Ai gentili Clienti
Loro sedi
LE NOVITÀ DI AGOSTO
in primo piano
Pubblicato in Gazzetta il decreto a tutela dei lavoratori salvaguardati.
È stato pubblicato sulla G.U. n.171 del 24 luglio 2012 il decreto 1° giugno 2012 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tutela
dei 65.000 lavoratori c.d. esodati. I c.d. lavoratori esodati, congedati ed esonerati avranno 120
giorni di tempo, dalla pubblicazione del decreto, per presentare le domande di accesso al
beneficio tramite le DTL competenti.
(Decreto 01/06/2012; G.U. 24/07/2012, n.171)
In Gazzetta il decreto per l’assunzione di lavoratori extraUe altamente qualificati.
È in vigore dall’8 agosto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n.108, pubblicato sulla G.U. n.171 del 24 luglio
2012, sulle condizioni di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini di Paesi extraUe che intendano
svolgere lavori altamente qualificati. È previsto il rilascio della Carta blu Ue agli stranieri che
dimostrino di aver conseguito un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale e la
relativa qualifica professionale superiore. Il datore di lavoro dovrà presentare allo sportello per
l’immigrazione: la domanda di nulla osta; la proposta di contratto di assunzione; il titolo di studio e
la qualifica professionale del lavoratore; l’importo annuo lordo dello stipendio.
(Decreto Legislativo 28/06/2012, n.108; G.U. 24/07/2012, n.171)
Pubblicato in Gazzetta il “decreto Crescita”.
È stato pubblicato sul S.O. n.129 della G.U. n.147 del 26 giugno 2012 il D.L. n.83 del 22 giugno
2012 (c.d. Decreto Crescita o Sviluppo), che contiene previsioni incentivanti della crescita
economica. In particolare è previsto:
• l’istituzione di un contributo tramite credito di imposta per le imprese che effettuano nuove
assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea
magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in
possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego. L’aliquota del beneficio è
pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale
assunto per almeno 3 anni (art.24);
• la modifica al regime della Srl semplificata (Srl a 1 euro), in particolare l’estensione della
disciplina ex art.3 del D.L. n.1/12 ai soggetti di età superiore a 35 anni (art.44);
• l’attuazione di disposizioni finalizzate a concedere alle imprese beneficiarie di finanziamenti
agevolati una moratoria di un anno per il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. La
moratoria è concedibile per una sola rata e relativamente alle rate che scadranno entro
l’esercizio 2013 (art.26).
(Decreto Legge 22/06/2012, n.83; G.U. 26/06/2012, n.147, S.O. n.129)
adempimenti
Rilascio Durc irregolare solo dopo invito alla regolarizzazione.
L’Inail, con nota n.3760 del 14 giugno in materia di Durc, ha ricordato alle proprie sedi che è
necessario invitare alla regolarizzazione entro 15 giorni prima di rilasciare l’irregolarità
contributiva. L’Istituto sottolinea l’importanza di tali disposizioni, considerato che il rilascio di un
Durc irregolare ha conseguenze molto rilevanti nel settore degli appalti, dove può determinare la
risoluzione del contratto.
Viene infine ribadito che in caso di Durc richiesto dalla stazione appaltante o dall’amministrazione
procedente per verifica dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, la regolarità deve sussistere
alla data della dichiarazione sostitutiva (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di
quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione.
(Inail, Nota 14/06/2012, n.3760)
Inps: differiti al 20 agosto i termini per i versamenti contributivi.
L'Inps, con messaggio n.12052 del 18 luglio, ha comunicato che, in base al disposto della L.
n.44/12, i versamenti delle somme di cui agli artt.17 e 20, co.4, del D.Lgs. n.241/97, in scadenza
tra il 1° e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna
maggiorazione.
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello
F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai
committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con
apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle
gestioni amministrate dall’Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, il termine di trasmissione della denuncia
contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda le aziende
autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i
giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal
termine differito del 20 agosto.
(Inps, Messaggio 18/07/2012, n.12052)
Disponibile il nuovo servizio Autoliquidazione in Punto cliente.
L’Inail, con nota n.4497 del 17 luglio, ha comunicato l’implementazione dei servizi telematici in
Punto cliente con un nuovo servizio di consultazione relativo all’autoliquidazione annuale dei
premi. Tale applicazione consente di agli utenti (titolari di codici ditta e loro intermediari) di
visualizzare il premio dovuto e pagato per ogni autoliquidazione. Il servizio è accessibile dal sito
www.inail.it - Punto Cliente nella sezione "consultazione"/"contabile ditta".
(Inail, Nota 17/07/2012, n.4497)
contributi e premi
Operazione Poseidone: i codici Ateco per i professionisti coinvolti.
L’Inps, con messaggio n.10550 del 22 giugno, comunica che nell’ambito dell’operazione di verifica
delle posizioni contributive PoseidOne, iniziata nel 2009, sono stati individuati con specifici codici
Ateco i soggetti che hanno dichiarato nel quadro RE del modello Unico PF anno 2007, periodo
d’imposta 2006, redditi provenienti da arti e professioni denunciate.
Si ricorda che ai soggetti individuati l’Inps, dal 1° gennaio 2006, ha inviato la comunicazione
d'iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata e ha quantificato la contribuzione omessa
comprensiva delle sanzioni civili.
Contestualmente sono state inviate le lettere con la richiesta della contribuzione dovuta ai soggetti
già iscritti alla Gestione separata, per i quali non risulta versata la contribuzione dovuta alla
Gestione stessa neanche in forma rateale, escludendo alcuni soggetti a seguito di controlli degli
archivi del "casellario dei lavoratori attivi" e del "Casellario dei pensionati".
Si precisa inoltre, che per i soggetti interessati agli accertamenti e per i quali sono presenti
contributi versati alla Gestione separata da parte di Committenti/associanti, l’Inps ha provveduto
direttamente a quantificare il contributo dovuto sulla differenza tra il reddito imponibile di lavoro
autonomo e quello da collaboratore entro il limite del massimale annuo previsto per l’anno
d’imposta interessato.
(Inps, Messaggio 22/06/2012, n.10550)
Istituiti i codici tributo per i versamenti Inpgi tramite F24 EP.
L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.74/E del 9 luglio, ha reso nota l’istituzione dei codici tributo
per il versamento, tramite modello F24 EP, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti
all’Inpgi. Il documento ricorda inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 5 luglio 2012, è stato esteso l’utilizzo del modello F24 EP ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti all’Inpgi.
(Agenzia delle Entrate, R.M. 09/07/2012, n.74/E)
Finanziamento Enti bilaterali Ebipan e Ebafos.
L’Inps, con circolare n.93 del 4 luglio, ha reso noto che in data 5 aprile 2012 è stata sottoscritta
dall’Istituto stesso una convenzione con l’Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività
affini (Ebipan) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
medesimo. Viene pertanto affidata all’Inps la riscossione dei contributi previsti dall’accordo di
rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro 1° dicemb re 2009 per il personale dipendente da
aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari e da negozi di vendita al
minuto di pane, generi alimentari e vari. I contributi dovranno essere versati tramite modello F24,
utilizzando il codice causale “PANE”.
L’Inps, con circolare n.92 del 4 luglio, ha comunicato che in data 5 aprile è stata sottoscritta
dall’Istituto anche una convenzione con l’Ente Bilaterale dell’artigianato per la formazione e la
sicurezza (Ebafos) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente
Bilaterale medesimo. Ebafos affida all’Inps il servizio per la riscossione dei contributi destinati al
suo finanziamento, per i dipendenti degli Enti di formazione professionale cui si applica il Ccnl
sottoscritto in data 12 novembre 2010. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello
F24, utilizzando il codice causale “EBA1”.
(Inps, Circolare 04/07/2012, n.93; Inps, Circolare 04/07/2012, n.92)
Disponibile il nuovo servizio Autoliquidazione in Punto cliente.
L’Inail, con nota n.4497 del 17 luglio, ha comunicato l’implementazione dei servizi telematici in
Punto cliente con un nuovo servizio di consultazione relativo all’autoliquidazione annuale dei
premi. Tale applicazione consente di agli utenti (titolari di codici ditta e loro intermediari) di
visualizzare il premio dovuto e pagato per ogni autoliquidazione. Il servizio è accessibile dal sito
www.inail.it - Punto Cliente nella sezione "consultazione"/"contabile ditta".
(Inail, Nota 17/07/2012, n.4497)
gestione del rapporto di lavoro
Buttafuori: in Gazzetta le modifiche alla regolamentazione.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio 2012, il decreto
15 giugno 2012, di modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla regolamentazione dell'impiego
del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico. Il decreto prevede requisiti più restringenti per l’iscrizione nell’apposito elenco,
che viene infatti subordinata all’accertamento, con visita medica preassuntiva dal medico
competente o dal dipartimento di prevenzione della ASL, dell’idoneità psico-fisica e all’assenza di
uso di alcol e stupefacenti.
(Ministero dell’Interno, Decreto 15/06/2012, G.U. 18/07/2012, n.166)
prestazioni
Indennità di disoccupazione e incidenza sul reddito ai fini del mantenimento dello status.
L'Inps, con messaggio n.10378 del 20 giugno, chiarisce che, ai fini della formazione del reddito
utile per il mantenimento o meno dello stato di disoccupazione, non rileva l’indennità di
disoccupazione, poiché non è derivante da attività lavorativa effettivamente svolta. Pertanto tale
reddito non ha valore nemmeno ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale
fruizione di benefici contributivi previsti dall’art.8, co.9 della L. n.407/90.
Infine, l’Istituto precisa che la competenza a dichiarare lo stato di disoccupazione è attribuita ai
centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare.
(Inps, Messaggio 20/06/2012, n.10378)
Fondo di garanzia per il Tfr: estesa la platea degli aventi diritto.
L’Inps, con circolare n.89 del 26 giugno, ha comunicato la modifica delle istruzioni (circolare
n.74/08) relativamente ai soggetti aventi diritto all’intervento del Fondo di Garanzia per il Tfr, in
seguito a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti stabilito che per
“aventi diritto” devono intendersi non solo gli eredi del prestatore di lavoro indicati dal co.1
dell’art.2122 c.c., ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore. Pertanto sono compresi nel
novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società
finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del Tfr.
In quanto sostituto d’imposta, l’Inps deve assoggettare a ritenuta alla fonte le somme pagate a
titolo di Tfr anche quando il relativo credito sia stato ceduto a un soggetto terzo, di conseguenza
l’imposta sarà detratta dall’importo lordo complessivo del Tfr e posta a carico del lavoratore.
Viene inoltre precisato che il cessionario del credito per Tfr, per ottenere l’intervento del Fondo di
garanzia, dovrà presentare: dichiarazione congiunta circa la consistenza del debito residuo
(SR131) e copia del contratto di cessione; atto di quietanza del cessionario del credito per Tfr.
(Inps, Circolare 26/06/2012, n.89)
tassazione e redditi di lavoro
Variato il tasso per le agevolazioni economiche in favore delle imprese.
È stato pubblicato sulla G.U. n.156 del 6 luglio il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 27 giugno 2012, che ha aggiornato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e
rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. A
decorrere dal 1° luglio 2012, pertanto, il tasso da applicare è pari al 2,38%.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 27/06/2012, G.U. 06/07/2012, n.156)
Maggiorazione Irap e Irpef per Calabria, Campania e Molise.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato n.98 del 18 luglio, ha reso noto che
per le regioni Calabria, Campania e Molise è confermata anche per l’anno 2012 l'applicazione
delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell'addizionale regionale
all'Irpef nella misura dello 0,30%.
La maggiorazione avrà effetto sull'acconto dell'Irap da effettuare a novembre 2012. L'incremento
di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale Irpef produrrà effetti nell'anno 2013. Tuttavia, in
relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di
lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2012, oltre a quello
delle rate residue dell'addizionale regionale 2011, applicando l'aliquota maggiorata.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato 18/07/2012, n.98)
agevolazioni, incentivi e benefici
L’accordo di rinnovo per lo sgravio sui premi non deve essere depositato.
L’Inps, in risposta ad un quesito, con messaggio n.11019 del 2 luglio 2012, fornisce dei
chiarimenti circa che la registrazione presso la DTL dell’accordo che prevede lo sgravio. In
particolare il messaggio chiarisce che nel caso dei rinnovi, che differiscono dalle situazioni di
ultrattività (che, ove prevista, funziona proprio in assenza di rinnovo), laddove si limitino a
procrastinare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo ad una rinegoziazione degli
importi e/o dei parametri per il calcolo delle erogazioni, il deposito possa anche non essere
necessario. In caso contrario, tali accordi devono essere considerati come nuovi accordi con la
necessità del loro deposito.
(Inps, Messaggio 02/07/2012, n.11019)
Incentivi alle imprese per la sicurezza: disponibili i risultati.
L’Inail, con nota del 6 luglio 2012, rende noto di aver reso disponibili gli elenchi cronologici,
suddivisi per regione, delle domande di finanziamento alle imprese ISI 2011: le domande
ammesse sono contrassegnate dalla lettera "S".
Le imprese ammesse al finanziamento riceveranno dall’Inail la relativa comunicazione, via Pec;
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione dovranno far pervenire alla
Sede Inail di riferimento i documenti richiesti dall'Avviso pubblico.
(Inail, Comunicato, 06/07/2012)
salute e sicurezza
Trasporti e microimprese: l’autocertificazione rischi slitta al 31 dicembre.
È stata pubblicata sulla G.U. n.162 del 13 luglio la L. n.101 del 12 luglio, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 12 maggio 2012 n.57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, in vigore
dal 14 luglio.
Il D.L. n.57/12 modifica il T.U. sicurezza (D.Lgs. n.81/08), prevedendo lo slittamento dal 30 giugno
al 31 dicembre 2012 del termine ultimo per autocertificare la valutazione dei rischi nelle imprese
che occupano fino a 10 lavoratori.
Il decreto ha previsto anche modifiche relativamente alle attività lavorative a bordo delle navi, in
ambito portuale e per il settore delle navi da pesca, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche
con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella L. n.191/74.
(Legge 12/07/2012, n.101, G.U. 13/07/2012, n.162; Testo coordinato D.L. 12/05/2012, n.57, G.U.
13/07/2012, n.162)
Opuscolo informativo sulla sicurezza al lavoro disponibile in 6 lingue.
Il Ministero dell’Interno, ha pubblicato l’opuscolo “Sicurezza al... lavoro”, per diffondere le regole
della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori agricoltura,
edilizia e servizi. Con la collaborazione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dei Centri
territoriali immigrati e degli Sportelli Unici delle prefetture, sarà diffuso un opuscolo informativo
tradotto in 6 lingue: albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino.
(Ministero dell’Interno, Comunicato, Sito, Opuscolo informativo)
Opuscolo informativo per la tutela della salute delle lavoratrici madri.
Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 9 luglio, ha reso noto che è disponibile l'opuscolo
informativo "Tutela della salute delle lavoratrici madri - Linee di indirizzo per l'applicazione del
D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”, curato dalla Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto,
relativo agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro. Il documento può
costituire un’utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei
confronti delle dipendenti in stato di gravidanza ed un valido mezzo di informazione per le
lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Opuscolo informativo, 09/07/2012)
VERIFICHE SUI LAVORATORI AUTONOMI NEI CANTIERI
Nella circolare n.16/12, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo
per la verifica della genuinità delle prestazioni dei lavoratori autonomi nell’ambito dei cantieri edili
dove, da rilevazioni effettuate, sono numericamente più presenti dei lavoratori subordinati.
Nella circolare è posto l’accento, in particolare, sulle criticità in tema di inquadramento lavoristico
delle prestazioni e di tutela della salute e sicurezza connesse all’utilizzo improprio di:
lavoratori autonomi riconducibili alla tipologia contrattuale del contratto d’opera ex art.2222
c.c., ma che di fatto operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei
lavori con modalità sovrapponibili a quelle del personale dipendente;
associazioni temporanee di lavoratori autonomi cui è spesso affidata, da parte di committenti
privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili.
Il Ministero, premettendo che non è inconciliabile, in capo al medesimo soggetto, lo status di
imprenditore autonomo, anche artigiano, con la qualifica di dipendente, ritiene che, ai fini della
verifica, sia elemento significativo di autonomia il possesso e la disponibilità di una consistente
dotazione strumentale a testimonianza di un’effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e
realizzativa delle intere opere da eseguire. Tale verifica si realizza con l’esame della
documentazione attestante la proprietà, la disponibilità giuridica o il possesso dell’attrezzatura
necessaria per l’esecuzione dei lavori che deve essere qualificabile come investimento in beni
strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile, risultante dai registro dei beni
ammortizzabili. La disponibilità di minuta attrezzatura non basta a dimostrare il carattere autonomo
dell’attività e la messa a disposizione degli strumenti da parte del committente, anche se a titolo
oneroso, è considerata indice di non genuinità della prestazione.
A tal proposito il Ministero ricorda che il Testo unico in materia di sicurezza impone al committente
la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, pena l’adozione di
sanzioni penalmente rilevanti, e che tale idoneità sia rilevabile anche dalla disponibilità di
macchine, attrezzatture e opere provvisionali con conformità documentata.
Altro elemento fortemente sintomatico, per quanto non decisivo, è il riscontro di un’eventuale
monocommittenza per quanto nel campo dell’edilizia, caratterizzato da operazioni temporalmente
limitate, lo stesso non sia dirimente.
Da ultimo, ma non meno importante, il Ministero ritiene che, accanto alle valutazioni sulle situazioni
di fatto, occorra svolgere valutazioni in regime di presunzione considerato che, in termini di
esperienza, le attività che intervengono nella fase del completamento delle opere o in sede di
finitura o realizzazione impiantistica possono essere compatibili col lavoro autonomo, mentre le
attività di realizzazione di opere strutturali lo sono meno, in quanto inserite in una
programmazione dei lavori tanto coordinata da rendere difficile l’autonomia quanto a tempi e
modalità di esecuzione.
Quindi, ove non emergano situazioni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione
aziendale, il personale ispettivo è invitato a ricondurre nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato
le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel registro delle imprese o all’albo delle imprese
artigiane adibiti alle seguenti attività:
• manovalanza;
• muratura;
• carpenteria;
• rimozione di amianto;
• posizionamento di ferri e ponti;
• addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.
Lo stesso comportamento ispettivo deve essere esteso anche alle ipotesi in cui il committente,
assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a
lavoratori autonomi di fatto totalmente eterodiretti.
Sotto il profilo sanzionatorio, in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle
prestazioni, gli ispettori devono contestare al soggetto utilizzatore, oltre alle violazioni di natura
lavoristica legate all’inquadramento delle prestazioni nell’ambito del lavoro subordinato con
conseguenti evasioni contributive, anche gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e mancata formazione e informazione dei lavoratori
mediante il provvedimento della prescrizione obbligatoria.
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
NEI CONTRATTI DI TRASPORTO E DI APPALTO
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.17 dell’11 luglio, ha analizzato le caratteristiche delle varie
tipologie contrattuali utilizzate nel settore trasporto al fine di individuare la corretta applicazione del
regime di solidarietà ex art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03.
Trasporto merci: è una prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento,
verso corrispettivo, di cose da un luogo a un altro da parte del vettore. Laddove il vettore compia
esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e, eventualmente, quelle meramente strumentali
alla sua esecuzione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), non sarà di norma
applicabile il regime di responsabilità solidale.
Appalto di servizi di trasporto: la prestazione dedotta nel contratto di trasporto consiste in una serie
di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono
reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di
rispondere a una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione
preventiva di un’organizzazione idonea. È applicabile la disciplina del contratto di appalto e della
responsabilità solidale.
Subcontratto di trasporto o subvenzione: è applicabile la disciplina del contratto di trasporto,
pertanto tra vettore e subvettore non vi è responsabilità solidale.
Contratto di spedizione: se lo spedizioniere assume in prima persona l’obbligazione del trasporto,
assumendosi in tal modo gli obblighi e i diritti del vettore ai sensi dell’art.1741 c.c., rientra
nell’ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto.
Appalto di servizi: se risulta prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse
(stoccaggio, catalogazione della merce ecc) rispetto alla prestazione di mero trasporto, è sempre
ravvisabile il regime di responsabilità solidale, espressamente prevista in capo al committente
imprenditore o datore di lavoro e all'appaltatore.
Contratto di logistica: contratto atipico al quale risulta potenzialmente applicabile sia la disciplina
dettata per il contratto di trasporto che quella prevista per il contratto d'appalto di servizi, per cui è
sempre necessario verificare in concreto il tipo di prestazioni dedotte in contratto. Laddove i servizi
di logistica non si risolvano in prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione, ma
si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate
(imballaggio, raccolta ordinativi ecc) si configura un’articolata prestazione di servizi, rispetto alla
quale il committente e il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla
disciplina dell’appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale.
CCNL DI RIFERIMENTO PER LA BASE
IMPONIBILE CONTRIBUTIVA NELLE COOPERATIVE
Ai sensi dell’art.1 del D.L. n.338/89, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne
derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
A fronte di una pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita
dai contratti collettivi di categoria stipulali dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Il Ministero del Lavoro, nella lettera circolare n.4610/12 in tema di osservatori sulla cooperazione,
aveva evidenziato, al fine di superare gli ostacoli che finora hanno condizionato le potenzialità
dell'attività di contrasto alla cooperazione spuria, alcune specifiche istruzioni volte al superamento
delle criticità operative riscontrate, di cui dovranno tener conto i rappresentanti istituzionali e delle
parti sociali presenti negli osservatori provinciali e regionali e, in particolare, aveva sottolineato
come una delle criticità fosse quella relativa alla corretta applicazione dei Ccnl nei confronti dei
soci lavoratori, ricordando che l’art.7, co.4 del D.L. n.248/07, dispone espressamente che, in
presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che
svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai
soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacati comparativamente più rappresentative a livello
nazionale nella categoria.
Nel quadro vigente, pertanto, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva posta in essere
dalle Associazioni del movimento cooperativo e dalle Organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative.
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n.10310/12, ha precisato che l’unico contratto
da prendere come riferimento per individuare la base imponibile contributiva è il contratto
collettivo nazionale sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil/Agci, Legacoop.
Infatti, secondo il Ministero, per determinare il grado di rappresentatività sindacale occorre fare
riferimento:
al numero complessivo delle imprese associate;
al numero complessivo dei lavoratori occupati;
alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
al numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.
Di conseguenza, sulla base della documentazione in possesso del Ministero, l’unico contratto di
riferimento è quello sopra citato.
La mancata osservanza delle disposizioni impone agli ispettori di procedere al recupero delle
differenze contributive mediante l'adozione della diffida accertativa per le somme spettanti ai soci
lavoratori, nonché ad inviare specifica segnalazione agli Uffici preposti al rilascio dei documenti di
regolarità contributiva.
NUOVI TASSI DI DILAZIONE E RATEIZZAZIONE
La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,75%, a decorrere dall’11 luglio 2012,
il Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema
(ex TUR), che incide sulla determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai
contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla
misura delle sanzioni civili. I tassi applicati dagli enti previdenziali e assistenziali sono:
INPS, circolare n.97 del 18 luglio
Adempimenti
Dilazione
Differimento
Sanzioni Civili per ritardato pagamento
Procedure Concorsuali
Inail, circolare n.34 del 6 luglio
Adempimenti
Rateazione e dilazione per premi e
accessori*
Sanzioni civili
Percentuale applicata
6,75%
6,75%
6,25%
2,50% - 2,75% (evasione)
Percentuale applicata
6,75%
6,25%
* Anche per domande presentate in data anteriore all’11 luglio 2012 a condizione che la Sede non abbia ancora
comunicato il piano di rateazione o dilazione o abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 11 luglio
2012 o successiva.
PASSAGGIO AL PREMIO ASSICURATIVO INAIL ORDINARIO
PER GLI INSEGNANTI
Il Ministero del Lavoro ha statuito, a partire dal 2012, il passaggio al premio ordinario Inail per gli
insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali e ha individuato la
voce 0611 della tariffa del settore terziario per la loro classificazione.
L’Inail, con la circolare n.31/12, ha fornito gli indirizzi operativi per operare tale passaggio con
decorrenza 1° novembre 2012 e ha fornito precisazio ni sull’ascrivibilità alla voce 0611 del
personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) che svolge attività complementari e sussidiarie,
nell’ipotesi in cui la scuola esegua, per intero, il complesso di attività necessarie e connesse
all’insegnamento. La decorrenza della classificazione per il personale ATA è fissata al primo giorno
del mese successivo alla presentazione della denuncia di variazione/aggiornamento.
Per converso, gli alunni e gli studenti restano assoggettati al premio speciale unitario con periodo
assicurativo dal 1° novembre al 31 ottobre, dato ch e non è possibile il riferimento ad alcuna forma
di retribuzione.
L’Inail provvederà alle operazioni necessarie e ad inoltrare alle scuole interessate una richiesta di
aggiornamento della denuncia originaria. In particolare, secondo quanto specificato nella nota
operativa n.4039/12, l’Istituto dovrebbe aver predisposto entro il 10 luglio, per singolo codice ditta,
una lettera con la quale la scuola è invitata a compilare e presentare alla sede Inail competente, in
tempo utile per la completa gestione del passaggio, la denuncia di variazione/aggiornamento.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO 2012
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2012 ,
con il commento dei principali termini di prossima scadenza.
Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente,
con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che
cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale
successivo*.
L’art.3-quater della L. n.44/12 ha previsto la possibilità di effettuare entro il 20 di agosto il
versamento delle somme di cui agli artt.17 (versamenti unitari) e 20, co.4 (versamenti
rateali) del D.Lgs. n.241/97, la cui scadenza è prevista tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.
venerdì 10 agosto
Giornalisti previdenza complementare
Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza
complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.
giovedì 16 agosto
Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori
di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro
autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
*
Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite
modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il
versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente.
Contributi Inps – Gestione Separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi
corrisposti nel mese precedente.
Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle
retribuzioni del mese precedente.
Contributi Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il
periodo di paga scaduto il mese precedente.
Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative
funzioni all’Inps. L’Inps, con circolare n.78 dell’8 giugno 2012, ha comunicato che le strutture
territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari,
Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni
provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della
previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di
Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in
attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma.
Contributi Inps – Artigiani e Commercianti
Versamento della seconda rata trimestrale, relativa al 2012, dei contributi dovuti sul minimale.
Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio
Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2011 e
all’acconto 2012, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.
Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti
con qualifica di giornalisti e praticanti.
lunedì 20 agosto
Enasarco – Versamento
Versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2012 , relativi agli agenti e rappresentanti.
sabato 25 agosto
Contributi Enpaia – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese
precedente.
Contributi Enpals – Denuncia mensile
Denuncia mensile unificata all’Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa
alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative
funzioni all’Inps. L’Inps, con circolare n.78 dell’8 giugno 2012, ha comunicato che le strutture
territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari,
Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni
provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della
previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di
Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in
attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma.
Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di
sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese
precedente.
venerdì 31 agosto
UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa
al mese precedente.
Fasi – Versamento
Pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei
dirigenti e delle imprese industriali.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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Circolare Agosto 2012 - professional payroll.it