L Chi accetta l’incarico di Rappresentante di Lista deve essere perfettamente conscio dell’IMPORTANZA del ruolo affidatogli e della RESPONSABILITA’ che esso comporta nei confronti del Popolo della Libertà e di tutti i cittadini che in esso si riconoscono. EGLI E’ L’UNICO E VERO GARANTE DEL VOTO OSSIA QUELLA SOVRANITA’ POPOLARE SULLA QUALE SI FONDA L’INTERO SISTEMA DEMOCRATICO IL RAPPRESENTANTE DI LISTA a figura del Rappresentante di Lista è prevista, nell’ambito della legge, per assicurare un controllo diretto sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali. 5 l Rappresentante di Lista si presenta presso la sezione elettorale, alla quale è stato destinato, nel momento della costituzione dell’Ufficio di Sezione il pomeriggio antecedente la votazione (sabato ore 16) oppure entro l’apertura delle operazioni di voto del primo giorno di votazione (ore 8 di domenica). Consegna al Presidente la lettera di nomina e prende posto nella parte riservata all’Ufficio di Sezione per seguire le operazioni elettorali. Chi arriva tardi non sarà ammesso alla sezione elettorale con grave perdita per il Popolo della Libertà. I 6 IL RAPPRESENTANTE DI LISTA HA LA FACOLTÀ E LA DEVE ESERCITARE DI: APPORRE LA PROPRIA FIRMA sulle strisce di chiusura delle urne sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre e agli accessi dell’aula. I COMPITI DI CARATTERE GENERALE I COMPITI DI CARATTERE GENERALE 7 PRENDERE NOTA DEL NUMERO DELLE SCHEDE PERVENUTE DALLA PREFETTURA. Indossare, all’interno della sede del seggio, distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da lui rappresentata Evidenziare con nota scritta l’eventuale non corrispondenza fra il totale scritto sul pacco e quello effettivo delle schede. Annotare il numero delle schede autentiche e verificare che le operazioni avvengano nel rispetto della Legge. MA SO SOLO NO NE MA 1500 NCANO 15 Votare, esibendo il certificato e/o tessera elettorale, presso la Sezione cui è stato distaccato Presentare dichiarazioni e contestazioni da inserire nel verbale 8 I COMPITI RIFERITI AI PUNTI SENSIBILI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI IL RAPPRESENTANTE DI LISTA HA LA FACOLTÀ E LA DEVE ESERCITARE DI: 9 lavoratori dipendenti che svolgono la funzione di Rappresentante di Lista hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni e hanno diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. I Gli interessati dovranno produrre una dichiarazione firmata del Presidente di sezione che attesti la loro presenza. Durante l’esercizio delle loro funzioni i Rappresentanti di Lista sono considerati per ogni effetto di Legge, Pubblici Ufficiali. 10 Il Rappresentante di Lista deve: Esigere che il Presidente verifichi,ogni volta, che la scheda consegnata sia autentica, con la firma di uno scrutatore ed il timbro. Prestare la massima attenzione qualora la scheda riconsegnata dopo il voto risulti priva dell’autenticazione, segnalarlo per iscritto e prendere nota del nominativo. Alla chiusura della votazione accertarsi che le urne contenenti le schede votate vengano sigillate come pure la busta contenente tutte le carte, atti, documenti, matite e timbro. DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 11 n particolare, occorre verificare che il Presidente di sezione provveda a sostituire le schede danneggiate o sulle quali l’elettore abbia commesso un errore nel votare. I Il Rappresentante di Lista dovrà assicurare la sua costante presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto per seguire il loro svolgimento, soprattutto nei momenti di minore affluenza. Mezz’ora prima della chiusura dell operazioni di voto il Rappresentante di Lista dovrà necessariamente essere presente presso la sezione per seguire le operazioni di chiusura delle urne e le operazioni di spoglio delle schede. 12 e schede vengono estratte dall’urna una alla volta dallo scrutatore designato, vengono lette ed assegnate e successivamente poste nel contenitore delle schede scrutinate. L E’ IMPORTANTISSIMO CONTROLLARE LA REGOLARITA’ DELLO SCRUTINIO. Per questo motivo il Rappresentante di Lista dovrà assicurare la sua costante presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto e di scrutinio. OPERAZIONI DI SCRUTINIO E’ IMPORTANTISSIMO CONTROLLARE LA REGOLARITA’ DEL VOTO. 13 Il Rappresentante di Lista è tenuto a: Controllare durante lo spoglio il rispetto della normativa e prendere nota delle schede bianche e di quelle nulle o annullate, evidenziando la motivazione INTERVENENDO CON RECLAMI SCRITTI nel momento in cui si riscontrano irregolarità. Verificare che il verbale venga compilato, in ogni sua parte, SENZA correzioni effettuate con il bianchetto o in maniera non regolamentare (di regola va riquadrato il campo da correggere e a fianco va scritto il dato corretto e la firma di chi ha effettuato la correzione); Apporre la propria firma sui bordi delle pagine delle due copie del verbale ed accertarsi che le schede valide alla fine dello spoglio vengano numerate sul retro; Prestare la MASSIMA CURA nel seguire ogni movimento delle schede che potrebbero essere DOLOSAMENTE lacerate, segnate o macchiate. FONDAMENTALE Prendere nota dei voti conseguiti dalle singole liste e verificarne la corrispondenza sul verbale 14 DURANTE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO Il Rappresentante di Lista è tenuto a: 15 S i ha nullità di voto quando la scheda pur essendo stata votata presenta irregolarità tali da rendere nulla l’espressione di voto. IL VOTO È NULLO QUANDO: La scheda presenti segni e scritture tali da far ritenere, IN MODO INDISCUTIBILE, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. La scheda non sia del modello prescritto dalla legge o non porti la firma e il bollo richiesto. urante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda per quanto concerne il voto in esse contenuto. D Nell’esame di tali schede deve essere tenuto sempre presente il principio sancito dalla legge: LA VALIDITA’ DEL VOTO DEVE ESSERE SEMPRE CONCESSA QUANDO PUO’ DESUMERSI LA VOLONTA’ DELL’ELETTORE. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori. Il Presidente dovrà riportare a verbale le proprie decisioni. VOTI CONTESTATI NULLITA’ DEL VOTO E DELLA SCHEDA Il voto è stato espresso con mezzo diverso dalla matita copiatrice fornita dall’ufficio elettorale. 18 Quando NON E’ DESUMIBILE la volontà dell’elettore 19 E’ pertanto compito FONDAMENTALE del Rappresentante di Lista provvedere a far verbalizzare AL MOMENTO ogni contestazione da lui formulata in modo da permettere il riesame di tali schede. E’ OBBLIGO del Presidente inserire a verbale le dichiarazioni richieste dal Rappresentante di Lista (art. 54 DPR 570/60). 20 IL VOTO CONTENUTO NELLA SCHEDA DEVE ESSERE RITENUTO VALIDO OGNI QUALVOLTA SE NE POSSA DESUMERE LA VOLONTA’ DELL’ ELETTORE. Se esiste il minimo dubbio sulla validità del voto di una scheda a favore del Popolo della Libertà, il Rappresentante di Lista NON dovrà accettare la dichiarazione di nullità ma RICHIEDERE l’inserimento fra le SCHEDE CONTESTATE. ATTENZIONE! E’ essenziale CONTROLLARE la compilazione del verbale perché nel successivo esame FANNO TESTO SOLO I DATI CONTENUTI NEL VERBALE. VALIDITA’ DEL VOTO I voti contestati e assegnati provvisoriamente valgono come quelli assegnati. Le decisioni del Presidente hanno carattere provvisorio in quanto le decisioni definitive vengono assunte dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale. 21 VOTO VALIDO VOTO VALIDO NOME E COGNOME NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) 2 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) 3 NOME E COGNOME NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) NOME E COGNOME 2 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) 3 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della provincia - ad esso collegati (art. 74, comma 5, 1° e 3° perido, del decreto legislativo n. 267/00). Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati - a presidente della provincia e a consigliere - ad esso collegati (art. 74, comma 5, 1° e 3° perido, del decreto legislativo n. 267/00). VOTO VALIDO VOTO VALIDO NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) NOME E COGNOME NOME E COGNOME 1 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) 2 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) 3 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) 2 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) 3 NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 1 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132). 26 NOME E COGNOME NOME E COGNOME ELEZIONI PROVINCIALI NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) NOME E COGNOME Il voto va unicamente al candidato presidente della provincia. 27 NOME E COGNOME NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) NOME E COGNOME 2 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) 3 NOME E COGNOME NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) Il voto è valido per il candidato presidente collegato ai medesimi gruppi. Voti nulli ai candidati consiglieri perchè la volontà dell’elettore sia espressa in modo non univoco (art. 69, 1° comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, 1° periodo del Decreto Legislativo n. 267/00). VOTO NULLO NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) 28 VOTO VALIDO Presidente NOME E COGNOME 2 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) 3 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME Il voto è nullo per l’impossibilità, nelle elezioni provinciali, di esprimere la preferenza ad un candidato a presidente della provincia non collegato al gruppo votato (art. 74, comma 5, primo periodo, decreto legislatico 267/60). Non è possibile nelle elezioni provinciali esprimere voto disgiunto. NOME E COGNOME 2 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) 3 (Candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME Il voto è valido per il candidato presidente collegato ai medesimi gruppi. Voti nulli ai candidati consiglieri perchè la volontà dell’elettore sia espressa in modo non univoco (art. 69, 1° comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, 1° periodo del Decreto Legislativo n. 267/00). ELEZIONI PROVINCIALI VOTO VALIDO Presidente 29 a) ciascun elettore può con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una di tali liste poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso l’elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di Sindaco sia per la lista preferita; b) ogni elettore può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato Sindaco prescelto; c) ciascun elettore può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sia sul 32 contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco, collegato alla lista votata. In questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di Sindaco, sia in favore della lista ad esso collegata; d) ogni elettore può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso si intende validamente votato solo il candidato Sindaco prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate; e) ogni elettore può manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul rela- ELEZIONI COMUNALI Per le elezioni Comunali, nelle sezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: 33 VOTO VALIDO f) ciascun elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un candidato compreso nella lista votata. Il voto si esprime scrivendo sulla riga a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato compreso nella stessa lista. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi anche il nome. Se il candidato ha due cognomi, l’elettore può scriverne solo uno. Entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. TIZIO NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (art. 72, comma 3, 3° periodo e art. 73 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/00). VOTO VALIDO TIZIO NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ELEZIONI COMUNALI tivo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato nonché il candidato alla carica di Sindaco, collegato con la prima, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b, e cioè avere espresso un voto per un diverso candidato alla carica di Sindaco; Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 57, penultimo comma, del T.U., n. 570/60). 34 35 VOTO VALIDO TIZIO NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) TIZIO 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132). Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Valido il voto a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste n. 2 e 3 (art. 6, comma 3, legge n. 81/93 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/60). VOTO VALIDO VOTO VALIDO per la LISTA TIZIO NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e, ovviamente, a Tizio (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132). 36 NOME E COGNOME ELEZIONI COMUNALI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) VOTO VALIDO per la LISTA Valido il voto alla lista n. 1 ed al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 6, comma 3, terzo e quarto periodo della legge n. 81/93). 37 VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO E LA LISTA 1 NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) Valido il voto di lista, il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1, nullo il voto di preferenza perchè la legge non consente di esprimerlo numericamente (art. 72, comma 3, 3° periodo e art. 73 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/00). Il voto va solo al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/93). VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO E LA LISTA VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO NOME E COGNOME NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 6, comma 3, terzo periodo, legge 81/93). 38 NOME E COGNOME ELEZIONI COMUNALI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO E’ valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. 132/93 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/60). 39 VOTO VALIDO PER LA LISTA E IL CONSIGLIERE TIZIO NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, a Tizio e a al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 6, comma 3, terzo e quarto periodo, e 7, comma 2 della legge n. 81/93). Il voto è nullo (art. 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 81/93 e art. 69 del T.U. n. 570/60). La legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri. VOTO VALIDO VOTO NULLO NOME E COGNOME 1 CAIO (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TIZIO NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME 2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale) Caio è candidato a consigliere della lista n. 2, il voto è valido a Caio, alla lista n. 2 e al candidato sindaco collegato alla lista n. 2 (art. 57, 8° comma, del T.U. n. 570/60). 40 1 NOME E COGNOME ELEZIONI COMUNALI (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) VOTO NULLO Tizio è candidato consigliere alla lista n. 1. Il voto è nullo perchè la volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/60). 41 VOTO VALIDO Per elezioni comunali, nelle sezioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 1 a) ogni elettore può manifestare un voto di lista tracciando un segno di voto sul contrassegno prescelto. Il candidato sindaco è infatti indissolubilmente legato alla lista; 2 (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TIZIO (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma 4, della legge n. 81/93). VOTO VALIDO 1 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) 2 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) ELEZIONI COMUNALI b) l’elettore può altresì, se vuole, manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale segnando sull’apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apportare alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. NOME E COGNOME TIZIO (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) Tizio è candidato a consigliere delle lista n. 1. Valido il voto alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma 4, primo periodo della legge n. 81/93 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/60). 44 45 1 NOME E COGNOME VOTO VALIDO NOME E COGNOME 1 (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TIZIO TIZIO (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) NOME E COGNOME NOME E COGNOME 2 (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/93 e art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/60). Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Valido il voto alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 e art. 57, 4° comma, del T.U. n. 570/1960). VOTO VALIDO VOTO VALIDO 1 NOME E COGNOME 1 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TIZIO TIZIO (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) CAIO 2 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 46 2 NOME E COGNOME ELEZIONI COMUNALI VOTO VALIDO (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) Tizio e Caio sono candidati della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio. E’ nulla la preferenza per Caio (art. 57, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Tizio è candidato a consigliere della lista n. 2. Valido il voto alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato è nulla la preferenza per Tizio (art. 6, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132). 47 VOTO VALIDO 1 NOME E COGNOME VOTO NULLO 1 (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TIZIO 2 NOME E COGNOME (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) 2 (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) TIZIO (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 (art. 57, comma 8, del T.U. n. 570/60). Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1., Il voto è nullo per l’impossibilità nei comuni con la popolazione sino a 15.000 abitanti, di esprimere la preferenza per un candidato a sindaco non collegato con la lista votata (art. 5, comma 4, primo periodo della legge n. 81/93). VOTO NULLO VOTO NULLO 1 NOME E COGNOME 1 2 TIZIO 3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 48 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto è nullo perchè la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (art. 64, comma 1, del T.U. n. 570/60). Il voto è nulla, perchè l’invalidità dell’espressione della preferenza non consente di attribuire tale voto ad alcuna lista o candidato a sindaco (art. 5, comma 4, secondo periodo della L. 81/93 e art. 64 del T.U. n. 570/60). ELEZIONI COMUNALI (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere) 49