveduto e si provveda sol-
,
DEL
pcnnlc. Nulla di meno
contrario alle leggi sociologiche, che
_ ._.-- . .._ -.--.._. - _..._.. 1110 consenso 1.12 le parti
ntane e meno annlog4ie, nei meati pi<1 riposti,
uGjll v,ganisniO sociale.
sufTrngatc ddlo slutlio
della statistica criuiinalc c dei fatt,ori tlel ffxomcno
criminoso, sporpn il conccllo tlei soslitlrl.ivi panali,
coml)innlo lx:rU so~nlw wn quello tlclla itlggc tli s:llur:ii.ionc criminosa, clic nc ì: il colt~l~lc~nclll.0
nOcWsnrio. Infntl.i, sc nl.~bic~mo dimostrato che ~yotlificantlo,
specialmente, i fattori sociali tlel reato, si puh efkncernente rnotlificare il livello della dclinqnenzn; non
bisogna, rl’ altra parte, dimenticare, clic sempre, in
ogni ambiente socinlc, vi lin un 1/tilli,~7ll/b di tlclinqucnza incvil.nl)ilc rnnlgrixlo clunlsinsi prowxlimcnlo,
perchE imposto dagli alt,ri fattori criminosi, che si potrnnno tliversamenlo indirizzare, ma non mai solqwimere del tubo. E questa osservazione ì? necessaria per
non csnprnro il dcsitlcrio di impetlirc ass0lulktmenl.C
tiit,li i reati ; ginwllc\ scllza tli ossa c scnx2 In lwova dolIa
scarsa cliicacin delle l)enc, ìj facile cntlcrc da un lalo
n e l l e csagcrnzioni tlci sislcini t l i intimidnxione e (li
terrorismo penale, c tlnll’ altro nclln prccil)itaba CY~IIclusionc, cl~e giovi, seni, alfro, soplwimcrc ccrtc islitwioni, come ad es., IC associaGoni, lo lil~erl.5 civili
c politiclic, ecc., utili iri gran lwla, Ina in parte tlannose con10 fniilili tli r0nl.i. Ilisognn ci+, come osserva
1’Hlcro, 1 wtlcrc tlnpprimn SC non sia male minore il
"L...Y"
--..-
-......---
Questime
sociale, Dolegna,
1877, $ CiY.
DIRITTO
113
PENALE.
sopportare tali istituzioni, coi loro inconvenienti, anzichè perdere anche la gran parle di bene che esse
possono recare; e sopratutto non dimenticare, che
come dalla soci& b inseparabile il diritto, così dal diritto h inscparnl)ilc il reato, che ne E appunto la vio-.
lazione. ’ L’ abuso dell’attività umana esisterà sempre:
tutto sta soltanto nel ridurlo alle minime proporzioni
possibili; 0 per far ciò, sappiamo oramai che le pene
sono lungi dall’ csscrc gli strumenti più adalti.
Scnonchi! a tulto quanto si disso finora, possono
farsi due obbiezioni. l’rimo, che questo al~1~02.20 di sisterna dei sostitnlivi penali, altro non f! che la solita
prevenzione dei reati. Secondo, che il criminalista non
ha ad occuparsi di essa, EiacchE la prevenzione è piuttosto un’ark che una scienza, l’arte del buon governo, affatto scparnta dalla scienza vera dei delitti
c dcllc pene.
!
Alla prima, si può rispondere, che se, dopo Montesquieu q e Beccaria, 3 fu proclamata 1‘ utilità della
prevenzione dei reati, ciò fu soltanto per dichiaraz6ni
platoniche c acnza uno sviluppo sistematico, che ap- \
poggian~losi x11,2 stnl.istica ed alla sociologia, fosse capace di pratiche applicazioni immedia?e.’ E noi partendo dalla osservazione dei fatti, siamo giunti anzi
alla conclusione ben diversa, che la prevenzione, an-
8
.
114
-
1 NUOVI ORIZZONTI
ziche essere 1’ accessorio, devo diventare il principale
presidio deh’ ordine sociale, data In minima eficacia
delle pene ad impedire, da sole, i delitti. Non solo;
ma ci?) che piìr preme di notare si E la differenza sost,anziale, che passa tra sctnplice prevenzione, come
s’ intende comunemente, c sostitutivi penali ; ossia tra
prevenzione di polizia e prevenzione sociale. La prima
si limita ad impedire il reato, quando il germe ne E
srilup~uxt~o 011 osso ì! imminontc, 0 c o n mezzi per lo
piìr tli conziono dirolla, cl10 giik sono praticati con
esii. non troppo fclicc c spesso anzi riescono soltau?o
a provocare nuovi delitti; e t.ali sarebbero, la sorveglinuzn, 1’ ammonizione, il domicilio coatto, che se figlirnno nelle leggi repressive, hanno perì, scopo c nnturn eminentemente preventivi. La prevenzione sociale
invece si spinge fiuo alle remote origini dc1 delitto,
per impedirne anche i pih lontani germi, stutlinndo
anzitutto i diversi fattori antropologici, fisici e sociali
dc1 fenomeno criminoso, cui si oppone con mezzi del
tutto indiretti e basati sul libero gioco delle leggi psicologiche e sociologicho. Tanto, che si nvrobl)c qui il
vcro cribrrio par diriincrc una qucstionc, tanto dibnttuta, specinlmcntc nel campo politico; SC sia cioE da
prcforirsi la prevenzione alla repressione 0 viceversa.
Se si tratta della empirica prevenzione di polizia, che
ha una scarsa u!ilit,% nell’ impedire i reati, crediamo
sia da preferirsi ad essa la semplice rcprcssione, in
quelle manifestazioni dcll’ nttivilh umana, per IC quali
la ‘incvitnbilc violnziono dcllc libcrth individuali troppo
spesso non 5 compensata dal1 effetto ottenuto. Sc si
tratta invece di una sistematica 0 sapiente prevenzione
DEL DIRITTO PENALE.
1 1 5
sociale, allora evidentemente questa è da preferirsi alla
repressione, sempre violenta ed intempestiva.
La scienza, e con essa le legislazioni, si sono occupate sinora, con troppa preferenza, della repressione
o tutt’ al piil della prevenzione di polizia; come, ad
esempio, nelle opere, specialmente francesi, sulla scienza
del buon governo. Nelle legislazioni, dice Bentham, la
parte curata sopra tutte le altre, fu la penalità, perchè
ò troppo naturale e comodo il dire che ad impedire
date azioni bisogna punirle, e perchi! la prevenzione E
la parte piil difkile e che esige piU lunghe osservazioni, riflessioni pii1 profonde. Ed Ellero aggiungeva
che vi sono opere magistrali e volumi in foglio che
trattano, non pure della, pena, ma della tortura, e che
non vi sono di quelle che si occupino a rintracciare
qualche modo per supplire alla pena. Dopo i cenni di
Montesquieu, Filangeri e in parte Beccaria, e recentemente del Tissot, sull’ influenza della forma di governo, della religione, del clima e del suolo sul sistema penale, ma non sui modo di prevenire i reati;
gli autori cha trattarono questo argomento, con vedutc piiì larglio e sistematiche! si riducono, che io mi
sappia, per non parlare che dei maggiori, a Bentham, ’
Romagnosi, z Barbacovi, 3 Carmignani, ’ Ellero 5 e Lombroso. ’ Ma anche questi scienziati, 0 si limitarono alle
1
2
2
della
Z’rinc. du code p~nal psrle IV.
Genesi del diritto penale, prirk V.
De criminibus avcrtendis, 1815; e discorso X111 sulla Scienza
Ze,qisIasiowc,
hlllwlo 1824.
4 Teoria delfe kggi di sicuvezra sociale, lib. Ill, parte 111.
5 Opuscoli criminali, op. 11. Bologna 1874.
e L’incremento del delitto in Italia, 11 ediz. Torino 1879.
116
1
NUOVI
ORIZZONTI
considerazioni generali e sintetiche, come Romagnosi
e Carmignani; o pur scendendo nel campo dei fatti ed
assorgendo pure al concetto di prcvcnzione sociale, trascurarono, in gran park, quelle lcggi psicologiche 8
sociolo$cltc, cha sole possono tlar modo di regolare
ellìcncemcnto 1’ al.tivitik umana, c ritennero pur scmpre come principale tttczzo di prevenzione, le pene
stesse. E(l i loro insc~nntncnli sono quindi andati
quasi tlcl I.rtt8to tlcscrfi, pcrr~li~! nrl ossi mancava il fontlntncttto prittto su cui ittnnlznrc tul.l.0 il rcsl,nntc cIliliAo; mancava, cio;\, la ditnoslraxiono positiva ed ir.
rcfragnl~ilc, offcrln tlnlln sociologia criminale, che le
pPtto ttotl hanno In cfkxcia rcpulsivn, clio loro cotnu.
nctncnle viene at,tribuiln, c Ijisogna qttintli ricorrcro
a tnczzi tniglioii. 1 quali vettticro littotx 1rnscurnl.i. solo
percIt& « i l o t i v i (5 n u l l a cho pitì cliscrc~libi c rctttln
inutili i buoni mezzi di regolare la contlottn umana,
quanto 1’ aver ricorso ai peggiori. » l
Quanto all’ altra affermazione, che tra la scienza
del buon governo e quella del ministero penale intercctln titi aI)isso, 2 sc puì) ritnnorsi vcrn, quando si pnrli
della sola l~rcvcnziottc di polizia, così non ti qitnntlo
si pensi alla vcrn 0 propria prcvcnziono soci&. I’rovcttzionc e rcprcssiotie altro non sono, cltc due momenti di una sola ctl itlcntica funzione, compiuta da
un medcsitno organo sociale. 1Jnico scopo la conscrvaziotio del1 orditic: unico problcttta la ricerca dei
rno(li pih etTIcaci ad ottcncrla. CcrLo i crilcrii sono di-
DEL
DIRITTO
PENALE.
117
versi per l’una e per l’altra; ma la distinzione non
importa separazione radicale. Sark questione di decidere quale di questi due momenti di una stessa funzione sociale alIbia maggiore importanza; questione
da noi risolta colla scorta della statistica criminale;
ma si dovr5 ammettere, che t.anto per la prevenzione
quanto per la repressione dei reati, il sociologo criminalista dovrà pur sempre ricercarne, nello studio
degli stessi fenomeni psicologici e sociologici, le norme
fondamentali.
Anzi, questo modo di considerare la prevenzione e
la repressione U 1’ unico, che impedisca le esagerazioni
nell’ un senso o nell’altro. Data quella separazione
assoluta, o si bada troppo al ministero repressivo ed
allora si giunge a vedere soltanto nelle pene i mezzi
della difesa giuridica o sociale, cadendo nell’ illusione
naturale che, per impedire i reati, basti formulare un
codice penale; o si bada troppo al ministero preventivo ed allora si giunge ali’ eccesso opposto di ritenere
assolutamente inutile ed assurda ogni pena, come
puro accado a chi osserva superficialmente i nuovi
risultati della statistica criminale. Noi invece, partendo
dallo studio dei fattori dc1 fenomeno criminoso, tra
cui vi b pur sempre quello della penalità, diciamo che
ad attuare la difesa sociale necessita tanto la prcvenzione quanto la rcprcssione; soltanto, mentre finora
si ò, pitI ,o meno esplicitamente, esagerata la efficacia
delle pene come controspinte al delitto, d’ora innanzi
bisognerà invece affidare la precedenza e la maggiore
importanza al ministero preventivo, che si esplica SOpratutto nel sistema dei sostitutivi penali.
.
118
1
NUOVI
ORIZZONTI
Ed ecco appunto, che noi veniamo così a superare
anche 1’ ultima difllcolth opposta dai risultati della
statistica criminale; poichè, questa, se ci varrà sempre
come pietra di paragone per le regole della nostra
scienza e per 1’ esercizio pratico dal ministero penale,
non giunge perb a toglierne ogni ragion d’essere. Tutto
infatti si riduce alle conclusioni seguenti.
Siccome il reato E un fenomeno naturale, che risulta
da diversi fatkori, così vi ha una legge di saturazione
criminosa, secondo la quale 1’ ambicntc naturnlr! c
sociale, combinato collo tcntlcnzc crcditario ed acqaisite individuali e cogli impulsi occasionali, determina
necessariamente un relativo contingente di reati. Influiscono quindi sulla criminalit& di un 1~01~010, nell’ordine
naturale le condizioni degli organismi individuali c
della natura esterna, e nell’ ordine sociale, prima c
assai piii del codice penale, le leggi economiche, amministrative, politiche e civili. Perì) il ministero piinitivo, se è soltanto la metà meno importante, di
una stessa funzione, la difesa dell’ ordine, che deve
poi esercitarsi in armonia colle nltrc funzioni sociali, nc!
resta pur sempre 1’ ultimo ed iml~roscindil~ilc ausiliario.
I? ciò E del tutto conforme alla legge nnircrsalc
di cvoluzionc, per la qunlc si dimostra che, nella continua variazione clegli organismi individuali c sociali,
le forme precedenti non sono mai comljctamcnto eliminate, ma restano a base delle forme succcssivc: L
talchb, se 1’ evoluzione del ministero sociale di difesa
I Ardi@. La fmmrione ~wwrnle, pag. 41 e seg. Mantova 1578.
11. edizione.
DEL DIRITTO PENALE.
119
contro i reati sar& nel senso di un passaggio dalle
forme di coazione violenta e diretta allo forme di
indirizzo psicologico e indiretto dell’ attività umana,
cib non toglie che quelle non alGano a rimanere la
base organica di queste. l Ecco perchb io dissi fìn da
principio, che 1’ esame critico delle diffkoltà incontrate
dal penalista odierno, anzich8 giungere alla negazione
del ministero penale e della scienza criminale, ne riafferma invece la necessità razionale e politica, per
quanto ne limiti d’ assai l’importanza sociale c tenda
a modificarne 1’ indirizzo c lo scopo, secondo i nuovi
portati della psicologia, dell’antropologia e della sociologia.
Riassumo il mio pensiero, modificando una vecchia
0 tanto abusata similitudine. Fu paragonato il complesso dei reati ad impetuosa fiumana, alla quale
devonsi opporre le dighe della penalità, se non vuolsi
innondato e sommerso il civile consorzio. Io non nego,
che le pene siano gli argini del delitto, ma dico che
sono argini di ben scarsa potenza ed utilità. Come pur
troppo una ‘dolorosa 0 continua cspcricnza insegna al
nostro paese, che gli argini valgono ben poco a salvarlo dalle innondazioni dei fiumi; così la statistica e
la sociologia ci provano, che le pene hanno una resistenza infinitesimale contro 1’ urto della criminalità,
una volta che l’ambiente sociale ne abbia svolti i germi
1 a IC col tempo, e coi progressi della soci&+, col perfezionamento
graduale dell’ordine pubblico, I’educazione e la prevenzione possOno
acquietare una grande eflkacia e divenire forse dei mezzi principali e
forse ancora, chi oserebbe por limiti SII’ avvenire?, i soli necessari n.
Rosei, Tratrato di diritto pcncde, Iib. 1, cap. X11.
120
1 NUOVI ORIZZONTI
funesti. Ma dico, che come n salvarci dallo innonrlazioni vnrr5 meglio il curaro il rimlJos(:nnlclito allo
sorgenti, il rcttilinno c lo scavo noi corso o alle foci
dei fiumi, per le leggi idrostnlichc cd itlrodinnmichc;
così varrb meglio a dikndcrc I’ ordiile sociale il ricorrere ai sostitutivi penali, fondati alla loro volta, sulle
leggi naturali della psicologia c della sociologia c,
come tali, ben piil eficaci degli arsenali punitivi.
Tali sono, in modo sommario, i nuovi orizzonti,
che i progressi dcllc scienze naturali e sociali aprono
dinanzi al crimiualistn, che voglia tcntnre di rivolgorii
a pratico beneficio della socictk. Ed essi, com’ è di
ogni evoluzioue naturale, nnzicllh csscrc sconvolgimento e ruina della noslrn scienxn, lie divenpollo base
piU sicura 0 cagione di nuovi, incessanti progressi.
E, per il vincolo stretto cha uuiscc sistemi filosofici,
ordinamenti politici, teorie penali e procedura criminale, questi non sono i soli orizzonti schiusi dallo studio
sperimentale dei fenomeni critninosi; giacchh per esso,
se si riduce a pi?i strct.ti confini 1’ imporl,anna lwntica
dc1 cotlico lwllalc, si rivwsn iiivccw maggior luco sulla
leggi tli proccdarn penale c tli amministrazione carceraria, corno qucllc nl~punto, che hanno 1‘ ullizio di
trasportare la pena, dal campo aereo delle minaccio
legislative, al campo pratico della difesa socia10 contro
r i dclinqucnti. Infatti, se dallo studio tlellc leggi psicologiche e sociologicl~e, si clcduce che la poca enicacia rimasta alle pene, anzichb
nella severità, risiede
-_.tutta nella prontezza e certezza loro; riesce evidente,
che le leggi di procedura acquistano un maggior
DEL DIRITTO PENhLJ%.
4
‘!
f
v
121
valore sociale, dipendendo da esse sole la diversa
probabilith di sfuggire alle pene, che b uno dei più
potenti fattori individuali do1 reato. E, che questa
regola sia sempre rimasta, in pratica, lettera morta,
quantunque ripetuta continuamente da tutti i criminalisti, noi possiamo spiegarlo col pensare appunto
alla mancanza di quella base positiva, offerta dalla
sociologia criminale, che d’ ora innanzi invece, più
coll’eloquenza dei fatti che col magistero dei sillogismi,
E probabile possa pcrsuaderc i legislatori ad occuparsi
meno delle riforme penali e molto piìl di quelle giu. . c carcerarle.
_I
zwle
i{ appunto secondo i risultati dalla statistica e dcl1’ antropologia, c non per discussioni teoriche, come,
al dire do1 IkAtrnni-Scalia, ’ avvenne finora in tutti i
progetti di codice penale italiano, che si dovranno
rivolgcrc le riforme penitenziarie a togliere il pericolo
costante delle associazioni criminose nelle prigioni
stesse ed a scemare la schiera dei perpetui recidivi,
continuamente liberati 0 continuamente ripresi.
E qui mi sembra, cha principalissima riforma carccruria dovrà csscrc il diverso ordinamento degli stabilimcnli penitenziari secondo .le varie categorie di
delinquenti, cha abbiatno distinte colla scorta dell’ antropologia criminale. Infatti non solo i manicomii criminali e gli stabilimenti di incorreggibili dovranno essere ordinati diversamente dalle altre carceri; ma queste
stesse dovranno sottoporsi ad un regime adatto al ca- rattere della classe di individui, che devono rinchiudere,
1 La
rif.
psnit. in Italia, pag. 48 e sez., Roma 1879.
122
1 NUOVI ORIZZONTI
se pur vogliono ottenere qualche utile effetto. Percui
i delinquenti per abitudine acquisita, che in maggioranza sono ladri, dovranno avere stabilimenti e kesidenza diversi da quelli dei delinquenti nati che per
lo piìi sono omicidi e grassatori, c spccinlmentc da
quelli dei delinquenti per passione e d’ occasione, che
commettono, per solito, reati di tutt’altra indole. ’ E le
norme sul lavoro obbligatorio, sulla disciplina, sul1’ istruzione, sulla libcrtb condizionata, c via via, dovranno cssore diverse per ogni categoria di stnl~ilimonli,
rispondente ad ogni varietà antropologica dei carcerati.
Vi sono poi dello regole comuni a tutti i penitenziari, che non si dovranno mai dimenticare, quando
si voglia ottcncre realmente dalle pene, quel po’ di
cfkacia, di cui esse sono capaci. Anzitutto sa& nccessari0 evitare che la carcere, anzichb un luogo di privazione, divenga, coni’ 0 purtroppo ora nella maggior
parte dei casi, un sito comodo di oziosità protetta e
di criminosa compagnia.
Diceva appunto il Romagnosi, che la pena perde
ogni forza quando il suo valoro spcrimcntnlo ò al di
sotto del valore opinato, e vi insistono il 1)’ Olivccronn,
il Lombroso, il Ueltrnni-Scalia ed altri. i< per un mo* h q~ltvto proposito + fnrile vwlrrr, come coll’ indiri slwrimcntnle del diritto put~itivo,
perdono molto della loro imporhnn le latlte
discrrssi0ni fnttr per In fornwln gewrica tklia nou impulat>ililh
(nrt. !)1
cod. peri.). Infatti uno dei priucipii della IIUOVR scuola dev’essere questo: che qwmd’ancho non vi sia vera e propria imlmtnl~ilitb,
pure il
deiinqueute, w sia pazzo o nato incorreggibile, si debba egualmente PBgregare negli appositi stabilimeoli, per una uecessith della difesa sociale
Cib che mi riserbo di eviluppare in un prossimo lavoro Sul diriftopeRa18 come ftcnrione sociale.
DEL
DIRITTO
PENALE.
123
vimento di reazione contro le condizioni orribili delle
carceri nei tempi passati, che negli ultimi anni si sono
esagerate le migliorie da accordarsi ai prigionieri: ora
esaminate meglio le condizioni sociali e le relazioni
che debbono essere serbato fra i poveri . onesti ed i
malfattori, bisognerà che le carceri siano qualche cosa
di meno comodo e di meno desiderato pei loro inquilini. Siano miti le pene nei codici; ma 1’ applicazione
ne sia severa. In secondo luogo poi dovrà essere universale ed imprescindibile 1’ obbligo del lavoro, perchè
tutti i carcerati, meno i casi di malattia; abbiano a
pagarsi con esso, non gih i passatempi, come avviene
ora ‘; ma prima di tutto il proprio vitto ncllo cnrccri,
che sia proporzionato, cntr0 certi limiti, ai loro gua.. dagni. Coi sistemi attuali, invece, per cui lo Stato si
crede in obbligo di mantenere nell’ ozio la maggior
parte, ariche di quelli che pur si dicono condannati
ai lavori forzati, avviene, come nota lo Spencer, 2 che
il delitto resta utile al colpevole, che si procura un
gratuito vitto ed alloggio, e doppiamente dannoso pei
contribuenti onesti, che dopo avere sofferto pel reato,
dcbl~ono anche provvedere al comodo mantcnimcnto
dc1 reo. E cerio non saprei vedere, come mai il delitto
tlcbln csimcro costni da quel bisogno di provvedcrc
col lavoro, e giorno per giorno, alla propria sussistenza, che pur gli incombeva prima di delinquere, c
che pur sopportano i poveri onesti. 3
1 Beltrnni-Scalia. La rif, penit. in Italia, pag. 116 e seg.
’ * Eesais de politique, pag. 336. Park L879.
9 Una felice applicazione di queste idee fu tentata recentemente in
Italia dal Beltrani-Scalia, valentissimo propugnatore delle riforme pe:
.
134
1 NUOVI ORIZZONTI
Venendo $1 specialmente alle leggi di procedura,
E facile vedcrc con10 n climinuirc In prol~al)ilitj d i
impunità, concorrano efficacemente i migliori ordinac menti di polizia giudiziaria; lo disposizioni sulla perizia
unica, che tolga lo scandalo delle diatribe piCI o meno
scientifiche fra i periti, e faccia tesoro dei nuovi dati
dell’ antropologia criminale; la restrizione in alcuni
casi della liberth provvisoria, frequente cagiono di
contumacia o di nuovi clolitti; ’ 1‘ nl~olixionc tli illutili
ingranaggi nel mcrranisnio istruttorio, ramo In Cnwarn
di consiglio ecc.; la facilitnzionc tici proccdimcnti
I)rr
citnzionc tlircfln o tlircltissimn; il freno all’ nlw30 rlcgli
appelli e (lolle cassazioni, per lievi innosservanzc di
forma; * 1’ obbligo piU rigoroso tlel risnrcimcnlo civile
e la minore frequenza dello amnistie c tlcllc gïaxic,
per le quali, come dice Uenthatn, i malfattori, in codesti
giubilei del delif.to, irrompono nelle citth come lupi tra
un gregge, dopo lungo digiuno.
Inoltre lo studio déi fattori antropologici del rcafo
potrh fornire alla procedura penalo il sussidio di nuovi
amminicoli nella riccrcn (Ici t-ci, quando si ltcnsi agli
nitenainrie. Il lavoro dei forzati allo ‘Ih l’ontnun, nella cnmpn~nn Rom*na, segna nppnnto il primo passo di quelle riforme 0 mrriln di essere
iucora~ginto sotto ogni riguardo.
2 Le recenti circolari del minislro ~unrdasi~illi Villa, wlln maggiore
rapidita dei proceJimeuti penali, sulle questiorbi Ili tossicologia legale, ed
il suo progetto di legge per le riforme giudiziarie, rispondono in parle
a queste necessith. Rh d’ altro ho, essi lasciano aperto il campo ad altri
e assai pin gravi inconvenienti, di cui si occuparono, tra gli altri, il Garofalo ed il Lombroso nel asc. II dell’hc. di Psichiatria Antwp. dm.
b Scienze potali; ed il Crivellari nelln Rioirfa Penale (febb. 1881).
DEL
DIRITTO
PENALE.
125
indizii, che saranno offerti dalle più accurate ricerche
intorno al diverso concorso del]’ età, del sesso nelle
varie speck di reati; e così dicasi dei tatuaggi, della
fisonomia, come indizii concorrenti alla dimostrazione
dcll’ identitg personale e della delinquenza abituale.
Ma sopratutto 6 facile vedere che i progressi dall’ antropologia criminale nello studio dei caratteri organici
c psichici, proprii delle varie categorie di delinquenti,
divorranno ausiliarii utilissimi nella istruzione e direzionc dei procossi. $l appun’to ai tlivcrsi sistemi di
procodimcnto
cd alle differenti norme rituali per veriflcarc lo circoslanzo dc1 delitto c IC condizioni del delinquento, secondo la varietk antropologica cui esso
appartenga, che dovr& in seguito rivolgersi 1’ attenziono dei giuristi e degli statisti, che vogliano ottenere
un’elkace difesa sociale e giuridica contro il delitto,
SenonchE
mi sembra opportuno aggiungere un
altro esempio, pel quale si dimostra la influenza che
le nuove conclusioni delle scienze naturali e sociali
possono avere sulle leggi della procedura pena]& Intondo pnrlarc dalla giuria, di cui non sono punto
cntusinstn nnrrnirntorc; non soltanto por IC ragioni
svolto da Pietro Ellero con tanto magistero di logica
giuridica, 1 quanto per altre considerazioni, desunte
ancora dai nuovi indirizzi scientifici.
Le scienze naturali hanno dimostrato, per le leggi
di selezione naturale, che niuna variazione stabile e .
proficua 1? possibile nel corpo vegetale od animale,
senza una lenta e continuata ed opportuna prepara1 Opuscoli criminali, op. VII, Bologna 1874.
-
.
126
127
1 NUOVI ORIZZONTI
DEL DIRITTO PENALE.
razione di forze organiche latenti c di circostnnzc
esterne; ed hanno dimostrato, che leggi inesorabili di
natura colpiscono di atrofia opui organo, che sopravvive
0 resta disgiunto dalla propria funzione, e che quindi
nessun organo nuovo può esscro vitale se non sia
reclamato dalla novit5 di relativa funzione. Sulla base
di tali leggi scientifiche, In sociologia, che studia la
societ5 umana come un corpo organico, naturale, stabilisco annlogamcut~c por~quolln lotkk por 1’ csistnnzn,
cl10 ti tlonritlntrico snprcmn cl01 niontln fisico c uknralo,
clio niuna istitnziono socia10 ‘ì! acramantc utile 0
durevole, quando non sia il portato naturale, cioU
necessario, di uu complesso di cause organiche e psichiche, nate da lungo tempo e nei meati piìi riposti
clclla vita di un popolo. E stabilisce ancora che la
evoluzione sociale si attua, come sempre, per un continuo passaggio dnll‘ omogcueo all’ ctcrogoneo, e che
quindi non si frazionano e moltiplicano gli organi
sociali se non col frazionarsi e moltiplicarsi delle funzioui sociali.
Applirnndo questi principii nll’ istituziono dc1 giurì,
io osservo nnzitulf.0 Clio esso non c\ 1int0 nel contincnto
europeo per lo svilappo secolare degli elementi etnici
0 storici dei popoli (cl16 anzi dovo pur vo n’ era stata
qualclic traccia, questa si era completamenie cancellata), ma vi fu trapiantato per un semplice tratto di
penna del legislatore. ti stata la Francia a darne
1’esempio, poichì? sullo scorcio do1 secolo XVIII, Mentre
nell’ ordine politico cercava di ritornare ai tempi della
classica ant,icbitA, nel1 ordine giudiziario invece portb
in trionfo quella istituzione dalla vicina Inghilterra,
non ignota, almeno ncll’ idea smbrionale, anticamente
in Atene e Roma e nel medio evo presso alcuni popoli
europei. 1 Ora, nella sola Inghilterra, che ha la fortuna
di un edificio sociale e politico così antisimmetrico e
spontaneo ed antico, il giurì può veramente dirsi prodotto naturale del popolo e quindi più vitale che in
ogni altro luogo; là, dove il diritto B nato e cresciuto
col popolo e la procedura criminale, specialmente, si
ò sempre mantenuta nella più stretta relazione coi
costumi c collo stato sociale c politico del paese. * Ma
nelle’ nazioni d’ Europa, che, con civiltà tanto diverse
fra loro, hanno piìl o meno imitato il giuri inglese,
staccandolo però, come dice Mittcrmaier, « dalla base
naturale delle istituzioni e dei principii, che in Inghilterra ne sono il correlativo necessario » , io non esito
a dire essere codesta istituzione una di quelle, che
Spencer chiamerebbe false membrane del corpo collettivo, senza legami fisiologici col rimanente dell’ organismo sociale. Non sarà dunque a temere danno
alcuno, quando in seguito, dopo 1’ esperienza della inutili& delle riforme, un altro tratto di penna abbia a
staccare dalla società tale istituto non indigeno; che
infatti non ha potuto ancora acclimarsi, per esempio in
Francia, dopo quasi un secolo di ripetute e svariate
esperienze.
E per riguardo all’ altra legge sociologica, del1’ unità degli organi data 1’ unità delle funzioni, mi
.
1 Tissot. Le droit pdnal, tom. II, 9 471, Park 1880. - Hblie.
de 1’ inscrtct. cvimin., tam. VIII. Park 1858.
2 Mittermaier. Trait4 de la proc0d crimin. en Aagleterrc,
Amdrique, trad. Chautl’ard,
9 1. Paria 1868.
Ècosae
1%
1
NUOVI
ORIZZONTI
sembra, che se in Inghiitcrra sono venute crescendo
parallele ed intrecciato, in giuria c la magistratura,
sia questo un fenomeno storico per nulla contrario a
tal legge, presentando esse nella loro varie& per la
mirabile cooperazione dei giudici 0 dei giurati alla
sentenza, queii’ unitl organica, onde risulta il processo
di inlqm,-io77c, che, secondo io Spencer, 0 pure una
nota fondamentale dell’evoiuzione. Ma che, nelle nazioni
dc1 confiucnk, alla mnpisknl.r~rn, cl10 gih ora sviiuppnfissinlo orgnno tli ïililzionc socinlo, simi nbl~innto
i l
giurì, per mora sovrnpposizionc parzinlc, mi sembra
uu vero fenomeno di supcrfetazione.
Ed a chi dicesse, che il giurì, costituendo un passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo, dall’uno al vario, segna anzi un grado ulteriore di evoluzione sociale, sarebbe a ricordarsi una distinzione. Ed b, che si verifica
la wolikonc quando il passaggio tlnll’omogeneo all’ctcrogeneo attui, ai tempo stesso, una integrazione coi rassodare i’unit8 organica degli elementi e della istituzione;
ma quando, per deviazione dalie leggi normali della natura orgnnicn, esso attui una clisiiitcgrazionc, coi nuocere n qucila unil.!\, tlcvc? fìnirc invece colla rZisst~hwiow. Così, mentre il pnssa:gio dail’ omogeneo ali’ eterogeneo, che si verifica colla divisione dei lavoro nei
campo zoologico come in quello sociale, costituisce una
vera evoluzione progrcssira, pcrcbè giova ali’ unità
deii’ organismo animale c sociale; il passaggio invece
dall’uniforme ai multiforme, che si verifica nelle malattie animali, con molti cambiamenti organici, e nelle
rivoluzioni sociali, con molte istituzioni extra-legali,
costituisce una vera dissoluzione regressiva, percha
DEL
DIRITTO
PENALE.
129 ’
compromette quella stessa unità organica. TalchD il
passaggio dail’ omogeneo ail’ eterogeneo ott,enuto coi
giurì, nei continente europeo, appartiene piuttosto alla
patologia sociale, e minaccia di dissolvere una parte
dell’ organismo giudiziario, se la mano chirurgica non
accorre in tempo. Del che già si avvidero legislatori
e giudici, medicando gli uni, per quanto possibile, la
malata istituzione, e scemandone gli altri il quotidiano
aiitnonto colla continua corrczionalizxazionc dei crimini, rinviandoli ai tribunali correzionali.
Nb basta: giacchì! la legge di specializzazione deiic
funzioni o di divisione del lavoro, di cui sono così nu:
merosi 8 facili gli esempi nella biologia come nella
sociologia, trae seco la conseguenza che ogni organo,
diventando meglio adatto per uno speciale lavoro, io
diventi sempre meno per ogni altro. La zoologia ne
mostra appunto, che gli organi capaci, nei vertebrati,
di soie speciali funzioni, quali la deglutizione, la digestione, la dejezione, 1’ ossigenazione ecc., sono nei
protozoi affatto coniusi per se stessi e per il lavoro
compiuto. Così la sociologia dimostra che, mentre in
antico poteva trovarsi un uomo, che fosse fisico, tcologo, metafisico, politico ecc., e tra i selvaggi odierni
si trovano individui, che sono guerrieri, architetti,
pescatori, ecc., nei popoli civili, al contrario, il muratore non E meccanico, il fisiologo non b astronomo,
il chimico non b giurista, il penalista non h ecotlomista, il magistrato non E agricoltore, ecc. Ognuno
compie un lavoro speciale 0 diventa sempre meno
abiio per ogni altro lavoro. Ora, contro questa legge
cozza dircttamentc il giurì, cha impone ad uno stesso
FERRI.
9 .
130
1
NUOVI ORIXXONTI
individuo funzioni tosi diverse 0 lontano dallo 5170
abituali. E fa vcramcntc meraviglia che, mcntro nello
minuzie della vita quotidiana, per ogni diverso lavoro
si ricercano operai diversi e speriment.ati, talchh niuno
dark il proprio abito da accomodare a l falegname;
nella grave bisogna invece del gindicare, si lascia in
disparte questa regola elementare, e persone atktto
inesperte sono chiamate n rendere 7717 giudizio, che
troppo spesso non comprendono, 0 dal quale tuttavia
dipcn(lc la sorte tici tliritli iiktlivitlMli e sociali.
Nb? n tnlo rigunrflo, s:trol)l)c tln obl~ictkwc, clro nllorn lo stesso elctlorat,o viola corlesta legge di specaializzazionc delle funzioni; giacchè si risponderel~be, cha
bisogna tlistinguerc tra diritto c fi7nzionc, 1’ uno basato
sulla necessitti, 1’ altra snlla opportr7nitk 1,‘elettornto
è 1711 diritto, la giudicatura ì? u n a funzione; diversissimi tlonquc, non solo per la loro natnrn, ma anche
per il loro oggetto: 1’ clettorc 77071 fa che tlcsigiiare
u n a d a t a p e r s o n a , che stima fornita di certe qnalitb; il giurato deve prnnunciaro 7in gindizio, c h e dovrclh esscrc i l risultafo t l i iin esame crif.ico complic~ntissitlln.
1,’ aziotic (1~11’ r\lcbbf)rn Iia 1711’ ~fllcrwin ititlilY?t!it ctl i: a n z i , essa stessa, i l riconoscimonto tlol1’ inettitutlinc dc11 elcttoro n compicro quel mandato,
che si affida ai piìl capaci; 1’ azione del giurato invece
ha un’ etkacia diretta ed immediata, e prescindo nff a t t o tlnlln slwcialo c 1wivnt.a cnpacit5 tlcll’ agcnt,o. lo
p a r a g o n o volnntieri 1’ clct.torato, cl10 nstratbarnentc
tlcvc sl)cttnre ad o g n i elomnnto sociale, pi7rchE abbia
IC condizioni di vita gillritlicn, al ‘fenomeno di assimiIxionc gcncralc compiata da ogni clemcnto istologico,
DEL
DIRITTO
PENALE.
131
che abbia vita organica nel corpo animale 0 vegetale.
L’elettorato infatti non ha altro scopo ed effetto che
1’assunzione 0 designazione degli elementi necessari
alla vita dell’ organismo collettivo; il quale viene colpito da cachessia, quando l’apatia politica degli elettori gli impedisce di rissanguarsi e nutrirsi vigorosamente; e non costituisce quindi una vera e permanente funzione, che possa equipararsi ali’ amministrazionc della giustizia.
Ncco a d u n q u e come l e concliisioni della s c i e n z e
naturali c sociali si uniscano allo altre ragioni di ot;dine storico, giuridico e psicologico, riassunte in un
altro mio lavoro, 1 per dimostrare che il giurì è u n
1 Cenni critici sulla giuria i+t Italia, Venezia 1880. (Eslr. dalla
Temi veneta, n. S-58). Qui, anche. per riferirmi alla nota 2 di pag. 57-58.
mi hnsta ricordare, che la riunione avventizia di dodici giurati, auche
di lmon senso,ma non scienziati, non 13 arra della capacita complessiva
e definitiva, perche nei fatti psicologici la riunione degli individui ilon d&
quasi mai un ristlltato eguale alla somma di ciascuno di loro, come pur
semluwebhe. Dall’aggregazione di individui di buon senso si puh avere
~rn’assemhlea senza senso comune; come nella chimica dalla comhinazione di due gnz si puh avere un corpo IiqkJo. Gli antichi lo avevano presenIito, clwmdo dicowno: .w~~fztorrs
beni niri,
.wnattu aulmn mala
bestkz; lo pi-essente il popolo qwwdo, di certi gruppi sociali, dice, che
presi gli individui uno per uno sono galantuomini, messi insieme sono
birbanti. IG qoeslo fatto si avvera molto pih nelle riunioni avventizie ed
eterogenee, giuri, comiaii etti., che non in quelle di maggiore omogneit&
negli elemenli psicologici, come un collegio di giudici, di periti etc.
R cos\ il giuri, per legge psicologica, & condannato ad .una forma
inferiore di evolw.ione intellettuale, quale il senso comune od al pih il
buon senso, ma non puh sollevarsi allo stadio superiore della scienza,
Noè conciliabile colI’ aggregnaione accidentale ed inorpnuica di attiludini
generiche e svariatissime, come lo 13 invece in un collegio omogeneo e
permnnente di giurisperiti; nel quale soltanto si\r;~ poi possibile ottenere,
che IR sentenza sia il risultato finale di altrettanti voti singoli, che siano la
genuina e indipendente B ragionata espressione di convinzioni individuali
131
1 NUOVI ORIZZONTI
vero regresso; poichi! esso, come dice Ellero, Q< ì, un
ritorno alle eth barhariclie dc1 medio evo e rappresenta uno stadio men maturo 0 men perfetto di progredimento degli ordini penali. » (op. cit. pag. 25G).
E se tale istituto gode tuttora le simpatie di molti,
, ciò dipende sopratut.to dal scducentc aspetto politico
[ di esso, che lo fa riguardare come palladio delle libert5. popolari. Sononcl~P, anche a questo proposito, si
potrchl)e osscrvarc nnzi(.ut.lo che il giurì non h poi
così sicura snlvnywrtlin cltrlla lilwlic; Iwxnc~l\c? nclln
stcsss In$iiltcrrn, ~Iovc, per Cs., d a
Enrico VI11 a
Giacomo 11 « quando il potcrc tra corrotto ed il giudice vile 0 intimidito, il giurì non seppe essere di un
grande soccorso per la difesa della liberth. » (Mittormaier ). Non solo ; ma la storia ne (lice CIE il giuri
non viene concesso dai governi dispotici, quando cioò
ve ne sarcbbc bisogno; escmpi 1’ Alta Italia sotto Napoleone nel 1815, Napoli sotto il Eorbono nel 1820, il
Lombardo-Vcncto sotto 1’ Austria nel 1849; 0 clic poi,
quando il governo nazionale e lil~eralc lo instaura,
sccmn in massima park la sua ulilith, pcrchì! allora
nl(rc c I)cn 1)iìi scric tlwono csscrc Ic gnnrcnti$o tli
libcrlk: tnlch+, sotl.0 questo riguardo, al giurì sembra
riscrhto lo slksso destino della guardia nazionale.
Siccome perì, lc istituzioni sociali vengono piìi facilrncntc sta.bilit,e che soppresse, poicli5, dice Ikxcaria,
v. l c mncchinc politiclic conservano piìi d’ogni altra
il moto concepito, B così noi non veniamo alla prccipitntn conclusiono clie s i d e b b a il,li,1~o?,v~~sal72ciIlc
abolire il ginrì. Sc fu, n nostro avviso, inopportuiio
1’ instaurarlo con un scmplico tratto di penna, senza
,
DEL.DIRITTO
PENALE.
133
la necessaria preparazione; sarebbe altrettanto inconsulto l’abolirlo con un altro tratto di penna, senza
prima adattarvi 1’ ambiente sociale, col circondare la
magistratura di serie guarentigie per la sua indipendenza e capacità.
Sarà quindi compito nostro lo studiare quelle riformo della giuria, che, senza poterne impedire l’ultima fine, ne tolgano almeno, per ora, gli inconvenicnt.i pii1 gravi o costanti. Ilasti ora cihrno qualcuna.
Fino a quando la lcgislnziono conservi la distinziono tra reati comuni, politici e di stampa, che 1’ indirizzo dei nostri studi non ci permette di ritenere
scientifica nò utile alla difesa sociale, E conveniente
mantenere il giurì per i reati politici e di stampa.
Fino a che l;t magistratura non sia veramente sottratt,a alle pressioni, piìl o meno dirette, del potere
centrale, il che non E possibile senza radicali riforme,
e per una certa prevalenza dei pregi politici del giuri,
B opportuno afidare ad esso il giudizio di tali infrazioni; sia per distogliere pih facilmente il potere esecutivo da ~~iicllo rcprossioni, cha una storia costante
ed cloqiwntc, ma pur sempre ncglctta, insegna produrre effetti del tutto contrari R quelli voluti; sia perchb codesti reati risentono, assai meno di ogni altro,
l’influenza delle pene, e la loro piìi frequente impunità non può quindi avere conseguenze dannose.
Quanto al giudizio dei reati comuni, si sottraggano
al giurì i rei confessi. Il processo accusatorio puro si
fonda sul concetto, che la controversia penale E affare
privato o ne cessa quindi ogni ragione quando l’uno
dei contendenti rinuncia al duello; d’ onde la dim-
c
*
134
1 NUOVI ORIZEO’XTI
denza inglese per la confessione del ree, che si ritiene
desistenza dal dibattimento, mentre E tenuta per regina delle prove nel processo inquisitorio. Perb, ad
evitare taluni inconvenienti, accennati anche dal Carrara, 1 credo prcferil)ilc, in questo caso, il sistema
scozzese n quello inglcse. I n Tnghiltcrra, il giudice
chiede anzitutto nll’ accusat.0 sc egli si cimenta guilljy
0)’ wt gltilly : c in caso di confcssiono condanna senza
vcrtlcf.bo tlcl giurì. 111 Twozi:~ iuvwo il l~ulil~lico Miuistcro stesso l)uì) fi~ruiro lo prnvo c ricl~ictlcrc, anclw,
itu vcrdctfo cIeI giurì, ctl io crederei dei giudici; con
chc si cvitn, dnll’ una parto lo scandalo di molti verdetti assurdi ed abusivi portati dal sistema italiano,
e dall’ altra il pericolo che la confessione non sia conforme a verita, e si condanni un uomo irresponsabile. *
1 giurati dovrebbero inoltre, secondo il pcnsicro
di Ellero, specificare le circostanze attenuanti, sopra
ognuna delle quali si porrolAxr0 ndcquate questioni;
toplientlo così uua parte illogica dc1 cosidetto giudizio morale.
Il giurì tlovrol~lx aver facoliR Ili pronunciaro altri
vcidcf.t.i, ol(re nll’ nssoluzinw c(l alla coml:inna osclusiva. In Iscozia, dove del resto, come in Inghilterra
’ O~mmEi, Vol. V, op. 24.
DEL DlRITTO PENALE.
135
ed America, il giurì risponde ad una soba questione se
1’ accusato sia colpevole o no, il verdetto può anche
essere di not ~wove~~., quando i giurati ritengono insufTlcienti le prove addotte. Questa innovazione, già
nota ai Romani, che avevano 1’ absolvo, il comlem970
ed il wxt Ziyw2, e che anche Erio Sala aveva sostenuto e voleva anzi estendere ad ogni giudizio penale, ’
altro non sarebbe adunque che il trasporto, dallo statlio istruttorio allo slatlio proccssunlo 0 definitivo, del1’ art. 445 dc1 prcscnto codice italiano di procedura pcnnle; ed autorizzando un nuovo processo per lo stesso
fatto, quanto si presentino nuove prove, gioverebbe a
togliere 1’ inconveniente delle schede IJianche e della
loro interpretnzioue a favore del reo. ‘E se 1’ ahitudine di assolvere 0 condannare senz’ altro, si pub
opporre a questa proposta, non vi si oppone però
alcun precetto fondamentale di diritto; poichb non saprei vedere, come un individuo, che dopo la lunga trafila del processo scritto e dopo il dibattimento, rimane
grnwi~cialc sospello cl’ essere colpevole, possa tuttavia
csigerc clnlla società, una dichiarazione di completa
innoccnzn; egli avra diritto di chiedere, che non lo
si condanni pritna di avere completate le prove della
sua colpevolezza, c a ciò provvederebbe appunto il
verdetto di 92017, consta. Z
’ Sull’ intituto della g i u r i a , pp. 226. Ilorl~n~ 1875.
2 lt facile vedere, che questo v e r d e t t o d i non cowta, p e r g r a v i
sospetti, snrebhe
alTalt diverso rlnll’nasolitaiono nh isrrrntin che vigeva
.
nri t e m p i *wlali
.
trlnlenll,
roli,
per
correxionali.
essere
logici,
lriaogtmreblre
estendere nnche ai trilmnnli
e i n t o r n o *liil yn:~le
P. notn I R diswrtxzione
dell’ Armn-
Ra iI cittadino inquisito o accwsato abbia db-itto di es.reve dichiarato i?>%oeente,
quando dagli atti NON RISIU.‘~INO PROVF: NR IN~IZII,
che abbia co~nme~so
il delitto - 11 eh. Sinigdlia, 1821. -
I)
i
13G
DEL DIRI’JX’O
1 NUOVI ORIZZONTI
Il giurì dovrebbe, inoltre, poter ammettere di sua
iniziativa, 1’ esistenza di un reato minore da quello
sostenuto dall’ accusa, quando anche manchi un’ apposita questione subordinata,’ che riguardi la forma criminosa inferiore; poichb si torrebbe così il bivio di
dovere o condannare per un reato non commesso in
quelle date proporzioni, o assolvere un accusato, che
pure ha commesso un reato meno grave.
ic nnl.~~rnlc l)oi, cl10 l.utt.o qwsln rirorrno dovrcl)boro
esscro limdatc sopra quella csscnziale, di una sccltn
migliore dei ginrAi, da cui dovrebbesi escludcrc, od
ammettere in limiti strettissimi, il criterio del solo
censo, che ora invece prevale. ’
Infine si dovrebbero stabilire alcuni rimedi contro
i verdetti di evidente ingiustizia, accordando ai giudici
pi6 largo diritto di sospendere in sentenza; 2 e non solo
ali’ accusato, ma anche all’ accusntorc il diritto di chic1 Il De Falco univa al progetto di legge 1872, un elenco delle professioni dei giurati iscritti nelle liste di servizio per I’ armo 1,970. Ne ricavo clw i lwoprictnri, che vivono del prodotto dei loro beni, insieme
ngli n~ïir~blloïi, c~~loni, mwzn(lri, lillnvoli wf., sono il 60 y. ~lri Killrnli,
ed il <ti %,? ncll’a~~w lIJI;!j, SIY:~III~I~ Ir cifre p~~l~hlicnle dal Crivellnri ( I,n
gitcvin i~t IMia, TUantova 1572). Vero Q che la legge 1574 modifici,
con diwrsp categorie il contingente dei giurati; m*, come dimostrava il
Sala (op. cit.) cib non ha portato che vnriazioni di poco conto, nou
escludenli IR grande pi-evaknan di semplici censiti nella coslitnaione del
girirl, da! qw~le poi sono enclasi. pel diritto di ricnsn, gli individui pih
intelligenti e inrlipPntlenti.
* Veramente l’art. r>l)!) del cnd. di lwoc. pea. nccortln ai magistrali,
che siwc Iliinnimi, il diritto di soclwn~lcre un vcrdetlo, lmrclb6 sia di
condanna 0 a wnrplioe mnggiornnzn di 7 voli. TI fal.bo peri, dimostrn, che
le troppe restrizioni rrnrlono quasi illusoria qwstn facolth dei gindici,
che, per ewnpio, swondo It= slntisticlre nllicinli, soprn 5470 cause delìnite dalle (Torli d’assise nel l8i6, applicavano l’art 509 soltnnto in 12 casi.
?
:,;
PENALE.
137
dere, in tali casi, un nuovo giudizio, sia nel caso di
condanna che di assoluzione. Non SO vedere infatti in
forza di quale principio logico si imponga ora alla
società 1’ obbligo di rispettare quelle parti di un verdetto che sono favorevoli all’ accusato, anche se prodotte da un giudizio, che si riconosce assurdo. Questa
norma giuridica, che è un’ esagerazione dell’ in tluOio jiro wo, si può spiegare storicamente, come effctto della reazione salutare contro lo esor%tanze
do1 potere sociale nei secoli scorsi; ma difficilmente
si potrebbe giustificare ora, che i diritti individuali
hanno maggiori guarentigie. Se 1’ individuo ha diritto
di non essere condannato quando non sia provata Ia
sua colpevolezza, la societA, come dissero i deputati
Spina e Lioy nella tornata del 21 marzo 1874, ha
diritto anch’ essa, di non assolvere un accusato, se
non quando la sua innocenza venga provata da una
rigorosa valutazione delle prove, e [non proclamata,
*per isbaglio o per sorpresa, da qualche giurato distratto, ignaro 0 pusillanime. ’
1 Negli Appunti pr unn iatrodurionc
al corso di diritto e procedwa penalo (Torino l&W), pub!>licati
dal prof. Drusa, quando questi
fogli erano gih stampati, ho avuto la soddisfazione di vedere che il valente professore, pur dissentendo nella negazione completa del cosidetto
libero arbitrio, a Imo11 conto dichiara egli stesso, che questo non 13 dimostrabile (pag. 195) e fa anche, nel 3 37, un passo analogo x quello
dei criminalisti da me ricordati, qni, nella nota 1 R pag. 10-11. rjon solo;
ma per ci6 che riguarda i vantaggi dell’antropologia criminale, e gli
studi sulla statislica criminale e la legge di satoraaiona criminosa, e le
conclusiorli sulla inofkacin della rnpressione come solo mezzo di difesa
sociale, e 1’ indirizzo da darsi a questa stessa repressione, egli approva’
volentieri le nostre vedute, per le quali possiamo dunque essere soddisfatti, che non siano anatemizzate da avversari coscienziosi e punto seguaci dell’indirizzo sperimentale.
138
f NUotTI ORIXZON't-t
DEL DIRITTO PENALE.
,
SIGNORI,
.
Prima di chiudere qwsln discorsn, mi preme dirvi
qualche parola s~ll’ indirizzo, che io intcn~lo di dare
al mio corso.
Anzitut.to, 1’ aver qui raccolto un certo nucleo di
vedute nuore intorno alla scienza dei delitti tlcllo.
pene e dei giudizii non deve far nascere 1’ idea, che
d’ ora innanzi il molto fatto sinora non abbia a meritare la nostra attenzione c lo studio noslro. Clio
anzi, come U Icggo unirorsaln clic i nuovi progressi
non cancellino mai i progressi gih fatf.i, ma si appoggin0 anzi sopra di essi, così noi srguircmo in gran
parte le idee acquistate alla nostka scienza, specialmf2nt.e dopo lo slancio mornvi~liosn dato tlnl lbccnrin,
pnwliì? scuza il fontln.fllnnlo (li esse tini non polrommo
nulla t.cntnrc. La scienza n o n i! opera in~livitlnnle;
ognuno di iioi non fa che porlnro variazioni minime
nella grande npwn comune. Rcro pcrcl$, dal I’JYIgrrr)ua~n qui ilnifo’, Voi voflrctc cl)0 il nostro scopo
non 6 a l t r o (~Iic tli c0111~~lcl.nrc l o sIlirIi dei tlclitl.i,
delle pcnc! (lei giutlizi coi nuovi portnf,i della scienze
’ naturali c sociali, coor~lirrnntloli c rnfTorzando1i coi
,
j
.
139
principii già stabiliti dalle scienze giuridiche; i quali
perciò ne verranno in parte modificati, ma resteranno pur sempre la base imprescindibile dei progressi avvenire.
Quanto poi al metodo didattico, persuaso che gli
studi universitari hanno lo scopo preciso di addestrare
gli studiosi alla conoscenza e ricerca dei principii
scientifici, e che la pratica stessa sanza la luce della
teoria deve riuscire miope ed empirica, poiclih la pratica altro non ò che la teoria in azione, così sarà mia
cura maggiore la esposizione, per quanto succinta, dei
principii teorici della nostra scienza. Ma persuaso anche
che le necessitb della vita quotidiana si impongono,
io non trascurerò di far seguire ad ogni trattazione
teorica quello illustrazioni sulla Icgislazione c sulla
giurisprurlonza, che possano indicarvi 1‘ applicazione
pratica dei principii scientifici.
Io non so, se lc mie povere forza mi permetteranno
di effett.unro tutte codeste buone intenzioni; ma di una
cosa sono cwto, ed E: che, almeno, non vi mancherà
1’ osompio del mio lavoro itrdoksso. dal quale, se non
altro, spero abbiate un eccitamento allo studio: non solo
per il vostro vantaggio, ma per quello ancora della
Patria nostra.
Pietro l~llcro, di cui mi f! caro invocare anche una
volta il nomo per congctlnrmi da Voi, se qui. fosse,
inspirato dal suo patriottismo, limpido come cristallo,
vi direl)l)o appunto, che soltanto il lavoro 0 la scienza
possono rendere on popolo veramente libero e forte.’
’
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Parte 2 - Dipartimento di Giurisprudenza