LA STRUTTURA DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli ed è divisa in due parti,
precedute dai Principi fondamentali, che vanno dall’art.1 all’art. 12
La Parte Prima si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini.
La Parte Seconda si occupa dell’ordinamento della Repubblica.
Concludono il testo costituzionale le disposizioni transitorie e finali.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Artt. 1-12
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI
Artt. 13-54
TITOLO I
Rapporti civili
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
TITOLO III
Rapporti economici
TITOLO IV
Rapporti sociali
CANANA'
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
Artt. 55-139
TITOLO I Il
Parlamento
TITOLO II Il
Presidente della
Repubblica
TITOLO III Il Governo
TITOLO IV La
Magistratura
TITOLO V Le Regioni,
le Province, i Comuni
TITOLO VI Garanzie
costituzionali
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI
I-XVIII
Diritti e doveri
alla luce dei principi fondamentali
Dall’art. 1: Art. 35, 36, 55
Dall’art. 2: Art. 13, 17 21, 25, 27, 53, 54
Dall’art. 3: Art. 6, 8, 21, 37, 38, 51
Dall’art. 4: Art. 37
Dall’art. 6: art. 3
Dall’art. 7: Art. 3, 8, 18, 19, 20
Dall’art. 9: Art. 33
PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI
alla luce della storia
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Diritto di resistenza: ‘la sovranità appartiuene al popolo’ – art. 1
Voltaire-Trattato sulla tolleranza, art. 2
Rivoluzione francese, Rousseau, Locke: art.3, 13, 21
Mazzini: ‘la repubblica una e indivisibile’ art. 5
Cavour: ‘libera chiesa in libero stato’ art. 7
Magna Charta, Habeas Corpus: art. 13, 24, 25
Pace di Augusta(1555) ‘cuius regio eius religio’ art.8
Beccaria ‘dei delitti e delle pe4ne’, art. 13, 27
NO al confino: art. 16
Emigraziane: art. 16
Don Milani: art. 33
Legge Coppino ‘scuola obbligatoria’: art. 34
Lotte dell’800-900: art. 37, 39
Garibaldi ‘spirito democratico delle forze armate’: art. 52
Montesquieu ‘divisione dei poteri’ : Ordinamento della Repubblica
Cattaneo: ‘spazio alle autonomie locali-federalismo’ art. 114
ORGANI COSTITUZIONALI DELLO
STATO
PARLAMENTO
CAMERA
GOVERNO
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
CORTE COSTITUZIONALE
SENATO
PARL. IN SEDUTA COMUNE
COMM. PERMAN.
COMM. PERMAN.
Affari costituzionali
Affari costituzionali
Giustizia
Giustizia
Affari esteri
Affari esteri
Difesa
Difesa
Bilancio
Bilancio
Finanze
Finanze
Cultura
Istruzione
Ambiente
Lavori pubblici
Trasporti
Agricoltura
Attività produttive
Industria
Lavoro
Lavoro
Affari sociali
Salute
Agricoltura
Ambiente
Unione Europea
Unione europea
ORGANI BICAMERALI
COMUNI
SINDACI – CONS.COMUNALI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
MINISTRI
CORTE DI CASSAZIONE
CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
CONSIGLIO DI STATO
CORTE DEI CONTI
CONSIGLIO DEI MINISTRI
MAGISTRATURA
AUTORITA’ INDIPENDENTI
Sottosegretari
Ministri con portafoglio Informazione,
Affari Esteri, Interno,
comunicazione ed
Giustizia, Difesa, Economia e
editoria , CIPE,
Finanze, Sviluppo
Famiglia, Droga,
Economico, Politiche
Servizio civile,
Agricole, Alimentari e
Turismo,
Forestali Ambiente, Tutela
Federalismo, Sport, del Territorio e del Mare,
Semplificazione
Infrastrutture e Trasporti,
normativa, Soluzione Lavoro Salute e Politiche
dell'emergenza rifiuti sociali, Istruzione Università
nella regione
e Ricerca, Beni e Attività
Campania
Culturali
Ministri senza portafoglio - Rapporti con le
Regioni, Attuazione del Programma di Governo,
Pubblica amministrazione e l'Innovazione, Pari
opportunità, Politiche Europee, Rapporti con il
Parlamento, Riforme per il Federalismo,
Gioventù, Semplificazione Normativa
ORGANI AUSILIARI
Consiglio Nazionale
dell’economia e del lavoro –
Consiglio di Stato – Corte dei
conti
PROVINCE
PRESIDENTI –
CONS.PROVINC.
CORPO ELETTORALE
Antitrust – Banca d’Italia –
Comunicazioni – Consob –
Energia Gas – Garante Sciopero
– Lavori pubblici - Privacy
REGIONI
REGIONI e PROV. a
STATUTO SPECIALE
Valle d’Aosta – Trentino
Alto Adige – Provincia
Autonoma di Bolzano –
Provincia Autonoma di
Trento – Friuli Venezia
Giulia – Sicilia Sardegna
REGIONI A
STATUTO
ORDINARIO
Piemonte –
Lombardia – Veneto –
Liguria – Emilia
Romagna – Toscana
– Umbria – Marche –
Lazio – Abruzzo –
Molise – Campania –
Puglia – Basilicata –
Calabria
PRES. GIUNTE REG. – CONS. REGIONALI
Costituzion
e
Come nasce una
legge
Sistema
bicamerale
Parlamento
Senat
o
Durata 5 anni
315 senatori
senatori a
vita
Camer
a
630 deputati
Ex presidenti
della
repubblica
commissio
ni
commissio
ni
giunte
giunte
Sedute delle
camere
Sedute separate
Per normale attività
Legislativa, politica,
Giurisdizionale e consultiva
Seduta comune
Per attività
straordinarie previste
1.Elezione del Presidente della Repubblica;
2.Elezione dei 5 giudici costituzionali;
3.Elezione di 1/3 dei membri del CSM;
4.Messa in stato di accusa del Presidente della
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO STATALE
COSTITUZIONE
LEGGI COSTITUZIONALI
(art. 138 Cost.)
LEGGI ORDINARIE E ATTI
AVENTI FORZA DI LEGGE
(artt. 70 ss. e 117 Cost.)
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
(artt. 87.5 e 117.6 Cost.)
LA LEGGE COSTITUZIONALE modifica le norme
della COSTITUZIONE o ne introduce di nuove. Le
leggi di revisione costituzionale sono leggi
approvate dal Parlamento secondo una complessa
procedura detta revisione costituzionale. Le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale
LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE
ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL
PROCEDIMENTO
non meno di tre mesi
Prima deliberazione
Promulgazione
Eventuale referendum
1/5 dei componenti di una camera, 5
consigli regionali o 500 mila elettori
Seconda deliberazione
a maggioranza dei due
terzi dei componenti di
ciascuna Camera
tre mesi
nessuna richiesta di
referendum
a maggioranza assoluta
dei componenti di
ciascuna Camera
richiesta di referendum
Promulgazione
se è approvato dalla maggioranza dei voti validi
I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• L’unico
limite espresso è la forma
repubblicana (art. 139 Cost.)
• I limiti impliciti sono i principi supremi
dell’ordinamento (v. sent. 1146/1988)
Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988
La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere
sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione
costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la
stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di
revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i
principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non
assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono
all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi
supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto
alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche
le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura
costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono
all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento
costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977,
18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato
della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento
ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti
inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).
LEGGI COSTITUZIONALI: LE DUE IPOTESI DELL’ART. 138 (2)
Prima ipotesi
intervallo 3 mesi
Camera I: 1° approvazione
Camera I: 2° approvazione
maggioranza relativa
maggioranza 2/3
Camera II: 1° approvazione
Camera II: 2° approvazione
maggioranza relativa
maggioranza 2/3
intervallo 3 mesi
Seconda ipotesi
Gazzetta Ufficiale
Presidente della Repubblica:
promulgazione
intervallo 3 mesi
Camera I: 1° approvazione
maggioranza relativa
Camera I: 2° approvazione
Maggioranza assoluta
Camera II: 1° approvazione
maggioranza relativa
Camera II: 2° approvazione
REFERENDUN (event.)
Maggioranza di “SI”
entro 3 mesi
Gazzetta Ufficiale
Maggioranza assoluta
Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce alle leggi
emesse dal Parlamento Italiano a seguito di una specifica
procedura chiamata Iter Legislativo.
L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi :
L’iniziativa
Il progetto di legge può essere proposto a una
delle due Camere del Parlamento dal Governo, da
un membro delle due Camere, da un numero di
elettori superiore a 50.000 soggetti.
La discussione e
approvazione delle
Camere
La presentazione del progetto di legge attiva il
procedimento legislativo, sollecitando l'esame
del primo da parte dalle commissioni
competenti delle Camere. La legge, una volta
esaminata, deve essere deliberata da entrambe
le camere. CANANA'
Costituzione
Iniziativa
Parlamento
Come nasce una legge
1.Governo (disegni di legge);
C.N.E.L. (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
2.Deputati e senatori;
solo in materia economica
3.Iniziativa popolare (50,000 elettori)
4.Consigli Regionali
camere
commissioni
Esame
Votazione
Senato
Camera dei deputati
Promulgazione
Pubblicazione
Gazzetta ufficiale
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI
FORMAZIONE DELLA LEGGE FORMALE
1. La fase preparatoria (iniziativa legislativa)
L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una
delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che
accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente i soggetti a cui
spetta l'iniziativa legislativa:
•
Il Governo (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un
procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri
- autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In
alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il
caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). I progetti presentati
dal Governo prendono il nome di disegni di legge.
•
Il singolo parlamentare (art. 71): ogni Deputato o Senatore può presentare
progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente che tali
iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono limiti a
tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.
segue
•
Il popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000
elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge
n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa
governativa.
•
I Consigli regionali (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna
Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Il
limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", ma
di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non poter
costituire un vero e proprio limite di materia.
•
Il CNEL (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio
Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n.
936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina
sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel
campo economico-sociale (Martines).
Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad
eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera
di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare.
segue
La promulgazione:
La pubblicazione:
La legge viene resa ufficiale con
dichiarazione solenne del Presidente della
Repubblica dopo aver verificato che non
sia in contrasto con la Costituzione.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
con lo scopo di far conoscere la legge a tutti
i cittadini. Dopo 15 giorni di vacatio legis la
legge entra in vigore.
CANANA'
IL REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia
diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente,
una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte
dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970
ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost.
I limiti (cosa non può abrogare)
Limiti espliciti
Limiti impliciti ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla
sent. n. 16/1978):
a)
leggi tributarie e di bilancio;
a)
le norme costituzionali;
b)
leggi di amnistia e di indulto;
b)
c)
leggi di ratifica dei trattati
internazionali;
d)
le fonti secondarie;
leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art.
75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad
es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o
all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato
internazionale);
c)
e)
le fonti regionali (a livello regionale
esistono appositi referendum);
leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di
esecuzione dei Patti Lateranensi);
d)
leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il
cui contenuto normativo appare così intimante connesso al
disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile
svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al
disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).
Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non
sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo;
c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai
votanti il risultato dei l'abrogazione.
IL PROCEDIMENTO
Richiesta da parte di 500.000
elettori
Richiesta da parte di
almeno cinque Consigli
regionali
Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria
della legislatura e nei se mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali
Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione
sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970
Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è
in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione).
Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno
della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai
sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia
partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validi.
Se il quorum non viene raggiunto l'iniziativa fallisce e il quesito può essere
riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può
essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni.
Se vincono i voti favorevoli, il Presidente della Repubblica dichiara
con proprio decreto l'avvenuta abrogazione. Il Dpr è pubblicato
nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno
successivo.
Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, può ritardare
l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60
giorni.
E’ una legge che ha un’efficacia limitata al
territorio della Regione che le emana.
Il decreto legislativo (dlgs) è un atto normativo avente
forza di legge adottato dal governo su delega del
Parlamento.
Il decreto legge(dl) è un atto normativo avente forza di
legge adottato eccezionalmente dal governo senza
l’autorizzazione delle camere.
In base alla potestà regolamentare del Governo, questo
emana regolamenti diretti generalmente a produrre norme
subordinate a quelle primarie. I regolamenti governativi
sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né
alla Costituzione né tanto meno alle leggi ordinarie.
CANANA'
Il decreto ministeriale (D.M.) è un atto
amministrativo emesso da un ministro; non
ha forza di legge ed è al pari di un
regolamento
governativo.
Il
decreto
ministeriale spesso contiene norme tecniche
di uno specifico argomento come la nomina
dei dirigenti dell’Anas, l’attuazione di un
regolamento sanitario ecc.
Il decreto del presidente della repubblica è atto
del Presidente della Repubblica. Con il D.P.R.
vengono emanati i decreti legge e i decreti
legislativi ed altri atti del Governo a contenuto
ammiinistrativo e normativo.
Sono le regole convenzionali stabilizzate,
oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella
CANANA'
coscienza giuridica.
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
IL PARLAMENTO
Il Parlamento della Repubblica italiana è l'organo costituzionale
titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale perfetta,
ovvero è composto da due Camere aventi funzioni identiche:
La Camera dei Deputati
E’ formata da 630 deputati, che
vengono detti deputati; la carica di
deputato è sempre elettiva, con
suffragio universale e diretto, e ha
durata quinquennale, salvo il caso di
scioglimento anticipato delle camere.
Può diventare deputato qualsiasi
cittadino che nel giorno dell'elezioni
abbia compiuto i 25 anni.
Sede della Camera dei deputati è
CANANA'
Palazzo di Montecitorio
il Senato della Repubblica E’ composto da 315 senatori cui
vanno aggiunti i senatori a vita (ossia,
salvo rinuncia, gli ex Presidenti della
Repubblica e, su nomina del
Presidente della Repubblica, «cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario». La
carica di senatore è elettiva, con
durata
quinquennale
(salvo
scioglimenti anticipati eccezionali)
Sede del Senato è Palazzo Madama a
Roma.
CANANA'
Le due Camere si riuniscono separatamente. Nei casi previsti dalla
Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune:
per l'elezione del Presidente della Repubblica per la quale ai
parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni.
per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale
di nomina parlamentare
per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio
superiore della magistratura ;
per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione da parte del Presidente della
Repubblica
per la messa in stato di accusa dello stesso Presidente
della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato
alla Costituzione
per l'elezione di 45 cittadini fra i quali estrarre i giudici
aggregati ai fini del CANANA'
giudizio d'accusa contro il presidente
della Repubblica
IL GOVERNO
Il Governo è un organo costituzionale complesso ed è l'espressione
della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che
hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.
Il Governo è composto a sua volta da altri organi dotati di
autonomia come il Consiglio dei Ministri che costituisce un organo
collegiale a sé stante.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i
Ministri da lui proposti.
I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro
dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei
Ministri.
Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma
CANANA'
Il Governo può esercitare la funzione legislativa
quando:
il Parlamento stesso conferisce al Governo,
con un'apposita legge di delega, il compito di
provvedere ad emanare decreti legislativi
aventi forza di legge
emana autonomamente e sotto la sua
responsabilità, decreti-legge per fronteggiare
situazioni impreviste e che richiedono un
intervento legislativo immediato. In questo
caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni
successivi, di convertire in legge, anche con
modifiche, il decreto. In caso contrario, il
decreto legge decade.
CANANA'
La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello STATO e si
definisce come l'insieme degli organi civili, penali e amministrativi
dello stato che svolgono la funzione giurisdizionale.
E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine di
tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte
di privati.
Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato
istituito un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura,
presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33
membri eletti ogni 4 anni.
I magistrati possono essere nominati
solo attraverso concorso, sono soggetti
soltanto alla legge e non possono essere
sollevati dal servizio senza il loro
consenso CANANA'
e neppure trasferiti in altra
sede.
MAGISTRATURA
MAGISTRATURA
ORDINARIA
CIVILE:
quando giudica
i rapporti privati
MAGISTRATURA
SPECIALE
È destinata a risolvere
specifiche controversie
indicate dalla legge
PENALE:
AMMINISTRATIVA:
quando accerta
accerta e giudica
le responsabilità
i rapporti in cui
di reati contro
è parte la Pubblica
la persona
Amministrazione
e definisce la penaCANANA'
NON
AMMINISTRATIVA:
accerta e giudica
i comportamenti
in particolari ambiti
ad es. il tribunale militare
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maggioranza relativa