L
Chi accetta l’incarico di Rappresentante
di Lista deve essere perfettamente conscio dell’IMPORTANZA del ruolo affidatogli e della RESPONSABILITA’ che esso comporta nei confronti del Popolo
della Libertà e di tutti i cittadini che in esso si riconoscono.
EGLI E’ L’UNICO E VERO GARANTE
DEL VOTO OSSIA QUELLA SOVRANITA’ POPOLARE SULLA QUALE SI
FONDA L’INTERO SISTEMA DEMOCRATICO
IL RAPPRESENTANTE DI LISTA
a figura del Rappresentante di Lista è prevista, nell’ambito della
legge, per assicurare un controllo
diretto sul regolare svolgimento
delle operazioni elettorali.
5
l Rappresentante di Lista si presenta presso la sezione elettorale, alla
quale è stato destinato, nel momento della costituzione dell’Ufficio di Sezione il pomeriggio antecedente la votazione (sabato ore 16) oppure entro l’apertura delle operazioni
di voto del primo giorno di votazione
(ore 8 di domenica).
Consegna al Presidente la lettera di nomina e prende posto nella parte riservata all’Ufficio di Sezione per seguire le
operazioni elettorali.
Chi arriva tardi non sarà ammesso alla
sezione elettorale con grave perdita
per il Popolo della Libertà.
I
6
IL RAPPRESENTANTE DI LISTA
HA LA FACOLTÀ E LA DEVE ESERCITARE DI:
APPORRE LA PROPRIA FIRMA
sulle strisce di chiusura delle
urne
sui plichi contenenti gli atti della
votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione
apposti alle finestre e agli accessi
dell’aula.
I COMPITI DI CARATTERE GENERALE
I COMPITI
DI CARATTERE
GENERALE
7
PRENDERE NOTA DEL NUMERO
DELLE SCHEDE PERVENUTE
DALLA PREFETTURA.
Indossare, all’interno della sede del
seggio, distintivo con riprodotto il
contrassegno della lista da lui rappresentata
Evidenziare con nota scritta l’eventuale
non corrispondenza fra il totale scritto
sul pacco e quello effettivo delle schede.
Annotare il numero delle schede autentiche e verificare che le operazioni avvengano nel rispetto della Legge.
MA SO
SOLO NO
NE MA 1500
NCANO
15
Votare, esibendo il certificato e/o
tessera elettorale, presso la Sezione cui è stato distaccato
Presentare dichiarazioni e contestazioni da inserire nel verbale
8
I COMPITI RIFERITI AI PUNTI SENSIBILI
DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
IL RAPPRESENTANTE DI LISTA HA
LA FACOLTÀ E LA DEVE ESERCITARE DI:
9
lavoratori dipendenti che svolgono
la funzione di Rappresentante di Lista hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni e hanno diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi
compresi nel periodo di svolgimento
delle operazioni elettorali.
I
Gli interessati dovranno produrre una dichiarazione firmata del Presidente di sezione che attesti la loro presenza.
Durante l’esercizio delle loro funzioni i
Rappresentanti di Lista sono considerati
per ogni effetto di Legge, Pubblici Ufficiali.
10
Il Rappresentante di Lista deve:
Esigere che il Presidente verifichi,ogni
volta, che la scheda consegnata sia autentica, con la firma di uno scrutatore
ed il timbro.
Prestare la massima attenzione qualora
la scheda riconsegnata dopo il voto risulti priva dell’autenticazione, segnalarlo per iscritto e prendere nota del nominativo.
Alla chiusura della votazione accertarsi
che le urne contenenti le schede votate
vengano sigillate come pure la busta
contenente tutte le carte, atti, documenti, matite e timbro.
DURANTE LE OPERAZIONI
DI VOTO
DIRITTI
DEI RAPPRESENTANTI
DI LISTA
11
n particolare, occorre verificare che il
Presidente di sezione provveda a sostituire le schede danneggiate o sulle
quali l’elettore abbia commesso un
errore nel votare.
I
Il Rappresentante di Lista dovrà assicurare la sua costante presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto
per seguire il loro svolgimento, soprattutto nei momenti di minore affluenza.
Mezz’ora prima della chiusura dell operazioni di voto il Rappresentante di Lista
dovrà necessariamente essere presente
presso la sezione per seguire le operazioni di chiusura delle urne e le operazioni
di spoglio delle schede.
12
e schede vengono estratte dall’urna una alla volta dallo scrutatore
designato, vengono lette ed assegnate e successivamente poste
nel contenitore delle schede scrutinate.
L
E’ IMPORTANTISSIMO
CONTROLLARE LA REGOLARITA’
DELLO SCRUTINIO.
Per questo motivo il Rappresentante di
Lista dovrà assicurare la sua costante
presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto e di scrutinio.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
E’ IMPORTANTISSIMO
CONTROLLARE
LA REGOLARITA’ DEL VOTO.
13
Il Rappresentante di Lista è tenuto a:
Controllare durante lo spoglio il rispetto
della normativa e prendere nota delle
schede bianche e di quelle nulle o annullate, evidenziando la motivazione
INTERVENENDO CON RECLAMI
SCRITTI nel momento in cui si riscontrano irregolarità.
Verificare che il verbale venga compilato, in
ogni sua parte, SENZA correzioni effettuate
con il bianchetto o in maniera non regolamentare (di regola va riquadrato il campo
da correggere e a fianco va scritto il dato
corretto e la firma di chi ha effettuato la correzione);
Apporre la propria firma sui bordi delle pagine delle due copie del verbale ed accertarsi che le schede valide alla fine dello spoglio vengano numerate sul retro;
Prestare la MASSIMA CURA nel seguire ogni movimento delle schede che
potrebbero essere DOLOSAMENTE
lacerate, segnate o macchiate.
FONDAMENTALE
Prendere nota dei voti
conseguiti
dalle singole
liste e verificarne
la corrispondenza
sul verbale
14
DURANTE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Il Rappresentante di Lista è tenuto a:
15
S
i ha nullità di voto quando la
scheda pur essendo stata votata
presenta irregolarità tali da rendere nulla l’espressione di voto.
IL VOTO È NULLO QUANDO:
La scheda presenti segni e scritture tali da far ritenere, IN MODO
INDISCUTIBILE, che l’elettore
abbia voluto far riconoscere il
proprio voto.
La scheda non sia del modello
prescritto dalla legge o non porti la firma e il bollo richiesto.
urante lo scrutinio possono
essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche
scheda per quanto concerne il voto in esse contenuto.
D
Nell’esame di tali schede deve essere
tenuto sempre presente il principio sancito dalla legge:
LA VALIDITA’ DEL VOTO DEVE
ESSERE SEMPRE CONCESSA
QUANDO PUO’ DESUMERSI
LA VOLONTA’ DELL’ELETTORE.
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio,
sentiti gli scrutatori.
Il Presidente dovrà riportare a verbale le proprie decisioni.
VOTI CONTESTATI
NULLITA’ DEL VOTO
E DELLA SCHEDA
Il voto è stato espresso con mezzo diverso dalla matita copiatrice
fornita dall’ufficio elettorale.
18
Quando NON E’ DESUMIBILE la volontà dell’elettore
19
E’ pertanto compito FONDAMENTALE del Rappresentante di Lista
provvedere a far verbalizzare AL
MOMENTO ogni contestazione da
lui formulata in modo da permettere il riesame di tali schede.
E’ OBBLIGO del Presidente inserire a
verbale le dichiarazioni richieste dal
Rappresentante di Lista (art. 54 DPR
570/60).
20
IL VOTO CONTENUTO NELLA
SCHEDA DEVE ESSERE RITENUTO VALIDO OGNI QUALVOLTA
SE NE POSSA DESUMERE LA VOLONTA’ DELL’ ELETTORE. Se esiste
il minimo dubbio sulla validità del voto
di una scheda a favore del Popolo della
Libertà, il Rappresentante di Lista NON
dovrà accettare la dichiarazione di nullità ma RICHIEDERE l’inserimento fra
le SCHEDE CONTESTATE.
ATTENZIONE!
E’ essenziale CONTROLLARE la compilazione del verbale perché nel successivo esame FANNO TESTO SOLO I
DATI CONTENUTI NEL VERBALE.
VALIDITA’ DEL VOTO
I voti contestati e assegnati provvisoriamente valgono come quelli assegnati.
Le decisioni del Presidente hanno carattere provvisorio in quanto le decisioni
definitive vengono assunte dall’Ufficio
Centrale Circoscrizionale.
21
VOTO VALIDO
VOTO VALIDO
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
2
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
3
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
NOME E COGNOME
2
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
3
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della provincia - ad esso collegati (art. 74, comma 5, 1° e 3° perido,
del decreto legislativo n. 267/00).
Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati - a presidente della provincia e a consigliere - ad esso collegati (art. 74, comma 5, 1° e 3° perido, del decreto legislativo n. 267/00).
VOTO VALIDO
VOTO VALIDO
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
1
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
2
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
3
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
2
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
3
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 1
e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5,
comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
26
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
ELEZIONI PROVINCIALI
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
NOME E COGNOME
Il voto va unicamente al candidato presidente della provincia.
27
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
NOME E COGNOME
2
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
3
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
Il voto è valido per il candidato presidente collegato ai medesimi gruppi. Voti
nulli ai candidati consiglieri perchè la volontà dell’elettore sia espressa in modo
non univoco (art. 69, 1° comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, 1° periodo
del Decreto Legislativo n. 267/00).
VOTO NULLO
NOME E COGNOME
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
28
VOTO VALIDO Presidente
NOME E COGNOME
2
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
3
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
Il voto è nullo per l’impossibilità, nelle elezioni provinciali, di esprimere la preferenza ad un candidato a presidente della provincia non collegato al gruppo votato (art. 74, comma 5, primo periodo, decreto
legislatico 267/60). Non è possibile nelle elezioni provinciali esprimere voto disgiunto.
NOME E COGNOME
2
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
3
(Candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME
Il voto è valido per il candidato presidente collegato ai medesimi gruppi. Voti
nulli ai candidati consiglieri perchè la volontà dell’elettore sia espressa in modo
non univoco (art. 69, 1° comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, 1° periodo
del Decreto Legislativo n. 267/00).
ELEZIONI PROVINCIALI
VOTO VALIDO Presidente
29
a) ciascun elettore può con un unico
voto, votare per un candidato alla carica di
Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa,
un segno sul contrassegno di una di tali
liste poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso l’elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di
Sindaco sia per la lista preferita;
b) ogni elettore può, altresì, esprimere un
voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla
carica di Sindaco ed un altro segno su una
lista non collegata al candidato Sindaco
prescelto;
c) ciascun elettore può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sia sul
32
contrassegno prescelto sia sul nominativo
del candidato alla carica di Sindaco, collegato alla lista votata. In questo caso il voto
si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di Sindaco, sia
in favore della lista ad esso collegata;
d) ogni elettore può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco o
sul rettangolo che contiene il nominativo
stesso, senza segnare alcun contrassegno
di lista. In tal caso si intende validamente
votato solo il candidato Sindaco prescelto
ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla
lista o alle liste collegate;
e) ogni elettore può manifestare un voto
di preferenza per un candidato alla carica
di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga tracciata sulla destra di ogni
contrassegno, il nominativo del candidato
preferito appartenente alla lista prescelta,
senza apporre alcun segno di voto sul rela-
ELEZIONI COMUNALI
Per le elezioni Comunali, nelle sezioni dei Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti:
33
VOTO VALIDO
f) ciascun elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un candidato
compreso nella lista votata. Il voto si esprime scrivendo sulla riga a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del
candidato compreso nella stessa lista. In
caso di identità di cognome tra candidati,
deve scriversi anche il nome. Se il candidato ha due cognomi, l’elettore può scriverne solo uno. Entrambi i cognomi quando
vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
TIZIO
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1,
al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (art. 72, comma 3,
3° periodo e art. 73 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/00).
VOTO VALIDO
TIZIO
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
ELEZIONI COMUNALI
tivo contrassegno. In tal caso, si intende
validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato nonché il candidato alla carica di Sindaco, collegato con
la prima, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente
punto b, e cioè avere espresso un voto per
un diverso candidato alla carica di Sindaco;
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 57, penultimo
comma, del T.U., n. 570/60).
34
35
VOTO VALIDO
TIZIO
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
TIZIO
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1,
al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (art. 6, comma 1,
del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Valido il voto a Tizio, alla
lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste n. 2 e 3 (art.
6, comma 3, legge n. 81/93 e art. 57, secondo comma, del T.U. n.
570/60).
VOTO VALIDO
VOTO VALIDO per la LISTA
TIZIO
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, al
candidato a sindaco ad essa collegato e, ovviamente, a Tizio (art. 5,
comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
36
NOME E COGNOME
ELEZIONI COMUNALI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
VOTO VALIDO per la LISTA
Valido il voto alla lista n. 1 ed al candidato a sindaco collegato con le
liste 2 e 3 (art. 6, comma 3, terzo e quarto periodo della legge n.
81/93).
37
VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO
A SINDACO E LA LISTA
1
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Valido il voto di lista, il voto al candidato a sindaco collegato alla lista
n. 1, nullo il voto di preferenza perchè la legge non consente di esprimerlo numericamente (art. 72, comma 3, 3° periodo e art. 73 comma
3, del Decreto Legislativo n. 267/00).
Il voto va solo al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 (art. 6,
comma 3, del D.P.R. n. 132/93).
VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO
A SINDACO E LA LISTA
VOTO VALIDO
PER IL CANDIDATO A SINDACO
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato (art.
6, comma 3, terzo periodo, legge 81/93).
38
NOME E COGNOME
ELEZIONI COMUNALI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
VOTO VALIDO
PER IL CANDIDATO A SINDACO
E’ valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1
(art. 6, comma 3, del D.P.R. 132/93 e art. 69, primo comma, del T.U.
n. 570/60).
39
VOTO VALIDO PER LA LISTA
E IL CONSIGLIERE
TIZIO
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1,
a Tizio e a al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 6,
comma 3, terzo e quarto periodo, e 7, comma 2 della legge n. 81/93).
Il voto è nullo (art. 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 81/93
e art. 69 del T.U. n. 570/60). La legge non consente di esprimere la
preferenza apponendo numeri.
VOTO VALIDO
VOTO NULLO
NOME E COGNOME
1
CAIO
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TIZIO
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
2
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Caio è candidato a consigliere della lista n. 2, il voto è valido a Caio,
alla lista n. 2 e al candidato sindaco collegato alla lista n. 2 (art. 57,
8° comma, del T.U. n. 570/60).
40
1
NOME E COGNOME
ELEZIONI COMUNALI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
VOTO NULLO
Tizio è candidato consigliere alla lista n. 1. Il voto è nullo perchè la
volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo
comma, del T.U. n. 570/60).
41
VOTO VALIDO
Per elezioni comunali, nelle sezioni dei Comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti.
1
a) ogni elettore può manifestare un voto di lista tracciando un segno di voto
sul contrassegno prescelto. Il candidato
sindaco è infatti indissolubilmente legato
alla lista;
2
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1
e al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma 4,
della legge n. 81/93).
VOTO VALIDO
1
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
2
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
ELEZIONI COMUNALI
b) l’elettore può altresì, se vuole, manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale segnando sull’apposita riga tracciata
sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apportare alcun segno di voto sul relativo
contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato.
NOME E COGNOME
TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
Tizio è candidato a consigliere delle lista n. 1. Valido il voto alla lista n.
1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma
4, primo periodo della legge n. 81/93 e art. 57, secondo comma, del
T.U. n. 570/60).
44
45
1
NOME E COGNOME
VOTO VALIDO
NOME E COGNOME
1
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TIZIO
TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
2
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1
e al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 6, comma
1, D.P.R. n. 132/93 e art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/60).
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Valido il voto alla lista
n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5,
comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 e art. 57, 4° comma, del
T.U. n. 570/1960).
VOTO VALIDO
VOTO VALIDO
1
NOME E COGNOME
1
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TIZIO
TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
CAIO
2
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
46
2
NOME E COGNOME
ELEZIONI COMUNALI
VOTO VALIDO
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
Tizio e Caio sono candidati della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al
candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio. E’ nulla la preferenza per Caio (art. 57, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570).
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 2. Valido il voto alla lista n.
1, al candidato a sindaco ad essa collegato è nulla la preferenza per
Tizio (art. 6, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
47
VOTO VALIDO
1
NOME E COGNOME
VOTO NULLO
1
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TIZIO
2
NOME E COGNOME
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
2
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 (art. 57, comma 8, del T.U. n. 570/60).
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1., Il voto è nullo per l’impossibilità nei comuni con la popolazione sino a 15.000 abitanti, di
esprimere la preferenza per un candidato a sindaco non collegato con
la lista votata (art. 5, comma 4, primo periodo della legge n. 81/93).
VOTO NULLO
VOTO NULLO
1
NOME E COGNOME
1
2
TIZIO
3
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
48
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
2
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto è nullo perchè la
volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco avendo
votato due candidati a sindaco (art. 64, comma 1, del T.U. n. 570/60).
Il voto è nulla, perchè l’invalidità dell’espressione della preferenza non
consente di attribuire tale voto ad alcuna lista o candidato a sindaco
(art. 5, comma 4, secondo periodo della L. 81/93 e art. 64 del T.U. n.
570/60).
ELEZIONI COMUNALI
(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
49
Scarica

OPUSCOLO POPOLO libertà_no regionali