SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA Galliate Giovedì 24 Ottobre 2013 Obblighi del committente e verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese Arch. Simona Pruno Direttore CPT Novara CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE NEI LAVORI EDILI Un opuscolo riepilogativo degli obblighi relativi alla sicurezza da parte del committente di lavori edili. CHI è il Committente ? b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto CHI E’ IL COMMITTENTE E’ la figura che Commissiona un lavoro, indipendentemente dall’entità o dall’importo, oltre ad essere soggetto attivo e responsabile nella promozione e controllo della regolarità e della sicurezza in cantiere. COMMITTENTE CHI E’ IL COMMITTENTE Figura in cui ci si può riconoscere ed identificare qualsiasi cittadino al momento in cui affida appalti per la esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile. Ovviamente non è possibile che il committente, in quanto tale, possa essere accreditato di possedere conoscenze specifiche, referenze, titoli di studio o quant’altro, tali da garantire il corretto ed adeguato espletamento di obblighi di tipo “tecnico” o tali da prendere in considerazione di merito circa documenti di qualsivoglia natura (progettuali, di sicurezza, et.). RICHIAMARE L’ATTENZIONE SULLE RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE: • COMMITTENTI PRIVATI • COMMITTENTI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO • COMMITTENTI PUBBLICI • COMMITTENTI AZIENDE PERCHÉ RESPONSABILIZZARE IL COMMITTENTE??? • Il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI che colpa hanno, come si dice volgarmente? Sono responsabili o meno delle lesioni o della morte del lavoratore? Un po’ di chiacchere………………… “C’è chi ha voluto DERESPONSABILIZZARSI e di conseguenza RESPONSABILIZZARE il committente. Il committente PRIVATO che normalmente lavora in fabbrica o è in pensione cosa ne sa di tutto questo? La signora MARIA deve curare i figli o nipoti non sapere D.LGS 81/08 etc. scusate tutto questo è assurdo e più assurdo ancora è che nessuna associazione a difesa del cittadino intervenga.” “…..Concordo pienamente con il commento del Sig. *** e vorrei sottolineare che all'art. 6 sono state riportate delle corbellerie che non hanno alcun valore giuridico: il committente non può essere sollevato dalle proprie responsabiltà in materia di sicurezza con sottoscrizioni di questo tipo "l’impresa dichiara di conoscere tutte le norme in materia di appalti e, dopo aver valutato i rischi specifici dell’ambiente di lavoro, solleva il committente da responsabilità in caso di infortunio e richieste di risarcimento danni legate ad incidenti sul lavoro, danni a persone o cose, e sanzioni amministrative sull’esecuzione dei lavori” “...all'attuale stato normativo, se possedessi un'immobile da far ristrutturare, lo venderei come "visto e piaciuto" e me ne andrei all'estero...” PERCHÉ RESPONSABILIZZARE IL COMMITTENTE??? Il testo di legge responsabilizza il committente in quanto “motore economico” dell’opera e, quindi, colui che per primo ha il compito di effettuare talune valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E’ il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnicoprofessionali, concorda con il suo progettista i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei ponteggi, utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una scelta economica. In considerazione di tutto ciò, il D.Lgs. 81/08 Titolo IV capo I gli ha attribuito precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo, mentre recenti sentenze lo hanno definito il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) Perché responsabilizzare il Committente ? Il committente con le sue scelte è in grado di incidere notevolmente sulla sicurezza dei lavoratori chiamati alla realizzazione della stessa poiché ha il potere decisionale in merito : alla scelta dei progettisti e dei direttori dei lavori alla tipologia dell’opera e alle sue modalità costruttive alla scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi alla realizzazione di appalti scorporati alla possibilità delle imprese di ricorrere al subappalto COMMITTENTE? FASE 1 : progettazione dell’opera FASE 2 : appalto dei lavori FASE 3 : realizzazione dell’opera FASE 1 : progettazione dell’opera Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fase di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavori. Quali responsabilità ? Il Committente, nella fase di progettazione dell’opera deve GIA’ PREVEDERE e APPLICARE i principi e le misure generali di tutela dei lavoratori. Oltre alla pianificazione dei lavori ANCHE pianificazione delle MISURE DI PREVENZIONE. Art.15 misure generali di tutela Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, FASE 2 : appalto dei lavori Scelta dell’impresa SCELTA IMPRESA FASE 3 : realizzazione dell’opera Invia la notifica preliminare alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti (e in copia al Comune) Gestione del subappalto : L’impresa appaltatrice principale deve consegnare la documentazione attestante l’idoneità del subappaltatore e chiedere l’autorizzazione al subappalto al Committente. Codice Civile – Art. 1656 Subappalto L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. QUINDI COMMITTENTE IN PRIMA LINEA QUINDI RESPONSABILITA’ DELLE SUE SCELTE SCELTE DEL COMMITTENTE ?? SCELTE DEL COMMITTENTE ? SCELTE DEL COMMITTENTE ? SCELTE DEL COMMITTENTE ? Esempio SCELTE DEL COMMITTENTE ? COMMITTENTE DATO INCARICO AD UN’UNICA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE PENSANDO IN QUESTO CASO DI ESSERE ESONERATO DALL’OBBLIGO DI NOMINA COORDINATORE. IMPRESA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE SUBAPPALTA I LAVORI AD ALTRE IMPRESE NOMINA COORDINATORI NOTIFICA Il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI che colpa hanno, come si dice volgarmente? Sono responsabili o meno delle lesioni o della morte del lavoratore? il COMMITTENTE e il RESPONSABILE DEI LAVORI assumono una posizione di garanzia, nel senso proprio che garantiscono la salute e la sicurezza di questo lavoratore. Ovviamente non in senso assoluto, ma nell’ambito e secondo quanto dispone la legge (e in unione con altri soggetti, come il datore di lavoro dell’infortunato). Ecco allora che gli obblighi imposti dalla legge al COMMITTENTE e al RESPONSABILE DEI LAVORI. Sentenze di condanna del committente - Privato Corte di Cassazione 18.1-30.1.2012 n. 3563 : • imputazione di omicidio colposo : incidente verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d’opera in un fabbricato di proprietà dell’imputato, durante il quale Tizio è precipitato dall’alto della copertura di un fabbricato, adibito a magazzino garage. All’imputato Caio è stato contestato di avere omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale del prestatore d’opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura, e di non avere predisposto idonei parapetti, atti ad impedire la caduta dall’alto. Il nucleo decisivo della motivazione impugnata accerta la omissione di cautele suggerite anche solo dal buon senso Sentenze di condanna del committente - Amministratore La Corte di Cassazione con Sentenza nr, 42465/2010, Quando e come l’amministratore deve mettere in sicurezza le coperture per assolvere correttamente gli obblighi normativi? La Corte di Cassazione con Sentenza nr, 42465/2010, ha sostenuto che “Il committente è il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria proprietà o nelle proprietà di cui delegato”. Da ciò è se ne desume che l’amministratore, in base alle norme in vigore ed alle interpretazioni che ne fa la giurisprudenza, è tenuto a garantire ai lavoratori (a prescindere che siano dipendenti o lavoratori autonomi) un ambiente di lavoro, cioè il tetto del condominio, privo di rischio caduta. Ne deriva che occorrerà installare sistemi fissi anticaduta (attivi o passivi), destinati a proteggere chiunque si rechi sulla copertura per l’effettuazione di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le norme non prescrivono “un metodo” per mettere in sicurezza le coperture, anzi, rimettono ai progettisti l’onere di scegliere il sistema ottimale per quella specifica copertura. Naturalmente, tutte le volte che non sarà possibile installare protezioni collettive (es. parapetti), occorrerà installare dispositivi fissi quali linee vita e punti di ancoraggio. L’unica attenzione che l’amministratore dovrà fare è autorizzare l’installazione di prodotti certificati e marcati CE. L’unica che garantisce i prodotti conformi alle norme europee. Sentenze di condanna del committente - Volontario Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2009, n. 36581 – Responsabilità del committente – appalto privato Responsabilità del parroco di un oratorio per un infortunio di un volontario – Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell’oratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco stesso e per un’attività che riguardava la parrocchia, il parroco aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti dei volontari e per questo era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano l’uso di un trabatello idoneo e l’obbligo di vigilanza sull’uso dello stesso Sentenze di condanna del committente - Azienda Cassazione Civile, 11 giugno 2012, n. 9441 Infortunio con un muletto in cattive condizioni e responsabilità nel contratto di appalto Appalto e Contratto d’opera Ruolo causale determinante svolto dalla società appaltante nella produzione dell'evento dannoso per aver fornito un attrezzo tecnico, il muletto, in cattive condizioni perché i freni non funzionavano a dovere e per non aver apprestato la necessaria vigilanza in occasione dell'esecuzione della manovra sfociata in infortunio. …. Sentenze di condanna del committente -COMUNE Infortunio sul lavoro: responsabilità del committente – Cassazione sentenza n. 19081 del 2013 La vicenda ha riguardato la richiesta, presentata dal coniuge tutore del lavoratore, inoltrata al Tribunale di accertamento di responsabilità in solido della società datrice e del Comune in qualità di committente con condanna al risarcimento del danno biologico e morale derivato dall’infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima. La parte soccombente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito. Gli Ermellini rinviarono alla Corte di Appello per procedere “ad accertare nuovamente l’estensione delle mansioni assegnate al lavoratore rimasto infortunato e quindi il nesso causale fra queste e l’infortunio, congruamente motivando ed applicando altresì l’art. 2087 c.c., secondo i principi di diritto sopra enunciati, e in particolare verificando se il calpestamento di un tetto di eternit da parte di un “muratore esperto e prudente” (così definito a pag. 33 del ricorso) possa integrare un concorso nel fatto colposo”. ……... Mentre accertava la responsabilità del Comune nella verificazione dell’infortunio e determinava il grado di colpa nella misura del 50% in quanto il tetto era formato da eternit logoro non avendo il Comune comunicato tale circostanza… COMMITTENTE IN PRIMA LINEA PUBBLICO PRIVATO COMMITTENTE PRIVATO DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO PRIVATO CITTADINO COMMITTENTE PRIVATO DATORE DI LAVORO PRIVATO CITTADINO Si applica art. 90 COMMITTENTE PRIVATO DATORE DI LAVORO Si applica art. 26 PRIVATO CITTADINO Nessun adempimento OSSERVAZIONE • Può UN COMMITTENTE ESSERE IN GRADO DI VALUTARE QUESTI OBBLIGHI • CERTO CON L’AIUTO DI UN PROFESSIONISTA!! TUTTI I PROFESSIONISTI/PROGETTISTI DEVONO ESSERE IN GRADO DI ACCOMPAGNARE IL COMMITTENTE NELLE SCELTE E NEGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI PRIMA ANCORA DELLA NOMINA DEI COORDINATORI IMPORTANTE RUOLO DEL PROFESSIONISTA PER: INFORMARE IL COMMITTENTE SUGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL TITOLO IV EVENTUALE NOMINA RESPONSABILE LAVORI NOTIFICA PRELIMINARE ASL E DPL NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE CSP NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE CSE VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE E AUTONOMI VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE E AUTONOMI DEFINIZIONE Art. 89 c.1 lettera l) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE: viene definita come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. L’allegato XVII (ridimensionato!!) entra poi nel dettaglio di come dimostrare il possesso di tale idoneità, con requisiti omogenei al tipo di compiti svolti in cantiere anche da parte di lavoratori autonomi. TITOLO I –PRINCIPI COMUNI il comma 1, lett. a) dell’art. 26 prevede che il datore di lavoro verifica l’idoneità tecnico professionale con le modalità previste dall’articolo 6, comma 8, lettera g), Art. 6. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: DEFINIRE CRITERI finalizzati alla definizione del sistema di QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27 delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Per l’edilizia PATENTE A PUNTI ART. 27 VIENE INTRODOTTO UN SISTEMA A PUNTI PER LA VERIFICA CONTINUA DELLA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE, PER ORA LIMITATO ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEL SETTORE EDILE SARA’ OPERATIVO SOLO DOPO CHE UN D.P.R. (DA EMANARE ENTRO 12 MESI) NE DETERMINI LE MODALITA’ DEFINIZIONE Art. 89 c.1 lettera l) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE: viene definita come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e, per il solo settore dei CANTIERI temporanei e mobili di cui al Titolo IV del “testo unico”, all’art. 90, comma 9, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: il comma 1, lett. a) dell’art. 26 prevede che il datore di lavoro committente dovrà limitarsi a richiedere: Certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale La sola ipotesi che, in caso di infortunio, il magistrato possa accontentarsi della richiesta di questi due documenti per non attribuire un’eventuale culpa in eligendo al committente è semplicemente risibile: già in passato la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come questa verifica debba essere , non meramente formale. sostanziale Cass. pen. Sez. 24 giugno 2000 due documenti richiesti è in grado di dare altra informazione che vada oltre la E qui di sostanziale c’è solo la carta su cui essi vengono stampati, dato che nessuno dei semplice constatazione che l’impresa è abilitata ad “operare” (teniamo anche presente che l’iscrizione alla CCIAA, fatta eccezione per autoriparatori, impiantisti, imprese ma nulla sappiamo sulla sua capacità di “saper operare” e, soprattutto, di ………………………………. di disinfestazione e facchinaggio, è ottenibile sostanzialmente con un’autocertificazione), “saper operare in sicurezza“, fine ultimo della verifica professionale. Per questo bisogna fidarsi della sua autocertificazione!!!!!! dell’idoneità tecnico- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale: il modello Avv. Rolando Dubini Dichiarazione sostitutiva di certificazione Io sottoscritt……………………………………. nat………………… a…………. il………………. residente a………………… pov. (……………) in via ……. n. ………………….. in qualità di legale rappresentante della Ditta/società……………… ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali DICHIARO sotto la mia personale responsabilità:di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; (eventualmente) di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione [eventualmente: di essere altresì in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008]. In fede …………….. data ……. Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000 a 4800 euro MODALITÀ DI VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE DI IMPRESE E AUTONOMI IN CANTIERE CONDIZIONI I LAVORI DA ESEGUIRE COMPORTANO UNO O PIÙ RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL’ALLEGATO XI D.LGS. 81/2008 LAVORI NON COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL’ALLEGATO XI D.LGS 81/2008 ≥ 200 UOMINI/GIORNO < 200 UOMINI/GIORNO DOCUMENTI DA PREDISPORRE E PRESENTARE Iscrizione CCIAA DURC altri documenti previsti dall’allegato XVII al D.Lgs.81/2008 (imprese/autonomi) dichiarazione organico medio annuo (completa di denuncie INPS e INAIL) dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato Iscrizione CCIAA DURC altri documenti previsti dall’allegato XVII al D.Lgs.81/2008 (vedi tabella relativa) dichiarazione organico medio annuo (completa di denuncie INPS e INAIL) dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ISCRIZIONE CCIAA DURC AUTOCERTIFICAZIONE circa il possesso degli altri requisiti dell’allegato XVII AUTOCERTIFICAZIONE sul contratto collettivo applicato IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE Artt. 89– All. XVII - D.Lgs n. 81/08 Vengono elencati nell’Allegato XVII i documenti che dovranno essere esibiti dalle imprese e dai Lavoratori Autonomi al Committente o al Responsabile Lavori per dimostrare il possesso della idoneità tecnico professionale. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui punto 1 dell’All XVII e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al punto 2 dell’All. XVII. IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE Art. 89 – All. XVII - D.Lgs n. 81/08 2 CASI Caso 1: lavori che durano più di 200 uominigiorno e/o comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI: documentazione COMPLETA Caso 2: lavori che durano meno di 200 uominigiorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI: documentazione SEMPLIFICATA IMPRESE LAVORATORI AUTONOMI Definizione di Lavoratore autonomo Art. 2222 codice civile “persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione” IDONEITA’ T. P. -ALLEGATO XVII All. XVII - D.Lgs n. 81/08 Caso 1: lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione; D.U.R.C. Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi dalle sole imprese affidatarie: dichiarazione con il nominativo del soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 AL COMUNE IMPRESE ESECUTRICI 1 - dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, casse edili 2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII All. XVII - D.Lgs n. 81/08 Caso 1: lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; Documentazione la sociale conformità alle disposizioni deldell’appalto; presente Iscrizione CCIA attestante con oggetto inerente alla tipologia Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali; Elenco dei DPI in dotazione; Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo D.U.R.C. IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII All. XVII - D.Lgs n. 81/08 Caso 2: lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; D.U.R.C. autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i. AL COMUNE autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII All. XVII - D.Lgs n. 81/08 Caso 2: lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; D.U.R.C. autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo da € 548 a € 1976,40 DURC COPIA NOTIFICA (OVE PREVISTA) DICHIARAZIONE VERIFICA IDONEITA’ VERIFICA OBBLIGHI COMMITTENTE /IMPRESA AI SENSI D.LGS. 81/2008 E SM.I. LAVORI PUBBLICI LAVORI PRIVATI ELEMENTI DI VERIFICA Notifica preliminare Nomina del Coordinatore per la progettazione PERMESSO DI COSTRUIRE DIA 1 IMPRESA ESECUTRICE No (Cantiere < di 200 u.g.) Si (Cantiere > di 200 u.g.) A CARICO DI MAGGIORE>1 IMPRESA ESECUTRICE SI 1 IMPRESA ESECUTRICE No (Cantiere < di 200 u.g.) Si (Cantiere > di 200 u.g.) MAGGIORE>1 IMPRESA ESECUTRICE SI 1 IMPRESA No (Cantiere < di 200 u.g.) Si (Cantiere > di 200 u.g.) MAGGIORE DI UNA IMPRESA >1 SI NO No (Se importo< di 100.00€) Si (Se Importo> di 100.00€) NO SI NO Nomina del Coordinatore per l’Esecuzione NO SI NO SI NO SI Redazione del Piano di Sicurezza (PSC) NO SI NO SI NO SI Redazione del piano operativo della Sicurezza(POS) SI SI SI SI SI SI SI Committente/ Responsabile dei lavori Committente/ Responsabile dei lavori Committente/ Responsabile dei lavori Coordinatore Impresa NUOVE NORME • DECRETO DEL FARE - D.L. 69/2013 convertito con modifiche - Legge 98/2013 in vigore dal 21 agosto • DECRETO LAVORO - D.L. 76/2013 - convertito con modifiche - Legge 99/2013 in vigore dal 23 agosto Semplificazioni per il CANTIERE?? COSA è CAMBIATO??? ESONERO dagli obblighi quali CANTIERI ? • Impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento • Piccoli lavori di durata inferiore a 10 uominigiorno per la realizzazione/manutenzione di infrastrutture per servizi che non espongono ai rischi di caduta, seppellimento, ecc.. (ALL.XI) (art.88 comma 2 lett. g bis D.Lgs 81/2008) Già IN VIGORE Quali obblighi esonerati? Tutti quelli previsti dal capo 1 del titolo IV come: • • • • • Verifica idoneità tecnica Coordinatori per la sicurezza CSP – CSE Notifica preliminare Piani per la sicurezza POS – PSC …. Già IN VIGORE Semplificazioni al DURC Art. 31 D.L.69/2013 (convertito L. 98/2013) Semplificazioni in materia di DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) Esempi: • Validità 120 giorni (per i lavori di privati solo fino al 31/12/2014) • Lavori di manutenzione di privati in economia senza il ricorso a imprese (solo a manodopera o lavoratori autonomi) non è richiesto il DURC Già IN VIGORE CANTIERI Modelli semplificati • Modelli semplificati: POS, PSC e fascicolo dell’opera • Da emanarsi con decreto Ministero Lavoro… (art. 104 bis D.lgs 81/2008) NON ANCORA IN VIGORE Buon committente = Consapevole delle sue responsabilità Come convincere il committente??? SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI ART. 157 Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 COMMA 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.740 a €7.014,40 COMMA 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: con la sanzione amministrativa pecuniaria da €548 a € 1976,40. COMMA 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.096 a € 5.260,80 COMMA 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €548 a € 1976,40. COMMA 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). ART.90 ART.90 ART.90 ART.90 ART.90 COMMA 3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. COMMA 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. ART.90 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ART.93 RIF. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.740 a €7.014,40. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.096 a € 5.260,80 confronto art 90 e 91.docART100.doc ART.101 ART. 100 OBBLIGHI CSP E CSE COMMA6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. COMMA 1 Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.096 a € 5.260,80. ART100.doc Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €548 a € 1976,40. SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO Art. 90 10 - D.Lgs n. 81/08 Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria: IN ASSENZA DI DURC PSC FASCICOLO NOTIFICA L’Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione concedente affinchè, quest’ultima, possa procedere alla SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO Per il committente…. L'unico modo per liberarsi dalle responsabilità consiste nell'assolverle. Walter S. Robertson