Ai gentili Clienti Loro sedi LE NOVITÀ DI AGOSTO in primo piano Pubblicato in Gazzetta il decreto a tutela dei lavoratori salvaguardati. È stato pubblicato sulla G.U. n.171 del 24 luglio 2012 il decreto 1° giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tutela dei 65.000 lavoratori c.d. esodati. I c.d. lavoratori esodati, congedati ed esonerati avranno 120 giorni di tempo, dalla pubblicazione del decreto, per presentare le domande di accesso al beneficio tramite le DTL competenti. (Decreto 01/06/2012; G.U. 24/07/2012, n.171) In Gazzetta il decreto per l’assunzione di lavoratori extraUe altamente qualificati. È in vigore dall’8 agosto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n.108, pubblicato sulla G.U. n.171 del 24 luglio 2012, sulle condizioni di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini di Paesi extraUe che intendano svolgere lavori altamente qualificati. È previsto il rilascio della Carta blu Ue agli stranieri che dimostrino di aver conseguito un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale e la relativa qualifica professionale superiore. Il datore di lavoro dovrà presentare allo sportello per l’immigrazione: la domanda di nulla osta; la proposta di contratto di assunzione; il titolo di studio e la qualifica professionale del lavoratore; l’importo annuo lordo dello stipendio. (Decreto Legislativo 28/06/2012, n.108; G.U. 24/07/2012, n.171) Pubblicato in Gazzetta il “decreto Crescita”. È stato pubblicato sul S.O. n.129 della G.U. n.147 del 26 giugno 2012 il D.L. n.83 del 22 giugno 2012 (c.d. Decreto Crescita o Sviluppo), che contiene previsioni incentivanti della crescita economica. In particolare è previsto: • l’istituzione di un contributo tramite credito di imposta per le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego. L’aliquota del beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni (art.24); • la modifica al regime della Srl semplificata (Srl a 1 euro), in particolare l’estensione della disciplina ex art.3 del D.L. n.1/12 ai soggetti di età superiore a 35 anni (art.44); • l’attuazione di disposizioni finalizzate a concedere alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati una moratoria di un anno per il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. La moratoria è concedibile per una sola rata e relativamente alle rate che scadranno entro l’esercizio 2013 (art.26). (Decreto Legge 22/06/2012, n.83; G.U. 26/06/2012, n.147, S.O. n.129) adempimenti Rilascio Durc irregolare solo dopo invito alla regolarizzazione. L’Inail, con nota n.3760 del 14 giugno in materia di Durc, ha ricordato alle proprie sedi che è necessario invitare alla regolarizzazione entro 15 giorni prima di rilasciare l’irregolarità contributiva. L’Istituto sottolinea l’importanza di tali disposizioni, considerato che il rilascio di un Durc irregolare ha conseguenze molto rilevanti nel settore degli appalti, dove può determinare la risoluzione del contratto. Viene infine ribadito che in caso di Durc richiesto dalla stazione appaltante o dall’amministrazione procedente per verifica dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione. (Inail, Nota 14/06/2012, n.3760) Inps: differiti al 20 agosto i termini per i versamenti contributivi. L'Inps, con messaggio n.12052 del 18 luglio, ha comunicato che, in base al disposto della L. n.44/12, i versamenti delle somme di cui agli artt.17 e 20, co.4, del D.Lgs. n.241/97, in scadenza tra il 1° e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto. Per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito del 20 agosto. (Inps, Messaggio 18/07/2012, n.12052) Disponibile il nuovo servizio Autoliquidazione in Punto cliente. L’Inail, con nota n.4497 del 17 luglio, ha comunicato l’implementazione dei servizi telematici in Punto cliente con un nuovo servizio di consultazione relativo all’autoliquidazione annuale dei premi. Tale applicazione consente di agli utenti (titolari di codici ditta e loro intermediari) di visualizzare il premio dovuto e pagato per ogni autoliquidazione. Il servizio è accessibile dal sito www.inail.it - Punto Cliente nella sezione "consultazione"/"contabile ditta". (Inail, Nota 17/07/2012, n.4497) contributi e premi Operazione Poseidone: i codici Ateco per i professionisti coinvolti. L’Inps, con messaggio n.10550 del 22 giugno, comunica che nell’ambito dell’operazione di verifica delle posizioni contributive PoseidOne, iniziata nel 2009, sono stati individuati con specifici codici Ateco i soggetti che hanno dichiarato nel quadro RE del modello Unico PF anno 2007, periodo d’imposta 2006, redditi provenienti da arti e professioni denunciate. Si ricorda che ai soggetti individuati l’Inps, dal 1° gennaio 2006, ha inviato la comunicazione d'iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata e ha quantificato la contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili. Contestualmente sono state inviate le lettere con la richiesta della contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti alla Gestione separata, per i quali non risulta versata la contribuzione dovuta alla Gestione stessa neanche in forma rateale, escludendo alcuni soggetti a seguito di controlli degli archivi del "casellario dei lavoratori attivi" e del "Casellario dei pensionati". Si precisa inoltre, che per i soggetti interessati agli accertamenti e per i quali sono presenti contributi versati alla Gestione separata da parte di Committenti/associanti, l’Inps ha provveduto direttamente a quantificare il contributo dovuto sulla differenza tra il reddito imponibile di lavoro autonomo e quello da collaboratore entro il limite del massimale annuo previsto per l’anno d’imposta interessato. (Inps, Messaggio 22/06/2012, n.10550) Istituiti i codici tributo per i versamenti Inpgi tramite F24 EP. L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.74/E del 9 luglio, ha reso nota l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inpgi. Il documento ricorda inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012, è stato esteso l’utilizzo del modello F24 EP ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inpgi. (Agenzia delle Entrate, R.M. 09/07/2012, n.74/E) Finanziamento Enti bilaterali Ebipan e Ebafos. L’Inps, con circolare n.93 del 4 luglio, ha reso noto che in data 5 aprile 2012 è stata sottoscritta dall’Istituto stesso una convenzione con l’Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività affini (Ebipan) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale medesimo. Viene pertanto affidata all’Inps la riscossione dei contributi previsti dall’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro 1° dicemb re 2009 per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari e da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. I contributi dovranno essere versati tramite modello F24, utilizzando il codice causale “PANE”. L’Inps, con circolare n.92 del 4 luglio, ha comunicato che in data 5 aprile è stata sottoscritta dall’Istituto anche una convenzione con l’Ente Bilaterale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza (Ebafos) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale medesimo. Ebafos affida all’Inps il servizio per la riscossione dei contributi destinati al suo finanziamento, per i dipendenti degli Enti di formazione professionale cui si applica il Ccnl sottoscritto in data 12 novembre 2010. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “EBA1”. (Inps, Circolare 04/07/2012, n.93; Inps, Circolare 04/07/2012, n.92) Disponibile il nuovo servizio Autoliquidazione in Punto cliente. L’Inail, con nota n.4497 del 17 luglio, ha comunicato l’implementazione dei servizi telematici in Punto cliente con un nuovo servizio di consultazione relativo all’autoliquidazione annuale dei premi. Tale applicazione consente di agli utenti (titolari di codici ditta e loro intermediari) di visualizzare il premio dovuto e pagato per ogni autoliquidazione. Il servizio è accessibile dal sito www.inail.it - Punto Cliente nella sezione "consultazione"/"contabile ditta". (Inail, Nota 17/07/2012, n.4497) gestione del rapporto di lavoro Buttafuori: in Gazzetta le modifiche alla regolamentazione. Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio 2012, il decreto 15 giugno 2012, di modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico. Il decreto prevede requisiti più restringenti per l’iscrizione nell’apposito elenco, che viene infatti subordinata all’accertamento, con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della ASL, dell’idoneità psico-fisica e all’assenza di uso di alcol e stupefacenti. (Ministero dell’Interno, Decreto 15/06/2012, G.U. 18/07/2012, n.166) prestazioni Indennità di disoccupazione e incidenza sul reddito ai fini del mantenimento dello status. L'Inps, con messaggio n.10378 del 20 giugno, chiarisce che, ai fini della formazione del reddito utile per il mantenimento o meno dello stato di disoccupazione, non rileva l’indennità di disoccupazione, poiché non è derivante da attività lavorativa effettivamente svolta. Pertanto tale reddito non ha valore nemmeno ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione di benefici contributivi previsti dall’art.8, co.9 della L. n.407/90. Infine, l’Istituto precisa che la competenza a dichiarare lo stato di disoccupazione è attribuita ai centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare. (Inps, Messaggio 20/06/2012, n.10378) Fondo di garanzia per il Tfr: estesa la platea degli aventi diritto. L’Inps, con circolare n.89 del 26 giugno, ha comunicato la modifica delle istruzioni (circolare n.74/08) relativamente ai soggetti aventi diritto all’intervento del Fondo di Garanzia per il Tfr, in seguito a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti stabilito che per “aventi diritto” devono intendersi non solo gli eredi del prestatore di lavoro indicati dal co.1 dell’art.2122 c.c., ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore. Pertanto sono compresi nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del Tfr. In quanto sostituto d’imposta, l’Inps deve assoggettare a ritenuta alla fonte le somme pagate a titolo di Tfr anche quando il relativo credito sia stato ceduto a un soggetto terzo, di conseguenza l’imposta sarà detratta dall’importo lordo complessivo del Tfr e posta a carico del lavoratore. Viene inoltre precisato che il cessionario del credito per Tfr, per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia, dovrà presentare: dichiarazione congiunta circa la consistenza del debito residuo (SR131) e copia del contratto di cessione; atto di quietanza del cessionario del credito per Tfr. (Inps, Circolare 26/06/2012, n.89) tassazione e redditi di lavoro Variato il tasso per le agevolazioni economiche in favore delle imprese. È stato pubblicato sulla G.U. n.156 del 6 luglio il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2012, che ha aggiornato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. A decorrere dal 1° luglio 2012, pertanto, il tasso da applicare è pari al 2,38%. (Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 27/06/2012, G.U. 06/07/2012, n.156) Maggiorazione Irap e Irpef per Calabria, Campania e Molise. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato n.98 del 18 luglio, ha reso noto che per le regioni Calabria, Campania e Molise è confermata anche per l’anno 2012 l'applicazione delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura dello 0,30%. La maggiorazione avrà effetto sull'acconto dell'Irap da effettuare a novembre 2012. L'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale Irpef produrrà effetti nell'anno 2013. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2012, oltre a quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2011, applicando l'aliquota maggiorata. (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato 18/07/2012, n.98) agevolazioni, incentivi e benefici L’accordo di rinnovo per lo sgravio sui premi non deve essere depositato. L’Inps, in risposta ad un quesito, con messaggio n.11019 del 2 luglio 2012, fornisce dei chiarimenti circa che la registrazione presso la DTL dell’accordo che prevede lo sgravio. In particolare il messaggio chiarisce che nel caso dei rinnovi, che differiscono dalle situazioni di ultrattività (che, ove prevista, funziona proprio in assenza di rinnovo), laddove si limitino a procrastinare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo ad una rinegoziazione degli importi e/o dei parametri per il calcolo delle erogazioni, il deposito possa anche non essere necessario. In caso contrario, tali accordi devono essere considerati come nuovi accordi con la necessità del loro deposito. (Inps, Messaggio 02/07/2012, n.11019) Incentivi alle imprese per la sicurezza: disponibili i risultati. L’Inail, con nota del 6 luglio 2012, rende noto di aver reso disponibili gli elenchi cronologici, suddivisi per regione, delle domande di finanziamento alle imprese ISI 2011: le domande ammesse sono contrassegnate dalla lettera "S". Le imprese ammesse al finanziamento riceveranno dall’Inail la relativa comunicazione, via Pec; entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione dovranno far pervenire alla Sede Inail di riferimento i documenti richiesti dall'Avviso pubblico. (Inail, Comunicato, 06/07/2012) salute e sicurezza Trasporti e microimprese: l’autocertificazione rischi slitta al 31 dicembre. È stata pubblicata sulla G.U. n.162 del 13 luglio la L. n.101 del 12 luglio, di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2012 n.57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, in vigore dal 14 luglio. Il D.L. n.57/12 modifica il T.U. sicurezza (D.Lgs. n.81/08), prevedendo lo slittamento dal 30 giugno al 31 dicembre 2012 del termine ultimo per autocertificare la valutazione dei rischi nelle imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Il decreto ha previsto anche modifiche relativamente alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella L. n.191/74. (Legge 12/07/2012, n.101, G.U. 13/07/2012, n.162; Testo coordinato D.L. 12/05/2012, n.57, G.U. 13/07/2012, n.162) Opuscolo informativo sulla sicurezza al lavoro disponibile in 6 lingue. Il Ministero dell’Interno, ha pubblicato l’opuscolo “Sicurezza al... lavoro”, per diffondere le regole della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori agricoltura, edilizia e servizi. Con la collaborazione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dei Centri territoriali immigrati e degli Sportelli Unici delle prefetture, sarà diffuso un opuscolo informativo tradotto in 6 lingue: albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino. (Ministero dell’Interno, Comunicato, Sito, Opuscolo informativo) Opuscolo informativo per la tutela della salute delle lavoratrici madri. Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 9 luglio, ha reso noto che è disponibile l'opuscolo informativo "Tutela della salute delle lavoratrici madri - Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”, curato dalla Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto, relativo agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro. Il documento può costituire un’utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza ed un valido mezzo di informazione per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Opuscolo informativo, 09/07/2012) VERIFICHE SUI LAVORATORI AUTONOMI NEI CANTIERI Nella circolare n.16/12, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo per la verifica della genuinità delle prestazioni dei lavoratori autonomi nell’ambito dei cantieri edili dove, da rilevazioni effettuate, sono numericamente più presenti dei lavoratori subordinati. Nella circolare è posto l’accento, in particolare, sulle criticità in tema di inquadramento lavoristico delle prestazioni e di tutela della salute e sicurezza connesse all’utilizzo improprio di: lavoratori autonomi riconducibili alla tipologia contrattuale del contratto d’opera ex art.2222 c.c., ma che di fatto operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori con modalità sovrapponibili a quelle del personale dipendente; associazioni temporanee di lavoratori autonomi cui è spesso affidata, da parte di committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili. Il Ministero, premettendo che non è inconciliabile, in capo al medesimo soggetto, lo status di imprenditore autonomo, anche artigiano, con la qualifica di dipendente, ritiene che, ai fini della verifica, sia elemento significativo di autonomia il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale a testimonianza di un’effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. Tale verifica si realizza con l’esame della documentazione attestante la proprietà, la disponibilità giuridica o il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori che deve essere qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile, risultante dai registro dei beni ammortizzabili. La disponibilità di minuta attrezzatura non basta a dimostrare il carattere autonomo dell’attività e la messa a disposizione degli strumenti da parte del committente, anche se a titolo oneroso, è considerata indice di non genuinità della prestazione. A tal proposito il Ministero ricorda che il Testo unico in materia di sicurezza impone al committente la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, pena l’adozione di sanzioni penalmente rilevanti, e che tale idoneità sia rilevabile anche dalla disponibilità di macchine, attrezzatture e opere provvisionali con conformità documentata. Altro elemento fortemente sintomatico, per quanto non decisivo, è il riscontro di un’eventuale monocommittenza per quanto nel campo dell’edilizia, caratterizzato da operazioni temporalmente limitate, lo stesso non sia dirimente. Da ultimo, ma non meno importante, il Ministero ritiene che, accanto alle valutazioni sulle situazioni di fatto, occorra svolgere valutazioni in regime di presunzione considerato che, in termini di esperienza, le attività che intervengono nella fase del completamento delle opere o in sede di finitura o realizzazione impiantistica possono essere compatibili col lavoro autonomo, mentre le attività di realizzazione di opere strutturali lo sono meno, in quanto inserite in una programmazione dei lavori tanto coordinata da rendere difficile l’autonomia quanto a tempi e modalità di esecuzione. Quindi, ove non emergano situazioni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale, il personale ispettivo è invitato a ricondurre nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività: • manovalanza; • muratura; • carpenteria; • rimozione di amianto; • posizionamento di ferri e ponti; • addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. Lo stesso comportamento ispettivo deve essere esteso anche alle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a lavoratori autonomi di fatto totalmente eterodiretti. Sotto il profilo sanzionatorio, in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, gli ispettori devono contestare al soggetto utilizzatore, oltre alle violazioni di natura lavoristica legate all’inquadramento delle prestazioni nell’ambito del lavoro subordinato con conseguenti evasioni contributive, anche gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e mancata formazione e informazione dei lavoratori mediante il provvedimento della prescrizione obbligatoria. LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO E DI APPALTO Il Ministero del Lavoro, con circolare n.17 dell’11 luglio, ha analizzato le caratteristiche delle varie tipologie contrattuali utilizzate nel settore trasporto al fine di individuare la corretta applicazione del regime di solidarietà ex art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03. Trasporto merci: è una prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di cose da un luogo a un altro da parte del vettore. Laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e, eventualmente, quelle meramente strumentali alla sua esecuzione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale. Appalto di servizi di trasporto: la prestazione dedotta nel contratto di trasporto consiste in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere a una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva di un’organizzazione idonea. È applicabile la disciplina del contratto di appalto e della responsabilità solidale. Subcontratto di trasporto o subvenzione: è applicabile la disciplina del contratto di trasporto, pertanto tra vettore e subvettore non vi è responsabilità solidale. Contratto di spedizione: se lo spedizioniere assume in prima persona l’obbligazione del trasporto, assumendosi in tal modo gli obblighi e i diritti del vettore ai sensi dell’art.1741 c.c., rientra nell’ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto. Appalto di servizi: se risulta prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse (stoccaggio, catalogazione della merce ecc) rispetto alla prestazione di mero trasporto, è sempre ravvisabile il regime di responsabilità solidale, espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e all'appaltatore. Contratto di logistica: contratto atipico al quale risulta potenzialmente applicabile sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto che quella prevista per il contratto d'appalto di servizi, per cui è sempre necessario verificare in concreto il tipo di prestazioni dedotte in contratto. Laddove i servizi di logistica non si risolvano in prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione, ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate (imballaggio, raccolta ordinativi ecc) si configura un’articolata prestazione di servizi, rispetto alla quale il committente e il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla disciplina dell’appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale. CCNL DI RIFERIMENTO PER LA BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA NELLE COOPERATIVE Ai sensi dell’art.1 del D.L. n.338/89, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. A fronte di una pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi di categoria stipulali dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Il Ministero del Lavoro, nella lettera circolare n.4610/12 in tema di osservatori sulla cooperazione, aveva evidenziato, al fine di superare gli ostacoli che finora hanno condizionato le potenzialità dell'attività di contrasto alla cooperazione spuria, alcune specifiche istruzioni volte al superamento delle criticità operative riscontrate, di cui dovranno tener conto i rappresentanti istituzionali e delle parti sociali presenti negli osservatori provinciali e regionali e, in particolare, aveva sottolineato come una delle criticità fosse quella relativa alla corretta applicazione dei Ccnl nei confronti dei soci lavoratori, ricordando che l’art.7, co.4 del D.L. n.248/07, dispone espressamente che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacati comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Nel quadro vigente, pertanto, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva posta in essere dalle Associazioni del movimento cooperativo e dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n.10310/12, ha precisato che l’unico contratto da prendere come riferimento per individuare la base imponibile contributiva è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil/Agci, Legacoop. Infatti, secondo il Ministero, per determinare il grado di rappresentatività sindacale occorre fare riferimento: al numero complessivo delle imprese associate; al numero complessivo dei lavoratori occupati; alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); al numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti. Di conseguenza, sulla base della documentazione in possesso del Ministero, l’unico contratto di riferimento è quello sopra citato. La mancata osservanza delle disposizioni impone agli ispettori di procedere al recupero delle differenze contributive mediante l'adozione della diffida accertativa per le somme spettanti ai soci lavoratori, nonché ad inviare specifica segnalazione agli Uffici preposti al rilascio dei documenti di regolarità contributiva. NUOVI TASSI DI DILAZIONE E RATEIZZAZIONE La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,75%, a decorrere dall’11 luglio 2012, il Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema (ex TUR), che incide sulla determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili. I tassi applicati dagli enti previdenziali e assistenziali sono: INPS, circolare n.97 del 18 luglio Adempimenti Dilazione Differimento Sanzioni Civili per ritardato pagamento Procedure Concorsuali Inail, circolare n.34 del 6 luglio Adempimenti Rateazione e dilazione per premi e accessori* Sanzioni civili Percentuale applicata 6,75% 6,75% 6,25% 2,50% - 2,75% (evasione) Percentuale applicata 6,75% 6,25% * Anche per domande presentate in data anteriore all’11 luglio 2012 a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione o abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 11 luglio 2012 o successiva. PASSAGGIO AL PREMIO ASSICURATIVO INAIL ORDINARIO PER GLI INSEGNANTI Il Ministero del Lavoro ha statuito, a partire dal 2012, il passaggio al premio ordinario Inail per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali e ha individuato la voce 0611 della tariffa del settore terziario per la loro classificazione. L’Inail, con la circolare n.31/12, ha fornito gli indirizzi operativi per operare tale passaggio con decorrenza 1° novembre 2012 e ha fornito precisazio ni sull’ascrivibilità alla voce 0611 del personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) che svolge attività complementari e sussidiarie, nell’ipotesi in cui la scuola esegua, per intero, il complesso di attività necessarie e connesse all’insegnamento. La decorrenza della classificazione per il personale ATA è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia di variazione/aggiornamento. Per converso, gli alunni e gli studenti restano assoggettati al premio speciale unitario con periodo assicurativo dal 1° novembre al 31 ottobre, dato ch e non è possibile il riferimento ad alcuna forma di retribuzione. L’Inail provvederà alle operazioni necessarie e ad inoltrare alle scuole interessate una richiesta di aggiornamento della denuncia originaria. In particolare, secondo quanto specificato nella nota operativa n.4039/12, l’Istituto dovrebbe aver predisposto entro il 10 luglio, per singolo codice ditta, una lettera con la quale la scuola è invitata a compilare e presentare alla sede Inail competente, in tempo utile per la completa gestione del passaggio, la denuncia di variazione/aggiornamento. PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO 2012 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2012 , con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*. L’art.3-quater della L. n.44/12 ha previsto la possibilità di effettuare entro il 20 di agosto il versamento delle somme di cui agli artt.17 (versamenti unitari) e 20, co.4 (versamenti rateali) del D.Lgs. n.241/97, la cui scadenza è prevista tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno. venerdì 10 agosto Giornalisti previdenza complementare Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione. giovedì 16 agosto Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta * Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps – Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. L’Inps, con circolare n.78 dell’8 giugno 2012, ha comunicato che le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma. Contributi Inps – Artigiani e Commercianti Versamento della seconda rata trimestrale, relativa al 2012, dei contributi dovuti sul minimale. Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2011 e all’acconto 2012, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. lunedì 20 agosto Enasarco – Versamento Versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2012 , relativi agli agenti e rappresentanti. sabato 25 agosto Contributi Enpaia – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Contributi Enpals – Denuncia mensile Denuncia mensile unificata all’Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. L’Inps, con circolare n.78 dell’8 giugno 2012, ha comunicato che le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma. Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. venerdì 31 agosto UniEmens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. Fasi – Versamento Pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.