RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP 00153 Roma • Piazza G.G. Belli 2 • tel. 06 58 66 234 • fax 06 58 12 750 www.assocamp.it • [email protected] madisonadv Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio 2 RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP 2 Avvocato Dario De Vitofranceschi Via Filippo Corridoni 14 00195 Roma Avvocato Francesca Guerra Via Istituto Tecnico d'Agraria 31 35143 Padova Come ricorderete nell’aprile 2008 l’Assocamp raccolse, in una pubblicazione intitolata “Risposte ai quesiti dei Concessionari Assocamp”, le principali domande in materia legale che i Concessionari avevano rivolto ai consulenti dell’Associazione. Tale pubblicazione venne distribuita a tutte le Aziende associate e si dimostrò un utile ed importante strumento di consulenza immediata, dal momento che la raccolta consisteva in quasi 90 quesiti di carattere generale. A distanza di un anno e mezzo le domande e le problematiche sono aumentate, oltre ad esserne sorte di nuove, e per questa ragione si è deciso di realizzare una nuova pubblicazione che possa contenere queste ultime e possa così affiancare ed integrare la prima. Così come fu fatto allora tutti gli argomenti e tutti i contenuti degli stessi sono stati logicamente reimpostati in forma anonima, pur mantenendone le caratteristiche essenziali. Con tutta probabilità ciascun concessionario potrà, nello sfogliare la nuova pubblicazione, ritrovare argomenti e problematiche più volte affrontate, ma soprattutto assimilare una serie di informazioni importanti che certamente si risolveranno utili nel lavoro a cui quotidianamente si è chiamati. Non mi resta che ringraziare gli Avvocati Francesca Guerra e Dario De Vitofranceschi non solo per la realizzazione del presente manuale, ma anche per la grande disponibilità e professionalità con cui regolarmente affrontano ogni richiesta ed ogni esigenza dei nostri Associati. Nella speranza che tutto ciò possa risultare utile alla rete vendita e possa rappresentare un interessante strumento per l’attività di tutti, Vi auguro buona lettura. Il Presidente Vittorio Dall’aglio 3 • • • INDICE • • • 3 Prefazione del Presidente Vittorio Dall’aglio 8 Premesa degli avvocati Dario De Vitofranceschi e Francesca Guerra 9 10 11 12 12 12 14 14 16 18 20 21 21 22 23 23 24 25 26 28 30 31 31 32 33 34 34 36 38 AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI 01 Contratto Produttore-Concessionario. Recesso e preavviso. 02 Contratto Produttore-Concessionario. Motivi di recesso. 03 Contratto Produttore-Concessionario. Recesso. Vendita marchi concorrenti. 04 Contratto Produttore-Concessionario. Vendita caravan. 05 Contratto Produttore- Concessionario. Distribuzione Selettiva. 06 Contratto Produttore-Concessionario. Obblighi di vendita. 07 Contratto Produttore-Concessionario. Minimi di vendita e sistemi di bonus-premio. 08 Concorrenza sleale tra concessionari. 09 Vizi generici e risoluzione. 10 Serie anno precedente e “passo” diverso. 11 Vendita a società estera e costi di spedizione. 12 Rottura meccanica e costi di trasporto. 13 Eccesso di peso e risarcimento danni. 14 Danni da vacanza rovinata. 15 Sostituzione eccessivamente onerosa. 16 Omologazione 4 posti, vizi del consenso e annullamento del contratto. 17 Caparra, acconto sul prezzo e risarcimento dei danni. 18 Sostituzione e risarcimento del danno. 19 Contratti fuori dai locali commerciali. 20 Accertamento Tecnico Preventivo. Nozione e suggerimenti. 21 Accertamento Tecnico Preventivo. Spese. 22 Veicoli usati e accessori non di serie. 23 Garanzia sugli interventi eseguiti in garanzia. 24 Noleggio e deposito cauzionale. 25 Vendita veicolo usato e rottura meccanica. 26 Vendita veicolo usato e vendita a catena. 27 Furto veicolo a noleggio. 28 Noleggio. Rottura meccanica. Risarcimento Danni. Danno emergente e lucro cessante. 6 39 40 42 46 46 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 69 69 70 AVVOCATO FRANCESCA GUERRA 29 Immatricolazione diretta del cliente 30 Installazione di accessorio che porta il camper fuori peso 31 Controllo dell’assicurazione 32 Distribuzione selettiva e distribuzione esclusiva 33 Costi del recupero credito - interessi per ritardo nelle transazioni commerciali 34 Garanzia su accessorio 35 Recesso del cliente per motivi personali 36 Vendita in fiera - diritto di recesso 37 Intestazione del camper a un soggetto diverso da quello che conclude il contratto 38 Cliente-professionista, garanzia di conformità 39 Rifiuto di portare il veicolo dal concessionario per le riparazioni a causa dell’eccessiva distanza 40 Rientro di un usato gravato da fermo amministrativo 41 Lamentele dirette del cliente col fabbricante 42 Esposizione dei prezzi di vendita 43 Esposizione dei prezzi per i veicoli usati, in fiera e su internet 44 Garanzia di conformità per un veicolo in conto vendita 45 Disdetta del noleggio per malattia del cliente 46 Noleggio, recesso 47 Riparazione diretta del produttore – garanzia decorsi 10 mesi 48 Usato rientrato con vizio che ne diminuisce il valore valutato 49 … segue. Riparazione del veicolo rientrato 50 Veicolo sostitutivo durante le riparazioni 51 Diversi obiettivi tra membri della stessa rete 52 Risarcimento danni - riparazioni avvenute in un lungo periodo di tempo 53 Garanzia per trenta mesi dalla fatturazione 54 Pneumatici usurati di un camper usato 55 Mancata conclusione del contratto, revoca della proposta 56 Prezzi minimi di vendita 57 Tagliando presso riparatore non facente parte della rete 58 Trasferimento della sede del concessionario 7 Nella presente raccolta abbiamo inserito alcune delle richieste di “consulenza legale” formulate dagli Associati Assocamp nel corso del 2008 e del 2009. Abbiamo selezionato le questioni in grado di suscitare il maggior interesse per gli Associati, riguardando problematiche “comuni” ma certamente anche “spinose” per tutti gli operatori del settore. Inutile dire che le richieste di consulenza pervenute da parte degli Associati sono state moltissime e pertanto cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quegli Associati che ci hanno accordato la loro fiducia nella richiesta di pareri di natura legale e ci scusiamo per gli inevitabili ritardi nelle doverose risposte. Come nella precedente raccolta, anche in questa edizione, i quesiti e le relative risposte sono state semplificate così da agevolarne la lettura e la comprensione. I quesiti non contengono alcun riferimento a persone fisiche o giuridiche per il rispetto della privacy e del diritto di immagine di ciascun soggetto. Le risposte hanno un carattere indicativo e costituiscono una delle possibili soluzioni giuridiche al problema posto. Di regola sono formulate nell’interesse dell’associato e non “pro veritate”. Il Diritto non è una scienza certa, o forse le variabili sono così tante da rendere difficilmente prevedibile l’esito di una controversia in anticipo. Un’altra delle verità che si impara con l’esercizio della professione è che non esiste un caso identico ad un altro. Fatte dette considerazioni, invitiamo tutti gli Associati, anche quelli che abbiano un problema in tutto e per tutto corrispondente a quelli affrontati nei quesiti, a rivolgersi agli scriventi avvocati per una consulenza legale ad hoc. Buona lettura. Avv. Dario De Vitofranceschi Avv. Francesca Guerra 8 • • • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • • • 01 Quale tipologia di contratto lega un concessionario ai singoli produttori? ho ricevuto da un Costruttore lettera di disdetta con un preavviso di 2 anni: cosa succederà in questi due anni? Posso continuare a commercializzare i suoi veicoli? Il rapporto giuridico intercorrente tra un Produttore di camper ed un distributore autorizzato è un contratto atipico denominato concessione di vendita. La concessione di vendita è una tecnica mediante la quale un’impresa principale realizza una rete di imprese satelliti, autonome come entità giuridiche, ma collegate all’impresa promotrice, al fine di demandare loro la vendita dei propri prodotti, con una organizzazione decentrata cui tutte le imprese partecipano con iniziativa e gestione del rischio propri e indipendenti. In linea astratta le parti potrebbero disciplinare liberamente detto rapporto apponendo delle clausole limitative in merito alla possibilità e/o alle modalità di vendita dei camper all’interno del mercato (es. clausole di esclusiva, clausole di ubicazione, prezzi imposti, minimi di vendita etc…). Detti accordi sono definiti intese verticali e si risolvono, molto frequentemente, in violazioni del principio di libera concorrenza. Eventuali accordi verticali che limitassero il principio di libera concorrenza sarebbero nulli in quanto in violazione dell’art.81 del Trattato UE. Tuttavia (con riferimento al mercato degli autoveicoli) alcuni Regolamenti CE hanno individuato una serie di cd. “esenzioni” e cioè hanno individuato una serie di intese che, ove previste negli accordi liberamente presi tra Produttore e distributore, devono considerarsi validi e conformi rispetto al dettato dell’art. 81 del Trattato UE. Da ultimo la materia risulta disciplinata dal Regolamento n.1400/02 che ha profondamente mutato la disciplina previgente. Il suddetto regolamento prevede una disciplina diversa a seconda che il tipo di distribuzione adottata sia selettivo ovvero esclusivo ed ancora a seconda che abbia ad oggetto la vendita di autovetture e di veicoli commerciali leggeri ovvero di tutti gli altri autoveicoli. Il preavviso di 2 anni è quello previsto dal Regolamento all’art. 3, par. 5, nelle ipotesi di recesso ordinario dei contratti di distribuzione a tempo indeterminato. Il recesso è un atto unilaterale recettizio con il quale la parte pone fine al rapporto. Il preavviso è il termine che deve intercorrere tra la comunicazione dell’intenzione di recedere all’altra parte ed il momento in cui il recesso produce il suoi effetti. In sostanza il regolamento obbliga a pre-avvertire l’altra parte dell’intenzione di porre fine al rapporto. Tale periodo è normativamente previsto per mettere entrambe le parti nelle condizioni di “reagire” alla conclusione del rapporto, adottando idonee misure a livello di marketing e di strategia aziendale. In verità il rapporto, al momento della semplice comunicazione di recesso, non è cessato, anzi è pienamente valido ed efficace e lo sarà per i successivi due anni. La funzione del preavviso è appunto quella di preannunciare che tra due anni il rapporto cesserà. In ogni caso, nulla esclude che le parti concordino di gestire il periodo transitorio diversamente, stipulando accordi specifici. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 10 (segue): devono essere specificati i motivi del recesso? Per quali motivi si può recedere? A mio avviso, tenuto conto della disciplina nazionale e di quella del regolamento 1400/02, nei contratti di concessione di vendita a tempo indeterminato, bisogna distinguere tre ipotesi: a) recesso ordinario; b) recesso con indennizzo o per ristrutturazione della rete di vendita; c) altre ipotesi di recesso o risoluzione anticipata previste dalla normativa nazionale. Nelle ipotesi sub a) e sub b) sussiste certamente un obbligo di motivazione. Nell’ipotesi sub c) in sostanza vi sarà un obbligo di motivare il perché dell’avvenuta risoluzione. Il recesso ordinario è tendenzialmente “libero” nel senso che il recesso non deve essere giustificato da una particolare causa o motivo. Esistono tuttavia delle cause che non possono giustificare il recesso: ad esempio un Costruttore non può recedere perché il concessionario ha deciso di vendere altri marchi. In questo senso si inquadra l’obbligo di motivazione e cioè l’obbligo di specificare i motivi obbiettivi e trasparenti che giustificano il recesso. Si veda il Regolamento n. 1400/02 dove si legge: “Onde evitare che un fornitore receda da un accordo perché un distributore o riparatore tiene un comportamento atto a stimolare la concorrenza, come ad esempio le vendite attive o passive a consumatori stranieri, l’attività multimarca o il subappalto dei servizi di riparazione e manutenzione, la notifica di recesso dal contratto deve indicarne chiaramente per iscritto i motivi, che devono essere obiettivi e trasparenti.” Il preavviso, in questo caso, è molto lungo (2 anni). È possibile poi un recesso con un termine di preavviso più breve (1 anno) ma ciò solo in due casi: se è contrattualmente previsto un congruo indennizzo per la parte che subisce il recesso; se il produttore recede dall’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’intera rete o una parte sostanziale di essa. Quanto alla necessità di riorganizzare la rete questa necessità deve essere una esigenza reale, oggettiva e comprovata: la necessità di riorganizzazione può essere dovuta al comportamento dei concorrenti o ad altri sviluppi economici, indipendentemente dal fatto che sia motivata da decisioni interne del Produttore o da influenze esterne. La questione se sia o meno necessaria una riorganizzazione della rete è oggettiva e il fatto che il fornitore la ritenga necessaria non risolve la questione in sede di controversia. In tal caso sarà competenza del giudice nazionale o dell’arbitro giudicare la questione in riferimento alle circostanze. Quanto alla definizione di parte “sostanziale” della rete è una valutazione di merito che coinvolge l’organizzazione specifica della rete di un Produttore, caso per caso. La natura “sostanziale” implica un aspetto sia geografico che economico, che potrebbe essere limitato alla rete o a parte di essa in un dato Stato membro (cfr. dom. 67 Opuscolo Informativo). Quanto all’ipotesi sub c), e cioè alle ipotesi di risoluzione contrattualmente previste, è bene ricordare che il contratto di concessione di vendita può prevedere - ed in effetti nella totalità dei casi prevede – (cfr. analisi contratti produttori compiuta da Assocamp e 11 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • 02 disponibile nell’area riservata del sito) una serie di clausole risolutive espresse o di condizioni risolutive ovvero ancora di diffide ad adempiere: tutti meccanismi giuridici (e giuridicamente perfettamente legittimi ove concordati dalle parti) attraverso i quali, dato un determinato inadempimento, il contratto si risolve e quindi viene meno. In questi casi non sussiste la necessità di comunicare il recesso ma il contratto si risolve ex se all’avverarsi della condizione, ovvero allo spirare del termine contenuto nella diffida o ancora alla dichiarazione della parte interessata che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. 03 04 (segue): il Costruttore può recedere dal contratto di concessione di vendita perché la concessionaria ha deciso di commercializzare altri marchi concorrenti? Certamente no! Questo costituirebbe una palese violazione del Regolamento importando una restrizione alla concorrenza non ammessa. Attenzione anche alle motivazioni “mascherate” e cioè a motivazioni formali adottate dal Produttore che nascondono una restrizione alla concorrenza. Si legge nell’Opuscolo Informativo dom .70 “Il regolamento stabilisce un numero di comportamenti del rivenditore che il fornitore non può vietare. Se piuttosto che vietare questi tipi di comportamento, un fornitore cercasse di impedirli terminando il contratto di distribuzione, questo comporterebbe una grave restrizione indiretta della concorrenza e significherebbe che l’accordo di distribuzione non potrebbe più beneficiare dell’esenzione. La decisione che stabilisce se il fornitore ha scelto di terminare il contratto per le ragioni addotte nella notifica o per far cessare un comportamento che favorisce la concorrenza è di competenza dell’esperto indipendente, dell’arbitro o del giudice nazionale.” (segue): la disciplina per le caravan in tema di recesso è la medesima? 05 È bene ricordare che il Regolamento si applica solo agli autoveicoli e che per «autoveicolo» si intende un veicolo destinato a circolare su strada mosso dal proprio motore, munito di tre o più ruote”. In questo caso quindi bisognerà far riferimento al contratto di concessione. Comunque un recesso “punitivo” e cioè volto a restringere la concorrenza dovrebbe essere sanzionabile a prescindere dalla esenzione di cui al Regolamento. Che cosa si intende quando si afferma che un Produttore utilizza un sistema di distribuzione selettiva? La rete di vendita può essere articolata in base a criteri qualitativi ovvero quantitativi o in base ad un sistema misto. Quanto ai criteri di selezione qualitativi o quantitativi giova riportare testualmente quanto chiarito dalla Commissione nell’opuscolo informativo del 21 ottobre 2002: • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 12 “Vendita nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva. Nel sistema di distribuzione selettiva, il fornitore di autovetture sceglie i suoi distributori autorizzati sulla base di criteri di qualità e/o quantità predefiniti. A titolo di esempio si possono citare i seguenti criteri: Criteri qualitativi Criteri quantitativi Criteri di formazione per il personale di vendita Qualifica del personale post -vendita Criteri per l’esposizione dei pro dotti Spazio riservato per ciascuna marca nell’autosalone Obbligo di acquisti annui minimi Numero massimo di rivenditori per zona Criteri minimi di fatturato Criteri di magazzino quantificati Numero di rivenditori autorizzati Con questo modo di distribuzione, il fornitore d’autovetture può esigere che il distributore autorizzato non venda autoveicoli nuovi a distributori non autorizzati che agiscono per proprio conto, in particolare a rivenditori indipendenti, a supermercati o a operatori su Internet. Il fornitore di autovetture può dunque esigere che i soli acquirenti possibili dei distributori autorizzati siano altri distributori autorizzati della marca considerata (fornitura incrociata), consumatori o rivenditori incaricati che agiscono in nome e per conto di un consumatore. Qualora il fornitore di autovetture distribuisce le sue autovetture attraverso il sistema di distribuzione selettiva, le vendite dette attive e passive non sono da considerare come una restrizione.” In sostanza la scelta in merito al modello distributivo è rimessa al Produttore il quale, tuttavia, deve rispettare i parametri richiesti dal Regolamento in termini di soglie di mercato, restrizioni fondamentali, tutela della concorrenza nell’attività multimarca e rispetto dell’identità di impresa. Infatti uno degli obbiettivi del regolamento è proprio quello di rafforzare l’indipendenza del concessionari nei confronti dei produttori, sia stimolando le vendite multimarca, sia rafforzando la tutela contrattuale (es. durata contrattuale minima, in termini di facoltà di adire collegi arbitrali o in tema di recesso e preavviso). Ed infatti il Produttore non può: obbligare i distributori ad eseguire servizi di riparazione e manutenzione oppure a distribuire i pezzi di ricambio. I distributori devono avere la facoltà di subappaltare il servizio di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati appartenenti alla rete della stessa marca; vietare di commercializzare altre marche; limitare la fornitura di autoveicoli nuovi ai propri distributori se tale comportamento determina una restrizione della capacità di questi ultimi a vendere veicoli a particolari consumatori all’interno dell’Unione europea; vietare di aprire punti di vendita o di consegna aggiuntivi per la distribuzione di nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri ovunque sia in vigore la distribuzione selettiva; 13 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • Il Produttore mi impone degli obbiettivi minimi di vendita: sono ammissibili? 06 Quanto agli obiettivi di vendita e bonus di varia natura ricordo che l’art. 3 comma 6 del regolamento prevede che: “ L’esenzione si applica a condizione che l’accordo verticale preveda che entrambe le parti abbiano il diritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali. Controversie di questo tipo possono tra l’altro riferirsi: …b) alla fissazione o alla realizzazione di obiettivi di vendita;” Quindi detti accordi sono certamente ammissibili. Tuttavia ai sensi del considerato 16 del Regolamento: “Le limitazioni imposte dai fornitori alle vendite dei distributori a tutti gli utilizzatori finali negli altri Stati membri, ad esempio facendo dipendere la remunerazione del distributore o il prezzo di acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali, costituiscono una restrizione indiretta delle vendite. Altri esempi di limitazioni indirette delle vendite sono le quote di fornitura basate su un territorio di vendita diverso dal mercato comune, che siano combinate o meno con obiettivi di vendita. Anche i sistemi di bonus basati sulla destinazione dei veicoli o su qualsiasi forma di fornitura discriminatoria dei prodotti ai distributori, in caso di scarsità del prodotto o altro, costituiscono una restrizione indiretta delle vendite.” Secondo l’interpretazione dalla Direzione Generale della Concorrenza nell’opuscolo informativo al regolamento 1400/02 però: “Il nuovo regolamento permette ad un fornitore di accordarsi con il proprio distributore su obiettivi di vendita sulla base di una determinata area geografica che può essere più ristretta del mercato comune. Tuttavia, siffatti obiettivi non possono essere utilizzati per limitare le consegne di autoveicoli nuovi ai distributori. Neppure la distribuzione del prodotto, la remunerazione del distributore o i sistemi di incentivi possono essere basati sul luogo di vendita, all’interno di un’area geografica concordata, dato che tali misure comporterebbero una restrizione indiretta del diritto del distributore di vendere passivamente a tutti i consumatori all’interno del mercato comune.” In conclusione gli accordi sugli obiettivi di vendita sono ammissibili purchè prevedano il diritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali e non siano volti a limitare le consegne (potenziali) di veicoli nuovi al concessionario. Detti accordi possono anche riferirsi ad una determinata area geografica. (segue): entro quali limiti sono ammissibili dei minimi di vendita o sistemi di bonus - premio? 07 Secondo l’interpretazione dalla Direzione Generale della Concorrenza nell’opuscolo informativo al regolamento 1400/02: “Il nuovo regolamento permette ad un fornitore di accordarsi con il proprio distributore su obiettivi di vendita sulla base di una determinata area geografica che può essere più ristretta del mercato comune. Tuttavia, siffatti obiettivi non possono essere utilizzati per limitare le consegne di autoveicoli nuovi ai distributori.” • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 14 Qualsivoglia obbligo diretto o indiretto di acquistare dal Produttore più del 30% degli acquisti annui e complessivi di veicoli calcolati in relazione all’anno civile precedente costituisce un “obbligo di non concorrenza” vietato dal Regolamento. Quindi, in relazione ai minimi di acquisto, la soglia prevista dal regolamento è del 30% di tutti gli acquisti della concessionaria. In sostanza il concessionario può essere tenuto a garantire che il 30% dei suoi acquisti appartengano ai marchi di un determinato Produttore. Tuttavia la concessionaria non è obbligata ad acquistare tutti i veicoli dal Produttore ma è libera di rifornirsi (cd. fornitura incrociata) di tali veicoli presso altri rivenditori o importatori nazionali. In termini pratici se il Produttore A impone al distributore X l’obbligo di acquistare il 30% dei propri autoveicoli tra quelli delle sue marche, X è libero di comperare tali autoveicoli da altri distributori, grossisti o importatori delle marche del fornitore A ed è inoltre libero di comperare fino al 70% dei suoi acquisti totali di autoveicoli da fornitori di altre marche. Se tutti gli altri fornitori imponessero lo stesso obbligo di acquisto del 30%, X sarebbe libero di acquistare marche diverse al massimo da tre fornitori. X potrebbe dunque, ad esempio, vendere le marche A1 e A2 del fornitore A, più la marca B1 del fornitore B e la marca C1 del fornitore C. È ovvio poi che il concessionario possa acquistare anche di più del 30% ma ciò vuol dire che è libero di farlo (ma non può essere contrattualmente obbligato). Quanto ai bonus si deve precisare, in primo luogo, che non sono ammessi Bonus per incentivare la vendita monomarca in quanto costituiscono una restrizione indiretta del diritto del concessionario di vendere più marche concorrenti. Si legge infatti nella risposta 50 dell’Opuscolo più volte citato che “Tutti i distributori hanno perciò diritto a margini equivalenti o a incentivi, a prescindere dal fatto che vendano autoveicoli di uno o più fornitori.” Non dovrebbero essere ammessi neppure i Bonus che portano a superare la soglia del 30% poiché si legge sempre nell’Opuscolo “gli sconti fedeltà concessi sulla base di una specifica percentuale (superiore al 30%) degli acquisti di un particolare acquirente costituirebbero un obbligo di non concorrenza indiretta, mentre ciò non avviene per uno schema di riduzione dei prezzi basato su volumi assoluti acquistati e collegati ad economie di scala.” Secondo la Commissione “Il bonus concesso da un fornitore di autoveicoli si calcola in base al numero di veicoli nuovi acquistati presso di lui, indipendentemente dunque dalla destinazione finale dei veicoli, dalla vendita agli utilizzatori finali o a altri distributori autorizzati della rete (il sistema di bonus basato sulla destinazione dei veicoli costituisce una restrizione indiretta della fornitura incrociata).” 15 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • 08 Ho appreso che alcuni concessionari miei concorrenti nella zona di riferimento diffondono notizie infondate e false in merito alla concessionaria di mia proprietà ed ai marchi da me distribuiti. La circostanza è spiacevole e determina un evidente pregiudizio all’immagine della mia azienda. Sotto un profilo legale, ed escludendo azioni di natura penale, quali sono gli strumenti per reagire a una tale situazione? L’art. 2598 c.c. (Atti di concorrenza sleale) dispone che “ … compie atti di concorrenza sleale chiunque: … 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito…” La giurisprudenza ha poi chiarito gli ambiti applicativi ed i limiti della norma sopra richiamata. Con riferimento all’attività anticoncorrenziale da Lei riferita meritano di essere ricordati i seguenti precedenti giurisprudenziali: “Ai fini della sussistenza della concorrenza sleale per denigrazione non è richiesta anche la falsità dei fatti affermati in quanto può costituire atto illecito, non conforme ai principi della correttezza professionale, anche la divulgazione di circostanze o notizie vere idonee a determinare discredito sui prodotti o sulle attività di un’impresa concorrente, ove la divulgazione venga effettuata in maniera tendenziosa e comunque scorretta, non essendo consentito all’imprenditore interessato sostituirsi al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece a quest’ultimo dovrebbe essere riservato.” (Tribunale Salerno, 2 maggio 2004). “La diffusione presso la clientela del concorrente di notizie relative all’inidoneità di quest’ultimo ad offrire sufficienti garanzie in termini di qualità dell’assistenza e di continuità nel tempo costituisce una condotta idonea a determinare il discredito del ricorrente medesimo, rilevante ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c.” (Tribunale Salerno, 2 maggio 2004). “Costituisce atto di sleale concorrenza per denigrazione commerciale diffondere notizie smaccatamente allarmistiche sulla tenuta sul mercato dell’impresa concorrente e del prodotto da essa offerto ai consumatori, e tale atto è imputabile all’impresa a vantaggio della quale l’attività denigratoria è stata posta in essere se tale attività è stata realizzata con caratteri di sistematicità e capillarità tali da far pensare all’esistenza di una strategia di mercato centralizzata e cioè concepita dalla e quindi imputabile alla impresa suddetta.” (Tribunale Palermo, 5 luglio 2002). “Posto che la divulgazione di notizie false è sempre illecita, non vale automaticamente il contrario perché il legislatore non ha distinto fra notizie vere e false. Ed invero, nonostante la veridicità delle notizie, può esservi denigrazione proprio perché l’imprenditore interessato si viene a sostituire al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece a quest’ultimo dovrebbe essere riservato, di talché anche la diffusione di circostanze e di notizie vere idonee a gettare discredito sui prodotti o sull’attività dell’impresa concorrente è atto illecito non conforme ai principi della correttezza professionale.”(Corte di Appello Torino, 30 aprile 1997). • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 16 “Perché sussista atto di concorrenza sleale per denigrazione non è necessario che i soggetti attivi e passivi esercitino attività economiche sullo stesso piano, essendo sufficiente che il messaggio denigratorio si indirizzi ad una medesima categoria di consumatori.” (Corte di Appello Perugina, 24 gennaio 1994). “La concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati o degli apprezzamenti compiuti, ma sussiste anche tutte le volte che la divulgazione di circostanze o notizie vere avvenga in modo subdolo o tendenzioso sì da produrre un discredito per i prodotti o per l’attività di un’impresa concorrente. Sussiste certamente la tendenziosità tutte le volte che la notizia, anche se vera, finisce per esser recepita non tanto come affermazione di una qualità del prodotto reclamizzato quanto come motivo di erronee deduzioni “a contrariis” circa la qualità dei prodotti altrui, al di là di quelli che sono i normali effetti di una propaganda pubblicitaria.” (Corte di Appello Firenze22 giugno 1983). “L’invio a terzi di notizie denigratorie ed allarmistiche atte a suscitare discredito al buon nome di una ditta integra la fattispecie di attività di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 comma 2 c.c., che può essere inibita in via cautelare ed urgente mediante un provvedimento ex art. 700 c.p.c.” (Preture Roma 2 aprile 1983) “L’esaltazione delle qualità del proprio prodotto, alla quale si accompagnino apprezzamenti che sminuiscano quelle del prodotto concorrente, integra l’ipotesi ex art. 2598 n. 3 c.c., di denigrazione del prodotto altrui mediante confronto fondata sulla falsa rappresentazione di notizie attinenti alla commercialità dello stesso.” (Pretura di Gallarate, 22 dicembre 1980). Da quanto riferito sembra esservi stata la divulgazione di circostanze o notizie idonee a determinare discredito sui prodotti o sulle attività delle imprese concorrenti e la divulgazione sembra essere stata effettuata in maniera tendenziosa e comunque scorretta, non essendo consentito all’imprenditore interessato sostituirsi al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece a quest’ultimo dovrebbe essere riservato. Come sostenuto da autorevole dottrina la concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. n.2 postula che il riferimento sfavorevole al concorrente sia stato divulgato a un numero indeterminato o almeno notevole di persone. La giurisprudenza aderisce a quest’orientamento. Sul punto si riportano i seguenti precedenti: “La concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 2 c.c., consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sull’attività altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiede un’effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone, e non è pertanto configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di separati e limitati colloqui.” (Cass. N.12681/2007). “Non costituisce attività denigratoria la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente quando sia frutto di un semplice “sfogo personale”, in quanto tale comportamento non è idoneo a determinare il discredito.” (Tribunale Nuoro 3 luglio 2003). 17 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • “Non costituiscono atti di concorrenza sleale per denigrazione le dichiarazioni aventi ad oggetto la prospettazione del declino economico e, quindi, della prossima chiusura dell’azienda, se tali dichiarazioni sono state rese per una sola volta e ad un numero ristretto di persone, alcune delle quali dipendenti dell’azienda.” (Tribunale Cagliari 21 novembre 1994). “Perché si abbia concorrenza sleale per denigrazione occorre che la divulgazione della notizia screditante sia effettuata ad un pubblico indifferenziato di consumatori e ad una pluralità di tali soggetti.”(Tribunale Ferrara 1 settembre 1994). Pertanto è necessario, perché vi sia concorrenza sleale, che le notizie siano state rese ad una pluralità di consumatori e non ad un singolo soggetto all’interno di un singolo colloquio. Al di là della possibilità di intraprendere una azione legale volta alla inibizione della condotta anticoncorrenziale ed al risarcimento dell’ipotetico danno subito, vi è anche l’ipotesi di predisporre un atto di diffida volto a impedire che la condotta si ripeta in futuro. 09 Un cliente lamenta la presenza di “alcune parti rugginose” nel motore del veicolo (dovute a un piccolo problema con la guarnizioni e risolto nell’apposita campagna di richiamo) e un “trascuratezza nel montaggio di alcune finiture”. Per tali motivi, a mezzo del proprio legale, chiede la risoluzione del contratto di acquisto, la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danni. In via preliminare giova ricordare il contenuto dell’art. 130 del codice del consumo che è una norma fondamentale per la definizione dei difetti di conformità e dei rimedi ammissibili nonché per la gestione delle eventuali richieste da parte dei clienti. Ai sensi del citato articolo il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 18 Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Fatta questa lunga quanto doverosa premessa sull’art. 130 del Codice del Consumo possiamo rispondere al quesito. Il cliente lamenta la presenza “di parti rugginose” nel motore e la “trascuratezza nel montaggio di alcune finiture”. Quanto al primo difetto, è una circostanza assorbente che il Produttore abbia posto in essere una campagna di richiamo al fine di risolvere il problema e che l’autocaravan sia stato sottoposto agli interventi previsti dal Produttore presso una officina autorizzata. In sostanza è lecito supporre che il veicolo sia stato prontamente e perfettamente riparato senza spese per il cliente. Deve quindi radicalmente escludersi che il vizio lamentato possa giustificare la risoluzione poiché tale vizio non è più sussistente (e comunque era di lieve entità). Infatti è noto che i rimedi previsti dall’art. 130 Cod. del Consumo costituiscono rimedi alternativi ordinati secondo una precisa gerarchia. Il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione e, solo quando queste siano impossibili o eccessivamente onerose, può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo. Il consumatore non può cumulare i rimedi previsti dal Codice del Consumo. Quanto alla “trascuratezza nel montaggio di alcune finiture” si osserva, in primo luogo, l’assoluta genericità e la sostanziale indeterminatezza della denuncia che non permette di individuare il vizio lamentato. 19 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • In ogni caso la trascuratezza nel montaggio di alcune finiture non incide né sulla idoneità dell’autocaravan all’uso cui è destinata, né ne diminuisce il valore in modo apprezzabile. Ne consegue che la richiesta di risoluzione sembra assolutamente infondata in fatto ed in diritto. 10 Un cliente ha acquistato un camper della serie del 2008 con un forte sconto e poi ha dichiarato di voler recedere dall’acquisto perché il “passo” di questo veicolo è inferiore al modello 2009. È una richiesta legittima? Di regola i contratti di vendita (es. contratto Assocamp) non prevedono una facoltà di “ripensamento” in capo al cliente dopo che la concessionaria ha accettato la proposta. Ciò premesso, laddove nel corso delle trattative sia stato chiarito che si trattava di un modello 2008 con le caratteristiche costruttive proprie di quella serie e ciò risulti dal contratto e laddove, proprio in considerazione di detta circostanza, sia stato applicato un sconto particolare, il cliente non potrebbe lamentare ne una non conformità del veicolo rispetto a quanto dichiarato, né un vizio nella formazione del consenso. Ricordo che ai sensi dell’art. 129 Codice del Consumo si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal Produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Mi sembra di poter dire che la concessionaria abbia svolto le trattative con massima correttezza ed in assoluta buona fede specificando le caratteristiche del mezzo e la serie di riferimento: il bene compravenduto è idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come modello; In conclusione si deve affermare che il veicolo compravenduto è perfettamente conforme alla descrizione fornita dal venditore ed è perfettamente idoneo all’uso abituale, con la conseguenza che la pretesa del cliente è assolutamente infondata. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 20 Una società con sede in Repubblica Ceca ha acquistato un autocaravan presso la mia concessionaria. La meccanica ha evidenziato vari problemi che l’assistenza in Repubblica Ceca non riesce a risolvere. Ora si rivolgono alla mia concessionaria chiedendo anche i costi per il trasporto del mezzo in Italia (pari a 1.500 ?). È vero che sono obbligato a riparare il mezzo senza spese e quindi sono a mio carico i costi di spedizione del veicolo? 11 È vero che l’art. 130 del Codice del Consumo prevede che Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi e che le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali, tuttavia detta disciplina si riferisce ai soli consumatori. Il consumatore non può che essere una persona fisica ed infatti ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo il consumatore o utente è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ne consegue che la società con sede in Repubblica Ceca non può chiedere l’applicazione del Codice del Consumo ma dovrà fare applicazione delle norme sulla vendita in generale ovvero dovrà attivare la garanzia offerta dal Produttore. 12 Un cliente ha una rottura meccanica sul mezzo acquistato presso la mia concessionaria e mi chiede i costi di trasporto dello stesso fino all’officina. È una richiesta legittima? In linea generale la risposta è affermativa. In linea teorica bisogna distinguere e capire se il cliente, nel caso di specie, ha azionato la garanzia di conformità al contratto prevista dal codice del consumo o la garanzia del Produttore. Nel primo caso (e cioè nel caso in cui il cliente abbia azionato la garanzia di conformità nei confronti del venditore) l’art. 130 del Codice prevede che la riparazione debba avvenire “senza spese”. Secondo la Nota esplicativa al decreto legislativo n.24 del 2002, redatta dal Ministero delle Attività Produttive, l’azionamento delle garanzie “deve essere franco spese per chi ha acquistato il bene, per cui anche le spese di trasporto della merce, così come qualsiasi altra relativa alla presa in carico del bene, riparazione, sostituzione e così via sono a carico del venditore.” Resta fermo che, ai sensi dell’art. 131 Codice del Consumo, il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del Produttore, ha diritto di regresso, salvo patto contrario, e quindi anche i costi di spedizione, adeguatamente provati e giustificati, potrebbero essere richiesti in via di regresso al Produttore. Se invece il cliente ha azionato la garanzia del Produttore la questione è regolata nei termini e con le modalità di cui al libretto di garanzia. 21 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • 13 Un cliente ha acquistato un camper che poi è stato oggetto di una campagna di richiamo per eccesso di peso. I lavori di ripristino sono stati eseguiti direttamente dal Costruttore. Ora il cliente ha citato in giudizio solamente la nostra concessionaria chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni. Cosa possiamo fare? Questo è un classico esempio di vizio non imputabile al concessionario che legittima l’azione di regresso (ed, livello processuale, la chiamata in causa del Produttore). Purtroppo, nonostante il concessionario sia estraneo alla vicenda (il vizio attiene al processo di fabbricazione), il cliente finale deve necessariamente promuovere la propria azione nei confronti del proprio venditore (e cioè la concessionaria). Considerata l’azione di regresso riconosciuta al concessionario nei confronti del Produttore ai sensi dell’art. 131 Codice del Consumo, la concessionaria dovrà costituirsi in giudizio e chiedere di essere autorizzati alla chiamata in causa del Produttore, affinché detta società sia tenuta a manlevare la concessionaria per tutte le responsabilità eventualmente accertate per causa di presunti difetti di conformità che sono certamente imputabili alla condotta della società costruttrice. Sotto diverso profilo si osserva che è principio giurisprudenziale consolidato che nelle vendite a catena “ciascuna vendita ha una autonomia a sé stante, con la conseguenza che il rivenditore può rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto potrà essere costretto a pagare a sua volta al sub-acquirente, se quanto dovuto a quest’ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali” (ex pluris Cass. Civile, sez. II, 6 dicembre 1995, n.12577). Ora, con riferimento al caso di specie, è evidente che il vizio lamentato è imputabile al Produttore che ha prodotto un veicolo non conforme alla dichiarazione rilasciata e per tale motivo il Produttore sarà tenuto a lasciare indenne la concessionaria da tutte le richieste in termini di riduzione del prezzo e risarcimento del danno patrimoniale e non avanzate dal cliente finale ed a risarcire eventuali ulteriori danni. Quanto alla richiesta di riduzione del prezzo, risultando il bene perfettamente riparato (dalla casa madre), la domanda è inammissibile, improcedibile ed infondata perché l’art. 130 del codice del consumo prevede una serie di rimedi alternativi (e gerarchicamente ordinati) per cui ottenuta la riparazione non può essere richiesta la riduzione del prezzo. Quanto ai danni bisogna sottolineare che la concessionaria non era in grado di conoscere l’eccesso di peso: La Concessionaria non aveva alcun elemento per ipotizzare una difformità, in termini di peso, del veicolo consegnato rispetto al tipo omologato, e incolpevolmente faceva affidamento sulla veridicità della dichiarazione di conformità al tipo omologato rilasciata dalla Produttore sotto la sua piena responsabilità ad ogni effetto di legge. La Concessioanartia non poteva, né era tenuta a, procedere all’accertamento della conformità del veicolo compravenduto al tipo omologato (attività peraltro riservata al Ministero dei Trasporti) ed in particolare non era tenuta a verificarne la massa (altrimenti bisognerebbe ammettere che ogni concessionario è obbligato a pesare tutti i veicoli che vende!!!!!). Sul punto è bene precisare che secondo la giurisprudenza “è improponibile un giudizio di colpa del venditore che abbia alienato un bene di altrui fabbricazione senza procedere a controlli complessi o estranei al suo tipo di • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 22 impresa” (Tribunale Milano, 5 luglio 1988, Resp. Civ. e prev. 1989, 683) e che il controllo di tutti gli aspetti tecnici del veicolo esula dai normali obblighi del venditore nelle vendite “par filière” e “il venditore non è responsabile per i danni risentiti dal compratore se non vi è possibilità alcuna di un suo controllo sulla merce venduta” (Trib. Roma, 11 luglio 1979, GI, 1980, I, 615). Ne consegue che, non sussistendo l’elemento soggettivo della colpa in capo alla Concessionaria, tale società non è responsabile per i danni richiesti dal cliente e conseguenti alla presunta non conformità del veicolo. 14 (segue): il cliente tra l’altro chiede il risarcimento dei danni per vacanza rovinata. È una richiesta fondata? Tutti i precedenti giurisprudenziali riguardanti il danno da vacanze rovinate riguardano contratti di viaggio o turistici con Tour Operator o Agenti di viaggio. Il contratto di cui è causa non è un contratto turistico avente ad oggetto una vacanza o una prestazione turistica ma una normale compravendita avente ad oggetto un autoveicolo. Peraltro la categoria del danno esistenziale è stata oggetto di profonda revisione da parte delle SS.UU. della Cassazione che hanno affermato che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “ danno esistenziale “, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “ danno esistenziale “ si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c.” (Cassazione, SS.UU., 11 novembre 2008). Con riferimento al caso di specie può sostenersi che non sussistono i requisiti specificatamente richiesti dall’art. 2059 c.c.: al di fuori delle ipotesi specificatamente previste dalla legge (come l’art. 92 del Codice di Consumo per le ipotesi di inadempimento del contratto di viaggio) il danno morale è risarcibile, per il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, talché il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base di una presunzione di legge o del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale (ex pluris Cassazione civile, sez. un., 22 maggio 2002, n. 7470). Un cliente ha acquistato un veicolo che ha evidenziato moltissimi difetti di fabbricazione: ora, in presenza dell’ennesimo difetto, chiede la sostituzione? Nella prospettiva del concessionario, può essere sostenuto che i difetti sono stati tutti prontamente riparati senza spese per il cliente e che i difetti da ultimo evidenziati possono essere riparati anche essi. 23 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • 15 Sul punto si ricorda che la sostituzione può essere rifiutata dal concessionario deducendo che detto rimedio è eccessivamente oneroso per lo stesso in confronto alla riparazione. Infatti è noto che i rimedi previsti dall’art. 130 Cod. del Consumo costituiscono rimedi alternativi ordinati secondo una precisa gerarchia. Il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione e, solo quando queste siano impossibili o eccessivamente onerose, può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo. Il consumatore non può cumulare i rimedi previsti dal Codice del Consumo. Inoltre la sostituzione non è dovuta ove ossessivamente onerosa per la concessionaria rispetto alla riparazione. Ed infatti il citato art. 130 prevede che: “Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Tutti gli elementi di cui sopra dovranno essere valutati in concreto e con riferimento al caso di specie. Di regola la sostituzione di un mezzo impone alla concessionaria tali spese da risultare eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione. È altresì evidente che il ripetersi di inconvenienti e difetti oltre un determinato livello può giustificare la richiesta di sostituzione . Un cliente, dopo due anni dall’acquisto del veicolo, lamenta la circostanza che lo stesso sia omologato “SOLO” per 4 posti. Il cliente afferma che in occasione della visita presso il concessionario aveva visionato un veicolo identico a quello acquistato che veniva pubblicizzato come veicolo 5 posti e che, sulla base di tale presupposto, aveva acquistato il veicolo. In verità il cliente ha acquistato un veicolo con una motorizzazione diversa e più pesante. Ora ha promosso un giudizio nei confronti della concessionaria chiedendo l’annullamento del contratto per “dolo commissivo della concessionaria” ed il risarcimento dei danni. È fondata la pretesa del cliente? 16 Si ha dolo commissivo quale causa di annullamento del contratto quando una parte, mediante artifici e il raggiri, inganna l’altra fornendo notizie false, inducendo la stessa a concludere un contratto che, senza l’azione ingannatrice, non avrebbe concluso. L’inganno deve essere idoneo a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass. N.257/1991). Con riferimento al quesito la circostanza centrale è che la concessionaria non abbia mai • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 24 promesso, né garantito, che il mezzo fosse omologato per 5 posti e che il consumatore non abbia mai dichiarato l’omologazione 5 posti come motivo determinante della compravendita. Se ciò corrisponde al vero deve escludersi qualsivoglia azione ingannatrice. Nel caso di specie quindi dovrebbe escludersi che siano stati posti in essere artifici o raggiri da parte del venditore al fine di carpire il consenso in quanto la concessionaria avrebbe avuto interesse a vendere il veicolo esposto. Peraltro il numero di posti omologati era facilmente conoscibile visionando il catalogo o le riviste specializzate o contattando il Produttore etcc…. Peraltro l’omologazione 4 posti è dipesa dalla scelta della motorizzazione “diversa” voluta dal cliente e da una serie di modifiche strutturali imposte dal Costruttore a livello di meccanica. Sul punto giova ricordare che i contratti di regola prevedono una clausola per la quale: “Il Costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche sia di meccanica che di carrozzeria e agli allestimenti dei veicoli. Il Cliente, pertanto, è tenuto a ritirare il veicolo messo a disposizione anche se lo stesso presenta caratteristiche ed allestimenti diversi da quelli definiti al momento della sottoscrizione della proposta.” Deve radicalmente escludersi pertanto che la concessionaria possa aver posto in essere una macchinazione o od inganno intenzionalmente finalizzato a vendere uno specifico prodotto piuttosto che un altro. Anzi, in verità, la concessionaria avrebbe avuto interesse a vendere il veicolo in esposizione piuttosto che ordinarne un altro presso il Produttore e quindi non aveva interesse a carpire il consenso in merito ad un veicolo che avrebbe dovuto ordinare. In ogni caso meritano considerazione i comportamenti assunti dal cliente negli ultimi due anni: il cliente non solo ha accettato il bene consegnato, ma lo ha pienamente utilizzato, con tutti i benefici che ne conseguono e solo oggi, dopo quasi 2 anni dalla stipula del contratto, lamenta un preteso vizio nel processo di formazione della consenso. È evidente che l’aver utilizzato ed aver disposto del veicolo per un così lungo tempo configura convalida tacita ex art. 1444 c.c. Infine, laddove il Tribunale dovesse pronunciare l’annullamento del contratto, gli effetti restitutori conseguenti alla pronuncia costitutiva dovranno necessariamente tener conto del valore dell’uso e del godimento che del camper ha fatto il cliente fino al momento della effettiva restituzione. Ne consegue che dovrà essere riconosciuto alla concessionaria un corrispondente indennizzo, a titolo di indennità per l’uso ed il godimento sine titulo ovvero a titolo di arricchimento sine causa. Un cliente, dopo alcuni mesi dalla messa a disposizione del veicolo, rifiuta di ritirarlo di pagare il saldo, adducendo difficoltà finanziarie. Il cliente ha versato un dato importo a titolo di caparra e due successivi acconti sul prezzo. Ricordiamo la distinzione tra caparra confirmatoria ed acconto. L’acconto è semplicemente un principio di pagamento e cioè l’anticipato versamento parziale del prezzo. 25 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • 17 La caparra è una somma di denaro a garanzia dell’adempimento del contratto che costituisce una forma di liquidazione convenzionale e preventiva del danno. La caparra (diversamente dall’acconto) può essere incamerata dalla parte adempiente nel caso di inadempimento dell’altra a titolo di risarcimento danni. In linea teorica la concessionaria può alternativamente: mettere in mora il cliente pretendendo l’esecuzione del contratto (consegna e pagamento integrale del prezzo); prendere atto dell’inadempimento definitivo del cliente e risolvere il contratto mediante recesso ex art. 1383 c.c. trattenendo la caparra; agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti, trattenendo provvisoriamente la caparra e gli acconti ricevuti. L’ipotesi sub a), anche se può sembrare la più logica, è tecnicamente la più complessa e la meno vantaggiosa. L’esecuzione del contratto comporterebbe l’acquisto della proprietà del mezzo da parte del cliente mentre potrebbero insorgere problemi nel recupero coattivo del prezzo residuo (il cliente già lamenta difficoltà finanziarie). L’ipotesi sub b) è tecnicamente la più semplice: basta inviare una ulteriore diffida e in mancanza del saldo, il contratto si risolverà e la concessionaria tratterrà la caparra confirmatoria a titolo di risarcimento convenzionale e forfetario dei danni subiti. Il problema è che spesso la caparra non è sufficiente a coprire i danni e quindi si dovrà procedere sub c) con una azione davanti al giudice competente. Attenzione in questo caso i danni subiti dalla concessionaria andranno provati nel loro preciso ammontare. Ho deciso sostituire un veicolo che aveva evidenziato moltissimi difetti nei pochi mesi successivi alla consegna al fine di venire in contro alle richieste del cliente che si è ritrovato con il mezzo fermo in più occasioni. In teoria il cliente potrebbe agire per i danni subiti? È opportuno distinguere tra due istituti giuridici distinti che sono: 18 - i rimedi di cui all’art. 130 Codece del Consumo (riparazione, sostituzione, riduzione prezzo etc…); - il risarcimento del danno. Il Codice del consumo nulla dice sull’eventuale risarcimento del danno: ciò, a mio avviso, non significa che questo non sia dovuto ma semplicemente che il risarcimento è disciplinato dalle norme generali. Infatti bisogna distinguere la garanzia di conformità dalla eventuale responsabilità per danni: • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 26 GARANZIA DI CONFORMITÀ Ai sensi dell’art. 130: “Diritti del consumatore. I. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. II. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. III. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. IV. Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. V. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. VI. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali. VII. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. VIII. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene. IX. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. X. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.” RESPONSABILITÀ PER DANNI Quando il consumatore chiede la riparazione o la sostituzione del bene o, nei casi previsti dalla legge, la risoluzione o la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno può accompagnare l’esercizio di ciascuno di tali rimedi ove da soli non consentano di riparare l’intero pregiudizio subito dal compratore. In questo caso il rimedio risarcitorio può essere azionato immediatamente, in aggiunta a qualsiasi altro rimedio, per sopperire alle perdite e ai mancati guadagni subiti a causa del difetto di conformità al contratto. 27 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • Con riferimento al caso di specie, mi sembra, che nulla abbiate disposto in tema di danni e quindi, apparentemente, questa questione non è chiusa. In ogni caso per giustificare una richiesta di danni deve sussistere la colpa del venditore e deve sussistere un rapporto di causalità tra i presunti danni e l’illecito contrattuale di cui si chiede l’accertamento. Si ricorda infine che è necessario che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del venditore e, pertanto prescinde dall’uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità (Cass. Civ., sez. II, 12 marzo 2001, n.3608). In ipotesi simili a quella descritta, il mio consiglio è sempre quello di fare degli accordi transattivi (magari con l’ausilio di consulenti dell’Assocamp) in base ai quali, si procede alla restituzione delle reciproche prestazioni, sostituzioni etc …, e si rinuncia altresì a qualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria, indennitaria, restitutoria etc.. 19 Così facendo l’eventuale pretesa risarcitoria sarebbe paralizzata dalla presenza di un accordo transattivo. È vero che nei contratti stipulati fuori dalla concessionaria il cliente ha la possibilità di recedere della proposta? In che termini e con quali limiti il cliente può liberarsi? In attuazione della direttiva 1985/577/CEE, il legislatore italiano ha previsto il diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali per tutelare il consumatore al quale sia prospettato un affare “a sorpresa” e cioè in luoghi ed occasioni in cui non è normale porre in essere relazioni contrattuali. Il diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (ed anche per le proposte di contratto anche se provenienti dai consumatori) è previsto dall’art. 64 del codice di consumo il quale dispone che: “1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5. 2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. 3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 28 recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.” Tale diritto di recesso pertanto deriva da una norma di legge (e non da una clausola contrattuale) e tale norma non è derogabile in peius (anche se non ci sono precedenti giurisprudenziali sul punto). Sul punto si è precisato il diritto di recesso è irrinunciabile spetta anche ove il consumatore abbia firmato clausole di rinuncia o esclusione: ogni patto contrario è nullo per contrarietà a norma imperativa. Peraltro questa impostazione è rafforzata dalla circostanza che le norme del Codice di Consumo prevedano espressamente solo la facoltà di concordare una disciplina di maggior favore per il consumatore. Tengo anche a precisare che la facoltà del consumatore di recedere deve essere ben evidenziata nel contratto (ovvero nella nota d’ordine o nella proposta) così come previsto dall’art. 47 secondo il quale: “1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso; b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonchè l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. 3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore. 4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonchè gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.” La presenza dell’informativa è molto importante in quanto esclude qualsivoglia responsabilità del venditore e determina una favorevole durata e decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso che in questo caso è di dieci giorni. Infatti l’art. 65 prevede che: “1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre: a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i 29 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto… 3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, … il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso. 5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.” Infine è bene precisare che il recesso non è titolato nel senso che non esige alcun giustificato motivo ed è gratuito: quindi non possono applicarsi penali o non si può trattenere la caparra ed infatti l’art. 67 prevede che: “4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.” Ho ricevuto un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale promosso da parte di un cliente. Cosa devo fare? 20 L’Accertamento Tecnico Preventivo è un procedimento speciale e d’urgenza finalizzato a ottenere una Consulenza Tecnica che “fotografi” le condizioni di un mezzo ed i presunti difetti o vizi dello stesso, accertandone altresì le cause. Il consiglio è quello di costituirsi nel procedimento chiedendo di estendere il contraddittorio anche al Produttore e ciò varie ragioni: il Costruttore conosce perfettamente le tecniche costruttive del veicolo ed ha a disposizione una infinità di dati tecnici e statistici che saranno utili nel valutare l’esistenza dei vizi; solo nel caso in cui al Produttore sia stato notificato il ricorso per ATP la consulenza redatta dal tecnico nominato dal Giudice in tale sede potrà avere valore anche nei suoi confronti, in difetto la consulenza non avrà valore nei confronti del Produttore (difetto del contraddittorio) è importante partecipare alle proprie operazioni peritali con un consulente Tecnico di • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 30 Parte, in mancanza si rischia di avere una consulenza tecnica errata o a proprio svantaggio. È bene precisare infatti che questo Accertamento Tecnico Preventivo sarà fondamentale nella successiva fase di merito nell’orientare la decisione del giudice circa la sussistenza dei vizi e la loro imputabilità, nonché sulla misura degli eventuali danni. In alcuni casi i legali dell’Assocamp sono riusciti ad ottenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso fondata sulla omessa specificazione del petitum e della causa pretendi da parte del ricorrente. Spesso infatti detti accertamento sono assolutamente esplorativi in quanto parte ricorrente omette di evidenziare sia i vizi lamentati che la pretesa di merito avanzata. 21 (segue): a quale delle parti le spese di tale accertamento sono a carico? Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese legali (in via provvisoria ed in attesa della eventuale decisione di merito). Quanto alle spese di ATP per l’opera del CTU, di regola sono poste a carico del ricorrente, tuttavia quando parte resistente (e cioè la concessionaria) interviene nella formulazione dei quesiti posti al CTU, le spese possono essere poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti. In ogni caso il giudice della successiva fase di merito provvederà anche in merito alle spese di tale fase del giudizio e potrà condannare la parte soccombente o compensare le spese. Ho venduto un veicolo usato e nella scheda di conformità non era stata barrata la crocetta in corrispondenza dell’optional “pannello solare”. Il cliente era a conoscenza che il pannello non fosse incluso, tuttavia, ora, pretende il montaggio dello stesso. Cosa devo fare? Il pannello solare non costituisce una dotazione di serie del veicolo compravenduto, ma è una dotazione opzionale; Ai sensi dell’art. 129 codice del consumo il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; Il ricorso alla cd. “scheda di valutazione della conformità” (che è parte integrante del contratto di vendita) al fine di elencare gli equipaggiamenti del veicolo compravenduto e lo stato dei medesimi è una pratica suggerita dal tutte le associazioni dei consumatori nell’interesse dell’acquirente-consumatore (cfr. Adiconsum guida del consumatore – garanzia auto usate – “Dichiarazione di conformità contrattuale” dove a pag. 14 si invitano i consumatori a chiedere “un documento scritto di conformità del veicolo rispetto al contratto”); Con riferimento al caso di specie, dalla scheda di valutazione di conformità sottoscritta dalla cliente risulta in maniera inequivocabile che, il pannello solare, non rientrava nella dotazione del veicolo in quanto la relativa voce non era barrata con il simbolo “x” (ed infatti 31 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • 22 il modulo prevede che si debbano barrare con una “x” gli accessori “se in dotazione”); Ne consegue che nessuna difformità rispetto al contratto può essere lamentata dall’acquirente ed anzi vi è una assoluta conformità tra quanto dichiarato (il pannello non risulta indicato in contratto come “dotazione”) e il bene consegnato (che appunto era privo del predetto pannello); Sotto diverso profilo che la mancanza del pannello solare tra le dotazioni di serie era facilmente rilevabile con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto e quindi non vi è difetto di conformità. Sulla prevalenza della dichiarazione contrattuale rispetto a criteri presuntivi previsti dal codice del consumo giova ricordare che “quanto al contenuto dell’obbligazione del professionista di consegnare beni conformi al contratto, le qualità e le caratteristiche che il bene di consumo deve possedere sono, in primo luogo, quelle individuate dalle clausole del regolamento negoziale adottato dalle parti, predisposte unilateralmente dal professionista o da quest’ultimo negoziate con il consumatore nell’ambito della trattativa individuale… nel caso in cui le qualità o caratteristiche del bene di consumo non abbiano (totalmente o parzialmente) formato oggetto di apposite pattuizioni, o la sussistenza di tali pattuizioni non sia dimostrabile, si può far ricorso alle regole integrative o suppletive stabilite dall’art. 129, 2 co. (codice del consumo)” (cfr. Codice del Consumo a cura di Vincenzo Cuffaro, pag. 466 ed anche De Cristofaro “La nuova disciplina codicistica dei contratti …” SI, 2002 e Commentario al Codice Civile, Scialoja Branca, art. 1519bis ss., pag. 63). Il carattere soggettivo della nozione di conformità al contratto si ricava anche dall’analoga disposizione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (art. 35) dove vengono indicati una serie di criteri suppletivi per valutare la conformità dei beni venduti al contratto ma si fa obbligo al giudice di verificare in primo luogo che il bene sia conforme a quanto espressamente stabilito dalle parti nel contratto. In altre parole i criteri suppletivi della volontà delle parti trovano applicazione solo quando le qualità e le caratteristiche della cosa non siano state concordate e quindi, in relazione al caso di specie, essendo esplicitamente previsto dal contratto che il pannello solare non rientrava tra le dotazioni del bene compravenduto, deve escludersi qualsivoglia difetto di conformità. 23 Ho eseguito un intervento in garanzia (che era quasi scaduta) a perfetta regola d’arte ed autorizzato dalla Casa. Successivamente il problema si è riproposto quando la garanzia era ormai scaduta. Sono tenuto ad intervenire gratuitamente? Bisogna distinguere tra interventi di riparazione a titolo oneroso (coperti da garanzia) e interventi di riparazione a titolo di garanzia e senza spese per il cliente (che non determinano una estensione del periodo di validità della garanzia). Quanto al primo caso (riparazione a titolo oneroso) la garanzia legale riguarda la vendita e secondo alcuni anche gli interventi di riparazione a titolo oneroso effettuati con materiali forniti dal concessionario (si tratterebbe di una vendita mista ad una prestazione di servizio). • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 32 In ogni caso sulla prestazione di opera a titolo oneroso c’è la garanzia per i vizi di un anno ex art. 2226 c.c. Quanto al secondo caso (scadenza della garanzia di conformità e interventi fatti in garanzia) anche le Associazioni si Consumatori riconoscono che, una volta effettuato l’intervento in garanzia, la responsabilità del Venditore (ed in catena della Casa e dell’Officina autorizzata) decade al termine della Garanzia principale. Riprendendo l’esempio di un noto esperto nella tutela dei consumatori “… se vi cambiano l’alzacristalli in garanzia al 18° mese, e lo stesso alzacristalli si guasta nuovamente al 26° mese, scoprirete che, legittimamente, dovrete pagarlo di tasca vostra.” Deve quindi concludersi che la Garanzia sugli interventi eseguiti durante il periodo di garanzia, senza contributi alla spesa da parte del consumatore, decade al termine della Garanzia principale. Ho noleggiato ad una società un camper per due settimane e poi l’amministratore ha firmato una “estensione” per altri 10gg. Il camper mi è stato riconsegnato con 7gg. di anticipo. Ho diritto al corrispettivo per l’intero periodo contrattuale? Posso incassare la cauzione? Per rispondere al quesito in maniera completa sarebbe necessario analizzare il contratto di noleggio. Di regola in tali contratti vi è una clausola per la quale la riconsegna anticipata del mezzo, in difetto di specifico accordo, non elimina l’obbligo del cliente di corrispondere l’intero prezzo del noleggio, né da titolo ad alcuna pretesa restitutoria da parte dello stesso. Ad esempio nel modello di contratto di noleggio – locazione Assocamp è esplicitamente previsto che “alla data prevista nella lettera di noleggio (nel verbale di consegna) il veicolo dovrà essere riconsegnato al locatore.” (art. 10 Riconsegna del veicolo) e che “nessuna pretesa di riduzione del costo del noleggio potrà essere avanzata dal cliente in caso di riconsegna anticipata del veicolo non concordata con il locatore” (art. 9 Prolungamento o riduzione della durata della locazione). Peraltro, la clausola risponde ad una precisa esigenza dell’azienda di noleggio che programma con anticipo i periodi di noleggio. Da ciò consegue che quando un mezzo viene riconsegnato anticipatamente e senza congruo preavviso, l’azienda di noleggio non riesce a collocarlo sul mercato per i giorni immediatamente successivi alla restituzione anticipata e subisce così una “perdita secca”. In termini tecnici la causa del contratto è il conferimento della disponibilità di un mezzo al cliente per il periodo contrattualmente preventivato a fronte di un prezzo (tariffa) giornaliero: che poi il cliente decida di utilizzare o meno il mezzo è una circostanza irrilevante in termini giuridici. In conclusione ha certamente diritto al corrispettivo per l’intero periodo di locazione e, in caso di mancato pagamento, dovrebbe poter trattenere il deposito cauzionale posto a garanzia di tutti i cd. costi e oneri da finita locazione (anche in questo caso bisognerebbe verificare il tenore letterale del contratto). 33 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI • 24 Ricordo che, nel caso di specie, nella ipotesi di ritardato pagamento avrà anche diritto agli interessi maggiorati di cui al decreto lgs. N.231/02 e al rimborso per i costi di recupero. 25 26 Venduto un autocaravan usato, in prossimità della scadenza della garanzia annuale, il cliente ha lamentato una grave rottura alle valvole. Il cliente ha quindi sostituito il motore ed ora mi chiede il rimborso dei vari costi sostenuti. È bene precisare che il venditore risponde dei difetti di conformità presenti al momento della consegna e non conosciuti dall’acquirente. Essendo poi trascorsi più di 6 mesi dalla consegna sarà onere del cliente dimostrare che il difetto fosse presente al momento della consegna. Si aggiunga poi che nella vendita dei beni usati le norme sulla garanzia di conformità si applicano alla vendita di beni di consumo usati tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa. Quindi la rottura potrebbe essere normale in considerazione dell’età del veicolo oppure potrebbe essere imputabile alla condotta del cliente successiva alla consegna (esempio omessamanutenzione o uso improprio o negligente del veicolo etc…) Allo stato non vi è prova che il guasto al motore fosse riconducibile ad un difetto di conformità del veicolo presente al momento della consegna e pertanto la concessionaria non è tenuta ad alcuna prestazione in garanzia. Certamente la procedura seguita dal cliente non è corretta: il rimborso spese di riparazione non è un rimedio previsto dal Codice del Consumo. Alcuni anni or sono ho venduto un veicolo usato ad un cliente che poi lo ha rivenduto ad un terzo. Ora l’ultimo acquirente ha promosso una causa nei confronti della concessionaria lamentando una serie di difetti di conformità. La concessionaria è obbligata a prestare la garanzia anche nei confronti dei subacquirenti? Ad avviso dello scrivente avvocato: la garanzia legale di conformità ha natura contrattuale e personale essendo legata ai contratti traslativi indicati all’art. 128 del Codice di Consumo e quindi produce effetto solo nei confronti delle parti del negozio traslativo; la garanzia legale di conformità sussiste solo nei confronti del compratore-consumatore e non dei suoi aventi causa. Ne consegue che l’unico soggetto attivo è il compratore mentre l’unico soggetto passivo è il venditore a questi legato dal vincolo contrattuale; in ogni caso, l’ipotetico titolare della garanzia (e cioè il primo compratore-consumatore) non l’ha mai azionata, né ha mai denunciato alcun vizio, con la conseguenza che detta garanzia è ormai cessata essendo decorso più di un anno dalla consegna ed essendo decorso il termine per la denuncia del difetto di conformità; non vi è dubbio che il sub acquirente non abbia titolo per azionare la garanzia nei confronti della concessionaria in quanto è principio giurisprudenziale constante che, nelle • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 34 vendite a catena, l’ultimo compratore non è abilitato a proporre l’azione di garanzia nei confronti del primo venditore (ex pluris Cfr. Cass. 28 luglio 1986, n.4833). Anche in questo caso non bisogna confondere la garanzia di conformità nelle vendite di beni usati con la garanzia di fabbrica o clausola di buon funzionamento offerta dal Produttore. Nelle vendite a catena l’ultimo compratore, stante l’autonomia di ciascuna vendita, ha azione contrattuale (sia per la garanzia per i vizi che per il risarcimento del danno) solo nei confronti del venditore diretto. Sul punto ricordiamo la giurisprudenza della Cassazione per la quale: “Nelle cosiddette vendite a catena spettano all’acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il Produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica.” (Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2002, n. 5428). “Anche nelle cosiddette vendite a catena l’azione contrattuale di risarcimento del danno sorge solo nei confronti del diretto venditore in quanto, nonostante l’identità dell’oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l’azione risarcitoria del compratore danneggiato” (Cassazione civile, sez. II, 6 dicembre 1995, n. 12577). In ogni caso deduciamo la mancata osservanza dei termini per la denuncia del vizio e la decadenza dall’azione ovvero la prescrizione della stessa. 27 Ho noleggiato un autocaravan che, durante il periodo di noleggio è stato rubato. Il cliente ha dichiarato di aver lasciato le chiavi sul mezzo durante una breve sosta. La compagnia di assicurazione si rifiuta di indennizzare il furto in quanto “agevolato” dalla condotta del cliente e quindi non coperto dal contratto. Che posso fare? In primo luogo è necessario fare chiarezza sulla distinzione che sussiste tra il rapporto che avete con il cliente quando stipulate un contratto di noleggio e quello che avete con la Vs. compagnia assicurativa quando assicurate i Vs. camper. Sono due rapporti distinti e devono essere considerati distintamente. In sostanza il contratto di noleggio dice quelli che sono i diritti e gli obblighi del cliente nei vs. confronti, mentre il contratto di assicurazione dice quali sono i vs. diritti e i vs. obblighi nei confronti dell’assicurazione. Le condizioni generali di contratto di molte compagnie di Assicurazione prevedono che “l’assicurazione non comprende i danni: … d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati” Sul punto la giurisprudenza ha recentemente ribadito che, ad esempio, lasciare le chiavi • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 36 del proprio veicolo sul sedile configura una ipotesi di colpa grave del proprietario e pertanto rende non operativa la copertura assicurativa. Questa è la regola generalmente applicata. In ipotesi del tutto eccezionali (ad esempio aver lasciato le chiavi inserite per pochi secondi a causa di un tamponamento o aver lasciato le chiavi inserite per il breve tempo necessario ad aprire un cancello) i giudici di merito hanno definito la colpa lieve e pertanto hanno condannato la compagnia assicuratrice alla liquidazione del danno. È bene precisare tuttavia che la clausola di esclusione di cui sopra potrebbe avere natura vessatoria: la clausola che escluda la garanzia per i fatti derivati da dolo o colpa grave dei dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia dell’assicurato, nonché dei trasportati, comporta una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, in quanto deroga alla previsione dell’art. 1900 comma 2 c.c., e, pertanto, ove predisposta dall’assicuratore medesimo, richiede, a pena di nullità, la specifica approvazione per iscritto, a norma dell’art. 1341 c.c. Quanto al rapporto contrattuale con il cliente, il modello Assocamp di contratto di noleggio all’art. 6.3, disciplinando l’uso del mezzo noleggiato, prevede che il cliente “si impegna, pertanto, ad usare lo stesso con la massima diligenza, a circolare solo nei paesi in cui è prevista la copertura assicurativa della “ carta verde” ed a non provocare, con i suoi comportamenti, la decadenza delle coperture assicurative stesse”. “il cliente si impegna durante le soste, per quanto possibile, a lasciare il veicolo in parcheggio custodito e, in ogni caso, chiuso e con l’antifurto inserito.” “l’uso del veicolo in violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei punti precedenti configurerà la responsabilità del cliente per tutti i costi derivanti al locatore fermo restando il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni causatigli. Il locatore potrà far valere tali suoi diritti trattenendo il relativo ammontare dall’importo versato dal cliente a titolo di deposito cauzionale. Qualora l’ammontare dovuto eccedesse l’importo del deposito cauzionale, il cliente sarà tenuto a versare la differenza.” Dal combinato disposto delle clausole di cui sopra deriva che, se il cliente lascia le chiavi aperto e con le chiavi non custodite, è certamente responsabile per i danni che, con questo comportamento, vi arreca. Inoltre se questo comportamento determina la decadenza dalla copertura assicurativa (es. copertura furto) il cliente sarà tenuto a risarcirvi i danni che l’assicurazione si rifiuterà di indennizzare. Tuttavia è chiaro che una cosa è vedersi risarciti 30, 40 o 50 mila euro da un semplice cliente (il che può rendere necessaria una causa civile ed una azione esecutiva nei confronti del cliente), altra cosa è vedersi indennizzati da una compagnia assicuratrice. Quindi il suggerimento è quello di verificare il contenuto del contratto di assicurazione e la regolarità formale dello stesso (doppia sottoscrizione) e comunque agire immediatamente nei confronti del cliente. 28 Un mezzo a noleggio ha subito una rottura meccanica (rottura cambio). Il cliente chiede il risarcimento per i danni da vacanza rovinata. Inoltre il mezzo non potrà essere noleggiato per alcune settimane. La azienda di noleggio ha certamente subito un danno patrimoniale in conseguenza della rottura del mezzo a noleggio. Nel computo dei danni subiti andrebbero inserite sia le somme che è stato costretto a pagare in conseguenza della rottura (danno emergente), sia il mancato guadagno derivante dalla indisponibilità del veicolo (lucro cessante). Si potrebbe anche sostenere che l’azienda abbia altresì subito un danno all’immagine ed alla propria reputazione di noleggiatore di veicoli ricreazionali. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 38 • • • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • • • 29 Posso consegnare camper e relativi documenti affinchè sia il cliente a curare direttamente l’immatricolazione? La carta di circolazione costituisce il documento tecnico che abilita alla circolazione del veicolo ed è necessaria ai sensi dell’art. 93 del Codice della Strada (commi 1 e 2) il quale stabilisce anche che “L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo…”. Il certificato di proprietà invece costituisce il documento giuridico che attesta la prima iscrizione e tutte le variazioni giuridiche nell’intestazione del veicolo oltre alle varie annotazioni come la cessazione della circolazione per demolizione, le iscrizioni di ipoteca o le iscrizioni del fermo amministrativo. Il certificato di proprietà è “rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L. 9 luglio 1990 n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione”. L’art. 94 infine impone, in caso di trasferimento di proprietà, la trascrizione dello stesso al P.R.A. “su richiesta avanzata dall’acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata”. Ricordiamo che l’iscrizione al P.R.A. e l’annotazione di tutti gli eventi successivi non hanno efficacia costitutiva (tranne che le iscrizioni di ipoteca), ovvero l’iscrizione non è elemento necessario e sufficiente per l’attribuzione della proprietà: la proprietà viene trasferita al momento e con la conclusione del contratto di vendita. Essi hanno invece effetto di pubblicità: attraverso gli stessi vengono portati alla conoscenza dei terzi tutti i fatti che sono annotati. Interviene così una presunzione legale di conoscenza e come effetto si ha l’inopponibilità agli stessi terzi degli atti non trascritti. Nel caso di veicolo nuovo, quindi, è necessaria l’immatricolazione con conseguente rilascio di targa e carta di circolazione, oltre alla contemporanea iscrizione al P.R.A. con conseguente rilascio del certificato di proprietà. Tali pratiche, che vengono svolte contemporaneamente dallo stesso Ufficio, dal 1° giugno 2004 devono essere effettuate obbligatoriamente mediante le procedure di Sportello Telematico dell’Automobilista che si trova presso gli uffici provinciali dell’Aci, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e presso le delegazioni dell’Aci e gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio. Solitamente è il venditore che ne cura l’adempimento incaricando uno Studio di consulenza automobilistica. Tuttavia è possibile che le formalità vengano espletate dall’acquirente e per la prima iscrizione al P.R.A. la L. 80/2005 prevede la possibilità dello stesso di presentare come titolo un’istanza da lui redatta e sottoscritta secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. Si tratta del resto di adempimenti previsti a favore dell’acquirente stesso (è lui che ha interesse a rendere opponibile a chiunque lo contesti il suo acquisto). Infatti le sanzioni previste in caso di mancato adempimento sono a suo carico: il Codice • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 40 30 della Strada al comma 7 dell’art. 93 statuisce che “chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 389 a ? 1.559”. Contemporaneamente ex comma 9 “chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 155 a ? 624”. Il cliente mi chiede l’installazione di un doppio serbatoio e ciò comporta un sovrappeso del veicolo. In che responsabilità posso incorrere? Distinguiamo due ipotesi: 1) Il cliente acquista un veicolo ed il doppio serbatoio fa parte degli accessori concordati Salvo alcuni accorgimenti (v. in seguito. Gli stessi, comunque, non possono fornire una tutela certa e integrale. Non ci sono purtroppo precedenti giurisprudenziali sul punto per poter valutare con più sicurezza la problematica), il Concessionario è responsabile. In che termini e per quali circostanze? Innanzitutto il Venditore potrebbe essere chiamato a rispondere per difetto di conformità al contratto. Sappiamo infatti che secondo il Codice del Consumo (art. 129) il Venditore deve consegnare al Consumatore “beni conformi al contratto di vendita”. Si presumono conformi al contratto di vendita i beni che, oltre ad essere conformi alla descrizione fatta dal venditore e ad essere idonei all’uso particolare voluto dal consumatore, sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Consumatore può ragionevolmente aspettarsi (“tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore… “). Quindi al consumatore spetteranno presumibilmente i rimedi previsti dal successivo art. 130. Teniamo poi presente che, per quanto non previsto dal Codice del Consumo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita. Al cliente, quindi, potrebbe spettare anche il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.. Tale “inconveniente” potrebbe essere superato considerando il comma 3 dello stesso art. 129 il quale recita: “non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.”. Qualora il consumatore sia a conoscenza del difetto e accetti ugualmente di concludere il contratto, quindi, il venditore non può essere chiamato a rispondere. Una clausola contrattuale che avverta il consumatore del superamento del peso potrebbe quindi tutelare il venditore. O, in mancanza di clausola, comunque la dimostrazione che al momento della conclusione del contratto il cliente era a conoscenza del vizio. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 42 Ma non sono le uniche responsabilità in cui potrebbe incorrere il Venditore. Si ipotizzi, ad esempio, che un camper che supera il peso previsto sia un camper non sicuro. Secondo l’art. 104 del Codice del Consumo il produttore deve immettere sul mercato prodotti sicuri. Anche il venditore ha responsabilità in quanto deve contribuire a garantire l’immissione di prodotti sicuri ed in particolare è tenuto: a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti; a collaborare alle azioni intraprese dalle autorità competenti. Qualora il superamento del peso comportasse un rischio per la circolazione o per gli utilizzatori del veicolo, quindi, non basterebbe la semplice dimostrazione che il cliente ne era a conoscenza. Il problema del riconoscimento della sussistenza della pericolosità del bene così attrezzato non è comunque di facile risoluzione. Bisogna considerare il caso concreto e non è possibile dare una risposta che si adatti universalmente ad ogni aumento di peso. Indubbiamente dipende dalla misura dell’aumento. Si potrebbe poi affermare che la condizione di pericolosità non sussisterebbe se, a fronte dell’eccesso di peso, il veicolo circolasse con un numero di persone ridotto rispetto alla portata prevista. Circostanza la cui verifica sfugge al venditore. A monte, in ogni caso, il venditore dovrebbe dimostrare di aver avvertito l’acquirente della ridotta portata e di averlo edotto circa i rischi dovuti al suo superamento (oltre alle questioni dovute alle necessarie modifiche della carta di circolazione come si spiegherà nel prosieguo). C’è poi da considerare la sanzione prevista dal Codice della Strada (art. 62) per la circolazione dei veicoli con massa superiore del 5% rispetto a quella indicata dalla carta di circolazione. Sanzione prevista a carico di chi “circola” ma che potrebbe poi essere richiesta dal cliente al venditore come componente di quei danni risarcibili ex art. 1494 c.c. E infine si pone il problema dell’aggiornamento della carta di circolazione e delle sanzioni previste dall’art. 78 del Codice della Strada per il mancato aggiornamento. Infatti secondo i commi 3 e 4 “chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione… e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova… è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 389 a ? 1.559. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione…”. L’aggiornamento della carta di circolazione con la preventiva omologazione in questo caso sarebbe a carico del venditore. 2) Il cliente porta il proprio veicolo successivamente all’acquisto e chiede il montaggio del serbatoio. Ovviamente non si pone il problema del vizio di conformità e per gli stessi motivi il riparatore non può essere chiamato nemmeno a rimborsare quanto corrisposto per la mancata osservanza degli artt. 62 e 78 del Codice della Strada. Rimane un dubbio circa la pericolosità del veicolo. Come già precedentemente ricordato, il venditore deve contribuire a garantire l’immissione di prodotti sicuri ed in particolare è tenuto a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale. Ai fini dell’applicazione del titolo I della parte IV del Codice del Consumo relativo alla sicurezza dei prodotti, per prodotto sicuro si intende “qualsiasi prodotto, come definito dall’art. 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 44 l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone…”. Ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera e) si intende per prodotto “… qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo..”. Si potrebbe obiettare che in questo caso ad essere fornito e installato è unicamente il serbatoio e che la responsabilità ricade unicamente sul cliente che ne richiede l’installazione perchè non è il serbatoio stesso ad essere pericoloso ma il veicolo nel suo complesso. Purtroppo, però, anche in questo ambito non abbiamo giurisprudenza che ci possa confortare in questa interpretazione. E dobbiamo tener presente che il Codice del Consumo, anche nell’art. 104, richiama costantemente il concetto di professionalità del venditore il quale, in quanto operatore professionale è chiamato ad una quantità di attenzione e di diligenza maggiore rispetto a quanta ne debba avere il cliente che non è a conoscenza dei dati tecnici necessari per valutare la pericolosità del veicolo. Nel caso di messa in circolazione di veicolo pericoloso che causi danni (si pensi ad esempio ai sinistri stradali) non sembra poi così lontana la possibilità che al riparatore venga attribuita, almeno a titolo di concorso, una percentuale di responsabilità nella causazione degli eventi. Al momento della consegna del veicolo è mio compito controllare che il cliente abbia assicurato il veicolo con la RCA obbligatoria? 31 Nessuna responsabilità può essere attribuita al venditore per la mancata copertura assicurativa. Il Codice della Strada, infatti, sanziona “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione”. A tutti gli effetti il veicolo è di proprietà del cliente ed in quanto proprietario (unitamente al conducente) egli risponde sia per la citata sanzione che per i danni causati da eventuali sinistri. Il Concessionario è tenuto soltanto a fornire tutti i dati necessari per la stipulazione della polizza assicurativa. Riguardo ai rapporti tra concessionari e produttore, qual è la differenza tra distribuzione selettiva e distribuzione esclusiva? 32 DISTRIBUZIONE SELETTIVA Il Costruttore si impegna a vendere i veicoli (ed i prodotti del marchio in genere) solo a distributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici. A loro volta i distributori o riparatori si impegnano a non vendere i beni e servizi del marchio a distributori non autorizzati o a riparatori indipendenti (fatta salva la facoltà di • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 46 vendere parti di ricambio a riparatori indipendenti o l’obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche, le apparecchiature di diagnostica, le attrezzature e la formazione necessari per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o per l’attuazione di misure per la tutela dell’ambiente). Principali caratteristiche: non è prevista una zona. Il costruttore fissa degli standard: se colui che intende diventare concessionario li possiede può diventarlo (da qui l’importanza, più volte sottolineata, di fissare degli standard non troppo bassi onde evitare che chiunque possa far parte della rete vendita); gli standard possono essere qualitativi, quantitativi o qualitativi e quantitativi insieme; in un sistema di distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi il costruttore utilizza, per la selezione dei distributori o dei riparatori, criteri esclusivamente di carattere qualitativo richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto. Tali criteri sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori della rete, non sono applicabili in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei membri della rete. Qualsiasi rivenditore che risponda ai criteri indicati può diventare membro della rete. Esempi di standard qualitativi sono i criteri di formazione per il personale di vendita, i criteri per l’esposizione dei prodotti, le caratteristiche dell’area espositiva, lo spazio riservato a ciascuna marca, la qualifica del personale post-vendita ecc ecc; in un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi il costruttore utilizza, per la selezione dei distributori o dei riparatori, criteri che ne limitano direttamente il numero. Esempi di standard quantitativi sono l’obbligo di acquisti annui minimi, il numero massimo di rivenditori per zona, i criteri minimi di fatturato, i criteri di magazzino quantificati ecc. ecc.; distribuzione selettiva e quantitativa possono essere combinate purchè il costruttore non superi una quota di mercato pari al 40%; la distribuzione selettiva (qualitativa o quantitativa) non può prevedere clausole di ubicazione. Il concessionario può quindi aprire punti di vendita e consegna ovunque voglia all’interno del mercato europeo purché il punto di vendita/consegna abbia gli stessi standard richiesti ai concessionari presenti nel medesimo luogo; per quanto riguarda le vendite, i concessionari all’interno di un sistema di distribuzione selettiva possono vendere attivamente e passivamente a tutti gli utilizzatori finali e ai rivenditori che fanno parte della propria rete. Non possono invece vendere a rivenditori indipendenti. Possono altresì vendere a intermediari e ad agenti d’acquisto per conto e con mandato di un consumatore. Per vendita attiva si intende la ricerca attiva di singoli clienti, ad esempio per posta o mediante visite, attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o altre promozioni solitamente non disponibili o non diffuse nel luogo di stabilimento autorizzato del concessionario. Per vendita passiva, invece, si intende la risposta ad ordini non sollecitati di clienti o dei loro intermediari autorizzati. Sono vendite passive le azioni pubblicitarie di carattere generale o di promozioni realizzate attraverso i media solitamente disponibili o in circolazione nel luogo di stabilimento autorizzato del concessionario o via internet (domanda 12 Opuscolo Esplicativo Regolamento CE n. 1400/2002). DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA Il costruttore seleziona i propri concessionari/riparatori assegnando a ciascuno di essi una territorio definito all’interno del quale possono operare solo essi. Principali caratteristiche: al concessionario viene affidato un territorio esclusivo di vendita ben determinato; all’interno del suo territorio il concessionario può occuparsi di vendite sia attive che passive; al di fuori del territorio, invece, può compiere soltanto vendite passive, non può cioè 49 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • cercare attivamente clienti. Ma può vendere qualora i clienti si rechino spontaneamente presso di lui senza sollecitazioni; all’interno del suo territorio il concessionario può vendere anche a operatori non autorizzati (rivenditori indipendenti, supermercati dell’auto, operatori internet ecc.). 33 Sono in ritardo con il pagamento di alcune fatture. Il fornitore ha incaricato un soggetto esterno per il recupero del credito che, oltre agli importi dovuti, mi chiede anche una percentuale per le sue competenze. Il suo comportamento è legittimo? L’attività di recupero crediti in Italia purtroppo non è disciplinata legislativamente ed il vuoto normativo si fa sentire sempre più, stante il proliferare di soggetti che esercitano la medesima attività. L’unica disciplina che in qualche modo riguarda la materia è quella del decreto legislativo n. 231 del 2002 concernente la “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Il citato decreto è stato emanato in attuazione della direttiva CE n. 35 del 2000. Le disposizioni vengono applicate ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, intendendo per tale ogni contratto tra imprese (o tra imprese e la pubblica amministrazione) che comporta la consegna di merci o la prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo. Attenzione dunque: la normativa riguarda soltanto i rapporti tra due imprese (con esclusione di quelli in cui partecipa un privato) e le transazioni commerciali come sopra descritte. Nel caso in cui il debitore ritardi il pagamento, il creditore potrà chiedere gli interessi ai sensi dell’art. 4 (con un tasso decisamente superiore a quello degli interessi legali, v. art. 5) dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza bisogno di costituzione in mora mediante intimazione. Se non è previsto un termine per il pagamento gli interessi decorrono automaticamente a partire dal trentesimo giorno: dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento; dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se la data di ricezione della fattura o della richiesta sono anteriori al ricevimento delle merci; dall’accettazione o dalla verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in epoca successiva a tale data. L’art. 6 del decreto legislativo citato legittima il creditore a pretendere, oltre agli interessi, il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno subito. A meno che il debitore non dimostri che il ritardo era dovuto a causa a lui non imputabile. Nulla viene detto, però, circa il modo di calcolare l’ammontare di tali costi. Infatti, se la direttiva CE prevedeva che “gli Stati membri possono… fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito”, il legislatore italiano si è limitato a stabilire che “i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 50 proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale”. Da ultimo è bene ricordare che in Italia l’attività di recupero dei crediti è soggetta alla disciplina del capo IV del TULPS e richiede pertanto licenza rilasciata dal questore e l’affissione visibile e permanente, nei locali dell’agenzia, della tabella delle operazioni svolte con le relative tariffe. Il cliente lamenta il malfunzionamento del televisore del camper e ce lo consegna per la riparazione. Contattato il nostro fornitore quest’ultimo risponde che nulla può fare in quanto sono decorsi oltre 12 mesi dall’acquisto. Come è possibile visto che il cliente invece pretende di essere tutelato per 24 mesi? Premesso che in questo caso il cliente ha azionato la garanzia legale e non quella convenzionale del costruttore in quanto si è rivolto al concessionario per la riparazione, la questione concerne le due diverse normative utilizzate per l’acquisto del consumatore e per l’acquisto del professionista-concessionario. Il consumatore, infatti, è tutelato dal decreto legislativo n. 206 del 2005 (il c.d. Codice del Consumo, con i successivi aggiornamenti) mentre il professionista, quando acquista, si vede applicare gli artt. 1490 e ss. del codice civile. Esaminiamo le principali differenze: Il consumatore ha il diritto di ricevere dal proprio venditore beni conformi al contratto di vendita. Qualora tale conformità non sussista, l’art. 130 del CdC gli fornisce una serie di rimedi quali la riparazione, la sostituzione o, in seguito, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Secondo l’art. 132 il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 130 se non denuncia il difetto entro due mesi dalla scoperta e, in ogni caso, l’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna (quindi i due anni più i due mesi della denuncia). La disciplina descritta è inderogabile. Non c’è patto tra concessionario e cliente, quindi, che possa modificarla. Il professionista che acquista, invece (e quindi nei suoi rapporti con il costruttore/fornitore), ha rimedi differenti da quelli dell’art. 130 del CdC (non gli sono concessi riparazione e sostituzione ma soltanto risoluzione del contratto e riduzione del prezzo). Così come differenti sono anche i termini previsti per l’azione: l’art. 1495 c.c. stabilisce che la denuncia del vizio deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta e che l’azione si prescrive in un anno dalla consegna. Oltretutto, ex secondo comma dell’art. 1490 c.c., la garanzia per patto può essere anche esclusa (o limitata). Quindi attenzione, è necessario verificare quali sono gli accordi con il costruttore/fornitore perchè: se vi sono pattuizioni sulla garanzia per i vizi bisogna verificare se e in che modo questa viene limitata o regolamentata; se tali pattuizioni non vi sono si fa riferimento agli artt. 1490 e ss. del c.c. 51 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 34 35 Il cliente invia una raccomandata in cui scrive che, per motivi personali, non è più sua intenzione acquistare il camper. Chiede la restituzione della caparra. Cosa gli rispondo? In particolare il cliente aveva firmato una proposta di acquisto sottoscritta per accettazione anche dal concessionario. All’atto della stipulazione aveva versato una caparra di ? 1.000,00. Con la proposta del cliente e l’accettazione del venditore il contratto si è perfezionato. Salvo che il contratto lo preveda (e solitamente tale tipo di contratto non lo prevede) non è consentito il recesso puro e semplice. Il venditore in questo caso è in presenza non di una dichiarazione di recesso ma di una dichiarazione di non voler adempiere. Tale dichiarazione lo agevola nel senso che per lui non è necessario mettere in mora il cliente (ovvero invitarlo formalmente ad adempiere). Che può fare a questo punto il concessionario? A seconda di quello che ritiene più opportuno può: - insistere per l’adempimento tenendosi pronto per un’azione giudiziale mirata ad ottenere il pagamento del prezzo pattuito contro la consegna del camper (con l’eventuale risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento). È evidente però che il più delle volte questa è la strada più tortuosa e oltretutto per nulla vantaggiosa quando si sospetta che il cliente non abbia le possibilità economiche sufficienti per affrontare le proprie obbligazioni (si rischia inoltre di tenere immobilizzato il veicolo); - chiedere la risoluzione del contratto agendo per il risarcimento del danno qualora ritenga di aver subito un danno superiore all’ammontare della caparra; - dichiarare di recedere dal contratto ex art. 1385 c.c. trattenendo la caparra. A suo tempo, considerata l’insussistenza di rilevanti danni e le capacità economiche del cliente, fu consigliato al concessionario di rispondere con raccomandata dichiarando che, preso atto dell’inadempimento, tratteneva la somma ricevuta a titolo di caparra 36 Ho concluso un contratto in fiera e, per non perdere il cliente, ho accettato un caparra di € 500,00. Ora, trascorso un mese da quel giorno, il cliente pretende di recedere e di ricevere in restituzione la somma versata. Cosa gli rispondo? Come spiegato nel precedente quesito, una volta concluso il contratto il cliente non può recedere puramente e semplicemente. Tuttavia il Codice del Consumo gli consente di farlo in un caso particolare che è quello dell’acquisto effettuato al di fuori dei locali commerciali del venditore. La fiera ben rappresenta l’ipotesi. Qualora abbia acquistato in fiera, quindi, il consumatore può “recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi… Il diritto di recesso si esercita con l’invio… di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata… anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive…” (art. 64 Codice del Consumo). • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 52 Se il diritto di recesso è esercitato conformemente alle disposizioni richiamate il venditore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese quelle versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del recesso. Attenzione! È obbligo del venditore che negozia un contratto al di fuori dei propri locali informare per iscritto il consumatore del predetto diritto di recesso. L’informazione deve comprendere i termini, le modalità e le eventuali condizioni previste oltre all’indicazione del soggetto a cui deve essere rivolta la comunicazione di recesso e dell’indirizzo a cui spedire la missiva. Qualora non assolva a tale obbligo (o qualora l’informazione sia incompleta o errata) il termine per l’esercizio del diritto di recesso a favore del consumatore aumenta a 60 giorni. Che fare nel caso di specie? Il tempo trascorso dalla sottoscrizione del contratto è superiore ai 10 giorni. Supponendo che la proposta/nota d’ordine sottoscritta in fiera contenesse l’informativa necessaria (altrimenti il termine aumenterebbe a 60 giorni), il cliente non ha dunque il diritto di recedere. Il concessionario potrà avvalersi dei medesimi rimedi previsti nel caso precedente. Ritengo però utile una piccola precisazione. Anche in questa ipotesi la via più breve, meno tortuosa e che porta a un risultato sicuro è quella che impone di ritenere il contratto risolto trattenendo la caparra. In presenza di una caparra di importo irrisorio, però, il concessionario rischia non veder risarciti tutti i danni dovuti al comportamento inadempiente del cliente. Ecco allora l’importanza, caparra congrua (solitamente espressa in percentuale sul prezzo dalle condizioni generali del contratto). Nel caso in questione le capacità economiche del cliente erano estremamente ridotte ed un’eventuale azione giudiziale volta al risarcimento del danno subito sarebbe stata costosa e infruttuosa. Ho stipulato contratto di vendita con Tizio il quale, però, pretende che l’autocaravan sia intestato a Caio. Come mi devo comportare? Le due parti contraenti sono il concessionario e Tizio. Tizio vuole però che il beneficiario del contratto sia Caio. È il codice civile stesso che prevede un’ipotesi simile: gli artt. 1411 e ss., infatti, disciplinano il contratto a favore di terzi, fattispecie che interviene quando uno dei contraenti (concessionario) si obbliga nei confronti dell’altro (Tizio) ad eseguire una prestazione a favore di un terzo (Caio). Nessun problema dunque nell’intestazione del veicolo a Caio. Nessun problema nemmeno se a pagare l’autocaravan è Tizio. Anzi, trattasi dell’ipotesi normale perché è proprio Tizio lo stipulante, Caio è soltanto il beneficiario e non possono essere previsti obblighi a suo carico. Uguale considerazione va fatta per il caso in cui come parte del prezzo venga consegnato in permuta il veicolo usato di Tizio. 53 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 37 In realtà qualche perplessità fu espressa da una parte della dottrina che negava che il contratto a favore di terzo potesse essere applicato alla vendita perché questa, in quanto contratto a effetti reali (ovvero che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene), secondo l’art. 1376 c.c. esige sempre il consenso di chi tale proprietà acquista. Il trasferimento può comportare infatti oneri di gestione e di custodia che il terzo può non desiderare accollarsi. La dottrina prevalente, però, sostiene che difficilmente questi oneri possano superare il vantaggio acquistato e che, anche se lo facessero, il terzo potrebbe sempre rivendere il bene per sgravarsi. Salvo patto contrario, Caio acquista la proprietà dell’autocaravan per effetto della semplice stipulazione. La sua accettazione è necessaria solo per rendere definitivi gli effetti a suo favore (Tizio può infatti revocare la stipulazione fino a a che Caio non dichiari di accettare). Ma Caio deve essere a conoscenza della stipula? Le tesi di dottrina e giurisprudenza sono più di una. Quella prevalente, comunque, ritiene che il contratto produca effetti indipendentemente dalla conoscenza del terzo. Sul piano pratico, comunque, è alquanto improbabile che qualcuno possa acquistare la proprietà di un autocaravan ed esserne allo scuro. I due contraenti (in particolare Tizio), poi, potrebbero per i principi generali di correttezza e buona fede avere un obbligo di informazione nei confronti di Caio. Tale obbligo è ancora più evidente quando il contratto può comportare anche un minimo svantaggio al terzo (si pensi ad esempio ai costi legati all’assicurazione, al bollo, ecc ecc). Che succede se Caio rifiuta di beneficiare del contratto? (ricordiamo che ai sensi dell’art. 1411 c.c. il terzo può rifiutare) Nessun problema per il concessionario perché, salvo patto contrario, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante (Tizio). Ovvero verrà trasferita la proprietà dal concessionario a Tizio come se non ci fosse stata la nomina di Caio. Infine, senza scendere in dettagli normativi e di giurisprudenza, qualche piccolo suggerimento: la previsione che la prestazione del contratto andrà eseguita a favore di un terzo dovrebbe essere contenuta nel contratto stesso ed esser contestuale alla stipula; i dati del terzo potranno anche essere indicati in un momento successivo ma è essenziale che al momento della stipula sia ben chiaro alle parti che il mezzo andrà intestato ad altro soggetto; per evitare l’incertezza derivante da un ipotetico rifiuto (o dalla revoca dello stipulante), sarebbe opportuno che il terzo dichiarasse formalmente di accettare il trasferimento della proprietà. 38 La Società X ha acquistato presso il mio concessionario un autocaravan. Installati vari adesivi lo usava a scopo pubblicitario. Ora, passati oltre 18 mesi dalla consegna, con raccomandata mi denuncia la presenza di un lieve difetto alla scocca e pretende la sostituzione del veicolo. Cosa rispondo? Premesso che tra riparazione e sostituzione, vista l’entità del difetto, il secondo rimedio • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 54 risulterebbe eccessivamente oneroso per il venditore e quindi non applicabile, la questione viene risolta a priori perché si sposta su altro piano. La Società X, infatti, non è un consumatore. Lo dimostra anche il fatto che, applicati gli adesivi, il veicolo veniva utilizzato dalla stessa per promuovere la propria attività. Non si applicheranno quindi le norme del Codice del Consumo previste a favore del consumatore. Sarà invece applicabile la disciplina prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile. Quali sono le conseguenze della diversa applicazione? Innanzitutto cambiano i rimedi utilizzabili dal compratore. In questo caso X pretende la sostituzione (che comunque come già detto non le andrebbe concessa) quando tale rimedio è previsto solo per il consumatore. Il professionista, invece, può chiedere soltanto la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Ma la differenza più rilevante ai fini della risoluzione del caso è quella relativa ai termini per l’azione. Recita infatti l’art. 1495 c.c.“il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta –sappiamo che per il Codice del Consumo, invece, il consumatore ha due mesi per la denuncia- … L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna…”. Decorsi oltre 18 mesi dalla consegna, X non ha quindi alcun titolo per agire contro il concessionario. Tizio, residente a circa 200 Km di distanza dalla mia sede, ha acquistato da me un autocaravan. Ora lamenta un vizio di conformità ma dichiara di non voler portare il bene presso il mio concessionario per la riparazione poiché il trasferimento comporterebbe spese e perdite di tempo eccessivi. Per contro si rivolge a un riparatore indipendente della sua zona e mi invia il preventivo pretendendo che risarcisca i costi che dovrà sostenere. Devo pagare? Tizio lamenta un vizio ma non dà al concessionario la possibilità di verificare se questo sussista e di che difetto di tratti. Ricordiamo che rientra nella garanzia legale prevista dal Codice del Consumo ogni vizio che esisteva al momento della consegna del bene (ricordiamo anche che per i primi sei mesi, salvo prova contraria a carico del venditore, si presume che ogni difetto riscontrato sussistesse al momento della consegna). Il concessionario quindi deve accertare non solo se il difetto esiste, ma anche se è un difetto che presumibilmente (per la sua tipologia) poteva già essere presente nel momento in cui il veicolo è stato consegnato. Oltretutto, ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo, il venditore deve essere messo in grado di fornire il rimedio per lui meno oneroso (tra riparazione e sostituzione, infatti, viene escluso quello eccessivamente oneroso. Mentre riduzione del prezzo e risoluzione del contratto possono essere richiesti soltanto se riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, se non sono effettuate entro un congruo termine o se arrecano notevoli inconvenienti al consumatore). Il cliente non può quindi rivolgersi ad un terzo senza aver dato l’opportunità al venditore di constatare il difetto e di porvi rimedio. 55 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 39 Se il cliente perseverasse in tale comportamento questo avrebbe rilevanza quantomeno sulle spese di un eventuale giudizio. Primo passo per il concessionario di questo quesito, dunque, è quello di invitare formalmente il cliente a portare il mezzo presso la propria sede per ogni accertamento del caso, rifiutando allo stato ogni altra richiesta (compreso il pagamento del preventivo). Ovviamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Conveniente sarebbe anche se si offrisse di pagare, qualora effettivamente il difetto venisse riscontrato e corrispondesse a un vizio di conformità, le spese affrontate per il trasferimento. Tutelerebbe maggiormente il concessionario contro ipotetiche azioni per il risarcimento dei danni subiti. 40 Ho venduto un autocaravan nuovo e accettato come parte del suo prezzo un veicolo usato. Successivamente al trasferimento di proprietà di quest’ultimo scopro che è gravato da fermo amministrativo per imposte non pagate dal cliente. L’importo tra l’altro è rilevante, supera quasi il valore dell’usato. Cosa faccio? Oltre ad essere una sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada per alcune violazioni, il fermo amministrativo è un procedimento attraverso il quale le pubbliche amministrazioni competenti provvedono, tramite i concessionari per la riscossione dei tributi, alla riscossione coattiva di crediti d’imposta o di crediti contributivi insoluti “bloccando” il bene mobile dell’obbligato. Il fermo viene iscritto d’ufficio al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), senza bisogno dei documenti detenuti dal proprietario, ed il veicolo non può circolare fino alla cancellazione. La circolazione con mezzi sottoposti a fermo, salve le sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 714,00 a ? 2.859,00 oltre alla confisca del veicolo. Per recuperare la piena disponibilità del veicolo il debitore deve pagare quanto dovuto, ottenere dal concessionario per la riscossione il provvedimento di assenso alla cancellazione e, in base a questo, richiedere al PRA, a proprie spese, la cancellazione. Che succede se viene venduto un veicolo sottoposto a fermo? Il proprietario ha l’obbligo di vendere il bene libero da pesi o vincoli. Ma talvolta viola tale obbligo, coscientemente o non. L’unico strumento per verificare la presenza di un fermo amministrativo è la visura al PRA, anche se non dà garanzia assoluta poiché può accadere che sia aggiornata a giorni prima o che, visti i tempi burocratici, il fermo non sia ancora stato iscritto. Se il veicolo è stato venduto prima dell’iscrizione del fermo (con atto avente data certa), ma la vendita viene trascritta successivamente, il PRA entro 10 giorni dall’iscrizione ne dà tempestiva comunicazione al concessionario che provvede immediatamente e senza spese per il contribuente all’annullamento del fermo. Viceversa se la vendita avviene dopo l’iscrizione del fermo questo non è cancellabile. Che deve fare il concessionario allora? Rivolgersi immediatamente al cliente che, in quanto venditore del veicolo usato, deve • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 56 risponderne (ricordiamo che è tenuto a vendere il bene libero da vincoli). Sostanzialmente può intraprendere due strade, a seconda del caso concreto e della convenienza (verrà naturalmente tenuto in considerazione anche l’importo per cui è stato iscritto il fermo): chiedere l’adempimento. Se il cliente non provvede spontaneamente alla liberazione del bene l’unica cosa che può fare il concessionario è quella di pagare per lui il dovuto e chiedere la cancellazione. Agendo in seguito per il rimborso di quanto versato; mirare alla risoluzione del contratto. Procedendo direttamente in via giudiziale per chiederla oppure invitando formalmente il cliente ad adempiere con l’avvertimento che, decorsi alcuni giorni (almeno 15) dall’intimazione senza che intervenga l’adempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto. La risoluzione però solitamente è la via più complicata e meno favorevole perché comporta il ripristino della situazione antecedente la stipula del contratto e quindi la restituzione di quanto ricevuto da entrambe le parti (quindi restituzione del prezzo ricevuto dal concessionario e del veicolo usato contro la restituzione del veicolo nuovo se consegnato. Se consegnato e già immatricolato, però, quest’ultimo avrebbe nel frattempo subito una svalutazione). In entrambi i casi spetta comunque il risarcimento dei danni subiti (che nel primo caso saranno costituiti dalla somma pagata per liberare il veicolo dal fermo ed altri eventuali danni da valutarsi nel caso concreto e nel secondo saranno costituiti ad esempio dalla svalutazione del veicolo nuovo). Forse quello prospettato è uno dei pochi casi in cui convenga seguire la strada della risoluzione. L’importo da pagare per liberare il veicolo, infatti, supera quasi il valore dell’usato. Meglio vedersi restituire il mezzo nuovo e riconsegnare quanto percepito, richiedendo il risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento. Nell’analisi della situazione, poi, è fondamentale capire anche se il cliente sia solvibile o meno. In ogni caso il concessionario non può rivendere il veicolo che sa essere sottoposto a fermo senza aver prima provveduto alla sua liberazione. Attenzione dunque, almeno nei casi sospetti è opportuno far precedere il trasferimento di proprietà da una visura al PRA. Un cliente, senza avvisarmi, scrive al fabbricante lamentandosi per la mia scarsa professionalità. Può farlo? Non deve almeno mandarmi la medesima lettera in copia? E il fabbricante può gestire la posizione senza consultarmi e senza darmi l’opportunità di rimediare con il cliente? Si tratta più che altro di una questione di buon senso e di rapporti commerciali tra concessionario e fabbricante che una questione giuridica. Nessuna norma tutela il venditore in questo caso. Salvo che le affermazioni del cliente siano tali da lederne la dignità, il decoro o la reputazione. In questo caso si cercherebbe di capire se sussistono gli estremi per un’azione penale. Accompagnata da un’eventuale richiesta di risarcimento del danno. Un suggerimento dettato dal buon senso potrebbe essere quello di accordarsi 57 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 41 preventivamente con il fabbricante sulle modalità di gestione di queste situazioni. Un’ulteriore riflessione: qualora il cliente abbia agito contattando soltanto il fabbricante e lamenti, esprimendo dubbi sull’operato del concessionario, un difetto di conformità, è necessario verificare se la denuncia del difetto era stata fatta anche al concessionario stesso. Se ciò non è avvenuto (o non è avvenuto nei termini) il cliente non avrà più possibilità di avvalersi della garanzia legale per il vizio riscontrato. 42 È mia abitudine esporre i prezzi dei veicoli nuovi che ho in salone. È un obbligo o si tratta di cortesia e correttezza nei confronti del cliente ed è quindi a mia discrezione? L’argomento è regolato dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998 riguardante la “riforma della disciplina relativa al settore del commercio” ed in particolare dall’art. 14 il quale stabilisce che: “1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. … Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico…” Considerato che per “commercio al dettaglio” si intende ex art. 4 del medesimo decreto “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”, anche il concessionario di autocaravan è obbligato ex art. 14 ad indicare i prezzi di vendita. Quindi, tenuto conto del tipo di locali usualmente utilizzati dal concessionario per l’esercizio della sua attività ed in particolare del luogo di esposizione, oserei dire che sono rari i casi in cui non sussista il predetto obbligo. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa (da convertire in euro) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (art. 22). Il decreto non stabilisce la modalità di indicazione, questa è rimessa al venditore, purchè sia chiara e ben leggibile, contenuta in un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (si veda anche l’art. 5 del Codice del Consumo). 43 … e per i veicoli usati? La disciplina è la medesima? O, visto che non ci sono i listini ufficiali del costruttore, posso essere esentato? Ed in fiera? Esiste poi un obbligo di esposizione dei prezzi per i veicoli segnalati su internet? Il decreto legislativo di cui al quesito precedente non fa distinzione tra beni nuovi ed usati. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 58 Indipendentemente da un listino del produttore, quindi, ogni veicolo esposto dovrebbe aver indicato il proprio prezzo di vendita. L’obbligo di indicazione, invece, è escluso ex art. 4 per “l’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi solo le merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse”. Per quanto riguarda internet, si tratta più che altro di pratica pubblicitaria. Non è previsto alcun obbligo di indicazione dei prezzi in ambito della pratica pubblicitaria. Al venditore viene imposto soltanto il divieto di utilizzare pratiche commerciali ingannevoli (art. 21 Codice del Consumo) intendendo tali (con riferimento al prezzo) quelle che contengono informazioni non rispondenti al vero o, anche se corrette, che inducono in qualsiasi modo in errore il consumatore riguardo al “prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo”. Ho curato la vendita di un veicolo lasciatomi qui in esposizione da un cliente. Devo prestare la garanzia legale del venditore? È mio interesse, per fidelizzare il cliente, prestarla in ogni caso. Cosa faccio? Prescindiamo da ogni analisi sul ruolo del concessionario intervenuto (che aprirebbe una disquisizione troppo ampia sull’inquadramento del tipo di attività svolta e sugli obblighi di legge così derivanti) e concentriamoci sulla garanzia legale di conformità. Se il concessionario si è limitato a custodire il veicolo, a esporlo e a mettere in relazione le due parti, il proprietario e l’acquirente, non deve prestare alcuna garanzia legale di conformità. Il trasferimento di proprietà infatti avviene tra i due clienti privati. Chi deve prestare garanzia è piuttosto il primo cliente, in quanto venditore. Tra l’altro quest’ultimo non sarà nemmeno tenuto a rispettare il codice del consumo poiché, non essendo un venditore-professionista ma un privato, gli verranno applicati gli artt. 1490 e ss. del codice civile. Con tutte le restrizioni più volte spiegate (una tra tutte i diversi termini: otto giorni dalla scoperta per la denuncia e un anno dalla consegna per l’esercizio dell’azione). Con tutte le riserve del caso e le valutazioni circa l’opportunità di farlo o meno, qualora il concessionario decidesse di prestare ugualmente garanzia non si tratterebbe di garanzia legale ma di garanzia convenzionale, da pattuire espressamente e da esaminare in ogni sua condizione e modalità di esecuzione. In ogni caso tale garanzia non libererebbe il primo cliente dagli obblighi a lui imposti dal codice civile ex artt. 1490 e ss (salvo intervenisse un patto contrario tra venditore e compratore). 59 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 44 Ho noleggiato un autocaravan per due settimane di agosto. Il giorno prima di partire il cliente mi dice di non poterlo utilizzare perché malato e mi invia certificato medico. Il contratto precisa che se non viene data disdetta almeno 15 giorni prima della consegna posso chiedere l’80% del prezzo previsto. È legittimo in questo caso? Se non lo è, posso trattenere almeno la caparra versata? 45 46 È necessario specificare qualche ulteriore dettaglio: il cliente produce certificato del pronto soccorso e successivo certificato di uno specialista che lo dichiara affetto da broncopolmonite. I due certificati portano la data del giorno antecedente la consegna del mezzo e documentano l’insorgere improvviso della malattia. A questo punto purtroppo poco può fare il concessionario. Anche ammettendo la legittimità della clausola che prevede una penale dell’80% dell’importo pattuito (sulla quale ho più di qualche dubbio in quanto a vessatorietà. Ricordo infatti che il Codice del Consumo presume sia vessatoria la clausola che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”), siamo in presenza di un evento improvviso e imprevedibile che ha colpito il cliente. Tale evento oltretutto è stato tempestivamente comunicato. L’art. 1256 del codice civile stabilisce che “l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. La grave malattia non può essere imputata al debitore. Ed è indubbio che in quella condizione egli non possa utilizzare il veicolo per le vacanze programmate (a onor del vero non può nemmeno recarsi presso il concessionario per ritirarlo). Per tali motivi il venditore non può pretendere l’importo previsto a titolo di penale. E non può trattenere nemmeno la somma ricevuta a titolo di caparra. La caparra infatti tutela la parte adempiente in caso di inadempimento dell’altra parte. Ma qui l’inadempimento è dovuto a un evento imprevedibile e improvviso non imputabile al cliente. L’unico conforto trovato a tutela del concessionario è un’isolata sentenza della Corte di Cassazione (la n. 9304 del 1994) la quale sancisce che l’impossibilità deve riguardare direttamente la prestazione (in questo caso il pagamento del prezzo pattuito) e non la possibilità della sua utilizzazione da parte del creditore. Le somme relativamente esigue, tuttavia, non consigliano l’inizio di un’azione giudiziale per verificare se tale tesi può essere accolta dal tribunale competente. Ho noleggiato un autocaravan per le vacanze di Pasqua. Due settimane prima della consegna il cliente dichiara con raccomandata di non voler più utilizzare il veicolo perché ha deciso di fare altro tipo di vacanza. Posso trattenere l’acconto versato? Posso noleggiare il medesimo veicolo ad altro cliente? Siamo in presenza di una dichiarazione del cliente di non voler adempiere • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 60 Come per il contratto di vendita non è consentito un recesso puro e semplice, salvo che il contratto stesso non lo consenta (v. quesito n. 7). Il contratto in questione lo consente soltanto fino a 30 giorni prima della data prevista per la consegna. In presenza della dichiarazione predetta potremmo anche ritenere il contratto già risolto per inadempimento (la dichiarazione infatti esclude la necessità di mettere in mora il cliente e pertanto, a mio avviso, anche quella di fare formale diffida di adempiere entro un congruo termine per considerare poi il contratto risolto di diritto ex art. 1454 c.c.). È consigliabile, tuttavia, rispondere formalmente al cliente informandolo che non ha diritto di recedere dal contratto, intimandogli di adempiere entro un brevissimo termine e avvertendolo che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto di diritto. Decorso quel termine potremo allora provvedere in sicurezza a stipulare nuovo contratto di noleggio relativo al medesimo veicolo. Qualora non riuscissimo a noleggiarlo, poi, potremmo chiedere al cliente il risarcimento dei danni dovuti al mancato impiego del veicolo (richiesta supportata anche dal periodo festivo di riferimento). Questione diversa viene fatta per l’acconto. Troppo spesso si confondono acconto e caparra. Ricordiamo che ex art. 1385 c.c. la caparra è quella somma che viene trattenuta dal contraente che l’ha ricevuta nel caso in cui l’altro contraente sia inadempiente (e che viene invece restituita nella misura del doppio se inadempiente è chi l’ha ricevuta). Ha la funzione di risarcire preventivamente il danno derivante dall’inadempimento, senza necessità che questo sussista e che venga dimostrato nel suo ammontare. L’acconto invece non è altro che una parte del prezzo concordato, un anticipo. Non può essere trattenuto puramente e semplicemente ma chi l’ha ricevuto deve dimostrare di aver subito un danno a causa dell’inadempimento dell’altra parte. Deve dimostrare anche l’ammontare del danno. 47 Ho consegnato un autocaravan nell’ottobre 2008. Nel luglio del 2009 il cliente si lamenta telefonicamente per la presenza di un’infiltrazione e mi chiede di trasmettere la segnalazione al produttore. Da quel momento non ho più sue notizie, ma vengo a sapere dal produttore che sono in corso con lui trattative per la riparazione del veicolo. A fine luglio il cliente mi invia raccomandata contestandomi per iscritto il danno. Cosa devo fare? Preme innanzitutto rilevare che tra la consegna del mezzo e la scoperta del difetto sono trascorsi circa 10 mesi. La circostanza non è di poco conto poiché il Codice del Consumo (art. 132, terzo comma) stabilisce una presunzione a favore del consumatore, ma soltanto per i primi sei mesi dalla consegna ed infatti: “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Per i primi sei mesi dunque il consumatore non deve provare che il difetto esisteva al momento della consegna, sarà il venditore a dover provare il contrario. 61 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • Ma decorsi quei sei mesi è gravato dall’onere della prova. Prova che molto spesso non è di facile soluzione. Attenzione: i termini per la garanzia legale (per quella convenzionale è necessario esaminare le condizioni stabilite dal fornitore) decorrono dalla consegna e non dall’immatricolazione! Che fare dunque nel caso in questione? Innanzitutto non riconoscere la sussistenza del danno. Non abbiamo visto il veicolo, non sappiamo se dobbiamo essere ritenuti responsabili del difetto o meno ai sensi del Codice del Consumo. Poi in sostanza abbiamo due possibilità: Non rispondere alla raccomandata del cliente. Con la raccomandata quest’ultimo si è limitato a contestarvi ufficialmente il difetto. Lo ha fatto per tutelarsi ai sensi dell’art. 132 che gli impone la denuncia al venditore entro due mesi dalla scoperta. Il cliente si è poi rivolto al costruttore, apparentemente avvalendosi della garanzia convenzionale. Dunque, se il vizio venisse riparato dal costruttore, nessun problema (salvo un’ipotetica richiesta di risarcimento del danno che però comporterebbe al consumatore l’onere di provare che un danno effettivamente è stato subito). Se il vizio invece permanesse, si imposterebbe allora la difesa necessaria (tenendo sempre conto che, decorsi 10 mesi, incombe sul cliente quell’onere della prova che gli renderebbe un po’ più “complicato” –a seconda anche della natura del difetto- ottenere ragione) e si valuterebbero se del caso (anche con il costruttore) eventuali ipotesi conciliative. Rispondere al cliente contestando allo stato integralmente quanto scritto e invitandolo a portare il veicolo presso la vostra sede per i dovuti accertamenti. Valutato il tipo di difetto e la sua causa potrete decidere come agire (se rifiutare ogni intervento negando la vostra responsabilità o se offrire la riparazione o il rimedio che per voi è meno oneroso). Quest’ultima sembra più sicura per il concessionario. 48 Ho venduto un autocaravan nuovo e ritirato, come parte del suo prezzo, un autocaravan usato. Successivamente alla consegna di quest’ultimo, però, scopro dei difetti alla meccanica che non avevo riscontrato in sede di valutazione e che richiedono interventi con un costo rilevante. Cosa faccio? Per la permuta intervenuta tra il cliente (venditore del suo mezzo usato) e il concessionario si applicano le norme dell’art. 1490 c.c. e ss. sui vizi della cosa venduta (si ritiene che vengano estese anche alla permuta). Anche il cliente quindi, con le restrizioni in ordine ai termini e ai rimedi per voi disponibili dovute a tale disciplina, risponde dei vizi esistenti nel suo veicolo usato. Ex art. 1490 c.c. “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Ricordiamo però che ex art. 1491 c.c. “non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 62 vizi”. Qualora il veicolo del cliente avesse un vizio facilmente riconoscibile (ed il concessionario, in quanto professionista del settore, ha sicuramente maggiore competenza ed è quindi agevolato nell’individuare la presenza di un difetto), il cliente non ne risponde. Nel caso di specie siamo invece in presenza di un vizio occulto relativo alla meccanica. Il concessionario lo scopre soltanto con un’analisi più approfondita e con l’utilizzo continuato del veicolo. Cosa può fare quindi? Anche in questo caso, a seconda di quanto sia più opportuno nel caso concreto, può ex art. 1492 c.c.: domandare la risoluzione del contratto. Il che comporta però la restituzione di quanto ricevuto per entrambe le parti (il cliente dovrà rimborsare anche i pagamenti e le spese fatti per la vendita); chiedere la riduzione del prezzo (quindi una rivalutazione del veicolo rientrato e la restituzione dell’importo ritenuto eccedente rispetto al valore). In entrambi i casi al compratore spetta il risarcimento del danno, a meno che il cliente non dimostri di aver ignorato senza colpa il vizio. Attenzione però ai termini! La denuncia va fatta al cliente entro 8 giorni dalla scoperta del difetto e l’azione va esercitata entro un anno dalla consegna. Qualora non vi abbia già provveduto, poi, il concessionario può rifiutarsi di consegnare il veicolo nuovo fino all’adempimento del cliente. … ho provato più volte a contattare il cliente ma si nega. Ho deciso di tenere il veicolo rientrato. Come mi comporto? Posso farlo riparare e poi addebitare il costo al cliente? Proseguendo nel caso precedente… il concessionario decide di tenere il veicolo rientrato nonostante il difetto e sceglie quindi la strada della riduzione del prezzo. Come usualmente praticato, tenta di risolvere bonariamente la situazione telefonando al cliente. Ma questo prima si nega e poi, con affermazioni pretestuose, rifiuta di conciliare. A questo punto il concessionario deve contestare formalmente l’esistenza del vizio (entro otto giorni dalla scoperta!) e chiedere appunto la riduzione del prezzo. Invia quindi raccomandata con avviso di ricevimento in cui descrive il difetto riscontrato, afferma che questo era senz’altro presente al momento della consegna e che tale difetto rende il veicolo inidoneo all’uso e, comunque, ne diminuisce notevolmente il valore. Per maggiore tutela consiglio anche di invitare il cliente a provvedere alla riparazione con l’avvertimento che, decorsi determinati giorni senza che vi abbia provveduto, si provvederà alla riparazione addebitandogli il costo. Salva la riduzione del prezzo in base al minor valore del veicolo riparato ed il risarcimento di ogni ulteriore danno subito. Prima della riparazione, tuttavia, è necessario ricordarsi di documentare nel miglior modo possibile il difetto (ad esempio con delle fotografie che riportino la data). In caso di contestazione, in un eventuale causa è fondamentale dare prova della sua esistenza. 63 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 49 50 Ho venduto un autocaravan a Tizio. Qualche giorno dopo la consegna me lo riporta lamentando un difetto che gli impedisce di utilizzarlo. Constato il difetto e il fatto che, tra l’altro, sono costretto a cambiare un pezzo. Il costruttore mi conferma che si tratta di un intervento in garanzia ma mi spedirà il pezzo necessario non in breve tempo. Sono tenuto a fornire al cliente nel frattempo un veicolo sostitutivo simile al suo? Se sì da chi mi farò poi rimborsare la spesa? Analizziamo la norma applicabile del Codice del Consumo, ovvero l’art. 130 (comma secondo): “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7,8,e 9”. Cosa si intende per “senza spese”? Il sesto comma precisa che “le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali”. Ritengo dunque che nelle spese indicate vadano comprese, ad esempio, quelle sostenute dal consumatore per trasportare il veicolo presso il concessionario al fine di ripararlo (fortunatamente di solito non vengono chieste). Viceversa (ma non si reperisce ancora giurisprudenza sul punto) ritengo che non siano tali quelle relative al “fermo tecnico del veicolo”. Ricordiamo però che al consumatore spetta anche il risarcimento del danno. Ed il fermo tecnico è quel danno patrimoniale che corrisponde alla mancata utilizzazione del veicolo forzatamente fermo per l’altrui colpa e che comprende sia le spese che devono essere sostenute anche se il veicolo è fermo (ad esempio bollo, assicurazione ecc), sia il danno da mancata utilizzazione del veicolo al fine di sopperire alle necessità quotidiane attinenti alla vita familiare (così Tribunale di Torino, sez. III, 24.04.2209). Ora, teniamo anche conto, però, che trattasi di veicolo ricreazionale e non di autoveicolo che il consumatore utilizza per le sue necessità quotidiane. Potrebbe semmai tentare di chiedere il risarcimento del danno qualora dimostrasse che il difetto gli impedisce la vacanza programmata, per la quale ad esempio si è già organizzato con il lavoro o ha già sborsato acconti per le prenotazioni. E a mio avviso in ogni caso gli spetterebbe il rimborso di quelle spese che sostiene comunque (parte del bollo e dell’assicurazione in proporzione al periodo di mancato utilizzo). Dunque non vi è un obbligo di fornire un veicolo sostitutivo. Però, a seconda del caso concreto, può rendersi consigliabile per evitare successive richieste di risarcimento del danno. Teniamo poi presente che lo stesso art. 130 impone al venditore di riparare il veicolo, oltre che entro un congruo termine, senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Se tali inconvenienti si verificassero il consumatore sarebbe legittimato a chiedere la sostituzione del mezzo, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Meglio allora non metterlo in tale condizione. Se il difetto di conformità è imputabile alla produzione (come nel caso in questione) entro un anno dall’esecuzione della prestazione ex art. 131 il concessionario potrà agire nei confronti del costruttore per la reintegrazione di quanto prestato. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 64 La soluzione migliore sarebbe concordare preventivamente con il costruttore tale rimborso facendo leva sui suoi obblighi. Il regresso, infatti, può essere condizionato, limitato o addirittura escluso dai patti intervenuti nel contratto di concessione. Senza considerare che il produttore potrebbe sostenere che il costo dovuto al veicolo sostitutivo non era necessario e pertanto rifiutarsi di risarcirlo. Ricordiamo infine che, se la riparazione non avviene entro un congruo termine, il consumatore può chiedere al risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Conseguenze alquanto pesanti per il venditore. 51 Ho scoperto che il costruttore impone obiettivi diversi dai miei al mio collega concessionario di un’altra regione italiana. Può farlo? Recita l’Opuscolo Esplicativo del Regolamento CE n. 1400/2002 sulla distribuzione degli autoveicoli (domanda n. 43) che “il nuovo regolamento permette ad un fornitore di accordarsi con il proprio distributore su obiettivi di vendita sulla base di una determinata area geografica che può essere più ristretta del mercato comune. Tuttavia sifatti obiettivi non possono essere utilizzati per limitare le consegne di autoveicoli nuovi ai distributori”. Dunque possono essere previsti degli obiettivi di vendita e tali obiettivi possono essere differenziati a seconda dell’area geografica di riferimento. Le varie zone di mercato, infatti, possono avere una diversa penetrazione nel mercato. Ciò che invece a mio avviso non può essere attuata è una diversificazione tale che causi discriminazioni tra concessionari della stessa rete. Se, ad esempio, la zona di riferimento per cui sono stati previsti obiettivi più elevati registra in modo palese un numero di vendite annuali inferiori a quella per cui sono stati fissati obiettivi inferiori, interverrebbe una discriminazione tra i due concessionari competenti e, di riflesso, anche una limitazione per i consumatori contraria ai principi del regolamento. Il camper che ho venduto poco dopo la consegna ha presentato vari difetti ma tutti di lieve entità (ad esempio ad una zanzariera, ad alcune guarnizioni, ad un mobile contenitore ecc.). In collaborazione e d’accordo con il produttore ho provveduto alle riparazioni che però si sono svolte in più riprese. Ora il cliente chiede il risarcimento dei danni per le vacanze rovinate e per la diminuzione del valore del mezzo. Cosa gli rispondo? Il concessionario in questione, per cause a lui non imputabili ma per ritardi nelle ordinazioni dei pezzi da sostituire o per incerte istruzioni del costruttore, ha impiegato qualche mese a sistemare completamente i difetti riscontrati. Le riparazioni sono avvenute poi in più riprese ed ogni volta il cliente ha dovuto recarsi presso la sede del venditore (che distava parecchi chilometri dalla sua residenza). Ora, sostenendo di aver scoperto i difetti durante la prima vacanza e di aver dovuto sopportare il fermo del mezzo per le riparazioni durante alcuni week end in cui avrebbe voluto utilizzarlo, chiede il risarcimento del danno. Lamenta anche il deprezzamento del veicolo. Il Codice del Consumo, nel suo art. 130 più volte citato, prevede i rimedi che il consumatore può utilizzare in caso di difetto di conformità: riparazione o sostituzione 65 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 52 (quello dei due meno oneroso per il venditore); risoluzione del contratto o riduzione del prezzo (se riparazione/sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, non sono state realizzate entro un congruo periodo di tempo o hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore). Nulla viene detto invece circa il risarcimento dei danni che il consumatore subisce a causa del difetto. L’art. 135 fa tuttavia salva la possibilità di chiederlo poiché stabilisce che.” Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”. Si risale pertanto all’art. 1494 c.c. che, per il caso di vizio nella vendita, dichiara:“in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa”. Il risarcimento del danno ha quindi dei limiti ben precisi: il compratore dovrà dimostrarne la sussistenza. Non potrà quindi lamentare un danno generico ma dovrà individuarne la tipologia e provare che effettivamente è intervenuto. Dovrà provarlo inoltre anche in ordine al suo ammontare; il danno così individuato dovrà presentare un nesso causale con il vizio lamentato. E quindi essere riconducibile proprio a quel vizio; il venditore potrà essere esonerato dal risarcimento qualora dimostrerà di aver ignorato senza colpa il vizio (e la prova non dovrebbe essere ardua per molti difetti di produzione). Non ogni asserito danno lamentato dal cliente va quindi risarcito ma è necessaria a monte un’attenta analisi caso per caso di quanto richiesto, della sua riconducibilità al difetto, della tipologia del difetto e della dimostrabilità di quanto sostenuto dal cliente. Nel caso in questione i difetti erano di lieve entità, non hanno certo impedito l’utilizzo del veicolo per gli scopi per cui era stato acquistato. Nessun danno può essere lamentato in tal senso. Così come non è pensabile un danno dovuto alla diminuzione di valore del veicolo. Le riparazioni infatti avevano reso il mezzo totalmente conforme al contratto di vendita. Teniamo però presente che le riparazioni devono essere effettuate senza spese per il cliente. Per togliersi da ogni impiccio nei confronti del cliente, quindi, il concessionario del caso potrebbe proporsi di versare a transazione e chiusura della posizione una somma, calcolata forfetariamente qualora non ci fossero pezze giustificative, a titolo di risarcimento delle spese subite per il trasporto del veicolo presso la sua sede. 53 Il costruttore dei veicoli di cui curo la distribuzione risponde per la garanzia di conformità con un termine massimo di 30 mesi dalla fatturazione. Che succede se vendo e immatricolo un veicolo che ho tenuto in piazzale per un anno e dopo 20 mesi dalla consegna devo rispondere per un difetto di conformità nei confronti del cliente? Come più volte precisato, diverse sono le norme che regolano i rapporti concessionariocliente e concessionario-costruttore. Ricordiamo ancora che tra concessionario e cliente, se quest’ultimo è un consumatore, vige la disciplina del codice del consumo mentre tra concessionario e costruttore quella degli artt. 1490 e ss del codice civile. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 66 Diversi sono i rimedi previsti per l’acquirente in caso di difetto di conformità ma soprattutto diversi sono i termini per esercitarli: Per la denuncia: due mesi nel primo caso, otto giorni nel secondo. Per entrambi decorrono dalla scoperta del difetto Per l’esercizio dell’azione: ventisei mesi nel primo caso, un anno nel secondo. Per entrambi decorrono dalla consegna. Ma vi è di più. La disciplina di cui agli artt. 128 e ss. Del Codice del Consumo è inderogabile mentre quella di cui all’art. 1490 c.c. è derogabile pattiziamente. Nel secondo caso, pertanto, la garanzia potrebbe legittimamente essere limitata, condizionata o addirittura esclusa! Solitamente la regolamentazione degli interventi in garanzia e le relative limitazioni sono contenuti nel contratto di concessione, documento che la maggior parte delle volte il concessionario ha a suo tempo sottoscritto senza leggere. C’è il rischio quindi che egli debba rispondere al consumatore ma che poi non possa agire in regresso nei confronti del costruttore. Pienamente legittima, pertanto, almeno a rigor di legge, la previsione che prevede un termine massimo di 30 mesi dalla fatturazione (ricordiamo che con il consumatore invece il concessionario risponde per 26 mesi, dalla consegna!). Qualora il veicolo quindi sia rimasto invenduto in piazzale per un lungo periodo c’è il rischio che i 30 mesi non coprano il periodo in cui il concessionario è chiamato a rispondere nei confronti del cliente. Per quanto sopra esposto (ovvero essendo una pattuizione legittima), la questione non può essere risolta giuridicamente ma va trattata commercialmente con il costruttore. Ho venduto un camper usato. Due mesi dopo la consegna il cliente sostiene di aver scoperto da un controllo che i 4 pneumatici sono usurati, ad un punto tale da renderli inidoneei alla circolazione. Contemporaneamente mi invia un preventivo del gommista a cui ha chiesto di cambiarli e mi chiede di pagarlo. Io ritengo di averglieli consegnati in buono stato, e comunque in uno stato che non giustifica la sostituzione integrale. Cosa faccio? Anche per i beni usati è prevista la garanzia legale di conformità di cui al Codice del Consumo. Questa però può essere ridotta ad un anno (attenzione, il vostro contratto di vendita lo deve prevedere espressamente!) e deve tenere conto “del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa” (art. 128, comma terzo). Quindi, nella valutazione della sussistenza di un difetto di conformità, si dovrà tenero conto dell’anzianità e del pregresso utilizzo del veicolo, escludendo quei vizi derivanti dalla normale usura. Primi elementi indicativi in un camper in ordine al pregresso utilizzo sono sicuramente i chilometri percorsi e l’anno di immatricolazione. Si valuterà poi la condizione di usura dei vari componenti. Per questo solitamente si compila una scheda, denominata “stato d’uso” o “scheda di conformità” che descrive lo stato di usura dei vari componenti. 67 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 54 Dell’opportunità e delle modalità di compilazione di tale scheda abbiamo parlato più volte. In questo caso una scheda di conformità non è stata compilata. E siamo in presenza di un componente che si usura in un periodo relativamente breve rispetto agli altri. Teniamo però anche presente che “non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza…” (art. 129, comma terzo). Lo stato degli pneumatici a mio avviso è facilmente verificabile dal cliente, o meglio è facilmente riscontrabile con quella diligenza ordinaria richiesta dalla legge. Se fossero stati così usurati da richiedere necessariamente una sostituzione e da essere pericolosi per la circolazione non se ne sarebbe accorto? Prescindendo dalla sussistenza o meno del difetto di conformità, ricordiamo comunque che il concessionario, a seconda del caso concreto, può essere ritenuto responsabile della commercializzazione di un prodotto non sicuro. Cosa fare col cliente? Innanzitutto negargli il rimborso, anche in virtù del fatto che vi ha prodotto un semplice preventivo e che nessuna spesa è ancora stata effettuata. Dopodiché invitarlo formalmente a portare il veicolo presso la vostra sede al fine di valutare se sussiste o meno un difetto, quale ne è la causa (potrebbe anche essere dovuto a un uso non corretto da parte del cliente) e se può essere considerato un difetto di conformità in virtù di tutti i principi sopra esposti. 55 Un mio venditore, che non ha il potere di rappresentare il concessionario nella conclusione dei contratti, ha venduto una caravan. Nel contratto mancava quindi la mia firma per accettazione, in quanto legale rappresentante della ditta. Ora, decorsi 10 giorni, con raccomandata il cliente mi comunica di aver cambiato idea. Cosa faccio? Trattengo la caparra? I contratti di vendita dei beni in questione, al fine di superare alcuni ostacoli relativi alla legittimità di talune clausole, solitamente sono formulati in modo da prevedere che il cliente rediga una proposta di acquisto ed il concessionario la accetti (a rigor di logica dovrebbe essere il concessionario a redigere piuttosto una proposta di vendita). È necessario però capire come si conclude un contratto. Il contratto è composto da proposta e accettazione. Ex art. 1326 c.c. lo stesso “…è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. Applicando la norma al caso pratico: il contratto è concluso nel momento in cui il cliente viene a conoscenza dell’accettazione del concessionario. Fino a quel momento il proponente può revocare la proposta. Solitamente l’accettazione avviene al momento stesso della redazione della proposta, con la sottoscrizione in fondo al modulo di chi ha il potere di concludere tali contratti per il concessionario. In questo caso però questo tipo di accettazione non c’è stata. Per tutelarsi il concessionario avrebbe dovuto inviarla al più presto possibile, magari con raccomandata in modo da poter dimostrare che il cliente ne ha avuto conoscenza. Senza conoscenza dell’accettazione viceversa non esiste contratto. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 68 Ecco allora che il cliente può revocare la proposta ed il concessionario non ha il diritto di trattenere la caparra, perché l’istituto della caparra richiede un contratto concluso. Per prevenire le dimenticanze del concessionario, solitamente in tali contratti la proposta del cliente è prevista come proposta irrevocabile. Attenzione però, l’irrevocabilità può essere imposta soltanto per un certo periodo di tempo. Altro strumento per tutelare il concessionario è quello di prevedere che un mancato suo rifiuto entro un periodo determinato equivalga ad accettazione. In tal modo il contratto dopo quel periodo si ritiene concluso automaticamente. 56 Il costruttore può impedirmi di concedere sconti su un determinato modello di camper? No, sarebbe contrario ai principi del Regolamento n. 1400/2002 ed alla libera concorrenza. Il costruttore può soltanto stabilire dei prezzi consigliati ma non può fissare dei prezzi minimi a cui bisogna attenersi. Il concessionario deve essere libero di vendere i veicoli forniti anche a prezzi inferiori a quelli consigliati. Per tale motivo il costruttore non può nemmeno impedire al concessionario di scontare determinati modelli. Secondo la domanda n. 32 dell’Opuscolo Esplicativo del Regolamento tale comportamento “costituirebbe una grave limitazione della concorrenza e in questo caso gli accordi di distribuzione del fornitore non potrebbero beneficiare dell’esenzione di categoria”. 57 Il costruttore rifiuta di effettuare un intervento in garanzia perché il cliente aveva fatto il tagliando presso un riparatore esterno alla rete. Sostiene che la manutenzione non fosse stata fatta in modo corretto. Può? Non siamo nell’ambito della garanzia legale di conformità ma in quello della garanzia convenzionale fornita dal costruttore. Nel caso di specie quest’ultimo negava l’intervento in garanzia sostenendo che la manutenzione non era stata eseguita da un riparatore della rete e che l’intervento, non corretto, aveva causato il vizio lamentato dal cliente. Il Regolamento CE n. 1400/2002 sulla distribuzione degli autoveicoli è chiaro a riguardo: il consumatore dev’essere libero di far riparare il proprio veicolo o di farne eseguire la manutenzione ovunque desideri, anche da un riparatore non autorizzato. Ciò preserva la libera concorrenza anche tra riparatori, autorizzati e indipendenti. Tuttavia la domanda n. 37 dell’Opuscolo Esplicativo chiarisce che “se il consumatore fa riparare o eseguire la manutenzione da un riparatore indipendente durante il periodo di garanzia del produttore, la garanzia perde la sua validità nel caso in cui risulti che il lavoro non sia stato eseguito in modo corretto”. Qualora effettivamente il lavoro non fosse stato eseguito in modo corretto, quindi, il costruttore avrebbe il diritto di rifiutare la garanzia. 69 • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • 58 Ho iniziato la mia attività di concessionario della marca X nella zona del comune di Y. Successivamente ho trovato uno stabile che più confaceva alle mie esigenze nel vicino comune di Z. Ora il costruttore recede senza preavviso dal contratto di concessione proprio a causa del mio trasferimento. Come è possibile visto che non sono rivenditore esclusivo di una determinata zona? Il contratto di concessione, negli allegati, individuava in modo determinato l’indirizzo della sede iniziale del concessionario e, nelle condizioni generali, imponeva a quest’ultimo di non modificare il punto di vendita iniziale senza l’autorizzazione del costruttore, pena l’applicazione di una clausola risolutiva espressa che consentiva il recesso immediato e senza preavviso dal contratto. Il concessionario, ignaro di tale disposizione, modificava invece la propria sede senza nemmeno comunicare la variazione. Confortato dal pensiero che, non essendo più in un regime di distribuzione esclusiva, avrebbe potuto aprire ovunque il proprio punto vendita e dal fatto che, comunque, lo spostamento era stato di poco conto e implicava, oltretutto, un’area espositiva a suo parere migliore. La disposizione contrattuale citata è invece perfettamente in linea con la normativa vigente. La distribuzione automobilistica ed i patti conclusi tra distributori - fornitori e concessionari - sub distributori sono disciplinati dal Regolamento CE n. 1400/2002 che, in deroga all’art. 81 paragrafo 3 del trattato CE, cerca di agevolare la libera concorrenza tra gli operatori del settore ma in contropartita richiede che tali operatori abbiano precisi requisiti organizzativi, strutturali, di professionalità, finanziari ecc. e siano quindi “imprese selezionate”, ciò al fine di favorire i consumatori ed assicurare la corretta distribuzione di questi particolari beni. Pertanto ciascun Concessionario ammesso a far parte della “rete” di un Distributore deve possedere detti requisiti. Uno di questi è evidentemente la collocazione territoriale, unito alla struttura organizzativa della sede dalla quale dichiara di voler operare al momento della sua nomina, visto che l’Opuscolo Esplicativo al Regolamento CE n. 1400/2002, alla domanda n. 55: “Un distributore (sub-distributore) in un sistema di distribuzione selettiva può chiudere il punto vendita iniziale, per il quale è autorizzato dal fornitore, e aprire un altro punto vendita altrove?”, risponde: “Non senza il consenso del fornitore, che continuerà ad avere la possibilità di accordarsi con il distributore sul luogo di ubicazione del punto vendita iniziale. I fornitori di autoveicoli nuovi possono così assicurare che le loro reti coprano tutte le aree geografiche all’interno del mercato comune” . Ciò ha senso anche se si pensa che la sede iniziale, molte volte, è proprio una delle caratteristiche che induce il Distributore a nominare quel determinato Concessionario in ragione: - della sua collocazione territoriale, anche ai fini di un’equilibrata e razionale organizzazione della propria “rete” di distribuzione; - della sua struttura organizzativa. Il costruttore, pertanto, non può impedire al concessionario di modificare la propria sede. Ma può subordinare la modifica al raggiungimento di un accordo. • RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP • 70 Finito di stampare nel mese di novembre 2009 presso la Tipolito Rocchia Snc RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP 00153 Roma • Piazza G.G. Belli 2 • tel. 06 58 66 234 • fax 06 58 12 750 www.assocamp.it • [email protected] madisonadv Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio 2