68 1 NUOVI ORIZZONTI rimanere costante c inaltcrnto, mnlgrndo le vnrinzioni contiuuc e spfxo grnrt~lissitno di questo anilknlc s t e s s o ? Snr% costank In 1)roporzionn tra u n dnfo ambiente sociale 0 il numero dei reati; ma appunto per ciò questo non snrh mni cgunlc n SC stesso: vi sarh, come dice il AIesscrlnglin, la rcgolaritk dinamica, ma n o n la regolnritk slnlka. La sccontla ‘cnnsc~~rtctizn tli qtielln legge di sntttrnzioiic (~t’itttinosn, fl (,lt~ Iin ii113 ~~~rlnln jwnl.icn e SOcbinlc. sta 11(~11:1 tlitttoslrnziott~ Iwsilivn cltc le pcttc, ritcwrtta litiora. lw c~l)iuiotto cotttttw, i trtiglioii ritrtc(li conlt~~ il tl~~lilto, ttoit hnttnn 11tt1il.0 Iutln I’cflicncin cltc l o r o s i ntlril)ttiscc, pcwlth i rcn(.i atttnrntntto c tliriiintiiwoito lwr alt,tx cagioiti, clte noii sknn 1~ peire tninncçiatc dai lcgislnhri, c t l npplic~alc tini giudici c tlni carcerieri. La storia ce ne oflre lun~inosi cscmpi. Sotto 1’ impero Romano, quatttlo In socic(k tra caduta i n lantn corruttela, i n v a n o s i prornnlgarono leggi per colpire « gladio ullore ct cxquisitis pocnis9 » c01tw clicc? ~~II.TL l(ty’gc tlrl t i l . 1X Iil). !) (hb~licris, i (*oIperoli di cclibnlo, n~lttltcrio, in(*csf.o, vcncrc pro~li~ic~sa. Dione C a s s i o (Ilist. reni. LSSVI, l(i) rili~risce che nrlln sola I:oll)n, tlo[‘o la IC,, ~rw tli Sct,titnin Srvcro, si iniziarono itniuetlintntnenlc 3000 processi p’r ndttltcrio. Ikn altro occo1~3c ~1ct4 n ~unrirne I n mnln(n sociclit, c o m e provn i l fat.t.0, che leggi snrcrissitt~c ccrnt rn gli st,cssi reati continttnrono itttitiltttnr1lo llno a Giitstini3nrb; dopo clip, come dice Gibboit, ’ 1:~ logge Scnliitin cwt~ro DEL DIRITTO PENALB. 60 la nefanda vencrc Q era caduta in dissuetudine per il txapassarc degli anni e per la moltil.udina dei rei.. * 11 che non basta tuttavia ad ammaestrare coloro che, per es., in Francia, vorrebbero opporsi al celibato col solo magislcro delle pene. h un fatto che, dal Medio Evo a noi, la maggiore milczza dei costumi ha concorso in gran parte a rendere meno frequenti in Europa quei reati di sangue, che prima erano tanto numerosi da richiedere diverse spccic d i twgw c j~wi, rnnlgratlo Ic feroci l~cnalifh di quei t e m p i . 15 i l I)ii Iioys cltinrnn it1gen1to i l Coll.cs, pcwltì?, dopo aver (lato u n q u a d r o degli s[tnvcnlevoli sttj)plizi tici suoi f.cmpi (secolo XV), si meraviglia che l.tt00 qiiclle forl.ure c supplizi non alhiano impedito ai crimini di molliplicarsi. I 1 Du Boys. - ZZist. du droit cri+n. des peuples modcwes, liv. 111, chnp. 20. Nella statistica delle esecuzioni capitali a Ferrara dal 970 al 1570, cilnta a pag. 44 ecco come si distribuiscono i modi di esccuzioue: Appiccati. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 4Y80 Fncilnti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 83 Ikvnpilnli. , . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2X7 Apphx1.i e squartati . . . . . . . . . , . . . 359 Appiccati ed ahhucixti. . . . . . . . . . . . i0 Tttnagliali appiccati 0 squartali . . . . . . 35 Trnscinnti a coda di cavallo e squartati . 32 lhcinli vivi. . . . . . . . . . . . , . . . . . . 2 5738 Dal catalogo manoscritto delle esecuzioni cfkpitnli in Bologna dal 1030 rl 1800, entratto dai libri della Couforleria di S. Maria dalla Morte, ai rileva che anche alla lino del Secolo scorso continuarono codt%te ntraci cnrnelìcine. COSI il 5 febbraio 1762 UII nssassino fu « mRz7.»lalo, scannat0 e squnrtato b: e il 30 maggio li67 un altro assassino fu * appiccato e squnrtato..... Li quarti furono portati al luogo dove commise il delitto B. 70 1 NUOVI ORIZZONTI DEL DIRITTO I’ENALE. Roma imperialo si illnsc di sOfr0carO il Cristinncsima colle pene pii1 feroci, 0 queste invcco scmbravano alimentnrnc In sorgente, cha certo non temeva il codice pcnalc. Allo stesso modo, 1‘ Europa medioevale crcdb spegnere la riforma religiosa colle pcrsccuzioni prodigate sotto il manto dc1 ministero punitivo, ottenendo invece gli effetti contrari. E se il protestantesimo non mise larghe ratlici iI) Italia, Francia 0 Slj:~g~ln, cii, ir cla s[bir>p:wsi iil gw.11 l’arto :~llrirrronti (+c cwi roglli c 11: slkayi, quniitlo si l’onsi cllo I)oi non vi si allargì) ncnnrlic, cluantlo cessava 0Kni p&nlit~~ per ragione di crctlenza. Le cresciute cognizioni popolari valsero a far scomparire, quasi d’ un tratto, quei pretesi reati di magia e di sort.ilegio, che puro avevano resistito alle pene piìl disumane dell’ antichith e dc1 medio ovo. La magia fu punita con estrema ferociA sotto gli imperatori Valent,iniano 0 Valente. < Senatori, matrone e filosofi spirarauo in IIICZZO ad ignominiosi o crudeli tormenti. 1 soldati, destinati alla guardia delle prigioni, dichiararono ciio il loro iiun1oro cm iiisaflicicnln ntl inilIodiro In liipn 0 I;L rcsislcwi tlolln molliI.li~liilo di lwipionieri. El)pnre i pretesi reati di magia, puniti di n~ortc per logge di Costantino, siCcome tcndcvano a soddisfare IC piil imperioso passioni del cuore umano, così erano continuamente proscritti e continuamente praticati. x ’ E ciò si ripeteva, cogli stessi risultati, nel medio evo. IZ la bestemmia, malgrado il taglio del naso, della lingua e delle labbra, comminato dapertutto e continuato in Francia da Luigi 1X fino a Luigi XV, spesseggiò nel medio evo, e va diminuendo invece, malgrado i’impunit8, nei paesi civili. E dove dura tuttavia il turpiloqnio, anche il codice penalo nulla pub, quando puro non cada in dissuetudine, come ora in Toscana, ovo le pene dell’ art. 136 non sono mai applicate. Eppure tanta B 1’ illusione comune, che pochi anni sono si propose sul serio di cslcndcrc quelle pcnc a tutta Italia; o rcccntcrncntc Mnrcia in Ispn.gna ha ristabilito i proc&si contro i bestemmiatori. Notava il Mittcrmaycr ’ che, se in Inghilterra e Scozia si ha un numero assai minoro di false tesfimonianze, spergiuri, ribellioni e resistenze che non in Irlanda c nel continente Europeo, ciì, si dove in gran parte al diverso carattere nazionale, ohe bev’essere precipuo elemento della vita criminosa, per la sua continua od ereditaria influenza sugli individui e sulle istituzioni. Anche all’ infuori delle statistiche, adunque, noi po&nrno porsuadcrci, che i reati 0 Io pone si svolgono in due sforo quasi cccontrichc; ma quando poi la statistica, colle sue cifre eloquenti, venga a confermare quel\’ insegnamento’ della storia, allora ogni dubbio dove svaniti sulla minima effkacia repulsiva delle pene contro i reati. Infatti se, come provano la biologia e la psicologia, l’uomo, sotto qualunque aspetto lo si consideri, è tanto 1 Qibbon, op. cit., cnp. XXV. 1 Tratt. di proced. Nord. Parigi 1867, 3 4. crim. 71 in Inghilterra, Scoria, America del . 72 1 NUOVI ORIZZONTI il prodotto dell’ atmosfera fisica e sociale quanto del suo organismo, è facile vedere che il fenomeno cri. minoso, come ogni altra azione umana, deve essere il prodotto di cause diverse 0 molteplici, che si pOSsono appunto distingucrc per rngionc di studio. Vi sono cioh i fitbtoi,i ~~~71~~opoIO~ìci 0 i~~rlin&di del reato; i /ìzth*i /isici o nnlrrdi ed i ficltori sociali. Sono fattori nntrnpologici: 1’ nln, il WsSO, 10 StAtO civile, In prohssiotic, il clo~tiir~ilio, 13 chsst? sof:inlC, il grado tli istruziolro 0 tli c~1~im%io1\~?, 13 c«slil,wi01bo Organica c psichica dei delinquenti. Sono fattori naturali: la razza, il clima, la fertilità e disposizione del suolo, la vicenda diurna e Ilotturna, le stagioni, le meteore, la temperatura annuale. Sono fattori sociali : 1’ aumento rlclla popolazione, 1’ emigrazione, 1’ opinione puM.tlicn, i costumi, la religione, la costituzione della fnniiglia, il regime ctlucativo, 1’ assetto politico, finanziario, commerciale, la produzione agricola ed intlustrialc, 1’ ordinamento amministrativo della pubblica istruzione, dcllu pubblica bcncficcnzn, tlclln pnlbl)lica sicurczzn c infine 1’ orflinamcnlo 1cgislatiW 111 gc?nCW, civile c pcnnlc. 1Jnn congerie insomma di causo lnknti cbc si compenetrano e si intrecciano c si combinano in ogni più riposto meato della società, e che sfuggono quasi’semprc al1‘ attenzione dei t,eorici c dei pratici, dei criminalisti c dei sociolopi. Della prima serie di fat.tori tlcl reato si occupa 1’ nntrol~olo~ia criminale; lc altre (lui : invece spettano alla sociologia criminale: con questo perì>, che mcntrc i fattori autropologici e quelli natura1 .i sono nella mas- . DEL DIRITTO PENALE. 73 sima parte indipendenti dalla attività del legislatore, quelli sociali invece possono essere da lui diversamente modificati. Per cui la loro conoscenza, ammaestrandoci sull’andamento del fenomeno criminoso, dà modo di influire snl livello stesso della criminalità, perchb modificate le cause, si modificano gli effetti. Ora, confrontata la somma e la varia natura dei fat,tori antropologici, fisici c sociali del fenomeno criminoso,,& facile spiegarsi come alle pone sia riserbata in realtà un’ assai scarsa eflicacia contro il delitto. Infatti la pena: che poi non è che uno solo dei tanti fattori del reato, nel suo momento più caratteristico della minaccia legislativa, come motivo psicologico, non potrà evidentemente ostare ai fattori naturali e sociali del reato, quali sono la razza, il clima, la fertilith del suolo, i costumi, I’aumento della popolazione, la produzione agricola, le crisi politiche ed economiche, che la statistica criminale ci mostra appunto essere le piil sensibili cagioni dell’aumento e della diminuzione dei reati. La pena adunque non puh, che opporsi ai fattori individuali, e di questi anzi ai soli fattori occctsion~li, pcrchb b ancora evidente che essa non potrà, prima della sua applicazione come segregazione del reo, rintuzzare i fattori ereditari individuali, che dono rivelati dall’antropologia criminale. Il che risponde mirabilrncnte alle distinzioni, che sopra facemmo delle varie categorie di delinquenti. Eppure questa conclusione della limitatissima cmcacia penale, che nasce spontanea dall’ osservazione dei fatti, 5! ben diversa dall’opinione comune del popolo ed anche dei.legislatori e degli scienziati, mal- . DEL 1 NUOVI ORIZZONTI 74 grado le voci isolate di qualche pensatore. Ai sorgere d i u n nuovo f e n o m e n o crinlinoso o nll’nument,nrsi di qnelli gi% esistenti, legislatori e cittadini non p3lsall0 ad altro, che ai rimetli, altrettanto facili quanto illasorii, d e l c o d i c e p e n a l e o d n nuove leggi p r o i b i t i v o , che, quando non aggravino il male, lasciano scmprc il tempo che trovano. Cl10 piìt : perfino quegli s t e s s i che promossOro Od ncceltnm~lo 1 ’ illtlii~ixzo s~leïiltlntll~lc tl:tlO nll:l scirtiizn cllc « In COdei tlelit,l.i 0 tlcllc l)CW, 0 tlicllinïnllo stanza CY~II c u i s i colnmette il delitto p r o v i e n e dalla m a n c a n z a di opportuua r e p r e s s i o n e . ; » ’ 0 che « una d e l l e pcipne c a u s e dell’ i n c r e m e n t o del d e l i t t o i n Italia è l a m i t e z z a d e l l e p e n e ; B * o t r a l a s c i a n o , a d o g n i mOd0, tli f a r s i l a doman~la, c h e C? I n lbriina fra tutte i n t e m a d i s o c i o l o g i a criminnlc, s e l e I)cllf’, d i qual~~nquc gencw, che l w r s i tïctl»no ccwllcnfi noli difensive, abbiano renlmcnte, e fin (love, questa virti di prcsitlio sociale. 3 Ed essi poi, tanto è istintiva qr1elln tendenza, giungono a riporre! la loro fiducia 11011 SO10 che i n sc? st.cssO fiirisco 1~4 sistcmn tioll’ iniimiclnzio\lc, p e r discOnoscerc attclw In. iucvitnl.rilit~~ t l i qilcl wi~~i~wo,z di delinquenza dovuto alla legge di saturazione DIRITTO PENALE. 75 criminosa; ma nella stessa pena cli morte, che, malgrado le sue forti attratlive per chi si ferma ali’ app a r e n z a , n o n v a e s e n t e d a l tlifetto d i o g n i p e n a , l a quasi totale impotenza di repulsione. h questo proposito, giova ricordare alcune recenti pubblicazioni della Germania, ’ che mostrano come sia ormai generale il lamento contro gli inconvenienti dei sistemi penali svolti sotto 1’ influnnza delle vcccliie s c u o l e c r i m i n a l i ; I n q u a l i ~0170 b e n s ì I’eflbtto di u n a generosa rcazionc, cominciata specialmente col I:ecc a r i a , c o n t r o l e e n o r m i t à d e i s e c o l i sccksi, ma nelle pratiche conseguenze sono giunte tuttavia, per legge psicologica universale, all’ eccesso opposto di una eccessiva preoccupazione dei delinquenti di fronte ai diritti della difesa sociale. Se per?), sono da accettarsi le critiche che gli autori ricordati muovono allo stato attnalc del sistema punitivo, credo, per mia parte, non accettabili alcune esagerazioni del i\littelstlirlt, che, non guidato da uno studio preliminare delle leggi naturali d e l l a criminalith, a r r i v a a d csagcrazioni e m p i r i c h e , quali il risl.nl~ilimento delle pcnc corporali, il bastone c In morte. Mi associo quindi al dott. von Iiircheneirn, 2 nel ritenere, c h e a s s a i meglio IC p r o p o s t e d e l Kraepclin, sulla detenzione a tempo indeterminato già propngnata in Italia, come vedemmo nelle pagine scorse, corrispondono al nnovo indirizzo positivo del diritto IEnale; ricordando così a taluni fanatici oppositori, ’ Mittelsttidt. Ge,qm die ~+eiheitstc-afcn, I.eipzig 1870. peh Xe Abschaffwtg des Srraf~nas.~es, Stuttgart, 1880. 3 Archivio di psich ., sntvop. crint. e mienzepenali, fast. gina 503. Torino 1880. - I<rae- IV, pa- . 76 DEL DIRITTO PENALE. 1 NUOVI ORIZZONTI che non sono certo alla scuola sperimentale imputabili quelle esagerazioni, in un senso 0 nell’altro, che sono sempre il frutto 0 dnll’cmpirismo 0 della motafisica, piìi 0 meno hegeliana. &uest.e nostre conclusioni per& SC ci allontanane dai sostenitori del rigorismo pcnalc, non ci accostane neanche a quelli, che pure si aflitlano meglio alla mitezza delle pene. Infatti rcst,a scnlpre In tliffcrcnzn SOst.anzialct rho questi, quand ’ :1nr11c non giriir=nno alle ultime csagorazioui tli cwlcre, c11c IC 1iPIlc inIll lbiìi 2.vrcMero la virtu di diminuire, da sele, i dclitli, quanto piìi miti siano; ad ogni modo riserbano, nei fatti se non sempre a parole, la loro fltlucia esclusiva alla dinamica penale; menlrc noi crediamo, che I)isopnn anzitutto ricorrere ad altri mctotli c strnmcnl.i lwr la conservazione sociale, che non siano le pene. Sta qui appunto Ia maggioro c piii l~ral.icn tlilrcrenza tra 1’ indirizzo prcvnlcntc del tlirit1.o criminnlc c Ia nuova scuola, di cui cardine fondamentale, eItre all’ esclusione delle ipotesi metafisiche ed all’ applicazione dcll’ nnl.ropnlogin lw lo st,utlio tlnll’ ueme tlclinquente, si U che, a tlifcntlcrc la socicta tlallo straripnment,o dei reati, pi?r giova la conoscenza c la rimozione dei fattori criminosi, nnzichB il magistoro pcnalc. It so questa conclusione non B del tutto nuova, come da taluno si oppone, quasi non fosse appunto un carnttcre della rcritb quello di riprcscntnrsi costnntcmcntc, giova osscrvarc pcrd, che cssn si riprcscu In adesso COI1 Ut1 corredo di applicazioni pratiche, di cui molte non l’eIlsate ne sperimentate tInora; appunto perchè essa viene ora dedotta, anzichè dai sillogismi giuridici, dalla osser- . ’ 77 vazione positiva, dei fatti sociali. Le scuole finora prevalenti, si preoccnpparono soltanto, e molto a ragione, della mitezza delle pene; e non hanno potuto quindi, poichi! ogni epoca ha la sua missione, occuparsi più di proposito dell’altro ramo, assai piìr e@cace ed utile, della prevenzione dei reati. Le voci di pochi pensatori, che contrapposero qualche pagina ardita e profonda sui mezzi preventivi ai molti volumi sulle pene, e che ricorderemo piìi innanzi, rimasero deserte, appunto pcrchb la maggioranza tlci criminalisti, legislatori e giudici si prcoccnl~ava soltanto della repressione. Sì, è vero, non mancano le dichiarazioni platoniche di molti s111ln ufilita unica c vera della prevenzione sulla relwossionc; ma intnnto i fatti non rispondono alle parole. Io mi accontento di darne tre diversi esempi, die mosfrano come in ogni classe di uomini pratici, tli pul~l~lici funzionari, di legislatori regna sovrana la illasionc, che le pene siano la vera panacea del delitto. Iufat.ti gli uomini pratici dichiarano che « la legge proibitiva penale deve. considerarsi come la prima, la piìl grnndr, la leggo principe rlellc’laggi prcvcntive; 1 b i lmbblici funzionari, prcocciipandosi del continuo numento di reati, propongono come unico rimedio la repressione piìt vigilante e più severa; 9 i legislatori non fanno diversamente. Così il ministro guardasigilli I)u1 MIIWO. Il cotliw penalr? in Itolia, Rivista Europea 16 geno. ISSI. 2 « Io ronlih che il volontario concorso dei municipii 0 degli nfirinli di I’llhlnlic:r Sicurezza e drgli stessi proprielarii, interessali 8 questa . opera di wlerte vigilanza e di energica repressione, ant-rct a dimint&ire sempre pih i furti campestri, con vantaggio grandissimo dell’agricoltura e della pubblica moralitk. B Circolare 25 febbraio 1880 del Prefetto di Verona. n ’ 1; $ P1 ’ f /li :. 78 1 faure, nel suo Rapporto sulla statistica giudiziaria francese del 1876, parlando del continuo aumento di stupri ed attentati al pndow, conclude cIi0 * comnnqae sia, nna repressione ferma ed energica puh solo reagire cont,ro una tlcl~lorcvolc cstcnsionc dei reati contro i buoni costumi. » In Italia, 1’ on. Itudinì, intcrrognntlo nella tornata 11 fcMrai0 1879, il ministro clcll’intcrno.sul1’ incremcnfo cli criminnlit5, conclntlnvn col snlit,o ritorncllo clic I)isognn rendere piìl scvcra la rcprcssionc. Fin:~linnnlc, Comlnissionn DEL NUOVI ORIZZONTI nel rolumct che! coiiticnc i vcrhli tlclla per i l L i b r o 11 dell’ iiltimo lYogctt.0 d i codice penale italiano, n pag. 147 (Roma 1878), si legge: « 1Tno dei provvedimonti pi?1 utili, ad avviso del Rlinistro Prcsidcnte, sarclk? al certo di jw(:wNi~*~ C’O1) m/J!gi”“” c:/ficYwi/r, in tnl.ti i motli Icgnlmcnte l)ossiljili, i reati di sangue. A talc cflct.10 si ginngcrcl~ho qiinnflo In snn;ic~w jxtlnk: cominciasse n colpire questi reali non dal tentativo, ma dagli atti della loro preparazione. » ( ! . . .) No, la nostra conclusione non b nuova; ma, dicwn Stnnrt, Nill, Ti sono tlnn inotli di propngmre lo utili innornzio~~i : 0 scqwirc, cib che prima n o n frl COnosainto, 0 rimcttcrc in onoro c corretlarc di nuove prove, le writ,5 gi5 tla troppi dimenticate. Fino n clle, col solo aiuto della sngncc osscrvazionc individuale, qunlcl~c cïirninnlistn midì) proclamando la verit5 chn bisoyin prcrcuirc i rcni.i, c o l t.oylicrnc l o cause, anzicliì\ rcprinlcrli inutiliiit?nlc, I n srin v o c e rcsl.ò inascoltntn. Quando poi ia scienza, valendosi dell’ osser\rnzionc statistica irrerragabile, proclama la stessa vcrità ma collo studio positivo dei fenomeni criminosi DIRITTO PENALE. 79 0 delle loro cause, c ne fa la bandiera di un nuovo indirizzo, a tutto vantaggio della società, allora b molto prol,abile che quella veri& passi, dal campo teorico dei principii scient.ifici, all’arena tlclle feconde applicazioni prntichc; ’ Scnonchò, la illusione dcll’ influenza delle pene, come ostacoli del delitto, ì! così diffusa, che merita di investigarne le cagioni storiche e psicologiche, per nrerue altrettanti nrgomenii in favore della nostra conclusione, che cwliamo di una gra,nde irnportanza pratica e sociale. Lasciando a parte il fondo della primitiva vendetta, che sctnpre porsiste e l’effetto ereditario delle tradizioni di rigorismo rncdiocvale, che portano ad un’ inconsain simpatia per la sovcrith dcllc pcnc, specie di fronte ai reati piii gravi e di fresca data; una dcllr! precipue cagioni di questa tendenza b un’errore di prospettiva psicologica, pel quale si dimenticano le diflercnze grandissime, che passano tra le idee, le ahitudini, le tendenze, la sensibilità dei diversi strati socinli. Noi ne nlGnmo gi% parlato, quando accennammo sllc classi sociali d’on~lo provcngonn IC tliverse categorie di dclinquonti. Qui giova insistervi, giacchh ì! per qucstn tlimcriticnnza, che le classi oneste e dirignnt.i confondono il concetto, che esse hanno della Icpgc penalo o 1’ imprcssionc che ne ricevono, col. . . ’ Ne B IIn Indwo confortnnte per noi il numero eempre crercente &-gli egregi rappresentanti il I’uhhlico Ministero che, rwi loro discorsi iunuguwli, si w2coRtano ulte nostre idee P le approvano, percl14, piU vicini alla 1~31th dei fatti, ne vedono pid facilmente la grande uLilit& ed enicacia sociale. 80 1 NUOVI DEL ORIZZONTI l’idea e colla impressione che ne hanno invece gli strati sociali, onde esce il maggior contingente dei malfattori, Lo notano benissimo, ma sono troppo dimenticati, il Beccaria, 1 il Cnrtnignani, e 1’Holtzendorff 3 e quanti, come il Lombroso, studiarono il gergo e la letteratura dei delinquenti, che ne sono lo specchio psicologico. ’ E si dimentica ancora che, per le classi elevate la maggiore eflicacia repulsiva, dopo 1.4 repugnauzn ereditaria cont,ro il delitto, spetta non tanto alla sani,ione legale, quanto a quelle dclln religione, della coscienza intima, del\’ opinione publ)lica, Ic quali sono. invece sconosciute 0 quasi alle classi disoneste, che rappresentane una forma inferiore di evoluzione umana. Per le classi elevate basta un esempio per tutti: ed DIRITTO PENALE. 81 h il fatto notato da IT. Spencer, 1 che i debiti di giuoco ed i contratti di borsa si pagano scrupolosamente, scbbcnc non sinnvi per essi lo sanzioni penali nl! le scritture autentiche. f\ cui fa riscontro 1’osservazionc, che 1’ arresto pcrsonnlc per debiti, non Ijasth mai a rendere puntuali le soddisfazioni dei contratt.i, tanto che si dovette fìnaltncntc abolire, e con tutta ragione. Per le classi infime, basta aver visitato qualche volta IC carceri. Lì, n chi tlornnntla percI la pena non nbhia rattenuto clnl dolinqucre, il coudannnto risponde piÌ1 spnsso cl)’ cyli non ha mai pensato alla pena; oppure risponde, come diceva a me quel ladro nlJitunlc tli Torino: « se uuo a lavorare ha paura di farsi male, non lnvnra piìl » . Infatti questi devono essere i pcnsicri rlntninnnti nei bassi strati sociali, dove non penetrarono ancora lo alto idealt& di onnst,à e nCtntNCn0 d i intorcsse personab? hL?nink?sO, giaCChb virtii ì: sempre la piìl utile definitivamente. Come Stanley osservò che nell’ interno del continente nero giungono soltanto adesso i fucili a pietra che usavano trn i popoli civili qu~lr:lla sncolo fa; così il psicologo, osscrvntoro, (4Ic si inoltri negli itifimi strati sociali, trova, che solt,antn adesso vi giunge 1’ eco lontana di wrle idee, che puro gli strati superiori hanno già da tanto tempo. Un nitro equivoco concorre a mantencr viva resagcrntn fltlucin nello pcnc, cd ì, che si parificano gli cffctti clnllo leggi eccezionali, con procedura sommaria, 3 quelli dei codici pcuali con prowdura lenta e cir1 Introd. d la science aociale, Fettnl. pq. 15, Pari8 1878. 6 la 52 1 NUOVI ORIZZONTI cospetta. Si dice: « i{ un fatto certo che le cnergicho repressioni di Sisto V nelle lbmngnc, dcqli Austriacni nel IS49 contro IC I)nnrlc di Este. tli Brescia, e dei Francesi sotto Rlanhcs nello Calabrie, dei nostri sotto Pallavicino c set10 Atwlici, contcnncro e qunlclie volta giunsero a sopI)rimcrc i rk:lilbi ns,swinli; le certo i tlclitti degli internnziofinlisti di l’ari+ ed Alcolca furono repressi per molto tt?ill]~O tlnllc siil)it,r! cnrneflcinn. La Icqge I’ic*n sccm~~ il Iwiy:Lllln!!~io nel Nnlwlilnnn; In Ic~gc 6 lllqlio ISil src*n~ì) Ir! nf~cwllnllnlnre tli I:omngnn. 0 ’ ‘I’ilf.10 ciì) lenì) essore VCI’O ; Ina :Illcllc s?ll%n ri(~or~l:wc pli csnmlbi t l i renii rrcwinti e ril~nll~~lnli, mnl~rntlo le pene snvcrissime (op. cil. pay. S 0 t)O), h nnclir. e sol~rat.uf.tn, vero, coti10 tinta itl l)iìl Iuoglii il Cnrrara. clic? simili ljr(,v~,c~tliriirlìli fli j/l.s /w//i noti p0ss0110 costituire. 11b ciostit,iìis~cliio, I’ :t~itl;~~i~~~i~Io OI‘tlinario c generale tlcl ministero l~lbaln, clic non 11;~ di essi il principio operativo, cic4 1’ istantaneo c poco scrup~~loso esercizio del diritto tli guerra, rlie come tale, deve sempre essere un regime affatto trnnsitorio. Deresi notare anrora, che si scnml)iano t,rnl)l)o LTcGlrii0iile i (liversi Iiioliicn1.i tIcIl;\ p~~ii:\lifii 0 SC IIP OOIIIQn(lono yli cllì9l.i ljossilbili, mcnl.rc U cssciizinln il clislinyicrn I n lwn:L sc~rittn nel ctntlif*c dn quclln CIII,~naia tlal gindice, specie col ginrì, c snprnt,uI.t.o cl:1 quella nplilkatn (la.1 cnrcoricre. :\ pnrlc i C\vori al,usiri per molti contlnnilnti, ? nn f;ill~\ clrc ~wlln I)rnI,ic:i ‘0 si ha nfla contratl~lizionc colla legge scrit,tn, COI~IG in Italia, dove la roclnsionc tlivienc in l)ratica pi>1 DEL DIRITTO PENALE. 83 dura dei lavori forza& mentre dovrebbe essere 1’ inverso; oppure non si hanno st,abilimenti analoghi alla logislazionc, come da noi per le case di custodia dei maggiorenni (art. 95 cod. pcn. ) Sc poi, oltre al scntimcnt,o della vendetta, alle trarlizioni storiche, alla dimenticanza delle differenze organiche e psichiche dei vari strati sociali, alla confusione tra leggi eccezionali e regolare ministero punitivo e tra la penalitb teorica e pratica, noi pensiamo alla forza. doll’ abitudine di pensare in un dato modo ed alla maggiore comodità, che offre la COIIvinzionc comune, ~lie basti promulgare un codice pcnalo per avere un rimctlio od impedire un pegginramento delle piagIle sociali, ai)l)iamo abbastanza per spiegfirci come persista sempre qnnsta csagcrnfa fiducin nelle pene, che i fatti sociali e l’osservazione psicologica smentiscono continuamente. Mentre una minima forza basta a produrre effetti grandissimi e costanti, qnantlo essa agisce secondo 1’ inclinazione naturale delle leggi organiche e psichiAf?; ’ ogni prov~f~tlirnrnto sociale invccc, che devii dai seli!iirionli irlflolcl)ili 11cll’ uomo, incontrcra sempre nnn rcsistcnxa contrari:i, che vince alla fine. z Ora la pena va conlro qnest.a legge psicologica, che, anche fnori tlcl crampo criminoso, gli uomini, quando vi B 1’ incentivo tlcl piacere e dc1 guadagno, sono rattenuti dalle irnprcsr! Tppricoloso, solo quando vi h 1’ asso-. Iuta certezza e 1’ imminenza di [in effetto dannoso; 1 Oibhon. - St. ddh accaa. daw i~p. ~0~2. c.3~. xxv. * Beccaria. - Dei delitti e delle pene, 9 2. . 84 1 DEL DttliTO NUOVI ORIZZONTI ma 11011 IO sono punt,n, appena vi sia un I~arlnnro fli probnl)ilit:i favorcvoln. 013~ in fatbo (li pene, lo prol)nbilità rhc non si scnlwn il reato, che non si scolu-n il reo, che siano insufRcienti IC prove, che i yiutlici siano clementi 0 si sl)aglino, che vi sia una grazia, ck. etc. sono presto conrcrtit,e in quasi certczxn di impnnilh, anche per 1’ imprcvitlcnza propria alle classi meno istruite. 14 slntlcnte nnivcr4fnri0, alla Ilisca, nrriscliin se11Kt IIn:1 rnrln gli nllirlli nvntlxi tlclln snn riicsnln, l)rcparnn~lnsi un’ iliniln (li lbrivnxioni ; In tlnnnc di I)ncinn ItInI cwilli~rrnnto, tlivcntnnn nintlri nnclio innlg3tlO i] prricolo inimcnso tlcl t,n.glio ccsarcr~, 13 sprsso nnxi dopo averne gi5 subita una lwimn ol~crnzionc; i minatori 0 gli npcrai dello industrie vc~n~fic~he sfltl:~nn 1‘ esempio terribile dei loro cnmliagni morti 0 coll)ili da malattie inguarilnli. Il Fnyct iii uno stuilio sulla statistica professionale degli nccnsnti in Francia, ~IIrante 20 anni (Jown. rltrs JSCOIT., 1847), notava che la maggiore criminalith specifica 0 prol~orxionnlr? ì! tlnfn dagli nvvncnfi, nof.ai ctl uscieri, che jb111’0 Iin ti iin. piii tltyli altri, prcsenli In putiiziotti minnwinfn clallc Irppi. I+l io, in cllwlln st,nt.iabica tlolln lwna tli morte a lTciKt13, Il0 OssCiVXtO i l fatt0 Olnc~uc1~lc, cllc? yi ì! una serie di notai candannati n morte per reati tli f a l s e , e spesso n I)rcvissimo intwvnllo tli tenipn e nella stcssn cittk ’ Il (*lie riprova ;tttc»ra la rcritit tli ’ I’er es. furono giustiziati nolnl nissime tra loro: fillsnri nlle seguenti ep»chr, vici- 1 11ell’ ottobre, . . . . . . . . IO35 1 n novemlwe . . . . . . . 1mn 1 85 PENALE. quanlo affermano i criminalisti italiani c stranieri, cl10 nfx~icl10 In pcnn di morte hs una rcalc eficaeia intimidativa, pcrch3, come notavano Montesquieu e Ikccaria, gli uomini vi si avvezzano, come a qualunque altra cosa. L’ uomo b sempre uguale a si! stesso, ne sarj certo un codice penale più 0 meno severo, che possa cambiarne le tendenze naturali ed invincibili, quali I’ attrattiva del piacere e sopratutto la speranza continua dell’ impunitk Non solo; ma 1’ cfllcacia durcvolc di un provvedimento qualsiasi, nel campo politico, economico, amministrativo, (5 scrnpre in ragione inversa della sua violenza 0 snl)itaneità. l Orbene la pena h contraria ancllc a quella legge sociologica, perchè, essa altro non E, nella sua intima essenza, che la primitiva reazione della forza contro la forza. Vero b che, specialmente dopo Beccaria, 1’ indirizzo storico del ministero punitivo 6 stato di rendere sempre wwo ZioZcnlfc la reazione sociale contro le azioni criminose; ma ciò non basta: per approfittare della osservazione psicologica c sociologica bisogna invece che d’ ora innanzi 1 nel llovernl~rc. . , . . . . . 10iG 1 z dicemhrc . . . . . . . . 1080 1 B luglio . . . . . . . . , 1083 . 1 * maggio . . . . . . , . 1091 1 I> agosto . . . . . . . . . in95 3 B giugno. . . . . . . . . IO!?8 t 1 B 1 n settembre. . . . . . . . 1189 febbraio . . . . . . . . 1190 l 1 St. Idill, Fragments sophique, mars 1879. inddirs sur le socialisme - Revue philo- aci 1 NUOVI ORIZZONTI l’evoluzione del diritto punilivo sia nel senso di rcndere sempre mvto tli~vll~r. ~~ncstn rcnzinno s o c i a l e . Nota lo Spencer, che se In lotta per l’ esistenza pcrsiste sempre conto legge suprema degli esseri viventi, ciò non significa perì, che essa tlcl~ba sempre manifestarsi nei mocli brutali della umanitti primitiva; che anzi uno degli effelti del progresso sociale si è, che la lotta per 1’ esistenza si faccia sempre meno violcnfn. 1Egu:tlmcnl,c, In lotln per 1’ csistnnzn impcgnntn c:ontinnnttlctltc Ira In soc%(il ctl i tlnlittqucnti, ntixic46 asc!rc:il.arsi sc?t~tlbrc tici iuo(li ,Iritttilivi tlolln forz:t lisiw sociale, tlircl.tntnctttc o~~l~osf~n cotiko In forza lisica intlividuale, dovrB piuttosto cslwitttcrsi con una dinamica intliictta tlclle fbrzc psicolo~iclte. Dc1 d i r i t t o pcnnlc nella societh, si può diro lo stesso che tlcll:~ ctlucnzione nella famiglia, della pctln~cyin nclln scuola. J)iritto penale, educazione, pedagogia si fondarono un tempo sull’ idea di (lomare le passioni umane colla violenza brutale; il bastone rrpnavn sovrano. Poi si comprese che questo otteneva gli effefetti contrari, pcrcht? provoc~nvn In. vinlcnzn 0 .l’ ilw:risin, ctl allora si ttli(.igì) tl’ assai il rigore tlci c:lsl,igIti. Ora sollit~to I)et$ si comincia a vwlcro ~tcll’ ctlucazione c nella pcclnjiogin 1’ utilitk di fondarsi unicamente sul libero gioco delle tendenze e delle leggi psicologiche, coll’ efktctlo pratico di meglio regolare 1’ attivi& individuale. * Allo stesso modo, il magistero pcnalc, per dirla col Roma- l,EI, DIRITTO PENALE. . gnosi, ’ piuttoslo che una dinamica fisica reprimente tlovrb csscrc una dinamica morale prevenicntc, fondata sul libero gioco delle leggi psicologiche e sociologiche. . k un fatto, che la violenza è cattivo rimedio della violenza; chè anzi ne è stimolo continuo. Quando nel medio evo la reazione penale era tosi brutale, le azioni criminose erano altrettanto feroci, e la società si torl.urava in questo circolo vizioso; ed ora, come nota 1’hrdigì~, z nelle classi sociali inferiori 1’ uorno rozzo, cl10 lisa ltiìt slwsso la violenza, 6 anche olTcs0 con maggiore frcqncnza. La minuta cspnricnzn della vita quotidiana, nella fartii~lia, nolla scuola, nelle associazioni, corri0 la storia delle vicotttlc dei popoli; cQi ammaestrano, che, per rendere meno perniciosa 1’ irruzione delle passioni, piìl giova il prenderle di fianco e alla radice, che non 1’ opporsi loro di fronte. Così il perspicace marito, n conservarsi la fctleltk della moglie, conta su ben altro che sugli articoli del codice penale contro i’ adulterio. Narra il Iknl,ltam, che l’avwc, in Ingltillorra, unito il l.rnsporto tloi pnswggicri col servizio postnlc tolse coni1~lctnmcnt.c i rikwli abusivi dei corrieri bevoni, contro cui IC piìi gravi ammende erano riuscite inutili. Alla nettezza urbana giovano certi ripari in luoghi opportuni, dove maggiore U la frequenza di popolo, assai meglio che le multe 0 gli arresti. 11 capo oflicina ot!iene 1‘ assiduità c produzionb maggiore degli operai, piut- atlohre * Reou~ Pllilosophiqwe, 1%~. 2 Spencer, De 1’ eatccatiolr intellectuclle, morale e plrisique, E’aris lSi9, chnp. 111. 87 1 Geneai del diriito penale, 0 920. 2 Morale dei positivisti, pag. 528, Milano 187% 88 1 NUOVI ORIZZONTI tostochè colle multe e coi castiglii, ~011’ interessarli, per una parte anche minima, ai guadagni ottennli. Si ottiene piìi dagli iiotnini col losingnrnc 1’ amor proprio e col solleticarne 1’ interesse, che colle minaccie 0 col comando. E via via. Per cui, nell’ordine sociale, se non aveva torto Itomagnosi di dirct che alle spinte criminoso lAsogna opporre le controspinte penali ; ha tnnpgior ragiono pcrì~ (alli t1ic.c ~IIc. niixif4k~ liit:trsi itl una tlitinniica tloll~ coiiLI,c,si,illt,r? cliwflr~, piova Ibi.ittl:t atlolwtxrsi lw t,oglicro CII iiirlw~liw, iIrtlirctt:lll~clll.~~, l a ‘slcssc sl)intc crimiilosc; contro IC? qnnli, nnn volta nate, inutilmcnlc si o~>pone la pena, che ha una presa così limitata sugli impulsi delittuosi, e che poi, come dice il Ikntham, non viene applicata se non quando b mancata appunto la sua maggiore ei3Icncia di minaccia lcgislativa. ’ Come, nell’ ordine economico, il Minghetti notava clip, mancando il ~~rodotto principale, si ricorre ai succedanei, che possono supplirlo nella so(ldisfazione dei I~isopni nnt,ornli; tosi, ttf~ll’ ortlino giilri<licw, ,1111mncskn1.i tlnll’cs~wriiiixn ctw 111 ljcne ttt:tn(:allo, quasi totnliucnte, allo scopo loro attribuito dalla difcsn sociale, bisogna ricorrcrc ad altri espedienti, che possano sostituirle nella soddisfazione della sociale necessitll dell’ ordine. IY onde il concetto dei wstll~li~i ~KWI/;; c o n qncsta ditkrcnzn per?, che mcntrc nel c a m p o economico i succedanei rcstnnò prodotti secondari e di IlS0 transitorio, nel campo criminale invece i sosti&- 89 DEL DIRITTO PENALE. tivi penali debbono divenire i primi e principali organi di quella funzione sociale dcll’ ordine, a cui le pene serviranno ancora, ma in via secondaria. Fin dove quei provvedimenti potranno spiegare la loro efkacia preventiva, saremo certi che reati non si commetteranno; e in questo senso sono veri sostilzctivi, anzichò coopcralivi delle pene, come un mio critico I~~~cvolo avrebbe invece opinato. 1 Ma siccome noi sapj)inmo cl10 vi ha una legge di saturaziona criminosa, per la q11alo it incvit,nt~ilo in ogni arnlkntr! SOciale un 7ni7ti7,zzciir di dclinqncnza, dovuto ai fattori antropologici e fisici, contro cui nulla 0 ben poco può il legislatore, così per questi le pene saranno ancora 1’ ultimo ed imprescindibile rimedio, per quanto poco vantaggioso, appunto come uno fra i tanti fattori sociali del reato. IN il concetto di questi sostitutivi penali si riassume in ciò: che il legislatore, aMracciand0 1’ andamento dell’ attivith individuale e sociale e scorgendone le origini, lo condizioni, gli effetti, venga a conoscere IC? ICggi [)siCo~O~iCtlC I? soC!iO~O~iChC, POI’ IC quali ren- tlersi padrone di una gran parte dei fattori crimitiosi, e specialmente di quelli sociali, per influire così, in modo indiretto, ma piìt sicuro, sull’andamento della criminalità. Il che poi si riduce a dire, che nelle disposizioni Icgislativc, l)olitiche, economiche, civili, amministrative, penali, dai piii gaudi istituti ai minimi particolari, sia dato atl’bganismo sociale un tale assetto, pel quale l’attività umana sia, in modo continuo 1 Rasregna settimamzle, p.01, VI, n. 140, selt. 1880. 90 I 1 NUOVI ORlZZONTI e indiretto, guidata nelle vie non criminnsc, coll’ offrire libero sfogo alle ener *‘Tic p cd ni biso;:ni intlivi~luali, urtandoli il meno possibile, e scemando le tentazioni e le occasioni di delinquere. Vediamo qualche esempio. 1 . CARDINE EcoNoarlcO. - - Il lib~)o wn~~~2~i0, cvitando piTI facilmente le carestie e il rialzo nnormnlc 1wl ~“‘“ZZO tll!llc cllwnln nliiticiil,n?i, cl10 II:11ltlo s ì tlirolla ill[lllnllzn sili w:ili coi~l.~~o If: lwolbricllk, lbw\.it:llC, meglio del cotlicc? pcnalc, molti disortlìni criminosi ; nwntre l’oi il 9~~r~~cgwZio di certe indnstric, 11011 SO10 accresce le conti,nvvenzioni, ma fomenln altri reati contro la propricth e contro IC persotic; come nvvcnnc in Sicilia, quando pochi anni fa si rcstriiw? la lihcra coltivazione del fabacco. La liO::,*ltì tbi r:,i/.i!/l’,rtif,,7c: ì’, sof.to r~ncslo pitIto (li visln, una vcrn vnlvoln di sicnrczza, che libera il paese tlnpli clcmcnti l’ili torbidi : esempio 1’ Irland+ nclln qnnlc il ribasso della dolinquenaa si trovò causato appunto, in gran parte, dal1’ al)bon(lantn cmigrazionc tloi lil~crnbi dal car(:crc, Cl10 nsccntlc al 40 O/“. ’ I l c~o~it.rnl)lrnlitlo, cha rcsistc per secoli alle pcno piìl feroci, come il taglio tlclla mano e la morte, 2 ed ora alle carceri ed alle l~crscwzioni dei doganieri, che non risparmiano le fucilate, scomIo tlclk: laparo d’ nn tratto dinanzi al ~“z?“:lJ~ia~M~lI nvcvn tlnnqnc ragione Adamo Smitli, 1’if/;’ ChJ!/“““li: mm. 1877, pag. 39. - Lbltrani-Scalia, Rif. pe1 Rit-. di discipl. nircnt. *‘sg. 19-1. 1 Tissot - Intmd. philos. d l’&tude du dv. @al, iiv. 1, c. 2. n. 6. DEL DIRITTO PENALE. 91 quando chiatnava <I le’gge contraria a tutti i principii di giustizia qnella che sancisce il contrabbando, dopo averne creata la tentazione e col crescere di questa, ne aumenta la pena; ’ » contro Geremia Bentham, che invece, pnrtcndo dall’ idea che la pena dehba farsi tcmere piìi che il delitto non si faccia desiderare, sosteneva le pene severe per il contrabbando. p Il sistei~a IriZmtrcrio, che colpkca cespiti manifesti di ricchezza 0 sia proporzionato roaltnc?rrto ai gnallagni del conlriINentC, tlocimcr2 qncllc frolli sistcmalichc, che lc pene non valgono -ad impcdirc, ed cviterk quel fiscalismo esagerato ed empirico, che è fomite continuo di resistenze alla forza pubblica., di oltraggi ecc. La pcrep”zione rlcllr: inq,ostr: sopprimerà in gran parte le espropriazioni forzate ch(3, secondo una rwente statistica ufkiale, giunsero in Italia, dal 1871 al 1877, alla cifra di 45,OG1, sviluppando così molti fomiti di reati; esempio, i disordini in alcune provincie d’Italia per l’esazione di corte irnposte, e le sanguinose e periodiche agitazioni dell’ Irlanda, a causa della questione fondiaria. Le «)~wc 7~uObZichc, nelle cyoche di carestia, procurando lavoro ‘agli indigenti, evitano 1’ aumento dei reati contro le propriet&, le persone e l’ ordine pubblico, purchb non si facciano troppo aspettare. 3 Lo 1 Riocherzn delle nasimi, Iill. V, cap. 2. * ThCorie d e s pcincs, liv. 1, CII. V . a Una prova eloquente ei ebbe in Francia nel 1853-54-55, nella fluaie epocn, malgrado In crisi ‘ngrieola, non si elhe a deplorare 1’aumento cast enorme di reati contro le proprifd, come era stato specialmefite nel 1847, appunto per il lavoro procurato a tempo e eu larga scala agli indigenli, dal Governo previdente. 02 1 NUOVI ORIZZONTI sulla~ fXdwicnoi0~N (: sdln wwlitn rlrll’ nlcotrl sarebl~cro molto l,iìl provviflc tlcllo tasse sul sale C sul macirmto, che immiseriscono sempre pih lc classi piìr povere c piìi detiite al tlolilto; c sn~~Ahcro migliori delle esagerate imposte sui fablwicnti, che concorren(lo a rincarare gli nflltli cli casa, costringono lo hmiglio povere ad u11 n~glomero eccessivo, foutc di tante immornlifk e reati. 1 tasse cin le cifre tlcll’ alcool, dai reati e tloi suIc~11II prcsclltano un desolnt~te accortlo. Il consatno intlivitluale tlcl vino, nella Francia intera, calcolato 8 62 litri annui nel lSC0, sorpassava pih i 100 lilri Ilcl 180, ed a l’ari@ cla 110 litri nel- ISI%:jO ì, ginut,o n 217 11~1 lS72; e 1’ alcool (15 1111 numeiito anclio innggiorc, poicIlE. in tutta la Frnticia, tlnl co1lsut110 it~tlivi~lualo tli litri 0,0:3 nel IS29 si giungeva a 3,21 nel 1572, COI1 proporzioni anche maggiori per alcuno citth. ’ Ohcnc i reati (crimini e delilti) aumentarono in lhncia dal ISOG al 1875 come da 100 a 313; ed i suicidii, dal 1SYi al 1575, COIIIC da 100 n ‘417. Non solo; ma io ho dimostrato, con nnn speciale tavola grulkqJ come dal 1849 al 1SX vi sia in Prnncin uua costante DEL 1)IRITTC.l 03 PENALE. concordanza nei rialzi e ribassi degli affari per omiciflii semplici e ferire volontarie, giudicati dalle Assise e dai Tribunali, colla maggiore 0 minore produzione annua del vino. Non solo; mn ho trovato che, menthe i reati contko IC persone, calano rapidamente dopo l’agosto fìno al dicembre, le ferite e percosse gravi, invccc, mostrano una recrudescenza seusibilissima nel novcml)re, epoca vicina alla vendemmia ed ai vini nuovi; e nol.isi Clio? si tratta di sole ferite gravi, giudicat,e dalle hssisc, c nnn di quei ferimenti giudicati dai Tribunali, che sono anche i più frequenti risultati delle risse in osterie. IIp stabilito, pio+, in modo positivo, c, credo, per In prima volta, la mutua dipendenza di due fcnomeni, reati e vino, in apparenza così disparati. 1 h naturale quindi che, da quant,i non ignorano 1’ effct,to deleterio dell’ alcool suil organismo animale ctl umano, 0 si preoccupano dello nlili riforme sociali, sì invochi 1’ aurnento delle tasse sulle bevande alcooliche e la ditninuzionc su quelle piìl igieniche, la birra ed il cafK?; 1x limitazione rigorosa alla licenza per le ostcrii!; 2 In facilitazione degli spacci di thE c di caffb; 1’ aumento di responsabilità civile dogli osti, come in 1 Nel Jomwnt de la socieh? n i e r ha pul>tlliruto boirsons u n inlereaswle alcoolipcs, xioue per dip~rlimnnli d i Rtlicillii di p~zin reswnfr< c Ji i n F r a n c i a , del c011su1no procossi yr * 1.~ perniciosa Ludes dal punto di vistn sociale di v i n o e nlcool on1 nli- a l c o o l i c h e , di m o r t i acci(lentali, ul,hriachesaR. tra il cowwno liba-l<l il di 6 tavole, in cui ei confronta la distrihw per ecccvo d i her-nnrle cwl’ronto, (1878) l a v o r o Sur la consowtmation in cui tratta la qwslione e medico. 15 lo lIa corrrdntu nwr(> de slatislipe de Paris delle V i mnncn. quindi l’:tIttv ibltrdi vino ed alcool e la varia criminalilA. osterie inaugurata qualche tempo fa in Italia 8, sotto quealo riguardo, una nuova prova che, se B molto facile divenire uomini di Governo b altrettanto difficile essere uomini di Stato. 0-1 1 NIJOVI OIIIZZONTI America; 1’ espnlsionc dalle societh operaie dei soci ubhrinconi; la tliKttsion0 tlr4 divertimenti igienici a buon tnercat,o; la vigilanza snllo adnlt,crnzioni del vino; le soniet5 tli tcmpcranzn ttn 110’ men0 arcadiche; l’abolizione dcll’ uso di pnyare gli operai in una sola volta, alla vigilin della tlotttcnicn; c via via. Ilanno lwciò fatto opera di vero patriottismo i rlcpntati professori Spwino, Lttzxat.ti, Nocito, i qttnli, dopo 1’ atbl~i~tc p~~~pn~n~~fln tlnl l,0tnlwOs«, ’ hanno r~~c~lnittnl.0 :\I 110slro I’nrlatt~c~~to (ln~lio 0 tlic~ctnln~0 1850) dei lbrovyrtliinCttt,i Iìnanzinri cottlro l’trl(~«o/is/,lo, clt0 ragliamo sperare siano ;~tf.ttai.i, per il bene tlcllc classi lwvcre e di tntta la società. 1,’ America dc1 Nord, I’ Ioghiltwr:t, la Svezia e Norvegia, la Francia, il Iklgio 0 1’ Olantla ? Itanno gi$ tucssi in lwnticn cndesli provvOtlitncnli, spacialtncnte lo tnssc di produzionn, cirrolnzione c consumo, ch0 tlnnno larghissimi Itcncilzi al pnhltlico erario. ’ La l?rancia anzi, per iniziativa dello illuslt~c TcoAlo ROttssel, faceva scnx altro un vero dclitto dell’ ubltriacltc?zza manifesta, colla legge 23 gentini0 ISi:<, (*II~ l)cr nltim t i n t i sotnbrn OssOrO cli vera ttltlifk ìS lwrb sotnprc tln ricortlnrsi, per qnnnl,o dolo- DEL I)JIIITTO PENALE. 95 roso, cha, per CS.. in Francia, l’abnso dell’ alcool cresce continuamente, malgrado lc onortni imposte, che si rnfltloppiaronO d’ un colpo solo, colle leggi 8 luglio 0 1 sclteml,rc 1871 e 25 febbraio e 26 marzo 1812. L’ aumento dei salari, e sopratntto l’ingannevole vigoria prodotta in sulle pritne dalle bevande spiritose, unitc alla poca agiatezza ed all’abitudine inveterata, sono cattsc troppo potenti percltè gli Operai si ratten&ytt1o cln qwsto tl:l$y?llO; CII appunto pw rlttcst0, ncssuna Icggo rcprossivn potr5. ostaro a queste inclinazioni naturali, clto si possono ttttt’ al piìi indirizzare al tncno malo coi provvc~lirnenti indiretti sopra accettnati. D’altra parte però, se ‘si pensa che il vizio del1’ ttlAtrincltozza ahilttnlc, tanto diffuso nel medio evo tra i IlOlJih etl i l)orghcsi, come mostrano IC leggi di qnci tempi, si ì, reso 8 pot« a poco, in quelle classi, tnolto meno frequente, resta a sperare che la variazione slessa delle condizioni economiche, intellettuali e morali delle classi Operaie, varrà, col processo del tempo, a mitigare quella piaga terribile dell’ aleooIisftto, clto non si pttb mctlicarc ali’ itnprovviso. Scytitando il n0str0 novero dei sostitutivi penali, la soslilwionc della mom3t4 metallica alla carta moncta!a decimerà i reati di falso nummario, che pur twistono al maximum dei lavori forzati, perché! alla mayyinr parte dni ciMadini ricscc piU facile conoscere una tnoncla falsa che un biglietto contraratto. 1 II 1 ICccone nna prova t.loqwnt~. 1 rei di falso in monete, cedole, ecc. che sono il O,O!f O/u di tntti i condannati in Francia ed il $04 % nel Belgio, sono invece il 0,4 o/. in Italia, per In maggiore diffusione della carta moneta. 1 NUOVI !lCi ou~n,nacrcio !uo77etnrio ORliZON’lY c rlci DIIL DIRITTO PENALE. ~wtnlli pcziosi indllirh, assai piìi delle pelte, sull’ numcnto 0 decremento clclle usure, come sperimentò In Spngnn dopo lo conquiste in America; l c come si riprova colla storia delle peno mctlioc~nli, cl10 no11 impO~lironn 1’ nsnrn, sempre ripullullante sotto lo forme di anatocismo, mostra, contratto trino ecc. D’ all.13 pwtc colla .wwsibti tlcyli i71I~~~~~*.s,si ns.s~~,f~nolj ni lilidi d i wutlitn ptlhlicn, s i farnnno rilllliro i rnl)itnli vorsf~ il commcwio 0 1’ itldudrin, ~w0~cnci~tlo così i ninlti tlclitti di I)nncnrotln, ~rwlc, f:ilso, (*li0 sono, in lwlc, la conscgacnxn nwcssnrin della loro anemia. Gli sbl@?ili ~wopw;io~zttli ai 1)isoyii dei pubblici fniizionnri ed alle condizioni economiche generali, osteranno alle concussioni, corruzioni, sottrazioni, doval in rnnssirnn pnrtc, lbiìl 0 meno dirct~tanienlcy a l l e rislrettezzc economiche. L’c.slcsw ?M~ili/ti, IC sl)vrr7c /iTta~w/C, IC /i!i7YWic: cco7wl~~icI~c, i l~~r~~~*flys, 1’ infittirsi tlcllc Iwy~flc, come nota il Lombroso, spengono le nssocinzinni di malfattori 0 le bardo criminose, prevenenllo altresì le grassazioni cd i fudi v i o l e n t i . I,n fli.s/,,il,ir~iilic~ fli Icylo, durnntc 1’ inverno, 110llc misorc I~wgnl.c, fu spcrimnntntn tlnl Cnrtlonc, procuratore del re n Ikrgamo, come ostkwolo ai furti campestri, assai ljiìr clTlcacc elci carabinieri 0 tlcl cnrccrc. I;ì c o s ì I n firlìl,rictr;io~w d i cose c vie l7ollllr’nfI, l a soyJ’l’csmitpit’, In cstcsn i/llli,lillc6;iollc! k~ic8lli* rlc,ì ,rh,~lli ~~~*‘~~*cu~ono. inolto meglio delle gunrtllc (Il 1 ’ . a., 10 grxsnzioni, i l’urti, il tlinnrit,c~ijiolismo, le ricettazioni dolose. Molti furti sarebbero impediti, se 1 Mou(esquieu. - Esprit des Zois, cb. 6, lir. XXII. 07 tutte le case in città fossero fabbricate in modo, che per entrare negli appartakncnti si dovesse passare attraverso il cnnwino del por2inaio; c se, ad cs., i cuwbia7:nZulc smettessero 1’ inulile abitudine di mettere in mostra tante monete, che, nello grandi ciltll, 1? causa non infrequente di attentati criminosi, perchè 1’ occasione fa 1’ uomo ladro. L’ abitudine I)olognesc delle c&nc di sicurCzza alle porte degli appartamenti b un controstimolo potente alle rapine od ai furti. La invigilnta codruuhw IIqli skibilimcnbi imlttsh*inli, insieme alla limitazione di orario pel Zwuoro rlci fhciulli, puì~ essere un freno agli aMentati al pudore, che resistono invece ai lavori forzati. Lo cCksc di operai a hon mcrcato, come quelle del scnxtorc Ilossi a Schio, IC SOci& r:oopvlil:c C cl i ?ILdzw wcco~‘.s», 10 cn.ssc di pr(:vifknaa 0 per’ la vecchiaia, IC Cusc p e r gli ilt?;ctli& tlcl I C Oanchc p0pokwi 0 d i rispwmio, i comiluli di hcficenza, che diano sovvenzioni, sopratutto sotto forma di lavoro, 1 faranno scomparire, assai meglio dei codici penali, molti reati contro le proprietà e contro IC persone. lauwo, 11. ORDINE POL ITICO. - h frenare i ‘reati politici, i regicidii, le ribellioni, lo cospirazioni, la guerra Rivista L IA « soslirnlivi Pende d e l l u g l i o l?W, rnccomnndava agli stwliosi petrali, Questa nsaocinsio~k2, * l a Philndelpltia fondala recnntemfwle, g:~horldnggio e la mnnrlicitil, mosillr di stnbilire strare detkrminnrdone scot~sidernte ed xhusive; curezza si propone di ridurre il vale cause; di imprlire che tutto ci<> maggiore alla le ele- di impedire l’impostura dei mendicanti; il lavoro come base di ogni opera caritalevole; appunto, dei Society fiw ovganisf,?,g oharity. per dimo- che tende a diminuire la miseria, reca si- Iwoprietb. 98 1 NUOVI ORIZZONTI civile, dove nulla giova la repressione punitiva, od anche la empirica prcvcnziono di polizia, tutto può un goccrno mwiondc e veramente liberale. Ne b esempio eloquente 1’ Italia, che, durante il dominio straniero, malgrado lo spionaggio, le forche c la galera, era continuamen te sconvolta dagli attentati politici di ogni sorta, che scomparvero invece, quasi per effetto magico, al solo riacquisto della nazionale indipendenza. Lc condizioni otlicrnc dclln Ibussia, dove, nulla apprcndendo dalla storia c dal]’ espcricnza quotidiana, si prcferisce il sistema del rigorismo e delle persecuzioni a quello delle riforme liberali, ammaestrano ancora, che ad evitare gli eccessi criminosi delle sette, dell’ internazionalismo, del nichilismo, e ad impedire i cosiddetti reati di stampa, che pur rcsistettcro ai roghi dc1 medio evo, assai meglio dc1112 pcnc, che anzi g-cttano olio sul fuoco trasformando in martiri i delinquenti, può servire la 21kxn EiOo*tti di opinioni, che procura alla societh uno sfogo meno violento ed un equilibrio meno instabile. E tuttavia i governanti non sanno trovare altro rimedio allo scttc anarchichc cd agli nttcntati criminosi, SC non la scvcrith dcllc pone 0 lo stato tl’ nsscdio. 1,’ crholiziom tlclle nailiwic merccnnric ha soppresso moltissimi furti, grassazioni, omicidii. Il i rispetto alle leggi, meglio che coi carabinieri e le carceri, si diffonde nei cittadini colI’ esempio dato anzitutto dai pirl. altolocati c dalle autorith stesse, che prime mettano in pratica il 7~isyctto ai tli&tli incliuitlutrli 0 socinbi; esempio 1’ Inghilterra. E che cosa può fare un codice penale contro le frocli elettorali? Unico rimedio 6 una buona vi/iwma ckttoralc, che mcttcn- DEL DIRITTO 8 PENALE. 99 dosi in armonia coi bisogni e colle tendenze del paese, prevenga, anzichb provocare, i disordini materiali e morali. Infine quella caterva di reati, che proviene dagli insoddisfatti bisogni e dalla disconosciuta indole particolare dello varie parti di un paese, diverse per clima, razza, tradizioni, lingua, costumi, interessi, si eviterà in gran parte abbandonando la smania metafisica della simnzctriu polibica ed adattando leggi ed istituzioni alla spccialc konomia dei singpli nuclei. l 111. O R D I N E S C I E N T I F I C O - Se la civiltà porta nuovi mezzi di delinquenza, come le armi da fuoco, la stampa, la litografia, i nuovi veleni, la dinamite, l’clettricith; la scienza stessa, tosto 0 tardi, ne procura un antidot.0, molto pii\ eficacc della reprcssiona penalo. La slcqm stessa, la fi)l~yjr~t/Ìn fbci carcc~Wbi, il lclcgru/& le firrouie danno potente aiuto ai cittadini onesti, 1 medici 9zccrosco@ c tossicologi prevengono i veneficii, che sarebbero forse favoriti clalla cremazione; mentre poi 1’ esperienza ha gi5 mostrato, che la SCOperla e la dillksione dell’n~~~~c~chio di Mwsh ha reso assai meno frequenti gli avvelenamenti per arsenico, che prima eranò tanto numerosi. ’ L’ esercizio della ~Itcrlici~zfl per parte dello donne, torr& molte occasioni di reati contro i buoni costumi e la famiglia. La Zi1 II GUWW~ sostiene pure, che il sottoporre le diverse provincie ad 111)’ identica Iqge penale B ingiusto ed inutile. (Zineamenli di pvalica kgidorina pmale, pag. 393. Torino 1874). 2 Il Carriera (Pmyamma, § 1184 n. 1) nota. che i veneficii furono tanto diradati dai progressi della chimica, che diminuirono le speranze 4’ impunith, anziche dalla severith dei supplizi. 1 0 0 1 NUOVI bern clisczcssione delle idee, offuscando la falsa aureola di certe teorie seduttrici, ne previene gli inconvenienti assai meglio dei processi $1 0 meno scandalosi. La pirateria, non domata dalle pene medioevali, scompare al t,occo magico del wtpow qqdicnto dln ??fzl:iyzziow. La diffusione ed applicazione delle iricc di ~1faZlh~~s saranno eccellente rimedio contro molti infanticidii 0 procurati aborti. La scoperta di chiari e semplici wtorii tli co~2labilit4 rcntlo assai meno frequenti le nppropriazioni intlcbito, le frodi, le sottrazioni, ecc. che sono favorite invece dai sistemi intricati. i IV. ORDINE LEGISLATIVO ED AMMINISTRATIVO. Una provvida ZcgisZnuiom3 tcstn~~2c~2la~*in cvitn meglio del codice penale certi omicitlii suggeriti dal dcsi~lnrio deh’ eredith: esempio, la Francia colle polveri di successione. Opportune disposizioni sulla maggiore fncilith dc1 co12smso pdcn20 alle nozze dei figli, come notava I’ IIerschel, * per quei paesi ove occorra il consenso di entrambi i genitori; 0 SU1 riconoscimc~2to dci figli ~tntmnli, come nota il Tissot, 3 c wlla. riceraz tldkz prrtcvwitd sono Ccccllenli nnt.itloti contro i concubinati, gli infanticidii, i procurati aborti; i ratti, gli attentati al pudore ed alle famiglie; al quale proposito, il Dentliatn diceva che il concubinato tollerato 0 rcgolnto dalle ’ Am~llnciarono recentemente i giornali, che il cassiere di una casa ha potuto commettere sotlrnzioni per precchi anni di seguito, soltanto in grazia delle complicw,ioni nei registri di contabilit8. Rotschilrl e TItEorie (Ii des probnbilitC.r, ~lellx 11. edin. d e l l a 3 I+rtrod. Physique soci& leggi civili, sarebbe meno dannoso di quello che le leggi non riconoscono e pure non valgono ad impedire. ’ La poca dispendiosità e fucilitci delle ,catue civili previene i reati contro 1’ ordine pubblico, le persone e le proprietà, come statisticamente dimostrò lo Zincone * e come avevano già osservato il De Candolle” ed il Dovio; ’ il quale spiega appunto la inferiorità dei Romani nel diritto penale colla eccellenza insuperata del loro diritto civile; giacche dice Filangeri, non si brandisce il pugnale quando si puh impugnare facilmente la spada della giustizia; il che ci prova una gran parte dei casi di brigantaggio, provocati appunto dalla diniegata giustizia. 5 Le leggi commerciali sulla responsabilita civile degli amministratori, ’ sulla procedura dei fallimenti, sulle riabilitazioni, oppure le Dorse industriali di informazione e vigilanza, proposte dal Ferrario,’ eviteranno meglio dei lavori forzati le bancherotte fraudolente. L’ aboliaio9te del lotto pzcbblico evidentemente spegnerebbe molti reati, che da esso lume 1 Trctitds dc lqyislat., Par. IV, ch. V. e Carrara, IV, op. 10. 2 JkIl’ numento dei reati, Il. ediz. Caserta 18i2. 3 Srcr la stati& des ddlits, 1830. 4 Saggio critico sul dir. pev. h ì’ Ci. dts dr. penai., Park 1574. 11. edia. Opuscoli, Vo- Napoli 1877. 6 Il Csrle. nella su;: opera magistrale, La aita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale, (‘Forino 1880, pag. 237), fa notare, come nelle legislnzioni germaniche drl Medio Evo avee.sero una grande prevalenza le disposizioni penali. @lesto carattere storico oltreche col predominio del concetto di ivdividtcalitd, cui ricorre acutamente il Carle, wmhra x me, che possa mettersi anche a raffronto della imperfezione r.el diritto civile * quei popoli. 8 Filangeri. - fhénza della Qwtelet. 101 DEL DIRITTO PENALE. ORIZZONTI 7 1 Fallimenti, Milano 1879. legislnrione, lib. IJ. cap. 24. . 102 1 NUOVI ORIZZONTI vengono foinentati, con10 appropriazioni indebite, frodi (esempio il processo Dc Mattia), furti ed anche omicidii, sevizie, ferite, come avviene nel Napoletano per la superstizione degli imposti sortilegi e profezie. Egualmente 1 ’ nòo/i:iom della ymylicc naziouale, la vigilanza sulle fidh*ichc rl’ cwmi possono toglicrc molte occasioni di reati. 1 giuri tl’ onore, riconosciuti legalmente ed incoraggiati, possono ostare ai dtielli, IllOltO meglio che l o pcnc pi6 0 m e n o ridicole. ’ 11 * Nel novembre IS,90 un ufliciale, re0 di omicidio in duello, fu COIld~lI~tl~to a ii mwi di esilio a . . . . I’isloia. Ih~vero, che snrebh piri serio il n«u punire ndditittura; ne i duelli numeuterebbero per questo. Ihfn ricorJ:~w In slorin. Il du~l111 che mnlgrndo IR pena di mortp, IR torlurn e gli editti drncouiaui di Carlo IS, Enrico IV, I,nigi X111 e SIV in Francia, tanto imperversava nei secoli scorsi, ora che IR pene RWIO di tauto diminuite, è relativameote scomparso dalla civile Europa e~l 6 quasi ignoto RII’ Inghilterra, per solo eITetto della puhhlica opinione. IC COSI nella Frnnria odierna il duello, n<~ cresce a dismisura quando il giuri Io Iascia impunito, nii scema quando, per putiirIo, la giurisprudenza nel silenzio del codice, lo parilìca nullameno che agli omicidii volontnrii. DEL DIRIT’?O PENALE. 103 notariato bene regolato si oppone ai falsi in documenti ed alle frodi. Gli u@i di anuya/k, come nota Ellero, ’ fecero quasi scomparire i falsi personali, le sostituzioni e soppressioni d’ infante, già tanto numerose nel medio evo. 1 brefotrofi, gli orfanotrofi, le rtcole possono salvarci da molti infanticidii, esposizioni d’infanti, procurati aborti, che resistono alle pene piiì severe.” Nota il Carrara, 3 che col lwocesso accusatorio c pubblico si impediscono in massima parte le calunnie c IC false denunzie. Impedendo 1’ agglomero dei carcerati ed abolendo o trasformando radicalmente i pretesi rimedi tlclh sorwytinnza, a~~~~n~~~tiZio~~e, domicilio eoatlo ; ’ togliendo il doloroso assurdo, che il carcere sembrerebbe il dire: non sono puniti i duelli, dichiarati inevitabili da un giurt d’ onore. Quanto ngli altri, tolta ogni pena deteutiva, che ripugna ai giurati ed ai giudici, aggravare, fors’anche pi0 che negli ultimi Progetti, Ie pene pecuniarie. CfiacchB, se aveva ragione il Consiglio degli Avvocati di Campobasso (Osservaa. e Parwi sul libro 11 del Progetto, Roma 18i9, pag. 315), di dire che x i bravi e denarosi si burlano della legge sol per&& possono pagare la multa p, quando questa non superi le 1000 lire come nel codice vigente; cos1 non accadrebbe invece, per i duelli non dichiarati inevitabili dai giuri d’onore e pagnlGli con una mul1.a assai l’ih rilevanln. Il duello poi, favorito COLI quella impunitk condizionata, diverrebbe, nlln SUII vol~n un wstitutiuo per Rcemare il numero delle risse e degli agguati per veudelta, che troppo spesseggiano in alcune provincie. * 01>i~scoZi criminali, pag. G2 c 77, Bologna 1874. 2 I? assai discussa ora, in Francia, la questione del ristabilimento delle ruote per ostare all’aumento continuo di infanticidii. Ne trattarono ampiamente, fra gli altri, gli Annales de d&nographic internationale (Tomo Il) e Semichon, liistoire des enf&tts abandonnes, Paris 1880; che tl& pure una bibliografia della queslione. 3 Opuscoli, vol. IV. pag. 291. 4 Il Congresso giuridico, tenuto nel settembre 1880 a Torino, non ha proposto nulla di pratico contro gli inconveuienti dell’ammonizione. Vedi . 104 I.NUOVl ORIZZONTI sia preferibile, per cnmodit$ cd alimenti, alla soffitba del1 operaio onesto od alla capanna dell’ agricoltore; aggiungendo i J~~r~?if,w~~~i chmimdi 0 gli Stddimenti &x$i i7m~wggibiZi, si diminuirebbe il numero dei reati, cl10 spesso si commettono per aver ricovero in carcere 0 in seguito alle abusive assoluzioni, imposte da errati sistemi di procedura cd amministrazione carceraria. V. O~WIKI~ I~I~I,I~;IOSO. -- IA storia ne nttcsta clln, rn111n 1111.2 corrol.ln. rclihionc 1~16 fomcninrc I n c~rinlilinlil.ll, csciiilbio i Iwcnnnli i n Ilonia nnticn, lo tnri(Tc ;~poslolic~lic nictliocvnli per 1’ assoluzione (14 tlclitti, ’ ~lurnte lìno a poco tempo fa, e le s&tc religiose clclln Russia e 11cll’ America odierne; può invccc niia religione indirizzata al benessere generale c non di nna sétta, essere ostacolo ai reati, come furono IC prediche del Savonarola a Firenze, quelle del padre Rlatliiew in Irlanda. Il rliz~iclo tlcllc p~~~ssio~zi fuori di chiesa, oitrcchò sancisce il rispetto alle credcnxo di tutti, impedisce disordini e risse. La so~~pwsk~~~c: fk:i fsoff f-fvfli folsc! 1111 jirnve fomite tli attcn(.ati a l ‘ptlorc C! (li rllciitlic~il:I, clif! :il(riincn(~i Ie lwne noI1 nvnvnnn iriipylito. IA minore s~17~I~wsiki tl(Y/f: f~hifw: ovidcntcmentc toglie 1111 grnn(lo incentivo n molti li1rl.i di ogget,1i preziosi. L’ nboliziom tlci pclkylr~iuflggi n ccrf.i ssntnarii iinptlisc~ molti reati contro il buon costnme, IC persone c le proprietà. 11 mat~~immio dc- c, I ;’ l3EL DJRITTO t PENALE. 105 $i____ ecclesiastici cviterclJhe ,. molti __ <_._infanticidii - . ..“.-.dprocurati aborti, adul terii, attentati al pudore. ~_ _..-. VI. ORDINE FAMIGLIARE. - L’ antmiss@e det il 9?zatri)i20& tli certi inapicgati civili e militari, costretti al celibato; la precetkxza del mabimonio cioiZe alle cerimonie religiose; 1’ abolizione dei fi&xzo~wwssi e maggioraschi, impedirebbero molti reati di bigamia, adulterio, concubinato, infanticidii, omicidii e ferite C-W*. Ne sono cscmpii i recent2i processi per..--UXOrici(lio I:atl(ln, I,nnxi-Conl,rn, e quello tlol Cullino a TOrino, clic confessava essere stato spinto ad nccidero la moplic dalla non 0ttonut.a separazione conjugale. La p~*oiòisio~w r~cllc ~?oz;c a certe persone, diminuirebbe la schiatta dei tlelinqnenti, coli’ impedire, per quanto possihilc, la funesta eredità delle malattie e del delitto. Un vppo~~t2tno orcli~zu~lte~xto del ~n&y-lriciq,. 1 B rimedio cfIicacissim0 per gli infanticidii, procurati aborli, stupri ed oltraggi al pudore; esempio 1’ Inghilterra, le esperienze di Pio V, che doveva revocare la : proilkione del meretricio 2 e della regina d’ Unghe’ ria, clic tlovctbo imitarlo. n VII. O~~OINR mmx~~vo. - i3 provato che la matcrialc istruzione alfabetica, pur recando qnalcho beneficio colI’ imperliro certe frodi grossolane, col diffonrlero la cognizione dc110 leggi, in complesso perì, ’ Cosi sostirne il-Pessina, citato da Rrnsn, Preg. di cod. peri. daliftcsc, ~ny;. (VetIi appendice ~4). - C o n s i d e r a z i o n i sul d i v o r z i o , T o r i n o 1880. CI,XXV, 13010~1~~ 1873. * Ikrtetti. :( JbstJum. - Oemwes, Tom. Ill. p. IV. ch. V. ‘.h i’ 10G 1 NUOVI ORIZZONTI non fa che aggiungero nuove armi al delitto; quando pure le scuole poco sorvegliate, sopratutto quelle non laiche, non siano esse stesse fomite di attentati al pudore ecc. ti necessario dunque aggiungere quegli insegnamenti morali, che provengono, non dall’ arido corredo di vuote massime, campate in aria, ma dalla potente scuola dell’ esempio altrui: in ogni classe sociale, dai sommi reggitori nll’ull.imo pedagogo; in ogni istitrizionc, tlnl govwno o flnlla stnmpn, dalla cnl.tctlrn 0 dal pergmno, 1131 teatro c tlnllo publ~lichc fcsln; cornc ad C S . , 1‘ ahli~io~lc di cm% spclltrcoZi nlroci elle infcrociscono gli animi, le cnc’cic dei tori, i combattimenti dei galli, le corse dei barberi ecc. Inoltre 1’ iutZiviw:o spt-imcft tdc della yAzg0yin, seguendo le lc&i psicologiche ed organiche, metterh gli uomini in migliori condizioni di lotta per 1’ esistenza, c torrh così la sor\ gente di molti eccessi criminosi, dovuti spesso alla dia scordanza tra 1’ educazione spiritualistica e la vita reale. E @over& miglioraro la sorle miscwinia dei / wwst)-j. rii SCUOICI, che dovendo lottare colla malesnada farncs tlon lx~~~no tlctlicnisi in tnwlo proficun nll’ctlucnzinuc l~olwlnrc~ cli wi sono gli 0l~linl.i pionicri. A questa contribuisco 1’ csct~:ilo ~tn:iot~alc e l’aòolizioitc di wolle /ksic, che sono occasione continua di molli reati per 1’ n@omero e la baldoria delle popolazioni, allo quali potrchbcrsi sostitnirc, come propone il Lombroso, fliro~li~~wti igic~~ic*i D ~iwtnsfici, che servono a svilnppnro In ~n~linrtlin c con essa la fermezza del carat,t,crc c la resistenza nll’ nvvcrsa fortuna; i bapti ~~~/l)l~lici, pcrchc\ i reati contro le persone sono piìi frcqncnti nei climi, noi mesi c negli anni phì caldi; c DEL DIRITTO PENALE. 107 finalmente i tealri, invitandovi col prezzo quasi-gratuito le classi popolane. ’ E molte cause di reati si sofi i focherebbero in germe, curando meglio 1’ e&xaziorte _ :l .._. M?‘in/iinzin, colle SCUOIO dei fanciulli poveri e le coj Ionie agricole, al]’ uso inglese ed americano (ragged i sc~~ools, incltlst~*inl scl~oob) e anzi&& aspettare, che-‘;1 i male sia fatto gigante, per poi ricorrere all’ inutile \ provvedimento della penalità. Così torrebbe una gran i parte di quei romiti criminosi 1’ impedire la funesta j scuola del clclitto col rcndero tlilkilc, mcdianto im’ poste, cauzioni ecc., IC pOòlicazioi2i disottesle, i giornali che si occupano dei soli reati, che pur si permettono in omaggio all’ idea metafisica e meno seria della libertj, salvo poi a mandare in carcere i gerenti responsabili, quando il male F già fatto. Così le aule della giustizia dovrebbero essere occasione meno frequente di spettacoli aperti, tanto alle classi più elevate, che accorrono alle Corti d’Assise come i Romani della decadenza si affollavano ai circhi imperiali, quanto ai minorenni ed allo persone sospette, che vi apprendono i modi tli cornrnotf.cre piìl sicurnrncnlo i reati, cr1 ai quali invccc si dovrebt~c intcrdirc 1’ ingresso ai tribunali. Per questo sono da lodarsi, almeno per la buona 1 11 D’ Argenson (Mdmoires de Polke, tom. III, pag. 312) dice,che vi erano pib dissolutezse e delitti, a Parigi, nei 15 gioivi di l’aequa, coi teatri chiusi, che dnrante i 4 mesi in cui i teatri erano aperti. 13 dalle statistiche italiane del IS?!), illustrate dal Curcio, si rileva che i reati contro le persone, specialmente d’impeto, e contro l’ordine puhhlico danno uu aumento proporzioI~aIe nei giorni festivi, in confronto a quelli non festivi. 2 Lomhaao. - L’Uomo delinquente, 11 etlia. cap. 18. - Comptc* rendus du CongrCs phit. dd Stohholm, 1878. 108 1 NUOVI ORIZZONTI intenzione, le circolari ministeriali che ‘cercano porvi riparo, come ad es., quelle tlell’ on. Varb; nel Gelgio, infatti, al dire di Fleury, 1 1’ aver soppresso i posti distinti nei tribunali e nelle assise ha diminuito cl’ assai il numero dei frequentatori di ceto elevato. Sopratutto poi giovcrebbc all’educazione popolare, qnale reagente del delitto, il togliere la falsa aureola, che pur troppo circonda il vizio ed il delitto, anche talvolta per opera degli slcssi rc~gitori ; 0 qui tlold~inrno nl~l~nnlo ricordare con i~anininrico, che nei nostri musei, accanLo alle armi dei martiri doll’ indipentlcnza, un ministro fece mettere le armi del capobrigante Siinardi. Gli esempi ora accennati, e che si potrel~l~cro maltiplicare, tanto da formulare iin cotlicc! preventivo (la opporsi n quasi ogni articolo del cotlicc pcnnle, mostrano nll’ evidenza la parto grnnrlissimn, che spetta ai fattori sociali del crimine, dipendenti dal diverso ordinamento legislativo, in ogni parte tlell’ organismo sociale. Essi perì, dimostrano ancora piii che, motliflcnntlo qnesbi fat.tori, il Icgislat,ore p u ò eficaccmonto corroggcro l’ni~rlnmci~to della criminalifA hvcvn quintli ragione il Quctclct di rlirc: « Siccome i delitti, cIi0 si counmctt,ono nnnunlmc~~tc, paiono essere un risultato necessario della nostra organizzazione sociale e il numero non puh diminuire se le cause originarie non siano l)i’cvciitivntnnn(.c rno~lilì~*nl.c, spcltn ai Icgislnbori riconoscwc qucsln canse c f a r l e scompnrirc, per qllnnto è 1)ossil)ile; slwtln n loro di fissare il lii- DEL des E’con. no”. 1874. PENALE. \ 1 lancio dei delitti, come quello delle entrate e spese dell’erario. 1 >b PurchE però si ricordi sempre, che tutto ci0 deve farsi ali’ infuori del codice penale. Per quanto strano possa sembrare a primo aspetto, non b meno vero 0 consentaneo alla storia, alla statistica ed alla osservazione diret.ta dei fenomeni criminosi, che, ad impedire i reati, io leggi che hanno minore influenza sono quelle penali, giacclib la parte maggiore spetta alle leggi dell’cwline economico, politico, scientifico, am,Finistrativo, religioso, famigliare, cducatlvo. Infatti, come ! / dice Ellero, « 1’ uificio delle pene non è che negativo ‘i 1 ed estremo; 2 » esse non sopprimono le cagioni dei i reati, che sono ncll’ individuo 0 nella societk; esse, tutt’al piìi, tengono in sospeso il torrente delle passioni criminose, già sviluppato e sempre pronte a straripare. Che piìl: nello stesso codice penale, appunto per ciò che si disse sulla dinamica iudiretta delle forze psicologiche. il legislatore dovrà dare maggiore im- I i portanza, che non abbia fatto finora, allo pene pecu, ’ niario, proporzionabili, in qualche modo, non solo al i FGto ma anche al delinquente. 3 Esse, in confronto alle pene corporali e detentive, hanno il pregio di essere meno violente c meno dirette, e qnindi con cffotto pi<1 ccr(.o, pcrchè, diceva Machiavelli, gli uomini si lasciano spogliare pici volcnticri del sangue che della 1 Physipce socide, 11 edit. liv. IV, S VIII. pag. 53. Bologna 1874. 3 Cos1 De Foresta, nella fiiuista di disctj~line carcerarie, 1880, fast. 4 - 5 . 0 Opum~Zi ’ Jout~w. DIRITTO cr-h., I c 110 DEL DIRITTO PENALE. 1 NUOVI ORIZZONTI 111 tener sano il corpo individuale: ricorrere il meno possibile, e nei soli casi estremi, alle misure violente della chirurgia; fidare in limitata misura nella efficacia troppo problematica dei farmachi ed affidarsi invece ai sicuri c continui servigi dell’ igiene. Allora soltanto sarà possibile salvarsi dall’ illusione pericolosa, espressa dal senatore Vacca, in una relazione del 1867, che quanto meno si esercita la preveuzione tanto più severa debba essere la repressione; imitando così chi ad un convalcscnnto, privo di buon brodo per ristorarsi, ordinasse in sostitutivo un drastico potente. fi appunto qui dove si mostrano evidenti le differenze pratiche tra 1’ indirizzo sperimentale del dirttto penale e alcune delle scuole finora prevalenti. Mentre _noi crediamo che, ad impctlire i reati, valgano piìl le riforme sociali, studiate colla scorta della psicologia e-della sociologia; i legislatori invece vanno discutendo, in Italia ed altrove, per tant,i anni un codice penale, e lasciano frattanto che i reati crescano a dismisura. I i ti proprio il caso di ripetere: ~UUZ Romae consu- borsa. I-, qui giovera appunto considerare che, oltre a ciò, le pene pecuniarie sono di facile ed economica applicazione, possono elevarsi in larga misura, compensare lo Stato delle ingenti spese per i servizi di pubblica sicurezza e sono un vero antidoto contro la smania crescente dei subiti guadag,ti; talche, ricorrendo alla statistica criminale, egli dovra opporre codeste pene, oltre alla opportuna detenzione nei casi pi6 gravi, n quei reati clm piir si commettono dalle classi ngintc e quindi solvibili. Per esempio, secondo gli studi del Gacrry c tlcl Fayet, i mandati di omicidio, ed in genere i reati maggiori contro le persone ed il pudore, le bancherotte, i falsi in scrittura comI merciale od autentica, le concussioni c corruzioni, i ; peculati, gli abusi tl’ nutorit,7, le sottrazioni cii ntti avuti in deposito. i duelli, ’ i rcnt,i politici * e col mezzo ‘1 della stampa, sono appunto le forme di tlclinqucnzn, n cui si danno inaggiormente le classi meno povcrc. Insomma il legislatore, conformandosi agli amn-rncstramenti~‘de~l’espe~~icnzn scicntiflcn, dovra convincersi che, per impotlirc lo strnripnmcnto tici ronti, assai piìi iml~ort,ano In riforme sociali do1 codice pcnnlo. Il lcgislntore~ che ha il compito di conservare sano il corpo sociale, deve imitare il medico, che vuoi mnn- x , _.I- : titur, sag11nlI~m ’ v. la nota B pag. 102. bf l i I f i c!Iyu~Jnatur. Quando un ministro presenta un progetto di legge, ’ ad esempio sulle tariffe doganali, sul corso forzoso, sul divorzio, sulle ferrovie, sugli stipendi degli impiegati, sulle imposte, sopra certe privative industriali, sulla riforma elettorale, sulla libertà di associazione, sulle riforme civili e commerciali, sui metodi di contnl~ilith, ecc., ecc.; ben pochi, 0 quasi nessuno, pensano alle conseguenze, che codeste innovazioni possono avcro nella vita criminale dc1 popolo, perchE si crede che ad essa abl,iasi già provveduto e si provveda sol- , DEL pcnnlc. Nulla di meno contrario alle leggi sociologiche, che _ ._.-- . .._ -.--.._. - _..._.. 1110 consenso 1.12 le parti ntane e meno annlog4ie, nei meati pi<1 riposti, uGjll v,ganisniO sociale. sufTrngatc ddlo slutlio della statistica criuiinalc c dei fatt,ori tlel ffxomcno criminoso, sporpn il conccllo tlei soslitlrl.ivi panali, coml)innlo lx:rU so~nlw wn quello tlclla itlggc tli s:llur:ii.ionc criminosa, clic nc ì: il colt~l~lc~nclll.0 nOcWsnrio. Infntl.i, sc nl.~bic~mo dimostrato che ~yotlificantlo, specialmente, i fattori sociali tlel reato, si puh efkncernente rnotlificare il livello della dclinqnenzn; non bisogna, rl’ altra parte, dimenticare, clic sempre, in ogni ambiente socinlc, vi lin un 1/tilli,~7ll/b di tlclinqucnza incvil.nl)ilc rnnlgrixlo clunlsinsi prowxlimcnlo, perchE imposto dagli alt,ri fattori criminosi, che si potrnnno tliversamenlo indirizzare, ma non mai solqwimere del tubo. E questa osservazione ì? necessaria per non csnprnro il dcsitlcrio di impetlirc ass0lulktmenl.C tiit,li i reati ; ginwllc\ scllza tli ossa c scnx2 In lwova dolIa scarsa cliicacin delle l)enc, ìj facile cntlcrc da un lalo n e l l e csagcrnzioni tlci sislcini t l i intimidnxione e (li terrorismo penale, c tlnll’ altro nclln prccil)itaba CY~IIclusionc, cl~e giovi, seni, alfro, soplwimcrc ccrtc islitwioni, come ad es., IC associaGoni, lo lil~erl.5 civili c politiclic, ecc., utili iri gran lwla, Ina in parte tlannose con10 fniilili tli r0nl.i. Ilisognn ci+, come osserva 1’Hlcro, 1 wtlcrc tlnpprimn SC non sia male minore il "L...Y" --..- -......--- Questime sociale, Dolegna, 1877, $ CiY. DIRITTO 113 PENALE. sopportare tali istituzioni, coi loro inconvenienti, anzichè perdere anche la gran parle di bene che esse possono recare; e sopratutto non dimenticare, che come dalla soci& b inseparabile il diritto, così dal diritto h inscparnl)ilc il reato, che ne E appunto la vio-. lazione. ’ L’ abuso dell’attività umana esisterà sempre: tutto sta soltanto nel ridurlo alle minime proporzioni possibili; 0 per far ciò, sappiamo oramai che le pene sono lungi dall’ csscrc gli strumenti più adalti. Scnonchi! a tulto quanto si disso finora, possono farsi due obbiezioni. l’rimo, che questo al~1~02.20 di sisterna dei sostitnlivi penali, altro non f! che la solita prevenzione dei reati. Secondo, che il criminalista non ha ad occuparsi di essa, EiacchE la prevenzione è piuttosto un’ark che una scienza, l’arte del buon governo, affatto scparnta dalla scienza vera dei delitti c dcllc pene. ! Alla prima, si può rispondere, che se, dopo Montesquieu q e Beccaria, 3 fu proclamata 1‘ utilità della prevenzione dei reati, ciò fu soltanto per dichiaraz6ni platoniche c acnza uno sviluppo sistematico, che ap- \ poggian~losi x11,2 stnl.istica ed alla sociologia, fosse capace di pratiche applicazioni immedia?e.’ E noi partendo dalla osservazione dei fatti, siamo giunti anzi alla conclusione ben diversa, che la prevenzione, an- 8 . 114 - 1 NUOVI ORIZZONTI ziche essere 1’ accessorio, devo diventare il principale presidio deh’ ordine sociale, data In minima eficacia delle pene ad impedire, da sole, i delitti. Non solo; ma ci?) che piìr preme di notare si E la differenza sost,anziale, che passa tra sctnplice prevenzione, come s’ intende comunemente, c sostitutivi penali ; ossia tra prevenzione di polizia e prevenzione sociale. La prima si limita ad impedire il reato, quando il germe ne E srilup~uxt~o 011 osso ì! imminontc, 0 c o n mezzi per lo piìr tli conziono dirolla, cl10 giik sono praticati con esii. non troppo fclicc c spesso anzi riescono soltau?o a provocare nuovi delitti; e t.ali sarebbero, la sorveglinuzn, 1’ ammonizione, il domicilio coatto, che se figlirnno nelle leggi repressive, hanno perì, scopo c nnturn eminentemente preventivi. La prevenzione sociale invece si spinge fiuo alle remote origini dc1 delitto, per impedirne anche i pih lontani germi, stutlinndo anzitutto i diversi fattori antropologici, fisici e sociali dc1 fenomeno criminoso, cui si oppone con mezzi del tutto indiretti e basati sul libero gioco delle leggi psicologiche e sociologicho. Tanto, che si nvrobl)c qui il vcro cribrrio par diriincrc una qucstionc, tanto dibnttuta, specinlmcntc nel campo politico; SC sia cioE da prcforirsi la prevenzione alla repressione 0 viceversa. Se si tratta della empirica prevenzione di polizia, che ha una scarsa u!ilit,% nell’ impedire i reati, crediamo sia da preferirsi ad essa la semplice rcprcssione, in quelle manifestazioni dcll’ nttivilh umana, per IC quali la ‘incvitnbilc violnziono dcllc libcrth individuali troppo spesso non 5 compensata dal1 effetto ottenuto. Sc si tratta invece di una sistematica 0 sapiente prevenzione DEL DIRITTO PENALE. 1 1 5 sociale, allora evidentemente questa è da preferirsi alla repressione, sempre violenta ed intempestiva. La scienza, e con essa le legislazioni, si sono occupate sinora, con troppa preferenza, della repressione o tutt’ al piil della prevenzione di polizia; come, ad esempio, nelle opere, specialmente francesi, sulla scienza del buon governo. Nelle legislazioni, dice Bentham, la parte curata sopra tutte le altre, fu la penalità, perchè ò troppo naturale e comodo il dire che ad impedire date azioni bisogna punirle, e perchi! la prevenzione E la parte piil difkile e che esige piU lunghe osservazioni, riflessioni pii1 profonde. Ed Ellero aggiungeva che vi sono opere magistrali e volumi in foglio che trattano, non pure della, pena, ma della tortura, e che non vi sono di quelle che si occupino a rintracciare qualche modo per supplire alla pena. Dopo i cenni di Montesquieu, Filangeri e in parte Beccaria, e recentemente del Tissot, sull’ influenza della forma di governo, della religione, del clima e del suolo sul sistema penale, ma non sui modo di prevenire i reati; gli autori cha trattarono questo argomento, con vedutc piiì larglio e sistematiche! si riducono, che io mi sappia, per non parlare che dei maggiori, a Bentham, ’ Romagnosi, z Barbacovi, 3 Carmignani, ’ Ellero 5 e Lombroso. ’ Ma anche questi scienziati, 0 si limitarono alle 1 2 2 della Z’rinc. du code p~nal psrle IV. Genesi del diritto penale, prirk V. De criminibus avcrtendis, 1815; e discorso X111 sulla Scienza Ze,qisIasiowc, hlllwlo 1824. 4 Teoria delfe kggi di sicuvezra sociale, lib. Ill, parte 111. 5 Opuscoli criminali, op. 11. Bologna 1874. e L’incremento del delitto in Italia, 11 ediz. Torino 1879. 116 1 NUOVI ORIZZONTI considerazioni generali e sintetiche, come Romagnosi e Carmignani; o pur scendendo nel campo dei fatti ed assorgendo pure al concetto di prcvcnzione sociale, trascurarono, in gran park, quelle lcggi psicologiche 8 sociolo$cltc, cha sole possono tlar modo di regolare ellìcncemcnto 1’ al.tivitik umana, c ritennero pur scmpre come principale tttczzo di prevenzione, le pene stesse. E(l i loro insc~nntncnli sono quindi andati quasi tlcl I.rtt8to tlcscrfi, pcrr~li~! nrl ossi mancava il fontlntncttto prittto su cui ittnnlznrc tul.l.0 il rcsl,nntc cIliliAo; mancava, cio;\, la ditnoslraxiono positiva ed ir. rcfragnl~ilc, offcrln tlnlln sociologia criminale, che le pPtto ttotl hanno In cfkxcia rcpulsivn, clio loro cotnu. nctncnle viene at,tribuiln, c Ijisogna qttintli ricorrcro a tnczzi tniglioii. 1 quali vettticro littotx 1rnscurnl.i. solo percIt& « i l o t i v i (5 n u l l a cho pitì cliscrc~libi c rctttln inutili i buoni mezzi di regolare la contlottn umana, quanto 1’ aver ricorso ai peggiori. » l Quanto all’ altra affermazione, che tra la scienza del buon governo e quella del ministero penale intercctln titi aI)isso, 2 sc puì) ritnnorsi vcrn, quando si pnrli della sola l~rcvcnziottc di polizia, così non ti qitnntlo si pensi alla vcrn 0 propria prcvcnziono soci&. I’rovcttzionc e rcprcssiotie altro non sono, cltc due momenti di una sola ctl itlcntica funzione, compiuta da un medcsitno organo sociale. 1Jnico scopo la conscrvaziotio del1 orditic: unico problcttta la ricerca dei rno(li pih etTIcaci ad ottcncrla. CcrLo i crilcrii sono di- DEL DIRITTO PENALE. 117 versi per l’una e per l’altra; ma la distinzione non importa separazione radicale. Sark questione di decidere quale di questi due momenti di una stessa funzione sociale alIbia maggiore importanza; questione da noi risolta colla scorta della statistica criminale; ma si dovr5 ammettere, che t.anto per la prevenzione quanto per la repressione dei reati, il sociologo criminalista dovrà pur sempre ricercarne, nello studio degli stessi fenomeni psicologici e sociologici, le norme fondamentali. Anzi, questo modo di considerare la prevenzione e la repressione U 1’ unico, che impedisca le esagerazioni nell’ un senso o nell’altro. Data quella separazione assoluta, o si bada troppo al ministero repressivo ed allora si giunge a vedere soltanto nelle pene i mezzi della difesa giuridica o sociale, cadendo nell’ illusione naturale che, per impedire i reati, basti formulare un codice penale; o si bada troppo al ministero preventivo ed allora si giunge ali’ eccesso opposto di ritenere assolutamente inutile ed assurda ogni pena, come puro accado a chi osserva superficialmente i nuovi risultati della statistica criminale. Noi invece, partendo dallo studio dei fattori dc1 fenomeno criminoso, tra cui vi b pur sempre quello della penalità, diciamo che ad attuare la difesa sociale necessita tanto la prcvenzione quanto la rcprcssione; soltanto, mentre finora si ò, pitI ,o meno esplicitamente, esagerata la efficacia delle pene come controspinte al delitto, d’ora innanzi bisognerà invece affidare la precedenza e la maggiore importanza al ministero preventivo, che si esplica SOpratutto nel sistema dei sostitutivi penali. . 118 1 NUOVI ORIZZONTI Ed ecco appunto, che noi veniamo così a superare anche 1’ ultima difllcolth opposta dai risultati della statistica criminale; poichè, questa, se ci varrà sempre come pietra di paragone per le regole della nostra scienza e per 1’ esercizio pratico dal ministero penale, non giunge perb a toglierne ogni ragion d’essere. Tutto infatti si riduce alle conclusioni seguenti. Siccome il reato E un fenomeno naturale, che risulta da diversi fatkori, così vi ha una legge di saturazione criminosa, secondo la quale 1’ ambicntc naturnlr! c sociale, combinato collo tcntlcnzc crcditario ed acqaisite individuali e cogli impulsi occasionali, determina necessariamente un relativo contingente di reati. Influiscono quindi sulla criminalit& di un 1~01~010, nell’ordine naturale le condizioni degli organismi individuali c della natura esterna, e nell’ ordine sociale, prima c assai piii del codice penale, le leggi economiche, amministrative, politiche e civili. Perì) il ministero piinitivo, se è soltanto la metà meno importante, di una stessa funzione, la difesa dell’ ordine, che deve poi esercitarsi in armonia colle nltrc funzioni sociali, nc! resta pur sempre 1’ ultimo ed iml~roscindil~ilc ausiliario. I? ciò E del tutto conforme alla legge nnircrsalc di cvoluzionc, per la qunlc si dimostra che, nella continua variazione clegli organismi individuali c sociali, le forme precedenti non sono mai comljctamcnto eliminate, ma restano a base delle forme succcssivc: L talchb, se 1’ evoluzione del ministero sociale di difesa I Ardi@. La fmmrione ~wwrnle, pag. 41 e seg. Mantova 1578. 11. edizione. DEL DIRITTO PENALE. 119 contro i reati sar& nel senso di un passaggio dalle forme di coazione violenta e diretta allo forme di indirizzo psicologico e indiretto dell’ attività umana, cib non toglie che quelle non alGano a rimanere la base organica di queste. l Ecco perchb io dissi fìn da principio, che 1’ esame critico delle diffkoltà incontrate dal penalista odierno, anzich8 giungere alla negazione del ministero penale e della scienza criminale, ne riafferma invece la necessità razionale e politica, per quanto ne limiti d’ assai l’importanza sociale c tenda a modificarne 1’ indirizzo c lo scopo, secondo i nuovi portati della psicologia, dell’antropologia e della sociologia. Riassumo il mio pensiero, modificando una vecchia 0 tanto abusata similitudine. Fu paragonato il complesso dei reati ad impetuosa fiumana, alla quale devonsi opporre le dighe della penalità, se non vuolsi innondato e sommerso il civile consorzio. Io non nego, che le pene siano gli argini del delitto, ma dico che sono argini di ben scarsa potenza ed utilità. Come pur troppo una ‘dolorosa 0 continua cspcricnza insegna al nostro paese, che gli argini valgono ben poco a salvarlo dalle innondazioni dei fiumi; così la statistica e la sociologia ci provano, che le pene hanno una resistenza infinitesimale contro 1’ urto della criminalità, una volta che l’ambiente sociale ne abbia svolti i germi 1 a IC col tempo, e coi progressi della soci&+, col perfezionamento graduale dell’ordine pubblico, I’educazione e la prevenzione possOno acquietare una grande eflkacia e divenire forse dei mezzi principali e forse ancora, chi oserebbe por limiti SII’ avvenire?, i soli necessari n. Rosei, Tratrato di diritto pcncde, Iib. 1, cap. X11. 120 1 NUOVI ORIZZONTI funesti. Ma dico, che come n salvarci dallo innonrlazioni vnrr5 meglio il curaro il rimlJos(:nnlclito allo sorgenti, il rcttilinno c lo scavo noi corso o alle foci dei fiumi, per le leggi idrostnlichc cd itlrodinnmichc; così varrb meglio a dikndcrc I’ ordiile sociale il ricorrere ai sostitutivi penali, fondati alla loro volta, sulle leggi naturali della psicologia c della sociologia c, come tali, ben piil eficaci degli arsenali punitivi. Tali sono, in modo sommario, i nuovi orizzonti, che i progressi dcllc scienze naturali e sociali aprono dinanzi al crimiualistn, che voglia tcntnre di rivolgorii a pratico beneficio della socictk. Ed essi, com’ è di ogni evoluzioue naturale, nnzicllh csscrc sconvolgimento e ruina della noslrn scienxn, lie divenpollo base piU sicura 0 cagione di nuovi, incessanti progressi. E, per il vincolo stretto cha uuiscc sistemi filosofici, ordinamenti politici, teorie penali e procedura criminale, questi non sono i soli orizzonti schiusi dallo studio sperimentale dei fenomeni critninosi; giacchh per esso, se si riduce a pi?i strct.ti confini 1’ imporl,anna lwntica dc1 cotlico lwllalc, si rivwsn iiivccw maggior luco sulla leggi tli proccdarn penale c tli amministrazione carceraria, corno qucllc nl~punto, che hanno 1‘ ullizio di trasportare la pena, dal campo aereo delle minaccio legislative, al campo pratico della difesa socia10 contro r i dclinqucnti. Infatti, se dallo studio tlellc leggi psicologiche e sociologicl~e, si clcduce che la poca enicacia rimasta alle pene, anzichb nella severità, risiede -_.tutta nella prontezza e certezza loro; riesce evidente, che le leggi di procedura acquistano un maggior DEL DIRITTO PENhLJ%. 4 ‘! f v 121 valore sociale, dipendendo da esse sole la diversa probabilith di sfuggire alle pene, che b uno dei più potenti fattori individuali do1 reato. E, che questa regola sia sempre rimasta, in pratica, lettera morta, quantunque ripetuta continuamente da tutti i criminalisti, noi possiamo spiegarlo col pensare appunto alla mancanza di quella base positiva, offerta dalla sociologia criminale, che d’ ora innanzi invece, più coll’eloquenza dei fatti che col magistero dei sillogismi, E probabile possa pcrsuaderc i legislatori ad occuparsi meno delle riforme penali e molto piìl di quelle giu. . c carcerarle. _I zwle i{ appunto secondo i risultati dalla statistica e dcl1’ antropologia, c non per discussioni teoriche, come, al dire do1 IkAtrnni-Scalia, ’ avvenne finora in tutti i progetti di codice penale italiano, che si dovranno rivolgcrc le riforme penitenziarie a togliere il pericolo costante delle associazioni criminose nelle prigioni stesse ed a scemare la schiera dei perpetui recidivi, continuamente liberati 0 continuamente ripresi. E qui mi sembra, cha principalissima riforma carccruria dovrà csscrc il diverso ordinamento degli stabilimcnli penitenziari secondo .le varie categorie di delinquenti, cha abbiatno distinte colla scorta dell’ antropologia criminale. Infatti non solo i manicomii criminali e gli stabilimenti di incorreggibili dovranno essere ordinati diversamente dalle altre carceri; ma queste stesse dovranno sottoporsi ad un regime adatto al ca- rattere della classe di individui, che devono rinchiudere, 1 La rif. psnit. in Italia, pag. 48 e sez., Roma 1879. 122 1 NUOVI ORIZZONTI se pur vogliono ottenere qualche utile effetto. Percui i delinquenti per abitudine acquisita, che in maggioranza sono ladri, dovranno avere stabilimenti e kesidenza diversi da quelli dei delinquenti nati che per lo piìi sono omicidi e grassatori, c spccinlmentc da quelli dei delinquenti per passione e d’ occasione, che commettono, per solito, reati di tutt’altra indole. ’ E le norme sul lavoro obbligatorio, sulla disciplina, sul1’ istruzione, sulla libcrtb condizionata, c via via, dovranno cssore diverse per ogni categoria di stnl~ilimonli, rispondente ad ogni varietà antropologica dei carcerati. Vi sono poi dello regole comuni a tutti i penitenziari, che non si dovranno mai dimenticare, quando si voglia ottcncre realmente dalle pene, quel po’ di cfkacia, di cui esse sono capaci. Anzitutto sa& nccessari0 evitare che la carcere, anzichb un luogo di privazione, divenga, coni’ 0 purtroppo ora nella maggior parte dei casi, un sito comodo di oziosità protetta e di criminosa compagnia. Diceva appunto il Romagnosi, che la pena perde ogni forza quando il suo valoro spcrimcntnlo ò al di sotto del valore opinato, e vi insistono il 1)’ Olivccronn, il Lombroso, il Ueltrnni-Scalia ed altri. i< per un mo* h q~ltvto proposito + fnrile vwlrrr, come coll’ indiri slwrimcntnle del diritto put~itivo, perdono molto della loro imporhnn le latlte discrrssi0ni fnttr per In fornwln gewrica tklia nou impulat>ililh (nrt. !)1 cod. peri.). Infatti uno dei priucipii della IIUOVR scuola dev’essere questo: che qwmd’ancho non vi sia vera e propria imlmtnl~ilitb, pure il deiinqueute, w sia pazzo o nato incorreggibile, si debba egualmente PBgregare negli appositi stabilimeoli, per una uecessith della difesa sociale Cib che mi riserbo di eviluppare in un prossimo lavoro Sul diriftopeRa18 come ftcnrione sociale. DEL DIRITTO PENALE. 123 vimento di reazione contro le condizioni orribili delle carceri nei tempi passati, che negli ultimi anni si sono esagerate le migliorie da accordarsi ai prigionieri: ora esaminate meglio le condizioni sociali e le relazioni che debbono essere serbato fra i poveri . onesti ed i malfattori, bisognerà che le carceri siano qualche cosa di meno comodo e di meno desiderato pei loro inquilini. Siano miti le pene nei codici; ma 1’ applicazione ne sia severa. In secondo luogo poi dovrà essere universale ed imprescindibile 1’ obbligo del lavoro, perchè tutti i carcerati, meno i casi di malattia; abbiano a pagarsi con esso, non gih i passatempi, come avviene ora ‘; ma prima di tutto il proprio vitto ncllo cnrccri, che sia proporzionato, cntr0 certi limiti, ai loro gua.. dagni. Coi sistemi attuali, invece, per cui lo Stato si crede in obbligo di mantenere nell’ ozio la maggior parte, ariche di quelli che pur si dicono condannati ai lavori forzati, avviene, come nota lo Spencer, 2 che il delitto resta utile al colpevole, che si procura un gratuito vitto ed alloggio, e doppiamente dannoso pei contribuenti onesti, che dopo avere sofferto pel reato, dcbl~ono anche provvedere al comodo mantcnimcnto dc1 reo. E cerio non saprei vedere, come mai il delitto tlcbln csimcro costni da quel bisogno di provvedcrc col lavoro, e giorno per giorno, alla propria sussistenza, che pur gli incombeva prima di delinquere, c che pur sopportano i poveri onesti. 3 1 Beltrnni-Scalia. La rif, penit. in Italia, pag. 116 e seg. ’ * Eesais de politique, pag. 336. Park L879. 9 Una felice applicazione di queste idee fu tentata recentemente in Italia dal Beltrani-Scalia, valentissimo propugnatore delle riforme pe: . 134 1 NUOVI ORIZZONTI Venendo $1 specialmente alle leggi di procedura, E facile vedcrc con10 n climinuirc In prol~al)ilitj d i impunità, concorrano efficacemente i migliori ordinac menti di polizia giudiziaria; lo disposizioni sulla perizia unica, che tolga lo scandalo delle diatribe piCI o meno scientifiche fra i periti, e faccia tesoro dei nuovi dati dell’ antropologia criminale; la restrizione in alcuni casi della liberth provvisoria, frequente cagiono di contumacia o di nuovi clolitti; ’ 1‘ nl~olixionc tli illutili ingranaggi nel mcrranisnio istruttorio, ramo In Cnwarn di consiglio ecc.; la facilitnzionc tici proccdimcnti I)rr citnzionc tlircfln o tlircltissimn; il freno all’ nlw30 rlcgli appelli e (lolle cassazioni, per lievi innosservanzc di forma; * 1’ obbligo piU rigoroso tlel risnrcimcnlo civile e la minore frequenza dello amnistie c tlcllc gïaxic, per le quali, come dice Uenthatn, i malfattori, in codesti giubilei del delif.to, irrompono nelle citth come lupi tra un gregge, dopo lungo digiuno. Inoltre lo studio déi fattori antropologici del rcafo potrh fornire alla procedura penalo il sussidio di nuovi amminicoli nella riccrcn (Ici t-ci, quando si ltcnsi agli nitenainrie. Il lavoro dei forzati allo ‘Ih l’ontnun, nella cnmpn~nn Rom*na, segna nppnnto il primo passo di quelle riforme 0 mrriln di essere iucora~ginto sotto ogni riguardo. 2 Le recenti circolari del minislro ~unrdasi~illi Villa, wlln maggiore rapidita dei proceJimeuti penali, sulle questiorbi Ili tossicologia legale, ed il suo progetto di legge per le riforme giudiziarie, rispondono in parle a queste necessith. Rh d’ altro ho, essi lasciano aperto il campo ad altri e assai pin gravi inconvenienti, di cui si occuparono, tra gli altri, il Garofalo ed il Lombroso nel asc. II dell’hc. di Psichiatria Antwp. dm. b Scienze potali; ed il Crivellari nelln Rioirfa Penale (febb. 1881). DEL DIRITTO PENALE. 125 indizii, che saranno offerti dalle più accurate ricerche intorno al diverso concorso del]’ età, del sesso nelle varie speck di reati; e così dicasi dei tatuaggi, della fisonomia, come indizii concorrenti alla dimostrazione dcll’ identitg personale e della delinquenza abituale. Ma sopratutto 6 facile vedere che i progressi dall’ antropologia criminale nello studio dei caratteri organici c psichici, proprii delle varie categorie di delinquenti, divorranno ausiliarii utilissimi nella istruzione e direzionc dei procossi. $l appun’to ai tlivcrsi sistemi di procodimcnto cd alle differenti norme rituali per veriflcarc lo circoslanzo dc1 delitto c IC condizioni del delinquento, secondo la varietk antropologica cui esso appartenga, che dovr& in seguito rivolgersi 1’ attenziono dei giuristi e degli statisti, che vogliano ottenere un’elkace difesa sociale e giuridica contro il delitto, SenonchE mi sembra opportuno aggiungere un altro esempio, pel quale si dimostra la influenza che le nuove conclusioni delle scienze naturali e sociali possono avere sulle leggi della procedura pena]& Intondo pnrlarc dalla giuria, di cui non sono punto cntusinstn nnrrnirntorc; non soltanto por IC ragioni svolto da Pietro Ellero con tanto magistero di logica giuridica, 1 quanto per altre considerazioni, desunte ancora dai nuovi indirizzi scientifici. Le scienze naturali hanno dimostrato, per le leggi di selezione naturale, che niuna variazione stabile e . proficua 1? possibile nel corpo vegetale od animale, senza una lenta e continuata ed opportuna prepara1 Opuscoli criminali, op. VII, Bologna 1874. - . 126 127 1 NUOVI ORIZZONTI DEL DIRITTO PENALE. razione di forze organiche latenti c di circostnnzc esterne; ed hanno dimostrato, che leggi inesorabili di natura colpiscono di atrofia opui organo, che sopravvive 0 resta disgiunto dalla propria funzione, e che quindi nessun organo nuovo può esscro vitale se non sia reclamato dalla novit5 di relativa funzione. Sulla base di tali leggi scientifiche, In sociologia, che studia la societ5 umana come un corpo organico, naturale, stabilisco annlogamcut~c por~quolln lotkk por 1’ csistnnzn, cl10 ti tlonritlntrico snprcmn cl01 niontln fisico c uknralo, clio niuna istitnziono socia10 ‘ì! acramantc utile 0 durevole, quando non sia il portato naturale, cioU necessario, di uu complesso di cause organiche e psichiche, nate da lungo tempo e nei meati piìi riposti clclla vita di un popolo. E stabilisce ancora che la evoluzione sociale si attua, come sempre, per un continuo passaggio dnll‘ omogcueo all’ ctcrogoneo, e che quindi non si frazionano e moltiplicano gli organi sociali se non col frazionarsi e moltiplicarsi delle funzioui sociali. Applirnndo questi principii nll’ istituziono dc1 giurì, io osservo nnzitulf.0 Clio esso non c\ 1int0 nel contincnto europeo per lo svilappo secolare degli elementi etnici 0 storici dei popoli (cl16 anzi dovo pur vo n’ era stata qualclic traccia, questa si era completamenie cancellata), ma vi fu trapiantato per un semplice tratto di penna del legislatore. ti stata la Francia a darne 1’esempio, poichì? sullo scorcio do1 secolo XVIII, Mentre nell’ ordine politico cercava di ritornare ai tempi della classica ant,icbitA, nel1 ordine giudiziario invece portb in trionfo quella istituzione dalla vicina Inghilterra, non ignota, almeno ncll’ idea smbrionale, anticamente in Atene e Roma e nel medio evo presso alcuni popoli europei. 1 Ora, nella sola Inghilterra, che ha la fortuna di un edificio sociale e politico così antisimmetrico e spontaneo ed antico, il giurì può veramente dirsi prodotto naturale del popolo e quindi più vitale che in ogni altro luogo; là, dove il diritto B nato e cresciuto col popolo e la procedura criminale, specialmente, si ò sempre mantenuta nella più stretta relazione coi costumi c collo stato sociale c politico del paese. * Ma nelle’ nazioni d’ Europa, che, con civiltà tanto diverse fra loro, hanno piìl o meno imitato il giuri inglese, staccandolo però, come dice Mittcrmaier, « dalla base naturale delle istituzioni e dei principii, che in Inghilterra ne sono il correlativo necessario » , io non esito a dire essere codesta istituzione una di quelle, che Spencer chiamerebbe false membrane del corpo collettivo, senza legami fisiologici col rimanente dell’ organismo sociale. Non sarà dunque a temere danno alcuno, quando in seguito, dopo 1’ esperienza della inutili& delle riforme, un altro tratto di penna abbia a staccare dalla società tale istituto non indigeno; che infatti non ha potuto ancora acclimarsi, per esempio in Francia, dopo quasi un secolo di ripetute e svariate esperienze. E per riguardo all’ altra legge sociologica, del1’ unità degli organi data 1’ unità delle funzioni, mi . 1 Tissot. Le droit pdnal, tom. II, 9 471, Park 1880. - Hblie. de 1’ inscrtct. cvimin., tam. VIII. Park 1858. 2 Mittermaier. Trait4 de la proc0d crimin. en Aagleterrc, Amdrique, trad. Chautl’ard, 9 1. Paria 1868. Ècosae 1% 1 NUOVI ORIZZONTI sembra, che se in Inghiitcrra sono venute crescendo parallele ed intrecciato, in giuria c la magistratura, sia questo un fenomeno storico per nulla contrario a tal legge, presentando esse nella loro varie& per la mirabile cooperazione dei giudici 0 dei giurati alla sentenza, queii’ unitl organica, onde risulta il processo di inlqm,-io77c, che, secondo io Spencer, 0 pure una nota fondamentale dell’evoiuzione. Ma che, nelle nazioni dc1 confiucnk, alla mnpisknl.r~rn, cl10 gih ora sviiuppnfissinlo orgnno tli ïililzionc socinlo, simi nbl~innto i l giurì, per mora sovrnpposizionc parzinlc, mi sembra uu vero fenomeno di supcrfetazione. Ed a chi dicesse, che il giurì, costituendo un passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo, dall’uno al vario, segna anzi un grado ulteriore di evoluzione sociale, sarebbe a ricordarsi una distinzione. Ed b, che si verifica la wolikonc quando il passaggio tlnll’omogeneo all’ctcrogeneo attui, ai tempo stesso, una integrazione coi rassodare i’unit8 organica degli elementi e della istituzione; ma quando, per deviazione dalie leggi normali della natura orgnnicn, esso attui una clisiiitcgrazionc, coi nuocere n qucila unil.!\, tlcvc? fìnirc invece colla rZisst~hwiow. Così, mentre il pnssa:gio dail’ omogeneo ali’ eterogeneo, che si verifica colla divisione dei lavoro nei campo zoologico come in quello sociale, costituisce una vera evoluzione progrcssira, pcrcbè giova ali’ unità deii’ organismo animale c sociale; il passaggio invece dall’uniforme ai multiforme, che si verifica nelle malattie animali, con molti cambiamenti organici, e nelle rivoluzioni sociali, con molte istituzioni extra-legali, costituisce una vera dissoluzione regressiva, percha DEL DIRITTO PENALE. 129 ’ compromette quella stessa unità organica. TalchD il passaggio dail’ omogeneo ail’ eterogeneo ott,enuto coi giurì, nei continente europeo, appartiene piuttosto alla patologia sociale, e minaccia di dissolvere una parte dell’ organismo giudiziario, se la mano chirurgica non accorre in tempo. Del che già si avvidero legislatori e giudici, medicando gli uni, per quanto possibile, la malata istituzione, e scemandone gli altri il quotidiano aiitnonto colla continua corrczionalizxazionc dei crimini, rinviandoli ai tribunali correzionali. Nb basta: giacchì! la legge di specializzazione deiic funzioni o di divisione del lavoro, di cui sono così nu: merosi 8 facili gli esempi nella biologia come nella sociologia, trae seco la conseguenza che ogni organo, diventando meglio adatto per uno speciale lavoro, io diventi sempre meno per ogni altro. La zoologia ne mostra appunto, che gli organi capaci, nei vertebrati, di soie speciali funzioni, quali la deglutizione, la digestione, la dejezione, 1’ ossigenazione ecc., sono nei protozoi affatto coniusi per se stessi e per il lavoro compiuto. Così la sociologia dimostra che, mentre in antico poteva trovarsi un uomo, che fosse fisico, tcologo, metafisico, politico ecc., e tra i selvaggi odierni si trovano individui, che sono guerrieri, architetti, pescatori, ecc., nei popoli civili, al contrario, il muratore non E meccanico, il fisiologo non b astronomo, il chimico non b giurista, il penalista non h ecotlomista, il magistrato non E agricoltore, ecc. Ognuno compie un lavoro speciale 0 diventa sempre meno abiio per ogni altro lavoro. Ora, contro questa legge cozza dircttamentc il giurì, cha impone ad uno stesso FERRI. 9 . 130 1 NUOVI ORIXXONTI individuo funzioni tosi diverse 0 lontano dallo 5170 abituali. E fa vcramcntc meraviglia che, mcntro nello minuzie della vita quotidiana, per ogni diverso lavoro si ricercano operai diversi e speriment.ati, talchh niuno dark il proprio abito da accomodare a l falegname; nella grave bisogna invece del gindicare, si lascia in disparte questa regola elementare, e persone atktto inesperte sono chiamate n rendere 7717 giudizio, che troppo spesso non comprendono, 0 dal quale tuttavia dipcn(lc la sorte tici tliritli iiktlivitlMli e sociali. Nb? n tnlo rigunrflo, s:trol)l)c tln obl~ictkwc, clro nllorn lo stesso elctlorat,o viola corlesta legge di specaializzazionc delle funzioni; giacchè si risponderel~be, cha bisogna tlistinguerc tra diritto c fi7nzionc, 1’ uno basato sulla necessitti, 1’ altra snlla opportr7nitk 1,‘elettornto è 1711 diritto, la giudicatura ì? u n a funzione; diversissimi tlonquc, non solo per la loro natnrn, ma anche per il loro oggetto: 1’ clettorc 77071 fa che tlcsigiiare u n a d a t a p e r s o n a , che stima fornita di certe qnalitb; il giurato deve prnnunciaro 7in gindizio, c h e dovrclh esscrc i l risultafo t l i iin esame crif.ico complic~ntissitlln. 1,’ aziotic (1~11’ r\lcbbf)rn Iia 1711’ ~fllcrwin ititlilY?t!it ctl i: a n z i , essa stessa, i l riconoscimonto tlol1’ inettitutlinc dc11 elcttoro n compicro quel mandato, che si affida ai piìl capaci; 1’ azione del giurato invece ha un’ etkacia diretta ed immediata, e prescindo nff a t t o tlnlln slwcialo c 1wivnt.a cnpacit5 tlcll’ agcnt,o. lo p a r a g o n o volnntieri 1’ clct.torato, cl10 nstratbarnentc tlcvc sl)cttnre ad o g n i elomnnto sociale, pi7rchE abbia IC condizioni di vita gillritlicn, al ‘fenomeno di assimiIxionc gcncralc compiata da ogni clemcnto istologico, DEL DIRITTO PENALE. 131 che abbia vita organica nel corpo animale 0 vegetale. L’elettorato infatti non ha altro scopo ed effetto che 1’assunzione 0 designazione degli elementi necessari alla vita dell’ organismo collettivo; il quale viene colpito da cachessia, quando l’apatia politica degli elettori gli impedisce di rissanguarsi e nutrirsi vigorosamente; e non costituisce quindi una vera e permanente funzione, che possa equipararsi ali’ amministrazionc della giustizia. Ncco a d u n q u e come l e concliisioni della s c i e n z e naturali c sociali si uniscano allo altre ragioni di ot;dine storico, giuridico e psicologico, riassunte in un altro mio lavoro, 1 per dimostrare che il giurì è u n 1 Cenni critici sulla giuria i+t Italia, Venezia 1880. (Eslr. dalla Temi veneta, n. S-58). Qui, anche. per riferirmi alla nota 2 di pag. 57-58. mi hnsta ricordare, che la riunione avventizia di dodici giurati, auche di lmon senso,ma non scienziati, non 13 arra della capacita complessiva e definitiva, perche nei fatti psicologici la riunione degli individui ilon d& quasi mai un ristlltato eguale alla somma di ciascuno di loro, come pur semluwebhe. Dall’aggregazione di individui di buon senso si puh avere ~rn’assemhlea senza senso comune; come nella chimica dalla comhinazione di due gnz si puh avere un corpo IiqkJo. Gli antichi lo avevano presenIito, clwmdo dicowno: .w~~fztorrs beni niri, .wnattu aulmn mala bestkz; lo pi-essente il popolo qwwdo, di certi gruppi sociali, dice, che presi gli individui uno per uno sono galantuomini, messi insieme sono birbanti. IG qoeslo fatto si avvera molto pih nelle riunioni avventizie ed eterogenee, giuri, comiaii etti., che non in quelle di maggiore omogneit& negli elemenli psicologici, come un collegio di giudici, di periti etc. R cos\ il giuri, per legge psicologica, & condannato ad .una forma inferiore di evolw.ione intellettuale, quale il senso comune od al pih il buon senso, ma non puh sollevarsi allo stadio superiore della scienza, Noè conciliabile colI’ aggregnaione accidentale ed inorpnuica di attiludini generiche e svariatissime, come lo 13 invece in un collegio omogeneo e permnnente di giurisperiti; nel quale soltanto si\r;~ poi possibile ottenere, che IR sentenza sia il risultato finale di altrettanti voti singoli, che siano la genuina e indipendente B ragionata espressione di convinzioni individuali 131 1 NUOVI ORIZZONTI vero regresso; poichi! esso, come dice Ellero, Q< ì, un ritorno alle eth barhariclie dc1 medio evo e rappresenta uno stadio men maturo 0 men perfetto di progredimento degli ordini penali. » (op. cit. pag. 25G). E se tale istituto gode tuttora le simpatie di molti, , ciò dipende sopratut.to dal scducentc aspetto politico [ di esso, che lo fa riguardare come palladio delle libert5. popolari. Sononcl~P, anche a questo proposito, si potrchl)e osscrvarc nnzi(.ut.lo che il giurì non h poi così sicura snlvnywrtlin cltrlla lilwlic; Iwxnc~l\c? nclln stcsss In$iiltcrrn, ~Iovc, per Cs., d a Enrico VI11 a Giacomo 11 « quando il potcrc tra corrotto ed il giudice vile 0 intimidito, il giurì non seppe essere di un grande soccorso per la difesa della liberth. » (Mittormaier ). Non solo ; ma la storia ne (lice CIE il giuri non viene concesso dai governi dispotici, quando cioò ve ne sarcbbc bisogno; escmpi 1’ Alta Italia sotto Napoleone nel 1815, Napoli sotto il Eorbono nel 1820, il Lombardo-Vcncto sotto 1’ Austria nel 1849; 0 clic poi, quando il governo nazionale e lil~eralc lo instaura, sccmn in massima park la sua ulilith, pcrchì! allora nl(rc c I)cn 1)iìi scric tlwono csscrc Ic gnnrcnti$o tli libcrlk: tnlch+, sotl.0 questo riguardo, al giurì sembra riscrhto lo slksso destino della guardia nazionale. Siccome perì, lc istituzioni sociali vengono piìi facilrncntc sta.bilit,e che soppresse, poicli5, dice Ikxcaria, v. l c mncchinc politiclic conservano piìi d’ogni altra il moto concepito, B così noi non veniamo alla prccipitntn conclusiono clie s i d e b b a il,li,1~o?,v~~sal72ciIlc abolire il ginrì. Sc fu, n nostro avviso, inopportuiio 1’ instaurarlo con un scmplico tratto di penna, senza , DEL.DIRITTO PENALE. 133 la necessaria preparazione; sarebbe altrettanto inconsulto l’abolirlo con un altro tratto di penna, senza prima adattarvi 1’ ambiente sociale, col circondare la magistratura di serie guarentigie per la sua indipendenza e capacità. Sarà quindi compito nostro lo studiare quelle riformo della giuria, che, senza poterne impedire l’ultima fine, ne tolgano almeno, per ora, gli inconvenicnt.i pii1 gravi o costanti. Ilasti ora cihrno qualcuna. Fino a quando la lcgislnziono conservi la distinziono tra reati comuni, politici e di stampa, che 1’ indirizzo dei nostri studi non ci permette di ritenere scientifica nò utile alla difesa sociale, E conveniente mantenere il giurì per i reati politici e di stampa. Fino a che l;t magistratura non sia veramente sottratt,a alle pressioni, piìl o meno dirette, del potere centrale, il che non E possibile senza radicali riforme, e per una certa prevalenza dei pregi politici del giuri, B opportuno afidare ad esso il giudizio di tali infrazioni; sia per distogliere pih facilmente il potere esecutivo da ~~iicllo rcprossioni, cha una storia costante ed cloqiwntc, ma pur sempre ncglctta, insegna produrre effetti del tutto contrari R quelli voluti; sia perchb codesti reati risentono, assai meno di ogni altro, l’influenza delle pene, e la loro piìi frequente impunità non può quindi avere conseguenze dannose. Quanto al giudizio dei reati comuni, si sottraggano al giurì i rei confessi. Il processo accusatorio puro si fonda sul concetto, che la controversia penale E affare privato o ne cessa quindi ogni ragione quando l’uno dei contendenti rinuncia al duello; d’ onde la dim- c * 134 1 NUOVI ORIZEO’XTI denza inglese per la confessione del ree, che si ritiene desistenza dal dibattimento, mentre E tenuta per regina delle prove nel processo inquisitorio. Perb, ad evitare taluni inconvenienti, accennati anche dal Carrara, 1 credo prcferil)ilc, in questo caso, il sistema scozzese n quello inglcse. I n Tnghiltcrra, il giudice chiede anzitutto nll’ accusat.0 sc egli si cimenta guilljy 0)’ wt gltilly : c in caso di confcssiono condanna senza vcrtlcf.bo tlcl giurì. 111 Twozi:~ iuvwo il l~ulil~lico Miuistcro stesso l)uì) fi~ruiro lo prnvo c ricl~ictlcrc, anclw, itu vcrdctfo cIeI giurì, ctl io crederei dei giudici; con chc si cvitn, dnll’ una parto lo scandalo di molti verdetti assurdi ed abusivi portati dal sistema italiano, e dall’ altra il pericolo che la confessione non sia conforme a verita, e si condanni un uomo irresponsabile. * 1 giurati dovrebbero inoltre, secondo il pcnsicro di Ellero, specificare le circostanze attenuanti, sopra ognuna delle quali si porrolAxr0 ndcquate questioni; toplientlo così uua parte illogica dc1 cosidetto giudizio morale. Il giurì tlovrol~lx aver facoliR Ili pronunciaro altri vcidcf.t.i, ol(re nll’ nssoluzinw c(l alla coml:inna osclusiva. In Iscozia, dove del resto, come in Inghilterra ’ O~mmEi, Vol. V, op. 24. DEL DlRITTO PENALE. 135 ed America, il giurì risponde ad una soba questione se 1’ accusato sia colpevole o no, il verdetto può anche essere di not ~wove~~., quando i giurati ritengono insufTlcienti le prove addotte. Questa innovazione, già nota ai Romani, che avevano 1’ absolvo, il comlem970 ed il wxt Ziyw2, e che anche Erio Sala aveva sostenuto e voleva anzi estendere ad ogni giudizio penale, ’ altro non sarebbe adunque che il trasporto, dallo statlio istruttorio allo slatlio proccssunlo 0 definitivo, del1’ art. 445 dc1 prcscnto codice italiano di procedura pcnnle; ed autorizzando un nuovo processo per lo stesso fatto, quanto si presentino nuove prove, gioverebbe a togliere 1’ inconveniente delle schede IJianche e della loro interpretnzioue a favore del reo. ‘E se 1’ ahitudine di assolvere 0 condannare senz’ altro, si pub opporre a questa proposta, non vi si oppone però alcun precetto fondamentale di diritto; poichb non saprei vedere, come un individuo, che dopo la lunga trafila del processo scritto e dopo il dibattimento, rimane grnwi~cialc sospello cl’ essere colpevole, possa tuttavia csigerc clnlla società, una dichiarazione di completa innoccnzn; egli avra diritto di chiedere, che non lo si condanni pritna di avere completate le prove della sua colpevolezza, c a ciò provvederebbe appunto il verdetto di 92017, consta. Z ’ Sull’ intituto della g i u r i a , pp. 226. Ilorl~n~ 1875. 2 lt facile vedere, che questo v e r d e t t o d i non cowta, p e r g r a v i sospetti, snrebhe alTalt diverso rlnll’nasolitaiono nh isrrrntin che vigeva . nri t e m p i *wlali . trlnlenll, roli, per correxionali. essere logici, lriaogtmreblre estendere nnche ai trilmnnli e i n t o r n o *liil yn:~le P. notn I R diswrtxzione dell’ Armn- Ra iI cittadino inquisito o accwsato abbia db-itto di es.reve dichiarato i?>%oeente, quando dagli atti NON RISIU.‘~INO PROVF: NR IN~IZII, che abbia co~nme~so il delitto - 11 eh. Sinigdlia, 1821. - I) i 13G DEL DIRI’JX’O 1 NUOVI ORIZZONTI Il giurì dovrebbe, inoltre, poter ammettere di sua iniziativa, 1’ esistenza di un reato minore da quello sostenuto dall’ accusa, quando anche manchi un’ apposita questione subordinata,’ che riguardi la forma criminosa inferiore; poichb si torrebbe così il bivio di dovere o condannare per un reato non commesso in quelle date proporzioni, o assolvere un accusato, che pure ha commesso un reato meno grave. ic nnl.~~rnlc l)oi, cl10 l.utt.o qwsln rirorrno dovrcl)boro esscro limdatc sopra quella csscnziale, di una sccltn migliore dei ginrAi, da cui dovrebbesi escludcrc, od ammettere in limiti strettissimi, il criterio del solo censo, che ora invece prevale. ’ Infine si dovrebbero stabilire alcuni rimedi contro i verdetti di evidente ingiustizia, accordando ai giudici pi6 largo diritto di sospendere in sentenza; 2 e non solo ali’ accusato, ma anche all’ accusntorc il diritto di chic1 Il De Falco univa al progetto di legge 1872, un elenco delle professioni dei giurati iscritti nelle liste di servizio per I’ armo 1,970. Ne ricavo clw i lwoprictnri, che vivono del prodotto dei loro beni, insieme ngli n~ïir~blloïi, c~~loni, mwzn(lri, lillnvoli wf., sono il 60 y. ~lri Killrnli, ed il <ti %,? ncll’a~~w lIJI;!j, SIY:~III~I~ Ir cifre p~~l~hlicnle dal Crivellnri ( I,n gitcvin i~t IMia, TUantova 1572). Vero Q che la legge 1574 modifici, con diwrsp categorie il contingente dei giurati; m*, come dimostrava il Sala (op. cit.) cib non ha portato che vnriazioni di poco conto, nou escludenli IR grande pi-evaknan di semplici censiti nella coslitnaione del girirl, da! qw~le poi sono enclasi. pel diritto di ricnsn, gli individui pih intelligenti e inrlipPntlenti. * Veramente l’art. r>l)!) del cnd. di lwoc. pea. nccortln ai magistrali, che siwc Iliinnimi, il diritto di soclwn~lcre un vcrdetlo, lmrclb6 sia di condanna 0 a wnrplioe mnggiornnzn di 7 voli. TI fal.bo peri, dimostrn, che le troppe restrizioni rrnrlono quasi illusoria qwstn facolth dei gindici, che, per ewnpio, swondo It= slntisticlre nllicinli, soprn 5470 cause delìnite dalle (Torli d’assise nel l8i6, applicavano l’art 509 soltnnto in 12 casi. ? :,; PENALE. 137 dere, in tali casi, un nuovo giudizio, sia nel caso di condanna che di assoluzione. Non SO vedere infatti in forza di quale principio logico si imponga ora alla società 1’ obbligo di rispettare quelle parti di un verdetto che sono favorevoli all’ accusato, anche se prodotte da un giudizio, che si riconosce assurdo. Questa norma giuridica, che è un’ esagerazione dell’ in tluOio jiro wo, si può spiegare storicamente, come effctto della reazione salutare contro lo esor%tanze do1 potere sociale nei secoli scorsi; ma difficilmente si potrebbe giustificare ora, che i diritti individuali hanno maggiori guarentigie. Se 1’ individuo ha diritto di non essere condannato quando non sia provata Ia sua colpevolezza, la societA, come dissero i deputati Spina e Lioy nella tornata del 21 marzo 1874, ha diritto anch’ essa, di non assolvere un accusato, se non quando la sua innocenza venga provata da una rigorosa valutazione delle prove, e [non proclamata, *per isbaglio o per sorpresa, da qualche giurato distratto, ignaro 0 pusillanime. ’ 1 Negli Appunti pr unn iatrodurionc al corso di diritto e procedwa penalo (Torino l&W), pub!>licati dal prof. Drusa, quando questi fogli erano gih stampati, ho avuto la soddisfazione di vedere che il valente professore, pur dissentendo nella negazione completa del cosidetto libero arbitrio, a Imo11 conto dichiara egli stesso, che questo non 13 dimostrabile (pag. 195) e fa anche, nel 3 37, un passo analogo x quello dei criminalisti da me ricordati, qni, nella nota 1 R pag. 10-11. rjon solo; ma per ci6 che riguarda i vantaggi dell’antropologia criminale, e gli studi sulla statislica criminale e la legge di satoraaiona criminosa, e le conclusiorli sulla inofkacin della rnpressione come solo mezzo di difesa sociale, e 1’ indirizzo da darsi a questa stessa repressione, egli approva’ volentieri le nostre vedute, per le quali possiamo dunque essere soddisfatti, che non siano anatemizzate da avversari coscienziosi e punto seguaci dell’indirizzo sperimentale. 138 f NUotTI ORIXZON't-t DEL DIRITTO PENALE. , SIGNORI, . Prima di chiudere qwsln discorsn, mi preme dirvi qualche parola s~ll’ indirizzo, che io intcn~lo di dare al mio corso. Anzitut.to, 1’ aver qui raccolto un certo nucleo di vedute nuore intorno alla scienza dei delitti tlcllo. pene e dei giudizii non deve far nascere 1’ idea, che d’ ora innanzi il molto fatto sinora non abbia a meritare la nostra attenzione c lo studio noslro. Clio anzi, come U Icggo unirorsaln clic i nuovi progressi non cancellino mai i progressi gih fatf.i, ma si appoggin0 anzi sopra di essi, così noi srguircmo in gran parte le idee acquistate alla nostka scienza, specialmf2nt.e dopo lo slancio mornvi~liosn dato tlnl lbccnrin, pnwliì? scuza il fontln.fllnnlo (li esse tini non polrommo nulla t.cntnrc. La scienza n o n i! opera in~livitlnnle; ognuno di iioi non fa che porlnro variazioni minime nella grande npwn comune. Rcro pcrcl$, dal I’JYIgrrr)ua~n qui ilnifo’, Voi voflrctc cl)0 il nostro scopo non 6 a l t r o (~Iic tli c0111~~lcl.nrc l o sIlirIi dei tlclitl.i, delle pcnc! (lei giutlizi coi nuovi portnf,i della scienze ’ naturali c sociali, coor~lirrnntloli c rnfTorzando1i coi , j . 139 principii già stabiliti dalle scienze giuridiche; i quali perciò ne verranno in parte modificati, ma resteranno pur sempre la base imprescindibile dei progressi avvenire. Quanto poi al metodo didattico, persuaso che gli studi universitari hanno lo scopo preciso di addestrare gli studiosi alla conoscenza e ricerca dei principii scientifici, e che la pratica stessa sanza la luce della teoria deve riuscire miope ed empirica, poiclih la pratica altro non ò che la teoria in azione, così sarà mia cura maggiore la esposizione, per quanto succinta, dei principii teorici della nostra scienza. Ma persuaso anche che le necessitb della vita quotidiana si impongono, io non trascurerò di far seguire ad ogni trattazione teorica quello illustrazioni sulla Icgislazione c sulla giurisprurlonza, che possano indicarvi 1‘ applicazione pratica dei principii scientifici. Io non so, se lc mie povere forza mi permetteranno di effett.unro tutte codeste buone intenzioni; ma di una cosa sono cwto, ed E: che, almeno, non vi mancherà 1’ osompio del mio lavoro itrdoksso. dal quale, se non altro, spero abbiate un eccitamento allo studio: non solo per il vostro vantaggio, ma per quello ancora della Patria nostra. Pietro l~llcro, di cui mi f! caro invocare anche una volta il nomo per congctlnrmi da Voi, se qui. fosse, inspirato dal suo patriottismo, limpido come cristallo, vi direl)l)o appunto, che soltanto il lavoro 0 la scienza possono rendere on popolo veramente libero e forte.’ ’