SETTIMANA EUROPEA
PER LA SICUREZZA
Galliate Giovedì 24 Ottobre 2013
Obblighi del committente e verifica
dell’idoneità tecnico professionale
delle imprese
Arch. Simona Pruno
Direttore CPT Novara
CAMPAGNA
SENSIBILIZZAZIONE NEI
CONFRONTI DEL
COMMITTENTE
GLI OBBLIGHI DEL
COMMITTENTE NEI LAVORI
EDILI
Un opuscolo riepilogativo degli obblighi
relativi alla sicurezza da parte del
committente di lavori edili.
CHI è il Committente ?
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell’appalto
CHI E’ IL COMMITTENTE
E’ la figura che
Commissiona un lavoro,
indipendentemente
dall’entità o dall’importo,
oltre ad essere soggetto
attivo e responsabile
nella promozione e
controllo della regolarità e
della sicurezza in cantiere.
COMMITTENTE
CHI E’ IL COMMITTENTE
Figura in cui ci si può riconoscere ed identificare qualsiasi
cittadino al momento in cui affida appalti per la esecuzione di
lavori edili o di ingegneria civile.
Ovviamente non è possibile che il committente, in
quanto tale, possa essere accreditato di possedere
conoscenze specifiche, referenze, titoli di studio o
quant’altro, tali da garantire il corretto ed adeguato
espletamento di obblighi di tipo “tecnico” o tali da prendere in
considerazione di merito circa documenti di qualsivoglia natura
(progettuali, di sicurezza, et.).
RICHIAMARE L’ATTENZIONE SULLE
RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE:
• COMMITTENTI PRIVATI
• COMMITTENTI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
• COMMITTENTI PUBBLICI
• COMMITTENTI AZIENDE
PERCHÉ RESPONSABILIZZARE
IL COMMITTENTE???
• Il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI che colpa
hanno, come si dice volgarmente? Sono responsabili o meno
delle lesioni o della morte del lavoratore?
Un po’ di chiacchere…………………
“C’è chi ha voluto DERESPONSABILIZZARSI e di conseguenza RESPONSABILIZZARE il
committente. Il committente PRIVATO che normalmente lavora in
fabbrica o è in pensione cosa ne sa di tutto questo? La signora MARIA
deve curare i figli o nipoti non sapere D.LGS 81/08 etc. scusate tutto questo è assurdo e più
assurdo ancora è che nessuna associazione a difesa del cittadino intervenga.”
“…..Concordo pienamente con il commento del Sig. *** e vorrei sottolineare che
all'art. 6 sono state riportate delle corbellerie che non hanno alcun valore
giuridico: il committente non può essere sollevato dalle proprie responsabiltà in
materia di sicurezza con sottoscrizioni di questo tipo "l’impresa dichiara di
conoscere tutte le norme in materia di appalti e, dopo aver valutato
i rischi specifici dell’ambiente di lavoro, solleva il committente da
responsabilità in caso di infortunio e richieste di risarcimento
danni legate ad incidenti sul lavoro, danni a persone o cose, e
sanzioni amministrative sull’esecuzione dei lavori”
“...all'attuale stato normativo, se possedessi
un'immobile da far ristrutturare, lo venderei come
"visto e piaciuto" e me ne andrei all'estero...”
PERCHÉ RESPONSABILIZZARE
IL COMMITTENTE???
Il testo di legge responsabilizza il committente in
quanto “motore
economico” dell’opera e, quindi, colui che per primo ha il compito di
effettuare talune valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E’ il
committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnicoprofessionali, concorda con il suo progettista i capitolati d’appalto, entrando
spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei
ponteggi, utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i
lavori anche sulla base di una scelta economica. In considerazione di tutto ciò, il
D.Lgs. 81/08 Titolo IV capo I gli ha attribuito precise responsabilità di carattere
penale ed amministrativo, mentre recenti sentenze lo hanno definito il "perno
intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri"
(Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin)
Perché responsabilizzare il
Committente ?
Il committente con le sue scelte è in grado di incidere
notevolmente sulla sicurezza dei lavoratori chiamati alla
realizzazione della stessa poiché ha il potere decisionale in
merito :
 alla scelta dei progettisti e dei direttori dei lavori
 alla tipologia dell’opera e alle sue modalità costruttive
 alla scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi
 alla realizzazione di appalti scorporati
 alla possibilità delle imprese di ricorrere al subappalto
COMMITTENTE?
FASE 1 : progettazione dell’opera
FASE 2 : appalto dei lavori
FASE 3 : realizzazione dell’opera
FASE 1 : progettazione dell’opera
Al fine di permettere la pianificazione
dell’esecuzione in condizioni di sicurezza
dei lavori o delle fase di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente
o il responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi di
lavori.
Quali responsabilità ?
Il Committente, nella fase di progettazione
dell’opera
deve GIA’ PREVEDERE e APPLICARE i
principi e le misure generali di tutela dei
lavoratori.
Oltre alla pianificazione dei lavori
ANCHE pianificazione delle MISURE DI
PREVENZIONE.
Art.15 misure generali di tutela
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15,
FASE 2 : appalto dei lavori
Scelta dell’impresa
SCELTA IMPRESA
FASE 3 : realizzazione dell’opera
Invia la notifica preliminare alla ASL e alla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competenti (e in copia al Comune)
Gestione del subappalto :
L’impresa appaltatrice principale deve consegnare la
documentazione attestante l’idoneità del
subappaltatore e chiedere l’autorizzazione al
subappalto al Committente.
Codice Civile – Art. 1656 Subappalto
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione
dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato
dal committente.
QUINDI
COMMITTENTE IN PRIMA
LINEA
QUINDI
RESPONSABILITA’ DELLE SUE
SCELTE
SCELTE DEL COMMITTENTE ??
SCELTE DEL
COMMITTENTE ?
SCELTE DEL
COMMITTENTE ?
SCELTE DEL
COMMITTENTE ?
Esempio
SCELTE DEL
COMMITTENTE ?
COMMITTENTE DATO INCARICO AD UN’UNICA IMPRESA
AFFIDATARIA/ESECUTRICE PENSANDO IN QUESTO
CASO DI ESSERE ESONERATO DALL’OBBLIGO DI
NOMINA COORDINATORE.
IMPRESA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE
SUBAPPALTA I LAVORI AD ALTRE IMPRESE
NOMINA COORDINATORI
NOTIFICA
Il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI che
colpa hanno, come si dice volgarmente? Sono
responsabili o meno delle lesioni o della morte del
lavoratore?
il COMMITTENTE e il RESPONSABILE DEI LAVORI assumono
una posizione di garanzia, nel senso proprio che
garantiscono la salute e la sicurezza di questo lavoratore.
Ovviamente non in senso assoluto, ma nell’ambito e secondo
quanto dispone la legge (e in unione con altri soggetti, come il
datore di lavoro dell’infortunato).
Ecco allora che gli obblighi imposti dalla legge al COMMITTENTE
e al RESPONSABILE DEI LAVORI.
Sentenze di condanna del
committente - Privato
Corte di Cassazione 18.1-30.1.2012 n. 3563 :
• imputazione di omicidio colposo : incidente
verificatosi nel corso di un contratto di prestazione
d’opera in un fabbricato di proprietà dell’imputato,
durante il quale Tizio è precipitato dall’alto della
copertura di un fabbricato, adibito a magazzino
garage. All’imputato Caio è stato contestato di
avere omesso di verificare l’idoneità tecnico
professionale del prestatore d’opera, di non avere
fornito al medesimo dettagliate informazioni sui
rischi connessi alla precarietà della copertura, e di
non avere predisposto idonei parapetti, atti ad
impedire la caduta dall’alto.
Il nucleo decisivo della motivazione impugnata accerta la omissione di
cautele suggerite anche solo dal buon
senso
Sentenze di condanna del
committente - Amministratore
La Corte di Cassazione con Sentenza nr, 42465/2010,
Quando e come l’amministratore deve mettere in sicurezza le coperture per assolvere
correttamente gli obblighi normativi?
La Corte di Cassazione con Sentenza nr, 42465/2010, ha sostenuto che “Il committente
è il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria
proprietà o nelle proprietà di cui delegato”. Da ciò è se ne desume che
l’amministratore, in base alle norme in vigore ed alle interpretazioni che ne fa la
giurisprudenza, è tenuto a garantire ai lavoratori (a prescindere che siano
dipendenti o lavoratori autonomi) un ambiente di lavoro, cioè il tetto del
condominio, privo di rischio caduta. Ne deriva che occorrerà installare sistemi fissi
anticaduta (attivi o passivi), destinati a proteggere chiunque si rechi sulla copertura
per l’effettuazione di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Le norme non prescrivono “un metodo” per mettere in sicurezza le coperture, anzi,
rimettono ai progettisti l’onere di scegliere il sistema ottimale per quella specifica
copertura. Naturalmente, tutte le volte che non sarà possibile installare protezioni
collettive (es. parapetti), occorrerà installare dispositivi fissi quali linee vita e punti
di ancoraggio. L’unica attenzione che l’amministratore dovrà fare è autorizzare
l’installazione di prodotti certificati e marcati CE. L’unica che garantisce i prodotti
conformi alle norme europee.
Sentenze di condanna del
committente - Volontario
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2009, n.
36581 – Responsabilità del committente – appalto privato
Responsabilità del parroco di un oratorio per un infortunio
di un volontario – Tenuto conto del lavoro pericoloso che
si doveva svolgere nell’oratorio con strumenti messi a
disposizione dal parroco stesso e per un’attività che
riguardava la parrocchia, il parroco aveva assunto una
posizione di garanzia nei confronti dei volontari e per
questo era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche
che richiedevano l’uso di un trabatello idoneo e l’obbligo
di vigilanza sull’uso dello stesso
Sentenze di condanna del
committente - Azienda
Cassazione Civile, 11 giugno 2012, n. 9441
Infortunio con un muletto in cattive condizioni e responsabilità nel
contratto di appalto
Appalto e Contratto d’opera
Ruolo causale determinante svolto dalla società appaltante nella
produzione dell'evento dannoso per aver fornito un attrezzo tecnico,
il muletto, in cattive condizioni perché i freni non funzionavano a
dovere e per non aver apprestato la necessaria vigilanza in
occasione dell'esecuzione della manovra sfociata in infortunio.
….
Sentenze di condanna del
committente -COMUNE
Infortunio sul lavoro: responsabilità del committente – Cassazione
sentenza n. 19081 del 2013
La vicenda ha riguardato la richiesta, presentata dal coniuge tutore del lavoratore,
inoltrata al Tribunale di accertamento di responsabilità in solido della società
datrice e del Comune in qualità di committente con condanna al risarcimento del
danno biologico e morale derivato dall’infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima.
La parte soccombente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito. Gli Ermellini rinviarono alla Corte di
Appello per procedere “ad accertare nuovamente l’estensione delle mansioni assegnate al lavoratore rimasto infortunato e quindi il nesso
causale fra queste e l’infortunio, congruamente motivando ed applicando altresì l’art. 2087 c.c., secondo i principi di diritto sopra enunciati, e in
particolare verificando se il calpestamento di un tetto di eternit da parte di un “muratore esperto e prudente” (così definito a
pag. 33 del ricorso) possa integrare un concorso nel fatto colposo”.
……... Mentre accertava la responsabilità del Comune nella verificazione dell’infortunio e
determinava il grado di colpa nella misura del 50% in quanto il tetto era formato da eternit logoro
non avendo il Comune comunicato tale circostanza…
COMMITTENTE IN PRIMA LINEA
PUBBLICO
PRIVATO
COMMITTENTE PRIVATO
DATORE DI LAVORO
DATORE DI LAVORO
PRIVATO CITTADINO
COMMITTENTE PRIVATO
DATORE DI LAVORO
PRIVATO CITTADINO
Si applica art. 90
COMMITTENTE PRIVATO
DATORE DI LAVORO
Si applica art. 26
PRIVATO CITTADINO
Nessun adempimento
OSSERVAZIONE
• Può UN COMMITTENTE ESSERE IN GRADO DI
VALUTARE QUESTI OBBLIGHI
• CERTO CON L’AIUTO DI UN PROFESSIONISTA!!
TUTTI I PROFESSIONISTI/PROGETTISTI DEVONO
ESSERE IN GRADO DI ACCOMPAGNARE IL
COMMITTENTE NELLE SCELTE E NEGLI
ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI PRIMA
ANCORA DELLA NOMINA DEI COORDINATORI
IMPORTANTE RUOLO DEL
PROFESSIONISTA PER:
INFORMARE IL COMMITTENTE SUGLI OBBLIGHI PREVISTI
DAL TITOLO IV
EVENTUALE NOMINA RESPONSABILE LAVORI
NOTIFICA PRELIMINARE ASL E DPL
NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE CSP
NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE CSE
VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE E AUTONOMI
VERIFICA IDONEITÀ
TECNICO
PROFESSIONALE
IMPRESE E AUTONOMI
DEFINIZIONE Art. 89 c.1 lettera l)
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE: viene definita
come “possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
L’allegato XVII (ridimensionato!!) entra poi nel dettaglio
di come dimostrare il possesso di tale idoneità, con
requisiti omogenei al tipo di compiti svolti in cantiere
anche da parte di lavoratori autonomi.
TITOLO I –PRINCIPI COMUNI
il comma 1, lett. a)
dell’art. 26
prevede che il datore di
lavoro verifica l’idoneità tecnico professionale con le
modalità previste
dall’articolo 6, comma 8, lettera g),
Art. 6. La Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro ha il compito di: DEFINIRE
CRITERI finalizzati alla definizione del
sistema di QUALIFICAZIONE DELLE
IMPRESE e dei lavoratori autonomi di cui
all’articolo 27
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Per l’edilizia
PATENTE A PUNTI
ART. 27
 VIENE
INTRODOTTO UN SISTEMA A PUNTI
PER LA VERIFICA CONTINUA DELLA IDONEITA’
TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE, PER
ORA LIMITATO ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI
AUTONOMI OPERANTI NEL SETTORE EDILE
 SARA’ OPERATIVO SOLO DOPO CHE UN D.P.R.
(DA EMANARE ENTRO 12 MESI) NE DETERMINI
LE MODALITA’
DEFINIZIONE Art. 89 c.1 lettera l)
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE:
viene definita come “possesso di capacità
organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare”.
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi risulta rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 81/2008 e, per il solo settore dei CANTIERI temporanei
e mobili di cui al Titolo IV del “testo unico”, all’art. 90, comma 9,
lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII.
Fino alla data di entrata in vigore
del Decreto di cui al periodo che
precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalità:
il comma 1, lett. a) dell’art. 26 prevede che il datore di lavoro
committente dovrà limitarsi a richiedere:
Certificato di iscrizione alla Camera di commercio
industria artigianato
Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale
La sola ipotesi che, in caso di infortunio, il magistrato possa accontentarsi della richiesta di questi due
documenti per non attribuire un’eventuale
culpa in eligendo
al committente è semplicemente
risibile: già in passato la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come questa verifica debba
essere
,
non meramente
formale.
sostanziale
Cass. pen. Sez. 24 giugno 2000
due
documenti richiesti è in grado di dare altra informazione che vada oltre la
E qui di sostanziale c’è solo la carta su cui essi vengono stampati, dato che nessuno dei
semplice constatazione che l’impresa è
abilitata ad “operare” (teniamo
anche presente che l’iscrizione alla CCIAA, fatta eccezione per autoriparatori, impiantisti, imprese
ma
nulla sappiamo sulla sua capacità di “saper operare” e, soprattutto, di
……………………………….
di disinfestazione e facchinaggio, è ottenibile sostanzialmente con un’autocertificazione),
“saper operare in sicurezza“, fine ultimo della verifica
professionale.
Per questo bisogna fidarsi della sua autocertificazione!!!!!!
dell’idoneità tecnico-
Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale: il modello Avv. Rolando Dubini
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Io sottoscritt……………………………………. nat………………… a…………. il………………. residente a………………… pov.
(……………) in via ……. n. ………………….. in qualità di legale rappresentante della Ditta/società……………… ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili
e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art.
26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
(eventualmente) di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del
servizio prevenzione e protezione [eventualmente: di essere altresì in possesso dei requisiti di cui all’allegato
XVII del D. Lgs. n. 81/2008].
In fede …………….. data …….
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000 a 4800
euro
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO –
PROFESSIONALE DI IMPRESE E AUTONOMI IN CANTIERE
CONDIZIONI
I LAVORI DA ESEGUIRE COMPORTANO
UNO O PIÙ RISCHI PARTICOLARI DI CUI
ALL’ALLEGATO XI D.LGS. 81/2008
LAVORI NON
COMPORTANO
RISCHI
PARTICOLARI DI
CUI
ALL’ALLEGATO
XI D.LGS 81/2008
≥ 200
UOMINI/GIORNO
< 200
UOMINI/GIORNO
DOCUMENTI DA PREDISPORRE
E PRESENTARE
Iscrizione CCIAA
DURC
altri documenti previsti dall’allegato XVII al
D.Lgs.81/2008 (imprese/autonomi)
dichiarazione organico medio annuo (completa di
denuncie INPS e INAIL)
dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato
Iscrizione CCIAA
DURC
altri documenti previsti dall’allegato XVII al
D.Lgs.81/2008 (vedi tabella relativa)
dichiarazione organico medio annuo (completa di
denuncie INPS e INAIL)
dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato
ISCRIZIONE CCIAA
DURC
AUTOCERTIFICAZIONE circa il possesso degli
altri requisiti dell’allegato XVII
AUTOCERTIFICAZIONE sul contratto collettivo
applicato
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Artt. 89– All. XVII - D.Lgs n. 81/08
Vengono elencati nell’Allegato XVII i documenti che
dovranno essere esibiti dalle imprese e dai Lavoratori
Autonomi al Committente o al Responsabile Lavori per
dimostrare il possesso della idoneità tecnico professionale.
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa
affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui punto 1 dell’All XVII
e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al punto
2 dell’All. XVII.
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Art. 89 – All. XVII - D.Lgs n. 81/08
2 CASI
Caso 1: lavori che durano più di 200 uominigiorno e/o comportano i rischi particolari di cui
all'allegato XI: documentazione COMPLETA
Caso 2: lavori che durano meno di 200 uominigiorno e non comportano i rischi particolari di cui
all'allegato XI: documentazione SEMPLIFICATA
IMPRESE
LAVORATORI
AUTONOMI
Definizione di
Lavoratore autonomo
Art. 2222 codice civile
“persona fisica la cui attività professionale
concorre alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione”
IDONEITA’ T. P. -ALLEGATO XVII
All. XVII - D.Lgs n. 81/08
Caso 1:
lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o
comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI
DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE
Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
D.U.R.C.
Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi
dalle sole imprese affidatarie: dichiarazione con il nominativo del soggetto
incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97
AL COMUNE
IMPRESE ESECUTRICI
1 - dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, casse edili
2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII
All. XVII - D.Lgs n. 81/08
Caso 1:
lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o
comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI
DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI
Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
Documentazione
la sociale
conformità
alle disposizioni
deldell’appalto;
presente
Iscrizione CCIA attestante
con oggetto
inerente
alla tipologia
Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;
Elenco dei DPI in dotazione;
Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria ove
espressamente previsti dal presente decreto legislativo
D.U.R.C.
IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII
All. XVII - D.Lgs n. 81/08
Caso 2:
lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e
non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI
DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE
Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
D.U.R.C.
autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs.
81/08 e s.m.i.
AL COMUNE
autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII
All. XVII - D.Lgs n. 81/08
Caso 2:
lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e
non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI
DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI
Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
D.U.R.C.
autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs.
81/08 e s.m.i.
Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo
da € 548 a € 1976,40
DURC
COPIA NOTIFICA (OVE PREVISTA)
DICHIARAZIONE VERIFICA IDONEITA’
VERIFICA OBBLIGHI COMMITTENTE /IMPRESA AI SENSI D.LGS. 81/2008 E SM.I.
LAVORI PUBBLICI
LAVORI PRIVATI
ELEMENTI
DI VERIFICA
Notifica
preliminare
Nomina del
Coordinatore
per la
progettazione
PERMESSO DI COSTRUIRE
DIA
1 IMPRESA
ESECUTRICE
No (Cantiere < di
200 u.g.)
Si (Cantiere > di
200 u.g.)
A CARICO
DI
MAGGIORE>1
IMPRESA
ESECUTRICE
SI
1 IMPRESA
ESECUTRICE
No (Cantiere < di
200 u.g.)
Si (Cantiere > di
200 u.g.)
MAGGIORE>1
IMPRESA
ESECUTRICE
SI
1 IMPRESA
No (Cantiere < di
200 u.g.)
Si (Cantiere > di
200 u.g.)
MAGGIORE DI
UNA IMPRESA
>1
SI
NO
No (Se importo< di
100.00€)
Si (Se Importo> di
100.00€)
NO
SI
NO
Nomina del
Coordinatore
per l’Esecuzione
NO
SI
NO
SI
NO
SI
Redazione del
Piano di
Sicurezza (PSC)
NO
SI
NO
SI
NO
SI
Redazione del
piano operativo
della
Sicurezza(POS)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Committente/
Responsabile dei
lavori
Committente/
Responsabile dei
lavori
Committente/
Responsabile dei
lavori
Coordinatore
Impresa
NUOVE NORME
• DECRETO DEL FARE - D.L. 69/2013 convertito con modifiche - Legge 98/2013
in vigore dal 21 agosto
• DECRETO LAVORO - D.L. 76/2013 - convertito
con modifiche - Legge 99/2013
in vigore
dal 23 agosto
Semplificazioni per il
CANTIERE??
COSA è CAMBIATO???
ESONERO dagli obblighi
quali CANTIERI ?
• Impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento
• Piccoli lavori di durata inferiore a 10 uominigiorno per la realizzazione/manutenzione di
infrastrutture per servizi che non espongono ai
rischi di caduta, seppellimento, ecc.. (ALL.XI)
(art.88 comma 2 lett. g bis D.Lgs 81/2008)
Già IN VIGORE
Quali obblighi esonerati?
Tutti quelli previsti dal capo 1 del titolo IV
come:
•
•
•
•
•
Verifica idoneità tecnica
Coordinatori per la sicurezza CSP – CSE
Notifica preliminare
Piani per la sicurezza POS – PSC
….
Già IN VIGORE
Semplificazioni al DURC
Art. 31 D.L.69/2013 (convertito L. 98/2013)
Semplificazioni in materia di DURC
(Documento Unico Regolarità Contributiva)
Esempi:
• Validità  120 giorni (per i lavori di privati solo
fino al 31/12/2014)
• Lavori di manutenzione di privati in economia
senza il ricorso a imprese (solo a manodopera o
lavoratori autonomi)  non è richiesto il DURC
Già IN VIGORE
CANTIERI
Modelli semplificati
• Modelli semplificati:
POS, PSC e fascicolo dell’opera
• Da emanarsi con decreto Ministero Lavoro…
(art. 104 bis D.lgs 81/2008)
NON ANCORA IN VIGORE
Buon committente
=
Consapevole delle sue
responsabilità
Come convincere il
committente???
SANZIONI PER I COMMITTENTI E I
RESPONSABILI DEI LAVORI ART. 157
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.740 a
€ 7.014,40
COMMA 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei
lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.740 a
€7.014,40
COMMA 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: con la
sanzione amministrativa pecuniaria da €548 a € 1976,40.
COMMA 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.096 a
€ 5.260,80
COMMA 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99,
il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da €548 a € 1976,40.
COMMA 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e).
ART.90 ART.90 ART.90
ART.90
ART.90
COMMA 3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile
dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione.
COMMA 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
ART.90
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL
RESPONSABILE DEI LAVORI
ART.93
RIF.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.740 a
€7.014,40.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.096 a
€ 5.260,80
confronto art 90 e 91.docART100.doc
ART.101
ART. 100
OBBLIGHI CSP E CSE
COMMA6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli
obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
COMMA 1 Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.096 a
€ 5.260,80.
ART100.doc
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da €548 a € 1976,40.
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO
ABILITATIVO
Art. 90 10 - D.Lgs n. 81/08
Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria:
IN ASSENZA DI
DURC
PSC
FASCICOLO
NOTIFICA
L’Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione
concedente affinchè, quest’ultima, possa procedere alla
SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO
Per il committente….
L'unico modo per liberarsi dalle
responsabilità consiste
nell'assolverle.
Walter S. Robertson
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Intervento Arch. Simona Pruno